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TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
Previdenza – Sentenza 28.11.2003 – Tutela del diritto alla salute - Atassia di
Friedreich – utilizzo del principio attivo idebenone – disapplicazione del vigente
prontuario farmaceutico
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
nella persona del dott. Salvatore Carboni
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia previdenziale iscritta al n. ***/2003 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
[omissis], elettivamente domiciliata in Macomer (NU), via [omissis], presso lo
studio dell’avv. [omissis] che la rappresenta e difende per procura alle liti in
atti, unitamente all’avv. [omissis].
RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [omissis] per procura
speciale in atti, domiciliata presso lo studio dell’avv. [omissis], in Oristano, via
[omissis];
CONVENUTO
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
OGGETTO: Erogazione gratuita di farmaco.
All’udienza del 28 NOVEMBRE 2003 la causa è stata decisa all’esito della
discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse della ricorrente:
1)
Accertare
l’inesistenza
di
una
valida
alternativa
terapeutica
e
l’indispensabilità del farmaco [omissis] in quanto farmaco salvavita.
2)
Per l’effetto, dichiarare la sussistenza del diritto di [omissis] a farsi erogare
gratuitamente dalla ASL 5 di Oristano e per un periodo di tempo
indeterminato il farmaco [omissis] della ditta [omissis], e ordinare alla ASL 5
convenuta di corrispondere il medesimo nella misura di 5 confezioni da 30
compresse mensili.
3) Condannare la ASL 5 di Oristano al rimborso delle spese sostenute sino ad
oggi dalla ricorrente per l’acquisto del farmaco in questione, come da
ricevute fiscali prodotte.
4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Nell’interesse del convenuto:
Rigetto della domanda avversa per infondatezza, con compensazione delle
spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 CPC, depositato in data 09.12.2002, cui seguiva
l’instaurazione del procedimento cautelare iscritto al n° ***/2002 RLPA,
[omissis], rappresentata e difesa come in atti, esponeva:

di essere affetta da Atassia di Friedreich, malattia genetica rara ad
eredità autosomica recessiva, comportante un processo degenerativo
del sistema nervoso centrale e periferico, nonché una compromissione
della funzione cardiaca, in ragione della cardiomiopatia ipertrofica, e
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
successivamente dilatativa, caratterizzanti il progresso della malattia;
malattia accertata con test del DNA in atti, e da cui erano affetti il fratello
(deceduto il 29.07.1996) e la sorella [omissis];

che dal marzo 1999 erano intervenuti significativi miglioramenti nei
sintomi della malattia grazie all’uso di un farmaco basato sul principio
attivo idebenone, somministrato nella quantità di 5 mg/Kg /die secondo
la prescrizione del prof. [omissis];

che il principio attivo in questione, un derivato di sintesi del coenzima Q
10, è attualmente contenuto nel farmaco [omissis], commercializzato
dalla ditta [omissis] S.p.A., collocato nella cosiddetta fascia C in quanto
usualmente prescritto per la cura di deficit cognitivi di pazienti affetti da
patologie senili;

che l’efficacia di tale principio attivo nella cura della malattia in questione
è attestata da diversi studi scientifici pubblicati su prestigiose riviste
specializzate, e allegati agli atti;

che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non esistono cure
per la malattia in questione;

che in data 20.11.2001 l’idebenone è stato classificato come farmaco
“orfano” per il trattamento dell’Atassia di Friedreich, e inserito nel
Registro della Comunità Europea dei farmaci “orfani”;

che l’Atassia di Friedreich è inserita nell’elenco delle malattie rare
“esenti” contenuto nel decreto ministeriale del Ministro della Salute n°
279 del 18.05.2001, emanato in esecuzione del D. Lgs. n° 124/98;

che in data 28.05.2002 la [omissis] presentava alla ASL 5 di Oristano
resistente istanza di autorizzazione alla dispensa gratuita del farmaco, ai
sensi della legge regionale n° 8/1997;

che la ASL 5 rigettava l’istanza predetta, ritenendo inapplicabile la legge
regionale invocata;

che, al contrario, la ASL 8 di Cagliari aveva invece concesso alla sorella
della ricorrente la dispensazione gratuita del farmaco;

che la ricorrente aveva potuto ottenere il farmaco in oggetto solo con la
procedura dell’uso “compassionevole”, e, esaurite le scorte, mediante
l’acquisto personale a suo carico.
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
La [omissis] chiedeva pertanto che fosse ordinato in via d’urgenza, alla ASL
5 resistente, l’erogazione a tempo indeterminato del farmaco [omissis] a totale
carico della Azienda Sanitaria, con rimborso delle spese sostenute per
l’acquisto del farmaco.
Con memoria depositata in data 24.01.2003 la ASL 5 resistente si costituiva
in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda per le seguenti ragioni:

difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo competente a
conoscere la presente controversia il Giudice Amministrativo, ai sensi
dell’art. 22, comma 2°, D. Lgs. n° 80/1998, come modificato dall’art. 7
legge n° 205/2000, per i motivi esposti in memoria, cui per brevità si
rinvia;

difetto di fumus boni juris, in quanto il prodotto in questione da un lato
non è inserito nella cosiddetta “fascia A”, classificante i farmaci che l’art.
8, comma 14°, legge 537/1993 pone a totale carico del SSN; dall’altro,
non essendo stato mai autorizzato dal Ministero della Sanità per la cura
della malattia in questione, non può essere erogato ai sensi dell’art. 36,
comma 3°, legge regionale sarda n° 8/1997, e della successiva direttiva
regionale n° 22943 del 3.9.1997, ma soltanto secondo le modalità del
c.d. “uso compassionevole”, come in passato effettuato dalla ASL 5
convenuta.
All’udienza del 29.01.2003 il Tribunale tratteneva la causa a riserva, e, con
ordinanza depositata in data 5.2.2003, accoglieva il ricorso limitatamente alla
richiesta di somministrazione del farmaco [omissis], ordinando alla ASL
convenuta di erogare gratuitamente il prodotto alla [omissis] nella misura di 5
confezioni da 30 compresse per mese, e assegnando alla ricorrente il termine
perentorio di giorni 30 per l’inizio del giudizio di merito.
Con ricorso depositato in data 19.02.2003, e notificato entro il termine
previsto dall’art. 415, 5° comma, CPC, [omissis] evocava quindi in giudizio
l’ente convenuto, richiamando le argomentazioni svolte in fase cautelare a
sostegno della domanda, e chiedendo la condanna della A.USL 5 alla
erogazione a tempo indeterminato del farmaco in oggetto, nonché al rimborso
delle spese sostenute per il suo acquisto, documentate nelle fatture in atti.
Sosteneva, in particolare, l’illegittimità del prontuario farmaceutico per contrasto
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
con precetti costituzionali, laddove non contemplante il principio attivo
idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich, e per violazione della normativa
comunitaria indicata in ricorso.
Con memoria depositata in data 16.06.2003 l’ente convenuto si costituiva
in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa, riportandosi alle
eccezioni e deduzioni svolte in fase cautelare, senza però riproporre
l’eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All’udienza del 28.11.2003, all’esito della discussione, il Tribunale pronunciava
sentenza dando lettura del dispositivo e depositando immediatamente la
motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente avente ad oggetto l’erogazione gratuita a
tempo indeterminato del farmaco [omissis] deve essere accolta in quanto
fondata, nei termini che seguono.
Ribadendo le considerazioni svolte in fase cautelare, si osserva essere
pacifico, e comunque esaurientemente documentato in atti, che la ricorrente sia
affetta da una rara malattia genetica, l’Atassia di Friedreich, per la quale, allo
stato attuale delle conoscenze mediche e scientifiche, non esistono cure, come
emerge dalle pubblicazioni scientifiche in atti e come dichiarato in fase
cautelare dai dottori [omissis].
L’Atassia di Friedreich, malattia genetica ad eredità autosomica
recessiva, oltre a comportare una graduale degenerazione del sistema nervoso
(la ricorrente ha da tempo perso la capacità di deambulazione), compromette
progressivamente la funzione cardiaca. A causa di un difetto genetico
