LO STATUTO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE BUDDHADHARMA.IT". L'associazione ha sede in via Alento n. 7 a Manoppello Scalo (PE). L’associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie in Italia e all'estero. Art. 2 - L'Associazione Buddhadharma.it, organizzazione culturale buddhista, è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di favorire lo studio, la promozione e lo sviluppo delle attività culturali legate alla conoscenza della filosofia e delle tradizioni buddhiste in ogni loro manifestazione e di promuovere la crescita e la diffusione di tale cultura. A tal fine l'associazione potrà a titolo esemplificativo: - promuovere ed organizzare eventi culturali per i propri soci e aperte al pubblico; - istituire corsi di meditazione; - contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche della Dottrina Buddhista, nelle sue diverse scuole e tradizioni; - promuovere conferenze, incontri e dibattiti su temi culturali; - gestire o promuovere attività didattiche sul buddhismo nel contesto della storia delle religioni; - promuovere la realizzazione di attività culturali fra i propri soci o gruppi di essi; - favorire il dialogo con le comunità religiose e in generale con i centri di impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune; - promuovere, collaborare e realizzare attività editoriali di qualsiasi tipo connesse allo scopo associativo; - ed ogni altra attività che si riterrà utile allo sviluppo di tale cultura e alla sua fruizione in ogni sua forma. Art. 3 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Art. 4 - Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente e, se nominati, i revisori dei conti. Art. 5 - Le attività di Presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive. TITOLO Il I soci Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per cultura personale siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci si distinguono in: a) soci fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; b) soci ordinari, che sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; c) soci benemeriti, che sono soci sostenitori o soci ordinari da più di un anno ai quali tale titolo è riconosciuto, con delibera del consiglio direttivo, per la assidua partecipazione alla vita associativa; d) soci onorari, che sono le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito per tre anni per speciali meriti nei confronti dell’associazione o nei campi oggetto dell’associazione. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali; e) soci sostenitori, che sono le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, affinché non si crei conflitto d’interesse in seno al Consiglio Direttivo. I soci sostenitori, in quanto benefattori dell’associazione, vengono insigniti del titolo di benemeriti e ricevono servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici, vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo in base alle disponibilità dell’associazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo della associazione. Art. 7 - Per essere ammesso a socio è necessario essere maggiorenni e presentare domanda al Presidente con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 2) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Art. 8 - Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione per iscritto. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può decidere l'esclusione dei soci inadempienti nel versamento delle quote sociali o che perseguano fini contrastanti con quelli dell’associazione. TITOLO III L 'assemblea dei soci Art. 9 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per I'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno dieci soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per mezzo di avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. Art. 10 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri due soci purché munito dì regolare delega scritta, non possono essere delegati i consiglieri e i revisori dei conti. Le persone giuridiche, i comitati, le associazioni hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei loro aderenti. L'assemblea si costituisce e delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Art. 11 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio. Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un socio eletto dall'assemblea; l'assemblea provvede pure ad eleggere un segretario che redige il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni non palesi. Art. 13 - L'assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente art. 9. Art 14 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto. Essa è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto in prima convocazione, o un decimo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera con il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati. TITOLO IV Il consiglio direttivo Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri eletti tra i soci. L'assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e può inoltre eleggerne il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Art. 16 - II Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; d) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3; e) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed eventualmente ai terzi e le relative norme e modalità; f) nomina e revoca collaboratori e dipendenti ed emana ogni provvedimento ad essi relativo; g) conferisce e revoca procure; h) delega ad uno o più Consiglieri una parte dei propri poteri. Art. 17 - Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vicepresidenti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri. Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri. Art. 19 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente. TITOLO V I revisori dei conti Art. 20 - L'assemblea ordinaria dei soci, ove lo ritenga opportuno, può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell’associazione e hanno libero accesso ad ogni documentazione riguardante l'attività dell’associazione. I revisori dei conti sono nominati per un triennio. TlTOLO VI Il patrimonio Art. 21 - Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote annuali di associazione; b) proventi per fornitura di materiale (pubblicazioni, panchette da meditazione, ecc.) o prestazioni di servizi vari a soci o a terzi; c) contributi volontari, lasciti, donazioni. Art. 22 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce I'ammontare delle quote di associazione per I'anno successivo. Art. 23 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto al monastero Santacittarama di Frasso Sabino (RI). Art. 24 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile