UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO (IUS/02) XXII° Ciclo (Borsa di studio finanziata dal Consorzio Universitario della Provincia di Trapani) Tesi dottorale LA TUTELA DELL’ACQUIRENTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRE: COMPARAZIONE GIURIDICA. Coordinatore: Chiar.mo Prof. G. Smorto Tutor: Chiar.mo Prof. G. Amenta Tesi della Dott.ssa Rosa Geraci 1 Indice Premessa p. 5 CAPITOLO I La disciplina attuale in Italia 1.1. La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione nel panorama europeo: la Direttiva 94/47 CE e la sua attuazione in Italia ed all’estero p. 9 1.2. Il contenuto del contratto preliminare di vendita dell’immobile da costruire nella tensione tra i principi dettati all’art. 6 del D.lgs. 122/05 e le esigenze della prassi p. 18 Le conseguenze dell’inosservanza delle norme redazionali nel contratto 1.2.1. preliminare p. 34 1.2.2. La necessità di richiedere il permesso di costruire p. 43 1.2.3. La menzione degli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta p. 46 1.2.4. La commerciabilità dell’immobile prima della richiesta del permesso di costruire p. 50 1.3. La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione: ratio e fondamento del D.lgs. n. 122/05 1.3.1. L’acquisto di immobili da costruire in funzione dell’autofinanziamento delle imprese 1.3.2. p. 54 p. 63 Ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa: l’“immobile da costruire” p. 66 1.3.3. Ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa: a) la nozione di acquirente; b) la nozione di costruttore p. 75 1.3.4. L’assicurazione dell’immobile p. 82 1.4.0. La “situazione di crisi” del costruttore p. 87 1.4.1. Le intersezioni tra la tutela reale e la tutela obbligatoria p. 94 1.4.2. L’alternativa del curatore tra scioglimento ed esecuzione del contratto, ed il potere dell’acquirente di sciogliersi dal contratto (ex art. 72 bis della legge fallimentare) 1.4.3. La tipizzazione del contenuto della garanzia fideiussoria p. 99 p. 103 2 1.4.4. Il ruolo e la responsabilità del notaio p. 110 1.4.5. La garanzia fideiussoria vista dall’angolo visuale del costruttore: costi, rischi e problemi 1.4.6. Costi a carico dell’acquirente, rischi e problemi p. 112 p. 119 CAPITOLO II La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione dal punto di vista del comparatista: disamina e confronto dei modelli francese, inglese e tedesco con il modello italiano 2.1. La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia p. 122 2.1.1. Le obbligazioni del venditore d’immobili da costruire nella vente en l’état futur d’achèvement e la garanzia per vizi dovuta all’acquirente p. 135 2.1.2. La funzione notarile nell’ordinamento giuridico francese p. 137 2.1.3. Spunti critici, proposte di modifica in Francia e breve raffronto con la normativa italiana p. 141 2.2.1 La property nel diritto inglese p. 149 2.2.2. L’ordinamento inglese: la proprietà dal sistema feudale ad oggi p. 154 2.2.3. L’acquisto della proprietà immobiliare in Inghilterra: spunti per la comparazione p. 162 2.3.1. La regolamentazione dell’acquisto della proprietà immobiliare in Germania p. 181 2.3.2. I requisiti formali previsti per i contratti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili p. 183 2.3.3. La ratio della prescrizione formale – cenni alla tutela del consumatore p. 185 2.3.4. Il ruolo del notaio. Generalità p. 186 2.3.5. “Procure” – “rappresentanza” – “ratifica” (Genehmigung) p. 188 2.3.6. Oggetto del contratto e peculiarità dei contratti di compravendita dei terreni da frazionare p. 189 2.3.7. Dichiarazioni reali (dingliche Erklärungen): Vormerkung – prenotazione p. 191 2.3.8. L’Auflassung: contenuto e forma p. 192 2.3.9. La cosiddetta “esecuzione passo per passo” (Zug um Zug Abwicklung) ed il regime delle autorizzazioni p. 195 2.3.10. Aspetti fiscali e costi notarili p. 199 3 2.3.11. Obblighi, divieti e diritti spettanti al notaio p. 201 2.3.12. Gli acquisti di immobili in corso di costruzione nel diritto tedesco: tipologie contrattuali p. 203 2.3.13. Il pagamento del prezzo. Presupposti e generalità p. 207 2.3.14. L’alternativa della fideiussione e la libertà da aggravi p. 208 2.3.15. Edificabilità e permesso a costruire p. 210 2.3.16. I tempi del pagamento p. 210 2.3.17. Il contenuto del contratto, la disciplina dei controlli e le sanzioni p. 211 Conclusioni p. 214 Bibliografia p. 232 4 Premessa Il tema che si intende approfondire e, pertanto, porre ad oggetto del presente lavoro è quello relativo alla tutela giuridica apprestata a coloro i quali acquistano immobili da costruire o in corso di costruzione. L’ordine secondo il quale verrà sviluppata questa analisi in prospettiva comparatistica si svolgerà nei termini seguenti: la parte introduttiva del lavoro verrà dedicata alla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che – pur non potendosi considerare completamente trasposta nella normativa posta a tutela dei promissari acquirenti di immobili in costruzione – contiene, ad avviso di chi scrive, alcuni dettami cui la normativa italiana ha attinto. In particolare, la citata direttiva - limitatamente al caso in cui il diritto abbia ad oggetto un bene in costruzione - dispone che il venditore debba fornire garanzie relative alla corretta realizzazione del bene e, in caso di mancata realizzazione, garanzie relative al rimborso delle somme versate. Successivamente sarà trattata la ratio della nuova normativa, per poi proseguire ad esaminare – più nello specifico – le peculiarità della disciplina dettata al riguardo dal nostro Legislatore il quale, a seguito di un lungo iter legislativo iniziato nel 2001, ha promulgato il D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 di attuazione della legge 2 agosto 2004 n. 210, recante ‹‹delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire o in costruzione relativamente all’ipotesi di assoggettamento del costruttore a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive››, provvedimento con il quale, tra le varie forme di tutela introdotte a favore del promissario acquirente, si è previsto anche l’obbligo di conformare il contratto preliminare nonché qualsiasi altro contratto comunque diretto al 5 successivo trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale di godimento ad un contenuto minimo (art. 6 D.lgs. n. 122/05). Si proseguirà l’indagine soffermandocisi sull’ambito applicativo della nuova normativa, con particolare attenzione rivolta a: - soggetti del contratto; - oggetto del contratto; - tipologie contrattuali rientranti nell’ambito applicativo della norma de qua. - garanzia fideiussoria; Seguirà un esame dettagliato ed al contempo un raffronto con la disciplina dettata in Francia per la medesima materia. Invero, dal raffronto comparatistico si evidenziano utili spunti nella normativa francese in materia; normativa che prevede strumenti tesi all’obiettivo di garantire all’acquirente il conseguimento effettivo dell’immobile acquistato sulla carta, e l’utile destinazione dei suoi risparmi. L’art. 1130 del codice civile francese, sin dalla sua revisione originaria, ha previsto che le cose future potessero essere oggetto di un obbligazione, tacendo, tuttavia, in ordine alle garanzie per l’acquirente; agli inizi degli anni ‘60 iniziarono a diffondersi quelle che vengono definite “vendite sulla carta”, ma le enormi lacune normative in materia indussero il Legislatore ad emanare a tutela degli acquirenti di immobili da costruire la legge n. 67 del 3 gennaio 1967, la quale venne recepita in parte nel codice civile e quindi negli artt. 261/1 e ss. del Code de la costruction e de l’habitation - partie législative et partie réglementaire. Dopo aver sviluppato ed approfondito tutti gli aspetti ora elencati si procederà la ricerca scandagliando nell’ordinamento giuridico tedesco. Infatti, anche il Legislatore tedesco si è preoccupato di tutelare gli 6 acquirenti di immobili da costruire: la norma centrale al riguardo, la Makler-und Bauträgerverardnung MaBv, risale al 1974. Il Legislatore ivi distingue, in merito, tra: - Bauträgervertrag (contratto con il costruttore), la cui definizione è di matrice dottrinale e che viene individuato nel contratto attraverso cui un’impresa si obbliga a costruire un immobile su un proprio terreno, assumendosene i rischi, ed a far acquistare la proprietà dello stesso ad un terzo. - Werdecktes-Bauherren-Modell (modello con costruttore nascosto), ove in un unico procedimento volto all’acquisto si inseriscono due contratti: uno tra l’acquirente ed il venditore del terreno, l’altro tra l’acquirente e l’impresa costruttrice per la realizzazione dell’immobile. La Mabv prevede specifici controlli nei confronti del venditore e del costruttore, seppure l’inosservanza delle norme nella stessa contenute non si riverbera sugli effetti del contratto costituendo, invece, un illecito. L’ultimo termine di comparazione dell’analisi sarà costituito dalla common law, e più precisamente dall’ordinamento giuridico inglese. Com’è noto, il diritto in Inghilterra si è sviluppato lungo traiettorie diverse da quelle del mondo romanistico, lì, a differenza di quanto si è visto accadere in Italia, Francia e Germania, non esiste una norma che specificamente detta una minuziosa disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione. Ma, al fine di comprendere quale sia la soluzione ivi adottata si svolgerà un’analisi di ampio raggio procedendo con metodo storicistico, partendo dagli antecedenti storici del termine property per poi scandagliare il suo significato giuridico, sul concetto di Real property, dando conto dell’inesistenza di un concetto di proprietà simile al nostro, sino a giungere 7 all’introduzione del Law of Property Act del 1925 e allo studio di tutte le innovazioni in materia immobiliare che ad essa hanno fatto seguito. 