congenito (espansione di sequenza ripetuta di triplette GAA nel primo introne),
l’organismo perde la capacità di sintetizzare la fratassina, proteina coinvolta nei
processi di produzione energetica che avvengono nei mitocondri, organi della
cellula deputati principalmente a tale funzione.
L’assenza di fratassina provoca una accumulo di ferro nei mitocondri,
con conseguente produzione di radicali liberi che danneggiano, con azione
ossidativa, i mitocondri stessi. La funzionalità cellulare risulta quindi
compromessa dalla ridotta produzione di energia, con la conseguenza, nel
caso delle cellule cardiache, della riduzione della capacità contrattile.
Il muscolo cardiaco tenta dapprima di compensare la ridotta motilità con un
aumento di massa (cardiomiopatia ipertrofica), e successivamente,
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IL GIUDICE
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TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
aumentando di volume (cardiomiopatia dilatativa).
Ciò comporta per il paziente una progressiva insufficienza cardiaca, ossia una
riduzione del volume sanguigno pompato dal miocardio, a carattere
ingravescente e che conduce alla morte.
L’Atassia di Friedreich è stata annoverata tra le malattie rare dall’allegato A al
decreto del Ministro della Sanità 18.05.2001 n° 279, emanato in esecuzione
dell’art. 5, commi 1° e 5°, D. Lgs. 29.04.1998 n° 124. Il medesimo regolamento
sancisce, all’art. 6, comma 1°, il diritto dell’assistito alle “prestazioni di
assistenza sanitaria, prescritte dalla normativa vigente, incluse nei livelli
essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il
monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione dagli
ulteriori aggravamenti”.
Il successivo comma 3° dell’art. 6 del decreto ministeriale prevede che, ferme
le competenze della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.), le regioni
“predispongano modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei
farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta”.
Appare dunque chiaro che laddove il farmaco [omissis], o altro
contenente idebenone, fosse previsto per la cura dell’Atassia di Friedreich, la
[omissis] avrebbe indiscutibilmente diritto alla sua erogazione gratuita, e a
tempo indeterminato.
Tuttavia, allo stato, l’uso dell’idebenone non è autorizzato dal Ministero della
Sanità per la cura o il trattamento dell’Atassia di Friedreich.
Come riferito dalla ricorrente e dai ss.ii sentiti in fase cautelare, la [omissis]
assume idebenone dal marzo 1999, in concentrazione superiore a quella
usualmente prescritta per l’uso attualmente previsto di tale farmaco, e da tale
assunzione ne ha tratto indubbio giovamento.
La ricorrente riferisce difatti che a seguito dell’assunzione del farmaco si
sono drasticamente ridotti gli episodi di tachicardia che seguivano, in
precedenza, al minimo sforzo fisico, e che è aumentata la resistenza alla fatica
e allo sforzo.
Analoghi benefici sono stati riferiti dalla sorella [omissis], affetta, come
detto, dalla medesima malattia, e curata allo stesso modo.
La dott.ssa [omissis] ha riferito in fase cautelare che a seguito dell’assunzione
del farmaco si è potuto constatare un miglioramento delle condizioni di salute
della [omissis], una stabilizzazione della funzione cardiaca, una riduzione degli
episodi di tachicardia e di sovraffaticamento. Il farmaco consentirebbe di
preservare quanto più possibile la funzione cardiaca, aumentando così la
qualità e la durata della vita della ricorrente.
Il miglioramento delle condizioni della ricorrente è stato confermato dal dott.
[omissis].
Il prof. [omissis], le cui relazioni solo allegate agli atti, attesta un significativo
miglioramento della cardiomiopatia da cui è affetta la ricorrente (e la sorella) a
seguito del trattamento con idebenone; e, pur riconoscendo che non sono
attualmente disponibili dati precisi che indichino per quanto tempo e sino a
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IL GIUDICE
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quale punto il trattamento sia efficace, evidenzia la necessità di una
prosecuzione della terapia.
Negli atti della fase cautelare sono contenuti inoltre due articoli, uno pubblicato
