Accordo di rinnvo 19 dicembre 1994

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Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma
tra
- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)
- l'associazione Sindacale fra le Aziende del credito (ASSICREDITO)
e
- la Federazione Autonoma bancari Italiani (FABI);
- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl);
- la Federazione Italiana
Credito
(FISAC-Cgil);
Sindacale Lavoratori
Assicurazioni e
- la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil)
si è convenuto di stipulare il presente accordo per il rinnovo del:
- contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico
nazionale
del 16 gennaio 1991 (Acri) per i quadri, gli impiegati, i subalterni e
gli
ausiliari delle Casse di Risparmio, degli Enti equiparati (Iccri
e
Federalclasse), dei Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria,
delle
aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività
intrinsecamente
ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria
e del:
contratto collettivo nazionale di lavoro del 23
novembre
1990
(Assicredito) per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli
ausiliari
delle Aziende di credito, finanziarie e delle aziende che
espletano
attività intrinsecamente
ordinate
e
funzionali
all'intermediazione
finanziaria
ACRI
ASSICREDITO
FABI
UIL
FALCRI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
UIB-
Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma
tra
- l'Associazione fra le Casse di risparmio Italiane (ACRI)
- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)
e
- la Cisnal Credito;
- la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (FASIB-Confsal);
- il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEACisal);
si è convenuto di stipulare il presente accordo per il rinnovo del:
- contratto collettivo nazionale di lavoro e accordo economico
nazionale
del 16 gennaio 1991 (Acri) per i quadri, gli impiegati, i subalterni e
gli
ausiliari delle Casse di Risparmio, degli Enti equiparati (Iccri
e
Federalclasse), dei Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria,
delle
aziende finanziarie, delle aziende che espletano attività
intrinsecamente
ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria
e del:
contratto collettivo nazionale di lavoro del 23
novembre
1990
(Assicredito) per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli
ausiliari
delle Aziende di credito, finanziarie e delle aziende che
espletano
attività intrinsecamente
ordinate
e
funzionali
all'intermediazione
finanziaria
ACRI
CISAL-CREDITO
ASSICREDITO
FASIB-CONFSAL
SILCEA-CISAL
PREMESSA
Le Parti stipulanti il presente accordo di rinnovo si danno atto che
nel
settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati
e
sono in pieno
sviluppo rilevanti
processi di
ristrutturazione
e
riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere
internazionale,
coinvolgenti l'intero apparato economico italiano
- che
richiedono
specifici interventi concernenti le strutture del comparto
produttivo
bancario e finanziario.
Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali
assumono
carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi
sul
sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa
agli
operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il
continuo
sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Ne consegue che le Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in
uno
scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato,
caratterizzato
dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più
elevata
concorrenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non
sempre
collocati nel sistema.
Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate
nella
direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione
dei
prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un
adeguato
risultato economico delle Imprese.
Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23
luglio
1993, le Parti hanno convenuto - stipulando il presente accordo di
rinnovo
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quadri,
impiegati,
commessi/subalterni, ausiliari del 23 novembre 1990 (Assicredito) e del
16
gennaio 1991 (Acri) - di riordinare il sistema contrattuale di
categoria
sulla base delle clausole che seguono.
Art. I - ASSETTI CONTRATTUALI
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le
Parti
concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria;
-
un secondo livello di contrattazione (aziendale)
riguardante materie
e
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri
del
contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di
applicazione
definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica secondo
il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le
voci
nelle quali detta contrattazione aziendale si articola.
Art. II - DECORRENZA E DURATA
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale
la
parte normativa e biennale per quella economica; pertanto:
per
- la parte normativa decorre dalla data di stipulazione dell'accordo
di
rinnovo, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e
scadrà
il 31 dicembre 1997;
-
per il primo biennio,
la parte economica decorre dal 1° gennaio 1994
e
scadrà il 31 dicembre 1995;
- per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1996
e
scadrà il 31 dicembre 1997.
Art.
E
III -
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA SINDACALE
L'AVVIO DELLE TRATTATIVE NAZIONALI
A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale,
le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a
prestare
la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile
per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza
del
contratto predetto.
Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta
scadenza
ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma
se
successiva le Parti
non assumeranno iniziative
unilaterali
nè
procederanno ad azioni dirette.
La violazione di tale periodo
di
raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che
vi
avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data
a
partire dalla quale
decorre l'indennità di vacanza contrattuale
appresso
disciplinata.
resta
fermo che al
termine del primo biennio di
valenza
contrattuale
e
cioè il 31 dicembre 1995 scadrà la "parte economica" del presente
accordo
di rinnovo.
Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali
stipulanti
presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento
economico,
in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
ART. IV - INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere
dal
futuro rinnovo del contratto nazionale ed in riferimento a
quanto
stabilito relativamente
alla procedura per la
presentazione
della
piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le
Parti
stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi
dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva
alla
scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti
un
apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità
di
vacanza contrattuale.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di
inflazione
programmato, applicato alla paga di livello (comprensiva della ex
paga
base e dell'eventuale ex assegno di grado), nonchè, ai sensi del punto
2
del Protocollo 23 luglio 1993, all'indennità di ex scala mobile.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale,
50%
dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo
nazionale
l'indennità cessa di essere erogata.
detto importo sarà pari
di rinnovo
al
del contratto
PER L'ACRI
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di
inflazione
programmato, applicato alla paga base e all'eventuale assegno
grado,
nonchè, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993,
all'indennità
di ex scala mobile.
di
ART. V - SISTEMA DI INFORMATIVA E PARTECIPAZIONE
ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i
diversi
ruoli e responsabilità delle aziende e delle Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di
perseguire
l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che
si
articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed
aziendale,
aventi
ad
obiettivo
il
razionale
sviluppo
del
comparto
creditizio/finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale
dei
lavoratori ed in coerenza con i principi indicati in
presente
accordo di rinnovo.
premessa la
Di conseguenza le Parti stipulanti procederanno:
- al riesame, entro il 30 aprile 1995, delle competenze e dei criteri
di
funzionamento dell'Osservatorio nazionale
di cui
all'art. 138
del
contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 143 per l'Acri), quale sede
più
idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di
informazioni
individuato nel contratto nazionale e per la promozione di
possibili
iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali
si
realizzino auspicate convergenze;
- alla raccolta in un unico capitolo del contratto nazionale
delle
previsioni relative al sistema di relazioni sindacali in sede aziendale;
- all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e
di
arbitrato,
allo scopo di valutare l'introduzione
nel
settore
di
un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le
indicazioni
espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.
ART. VI - AREA CONTRATTUALE
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per
valutare
gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Cap.
I
del contratto 23 novembre 1990 (Assicredito) e 16 gennaio 1991 (Acri)
in
tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a
quanto
disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il "testo
unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia".
ART. VII
PER ASSICREDITO
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Le Parti stipulanti ritengono che in materia di classificazione
del
personale occorra predisporre strumenti idonei a conciliare le
esigenze
organizzative e produttive, in continua evoluzione, delle Aziende
di
credito e finanziarie con quelle della clientela e dei lavoratori.
la nuova struttura degli inquadramenti
deve risultare
maggiormente
orientata al riconoscimento della professionalità, delle competenze
e
delle concrete capacità del dipendente ed al contempo dovrà
essere
flessibile, onde consentire alle Aziende, sul piano operativo,
una
gestione funzionale e fungibile del personale, nel rispetto delle
garanzie
di legge e contrattuali, in sintonia con evoluti modelli di produttività
e
di qualità dei servizi alla clientela.
In armonia con tale premessa le Parti stipulanti convengono di adottare
un
nuovo sistema di classificazione del personale articolato su quattro
aree
professionali omogenee,
nel
cui
ambito sono
individuati
livelli
retributivi,
corredati
da
corrispondenti
profili
professionali
esemplificativi.
I lavoratori inquadrati alla data di stipulazione del presente accordo
di
rinnovo nelle categorie, nelle qualifiche e nei gradi stabiliti
dal
contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990
verranno
automaticamente e correlativamente inseriti, con effetto dalla data
di
stipula del presente accordo di rinnovo, nelle predette aree
professionali
e nei relativi livelli retributivi, in applicazione delle "tabella
di
corrispondenza" annessa al
presente accordo di rinnovo, con salvaguardia, comunque, delle
posizioni
già acquisite. entro i tre mesi successivi a tale ultima data si
darà
corso in sede aziendale
ad un apposito
incontro
per
verificare
congiuntamente la conformità di tale applicazione ai criteri predetti.
I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto
daranno
luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli
retributivi
secondo la tabella di corrispondenza annessa al presente accordo
di
rinnovo, salvo che si addivenga, in presenza di normative
aziendali
difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali
della
presente normativa.
Le Parti nazionali stipulanti definiranno entro il 31 marzo 1995
le
declaratorie
ed
i
profili
esemplificartivi
che
determinano
le
caratteristiche
ed i
requisiti
indispensabili per
l'inquadramento
nell'area professionale e nei livelli retributivi.
Profili professionali nuovi conseguenti a nuove attività o cambiamenti
di
organizzazione emersi nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1990
e
la data di stipulazione del presente accordo di rinnovo - e non
già
previsti dalla normativa aziendale - potranno essere individuati in
sede
di verifica applicativa del nuovo sistema degli inquadramenti, anche
ai
fini di quanto previsto dall'art. 22, 2° comma, del contratto nazionale
23
novembre 1990.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti
a
nuove
attività
o
a
cambiamenti di organizzazione potranno essere individuati, temo per
tempo,
con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti, anche ai fini
di
quanto previsto dall'art. 22, 2° comma, del contratto nazionale
23
novembre 1990.
Il considerazione delle esigenze aziendali in direzione della
fungibilità
ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto
più
complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti,
l'Azienda
potrà attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le
attività
di pertinenza dell'area professionale di appartenenza,
ciò
comporti riduzione del trattamento economico.
senza
che
L'Azienda, nel corso di un apposito incontro da tenere entro il 30
giugno
1995, informerà, su loro richiesta, gli organi di coordinamento
delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
di
rinnovo in merito ai criteri adottati per la miglior gestione
delle
flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione i
predetti
organi di coordinamento potranno avanzare proposte, ai fini di
una
valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che
possano
risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate.
Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di
un
livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo
di
utilizzo in tali compiti alla corresponsione delle relativa differenza
di
retribuzione.
Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie
di
livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area
professionale
è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente
all'attività
superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto con
continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 20
del
contratto nazionale 23 novembre 1990.
Resta fermo l'art. 23 del contratto nazionale
fatti
salvi
i
coordinamenti
conseguenti
alla
degli
inquadramenti.
23
novembre
nuova
1990,
disciplina
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente
articolo,
chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in
accordi
aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia
di
inquadramento correlati alla fungibilità nell'utilizzo del
personale,
globalmente connesse agli
assetti
in
atto
frutto
di
normative
aziendalmente pattuite.