8 CAPITOLO I La disciplina attuale in Italia. 1.1. La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione nel panorama europeo: la Direttiva 94/47 CE e la sua attuazione in Italia ed all’estero Crescente attenzione è stata rivolta dal Legislatore comunitario, per poi tradursi in un’istanza di normazione interna ai singoli stati, alla tutela di coloro i quali acquistano diritti reali su un bene immobile non ancora venuto ad esistenza o completato in tutte le sue parti; quest’interesse si è indirizzato verso molteplici aspetti, sia fiscali che contrattuali. In particolare, per quel che concerne il secondo profilo, occorre prendere in considerazione la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la quale prevede che il contratto deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta (art. 4, cpv.) e deve contenere gli elementi specificamente indicati nell’allegato1. 1 Le indicazioni minimali, che deve contenere il contratto di cui all’articolo 4 della direttiva, sono: a) l’identità e il domicilio delle parti, con indicazione esatta della qualità giuridica del venditore al momento della conclusione del contratto, nonché dell'identità e del domicilio del proprietario; b) la natura esatta del diritto oggetto del contratto e una clausola che precisi quali sono le condizioni di esercizio di tale diritto nel territorio dello Stato membro in cui sono situati il bene o i beni e se tali condizioni siano state soddisfatte o, in caso contrario, quali condizioni occorra ancora soddisfare; c) quando il bene è determinato, una descrizione precisa di tale bene e della sua ubicazione; d) qualora il bene immobile sia in costruzione: 1) lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione; 2) una stima ragionevole del termine per il completamento del bene immobile; 3) se si tratta di un bene immobile determinato, il numero della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità competenti in materia; 9 Questa direttiva, concernente la cosiddetta multiproprietà, ha anticipato alcune delle soluzioni adottate dal D.lgs. n. 122/05, e ciò dimostra lo svolgersi nel diritto europeo di una tendenza verso una regolamentazione più sensibile ai bisogni dei soggetti più deboli del mercato2. Ciononostante non bisogna generalizzare. Invero, se non si può negare l’esistenza nell’Unione europea di una dialettica tra diritto comunitario e diritti nazionali, finalizzata all’instaurazione di regole comuni 4) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi comuni che consentono l'agibilità del bene immobile (collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono); 5) le garanzie relative sull'effettiva realizzazione del bene immobile e, in caso di mancato completamento dello stesso, quelle relative al rimborso dei pagamenti effettuati ed eventualmente le modalità d'applicazione di queste garanzie; e) i servizi comuni (luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui l'acquirente ha o avrà accesso e le relative condizioni; f) le strutture comuni quali piscina, sauna, ecc., cui l'acquirente ha o avrà eventualmente accesso e, se del caso, le relative condizioni; g) i principi applicabili in materia di manutenzione e riparazione del bene immobile, nonché amministrazione e gestione dello stesso; h) l'indicazione precisa del periodo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato; la data a partire dalla quale l'acquirente potrà esercitare il diritto oggetto del contratto; i) il prezzo che l'acquirente dovrà pagare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo che l'acquirente dovrà versare per l'utilizzazione degli impianti e servizi comuni, la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione del bene immobile da parte dell'acquirente, degli oneri legali obbligatori (tasse, imposte e diritti) nonché delle spese amministrative accessorie (gestione, manutenzione e riparazione); j) una clausola che menzioni che l'acquisto non comporterà alcuna spesa, onere o obbligo diversi da quelli stabiliti nel contratto; k) la possibilità o meno di partecipare a un sistema di scambio e/o vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio e/o di vendita sia organizzato dal venditore, o da un terzo da questi designato nel contratto; l) informazioni sul diritto di risoluzione del contratto e di recesso dal medesimo e l'indicazione della persona alla quale devono essere comunicati un'eventuale risoluzione o un eventuale recesso, con precisazione altresì della o delle modalità cui è necessario attenersi per detta comunicazione; l'indicazione precisa della natura e dell'importo delle spese che l'acquirente che eserciti il diritto di recesso è tenuto a rimborsare, conformemente all'articolo 5, punto 3 della presente direttiva; eventualmente, informazioni sulle modalità per risolvere il contratto di credito connesso al contratto in caso di risoluzione o di recesso; m) la data e il luogo in cui il contratto viene firmato da ciascuna delle parti. 2 In tal senso cfr. G. PETRELLI, Il contenuto minimo dei contratti aventi ad oggetto immobili da costruire, in Riv. dir. civ., 2006, CEDAM, Padova, II, p. 287. 10 senza per ciò ricorrere allo strumento dell’uniformazione3 (cui si perverrebbe – per esemplificare – attraverso la realizzazione di un codice civile europeo), è pur vero che la recente disciplina dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire non appartiene al diritto privato europeo in senso formale, non costituendo il frutto del recepimento di un apposita direttiva comunitaria ed essendo un frammento di diritto nazionale in senso classico. La disciplina degli acquisti di immobili da costruire evidenzia il fenomeno dello spontaneo adeguamento dei diritti nazionali ad una strategia di tutela di matrice comunitaria in settori differenti da quello specificamente regolamentato dal Legislatore interno, ma accomunati da rationes affini. Seppur la maggior parte degli stati si è limitata a recepire senza apportare alcuna modifica l’art. 4 cpv., della direttiva, alcuni stati membri dell’Unione europea – precisamente Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, e Lussemburgo – si sono preoccupati di inserire nuovi elementi nel contratto, quali ad esempio l’obbligo per il venditore di fornire un’informativa dettagliata relativamente all’amministrazione ed alla gestione del bene immobile. Tornando all’art. 4 della direttiva de qua, alcuni stati - tra cui l’Italia – hanno deciso di sanzionare l’assenza di forma scritta con la nullità del contratto. Altri stati, invece, prevedono a titolo di sanzione un’ammenda, oltre alla sospensione dell’attività del professionista per due anni nonché la Vedi sul punto: L. MENGONI, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, in Riv. crit. dir. priv, Jovene, Napoli, 1992, pp. 515 e ss.; C. CASTRONOVO, Savigny, i moderni e la codificazione europea, in Europa e dir priv., Giuffrè, Milano, 2001, pp. 219 e ss.; S. MAZZAMUTO, Il diritto civile europeo e i diritti nazionali: come costruire l’unità nel rispetto delle diversità?, in Contr. Impr./Europa, 2005, CEDAM, Padova, pp. 523 e ss. 3 11 pubblicazione nei locali del professionista stesso e in un giornale della decisione di condanna. Per quel che concerne il contenuto del contratto – ove devono comparire tutti gli elementi dell’allegato alla direttiva 94/47 CE, in osservanza al disposto dell’art. 4, comma primo – gli stati membri sanzionano la mancanza di elementi informativi sia con la nullità del contratto (Germania, Belgio, Francia, Svezia e Lussemburgo) sia con un’ammenda (Austria, Italia, Regno Unito). L’esaminanda direttiva, limitatamente al caso in cui il diritto abbia ad oggetto un bene in costruzione, dispone che il venditore debba fornire garanzie relative alla corretta realizzazione del bene e, in caso di mancata realizzazione, garanzie relative al rimborso delle somme versate. Più nello specifico, il venditore è tenuto a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile; della fideiussione dovrà farsi menzione nel contratto a pena di nullità. Per converso, è vietato al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini di recesso di cui all’art. 54. 