sul vol. 354 della rivista Lancet (7.8.1999), l’altro sul n° 87/2002 (pagg. 346 –
349) della rivista Heart, nel quale si attestano analoghi benefici su pazienti (3
nel primo studio, 38 nel secondo) affetti da AF.
In nessun caso sono stati segnalati effetti collaterali.
All’esito di questi e altri studi, l’idebenone è stato inserito nel Registro dei
farmaci “orfani” della Comunità Europea per la cura dell’Atassia di Friedreich,
come risulta dal prospetto allegato agli atti.
Il regolamento CE n° 141/2000 del 16.12.1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea del 22.01.2000, prevede all’art. 3 che un
farmaco venga classificato come “orfano” quando il suo “sponsor” (ossia il
soggetto che ne abbia richiesto o ottenuto tale qualifica) sia in grado di
dimostrare “che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di
una affezione che comporta una minaccia per la vita o una debilitazione cronica
che colpisca non più di 5 individui su 10.000 nella CE al momento della
presentazione della domanda”, e che “non esistono metodi soddisfacenti di
diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità, oppure
che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici
significativi per le persone colpite da tale affezione”.
L’inclusione dell’idebenone nella categoria dei farmaci orfani per l’Atassia di
Friedreich, avvenuta in data 20.11.2001, attesta il riconoscimento, da parte
della Commissione comunitaria competente, attesta il riconoscimento, in
ambito CE, della sussistenza dei requisiti summenzionati, e dunque dell’utilità
dell’idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich.
Il regolamento CE in questione, giusto il disposto dell’art. 11, è entrato in
vigore con la pubblicazione del successivo regolamento applicativo (n°
847/2000 del 27.04.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea del 28.04.2000).
Osserva il Tribunale che ai sensi dell’art. 189 del trattato istitutivo della
CEE il regolamento comunitario “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno dei suoi stati membri”. E che, secondo la
migliore dottrina internazionalistica, il regolamento comunitario prevale sulle
norme di diretto interno difformi in virtù del principio di specialità, intervenendo il
regolamento comunitario su materie che lo Stato ha riservato alla competenza
comunitaria, rinunciando alla sua sovranità, ai sensi dell’art. 11 della
Costituzione, con la conseguenza che il Giudice ordinario dovrà “disapplicare” il
diritto interno difforme a vantaggio della norma comunitaria (vedasi la sentenza
5.6.1984 n° 170 della Corte Costituzionale).
Occorre a questo punto analizzare più approfonditamente il contesto
normativo
nel quale collocare l’istanza della [omissis] di erogazione del
farmaco [omissis] a carico della ASL resistente e a tempo indeterminato.
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
Va sottolineato che la [omissis] ha sinora usufruito del farmaco in
questione dapprima con la procedura del c.d. uso compassionevole (art. 3,
comma 2°, D.L. 17.02.1998 n° 23) e , e successivamente, esaurita la scorta del
medicinale, mediante acquisto a suo carico.
La procedura di “uso compassionevole”, tuttavia, non appare idonea a
tutelare il diritto della ricorrente alla fornitura continuativa e
gratuita del
farmaco. Essa è difatti fondata su una concessione discrezionale, da parte
dell’azienda farmaceutica, di un certo quantitativo del farmaco, a seguito di
richiesta del medico curante della paziente trasmessa tramite la ASL. Benché
solitamente le case farmaceutiche concedano il farmaco ai pazienti che ne
fanno richiesta, in quanto ciò consente loro di fare sperimentazione su volontari
umani senza assunzione di responsabilità, si osserva che simile procedura non
appare idonea a soddisfare l’interesse della ricorrente, proprio perché rimessa
ad una concessione discrezionale della casa farmaceutica.
L’art. 6, comma 2°, D. Lgs n° 124/1998 demanda alla legislazione
regionale, tra le altre cose, la disciplina dell’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per gli affetti da malattie rare.
In Sardegna, l’art. 36, comma 3°, legge regionale n° 8/1997, prevede la
concessione gratuita di “farmaci salvavita, o comunque indispensabili a
garantire la sopravvivenza del paziente” a favore di soggetti affetti da particolari