TABELLA DI CORRISPONDENZA ANNESSA ALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL ....
+--------------------------------------------------------------+
¦PRECEDENTE CATEGORIA
¦NUOVO INQUADRAMENTO
¦
¦QUALIFICA PER GRADO (*)
¦
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦
1ª area professionale
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦personale di pulizia
¦livello retributivo unico
¦
¦fatica e custodia:
¦
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦personale addetto
¦livello retributivo unico +
¦
¦guardiania notturna:
¦indennità mensile
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦
2ª area professionale
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦operaio/commesso
¦1° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦capo commesso
¦2° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦impiegato di 2ª /
¦3° livello retribuzione
¦
¦operaio specializzato
¦
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦
3ª area professionale
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦impiegato di 1ª:
¦1° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦capo reparto:
¦2° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦vice capo ufficio:
¦3° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦capo ufficio:
¦4° livello retribuzione
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦
4ª area professionale
¦
+--------------------------------------------------------------¦
¦quadro:
¦1° livello retribuzione
¦
+---------------------------+----------------------------------¦
¦quadro super:
¦1° livello retribuzione
¦
+--------------------------------------------------------------+
(*) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali
ART. VIII - PARTE ECONOMICA
A copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993 viene corrisposto
un
importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato
(all.
n. 1 per l'Assicredito; all. n. 1 bis per Acri).
la determinazione della misura della erogazione in parola va
effettuata
con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data
31
dicembre 1993.
del
L'importo di cui sopra:
- va computato pro quota in
servizio
retribuito nel periodo predetto;
va sterilizzato ai fini
il
trattamento di fine rapporto;
relazione
degli
all'eventuale
istituti
minor
contrattuali,
tranne
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di
previdenza
aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo
diverse
disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i
trattamenti
stessi.
Le Prati stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995
per
esaminare la possibilità
di definire
una
nuova
struttura
della
retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione
e
razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per
le
Aziende.
Le tabelle del trattamento economico per il 1994 e per
il 1995
sono
quelle in allegato (all. nn. 2 e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e
3
bis per Acri).
Gli importi dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del
contratto
nazionale 23 novembre 1990 (art. 51 per l'Acri) sono riportati
nelle
tabelle allegati nn. 4 e 5 per l'Assicredito, 4 bis e 5 bis per l'Acri;
il
secondo comma dell'art. 41 sopracitato è depennato; al primo
comma
dell'art. 51 del contratto nazionale 16 gennaio 1991 (Acri) è depennata
la
parola "annualmente".
La presente norma sii applica al personale in servizio alla data
di
stipulazione del presente accordo di rinnovo e, per quanto di
competenza,
a quello assunto successivamente, nonchè ai cessati dal servizio dal
1°
gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta
a
licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero
a
dimissioni senza immediato
diritto a trattamento
pensionistico
di
anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.
Scatti di anzianità
Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente
accordo
di rinnovo
continua ad applicarsi la disciplina in atto in materia
di
scatti biennali di anzianità (1).
I lavoratori assunti dopo la data di stipulazine del presente accordo
di
rinnovo
beneficiano del primo scatto di anzianità dopo quattro anni
a
partire dalla data di assunzione; successivamente gli stessi
lavoratori
hanno diritto ad ulteriori 7 scatti in ragione di ogni biennio
di
anzianità (1).
Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali
difformi
in atto alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo
saranno
modificate in modo coerente con quanto stabilito al comma che precede.
Allegati
(1) I relativi importi sono quelli previsti nelle allegate tabelle
(all.
nn. 2 e 3 per l'Assicredito; all. nn. 2 bis e 3 bis per l'Acri).
ART. IX
PER ASSICREDITO
AUTOMATISMI
Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema
degli
inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi
la
disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990
sugli
automatismi.
Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già
maturati
a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto,
nonchè
quant'altro stabilito in materia dal predetto contratto nazionale:
A)
al personale interessato, in servizio alla data di stipulazione del
presente accordo di rinnovo, viene riconosciuto - in
sostituzione
dell'avanzamento automatico di carriera in corso di
maturazione,
acquisibile ai sensi dell'art. 108, lett. a), b) e c) del
contratto
nazionale 23 novembre 1990 - il corrispondente passaggio di
livello
retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio
all'area
professionale superiore, si conoscerà in sostituzione un
assegno
mensile di equivalente importo.
Per il personale che ha in corso di maturazione il primo
avanzamento
automatico
di carriera verrà
a
suo
tempo riconosciuto,
in
sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente
importo.
L'attribuzione di tale assegno mantiene gli
eventuali
effetti
economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo
automatismo"
previsti dalla normativa aziendalmente in atto.
Per il personale in questione restano valide le
dell'art.
112 del contratto nazionale 23 novembre 1990;
B)
alla
previsioni
nei confronti del personale interessato, assunto successivamente
data di stipula del presente accordo di rinnovo,
riconosciuto
un
unico assegno mensile di importo equivalente
due
"automatismi" previsti dalla precedente lett. a).
viene
al
primo
dei
Laddove la normativa aziendale preveda un
numero di
benefici
economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a
quanto
previsto dal contratto nazionale 23 novembre 1990, questi
ultimi
manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa
e
saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali
assegni
sarà peraltro decurtato della differenza tra l'importo del
secondo
automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionale,
oltre
che della indennità di cui all'art. 112 del contratto nazionale
23
novembre 1990
qualora fosse assorbita
dai suddetti
ulteriori
automatismi.
La
trasformazione
degli
automatismi
in
assegni
economici
e
la
soppressione del "secondo automatismo" non pregiudicano gli
eventuali
ulteriori
benefici
normativi
previsti
dalle
regolamentazioni
aziendali in atto in materia.
Presso le Aziende ove non sia
attualmente previsto il grado
di
capo
reparto,
per il personale assunto al primo livello
della terza
area
professionale l'assegno mensile è di importo pari a
previsto
alla lettera B), primo comma, della presente norma.
quello
C)
per il personale interessato assunto dopo la data di
stipulazione
del presente accordo di rinnovo, nei casi di cui alle lettere d),
e)
f)
e g) dell'art. 108 del contratto nazionale 23 novembre
1990
(benefici
economici per automatismi), verrà riconosciuto un
unico
assegno mensile
nel corso del rapporto di lavoro.
Tale personale conserva le eventuali
ulteriori più
favorevoli
previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa
nazionale,
previste dagli accordi aziendali in atto per i rispettivo livello
di
inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero
di
automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato
di
tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni
di
importo equivalente.
Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli
avanzamenti
e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel
miglior
trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio
dio
livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui
detto
miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua
per
la durata del trattamento stesso.
l'art. 112 del contratto nazionale 23 novembre 1990 non si applica
nei
confronti del personale assunto dopo la data di stipulazione del
presente
accordo di rinnovo.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del contratto
nazionale
23 novembre 1990 saranno raccordate in modo coerente con quanto
sopra
disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco
della
vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
CHIARIMENTI A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che:
1.
B)
quanto previsto al 3° comma della lett. A), al 3° comma della lett.
e al 2° comma della lett. C) della presente norma, lascia
impregiudicate
eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa
le
Parti in sede aziendale;
fra
2. gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di
carriera
mantengono
gli stessi
effetti ai fini
del trattamento
economico
complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità
di
ex scala mobile, premio di produttività).
ART. X
PER ASSICREDITO
CRITERI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le
capacità
professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo, in linea con
le
esigenze organizzative, di efficienza e di produttività dell'Azienda
e
tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie.
A tal fine le Parti medesime riconoscono che la nuova normativa in
materia
di inquadramento va connessa con un coerente sviluppo professionale
del
personale. Tale sviluppo si realizza attraverso l'esperienza pratica
sul
lavoro, la partecipazione a corsi di formazione professionale
indetti
dall'Azienda, la rotazione su diverse posizioni di lavoro.
I passaggi ad area e/o livello retributivo superiore vendono effettuati
in
base al giudizio professionale complessivo, alla formazione del
quale
concorrono i seguenti criteri:
- valutazione dei precedenti professionali;
- valutazione del ruolo professionale (competenze, responsabilità, etc);
- valutazione delle capacità e attitudini professionali.
Il lavoratore sarà annualmente informato, a sua richiesta, circa il
merito
della valutazione professionale tempo per tempo formulata dall'azienda.
In sede di prima
attuazione della
nuova
normativa
in tema
di
inquadramenti, l'Azienda prospetta agli Organi di coordinamento
delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti le modalità
applicative
delle su accennate linee di sviluppo professionale in relazione
al
complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale.
In
tale sede gli Organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori stipulanti possono formulare loro considerazioni e
fornire
contributi propositivi.
Tenuto conto di quanto emerso nella fase di cui al comma
precedente,
l'Azienda porterà a conoscenza dei lavoratori le linee che avrà
definite
in materia, al fine di conferire trasparenza allo sviluppo
professionale
ed ai criteri di valutazione.
In presenza di significative variazioni delle modalità di applicazione
su
accennate di procederà come previsto dai due commi precedenti.
Entro il 31 dicembre 1996 potrà darsi luogo fra le Parti stipulanti ad
un
incontro per la valutazione aziendalmente ricavate sulla tematica
in
oggetto.
In ordine alle risultanze del predetto incontro ed agli eventuali
riflessi
in sede aziendale,
la singola Azienda intratterrà gli
Organi
di
coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
ART. XI - ORARI DI LAVORO E FLESSIBILITA'
Le Parti stipulanti convengono sulla esigenze di adeguare la
disciplina
contrattuale alla mutate esigenze di presidio del territorio,
alla
necessità delle Aziende di fornire servizi più efficienti e più
flessibili
all'utenza e di favorire la più funzionale organizzazione del
lavoro,
nella responsabile valutazione
delle garanzie individuali
e collettive
e
per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
Tanto premesso le Parti medesime stabiliscono quanto segue.
A)
Il numero degli sportelli cui si applicano le successive lettere
B)
e
C)
non può complessivamente eccedere l'8% di tutti gli
sportelli
dell'Azienda interessata operanti sul territorio nazionale ad
orario
intero (e cioè per almeno 5 giorni la settimana e 5 ore al giorno),
con
arrotondamento delle eventuali frazioni eccedenti
lo 0,5
all'unità
superiore e con un minimo di 1 sportello per le Aziende che ne
abbiano
almeno 5.
B) L'Azienda ha facoltà di procedere ad una diversa
distribuzione
dell'orario di lavoro e di sportello settimanale rispetto a quella
dal
lunedì al venerdì - oltrechè nei casi già disciplinati dagli artt. 66 e
67
del contratto collettivo nazionale 23 novembre 1990 (artt. 60 e 61
del
contratto Acri 16 gennaio 1991) - per gli sportelli situati
presso
strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali,
grandi
magazzini).
