servizio sanitario regionale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”
OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Donatori di Sangue di
Trieste volta alla promozione delle attività trasfusionali mediante
utilizzo dell’autoemoteca.
Premesso:
- che l’art 5 della legge n. 266 dd 11.08.1991 “Legge quadro sul
volontariato” riconosce alle organizzazioni di volontariato la possibilità di
trarre le proprio risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da contributi provenienti, tra gli altri, da enti
o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
- che l’art. 7 della sopraccitata Legge consente agli enti pubblici di stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato;
- che l’art 14 della L.R. 09.11.2012 n. 23 “Disciplina organica sul
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme
sull'associazionismo”, ai sensi del quale le organizzazioni di volontariato
possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui
ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento,
tra l’altro, di attività e di attività integrative complementari o di supporto a
servizi pubblici;
- che sussiste un interesse reciproco di collaborazione diretta fra l’A.O.U. e
l’Associazione dei Donatori di Sangue per la realizzazione di iniziative da
1
svolgersi in collaborazione, anche mediante l’impiego comune di risorse
umane e materiali finalizzate alla:
-
sensibilizzazione dei cittadini ed accrescimento della loro coscienza
alla solidarietà nei confronti delle donazioni di sangue
promozione di stili di vita e di modelli di comportamento tali da
-
favorire la salute ed il benessere del ricevente
-
attività di reclutamento ed assistenza dei donatori
-
definizione di standards e sistemi operativi che consentano la
verifica sistematica della sicurezza e dell’efficacia terapeutica del sangue e
dei suoi prodotti;
- che l’A.O.U. e l’Associazione dei Donatori di Sangue hanno disciplinato i
reciproci e proficui rapporti di collaborazione – espletati sia in sede fissa che
in sede mobile - con appositi atti convenzionali di cui ai provvedimenti n.
541 dd 01.09.2006 e n. 29 dd 03.02.2010, integrato dal provvedimento n.
160 dd 27.04.2010;
-
che
l'espletamento
dell’attività
di
supporto
al
Dipartimento
Immunotrasfusionale nell'attività di prelievo e raccolta del sangue da parte di
soci volontari dell'Associazione dei Donatori di Sangue per gli anni 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012 è stata autorizzata dall’A.O.U., con specifici
provvedimenti, più precisamente i provvedimenti n. 75 dd 21.03.2008, n. 443
dd 23.12.2008, n. 497 dd 28.12.2009, n. 467 dd 09.12.2010 e n. 319 dd
08.11.2011;
- che entrambe le parti hanno concordato di mantenere attiva la
collaborazione in tema di attività trasfusionali mediante l’impiego del mezzo
mobile;
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- che i reciproci rapporti verranno disciplinati mediante un unico atto
convenzionale, i cui contenuti sono stati rivisti ed aggiornati alla luce nelle
attuali esigenze e il quale verrà a sostituire in toto le convenzioni precedenti;
- che la nuova convenzione disciplina anche le prestazioni già rese nel
periodo compreso tra il 01.09.2012 e il 30.04.2013 sulla base della
convenzione di cui al provvedimento n. 29 dd 03.02.2010, integrato dal
provvedimento n. 160 dd 27.04.2010;
- che pertanto, con provvedimento n.
dd
, è stato deliberato di stipulare
la presente convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” (in seguito
nominata A.O.U.) con sede in Trieste via del Farneto n.3, C. FISC. e P. IVA
01066380328, in persona del suo legale rappresentante dott. Francesco
Cobello, nato a Venezia il 14.04.1956
E
l’Associazione Donatori di Sangue di Trieste (in seguito nominata A.D.S.)
con sede in Trieste via Jacopo Cavalli n. 2/a, C. FISC. 80020890325, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Ennio Furlani nato
a Trieste il 21.04.1940
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1.
L'A.D.S. si impegna ad attivare iniziative di promozione, propaganda
ed educazione alla salute, tendenti alla formazione e crescita della
coscienza alla solidarietà nel cittadino ed in particolare a svolgere opera di
3
proselitismo e corretta informazione a favore della donazione anonima,
consapevole, volontaria, periodica e gratuita del sangue. Tali attività si
svolgono in collaborazione e con la partecipazione del Dipartimento di
Medicina
Trasfusionale
dell’A.O.U.,
nell'ambito
degli
indirizzi
della
programmazione regionale e dipartimentale. Le azioni prioritarie che
l'A.D.S. si impegna a realizzare riguardano in particolare:
Azioni di sensibilizzazione
-
Programmi di comunicazione di massa e campagne promozionali da
realizzarsi
attraverso
i
mass-media
(reti
televisive,
radio,
testate
giornalistiche locali a più larga diffusione e internet) e la distribuzione di
materiale informativo
-
Azioni di contatto diretto sui cittadini a cura dell'A.D.S, da realizzarsi
attraverso l'organizzazione di riunioni, manifestazioni di vario genere o altre
modalità tipiche della promozione diretta.
