ûûûûû ····· Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma tra - l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) - l'associazione Sindacale fra le Aziende del credito (ASSICREDITO) e - la Federazione Autonoma bancari Italiani (FABI); - la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl); - la Federazione Italiana Credito (FISAC-Cgil); Sindacale Lavoratori Assicurazioni e - la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil) si è convenuto di stipulare il presente accordo per il rinnovo del: - contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale del 16 gennaio 1991 (Acri) per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio, degli Enti equiparati (Iccri e Federalclasse), dei Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, delle aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria e del: contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 novembre 1990 (Assicredito) per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di credito, finanziarie e delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria ACRI ASSICREDITO FABI UIL FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UIB- Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma tra - l'Associazione fra le Casse di risparmio Italiane (ACRI) - l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO) e - la Cisnal Credito; - la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (FASIB-Confsal); - il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEACisal); si è convenuto di stipulare il presente accordo per il rinnovo del: - contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale del 16 gennaio 1991 (Acri) per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio, degli Enti equiparati (Iccri e Federalclasse), dei Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, delle aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria e del: contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 novembre 1990 (Assicredito) per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di credito, finanziarie e delle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria ACRI CISAL-CREDITO ASSICREDITO FASIB-CONFSAL SILCEA-CISAL PREMESSA Le Parti stipulanti il presente accordo di rinnovo si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario. Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo. Ne consegue che le Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata concorrenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema. Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese. Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23 luglio 1993, le Parti hanno convenuto - stipulando il presente accordo di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri, impiegati, commessi/subalterni, ausiliari del 23 novembre 1990 (Assicredito) e del 16 gennaio 1991 (Acri) - di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla base delle clausole che seguono. Art. I - ASSETTI CONTRATTUALI In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione aziendale si articola. Art. II - DECORRENZA E DURATA Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale la parte normativa e biennale per quella economica; pertanto: per - la parte normativa decorre dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 1997; - per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1994 e scadrà il 31 dicembre 1995; - per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1997. Art. E III - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA SINDACALE L'AVVIO DELLE TRATTATIVE NAZIONALI A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a prestare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto. Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata. resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale e cioè il 31 dicembre 1995 scadrà la "parte economica" del presente accordo di rinnovo. Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993. ART. IV - INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga di livello (comprensiva della ex paga base e dell'eventuale ex assegno di grado), nonchè, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, all'indennità di ex scala mobile. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, 50% dell'inflazione programmata. Dalla data di decorrenza dell'accordo nazionale l'indennità cessa di essere erogata. detto importo sarà pari di rinnovo al del contratto PER L'ACRI Il secondo comma è sostituito dal seguente: L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga base e all'eventuale assegno grado, nonchè, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, all'indennità di ex scala mobile. di ART. V - SISTEMA DI INFORMATIVA E PARTECIPAZIONE ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori ed in coerenza con i principi indicati in presente accordo di rinnovo. premessa la Di conseguenza le Parti stipulanti procederanno: - al riesame, entro il 30 aprile 1995, delle competenze e dei criteri di funzionamento dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 138 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 143 per l'Acri), quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze; - alla raccolta in un unico capitolo del contratto nazionale delle previsioni relative al sistema di relazioni sindacali in sede aziendale; - all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia. ART. VI - AREA CONTRATTUALE Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Cap. I del contratto 23 novembre 1990 (Assicredito) e 16 gennaio 1991 (Acri) in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". ART. VII PER ASSICREDITO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE Le Parti stipulanti ritengono che in materia di classificazione del personale occorra predisporre strumenti idonei a conciliare le esigenze organizzative e produttive, in continua evoluzione, delle Aziende di credito e finanziarie con quelle della clientela e dei lavoratori. la nuova struttura degli inquadramenti deve risultare maggiormente orientata al riconoscimento della professionalità, delle competenze e delle concrete capacità del dipendente ed al contempo dovrà essere flessibile, onde consentire alle Aziende, sul piano operativo, una gestione funzionale e fungibile del personale, nel rispetto delle garanzie di legge e contrattuali, in sintonia con evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi alla clientela. In armonia con tale premessa le Parti stipulanti convengono di adottare un nuovo sistema di classificazione del personale articolato su quattro aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi. I lavoratori inquadrati alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo nelle categorie, nelle qualifiche e nei gradi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 verranno automaticamente e correlativamente inseriti, con effetto dalla data di stipula del presente accordo di rinnovo, nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione delle "tabella di corrispondenza" annessa al presente accordo di rinnovo, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite. entro i tre mesi successivi a tale ultima data si darà corso in sede aziendale ad un apposito incontro per verificare congiuntamente la conformità di tale applicazione ai criteri predetti. I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto daranno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la tabella di corrispondenza annessa al presente accordo di rinnovo, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa. Le Parti nazionali stipulanti definiranno entro il 31 marzo 1995 le declaratorie ed i profili esemplificartivi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi. Profili professionali nuovi conseguenti a nuove attività o cambiamenti di organizzazione emersi nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1990 e la data di stipulazione del presente accordo di rinnovo - e non già previsti dalla normativa aziendale - potranno essere individuati in sede di verifica applicativa del nuovo sistema degli inquadramenti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22, 2° comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione potranno essere individuati, temo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22, 2° comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990. Il considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'Azienda potrà attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, ciò comporti riduzione del trattamento economico. senza che L'Azienda, nel corso di un apposito incontro da tenere entro il 30 giugno 1995, informerà, su loro richiesta, gli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo in merito ai criteri adottati per la miglior gestione delle flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione i predetti organi di coordinamento potranno avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate. Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione delle relativa differenza di retribuzione. Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 20 del contratto nazionale 23 novembre 1990. Resta fermo l'art. 23 del contratto nazionale fatti salvi i coordinamenti conseguenti alla degli inquadramenti. 23 novembre nuova 1990, disciplina CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramento correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite. TABELLA DI CORRISPONDENZA ANNESSA ALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL .... +--------------------------------------------------------------+ ¦PRECEDENTE CATEGORIA ¦NUOVO INQUADRAMENTO ¦ ¦QUALIFICA PER GRADO (*) ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦ 1ª area professionale ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦personale di pulizia ¦livello retributivo unico ¦ ¦fatica e custodia: ¦ ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦personale addetto ¦livello retributivo unico + ¦ ¦guardiania notturna: ¦indennità mensile ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦ 2ª area professionale ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦operaio/commesso ¦1° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦capo commesso ¦2° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦impiegato di 2ª / ¦3° livello retribuzione ¦ ¦operaio specializzato ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦ 3ª area professionale ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦impiegato di 1ª: ¦1° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦capo reparto: ¦2° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦vice capo ufficio: ¦3° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦capo ufficio: ¦4° livello retribuzione ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦ 4ª area professionale ¦ +--------------------------------------------------------------¦ ¦quadro: ¦1° livello retribuzione ¦ +---------------------------+----------------------------------¦ ¦quadro super: ¦1° livello retribuzione ¦ +--------------------------------------------------------------+ (*) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali ART. VIII - PARTE ECONOMICA A copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato (all. n. 1 per l'Assicredito; all. n. 1 bis per Acri). la determinazione della misura della erogazione in parola va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data 31 dicembre 1993. del L'importo di cui sopra: - va computato pro quota in servizio retribuito nel periodo predetto; va sterilizzato ai fini il trattamento di fine rapporto; relazione degli all'eventuale istituti minor contrattuali, tranne - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi. Le Prati stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995 per esaminare la possibilità di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le Aziende. Le tabelle del trattamento economico per il 1994 e per il 1995 sono quelle in allegato (all. nn. 2 e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e 3 bis per Acri). Gli importi dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 51 per l'Acri) sono riportati nelle tabelle allegati nn. 4 e 5 per l'Assicredito, 4 bis e 5 bis per l'Acri; il secondo comma dell'art. 41 sopracitato è depennato; al primo comma dell'art. 51 del contratto nazionale 16 gennaio 1991 (Acri) è depennata la parola "annualmente". La presente norma sii applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonchè ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati. Scatti di anzianità Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo continua ad applicarsi la disciplina in atto in materia di scatti biennali di anzianità (1). I lavoratori assunti dopo la data di stipulazine del presente accordo di rinnovo beneficiano del primo scatto di anzianità dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione; successivamente gli stessi lavoratori hanno diritto ad ulteriori 7 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità (1). Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali difformi in atto alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo saranno modificate in modo coerente con quanto stabilito al comma che precede. Allegati (1) I relativi importi sono quelli previsti nelle allegate tabelle (all. nn. 2 e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e 3 bis per l'Acri). ART. IX PER ASSICREDITO AUTOMATISMI Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi la disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990 sugli automatismi. Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonchè quant'altro stabilito in materia dal predetto contratto nazionale: A) al personale interessato, in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 108, lett. a), b) e c) del contratto nazionale 23 novembre 1990 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si conoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo. Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo. L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendalmente in atto. Per il personale in questione restano valide le dell'art. 112 del contratto nazionale 23 novembre 1990; B) alla previsioni nei confronti del personale interessato, assunto successivamente data di stipula del presente accordo di rinnovo, riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente due "automatismi" previsti dalla precedente lett. a). viene al primo dei Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale 23 novembre 1990, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionale, oltre che della indennità di cui all'art. 112 del contratto nazionale 23 novembre 1990 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi. La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del "secondo automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia. Presso le Aziende ove non sia attualmente previsto il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l'assegno mensile è di importo pari a previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma. quello C) per il personale interessato assunto dopo la data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, nei casi di cui alle lettere d), e) f) e g) dell'art. 108 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (benefici economici per automatismi), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per i rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni di importo equivalente. Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio dio livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso. l'art. 112 del contratto nazionale 23 novembre 1990 non si applica nei confronti del personale assunto dopo la data di stipulazione del presente accordo di rinnovo. Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del contratto nazionale 23 novembre 1990 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende. CHIARIMENTI A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che: 1. B) quanto previsto al 3° comma della lett. A), al 3° comma della lett. e al 2° comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa le Parti in sede aziendale; fra 2. gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio di produttività). ART. X PER ASSICREDITO CRITERI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative, di efficienza e di produttività dell'Azienda e tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie. A tal fine le Parti medesime riconoscono che la nuova normativa in materia di inquadramento va connessa con un coerente sviluppo professionale del personale. Tale sviluppo si realizza attraverso l'esperienza pratica sul lavoro, la partecipazione a corsi di formazione professionale indetti dall'Azienda, la rotazione su diverse posizioni di lavoro. I passaggi ad area e/o livello retributivo superiore vendono effettuati in base al giudizio professionale complessivo, alla formazione del quale concorrono i seguenti criteri: - valutazione dei precedenti professionali; - valutazione del ruolo professionale (competenze, responsabilità, etc); - valutazione delle capacità e attitudini professionali. Il lavoratore sarà annualmente informato, a sua richiesta, circa il merito della valutazione professionale tempo per tempo formulata dall'azienda. In sede di prima attuazione della nuova normativa in tema di inquadramenti, l'Azienda prospetta agli Organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti le modalità applicative delle su accennate linee di sviluppo professionale in relazione al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale. In tale sede gli Organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono formulare loro considerazioni e fornire contributi propositivi. Tenuto conto di quanto emerso nella fase di cui al comma precedente, l'Azienda porterà a conoscenza dei lavoratori le linee che avrà definite in materia, al fine di conferire trasparenza allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione. In presenza di significative variazioni delle modalità di applicazione su accennate di procederà come previsto dai due commi precedenti. Entro il 31 dicembre 1996 potrà darsi luogo fra le Parti stipulanti ad un incontro per la valutazione aziendalmente ricavate sulla tematica in oggetto. In ordine alle risultanze del predetto incontro ed agli eventuali riflessi in sede aziendale, la singola Azienda intratterrà gli Organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti. ART. XI - ORARI DI LAVORO E FLESSIBILITA' Le Parti stipulanti convengono sulla esigenze di adeguare la disciplina contrattuale alla mutate esigenze di presidio del territorio, alla necessità delle Aziende di fornire servizi più efficienti e più flessibili all'utenza e di favorire la più funzionale organizzazione del lavoro, nella responsabile valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori. Tanto premesso le Parti medesime stabiliscono quanto segue. A) Il numero degli sportelli cui si applicano le successive lettere B) e C) non può complessivamente eccedere l'8% di tutti gli sportelli dell'Azienda interessata operanti sul territorio nazionale ad orario intero (e cioè per almeno 5 giorni la settimana e 5 ore al giorno), con arrotondamento delle eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 all'unità superiore e con un minimo di 1 sportello per le Aziende che ne abbiano almeno 5. B) L'Azienda ha facoltà di procedere ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e di sportello settimanale rispetto a quella dal lunedì al venerdì - oltrechè nei casi già disciplinati dagli artt. 66 e 67 del contratto collettivo nazionale 23 novembre 1990 (artt. 60 e 61 del contratto Acri 16 gennaio 1991) - per gli sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini). Per dette nuove fattiscpecie la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato, fermi restando la distribuzione dell'orario giornaliero ed i limiti individuali di cui al 2° comma e seguenti dell'art. 66 nonchè di cui all'art. 67 sopracitati ( artt. 60 e 61 del contratto Acri 16 gennaio 1991). detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto previsto alla lett. A), un massimo di dipendenti dell'Azienda che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano. L'Azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al precedente comma fisserà un apposito incontro con gli organismi sindacali di cui all'art. 69, ultimo comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 141, 2° comma, per l'Acri), per verificare congiuntamente la rispondenza delle scelte aziendali alle fattispecie di cui al primo comma della presente lett. B) e per concordare le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato), nell'ambito di quelle di cui al secondo comma della presente lettera B), tenendo conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al fine di adeguare la dizione "sportelli speciali distaccati" contenuta negli artt. 66 e 67 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 60 per l'acri) alle indicazioni della Banca d'Italia, si conviene di sostituirla con "unità operative e sportelli con orari speciali". C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le unità operative situate in località turistiche potranno essere prestati alle condizioni seguenti: - l'azienda individuerà, informandone gli organismi sindacali di cui all'art. 69, ultimo comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 141, 2° comma, per l'Acri), le località prescelte. In tale occasione, a richiesta della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona ove l'Azienda intende attivare i servizi di sportello in discorso. - L'Azienda potrà articolare l'orario di sportello in modo da utilizzare il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti dal lunedì al sabato (non più di 4 ore di sportello nella giornata di sabato). - L'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può essere disposto dall'Azienda - articolando l'orario di lavoro degli interessati dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato fermo quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che si determina moltiplicandoli per 5 il numero degli sportelli che si attivano. L'Azienda provvederà a predisporre al riguardo, se possibile, opportune turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato non potrà eccedere 12 volte all'anno. Le Parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta in ordine alla tipologia dell'orario di cui al primo comma del presente alinea per concordarne le modalità applicative. trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale per un riesame congiunto della situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite. NOTA A VERBALE Le Parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito di ciascuna Azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima piazza, di servizi di sportello di cui alla presente lettera C) nella giornata di sabato. D) A far tempo dal 1° gennaio 1995, ai quadri, impiegati e commessi il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito su sei giorni viene riconosciuto, per ogni settimana interessata da tale distribuzione, un permesso aggiuntivo di 40 minuti da fruire secondo le modalità dell'art. 52 del contratto 23 novembre 1990 (art. 52 per l'Acri), con estensione a tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario del compenso di cui all'art. 55, ultimo comma, del predetto contratto (art. 53, 2° comma, per l'Acri), con salvaguardia, per la parte eccedente, delle più favorevoli situazioni normative ed economiche aziendalmente in atto. In materia previsioni di spostamenti di orario, ferme le attuali contrattuali anche per quel che attiene alle possibili intese aziendali estensive, si conviene che la previsione di cui all'art. 59 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 56 per l'Acri) - limitatamente agli spostamenti di 1 ora di cui al primo comma della norma medesima si applica anche ai centri servizi, centrali e periferici e agli uffici borsa. Le flessibilità disposte dal contratto complementare 20 novembre 1991 (27 novembre 1991 per l'Acri) vengono estese a tutte le attività c.d. "parabancarie" sia che le medesime vengano espletate direttamente dalle Banche, sia che vengano svolte da enti finanziari autonomi, dandone preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che in quella sede potranno formulare osservazioni sulle modalità applicative. Per le SIM le Parti stipulanti inseriranno nel predetto contratto complementare la distribuzione dell'orario in turni ai sensi dell'art. 65, 9° comma, del contratto collettivo 23 novembre 1990 (art. 54, nono comma, per l'Acri). Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite nelle lett. B), C) e D) della presente norma le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio. Compatibilmente con le esigenze di servizio l'Azienda può accordare: - ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti. - ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita. L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi. E) A partire dal 1° gennaio 1996 viene prevista la concessione una giornata di permesso all'anno fruibile secondo le modalità previste dall'art. 52 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. per l'Acri). di 52 A far tempo dal 1° luglio 1995, per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è ridotto a 40 ore. F) Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario. Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel caso dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti , per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo. ART. XII - CONTRATTAZIONE AZIENDALE Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23 Parti stipulanti convengono che: luglio 1993 le - gli accordi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; - le richieste di rinnovo degli accordi aziendali devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accorsi stessi; - durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze unitarie siano realizzate entro il 31 dicembre 1995. sindacali In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra gli accordi aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996 e scadranno il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo degli accordi aziendali in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative nell'ultimo bimestre del 1995. Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle attualmente indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 (16 gennaio 1991 per l'Acri), oltre a quanto previsto nel presente accordo di rinnovo. Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. DICHIARAZIONE DI ACRI DEI LAVORATORI STIPULANTI E ASSICREDITO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Relativamente agli sportelli situati presso ipermercati, centri commerciali e grandi magazzini, si è convenuto tra le Parti stipulanti che sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 67 primo comma del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 61 per l'Acri) - concordare in sede aziendale orari giornalieri di lavoro che prevedano limitazioni comunque non superiori a 15 minuti per ciascun giorno lavorativo della settimana. Tali diverse soluzioni, naturalmente, saranno alternative a quanto complessivamente disposto alla lett. D), primo comma, della norma sugli orari di lavoro e flessibilità di cui all'accordo di rinnovo del ............. e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. ART. XII - CONTRATTAZIONE AZIENDALE Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23 Parti stipulanti convengono che: luglio 1993 le - gli accordi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; - le richieste di rinnovo degli accordi aziendali devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi; - durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno nè procederanno ad azioni dirette. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori iniziative stipulanti unilaterali si impegnano a predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze unitarie siano realizzate entro il 31 dicembre 1995. sindacali in sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra gli accordi aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996 e scadranno il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo degli accordi aziendali in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative nell'ultimo bimestre del 1995. Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle attualmente indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 (16 gennaio 1991 per l'Acri), oltre a quanto previsto nel presente accordo di rinnovo. Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. L'attribuzione di un premio aziendale (in sostituzione di quello di cui all'art. 45 del contratto nazionale 23 novembre 1990, fermi comunque i commi 1 - 1° e 3° alinea - 2, 3 e da 5 a 9; art. 152 per l'acri) viene effettuata - secondo il metodo definito a livello aziendale - in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui le Imprese dispongano, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'Impresa. NOTA A VERBALE Nell'applicazione di quanto previsto all'ultimo comma della presente norma, le Parti aziendali potranno tener conto di quanto indicato, a titolo esemplificativo, dal decimo all'ultimo comma dell'art. 45 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 152 per l'Acri), provvedendo alle opportune modifiche sulla base del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993. DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le Parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni del Protocollo 23 luglio 1993, saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti previste dagli accordi collettivi di secondo livello mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo. A tale fine le Parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. NORMA TRANSITORIA L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei criteri fissati nell'art. 45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990 (art. 152 del contratto Acri) e nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali in atto. Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio introdotto a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni contenute nel citato articolo 45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990 (art. 152 del contratto Acri) andranno opportunamente modificate. resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base semprechè l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base. Le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato il predetto valore base. Il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione aziendale che sarà avviata a far tempo dall'ultimo bimestre del 1995. ART. XIII - OCCUPAZIONE Le Parti stipulanti prendono atto che per le Banche e le Imprese finanziarie si è interrotto il trend di crescita degli occupati complessivamente registrato fino al recente passato; anche se sono assenti segnali di cedimento strutturale a livello di sistema, sono emerse alcune situazioni che tendono ad evidenziare tensioni occupazionali. Le Parti stipulanti individuano nell'adozione della procedura preventiva di cui ai comma successivi lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui alla L. n. 223/1991. Le Parti medesime convengono pertanto che le Aziende, in presenza delle suddette situazioni di tensione, anche conseguenti a processi di ristrutturazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali, provvederanno a fornire preventivamente agli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti una specifica comunicazione concernente motivazioni e misure che intenderebbero adottare. obiettivi delle A richiesta dei citati organi di coordinamento si darà quindi luogo, entro i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell'Azienda, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti interessate si impegnano a ricercare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'Azienda. A questo fine valuteranno l'adozione degli strumenti utilizzabili quali le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura potranno essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori interessati. Nel caso in cui l'Azienda interessata ai fenomeni in premessa faccia parte di un Gruppo bancario ai sensi della vigente normativa di legge, qualora la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro di cui al comma precedente, si darà luogo su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di "capogruppo" per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l'azienda interessata faccia ricorso all'applicazione delle previsioni di legge di cui al secondo comma. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diversa intesa che si realizzasse tra le Parti. Nei periodi di mortoria di cui sopra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si asterranno dall'utilizzo conflittuale di azioni sindacali, mentre le Aziende, da parte loro, eviteranno di dare corso operativamente ad ogni decisione inerente alle materie in discussione. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti stipulanti si impegnano, al verificarsi delle convergenze che lo rendano praticabile, a richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro l'attivazione dello specifico tavolo contemplato dalle norme di cui al Protocollo del 23 luglio 1993. DICHIARAZIONI ACRI Per l'Acri la procedura di sui alla presente norma trova applicazione prima del collocamento in disponibilità di cui all'art. 120 del contratto nazionale 16 gennaio 1991. ART. XIV - MERCATO DEL LAVORO In tema di contratti di formazione e lavoro, le Parti stipulanti convengono che le aziende potranno dar corso ad assunzioni di personale con contratto di "formazione lavoro part-time" nel rispetto complessivo del limite di cui al 2° alinea del quarto comma che segue. ART. XIV - MERCATO DEL LAVORO In tema di contratti di formazione e lavoro, le Parti stipulanti convengono che le aziende potranno dar corso ad assunzioni di personale con contratto di "formazione lavoro part-time" nel rispetto complessivo del limite di cui al 2° alinea del quarto comma che segue. In relazione all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1994 n. 451 le Parti stipulanti - impregiudicate restando le loro rispettive posizioni si impegna a rinnovare tempestivamente il testo della normativa sui contratti di formazione e lavoro contenuta nell'appendice n. 3 al contratto collettivo 23 novembre 1990 (Accordo nazionale 21 febbraio 1991 per l'Acri). Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro prima della data di stipulazione formazione e lavoro prima della data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, restano applicabili, se confermati in servizio, le disposizioni relative al personale assunto prima della data medesima. Quanto al part-time, i limiti di cui al primo comma 3, dell'appendice n. 1 del contratto nazionale 23 novembre vengono modificati come segue: - 10% del personale destinatario del presente contratto dell'art. 1990 in servizio a tempo pieno per i passaggi a part-time del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla quarta area professionale ed al quarto livello retributivo della terza area, fino ad una percentuale pari al 5% del loro numero complessivo; - 5% del complesso del personale in servizio destinatario del predetto contratto per le assunzioni dall'esterno di lavoratori a part-time. Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 marzo 1995 per verificare la rispondenza dell'attuale disciplina contrattuale di settore in di part-time alle esigenze di flessibilità di utilizzo delle prestazioni lavorative, anche alla luce di eventuali innovazioni legislative. tema In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell'art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 le Parti stipulanti convengono che, ai fini della copertura della riserva del 12% ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l'inquadramento in una delle aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria. Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della medesima legge, le Parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota del 12% ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti: a) il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico; b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna. PER L'ACRI Quanto al part-time, l'art. 3, sesto comma, dell'apposita regolamentazione allegata al contratto nazionale 16 gennaio 1991 viene come segue: modificato - 10% del presente destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a part-time del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla categoria dei quadri fino ad una percentuale pari al 2% del loro numero complessivo con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore. La lettera a) dalla seguente: del settimo comma della presente norma è sostituita a) il 25% dei lavoratori appartenenti al grado immediatamente superiore a quello minimo della categoria impiegati, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico. Il quarto comma dell'art. 3 è abrogato. ART. XV - LAVORO A TEMPO PARZIALE Fermo quant'altro previsto nell'appendice n. 1 al contratto nazionale 23 novembre 1990 (regolamentazione del 16 gennaio 1991 per l'Acri) e nel presente accordo di rinnovo, fra l'Azienda e i rispettivi organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono intervenire intese, in via sperimentale, sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente accordo di rinnovo: - superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale; - fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura non inferiore - salvo che per il personale ausiliario - a 15 ore e non superiore a 32 ore e 30 minuti, anche ai fini della distribuzione "verticale" di detto orario. RACCOMANDAZIONE Acri e Assicredito raccomandano alle aziende di voler favorire - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di passaggio da tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. ART. XVI - TRASFERIMENTI E MISSIONI Le Parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio" di cui all'art. 103 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 96 per l'Acri) ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia. Nel corso del medesimo incontro le Parti stesse esamineranno altresì le problematiche concernenti la disciplina delle missioni del personale. ART. XVII - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della l. n. 190 del 13 maggio 1985, le aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo. ART. XVIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE L'Assicredito e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica della previdenza complementare, soprattutto per quanto attiene ai lavoratori neo assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definita la preannunciata nuova disciplina di legge in materia, per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124. L'Acri e le Organizzazioni sindacali l'entrata in dei vigore lavoratori del stipulanti condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica della previdenza complementare, anche per quanto attiene ai lavoratori neo assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definita la preannunciata nuova disciplina di legge in materia, per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Quanto sopra non costituisce limitazione per iniziative già intraprese o da intraprendere nelle sedi aziendali. ART. XIX - VOLONTARIATO Considerando il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previsti dal contratto nazionale. ART. XX - TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di uomini suo lavoro. tutela della dignità delle donne e degli Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare: - comportamenti offensivi a connotazione sessuale; - altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale; - qualsiasi discriminazione in rientrano nella sfera personale. relazione ad orientamenti che In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, le Parti stipulanti concordano azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio a garantire la piena tutela della dignità della persona. ART. XXI - ASSISTENZA SANITARIA Le Parti stipulanti, entro il 31 dicembre 1995, dedicheranno specifica attenzioni al tema dell'assistenza sanitaria integrativa per il personale cui si applica la presente normativa, al fine della individuazione delle possibili iniziative congiunte, nei confronti dei lavoratori che siano beneficiari del solo trattamento sanitario nazionale. ART. XXII - SALUTE E SICUREZZA Al fine di disporre corretta di adeguati elementi di conoscenza per la ed applicazione della nuova disciplina di legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, le Parti stipulanti si impegnano ad le problematiche inerenti entro il 30 aprile 1995. esaminare Al termine della fase predetta le Parti stipulanti si impegnano, nei limiti di legge, a valutare le possibili idonee soluzioni attuative, in relazione alle specificità del comparto creditizio/finanziario. ART. XXIII - ANTIRICICLAGGIO In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 137 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 142 per l'Acri) le Aziende comunicheranno le misure tecnico/organizzative adottate compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge. Entro il 31 marzo 1995 si darà luogo ad un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'Azienda darà agli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già adottato in materia. ART. XXIV - PARI OPPORTUNITA' Le Parti stipulanti coerentemente ai principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, convengono di esaminare la situazione, al fine di promuovere - anche tramite "gruppi di lavoro" operanti nell'ambito degli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ai sensi dell'art. 139 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 144 per l'Acri) azioni positive: - acquisendo le più significative esperienze maturate in sede aziendale in applicazione della legge medesima; - elaborazione risultati e proposte anche da trasferire all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 138 del contratto stesso (art. 143 per l'Acri). ART. XXV - AZIONI SOCIALI Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche. A tal fine, convengono di integrare le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 138 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 143 per l'Acri) come segue: rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale; Ai medesimi fini di cui sopra, nel corso dell'incontro annuale aziendale di cui all'art. 137 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 142 per l'Acri) potrà, altresì, procedersi, relativamente ai lavoratori destinatari del presente accordo di rinnovo: - all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; - alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di predisporre sussidi informativi e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge. RACCOMANDAZIONE DI ACRI E ASSICREDITO Acri e Assicredito raccomandano alle Aziende di prendere in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura. Resta confermata la Raccomandazione in appendice contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 138 per l'Acri). n. 4 al ART. XXVI - DIRITTI PARENTALI Fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del contratto nazionale 23 novembre 1990, il lavoratore padre può avvalersi del diritto ai riposi giornalieri post partum di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nei limiti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 aprile 1993. Il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell'art. 10, legge 4 maggio 1983, i n. 184) può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui alla norma sugli orari di lavoro del presente accordo di rinnovo, le Aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate. ART. XXVII - UNIONI DI FATTO Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi. ART. XXVIII - FORMAZIONE PROFESSIONALE A far tempo dal 1° gennaio 1995 i corsi di cui all'art. 135 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 137 per l'Acri) hanno durata, nel loro complesso, non inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che previsioni contrattuali in essere facilitino nell'attività lavorativa. nell'ambito il delle reinserimento ART. XXIX - CLAUSOLA DI GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui all'art. 162 del contratto 23 novembre 1990 (art. 149 per l'Acri). E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente accordo di rinnovo operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale. ART. XXX - DISPOSIZIONE FINALE I rinvii a successivi momenti di incontro fra le Parti stipulanti contenuti nel presente accordo di rinnovo sono stati fissati secondo tempi tali da consentire alle Parti stesse di pervenire alla definitiva stesura del testo del nuovo contratto collettivo nazionale entro il 31 ottobre 1995. NORMATIVA PER ACRI ART. XXXI - MODALITA' DI RECLUTAMENTO PER ACRI Per quanto concerne il reclutamento del personale di cui all'art. 2, punti 1) e 2) si procederà ad una riformulazione dell'art. 19 del vigente C.C.N.L. nel senso di sopprimere dallo stesso la dizione "pubblico concorso" laddove la stessa compare. Le assunzioni dello stesso al successivo art. 20, si selettivi aziendalmente stabiliti. personale, salve effettueranno le eccezioni secondo di cui criteri Nota a Verbale all'art. 19 Presso le Aziende la partecipazione di rappresentanti alle procedure di cui al 3° comma dell'art. 19 del CCNL 19 gennaio 1991 sia stata prevista come "membri effettivi", si darà luogo ad incontri aziendali per l'esame delle problematiche relative. ART. XXXII - MODALITA' DI RECLUTAMENTO - ECCEZIONI PER ACRI L'art. 20 del contratto nazionale 16 gennaio 1991 è così modificato. Le assunzioni del personale di cui all'art. 2, punti 1 e 2, potranno avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art. 19, primo comma, anche nei gradi superiori a quello iniziale della categoria per: - limitate aliquote di personale al quale si richieda elevato livello di preparazione in relazione al titolo di studio richiesto (vocazione massima conseguita, votazione conseguita unitamente a specializzazioni acquisite tramite stages e/o interventi formativi post diploma); - limitate unità di personale da assegnare a dipendenze, comunque denominate, di nuova apertura o esistenti fuori della tradizionale area di operatività. Inoltre, sussistendo in tali casi i presupposti di cui all'art. 100, secondo comma, e qualora specifiche esigenze di servizio lo richiedano, le assunzioni con le modalità stabilite al comma che precede potranno avvenire anche per l'impiego di personale in qualità di: - stimatori dei servizi del pegno; analisti, programmatori, sistemisti, operatori in possesso di significative e qualificate capacità professionali acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali; - grafici; - pubblicisti; - esperti nella comunicazione; - addetti alla gestione e manutenzione di impianti ad avanzata tecnologia (ad es.: telecomunicazioni, sicurezza, gestione reti, ecc.); - abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto il relativo Albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad es.: ingegneri, architetti, geometri, ecc.); - promotori finanziari relativa attività; iscritti all'Albo per l'esercizio della in generale personale al quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze non attinenti all'esercizio della funzione creditizia (quali, ad es., addetti ai presidi sanitari, bibliotecari, ecc.) nonchè unità di personale al quale si richiedono particolari specializzazioni e/o competenze attinenti l'esercizio della funzione creditizia, acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno triennali. Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le aziende potranno procedere all'assunzione di lavoratori in possesso di specializzazioni diverse da quelle sopra elencate. Delle assunzioni da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, sarà tempestivamente data una informativa preventiva alle OO.SS. aziendali. IMPEGNO DELLE PARTI Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1995 per valutare la normativa di cui all'art. 19 che precede anche alla luce della evoluzione della legislazione in materia di collocamento. E' abrogato l'art. 22 (escluso il terzo comma) ART. XXXIII - AUTOMATISMI DI CARRIERA PER ACRI a) Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo ex imp. di 2^ categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all'avanzamento automatico di carriera acquisibile a sensi dell'art. 10 del CCNL 16 gennaio 1991. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal CCNL 16 gennaio 1991, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltrechè dell'importo di cui all'art. 10, 2° comma del CCNL 16 gennaio 1991 qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi. La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati - ex impiegati di seconda categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici regolamentazioni aziendali in atto in materia. normativi previsti dalle Presso le Aziende ove non sia previsto il grado i Capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo ex impiegati di 2^ categoria. b) Per il personale subalterno ed ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, nei casi di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL 16 gennaio 1991 (benefici economici automatici) verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatico di carriere ulteriori rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del CCNL 16 gennaio 1991, questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto, rispettivamente per subalterni ed ausiliari, dall'art. 12, lett. b) e dall'art. 14 lett. b) del CCNL 16 gennaio 1991. Presso le aziende ove, per il personale ausiliario e/o subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste alla lettera a) della presente norma. c) Fungibilità Anche per il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Accordo continua a trovare applicazione il principio di fungibilità delle mansioni di cui all'art. 15 del CCNL 16 gennaio 1991 tra i gradi per i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegatizia e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera o economica, secondo le normative del richiamato CCNL ovvero in base a normative aziendali volte a provvedere ulteriori benefici. Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende. ART. XXXIV - COMMISSIONI D'AVANZAMENTO PER ACRI Conformemente alla disponibilità resa in sede nazionale dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, presso le Aziende dove alla data di stipula del CCNL stesso fossero in atto commissioni permanenti per gli avanzamenti del personale, si darà luogo ad incontri aziendali con le OO.SS. aziendali per la valutazione delle problematiche relative a dette commissioni, al fine del reperimento di idonee soluzioni in materia. Laddove entro la data del 30 giugno 1995 non si pervenisse ad intese nel senso predetto, la questione, su richiesta di una delle parti, sarà oggetto, entro il 31 dicembre 1995, di un nuovo esame a livello aziendale, tra le stesse parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali. TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ALLEGATO N. 1 ASSICREDITO BASE 1992 +----------------------------------------------+ ¦paga ¦assegno ¦scatti di¦mensa ¦ex scala ¦ ¦base ¦di grado¦anzianitঠ¦mobile ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Quadro super ¦1.573.662¦164.892 ¦59.938 ¦83.692¦1.073.757 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Quadro ¦1.573.662¦ 0 ¦59.938 ¦83.692¦1.065.075 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Capo ufficio ¦1.024.096¦386.287 ¦59.938 ¦83.692¦1.054.033 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.024.096¦277.426 ¦59.938 ¦83.692¦1.042.189 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Capo reparto o sezione¦1.024.096¦114.274 ¦59.938 ¦83.692¦1.035.431 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Impiegato 1^ ¦1.024.096¦ 0 ¦59.938 ¦83.692¦1.029.052 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Impiegato 2^/op.spec. ¦ 913.157¦ 0 ¦51.310 ¦83.692¦1.020.377 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Capo commessi ¦ 816.812¦ 47.607 ¦41.938 ¦83.692¦1.017.538 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------+ ¦Commesso/operaio ¦ 816.812¦ 0 ¦41.938 ¦83.692¦1.013.735 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Guarda notturna ¦ 743.736¦ 0 ¦30.561 ¦83.692¦1.007.108 ¦ +----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 704.966¦ 0 ¦29.022 ¦83.692¦1.004.697 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ Corrispondente L. 42.494.000 retribuzione media globale annua (Azienda Tipo) +-----------------------------------------------+ ¦ Importo a copertura del 1993 ¦ ¦ ¦ ¦Importo medio: ¦ 1.330.000 +----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Quadro super ¦1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Quadro ¦1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo ufficio ¦1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1092.320 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo reparto o sezione¦1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Impiegato 1^ ¦ 927.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Impiegato 2^/op.spec. ¦ 848.838 + 33.447 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo commessi ¦ 815.093 + 27.331 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------+ ¦Commesso/operaio ¦ 781.314 + 27.331 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Guarda notturna ¦ 723.270 + 19.242 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 702.623 + 18.692 per ogni scatto di anzianitঠ¦custodia e pulizia ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ L'importo 1993, medio di cui sopra viene erogato a copertura del ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il 31.12.1992. L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai cessati dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, esodo incentivato. Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo delle tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente a L. 1.785.000 medie annue. ALLEGATO N. 1 BIS ACRI BASE 1992 +----------+---------+----------+-------+---------+ ¦paga ¦indennità¦scatti di ¦mensa ¦ex scala ¦base ¦di carica¦anzianità ¦ ¦mobile ¦ ¦ ¦1.330.