Per dette nuove fattiscpecie la distribuzione settimanale dell'orario
di
lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì al sabato, dal
lunedì
pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato, fermi restando
la
distribuzione dell'orario giornaliero ed i limiti individuali di cui al
2°
comma e seguenti dell'art. 66 nonchè di cui all'art. 67 sopracitati
(
artt. 60 e 61 del contratto Acri 16 gennaio 1991).
detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto previsto
alla
lett.
A), un massimo di dipendenti dell'Azienda che si
determina
moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.
L'Azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al
precedente
comma
fisserà un apposito incontro con gli organismi sindacali di cui
all'art.
69, ultimo comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 141,
2°
comma, per l'Acri), per verificare congiuntamente la rispondenza
delle
scelte aziendali alle fattispecie di cui al primo comma della
presente
lett. B) e per concordare le articolazioni degli orari di apertura
degli
sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del
personale
interessato), nell'ambito di quelle di cui al secondo comma della
presente
lettera B), tenendo conto delle esigenze di servizio al pubblico
delle
predette strutture.
Al fine di adeguare la dizione "sportelli speciali distaccati" contenuta
negli artt. 66 e 67 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 60
per
l'acri)
alle indicazioni della Banca d'Italia, si conviene
di
sostituirla con "unità operative e sportelli con orari speciali".
C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le
unità
operative situate in località turistiche potranno essere prestati
alle
condizioni seguenti:
- l'azienda individuerà, informandone gli organismi sindacali di
cui
all'art. 69, ultimo comma, del contratto nazionale 23 novembre 1990
(art.
141, 2° comma, per l'Acri), le località prescelte. In tale occasione,
a
richiesta della sussistenza del requisito di "località turistica"
della
piazza o della zona ove l'Azienda intende attivare i servizi di
sportello
in discorso.
- L'Azienda potrà articolare l'orario di sportello in modo da
utilizzare
il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti dal lunedì al sabato
(non
più di 4 ore di sportello nella giornata di sabato).
- L'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può essere
disposto
dall'Azienda - articolando l'orario di lavoro degli interessati
dal
martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì
al
sabato fermo quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che
si
determina moltiplicandoli per 5 il numero degli sportelli che si
attivano.
L'Azienda provvederà a predisporre al riguardo, se possibile,
opportune
turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo lavoratore nella giornata
di
sabato non potrà eccedere 12 volte all'anno.
Le Parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta in
ordine
alla tipologia dell'orario di cui al primo comma del presente alinea
per
concordarne le modalità applicative.
trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti, si darà
luogo
ad un incontro in sede aziendale per un
riesame congiunto
della
situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito di
ciascuna
Azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima piazza, di servizi
di
sportello di cui alla presente lettera C) nella giornata di sabato.
D) A far tempo dal 1° gennaio 1995, ai quadri, impiegati e commessi il
cui
orario settimanale di lavoro sia distribuito su sei
giorni
viene
riconosciuto, per ogni settimana interessata da tale distribuzione,
un
permesso aggiuntivo di 40 minuti da fruire secondo le modalità
dell'art.
52 del contratto 23 novembre 1990 (art. 52 per l'Acri), con estensione
a
tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario
del
compenso di cui all'art. 55, ultimo comma, del predetto contratto
(art.
53, 2° comma, per l'Acri), con salvaguardia, per la parte eccedente,
delle
più favorevoli situazioni normative ed economiche aziendalmente in atto.
In materia
previsioni
di
spostamenti
di
orario,
ferme
le
attuali
contrattuali anche per quel che attiene alle possibili intese
aziendali
estensive, si conviene che la previsione di cui all'art. 59 del
contratto
nazionale 23 novembre 1990 (art. 56 per l'Acri) - limitatamente
agli
spostamenti di 1 ora di cui al primo comma della norma medesima si
applica anche ai centri servizi, centrali e periferici e agli
uffici
borsa.
Le flessibilità disposte dal contratto complementare 20 novembre 1991
(27
novembre 1991 per l'Acri) vengono estese a tutte le attività
c.d.
"parabancarie" sia che le medesime vengano espletate direttamente
dalle
Banche, sia che vengano svolte da enti finanziari autonomi,
dandone
preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che
in
quella sede potranno formulare osservazioni sulle modalità
applicative.
Per le SIM le Parti stipulanti inseriranno nel predetto
contratto
complementare la distribuzione dell'orario in turni ai sensi dell'art.
65,
9° comma, del contratto collettivo 23 novembre 1990 (art. 54, nono
comma,
per l'Acri).
Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite nelle lett.
B),
C)
e
D) della presente norma le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori
che
eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Compatibilmente con le esigenze di servizio l'Azienda può accordare:
- ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che
segue,
una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito
di
30 minuti.
- ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in
via
non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti,
con
correlativo spostamento dell'orario di uscita.
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce
al
lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita
per
motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un
anno
utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di
due
periodi.
E) A partire dal 1° gennaio 1996 viene prevista la concessione
una
giornata di permesso all'anno fruibile secondo le modalità
previste
dall'art. 52 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art.
per
l'Acri).
di
52
A far tempo dal 1° luglio 1995, per il personale di custodia addetto
alla
guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale
è
ridotto a 40 ore.
F) Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il
ricorso
al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante
entità
e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro
nel
caso dell'anno,
su richiesta degli organi di
coordinamento
delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti ,
per un
esame
congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in
coerenza
con il suddetto obiettivo.
ART. XII - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23
Parti
stipulanti convengono che:
luglio 1993 le
- gli accordi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili
nel
rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine
di
evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto
collettivo
nazionale di lavoro;
- le richieste di rinnovo degli accordi aziendali devono essere
presentate
in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi
prima
della scadenza degli accorsi stessi;
- durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per
il
mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali e comunque per
un
periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione
delle
richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali
nè
procederanno ad azioni dirette.
Le Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
stipulanti
si
impegnano
a
predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze
unitarie
siano realizzate entro il 31 dicembre 1995.
sindacali
In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra gli
accordi
aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996 e
scadranno
il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo degli accordi
aziendali
in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio
delle
trattative nell'ultimo bimestre del 1995.
Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle
attualmente
indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990
(16
gennaio 1991 per l'Acri), oltre a quanto previsto nel presente accordo
di
rinnovo.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per
la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le
Parti
stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del
capitolo
"assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993.
DICHIARAZIONE DI ACRI
DEI
LAVORATORI STIPULANTI
E ASSICREDITO ALLE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
Relativamente
agli
sportelli
situati
presso
ipermercati,
centri
commerciali e grandi magazzini, si è convenuto tra le Parti stipulanti
che
sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario di lavoro di
cui
all'art. 67 primo comma del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art.
61
per l'Acri) - concordare in sede aziendale orari giornalieri di lavoro
che
prevedano limitazioni comunque non superiori a 15 minuti per
ciascun
giorno lavorativo della settimana.
Tali diverse soluzioni,
naturalmente, saranno alternative a
quanto
complessivamente disposto alla lett. D), primo comma, della norma
sugli
orari di lavoro e flessibilità di cui all'accordo di rinnovo
del
............. e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze
di
servizio al pubblico delle predette strutture.
ART. XII - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23
Parti
stipulanti convengono che:
luglio 1993 le
- gli accordi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili
nel
rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine
di
evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto
collettivo
nazionale di lavoro;
- le richieste di rinnovo degli accordi aziendali devono essere
presentate
in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi
prima
della scadenza degli accordi stessi;
- durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per
il
mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali e comunque per
un
periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione
delle
richieste di rinnovo le Parti non assumeranno
nè
procederanno ad azioni dirette.
Le Organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori
iniziative
stipulanti
unilaterali
si
impegnano
a
predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze
unitarie
siano realizzate entro il 31 dicembre 1995.
sindacali
in sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra gli
accordi
aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996 e
scadranno
il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo degli accordi
aziendali
in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio
delle
trattative nell'ultimo bimestre del 1995.
Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle
attualmente
indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990
(16
gennaio 1991 per l'Acri), oltre a quanto previsto nel presente accordo
di
rinnovo.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per
la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le
Parti
stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del
capitolo
"assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993.
L'attribuzione di un premio aziendale (in sostituzione di quello di
cui
all'art. 45 del contratto nazionale 23 novembre 1990, fermi comunque
i
commi 1 - 1° e 3° alinea - 2, 3 e da 5 a 9; art. 152 per l'acri)
viene
effettuata - secondo il metodo definito a livello aziendale - in
stretta
correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi,
concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di
produttività
di cui le Imprese dispongano, nonchè ai risultati legati
all'andamento
economico dell'Impresa.
NOTA A VERBALE
Nell'applicazione di quanto previsto all'ultimo comma della
presente
norma, le Parti aziendali potranno tener conto di quanto indicato,
a
titolo esemplificativo, dal decimo all'ultimo comma dell'art. 45
del
contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 152 per l'Acri),
provvedendo
alle opportune
modifiche sulla base del nuovo schema di bilancio
CEE
introdotto a partire dall'esercizio 1993.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni
del
Protocollo 23 luglio 1993, saranno definite le caratteristiche ed
il
regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti
previste
dagli accordi collettivi
di secondo livello mediante
un
apposito
provvedimento legislativo promosso dal Governo. A tale fine le
Parti
stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e
si
impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli
Organi
istituzionali.
NORMA TRANSITORIA
L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei
criteri
fissati nell'art. 45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990
(art.
152 del contratto Acri) e nelle corrispondenti norme degli
accordi
aziendali in atto.
Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio introdotto a
partire
dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica
il
più possibile omogenea, le indicazioni contenute nel citato articolo
45
del contratto nazionale del 23 novembre 1990 (art. 152 del contratto
Acri)
andranno opportunamente modificate.
resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine 1994
un
risultato economico netto
negativo saranno
tenute a
corrispondere
esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio erogabile per
il
valore base semprechè
l'indicatore prescelto
- secondo le
norme
aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base.
Le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico
netto
positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari
al
50% del premio erogabile per il valore base anche se
l'indicatore
prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato
il
predetto valore base.
Il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della
contrattazione
aziendale che sarà avviata a far tempo dall'ultimo bimestre del 1995.
ART. XIII - OCCUPAZIONE
Le Parti stipulanti prendono atto che per le Banche e le
Imprese
finanziarie si è interrotto
il trend di
crescita degli
occupati
complessivamente registrato fino al recente passato; anche se sono
assenti
segnali di cedimento strutturale a livello di sistema, sono emerse
alcune
situazioni che tendono ad evidenziare tensioni occupazionali.
Le Parti stipulanti individuano nell'adozione della procedura
preventiva
di cui ai comma successivi lo strumento al quale ricorrere
prima
dell'applicazione delle norme di cui alla L. n. 223/1991.
