www.infoparlamento.it Newsletter del 19 Maggio 2016 - Anac 1.1 18/05/2016 - Responsabili per la Prevenzione della Corruzione - Pubblicato il programma del secondo incontro nazionale con gli RPC in programma a Roma per il 24 maggio Il 24 maggio 2016 si svolge a Roma, presso il centro congressi della Banca d’Italia, in via Nazionale n. 190, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il secondo incontro nazionale con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione in servizio presso la pubblica amministrazione. Pubblicato il programma. Vai all’evento - Consiglio di Stato - Pareri 2.1 Parere del Consiglio di Stato n. 1204 del 17 maggio 2016 - Schema di decreto legislativo recante “modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”. Consiglio di Stato - Parere n. 01204-2016 - Amm. Digitale I punti principali del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo sul Codice dell'Amministrazione digitale Il Consiglio di Stato ha esaminato, tramite apposita Commissione Speciale, lo schema di decreto legislativo emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Legge Madia), che ha profondamente modificato e integrato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1) I contenuti dello schema: verso una “carta della cittadinanza digitale” Si tratta di una complessa riforma - che investe molti articoli del CAD - emanata per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale ai cittadini e alle imprese, così come il diritto di accesso ai dati e ai servizi in modalità digitale. Lo scopo è quello di creare una vera e propria “carta della cittadinanza digitale”. In sintesi, la nuova disciplina concerne: a) la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle Amministrazioni pubbliche; b) la piena applicazione del principio del “digital first” (il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative); c) il potenziamento della connettività a banda larga e ultra larga e dell’accesso ad internet presso gli uffici pubblici; d) la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; 1 e) l'armonizzazione della disciplina del “Sistema pubblico di identità digitale” (SPID) con un unico PIN per accedere ai servizi forniti dall’Amministrazione; f) la promozione dell'elezione del domicilio digitale; g) l’adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; h) il pagamento elettronico come mezzo principale di adempimento dei debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni ed esercizi di pubblica utilità. 2) Il parere interlocutorio del Consiglio di Stato: osservazioni principali Con parere interlocutorio n. 785, reso nell’Adunanza del 17 marzo 2016, la Commissione speciale ha rilevato quanto segue. a) Più garanzie sulla provenienza dell’attoLo schema di decreto legislativo attribuisce valore probatorio predefinito al documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, la quale, tuttavia, non garantisce certezza in ordine alla provenienza dell’atto da colui che ne appare l’autore. b) Garantire accesso a tutte le società di capitaliL’art. 25 ammette all’esercizio delle attività relative ai “prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell’identità digitale e conservatori” soltanto le società di capitali con un elevato capitale sociale (5 milioni di euro), precludendo l’accesso al mercato a quelle che, pur affidabili, sono prive di tale requisito. c) Il dovere di pubblicare previa “anonimizzazione”Lo schema governativo stabilisce, in mancanza di apposita delega, che tutte le decisioni dell’autorità giudiziaria debbano essere pubblicate previa “anonimizzazione” dei dati personali in esse contenuti. d) Più garanzia sulla sicurezza dei sistemiLo schema elimina la norma che imponeva alle amministrazioni di predisporre appositi piani di emergenza (piano di continuità operativa e piano di “disaster recovery”), senza chiarire se la sicurezza dei sistemi resti comunque garantita. La Commissione speciale invita, quindi, l’amministrazione a illustrare meglio le ragioni delle scelte compiute. 3) Il parere interlocutorio del Consiglio di Stato: ulteriori osservazioni rilevanti Ulteriori osservazioni sono state formulate in merito a: - Utilizzo del domicilio digitale solo per alcuni soggetti - Lo schema di decreto limita l’utilizzo del “domicilio digitale”, alle sole “persone fisiche e giuridiche”, escludendo gli altri soggetti dell’ordinamento. - I limiti e rischi della class action - La violazione da parte delle amministrazioni dell’obbligo di rendere disponibili i propri servizi per via telematica, secondo i previsti standard di qualità, consente agli interessati di reagire mediante “class action”, senza prevedere la possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti di tutela giudiziale. 2 - Rischi su autenticità e originalità di documenti informatici - L’art. 19 dello schema in taluni casi preclude la possibilità di disconoscere le copie per immagini su supporto informatico di documenti analogici senza tener conto della possibilità che il file informatico possa non rispondere all’originale, o per problemi tecnici o per errori umani. - Assenza di sanzioni coercitive - L’articolo 33, nel disciplinare l’ipotesi di cessazione dell’attività da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, non stabilisce, per il caso di violazione degli obblighi su questi gravanti, alcuna specifica sanzione coercitiva finalizzata ad assicurare la custodia della documentazione conservata. - Rischio di duplicazioni - Lo schema introduce il nuovo registro degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, senza sopprimere il preesistente registro con accesso riservato agli uffici giudiziari, agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e agli avvocati. Il rischio è quello di un’evidente duplicazione, visto che anche il nuovo registro dovrà contenere indirizzi validi per notificazioni e comunicazioni giudiziarie. 4) Le risposte dell’amministrazione. In merito a queste perplessità l’Amministrazione ha risposto con le seguenti osservazioni: - con riferimento ai rilievi di cui alle lett. a) e c) intende valutare se eliminare dal testo del decreto le disposizioni che hanno dato luogo alla richiesta di chiarimenti; - con riferimento al rilievo di cui alla lett. b), la possibilità di introdurre, per i gestori dell’identità digitale aderenti a SPID, una proporzionata gradazione del requisito del capitale sociale; - con riferimento al rilevo di cui alla lett. d), segnalano che le garanzie di continuità operativa sono, comunque, assicurate e dall’art. 51 del decreto. 5) Il giudizio definitivo della Commissione: parere favorevole, ma permangono alcuni rilievi Alla luce delle risposte pervenute dall’Amministrazione, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, ribadendo, tuttavia, tutte le ulteriori osservazioni già sollevate col precedente parere interlocutorio e non considerate dall’amministrazione (cfr. il punto 3).Ha sottolineato, inoltre, che la previsione di un capitale sociale minimo per i prestatori dei servizi indicati nell’art. 25 (cfr. il punto 2), lett. b), potrebbe porsi in contrasto con principi operanti a livello costituzionale e di diritto dell’Unione, quali la libertà di concorrenza e quella di iniziativa economica. - Senato della Repubblica 3.1 Disegni di legge, assegnazione. In sede referente alle Commissioni 9° e 13° riunite - Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (2383) - Previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali C.2039 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.902, C.948, C.1176, C.1909); Assegnato in data 18/05/2016. 3 3.2 Calendario dei lavori dell'Assemblea. PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 giugno 2016: h. - Seguito disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema Mercoledì 18 maggio pom. 16,30- nazionale Agenzie ambientali (Approvato dalla Camera dei 20 deputati) - Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia h. sanitaria Giovedì 19 " ant. 9,30- - Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza disabili 14 gravi (Approvato dalla Camera dei deputati) Giovedì 19 maggio pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni Gli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 19 maggio. h. 24 maggio pom. 16,30- - Eventuale seguito disegni di legge non conclusi 20 - Disegno di legge n. 1627 e connesso - Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio (Approvato dalla h. Mercoledì 25 " ant. 9,30- Camera dei deputati) - Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni 13 nei confronti degli amministratori locali h. - Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali " " " pom. 16,30- marittime e lacuali 20 - Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche h. Giovedì 26 " ant. 9,30 Martedì Giovedì 26 maggio pom. h. 16 - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Gli emendamenti al disegno di legge n. 1627 e connesso (Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 23 maggio. L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno. h. 7 giugno pom. 16,30- - Disegno di legge n. 2362 - Decreto-legge n. 59, 20 misure a favore investitori banche in liquidazione (scade il 2 luglio) h. Mercoledì 8 " ant. 9,30- - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2223 e connesso - Ratifica Convenzioni 13 del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo h. (Approvato dalla Camera dei deputati) " " " pom. 16,30- - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi 20 CONI Giovedì 9 " ant. h. Martedì 4 9,3014 Giovedì 9 giugno pom. h. 16 - Interpellanze e interrogazioni Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2362 (Decreto-legge n. 59, misure a favore investitori banche in liquidazione) e n. 2223 e connesso (Ratifica Convenzioni del Consiglio d'Europa per contrasto al terrorismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 1° giugno. DISEGNI DI LEGGE 3.3 Aula del 18 Maggio 2016 - Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge - Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura ai reati contro la pubblica amministrazione (1959) BUCCARELLA ed altri. Il senatore BUCCARELLA (M5S) nella seduta di mercoledì 18 maggio ha illustrato la richiesta di procedimento d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento volta a dimezzare i termini temporali dell'iter legislativo del disegno di legge Il ddl introduce una figura investigativa, un mezzo preventivo per battere la corruzione, che è l'utilizzo dell'agente sotto copertura o agente infiltrato per i reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di una figura non nuova, ma che è già presente da dieci anni nel nostro ordinamento, con la legge n. 146 del 2006, e che si vuole integrare prevedendo l'utilizzo di agenti di polizia giudiziaria nelle indagini preliminari già avviate, sotto la direzione di una procura, da infiltrare per far sì che, possano inserirsi in fenomeni corruttivi già in essere partecipando alla loro commissione, non provocando però il reato. Se approvato, il provvedimento in esame avrebbe inoltre il grande merito di depotenziare l'emergenza relativa alla prescrizione soprattutto per i reati contro la pubblica amministrazione. Sappiamo benissimo che, a legislazione vigente, il problema della prescrizione dei reati di corruzione è che, sulla scorta dell'esperienza che vede emergere i fenomeni corruttivi a distanza spesso di anni dai fatti, difficilmente l'autorità giudiziaria, in esito a dei giudizi, può pervenire a sentenze di condanna o assoluzione perché la prescrizione interviene prima. Certamente lo strumento dell'agente sotto copertura faciliterebbe l'emersione del fenomeno corruttivo. In virtù dell'intrinseco conflitto di interessi tra corrotto e corruttore, tanti fatti corruttivi vengono a conoscenza dell'autorità giudiziaria casualmente, grazie a intercettazioni telefoniche relative ad altri procedimenti o per altre casualità che vedono emergere il fenomeno corruttivo a distanza di molto tempo. Il senatore riferisce di molti magistrati e operatori di prima linea che, in varie occasioni, hanno espresso il loro favore per l'introduzione di questa figura, a partire dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, fino all'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati, al procuratore di Roma e tanti altri. Messa ai voti, la richiesta di procedimento di urgenza non è approvata dall’Assemblea 3.4 Aula del 18 Maggio 2016 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (1458) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione 5 dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri) (Relazione orale) Seguito della discussione del disegno di legge e approvazione. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 18 maggio l'Assemblea ha ripreso l'esame, nel testo proposto dalla Commissione, del ddl n. 1458. Il provvedimento, approvato dalla Camera dopo un'approfondita attività istruttoria, ha come obiettivo il riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento volte ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Gli articoli 2 e 9 istituiscono i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'articolo 5 prevede il trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente. La Commissione di merito ha specificato, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e alcune incompatibilità. L'articolo 7 attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'articolo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale. L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati. L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale - presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA - con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale. L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e dei criteri di svolgimento delle ispezioni al fine di garantire la terzietà degli interventi. Con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. In Commissione è stato introdotto l'articolo 17, che contiene una clausola di invarianza finanziaria. In sede di replica, la relatrice, sen. Manassero (PD), ha evidenziato che il provvedimento costituisca un passo avanti verso una maggiore omogeneità nelle azioni di prevenzione e controllo. La Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Degani ha sottolineato il potenziamento delle attività di protezione dell'ambiente, oggi devolute in modo frammentario ad una pluralità di soggetti, in un'ottica di coordinamento e di un utilizzo più efficace delle risorse. Sono stati approvati senza modifiche gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. All'articolo 5 è stato approvato l'emendamento 5.300 della relatrice, in ordine a disposizioni normative per l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 maggio l'Assemblea ha approvato con modifiche il disegno di legge. Nelle dichiarazione di voto i sen. Zizza (CoR), Arrigoni (LN) e Piccoli (FI-PdL) hanno apprezzato lo spirito del provvedimento ma hanno annunciato l'astensione, sottolineando alcune criticità: il mancato chiarimento delle funzioni di Arpa, il mancato intervento sulle funzioni di ricerca di Ispra, la compressione del ruolo delle agenzie regionali, ridotte ad organi consultivi, la clausola di invarianza finanziaria. Hanno annunciato voto favorevole i sen. Compagnone (AL-A), Laniece (Aut), Loredana De Petris (SI-SEL), Mancuso (AP), Paola Nugnes (M5S), Vaccari (PD). 6 Il testo torna alla Camera dei deputati. EMENDAMENTI APPROVATI 5.300 La Relatrice Approvato Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142». 3.5 Commissione Giustizia (2ª) - SU ALCUNE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) è intervienuto per esprimere il proprio disappunto sulle recenti dichiarazioni rese alla stampa dalla presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Donatella Ferranti, in ordine al disegno di legge sulla demolizione di opere abusive, già approvato dal Senato (A.S. 580) ed ora all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 1994). Non può accettare che la presidente Ferranti, per giustificare lo stravolgimento del testo effettuato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, abbia dichiarato che tale provvedimento, di cui egli stesso è primo firmatario, conteneva nel testo approvato dal Senato, dei "condoni striscianti". Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), ha ritienuto inaccettabili le pressioni mediatiche che, da qualche tempo, la Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento rivolge, a vario titolo, nei confronti dell'attività svolta da questa Commissione, osservando che siffatte pressioni non rientrano nel garbo istituzionale proprio del Presidente di una Commissione parlamentare, oltre a risultare spesso fondate su una mera ignoranza delle norme contenute nei provvedimenti di volta in volta "attaccati". Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), ha richiama l'attenzione su un'ulteriore vicenda sgradevole verificatasi a "Porta a Porta" del 17 maggio in cui l'onorevole Sibilia (M5S) ha dichiarato, alla presenza dell'eurodeputata del Partito democratico, Simona Bonafè, che la riforma della prescrizione è ferma presso la Commissione giustizia del Senato da oltre mille giorni. Ricorda inoltre che anche in occasione di un'intervista all'onorevole Rosato, nell'ambito della stessa trasmissione televisiva, questi aveva affermato che i disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione erano fermi presso la Commissione giustizia del Senato da oltre un anno per volontà dell'allora presidente Palma. Ha sollecitato quindi il presidente D’Ascola ad intervenite Il presidente D'ASCOLA ha precisato chenon intende replicare a dichiarazioni rese alla stampa per le vie istituzionali, facendo presente che egli stesso è stato di recente "imputato", da un noto quotidiano nazionale, perché avrebbe tenuto fermo in Commissione per oltre un anno il citato disegno di legge di riforma della prescrizione. Essendo false tali affermazioni per il solo fatto che è stato eletto Presidente della Commissione solo alla fine di gennaio 2016, ha ritenuto comunque di non replicare mediante organi di stampa. 3.6 Commissione Bilancio (5ª) – sede consultiva - Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio) 7 Nella seduta di mercoledì 18 maggio, il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, ha evidenziato la necessità di acquisire una relazione tecnica verificata. Essendo previste assunzioni di personale pubblico la relazione va corredata delle informazioni supplementari previste dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica. Il vice ministro MORANDO ha concorda con la necessità di una relazione tecnica, che sarà fornita alla Commissione non appena disponibile. Commissione industria, commercio, turismo (10ª) – sede consultiva - Disposizioni in materia di conflitti di interessi, (2258) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato) (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) La commissione, nella seduta di mercoledì 18 maggio, ha proseguito l’esame del provvedimento. Sono intervenuti alla discussione generale la senatrice FISSORE (PD) e la senatrice VALDINOSI (PD) condivide la posizione del Presidente in proposito. Il presidente MUCCHETTI (PD), ha assicurato che terrà conto dei rilievi espressi dai senatori nella stesura dello schema di parere. 3.7 Commissione industria, commercio, turismo (10ª) – sede referente - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio il relatore TOMASELLI (PD) ha informato che, insieme all'altro relatore, Luigi Marino, giovedì 19 maggio incontrerà il nuovo Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per discutere dei contenuti del disegno di legge n. 2085 e dei relativi punti problematici ancora da risolvere nel prosieguo dell'iter parlamentare. Il sottosegretario GENTILE concordando con le valutazioni dei relatori, ha garantito l'impegno del Governo affinché il provvedimento venga approvato nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il mese di giugno. L’esame del provvedimento è quindi rinviato. 3.8 Commissione industria, commercio, turismo (10ª) – sede referente - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse (1836) Camilla FABBRI ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio) Il presidente MUCCHETTI, nella seduta di mercoledì 18, ha ricordato la conclusione ciclo di audizioni informali, quindi a breve sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. 3.9 Commissione industria, commercio, turismo (10ª) – sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, (2345) approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa) La relatrice sen. FISSORE (PD), ha illustrato il disegno di legge in titolo per le parti di interesse per la Commissione. Non esprimendo alcun rilievo propone una relazione non ostativa. 8 La commissione approva la proposta di relazione non ostativa. Commissione lavoro, previdenza sociale (11ª) – sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015 (2345), approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio) Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nella seduta di mercoledì 18 maggio, dopo aver specificato che il provvedimento non contiene alcuna direttiva di specifico interesse della Commissione lavoro, ha segnalato l'articolo 18, che prevede il recepimento della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, e l'articolo 20, che reca una disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. 3.10 Commissione territorio, ambiente, beni ambientali (13ª) – sede referente Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri (Seguito dell'esame e rinvio) La Commissione, nella seduta di mercoledì 18 maggio, ha proseguito l’esame del provvedimento con l’illustrazione degli emendamenti presentati. EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE 3.11 Commissione politiche dell’UE (14ª) – sede consultiva - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici (1522) ORELLANA e BATTISTA. (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti) La Commissione, nella seduta di mercoledì 18 maggio, ha approvato la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti presentati. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1522 La 14a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte; richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015, in cui sono state formulate alcune osservazioni; valutato che, in linea con il citato parere: - l’emendamento 1.6 prevede l’ammissibilità alla registrazione sia per l’intermediario sia per il suo cliente, nonché l’obbligo per l’intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati dai contratti di consulenza; - l’emendamento 3.100 consente, attraverso l’istituzione di un’apposita Commissione parlamentare, il controllo sull’attività dei portatori di interessi e dei rappresentanti di interessi, verificando i requisiti ai fini dell’iscrizione nel registro e vigilando sul rispetto del codice, mentre l’emendamento 13.100 prevede adeguate sanzioni amministrative; 9 - gli emendamenti all’articolo 5 prescrivono l’adozione del codice di condotta delle relazione istituzionali per la rappresentanza di interessi da parte delle autorità di controllo (ANAC o Presidenza del Consiglio); - gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.7, 8.21 prevedono la possibilità per gli iscritti al registro di partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti; - l’emendamento 12.0.2 introduce la possibilità di formulare segnalazioni e richiami in merito alle violazioni della legge ovvero alle inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati; rilevato altresì che: - gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.7, 12.23, nel disporre le esclusioni dall’ambito di applicazione della normativa, dovrebbero prevedere dopo le parole «funzionari pubblici», le parole «ivi inclusi quelli delle Istituzioni europee»; - gli emendamenti 11.12 e 13.0.1 introducono una disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi; riaffermata quindi la necessità che, anche in Italia, si proceda all’adozione di una regolamentazione dei portatori di interessi che tenga conto del rispetto del principio di trasparenza, come richiesto anche dalla relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38, allegato 12 relativo all’Italia); ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l’ordinamento dell’Unione europea, formula, per quanto di competenza, parere non ostativo. 3.12 Commissione politiche dell’UE (14ª) – sede consultiva - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, (2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione) La relatrice GINETTI (PD), nella seduta di mercoledì 18 maggio, ha illustrato il disegno di legge in titolo, ed ha presentato una bozza di parere favorevole con osservazioni. In particolare, l’articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla Segnalazioni delle violazioni, concerne una fattispecie speciale di whistleblowing. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati, di conseguenza, gli articoli 52-bis e 52-ter del testo unico bancario e gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico della finanza. Anche l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di whistleblowing, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L’articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n.) l’adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014. Sarebbe, quindi, necessario, ad avviso della relatrice, un coordinamento delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e della normativa interna di attuazione. La Commissione ha approvato, quindi, la proposta di parere. 10 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208 La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016; considerato che: - esso è composto di 2 articoli, concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro; - l’articolo 1 si riferisce al settore pubblico, sostituendo l’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012; - l’articolo 2 riguarda il settore privato, inserendo nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivanti da reati, alcuni commi che integrano i requisiti previsti dai modelli di organizzazione e gestione e prevedendo le misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni; valutato che: - la protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; - la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300 del 2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption) organo del Consiglio d’Europa deputato al controllo dell’adeguamento degli Stati alle misure anticorruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation; valutato che: - la relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) ricorda, all’allegato 12 relativo all’Italia, come la legge anticorruzione n. 190 del 2012 (inserendo un nuovo articolo 54bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001) abbia introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così creando un canale ufficiale per denunciare tutto ciò che può essere percepito come irregolarità o atto illecito, e potendo contribuire a superare i problemi di accertamento dei casi di corruzione. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione, all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso; - la relazione afferma che queste disposizioni hanno però "un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione"; - pur rientrando tali questioni nella sfera di competenza nazionale, la relazione sulla lotta alla corruzione afferma come sia "interesse comune dell’Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l’UE li sostenga nella loro attuazione"; richiamato il documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016, adottato nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in cui – al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione – sono richiamate le iniziative legislative volte a incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (whistleblower); 11 ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l’ordinamento dell’Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione: La normativa europea prevede ipotesi di segnalazione delle violazioni, nell’ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari. In particolare, l’articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla Segnalazioni delle violazioni, concerne una fattispecie speciale di whistleblowing. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati di conseguenza gli articoli 52-bis e 52-ter del testo unico bancario e gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico della finanza. Anche l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di whistleblowing, disciplinante la segnalazione all’autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L’articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n) l’adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014. Sarebbe quindi necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e alla normativa interna di attuazione. ATTI DI GOVERNO E AFFARI ASSEGNATI 3.13 Commissione Affari costituzionali (1ª) - Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio 2016, la relatrice LANZILLOTTA (PD) ha riferito sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione ad uno dei punti centrali e qualificanti della legge 124 del 2015, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e riguarda l'atteso riordino del sistema delle società pubbliche, un sistema che nei decenni si è andato espandendo fino ad arrivare a gestire quote sempre più rilevanti di spesa pubblica, con un crescente numero di occupati, e a svolgere ormai un ruolo molto significativo nella nostra economia. Dopo un excursus storico sull’evoluzione delle società partecipate si è soffermata su alcuni contenuti del decreto delegato particolarmente rilevanti alla luce degli obiettivi fondamentali e dei principi direttivi della delega, sottolineando, peraltro, che alcune parti del provvedimento non possono essere valutate disgiuntamente da talune delle previsioni contenute nello schema di decreto relativo ai servizi pubblici di interesse economico generale (attuativo delle norme di delega di cui all'articolo 19 della stessa legge 124). Sul testo in esame si sono espressi la Conferenza Unificata (14 aprile 2016) e il Consiglio di Stato (adunanza del 16 marzo 2016). Le norme delegate vanno innanzitutto valutate in relazione all'obiettivo primario della riduzione del numero delle società e della tutela della concorrenza. Su questo punto incidono, in particolare, le norme delegate agli articoli da 1 a 5, riguardanti il perimetro di applicazione delle norme, l'ambito di attività e le procedure per l'istituzione di società per azioni o a responsabilità limitata. L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, che si configura come testo unico identificando le norme, non comprese nel testo, che continuano ad applicarsi alla materia. A questo proposito sono, a suo avviso, da condividere le perplessità del Consiglio di Stato, che rileva come il comma 12 4, nel far salve norme di legge e di regolamento relative a specifiche ma indeterminate fattispecie, non soddisfa pienamente l'obiettivo di arrivare ad un unico testo esaustivo, che contenga quindi anche le discipline speciali. Peraltro, il riferimento alle norme fatte salve andrebbe specificato per soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa. È inoltre da condividere l'obiettivo di allargare il ricorso delle s.p.a. pubbliche alla quotazione in Borsa agevolandone il percorso. A questo fine si prevede la possibilità di derogare con DPCM alle norme del decreto. Sarebbe opportuna, a suo avviso, una maggiore specificazione delle norme derogabili. Gli articoli 2 e 3 chiariscono il significato giuridico di alcune definizioni, in particolare quelle che identificano le modalità di partecipazione delle amministrazioni pubbliche in società per azioni e a responsabilità limitata (unici organismi di diritto privato cui d'ora in poi le Aziende partecipate potranno detenere quote di partecipazione). Tali definizioni sono per lo più derivate dal diritto europeo e contribuiscono decisamente a dare certezza all'ordinamento. Ma le norme chiave, attraverso le quali si intende realizzare l'ambizioso obiettivo di ridurre dalle attuali circa 8.000 a 1.000 le società locali, stanno negli articoli 4 e 5 e, in certa misura, nell'articolo 15, col quale si attribuisce al Ministero dell'economia il compito di vigilare sull'attuazione del decreto. Dopo avere escluso che possano essere costitute s.p.a. in "settori diversi da quelli delle proprie finalità istituzionali" in tutti gli altri ambiti (i cui contorni, come tuttavia sappiamo, possono essere molto ampi), è possibile istituire una s.p.a. o una s.r.l. sulla base, però, di una analitica motivazione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Su questa deliberazione si pronunciano, in via preventiva, la Corte dei conti, la quale viene qui chiamata a svolgere un'analisi economicoindustriale, imprenditoriale e di mercato che forse esula dalle sue competenze e dalla specifica professionalità dei suoi magistrati, e l'Autorità per la concorrenza e per il mercato, a cui vengono anche attribuiti incisivi poteri (l'Autorità esprime un parere motivato su eventuali profili di violazione delle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato e ove l'Amministrazione non si conformi può impugnare la deliberazione). La procedura è senza dubbio stringente e dovrebbe riguardare le società da costituire in futuro (che in verità dovrebbero ridursi sempre più di numero), ma, soprattutto, i criteri indicati da tali norme dovrebbero costituire i parametri per la prova di resistenza cui sottoporre le società esistenti che, in caso di esito negativo, dovrebbero andare verso lo scioglimento o la cessione (articolo 25). Tali norme devono essere però lette in parallelo con gli articoli da 1 a 7 dello schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di servizi pubblici di interesse economico generale. In sostanza i due testi riguardano uno, quello all'esame, i soggetti e il secondo le attività. In questo secondo testo sembra esserci un netto favor per la gestione dei servizi pubblici affidata sulla base di procedure competitive per la tutela della concorrenza e del mercato, come strumento per allargare il mercato dei servizi di interesse collettivo, ma anche e soprattutto come strumento per realizzare una maggiore economicità e trasparenza delle gestioni (i cui costi gravano sui cittadini sotto forma di tariffe o di imposte), e per una maggiore efficienza delle società pubbliche costrette a misurarsi con gli standard di costo e di qualità propri del mercato. E ciò anche, o forse ancora di più, quando ragioni di carattere sociale richiedono sovvenzioni pubbliche. Da questo favor sembrano però rimanere escluse le società strumentali, settore nel quale si sono registrate significative distorsioni della concorrenza e dove è rimasto in vigore (ma fino ad oggi praticamente inattuato) l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006, con cui si prevedeva la separazione societaria e successiva alienazione della società operante sul mercato. Con il decreto in esame si stabilisce la possibilità per le società in house, anche strumentali, di detenere una quota dei rapporti di fornitura non superiore al 20 per cento con soggetti diversi dal committente/azionista e si stabilisce altresì che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge n 287 del 1990 (tutela della concorrenza), in tali casi sia sufficiente la mera separazione contabile che peraltro, a suo avviso, è meno trasparente e meno efficace rispetto alla separazione societaria nell'evitare cross subsidies. Tuttavia, affinché, almeno per il futuro, l'organizzazione e l'erogazione di un servizio pubblico o di un'attività strumentale siano effettuate secondo principi concorrenziali, occorre che ci sia una valutazione di compatibilità con le norme specifiche ma anche di coerenza con il principio generale di prevalenza di modalità organizzative 13 proconcorrenziali, principio che dovrebbe essere esplicitato nel decreto all'esame. Ma affinché tutti i mercati dei servizi e non solo quelli industriali si sviluppino stimolando crescita, occupazione e qualità, è necessario che questa scelta sia operata in modo netto ancor prima di costituire una società, giacché una volta avviata (o anche solo deliberata) la creazione di una nuova società, sembra ineluttabile che l'opzione prevalente sarà poi quella dell'affidamento diretto. Sembrerebbe quindi opportuno, anche ai fini di semplificazione e chiarezza normativa, dettare in questo decreto una specifica disciplina per le società strumentali. I due decreti dovrebbero essere quindi meglio coordinati per garantire uniformemente il rispetto del criterio proconcorrenziale, che risulta essere uno dei punti più netti e qualificanti della delega. Inoltre, andrebbe valutato, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, se la possibilità (articolo 4, comma 3) di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili non rischi di indebolire l'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate e anche di far prevalere, nella politica di valorizzazione immobiliare, il modello della società mista piuttosto che quello delle alienazioni e delle concessioni, coinvolgendo tra l'altro le amministrazioni pubbliche nel rischio di impresa in vari settori estranei a finalità pubbliche. Quanto alle partecipazioni indirette, andrebbero chiariti gli articoli 4 e 5 che, ponendo vincoli per la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni in capo alle Aziende partecipate, non sembrerebbero estendere tali vincoli in capo alle s.p.a. partecipate dalle Aziende partecipate, quella delle partecipazioni indirette, in cui peraltro i controlli dell'Amministrazione pubblica coinvolta si diluiscono e si attenuano, mentre, di contro, d'ora in avanti se ne assumerà pienamente la responsabilità finanziaria vista la previsione (articolo 21), secondo cui anche le perdite delle società partecipate indirettamente saranno consolidate nel bilancio dell'ente proprietario, con obbligo di accantonamento delle somme per la copertura delle perdite nel bilancio dell'ente stesso. Mentre per lo Stato è possibile avere il quadro generale delle partecipazioni dirette e indirette, dato il numero contenuto e le particolari caratteristiche finanziarie (Cassa Depositi e Prestiti) o industriali delle holding, per le partecipate locali si dovrebbe intervenire, tranne che per le quotate e per le società di interesse economico generale, in modo alquanto radicale con un divieto generalizzato. La disciplina dei controlli viene resa particolarmente stringente e vengono rafforzati quelli di natura civilistica per garantire, sia nella fase di creazione della società sia in quella di gestione, il rispetto del perseguimento effettivo delle finalità statutarie e dei vincoli di economicità e di efficienza del sistema. Di conseguenza, meccanismi di controllo e di verifica sono previsti durante tutte le fasi. Corte dei conti e Antitrust intervengono, come si è detto, al momento della delibera di costituzione della società o di partecipazione ad altra società già esistente anche mediante conferimento di immobili o di quote di altre società. Si prevede il divieto, per le s.p.a. a controllo pubblico, di affidare la revisione legale al collegio sindacale (articolo 3, comma 2), del quale, tuttavia, a suo avviso, dovrebbero essere rafforzate le condizioni di autonomia anche rispetto al socio pubblico azionista per prevenire il rischio di una pressione volta a occultare piuttosto che a far emergere le perdite per eludere l'obbligo di consolidamento nel bilancio dell'ente locale. Si introduce poi (articolo 6, commi 2 e 3) l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l'Assemblea, la facoltà di predisporre specifici strumenti di governance societaria per la verifica del rispetto da parte della società delle norme in materia di concorrenza, l'istituzione di uffici di controllo interno, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale. Trattandosi di una facoltà, sarà compito dei soci pubblici emanare direttive affinché queste regole siano effettivamente adottate. Una funzione di regia generale dell'attuazione del nuovo assetto e di vigilanza è affidato al MEF, che dovrà esercitarla attraverso una specifica struttura. È assolutamente opportuno unificare in capo ad un unico soggetto le diverse banche dati sparse tra diverse amministrazioni (in tal senso andrebbe previsto anche il coordinamento e la conciliazione delle banche dati di Corte dei conti e ISTAT) ed è importante che il MEF integri e incroci i dati relativi ai bilanci societari con quelli delle singole amministrazioni. Il vero meccanismo di controllo dei bilanci societari sta nell'articolo 21 dove si prevede, come si è detto, il consolidamento delle perdite delle società a controllo pubblico (e pro quota quello delle altre partecipate) nel bilancio dell'ente azionista e l'accantonamento dei corrispondenti importi nei bilanci degli enti stessi. Visto che il MEF esercita anche i poteri 14 dell'azionista su tutte le società dello Stato (articolo 9) e che il Ministero della funzione pubblica ha una forte responsabilità attuativa della riforma per gli aspetti organizzativi e regolatori, è difficile pensare che l'attuazione di tutta la riforma sia affidata esclusivamente al MEF senza un potere di chiusura della Presidenza del Consiglio. Ulteriore forma di controllo è rappresentata dalla "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" (articolo 20), in base alla quale ogni anno le Aziende partecipate effettuano una ricognizione della coerenza dell'assetto delle rispettive partecipazioni societarie con le norme del decreto e, in caso contrario, intervengono per procedere alla loro razionalizzazione, fusione e soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione. Già con il primo "piano straordinario di razionalizzazione" (previsto dall'articolo 25) si dovrebbe operare una notevole pulizia, perché essa coinvolgerà: a) le partecipazioni che non rientrano tra le tipologie di cui all'articolo 4; b) le s.p.a. prive di dipendenti o con un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori; c) le s.p.a. che svolgono attività simili ad altre; d) quelle con fatturato nel triennio precedente inferiore a un milione di euro; e) quelle diverse dalle s.p.a. per la gestione di SIEG che hanno conseguito un risultato negativo per quattro (dei cinque) esercizi precedenti. Inoltre, i piani considereranno l'esigenza di riduzione dei costi o di aggregazioni con altre s.p.a. A proposito di tali previsioni, che dovrebbero eliminare le s.p.a. inefficienti e spingere le gestioni all'economicità e all'efficienza, si segnala l'articolo 14, che prevede l'applicabilità alla s.p.a. in controllo pubblico delle norme sul fallimento e sulla gestione delle crisi d'impresa e vieta interventi finanziari dell'Amministrazione partecipante in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi se non a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o attuazione di investimento. Quest'ultima previsione espone al rischio che si aggirino e si eludano i precedenti divieti e pare singolare che a società in prefallimento si affidino nuove attività. Alla Corte dei conti e al MEF è poi affidato uno stretto monitoraggio dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche e di quello straordinario, nonché la gestione delle relative sanzioni per la mancata adozione del piano. Per le società inattive per oltre tre anni viene poi prevista la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Molte norme e misure restrittive sulla composizione degli organi, sul regime delle incompatibilità, sui limiti agli emolumenti degli amministratori sono state adottate soprattutto negli ultimi due anni e ora vengono meritoriamente codificate nel Testo unico. Sicuramente il complesso di queste restrizioni, insieme alla regime pubblicistico per l'assunzione del personale, scoraggerà la nascita di nuovi soggetti e, in ogni caso, indurrà a comportamenti più rispettosi dell'interesse pubblico. Ha evidenziato tuttavia alcuni aspetti su cui appare utile una riflessione della Commissione. In primo luogo, sull'ambito di applicazione limitato alle società controllate: i soci pubblici dovrebbero esprimersi nel senso di una limitazione del numero degli amministratori e del livello dei relativi compensi in tutti i casi in cui detengano una partecipazione rilevante e non solo di controllo. Inoltre, poiché alla fine del processo di revisione prefigurato dal decreto dovrebbero sopravvivere società che svolgono compiti di interesse pubblico rilevante, la relatrice ha ritenuto che nella composizione degli organi andrebbe comunque garantito da una parte il principio di collegialità (articolo 11, comma 3) e, dall'altra parte, quello della competenza; escludendo l'applicabilità alle società a controllo pubblico del sistema dualistico che, anche nel settore privato, non è risultato particolarmente efficiente ed è stato prevalentemente utilizzato per allargare il numero degli amministratori. Il divieto assoluto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico è, a suo avviso, eccessivo. Sicuramente, non vi deve essere commistione tra le società e l'amministrazione che esercita i poteri dell'azionista o svolge comunque funzioni di indirizzo e di controllo. Tuttavia, in altri casi si rischia di privare le società di competenze preziose e i dipendenti pubblici di esperienze operative che migliorerebbero anche la loro attività ordinaria. Comprende tuttavia le controindicazioni e sollecita la Commissione e il Governo ad un ulteriore approfondimento. Molto importante poi è la norma che, nel confermare il tetto dei 240.000 euro, rinvia a un decreto del MEF per definire una griglia di indicatori per graduare per fasce i compensi evitando molte arbitrarietà. 15 Per quanto riguarda le società in house con risultati negativi, si prevede la riduzione dei compensi degli amministratori. Forse dovrebbe costituire anche causa di revoca dell'affidamento senza attendere i quattro anni di perdite previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera e), che si traducono pur sempre in oneri a carico dei bilanci degli enti proprietari. La fase di transizione è forse la più importante del decreto, perché da essa dipende il successo del progetto di riordino, dal momento che esso non interviene su un terreno vergine ma su una realtà caotica che finora non si è riusciti a razionalizzare. Questa fase cruciale è disciplinata principalmente da due articoli: l'articolo 25, relativo al piano straordinario delle partecipazioni e alla definizione degli eventuali esuberi di personale (articolo 26) e l'articolo 19 in materia di personale. Con la revisione straordinaria, da effettuare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ciascuna Amministrazione dovrà verificare che nessuna società controllata ricada nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e procedere entro un anno all'alienazione di quelle non conformi a tali criteri (oltre alla cancellazione automatica di quelle inattive che dovrebbero essere, secondo la Corte dei conti, circa 1.100). La stessa operazione di screening periodico sarà fatta a regime annualmente (la Conferenza Unificata, forse non a torto, propone una scadenza biennale) per evitare che sorgano e si consolidino situazioni anomale. Alla prima applicazione bisognerà coordinare i tempi tra revisione straordinaria e prima revisione ordinaria. Il decreto non affronta il tema delle modalità operative delle società sopravvissute affrontato nell'altro testo sui servizi pubblici di interesse economico generale e, cioè, se esse debbano operare sulla base di affidamenti in house o sulla base di gare aperte. Segnala però, che in quel testo viene indicata una durata massima degli affidamenti di servizi pubblici locali di interesse economico (generale e non), mentre nulla si dice per le strumentali. Bisognerà, allora, a suo avviso, per queste ultime operare una più stringente e specifica verifica sia dei costi sia dei possibili sussidi incrociati nel corso della verifica straordinaria e di quella ordinaria. Al personale (articolo 19) si applicano le norme del codice civile, incluse quelle sugli ammortizzatori sociali, e procedure trasparenti, pena la loro nullità, per le assunzioni. Si prevede poi che le amministrazioni pubbliche determinino specifici piani per la riduzione dei costi del personale. A questo scopo, per la transizione, si introducono due nuovi meccanismi: uno per il riassorbimento, da parte delle Amministrazioni che internalizzano funzioni già affidate in house a s.p.a. o aziende, entro i limiti delle dotazioni organiche e delle capacità assunzionali dell'Amministrazione interessata del personale già alle dipendenze dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato a suo tempo transitato nella s.p.a.. Non vi è peraltro un termine entro il quale tale riassorbimento dovrebbe avvenire. Nella stessa logica di mobilità e riassegnazione del personale che risulti in eccedenza (articolo 26), a seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, viene stilato un elenco di tale personale gestito dalla Presidenza del Consiglio/Funzione Pubblica. A tale elenco dovranno attingere, per nuove assunzioni, tutte le s.p.a. pubbliche fino al 2018. In questo secondo caso, secondo la relatrice, si dovrebbe ricorrere alla NASPI, magari prolungandola da due a tre anni anche per garantire una gestione attiva della transizione occupazionale. Così come per gli ex dipendenti pubblici resta valido quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Diversamente il rischio potrebbe essere quello di creare due sacche di disoccupazione prive di prospettive di sbocco. Si segnala infine, che il decreto non si applica, salva espressa indicazione, alle società quotate e a quelle che hanno emesso, entro il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari su mercati regolamentati. Previsione, quella di una data fissa precedente all'approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri, molto opportuna, per evitare il ricorso a emissioni obbligazionarie strumentali. Infine, l'allegato A indica 10 società dello Stato, rientranti in linea di principio nell'ambito di applicazione del decreto, ma alle quali esso non si applica "in prima applicazione". Sarebbe utile un chiarimento del Governo circa le ragioni e la durata di tale deroga. 16 In conclusione, si deve dare atto al Governo del difficile lavoro di raccordo normativo e di forte spirito di innovazione e di cambiamento che attraversa questo provvedimento. 3.14 Commissione Affari costituzionali (1ª) - Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni) La relatrice LO MORO (PD), nella seduta di mercoledì 18 maggio, ha formulato una proposta di parere favorevole, segnalando la necessità, all'articolo 1, di specificare che l'oggetto dello schema di decreto è limitato, come emerge peraltro dalla lettura dei successivi articoli, esclusivamente alla SCIA, e non comprende - come invece sembra desumibile dalla lettura del comma 1- la disciplina del silenzio assenso, che rientrerebbe nelle "attività private non soggette ad autorizzazione espressa". Inoltre, appare opportuno che le innovazioni alla disciplina generale della SCIA siano realizzate attraverso la tecnica della novella, tramite una modifica puntuale dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, allo scopo di garantire che la regolazione della fattispecie sia concentrata nel medesimo provvedimento legislativo, risultando così agevolmente conoscibile nella sua interezza, in ossequio alle esigenze di semplificazione normativa e nel rispetto dei principi di coerenza e razionalità dell'assetto legislativo. In riferimento all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si prevede che il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione, a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione, costituisce avvio del procedimento, si segnala che non è disciplinato l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, così come espressamente prevede il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015. In riferimento all'articolo 3, relativo alla concentrazione dei regimi amministrativi, volto a regolare la fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di altre SCIA, di comunicazioni, di attestazioni, di asseverazioni e notifiche, segnala, con particolare riferimento al comma 2, l'esigenza che sia regolata l'ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto requisiti di fatto, ma anche uno o più provvedimenti di autorizzazione. In proposito, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 30 marzo 2016, possono ipotizzarsi tre soluzioni: escludere espressamente tale fattispecie dalla SCIA; imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta acquisito l'atto autorizzativo presupposto, a cura del privato; prevedere che la presentazione della SCIA attivi un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente, rinviando però l'avvio dell'attività al momento in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata. Sempre in riferimento all'articolo 3, ha segnalato che al comma 1, quarto periodo, è introdotta una disciplina sulla verifica dei requisiti e dei presupposti della SCIA diversa da quella prevista all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La normativa contenuta nello schema, infatti, prevede che l'eventuale sospensione dell'attività sia disposta con atto motivato esclusivamente con riferimento alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. La legge n. 241 del 1990 invece dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, l'amministrazione competente può intervenire adottando motivati provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, con sospensione automatica dell'attività stessa. Per ragioni di coerenza normativa 17 e per non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori del diritto in un settore così sensibile, appare quindi opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni. Infine, ha evidenzialo la necessita di invitar il Governo ad attuare quanto prima la delega nella parte relativa alla precisa individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, dal momento che appare urgente una precisa ricognizione e classificazione dei procedimenti, allo scopo di consentire al cittadino di orientarsi tra le nuove attività soggette al nuovo regime di liberalizzazione e quelle sulle quali, invece, residua ancora un potere di intervento delle pubbliche amministrazioni in determinati settori dell'ordinamento. Sono intervenuti alla discussione: il senatore ENDRIZZI (M5S) che ha criticato, innanzitutto, la scelta del Governo di rinviare a un ulteriore decreto legislativo la classificazione dei procedimenti Per quanto riguarda la proposta di parere, ha sottolineato che non sono stati recepiti alcuni rilievi del Consiglio di Stato, che a suo avviso dovrebbero essere formulate come condizioni. In particolare, ritiene necessario precisare il termine da cui decorrono i 18 mesi per l'adozione del provvedimento inibitorio, repressivo o conformativo dell'amministrazione. Sarebbe opportuno, inoltre, introdurre maggiori garanzie a tutela del terzo controinteressato eventualmente pregiudicato da un’attività intrapresa illegittimamente. Sottolinea, quindi, la necessità che la disposizione relativa ai moduli unificati sia integrata con il divieto di richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata. Infine, si dovrebbe precisare che lo sportello unico deve essere telematico. La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ha sollecitato che alcune osservazioni siano formulate come condizioni; Il senatore BRUNI (CoR), con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 3, comma 2, in merito alla regolazione della SCIA che abbia come presupposto uno o più provvedimenti di autorizzazione, ha evidenziato che sarebbe preferibile prevedere esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta che il privato abbia acquisito l'atto autorizzativo presupposto. In tal modo, probabilmente, si otterrebbe un'accelerazione dell'iter del procedimento. Il sottosegretario RUGHETTI, nel replicare alle considerazioni del senatore Endrizzi, ha osservato che si è resa necessaria l'adozione di due distinti provvedimenti attuativi in quanto l'attività di ricognizione e classificazione dei procedimenti soggetti a SCIA - che è attualmente in corso - appare particolarmente complessa. Quanto alla proposta del senatore Bruni, ha ritenuto improprio far ricadere sul privato l'onere di acquisire l'atto autorizzativo necessario per la presentazione della SCIA. Infatti, potrebbe trattarsi anche di atti particolarmente complessi, ad esempio l'attivazione della conferenza dei servizi. Sarebbe preferibile, invece, prevedere che la presentazione della SCIA sia sufficiente ad attivare il meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente. In tal caso, si otterrebbe anche un ampliamento del campo di applicazione della SCIA. La relatrice LO MORO (PD) propone di formulare come condizione l'osservazione riferita all'articolo 1, relativamente alla precisazione che l'oggetto dello schema di decreto è limitato esclusivamente alla SCIA e non comprende la disciplina del silenzio assenso. In secondo luogo, propone di integrare l'invito al Governo ad attuare quanto prima la delega non solo nella parte relativa alla individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, ma anche con riferimento alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. La Commissione approva quindi parere favorevole con osservazioni e condizioni, nei termini di cui in seguito. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 291 18 La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che: - l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, così come di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva; - l'esercizio della delega deve informarsi ai princìpi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, ai princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità; - al legislatore delegato è altresì richiesta l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura; - nonostante la formulazione più ampia dell'articolo 1, comma 1, lo schema di decreto legislativo si occupa in maniera specifica del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), mentre non comprende la disciplina relativa al silenzio assenso che testualmente rientrerebbe tra le "attività private non soggette ad autorizzazione espressa"; - la delimitazione degli "ambiti dei relativi regimi amministrativi" non è trattata nello schema di decreto legislativo. Come specificato dall'articolo 1, comma 2, infatti, spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa; - come clausola residuale si dispone che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea statale o regionale non sono soggette a disciplina procedimentale; - l'articolo 2 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto legge n. 90 del 20l4. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle segnalazioni. Qualora non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le amministrazioni pubblicano l'elenco degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne della stessa amministrazione. È possibile istituire più sedi di tale sportello, ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territorio. La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA; - l'articolo 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi: nell'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato dovrà presentare un'unica segnalazione che sarà trasmessa dall'amministrazione ricevente alle altre coinvolte, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Le amministrazioni potranno presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi; 19 - l'articolo 3 prevede inoltre che, in caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescriva le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività, comunque, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorra dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione; - l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione, esprime parere favorevole, a condizione che: - all'articolo 1, sia specificato che l'oggetto dello schema di decreto è limitato, come emerge peraltro dalla lettura dei successivi articoli, esclusivamente alla SCIA, e non comprende - come invece sembra desumibile dalla lettura del comma 1- la disciplina del silenzio assenso, che rientrerebbe nelle "attività private non soggette ad autorizzazione espressa". Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni: - appare opportuno che le innovazioni alla disciplina generale della SCIA siano realizzate attraverso la tecnica della novella, tramite una modifica puntuale dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, allo scopo di garantire che la regolazione della fattispecie sia concentrata nel medesimo provvedimento legislativo, risultando così agevolmente conoscibile nella sua interezza, in ossequio alle esigenze di semplificazione normativa e nel rispetto dei principi di coerenza e razionalità dell'assetto legislativo; - in riferimento all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si prevede che il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione, a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione, costituisce avvio del procedimento, si segnala che non è disciplinato l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, così come espressamente prevede il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015; - in riferimento all'articolo 3, relativo alla concentrazione dei regimi amministrativi, volto a regolare la fattispecie di attività soggette a SCIA che, tuttavia, per il loro svolgimento, necessitano di altre SCIA, di comunicazioni, di attestazioni, di asseverazioni e notifiche, si segnala, con particolare riferimento al comma 2, l'esigenza che sia regolata l'ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto non soltanto requisiti di fatto, ma anche uno o più provvedimenti di autorizzazione. In proposito, come peraltro già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso il 30 marzo 2016, possono ipotizzarsi tre soluzioni: a) escludere espressamente tale fattispecie dalla SCIA; b) imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA possa avvenire soltanto una volta acquisito l'atto autorizzativo presupposto, a cura del privato; c) prevedere che la presentazione della SCIA attivi un meccanismo per l'ottenimento dell'autorizzazione a cura dell'amministrazione ricevente, rinviando però l'avvio dell'attività al momento in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata; - sempre in riferimento all'articolo 3, si segnala che al comma 1, quarto periodo, è introdotta una disciplina sulla verifica dei requisiti e dei presupposti della SCIA diversa da quella prevista all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La normativa contenuta nello schema, infatti, prevede che l'eventuale sospensione dell'attività sia disposta con atto motivato esclusivamente con riferimento alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale. La legge n. 241 del 1990 invece dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, l'amministrazione competente può intervenire adottando 20 motivati provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, con sospensione automatica dell'attività stessa. Per ragioni di coerenza normativa e per non ingenerare incertezze nei cittadini e negli operatori del diritto in un settore così sensibile, appare quindi opportuno prevedere un coordinamento tra le due disposizioni; - si invita, in fine, il Governo ad attuare quanto prima la delega nella parte relativa alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché nella parte riguardante la precisa individuazione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, dal momento che appare urgente una precisa ricognizione e classificazione dei procedimenti, allo scopo di consentire al cittadino di orientarsi tra le nuove attività soggette al nuovo regime di liberalizzazione e quelle sulle quali, invece, residua ancora un potere di intervento delle pubbliche amministrazioni in determinati settori dell'ordinamento. 3.15 Commissione Affari costituzionali (1ª) - Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni) Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) ha formulato una proposta di parere favorevole, segnalando che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-bis", in riferimento alla previsione della immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, appare opportuno prevedere, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale. Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-ter", in sede di avvio del procedimento disciplinare, sarebbe opportuno integrare la disposizione richiamata con la specifica fissazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento. All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quater", in riferimento all'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione, segnala l'opportunità di precisare che la procedura ivi prevista potrebbe non risultare pienamente rispondente ai principi e ai criteri contenuti nella legge di delega, in quanto si tratta di un tipo di responsabilità distinta dalla materia della responsabilità disciplinare, riguardando piuttosto gli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce in relazione alla tutela di interessi che non concernono direttamente il rapporto di lavoro. Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quinquies", rileva che la norma, nel disporre che l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento, sembra aggravare la responsabilità dei dirigenti, prevedendo una sanzione che non appare proporzionata, in quanto sostanzialmente equivalente a quella di chi abbia concorso nella commissione dell'illecito. Infine, sempre in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quinquies", si dovrebbe sopprimere la disposizione che qualifica il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d'ufficio, punito dall'articolo 328 21 del codice penale, in quanto suscettibile di eccedere i limiti della delega legislativa, che riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare. Tale previsione normativa, infatti, potrà essere oggetto di un successivo intervento con norma primaria, in distinto provvedimento legislativo anche in via urgente. Alle sollecitazioni del senatore ENDRIZZI (M5S) e Il senatore PAGLIARI (PD) di formulare alcune osservazioni come condizioni, la Relatrice ha replicato ritenendo sufficiente segnalare al Governo come intervenire con una osservazione. La senatrice LO MORO (PD) ha insistito sull'opportunità di formulare come condizioni i rilievi segnalati dal senatore Pagliari. Il sottosegretario RUGHETTI sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame anticipa il testo unico in materia di pubblico impiego, che conterrà una normativa organica anche sui provvedimenti disciplinari. Si intende, infatti, fornire immediatamente alle amministrazioni uno strumento per sanzionare la falsa attestazione della presenza in servizio, che sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza. In questo modo, si risponde anche alle istanze provenienti dell'opinione pubblica a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno suscitato particolare clamore. Ha condiviso alcuni rilievi dei senatori. La PRESIDENTE ha sottolineato che l'introduzione di nuove fattispecie di reato si pone evidentemente al di fuori del perimetro tracciato dalla legge di delega. Pertanto, ritiene opportuno formulare come condizione anche il rilievo sulla qualificazione penale del comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio. La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, ha modificato la proposta di parere che è stata votata e approvata nei termini di cui in seguito. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292 La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che: - il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, per dare una risposta tempestiva al giustificato allarme suscitato nell'opinione pubblica da clamorosi episodi di assenteismo fraudolento; - ai fini del potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e del contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, le norme sono finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo, nei tempi di espletamento e di conclusione, l'esercizio dell'azione disciplinare; - l'articolo 1 dello schema di decreto apporta alcune modifiche significative all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge delega n. 150 del 2009, in materia di licenziamento disciplinare, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici; - in particolare, è inserito il comma 1-bis che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza, con la precisazione che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta e con previsione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio; - sono poi inseriti i commi 3-bis e 3-ter con i quali, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, viene introdotto un procedimento disciplinare accelerato; - il comma 3-ter dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-bis, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, dovrà trasmettere gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni; 22 - il comma 3-quater prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-bis comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, allo scopo di procedere, ove ne ricorrano i presupposti, per danno di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo; - il comma 3-quinquies prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino responsabilità disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio, nei casi in cui gli stessi omettano l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla condotta fraudolenta; - tali ultime fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio, considerato che: - lo schema di decreto legislativo intende sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato; - la soluzione adottata è condivisibile nel merito, dal momento che, nel sanzionare i comportamenti lesivi del buon andamento e dell'immagine della pubblica amministrazione, favorisce comportamenti virtuosi e, nello stesso tempo, rafforza la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato, esprime parere favorevole, a condizione che: - all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-bis", in riferimento alla previsione della immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, sia prevista, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, la corresponsione di un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale; - all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-ter", in sede di avvio del procedimento disciplinare, la disposizione richiamata sia integrata con la specifica fissazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento; - all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quinquies", sia soppressa la disposizione che qualifica il comportamento omissivo del dirigente o responsabile del servizio anche come reato di omissione di atti d'ufficio, punito dall'articolo 328 del codice penale, in quanto suscettibile di eccedere i limiti della delega legislativa, che riguarda esclusivamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare. Tale previsione normativa potrà essere oggetto di un successivo intervento con norma primaria, in distinto provvedimento legislativo anche in via urgente. Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni: - all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quater", in riferimento all'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione, si segnala che la procedura ivi prevista potrebbe non risultare pienamente rispondente ai princìpi e ai criteri contenuti nella legge di delega, in quanto si tratta di un tipo di responsabilità distinta dalla materia della responsabilità disciplinare, riguardando piuttosto gli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce in relazione alla tutela di interessi che non concernono direttamente il rapporto di lavoro; - all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso "3-quinquies", si rileva che la norma, nel disporre che l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento, sembra aggravare la responsabilità dei dirigenti, 23 prevedendo una sanzione che non appare proporzionata, in quanto sostanzialmente equivalente a quella di chi abbia concorso nella commissione dell'illecito. 3.16 Commissione lavoro, previdenza sociale (11ª) - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la relatrice PEZZOPANE (PD) ha introdotto il provvedimento, che recepisce la direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori esposti a rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Si è soffermata sul testo dello schema di decreto legislativo in titolo, composto da 2 articoli, che novella gli articoli da 206 a 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e il relativo allegato XXXVI. Il nuovo testo dell’articolo 206 specifica che i valori limite di esposizione concernono solamente le relazioni accertate tra effetti biofisici diretti e l’esposizione ai campi elettromagnetici. L’articolo 208 introduce nuovi obblighi per il datore di lavoro per salvaguardare la salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, mentre il novellato articolo 209 modifica la procedura di valutazione dei rischi. In caso di superamento dei limiti indicati, i nuovi testi degli articoli 210 e 210-bis prevedono ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro, nonché il dovere di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Con l’articolo 211 si modificano le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. Il successivo articolo 212 enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame e con l’articolo 219 si inasprisce l’apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le eventuali violazioni. Infine, la relatrice riferisce sulle modifiche contenute nell’allegato XXXVI del decreto legislativo n. 81, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore. AUDIZIONI 3.17 Commissione industria, commercio, turismo (10ª) - AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI DISMESSE) Documento depositato 3.18 Commissione politiche dell’UE (14ª) - PROCEDURE INFORMATIVE - Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia (LINK) Nella seduta di mercoledì 18 maggio, la Commissione ha svolto l'audizione del sottosegretario De Vincenti sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia. Il sottosegretario DE VINCENTI ha osservato come la valutazione sull’utilizzo delle risorse relative al periodo 2007-2013 sia positiva. I dati di monitoraggio, aggiornati in base ai caricamenti effettuati dalle Amministrazioni centrali e regionali al 29 febbraio 2016, forniscono un dato di avanzamento dei pagamenti registrati nel sistema nazionale pari al 96,5 per cento del complesso delle risorse. In base a tale dato, è possibile stimare che l’utilizzo definitivo delle risorse europee possa essere collocato in un range compreso tra il 99 per cento e il 103 per cento delle risorse a disposizione per l’intero ciclo, pari a 24 45,8 miliardi. Il dato definitivo avverrà con il completamento del processo di caricamento riguardante i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, per arrivare alla certificazione definitiva, che dovrà effettuarsi entro il 31 marzo 2017. Nel ribadire, quindi, il pieno assorbimento delle risorse per il periodo di programmazione 20072013, ha osservato come le regioni del Centro Nord siano state più veloci nell’utilizzo delle risorse, ma anche le regioni del Mezzogiorno hanno proceduto, con un’accelerazione, verso il pieno assorbimento. In replica alla critica che viene talvolta formulata in merito all’utilizzo di frequenti riprogrammazioni, ha risposto che esse si sono basate su una valutazione della adeguatezza dei programmi e in stretto coordinamento con la Commissione europea. La finalità è stata infatti quella di privilegiare i programmi che avevano la certezza di essere attuati. Per quanto concerne la programmazione 2014-2020, il Sottosegretario ha ricordato come siano stati approvati dalla Commissione europea tutti i Programmi Operativi Nazionali (PON) e tutti i Programmi Operativi Regionali (POR). L’ammontare complessivo delle risorse ammonta a quasi 52 miliardi (comprensivo del 40 per cento di cofinanziamento nazionale), di cui circa 17 assegnati ai PON e 35 ai POR. Tali risorse sono suddivise nei vari obiettivi tematici della programmazione 2014-2020. Sono a disposizione quindi circa 12,4 miliardi per le infrastrutture, 12,5 miliardi per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo delle imprese, 17,5 miliardi per l’occupazione, l’istruzione e gli interventi di natura sociale, 3 miliardi per l’ambiente, 3 miliardi per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, 2 miliardi per il turismo e la cultura. Si stanno definendo, in particolare con le autorità di gestione dei PON, vari obiettivi specifici, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di eventuali riprogrammazioni e di assicurare una ripartizione delle risorse pari a circa il 70 per cento delle stesse per le regioni del Mezzogiorno e al 30 per cento per le regioni del Centro Nord. In riferimento al Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, il Sottosegretario ha ricordato come la legge di stabilità per il 2014 avesse previsto risorse nazionali per circa 54 miliardi. Di questi, la stessa legge di stabilità per il 2014 ne aveva stanziati circa 43 miliardi, pari all’80 percento delle risorse complessive, rinviando lo stanziamento dei residui 11 miliardi alla legge di stabilità per il 2019, previa verifica dei risultati raggiunti dall’utilizzo dei 43 predetti. La legge di stabilità del 2014 e altri provvedimenti successivi hanno previsto l’utilizzo di circa 5 miliardi, dei 43 già stanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, su opere, individuate specificamente, per un celere avvio. È alla somma residua di circa 38 miliardi di euro a cui si fa, quindi, riferimento quando oggi ci si riferisce alle risorse a disposizione del detto Fondo. Tali risorse sono quindi ripartite in una misura predefinita del 20 per cento, pari a circa 7 miliardi di euro, che va alle regioni del Centro Nord, ivi incluso il Lazio, e in una misura dell’80 percento, pari a circa 31 miliardi di euro, che va alle regioni dell’ex obiettivo Convergenza e delle regioni in transizione, ossia Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. La cabina di regia governativa - osserva il Sottosegretario - è al lavoro per individuare i progetti concretamente attivati. È già operativo comunque il piano per la banda ultralarga, valevole su tutto il territorio nazionale, e il credito di imposta per il Mezzogiorno, complessivamente previsto in 1,5 miliardi su 4 anni. Sono inoltre previsti alcuni interventi infrastrutturali che riequilibrano la dotazione dei "soli" 12 miliardi destinati ai progetti infrastrutturali nell’ambito dei fondi europei, somma inferiore rispetto alle dotazioni precedenti per scelta concordata con la Commissione europea. Sono stati inoltre definiti in Cabina di regia, per poi passare alla delibera del CIPE, interventi di sostegno al programma nazionale per la ricerca, per circa 2 miliardi, interventi per la cultura e lo sviluppo turistico per circa 1 miliardo, e interventi con i cosiddetti Patti per il Sud e le città metropolitane, per circa 13,4 miliardi. A tale ultimo riguardo, il Sottosegretario precisa che i Patti sono un’innovazione istituzionale in cui vi è una responsabilità condivisa tra autorità nazionali e autorità territoriali e un monitoraggio specifico effettuato sulla base delle priorità espresse dai territori del Sud. I circa 18 miliardi residui a favore delle regioni del Mezzogiorno avranno un 25 respiro interregionale, potendo essere attivati interventi, ad esempio, sugli assi ferroviari tirrenico, adriatico e trasversale, nonché per opere di risanamento ambientale. La senatrice FISSORE (PD) ha chiesto chiarimenti sul funzionamento dei Patti per lo sviluppo del Mezzogiorno e alle eventuali risorse disponibili per gli interventi contro il rischio idrogeologico in Piemonte. Il sottosegretario DE VINCENTI, dopo aver ricordato come le informazioni sui Patti per lo sviluppo del Mezzogiorno sono disponibili sul sito del Governo, ha evidenziato che essi hanno una dotazione finanziaria di circa 13,4 miliardi di euro, ma possono essere messi in sinergia anche con i PON, i POR e con altri fondi statali e regionali. I Patti per il Sud avranno una rendicontazione formale, propria di ciascuna fonte di finanziamento, e una rendicontazione più politica sulle linee di intervento nel loro complesso. In riferimento agli interventi relativi al rischio idrogeologico, osserva che per essi non vale la ripartizione 80/20 prevista in generale per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Sono quindi ricomprese molte zone del Centro Nord tra quelle interessate dai detti interventi. Tuttavia, allo stato, non risultano interventi in Piemonte. INTERROGAZIONI, presentazione. 