TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza Previdenza – Sentenza 28.11.2003 – Tutela del diritto alla salute - Atassia di Friedreich – utilizzo del principio attivo idebenone – disapplicazione del vigente prontuario farmaceutico REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Previdenza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Carboni in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. ***/2003 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza PROMOSSA DA [omissis], elettivamente domiciliata in Macomer (NU), via [omissis], presso lo studio dell’avv. [omissis] che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti, unitamente all’avv. [omissis]. RICORRENTE CONTRO AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [omissis] per procura speciale in atti, domiciliata presso lo studio dell’avv. [omissis], in Oristano, via [omissis]; CONVENUTO 1 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza OGGETTO: Erogazione gratuita di farmaco. All’udienza del 28 NOVEMBRE 2003 la causa è stata decisa all’esito della discussione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell’interesse della ricorrente: 1) Accertare l’inesistenza di una valida alternativa terapeutica e l’indispensabilità del farmaco [omissis] in quanto farmaco salvavita. 2) Per l’effetto, dichiarare la sussistenza del diritto di [omissis] a farsi erogare gratuitamente dalla ASL 5 di Oristano e per un periodo di tempo indeterminato il farmaco [omissis] della ditta [omissis], e ordinare alla ASL 5 convenuta di corrispondere il medesimo nella misura di 5 confezioni da 30 compresse mensili. 3) Condannare la ASL 5 di Oristano al rimborso delle spese sostenute sino ad oggi dalla ricorrente per l’acquisto del farmaco in questione, come da ricevute fiscali prodotte. 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Nell’interesse del convenuto: Rigetto della domanda avversa per infondatezza, con compensazione delle spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 700 CPC, depositato in data 09.12.2002, cui seguiva l’instaurazione del procedimento cautelare iscritto al n° ***/2002 RLPA, [omissis], rappresentata e difesa come in atti, esponeva: di essere affetta da Atassia di Friedreich, malattia genetica rara ad eredità autosomica recessiva, comportante un processo degenerativo del sistema nervoso centrale e periferico, nonché una compromissione della funzione cardiaca, in ragione della cardiomiopatia ipertrofica, e 2 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza successivamente dilatativa, caratterizzanti il progresso della malattia; malattia accertata con test del DNA in atti, e da cui erano affetti il fratello (deceduto il 29.07.1996) e la sorella [omissis]; che dal marzo 1999 erano intervenuti significativi miglioramenti nei sintomi della malattia grazie all’uso di un farmaco basato sul principio attivo idebenone, somministrato nella quantità di 5 mg/Kg /die secondo la prescrizione del prof. [omissis]; che il principio attivo in questione, un derivato di sintesi del coenzima Q 10, è attualmente contenuto nel farmaco [omissis], commercializzato dalla ditta [omissis] S.p.A., collocato nella cosiddetta fascia C in quanto usualmente prescritto per la cura di deficit cognitivi di pazienti affetti da patologie senili; che l’efficacia di tale principio attivo nella cura della malattia in questione è attestata da diversi studi scientifici pubblicati su prestigiose riviste specializzate, e allegati agli atti; che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non esistono cure per la malattia in questione; che in data 20.11.2001 l’idebenone è stato classificato come farmaco “orfano” per il trattamento dell’Atassia di Friedreich, e inserito nel Registro della Comunità Europea dei farmaci “orfani”; che l’Atassia di Friedreich è inserita nell’elenco delle malattie rare “esenti” contenuto nel decreto ministeriale del Ministro della Salute n° 279 del 18.05.2001, emanato in esecuzione del D. Lgs. n° 124/98; che in data 28.05.2002 la [omissis] presentava alla ASL 5 di Oristano resistente istanza di autorizzazione alla dispensa gratuita del farmaco, ai sensi della legge regionale n° 8/1997; che la ASL 5 rigettava l’istanza predetta, ritenendo inapplicabile la legge regionale invocata; che, al contrario, la ASL 8 di Cagliari aveva invece concesso alla sorella della ricorrente la dispensazione gratuita del farmaco; che la ricorrente aveva potuto ottenere il farmaco in oggetto solo con la procedura dell’uso “compassionevole”, e, esaurite le scorte, mediante l’acquisto personale a suo carico. 