Le Parti medesime convengono pertanto che le Aziende, in presenza
delle
suddette situazioni di
tensione,
anche conseguenti a processi
di
ristrutturazione che possano prefigurare ricadute negative sui
livelli
occupazionali, provvederanno a fornire preventivamente agli organi
di
coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
una
specifica comunicazione concernente motivazioni e
misure
che intenderebbero adottare.
obiettivi
delle
A richiesta dei citati organi di coordinamento si darà quindi luogo,
entro
i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell'Azienda,
ad
incontri nell'ambito dei quali le Parti interessate si impegnano
a
ricercare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il
patrimonio
umano e professionale presente nell'Azienda. A questo fine
valuteranno
l'adozione degli strumenti utilizzabili quali le incentivazioni
all'esodo
anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento
del
lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà,
la
mobilità interna, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche
in
deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura potranno
essere
definiti eventuali percorsi formativi e di
riqualificazione per
i
lavoratori interessati.
Nel caso in cui l'Azienda interessata ai fenomeni in premessa faccia
parte
di un Gruppo bancario ai sensi della vigente normativa di legge,
qualora
la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale
entro
20 giorni dal primo incontro di cui al comma precedente, si darà luogo
su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di
"capogruppo"
per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che
l'azienda
interessata faccia ricorso all'applicazione delle previsioni di legge
di
cui al secondo comma.
La procedura, in tutte le sue diverse fasi, dovrà comunque esaurirsi
nel
termine massimo di 40 giorni, salvo diversa intesa che si realizzasse
tra
le Parti.
Nei periodi di mortoria di cui sopra le Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori stipulanti si asterranno dall'utilizzo conflittuale di
azioni
sindacali, mentre le Aziende, da parte loro, eviteranno di dare
corso
operativamente ad ogni decisione inerente alle materie in discussione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti stipulanti si impegnano, al verificarsi delle convergenze che
lo
rendano praticabile, a richiedere congiuntamente al Ministero del
Lavoro
l'attivazione dello specifico tavolo contemplato dalle norme di cui
al
Protocollo del 23 luglio 1993.
DICHIARAZIONI ACRI
Per l'Acri la procedura di sui alla presente norma trova
applicazione
prima del collocamento in disponibilità di cui all'art. 120 del
contratto
nazionale 16 gennaio 1991.
ART. XIV - MERCATO DEL LAVORO
In tema di contratti di formazione e lavoro, le Parti
stipulanti
convengono che le aziende potranno dar corso ad assunzioni di
personale
con contratto di "formazione lavoro part-time" nel rispetto
complessivo
del limite di cui al 2° alinea del quarto comma che segue.
ART. XIV - MERCATO DEL LAVORO
In tema di contratti di formazione e lavoro, le Parti
stipulanti
convengono che le aziende potranno dar corso ad assunzioni di
personale
con contratto di "formazione lavoro part-time" nel rispetto
complessivo
del limite di cui al 2° alinea del quarto comma che segue.
In relazione all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1994 n. 451
le
Parti stipulanti - impregiudicate restando le loro rispettive posizioni
si impegna a rinnovare tempestivamente il testo della normativa
sui
contratti di formazione e lavoro contenuta nell'appendice n. 3
al
contratto collettivo 23 novembre 1990 (Accordo nazionale 21 febbraio
1991
per l'Acri).
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro prima
della
data di stipulazione formazione e lavoro prima della data di
stipulazione
del presente accordo di rinnovo, restano applicabili, se confermati
in
servizio, le disposizioni relative al personale assunto prima della
data
medesima.
Quanto al part-time, i limiti di cui al primo comma
3,
dell'appendice n. 1 del contratto nazionale 23 novembre
vengono
modificati come segue:
-
10%
del
personale destinatario
del presente contratto
dell'art.
1990
in servizio
a
tempo pieno per i passaggi a part-time del personale in
servizio.
Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso
a
tale istituto anche agli appartenenti alla quarta area professionale ed
al
quarto livello retributivo della terza area, fino ad una percentuale
pari
al 5% del loro numero complessivo;
- 5% del complesso del personale in servizio destinatario del
predetto
contratto per le assunzioni dall'esterno di lavoratori a part-time.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 marzo 1995 per
verificare
la rispondenza dell'attuale disciplina contrattuale di settore in
di
part-time alle esigenze di flessibilità di utilizzo delle
prestazioni
lavorative, anche alla luce di eventuali innovazioni legislative.
tema
In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell'art. 25
della
legge n. 223 del 23 luglio 1991 le Parti stipulanti convengono che,
ai
fini della copertura della riserva del 12% ivi prevista, si
farà
preferibilmente ricorso agli iscritti nelle
"liste
regionali"
dei
lavoratori in mobilità di cui all'art. 6, primo comma, della
medesima
legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei
trattamenti
di disoccupazione,
con particolare riferimento a
coloro i
quali,
provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano
in
possesso delle professionalità richieste per l'inquadramento in una
delle
aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità
al
trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa
da
quella originaria.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della medesima legge, le
Parti
stipulanti convengono che tra le assunzioni
sulle quali
calcolare
l'aliquota del 12% ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
a) il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1° livello, che
siano
addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni
a
diretto contatto con il pubblico;
b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.
PER L'ACRI
Quanto al part-time, l'art. 3, sesto comma, dell'apposita
regolamentazione
allegata al contratto nazionale 16 gennaio 1991 viene
come
segue:
modificato
- 10% del presente destinatario del presente contratto in servizio a
tempo
pieno per i passaggi a part-time del personale in servizio. Nell'ambito
di
tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso a tale
istituto
anche agli appartenenti alla categoria dei quadri fino ad una
percentuale
pari al 2% del loro numero complessivo con arrotondamento delle
eventuali
frazioni all'unità superiore.
La lettera a)
dalla
seguente:
del settimo comma della presente
norma è
sostituita
a)
il 25% dei lavoratori appartenenti al grado immediatamente superiore
a
quello minimo della categoria impiegati, che siano addetti a mansioni
che
comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con
il
pubblico.
Il quarto comma dell'art. 3 è abrogato.
ART. XV - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fermo quant'altro previsto nell'appendice n. 1 al contratto nazionale
23
novembre 1990 (regolamentazione del 16 gennaio 1991 per l'Acri) e
nel
presente accordo di rinnovo, fra l'Azienda e i rispettivi organi
di
coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti
possono intervenire intese, in via sperimentale, sui seguenti aspetti,
in
presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero
in
presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito
al
riguardo dal presente accordo di rinnovo:
- superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per
il
ricorso a rapporti a tempo parziale;
- fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del
personale
a tempo parziale in misura non inferiore - salvo che per il
personale
ausiliario - a 15 ore e non superiore a 32 ore e 30 minuti, anche ai
fini
della distribuzione "verticale" di detto orario.
RACCOMANDAZIONE
Acri e Assicredito raccomandano alle aziende di voler favorire - ai
fini
della precedenza nell'accoglimento - le domande di passaggio da
tempo
pieno a
tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano
comprovati
motivi personali o familiari di rilevante gravità.
ART. XVI - TRASFERIMENTI E MISSIONI
Le Parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio" di
cui
all'art. 103 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 96 per
l'Acri)
ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire
il
medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno entro
il
30 giugno 1995 per un esame della evoluzione della legislazione fiscale
e
contributiva inerente alla materia.
Nel corso del medesimo incontro le Parti stesse esamineranno altresì
le
problematiche concernenti la disciplina delle missioni del personale.
ART. XVII - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto
previsto
dall'art. 5 della l. n. 190 del 13 maggio 1985, le aziende terranno
a
proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile
verso
terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente
allo
svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o
colpa
grave, dei quadri e degli altri lavoratori particolarmente esposti
al
rischio medesimo.
ART. XVIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'Assicredito
e le
Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti
condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica
della
previdenza complementare, soprattutto per quanto attiene ai lavoratori
neo
assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definita
la
preannunciata nuova disciplina di legge in materia, per un esame
congiunto
delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento
alla
situazione dei lavoratori assunti dopo
Decreto
Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
L'Acri
e
le
Organizzazioni
sindacali
l'entrata in
dei
vigore
lavoratori
del
stipulanti
condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica
della
previdenza complementare, anche per quanto attiene ai lavoratori
neo
assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definita
la
preannunciata nuova disciplina di legge in materia, per un esame
congiunto
delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento
alla
situazione dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del
decreto
Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Quanto sopra non costituisce limitazione per iniziative
già
intraprese
o
da intraprendere nelle sedi aziendali.
ART. XIX - VOLONTARIATO
Considerando il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le
aziende
favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei
registri
previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che
prestano
gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le
finalità
di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta
degli
interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme
di
flessibilità degli orari di lavoro previsti dal contratto nazionale.
ART. XX - TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI
Le Parti stipulanti,
tenuto conto della Risoluzione del
consiglio
dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione
della
Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore
di
indirizzo in materia di
uomini
suo lavoro.
tutela della
dignità delle donne e
degli
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli
di
responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti
debbano
sempre essere
improntati
a
reciproca
correttezza,
evitando,
in
particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza
di
determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono
rivolti
e possano
influenzare,
esplicitamente od implicitamente,
decisioni
riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in
rientrano
nella sfera personale.
relazione ad
orientamenti
che
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre
effetti
pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, le Parti
stipulanti
concordano azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio
a
garantire la piena tutela della dignità della persona.
ART. XXI - ASSISTENZA SANITARIA
Le Parti stipulanti, entro il 31 dicembre 1995, dedicheranno
specifica
attenzioni al tema dell'assistenza sanitaria integrativa per il
personale
cui si applica la presente normativa, al fine della individuazione
delle
possibili iniziative congiunte, nei confronti dei lavoratori che
siano
beneficiari del solo trattamento sanitario nazionale.
ART. XXII - SALUTE E SICUREZZA
Al fine di disporre
corretta
di adeguati elementi
di conoscenza per
la
ed
applicazione della nuova
disciplina
di
legge
in
materia
di
salute
e
sicurezza del lavoro, le Parti stipulanti si impegnano ad
le
problematiche inerenti entro il 30 aprile 1995.
esaminare
Al termine della fase predetta le Parti stipulanti si impegnano,
nei
limiti di legge, a valutare le possibili idonee soluzioni attuative,
in
relazione alle specificità del comparto creditizio/finanziario.
ART. XXIII - ANTIRICICLAGGIO
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
nel
corso dell'incontro annuale di cui all'art. 137 del contratto nazionale
23
novembre 1990 (art. 142 per l'Acri) le Aziende comunicheranno le
misure
tecnico/organizzative
adottate compatibilmente con le
necessarie
esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi
svolti
nei confronti del personale interessato.
In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno
formulare
idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.
Entro il 31 marzo 1995 si darà luogo ad un incontro in sede aziendale,
nel
corso del quale l'Azienda darà agli organi di coordinamento
delle
Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori
stipulanti,
un'informativa
riepilogativa di quanto già adottato in materia.
ART. XXIV - PARI OPPORTUNITA'
Le Parti stipulanti coerentemente ai principi di non
discriminazione
diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, convengono
di
esaminare la situazione, al fine di promuovere - anche tramite "gruppi
di
lavoro"
operanti nell'ambito
degli organi
di coordinamento
delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ai sensi dell'art.
139
del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 144 per l'Acri) azioni
positive:
- acquisendo le più significative esperienze maturate in sede aziendale
in
applicazione della legge medesima;
- elaborazione risultati e proposte anche da trasferire
all'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 138 del contratto stesso (art. 143 per
l'Acri).
ART. XXV - AZIONI SOCIALI
Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei
lavoratori
appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano
opportuno
approfondire l'analisi delle relative tematiche.
A tal fine, convengono di integrare le competenze
dell'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 138 del contratto nazionale 23 novembre
1990
(art. 143 per l'Acri) come segue:
rilevazione,
analisi,
divulgazione e
promozione di
iniziative
concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior
integrazione
delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio
sociale,
nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche
in
relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli
strumenti
di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale
o
regionale;
Ai medesimi fini di cui sopra, nel corso dell'incontro annuale
aziendale
di cui all'art. 137 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (art. 142
per
l'Acri)
potrà,
altresì,
procedersi,
relativamente
ai
lavoratori
destinatari del presente accordo di rinnovo:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le
diverse
organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via
sperimentale
ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in
sede
aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni
tecnologiche
e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive
di predisporre sussidi informativi e/o tecnici utili a ridurre le
barriere
alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi
delle
vigenti norme di legge.
RACCOMANDAZIONE DI ACRI E ASSICREDITO
Acri e Assicredito raccomandano alle Aziende di prendere in
considerazione
la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e
di
particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di
emodialisi,
affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai
fini
delle conseguenti necessità di cura.
Resta confermata la Raccomandazione in appendice
contratto
nazionale 23 novembre 1990 (art. 138 per l'Acri).
n.
4
al
ART. XXVI - DIRITTI PARENTALI
Fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del contratto nazionale
23
novembre 1990, il lavoratore padre può avvalersi del diritto ai
riposi
giornalieri post partum di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre
1971,
n. 1204 nei limiti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.
179 del 21 aprile 1993.
Il
lavoratore
affidatario
del
minore
(ai sensi dell'art.
10, legge
4
maggio 1983,
i
n.
184)
può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante
primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino
nella
famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della
Corte
Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.
Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui
alla
norma sugli orari di lavoro del presente accordo di rinnovo, le
Aziende
accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di
assistenza
del figlio, di età compresa fra 3 e 4 anni, che sia affetto da
patologie
di particolare gravità, idoneamente certificate.
ART. XXVII - UNIONI DI FATTO
Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per
il
rinnovo del
contratto collettivo nazionale di
lavoro,
concernenti
l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del
riconoscimento
delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono
- considerato
il
carattere non settoriale della tematica - di seguire con
attenzione
l'evoluzione della materia
sia sotto il profilo
delle
iniziative
legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori
settori
produttivi.
ART. XXVIII - FORMAZIONE PROFESSIONALE
A far tempo dal 1° gennaio 1995 i corsi di cui all'art. 135 del
contratto
nazionale 23 novembre 1990 (art. 137 per l'Acri) hanno durata, nel
loro
complesso, non inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio
per
periodi significativi
a causa di maternità, malattia o
infortunio,
saranno ammessi al rientro in servizio,
in presenza di
mutamenti
organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme
di
aggiornamento
professionale
che
previsioni
contrattuali in essere facilitino
nell'attività
lavorativa.
nell'ambito
il
delle
reinserimento
ART. XXIX - CLAUSOLA DI GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una
normazione
unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui all'art. 162 del
contratto
23 novembre 1990 (art. 149 per l'Acri).
E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente accordo di
rinnovo
operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la
puntuale
applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
ART. XXX - DISPOSIZIONE FINALE
I rinvii a successivi momenti di incontro fra le Parti
stipulanti
contenuti nel presente accordo di rinnovo sono stati fissati secondo
tempi
tali da consentire alle Parti stesse di pervenire alla definitiva
stesura
del testo del nuovo contratto collettivo nazionale entro il 31
ottobre
1995.
NORMATIVA PER ACRI
ART. XXXI - MODALITA' DI RECLUTAMENTO
PER ACRI
Per quanto concerne il reclutamento del personale di cui all'art. 2,
punti
1) e 2) si procederà ad una riformulazione dell'art. 19 del
vigente
C.C.N.L. nel senso di sopprimere dallo stesso la dizione
"pubblico
concorso" laddove la stessa compare.
Le assunzioni dello stesso
al
successivo
art.
20,
si
selettivi
aziendalmente stabiliti.
personale,
salve
effettueranno
le
eccezioni
secondo
di
cui
criteri
Nota a Verbale all'art. 19
Presso le Aziende la partecipazione di rappresentanti alle procedure
di
cui al 3° comma dell'art. 19 del CCNL 19 gennaio 1991 sia stata
prevista
come "membri effettivi", si darà luogo ad incontri aziendali per
l'esame
delle problematiche relative.
ART. XXXII - MODALITA' DI RECLUTAMENTO - ECCEZIONI
PER ACRI
L'art. 20 del contratto nazionale 16 gennaio 1991 è così modificato.
Le assunzioni del personale di cui all'art. 2, punti 1 e 2,
potranno
avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art. 19, primo
comma,
anche nei gradi superiori a quello iniziale della categoria per:
- limitate aliquote di personale al quale si richieda elevato livello
di
preparazione in relazione al titolo di studio richiesto (vocazione
massima
conseguita, votazione conseguita unitamente a specializzazioni
acquisite
tramite stages e/o interventi formativi post diploma);
- limitate unità di personale da assegnare a dipendenze,
comunque
denominate, di nuova apertura o esistenti fuori della tradizionale area
di
operatività.
Inoltre, sussistendo in tali casi i presupposti di cui all'art.
100,
secondo comma, e qualora specifiche esigenze di servizio lo richiedano,
le
assunzioni con le modalità stabilite al comma che precede
potranno
avvenire anche per l'impiego di personale in qualità di:
- stimatori dei servizi del pegno;
analisti,
programmatori,
sistemisti,
operatori in possesso
di
significative e qualificate capacità professionali acquisite per
il
tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali;
- grafici;
- pubblicisti;
- esperti nella comunicazione;
- addetti alla gestione e manutenzione di impianti ad avanzata
tecnologia
(ad es.: telecomunicazioni, sicurezza, gestione reti, ecc.);
- abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto
il
relativo Albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad
es.:
ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- promotori finanziari
relativa
attività;
iscritti all'Albo per l'esercizio
della
in
generale
personale
al
quale
si
richiedano
particolari
specializzazioni e/o competenze non attinenti all'esercizio della
funzione
creditizia (quali, ad es., addetti ai presidi sanitari,
bibliotecari,
ecc.) nonchè unità di personale al quale si richiedono
particolari
specializzazioni e/o competenze attinenti l'esercizio della
funzione
creditizia, acquisite per il tramite di precedenti esperienze
lavorative
almeno triennali.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le aziende potranno
procedere
all'assunzione di lavoratori in possesso di specializzazioni diverse
da
quelle sopra elencate.
Delle assunzioni da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal
presente
articolo, sarà tempestivamente data una informativa preventiva alle
OO.SS.
aziendali.
IMPEGNO DELLE PARTI
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1995
per
valutare la normativa di cui all'art. 19 che precede anche alla luce
della
evoluzione della legislazione in materia di collocamento.
E' abrogato l'art. 22 (escluso il terzo comma)
ART. XXXIII - AUTOMATISMI DI CARRIERA
PER ACRI
a) Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente
alla
data di stipulazione del presente accordo, viene riconosciuto un
solo
assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo
ex
imp. di 2^ categoria) di importo equivalente al trattamento
economico
corrispondente all'avanzamento automatico di carriera acquisibile a
sensi
dell'art. 10 del CCNL 16 gennaio 1991.
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici
e/o
automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal CCNL
16
gennaio 1991, questi ultimi manterranno le cadenze temporali
stabilite
dalla normativa stessa
e saranno trasformati
in assegni
mensili;
l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza
tra
l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo
reparto
oltrechè dell'importo di cui all'art. 10, 2° comma del CCNL 16
gennaio
1991 qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la
soppressione
del secondo automatismo (terzo per il
personale assunto nel grado
minimo
impiegati - ex impiegati di seconda categoria) non pregiudicano
gli
eventuali ulteriori benefici
regolamentazioni
aziendali in atto in materia.
normativi
previsti
dalle
Presso le Aziende ove non sia previsto il grado i Capo reparto, per
il
personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di
cui
sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo
reparto;
il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio,
anche
agli impiegati assunti nel grado minimo ex impiegati di 2^ categoria.
b) Per il personale subalterno ed ausiliario assunto successivamente
alla
data di stipulazione del presente accordo, nei casi di cui agli artt. 12
e
14 del CCNL 16 gennaio 1991 (benefici economici automatici)
verrà
riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici
e/o
automatico di carriere ulteriori rispetto a quanto previsto dagli artt.
12
e 14 del CCNL 16 gennaio 1991, questi manterranno le cadenze
temporali
stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione
degli
stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione
saranno
peraltro decurtati dell'importo previsto, rispettivamente per
subalterni
ed ausiliari, dall'art. 12, lett. b) e dall'art. 14 lett. b) del CCNL
16
gennaio 1991.
Presso le aziende ove, per il personale ausiliario e/o subalterno,
siano
in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del
personale
impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste alla
lettera
a) della presente norma.
c) Fungibilità
Anche per il personale assunto successivamente alla data di
stipulazione
del presente Accordo continua a trovare applicazione il principio
di
fungibilità delle mansioni di cui all'art. 15 del CCNL 16 gennaio 1991
tra
i gradi
per i quali,
nell'ambito rispettivamente della
categoria
impiegatizia e di quella del personale subalterno, esiste
progressione
automatica di carriera o economica, secondo le normative del
richiamato
CCNL ovvero in base a normative aziendali volte a provvedere
ulteriori
benefici.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del CCNL 16
gennaio
1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di
vigenza
del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
ART. XXXIV - COMMISSIONI D'AVANZAMENTO
PER ACRI
Conformemente alla disponibilità resa in sede nazionale dalle
OO.SS.
firmatarie del CCNL, presso le Aziende dove alla data di stipula del
CCNL
stesso fossero in atto commissioni permanenti per gli avanzamenti
del
personale, si darà luogo ad incontri aziendali con le OO.SS. aziendali
per
la valutazione delle problematiche relative a dette commissioni, al
fine
del reperimento di idonee soluzioni in materia.
Laddove entro la data del 30 giugno 1995 non si pervenisse ad intese
nel
senso predetto, la questione, su richiesta di una delle parti,
sarà
oggetto, entro il 31 dicembre 1995, di un nuovo esame a livello
aziendale,
tra le stesse parti, con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni
nazionali.
TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
ALLEGATO N. 1
ASSICREDITO
BASE 1992
+----------------------------------------------+
¦paga
¦assegno ¦scatti di¦mensa ¦ex scala ¦
¦base
¦di grado¦anzianità¦
¦mobile
¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Quadro super
¦1.573.662¦164.892 ¦59.938
¦83.692¦1.073.757 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Quadro
¦1.573.662¦
0
¦59.938
¦83.692¦1.065.075 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Capo ufficio
¦1.024.096¦386.287 ¦59.938
¦83.692¦1.054.033 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.024.096¦277.426 ¦59.938
¦83.692¦1.042.189 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Capo reparto o sezione¦1.024.096¦114.274 ¦59.938
¦83.692¦1.035.431 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Impiegato 1^
¦1.024.096¦
0
¦59.938
¦83.692¦1.029.052 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Impiegato 2^/op.spec. ¦ 913.157¦
0
¦51.310
¦83.692¦1.020.377 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Capo commessi
¦ 816.812¦ 47.607 ¦41.938
¦83.692¦1.017.538 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------+
¦Commesso/operaio
¦ 816.812¦
0
¦41.938
¦83.692¦1.013.735 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Guarda notturna
¦ 743.736¦
0
¦30.561
¦83.692¦1.007.108 ¦
+----------------------+---------+--------+---------+------+----------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 704.966¦
0
¦29.022
¦83.692¦1.004.697 ¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+
Corrispondente
L.
42.494.000
retribuzione
media
globale
annua
(Azienda
Tipo)
+-----------------------------------------------+
¦
Importo a copertura del 1993
¦
¦
¦
¦Importo medio:
¦
1.330.000
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Quadro super
¦1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Quadro
¦1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo ufficio
¦1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Vice capo ufficio
¦1092.320 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo reparto o sezione¦1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Impiegato 1^
¦ 927.669 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Impiegato 2^/op.spec. ¦ 848.838 + 33.447 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo commessi
¦ 815.093 + 27.331 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------+
¦Commesso/operaio
¦ 781.314 + 27.331 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Guarda notturna
¦ 723.270 + 19.242 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 702.623 + 18.692 per ogni scatto di
anzianità¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
L'importo
1993,
medio
di
cui
sopra
viene
erogato
a
copertura
del
ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il
31.12.1992.
L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai
cessati
dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di
cessazione
dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo,
dimissioni
senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità
o
vecchiaia, esodo incentivato.
Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo
delle
tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente
a
L. 1.785.000 medie annue.
ALLEGATO N. 1 BIS
ACRI
BASE 1992
+----------+---------+----------+-------+---------+
¦paga
¦indennità¦scatti di ¦mensa
¦ex scala
¦base
¦di carica¦anzianità ¦
¦mobile
¦
¦
¦1.330.000
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Quadro (per il grado¦1.573.662 ¦164.892
¦59.938
¦85.262 ¦1.73.757
¦superiore al minimo)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Quadro
¦1.573.662 ¦
0
¦59.938
¦85.262 ¦1.065.075
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Capo ufficio
¦1.024.096 ¦386.287
¦59.938
¦85.262 ¦1.054.033
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.024.096 ¦227.426
¦59.938
¦85.262 ¦1.042.189
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Capo reparto
¦1.024.096 ¦114.274
¦59.938
¦85.262 ¦1.035.431
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Impiegato
grado
¦1.024.096 ¦
0
¦59.938
¦85.262 ¦1.029.052
¦
¦
¦
¦superiore al minimo ¦
¦
¦
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Impiegato grado
¦913.157
¦
¦minimo
¦
¦
0
¦51.310
¦85.262 ¦1.020.377
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Capo commessi
¦816.812
¦47.607
¦41.938
¦85.262 ¦1.017.538
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Vice capo Commessi
¦816.812
¦29.040
¦41.938
¦85.262 ¦1.016.067
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Commesso
¦816.812
¦
0
¦41.938
¦85.262 ¦1.013.735
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------+
¦Operai
¦793.315
¦
¦37.284
¦85.262 ¦1.011.473
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Guardia diurne
¦734.736
¦
¦e notturne
¦
¦
0
¦30.561
¦85.262 ¦1.007.108
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------+----------+---------+----------+-------+---------¦
¦Pers.di fatica,
¦704.966
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
0
¦29.022
¦85.262 ¦1.004.697
¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Corrispondente
L.
retribuzione
media
globale
annua
(Azienda
Tipo)
42.494.000
+-----------------------------------------------+
¦
Importo a copertura del 1993
¦
¦
¦
¦Importo medio:
1.330.000
¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Quadro (per il grado ¦1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
¦superiore al minimo) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Quadro
¦1.317.278 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo ufficio
¦1.204.924 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Vice capo ufficio
¦1092.320 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo reparto
¦1.009.952 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Impiegato grado
¦ 927.669 + 39.013 per ogni scatto di
anzianità¦
¦superiore al minimo
¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Impiegato grado minimo¦ 848.838 + 33.447 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Capo commessi
¦ 815.093
27.331 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Vice capo Commessi
¦ 798.203
27.331 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Commesso
¦ 781.314 + 27.331 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------+
¦Operai
¦ 752.292 + 23.286 per ogni scatto di
anzianità¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Guardia diurne
¦ 723.270 + 19.242 per ogni scatto di
anzianità¦
¦e notturne
¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 702.623 + 18.692 per ogni scatto di
anzianità¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
L'importo medio di cui sopra viene erogato a copertura del
1993,
ripristinando i parametri 164/199 del contratto scaduto il
31.12.1992.
L'importo stesso è computato nel T.F.R. e viene erogato anche ai
cessati
dal servizio dal 1/1/1993 con esclusione delle ipotesi di
cessazione
dovuta a licenziamento per giusta causa, giustificato motivo,
dimissioni
senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità
o
vecchiaia, esodo incentivato.
Per il medesimo anno 1993, ai soli fini della base di calcolo
delle
tabelle 1994, le tabelle vengono incrementate del 4,2 % corrispondente
a
L. 1.785.000 medie annue.
ALLEGATO n. 2
ASSICREDITO
dal 1.1.1994
+------------------------------------------+
¦paga
¦assegno
¦scatti di ¦mensa ¦
¦base
¦si grado ¦anzianità ¦
¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Quadro super
¦1.784.495
¦180.315
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Quadro
¦1.784.495
¦
0
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Capo ufficio
¦1.182.008
¦423.787
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.182.008
¦249.490
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Capo reparto o sezione
¦1.182.008
¦125.303
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Impiegato 1^
¦1.182.008
¦
0
¦63.548
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Impiegato 2^/op.spec.
¦1.060.263
¦
0
¦54.404
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Capo commessi
¦ 954.658
¦52.238
¦44.466
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------+
¦Commesso/operaio
¦ 954.658
¦
0
¦44.466
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Guarda notturna
¦ 864.621
¦
0
¦32.359
¦83.692 ¦
+--------------------------+------------+----------+----------+-------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 832.015
¦
0
¦30.757
¦83.692 ¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------+
¦ ex scala mobile ¦
e.d.r.
¦
¦
¦
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Quadro super
¦
1.073.757
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Quadro
¦
1.065.075
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Capo ufficio
¦
1.054.033
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Vice capo ufficio
¦
1.042.189
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Capo reparto o sezione
¦
1.035.431
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Impiegato 1^
¦
1.029.052
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Impiegato 2^/op.spec.
¦
1.020.377
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Capo commessi
¦
1.017.538
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------+
¦Commesso/operaio
¦
1.013.735
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Guarda notturna
¦
1.007.108
¦
20.000
¦
+--------------------------+-------------------+----------------¦
¦Pers.di fatica,
¦
1.004.697
¦
20.000
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
La presente tabella è determinata incrementando l'importo di L.
44.279.000
(L. 42.494.000 + 1.785.000) del 3,5 % per un ammontare annuo
L.
1.550.000.
Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado
nonchè,
in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I
parametri
restano invariati.
di
Dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, in applicazione
della
tabella di corrispondenza in calce all'all. VII, le colonne paga base
e
assegno di grado della tabella che precede sono sostituite come segue:
+-----------------------------------------------------+
¦
Nuovo
¦Paga di
¦
¦
inquadramento
¦livello
¦
+-------------------------------------+---------------¦
¦ 4a Area
¦2° livello
¦1.964.810
¦
¦professionale
¦1° livello
¦1.784.495
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦
¦
¦4° livello
¦1.605.795
¦
¦ 3a Area
¦3° livello
¦1.431.498
¦
¦professionale
¦2° livello
¦1.307.311
¦
¦
¦1° livello
¦1.182.008
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦
¦ 2a Area
¦3° livello
¦1.060.263
¦
¦professionale
¦2° livello
¦1.006.896
¦
¦
¦1° livello
¦ 954.658
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦----------------+
¦ 1a Area
guardie¦
¦professionale
¦
¦
¦
¦livello retributivo¦
¦
¦
unico
832.015
¦indennità
¦
¦
notturne
¦
¦
32.606
+-----------------------------------------------------+----------------+
ALLEGATO N. 2 BIS
ACRI
dal 1.1.1994
+---------------+-------------+------------+
¦paga
¦indennità
¦scatti di
¦
¦base
¦di carica
¦anzianità
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro (per il grado
¦1.784.495
¦
180.315
¦63.548
¦
¦superiore al minimo)
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦1.784.495
¦
0
¦63.548
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦1.182.008
¦
423.787
¦63.548
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.182.008
¦
249.490
¦63.548
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto
¦1.182.008
¦
125.303
¦63.548
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦1.182.008
¦
0
¦63.548
¦
¦superiore al minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦1.060.263
¦
0
¦54.404
¦
¦minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦954.658
¦
52.238
¦44.466
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo Commessi
¦954.658
¦
31.865
¦44.466
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso
¦954.658
¦
0
¦44.466
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------+
¦Operai
¦927.192
¦
0
¦39.531
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia diurne
¦864.621
¦
0
¦32.359
¦
¦e notturne
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦832.015
¦
0
¦30.757
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
+---------------+-------------+------------+
¦
mensa
¦ ex scala
¦ e.d.r.
¦
¦
¦
mobile
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro (per il grado
¦
85.262
¦1.073.757
¦ 20.000
¦
¦superiore al minimo)
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦
85.262
¦1.065.075
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦
85.262
¦1.054.033
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦
85.262
¦1.042.189
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto
¦
85.262
¦1.035.431
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦
85.262
¦1.029.052
¦ 20.000
¦
¦superiore al minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦
85.262
¦1.020.377
¦ 20.000
¦
¦minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦
85.262
¦1.017.538
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo Commessi
¦
85.262
¦1.016.067
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso
¦
85.262
¦1.013.735
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------+
¦Operai
¦
85.262
¦1.011.473
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia diurne
¦
85.262
¦1.007.108
¦ 20.000
¦
¦e notturne
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦
85.262
¦1.004.697
¦ 20.000
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
La presente tabella è determinata incrementando l'importo di L.