4 Le leggi degli stati membri prevedono che: 1) oltre alle possibilità offerte all'acquirente dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente: - ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili a decorrere dalla firma del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo; - se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), d 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato al momento della firma del contratto da ambo le parti o della firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine di tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente disporrà del termine indicato nel primo trattino; 12 Le affinità che la disciplina degli immobili di costruire introdotta dal D.lgs. n. 122/05 presenta con la normativa del contratto di multiproprietà sono molteplici. Com’è noto, il termine “multiproprietà” racchiude in sé una pluralità di fenomeni giuridico – economici assai eterogenei tra loro ed insuscettibili di riconduzione ad un paradigma unitario; ciò ha indotto il Legislatore comunitario a focalizzare la sua attenzione sull’unico profilo autenticamente unitario pur nella varietà di tipologie di multiproprietà, ossia il contratto costitutivo o traslativo del diritto di godimento turnario dell’immobile, anche tenendo conto dell’assoluto rilievo che assume l’autonomia delle parti nella predisposizione del contenuto del diritto di godimento sull’immobile5. - se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d 1), d 2), h), i), k), l) e m) dell'allegato, ha il diritto di disporre, a decorrere dal giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto al primo trattino. 2) Se l’acquirente intende esercitare i diritti di cui al punto 1 esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il cui nome ed indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali, secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera l) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogniqualvolta la comunicazione di cui sopra, sempre ché avvenuta per iscritto, venga inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso. 3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino. Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto. 4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1, secondo trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso. 5 Cfr. ex multis: G. ALPA, La multiproprietà nell’esperienza francese (operazione economica ed aspetti giuridici), in Riv. not., Giuffrè, Milano, I, 1980, pp. 30 ss.; ID, La multiproprietà. Aspetti giuridici della proprietà turnaria e della proprietà turistico – alberghiera, Zanichelli, Bologna, 1983, pp. 15 ss.; ID, Il recepimento della direttiva comunitaria in materia di multiproprietà: un’analisi comparativa, in Europa e dir. priv., Giuffrè, Milano, 1998, pp. 46 ss.; G. BENACCHIO, Diritto privato della Comunità europea. Fonti, modelli e regole, CEDAM, Padova, 2004, pp. 10 ss.; C. M. BIANCA, Diritto civile, 6. la proprietà, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 67 ss.; O. CALLIANO, Multiproprietà, in Tratt. Dir. priv., diretto da Rescigno, VI, Utet, Torino, 1982, pp. 62 ss.; P. CAPPARELLI - P. SILVESTRO, La multiproprietà immobiliare, in Dizionario di diritto privato, a cura di Irti, I, Diritto civile, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 5 ss.; G. CASELLI, La multiproprietà. Problemi giuridici, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 41 ss.; ID, La multiproprietà. 13 Nel diritto privato europeo la multiproprietà viene assunta nella sua dimensione contrattuale, giacché il contratto – piuttosto che rappresentare il mero titolo costitutivo di un diritto regolato di per sé dalla legge – rappresenta la fonte di conformazione del diritto medesimo, nel rispetto di quell’elemento indefettibile costituito dal rispetto della facoltà turnaria di godimento. Passiamo, ora, ad esaminare le analogie della normativa sulla multiproprietà con la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 122/05. Al pari della disciplina degli immobili da costruire, gli artt. 61 e ss. del Codice del Consumo (D.lgs., 6 settembre 2005, n. 206) regolamentano il contratto avente ad oggetto un immobile, ciò non solo perché la fase dell’acquisto o del trasferimento turnario si svolge in maniera identica indifferentemente dalla natura e dal contenuto del diritto medesimo, ma soprattutto perché è nella fase della predisposizione de regolamento contrattuale che si annidano i rischi maggiori di approfittamento del professionista a danno del consumatore ed è, pertanto, qui che il Legislatore comunitario ha imposto al Legislatore nazionale di intervenire. L’art. 70 comma 1, cod. consumo, riproduce integralmente il contenuto del documento informativo di cui all’allegato della direttiva6; Commento al D.Lgs. del 9 novembre 1998, n. 427 (Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291), Giuffrè, Milano, 1999, pp. 23 ss.; A. CHIODI, La multiproprietà immobiliare dopo vent’anni: una rassegna critica delle opinioni e dei problemi, in Giur. it., Utet, Torino, 1992, IV, pp. 3 ss.; M. COMPORTI, Cose, beni e diritti reali, in istituzioni di diritto privato, a cura di Bessone, Utet, Torino, 2005, pp. 4 ss.; G. DE CRISTOFARO, Contratto di timesharing: attuata la direttiva comunitaria, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 1999, p. 603 e ss.; F. DI CIOMMO, la multiproprietà azionaria, in Foro it., Zanichelli, Roma, 1998, p. 534 e ss.; I. DI ROSA, Proprietà e contratto. Saggio sulla multiproprietà, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 27 e ss.; R. FLORIT, La multiproprietà. Direttiva comunitaria n. 94/47/CE e D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, Utet, Torino, 2002, pp. 19 ss.; P. F. GIUGGIOLI, Timesharing e multiproprietà, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 52 ss.; P. TRIMARCHI, La multiproprietà, in Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di Tizzano, I, in Tratt. Dir. priv., diretto da Bessone, XXVI, Utet, Torino, 2006, pp. 213 e ss. 6 Tale norma impone al venditore di comunicare: 14 altre previsioni importanti sono contenute ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 70 cod. consumo7. ‹‹a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario; c) se l'immobile è determinato: 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione; 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; d) se l'immobile non è ancora determinato: 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi; 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono; 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie; e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione; f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione; g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso; h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto; i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso; l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni››. 7 Nei citati commi si dispone, rispettivamente, che: ‹‹le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta›› (comma 2); ‹‹Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso›› (comma 3); ‹‹Il 15 Non è stato riprodotto nella disciplina degli acquisti di immobili da costruire il diritto di recesso, previsto dall’art. 73 cod. consumo, che riproduce, in sostanza, la disciplina contenuta nell’art. 5 della direttiva 94/47/CE, salvo alcuni elementi differenziali: l’esenzione del recedente da ogni penalità e la prescrizione della modalità di comunicazione del recesso8. Di notevole rilievo è la previsione del divieto a carico del venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di acconti prima dello spirare del periodo di esercizio del diritto di recesso, già contenuto nella direttiva 94/47/CE, che viene esteso dall’art. 74 cod. consumo anche agli anticipi ed alle caparre. L’art. 76 cod. consumo prevede l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria, la quale va talaltro menzionata nel contratto a pena di nullità, a carico: a) del venditore che non rivesta la forma giuridica di società di capitali ovvero che disponga di un capitale sociale inferiore a euro 5.164.569 e che non abbia sede legale o sedi secondarie nel territorio dello Stato, il quale è tenuto a prestare idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione del contratto; b) sempre documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea›› (comma 4). Il vincolo della forma scritta ad substantiam e l’uso della lingua italiana sono predicati anche dell’art. 71, ove viene delineato il contenuto minimo ed inderogabile del contratto di acquisto del diritto di godimento ternario ed è disposto che il contratto deve contenere ‹‹oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi: a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente; b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento; c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto; d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto; e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto››. La tecnica è la stessa posteriormente utilizzata dall’art. 6 del D.lgs. n. 122/05. 