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Quadro (per il grado¦1.573.662 ¦164.892 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.73.757 ¦superiore al minimo)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Quadro ¦1.573.662 ¦ 0 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.065.075 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Capo ufficio ¦1.024.096 ¦386.287 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.054.033 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.024.096 ¦227.426 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.042.189 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Capo reparto ¦1.024.096 ¦114.274 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.035.431 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Impiegato grado ¦1.024.096 ¦ 0 ¦59.938 ¦85.262 ¦1.029.052 ¦ ¦ ¦ ¦superiore al minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Impiegato grado ¦913.157 ¦ ¦minimo ¦ ¦ 0 ¦51.310 ¦85.262 ¦1.020.377 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Capo commessi ¦816.812 ¦47.607 ¦41.938 ¦85.262 ¦1.017.538 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Vice capo Commessi ¦816.812 ¦29.040 ¦41.938 ¦85.262 ¦1.016.067 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Commesso ¦816.812 ¦ 0 ¦41.938 ¦85.262 ¦1.013.735 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------+ ¦Operai ¦793.315 ¦ ¦37.284 ¦85.262 ¦1.011.473 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Guardia diurne ¦734.736 ¦ ¦e notturne ¦ ¦ 0 ¦30.561 ¦85.262 ¦1.007.108 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦ ¦Pers.di fatica, ¦704.966 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ 0 ¦29.022 ¦85.262 ¦1.004.697 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ Corrispondente L. retribuzione media globale annua (Azienda Tipo) 42.494.000 +-----------------------------------------------+ ¦ Importo a copertura del 1993 ¦ ¦ ¦ ¦Importo medio: 1.330.000 ¦ +----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Quadro (per il grado ¦1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ¦superiore al minimo) ¦ ¦ +----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Quadro ¦1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo ufficio ¦1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1092.320 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo reparto ¦1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Impiegato grado ¦ 927.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianitঠ¦superiore al minimo ¦ ¦ +----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Impiegato grado minimo¦ 848.838 + 33.447 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Capo commessi ¦ 815.093 27.331 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Vice capo Commessi ¦ 798.203 27.331 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Commesso ¦ 781.314 + 27.331 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------+ ¦Operai ¦ 752.292 + 23.286 per ogni scatto di anzianitঠ+----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Guardia diurne ¦ 723.270 + 19.242 per ogni scatto di anzianitঠ¦e notturne ¦ ¦ +----------------------+-----------------------------------------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 702.623 + 18.692 per ogni scatto di anzianitঠ¦custodia e pulizia ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ L'importo medio di cui sopra viene erogato a copertura del 1993, ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il 31.12.1992. L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai cessati dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, esodo incentivato. Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo delle tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente a L. 1.785.000 medie annue. ALLEGATO n. 2 ASSICREDITO dal 1.1.1994 +------------------------------------------+ ¦paga ¦assegno ¦scatti di ¦mensa ¦ ¦base ¦si grado ¦anzianità ¦ ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Quadro super ¦1.784.495 ¦180.315 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Quadro ¦1.784.495 ¦ 0 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Capo ufficio ¦1.182.008 ¦423.787 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.182.008 ¦249.490 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Capo reparto o sezione ¦1.182.008 ¦125.303 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Impiegato 1^ ¦1.182.008 ¦ 0 ¦63.548 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Impiegato 2^/op.spec. ¦1.060.263 ¦ 0 ¦54.404 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Capo commessi ¦ 954.658 ¦52.238 ¦44.466 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------+ ¦Commesso/operaio ¦ 954.658 ¦ 0 ¦44.466 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Guarda notturna ¦ 864.621 ¦ 0 ¦32.359 ¦83.692 ¦ +--------------------------+------------+----------+----------+-------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 832.015 ¦ 0 ¦30.757 ¦83.692 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------+ ¦ ex scala mobile ¦ e.d.r. ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Quadro super ¦ 1.073.757 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Quadro ¦ 1.065.075 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Capo ufficio ¦ 1.054.033 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦ 1.042.189 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Capo reparto o sezione ¦ 1.035.431 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Impiegato 1^ ¦ 1.029.052 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Impiegato 2^/op.spec. ¦ 1.020.377 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Capo commessi ¦ 1.017.538 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------+ ¦Commesso/operaio ¦ 1.013.735 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Guarda notturna ¦ 1.007.108 ¦ 20.000 ¦ +--------------------------+-------------------+----------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 1.004.697 ¦ 20.000 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ La presente tabella è determinata incrementando l'importo di L. 44.279.000 (L. 42.494.000 + 1.785.000) del 3,5 % per un ammontare annuo L. 1.550.000. Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado nonchè, in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri restano invariati. di Dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, in applicazione della tabella di corrispondenza in calce all'all. VII, le colonne paga base e assegno di grado della tabella che precede sono sostituite come segue: +-----------------------------------------------------+ ¦ Nuovo ¦Paga di ¦ ¦ inquadramento ¦livello ¦ +-------------------------------------+---------------¦ ¦ 4a Area ¦2° livello ¦1.964.810 ¦ ¦professionale ¦1° livello ¦1.784.495 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦ ¦ ¦4° livello ¦1.605.795 ¦ ¦ 3a Area ¦3° livello ¦1.431.498 ¦ ¦professionale ¦2° livello ¦1.307.311 ¦ ¦ ¦1° livello ¦1.182.008 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦ ¦ 2a Area ¦3° livello ¦1.060.263 ¦ ¦professionale ¦2° livello ¦1.006.896 ¦ ¦ ¦1° livello ¦ 954.658 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦----------------+ ¦ 1a Area guardie¦ ¦professionale ¦ ¦ ¦ ¦livello retributivo¦ ¦ ¦ unico 832.015 ¦indennità ¦ ¦ notturne ¦ ¦ 32.606 +-----------------------------------------------------+----------------+ ALLEGATO N. 2 BIS ACRI dal 1.1.1994 +---------------+-------------+------------+ ¦paga ¦indennità ¦scatti di ¦ ¦base ¦di carica ¦anzianità ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro (per il grado ¦1.784.495 ¦ 180.315 ¦63.548 ¦ ¦superiore al minimo) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦1.784.495 ¦ 0 ¦63.548 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦1.182.008 ¦ 423.787 ¦63.548 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.182.008 ¦ 249.490 ¦63.548 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto ¦1.182.008 ¦ 125.303 ¦63.548 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦1.182.008 ¦ 0 ¦63.548 ¦ ¦superiore al minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦1.060.263 ¦ 0 ¦54.404 ¦ ¦minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦954.658 ¦ 52.238 ¦44.466 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo Commessi ¦954.658 ¦ 31.865 ¦44.466 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso ¦954.658 ¦ 0 ¦44.466 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------+ ¦Operai ¦927.192 ¦ 0 ¦39.531 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia diurne ¦864.621 ¦ 0 ¦32.359 ¦ ¦e notturne ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦832.015 ¦ 0 ¦30.757 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ +---------------+-------------+------------+ ¦ mensa ¦ ex scala ¦ e.d.r. ¦ ¦ ¦ mobile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro (per il grado ¦ 85.262 ¦1.073.757 ¦ 20.000 ¦ ¦superiore al minimo) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦ 85.262 ¦1.065.075 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦ 85.262 ¦1.054.033 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦ 85.262 ¦1.042.189 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto ¦ 85.262 ¦1.035.431 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦ 85.262 ¦1.029.052 ¦ 20.000 ¦ ¦superiore al minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦ 85.262 ¦1.020.377 ¦ 20.000 ¦ ¦minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦ 85.262 ¦1.017.538 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo Commessi ¦ 85.262 ¦1.016.067 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso ¦ 85.262 ¦1.013.735 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------+ ¦Operai ¦ 85.262 ¦1.011.473 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia diurne ¦ 85.262 ¦1.007.108 ¦ 20.000 ¦ ¦e notturne ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 85.262 ¦1.004.697 ¦ 20.000 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ La presente tabella è determinata incrementando l'importo di L. 44.279.000 (L. 42.494.000 + 1.785.000) del 3,5 % per un ammontare annuo di L. 1.550.000. Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado nonchè, in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri restano invariati. ALLEGATO n. 3 ASSICREDITO dal 1.1.1995 +---------------+-------------+------------+ ¦paga ¦assegno ¦scatti di ¦ ¦base ¦di grado ¦anzianità ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro super ¦1.899.415 ¦ 185.245 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦1.899.415 ¦ 0 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦1.241.164 ¦ 435.618 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.241.164 ¦ 256.390 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto o sezione ¦1.241.164 ¦ 128.753 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato 1^ ¦1.241.164 ¦ 0 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato 2^ /op.spec. ¦1.115.968 ¦ 0 ¦ 55.084 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦1.007.405 ¦ 53.717 ¦ 45.022 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso/operaio ¦1.007.405 ¦ 0 ¦ 45.022 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia notturna ¦ 914.824 ¦ 0 ¦ 32.764 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 881.311 ¦ 0 ¦ 31.141 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ +---------------+-------------+------------+ ¦ mensa ¦ ex scala ¦ e.d.r. ¦ ¦ ¦ mobile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro super ¦ 83.692 ¦1.073.757 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦ 83.692 ¦1.065.075 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦ 83.692 ¦1.054.033 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦ 83.692 ¦1.042.189 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto o sezione ¦ 83.692 ¦1.035.431 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato 1^ ¦ 83.692 ¦1.029.052 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato 2^ /op.spec. ¦ 83.692 ¦1.020.377 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦ 83.692 ¦1.017.538 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso/operaio ¦ 83.692 ¦1.013.735 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia notturna ¦ 83.692 ¦1.007.108 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 83.692 ¦1.004.697 ¦ 20.000 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ La presente tabella è determinata incrementando la retribuzione media al 31.12.1994 (L. 44.279.000 + 1.550.000 = L. 45.828.000) del 2,5 % per un ammontare annuo di L. 1.146.000. Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado nonchè, in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri del quadro super e del quadro sono stati portati rispettivamente a 166 e 156. Dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, in applicazione della tabella di corrispondenza in calce all'all. VII, le colonne paga base e assegno di grado della tabella che precede sono sostituite come segue: +-----------------------------------------------------+ ¦ Nuovo ¦Paga di ¦ ¦ inquadramento ¦livello ¦ +-------------------------------------+---------------¦ ¦ 4a Area ¦2° livello ¦2.084.660 ¦ ¦professionale ¦1° livello ¦1.899.415 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦ ¦ ¦4° livello ¦1.676.782 ¦ ¦ 3a Area ¦3° livello ¦1.497.554 ¦ ¦professionale ¦2° livello ¦1.369.917 ¦ ¦ ¦1° livello ¦1.241.164 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦ ¦ 2a Area ¦3° livello ¦1.115.968 ¦ ¦professionale ¦2° livello ¦1.061.122 ¦ ¦ ¦1° livello ¦1.007.405 ¦ +-----------------+-------------------+---------------¦----------------+ ¦ 1a Area guardie¦ ¦professionale ¦ ¦livello retributivo¦881.311 ¦indennità ¦ ¦ unico ¦ notturne ¦ ¦ ¦ ¦ 33.513 ¦ +-----------------------------------------------------+----------------+ ALLEGATO n. 3 Bis ACRI dal 1.1.1995 +---------------+-------------+------------+ ¦paga ¦assegno ¦scatti di ¦ ¦base ¦di grado ¦anzianità ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro (per il grado ¦1.899.415 ¦ 185.245 ¦ 64.342 ¦ ¦superiore al minimo) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦1.899.415 ¦ 0 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦1.241.164 ¦ 435.618 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦1.241.164 ¦ 256.390 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto ¦1.241.164 ¦ 128.753 ¦ 64.342 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦1.241.164 ¦ 0 ¦ 64.342 ¦ ¦superiore al minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦1.115.968 ¦ 0 ¦ 64.342 ¦ ¦minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦1.007.405 ¦ 53.717 ¦ 45.022 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo Commessi ¦1.007.405 ¦ 32.767 ¦ 45.022 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso ¦1.007.405 ¦ 0 ¦ 45.022 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------+ ¦Operai ¦ 978.421 ¦ 0 ¦ 40.025 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia diurne ¦ 914.824 ¦ 0 ¦ 32.764 ¦ ¦e notturne ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 881.311 ¦ 0 ¦ 31.141 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ +---------------+-------------+------------+ ¦ mensa ¦ ex scala ¦ e.d.r. ¦ ¦ ¦ mobile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro (per il grado ¦ 85.262 ¦1.073.757 ¦ 20.000 ¦ ¦superiore al minimo) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Quadro ¦ 85.262 ¦1.065.075 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo ufficio ¦ 85.262 ¦1.054.033 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo ufficio ¦ 85.262 ¦1.042.189 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo reparto ¦ 85.262 ¦1.035.431 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦ 85.262 ¦1.029.252 ¦ 20.000 ¦ ¦superiore al minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Impiegato grado ¦ 85.262 ¦1.020.377 ¦ 20.000 ¦ ¦minimo ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Capo commessi ¦ 85.262 ¦1.017.538 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Vice capo Commessi ¦ 85.262 ¦1.016.067 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Commesso ¦ 85.262 ¦1.013.735 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------+ ¦Operai ¦ 85.262 ¦1.011.473 ¦ 20.000 ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Guardia diurne ¦ 85.262 ¦1.007.108 ¦ 20.000 ¦ ¦e notturne ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------------+-------------+------------¦ ¦Pers.di fatica, ¦ 85.262 ¦1.004.697 ¦ 20.000 ¦ ¦custodia e pulizia ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ La presente tabella è determinata incrementando la retribuzione media al 31.12.1994 (L. 44.279.000 + 1.550.000 = L. 45.828.000) del 2,5 % per un ammontare annuo di L. 1.146.000. Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado nonchè, in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri del quadro super e del quadro sono stati portati rispettivamente a 166 e 156. ALLEGATO N. 4 ASSICREDITO INDENNITA' DI RISCHIO - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994 +--------------------------------------------------------------------+ ¦ Quadri e impiegati (*) ¦Capoluoghi Altri centri ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦a) cassieri che hanno con continuitঠ239.189 179.366 ¦ ¦effettivo maneggio di valori ine¦ ¦ ¦renti alle operazioni svolte diret- ¦ ¦ ¦tamente allo sportello dei contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦b) addetti allo sportello che ef¦ 239.189 179.366 ¦ ¦fettuano esborsi e/o introiti di ¦ ¦ ¦valori ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦c) cassieri che hanno con continuitঠ140.465 127.823 ¦ ¦effettivo maneggio di valori ine¦ ¦ ¦renti alle operazioni svolte diret- ¦ ¦ ¦tamente allo sportello dei contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦d) cassieri che hanno maneggio di ¦ 121.302 90.873 ¦ ¦valori non esplicabile allo ¦ ¦ ¦sportello ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦e) addetti agli sportelli per ¦ 118.094 88.493 ¦ ¦l'incasso degli effetti, delle ¦ ¦ ¦bollette e similari ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦ 104.018 78.039 ¦ ¦re il cassiere (art. 13, primo comma¦ ¦ ¦3° alinea del contratto nazionale ¦ ¦ ¦23 novembre 1990) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦g) addetti alla stanza di compensa- ¦ 91.805 68.724 ¦ ¦zione che svolgono mansioni di ¦ ¦ ¦maneggio di contanti o valori ¦ ¦ ¦non esplicabile allo sportello, di ¦ ¦ ¦cui all'art. 13, penultimo comma ¦ ¦ ¦1° alinea, del contratto nazionale ¦ ¦ ¦23 novembre 1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦ Commessi (**) ¦ 68.724 51.440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦h) che hanno maneggio di contanti ¦ ¦ ¦o valori non esplilcabile allo ¦ ¦ ¦sportello di cui all'art. 15, ¦ ¦ ¦primo comma, 1° alinea e secondo ¦ ¦ ¦comma. 1° alinea, del contratto ¦ ¦ ¦nazionale 23 novembre 1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ N.B. Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 3,5 % quelle in atto al 31/12/1992. (*) 4a Area e 3° livello retributivo della 2a dalla data di stipulazine dell'accordo di rinnovo. area sono professionale (**) 2a Area professionale, 1° e 2° livello retributivo di stipulazine dell'accordo di rinnovo. dalla data ALLEGATO N. 4 BIS ACRI INDENNITA' DI RISCHIO (PER 12 MENSILITA') - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994 +----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Cat.1^:Capoluoghi ¦ ¦ ¦di prov. e centri Cat. 2^: ¦ ¦ ¦intenso movimenAltri centri¦ ¦ ¦to bancario ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦a) addetti agli sportelli contanti ¦ 239.189 179.366 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦b) addetti allo sportello che ef¦ 239.189 179.366 ¦ ¦fettuano esborsi e/o introiti di ¦ ¦ ¦valori ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦c) addetti agli sportelli non ¦ 170.465 127.823 ¦ ¦contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦d) altri cassieri ¦ 121.302 90.873 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦e) addetti agli sportelli per ¦ 118.094 88.493 ¦ ¦l'incasso degli effetti, delle ¦ ¦ ¦bollette e similari ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦ 104.018 78.039 ¦ ¦re il cassiere ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦g) personale subalterno che ha ¦ 68.724 51.440 ¦ ¦maneggio di valori o contanti non ¦ ¦ ¦esplicabile allo sportello ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%. Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. .... del CCNL ......... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 91.805 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 68.724 mensili per i centri di 2^ categoria. Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornaliera ed in atto al 31 dicembre 1992 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1994, del 3,5%. Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore 14%. N.B. Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 3,55 quelle in atto al 31/12/1992. sono ALLEGATO N. 5 ASSICREDITO INDENNITA' DI RISCHIO PER IL 1995 +--------------------------------------------------------------------+ ¦ Quadri e impiegati (*) ¦Capoluoghi Altri centri ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦a) cassieri che hanno con continuitঠ245.168 183.850 ¦ ¦effettivo maneggio di valori ine¦ ¦ ¦renti alle operazioni svolte diret- ¦ ¦ ¦tamente allo sportello dei contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦b) addetti allo sportello che ef¦ 245.168 183.850 ¦ ¦fettuano esborsi e/o introiti di ¦ ¦ ¦valori ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦c) cassieri che hanno con continuitঠ174.726 131.018 ¦ ¦effettivo maneggio di valori ine¦ ¦ ¦renti alle operazioni svolte diret- ¦ ¦ ¦tamente allo sportello dei contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦d) cassieri che hanno maneggio di ¦ 124.335 93.145 ¦ ¦valori non esplicabile allo ¦ ¦ ¦sportello ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦e) addetti agli sportelli per ¦ 121.046 90.705 ¦ ¦l'incasso degli effetti, delle ¦ ¦ ¦bollette e similari ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦ 106.618 79.990 ¦ ¦re il cassiere (art. 13, primo comma¦ ¦ ¦3° alinea del contratto nazionale ¦ ¦ ¦23 novembre 1990) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦g) addetti alla stanza di compensa- ¦ 94.100 70.442 ¦ ¦zione che svolgono mansioni di ¦ ¦ ¦maneggio di contanti o valori ¦ ¦ ¦non esplicabile allo sportello, di ¦ ¦ ¦cui all'art. 13, penultimo comma ¦ ¦ ¦1° alinea, del contratto nazionale ¦ ¦ ¦23 novembre 1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦-------------------------------¦ ¦ Commessi (**) ¦ 70.442 52.725 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦h) che hanno maneggio di contanti ¦ ¦ ¦o valori non esplilcabile allo ¦ ¦ ¦sportello di cui all'art. 15, ¦ ¦ ¦primo comma, 1° alinea e secondo ¦ ¦ ¦comma. 1° alinea, del contratto ¦ ¦ ¦nazionale 23 novembre 1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ N.B.Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 2,55 quelle in atto al 31/12/1994. sono (*) 4a area, 3a area e 3° livello retributivo della 2a area professionale dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo. (**) 2a area professionale, 1° e 2° livello retributivo dalla di stipulazione dell'accordo di rinnovo. ALLEGATO N. 5 BIS ACRI data INDENNITA' DI RISCHIO (12 MENSILITA') - MISURE IN VIGORE AL 1/1/1995 +----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Cat.1^:Capoluoghi ¦ ¦ ¦di prov. e centri Cat. 2^: ¦ ¦ ¦intenso movimenAltri centri¦ ¦ ¦to bancario ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦a) addetti agli sportelli contanti ¦ 245.168 183.850 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦b) addetti allo sportello che ef¦ 245.168 183.850 ¦ ¦fettuano esborsi e/o introiti di ¦ ¦ ¦valori ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦c) addetti agli sportelli non ¦ 174.726 131.018 ¦ ¦contanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦d) altri cassieri ¦ 124.335 93.145 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦e) addetti agli sportelli per ¦ 121.046 90.705 ¦ ¦l'incasso degli effetti, delle ¦ ¦ ¦bollette e similari ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦ 106.618 79.990 ¦ ¦re il cassiere ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------------¦ ¦g) personale subalterno che ha ¦ 70.442 52.725 ¦ ¦maneggio di valori o contanti non ¦ ¦ ¦esplicabile allo sportello ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%. Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. .... del CCNL ......... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 94.100 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 70.442 mensili per i centri di 2^ categoria. Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornaliera ed in atto al 31 dicembre 1994 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, del 2,5%. Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore 14%. N.B. Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994. sono ALLEGATO N. 6 ASSICREDITO DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994 +----------------------------------------------------+ ¦quadri ¦ ¦impiegati ¦commessi ¦guardie notturne ¦ ¦e operai ¦e operai ¦ ¦specializzati¦ ¦pers.fat.custodia¦ ¦e pul. ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦Centri fino a ¦157.200 ¦ 137.000 ¦ 108.300 ¦ 101.600 ¦ ¦200.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 200.001 a ¦172.920 ¦ 150.700 ¦ 119.130 ¦ 111.760 ¦ ¦500.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 500.001 a ¦188.640 ¦ 164.400 ¦ 129.960 ¦ 121.920 ¦ ¦1.000.000 abitanti¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦oltre 1.000.000 ¦204.360 ¦ 178.100 ¦ 140.790 ¦ 132.080 ¦ ¦di abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ N.B. Le misure di cui alla presente tabella sono determinate incrementando del 4,2% e del 3,5% quelle in atto al 31/12/1992. DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1995 +----------------------------------------------------+ ¦quadri ¦impiegati ¦commessi ¦ ¦e operai ¦e operai ¦ ¦specializzati¦ ¦guardie notturne ¦ ¦pers.fat.custodia¦ ¦e pul. ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦Centri fino a ¦161.100 ¦ ¦200.000 abitanti ¦ 140.400 ¦ 111.000 ¦ 104.100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 200.001 a ¦177.210 ¦ 154.440 ¦ 122.100 ¦ 114.510 ¦ ¦500.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 500.001 a ¦193.320 ¦ 168.480 ¦ 133.200 ¦ 124.920 ¦ ¦1.000.000 abitanti¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦oltre 1.000.000 ¦209.430 ¦ 182.520 ¦ 144.300 ¦ 135.330 ¦ ¦di abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ N.B. Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994. sono NOTA Dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i riferimenti a categorie e qualifiche vanno sostituiti secondo la tabella di corrispondenza riportata in calce all'art. VII del medesimo accordo. ALLEGATO N. 6 BIS ACRI DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994 +----------------------------------------------------+ ¦quadri ¦impiegati ¦commessi ¦ ¦e operai ¦e operai ¦ ¦specializzati¦ ¦guardie notturne ¦ ¦pers.fat.custodia¦ ¦e pul. ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦Centri fino a ¦157.200 ¦ 137.000 ¦ 108.300 ¦ 101.600 ¦ ¦200.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 200.001 a ¦172.920 ¦ 150.700 ¦ 119.130 ¦ 111.760 ¦ ¦500.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 500.001 a ¦188.640 ¦ 164.400 ¦ 129.960 ¦ 121.920 ¦ ¦1.000.000 abitanti¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦oltre 1.000.000 ¦204.360 ¦ 178.100 ¦ 140.790 ¦ 132.080 ¦ ¦di abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ N.B. Le misure di cui alla presente tabella sono determinate incrementando del 4,2% e del 3,5% quelle in atto al 31/12/1992. DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1995 +----------------------------------------------------+ ¦quadri ¦impiegati ¦commessi ¦ ¦e operai ¦e operai ¦ ¦specializzati¦ ¦guardie notturne ¦ ¦pers.fat.custodia¦ ¦ ¦e pul. +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦Centri fino a ¦161.100 ¦ 140.400 ¦ 111.000 ¦ 104.100 ¦ ¦200.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 200.001 a ¦177.210 ¦ 154.440 ¦ 122.100 ¦ 114.510 ¦ ¦500.000 abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦da 500.001 a ¦193.320 ¦ 168.480 ¦ 133.200 ¦ 124.920 ¦ ¦1.000.000 abitanti¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+-------------+------------+----------------¦ ¦oltre 1.000.000 ¦209.430 ¦ 182.520 ¦ 144.300 ¦ 135.330 ¦ ¦di abitanti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ N.B. Le misure di cui alla presente tabella determinate incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994. sono ALLEGATO N. 7 ASSICREDITO INDENNITA' E COMPENSI VARI (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995) +----------------------------------------------------------------------+ ¦- lavori in locali sotterranei .........................¦ 82.500 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- turno ......................................... ¦ 7.700 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- addetti al turno notturno.............................¦ 55.000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- per flessibilità superiore all'ora....................¦ 6.600 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- giornata di reperibilità ............................¦ 55.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- per intervento........................................¦ 33.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- attività di promozione e consulenza al sabato.........¦ 33.000 ¦ ¦ (art. 56) e distribuzione dell'orario ¦ ¦ ¦ settimanale su sei giorni (compreso il ¦ ¦ ¦ sabato)................................. ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦ Commessi: ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- pernottamento ........................................¦ 33.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦ 44.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale ¦ 26.400 ¦ ¦ diurno ...............................................¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- custodia diurna nella giornata di sabato .............¦ 88.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦ Ausiliari: ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦ 26.400 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale ¦ 16.500 ¦ ¦ diurno ...............................................¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- pernottamento semplice ...............................¦ 19.250 ¦ +----------------------------------------------------------------------+ ASSEGNI MENSILI PER ANZIANITA' (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995) +----------------------------------------------------------------------+ ¦- Vice capi ufficio e capi reparto......................¦ 38.500 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Operai specializzati..................................¦ 55.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Commessi specializzati................................¦ 36.300 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Guardie notturne personale di fatica custodia pulizia ¦ 24.200 ¦ +----------------------------------------------------------------------+ NOTA Dalla a data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i riferimenti categorie e qualifiche vanno sostituiti secondo la tabella di corrispondenza riportata in calce all'art. VII del medesimo accordo. ALLEGATO N. 7 BIS ACRI INDENNITA' E COMPENSI VARI (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995) +----------------------------------------------------------------------+ ¦- lavori in locali sotterranei .........................¦ 82.500 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- turno ......................................... ¦ 7.700 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- addetti al turno notturno.............................¦ 55.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- per flessibilità superiore all'ora....................¦ 6.600 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- pernottamento ........................................¦ 33.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦ 44.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale ¦ 26.400 ¦ ¦ diurno ...............................................¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- custodia diurna nella giornata di sabato (o di lunedì¦ 88.000 ¦ ¦ secondo le previsioni del CCNL) ......................¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- attività di promozione e consulenza al sabato e dis- ¦ 33.000 ¦ ¦ tribuzione dell'orario settimanale su sei giorni ¦ ¦ ¦ (compreso il sabato) ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------+ ASSEGNI MENSILI PER ANZIANITA' (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995) +----------------------------------------------------------------------+ ¦- Vice capi ufficio.....................................¦ 57.750 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Subalterni......................................... ¦ 55.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Ausiliari......................................... ¦ 33.000 ¦ +--------------------------------------------------------+-------------¦ ¦- Operai ...............................................¦ 44.000 ¦ +----------------------------------------------------------------------+ DICHIARAZIONE DELLE PARTI IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 19 DICEMBRE 1994 A seguito della sottoscrizione in data 19 dicembre 1994 dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale del 23 novembre 1990 (Assicredito) e del 16 gennaio 1991 (Acri), considerato che tale circostanza non consente di porre in pagamento nel corrente anno le somme rivenienti dall'accordo stesso, le Parti stipulanti concordano di corrispondere le competenze arretrate relative all'anno 1994 nel mese di gennaio 1995. ACRI FABI ²²²² þþþþ ASSICREDITO FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UIB-UIL