44.279.000
(L. 42.494.000 + 1.785.000) del 3,5 % per un ammontare annuo di
L.
1.550.000.
Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado
nonchè,
in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I
parametri
restano invariati.
ALLEGATO n. 3
ASSICREDITO
dal 1.1.1995
+---------------+-------------+------------+
¦paga
¦assegno
¦scatti di
¦
¦base
¦di grado
¦anzianità
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro super
¦1.899.415
¦ 185.245
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦1.899.415
¦
0
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦1.241.164
¦ 435.618
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.241.164
¦ 256.390
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto o sezione
¦1.241.164
¦ 128.753
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato 1^
¦1.241.164
¦
0
¦
64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato 2^ /op.spec.
¦1.115.968
¦
0
¦
55.084
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦1.007.405
¦
53.717
¦
45.022
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso/operaio
¦1.007.405
¦
0
¦
45.022
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia notturna
¦ 914.824
¦
0
¦
32.764
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 881.311
¦
0
¦
31.141
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
+---------------+-------------+------------+
¦
mensa
¦ ex scala
¦
e.d.r.
¦
¦
¦
mobile
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro super
¦
83.692
¦1.073.757
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦
83.692
¦1.065.075
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦
83.692
¦1.054.033
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦
83.692
¦1.042.189
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto o sezione
¦
83.692
¦1.035.431
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato 1^
¦
83.692
¦1.029.052
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato 2^ /op.spec.
¦
83.692
¦1.020.377
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦
83.692
¦1.017.538
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso/operaio
¦
83.692
¦1.013.735
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia notturna
¦
83.692
¦1.007.108
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦
83.692
¦1.004.697
¦ 20.000
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
La presente tabella è determinata incrementando la retribuzione media
al
31.12.1994 (L. 44.279.000 + 1.550.000 = L. 45.828.000) del 2,5 % per
un
ammontare annuo di L. 1.146.000.
Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado
nonchè,
in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri
del
quadro super e del quadro sono stati portati rispettivamente a 166 e
156.
Dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, in applicazione
della
tabella di corrispondenza in calce all'all. VII, le colonne paga base
e
assegno di grado della tabella che precede sono sostituite come segue:
+-----------------------------------------------------+
¦
Nuovo
¦Paga di
¦
¦
inquadramento
¦livello
¦
+-------------------------------------+---------------¦
¦ 4a Area
¦2° livello
¦2.084.660
¦
¦professionale
¦1° livello
¦1.899.415
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦
¦
¦4° livello
¦1.676.782
¦
¦ 3a Area
¦3° livello
¦1.497.554
¦
¦professionale
¦2° livello
¦1.369.917
¦
¦
¦1° livello
¦1.241.164
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦
¦ 2a Area
¦3° livello
¦1.115.968
¦
¦professionale
¦2° livello
¦1.061.122
¦
¦
¦1° livello
¦1.007.405
¦
+-----------------+-------------------+---------------¦----------------+
¦ 1a Area
guardie¦
¦professionale
¦
¦livello retributivo¦881.311
¦indennità
¦
¦
unico
¦
notturne
¦
¦
¦
¦
33.513
¦
+-----------------------------------------------------+----------------+
ALLEGATO n. 3 Bis
ACRI
dal 1.1.1995
+---------------+-------------+------------+
¦paga
¦assegno
¦scatti di
¦
¦base
¦di grado
¦anzianità
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro (per il grado
¦1.899.415
¦ 185.245
¦ 64.342
¦
¦superiore al minimo)
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦1.899.415
¦
0
¦ 64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦1.241.164
¦ 435.618
¦ 64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦1.241.164
¦ 256.390
¦ 64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto
¦1.241.164
¦ 128.753
¦ 64.342
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦1.241.164
¦
0
¦ 64.342
¦
¦superiore al minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦1.115.968
¦
0
¦ 64.342
¦
¦minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦1.007.405
¦
53.717
¦ 45.022
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo Commessi
¦1.007.405
¦
32.767
¦ 45.022
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso
¦1.007.405
¦
0
¦ 45.022
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------+
¦Operai
¦ 978.421
¦
0
¦ 40.025
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia diurne
¦ 914.824
¦
0
¦ 32.764
¦
¦e notturne
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦ 881.311
¦
0
¦ 31.141
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
+---------------+-------------+------------+
¦
mensa
¦ ex scala
¦ e.d.r.
¦
¦
¦
mobile
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro (per il grado
¦
85.262
¦1.073.757
¦ 20.000
¦
¦superiore al minimo)
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Quadro
¦
85.262
¦1.065.075
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo ufficio
¦
85.262
¦1.054.033
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo ufficio
¦
85.262
¦1.042.189
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo reparto
¦
85.262
¦1.035.431
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦
85.262
¦1.029.252
¦ 20.000
¦
¦superiore al minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Impiegato grado
¦
85.262
¦1.020.377
¦ 20.000
¦
¦minimo
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Capo commessi
¦
85.262
¦1.017.538
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Vice capo Commessi
¦
85.262
¦1.016.067
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Commesso
¦
85.262
¦1.013.735
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------+
¦Operai
¦
85.262
¦1.011.473
¦ 20.000
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Guardia diurne
¦
85.262
¦1.007.108
¦ 20.000
¦
¦e notturne
¦
¦
¦
¦
+-------------------------+---------------+-------------+------------¦
¦Pers.di fatica,
¦
85.262
¦1.004.697
¦ 20.000
¦
¦custodia e pulizia
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
La presente tabella è determinata incrementando la retribuzione media
al
31.12.1994 (L. 44.279.000 + 1.550.000 = L. 45.828.000) del 2,5 % per
un
ammontare annuo di L. 1.146.000.
Detto ammontare è stato ripartito su paga base e assegno di grado
nonchè,
in proporzione ridotta del 50% sugli scatti di anzianità. I parametri
del
quadro super e del quadro sono stati portati rispettivamente a 166 e
156.
ALLEGATO N. 4
ASSICREDITO
INDENNITA' DI RISCHIO - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Quadri e impiegati (*)
¦Capoluoghi
Altri centri ¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦a) cassieri che hanno con continuità¦
239.189
179.366
¦
¦effettivo maneggio di valori ine¦
¦
¦renti alle operazioni svolte diret- ¦
¦
¦tamente allo sportello dei contanti ¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦b) addetti allo sportello che ef¦
239.189
179.366
¦
¦fettuano esborsi e/o introiti di
¦
¦
¦valori
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦c) cassieri che hanno con continuità¦
140.465
127.823
¦
¦effettivo maneggio di valori ine¦
¦
¦renti alle operazioni svolte diret- ¦
¦
¦tamente allo sportello dei contanti ¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦d) cassieri che hanno maneggio di
¦
121.302
90.873
¦
¦valori non esplicabile allo
¦
¦
¦sportello
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦e) addetti agli sportelli per
¦
118.094
88.493
¦
¦l'incasso degli effetti, delle
¦
¦
¦bollette e similari
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦
104.018
78.039
¦
¦re il cassiere (art. 13, primo comma¦
¦
¦3° alinea del contratto nazionale
¦
¦
¦23 novembre 1990)
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦g) addetti alla stanza di compensa- ¦
91.805
68.724
¦
¦zione che svolgono mansioni di
¦
¦
¦maneggio di contanti o valori
¦
¦
¦non esplicabile allo sportello, di ¦
¦
¦cui all'art. 13, penultimo comma
¦
¦
¦1° alinea, del contratto nazionale ¦
¦
¦23 novembre 1990
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦
Commessi (**)
¦
68.724
51.440
¦
¦
¦
¦
¦h) che hanno maneggio di contanti
¦
¦
¦o valori non esplilcabile allo
¦
¦
¦sportello di cui all'art. 15,
¦
¦
¦primo comma, 1° alinea e secondo
¦
¦
¦comma. 1° alinea, del contratto
¦
¦
¦nazionale 23 novembre 1990
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella
determinate
incrementando del 3,5 % quelle in atto al 31/12/1992.
(*) 4a Area e 3° livello retributivo della 2a
dalla
data di stipulazine dell'accordo di rinnovo.
area
sono
professionale
(**) 2a Area professionale, 1° e 2° livello retributivo
di
stipulazine dell'accordo di rinnovo.
dalla data
ALLEGATO N. 4 BIS
ACRI
INDENNITA' DI RISCHIO (PER 12 MENSILITA') - MISURE IN VIGORE DAL
1/1/1994
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦Cat.1^:Capoluoghi
¦
¦
¦di prov. e centri
Cat. 2^: ¦
¦
¦intenso movimenAltri centri¦
¦
¦to bancario
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦a) addetti agli sportelli contanti ¦
239.189
179.366
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦b) addetti allo sportello che ef¦
239.189
179.366
¦
¦fettuano esborsi e/o introiti di
¦
¦
¦valori
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦c) addetti agli sportelli non
¦
170.465
127.823
¦
¦contanti
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦d) altri cassieri
¦
121.302
90.873
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦e) addetti agli sportelli per
¦
118.094
88.493
¦
¦l'incasso degli effetti, delle
¦
¦
¦bollette e similari
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦
104.018
78.039
¦
¦re il cassiere
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦g) personale subalterno che ha
¦
68.724
51.440
¦
¦maneggio di valori o contanti non
¦
¦
¦esplicabile allo sportello
¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli
effetti,
bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia
una
adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le
relative
misure mensili della indennità di rischio devono essere
proporzionalmente
maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione
sia
superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di
un
ulteriore 14%.
Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ....
del
CCNL ......... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti
il
servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio
di
contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 91.805 mensili per
i
centri di 1^ categoria e £. 68.724 mensili per i centri di 2^ categoria.
Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa
dai
contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei
servizi
di cassa e del pegno,
ivi compresi
quelli
prestati
in
via saltuaria
o
giornaliera ed in atto al 31 dicembre 1992 sono aumentati, a far tempo
dal
1° gennaio 1994, del 3,5%.
Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente
aumentati
fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello
di
durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia
superiore
a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore
14%.