3.19 Sulle linee guida dell’Anac contro la corruzione nelle istituzioni scolastiche Interrogazione n.3-02866 presentata dalla Senatrice Alessia Petraglia (MISTO) e rivolta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per sapere quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per eliminare gli adempimenti che sono con tutta evidenza un inutile aggravio di lavoro quali di seguito elencati: 1) la ridondante misura di contrasto "programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente"; 2) l'inutile "pubblicazione, sul sito internet della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio", dato che il contratto integrativo di istituto contenente tali informazioni è già soggetto a pubblicazione; 3) l'inutile pubblicazione degli incarichi aggiuntivi elargiti al personale docente e al personale ATA a carico dei fondi della contrattazione integrativa; 4) l'inutile richiesta di trasparenza in merito ai criteri di valutazione dei docenti e degli alunni già regolati e previsti da altre leggi; 5) i riferimenti circa la pubblicazione degli emolumenti derivati da incarichi aggiuntivi interni; 6) i richiami al quadro di performance che è inesistente nella scuola; 7) l'incoerenza dei tempi, dal momento che si chiede la redazione del PTTI a carico del dirigente scolastico in assenza del PTPC a carico del direttore regionale scolastico, atto quest'ultimo preliminare alla redazione del primo; quali azioni intenda intraprendere al fine di riservare alla scuola esclusivamente i suoi compiti di istituto per: attribuire gli aspetti di vigilanza sui livelli di integrità e di trasparenza ai livelli superiori dell'amministrazione aggregando al PTPC ministeriale un'appendice unica per le istituzioni scolastiche restringendo le aree di rischio, a livello di istituzione scolastica, solo all'ambito della gestione amministrativa; attribuire analogamente agli uffici scolastici regionali il PTTI, essendo legato ad un'elencazione rigida di adempimenti, ovviamente semplificati in relazione alla specificità dell'istituzione scolastica; sciogliere l'istituzione scolastica che non prevede una fascia funzionale intermedia di supporto alle funzioni dirigenziali, con un solo dirigente, dalla mole indistinta di adempimenti connessi alla corruzione, considerando che la sua missione istituzionale è prendersi cura dell'educazione e della formazione dei giovani; d) provvedere al più presto a definire un codice di comportamento professionale, che, nel più rigoroso rispetto della libertà di insegnamento, valga di per sé a garantire integrità e la trasparenza. 3.20 Sui danni derivanti dall’inquinamento acustico – Interrogazione n.3-02863 presentata dalla Senatrice Laura Fasiolo (PD) e rivolta ai Ministri dell’ambiente e della 26 tutela del territorio e del mare e dell’interno per sapere se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), affinché eserciti azioni che pongano rimedio all'inerzia delle amministrazioni; se siano state adottate misure per gestire e ridurre l'inquinamento acustico, nonché per informare i cittadini sull'impatto di quest'ultimo; se intendano porre in essere interventi più rigorosi per contrastare le violazioni riscontrate e tutelare così i cittadini. 3.21 Sui finanziamenti stanziari per la riqualificazione economica e infrastrutturale della regione Campania e - Interrogazione n.4-05831 presentata dalla Senatrice Vilma Moronese (M5S) e rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare, al fine di attivare il processo di pianificazione strategica per la Regione Campania e quali siano i tempi previsti; come intenda supportare la Regione Campania nella realizzazione delle opere infrastrutturali; se l'importo complessivamente rilevato dal rapporto in merito alle opere corrisponda al vero; quali siano le motivazioni che giustificano uno scostamento tra gli importi contenuti nel piano e nel rapporto, seppure riferiti alle stesse opere; se siano previste ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture stesse; se ed in che modo intenda rendere noti i dati relativi ad un effettivo e puntuale monitoraggio delle risorse già stanziate o programmate. 3.22 Sul conferimento dell’appalto alla Icem Srl relativamente ai lavori per il rifacimento del porto di Anzio (Rm) - Interrogazioni n.4-05827 presentata dalla Senatrice Ivana Simeoni (MISTO) e rivolta al Ministro dell’ interno per sapere se il Ministro in indirizzo non intenda inviare una commissione di accesso, affinché sia appurata la correttezza di tutte le procedure amministrative adottate nel conferimento dell'appalto alla Icem Srl, nonché le motivazioni per le quali la ditta, già destinataria di interdittiva antimafia relativamente ai lavori di rifacimento del porto di Anzio (Roma), non sia stata interessata da alcun provvedimento prefettizio relativamente ai lavori di completamento e ammodernamento della darsena del porto di Formia; se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intraprendere qualsivoglia misura, al fine di impedire il reiterarsi di circostanze per le quali soggetti considerati contigui, se non addirittura appartenenti, ad ambienti malavitosi risultino aggiudicatarie di appalti pubblici. - Camera dei Deputati 4.1 Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente: VII Commissione (Cultura): CRISTIAN IANNUZZI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività, la gestione e il funzionamento della Società italiana degli autori ed editori» (Doc. XXII, n. 63) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V. 27 4.2 Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 17 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente): n. 106/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Collegamento Lecco-Bergamo, SP ex SS 639 dei laghi Pusiano e Garlate – variante di Cisano Bergamasco. Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio per il 1o lotto funzionale, approvazione progetto definitivo 1 o lotto funzionale e assegnazione risorse»; n. 109/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto n. 2 – Pedemontana delle Marche. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo del secondo stralcio funzionale “Matelica Nord – Matelica Sud/Castelraimondo Nord”». DISEGNI DI LEGGE 4.3 Aula - Seguito della discussione della proposta di legge: S. 580 – D'iniziativa dei senatori: Falanga ed altri: Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Approvata dal Senato) (A.C. 1994-A) (Seguito discussione e approvazione) Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 16 maggio. Dopo una richiesta iniziale, respinta, di rinvio del provvedimento in Commissione, l’Aula è passata all’esame degli articoli. Mediante votazione sono stati approvati gli emendamenti: gli identici Sannicandro 1.10, Malisani 1.11 e Agostinelli 1.13, come riformulati, Marotta 1.12, nel testo riformulato, 3.100, Braga 4.1, nel testo riformulato, 4.50 della Commissione, Mannino 4.4, nel testo riformulato, 4.51 della Commissione, 4.52 della Commissione, Realacci 4.6, 4.100. Infine l’Assemblea ha esaminato gli osdini del giorno. «L'ordine del giorno Carrescia n. 9/1994-A/2 è accolto come raccomandazione. L'ordine del giorno Gregorio Fontana n. 9/1994-A/3 è accolto. L'ordine del giorno Calabrò n. 9/1994-A/4 è accolto come raccomandazione. L'ordine del giorno Marzano n. 9/1994-A/5 è accolto.» EMENDAMENTI APPROVATI Conseguentemente, al titolo, sopprimere, le parole: di priorità. 1. 10.(Testo modificato nel corso della seduta) Sannicandro, Daniele Farina. (Approvato) Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), alinea, sopprimere le parole: di priorità. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: le priorità con le seguenti: i criteri. Conseguentemente, al titolo, sopprimere, le parole: di priorità. 1. 11.(Testo modificato nel corso della seduta) Malisani, Coscia, Braga, Verini. (Approvato) Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), alinea, sopprimere le parole: di priorità. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: le priorità con le seguenti: i criteri. 28 Conseguentemente, al titolo, sopprimere, le parole: di priorità. 1. 13.(Testo modificato nel corso della seduta) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti. (Approvato) Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis), sostituire le parole: procuratore della Repubblica con le seguenti: titolare dell'ufficio requirente. 1. 12.(Testo modificato nel corso della seduta) Marotta. (Approvato) Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti: 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. 3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti. Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. 3. 100. (Approvato) Al comma 1, sostituire le parole da: che deve quantificare fino a: determinare con le seguenti: di repressione dell'abusivismo da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei. 4. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini. (Approvato) Al comma 1, sostituire le parole da: gli uffici distrettuali fino a: regionali con le seguenti: le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. 4. 50. La Commissione. (Approvato) Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:la banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. 4.(Testo modificato nel corso della seduta). Mannino, Agostinelli. (Approvato) Al comma 2, sostituire le parole da: L'interoperabilità fino a: garantite con le seguenti: Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti, di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate. 4. 51. La Commissione. (Approvato) 29 Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nella materia con le seguenti: in materia di abusivismo edilizio. 4. 52. La Commissione. (Approvato) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. 6. Realacci, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini. (Approvato) Al comma 4, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: 10 milioni con le seguenti: Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni. Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. 100. (Approvato) 4.4 Aula – Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (A.C. 3642-A) (ore 17,36). (Discussione e approvazione) Il 18 maggio l’Assemblea ha avviato la discussione del disegno di legge n. 3642-A. La relatrice Sandra Zampa, ha spiegato che gli articoli del disegno di legge sono tre. I primi due contengono le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese, fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione affari esteri ha introdotto due emendamenti, che recepiscono condizioni poste dalla Commissione bilancio ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione e che sono volti a precisare meglio la copertura finanziaria del provvedimento di ratifica. Ha concluso sottolineando che sul disegno di legge di ratifica si sono espresse favorevolmente le Commissioni I, VI, VIII e X, mentre la Commissione bilancio ha formulato un parere favorevole. Non essendovi iscritti a parlare è stata quindi dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali, ed è iniziato l’esame degli articoli, approvati tutti senza modifiche. Passando poi agli ordini del giorno sono stati accolti: 9/3642-A/1, 9/3642-A/2 come riformulato, 9/3642-A/4 come riformulato. In conclusione si sono svolte le dichiarazioni di voto finali nelle quali sono intervenuti i deputati Fitzgerald Nissoli, Picchi, Librandi, Buttiglione, Archi, Sibilia, Fedi; la Presidenza è stata autorizzata al coordinamento formale del testo approvato ed il provvedimento è stato votato e approvato. Commissione Bilancio (V) – Sede consultiva - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a 30 Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642-A Governo. (Parere all'Assemblea). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Nella seduta del 18 maggio la Commissione ha espresso un all'esame dell'Assemblea. parere favorevole sul testo Quanto agli emendamenti il parere è contrario sulle proposte 3.1 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse. 4.5 Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2016 nella quale erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9. L’esame è quindi ripreso dagli identici emendamenti Di Vita 10.1, Rondini 10.24 e Nicchi 10.37, sui quali nella seduta di ieri è intervenuta la deputata Di Vita. Silvia Giordano (M5S), intervenendo sull'emendamento Di Vita 1.1 di cui è cofirmataria, interamente soppressivo dell'articolo relativo alla Fondazione Italia Sociale, ha ricordato che per tale ente, pur avendo natura di diritto privato, è previsto un finanziamento di un milione di euro, incrementabile anche con futuri contributi pubblici. Segnala, inoltre, che in una recente intervista Vincenzo Manes, che appare come il principale promotore dell'iniziativa portata avanti dal Governo, ha previsto per la Fondazione un finanziamento di circa 150 milioni di euro, di cui almeno 50 provenienti da risorse pubbliche. Ritiene, quindi, che la Commissione dovrebbe svolgere un'accurata riflessione sulle problematiche connesse a tale impostazione, a cominciare dal fatto che, come ente privato, la Fondazione non dovrà rispettare la normativa relativa alla trasparenza e all'anticorruzione, potrà assumere senza concorsi, effettuare acquisti senza gare di appalto, pur in presenza di un cospicuo finanziamento pubblico. Il sottosegretario Luigi BOBBA ritiene che i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle abbiano descritto in maniera impropria un progetto caratterizzato da semplicità e chiarezza, affidando a Vincenzo Manes un ruolo quasi taumaturgico e dimenticando che le leggi sono approvate dal Parlamento. Ha segnalato, poi, che il comma 5 prevede che il funzionamento della Fondazione sia ispirato a princìpi di efficacia e trasparenza, quindi in contrasto con una logica clientelare, ricordando, inoltre, che il successivo comma 8 prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sulle attività svolte. Passando alle votazioni la Commissione ha quindi respinto gli emendamenti:Di Vita 10.1, Di Vita 10.2, Baroni 10.3, Silvia Giordano 10.4 e Lorefice 10.5, Grillo 10.6 e Mantero 10.7, Baroni 10.10 e Silvia Giordano 10.11, Di Vita 10.8 e Colonnese 10.9, Silvia Giordano 10.13 e Colonnese 10.14, Silvia Giordano 10.16 e Grillo 10.15, Silvia Giordano 10.17 e Di Vita 10.18, Di Vita 10.19, Di Vita 10.20, Lorefice 10.21 e 10.22, Grillo 11.2. Il seguito della seduta è stato rinviato. Commissione Affari costituzionali (I) – Comitato per i pareri - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). 31 Il 18 maggio il Comitato ha avviato l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Gigli (DES). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare; richiamato il parere reso dalla I Commissione in data 26 marzo 2015 sul nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb. la cui condizione e le cui osservazioni sono state recepite nel corso dell'esame del provvedimento, esprime PARERE FAVOREVOLE Commissione Finanze (VI) – Sede consultiva - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole). (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri) Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Ginato. PARERE APPROVATO La VI Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; sottolineata la grande importanza del provvedimento, il quale realizza un intervento di notevole rilievo sotto il profilo sociale ed economico, che risulta atteso da molto tempo e appare dunque necessario approvare in tempi rapidi; rilevato come sia stata accolta la maggior parte delle numerose condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprime PARERE FAVOREVOLE. Commissione Ambiente (VIII) – Sede consultiva - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole). 32 Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Borghi (PD). Commissione Attività produttive (X) – Sede consultiva - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Montroni (PD). PARERE APPROVATO La X Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617-B ed abb.), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, come modificato dal Senato; evidenziato che nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10) che istituisce la «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale; sottolineato che è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività. Alle finalità civiche e solidaristiche, già previste alla Camera, sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale); rilevato che è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con l'obbiettivo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore; richiamato che le attività di interesse generale devono essere individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo n. 460/1997 e dal decreto legislativo n. 155/2006, e che l'aggiornamento periodico deve essere effettuato con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b)); richiamata la scelta di individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e di definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera f)); richiamata la previsione di garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, comma 1, lettera h)); sottolineata la scelta di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni (articolo 4, comma 1, lettera o)); 33 richiamato l'articolo 6 che qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore e opera nei settori individuati nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); evidenziato che ai fini della qualificazione di «impresa sociale» le forme di remunerazione del capitale sociale devo assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare comunque i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; evidenziato l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e che devono essere adottate modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; evidenziata altresì la scelta di operare una razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1 (articolo 9, comma 1, lettera e)); richiamato infine il parere espresso da questa Commissione nella seduta del 26 marzo 2015, delibera di esprimere PARERE FAVOREVOLE. Commissione Lavoro (XI) – Sede consultiva - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice Casellato (PD). PARERE APPROVATO La XI Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 2617-B, che reca una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica; espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento, che intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini i quali concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e a rafforzare la coesione e la protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e la partecipazione attiva dei cittadini; considerato che, all'articolo 4, che reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di uno specifico codice, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata prevista, alla lettera h) del comma 1, la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; condivise le finalità di tale disposizione, che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale a danno dei lavoratori degli enti del Terzo settore, assicurando la garanzia dei trattamenti riconosciuti dai contratti collettivi, che, in linea con la definizione di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dovrebbero identificarsi, in sede di attuazione della delega, con i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; osservato che l'articolo 6, comma 1, lettera g), nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla disciplina dell'impresa sociale, dispone la ridefinizione delle 34 categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale e che, in tale ambito, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si è previsto che i benefici siano graduati al fine di favorire le categorie maggiormente svantaggiate; preso atto che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'articolo 10, che dispone l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, che ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati; considerato che alla Fondazione, che dovrebbe operare nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, è assegnata una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro e che il medesimo ente potrà mobilitare anche risorse pubbliche; ritenuto che non siano sufficientemente precisate le caratteristiche della Fondazione, che sarà chiamata a svolgere, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico, essendo rimesse allo Statuto del medesimo ente l'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché la disciplina degli strumenti e delle modalità operative della Fondazione; osservato che nell'ambito della disciplina legislativa non sono individuate le modalità di vigilanza sulla Fondazione e sulle operazioni da essa realizzate, esprime PARERE FAVOREVOLE. Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Sede consultiva - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento ed ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice Albini (PD). ATTI DI GOVERNO E COMUNITARI 4.6 Commissione Affari costituzionali (I) - Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). Il 18 maggio il relatore Giorgis (PD) ha preannunciato la propria intenzione di presentare una proposta di parere nella giornata di martedì 24 maggio prossimo. Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato. 4.7 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2016. Il relatore Giulietti (PD) ha segnalato che non è ancora pervenuta la documentazione richiesta dalle Commissioni Giustizia e Finanze, assegnatarie del medesimo Schema di decreto, all'ordine dei dottori commercialisti. Sta comunque predisponendo una proposta di parere, che si riserva di 35 trasmettere nel pomeriggio odierno ai colleghi della Commissione, al fine di acquisire le loro eventuali osservazioni in merito. 4.8 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294. (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento in titolo con l’illustrazione del relatore Bergonzi(PD). In sintesi la Direttiva 2014/53/UE stabilisce: 1. il campo di applicazione (articolo 1) e le definizioni (articolo 2); 2. i requisiti essenziali delle apparecchiature radio (articolo 3); 3. l'obbligo dei fabbricanti di fornire informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software (articolo 4); 4. l'obbligo dei fabbricanti, dal 12 giugno 2018, di registrare, in un apposito sistema centrale, le apparecchiature radio che abbiano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali (articolo 5); 5. l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione sul mercato, di mettere in servizio ed in uso solo le apparecchiature radio conformi (articoli 6 e 7); 6. il principio della libera circolazione delle apparecchiature radio conformi (articolo 9). Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva 2014/53/UE e si compone di 52 articoli e di 7 Allegati. Abroga inoltre il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3) che regola attualmente la materia, riscrivendo quindi integralmente le previgenti norme. Preso atto dei contenuti del provvedimento ha formulato una proposta di parere favorevole, approvata dalla Commissione. 4.9 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287. (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016. Il relatore Manfredi (PD), essendo pervenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, ha formulato sullo Schema di decreto in esame una proposta di parere favorevole, approvata dalla Commissione. 4.10 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. COM(2015)671 final. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio). Il 18 maggio la Commissione ha proseguito l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2016. Nessuno chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è stato rinviato ad altra seduta. 36 INTERROGAZIONI, risposta in Commissione. 4.11 Aula – Iniziative per garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei dipendenti meritevoli – Interrogazione n. 3-02261, Rampelli (FDI-AN). (Interrogazione e risposta) Il 18 maggio MARIA ANNA MADIA, Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha risposto all’interrogazione in titolo ha sottolineato che il Governo ha già messo a punto una serie di norme che culmineranno poi nel Testo unico sul pubblico impiego per avere una volta per tutte una legislazione che sanziona chi sbaglia. Trattando poi del rilancio del valore sociale dei lavoratori dipendenti ha spiegato che sarà fatto in due modi: primo modo è quello di riaprire la stagione contrattuale dopo molti, moltissimi anni di blocco, e due cose bisognava fare per riaprire i contratti pubblici e due cose il Governo ha fatto. Prima di tutto, stanziare delle risorse, lo abbiamo fatto nell'ultima legge di stabilità, e poi trovare un accordo di riduzione dei comparti. Oltre alla riapertura dei contratti, c’è tutta un'altra parte di valorizzazione dei dipendenti pubblici, che passa dall'attuazione di una serie di deleghe importanti della legge n. 124. Infine ha ribadito l'impegno a 360 gradi del Governo per fare in modo che alla fine di questa fase legislativa, quando ogni decreto sarà attuato, torni per le ragazze e per i ragazzi auspicabile, possibile e ambizioso lavorare per lo Stato, per la Repubblica e quindi per la collettività e la comunità. Il deputato Rampelli si è dichiarato insoddisfatto della risposta. 4.12 Aula – Chiarimenti in merito alla mancata adozione di un'interdittiva antimafia nei confronti della società Lande, anche alla luce di recenti indagini giudiziarie relative ad appalti pubblici – Interrogazione n. 3-02267, Gallo (M5S). (Interrogazione e risposta) Il 18 maggio il Ministro dell'interno, Alfano, ha risposto all’interrogazione in titolo nei seguenti termini: « Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prefettura di Napoli è impegnata, da qualche tempo, in approfonditi accertamenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di elementi di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata a carico della Lande Spa che opera su vari cantieri pubblici anche fuori dal contesto campano. I motivi che hanno portato ad esercitare una particolare attenzione sulla società in questione risalgono a procedimenti penali in cui viene avanzata l'ipotesi accusatoria secondo la quale vi sarebbe stata una strumentalità dell'impresa rispetto alla criminalità casalese. In effetti, il precedente amministratore unico e direttore tecnico della Lande Spa, coinvolto in un procedimento per reati vari, tra i quali quello di turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente, è stato raggiunto da una misura cautelare eseguita, tuttavia, dopo le sue dimissioni dalle cariche societarie. Preciso che l'attività della prefettura non si è limitata a una disamina della documentazione inerente all'impresa, cioè alla sua compagine societaria e tecnica, ma ha comportato anche l'esecuzione di ispezioni e accessi presso la sede della stessa società e nelle diverse aree di cantiere, comprese quelle relative ai lavori del Grande progetto Pompei. Nel caso di specie vi hanno provveduto sia il gruppo investigativo antimafia sia lo specifico nucleo interforze preposto alle verifiche in situ, secondo la metodologia di controllo antimafia messa a punto per le grandi opere e poi estesa anche agli appalti ordinari. I rapporti contrattuali della società Lande con le diverse stazioni appaltanti sono stati instaurati in presenza di una documentazione, allo stato degli atti, di carattere liberatorio, la quale, come è noto, è suscettibile di successivi aggiornamenti, anche in relazione a fatti nuovi o anche pregressi che disvelino una compromissione di tipo mafioso dell'operatore economico. Naturalmente, in questo caso, il codice antimafia prevede l'immediato recesso 37 dell'amministrazione aggiudicatrice con conseguente caducazione del contratto, nonché l'estromissione dell'impresa da ogni rapporto in essere con qualsiasi amministrazione pubblica. Le verifiche che riguardano la società Lande sono ancora in corso e si presentano particolarmente complesse, anche in considerazione del mutato assetto proprietario che vede oggi la presenza di un soggetto detentore di quote azionarie in qualità di trustee. Questo spiega anche il fatto che non è stata, al momento, presa alcuna decisione in merito alla richiesta avanzata dalla Lande Spa di iscrizione nella white list tenuta dalla prefettura di Napoli. È noto, infatti, che solo un esito completamente liberatorio potrà comportare l'iscrizione negli elenchi prefettizi, relativi a particolari settori a rischio, istituiti in ogni prefettura in attuazione della legge Severino del 2012.». INTERROGAZIONI, presentazione. 4.13 Commissione Attività produttive (X) - Stato di avanzamento del procedimento di adozione del decreto ministeriale del Fondo per lo sviluppo economico – Interrogazione n. 5-08695, Davide Crippa (Testo dell’interrogazione e risposta) Il 18 maggio, la viceministra Teresa BELLANOVA ha risposto all'interrogazione in titolo nei seguenti termini:« Così come rilevato anche dagli Onorevoli interroganti, il decreto ministeriale 17 febbraio 2015, la cui attuazione è stata assicurata dal Decreto Direttoriale dell'11 maggio 2015, ha registrato un numero di domande non particolarmente significativo – nonostante l'interesse manifestato dai potenziali destinatari dell'intervento.In particolare, sono state presentate 6 domande, di cui 5 ammesse alle agevolazioni, per un valore complessivo di risorse impegnate pari a 2,4 milioni di euro. Si evidenzia che la qualità progettuale dei programmi allegati alle suddette istanze è risultata, peraltro, non particolarmente elevata, soprattutto in relazione all'effettiva capacità dei piani di attività proposti al fine di concorrere in maniera significativa alla diffusione delle tecnologie di fabbricazione digitale.Per quanto concerne lo schema del nuovo decreto di attuazione, predisposto sulla base di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016, lo stesso prevede espressamente la possibilità che, tra le spese ammissibili alle agevolazioni, siano ricompresi anche i costi del personale dipendente del soggetto beneficiario. Tali costi dovranno essere sostenuti dalla data di presentazione della domanda, per le attività di «progettazione esecutiva» del programma proposto dalla costituita rete di imprese. Resta inteso che, come del resto accade per tutti i regimi di aiuto, non sarà possibile riconoscere i costi sostenuti antecedentemente alla presentazione della domanda. Per quanto attiene invece, lo stato di avanzamento del procedimento di emanazione del nuovo decreto, resosi necessario anche per effetto dei correttivi normativi introdotti dalla legge di stabilità 2016, lo stesso schema è stato già predisposto e sarà pertanto adottato nelle prossime settimane». Il Deputato Crippa si dichiara insoddisfatto della risposta. INTERROGAZIONI, presentazione. 4.14 Sulla tutela della qualità ambientale dell’area di Taranto - Interrogazione n.5-08731 presentata dall’ On. Diego De Lorenzis (M5S) e rivolta al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e alla luce delle criticità quali iniziative di competenza intendano adottare, per garantire la tutela della qualità ambientale dell'area di Taranto, riconosciuta come sito di interesse nazionale. 4.15 Sul contenzioso giudiziario tra la regione Puglia e l’Anas per l’adeguamento della SS. 275 Maglie – S. Maria di Leuca (LE) - Interrogazione n.5-08718 presentata dall’ On. 38 Federico Massa (PD) e rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché venga tempestivamente adottato il provvedimento di aggiudicazione per l'adeguamento della strada provinciale 275 da Maglie a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, evitando in tal modo che si determini, con ciò assumendo le relative responsabilità, la perdita del finanziamento. 4.16 Sulla sicurezza della SS. 100 Bari-Taranto - Interrogazione n.5-08719 presentata dall’ On. Salvatore Matarrese (SCPI) e rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quale sia l'ente competente alla manutenzione , alla rimozione dei rifiuti , nonché all'installazione di adeguata illuminazione, nel tratto stradale indicato e quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché sia garantita in tempi brevi la messa in sicurezza dello svincolo e del tratto di strada interessato il cui stato rappresenta da tempo un evidente pericolo per l'incolumità degli automobilisti. 4.17 Sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni sul territorio italiano Interrogazione n.5-08720 presentata dall’ On. Claudia Mannino (M5S) e rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere quali siano i risultati del lavoro che è stato effettuato dal gruppo di studio. 4.18 Sui disservizi causati dal nuovo sistema di biglietteria e prenotazioni PICO di Trenitalia - Interrogazioni n.4-13244 presentata dall’ On. Arianna Spessotto (M5S) e rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere se il Ministro interrogato non giudichi insufficienti le risposte fornite da Trenitalia alla luce delle criticità tuttora riscontrabili nel funzionamento del sistema PICO e quali eventuali iniziative intenda adottare per risolvere in via definitiva le problematiche, con particolare riferimento alla eccessiva lentezza e ai crash di sistema. 4.19 Sulle situazione di criticità nel servizio di trasporto aereo nella regione Sardegna Interrogazioni n.5-08724 presentata dall’ On. Andrea Vallascas (M5S) e rivolta al Ministro dell’interno, al Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative di competenza intenda adottare, in occasione delle elezioni amministrative 2016, per evitare che collegamenti aerei insufficienti nonché l'indisponibilità di un'adeguata dotazione di posti nei voli aerei da e per la Sardegna possa rappresentare un limite all'esercizio del diritto di voto da parte di quei cittadini residenti che lavorano lontano dall'isola; se non ritenga opportuno verificare l'ipotesi di potenziare i collegamenti aerei da e per la Sardegna in corrispondenza delle prossime consultazioni elettorali del prossimo 5 giugno. 4.20 Sull’effetto della riduzione e cancellazione dei collegamenti aerei in Sardegna Interrogazione n.4-13243 presentata dall’ On. Andrea Vallascas (M5S) e rivolta al Ministro dell’interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali iniziative di competenza si intendano ad adottare, in occasione delle elezioni amministrative 2016, per evitare che collegamenti aerei insufficienti, nonché l'indisponibilità di un'adeguata dotazione di posti nei voli aerei da e per la Sardegna, possa rappresentare un limite all'esercizio del diritto di voto da parte di quei cittadini residenti che lavorano lontano dall'isola. Cambio di presentatore di interrogazione a risposta scritta. 4.21 Su Poste italiane Interrogazione a risposta scritta n. 4-13173, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 maggio 2016, da intendersi presentata dall'onorevole Catalano già cofirmatario della stessa. 39 Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo. 4.22 Sul codice dei contratti pubblici - Interrogazione a risposta scritta Cancelleri n. 4-08887 del 22 aprile 2015 trasformata in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08725, il 18 maggio 2016. - Settore bancario e finanziario Camera dei Deputati ATTI COMUNITARI 5.1 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. COM(2015)586 final.Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria». COM(2015)587 final. (Parere alla VI Commissione). (Seguito dell'esame congiunto e rinvio). Il 18 maggio, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è stato rinviato. Senato della Repubblica. DECRETO LEGGE 5.2 Commissione finanze e tesoro (6ª) – sede referente - Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362) (Seguito dell'esame e rinvio) Nella seduta di antimeridiana mercoledì 18 maggio è proseguito l'esame del ddl con la discussione generale sospesa da ieri. E’ intervenuto in discussione generale il senatore PETROCELLI (M5S), il quale ha lamentato la mancanza di chiarezza da parte del Governo circa le finalità delle operazioni sui titoli azionari della S.G.A. S.p.A.; auspicando pertanto la soppressione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame. Ha espresso ulteriori perplessità a proposito della previsione di rimborso solamente parziale dei risparmiatori indotti ad acquistare titoli bancari rischiosi. 40 Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ha preannunciato la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire il risarcimento forfetario di cui all'articolo 9 in relazione alla quota di patrimonio mobiliare entro i 100.000 euro e il ricorso all'arbitrato per la quota eccedente. Il senatore CASTALDI (M5S) ed il senatore CRIMI (M5S) hanno criticato lo stretto legame tra il Governo e il sistema bancario, che si traduce in provvedimenti, quale quello in esame, unicamente finalizzati a facilitare il recupero del credito alle banche mascherati con misure di carattere risarcitorio per i risparmiatori danneggiati dalle stesse banche. Nella seduta pomeridiana è proseguita la discussione generale. La senatrice STEFANI (LN-Aut) ha rilevato che sarebbe stata maggiormente congrua l'assegnazione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo alle Commissioni riunite 2a e 6a. Ha lamentato la volontà del Governo di introdurre nell'ordinamento istituti nuovi come il pegno non possessorio servendosi dello strumento del decreto-legge. Ha sottolineato inoltre il favore riservato al settore bancario, cui sono messi a disposizione mezzi per il recupero del credito non accessibili agli altri soggetti. Ha concluso con una serie di osservazioni nel merito dell'esecuzione forzata la cui delicatezza ai fini dell'effettività delle sentenze è affievolita dalle continue modifiche delle norme. La senatrice BOTTICI (M5S) ha criticato il d.l. sottolineando che si tratta di una serie di disposizioni favorevoli esclusivamente al sistema bancario. Ha evidenziato una serie di incongruenze nel testo del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alla disciplina del pegno non possessorio, della garanzia immobiliare, dell'inadempimento, del registro delle procedure di espropriazione forzata: si tratta di rilievi di merito sulla portata delle misure che oggettivamente penalizzano le imprese e i debitori delle banche. In merito all'articolo 7 è opportuno che le Commissioni parlamentari possano approfondire la questione della modifica dello statuto della società S.G.A., in relazione agli scopi sociali che le venissero attribuiti. Circa le misure di indennizzo dei risparmiatori truffati, ha considerato grave l'esclusione dal testo dell'articolo 8 di riferimenti ai soggetti che hanno comprato obbligazioni subordinate da intermediari, i quali rischierebbero di vedere preclusa la possibilità di indennizzo. A parere del senatore TOSATO (LN-Aut) le disposizioni recate dal decreto-legge sono destinate nel complesso a tradursi in un ulteriore elemento di debolezza contrattuale delle imprese e delle famiglie nei confronti del sistema bancario. La senatrice BLUNDO (M5S) ha rilevato che il d.l. trascura di affrontare le radici della crisi finanziaria e cioè la prevalenza della moneta virtuale, la finanziarizzazione dell'economia e la perdita di sovranità monetaria. Il senatore BUCCARELLA (M5S) si è soffermato analiticamente a commentare i contenuti dell'articolo 2, ricordando come il "patto marciano" sia frutto di un'elaborazione giurisprudenziale che ne ha fissato la ammissibilità nell'ordinamento a partire da determinate condizioni. Tali condizioni peraltro non sembrano rispettate dall'articolo in commento, che, invece, prosegue nella linea di sostanziale privatizzazione delle procedure esecutive immobiliari con una degiurisdizionalizzazione in favore di una sola classe di creditori e cioè le banche e gli intermediari finanziari. Sottolineata l'assenza di urgenza di modifiche al codice di procedura civile, ha rimarcato le criticità di maggiore rilievo, emerse anche nel corso delle audizioni svolte. In primo luogo, non è garantita la terzietà del soggetto che compie la stima del valore del bene oggetto del "patto marciano", nonostante il formalismo dell'incarico affidato dal presidente del tribunale. Inoltre, il patto può essere applicato anche ai contratti di finanziamento in corso, determinando in tal modo un ulteriore rafforzamento della controparte bancaria. D'altro canto, l'articolo 2 non lascia spazio al debitore per contestare elementi del contratto che, nella pratica quotidiana, sono oggetto di opposizione all'esecuzione. Per tali motivi l'intero articolo riduce ampiamente le garanzie giurisdizionali dei debitori, senza ottenere significativi risultati sul fronte dello smobilizzo dei crediti deteriorati. Ulteriore elemento di forte contrarietà è costituito dalla prevalenza del "patto marciano" rispetto alle ipoteche già iscritte: si tratta del superamento di un principio cardine dell'ordinamento. Ha quindi rimarcato gli elementi critici derivanti dal comma 10 41 dell'articolo 2, atteso che può realizzarsi il trasferimento del bene anche se sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione. Ha preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti. Nella seduta notturna, è proseguita la discussione generale. Sono intervenuti: il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha fatto presente l'assenza nel provvedimento di misure volte a fronteggiare le conseguenze dei recenti casi riguardanti il sistema bancario del Veneto che si sono tradotti in gravi perdite per numerosi risparmiatori. In generale, osserva come il decreto-legge n. 59 sia finalizzato a favorire il sistema bancario, nell'assenza di previsioni volte a tutelare anche il sistema delle piccole e medie imprese, come appare evidente nel caso della disciplina del patto marciano e i casi di inadempienza e della conseguente procedura esecutiva, la quale non contempla neanche un livello minimo di garanzia per l'impresa indebitata nei confronti della banca. Ha espresso riserve circa le previsioni di cui all'articolo 9, che appaiono finalizzate, nel disciplinare gli indennizzi a favore degli acquirenti di obbligazioni subordinate, a distogliere l'attenzione dalle finalità principali del provvedimento. Appare giuridicamente infondata la scelta di ammettere alla procedura di indennizzo coloro che hanno sottoscritto il contratto di acquisto dei titoli entro la data di pubblicazione della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie. Il senatore GIROTTO (M5S) ha espresso critiche relativamente alla disciplina della garanzia di cui all'articolo 2, che può riguardare anche contratti già in essere, specialmente in ragione dell'asimmetria dei rapporti fra impresa debitrice e istituto bancario. Il senatore CIOFFI (M5S) si è soffermato sullo squilibrio tra le banche e le piccole e medie imprese che si trovano nella necessità di ricorrere al credito, anche a fronte dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. Caratteristiche diverse, consistenti in una maggiore flessibilità dimostrata dal sistema bancario hanno invece i rapporti tra quest'ultimo e le grandi società per azioni. Ha rilevato inoltre l'esigenza di una maggiore chiarezza sulle finalità delle disposizioni sulla S.G.A. S.p.A. di cui all'articolo 7. Il senatore GAETTI (M5S) ha criticato gli interventi volti a rendere più agevole il recupero del credito da parte delle banche, specie sulla base di casi reali caratterizzati da un atteggiamento vessatorio nei confronti dei debitori. Ulteriori timori sono a suo giudizio motivati dalla previsione circa il dimezzamento del prezzo del bene messo all'asta a seguito di tre tentativi di vendita andati a vuoto, in ragione della possibilità, specie in determinate aree territoriali, di azioni di intimidazione, che consentirebbero alle organizzazioni criminali di impiegare proficuamente le proprie risorse. Il senatore ENDRIZZI (M5S) ha evidenziato quale elemento causale delle sofferenze bancarie la diffusa mancanza di garanzie reali provviste di effettivo valore economico. Ha criticato quindi la scelta del Governo di tentare di porre rimedio alla questione dei crediti deteriorati per mezzo di innovazioni sostanziali dell'ordinamento giuridico, quali il pegno non possessorio e il patto marciano, che dovrebbero essere materia di competenza schiettamente parlamentare. Il Governo deve invece avere come priorità le misure per indennizzare i risparmiatori danneggiati da comportamenti illeciti del settore bancario, rispetto ai quali non è comprensibile la previsione di un indennizzo solamente parziale. Per quanto riguarda la garanzia costituita dal pegno mobiliare non possessorio, ha rilevato i rischi connessi alla diversa posizione di forza della banca e dell'impresa richiedente il credito nella definizione delle clausole contrattuali, tra l'altro a fronte della mancanza di misure analoghe a tutela dell'impresa nei confronti dei suoi debitori. Nel complesso, le previsioni in materia di garanzia del credito appaiono confuse e tali da dare luogo a numerosi contenziosi nonché di comportare rischi per la tenuta del sistema imprenditoriale, che, pur essendo fondamentale per lo stesso gettito erariale, è sacrificata alla 42 finalità di garantire la stabilità del settore bancario in relazione alle norme internazionali sui requisiti di capitalizzazione. Commissione Giustizia (2ª) – sede consultiva - Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362) (Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio è proseguito l’esame in Commissione del provvedimento. Il senatore CAPPELLETTI (M5S) è intervenuto con toni fortemente critici, sottolineando come il decreto legge in titolo costituisca l'ennesimo provvedimento del Governo e della sua maggioranza a favore del sistema bancario. Ha evidenziato come le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in titolo assicurino alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, strumenti particolarmente incisivi a tutela delle loro posizioni creditorie, senza un'adeguata tutela delle ragioni delle corrispondenti posizioni debitorie. A fronte di questi profili problematici rimane, poi, il fatto che questo complesso di interventi a favore del sistema bancario viene per così dire "schermato" attraverso una serie di misure a favore degli investitori che sono invece truffati a seguito delle attività gestionali poste in essere dalle banche in liquidazione indicate dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge in questione. Senza soffermarsi sul dettaglio del complesso di tutte le previsioni che regolano il funzionamento del fondo di solidarietà che potrà erogare indennizzi forfettari agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dalle predette banche, il senatore Cappelletti sottolinea come l'accesso al fondo presupponga la ricorrenza di una serie di condizioni, alcune delle quali appaiono di dubbia ragionevolezza. Commissione Bilancio (5ª) – sede consultiva - Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362) (Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio, il relatore DEL BARBA (PD) ha illustrato il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre acquisire conferma che i costi di tenuta del registro dei pegni non possessori di cui al comma 4, finanziati solo per gli anni 2016 e 2017, potranno essere affrontati anche nel prosieguo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a prescindere dalla diffusione che avrà l'istituto introdotto dalla norma. Occorre, poi, conferma che l'articolo 2, prevedendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive, non comporti oneri in relazione all'estensione di tali effetti anche alle esecuzioni per crediti erariali. Sull'articolo 3, si necessita conferma che i costi di gestione del registro ivi disciplinato potranno essere affrontati anche nel futuro, dal momento la copertura dell'onere relativo alla sua istituzione si limita al triennio 2016-2018 e che la norma prevede l'erogazione di prestazioni gratuite a carico del registro medesimo. A proposito dell'articolo 7, va appurato se l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., pur trattandosi di società di capitali, possa determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici idonei ad incidere negativamente sul bilancio dello Stato. 43 Con riguardo all'articolo 10, posto che la disposizione elimina i limiti di intervento del fondo di solidarietà e che sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, va chiarito se la nuova formulazione possa produrre effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico. Infine, in relazione all'articolo 11, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, fa rinvio alla Nota di lettura n. 131 del Servizio del bilancio, alla quale fa riferimento anche per ulteriori osservazioni. Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà in tempi brevi i chiarimenti richiesti. - Media e Telecomunicazioni 6.1 Ordine del giorno del Consiglio 19 maggio 2016 Scarica il file (PDF Document 113Kb) Ordine del giorno della CSP 19 maggio 2016 Scarica il file (PDF Document 112Kb) Ordine del giorno della CIR 19 maggio 2016 Scarica il file (PDF Document 113Kb) Camera dei Deputati. DISEGNI DI LEGGE Camera dei Deputati. 6.2 Commissione Giustizia (II) – Sede consultiva – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Il 18 maggio la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento in titolo con l’illustrazione del relatore Vazio (PD). Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, ha segnalato che, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 del provvedimento, la Commissione di inchiesta è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo (comma 1). Entro un anno dalla sua costituzione, tale Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini (comma 2). Come disposto dal successivo articolo 3, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne i restanti articoli del 44 provvedimento, ha segnalato che l'articolo 4 definisce, per i componenti della Commissione, per i collaboratori e per il personale addetto, l'obbligo al segreto per quanto concerne atti e documenti che la Commissione stessa abbia sottoposto, ai sensi dell'articolo 3, a segreto funzionale; l'articolo 5 definisce l'organizzazione interna, prevedendo l'adozione di un regolamento (comma 1), la possibilità di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 4), la disponibilità di personale, locali e strumenti messi a disposizione della presidenza della Camera dei deputati (comma 5) e l'individuazione di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione (comma 6). Ciò premesso, ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame. La Commissione ha concordato. Commissione Trasporti (IX) – Sede consultiva – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole). Nella seduta del 18 maggio la Commissione ha approvato la proposta di parere formulata dal relatore Castricone (PD). PARERE APPROVATO La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (DOC. XXII, n. 42 – Coppola ed altri), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, premesso che: lo sviluppo di una società moderna è fortemente correlato alla capacità di utilizzare adeguatamente le tecnologie informatiche, sia nel settore pubblico sia in quello privato; benché all'interno della pubblica amministrazione si sia fatta avanti con sempre maggior forza la consapevolezza che la digitalizzazione sia uno strumento imprescindibile per il corretto funzionamento della macchina amministrativa e nonostante le ingenti risorse destinate a tale scopo negli ultimi anni, i risultati ad oggi conseguiti non sono adeguati agli obiettivi e alle aspettative di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di contenimento dei costi di funzionamento delle stesse amministrazioni; la proposta in esame prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale con il compito di verificare il livello di digitalizzazione raggiunto dalle amministrazioni centrali e locali, sia sotto il profilo della dotazione tecnologica sia sotto quello, altrettanto rilevante, delle competenze dei soggetti responsabili del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni; scopo di tale analisi è quello di individuare possibili soluzioni anche di carattere normativo, atte a portare il livello di digitalizzazione e informatizzazione delle pubbliche amministrazioni in Italia al livello di quello degli altri Paesi europei; appare assolutamente condivisibile un'analisi volta a verificare il livello di automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo di software open source, l'apertura dei dati, l'interoperabilità e l'interconnessione delle banche dati, il livello di sicurezza e lo stato di attuazione del disaster recovery, il livello di accettazione dei pagamenti elettronici; la durata della Commissione di inchiesta è fissata in un anno e non è prorogabile; al termine dei propri lavori la Commissione è tenuta a presentare una relazione alla Camera sulle risultanze delle 45 proprie indagini, ferma restando la possibilità di riferire alla Camera prima di tale termine, ogni volta che lo ritenga opportuno, esprime PARERE FAVOREVOLE 6.3 Commissione Trasporti (IX) - Audizione dei rappresentanti dell’AGCOM sull’attività di vigilanza e di contrasto in materia di truffe telefoniche. Disponibili file sul sito dell’AGCOM: link 6.4 Commissione vigilanza RAI - Comunicazioni del presidente. Giorgio LAINATI, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 439/2143 al n. 445/2164, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 439/2143 al n. 445/2164) NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, LIUZZI, GRILLO, DI BATTISTA, DI STEFANO, COZZOLINO, VACCA, NUTI, BASILIO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, SPADONI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: il 7 aprile 2016 la trasmissione «Agorà», in onda su RaiTre, ha dedicato un approfondimento, con ospiti in studio e in collegamento, al referendum di domenica 17 aprile, relativo ai permessi di estrazione di idrocarburi in mare, entro 12 miglia dalla costa; tra gli ospiti, in collegamento, c'era il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sostenitore del referendum e della necessità di bloccare le concessioni fino a esaurimento delle scorte di petrolio nei fondali marini; mentre Emiliano illustrava le ragioni per cui, in un sistema democratico, i cittadini debbano andare al voto, specie davanti ad un quesito referendario, di fatto unico strumento per i cittadini di partecipazione diretta, il conduttore Gerardo Greco così interveniva: «È dura perché si vota soltanto in alcune Regioni, in otto mi sembra...»; a questo punto, correttamente, Emiliano interveniva precisando che il referendum è nazionale e, dunque, tutti i cittadini, da Nord a Sud, sono chiamati a votare; di tutta risposta Greco, pur correggendosi, aggiungeva: «ma ovviamente sono interessate soltanto le Regioni che lo hanno, come dire... se io vivo in Valle d'Aosta, della trivellazione nell'Adriatico...»; ancora una volta, dunque, Michele Emiliano si trovava costretto a intervenire per precisare che il mare è uno e che, dunque, «la Valle d'Aosta appartiene alla Puglia, come la Puglia appartiene alla Valle d'Aosta. Siamo tutti interessati, siamo un piccolo Paese»; a questo punto, con fare arrogante e oggettivamente lontano da qualsivoglia modello deontologico giornalistico, Greco commentava: «C’è qualcuno più interessato di altri, amici miei...su, dai... ancora una volta l'ipocrisia ! È chiaro che la Lombardia che il mare per ora ancora non ce l'ha, sulle trivelle nell'Adriatico...»; per fortuna un'altra ospite in studio aveva il buon senso di frenare il conduttore Rai che, di tutta risposta, chiudeva la discussione bloccando tutti e, con fare ancor più arrogante di prima, salutava Michele Emiliano con un gesto della mano senza nemmeno voltarsi; a parere dell'interrogante, il comportamento del giornalista è a dir poco inqualificabile, sotto tutti i punti di vista: deontologico, professionale, informativo; 46 è intollerabile che si diano false informazioni durante un programma che dovrebbe invece fare informazione, perché delle due l'una: o si è in malafede (come, legittimamente, pare di poter affermare) oppure si è male informati che, per un giornalista, costituisce la negazione stessa della stessa professione. Tertium non datur; preme ricordare, a questo punto, che, comunque la si veda, tale comportamento è in palese contraddizione con quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 (c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione»), secondo cui sono principi essenziali del servizio pubblico «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»; soltanto il rispetto di tali principi, infatti, garantisce una «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» (articolo 7 d.lgs 177/2005); tali principi sono ribaditi nel Contratto di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015, il cui articolo 5 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali» nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»; nel Codice Etico Rai, ancora, si parla di «responsabilità verso la collettività». E, a tal proposito, si specifica l'esigenza di «operare con vigile attenzione e rispetto autentico dei valori di completezza, di imparzialità e obiettività posti a fondamentale garanzia di un'ampia e corretta circolazione delle informazioni e delle idee. RAI è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale da parte delle comunità in cui opera»; i principi e le norme qui esposti, a parere dell'interrogante, non sono stati minimamente tenuti in conto dal conduttore Gerardo Greco; si chiede di sapere: se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa; quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di fare valere, anche mediante le opportune sanzioni, la responsabilità del giornalista di «Agorà», Gerardo Greco, le cui affermazioni e la cui conduzione sono stati in palese contrasto con i principi che devono informare il servizio pubblico radiotelevisivo. (439/2143) RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue. In primo luogo, a proposito delle parole di Gerardo Greco nella puntata di Agorà in questione, attinenti i cittadini interessati dal voto referendario, si ritiene opportuno evidenziare come si sia trattato di un fraintendimento, poiché non si intendeva negare che l'Italia intera dovesse andare al voto, e non solo in otto regioni; il conduttore, infatti, si è subito corretto dopo il fugace scambio di battute con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il concetto – male espresso dal conduttore – era di sottolineare come l'iniziativa del referendum fosse stata presa da alcune Regioni, e come questo rendesse più difficile la mobilitazione nazionale. Stessa opinione ad esempio era stata espressa compiutamente da Eugenio Scalfari nel giorno della consultazione in un fondo de La Repubblica. Purtroppo, in un programma giornaliero come Agorà, con una produzione di dieci ore di diretta a settimana, può succedere, anche se è giustamente biasimabile, di non riuscire sempre ad esprimere chiaramente il proprio pensiero. Sono i rischi di una trasmissione impegnativa dove il senso del messaggio informativo andrebbe forse ponderato per il programma nella sua l'interezza. In secondo luogo, quanto ai toni e all'atteggiamento di Gerardo Greco, questi vanno contestualizzati nell'ambito di un dibattito che scorre con tempi stretti a causa delle dinamiche insite in un programma in diretta. Il Presidente Emiliano peraltro è un ospite frequente di Agorà e il saluto sbrigativo a lui rivolto si spiega con il fatto che lo stesso Presidente della Puglia (già presente da più di un'ora) aveva dato una disponibilità limitata (il tempo che aveva concesso era 47 infatti scaduto da una ventina di minuti); si consideri, inoltre, che nelle ore di trasmissione successive il conduttore è tornato più volte sulla questione referendaria, ed Emiliano stesso, ancora ospite di Agorà, qualche giorno dopo (il 19 aprile), riferiva in diretta riferendosi a Greco: «Io e lei non abbiamo fatto polemica. Noi lavoriamo in tv e può capitare di avere un momento di scarsa lucidità. Capita a tutti». In conclusione, ci si rammarica per il sopra descritto episodio che si auspica non faccia passare sminuito lo sforzo e l'impegno costante che il programma ha fatto nell'informare sull'appuntamento referendario con completezza, imparzialità e obiettività. A sostegno di ciò, si riporta di seguito un elenco degli spazi informativi referendari, rigorosamente pro e contro, che sono stati offerti nell'ambito di Agorà, al di là del dibattito politico che si è aggiunto agli stessi momenti di approfondimento nelle due settimane precedenti il voto. 1 aprile Puntata dedicata quasi interamente alle dimissioni del ministro Guidi e il caso Tempa Rossa (petrolio) in Basilicata, spazi di approfondimento sul voto. 4 aprile Fabio Mussi, Sinistra Italiana, ospite per il Sì al referendum. Emanuele Fiano, Partito Democratico, ospite per il No al referendum. Tavolo com’è fatto un oleodotto con Valerio Rossi Albertini del Cnr. Collegamento Sara Mariani da Corleto Perticara. Rvm Di Lorenzo sul petrolio in Basilicata. 5 aprile tavolo pro e contro il referendum. Marica Di Pierri, A Sud, ospite per il Sì al referendum. Ernesto Auci, Comitato No Referendum, ospite per il No al referendum. collegamento Sara Mariani da Tempa Rossa. 6 aprile Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, ospite per il Sì al referendum. Riccardo Nencini, viceministro Infrastrutture, ospite per il No al referendum. 8 aprile Marcello Pittella, presidente Regione Basilicata, ospite per il sì al referendum. Rvm Di Lorenzo sul petrolio della Basilicata. 11 aprile Tavolo pro e contro il referendum. Davide Tabarelli, Presidente di NE-Nomisma Energia. Angelo Bonelli, Federazione dei Verdi. 12 aprile Luca Zaia, presidente Regione Veneto, ospite (5 min dal Vinitaly) per il sì al referendum. Tavolo per il No al referendum. Gian Luca Galletti, ministro ambiente. Tavolo per il Sì al referendum. Fabio Mussi, Sinistra Italiana. 13 aprile Michele Emiliano ospite per il sì al referendum. Tavolo pro e contro il referendum. Cesare Pozzi docente di Economia industriale Luiss. Piercamillo Falasca – Direttore «Strade». 15 aprile tavolo pro e contro il referendum. Gianfranco Borghini, Comitato Ottimisti e Razionali. Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente. FRACCARO, LIUZZI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: 48 lo studio «Südtiroler Sprachbarometer – Sprachgebrauch und Sprachidentität in Südtirol», «Barometro linguistico dell'Alto Adige – Uso della lingua e identità linguistica in provincia di Bolzano», edito nel 2014 dal Landesinstitut für Statistik, Istituto provinciale di statistica (ASTAT) della provincia autonoma di Bolzano, ha analizzato le conoscenze linguistiche della popolazione altoatesina e diversi aspetti relativi alla convivenza fra i gruppi linguistici presenti sul territorio; tra i temi trattati dalla suddetta pubblicazione vi sono le prime esperienze con la madrelingua, la seconda lingua e le lingue straniere, il vivere in un contesto caratterizzato dalla presenza di molteplici culture, la dimensione culturale del multilinguismo, i dati e le opinioni sull'esame di bilinguismo e trilinguismo e l'utilizzo delle lingue nella quotidianità e nell'ambito lavorativo; su una popolazione totale di 422.200 persone di 16 anni e oltre, residente in provincia di Bolzano, 275.000 sono di madrelingua tedesca (circa il 65 per cento); 115.500 sono di madrelingua italiana (27,4 per cento); 17.200 di madrelingua ladina (4,1 per cento) e 36.100 appartenenti ad altri gruppi linguistici (8,6 per cento); il capitolo 5 della pubblicazione «Le conoscenze linguistiche attuali e il loro uso nel quotidiano» evidenzia un livello considerevole di conoscenza delle lingue maggiormente parlate nella provincia: la quota delle persone con competenze molto buone nella seconda lingua – che cioè capiscono tutto, parlano correntemente e sanno scrivere testi complessi – è compresa fra il 40 per cento ed il 75 per cento. La quota di quanti non conoscono o quasi il tedesco nelle quattro categorie esaminate (comprensione alla lettura, produzione scritta, produzione orale e comprensione all'ascolto) è dell'11 per cento mentre è del 5 per cento a non sapere o quasi l'italiano, ovvero circa 21.000 persone; stando all'autovalutazione degli intervistati e sommando le categorie «capisco tutto» e «capisco il contesto», una quota compresa fra il 75 per cento e oltre l'80 per cento di tutti gli altoatesini conosce relativamente bene le due lingue parlate in provincia. Con ciò si situano allo stesso livello di competenze nella seconda lingua degli svedesi, che a livello europeo sono la popolazione meglio classificata in materia (European Commission (2012), First European Survey on Language Competencies, Brüssel). Si registrano invece divergenze marcate fra le varie forme comunicative: le competenze meno sviluppate sono quelle nella scrittura e nella lettura: solo il 40-50 per cento legge e scrive molto bene in italiano, mentre in tedesco la quota è compresa fra il 55 per cento e il 66 per cento. Tre quarti della popolazione comprendono quasi tutto se si parla in tedesco, mentre due terzi della popolazione comprendono quasi tutto se si parla in italiano; i ladini delle valli Gardena e Badia presentano le competenze linguistiche migliori in assoluto; sebbene fra gli altoatesini di lingua tedesca la conoscenza dell'italiano sia superiore alla conoscenza del tedesco fra gli italiani, in termini assoluti, rimane una parte significativa della popolazione a non avere una comprensione ottimale della lingua italiana. Nella comprensione all'ascolto dell'italiano da parte del gruppo linguistico di lingua tedesca il 55,1 per cento degli intervistati dichiara di essere in grado di comprendere tutto, il 28,8 per cento di comprendere il contesto, il 12,9 per cento di comprendere espressioni semplici mentre il 3,2 per cento di non comprendere nemmeno una parola. La somma di coloro che comprendono l'italiano molto bene (55,1 per cento) e abbastanza bene (28,8 per cento) tocca quindi quasi l'85 per cento mentre coloro che dichiarano di avere una comprensione insufficiente o scarsa sono il 15 per cento, circa 41.250 persone; nella società attuale il tempo passato davanti al televisore è molto elevato. In Alto Adige si tratta di circa due ore al giorno. Escludendo le persone che non guardano mai la televisione, il numero di ore giornaliere sale quasi a tre; si osserva che l'ascolto della radio fa parte del quotidiano della maggioranza degli altoatesini: meno del 5 per cento degli altoatesini di lingua tedesca e ladina non ascolta mai la radio, circa l'80 per cento la ascolta molto spesso, per lo meno più volte alla settimana; è d'interesse la percentuale degli altoatesini rispettivamente di lingua tedesca e italiana che ascoltano trasmissioni nell'altra lingua. Spicca che in ambedue i gruppi, la quota di ascolto relativamente frequente (più volte alla settimana) è pressoché uguale, attestandosi quasi su un quarto. Coloro che non ascoltano mai programmi radio nell'altra lingua sono invece molto più 49 numerosi nel gruppo italiano: 57,1 per cento. La corrispondente quota presso il gruppo tedesco è del 43,1 per cento, ovvero 118.000 persone; la televisione è più seguita della radio; in tutti i gruppi linguistici è al massimo il 5 per cento la percentuale che non guarda praticamente mai la televisione nella propria madrelingua. Sempre nella propria madrelingua, tre quarti degli altoatesini di lingua tedesca e di lingua italiana la seguono praticamente ogni giorno: la percentuale sicuramente non è inferiore fra i ladini; essi si distinguono per il fatto che guardano molto spesso programmi in tutte e tre le lingue locali (dal 57 per cento al 67 per cento quasi ogni giorno). Nei due gruppi maggiori la situazione si presenta del tutto diversa. Quasi la metà delle persone di lingua italiana e più di un terzo degli altoatesini di lingua tedesca non guarda pressoché mai programmi televisivi nell'altra lingua. Ciò significa che almeno 90.000 soggetti con età superiore a 16 anni non guardano mai programmi televisivi in lingua italiana; nella popolazione di lingua tedesca, il settore in cui è percepita una certa condizione di svantaggio è quello dell'amministrazione e degli uffici pubblici, con il 50 per cento circa. Vi incide sicuramente la situazione linguistica, in quanto in determinati ambiti può capitare tuttora di avere problemi se il cittadino non conosce bene l'italiano; nell'interrogazione 4/12720 venivano sollevati i problemi inerenti alla mancata attuazione dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, i quali sono stati generati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, del 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015, con n. Reg.ne Prev. 4189, che ha disposto il taglio degli stanziamenti per i messaggi autogestiti gratuiti che avrebbero dovuto essere stati assegnati alle emittenti radiofoniche e televisive locali delle province autonome di Trento e Bolzano; il documento «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (Documento n. 8)» approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 16 marzo 2016, pur prevedendo spazi di discussione e la possibilità di trasmissione di spazi autogestiti in italiano da trasmettere sul territorio nazionale, non regolamenta esplicitamente la comunicazione in altre lingue minoritarie presenti in Italia; RAI Sender Bozen, seguita da una elevata percentuale della popolazione in lingua tedesca, non ha accolto la richiesta di trasmissione di messaggi autogestiti da parte dalle associazioni ambientaliste locali che appoggiano il comitato nazionale «Vota SI per fermare le trivelle» in quanto la Commissione di Vigilanza non ha previsto esplicitamente tale possibilità; la combinazione dei suddetti fattori che includono: a) una comprensione insufficiente della lingua italiana di una parte di una quota non insignificante del gruppo linguistico tedesco; b) la bassa attitudine del gruppo linguistico tedesco a seguire i programmi in lingua italiana; c) il taglio degli stanziamenti dei MAG alle emittenti locali; d) la mancata previsione della regolamentazione della comunicazione politica sull'emittente pubblica in altre lingue minoritarie presenti in Italia, ha determinato una diffusione insufficiente delle informazioni in ordine al referendum del 17 aprile 2016 sul rinnovo delle concessioni alle attività di estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane; mediante i citati provvedimenti, lo Stato, in una materia di competenza esclusiva statale, non garantisce i livelli minimi essenziali in un campo pertinente alla comunicazione politica e al diritto degli elettori di essere informati sulle proposte dei soggetti politici durante le competizioni elettorali e referendarie nazionali; l'Alto Adige-Südtirol è stata la provincia italiana in cui, in occasione del referendum nazionale del 17 aprile 2016, si è registrato il più alto tasso di astensionismo con una affluenza del 17,6 per cento degli aventi diritto. L'affluenza nella provincia di Trento, di lingua italiana, si è invece attestata sul 32,3 per cento, in linea con la media nazionale. Sul territorio della provincia di Bolzano i comuni con la maggioranza degli elettori in lingua italiana hanno segnato le percentuali di affluenza maggiori: Salorno (31,7 per cento), seguito da Laives (30,5 per cento) e Bolzano (29,2 per cento), dove peraltro ci sono state delle mancanze organizzative da parte 50 dell'amministrazione comunale. Differentemente, i comuni con la maggioranza dei residenti di lingua tedesca hanno avuto alte percentuali di astensionismo: a Merano ha votato il 23,7 per cento, a Bressanone il 17,4 per cento, a Brunico il 14,7 per cento. Il comune dove si è votato meno è stato Curon Venosta con elettori quasi esclusivamente di lingua tedesca: solo il 5,4 per cento. La tendenza è stata evidente: più alta è stata la percentuale degli elettori in lingua tedesca e più alto il tasso di astensionismo; si chiede di sapere: se non ritengano che sia un preciso dovere della RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assicurare che, in occasione delle consultazioni referendarie, Rai Sender Bozen metta a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei messaggi autogestiti in lingua tedesca e ne garantisca la trasmissione. (440/2146) RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue. La responsabilità editoriale del canale dedicato alle minoranze linguistiche ricade sulla Testata Giornalistica Regionale per quanto attiene agli appuntamenti informativi in lingua tedesca e ladina (e, conseguentemente, anche per quelli che dovessero eventualmente essere previsti in occasione delle prossime consultazioni referendarie). La definizione di tali spazi, ovviamente, terrà conto delle regole che – ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28/2000 – la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilirà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alla comunicazione politica radiotelevisiva. PELUFFO, SBROLLINI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: «Con parole mie» è stata una trasmissione radiofonica condotta da Umberto Broccoli in onda dal 26 giugno 1999 al 4 aprile 2014 su Radio 1 dal lunedì al venerdì dalle 15:05 alle 15:34 (prima del 13 gennaio 2014, dalle 14:08 alle 14:47); la trasmissione, storicamente tra le più seguite della principale rete radiofonica della RAI, adottava una formula originale e innovativa, proponendo nello stesso contesto cultura classica e popolare, fornendo spunti di approfondimento culturale anche a chi, per i più svariati motivi, non aveva mai avuto l'occasione di trattare determinati argomenti; molti ascoltatori, trasversali per origine geografica, età, ceto sociale e formazione scolastica si sono rammaricati per la cancellazione del programma dal palinsesto, interpretandolo come un venire meno da parte del servizio pubblico a uno dei suoi capisaldi, quello dello stimolo alla crescita culturale del Paese, violando il tacito patto stretto annualmente con i cittadini italiani attraverso il canone; tale dissenso si è espresso soprattutto attraverso la rete mediante una petizione on linesu «change.org» e la creazione di un gruppo Facebook, tuttora vivace e attivo dopo oltre due anni dalla chiusura del programma: come notato dagli stessi appartenenti al gruppo, è la prima volta che gli ascoltatori della radio ed in particolare della Rai si esprimono in maniera così continuativa e decisa; tra le motivazioni che la Rai ha enunciato in risposta a precedenti interrogazioni, si evidenziava il recepimento della mission contenuta nel generale Piano Industriale e nello specifico «cantiere» di Radio1, che doveva essere incentrata su informazione, sport e musica; si chiede di sapere: se il Presidente e il Direttore Generale siano a conoscenza di quanto sopra riportato; se, a distanza di due anni dalla chiusura, anche alla luce della costanza e dell'affetto manifestato dagli ascoltatori con i mezzi sopra descritti l'attuale rinnovata dirigenza Rai ritenga tutt'ora che la trasmissione radiofonica «Con parole mie» sia incompatibile con la mission di Radio 1 e non possa essere ripristinata; se, in alternativa, la trasmissione possa essere ricollocata in altro punto o in altra emittente del palinsesto radiofonico RAI. (441/2147) RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue. 51 Con specifico riferimento agli aspetti di carattere quantitativo legati al gradimento del pubblico si ritiene opportuno mettere in evidenza i seguenti aspetti: secondo l'ultima rilevazione utile Eurisko – Radio Monitor relativa al primo trimestre 2014, «Con parole mie» registrava uno degli share più bassi di tutto il palinsesto, attestandosi al 2,6 per cento nel primo quarto d'ora, per poi scendere ulteriormente nel secondo quarto d'ora, rispetto ad una media di rete del 4,9 per cento; il valore di 2.500 fans membri del gruppo social network di Facebook, indicato come parametro di riferimento, risulta nettamente inferiore numericamente allo stesso gruppo Facebook che sostiene il programma «King Kong», con 41.883 membri, che aveva in un primo tempo sostituito «Con parole mie» dal 6 aprile 2014; lo scarico dei podcast era rappresentato da un file quotidiano per ogni puntata, circa 22 al mese; tale dato, moltiplicato per l'ampiezza del gruppo Facebook, comporta un dato complessivo compreso tra i 50 e i 60mila contatti. Per una valutazione di tale risultato si può considerare che un programma è considerato di successo se scarica tra gli 800mila e il milione di download mensili (con l'abbonamento ad ITunes, ad esempio, tali operazioni avvengono in automatico). Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno confermare il fatto che, al di là dei risultati di carattere quantitativo, vi era la necessità di rimodulare il nuovo palinsesto di Radio1 in linea con le missioni editoriali affidate dal Consiglio di Amministrazione alle tre reti radiofoniche: per RadioUno, più in particolare, informazione, sport e musica, generi che non comprendono trasmissioni come quella in questione, che, solo a titolo di esempio, trattava temi come gli scambi epistolari tra Seneca e Lucilio o letture dal Satyricon di Petronio Arbitro. FICO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: l'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi annovera fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione; ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Testo unico, «la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisce la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni»; tali principi sono a loro volta declinati nel Contratto di servizio stipulato dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cui articolo 5, comma 6, prescrive alla concessionaria di favorire «anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»; il Codice etico della Rai disciplina il complesso di diritti, doveri e responsabilità che l'azienda assume espressamente nei confronti degli utenti con i quali interagisce nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività; il punto 2.1.3.1 del Codice etico afferma che «la Rai, nel suo ruolo di operatore del settore del Servizio Pubblico radiotelevisivo è consapevole della propria responsabilità nei confronti della collettività e si adopera per una vigila attenzione di un rispetto autentico di quei valori di completezza, di imparzialità e di obiettività posti a fondamentale garanzia di un'ampia e corretta circolazione delle informazioni e delle idee»; mercoledì 20 aprile la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque; la proposta di legge in questione ha vissuto alla Camera un iter travagliato. Nata, infatti, con il preciso intento di dare esecuzione alla volontà popolare espressa con il referendum abrogativo del 2011 sull'acqua pubblica, la proposta di legge ha subìto nel corso dei lavori una serie di modifiche particolarmente rilevanti, che hanno finito per snaturarne intenti e contenuto originari; proprio la trasfigurazione della proposta di legge ha costituito il motivo delle veementi proteste delle opposizioni in Aula, al punto che molti dei firmatari hanno deciso di ritirare la propria firma da un testo che non riconoscono più; la proposta di legge radicalmente modificata dalla maggioranza parlamentare qualifica adesso l'acqua come bene di interesse economico, anziché come bene comune, e non contiene più alcun 52 riferimento alla «ripubblicizzazione» del servizio idrico che era oggetto del quesito referendario e che quindi, coerentemente, era inserita nel titolo della proposta di legge all'esame della Camera; si è trattato di un passaggio particolarmente delicato e rilevante della legislatura – nonché, a parere di chi scrive, di una brutta pagina per la democrazia di questo Paese – per il semplice fatto che la maggioranza parlamentare si è assunta la responsabilità di disattendere l'esito del referendum abrogativo del 2011, tradendo così la volontà popolare espressa da 26 milioni di italiani; allo scrivente risulta che i tre principali notiziari del servizio pubblico non abbiano dedicato alcuno spazio a tale votazione parlamentare, né nei tg serali del 20 aprile, né in quelli del giorno successivo; pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, la totale assenza di informazione del servizio pubblico radiotelevisivo su un passaggio parlamentare di tale importanza appare inaccettabile; si chiede di sapere: se non ritengano di particolare gravità, fermo restando il principio di autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, l'assenza nei tre principali notiziari del servizio pubblico di qualsiasi informazione sulla votazione parlamentare del 20 aprile 2016, non soltanto alla luce dell'intenso e acceso dibattito svoltosi in Aula, ma soprattutto del contenuto di una proposta di legge contenente gravi profili di incompatibilità con l'esito del referendum abrogativo del 2011 in materia di gestione pubblica delle acque; quali iniziative, sia pure tardive, intendano assumere affinché il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca agli utenti un'informazione completa, obiettiva e approfondita riguardo all'approvazione della citata proposta di legge. (442/2154) RISPOSTA. – In linea generale, Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale. Ciò premesso, in merito all'interrogazione sopra menzionata di seguito si forniscono gli elementi chiarificatori rispettivamente predisposti dal Tg1, Tg2 e Tg3. Tg1 La Testata ha trattato il tema oggetto dell'interrogazione nell'ambito degli spazi dedicati all'attualità politica; più in particolare, la questione è stata trattata nell'edizione delle 13.30 di giovedì 21 aprile all'interno del servizio di Paola Cervelli relativo allo scontro in atto alla Camera dei Deputati sulla legittima difesa. Tg2 Rispetto all'iter che seguono i disegni di legge la testata giornalistica si occupa, per linea redazionale, principalmente di quei provvedimenti che abbiano superato la prima lettura, a meno che non si tratti di riforme costituzionali. Nel caso in questione tuttavia, considerata l'importanza e la vastità della materia, il Tg2 aveva già deciso di occuparsene non la sera stessa della votazione (avvenuta peraltro a ridosso del notiziario) ma nello spazio approfondimenti. Infatti, mercoledì 27 aprile scorso, lo spazio «Dentro la Notizia» del Tg2 delle 20.30 è stato dedicato al tema dell'acqua, partendo con un pezzo politico sulla votazione parlamentare del 20 aprile e sul dibattito che l'ha preceduta anche alla luce del referendum abrogativo del 2011 sulla gestione pubblica delle acque e poi con altri tre servizi che fanno un quadro della situazione in Italia. Tg3 Si pone in evidenza come l'approvazione del disegno di legge sulla gestione dell'acqua pubblica, avvenuta a larga maggioranza (243 voti favorevoli, 129 contrari) in prima lettura alla Camera il 20 aprile scorso, fosse uno dei numerosi temi politici della giornata. Peraltro, va considerato che la sua approvazione finale e la protesta di una parte delle opposizioni al provvedimento, sono avvenute ben oltre le ore 19, come certificato dalle uscite delle agenzie, sarebbe quindi stato impossibile inserire la notizia nel notiziario delle 19.00. 53 Più in dettaglio si evidenzia che il notiziario di quella sera contemplava parecchie altre importanti notizie politiche: il primo scambio polemico fra il Presidente del Consiglio e il neo Segretario dell'ANM Pier Camillo Davigo; il deposito delle firme per il referendum istituzionale di ottobre; l'incontro di una delegazione del M5S con il Presidente Mattarella al Quirinale; la campagna elettorale per le amministrative. Tutto ciò al Tg3 è sembrato avere più rilievo, e per quel che riguarda specificamente l'attività politica del M5S, la visita al Quirinale, piuttosto che l'opposizione in aula sul ddl sull'acqua pubblica. Proprio alla visita al Quirinale è stato dedicato un ampio servizio con sonori di Michele Dell'Orco sul tema della corruzione e un pezzo di Nunzia Catalfo sul rapporto fra il gruppo di Verdini e la maggioranza, questione posta al Presidente della Repubblica e oggetto di uno scambio di dichiarazioni e precisazioni. Il giorno successivo, 21 aprile, l'attività della Camera è stata caratterizzata da un altro tema: il provvedimento sulla legittima difesa, che ha provocato scontri e proteste dentro e fuori dell'aula, e al quale è stata dedicata l'apertura dell'edizione delle 14.20. FICO, GALLINELLA. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: il Contratto nazionale di servizio stipulato dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dal Ministero dello sviluppo economico impegna la concessionaria pubblica ad applicare i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, «inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e verso l'esterno»; il principio della responsabilità sociale informa non soltanto la programmazione, ma l'insieme delle attività poste in essere della Rai, un principio che declinato nei rapporti di appalto e, in generale, di fornitura di beni o servizi comporta una serie di obblighi in capo alla concessionaria; nell'ambito dei rapporti con i fornitori, il punto 3.3 del Codice etico prescrive alla Società di attenersi ad una serie di criteri di comportamento, fra i quali l'obbligo di: a) «ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti della Rai in termini di qualità, costi e tempi di erogazione del servizio, in misura almeno pari alle loro aspettative»; b) «esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività»; c) «ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali»; nella puntata di «Report» del 24 aprile 2016 viene riferito che i gettoni d'oro acquistati dalla Rai e destinati alle vincite nelle trasmissioni a premi non sarebbero, perlomeno nel caso oggetto dell'inchiesta giornalistica, di oro puro 999 bensì di oro 995, sebbene il contratto fra la concessionaria e l'Ente fornitore (l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) abbia ad oggetto la fornitura di gettoni d'oro purissimo 999; l'inchiesta di Report muove dalla segnalazione di Maria Cristina Sparanide, vincitrice di un premio di cento mila euro nel programma «Red or Black», la quale, facendo analizzare i gettoni vinti, ha scoperto appunto che si tratta di oro 995, ciò potrebbe significare che per ogni chilo d'oro acquistato dalla Zecca dello Stato per essere fuso in gettoni d'oro ben cinque grammi sono di altro materiale; la vincita effettiva dell'utente è stata di circa sessantaquattro mila euro, poiché dall'importo di cento mila euro sono stati decurtati: il venti per cento della tassazione; l'imposta sul valore aggiunto, nonostante l'applicazione dell'Iva sull'oro per investimento non sarebbe dovuta; il costo della produzione dei gettoni e infine il calo del due per cento della grammatura dovuto al processo di fusione. Con riferimento a tale ultima voce, l'inchiesta giornalistica dimostra tuttavia che non vi sarebbe alcun calo del due per cento all'esito del processo di fusione; in sede giudiziaria saranno eventualmente chiarite le responsabilità, se sia parte lesa anche la Zecca dello Stato – per aver ricevuto lingotti d'oro impuro – oppure se la degradazione dell'oro da 999 a 995 sia avvenuta successivamente, ovvero nel processo di fusione e di trasformazione dei lingotti in gettoni; 54 di là dai profili penali della vicenda, non rilevanti in questa sede, occorre soffermarsi sui profili dell'etica e della responsabilità sociale del servizio pubblico, nonché del rapporto di fiducia che deve intercorrere fra i cittadini-utenti e la società concessionaria del medesimo servizio; risulta infatti dall'inchiesta di Report che l'istituto di credito che fornisce alla Zecca dello Stato i lingotti d'oro per la loro successiva fusione in gettoni è la Banca Etruria, già oggetto di un quesito dello scrivente relativo ad una puntata di «Don Matteo 9» nella quale, con la formula delproduct placement, la Banca Etruria appariva come l'istituto che propone l'acquisto di lingotti d'oro; desta un certo stupore apprendere oggi che la concessionaria del servizio pubblico, dopo aver fornito incautamente un'immagine positiva della banca al centro dello scandalo dell'emissione di obbligazioni «spazzatura», sia oggi presunta parte lesa di una frode commerciale connessa alla fornitura di lingotti d'oro proprio da parte del medesimo istituto di credito; si chiede di sapere: se, coerentemente con quanto prescritto dal Codice Etico, la Rai oggi informi con la massima correttezza e trasparenza i partecipanti alle trasmissioni a premi circa i costi che vengono trattenuti dalle vincite in aggiunta alla tassazione; se, in particolare, non ritengano doveroso, specialmente dopo l'inchiesta di Report, fornire precise indicazioni in merito sia al computo dell'Iva da parte della Zecca dello Stato sia al calo del due per cento nel processo di fusione, anche considerato che dall'inchiesta di Report quest'ultima voce di costo sembrerebbe del tutto infondata; quali iniziative urgenti intendano assumere al fine di: a) prevenire il ripetersi di simili frodi, che certo non contribuiscono a rafforzare il grado di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio pubblico; b) informare in modo completo e trasparente gli utenti sui costi decurtati dalle vincite conseguite dai partecipanti alle trasmissioni a premi della Rai; c) tutelare la propria immagine; con riferimento al coinvolgimento di Banca Etruria (anche) in questa imbarazzante vicenda, se non ritengano che la concessionaria sia venuta meno ai doveri prescritti dal Codice Etico, citati in premessa, e quali iniziative intendano assumere al fine di interrompere in questa fase, e comunque fino a quando non saranno chiarite le responsabilità in tale vicenda, qualsiasi rapporto commerciale diretto o indiretto con la Banca Etruria. (443/2160) RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue. Rai informa compiutamente i partecipanti alle trasmissioni a premio circa i costi in capo al vincitore. A tal fine, si riporta il testo della clausola usualmente adottata in tali ipotesi: «1. RAI assegnerà al vincitore il premio vinto dalla squadra fermo restando che al cuoco con il quale lo stesso è abbinato non sarà corrisposto alcun premio. Con l'assegnazione del premio al vincitore RAI è sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine alla ripartizione del premio medesimo. 2. Il premio sarà erogato in gettoni d'oro. I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso. Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda del valore di mercato dell'oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per l'acquisto e la coniazione che diminuiscono il valore effettivo del premio. Il valore di mercato dell'oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della richiesta della fornitura all'orafo da parte della competente Direzione di RAI. I premi devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti costi di coniazione e acquisto dei gettoni d'oro (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva. I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro il termine di 6 mesi dalla conclusione della manifestazione (articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001).» Si precisa, inoltre, che la Rai, in qualità di promotore di un concorso a premio, fornisce apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite procedura on line su portale 55 appositamente predisposto, trasmettendo il regolamento che disciplina ogni manifestazione. Tale regolamento è a disposizione sul sito internet www.rai.it e viene sottoscritto dai concorrenti (che partecipano ai giochi in studio) prima della registrazione della puntata alla quale gli stessi partecipano. Ciò posto, in merito alle iniziative che la Rai intende assumere a tutela dei propri interessi, va ribadito che allo stato, per quanto a conoscenza, non è intervenuto alcun accertamento giudiziario definitivo in merito alla fondatezza dei fatti emersi dalle notizie di cronaca. La Rai, comunque, ritiene opportuno avviare un contraddittorio con il proprio fornitore (l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato) al fine di acquisire elementi di chiarimento in merito. Solo all'esito di tali approfondimenti sarà possibile valutare compiutamente le iniziative da adottare a tutela dell'Azienda. FORNARO. – Al direttore generale della Rai – Premesso che: in articoli apparsi recentemente sulla stampa nazionale si è fatto riferimento alle assunzioni di dirigenti effettuate dalla RAI a partire dal mese di agosto 2015 e protrattesi fino ad oggi; si chiede di sapere: per ogni dirigente assunto, le seguenti informazioni: a) se ha sottoscritto un contratto a tempo determinato o indeterminato; b) l'ultima posizione lavorativa ricoperta prima dell'assunzione in RAI; c) le modalità adottate per il suo reclutamento, compreso l'eventuale ricorso a società specializzate nella ricerca di personale di alta direzione; d) se preventivamente all'avvio del processo per il reclutamento di personale sul mercato, è stata effettuata una ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne adeguate, in termini qualitativi e quantitativi, a ricoprire la posizione ricercata» ovvero se sia stato utilizzato lo strumento di “job posting”; sempre nominativamente, quali dirigenti nello stesso periodo abbiano lasciato l'azienda e quali ruoli ricoprivano. (444/2161) RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue. In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come una valutazione organica e puntuale delle logiche gestionali adottate dall'attuale vertice potrà essere effettuata in tempi brevi attraverso il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che – in coerenza con le disposizioni della Riforma Rai – sarà portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di maggio. Il Piano, infatti, prevede la pubblicazione sul sito internet della società, tra l'altro, dei «curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello» e «dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni». Ciò premesso, il tema delle assunzioni di dirigenti effettuate dall'agosto del 2015 non può non essere inquadrato all'interno del processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda che la Rai ha avviato in parallelo al rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio. Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; due sono state le linee direttrici sin qui perseguite: creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (si richiamano, a tal fine, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa, la Direzione Rai Digital, la Direzione Creativa); costituzione di un nucleo di vertice dell'azienda che abbia in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento e che sia in grado di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questa decisivo momento della vita dell'azienda. Si è quindi proceduto alla definizione dei relativi incarichi dirigenziali, dopo aver prioritariamente verificato la presenza all'interno dell'azienda di profili coerenti con il disegno complessivo. Per 56 quanto concerne, più in particolare, le modalità operative di selezione, si è operato attraverso i seguenti criteri: strumento del job posting interno per il reperimento delle professionalità da inserire nelle strutture già esistenti e con una mission chiaramente delineata; selezione più specifica (in alcuni casi anche attraverso società di head hunter) per le strutture nuove per le quali risulta decisivo l'aspetto della discontinuità (quali, come detto prima, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa e la Direzione Rai Digital); identificazione nominativa dei casi di posizioni fiduciarie del vertice (quali, a titolo di esempio, lo Staff del Direttore Generale, l'Ufficio Stampa). BRUNETTA. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che: l'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, meglio conosciuta con il nome di par condicio stabilisce che: «È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche»; l'articolo 9, comma 1, della citata legge stabilisce che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»; domenica 1o maggio 2016, nello spazio denominato «Protagonisti», della trasmissione di intrattenimento di RaiUno «L'Arena» è stato intervistato, dal conduttore Massimo Giletti il presidente del Consiglio Matteo Renzi; le domande poste dal conduttore de «L'Arena» e l'intera impostazione dell'intervista, a dir poco indulgente, hanno permesso al premier ospite di parlare liberamente dell'attività di governo e non solo, senza alcun contraddittorio, in violazione, a parere dell'interrogante, delle richiamate norme in tema di par condicio, oltreché delle più elementari regole della deontologia giornalistica; la presenza del premier Renzi, a circa un mese da importanti elezioni amministrative che interessano le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste ed altre, risulta, a parere dell'interrogante aver violato le regole della par condicio contenute nella legge n.28 del 2000 e, più in generale del pluralismo, che stabiliscono che la comunicazione politica sia svolta sempre garantendo il contraddittorio; si chiede di sapere: quali iniziative intendano assumere i vertici della Rai per riequilibrare prontamente, prima dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative, la presenza di Matteo Renzi nel programma «L'Arena» di RaiUno, garantendo un analogo spazio e la stessa rilevanza in termini di ascolto; più in generale, cosa intendano fare perché l'informazione e l'approfondimento del servizio pubblico della Rai garantiscano il pluralismo, l'imparzialità, l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, in particolare in questa fase preelettorale. (445/2164) RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue. In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come il ciclo de «L'arena» preveda la presenza di rappresentanti politici di schieramenti contrapposti. Ciò premesso, l'intervista al Presidente del Consiglio è da considerarsi «spazio dedicato a temi di governo» in quanto sono stati affrontati esclusivamente temi correlati alle attività di governo. Nel dettaglio, infatti, durante l'intervista sono stati affrontati i seguenti argomenti: immigrazione; prossimo terrorismo riunione del meritocrazia; cattivo incontro CIPE uso per con e gli dei il Cancelliere sicurezza stanziamenti per la fondi europei tedesco cultura e Merkel; nazionale; la ricerca; in Italia; 57 legge sugli appalti; i risultati di Expo; la legge Madia; corruzione e prescrizione; riforma della giustizia; le accuse del Movimento Cinque Stelle per l'alleanza con Verdini; le voci sulle nomine di Carrai e Testa. Per quanto attiene all'impostazione dell'intervista, si ritiene che il Presidente del Consiglio sia stato più volte incalzato dal conduttore su temi di forte richiamo di attualità, come ad esempio sui criteri scelti per le recenti nomine. INTERROGAZIONI, presentazione. 6.7 Sul licenziamento di lavoratori della Globe Network all’Aquila – n.4-13231 presentata dall’ On. Gianni Melilla (SI-SEL) e rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per sapere se non intenda intervenire nell'ambito delle proprie competenze, rispondendo all'appello delle organizzazioni sindacali per affrontare questa grave vertenza occupazionale in un territorio già in grande sofferenza dal punto vista sociale ed economico dopo il terremoto. 6.8 Sul fondo per il gioco d’azzaro patologico (GAP) - Interrogazione n.5-08730 presentata dall’ On. Elena Carnevali (PD) e rivolta al Ministro della salute per sapere quali siano ad oggi i dati aggiornati sul fenomeno del gioco d'azzardo in Italia; quali siano stati i criteri di riparto nonché l'impiego effettivo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei fondi stanziati dall'articolo 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); quale sia allo stato attuale l’iter di approvazione delle linee d'azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dalle patologie connesse al gioco d'azzardo da parte dal Ministero della salute; quale sia allo stato attuale l’iter di approvazione del decreto di riparto delle risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) istituito dall'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 6.9 Sull’esenzione del pagamento del canone Rai - Interrogazione n.4-13247 presentata dall’ On. Gaetano Nastri (FDI-AN) e rivolta al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell’economia e delle finanze per sapere se condividano le criticità in precedenza richiamate, che hanno determinato una notevole confusione e incertezza, per un elevatissimo numero di categorie di utenti, interessati dal pagamento del canone della Rai o dall'esenzione, sia con riferimento alla mancata osservanza dei termini di scadenza, causata da una scarsa informazione pubblica, che dalle complessità derivanti dalle regole da seguire, rivelatesi eccessivamente elaborate, anche in considerazione delle moltissime denunce provenienti dai consumatori; in caso affermativo, se non ritengano urgente e necessario, intervenire al fine di prorogare ulteriormente i termini per le richieste di esenzione dal canone di abbonamento televisivo per uso privato, già scaduti e prevedere iniziative volte a definire in maniera chiara e dettagliata un quadro complessivo per il pagamento del canone Rai addebitato nell'utenza elettrica, rivelatosi incerto e altamente complicato. Senato della Repubblica 58 6.10 Commissione istruzione pubblica, beni culturali (7ª) – sede referente - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (2287) e abbinate (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Nella seduta di mercoledì 18 maggio è proseguito l'esame congiunto del ddl. Il PRESIDENTE ha dato lettura del parere espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti. Vista la complessità del parere ha sollecitato relatrice ad un’ulteriore attività emendativa quanto meno sul testo. Anche la Commissione bilancio ha iniziato l'istruttoria sul provvedimento in titolo. Ha comunicato infine che: è stato ritirato l'emendamento 18.1 e sono stati presentati da parte della relatrice i seguenti nuovi emendamenti, alcuni dei quali recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione: 2.100, 8.100, 9.100, 13.100, 16.100, 18.100, 19.100, 25.100 e 25.101 nonché le riformulazioni del 10.3 in un testo 2 e del 25.4 in un testo 2. Il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato a venerdì, 20 maggio, alle ore 12. Sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 8.22, 11.12 e 25.7. Il seguito dell'esame congiunto, originariamente previsto per martedì 24, proseguirà nella giornata di mercoledì 25 maggio per consentire la partecipazione del Sottosegretario. NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI Commissione Bilancio (5ª) – sede consultiva - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (2287) (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio) Nella seduta antimeridiana di mercoledì 18 maggio, il relatore LAI (PD) ha illustrato il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli articoli 5 e 6, occorre acquisire dal Governo elementi informativi ulteriori in ordine alla compatibilità delle norme in questione con la normativa comunitaria sul divieto di aiuti di Stato al fine di escludere possibili procedure d'infrazione, onerose per il bilancio pubblico. Per la parte più strettamente contabile, in relazione all'articolo 11 che disciplina il fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, ha fatto anzitutto presente che il meccanismo di finanziamento del Fondo viola il principio di annualità del bilancio, in quanto attribuisce una quota dell'imposizione dell'anno precedente. Come osserva il servizio del Bilancio, nella Nota n. 129, peraltro, ove l'11 per cento da destinare al fondo, previsto dalla norma fosse superiore ai 400 milioni di euro si darebbe luogo ad una spesa non coperta da maggiori entrate o da riduzione di spese. La norma viola inoltre il principio di universalità del bilancio medesimo in quanto destina una quota delle entrate, tra l'altro a legislazione vigente, ad uno scopo specifico e che pertanto non concorrono più in modo universale e indistinto alla determinazione dei saldi di bilancio. In secondo luogo, il comma 6 dell'articolo 11 non è in linea con i principi contabili sia in relazione all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti sia con riferimento alla gestione compensativa tra amministrazioni diverse. Infine, occorre acquisire chiarimenti sul punto relativo ai 400 milioni richiamati nel testo e nella relazione tecnica: ovvero se essi rappresentino la dotazione del Fondo o il livello complessivo del finanziamento degli interventi. Per quanto riguarda gli articoli 13, 14, 15 e 17, posto che si prevedono in ciascuno di essi delle soglie minime di concessione del credito d'imposta a differenti soggetti operanti in tale settore, il meccanismo diventa poco modulabile e ciò potrebbe comportare il rischio del determinarsi di oneri non coperti qualora le risorse del Fondo non dovessero rivelarsi sufficienti. Per quanto riguarda poi l'articolo 16 fa presente che la misura del credito d'imposta ivi previsto non può non essere indeterminata come nel caso di specie, ancorché ancorata ad un parametro 59 come quello della programmazione delle opere e deve essere contenuta in una previsione legislativa. In relazione all'articolo 19 comma 3, fa presente che il meccanismo della cessione del credito d'imposta (altrimenti utilizzabile solo in compensazione), previsto dalla normativa vigente per casi più delimitati, come sottolineato anche nella nota del Servizio del bilancio può, con l'allargamento dei casi previsti dalla norma, determinare maggiori effetti di cassa. Inoltre andrebbe valutato l'impatto di un maggior onere erariale che potrebbe derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente che nella determinazione del suo reddito d'impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi considerati dalla normativa fiscale componente negativa del reddito. Occorre poi valutare il comma 5 che estende agli stanziamenti per i crediti d'imposta non utilizzati un meccanismo di riassegnazione in bilancio nell'anno successivo, in deroga alle norme di contabilità, già utilizzato con l'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, riproponendo nella sostanza, per un fondo di bilancio, modalità di utilizzo tipiche di una gestione fuori bilancio. In relazione agli articoli 21, 22 e 23, riguardanti i contributi automatici, si fa presente che il meccanismo previsto per ciascuno di questi contributi potrebbe risultare non compatibile con un ammontare di risorse predefinito e che potrebbe per ciò rivelarsi insufficiente. In relazione all'articolo 24 si fa rinvio alle osservazioni alla ricordata nota n. 129 sia in relazione alla possibile insufficienza del Fondo sia in relazione alla soppressione della Giuria per i premi di qualità che non trova alcun riscontro testuale nella parte normativa del disegno di legge. Altresì si fa rinvio alla Nota in relazione agli articoli 25, 26 e 27 dove si ritengono necessari chiarimenti volti ad assicurare che i benefici in questione siano compatibili con il tetto di spesa previsto dalle norme. In relazione all'articolo 29 si chiede una integrazione della relazione tecnica dato che non è chiaro in che termini finanziari, strumentali e di risorse umane sarà operato il trasferimento al MIBAC di compiti fino ad ora svolti dalla SIAE in ordine alla tenuta del pubblico registro cinematografico. Occorrono inoltre chiarimenti per escludere che possano determinarsi oneri per effetto delle norme contenute nell'articolo 30, comma 2, lettera b) e nell'articolo 31, comma 2, lettera f). In ordine all'articolo 32, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Appare altresì opportuna una integrazione della relazione tecnica della delega prevista dall'articolo 34 con particolare riferimento al comma 3 e ad alcune lettere in particolare (lettere b), d), e) ed f)) del comma in questione (concernente le fondazioni lirico-sinfoniche peraltro oggetto di ripetuti interventi finanziari negli ultimi anni), nonché del comma 4 (con particolare riferimento alle lettere c), d), g) ed i)). In relazione poi al comma 5 del medesimo articolo, appare opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Appare poi indispensabile inserire un ulteriore comma del tenore di quello previsto dal comma 3 dell'articolo 35. Infine, in relazione all'articolo 35, relativamente al comma 1, lettera a), sembra preferibile fare riferimento all'articolo 1, della legge 163 del 1985, istitutivo del Fondo, piuttosto che all'articolo 2 che prevede solo i criteri di riparto del Fondo medesimo, mentre in relazione alla lettera b), sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione" in luogo di "definanziamento", più attinente alla normativa contabile. Al comma 3, del medesimo articolo appare infine opportuno inserire la previsione che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e che siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nella seduta pomeridiana, è proseguito l’esame del provvedimento in cui il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello 60 Stato con la quale si rimettono alla Commissione alcune valutazioni sui profili di competenza segnalati dal relatore. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di attendere ulteriori approfondimenti per fornire riscontro puntuale a tutte le osservazioni formulate dal relatore. ATTI DI GOVERNO Commissioni riunite Trasporti (IX) e Attività produttive (X) - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192 final) e abb.ti. (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali). Il 18 maggio le Commissioni hanno proseguito l’esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato il 12 maggio 2016. Il presidente Meta ha ricordato che nella seduta del 12 maggio scorso i relatori hanno presentato le proposte di documento finale relative agli atti in esame ed ha, inoltre, avvertito che i relatori hanno predisposto alcune limitate riformulazioni riferite alla proposta di documento finale sull'atto (COM(2015)192 final) e a quella sull'atto (COM(2015)635 final). Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice per la IX Commissione, anche a nome del collega Basso, ha illustrato le riformulazioni apportate alle proposte di documento finale già presentate. In particolare, riguardo alla proposta di documento finale relativa alla Comunicazione relativa alla Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), la riformulazione è volta a sostituire l'osservazione di cui alla lettera a). Riguardo invece alla proposta di direttiva relativa ai contratti di vendita online(COM(2015)635 final), nella riformulazione si sopprime l'osservazione di cui alla lettera c) e si aggiunge un'ulteriore osservazione riguardante la trasparenza dell'offerta. La deputata Liuzzi (M5S) preannunciando il voto di astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulle proposte di documento finale relative alla Comunicazione relativa alla Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final) e alla proposta di direttiva relativa ai contratti di vendita online (COM(2015)635 final), ne ha lamentato la poca incisività, con particolare riguardo alla disciplina del diritto d'autore. La relatrice Bossio ha risposto facendo presente alla collega Liuzzi che la disciplina relativa al diritto d'autore sarà oggetto di un'apposita proposta di direttiva, che sarà successivamente esaminata dalle Commissioni che potranno fare le proprie valutazioni al riguardo. Le Commissioni, con distinte votazioni, hanno poi approvato le proposte di documento finale. I documenti approvati saranno trasmessi, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea. DOCUMENTI APPROVATI Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final). Le Commissioni IX e X, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)192 final), considerato che: 61 la Comunicazione si inserisce nell'ambito della Strategia Europa 2020, che ha introdotto l'Agenda digitale europea come una delle sette iniziative faro, con l'obiettivo di definire una strategia per il mercato unico del digitale basato su internet superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo entro il 2020 l'accesso a velocità di internet superiori tramite reti di nuova generazione (NGA); la Comunicazione si prefigge di creare le condizioni per cui i cittadini e le imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online, in condizioni di concorrenza leale e con standard elevati di protezione dei consumatori e dei dati personali; in particolare, si prefigura l'abbattimento delle barriere che inibiscono l'attività onlinetransfrontaliera, tra cui le differenze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché i diversi regimi IVA applicati; nelle previsioni della Commissione, dalla realizzazione della Strategia potrebbe derivare un aumento del PIL europeo di 415 miliardi di euro; la Commissione stima che nel prossimo decennio la maggior parte delle attività economiche si svolgeranno in ambiente digitale per cui, affinché le imprese dell'Unione europea possano mantenere la loro competitività, sarà necessario procedere sulla strada della digitalizzazione di tutti i settori; gli obiettivi indicati dalla Commissione europea appaiono pienamente condivisibili; tali obiettivi debbono, tuttavia, tradursi in misure puntuali che ne consentano la concreta attuazione; rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni: a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra-veloce; a tal fine appare opportuno garantire un quadro regolamentare che incentivi la competizione tra operatori e destinare tutti i fondi disponibili per migliorare gli investimenti digitali; b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti big data (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di marketing), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne social, di marketing, di profilazione, di direct e-mail marketing, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale; c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo; d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l’e-commerce, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione online delle imprese, anche transfrontaliere; 62 e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei Paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del Paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello Small Business Act; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i big data) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci; f) per prodotti quali, ad esempio, l’e-book, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali; g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose; h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali; i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia; j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole value gap tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (provider, motori di ricerca, aggregatori, social network) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final). Le Commissioni IX e X, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final), 63 considerato che: la rapida diffusione dei servizi di contenuti online e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti online anche oltre le frontiere nazionali; sussistono ancora molti ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori che si trovino temporaneamente in altro Stato membro, derivanti essenzialmente dalle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi; l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti; la proposta intende garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti onlinee prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba garantire a un abbonato che si trovi temporaneamente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne; la proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dai portatori di interesse: non impone l'obbligo di assicurare la portabilità ai fornitori che prestano servizi a titolo gratuito senza la verifica dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbliga i fornitori a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lascia le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento; ai fini della localizzazione della prestazione del servizio la proposta prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente in materia di diritto d'autore; la proposta prevede l'inapplicabilità tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, delle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti; rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni: a) è opportuno definire il concetto di presenza «temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune; b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza; c) considerato che il Regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate; d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse; e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti. 64 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final). Le Commissioni IX e X, esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final), considerato che: il mercato dei prodotti a contenuto digitale nell'Unione europea è in rapida espansione, in particolare per quanto riguarda i settori delle applicazioni mobili, della musica e dei videogiochi; tuttavia attualmente circa il 56 per cento di coloro che accedono a contenuti onlinetransfrontalieri incontra difficoltà di accesso o di download; allo stato attuale, non ci sono rimedi specifici a livello dell'Unione europea per i difetti del prodotto a contenuto digitale. In particolare, gli utenti non sono adeguatamente tutelati quando non riescono a scaricare i prodotti, quando i prodotti sono incompatibili con altrihardware/software ovvero quando gli stessi non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il computer; tali limiti discendono in larga parte dal fatto che per lo più si tratta di contratti per adesione tipizzati; i contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di servizio, di locazione, di vendita), e prevedono rimedi diversificati a tutela del consumatore, tali da ingenerare incertezze sul piano giuridico nelle imprese che intendano operare a livello transfrontaliero riguardo ai loro obblighi e negli utenti in merito ai loro diritti; la proposta reca disposizioni sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi; la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, download effettuato dal consumatore, trasmissione in streaming); è previsto che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali; nell'ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole; rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimono una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633 final); esprimono altresì una valutazione positiva sulla proposta di direttiva (COM(2015)634 final), con la seguente condizione: relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddettoprofiling commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di 65 «etichettare» il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di profiling, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo online – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione «non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato», potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto; e con le seguenti osservazioni: a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati; b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final). Le Commissioni IX e X, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final), considerato che: le vendite al dettaglio online sono in costante aumento: già oggi circa il 50 per cento dei consumatori dell'Unione europea effettua acquisti online per i vantaggi che offrono in termini di mezzi e di ampiezza dell'offerta disponibili, sebbene la percentuale vari significativamente da Paese a Paese; la proposta di direttiva mira ad armonizzare integralmente la normativa dell'Unione europea applicabile alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative difformi, superando così le differenze attualmente esistenti nei diversi ordinamenti. Mentre, infatti, le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore, quali i criteri di conformità, i rimedi diversi dal recesso e le modalità per il loro esercizio, sono regolati in termini diversi dagli Stati membri; tali differenze costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle vendite online per cui i consumatori, riponendo scarsa fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, optano per l'acquisto entro il territorio nazionale, in tal modo disponendo di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi; al fine di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, viene stabilito che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale; rispetto alla normativa vigente, i consumatori vengono favoriti perché non si prevede più a loro carico l'obbligo di denunciare il difetto del bene entro il termine di due mesi, mentre l'onere a 66 carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali; la proposta prevede, inoltre, una gerarchia di opzioni a disposizione dell'acquirente che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore di rifiutare di pagare qualsiasi parte del prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene; rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni: a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario; b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri o dischi soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di design, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia; c) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri; d) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione; e) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci; f) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose; g) al fine di garantire il grado massimo di trasparenza dell'offerta e consentire al consumatore la formazione di una scelta quanto più informata, va valutata l'opportunità di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi dei beni in vendita dall'indicizzazione (crawling) da parte dei motori di ricerca o dei comparatori di prezzi, nonché l'obbligo di pubblicare le informazioni sui beni e servizi e i loro prezzi secondo formati e ontologie standardizzate e uniformi per tutto il mercato unico digitale. 67 MOZIONI, discussione in Aula. Aula - Seguito della discussione delle mozioni De Girolamo ed altri n. 1-01205, Vezzali e Monchiero n.1-01252, Binetti ed altri n. 1-01255, Costantino ed altri n. 1-01256, Rondini ed altri n. 1-01257, Bechis ed altri n. 1-01258, Palese ed altri n. 1-01259, Santerini ed altri n. 1-01263, Marzano ed altri n. 1-01272, Beni ed altri n. 1-01274, Rampelli ed altri n. 1-01275 e Baroni ed altri n. 1-01278, concernenti iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo. (Resoconto stenografico) Nella seduta del 18 maggio l’Assemblea ha proseguito l’esame delle mozioni in titolo. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi è intervenuto per esprimere il proprio parere. Sono quindi intervenuti in dichiarazione di voto gli onorevoli Locatelli, Faenzi, Bechis, Baradello, Borghesi, Totaro e Vezzali, Binetti, Costantino, Binetti, Baroni. Infine si sono svolte le votazioni. Sono state approvate le mozioni: De Girolamo ed altri n. 1-01205 (Nuova formulazione), Vezzali e Monchiero n. 1-01252 come riformulata, Binetti ed altri n. 1-01255, come riformulata, Costantino ed altri n.1-01256, come riformulata, Rondini ed altri n. 1-01257, come riformulata, Bechis ed altri n. 1-01258, come riformulata, Palese ed altri n. 1-01259, come riformulata, Santerini ed altri n. 1-01263, Marzano ed altri n. 1-01272, come riformulata, Beni ed altri n.101274, come riformulata, Rampelli ed altri n. 1-01275, come riformulata, Baroni ed altri n. 101278, come riformulata. MOZIONI APPROVATE La Camera, premesso che: la cronaca recente è contraddistinta da ripetuti episodi di bullismo nel nostro Paese, che spesso connotano le relazioni tra ragazzi più e meno giovani. Casi in cui, nelle scuole o in ambienti frequentati da giovani, si verificano vessazioni e violenze (fisiche, verbali e psicologiche) ai danni dei più deboli o semplicemente di «categorie» percepite come «diverse», sono all'ordine del giorno; l'ultimo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla salute e il benessere dei ragazzini di 11, 13 e 15 anni certifica che il 2 per cento delle ragazze e il 3 per cento dei ragazzi riferisce di aver subito atti di bullismo nella sua vita; molto più diffuso il fenomeno del cyber-bullismo. Secondo una ricerca del Censis e della polizia postale in metà delle scuole italiane prese in esame sono avvenuti atti di bullismo attraverso la rete, nonché tentativi di adescamento da parte degli adulti, vessazioni, minacce, invio di foto o video a contenuto sessuale; sia l'Organizzazione mondiale della sanità che il Censis certificano l'impotenza dei genitori, incapaci di difendere i loro figli dalle minacce e dai rischi reali e della rete; anche in Italia si registrano costantemente gravi episodi di bullismo, come testimoniano le cronache degli ultimi mesi. Qualche esempio: a) a Torino un quindicenne del Canavese ha vissuto un incubo lungo 3 mesi, finendo in depressione. Perseguitato da un gruppo di bulletti, il ragazzo era costretto a pagarli di volta in volta e, se non lo avesse fatto, sarebbe stato sistematicamente picchiato, 500 euro a settimana la richiesta folle, denaro che il ragazzino doveva sfilare ai genitori. «Se non puoi pagare la rata dovrai spacciare hashish per noi», 2 settimane fa; dopo 3 mesi, il ragazzo si è rivolto ai genitori e con loro ai carabinieri, che hanno arrestato due studenti minorenni, tutti della scuola superiore di Caluso; b) in Brianza, in un tremendo video, visibile su tutti i social dal febbraio 2016, si vede una banda di ragazzini, molto probabilmente di origine straniera, nel comune di Mezzago (Monza e Brianza), 68 mentre pesta con violenza inaudita un coetaneo. Nessuno degli altri adolescenti interviene. Ci prova un residente di mezza età, ma viene, a sua volta, insultato e minacciato; c) a Lecce, in un paesino (Galatone) del Salento, l'11 febbraio 2016, un dodicenne è stato costretto dai suoi compagni a stendersi sui binari ferroviari e ad essere colpito da piombini di gomma sparati da un fucile ad aria compressa; d) a Pordenone nel mese di gennaio 2016 una ragazzina di 12 anni si è gettata dal balcone per colpa degli scherzi dei compagni di classe, lasciando una lettera: «Adesso sarete contenti». Il gesto è il risultato di mesi di bullismo perpetrato nei suoi confronti dai suoi compagni di classe; a questi episodi si devono aggiungere i dati allarmanti sui fenomeni crescenti legati a condotte vessatorie nei confronti di giovani, come il cyber-bullismo ed altri usi impropri di strumenti di comunicazione; si tratta di una situazione che rende evidente l'inadeguatezza degli attuali strumenti di monitoraggio e di contrasto ad un fenomeno devastante che produce danni irreversibili nei confronti delle giovani vittime, impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevenire, individuare e reprimere con fermezza episodi di bullismo anche attraverso: a) azioni mirate alla sicurezza nella rete, per garantire comportamenti corretti e per un uso consapevole delle tecnologie, attraverso un'opera di informazione, divulgazione e conoscenza, al fine di promuovere l'educazione ai media e la comprensione critica dei mezzi di comunicazione intesi non solo come strumenti, ma soprattutto come linguaggio e cultura; b) l'implementazione delle linee guida destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie in merito alle indicazioni e riflessioni per la conoscenza e la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo e dei fenomeni ad esso riconducibili, e per realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica e alle famiglie; c) la realizzazione di una capillare campagna di sensibilizzazione presso le scuole, le istituzioni pubbliche e private, le famiglie e l'opinione pubblica sul grave problema della violenza giovanile, che coinvolga in particolare anche i minori, in modo da aiutarli a parlarne in famiglia o a scuola, per ridurre i rischi e le conseguenze di tali comportamenti; d) la promozione, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, di attività di aggiornamento e formazione dei docenti e la valutazione della possibilità di assumere iniziative per attirare presso le scuole punti di ascolto deputati ad intercettare ed offrire assistenza personale a studenti vittime di episodi di violenza e bullismo, con l'introduzione di percorsi di rieducazione nei confronti di questi ultimi; e) la promozione di specifici incontri informativi tra gli enti interessati, al fine di condividere indicatori osservativi sul bullismo, strategie di intervento e metodologie operative; f) la promozione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, di attività didattiche volte alla prevenzione e alla conoscenza del fenomeno del bullismo, anche nelle sue manifestazioni più recenti. (1-01205) (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «De Girolamo, Occhiuto, Gullo,Palmieri». La Camera, premesso che: con il termine «Bullismo» si definiscono quei comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima; 69 il bullo è a persona che usa violenza psicologica o fisica, ma anche se a livello comportamentale esprime una forza, mostra, in realtà, tutta la debolezza di soggetto che cerca di attirare l'attenzione su di sé perché vive un disagio o lo subisce, magari in famiglia; essere vittima di bullismo crea problemi nei soggetti più deboli, che si sentono inadeguati, esclusi dal gruppo e perfino in colpa; da qualche anno, la diffusione dei supporti informatici ha fatto riscontrare anche casi di cyberbullismo o bullismo elettronico; il bullismo è, in sintesi, comportamento che nuoce alla società, rappresenta una minaccia per il suo naturale sviluppo, alimenta l'aggressività e la criminalità, comportamenti, questi, che un Paese civile e, soprattutto moderno non può e non deve tollerare; il bullismo non può essere circoscritto a nessuna categoria né sociale, né anagrafica; esso è una prevaricazione spesso legata all'affermazione di una superiorità dovuta all'età, alla forza fisica o al sesso e può nascondere disagio conseguente a una discriminazione religiosa o a diversità etnica o di genere; alcune indagini condotte nelle scuole superiori italiane hanno evidenziato che un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica e terzo è vittima ricorrente di abusi; le prepotenze sono perlopiù verbali e psicologiche rispetto a quelle fisiche; il 42 per cento dei ragazzi ammette di essere stato preso in giro, il 30 per cento ha subito offese, circa il 24 per cento è stato vittima di calunnie, l'11 per cento dichiara di essere stato minacciato; la risposta migliore al bullismo è la cultura del rispetto; ricerche sul fenomeno, infatti, hanno dimostrato che se la scuola riesce a far sentire integrato e rispettato ogni studente, i fenomeni di prevaricazione violenta e della sottomissione alla violenza diminuiscono in modo evidente; in questi anni lo sport si è rivelato un interessante mezzo di contrasto al fenomeno del bullismo e della violenza in generale, con i suoi valori positivi, tanto che più volte si sono schierati per combattere questo fenomeno, Coni, Figc e campioni di diverse discipline; come lo sport, la scuola è un luogo di competizione dove si impara anche a perdere, perché la sconfitta non è un fallimento, ma è sempre e comunque un momento per crescere, per migliorare ripensando se stessi; il bullismo è un problema serio e diffuso che coinvolge scuola, famiglia, organizzazioni giovanili e contesto sociale; un atto di bullismo non va confuso con un banale «scherzo fra ragazzi», ma va punito perché è un atto di inciviltà ma, soprattutto, non va taciuto perché il silenzio non aiuta né vittima, né persecutore, entrambi, comunque, bisognosi di aiuto; sono molti i siti internet, i numeri attivi, le iniziative di comuni che puntano a combattere il fenomeno del bullismo e sono altrettante le segnalazioni di disservizi da parte di famiglie che chiedono informazioni e aiuto senza riuscire a contattare personale qualificato; anche la polizia di Stato e i Carabinieri hanno sui loro siti internet pagine dedicate al bullismo con descrizioni, consigli e numeri a cui rivolgersi; un grande ruolo possono assumere i media nel contrasto al bullismo se solo si provasse a fare una maggiore e più corretta informazione sul problema, se si promuovesse l'utilizzo di un linguaggio appropriato e rispettoso di gerarchie, ruoli, regole, se si attivassero controlli per evitare il turpiloquio che spesso ricorre in alcuni programmi televisivi e che è diseducativo, se si contrastasse l'esasperata violenza che caratterizza alcuni giochi elettronici che dovrebbe essere denunciata e vietata soprattutto in alcune fasce di età; alcuni episodi recenti ai quali ha dato risalto la cronaca portano a pensare che il bullismo è più diffuso di quanto non si sia immaginato finora e necessita di azioni di repressione che nascano da sinergie fra famiglie, scuola, istituzioni, media, affinché si possa evitare di annoverare anche questo disagio fra le malattie sociali da affrontare, impegna il Governo: a promuovere ogni iniziativa di competenza volta a contrastare il fenomeno del bullismo, a favorire una crescita equilibrata di bambini e adolescenti e ad ostacolare ogni forma di prevaricazione che deve essere stigmatizzata; 70 a valutare l'opportunità di assumere iniziative rivolte alle famiglie e alle scuole per contrastare, in particolare, il fenomeno del cyber-bullismo, considerato che le stesse da sole non riescono a fronteggiare i rischi che presenta il web in materia e che rendono vulnerabili i ragazzi che vi accedono; ad attivare percorsi per formare adeguatamente gli insegnanti, affinché possano cogliere tempestivamente i disagi delle vittime e bloccare tutte le forme di bullismo, e a promuovere campagne di informazione sui rischi derivanti da un uso poco consapevole di internet e dai giochi elettronici cruenti, che possono contribuire a determinare violenze gratuite verso i soggetti deboli. (1-01252) (Testo modificato nel corso della seduta) «Vezzali, Monchiero». La Camera, premesso che: il fenomeno del bullismo – ovvero quei comportamenti e quegli atti offensivi o aggressivi che una o più persone mettono in atto ai danni di una o più persone per umiliarle, marginalizzarle, o ridicolizzarle – è in continua evoluzione; tanto più che, attraverso le nuove tecnologie che permettono agli aggressori di insinuarsi continuamente nella vita altrui e con pervasività sempre maggiore, si sono moltiplicati i mezzi mediante i quali vengono perpetrate prepotenze o soprusi. Il termine «bullismo» è stato utilizzato per la prima volta in una norma di rango legislativo nel 2012: in particolare nell'articolo 50 del decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35 del 2012, laddove si parla di integrazione degli alunni diversamente abili, di prevenzione dell'abbandono e di contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica. Il nostro ordinamento però non prevede allo stato attuale disposizioni specifiche per prevenire e contrastare lo specifico fenomeno del bullismo, specie nella sua forma informatica. Pertanto si pone come improcrastinabile un intervento normativo finalizzato a delineare una cornice normativa ben definita per la tutela e la salvaguardia dei minori; negli ultimi anni infatti è cresciuta in modo costante l'attenzione dei media e della società nei confronti del fenomeno del bullismo a scuola. In Italia, lo studio di questa tematica risale agli anni ’90, quando un gruppo di ricercatori dell'università di Firenze ha effettuato un'indagine nazionale sul fenomeno del bullismo a scuola rilevando una situazione di una certa gravità; il ripetersi di atti di bullismo, sulla base di quell'indagine, risultò maggiore rispetto ad altri Paesi europei. Il fenomeno si presentava con alcune caratteristiche peculiari, soprattutto come aggressività verbale: era diffuso tra i più piccoli e tendeva a decrescere man mano che si proseguiva nelle classi superiori; a rendere ancora più allarmante il fenomeno è che gli atti sono compiuti, nella maggior parte dei casi negli ambienti di prossimità in cui vivono i ragazzi e gli stessi bambini: la scuola, gli ambienti sportivi e i luoghi in cui abitualmente i bambini giocano. Perché si possa parlare di bullismo è necessario che gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni siano intenzionali, messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima; le azioni dei bulli debbono durare nel tempo, per settimane, mesi o anni e ci deve essere una evidente asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei; ciò che conta è che la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette. Per questo nella prevenzione occorre coinvolgere i minorenni, le loro famiglie, le scuole e le diverse realtà educative (sportive, parrocchiali, associazioni); il bullismo informatico negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale tra i ragazzi in quanto messo facilmente in atto attraverso mezzi elettronici di cui la maggior parte dei minori dispone fin da un'età molto precoce, ossia telefoni cellulari, blog, social network e posta elettronica. Come nel bullismo tradizionale, il prevaricatore prende di mira chi è ritenuto «diverso», che diviene vittima per un qualsiasi tipo di discriminazione che va dall'aspetto fisico, al modo in cui si presenta, per esempio con un abbigliamento non convenzionale, e altro; 71 oggi come oggi si va allargando la percezione della responsabilità che coinvolge non solo chi commette il fatto, ma anche la rete dei fiancheggiatori e perfino quella dei semplici spettatori che assistono senza intervenire positivamente a porre un freno e se possibile uno stop alla violenza che si sta perpetrando; una ricerca di Save the Children, svolta in collaborazione con l'Ipsos, ha messo in evidenza proprio che 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo verso coetanei, percepiti «diversi» per aspetto fisico (67 per cento), per orientamento sessuale (56 per cento) o perché stranieri (43 per cento). Sebbene i dati forniti siano basati su racconti ricevuti e pareri personali degli intervistati, il 33 per cento degli adolescenti ritiene che sia diffuso, fra gli amici, fornire il proprio numero di cellulare a un soggetto conosciuto su internet, o avere con questo un incontro di persona (28 per cento). Il 22 per cento dei ragazzi intervistati ritiene frequente l'invio di immagini o video di conoscenti nudi o seminudi, ovvero l'attivazione della webcam, per mostrarsi seminudi o nudi al fine di ricevere regali, il 19 per cento, con conseguenze tristemente note. Le conseguenze che, spesso, configurano veri e propri atti persecutori, sono l'immediato isolamento della vittima con conseguenti danni psicologici che nei casi più gravi spingono a gesti estremi, come il suicidio; sono stati infatti soprattutto alcuni gravi episodi di cronaca, in particolare alcuni suicidi avvenuti nell'ambito studentesco, a far emergere questo fenomeno. Recentemente, il bullismo si è manifestato e continua a manifestarsi anche attraverso l'uso della rete internet; spesso i molestatori, soprattutto se giovanissimi, non hanno piena coscienza delle conseguenze dei loro atti persecutori e di quanto ciò possa nuocere al coetaneo, in troppi casi irreparabilmente; sulla definizione e le forme del fenomeno nel nostro Paese è necessario sottolineare come la Fondazione Censis, su incarico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha svolto nel 2008 la «Prima indagine nazionale sul bullismo». Ricerche più recenti sono state condotte da singoli studiosi e sono state presentate nel 2010, nel 2012 e, per gli Stati Uniti, nel 2014; secondo il Censis, il 22,3 per cento delle famiglie denuncia frequenti atti di bullismo nelle classi frequentate dai figli; il 27,6 per cento episodi isolati, mentre il 50,1 per cento non rileva il problema. Nella maggioranza dei casi i genitori segnalano offese ripetute ai danni del proprio figlio; recentemente, sul fronte del contrasto alla lotta al bullismo ed al cyber-bullismo, il Governo, rispondendo all'interrogazione n. 5-02483 presentata dalle prime firmatarie del presente atto, ha ricordato che sono stati messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle vittime del fenomeno una serie di strumenti, ad iniziare dalla direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007; tra le iniziative già intraprese per contrastare il bullismo è necessario ricordare: l'istituzione di un numero verde riservato a genitori e studenti per la segnalazione dei casi, richieste di informazioni e consigli; una nuova versione aggiornata del sito internet «smontailbullo.it», che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale fornendo suggerimenti per fronteggiarlo e infine gli osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli uffici scolastici regionali; rispetto al tema del cyber-bullismo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha promosso e sostenuto azioni volte al contrasto di tale fenomeno nel Piano nazionale denominato «Più scuola meno mafia» realizzando, a partire dal 2010, una serie di iniziative e progetti volti a contrastare tale fenomeno attraverso il sostegno psicologico alle vittime e l'informazione e la formazione degli studenti e delle famiglie sull'uso ed abuso della rete informatica; recentemente, il suddetto Ministero ha promosso il progetto «Safer Internet-Generazioni Connesse» per un uso consapevole di internet e dei new media. Il Ministero, inoltre, ha realizzato il già citato portale «smontailbullo.it» e il portale «Urp Social» tematico, nel quale vengono offerte alle scuole opportunità di approfondimento e di orientamento rispetto a questo fenomeno sociale, sempre più diffuso; nell'ottica del processo di innovazione della didattica educativa e della formazione, lo stesso Ministero ha realizzato due social network rivolti ai ragazzi under 13 e 14, che possono così comunicare e socializzare le proprie esperienze ed emozioni nel quadro delle regole sulla sicurezza informatica e delle norme sulla privacy; è altresì necessario sottolineare come presso le Commissioni parlamentari giustizia ed affari sociali della Camera dei deputati si stanno discutendo progetti di legge d'iniziativa parlamentare diretti 72 a: a) definire gli atti di bullismo e di bullismo informatico; b) prevedere specifiche sanzioni penali (reclusione da sei mesi a quattro anni) per coloro che compiono atti di bullismo; c) disciplinare il risarcimento dei danni causati alle strutture scolastiche; d) regolare le attività del dirigente scolastico che venga a conoscenza delle attività di bullismo; l'Unione europea ha sviluppato strumenti di contrasto al fenomeno del cyber-bullismo con particolare riguardo alle politiche di protezione dei minori in attuazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali. Va ricordato anche il Programma per i diritti dei minori del febbraio 2011, che include, tra le sue azioni, il sostegno agli Stati membri e alle altre parti interessate al potenziamento della prevenzione, della responsabilizzazione e della partecipazione dei minori al fine del contrasto del cyber-bullismo. Questa azione si realizza con il programma Safer Internet e mediante la cooperazione con l'industria attraverso iniziative di autoregolamentazione; un obiettivo on line sicuro per i minori rientra tra gli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa. Si segnala in particolare la comunicazione del maggio 2012 «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» che prevede, tra l'altro, raccomandazioni agli Stati membri ed agli operatori del settore volte ad instaurare meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti dannosi per i ragazzi. In tale quadro, deve ricordarsi l'autoregolamentazione europea nell'ambito della CEO Coalition che prevede, tra l'altro, meccanismi di segnalazione degli abusi, strumenti di classificazione dei contenuti e misure per la rimozione degli stessi; è, quindi, fondamentale contrastare ed intensificare ulteriormente la lotta contro il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico attraverso misure dirette a prevenire e reprimere tale fenomeno che sta drammaticamente sviluppandosi nel nostro Paese, impegna il Governo: ad adottare iniziative, oltre a quelle già attivate, volte a contrastare il fenomeno del bullismo e soprattutto del cyber-bullismo mediante l'adozione di campagne informative dirette a rendere consapevole e, quindi, a sensibilizzare l'opinione pubblica ed in particolare le famiglie circa la gravità di tale fenomeno; a prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili, corsi di formazione rivolti al personale scolastico nelle scuole sul tema del bullismo al fine di prevenire tale fenomeno e comunque di intervenire tempestivamente per porvi un limite; a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter dei progetti di legge sul contrasto al bullismo e al cyber-bullismo; ad assumere iniziative per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i minori in merito alle forme di violenza e di prevaricazione di cui possono essere oggetto in modo da aiutarli a parlarne in famiglia o a scuola, per ridurre i rischi e le conseguenze di tali comportamenti; a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre nelle scuole la figura dello psicologo, o per lo meno di uno sportello psicologico, che sia di sostegno ai docenti, alle famiglie ed ai minori nella soluzione dei loro problemi e delle loro difficoltà in modo da prevenire eventuali fenomeni di bullismo, anche attraverso interventi efficaci e tempestivi; ad adottare iniziative dirette a sensibilizzare i minori circa i rischi ed i rilevanti pericoli della rete internet al fine di un corretto utilizzo degli strumenti informatici. (1-01255) (Testo modificato nel corso della seduta) «Binetti, Calabrò, Bosco». La Camera, premesso che: a partire dagli anni ’70, nell'ambito delle scienze psico-sociali sono stati studiati comportamenti aggressivi intenzionali, spesso ripetuti nel corso del tempo, ad opera di uno o più pari, contro un individuo o un gruppo. Tali comportamenti realizzati da bambini o da adolescenti sono raggruppati sotto il termine di «bullismo» e includono atteggiamenti antisociali come colpire, dare calci e pugni, prendere in giro o insultare, ma anche atti intimidatori indiretti, come il pettegolezzo, l'isolamento sociale e la distruzione, il furto o la perdita di oggetti delle vittime; 73 la lotta bullismo è al centro dell'attività di tante istituzioni anche a livello internazionale. L'Unesco in un manuale per insegnanti del 2009, scrive che «chi è vittima di bullismo è più probabile che, rispetto ai compagni, sia depresso, si senta solo o ansioso e abbia una bassa stima di sé. I bulli di solito, mettono in atto comportamenti aggressivi per gestire situazioni in cui si sentono ansiosi, frustrati, umiliati o derisi dagli altri». Il bullismo può portare, in alcuni casi, anche a scelte estreme; la vittimizzazione, fisica o psicologica, può essere dovuta all'ignoranza, alla paura, all'odio o ai pregiudizi e può essere rafforzata dalle norme culturali, dalla pressione dei pari e in alcuni casi dal desiderio di vendetta nei confronti di una specifica persona. Le vittime possono essere persone incapaci di difendersi o considerate differenti a causa della loro provenienza etnica o culturale, del colore della pelle, della disabilità o perché non mostrano quelle caratteristiche che la cultura attribuisce in modo stereotipato alla mascolinità o alla femminilità, colpendo persone omosessuali, trans o ritenute tali pur non essendolo; il bullismo è visto come una modalità di relazione che si svolge tra due persone, una nel ruolo del bullo e l'altra in quello della vittima, anche se molte ricerche mostrano come il bullismo spesso coinvolga non tanto singoli individui quanto gruppi interi di ragazzi o studenti, ma in realtà affonda le sue radici nel contesto sociale dei bambini e degli adolescenti e nelle aspettative sociali che spingono questi giovani a conformarsi a certi atteggiamenti attesi e condivisi; un altro fattore importante menzionato da molte ricerche è l'importanza del ruolo di chi assiste agli atti di bullismo, anche se solo alcuni hanno osservato a fondo questa dinamica. Ad esempio, alcune ricerche hanno messo in evidenza che nei contesti scolastici gli studenti che si dichiaravano spettatori di fenomeni di bullismo, erano di volta in volta assistenti che aiutavano attivamente i bulli; sostenitori che li incoraggiavano; esterni che si chiamavano fuori e osservavano a distanza; difensori che intervenivano per proteggere le vittime; il bullismo è un processo sociale complesso essendo un comportamento aggressivo riconosciuto come diverso da ogni altra forma di violenza. La frequenza e la gravità di questo comportamento può variare a seconda delle situazioni ed è stato evidenziato dalle ricerche che studenti che mostrano lo stesso livello di aggressività tendono a coalizzarsi tra di loro, con conseguente aumento dell'intensità del loro comportamento nel corso del tempo, anche grazie al rinforzo ricevuto dai pari; i risultati delle ricerche condotte in Italia e all'estero dimostrano che il bullismo è parte integrante della quotidianità della maggioranza degli studenti presi in considerazione, i quali possono essere bulli o vittime, ma è stata osservata in percentuali non indifferenti anche la condizione di chi ricopre entrambi i ruoli a seconda delle circostanze; la diffusione di computer, internet, cellulari e altri strumenti di comunicazione elettronica ha portato con sé anche la diffusione del cyberbullismo e la tecnologia è diventata la nuova alleata di quei bulli che utilizzano telefono, e-mail, messaggi, siti web, bacheche elettroniche e newsgroupcome strumenti per aggredire le loro vittime; secondo la recente ricerca Istat «Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi» (diffusa a dicembre 2015 su dati relativi al 2014) più del 50 per cento degli intervistati 11-17enni ha dichiarato di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, pari al 19,8 per cento, dichiara di aver subìto azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Per quasi la metà di questi (9,1 per cento), si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana. Speso due diversi tipi di prepotenze riguardano una stessa persona: circa il 72 per cento di quanti hanno lamentato azioni diffamatore e/o di esclusione sono stati vittima anche di offese e/o minacce. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi; tra le molteplici azioni attraverso cui il bullismo si manifesta, la ricerca ha rilevato che quella più comune è l'uso di espressioni offensive: il 12,1 per cento delle vittime dichiara di essere stato ripetutamente offeso con soprannomi offensivi, parolacce o insulti; il 6,3 per cento lamenta offese legate all'aspetto fisico e/o al modo di parlare. Più contenuta la quota di quanti dichiarano di aver subìto azioni diffamatorie (5,1 per cento) e di esclusione dovuta alle proprie opinioni (4,7 per 74 cento). Non mancano le violenze fisiche: il 3,8 per cento degli 11-17enni è stato colpito con spintoni, botte, calci e pugni da parte di altri ragazzi/adolescenti; secondo una indagine condotta nel 2016 da Sos Il Telefono Azzurro e DoxaKids, in Italia un adolescente su cinque subisce episodi di bullismo, da parte dei suoi coetanei, in quasi l'80 per cento dei casi a scuola, mentre il 10 per cento lo subisce online e sui social network; varie ricerche hanno osservato il legame esistente tra bullismo e disturbi alimentari, che colpisce non solo la vittima, ma anche il bullo. Uno studio dell'università della North Carolina, condotto su 1420 bambini e pubblicato sull’International Journal of Eating Disorders a novembre 2015, ha rilevato che i bulli hanno un rischio doppio di comportamenti bulimici, come l'abbuffarsi o sottoporsi a purghe rispetto agli altri bambini non vittime di bullismo. I ricercatori nella loro indagine hanno analizzato le interviste raccolte nel database del Great Smoky Mountains Study, con oltre 20 anni di informazioni su partecipanti seguiti dai 9 ai 16 anni. In questo modo hanno visto che le vittime di abusi da parte di coetanei hanno un rischio doppio di disturbi alimentari, in particolare di anoressia (11,2 per cento rispetto al 5,6 per cento dei coetanei non bullizzati) e bulimia (27,9 per cento contro il 17,6 per cento) rispetto a chi non ha subito episodi di bullismo. Valori che crescono nei bambini che sono stati sia bulli che vittime (22,8 per cento di anoressia contro il 5,6 per cento degli altri, 4,8 per cento di abbuffate contro l'1 per cento), e ancora di più nei bulli, dove il 30,8 per cento mostra sintomi di bulimia contro il 17,6 per cento dei bambini non coinvolti nel bullismo; i risultati di 11 studi pubblicati dal 1989 al 2003 dimostrano che gli alunni con disabilità, sia visibili che invisibili, sono vittime di bullismo più frequentemente dei coetanei non disabili, e i ragazzi disabili sono oggetto di prepotenze più spesso rispetto alle ragazze disabili (Carter e Spencer, 2006). La ricerca, peraltro limitata, sulla relazione tra bullismo e necessità educative speciali si è inserita maggiormente nell'ambito delle disabilità visibili, mentre poche ricerche sono state effettuate sull'associazione tra bullismo e disabilità invisibili, tra i quali i disturbi dell'apprendimento. Ma i pochi studi effettuati sono concordi nell'affermare che avere una disabilità, come un disturbo dell'apprendimento, rende gli studenti maggiormente a rischio di subire forme di bullismo; a tal proposito, va segnalato che, nonostante l'Italia abbia ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fin dal 2009, ad essa non è stata data piena e completa attuazione e ciò produce effetti negativi anche sulle persone con disabilità vittime di bullismo. Dell'inadeguatezza della legislazione italiana, si dà dato atto nel primo rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci gli obblighi assunti dall'Italia in virtù della Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, che l'Italia ha presentato all'ONU a novembre 2012. Ad oggi, la principale fonte normativa italiana che si occupa di persone con disabilità (legge 5 febbraio 1992, n. 104) rimane centrata sulla nozione di persona handicappata, superata anche dal punto di vista linguistico, che come scritto nel rapporto: «pone l'accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e lo svantaggio sociale che ne deriva (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona con disabilità. Nella legge manca, quindi, un riferimento all'ambiente in cui la «persona con disabilità» vive ed interagisce, in rapporto al quale le «menomazioni» devono essere valutate. L'automatismo secondo cui l'handicap è conseguenza della minorazione è un aspetto potenzialmente critico e superato dalle visioni più recenti della condizione di disabilità»; anche se dalle ricerche a livello internazionale emerge che tra gli atti di bullismo gli insulti razzisti sono più diffusi, in ambito scolastico è stato osservato che gli studenti riferiscono di sentirsi feriti piuttosto da offese che chiamano in causa la loro «sessualità» che da insulti legati alla loro razza o etnia, alle credenze religiose o al diverso bagaglio culturale; la maggiore sensibilità mostrata dai giovani verso gli insulti con una connotazione sessuale dipende dal fatto che questi epiteti costituiscono un attacco diretto all'identità dell'individuo, invece che al suo background razziale, culturale o religioso. Ricerche condotte in scuole inglesi, ma la realtà non è differente in Italia, hanno mostrato che epiteti a sfondo sessuale, in particolare quelli che mettono in dubbio la virilità, continuano a essere frequenti nei contesti scolastici e sono scambiati soprattutto tra i maschi; 75 sul piano socio-politico, numerosi studi qualitativi e quantitativi condotti sempre in diversi Paesi hanno messo in evidenza che il ruolo della scuola continua ad essere quello di un «fattore di mascolinizzazione», cioè un veicolo di promozione di una serie di valori e ideali (maschili) che devono prevalere sugli altri e tutto ciò che non è maschile ed eterosessuale è automaticamente considerato come debole; esiste ancora un problema di poca considerazione della popolazione studentesca femminile. Questo non indica, come spiegano ad esempio alcuni autori inglesi (Mac e Ghaill), una scelta intenzionale del corpo docente, ma un problema endemico di un sistema educativo mirato a promuovere una visione tradizionalista dei ruoli di genere. Tali atteggiamenti e convinzioni di stampo conservatore sono rafforzati non solo tra generi, ma anche all'interno dello stesso genere. I ragazzi che non corrispondono agli stereotipi, ad esempio, si espongono al rischio di essere aggrediti dai coetanei in quanto non soddisfano le aspettative legate al loro ruolo di genere; il tema della decostruzione critica dei modelli sociali dominanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi è centrale nella lotta al bullismo. Esso di recente è entrato anche nella Convenzione di Istanbul, ratificata da parte dell'Italia, che ha riaperto nelle sedi istituzionali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne. Come prevede esplicitamente il III capitolo della Convenzione i Paesi aderenti devono adottare politiche di prevenzione tra le quali un ruolo fondamentale è affidato ad interventi che accompagnino i percorsi scolastici delle ragazze e dei ragazzi, per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento socio-culturali per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini. In particolare, si invitano «le Parti [ad intraprendere] le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi». L'invito è a promuovere tali azioni anche nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media; programmare e sostenere interventi strutturali, soprattutto a scuola, che contrastino e prevengano il bullismo è fondamentale, ma nessun intervento può raggiungere l'obiettivo se ci si limita al momento repressivo, ignorando la conoscenza dei fenomeni sottostanti e i documenti internazionali che chiedono un impegno nella direzione di decostruire stereotipi e pregiudizi; tra gli interventi che – soprattutto nella scuola – occorre mettere in campo per contrastare il bullismo, deve esserci quello dell'ascolto da parte degli insegnanti. Su questo è necessario investire per offrire al personale docente gli strumenti e l'aggiornamento necessario a sviluppare o rafforzare le capacità di ascolto dei bisogni degli studenti e delle studentesse; la recente indagine ISTAT, già citata, contiene dati che non possono essere ignorati relativamente ai diversi contesti socio-educativi in cui i ragazzi si muovono. L'ambito familiare di appartenenza, il rapporto con il gruppo dei pari e il percorso scolastico intrapreso rappresentano elementi rilevanti del vivere quotidiano che incidono sui comportamenti e il modo di relazionarsi dei giovanissimi; guardando al tipo e al livello di formazione scolastica, è possibile distinguere particolari ambiti dove le azioni di bullismo sono più ricorrenti. Le quote di vittime sono più alte tra i ragazzi 11-13 enni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Quelle che in passato si chiamavano «scuole medie» si presentano come l'anello debole del sistema dell'istruzione; la percentuale di vittimizzazione varia a seconda delle caratteristiche delle famiglie in cui vivono gli 11-17 enni. Il 12,2 per cento di quanti vivono in famiglie poco numerose (meno di quattro persone) dichiara di aver ricevuto prepotenze, con cadenza più che settimanale, mentre nelle famiglie in cui sono presenti più fratelli/sorelle risulta relativamente meno consistente la percentuale di ragazzi/adolescenti rimasti vittima di azioni di bullismo; il 23,6 per cento degli 11-17 enni che si vedono raramente con gli amici è rimasto vittima di prepotenze una o più volte al mese, contro il 18 per cento riscontrato tra chi incontra gli amici quotidianamente, 76 impegna il Governo: ad assumere iniziative per avviare la modifica e l'integrazione dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di garantire – come richiesto dall'articolo 14 della Convenzione di Istanbul – l'inclusione di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi; ad assumere iniziative per finanziare, mediante lo stanziamento di adeguate risorse, un piano di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, ma in particolare nella scuola secondaria di primo grado, per lo sviluppo di capacità di ascolto degli studenti, mediante l'adozione di tecniche di « empowerment» delle relazioni, della valorizzazione degli studenti, della pedagogia e della didattica; a contrastare il bullismo nei confronti delle persone con disabilità dando piena e completa attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, partendo dall'assunzione di iniziative per eliminazione dell'espressione «persona handicappata» dovunque ricorra leggi e regolamenti e finanziando interventi nelle scuole per diffondere tra i giovani i principi e i contenuti del nuovo «paradigma» introdotto dalla Convenzione; a partecipare, nella persona della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'incontro internazionale dei ministri dell'istruzione organizzato a Parigi dall'UNESCO il 17 maggio 2016 dal titolo «Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression» e a riferirne gli esiti al Parlamento con l'indicazione puntuale delle misure e degli interventi ai quali il Governo intende dare seguito. (1-01256) «Costantino, Nicchi, Gregori, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler,Marcon, Martelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Pla cido, Quaranta, Ricciatti,Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini». La Camera, premesso che: a partire dagli anni ’70, nell'ambito delle scienze psico-sociali sono stati studiati comportamenti aggressivi intenzionali, spesso ripetuti nel corso del tempo, ad opera di uno o più pari, contro un individuo o un gruppo. Tali comportamenti realizzati da bambini o da adolescenti sono raggruppati sotto il termine di «bullismo» e includono atteggiamenti antisociali come colpire, dare calci e pugni, prendere in giro o insultare, ma anche atti intimidatori indiretti, come il pettegolezzo, l'isolamento sociale e la distruzione, il furto o la perdita di oggetti delle vittime; la lotta bullismo è al centro dell'attività di tante istituzioni anche a livello internazionale. L'Unesco in un manuale per insegnanti del 2009, scrive che «chi è vittima di bullismo è più probabile che, rispetto ai compagni, sia depresso, si senta solo o ansioso e abbia una bassa stima di sé. I bulli di solito, mettono in atto comportamenti aggressivi per gestire situazioni in cui si sentono ansiosi, frustrati, umiliati o derisi dagli altri». Il bullismo può portare, in alcuni casi, anche a scelte estreme; la vittimizzazione, fisica o psicologica, può essere dovuta all'ignoranza, alla paura, all'odio o ai pregiudizi e può essere rafforzata dalle norme culturali, dalla pressione dei pari e in alcuni casi dal desiderio di vendetta nei confronti di una specifica persona. Le vittime possono essere persone incapaci di difendersi o considerate differenti a causa della loro provenienza etnica o culturale, del colore della pelle, della disabilità o perché non mostrano quelle caratteristiche che la cultura attribuisce in modo stereotipato alla mascolinità o alla femminilità, colpendo persone omosessuali, trans o ritenute tali pur non essendolo; il bullismo è visto come una modalità di relazione che si svolge tra due persone, una nel ruolo del bullo e l'altra in quello della vittima, anche se molte ricerche mostrano come il bullismo spesso coinvolga non tanto singoli individui quanto gruppi interi di ragazzi o studenti, ma in realtà affonda 77 le sue radici nel contesto sociale dei bambini e degli adolescenti e nelle aspettative sociali che spingono questi giovani a conformarsi a certi atteggiamenti attesi e condivisi; un altro fattore importante menzionato da molte ricerche è l'importanza del ruolo di chi assiste agli atti di bullismo, anche se solo alcuni hanno osservato a fondo questa dinamica. Ad esempio, alcune ricerche hanno messo in evidenza che nei contesti scolastici gli studenti che si dichiaravano spettatori di fenomeni di bullismo, erano di volta in volta assistenti che aiutavano attivamente i bulli; sostenitori che li incoraggiavano; esterni che si chiamavano fuori e osservavano a distanza; difensori che intervenivano per proteggere le vittime; il bullismo è un processo sociale complesso essendo un comportamento aggressivo riconosciuto come diverso da ogni altra forma di violenza. La frequenza e la gravità di questo comportamento può variare a seconda delle situazioni ed è stato evidenziato dalle ricerche che studenti che mostrano lo stesso livello di aggressività tendono a coalizzarsi tra di loro, con conseguente aumento dell'intensità del loro comportamento nel corso del tempo, anche grazie al rinforzo ricevuto dai pari; i risultati delle ricerche condotte in Italia e all'estero dimostrano che il bullismo è parte integrante della quotidianità della maggioranza degli studenti presi in considerazione, i quali possono essere bulli o vittime, ma è stata osservata in percentuali non indifferenti anche la condizione di chi ricopre entrambi i ruoli a seconda delle circostanze; la diffusione di computer, internet, cellulari e altri strumenti di comunicazione elettronica ha portato con sé anche la diffusione del cyberbullismo e la tecnologia è diventata la nuova alleata di quei bulli che utilizzano telefono, e-mail, messaggi, siti web, bacheche elettroniche e newsgroupcome strumenti per aggredire le loro vittime; secondo la recente ricerca Istat «Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi» (diffusa a dicembre 2015 su dati relativi al 2014) più del 50 per cento degli intervistati 11-17enni ha dichiarato di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, pari al 19,8 per cento, dichiara di aver subìto azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Per quasi la metà di questi (9,1 per cento), si tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana. Speso due diversi tipi di prepotenze riguardano una stessa persona: circa il 72 per cento di quanti hanno lamentato azioni diffamatore e/o di esclusione sono stati vittima anche di offese e/o minacce. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi; tra le molteplici azioni attraverso cui il bullismo si manifesta, la ricerca ha rilevato che quella più comune è l'uso di espressioni offensive: il 12,1 per cento delle vittime dichiara di essere stato ripetutamente offeso con soprannomi offensivi, parolacce o insulti; il 6,3 per cento lamenta offese legate all'aspetto fisico e/o al modo di parlare. Più contenuta la quota di quanti dichiarano di aver subìto azioni diffamatorie (5,1 per cento) e di esclusione dovuta alle proprie opinioni (4,7 per cento). Non mancano le violenze fisiche: il 3,8 per cento degli 11-17enni è stato colpito con spintoni, botte, calci e pugni da parte di altri ragazzi/adolescenti; secondo una indagine condotta nel 2016 da Sos Il Telefono Azzurro e DoxaKids, in Italia un adolescente su cinque subisce episodi di bullismo, da parte dei suoi coetanei, in quasi l'80 per cento dei casi a scuola, mentre il 10 per cento lo subisce online e sui social network; varie ricerche hanno osservato il legame esistente tra bullismo e disturbi alimentari, che colpisce non solo la vittima, ma anche il bullo. Uno studio del- l'università della North Carolina, condotto su 1420 bambini e pubblicato sull’International Journal of Eating Disorders a novembre 2015, ha rilevato che i bulli hanno un rischio doppio di comportamenti bulimici, come l'abbuffarsi o sottoporsi a purghe rispetto agli altri bambini non vittime di bullismo. I ricercatori nella loro indagine hanno analizzato le interviste raccolte nel database del Great Smoky Mountains Study, con oltre 20 anni di informazioni su partecipanti seguiti dai 9 ai 16 anni. In questo modo hanno visto che le vittime di abusi da parte di coetanei hanno un rischio doppio di disturbi alimentari, in particolare di anoressia (11,2 per cento rispetto al 5,6 per cento dei coetanei non bullizzati) e bulimia (27,9 per cento contro il 17,6 per cento) rispetto a chi non ha subito episodi di bullismo. Valori che crescono nei bambini che sono stati sia bulli che vittime (22,8 per cento di anoressia 78 contro il 5,6 per cento degli altri, 4,8 per cento di abbuffate contro l'1 per cento), e ancora di più nei bulli, dove il 30,8 per cento mostra sintomi di bulimia contro il 17,6 per cento dei bambini non coinvolti nel bullismo; i risultati di 11 studi pubblicati dal 1989 al 2003 dimostrano che gli alunni con disabilità, sia visibili che invisibili, sono vittime di bullismo più frequentemente dei coetanei non disabili, e i ragazzi disabili sono oggetto di prepotenze più spesso rispetto alle ragazze disabili (Carter e Spencer, 2006). La ricerca, peraltro limitata, sulla relazione tra bullismo e necessità educative speciali si è inserita maggiormente nell'ambito delle disabilità visibili, mentre poche ricerche sono state effettuate sull'associazione tra bullismo e disabilità invisibili, tra i quali i disturbi dell'apprendimento. Ma i pochi studi effettuati sono concordi nell'affermare che avere una disabilità, come un disturbo dell'apprendimento, rende gli studenti maggiormente a rischio di subire forme di bullismo; a tal proposito, va segnalato che, nonostante l'Italia abbia ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fin dal 2009, ad essa non è stata data piena e completa attuazione e ciò produce effetti negativi anche sulle persone con disabilità vittime di bullismo. Dell'inadeguatezza della legislazione italiana, si dà dato atto nel primo rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci gli obblighi assunti dall'Italia in virtù della Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, che l'Italia ha presentato all'ONU a novembre 2012. Ad oggi, la principale fonte normativa italiana che si occupa di persone con disabilità (legge 5 febbraio 1992, n. 104) rimane centrata sulla nozione di persona handicappata, superata anche dal punto di vista linguistico, che come scritto nel rapporto: «pone l'accento sulle limitazioni delle facoltà (minorazioni) e lo svantaggio sociale che ne deriva (handicap), dunque sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona con disabilità. Nella legge manca, quindi, un riferimento all'ambiente in cui la «persona con disabilità» vive ed interagisce, in rapporto al quale le «menomazioni» devono essere valutate. L'automatismo secondo cui l'handicap è conseguenza della minorazione è un aspetto potenzialmente critico e superato dalle visioni più recenti della condizione di disabilità»; anche se dalle ricerche a livello internazionale emerge che tra gli atti di bullismo gli insulti razzisti sono più diffusi, in ambito scolastico è stato osservato che gli studenti riferiscono di sentirsi feriti piuttosto da offese che chiamano in causa la loro «sessualità» che da insulti legati alla loro razza o etnia, alle credenze religiose o al diverso bagaglio culturale; la maggiore sensibilità mostrata dai giovani verso gli insulti con una connotazione sessuale dipende dal fatto che questi epiteti costituiscono un attacco diretto all'identità dell'individuo, invece che al suo background razziale, culturale o religioso. Ricerche condotte in scuole inglesi, ma la realtà non è differente in Italia, hanno mostrato che epiteti a sfondo sessuale, in particolare quelli che mettono in dubbio la virilità, continuano a essere frequenti nei contesti scolastici e sono scambiati soprattutto tra i maschi; sul piano socio-politico, numerosi studi qualitativi e quantitativi condotti sempre in diversi Paesi hanno messo in evidenza che il ruolo della scuola continua ad essere quello di un «fattore di mascolinizzazione», cioè un veicolo di promozione di una serie di valori e ideali (maschili) che devono prevalere sugli altri e tutto ciò che non è maschile ed eterosessuale è automaticamente considerato come debole; esiste ancora un problema di poca considerazione della popolazione studentesca femminile. Questo non indica, come spiegano ad esempio alcuni autori inglesi (Mac e Ghaill), una scelta intenzionale del corpo docente, ma un problema endemico di un sistema educativo mirato a promuovere una visione tradizionalista dei ruoli di genere. Tali atteggiamenti e convinzioni di stampo conservatore sono rafforzati non solo tra generi, ma anche all'interno dello stesso genere. I ragazzi che non corrispondono agli stereotipi, ad esempio, si espongono al rischio di essere aggrediti dai coetanei in quanto non soddisfano le aspettative legate al loro ruolo di genere; il tema della decostruzione critica dei modelli sociali dominanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi è centrale nella lotta al bullismo. Esso di recente è entrato anche nella Convenzione di Istanbul, ratificata da parte dell'Italia, che ha riaperto nelle sedi istituzionali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne. Come prevede esplicitamente il III capitolo della 79 Convenzione i Paesi aderenti devono adottare politiche di prevenzione tra le quali un ruolo fondamentale è affidato ad interventi che accompagnino i percorsi scolastici delle ragazze e dei ragazzi, per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento socio-culturali per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini. In particolare, si invitano «le Parti [ad intraprendere] le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi». L'invito è a promuovere tali azioni anche nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media; programmare e sostenere interventi strutturali, soprattutto a scuola, che contrastino e prevengano il bullismo è fondamentale, ma nessun intervento può raggiungere l'obiettivo se ci si limita al momento repressivo, ignorando la conoscenza dei fenomeni sottostanti e i documenti internazionali che chiedono un impegno nella direzione di decostruire stereotipi e pregiudizi; tra gli interventi che – soprattutto nella scuola – occorre mettere in campo per contrastare il bullismo, deve esserci quello dell'ascolto da parte degli insegnanti. Su questo è necessario investire per offrire al personale docente gli strumenti e l'aggiornamento necessario a sviluppare o rafforzare le capacità di ascolto dei bisogni degli studenti e delle studentesse; la recente indagine ISTAT, già citata, contiene dati che non possono essere ignorati relativamente ai diversi contesti socio-educativi in cui i ragazzi si muovono. L'ambito familiare di appartenenza, il rapporto con il gruppo dei pari e il percorso scolastico intrapreso rappresentano elementi rilevanti del vivere quotidiano che incidono sui comportamenti e il modo di relazionarsi dei giovanissimi; guardando al tipo e al livello di formazione scolastica, è possibile distinguere particolari ambiti dove le azioni di bullismo sono più ricorrenti. Le quote di vittime sono più alte tra i ragazzi 1113enni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Quelle che in passato si chiamavano «scuole medie» si presentano come l'anello debole del sistema dell'istruzione; la percentuale di vittimizzazione varia a seconda delle caratteristiche delle famiglie in cui vivono gli 11-17enni. Il 12,2 per cento di quanti vivono in famiglie poco numerose (meno di quattro persone) dichiara di aver ricevuto prepotenze, con cadenza più che settimanale, mentre nelle famiglie in cui sono presenti più fratelli/sorelle risulta relativamente meno consistente la percentuale di ragazzi/adolescenti rimasti vittima di azioni di bullismo; il 23,6 per cento degli 11-17enni che si vedono raramente con gli amici è rimasto vittima di prepotenze una o più volte al mese, contro il 18 per cento riscontrato tra chi incontra gli amici quotidianamente, impegna il Governo: ad assumere iniziative, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzate a favorire l'acquisizione di comportamenti corretti e rispettosi di sé e degli altri, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica e dell'informazione alle famiglie, anche attraverso l'ausilio, come previsto anche dalla Convenzione di Istanbul, di materiali didattici sul tema del contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione appropriati al livello cognitivo degli allievi; a valutare la possibilità di finanziare, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, un piano di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, ma in particolare nella scuola secondaria di primo grado, per lo sviluppo di capacità di ascolto degli studenti, mediante l'adozione di tecniche di « empowerment» delle relazioni, della valorizzazione degli studenti, della pedagogia e della didattica; a contrastare il bullismo nei confronti delle persone con disabilità dando piena e completa attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, partendo dall'assunzione di iniziative per eliminazione dell'espressione «persona handicappata» dovunque 80 ricorra leggi e regolamenti e finanziando interventi nelle scuole per diffondere tra i giovani i principi e i contenuti del nuovo «paradigma» introdotto dalla Convenzione; a valutare la possibilità che l'Italia sia rappresentata all'incontro internazionale dei ministri dell'istruzione organizzato a Parigi dall'UNESCO il 17 maggio 2016 dal titolo «Education Sector Responses to Violence based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression» e che il Governo riferisca gli esiti al Parlamento con l'indicazione puntuale delle misure e degli interventi ai quali il Governo intende dare seguito. (1-01256) (Testo modificato nel corso della seduta) «Costantino, Nicchi, Gregori, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli,Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino,Piras, Pla cido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini». La Camera, premesso che: negli ultimi tempi si nota un incremento generale di atti violenti e intimidatori, denominati dal termine inglese « bulling», atti di bullismo, nelle scuole di tutto il Paese, che sono sfociati anche in tentati omicidi, suicidi e problemi psicologici semi irreversibili da parte di chi li subisce. Un fenomeno che non può essere considerato come semplice bolla mediatica. Pari al 49,9 per cento del totale, difatti, risulta la quota di famiglie che segnala il verificarsi di prepotenze di diverso tipo (verbale, fisico, psicologico) all'interno delle classi frequentate dai propri figli, con una diffusione che risulta elevata in tutti gli ordini di scuola, e particolarmente nella scuola secondaria inferiore dove raggiunge il 59,0 per cento delle classi. La frequenza delle segnalazioni è invece la stessa nelle quattro aree geografiche maggiori (si va da un massimo del 50,8 per cento al Nord ovest, ad un minimo del 48,3 per cento al Nord est) e nei diversi centri abitati, con una leggera flessione nelle aree urbane di dimensione mediogrande (nella città che hanno tra i 100 ed i 250.000 abitanti le famiglie che segnalano sono il 43,7 per cento del totale); questo fenomeno, inoltre, non può essere più slegato da quello denominato cyberbullismo o bullismo informatico; il progresso tecnologico degli ultimi anni in relazione al fenomeno del mercantilismo radicale ha imposto nella società del consumo un utilizzo fuorviante delle nuove tecnologie, senza, in nessun modo e allo stesso tempo, essere accompagnato da un progresso culturale mirato a far maturare un giusto e responsabile utilizzo delle stesse; il mondo virtuale ha trovato sempre più spazio in un contesto dove gli uomini sono sempre più soli e difficilmente riescono a sviluppare relazioni interpersonali; la pericolosità del bullismo è data soprattutto dalla pervasività e dalla sua forza trainante in quanto fa leva su alcuni aspetti che caratterizzano sia l'età adolescenziale sia la nostra epoca: un generalizzato disagio epocale causato dalla perdita di solidi punti di riferimento, la debolezza etica del tessuto sociale, un futuro poco promettente. Questa minaccia pesa sulla scuola mettendo a rischio l'ambiente educativo, ma pesa anche sull'intera società che ne è corresponsabile e che, quindi, ha il dovere di sostenerla in questo difficile impegno; a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, le cause di ciò che è accaduto devono essere individuate al fine di comprendere meglio il fenomeno: una sistematica rinuncia ai riferimenti valoriali nell'istituzione scuola, una continua aggressione verso l'istituito della famiglia, la diffusione ideologica di una visione della vita volta a rinnegare le radici culturali e tradizionali del nostro popolo, la continua propaganda del pensiero relativista che ha creato nelle giovani generazioni uno stato di confusione permanente dove diventa dote personale la capacità di distinguere ciò che è bene da ciò che è male; il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario; 81 il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va contrastato con energia e con provvedimenti mirati e specifici, volti a sviluppare una giusta modalità di intervento partendo in primo luogo dalla conoscenza del problema e dalla formazione degli educatori; la famiglia e la scuola sono certamente i primi ambiti dove i bambini e i giovani possono conoscere il valore e il senso della partecipazione e il rispetto degli altri; è doveroso ribadire che al fine di realizzare un sistema che funzioni è necessario che vi sia la tutela dei diritti dei minori ma anche la tutela delle famiglie in cui i minori sono inseriti; la frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità, rendendoli soggetti a rischio; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità; una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele, una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti; è importante promuovere ed incoraggiare la partecipazione dei giovani e valorizzare l'informazione a studenti e famiglie quali strumenti indispensabili allo sviluppo della cittadinanza attiva di tutti e di ciascuno attraverso progetti volti all'elaborazione condivisa del regolamento d'istituto, all'organizzazione delle assemblee di classe e d'istituto, alla partecipazione alla consulta degli studenti e all'educazione al volontariato; è necessario riconoscere il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e della comunità; lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, di promuovere uno spirito partecipativo ed incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita ed il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono, infatti, uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale e contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza; tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale e comunitario, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche ed intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline. Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo 82 nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione. Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti 3 settembre 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fondamentali ed indiscutibili dei Giochi della Gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria, impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa volta a prevenire, ridurre e reprimere con fermezza episodi di bullismo e cyberbullismo, che contempli azioni mirate per ogni ordine e grado di scuola; ad attuare, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, una capillare campagna informativa sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo e sulla «dipendenza dai social network», mettendo in evidenza i pericoli ad essi connessi; a promuovere, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, attività di aggiornamento e formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico tecnico-ausiliario nell'azione di educazione alla cittadinanza, di prevenzione del disagio e di contrasto a fenomeni di bullismo e di violenza fisica e psicologica; ad attivare, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, una rilevazione ed un monitoraggio permanente del fenomeno e delle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in raccordo con altre strutture territoriali, e a relazionare annualmente al Parlamento; a sostenere il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e della comunità; a promuovere, d'intesa con le forze dell'ordine e le associazioni a tutela dell'infanzia, protocolli di modelli comportamentali per prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza e sopraffazione dei minori; a migliorare e ampliare, nell'ambito delle risorse disponibili, le politiche in materia di educazione fisica, motoria e sportiva, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche e didattiche nelle scuole, investendo, nell'ambito delle risorse disponibili, nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti le strutture e i centri sportivi presenti sul territorio, promuovendo corsi e attività nelle scuole sia in orario scolastico che extrascolastico, prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti con disabilità. (1-01257) (Testo modificato nel corso della seduta) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi,Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini,Saltamartini, Simonetti». La Camera, premesso che: il bullismo non è un fenomeno recente, ma esiste da generazioni e in varie forme e consiste nell'esporre ripetutamente e continuamente, ad azioni negative da parte di una o più persone consistente nell'infliggere intenzionalmente danni o sofferenze ad un'altra, attraverso contatto fisico, parole o in altri modi (Olweus, 1993). Questo include bullismo fisico (esempio spingere, colpire, calciare), bullismo psicologico (esempio diffondere pettegolezzi falsi), bullismo verbale (esempio ingiurie e molestie verbali), bullismo cibernetico, bullismo razziale e bullismo sessuale; sebbene nella maggior parte dei casi il bullismo avvenga durante gli anni scolastici, implica reali conseguenze a lungo termine, sia per la vittima che per chi compie l'atto di bullismo procurando una ferita permanente sia emotiva che psicologica che fisica sia sulle vittime che sui bulli a volte per il resto delle loro vite; 83 sono stati attuati vari e importanti progetti riguardo il bullismo a livello europeo e l'unica iniziativa che ha coinvolto 17 partner provenienti da 12 stati membri dell'Unione europea con un'importante esperienza nel campo è il progetto EAN che fornisce un approccio unificato europeo e, finanziato dal Programma DAPHNE III della Commissione europea, si pone come obiettivo la creazione di strumenti di intervento e una politica comune europea contro il bullismo; in Italia, la direttiva ministeriale n. 16/2007 sulle linee guida generali e le misure a livello nazionale per la prevenzione e la lotta contro il bullismo («Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo») ha introdotto la Campagna nazionale contro il bullismo (2007) includendo tra i suoi obiettivi: a) registrare e studiare la violenza scolastica e il bullismo, b) sviluppare strategie generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta contro il bullismo, c) fornire informazioni utili per la prevenzione alla lotta al bullismo, d) coordinare e facilitare gli interventi mirati a livello locale; ogni regione ha il suo osservatorio, composto da personale accademico, membri scolastici, autorità locali e società civile (ad esempio associazioni per la promozione sociale, genitori) e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia e supervisiona la campagna ed è, in cooperazione con i consigli scolastici regionali, responsabile della sua attuazione; in generale, la campagna comprende diverse misure e azioni, che includono un numero verde e un indirizzo email per poter dare informazioni e consigli per ricevere resoconti sui casi di bullismo; inoltre il sito web www.smontailbullo.it fornisce strumenti e suggerimenti per gestire il bullismo, nonché un'estesa bibliografia e filmografia sull'argomento al quale si aggiungono gli osservatori regionali permanenti sul bullismo inseriti nel sistema dei Consigli regionali scolastici; esistono altri progetti regionali, nazionali e europei e iniziative per la prevenzione e la lotta al bullismo (ad esempio, la conferenza nazionale «Irretiti-impigliati nella rete» sul cyberbullismo; il progetto nazionale «Safer internet-connected generations»; il progetto europeo Tabby – Threat Assessment of Bullying Behavior) le cui attività sono supervisionate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli osservatori regionali e finanziate dal dipartimento nazionale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dai consigli scolastici regionali e dalle comunità scolastiche e dagli esperti sparsi sul territorio nazionale; alcuni dei resoconti regionali sul bullismo sono stati pubblicati dagli osservatori regionali permanenti, sulla base di dati statistici e di altri resoconti sull'evoluzione del fenomeno non riscontrando analisi ufficiali sui problemi e su eventuali ostacoli; i programmi hanno avuto come esito la soddisfazione dei partecipanti oltre che l'efficacia del metodo, la competenza del trainer, la conoscenza acquisita, il cambiamento di comportamento nei confronti dei trainer/insegnanti e bambini/studenti, e la prontezza ad affrontare possibili episodi di bullismo. Inoltre, diversi sforzi di divulgazione sono stati fatti, come la circolare ministeriale mandata a tutti i consigli regionali scolastici, al Ministro dell'interno, alle autorità locali e regionali; il sito web; manifesti, volantini e libretti; realizzazione di specifici programmi tv e video con il supporto di Rai Educational (sezione del canale televisivo pubblico nazionale dedicato alla scuola e all'istruzione); la campagna nazionale contro il bullismo a prima politica generale e sistematica sulla prevenzione e la lotta contro il bullismo e la violenza tra gli studenti in Italia; le misure adottate vengono coordinate a livello nazionale con una mappatura e una coordinazione dei progetti regionali e delle iniziative effettuata attraverso gli Osservatori regionali permanenti, mentre i servizi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le scuole, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie sono tutte attivamente coinvolti in uno sforzo di cooperazione concertato. La campagna ha ricevuto molta pubblicità sul sito web e grazie al coinvolgimento dei media e, a livello di ricerca, sono stati raccolti tre studi nazionali sull'Italia: il primo (Arcigay, 2010) è stato il primo caso di indagine sul bullismo omofobico in Italia, effettuato su un campione di scuole divise per tipologia e territorio mentre sono stati eseguiti altri due tipi di ricerca, una qualitativa, che ha investigato le forme del bullismo omofobico vissuto dalle vittime, EAN Strategy Position ricavandone una serie di episodi, e una quantitativa, che ha identificato la diffusione dell'omofobia nelle scuole italiane usando un questionario. La ricerca qualitativa ha messo in luce la severità e la specificità agli episodi di aggressione omofobica. Nella stragrande maggioranza dei casi riportati gli incidenti subiscono un calo quando inseriti in una continua serie di attacchi. La 84 ricerca quantitativa mostra che la maggior parte degli studenti sono esposti ad atti di bullismo omofobico verbale; un altro studio (Ipsos e Save the Children, 013) si è concentrato sul cyberbullismo, un reportoriginale, basato sui risultati di 810 colloqui (CAWI Computer Assisted Web Interviewing) effettuati su adolescenti e pre-adolescenti (12-17 anni) che è stato distribuito in base a varianti socio demografiche; nella delicata età tra i 12 e i 17 