3 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza La [omissis] chiedeva pertanto che fosse ordinato in via d’urgenza, alla ASL 5 resistente, l’erogazione a tempo indeterminato del farmaco [omissis] a totale carico della Azienda Sanitaria, con rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del farmaco. Con memoria depositata in data 24.01.2003 la ASL 5 resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda per le seguenti ragioni: difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo competente a conoscere la presente controversia il Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 2°, D. Lgs. n° 80/1998, come modificato dall’art. 7 legge n° 205/2000, per i motivi esposti in memoria, cui per brevità si rinvia; difetto di fumus boni juris, in quanto il prodotto in questione da un lato non è inserito nella cosiddetta “fascia A”, classificante i farmaci che l’art. 8, comma 14°, legge 537/1993 pone a totale carico del SSN; dall’altro, non essendo stato mai autorizzato dal Ministero della Sanità per la cura della malattia in questione, non può essere erogato ai sensi dell’art. 36, comma 3°, legge regionale sarda n° 8/1997, e della successiva direttiva regionale n° 22943 del 3.9.1997, ma soltanto secondo le modalità del c.d. “uso compassionevole”, come in passato effettuato dalla ASL 5 convenuta. All’udienza del 29.01.2003 il Tribunale tratteneva la causa a riserva, e, con ordinanza depositata in data 5.2.2003, accoglieva il ricorso limitatamente alla richiesta di somministrazione del farmaco [omissis], ordinando alla ASL convenuta di erogare gratuitamente il prodotto alla [omissis] nella misura di 5 confezioni da 30 compresse per mese, e assegnando alla ricorrente il termine perentorio di giorni 30 per l’inizio del giudizio di merito. Con ricorso depositato in data 19.02.2003, e notificato entro il termine previsto dall’art. 415, 5° comma, CPC, [omissis] evocava quindi in giudizio l’ente convenuto, richiamando le argomentazioni svolte in fase cautelare a sostegno della domanda, e chiedendo la condanna della A.USL 5 alla erogazione a tempo indeterminato del farmaco in oggetto, nonché al rimborso delle spese sostenute per il suo acquisto, documentate nelle fatture in atti. Sosteneva, in particolare, l’illegittimità del prontuario farmaceutico per contrasto 4 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza con precetti costituzionali, laddove non contemplante il principio attivo idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich, e per violazione della normativa comunitaria indicata in ricorso. Con memoria depositata in data 16.06.2003 l’ente convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa, riportandosi alle eccezioni e deduzioni svolte in fase cautelare, senza però riproporre l’eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali. All’udienza del 28.11.2003, all’esito della discussione, il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e depositando immediatamente la motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente avente ad oggetto l’erogazione gratuita a tempo indeterminato del farmaco [omissis] deve essere accolta in quanto fondata, nei termini che seguono. Ribadendo le considerazioni svolte in fase cautelare, si osserva essere pacifico, e comunque esaurientemente documentato in atti, che la ricorrente sia affetta da una rara malattia genetica, l’Atassia di Friedreich, per la quale, allo stato attuale delle conoscenze mediche e scientifiche, non esistono cure, come emerge dalle pubblicazioni scientifiche in atti e come dichiarato in fase cautelare dai dottori [omissis]. L’Atassia di Friedreich, malattia genetica ad eredità autosomica recessiva, oltre a comportare una graduale degenerazione del sistema nervoso (la ricorrente ha da tempo perso la capacità di deambulazione), compromette progressivamente la funzione cardiaca. A causa di un difetto genetico congenito (espansione di sequenza ripetuta di triplette GAA nel primo introne), l’organismo perde la capacità di sintetizzare la fratassina, proteina coinvolta nei processi di produzione energetica che avvengono nei mitocondri, organi della cellula deputati principalmente a tale funzione. L’assenza di fratassina provoca una accumulo di ferro nei mitocondri, con conseguente produzione di radicali liberi che danneggiano, con azione ossidativa, i mitocondri stessi. La funzionalità cellulare risulta quindi compromessa dalla ridotta produzione di energia, con la conseguenza, nel caso delle cellule cardiache, della riduzione della capacità contrattile. Il muscolo cardiaco tenta dapprima di compensare la ridotta motilità con un aumento di massa (cardiomiopatia ipertrofica), e successivamente, 5 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza aumentando di volume (cardiomiopatia dilatativa). Ciò comporta per il paziente una progressiva insufficienza cardiaca, ossia una riduzione del volume sanguigno pompato dal miocardio, a carattere ingravescente e che conduce alla morte. L’Atassia di Friedreich è stata annoverata tra le malattie rare dall’allegato A al decreto del Ministro della Sanità 18.05.2001 n° 279, emanato in esecuzione dell’art. 5, commi 1° e 5°, D. Lgs. 29.04.1998 n° 124. Il medesimo regolamento sancisce, all’art. 6, comma 1°, il diritto dell’assistito alle “prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte dalla normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti”. Il successivo comma 3° dell’art. 6 del decreto ministeriale prevede che, ferme le competenze della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.), le regioni “predispongano modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta”. Appare dunque chiaro che laddove il farmaco [omissis], o altro contenente idebenone, fosse previsto per la cura dell’Atassia di Friedreich, la [omissis] avrebbe indiscutibilmente diritto alla sua erogazione gratuita, e a tempo indeterminato. Tuttavia, allo stato, l’uso dell’idebenone non è autorizzato dal Ministero della Sanità per la cura o il trattamento dell’Atassia di Friedreich. Come riferito dalla ricorrente e dai ss.ii sentiti in fase cautelare, la [omissis] assume idebenone dal marzo 1999, in concentrazione superiore a quella usualmente prescritta per l’uso attualmente previsto di tale farmaco, e da tale assunzione ne ha tratto indubbio giovamento. La ricorrente riferisce difatti che a seguito dell’assunzione del farmaco si sono drasticamente ridotti gli episodi di tachicardia che seguivano, in precedenza, al minimo sforzo fisico, e che è aumentata la resistenza alla fatica e allo sforzo. Analoghi benefici sono stati riferiti dalla sorella [omissis], affetta, come detto, dalla medesima malattia, e curata allo stesso modo. La dott.ssa [omissis] ha riferito in fase cautelare che a seguito dell’assunzione del farmaco si è potuto constatare un miglioramento delle condizioni di salute della [omissis], una stabilizzazione della funzione cardiaca, una riduzione degli episodi di tachicardia e di sovraffaticamento. Il farmaco consentirebbe di preservare quanto più possibile la funzione cardiaca, aumentando così la qualità e la durata della vita della ricorrente. Il miglioramento delle condizioni della ricorrente è stato confermato dal dott. [omissis]. Il prof. [omissis], le cui relazioni solo allegate agli atti, attesta un significativo miglioramento della cardiomiopatia da cui è affetta la ricorrente (e la sorella) a seguito del trattamento con idebenone; e, pur riconoscendo che non sono attualmente disponibili dati precisi che indichino per quanto tempo e sino a 6 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza quale punto il trattamento sia efficace, evidenzia la necessità di una prosecuzione della terapia. Negli atti della fase cautelare sono contenuti inoltre due articoli, uno pubblicato sul vol. 354 della rivista Lancet (7.8.1999), l’altro sul n° 87/2002 (pagg. 346 – 349) della rivista Heart, nel quale si attestano analoghi benefici su pazienti (3 nel primo studio, 38 nel secondo) affetti da AF. In nessun caso sono stati segnalati effetti collaterali. All’esito di questi e altri studi, l’idebenone è stato inserito nel Registro dei farmaci “orfani” della Comunità Europea per la cura dell’Atassia di Friedreich, come risulta dal prospetto allegato agli atti. Il regolamento CE n° 141/2000 del 16.12.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 22.01.2000, prevede all’art. 3 che un farmaco venga classificato come “orfano” quando il suo “sponsor” (ossia il soggetto che ne abbia richiesto o ottenuto tale qualifica) sia in grado di dimostrare “che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o una debilitazione cronica che colpisca non più di 5 individui su 10.000 nella CE al momento della presentazione della domanda”, e che “non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia di tale affezione autorizzati nella Comunità, oppure che, se tali metodi esistono, il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone colpite da tale affezione”. L’inclusione dell’idebenone nella categoria dei farmaci orfani per l’Atassia di Friedreich, avvenuta in data 20.11.2001, attesta il riconoscimento, da parte della Commissione comunitaria competente, attesta il riconoscimento, in ambito CE, della sussistenza dei requisiti summenzionati, e dunque dell’utilità dell’idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich. Il regolamento CE in questione, giusto il disposto dell’art. 11, è entrato in vigore con la pubblicazione del successivo regolamento applicativo (n° 847/2000 del 27.04.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 28.04.2000). Osserva il Tribunale che ai sensi dell’art. 189 del trattato istitutivo della CEE il regolamento comunitario “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno dei suoi stati membri”. E che, secondo la migliore dottrina internazionalistica, il regolamento comunitario prevale sulle norme di diretto interno difformi in virtù del principio di specialità, intervenendo il regolamento comunitario su materie che lo Stato ha riservato alla competenza comunitaria, rinunciando alla sua sovranità, ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, con la conseguenza che il Giudice ordinario dovrà “disapplicare” il diritto interno difforme a vantaggio della norma comunitaria (vedasi la sentenza 5.6.1984 n° 170 della Corte Costituzionale). Occorre a questo punto analizzare più approfonditamente il contesto normativo nel quale collocare l’istanza della [omissis] di erogazione del farmaco [omissis] a carico della ASL resistente e a tempo indeterminato. 