Azioni per il reclutamento e l’assistenza ai Donatori
-
Informazione diretta dell'aspirante donatore su tutti gli aspetti associativi,
organizzativi e sanitari connessi alla donazione del sangue
-
Avvio dell'aspirante donatore alla struttura trasfusionale aziendale per la
verifica dell'idoneità alla donazione
-
Formazione, informazione e documentazione rivolte ai dirigenti ed agli
attivisti dell'Associazione stessa
-
Chiamata dei propri associati per l'effettuazione delle donazioni,
secondo
programmi
concordati
con
il
Dipartimento
di
Medicina
Trasfusionale, miranti all'autosufficienza locale, regionale e nazionale
-
Assistenza ai donatori presso l’autoemoteca
4
2. L’A.O.U. si impegna a garantire all’A.D.S. il supporto del personale
medico e di segreteria del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, nei limiti
dell’organizzazione dell’attività istituzionale della struttura, per:
-
conferenze e dibattiti culturali, scientifici e promozionali sul tema della
donazione del sangue;
-
iniziative concordate, di carattere organizzativo, per coordinare il
servizio di chiamata al fine di razionalizzare l'accesso dei donatori presso la
struttura di raccolta mobile.
ARTICOLO 2
1. L’A.D.S. si impegna a concorrere alla realizzazione dell’obiettivo
dell’autosufficienza del sangue e dei suoi componenti nella provincia di
Trieste anche con propria operatività (come previsto all’art. 7 c. 4 della
Legge 219/2005) che si esprime fornendo supporto alle attività di raccolta
sangue mediante:
a) l’impiego del mezzo mobile di sua proprietà per la raccolta territoriale
b) l’apporto di personale non sanitario, deputato a:
-
guida del mezzo mobile
-
supporto all’organizzazione logistica dei prelievi in sede esterna
-
facilitazione dei rapporti fra i donatori ed il servizio
c) l’apporto di personale sanitario con la qualifica di medico e di infermiere,
deputato a:
-prelievi di sangue intero nell’area mobile di raccolta del sangue;
- educazione sanitaria alla donazione di sangue intero;
- esami di idoneità donatori;
5
- assistenza ai donatori prima e dopo la donazione. (Competenze: tecniche
di disinfezione e venipuntura, utilizzo delle bilance elettroniche - prelievoscarico dei dati al gestionale a fine attività ,gestione degli eventuali allarmi in
corso di procedura, assistenza ai donatori).
- far confluire tutto il sangue raccolto al Dipartimento di Medicina
Trasfusionale.
2. L’A.O.U. si impegna a garantire l’apporto dei materiali di consumo per la
raccolta del sangue nonché a fornire ai donatori che afferiscono alla
struttura di raccolta mobile un trattamento rispettoso della funzione civica e
sociale e dei valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione
volontaria del sangue (art. 6 legge 219/2005).
3. L’A.O.U. s’impegna altresì a far effettuare regolarmente la pulizia
ordinaria dell’autoemoteca – sia in occasione delle uscite sia quella mensile
– e quella straordinaria alla fine del periodo di attività, dalla ditta cui ha
affidato l’appalto di pulizie assumendo i relativi oneri a proprio carico.
All’autoemoteca viene esteso il modulo già in uso in sala prelievi per la
verifica della corretta pulizia.
I rifiuti provenienti dall’attività effettuata verranno smaltiti presso il
Dipartimento di Medicina Trasfusionale
4. L’A.O.U. garantisce le attività di addestramento e di formazione del
personale di supporto sanitario messo a disposizione dalla ADS
propedeutiche all’espletamento dell’attività, coerentemente con i disposti del
D. Lvo 09.11.2007 n.208 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali” e
6
della D.G.R. n. 2528 dd 22.12.2011 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale.
Approvazione definitiva requisiti e procedura.”
L’A.O.U. inoltre garantisce l’aggiornamento continuo degli operatori sanitari
messi a disposizione dell’Associazione alla pari del proprio personale
dipendente in modo da garantire al rispondenza alle esigenze organizzative
e operative dell’Azienda.
Le ore dedicate all’aggiornamento sono comprese nell’attività garantita
dall’Associazione.
5. Tutti i professionisti devono essere in possesso della laurea in Medicina e
Chirurgia o della laurea in Infermieristica.
Il curriculum professionale di ciascun professionista potrà essere messo a
disposizione dell’ A.O.U. da parte dell’Associazione Donatori di Sangue in
qualsiasi momento l’ Azienda ne faccia richiesta.
L’ A.O.U. potrà richiedere in qualsiasi momento il controllo del titolo di
studio dei professionisti.
Il personale messo a disposizione dall’Associazione, prima di iniziare ad
espletare la propria attività nell’autoemoteca, s’impegna a sottoscrivere un
documento denominato job description, i cui contenuti saranno previamente
concordati con il Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale.
Tale documento dovrà poi essere controfirmato dal Direttore della
Dipartimento stesso e fatto pervenire alla S.C. Gestione Risorse Umane ai
fini della conservazione agli atti.
ARTICOLO 3
7
L’attività di cui sopra viene definita annualmente nel corso della
programmazione delle attività di raccolta sangue e del calendario delle
uscite del mezzo mobile sul territorio sulla base di protocolli operativi definiti
dal Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U., da
cui tale attività dipende, in accordo con l’A.D.S..
ARTICOLO 4
L’A.O.U., ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 266 dd 11.08.1991 “Legge
quadro sul volontariato” e ai fini di solidarietà sociale nonchè a titolo di
riconoscimento dell’importanza e dell’alto valore dell’attività di raccolta del
sangue svolta dall’A.D.S. a favore dell’A.O.U., intende riconoscere a
all’Associazione, tenendo conto dell’attività che verrà svolta sia da parte del
personale medico che infermieristico, un contributo annuo pari ad €
43.680,00.
L’Associazione si impegna a garantire 65 uscite annue con il mezzo mobile
della durata di 7 ore ciascuna con presenza sia del personale infermieristico
che del personale medico.
ARTICOLO 5
L’A.D.S. è responsabile degli aspetti gestionali relativi al personale
utilizzato; si prende e si dà atto che gli istituti giuridici che regolano il
rapporto del personale di supporto fornito dall’Associazione sono definiti
dalla stessa, in conformità alle leggi vigenti.
L’A.O.U. è responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi di natura
sanitaria, come meglio specificato nel successivo art. 7.
ARTICOLO 6
8
L’A.D.S. provvederà ad assicurare il personale sanitario e non sanitario di
supporto al funzionamento dell’autoemoteca contro i rischi per infortuni compresi quelli in itinere - e le malattie professionali nonché quelli derivanti
da responsabilità civile verso terzi connessi all’utilizzo dell’autoemoteca.
Il personale sanitario, medico ed infermieristico, utilizzato dall’Associazione
provvederà personalmente a stipulare polizze assicurative contro i rischi
professionali per infortuni e le malattie nonché quelli derivanti da
responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività stessa.
Copia delle polizze assicurative verranno consegnate all’A.O.U., che le
conserverà agli atti.
ARTICOLO 7
L’A.O.U., in ottemperanza alla Legge 219 dd 21.10.2005, al D. Lvo
09.11.2007 n.208 “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali” e alla
D.G.R. n. 2528 dd 22.12.2011 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale.
Approvazione definitiva requisiti e procedura.” è direttamente responsabile
nel garantire la sicurezza e la qualità delle attività riguardanti la raccolta e il
controllo del sangue e degli emocomponenti sia sotto l’aspetto gestionale e
organizzativo nonchè in termini di gestione delle risorse umane.
ARTICOLO 8
L’A.O.U. in collaborazione con l’A.D.S. ha elaborato, ai sensi dell’art.26,
comma 3 del D.Lvo n. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) – individuazione dei rischi da interferenze sul luogo di lavoro
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– dd 26.04.2013, che, in ottemperanza alla normativa vigente, viene
allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale
della stessa.
Il documento rimane valido per le attività svolte presso le sedi di A.O.U..
ARTICOLO 9
La presente convenzione decorre dall’06.05.2013 con il contestuale
riconoscimento delle prestazioni rese nelle more del perfezionamento del
presente atto ed ha una durata sino al 31.12.2013, eventualmente
rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
L’attività di raccolta e prelievo del sangue espletata dall’01.09.2012 al
05.05.2013 sia in sede fissa che in sede mobile viene disciplinata sulla base
della convenzione di cui al provvedimento n. 29 dd 03.02.2010, integrato dal
provvedimento n. 160 dd 27.04.2010.
La presente convenzione potrà essere sottoposta a modifica e/o
integrazione su richiesta di una delle parti.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto valgono le
disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari in materia.
ARTICOLO 10
Eventuali controversie relative alla presente convenzione verranno
demandate al Foro di Trieste.
ARTICOLO 11
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'
art. 5, 2° c. del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed è esente dal pagamento
dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella-Allegato B al Dpr.
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26.10.1972, n. 642, così come modificata dall’art. 17 del D.lgs. 04.12.1997,
n. 460.
Letto, firmato e sottoscritto
Trieste,
Il Direttore Generale
dell’ Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti di Trieste”
dott. Francesco Cobello
Il Presidente
dell’Associazione Donatori di Sangue di Trieste
dott. Ennio Furlani
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