e rare forme morbose.
Le modalità attuative della norma sono demandate a direttive regionali:
nel caso di specie la direttiva n° 22943/3 del 3.9.1997 richiede, per l’erogazione
di farmaci in fascia C a soggetti affetti da rare forme morbose, la adeguata
documentazione della patologia, dell’effettiva ed inderogabile necessità
dell’erogazione del farmaco, dell’inesistenza in fascia A di farmaco avente
caratteristiche equivalenti. Requisiti sussistenti nel caso di specie, alla luce di
quanto sopra esposto.
La direttiva in esame subordina però l’erogazione del farmaco all’utilizzo
per le patologie per le quali il medesimo è stato registrato.
Nel caso di specie, come visto, l’idebenone non é registrato nel vigente
prontuario farmaceutico per la cura dell’Atassia di Friedreich.
La classificazione dei farmaci, come pure l’indicazione delle patologie
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
per le quali ne è consentito l’uso, è effettuata dalla C.U.F. ai sensi dell’art. 7
legge 30.06.1993 n° 266, dell’art. 8 legge 24.12.1993 n° 537 e successive
modificazioni. Si tratta di una competenza esclusiva, espressamente attribuita
dalla legge, che non può certo essere disattesa dalle ASL.
Ne deriva che il provvedimento della ASL resistente che ha rigettato
l’istanza della [omissis] appare legittimo, non avendo certamente l’azienda
sanitaria resistente il potere di disapplicare il prontuario farmaceutico,
attualmente introdotto con il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre
2002, recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3,
del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 202, n. 178.
Si ignora su quali basi giuridiche la ASL 8 di Cagliari abbia concesso il
farmaco alla sorella della ricorrente, mancando nel provvedimento concessorio
ogni motivazione sostanziale della decisione.
Il giudice ordinario ha invece il potere di disapplicare l’atto amministrativo
illegittimo, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’allegato E alla legge n° 2248/1865; in
particolare, il costante orientamento giurisprudenziale consente al giudice
dell’assistenza la disapplicazione del prontuario farmaceutico allorché un
farmaco necessario per la cura di gravi forme morbose non vi risulti incluso, e
disporre la sua conseguente erogazione a carico del SSN .
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il vigente prontuario
farmaceutico appaia illegittimo per omessa inclusione dell’idebenone tra i
principi attivi utili alla cura dell’AF. E ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo l’omissione appare lesiva del diritto alla salute
dell’assistito, sancito dall’art. 32 della Costituzione, in quanto viene negato al
portatore di una grave forma morbosa un farmaco di cui diversi studi scientifici,
pubblicati su prestigiose riviste, hanno evidenziato l’utilità per il trattamento
della patologia da cui è affetto, e per la quale non esistono alternative
terapeutiche. E’ vero che nel caso dell’Atassia di Friedreich si tratta di studi
Cass., sez. lav., 09-06-1994, n° 5593/1994, Brescia — Usl 9, Bari, in Ragiufarm, 1995, fasc.
26, 15; Cass. SS.UU., 20.02.1985 n ° 1504/1985, Regione Toscana c. Pierallini, in Giust. Civ.,
1985, I, 1314; Cass. sez. lav., 3 ottobre 1996, n. 8661, Abbatescianni c. Usl n., in
Rass.
dir. farmaceutico 1997, 9; Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 1984 n. 604, Ministero del
Tesoro c. Villani, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.1; Cass., SS.UU., 14 ottobre 1983 n. 6000,
INAM c. Gerdina, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9.
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
preliminari, condotti su un limitato campione di pazienti ed in attesa di ulteriori e
più approfondite verifiche: va però considerato che l’Atassia di Friedreich è una
malattia rara, per cui non sono comunque possibili degli studi su campioni di
pazienti altrettanto numerosi (centinaia o migliaia di individui) come quelli
concernenti le patologie comuni. La ricerca di farmaci sulle malattie rare non
può essere condotta con criteri identici a quelli utilizzati perle malattie comuni,
per tacere del fatto che l’industria farmaceutica ben difficilmente deciderebbe di