7 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza Va sottolineato che la [omissis] ha sinora usufruito del farmaco in questione dapprima con la procedura del c.d. uso compassionevole (art. 3, comma 2°, D.L. 17.02.1998 n° 23) e , e successivamente, esaurita la scorta del medicinale, mediante acquisto a suo carico. La procedura di “uso compassionevole”, tuttavia, non appare idonea a tutelare il diritto della ricorrente alla fornitura continuativa e gratuita del farmaco. Essa è difatti fondata su una concessione discrezionale, da parte dell’azienda farmaceutica, di un certo quantitativo del farmaco, a seguito di richiesta del medico curante della paziente trasmessa tramite la ASL. Benché solitamente le case farmaceutiche concedano il farmaco ai pazienti che ne fanno richiesta, in quanto ciò consente loro di fare sperimentazione su volontari umani senza assunzione di responsabilità, si osserva che simile procedura non appare idonea a soddisfare l’interesse della ricorrente, proprio perché rimessa ad una concessione discrezionale della casa farmaceutica. L’art. 6, comma 2°, D. Lgs n° 124/1998 demanda alla legislazione regionale, tra le altre cose, la disciplina dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli affetti da malattie rare. In Sardegna, l’art. 36, comma 3°, legge regionale n° 8/1997, prevede la concessione gratuita di “farmaci salvavita, o comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente” a favore di soggetti affetti da particolari e rare forme morbose. Le modalità attuative della norma sono demandate a direttive regionali: nel caso di specie la direttiva n° 22943/3 del 3.9.1997 richiede, per l’erogazione di farmaci in fascia C a soggetti affetti da rare forme morbose, la adeguata documentazione della patologia, dell’effettiva ed inderogabile necessità dell’erogazione del farmaco, dell’inesistenza in fascia A di farmaco avente caratteristiche equivalenti. Requisiti sussistenti nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto. La direttiva in esame subordina però l’erogazione del farmaco all’utilizzo per le patologie per le quali il medesimo è stato registrato. Nel caso di specie, come visto, l’idebenone non é registrato nel vigente prontuario farmaceutico per la cura dell’Atassia di Friedreich. La classificazione dei farmaci, come pure l’indicazione delle patologie 8 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza per le quali ne è consentito l’uso, è effettuata dalla C.U.F. ai sensi dell’art. 7 legge 30.06.1993 n° 266, dell’art. 8 legge 24.12.1993 n° 537 e successive modificazioni. Si tratta di una competenza esclusiva, espressamente attribuita dalla legge, che non può certo essere disattesa dalle ASL. Ne deriva che il provvedimento della ASL resistente che ha rigettato l’istanza della [omissis] appare legittimo, non avendo certamente l’azienda sanitaria resistente il potere di disapplicare il prontuario farmaceutico, attualmente introdotto con il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2002, recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 202, n. 178. Si ignora su quali basi giuridiche la ASL 8 di Cagliari abbia concesso il farmaco alla sorella della ricorrente, mancando nel provvedimento concessorio ogni motivazione sostanziale della decisione. Il giudice ordinario ha invece il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’allegato E alla legge n° 2248/1865; in particolare, il costante orientamento giurisprudenziale consente al giudice dell’assistenza la disapplicazione del prontuario farmaceutico allorché un farmaco necessario per la cura di gravi forme morbose non vi risulti incluso, e disporre la sua conseguente erogazione a carico del SSN . Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il vigente prontuario farmaceutico appaia illegittimo per omessa inclusione dell’idebenone tra i principi attivi utili alla cura dell’AF. E ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo l’omissione appare lesiva del diritto alla salute dell’assistito, sancito dall’art. 32 della Costituzione, in quanto viene negato al portatore di una grave forma morbosa un farmaco di cui diversi studi scientifici, pubblicati su prestigiose riviste, hanno evidenziato l’utilità per il trattamento della patologia da cui è affetto, e per la quale non esistono alternative terapeutiche. E’ vero che nel caso dell’Atassia di Friedreich si tratta di studi Cass., sez. lav., 09-06-1994, n° 5593/1994, Brescia — Usl 9, Bari, in Ragiufarm, 1995, fasc. 26, 15; Cass. SS.UU., 20.02.1985 n ° 1504/1985, Regione Toscana c. Pierallini, in Giust. Civ., 1985, I, 1314; Cass. sez. lav., 3 ottobre 1996, n. 8661, Abbatescianni c. Usl n., in Rass. dir. farmaceutico 1997, 9; Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 1984 n. 604, Ministero del Tesoro c. Villani, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.1; Cass., SS.UU., 14 ottobre 1983 n. 6000, INAM c. Gerdina, in Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9. 