anni, ragazzi e ragazze sono particolarmente sensibili alle pressioni esterne, che comprendono la centralità dell'apparenza fisica proposta dai media e la volontà dei genitori nello spingerli sin da subito verso un'identità di genere. Nella schiacciante maggioranza dei casi, i giovani esprimono «solidarietà» verso le persone perseguitate e negano ogni possibile responsabilità dell'individuo perseguitato per la condizione in cui si trova (88 per cento, l'individuo non lo merita). I social network sono il modo preferito di attaccare da parte dei cyber bulli (61 per cento), i quali in genere perseguitano la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (59 per cento) o creando gruppi «contro di lui/lei» (57 per cento) Il terzo studio (Università degli Studi di Sassari, 2012) ha esaminato la giustizia rafforzativa come strumento per l'inclusione sociale e il modello per occuparsi del bullismo; i membri dello staff che hanno partecipato alla ricerca hanno riferito che gli incidenti di bullismo posso principalmente verificarsi quando, in un gruppo di studenti, qualcuno è percepito come più debole (fisicamente, verbalmente e psicologicamente) agli atti di bullismo sono intenzionali e ripetuti o anche nel caso in cui i dispetti, le battute, gli insulti o gli attacchi siano particolarmente pesanti. In più, in linea con i problemi che gli studenti esprimono secondo i loro insegnanti, gli obiettivi degli interventi sono stati principalmente la promozione del rispetto per le regole, la coesistenza democratica e l'ascolto. Infine, per quanto riguarda la valutazione sull'efficacia delle azioni proposte, i soggetti coinvolti nella ricerca hanno dichiarato di non sentirsi in grado di gestire efficacemente il fenomeno utilizzando i mezzi ordinari e hanno quindi proposto come soluzione utile il miglioramento della cooperazione non solo tra le parti interne delle scuole ma anche con altri soggetti, in una logica di collaborazione fra diversi enti; è stata fortemente enfatizzata la necessità di condurre una formazione sull'argomento, specialmente in relazione alla promozione di misure per prevenire e combattere bullismo, ponendo particolare attenzione nell'approfondire le tecniche di risoluzione estendendo tale formazione non solo allo staff di insegnamento ma anche alle famiglie, finora considerate marginali tra i beneficiari delle azioni intraprese, impegna il Governo: ad adottare iniziative finalizzate a contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo promuovendo: a) l'accrescimento della conoscenza del problema e la partecipazione dei bambini creando una rete europea anti bullismo; b) la collaborazione con le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive in questo campo; c) lo sviluppo e la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione mirate; d) la diffusione dei risultati ottenuti; e) lo sviluppo di azioni che contribuiscano ad incrementare atteggiamenti positivi nelle persone a rischio di violenza; f) il sostegno alla creazione di reti multidisciplinari per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo; g) ideazione dei materiali educativi e di sensibilizzazione, integrando e adattando quelli già disponibili; h) lo studio di fenomeni legati alla violenza e al suo impatto; i) programmi di sostegno per le vittime e per chi compie violenza, con l'introduzione di percorsi di rieducazione nei confronti di questi ultimi, anche mediante attività didattiche volte alla prevenzione e alla conoscenza del fenomeno del bullismo; 85 j) percorsi di aggiornamento e di formazione dei docenti presso le scuole, nell'ambito delle risorse disponibili. (1-01258) (Testo modificato nel corso della seduta) «Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone,Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino». La Camera, premesso che: con il termine «bullismo» si intendono quei comportamenti aggressivi ed offensivi che una o più persone mettono in atto ai danni di una o più persone allo scopo di esercitare un dominio sulla vittima; la cronaca recente riporta che nel nostro Paese, purtroppo, in maniera sempre più frequente si verificano episodi di bullismo con vessazioni e violenze fisiche, verbali e psicologiche secondo una recente ricerca del Censis e della polizia postale, è in forte crescita il fenomeno del cyber-bullismo: infatti, in metà delle scuole italiane prese in esame sono avvenuti fenomeni di bullismo attraverso la rete; si registra l'impotenza dei genitori, incapaci di difendere i loro figli dalle minacce e dai rischi provocati dalla rete; negli ultimi mesi si sono verificati a Torino, Lecce, Pordenone, Monza episodi bravissimi di bullismo; a questi episodi se ne devono aggiungere altri non scoperti e denunciati, nonché i fenomeni crescenti legati a condotte vessatorie nei confronti di giovani, come cyber-bullismo ed altri usi impropri di strumenti di comunicazione; il bullismo è un problema serio e sempre più diffuso che coinvolge scuola, famiglia, organizzazioni giovanili; il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo va contrastato con provvedimenti mirati e specifici, volti a sviluppare un'appropriata modalità di intervento partendo in primo luogo dalla conoscenza del problema e dalla formazione degli educatori, impegna il Governo: ad adottare ogni utile iniziativa per prevenire, ridurre e reprimere con fermezza episodi di bullismo e cyber-bullismo con progetti educativi mirati per ogni ordine e grado di scuola; a predisporre una campagna informativa, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, sul fenomeno del bullismo e cyber-bullismo e sulla «dipendenza dai social network» evidenziandone i possibili pericoli; a promuovere, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, iniziative di aggiornamento e formazione del corpo docente delle scuole, al fine di facilitare la prevenzione di atti di bullismo; a valutare la possibilità di assumere iniziative per attivare presso le scuole dei punti di ascolto per intercettare ed offrire assistenza agli studenti vittime di episodi di violenza e di bullismo. (1-01259) (Testo modificato nel corso della seduta) «Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì,Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti». La Camera, premesso che: per bullismo s'intendono quei comportamenti, fatti e azioni compiuti da minorenni a danno di altri minorenni; questi atti non si configurano obbligatoriamente come reati penali, ma offendono duramente la sensibilità e la dignità del minore vessato, che si trova posto in situazione di dileggio, marginalizzazione, se non anche di violenza fisica; alle già gravissime aggressioni che si registrano con i modi «tradizionali» del bullismo, si sono aggiunte quelle condotte con le tecnologie digitali; 86 a differenza del bullismo, infatti, il cyberbullismo consente di aggredire una persona in modo indiretto, senza contatto fisico, arrecando offese tramite il mondo virtuale; si tratta, però, di offese che hanno pesanti ricadute nel mondo reale. La vittima, infatti, subisce l'aggressione esattamente come se fosse stato assalito fisicamente; secondo una ricerca Ipsos del 2014 quasi il 70 per cento dei giovani percepisce il «cyberbullismo» come la principale minaccia in rete e il 35 per cento ne ha avuto esperienza diretta o indiretta; il nuovo fenomeno di bullismo è definito dai giuristi anglofoni cyberbullying, mentre esiste una definizione più generale, quella di hate speech (discorso d'odio) utilizzato dalle autorità europee a partire dalla raccomandazione n. (97) sull’hate speech del 30 ottobre 1997 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa: «Tutte le forme d'espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa in forma di nazionalismo aggressivo o di etnocentrismo, discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti, e le persone di origine immigrata»; questo hate speech è, purtroppo, molto diffuso in rete e spesso coincide con forme di bullismo in ambiente digitale di minori nei confronti di coetanei; naturalmente i due termini non sono sovrapponibili completamente, ma appare evidente come, almeno a livello preventivo, tutti possano essere inclusi nei comportamenti scorretti in rete a fronte dei quali è chiamato in causa l'intervento delle istituzioni, ma ancor di più, una corretta media education; sono, quindi, necessari interventi educativi e formativi, ancor più che penali o repressivi; le aggressioni si configurano sempre di più come espressione di scarsa o nulla tolleranza nei confronti del «diverso», qualunque sia il significato che si vuol dare a questa parola; la vittima, come già ricordato, infatti, è tale perché «diversa» per etnia, religione, caratteri fisici e psichici, genere, natura sessuale e altro; si rende quindi indispensabile lo sviluppo di competenze adeguate che permettano di apprendere a convivere senza violenza e prevaricazione, in uno scambio interculturale; quindi, il contrasto al bullismo ed al «cyberbullismo» non può non partire dall'educazione, con il coinvolgimento delle singole istituzioni scolastiche, pur nella loro autonomia; in particolare, l'apprendimento di comportamenti responsabili e di rispetto dell'altro non possono essere appresi solo come conoscenza ma come competenze sociali e civiche, in particolare in ambito interculturale; per contrastare tali fenomeno sono attualmente in discussione in Parlamento varie proposte di legge; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato nell'aprile 2015 le «Linee di orientamento per le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo»; a livello di Consiglio d'Europa si è costituita l'Alleanza parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo del Consiglio d'Europa e sono in corso da tempo campagne a livello giovanile contro l’hate speech; in alcuni Paesi europei sono state avviate interessanti iniziative tra Ministeri e social network, impegna il Governo: a promuovere iniziative che coinvolgano i gestori delle piattaforme di comunicazione, dei motori di ricerca e dei social network nel monitoraggio e nella prevenzione di comportamenti scorretti e alla rapida rimozione di atti discriminatori e di «hate speech», che costituiscono terreno fertile per ogni forma di bullismo; a promuovere le iniziative contro l’hate speech, specificamente volte al contrasto alcyberbullismo, proposte dalle campagne del Consiglio d'Europa e dall'Alleanza parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo del Consiglio d'Europa ai fini della prevenzione e del sostegno alle scuole «hate free» che combattono il bullismo, l'odio e l'intolleranza in tutte le sue forme; a sostenere, per quanto di competenza, le reti tra università ed enti del terzo settore che studino i comportamenti non conformi tenuti da minori nell'ambito e attraverso i media digitali, e 87 propongano e sperimentino percorsi concreti ed efficaci di educazione preventiva con metodologie integrate; a valutare l'opportunità di assumere iniziative per modificare, per quanto di competenza, le norme che regolano l'educazione alla cittadinanza nella scuola al fine di fornire agli studenti competenze sociali e civiche utili a gestire le relazioni interculturali. (1-01263) «Santerini, Baradello, Capelli, Caruso, Fauttilli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Marazziti, Piepoli,Sberna, Tabacci, Dellai». La Camera, premesso che: con il termine «bullismo» si qualificano quei comportamenti e quegli atti offensivi o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più persone al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle e, con il termine «cyberbullismo», si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti o realizzati con strumenti telematici o informatici, compresi i furti di identità, le manipolazioni e le alterazioni dei dati identitari; si tratti di bullismo o di cyberbullismo, le dinamiche sono le stesse: la sistematicità e l'asimmetricità delle persone coinvolte, molto spesso in ragione di una disabilità fisica, del peso corporeo, della religione, del sesso o dell'orientamento sessuale; si tratta di atti che provocano presso le vittime un senso di inadeguatezza e di insicurezza talmente diffuse e profonde che portano queste persone, invece che a chiedere aiuto e protezione, a nascondersi e isolarsi; attraverso le nuove tecnologie che permettono agli aggressori di insinuarsi nella vita altrui senza soluzione di continuità e con pervasività ancora maggiore, si sono moltiplicati i mezzi attraverso cui compiere, e quindi poi anche subire, prepotenze o soprusi; secondo una recente ricerca europea svolta nel 2013 nell'ambito del progetto Europe AntiBullying, quasi il 16 per cento delle ragazze e dei ragazzi italiani sarebbero stati vittime negli ultimi anni di bullismo online o offline; una ricerca di Save the Children, svolta in collaborazione con l'Ipsos, ha messo in evidenza che 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo verso coetanei, percepiti «diversi» per aspetto fisico (67 per cento), per orientamento sessuale (56 per cento) o perché stranieri (43 per cento), e che le forme più insidiose di bullismo e cyberbullismo si riscontrano proprio tra i minori di quattordici anni, spesso in contesto scolastico; tra le iniziative già intraprese per contrastare il bullismo meritano di essere ricordate: l'istituzione di un numero verde riservato a genitori e studenti per la segnalazione dei casi, richieste di informazioni e consigli; la realizzazione del portale internet «smontailbullo.it», che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale, fornendo suggerimenti per fronteggiarlo; l'istituzione di osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli uffici scolastici regionali, impegna il Governo: ad adottare, oltre alle iniziative già attivate e nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, ogni altra iniziativa volta a contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, promuovendo, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, campagne di informazione e di sensibilizzazione circa la gravità di tali fenomeni e incoraggiando un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali; ad avviare, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, corsi di formazione dei docenti nelle scuole al fine non solo di prevenire bullismo e cyberbullismo, ma anche di intervenire tempestivamente per porvi un limite. (1-01272) (Testo modificato nel corso della seduta) «Marzano, Locatelli, Parisi, Tabacci, Capelli, Bruno, Faenzi,Labriola, Catalano, Nesi, Pastorelli». 88 La Camera, premesso che: il crescente verificarsi di episodi di bullismo fra i giovani e gli adolescenti, confermato da fatti di cronaca sempre più frequenti, che sfociano talvolta anche in esiti drammatici, evidenzia la gravità di un fenomeno che sta assumendo la portata di un rilevante problema sociale; nelle scuole pubbliche e private 13 in altri ambienti frequentati dai giovani sempre più spesso si verificano atti vessatori, violenze fisiche o psicologiche, minacce, offese o derisioni da parte di singoli o gruppi di coetanei al fine di intimorire e provocare sentimenti di ansia, isolamento o emarginazione nei confronti di soggetti percepiti come più deboli o additati come diversi in base a pregiudizi discriminatori purtroppo ancora diffusi; il fenomeno del bullismo è un disturbo delle relazioni sociali che accomuna vittime e persecutori; una manifestazione di disagio che investe non solo i comportamenti degli autori degli atti persecutori, molte volte inconsapevoli delle conseguenze di tali azioni, ma anche degli stessi spettatori che col loro atteggiamento contribuiscono ad incoraggiarli; il fenomeno si è ulteriormente esteso con la diffusione, sempre più massiccia anche fra i giovanissimi, dei dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet e l'uso dei social network e della messaggistica via chat, mezzi grazie ai quali immagini o video offensivi o minacciosi vengono diffusi in moda incondizionato e le intimidazioni, le molestie e le derisioni assumono una dimensione virtuale; si è coniato il termine « cyberbullismo» per indicare quei ripetuti comportamenti in rete il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo, e facendo ragionevolmente temere per la loro sicurezza; la psicologia mondiale distingue alcuni comportamenti tipici del cyberbullismo: diffusione di messaggi violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali online, molestie, spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno, denigrazione verbale, sostituzione di persona, esclusione da un gruppo online, cyberstalking; gli atti di buddismo « online» hanno conseguenze ancora più gravi per le vittime, a causa delle stesse caratteristiche della rete internet che consente di diffondere e replicare senza limiti qualsiasi contenuto offensivo, allargando in misura esponenziale il pubblico che assiste all'umiliazione della vittima e la durata della sua esposizione al dileggio; l'allarme per la crescente diffusione di episodi di cyberbullismo è confermato dall'indagine condotta nel 2013 da Ipsos per Save the Children fra ragazzi italiani di età compresa fra i 12 e i 17 anni: dalle risposte dei ragazzi emerge che i due terzi degli intervistati percepiscono ilcyberbullismo come la principale minaccia, mentre il 38 per cento è convinto che tale fenomeno possa compromettere il rendimento scolastico e il 65 per cento ritiene che esserne vittima faccia perdere la voglia di aggregazione e porti alla depressione; recenti tragici fatti di cronaca confermano, di fatto, le impressioni espresse degli stessi ragazzi, evidenziando come il profondo sentimento di isolamento, il calo di autostima, il disagio fisico e psicologico, la depressione e la paura di denunciare quanto subito possano spingere la vittima a comportamenti autolesionistici e nei casi più gravi anche al suicidio; la gravità del fenomeno anche da una recente indagine condotta dal Censis in collaborazione con la polizia postale fra oltre 1.700 dirigenti scolastici di scuole medie e superiori: in oltre metà delle scuole oggetto della ricerca risulta infatti che ci siano stati nell'ultimo anno episodi di cyberbullismo, per i quali nel 51 per cento dei casi i capi di istituto si sono dovuti rivolgere alle forze dell'ordine; sempre nell'ambito della medesima indagine condotta dal Censis e dalla polizia postale oltre l'80 per cento dei presidi intervistati sostiene che i genitori hanno la tendenza a sottovalutare il fenomeno del bullismo digitale, sminuiscono la gravità degli episodi e in gran parte dei casi li considerano semplici «ragazzate»; ancora dall'indagine del Censis risulta che solo il 39 per cento delle scuole italiane attua azioni specifiche di prevenzione e repressione del cyberbullismo, e che solo il 10 per cento degli istituti si 89 è dotato di un vero e proprio programma di monitoraggio attraverso specifici questionari rivolti a studenti e genitori; il forte incremento del fenomeno negli ultimi anni e la gravità delle conseguenze che ne derivano rilevano la necessità di uno specifico intervento legislativo, mirato a colmare l'attuale vuoto normativo in materia e finalizzato a contrastare, sanzionare e prevenire il bullismo e ilcyberbullismo, con particolare riferimento all'esigenza di tutela dei minori, anche mediante azioni di carattere informativo, formativo ed educativo; in questa legislatura sono state molte le iniziative parlamentari in tal senso. In particolare, il Senato ha licenziato un testo di legge che alla Camera è stato unificato con altre proposte il cui iterè in corso presso le commissioni affari sociali e giustizia impegna il Governo: ad intraprendere ogni possibile iniziativa finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla tutela dei minori, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili; a prevedere specifici percorsi di formazione e aggiornamento, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, per la conoscenza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo rivolti agli insegnanti, nonché agli operatori socio-educativi dei centri di aggregazione giovanile; a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, coerentemente con gli indirizzi definiti dalla legge n. 107 del 2015, progetti e attività didattiche finalizzate al contrasto del bullismo e delcyberbullismo, nonché all'acquisizione di competenze digitali e di una maggiore consapevolezza nell'utilizzo della rete internet e dei social network; ad assumere iniziative per favorire la relazione fra scuola e famiglie al fine di informare e sensibilizzare i genitori sui rischi connessi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché sulla necessità di educare i minori ad un uso responsabile della rete internet; ad assumere iniziative volte a predisporre misure di sostegno e di assistenza alle vittime, nonché percorsi rieducativi per gli autori di atti di bullismo o cyberbullismo, anche mediante il coinvolgimento dei servizi socio-educati territoriali, delle associazioni e degli altri enti che si occupano di tale fenomeno; a realizzare un monitoraggio costante, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, dell'evoluzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, anche mediante un sistema di raccolta dati, avvalendosi in particolare della polizia postale e delle comunicazioni; a sollecitare i gestori di siti Internet, social network e altre piattaforme telematiche ad adottare adeguati codici di condotta e dotarsi di opportuni strumenti e procedure di controllo dei contenuti pubblicati, al fine di contrastare eventuali episodi di cyberbullismo; ad assumere iniziative per porre in essere adeguati strumenti giuridici per favorire l'azione degli inquirenti e della polizia postale nell'ambito di indagini volte alla prevenzione e/o repressione dei casi più gravi di bullismo e cyberbullismo; a favorire, alla luce degli impegni di cui sopra e per quanto di competenza, un rapido iter dei progetti di legge, sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (1-01274) (Testo modificato nel corso della seduta) «Beni, Coscia, Lenzi, Campana, Patriarca, D'Incecco,Miotto, Capone, Piazzoni, Carnevali, Amato, Murer, Piccione, Grassi, Sbrollini, D'Ottavio, Rampi,Narduolo, Ascani, Rocchi, Dallai, Malisani, Man zi, Carocci, Ghizzoni, Blazina, Sgambato, Malpezzi,Antezza, Amoddio, Paola Bragantini». La Camera, premesso che: per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino o di un adolescente, o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino o adolescente percepito come più debole a causa di motivi di diversa natura; 90 secondo le definizioni date dai primi studiosi del fenomeno, i quali muovendo dai casi di suicidio di alcuni studenti teorizzavano il bullismo come manifestazione quasi esclusivamente presente all'interno delle scuole, «uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni»; purtroppo il tempo ha dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo, ma che questi si verificano anche all'interno di tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale frequentati da bambini e adolescenti quali centri sportivi, parrocchie e altro; il ruolo della scuola, tuttavia, rimane di primo piano, soprattutto con riferimento alla prevenzione e formazione, come si evince anche da un recente studio pubblicato sulla rivista « Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine», il quale, prendendo in esame l'efficacia di programmi scolastici specificamente finalizzati a un'educazione contro il bullismo, ha dimostrato che, se la scuola riesce nell'obiettivo di far sentire integrato e rispettato ogni studente, i fenomeni della prevaricazione violenta e della sottomissione alla violenza calano in modo sostanziale in ogni ambiente; in ogni caso, al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo assume sempre le caratteristiche dell'intenzionalità, della durata nel tempo della disuguaglianza tra bullo e vittima, dell'isolamento della vittima e del danno per l'autostima che la stessa subisce; il bullismo può anche assumere una forma indiretta, nel qual caso è meno evidente e più difficile da individuare, ma altrettanto dannoso per la vittima, e generalmente comprende episodi che mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima; la dimensione sociale del fenomeno è ben documentata dal report dell'Istat, pubblicato il 15 dicembre 2015 su «Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi» dal quale risulta che, nel 2014, poco più del cinquanta per cento degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze, mentre quasi il venti per cento è vittima assidua di una delle «tipiche» azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese, e per quasi il dieci per cento delle vittime gli atti di prepotenza, si ripetono con cadenza settimanale; le prepotenze più comuni consistono in offese verbali, derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare, diffamazione, esclusione per le proprie opinioni, aggressioni fisiche; nell'ambito del bullismo si inserisce anche il preoccupante fenomeno del cyberbullismo, vale a dire di quel tipo di bullismo che è esercitato attraverso supporti tecnologici e che sta conoscendo una sorprendente diffusione a causa delle diverse piattaforme social e di condivisione maggiormente usate dai giovani quali, prima tra tutte, facebook; il cyberbullismo non è diverso dal bullismo «comune», se non per il fatto che utilizza mezzi che permettono, da un lato, l'anonimato del bullo e, dall'altro, aumentano in modo esponenziale la diffusione di foto e video di atti di bullismo, mettendo la vittima alla berlina non di un ristretto gruppo di persone, ma bensì di centinaia o migliaia di sconosciuti; i dati forniti dall'Istat ci dicono che sono le ragazze a cadere più frequentemente vittime dicyberbullismo e che c’è una gran parte delle vittime che non denuncia, sottraendosi a queste statistiche, che, di conseguenza, sottostimano il fenomeno; sono sempre più frequenti i fatti di cronaca che ci raccontano la tragica storia di ragazzi e ragazze vessati per anni nell'indifferenza generale e che, a un certo punto, sopraffatti dal dolore e dalla vergogna, decidono di sfuggire ai loro persecutori attraverso la scelta estrema del suicidio; comunemente, quando si pensa al bullismo, ci si riferisce soltanto a due tipi di soggetti coinvolti, i bulli e le vittime, ma in realtà esiste anche una terza categoria, quella degli spettatori che, pur non partecipando attivamente agli atti di prepotenza, vi assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittimazione di tali condotte; il ruolo degli spettatori è di grandissima importanza perché la loro presenza e la loro reazione di fronte a ciò che vedono possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno; per il bullismo non è stato configurato un reato specifico ma esistono delle fattispecie di reato per una serie di comportamenti che nel bullismo trovano spesso espressione, quali minacce, furti, estorsioni, percosse, e simili; 91 alcune proposte di legge che affrontano il fenomeno del cyberbullismo sono, invece, state esaminate al Senato e ora sono all'esame delle commissioni giustizia e affari sociali della Camera, in attesa che se ne prosegua l’iter; il cupo fenomeno del bullismo è incomprensibilmente sottovaluto anche quando esso è una manifestazione di un vero e proprio malessere sociale sia per coloro che commettono il danno, che per coloro che lo subiscono; i primi, in quanto corrono il rischio di problematiche antisociali e devianti, i secondi, in quanto rischiano una eccessiva insicurezza caratteriale che può sfociare in sintomatologie anche di tipo depressivo; numerosi studi si sono occupati della relazione intercorrente tra il bullismo e il suicidio, mettendo in evidenza come i disagi psicologici sociali e fisici agiscano tanto nella contingenza degli avvenimenti, quanto a distanza di medio e lungo tempo, e rilevando come sia «possibile affermare che proprio l'escalation di episodi di vittimizzazione subiti possa mandare in “corto circuito” il soggetto che li subisce che vedrà quindi nel suicidio l'unica via di uscita e di interruzione dei soprusi»; il bullismo, in quanto sintomo di malessere sociale, deve essere individuato e affrontato in modo adeguato nei singoli contesti educativi, portando allo scoperto le situazioni nascoste e fermando gli episodi nel preciso momento in cui si manifestano, impegna il Governo: ad assumere e favorire ogni iniziativa volta a diffondere soprattutto tra i più giovani una cultura del rispetto delle diversità, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e negli altri luoghi di aggregazione; a valutare la possibilità di assumere iniziative per attivare presso le scuole punti di ascolto deputati ad intercettare e offrire assistenza a studenti vittime di episodi di violenza e bullismo attraverso misure di prevenzione, consulenza e tutela; a sostenere le iniziative assunte in ambito scolastico, con riferimento all'aggiornamento e alla formazione dei docenti con specifico riguardo ai temi del bullismo e della violenza, nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, coinvolgendo le famiglie, e favorendo processi di reinserimento dei ragazzi responsabili di atti di bullismo attraverso lavori di utilità sociale all'interno della scuola; ad agevolare la realizzazione, in seno agli istituti scolastici, di iniziative di solidarietà nei confronti delle vittime di fenomeni di bullismo, anche attraverso una collaborazione con associazioni che si occupano di inclusione sociale attraverso progetti sperimentali da realizzare con il supporto degli studenti. (1-01275) (Testo modificato nel corso della seduta) «Rampelli, Maietta, Nastri, Taglialatela, Cirielli, Giorgia Meloni, Petrenga, Totaro, La Russa, Rizzetto». La Camera, premesso che: molti esperti del mondo accademico e dei tribunali per minori non sono in accordo con l'idea di trasformare condotte ascrivibili al bullismo e al cyberbullismo in un reato a sé stante a fronte di oltre 17 fattispecie di reato che sono già ascrivibili alla suddetta condotta. Laddove infatti coinvolga come autori della condotta ragazzi/e sopra i 14 anni, in età imputabile, per azioni come furto d'identità, atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), violenza privata, furto, ed altri, in quanto l'inquadramento giuridico contiene già i reati penali necessari alla repressione. Quello che manca un sistema globale di educazione all'affettività, al rispetto delle relazioni e, dell'altro, un sistema di interventi realmente efficaci che coinvolgano e restituiscano risorse alla comunità, al di là di scuola e famiglia. Servizi socio-sanitari per la prevenzione e gli interventi di sostegno, servizi della giustizia minorile per gli interventi di responsabilizzazione (basti pensare all'istituto della messa alla prova, articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 da applicare nel caso di reati di cui sopra che avvengono nelle scuole, al posto della 92 mera sospensione) e gli enti pubblici preposti in rete con le scuole, quale bacino privilegiato per gli interventi di rete; inoltre, come recita la voce ottimamente scritta su « wikipedia Italia» supportata da oltre 15 fonti di ottimo livello, la « Restorative Justice» (o giustizia riparativa o giustizia rigenerativa) è un approccio a considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone. Da ciò ne consegue l'obbligo, in capo all'autore di porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta. A tal fine, si prospetta un coinvolgimento attivo di vittima, dell'agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all'insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato; tematizzata alla fine degli anni ‘80, la Restorative Justice nasce anzitutto da prassi, ossia da modelli sperimentali emersi in Nord America in modo spontaneo solo successivamente approfonditi. Essi peraltro intercettano un dibattito complesso e variegato, che, a partire dagli anni ‘70, stava portando al confronto di diverse voci critiche della teoria e della prassi penalistica nordamericana; la giustizia riparativa analizza il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali: considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì «esperienziali», ossia come «lesione» che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, relazionali) singole persone e una comunità; ritenere che al reato corrisponda, in primo luogo, l'obbligo – in capo all'autore – di porre attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima; puntare, nella ricerca di tale soluzione «riparativa», ad un coinvolgimento attivo della vittima, dell'offensore, dei rispettivi entourage di relazioni, e della comunità civile; ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti; come spiega uno dei suoi fondatori, Howard Zehr, la Restorative Justice si distingue criticamente dal modello moderno e contemporaneo di pena, tende a considerare il reato come «violazione di una norma» (o meglio, come realizzazione di una condotta ascrivibile ad una fattispecie astratta descritta da una norma penale) e la pena come «conseguenza giuridica» che sanziona tale condotta (pur diversamente caratterizzata per giustificazione e finalità). Diversamente, la Restorative Justice propone una sorta di equazione per la quale «Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo principale è quello di «rimediare ai torti commessi» («to put right the wrongs»)». Ne emerge una sorta di «rivoluzione copernicana» per effetto della quale il problema centrale per la giustizia penale non è un concetto astratto di ordine giuridico, bensì la persona come singolo e come essere relazionale. Per questo, la Restorative justice è stata definita come un nuovo «paradigma», caratterizzato da una profonda rivendicazione della centralità della persona e dell'intersoggettivita nell'analisi del problema penale e nella proposta di una riforma organica della giustizia penale. In senso critico, la Restorative Justice denuncia l'impostazione formalistica del diritto penale moderno e contemporaneo, che si ritiene abbia prodotto un sistema altamente burocratizzato e astratto, nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali. Ciò emergerebbe soprattutto con riferimento alla vittima del reato, destinata ad assumere un ruolo del tutto secondario ed eventuale nella tradizionale «amministrazione della giustizia». Essa andrebbe invece ritenuta la principale destinataria delle attenzioni del sistemagiustizia, e perciò coinvolta attivamente nel procedimento che, a partire dalle indagini, conduce all'irrogazione e all'esecuzione della pena; andrebbe parimenti valorizzata l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore, sostanzialmente privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno sortito in altre vite: una finalità, quest'ultima, che non dovrebbe essere perseguita attraverso astratti e pre-definiti programmi di «rieducazione», bensì, in primo luogo, mostrando all'offensore gli effetti del suo comportamento sulle vite che da questo sono state affette e chiamandolo, nei limiti del possibile, a porvi rimedio attivamente. Non da ultimo, laRestorative Justice propone modelli di soluzione della controversia atti a favorire il coinvolgimento di vittima, 93 offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati alla lesione cagionata dal reato: tale proposta risponderebbe all'esigenza di correggere l'eccessiva dimensione «burocratizzata ed agonistica» del processo, cui si contesta l'incapacità di evidenziare e ricomporre le «ferite» effettivamente causate dal reato nel tessuto sociale da esso colpito. L'idea riparativa e partecipativa di giustizia penale avanzata dalla Restorative Justice, risponde all'esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena altro non sarebbe che un'afflizione dagli esiti alienanti, non di rado violenti, e comunque incapace di rispondere alle esigenze concretamente sorte, nelle persone e nelle comunità civili, a seguito della commissione di un reato; la direttiva europea 29/2012/UE sulla protezione delle vittime nei procedimenti giudiziari è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (entrato in vigore lo scorso 20 gennaio 2016), che riguarda la testimonianza d bambini in ambito penale; non è stata ancora recepita l'indicazione di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» nei Paesi membri. Questa potrebbe essere un'occasione per unire la triplice esigenza imposta dagli interventi sul bullismo: quello di creare delle strategie di sistema (pubblico), quella di agire per creare dei percorsi di responsabilizzazione in un'ottica riparativa del danno prodotto nella relazione tra le persone coinvolte (logica degli approcci riparativi e relazionali) e quella di rispondere a quanto previsto a livello europeo seppur previsto nel caso dei reati; una ricerca dell'università di Sassari, il cui tema affrontato è quello della giustizia riparativa come strumento di prevenzione e gestione della devianza minorile e del bullismo, riporta che in alcuni Paesi, come ad esempio in Inghilterra (Hall), ci sono intere «cittadine riparative» che hanno ridotto notevolmente il bullismo e altri fenomeni di disagio nelle scuole (anche con tassi di successo dell'80 per cento), impegna il Governo: a valutare l'opportunità di assumere iniziative per recepire l'indicazione della suddetta direttiva europea 29/2012/UE di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» anche per l'Italia, nelle scuole e nei consultori familiari, oltre a tutte le altre strutture impegnate nella presa in carico del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; a favorire ogni iniziativa volta a sostenere la prevenzione del fenomeno del bullismo e delcyberbullismo, prevedendo di destinare adeguate risorse alle misure di prevenzione stessa e al sostegno dei minori a rischio. (1-01278) (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Baroni,Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, D'Incà». INTERROGAZIONI, presentazione. Senato della Repubblica. DISEGNI DI LEGGE 94 AUDIZIONI INTERROGAZIONI, presentazione. - Promemoria scadenza emendamenti Provvedimento - Governo – Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione – Ddl 2362 - On. Realacci (P) - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici - C. 65 - On. Realacci (PD) - Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce - C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto Sede Scadenza emendamenti Termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti fissato per Giovedì 19 maggio 2016, ore 18. Senato (6a - Finanze) Il termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato, è fissato per Mercoledì 18 maggio, ore 16. Camera (V – bilancio e VIII – Ambiente e Lavori Pubblici) Scaduto - Termine per la presentazione di emendamenti fissato al 24 maggio, ore 12. Camera (VIII – Ambiente e Lavori Pubblici) ___________________________________________________________________ Cordiali saluti Informazioni Parlamentari Dott.ssa Giulia Melchiori Dott.ssa Rosa Pastena 95 I contenuti di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Servizi parlamentari non si assume responsabilità riguardo ai contenuti del testo né per eventuali modifiche o danneggiamenti. 96