destinare una consistente quota delle proprie risorse a tal fine.
Che comunque gli studi sull’efficacia dell’idebenone nel trattamento
dell’Atassia di Friedreich non possano essere considerati privi di pregio
scientifico, o inidonei a dimostrare una qualche efficacia del farmaco, lo attesta
la già ricordata inclusione dell’idebenone per la cura dell’Atassia di Friedreich
nell’elenco CE dei farmaci “orfani”, sin dal 20.11.2001.
Ne deriva che allo stato il vigente prontuario farmaceutico risulta
illegittimo per violazione dell’art. 32 della Costituzione.
Un secondo motivo di illegittimità è rappresentato dalla violazione di una
norma comunitaria, e precisamente il regolamento CE n° 141/2000 del
16.12.1999 e successive integrazioni, che come visto in precedenza ha
riconosciuto l’efficacia dell’idebenone nel trattamento dell’Atassia di Friedreich.
Poiché, ai sensi dell’art. 189 del trattato istitutivo della Comunità Europea
(reso esecutivo in Italia con legge 14.10.1957 n° 1203), i regolamenti
comunitari hanno diretta e immediata e efficacia negli stati membri, appare
evidente il contrasto tra il prontuario vigente (provvedimento amministrativo) e
la norma comunitaria, quantomeno sul punto della mancata previsione dell’uso
dell’idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich.
Ne deriva che il prontuario farmaceutico risulta illegittimo e suscettibile di
disapplicazione: in questi termini si riconosce fondata la domanda della
[omissis].
Accertato il diritto della [omissis] all’erogazione gratuita del farmaco per
il trattamento della malattia da cui è affetta, appare opportuno confermare la
determinazione assunta in fase cautelare in punto di modalità di erogazione del
farmaco nella quantità sufficiente a garantire alla [omissis] l’assunzione
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IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
quotidiana di 5 mg/kg del principio attivo idebenone, che si stima opportuna
nella misura di 5 confezioni da 30 compresse mensili.
Deve essere invece rigettata, in quanto infondata, la domanda di
rimborso delle spese sostenute dalla [omissis] per l’acquisto del farmaco, e pari
a € 134,28, giuste le quietanze in atti.
Va difatti osservato che prima del provvedimento ex art. 700 CPC che
disponeva, in disapplicazione del prontuario farmaceutico, la corresponsione
alla
ricorrente
del
farmaco,
l’ente
convenuto
non
poteva
procedere
all’erogazione gratuita dello stesso, né rimborsare alla [omissis] le spese di
acquisto. Di conseguenza la ASL 5 non era, prima dell’ordinanza del 5.2.2002,
tenuta ad eseguire tali prestazioni a favore della ricorrente, e non può dunque
essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla stessa.
La domanda della [omissis] viene quindi accolta limitatamente alla
richiesta di somministrazione, in forma gratuita e continuativa, a tempo
indeterminato e a carico della ASL 5 resistente, previa disapplicazione del
vigente prontuario farmaceutico, del farmaco [omissis], nella quantità sopra
indicata.
Quanto alle spese del giudizio (compreso quello cautelare), appare infine
rispondente a giustizia disporne l’integrale compensazione, avuto riguardo sia
alla legittimità dell’operato della ASL resistente, sia alla parziale fondatezza
della domanda della [omissis].
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano
Visto l’art. 442 CPC:

dichiara
che
[omissis],
in
disapplicazione
del
vigente
prontuario
farmaceutico, ha diritto alla somministrazione continuativa, gratuita e a
tempo indeterminato del principio attivo Idebenone per la cura della malattia
da cui la stessa è affetta;
 per l’effetto, ordina alla Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano resistente,
di procedere alla somministrazione continuativa e gratuita a [omissis] del
farmaco [omissis], nella misura di 5 confezioni da 30 compresse per mese;
 rigetta la domanda relativa al rimborso delle spese di acquisto del farmaco;
11
IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza
 dichiara interamente compensate le spese del giudizio, ivi comprese quelle
della fase cautelare.
Così deciso in Oristano, addì 28.11.2003
Il Giudice
dott. Salvatore Carboni
12
IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni
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