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella
determinate
incrementando del 3,55 quelle in atto al 31/12/1992.
sono
ALLEGATO N. 5
ASSICREDITO
INDENNITA' DI RISCHIO PER IL 1995
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Quadri e impiegati (*)
¦Capoluoghi
Altri centri ¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦a) cassieri che hanno con continuità¦
245.168
183.850
¦
¦effettivo maneggio di valori ine¦
¦
¦renti alle operazioni svolte diret- ¦
¦
¦tamente allo sportello dei contanti ¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦b) addetti allo sportello che ef¦
245.168
183.850
¦
¦fettuano esborsi e/o introiti di
¦
¦
¦valori
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦c) cassieri che hanno con continuità¦
174.726
131.018
¦
¦effettivo maneggio di valori ine¦
¦
¦renti alle operazioni svolte diret- ¦
¦
¦tamente allo sportello dei contanti ¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦d) cassieri che hanno maneggio di
¦
124.335
93.145
¦
¦valori non esplicabile allo
¦
¦
¦sportello
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦e) addetti agli sportelli per
¦
121.046
90.705
¦
¦l'incasso degli effetti, delle
¦
¦
¦bollette e similari
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦
106.618
79.990
¦
¦re il cassiere (art. 13, primo comma¦
¦
¦3° alinea del contratto nazionale
¦
¦
¦23 novembre 1990)
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦g) addetti alla stanza di compensa- ¦
94.100
70.442
¦
¦zione che svolgono mansioni di
¦
¦
¦maneggio di contanti o valori
¦
¦
¦non esplicabile allo sportello, di ¦
¦
¦cui all'art. 13, penultimo comma
¦
¦
¦1° alinea, del contratto nazionale ¦
¦
¦23 novembre 1990
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦-------------------------------¦
¦
Commessi (**)
¦
70.442
52.725
¦
¦
¦
¦
¦h) che hanno maneggio di contanti
¦
¦
¦o valori non esplilcabile allo
¦
¦
¦sportello di cui all'art. 15,
¦
¦
¦primo comma, 1° alinea e secondo
¦
¦
¦comma. 1° alinea, del contratto
¦
¦
¦nazionale 23 novembre 1990
¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
N.B.Le misure di cui
alla presente
tabella
determinate
incrementando del 2,55 quelle in atto al 31/12/1994.
sono
(*) 4a area, 3a area e 3° livello retributivo della 2a area
professionale
dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo.
(**) 2a area professionale, 1° e 2° livello retributivo dalla
di
stipulazione dell'accordo di rinnovo.
ALLEGATO N. 5 BIS
ACRI
data
INDENNITA' DI RISCHIO (12 MENSILITA') - MISURE IN VIGORE AL 1/1/1995
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦Cat.1^:Capoluoghi
¦
¦
¦di prov. e centri
Cat. 2^: ¦
¦
¦intenso movimenAltri centri¦
¦
¦to bancario
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦a) addetti agli sportelli contanti ¦
245.168
183.850
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦b) addetti allo sportello che ef¦
245.168
183.850
¦
¦fettuano esborsi e/o introiti di
¦
¦
¦valori
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦c) addetti agli sportelli non
¦
174.726
131.018
¦
¦contanti
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦d) altri cassieri
¦
124.335
93.145
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦e) addetti agli sportelli per
¦
121.046
90.705
¦
¦l'incasso degli effetti, delle
¦
¦
¦bollette e similari
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦f) addetti alla cassa per coadiuva- ¦
106.618
79.990
¦
¦re il cassiere
¦
¦
¦
¦
¦
¦------------------------------------¦---------------------------------¦
¦g) personale subalterno che ha
¦
70.442
52.725
¦
¦maneggio di valori o contanti non
¦
¦
¦esplicabile allo sportello
¦
¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli
effetti,
bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia
una
adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le
relative
misure mensili della indennità di rischio devono essere
proporzionalmente
maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione
sia
superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di
un
ulteriore 14%.
Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ....
del
CCNL ......... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti
il
servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio
di
contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 94.100 mensili per
i
centri di 1^ categoria e £. 70.442 mensili per i centri di 2^ categoria.
Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa
dai
contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei
servizi
di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria
o
giornaliera ed in atto al 31 dicembre 1994 sono aumentati, a far tempo
dal
1° gennaio 1995, del 2,5%.
Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente
aumentati
fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello
di
durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia
superiore
a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore
14%.
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella
determinate
incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994.
sono
ALLEGATO N. 6
ASSICREDITO
DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994
+----------------------------------------------------+
¦quadri
¦
¦impiegati
¦commessi
¦guardie notturne
¦
¦e operai
¦e operai
¦
¦specializzati¦
¦pers.fat.custodia¦
¦e pul.
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦Centri fino a
¦157.200 ¦ 137.000
¦ 108.300
¦
101.600
¦
¦200.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 200.001 a
¦172.920 ¦ 150.700
¦ 119.130
¦
111.760
¦
¦500.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 500.001 a
¦188.640 ¦ 164.400
¦ 129.960
¦
121.920
¦
¦1.000.000 abitanti¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦oltre 1.000.000
¦204.360 ¦ 178.100
¦ 140.790
¦
132.080
¦
¦di abitanti
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella sono
determinate
incrementando del 4,2% e del 3,5% quelle in atto al 31/12/1992.
DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1995
+----------------------------------------------------+
¦quadri
¦impiegati
¦commessi
¦
¦e operai
¦e operai
¦
¦specializzati¦
¦guardie notturne
¦
¦pers.fat.custodia¦
¦e pul.
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦Centri fino a
¦161.100 ¦
¦200.000 abitanti
¦
140.400
¦
111.000
¦
104.100
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 200.001 a
¦177.210 ¦ 154.440
¦ 122.100
¦
114.510
¦
¦500.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 500.001 a
¦193.320 ¦ 168.480
¦ 133.200
¦
124.920
¦
¦1.000.000 abitanti¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦oltre 1.000.000
¦209.430 ¦ 182.520
¦ 144.300
¦
135.330
¦
¦di abitanti
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella
determinate
incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994.
sono
NOTA
Dalla
data
di
stipulazione
dell'accordo
di
rinnovo
i
riferimenti
a
categorie
e
qualifiche vanno
sostituiti secondo
la
tabella
di
corrispondenza riportata in calce all'art. VII del medesimo accordo.
ALLEGATO N. 6 BIS
ACRI
DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1994
+----------------------------------------------------+
¦quadri
¦impiegati
¦commessi
¦
¦e operai
¦e operai
¦
¦specializzati¦
¦guardie notturne
¦
¦pers.fat.custodia¦
¦e pul.
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦Centri fino a
¦157.200 ¦ 137.000
¦ 108.300
¦
101.600
¦
¦200.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 200.001 a
¦172.920 ¦ 150.700
¦ 119.130
¦
111.760
¦
¦500.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 500.001 a
¦188.640 ¦ 164.400
¦ 129.960
¦
121.920
¦
¦1.000.000 abitanti¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦oltre 1.000.000
¦204.360 ¦ 178.100
¦ 140.790
¦
132.080
¦
¦di abitanti
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella sono
determinate
incrementando del 4,2% e del 3,5% quelle in atto al 31/12/1992.
DIARIE - MISURE IN VIGORE DAL 1/1/1995
+----------------------------------------------------+
¦quadri
¦impiegati
¦commessi
¦
¦e operai
¦e operai
¦
¦specializzati¦
¦guardie notturne
¦
¦pers.fat.custodia¦
¦
¦e pul.
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦Centri fino a
¦161.100 ¦ 140.400
¦ 111.000
¦
104.100
¦
¦200.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 200.001 a
¦177.210 ¦ 154.440
¦ 122.100
¦
114.510
¦
¦500.000 abitanti ¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦da 500.001 a
¦193.320 ¦ 168.480
¦ 133.200
¦
124.920
¦
¦1.000.000 abitanti¦
¦
¦
¦
¦
+------------------+--------+-------------+------------+----------------¦
¦oltre 1.000.000
¦209.430 ¦ 182.520
¦ 144.300
¦
135.330
¦
¦di abitanti
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
N.B.
Le misure di cui alla presente tabella
determinate
incrementando del 2,5% quelle in atto al 31/12/1994.
sono
ALLEGATO N. 7
ASSICREDITO
INDENNITA' E COMPENSI VARI (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995)
+----------------------------------------------------------------------+
¦- lavori in locali sotterranei .........................¦ 82.500
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- turno .........................................
¦
7.700
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- addetti al turno notturno.............................¦ 55.000
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- per flessibilità superiore all'ora....................¦
6.600
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- giornata di reperibilità ............................¦ 55.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- per intervento........................................¦ 33.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- attività di promozione e consulenza al sabato.........¦ 33.000
¦
¦ (art. 56) e distribuzione dell'orario
¦
¦
¦ settimanale su sei giorni (compreso il
¦
¦
¦ sabato).................................
¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦
Commessi:
¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- pernottamento ........................................¦ 33.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦ 44.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale
¦ 26.400
¦
¦ diurno ...............................................¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- custodia diurna nella giornata di sabato .............¦
88.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦
Ausiliari:
¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦
26.400
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale
¦
16.500
¦
¦ diurno ...............................................¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- pernottamento semplice ...............................¦
19.250
¦
+----------------------------------------------------------------------+
ASSEGNI MENSILI PER ANZIANITA' (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995)
+----------------------------------------------------------------------+
¦- Vice capi ufficio e capi reparto......................¦
38.500
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Operai specializzati..................................¦
55.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Commessi specializzati................................¦
36.300
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Guardie notturne personale di fatica custodia pulizia ¦
24.200
¦
+----------------------------------------------------------------------+
NOTA
Dalla
a
data
di
stipulazione
dell'accordo
di
rinnovo
i
riferimenti
categorie e
qualifiche vanno
sostituiti
secondo
la
tabella
di
corrispondenza riportata in calce all'art. VII del medesimo accordo.
ALLEGATO N. 7 BIS
ACRI
INDENNITA' E COMPENSI VARI (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995)
+----------------------------------------------------------------------+
¦- lavori in locali sotterranei .........................¦ 82.500
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- turno .........................................
¦
7.700
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- addetti al turno notturno.............................¦ 55.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- per flessibilità superiore all'ora....................¦
6.600
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- pernottamento ........................................¦ 33.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno¦ 44.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- vigilanza notturna non superiore all'orario normale
¦ 26.400
¦
¦ diurno ...............................................¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- custodia diurna nella giornata di sabato (o di lunedì¦ 88.000
¦
¦ secondo le previsioni del CCNL) ......................¦
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- attività di promozione e consulenza al sabato e dis- ¦ 33.000
¦
¦ tribuzione dell'orario settimanale su sei giorni
¦
¦
¦ (compreso il sabato)
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------+
ASSEGNI MENSILI PER ANZIANITA' (MISURE IN VIGORE DALL'1/1/1995)
+----------------------------------------------------------------------+
¦- Vice capi ufficio.....................................¦
57.750
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Subalterni.........................................
¦
55.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Ausiliari.........................................
¦
33.000
¦
+--------------------------------------------------------+-------------¦
¦- Operai ...............................................¦
44.000
¦
+----------------------------------------------------------------------+
DICHIARAZIONE DELLE PARTI IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI
RINNOVO
DEL 19 DICEMBRE 1994
A seguito della sottoscrizione in data 19 dicembre 1994 dell'accordo
di
rinnovo del contratto nazionale del 23 novembre 1990 (Assicredito) e
del
16 gennaio 1991 (Acri), considerato che tale circostanza non consente
di
porre in pagamento nel corrente anno le somme rivenienti
dall'accordo
stesso, le Parti stipulanti concordano di corrispondere le
competenze
arretrate relative all'anno 1994 nel mese di gennaio 1995.
ACRI
FABI
²²²²
þþþþ
ASSICREDITO
FALCRI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
UIB-UIL