8 Si richiede infatti la lettera raccomandata, con avviso di ricevimento ovvero telegramma, telex o fax, a condizione che la comunicazione sia confermata con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. 16 del venditore, persona fisica o persona giuridica, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione. Quest’ultimo punto della normativa costituisce il collegamento sistematico con la disciplina degli immobili da costruire, dal momento che l’art. 76, comma 2, cod. consumo, nel prevedere il generale obbligo di prestare la fideiussione nei casi in cui oggetto del contratto di acquisto del diritto di godimento turnario sia un immobile da costruire, non può esimersi dal rinviare agli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 122/05 per la specifica descrizione dei contenuti della garanzia. Va tuttavia chiarita l’assenza, nel testo dell’art. 76, comma 2, cod. consumo, di un esplicito richiamo alle norme sugli immobili da costruire. A questa grave lacuna del Legislatore ho posto un argine oculata dottrina, che da tempo denunzia come la direttiva 94/47/CE trascuri troppo il profilo della sicurezza e della conservazione del diritto acquistato9. Agli ordinamenti in cui è vigente il sistema della pubblicità immobiliare in funzione dichiarativa (ad esempio quelli italiano e francese) la normativa comunitaria non fornisce indicazioni utili al fine di risolvere i problemi cui potrebbe essere esposto l’acquirente del diritto di godimento turnario: tra i più ipotizzabili quello di vedersi opposto un diritto sull’immobile incompatibile con il proprio o di perdere il denaro versato in acconto in caso di crisi finanziaria del venditore. In Italia a questa lacuna ha posto fine, in un primo momento il D.l. n. 669/96 (conv. in L. n. 30/97) estensiva della trascrizione anche ai contratti preliminari di immobili, cui adesso si affianca il D.lgs. n. 122/05. Per concludere, una breve osservazione circa la giurisprudenza comunitaria riguardo la citata direttiva 94/47/CE può essere utile al fine di 9 Cfr. G. BENACCHIO, Diritto privato della comunità europea, cit., pp. 355–356. 17 comprendere sotto quali aspetti il diritto dei singoli stati si avvicini al diritto sopranazionale, e sotto quali invece se ne discosti maggiormente. Orbene, la Corte di Giustizia ha recentemente constatato, nella Causa Travel vac / Antem Sanchis (C-423/97 del 22 aprile 1999), che la direttiva in esame debba ritenersi applicabile anche a quei contratti i quali non abbiano come oggetto esclusivo il godimento di un immobile, ma altresì la fornitura di servizi diversi, e questo anche quando questi servizi vertano su un valore superiore a quello del diritto di godimento10. 1.2. Il contenuto del contratto preliminare di vendita dell’immobile da costruire nella tensione tra i principi dettati all’art. 6 del D.lgs. n. 122/05 e le esigenze della prassi In esecuzione della delega contenuta nella L. 2 agosto 2004, n. 210, il Governo ha approvato il Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che ha introdotto nel nostro ordinamento un contenitore articolato di tutele a favore dell’acquirente di immobili da costruire. Più specificamente, esso comprende: - l’obbligo, per il costruttore, di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia delle somme incassate dal costruttore medesimo sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento; - l’obbligo, per il costruttore, di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia dell’obbligo posto in capo allo stesso di risarcire gli eventuali danni materiali e diretti In questa pronuncia l’organo giudicante mostra di aderire ad un’interpretazione estensiva della portata applicativa della direttiva, ritenendola applicabile anche a fattispecie complesse, che non si esauriscano in un’attività di mero godimento, in ciò prendendo le distanze dalle soluzioni adottate dal Legislatore italiano, francese e tedesco. 10 18 dell’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti di costruzione; - l’obbligo di conformare il contratto preliminare , nonché qualsiasi altro contratto comunque diretto al successivo trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, ad un “contenuto minimo” fissato dal Legislatore; - l’ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere la suddivisione del mutuo fondiario in quote ed il corrispondente frazionamento della garanzia ipotecaria; - l’impedimento per il notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita in assenza della previa o contestuale suddivisione del finanziamento in quote ovvero del perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca o del pignoramento; - il diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’incanto dell’immobile nell’ambito di una procedura esecutiva; - l’esclusione della revocatoria fallimentare per immobili che l’acquirente si sia impegnato ad abitare, se trasferiti a “giusto prezzo”; - la possibilità per l’acquirente di escutere la garanzia fideiussoria prima che il curatore comunichi la scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto. La disciplina in esame ‹‹si colloca sul crinale di un ideale spartiacque fra la normativa a tutela della corretta circolazione del bene immobile e la legislazione protettiva degli interessi di soggetti considerati istituzionalmente più deboli››11. 11 F. MACARIO, Il contenuto della garanzia fideiussoria ex D.lgs. 122/2005 e le conseguenze della sua incompletezza ed erroneità, in AA. VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/2005 e prospettive, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 109 e ss. 19 Invero, la legislazione interna ai singoli stati, come del resto il diritto comunitario, si attivano sempre più frequentemente al fine di riequilibrare le posizioni delle parti, con interventi volti a rendere effettiva l’autonomia contrattuale ed agevolare, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato. Interventi che solo apparentemente limitano l’autonomia privata, mentre in realtà, tendendo ad eliminare situazioni di squilibrio ed a realizzare un’effettiva parità di condizioni, la rendono maggiormente effettiva12. Lo stesso avviene con il provvedimento in esame, il quale si pone l’obiettivo di contemperare gli interessi delle imprese costruttrici con l’esigenza di tutela dell’acquirente, parte debole del rapporto. Tuttavia è bene sottolineare che, a differenza di quanto accade per altre disposizioni a tutela del contraente debole, l’ambito di operatività del D.lgs. n. 122/05 va, comunque, individuato in base alla natura del rapporto contrattuale posto in essere, piuttosto che in considerazione dei requisiti soggettivi di uno dei contraenti. Il concetto di “acquirente di immobili da costruire”, infatti, a differenza di quello di “consumatore”, non preesiste al contratto cui si applica la tutela, e quindi non costituisce una vera e propria categoria soggettiva: mentre una persona fisica che agisce per scopi estranei all’impresa può essere definito “consumatore” ancor prima che materialmente acceda al mercato dei beni o dei servizi che intende acquistare, “l’acquirente di un immobile da costruire” è il contraente imprenditore che si trovi in una condizione di debolezza contrattuale nei In argomento N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 47; G. BENEDETTI, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., Giuffrè, Milano, 1998, p. 26-27, in cui sia afferma che ‹‹l’idea fondamentale da cui la legge muove, e che vuole realizzata nell’ordinamento, è che il contratto funzioni come contratto, strumento essenzialmente misurato sul principio di parità e sulla libera determinabilità del suo contenuto ad opera delle stesse parti. Quando questo principio è tipicamente turbato da necessità, per così dire, istituzionali, o per ragioni imposte dall’economia, l’ordine giuridico corregge tale turbativa, cercando di riequilibrare le posizioni contrapposte››. 12 20 confronti di altro imprenditore. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la finalità della normativa è quella di ristabilire la parità contrattuale dei contraenti, esigenza particolarmente avvertita dal Legislatore, al fine di far sì che il contratto sia il frutto della negoziazione condotta dalle parti in perfetta parità e senza abusi13. Il sistema di tutela predisposto dal decreto in commento differisce in maniera sostanziale dalle altre disposizioni in materia di tutela del contraente debole, anche per quanto riguarda i rimedi concretamente predisposti in favore dell’acquirente di immobili da costruire. Mentre, ad esempio, in tema di contratti del consumatore, il Legislatore si preoccupa di evitare che il contratto possa essere unilateralmente predisposto da uno solo dei contraenti ed imposto all’altro, richiedendo una specifica approvazione delle clausole unilateralmente predisposte e sanzionando con la nullità le eventuali clausole vessatorie contenute nel testo del contratto (e con esclusione dell’applicazione della tutela in commento per le clausole che siano state oggetto di effettiva trattativa individuale), nel caso dell’acquirente di immobile da costruire la tecnica utilizzata dal Legislatore è diversa, perché diversi sono gli interessi da tutelare. Il Legislatore non si preoccupa del se le clausole del contratto siano o meno oggetto di trattativa individuale tra le parti, ma la disciplina in commento trova applicazione sia Sul tema AA.VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/05, Il Sole 24 ore, Roma, 2007; AA. VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/05 e prospettive, a cura della Fondazione Italiana per il Notariato, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 35 e ss.; A. ALABISO, Il contratto preliminare, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 143 e ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (D.lgs. n. 122/05), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - G. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire a norma del d.leg. 20 giugno 2005 n. 122, in Famiglia, persone e successioni, Utet, Torino, 2006, pp. 88 e ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il «divieto» di cui all’art. 8 D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Notariato, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 473 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sulla bozza di decreto delegato conseguente alla l. 210/’04, in Rivista del Notariato, Giuffrè, Milano, 2005, p. 746. 13 21 nel caso in cui le clausole siano state predisposte unilateralmente, sia nel caso di predisposizione congiunta delle parti. Al contratto preliminare il D.lgs. n. 122/05 dedica espressamente l’articolo 6, che reca come rubrica “contenuto del contratto preliminare”. La norma introduce una sostanziale novità nel sistema, dal momento che il codice civile prende in considerazione il contratto preliminare solo con riguardo al requisito della forma (art. 1351 c.c.), all’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.), alla possibilità di una sua trascrizione (art. 2645 bis c.c.) e negli artt. 2775 bis e 2825 bis del cod. civ. Va precisato che l’art. 6 D.lgs. n. 122/05 non si applica a tutti i contratti preliminari, ma è necessario che ricorrano due presupposti: in primis che l’acquirente sia una persona fisica, secondo quanto precisato all’art. 1, lett. a, del D.lgs. n. 122/05; in secondo luogo che oggetto del contratto sia un immobile da costruire, così come previsto dall’art. 1, lett. d del decreto in oggetto. Inoltre, la disposizione è riferibile non soltanto al contratto preliminare, ma, più genericamente, ad «ogni altro contratto … comunque diretto al successivo acquisto … della proprietà o di altro diritto reale» su un immobile da costruire. Pertanto, si applica a tutte le figure contrattuali che rientrano nella traiettoria del D.lgs. n. 122/05, ivi inclusi il leasing immobiliare, la vendita obbligatoria e la permuta di terreno edificabile con un’unità immobiliare da costruire sullo stesso14. L’articolo in commento determina in termini imperativi il contenuto tipico del contratto preliminare e di ogni altro contratto avente ad oggetto In altri termini, è possibile dire che l’art. 6 D.lgs. n. 122/05 si applica non soltanto ai contratti preliminari e, d’altro canto, non a tutti i contratti preliminari. Ma è evidente che il legislatore ha tenuto in conto, in realtà, principalmente il contratto preliminare, poiché rappresenta lo strumento negoziale più diffuso in questo genere di operazioni economico-giuridiche. La disposizione, dunque, può essere riferita a differenti fattispecie contrattuali nei limiti in cui i dati elencati dall’art. 6 siano compatibili con la diversa struttura e natura degli altri contratti. 14 22 immobili da costruire, onde assicurare la chiara e puntuale determinazione in seno al contratto sia dell’oggetto (l’immobile da costruire) che degli obblighi inerenti alle opere di costruzione, sì da tutelare maggiormente l’acquirente, quale parte debole del rapporto. Così operando il Legislatore ha posto una limitazione alle parti di stabilire in modo autonomo il contenuto del contratto. Ciò perché l’intento della norma è stato quello di riempire di “contenuto” il contratto preliminare, disincentivando la prassi secondo cui i contraenti erano soliti rinviare alla stipulazione del contratto definitivo l’esplicitazione dei “veri” elementi costitutivi dell’accordo (con particolare riferimento al prezzo della compravendita), riservando al cosiddetto “compromesso” il ruolo di mero ricettore di una generica volontà negoziale15. Il comma 1 dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05 contiene un lungo catalogo di prescrizioni redazionali, ossia relative ad indicazioni che devono necessariamente essere inserite nel regolamento contrattuale. Tuttavia, è importante osservare l’assenza di prescrizioni particolari in ordine alla forma del preliminare, cui si applicheranno perciò le regole generali di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c., né è prescritta (a differenza di quel che avviene nell’ordinamento giuridico francese) la forma dell’atto pubblico ad substantiam actus, che comporterebbe, ove richiesta, la necessità di rivolgersi ad un notaio – con innumerevoli vantaggi in termini di sicurezza e trasparenza dell’operazione. 15 Va precisato che il rinvio al contratto definitivo era pur sempre ammesso solo per la regolamentazione degli elementi secondari del futuro contratto, ma di certo non per gli elementi essenziali, che dovevano essere espressamente indicati nel preliminare, ai fini della validità dello stesso. In giurisprudenza cfr. Cass. 6 giugno 1983 n. 3856, in Mass. Giust. Civ., 1983, p. 1370, della quale si riporta la massima:‹‹Il principio in base al quale il sorgere del vincolo contrattuale postula che l’accordo delle parti sia raggiunto su tutte le clausole che concorrono a formarlo, trova attenuazione con riguardo al contratto preliminare, al cui perfezionarsi è sufficiente l’accordo sugli elementi essenziali ,potendo le parti rimettere al contratto definitivo la regolamentazione degli elementi accessori››. 23 Più specificamente, gli elementi descrittivi resi obbligatori possono distinguersi a seconda che siano volti a fornire all’acquirente una precisa rappresentazione dello stato di fatto o dello stato di diritto dell’immobile. Il contratto deve contenere, innanzitutto, le generalità anagrafiche delle parti ed i dati identificativi dell’immobile16. Quanto alle prime, l’art. 6, primo comma, lett. a), del D.lgs. n. 122/05 rinvia all’art. 2659, primo comma, n. 1), c.c., relativo al contenuto della nota di trascrizione; pertanto, fra gli elementi richiesti dalla legge sono compresi anche il codice fiscale e l’indicazione del regime patrimoniale, se l’acquirente è coniugato. Per quel che concerne i dati identificativi dell’immobile, la legge richiama espressamente l’art. 2826 c.c., concernente le indicazioni che devono essere contenute nell’atto di concessione di ipoteca. L’ultimo inciso dell’art. 2826 c.c. chiarisce che per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono; analogicamente, la medesima prescrizione potrà essere osservata anche nella diversa ipotesi - frequente ai fini dell’applicazione dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05 - in cui la costruzione dell’immobile debba ancora avere inizio17. L’art. 6, primo comma, lett. b), prevede poi che il contratto preliminare debba contenere «la descrizione dell’immobile oggetto del contratto e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo»18. 16 A parere di A. RE - G. SCALITI, La nuova disciplina degli acquisti di immobili da costruire, Torino – Milano, 2006, p. 35, l’intento del Legislatore sarebbe stato quello di agevolare — previo accertamento giudiziale delle sottoscrizioni — la trascrizione dei contratti preliminari stipulati nella forma della scrittura privata autenticata. Per un’analisi dei rapporti fra la disciplina della trascrizione del contratto preliminare di cui all’art. 2645 bis c.c. ed il D.lgs. n. 122/05 si rinvia a R. TRIOLA, Vendita di immobili da costruire e tutela dell’acquirente dopo il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 78 ss. 17 In tal senso R. TRIOLA, op. cit., p. 91. 