9 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza preliminari, condotti su un limitato campione di pazienti ed in attesa di ulteriori e più approfondite verifiche: va però considerato che l’Atassia di Friedreich è una malattia rara, per cui non sono comunque possibili degli studi su campioni di pazienti altrettanto numerosi (centinaia o migliaia di individui) come quelli concernenti le patologie comuni. La ricerca di farmaci sulle malattie rare non può essere condotta con criteri identici a quelli utilizzati perle malattie comuni, per tacere del fatto che l’industria farmaceutica ben difficilmente deciderebbe di destinare una consistente quota delle proprie risorse a tal fine. Che comunque gli studi sull’efficacia dell’idebenone nel trattamento dell’Atassia di Friedreich non possano essere considerati privi di pregio scientifico, o inidonei a dimostrare una qualche efficacia del farmaco, lo attesta la già ricordata inclusione dell’idebenone per la cura dell’Atassia di Friedreich nell’elenco CE dei farmaci “orfani”, sin dal 20.11.2001. Ne deriva che allo stato il vigente prontuario farmaceutico risulta illegittimo per violazione dell’art. 32 della Costituzione. Un secondo motivo di illegittimità è rappresentato dalla violazione di una norma comunitaria, e precisamente il regolamento CE n° 141/2000 del 16.12.1999 e successive integrazioni, che come visto in precedenza ha riconosciuto l’efficacia dell’idebenone nel trattamento dell’Atassia di Friedreich. Poiché, ai sensi dell’art. 189 del trattato istitutivo della Comunità Europea (reso esecutivo in Italia con legge 14.10.1957 n° 1203), i regolamenti comunitari hanno diretta e immediata e efficacia negli stati membri, appare evidente il contrasto tra il prontuario vigente (provvedimento amministrativo) e la norma comunitaria, quantomeno sul punto della mancata previsione dell’uso dell’idebenone nella cura dell’Atassia di Friedreich. Ne deriva che il prontuario farmaceutico risulta illegittimo e suscettibile di disapplicazione: in questi termini si riconosce fondata la domanda della [omissis]. Accertato il diritto della [omissis] all’erogazione gratuita del farmaco per il trattamento della malattia da cui è affetta, appare opportuno confermare la determinazione assunta in fase cautelare in punto di modalità di erogazione del farmaco nella quantità sufficiente a garantire alla [omissis] l’assunzione 10 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza quotidiana di 5 mg/kg del principio attivo idebenone, che si stima opportuna nella misura di 5 confezioni da 30 compresse mensili. Deve essere invece rigettata, in quanto infondata, la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla [omissis] per l’acquisto del farmaco, e pari a € 134,28, giuste le quietanze in atti. Va difatti osservato che prima del provvedimento ex art. 700 CPC che disponeva, in disapplicazione del prontuario farmaceutico, la corresponsione alla ricorrente del farmaco, l’ente convenuto non poteva procedere all’erogazione gratuita dello stesso, né rimborsare alla [omissis] le spese di acquisto. Di conseguenza la ASL 5 non era, prima dell’ordinanza del 5.2.2002, tenuta ad eseguire tali prestazioni a favore della ricorrente, e non può dunque essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla stessa. La domanda della [omissis] viene quindi accolta limitatamente alla richiesta di somministrazione, in forma gratuita e continuativa, a tempo indeterminato e a carico della ASL 5 resistente, previa disapplicazione del vigente prontuario farmaceutico, del farmaco [omissis], nella quantità sopra indicata. Quanto alle spese del giudizio (compreso quello cautelare), appare infine rispondente a giustizia disporne l’integrale compensazione, avuto riguardo sia alla legittimità dell’operato della ASL resistente, sia alla parziale fondatezza della domanda della [omissis]. P.Q.M. Il Tribunale di Oristano Visto l’art. 442 CPC: dichiara che [omissis], in disapplicazione del vigente prontuario farmaceutico, ha diritto alla somministrazione continuativa, gratuita e a tempo indeterminato del principio attivo Idebenone per la cura della malattia da cui la stessa è affetta; per l’effetto, ordina alla Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano resistente, di procedere alla somministrazione continuativa e gratuita a [omissis] del farmaco [omissis], nella misura di 5 confezioni da 30 compresse per mese; rigetta la domanda relativa al rimborso delle spese di acquisto del farmaco; 11 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Previdenza dichiara interamente compensate le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare. Così deciso in Oristano, addì 28.11.2003 Il Giudice dott. Salvatore Carboni 12 IL GIUDICE Dott. Salvatore Carboni