18 Il concetto di «uso esclusivo» comprende sia le pertinenze di cui è pattuito il trasferimento in proprietà esclusiva all’acquirente, sia quegli spazi condominiali per i quali sia prevista, in deroga all’art. 1102 c.c., l’utilizzazione esclusiva da parte dell’acquirente (ad esempio, i giardini nei complessi residenziali): PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, Ipsoa, Milano, 2005, 204; A. RE - G. SCALITI, op. cit., pp. 37 e ss. 24 Perché la prescrizione non sia inutilmente ripetitiva del rinvio contenuto nella precedente lett. a) all’art. 2826 c.c., la descrizione dell’immobile non può limitarsi all’indicazione dei dati catastali, ma deve riportare elementi ulteriori, quali la superficie, il livello di piano, la struttura, il numero dei vani, la posizione rispetto ad altre unità immobiliari19. Comunque, anche se intesa in questi termini, la norma risulta sostanzialmente superflua, in quanto si tratta di elementi che potrebbero essere ricavati dagli elaborati progettuali che, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lett. b), devono essere comunque allegati al contratto20. Dal momento che non è possibile la costituzione di un rapporto pertinenziale per effetto dell’atto di destinazione del proprietario della cosa principale quando né questa né quella accessoria sono ancora venute ad esistenza, il riferimento alle «pertinenze di uso esclusivo» ha condotto taluni ad affermare che la disposizione21 debba essere interpretata «nel senso che l’acquirente non potrà vantare la proprietà anche degli accessori non menzionati nel contratto per il solo fatto che rispetto agli stessi, al momento della venuta ad esistenza dell’edificio, è configurabile un rapporto pertinenziale con l’unità immobiliare oggetto del trasferimento in suo favore»22. Ma non ci si può esimere dall’osservare che, intesa in questi termini, una prescrizione che dovrebbe essere stata dettata a protezione delle ragioni dell’acquirente, risulterebbe invece operare a suo discapito. Sembra, pertanto, più convincente immaginare che il Legislatore — con un qual certo tasso di imprecisione tecnica, che peraltro traspare in parecchi 19 Sul punto G. PETRELLI, loc. ult. cit., pp. 206 e ss. È opinione diffusa che questo requisito di contenuto del contratto possa essere soddisfatto anche mediante un’indicazione sintetica accompagnata dal rinvio agli elaborati tecnici allegati: A. RE G. SCALITI, loc. ult. cit.; G. RIZZI, Decreto legislativo 122/2005. La garanzia fideiussoria ed i presupposti di applicazione della nuova normativa, in Studi civilistici CNN, n. 5813/C, 8 ss. 21 Al tal proposito si veda R. TRIOLA, op. cit., p. 92. 22 Così G. RIZZI, op. ult. cit., p. 10. 20 25 altri punti del medesimo testo normativo — abbia inteso riferirsi a quelle parti accessorie dell’edificio da costruire che (sebbene non ancora effettivamente destinate a pertinenza, a ciò ostandovi il fatto di non essere venute ad esistenza) sono destinate, secondo gli intendimenti progettuali del costruttore, a divenire, in una prospettazione futura, pertinenze ad uso esclusivo dell’unità immobiliare che sarà trasferita all’acquirente. La lett. d) dell’art. 6, primo comma, richiede la descrizione delle «caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi e agli impianti». Si tratta, a ben vedere, di informazioni che potrebbero desumersi dagli elaborati tecnici che, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, devono essere allegati al contratto; il che pone il dubbio se tale obbligo possa essere adempiuto mediante un mero rinvio al capitolato (o ad un’apposita relazione integrativa)23, ovvero sia comunque necessario ripetere testualmente nel corpo del contratto tutti questi dettagli. Qualora questo obbligo avesse natura informativa in senso stretto, lo stesso sarebbe di modesta utilità pratica, in quanto è improbabile che l’acquirente possieda una preparazione professionale tale da poter correttamente intendere, per di più direttamente in sede di sottoscrizione del contratto, il significato tecnico di una lunga serie di caratteristiche costruttive24. Pertanto, la disposizione è vista piuttosto come rivolta a prevenire le future contestazioni in ordine ad eventuali vizi o mancanze di qualità dell’opera, ovvero ad agevolare la prova in capo all’acquirente in caso di domanda di riduzione del prezzo o di 23 Id., nota 12. La prescrizione avrebbe avuto, di certo, un diverso impatto se si fossero dovute racchiudere queste indicazioni in un prospetto informativo da consegnare all’acquirente prima della stipulazione del contratto, con un anticipo tale da consentire la consultazione di un tecnico di fiducia. 24 26 denunzia di vizi redibitori25. È di tutta evidenza che, se il permesso di costruire è stato richiesto ma non ancora rilasciato, il valore che è possibile ricavare da queste descrizioni è meramente indicativo, essendo possibile che si rendano necessari adattamenti o modifiche imposte dalle competenti autorità amministrative. La norma non dice nulla in merito a tale eventualità né in relazione al caso in cui varianti in corso d’opera siano indispensabili a causa di fattori oggettivi (ad esempio, per la conformazione geologica del terreno). Probabilmente la questione va risolta in concreto, valutando la “gravità” dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. e, in particolare, se le modifiche strutturali dell’edificio abbiano comportato una apprezzabile modificazione dell’unità immobiliare dell’acquirente. Nel contratto vanno riportati anche «i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione» (art. 6, comma 1, lett. e, D.lgs. n. 122/05)26. Il “termine massimo” di cui discute la legge è probabilmente quello essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c., la cui inosservanza determina la risoluzione di diritto del contratto. La circostanza che la disposizione in commento fa riferimento anche all’eventualità che si specifichino termini correlati ‹‹alle varie fasi di lavorazione››, consente di ipotizzare che, qualora le parti si siano avvalse di tale facoltà, l’inosservanza di uno solo di questi termini costituisce inadempimento del costruttore tale da portare alla risoluzione del contratto, senza la necessità di dover attendere la scadenza del termine contrattuale pattuito per l’ultimazione dell’opera. 25 26 Cfr. R. TRIOLA, op. cit., p. 93. Cfr. R. TRIOLA, op. cit., pp. 97 e ss.; A. RE - G. SCALITI, op. cit., p. 37. 27 A norma dell’art. 6, comma 1, lett. f) è obbligatoria l’indicazione nel contratto del prezzo complessivo ovvero - in alternativa al prezzo in danaro – del valore di ogni altro eventuale corrispettivo27. L’osservanza della prescrizione, quindi, è soddisfatta indicando nel contratto il valore del terreno dato in permuta, in modo che, qualora si verifichi la ‹‹situazione di crisi›› del costruttore, non possa insorgere. È appena il caso di osservare che, secondo la disciplina del codice civile, l’attribuzione di un valore in danaro ai beni dati in permuta non costituisce presupposto di validità del contratto stesso, oltre che dei termini e delle modalità di pagamento. Per quel che concerne l’individuazione del corrispettivo deve ritenersi inammissibile il rinvio a fonti esterne ed ogni eventuale clausola che preveda spese ulteriori da determinare in futuro è da considerare nulla. La mancata determinazione pattizia del corrispettivo è causa di nullità assoluta per indeterminatezza dell’oggetto, salvo che le parti non abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo (Cfr. art. 10, comma 1, decr.)28. Sempre ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. f), D.lgs. n. 122/05, il contratto deve, infine, contenere ‹‹la specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra››. Poiché è difficile immaginare la pattuizione di una caparra senza l’indicazione del relativo importo, la norma viene interpretata facendone discendere il principio secondo cui, nel caso di dubbio, «si deve ritenere che 27 Il caso tenuto presente dal Legislatore è certamente quello della permuta di un terreno edificabile con una unità immobiliare da edificare sul fondo stesso. 28 In quest’ultimo caso la determinazione del corrispettivo – a norma del combinato disposto degli artt. 1474, comma 3, e 1473, comma 2, c.c. – verrà affidata ad un terzo nominato dal tribunale su richiesta di una delle parti. 28 una somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo e non a titolo di caparra»29. In altri termini, la disposizione in questione sembra imporre la necessità che la natura confirmatoria della corresponsione di una somma di danaro deve risultare espressamente dal contratto. Per quel che riguarda i termini di pagamento, così come per l’individuazione dei termini massimi di esecuzione delle opere in costruzione (art. 6, comma 1, lett. e)), se non sono indicati in contratto e non c’è accordo tra le parti, possono essere stabiliti dal giudice in forza dell’art. 1183, comma 1, c.c. Invece, le modalità di pagamento debbono, in forza della norma in esame, assicurare la possibilità della prova. Se manca la loro indicazione si avrà integrazione del contratto, alla stregua della medesima lett. f). Si pone un problema allorché il pagamento venga effettuato in contanti senza il rilascio di quietanza da parte del venditore, poiché la fideiussione, a norma dell’art. 3, comma 4, D.lgs. n. 122/05, può essere escussa previa richiesta scritta dell’acquirente soltanto dietro presentazione di documentazione idonea a provare i pagamenti effettuati e, inoltre, l’art. 2724, comma 1, c.c. non ammette la prova testimoniale in assenza di un principio di prova per iscritto. Questo problema potrebbe essere opportunamente risolto sanzionando penalmente la condotta del costruttore che riceva gli acconti in contanti senza rilasciare querela. Questa soluzione, peraltro, risulta allineata con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la consegna anticipata di una somma di denaro effettuata al momento della conclusione di un contratto ha natura di caparra confirmatoria soltanto quando risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all’art. 1385 c.c. (Cfr. Cass. 4 marzo 2004, n. 4411, in Giur. it., 2004, p. 2807). 29 29 Un ulteriore problema afferisce alla simulazione relativa del prezzo, con elusione fraudolenta della disciplina de qua. Invero, per il tramite del patto dissimulato sul prezzo effettivo si aggira la prescrizione di cui all’art. 2, relativa alla fideiussione, dal momento che la garanzia coprirà gli anticipi soltanto per la parte che non eccede il prezzo dichiarato in contratto, non garantendo – per converso – le ulteriori somme effettivamente corrisposte dall’acquirente. Nella suddetta ipotesi, tuttavia, può ritenersi applicabile l’art. 1417 c.c., il quale ammette la prova per testimoni nelle ipotesi di illiceità del patto dissimulato. La lett. g) dell’art. 6, primo comma, D.lgs. n. 122/05, prescrive che nel contratto debbano essere riportati gli estremi della fideiussione di cui all’art. 2 del medesimo decreto. Ma quest’ultima disposizione prevede, come si è già visto, che la polizza deve essere «consegnata» all’acquirente al momento della stipulazione del contratto preliminare, sicché riportare in atto i suoi estremi è di modesta utilità e serve solo a ribadire un univoco rapporto di collegamento negoziale fra i due atti. Si tratta, peraltro, di un dato che si ricaverebbe in modo altrettanto univoco dalla polizza stessa, ove deve essere necessariamente identificata e descritta l’obbligazione garantita30. La norma risponde allo scopo di assicurare l’anteriorità della fideiussione prevista dall’art. 2 rispetto alla conclusione del contratto ed a rendere riconoscibile ad eventuali terzi subacquirenti la presenza o meno della fideiussione che – in quanto prevista a pena di nullità relativa – costituisce requisito per la piena validità del contratto. 30 Osserva R. TRIOLA, op. cit., p. 81, che, poiché il termine ultimo per il rilascio della polizza è quello della contestuale stipulazione del contratto, in quest’ultimo caso non potranno esserne indicati gli estremi. La prescrizione in esame potrà essere osservata solo qualora la polizza fideiussoria venga rilasciata in un momento antecedente. 30 Non essendo specificata la sanzione per il mancato inserimento della fideiussione in contratto, secondo i principi generali fissati all’art. 1418, comma 1, c.c., si avrà nullità “virtuale” per contrasto con una norma imperativa. L’art. 6, primo comma, lett. h), D.lgs. n. 122/05, impone al costruttore di dichiarare l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano. Il contratto, inoltre, deve contenere «la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore» connessi alle ipoteche o alle altre trascrizioni pregiudizievoli, specificando «in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita». L’acquirente ha, dunque, diritto di conoscere non soltanto dell’esistenza di altrui diritti o domande che possano condurre all’evizione (ordinaria o cosiddetta “minore”), ma anche quali siano le modalità di adempimento degli obblighi assunti dal costruttore e garantiti dalle ipoteche. Si tratta di un vero e proprio obbligo di informazione gravante sul costruttore al momento della stipula del contratto e la sua autonoma rilevanza porta ad escludere che l’omessa menzione di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli rilevi sul piano dell’annullabilità del contratto per dolo omissivo; piuttosto, l’alternativa si restringe alla nullità dell’accordo per un vizio “di fattispecie” ovvero, secondo altra impostazione, alla risoluzione per inadempimento31. Più incerta la conseguenza nel caso in cui, indicate correttamente le iscrizioni pregiudizievoli, siano, invece, rappresentati infedelmente gli obblighi del costruttore garantiti da ipoteca: certamente la «pattuizione espressa» non è 31 Sul punto si veda R. TRIOLA, op. cit., p. 96. 31 opponibile al creditore garantito e l’acquirente potrà far salve le proprie ragioni unicamente nei confronti del costruttore. I requisiti di cui alle lett. i) e c) del primo comma dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05, vanno esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi alla rappresentazione dello stato di diritto dell’immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio32. È stato detto che l’intendimento del Legislatore sarebbe stato quello di contrastare (quantomeno indirettamente) il fenomeno dell’abusivismo edilizio33. Secondo altri, invece, queste prescrizioni sarebbero poste unicamente a tutela dell’interesse dell’acquirente ad avere la più completa rappresentazione dello stato giuridico dell’immobile34. Correttamente è stato rilevato che, in presenza di convenzioni urbanistiche o di atti d’obbligo, la necessità di elencare i “vincoli ivi previsti” non può essere soddisfatta mediante la generica previsione della loro esistenza ed il rinvio agli atti che li prevedono, ma impone che nel contratto se ne debba specificare la natura ed il contenuto35. Devono essere, pertanto, analiticamente indicati i vincoli di destinazione o d’inedificabilità, gli obblighi di prelazione, i requisiti soggettivi richiesti in capo ai successivi acquirenti, i divieti di alienazione e tutte le altre obbligazioni propter rem (ad esempio, obblighi di manutenzione delle aree verdi) o servitù reciproche (quali sono quelle che derivano dalle convenzioni di lottizzazione) che gravano sull’immobile. 32 Nel contratto, infatti, vanno indicati gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta, se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativi alla costruzione (lett. i)) e gli estremi di eventuali atti d’obbligo e di convenzioni urbanistiche stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione, nonché l’elencazione dei vincoli previsti (lett. c)). Nella dicitura «ogni altro titolo … abilitativo alla costruzione», va compreso, ad esempio, il nulla osta ai calcoli di staticità rilasciato dal Genio Civile ai sensi della normativa antisismica. 33 In argomento G. PETRELLI, op. cit., pp. 223 e ss. 34 Vedi A. RE - G. SCALITI, op. cit., p. 39 35 In tal senso A. RE - G. SCALITI, op. cit., p. 36. 32 Infine, la lett. l) dell’art. 6, primo comma, D.lgs. n. 122/05 prevede «l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici con la specificazione dei relativi dati identificativi». La disposizione va collegata alla descrizione della nozione di «costruttore» di cui all’art. 1, lett. b), dello stesso decreto, ove si precisa che resta tale anche colui che abbia data in appalto o comunque affidata a terzi la realizzazione della costruzione. L’utilità di questa ulteriore informazione sembra limitata a consentire all’acquirente di compiere una valutazione sulla solidità economica e sull’abilità tecnica dell’impresa appaltatrice. Va ricordato, infatti, che non esiste alcun rapporto diretto fra l’acquirente e l’appaltatore che abbia realizzato l’immobile per conto del costruttore36. Il secondo comma dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05 prevede l’obbligo di allegare al contratto preliminare il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi e l’elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti, nonché gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali37. Secondo R. TRIOLA, op. cit., p. 97, la norma sarebbe stata dettata sulla scorta di un’erronea interpretazione dell’orientamento giurisprudenziale (in proposito si veda Cass. 10 settembre 2002, n. 13158; Cass. 10 ottobre 2001, n. 12406) secondo cui anche l’acquirente può fare valere la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. nei confronti del venditore, non solo quando questi abbia provveduto con propria gestione diretta alla costruzione dell’immobile, ma anche quando la stessa sia stata affidata ad un terzo, senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale tipica dell’appalto, sì da renderlo un mero esecutore degli ordini altrui. 37 Osserva R. TRIOLA, op. cit., p. 98, che detta rappresentazione grafica deve riguardare quelle strutture che siano suscettibili di costituire di per sé autonome unità immobiliari oppure pertinenze del fabbricato (ad es. locali di portineria, spazi di parcheggio, giardini ecc.); ragionando diversamente — poiché tra le parti comuni sono compresi il suolo, i muri perimetrali, le scale e tutti gli altri elementi elencati all’art. 1117 c.c. — la disposizione non avrebbe senso, poiché questi risultano solo dal progetto relativo all’intero edificio. 36 33 Dal punto di vista pratico, si registra una parziale sovrapposizione fra le indicazioni richieste dal lungo catalogo di cui al primo comma della stessa disposizione e le informazioni che possono essere ricavate da questi elaborati tecnici. In conclusione, non sfugge all’attenzione dell’interprete la circostanza che l’art. 6 D.lgs. n. 122/05 non prescrive nulla in ordine al profilo normativo del contratto, sicché gli stipulanti, previa l’osservanza degli obblighi informativi e l’inserimento di tutte le indicazioni richieste dalla legge, sono liberi di regolare come meglio credono i loro rapporti. Dunque, il “contenuto” cui fa menzione l’intestazione dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05 non si riferisce al regolamento contrattuale, cioè alle clausole che determinano i diritti e gli obblighi reciproci dei contraenti, ma ad una serie di mere informazioni accessorie che devono essere veicolate verso l’acquirente nel corpo del testo contrattuale. La legge non richiede neppure che il contratto abbia data certa. 1.2.1. Le conseguenze dell’inosservanza delle norme redazionali nel contratto preliminare Un delicato problema che il decreto n. 122 pone, attiene alla mancata previsione delle sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenutistiche di cui all’art. 6, nella redazione del contratto38. A ben vedere, si tratta di una questione di notevole rilievo. Invero, se la finalità del decreto è quella di garantire un’adeguata tutela contrattuale 38 Si consulti A. ALABISO, Il contratto preliminare, cit., pp. 143 e ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - G. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit. pp. 88 e ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori, cit. pp. 473 e ss. 34 all’acquirente nei confronti dell’impresa costruttrice – venditrice, si rischierebbe di vanificare detto proposito allorquando - in presenza di un contratto il cui contenuto differisca da quello prescritto dal Legislatore – non vengano attivate misure sanzionatorie adeguate. È lapalissiano che, alla stregua dei principi generali in materia contrattuale, si avrà nullità assoluta, ex art. 1418, comma 2, c.c., nell’ipotesi in cui dagli elementi del contratto sia impossibile individuarne l’oggetto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’assenza di indicazioni descrittive dell’immobile, delle caratteristiche tecniche ovvero del prezzo: in tutti questi casi potrà essere dichiarata la nullità del contratto. Più complessa è la soluzione al quesito circa la configurabilità della nullità o meno del contratto qualora difettino le altre menzioni dell’art. 6. È noto che la nullità (art. 1418, comma 1, c.c.) costituisce il rimedio contrattuale predisposto dall’ordinamento per i casi di contratto contrario a norme imperative. Occorre, pertanto, preliminarmente verificare se l’art. 6 integri effettivamente un ipotesi di violazione di norma imperativa, posto che se per la violazione di una norma imperativa non è prevista espressamente la nullità, occorre controllare la natura della disposizione violata: in altri termini, bisogna capire se la norma è rivolta, o meno, alla tutela di un interesse pubblico. Le diverse opinioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, fanno seppur ciascuna in termini diversi dall’altra – leva sui concetti di comando e di divieto, di natura pubblica o generale dell’interesse tutelato, di inderogabilità delle parti, di indisponibilità della tutela da parte dei contraenti. 35 Secondo una prima impostazione39, le norme sul contenuto minimo del contratto preliminare hanno natura imperativa40, in quanto sono previste a tutela non solo di un interesse particolare, quello dell’acquirente, ma anche a tutela di un interesse pubblico, ravvisabile, secondo alcuni41, nell’interesse, costituzionalmente garantito (art. 47, comma 2, della Costituzione) dell’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione; secondo altri42 nell’interesse generale a che il mercato immobiliare sia efficiente e razionale (ed efficienza e razionalità richiedono comportamenti uniformi, i quali da un lato garantiscono certezza e prevedibilità, e dall’altro rendono agibili controlli che altrimenti sarebbero pressoché impossibili).43 La loro violazione, pertanto, dovrebbe determinare la nullità virtuale44 del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1 c.c., 39 Sul punto G. PETRELLI, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 181 ss.; G. SICCHIERO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Commento al D.lgs. n. 122 del 2005, CEDAM, Padova, 2005, pp. 44 ss. 40 È noto come assume carattere imperativo la norma posta a tutela di un interesse pubblico: se si accerta che gli interessi che la norma vuole proteggere siano generali, trascendano le parti negoziali, o comunque che la norma tende alla protezione di fini fondamentali dell’ordinamento giuridico, allora vi è imperatività e conseguentemente il divieto, per le parti, di derogare nell’esercizio della loro autonomia, alla regola legislativa. 41 Cfr. G. RIZZI, Il decreto legislativo 122/2005: il contenuto del contratto preliminare, in Studio CNN n. 5814/C. 42 Cfr. G. PETRELLI, op. cit., p. 167. 43 Nel novero di coloro i quali propendono per la nullità vi è poi chi evidenzia come la normativa a tutela dell’acquirente sia di ordine pubblico; più precisamente del cosiddetto ordine pubblico di protezione, finalizzato al riequilibrio delle posizioni delle parti in particolari e delicati settori della contrattazione, connotati da squilibrio di forza economica e di potere contrattuale e da vistose asimmetrie informative. 44 Si distingue tra nullità testuale e nullità virtuale. La nullità testuale è quella che viene comminata da un’apposita norma di legge, per un apposito vizio, e, in base al 3° comma dell’art. 1418, costituisce la regola. La nullità virtuale, invece, è quella nullità non comminata espressamente da nessuna norma di legge, ma che tuttavia si ricava dal sistema in quanto consiste, comunque, nella contrarietà ad una norma imperativa. Non è pacifica l’ammissibilità della nullità virtuale, sulla base della considerazione che la sanzione della nullità è eccezionale e, pertanto, non può essere comminata oltre i casi espressamente previsti. La dottrina e la giurisprudenza dominanti, invece, l’ammettono, argomentando dal primo comma dell’art. 1418, il quale dispone che ‹‹il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative››. Ciò vuol dire che se la legge dispone diversamente, ossia con una diversa sanzione, sarà questa sanzione a doversi applicare; se, però, non è prevista una sanzione per la violazione di una precisa norma imperativa, dovrà applicarsi quella della nullità, in quanto ciò è detto proprio al primo comma dell’art. 1418. In senso favorevole cfr. F. 36 che detta una sorta di norma di chiusura, facendo generico riferimento alla contrarietà a norme imperative, salvo sia disposto diversamente dalla legge. Siffatta conclusione troverebbe, talaltro, saldo sostegno nell’inciso contenuto nel medesimo art. 6 D.lgs. n. 122/05, secondo cui i contratti ‹‹devono contenere›› tutte le prescrizioni ivi indicate. Si tratterebbe, in particolare, di una nullità “relativa”45, che potrebbe essere fatta valere unicamente dall’acquirente. Una diversa interpretazione, innanzitutto, non risponderebbe all’esigenza di tutela del contraente debole, che resterebbe esposto al rischio che la controparte, la quale abbia dato causa all’invalidità del contratto, possa poi avvalersene in qualsiasi momento. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Esi, Napoli, 2000, pp. 964-965; R. TOMMASINI, voce Nullità (dir. priv.), in Enc. dir., XVIII, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 878 e 879; F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato di diritto civile e commerciale, I, diretto da Cicu e Messineo, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 174 e 175; Cass. 7 marzo 2001 n. 3272, in Giust. civ., Giuffrè, Milano, 1, 2001, p. 2109; Cass. 13 settembre 2000 n. 12067, in Giur. it., Utet, Torino, 2002, p. 69; Trib. Milano 20 febbraio 1997, in Banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè, Milano, 2000, II, p. 82; Cass. 29 ottobre 1994 n. 8948, in Corr. Giur., Ipsoa, Milano, 1995, p. 217, Cass. S.U. 18 luglio 1989 n. 3363, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 1989, p. 708; Cass. 4 dicembre 1982 n. 6601, in Giust. civ., Giuffrè, Milano, 1, 1983, p. 1172; Cass. 11 ottobre 1979, n. 5311, in Riv. not., Giuffrè, Milano, 1980, p. 134; Cass. 27 novembre 1975 n. 3974, in Foro it., 1, 1976, c. 307; Cass. S.U. 21 agosto 1972 n. 2697, in Giust. civ., Giuffrè, Milano, 1972, II, p. 1914; Cass. 17 giugno 1960, n. 1591, in Giust. Civ., Giuffrè, Milano, 1, 1961, p. 138. 45 Un’altra importante distinzione si ha tra nullità assoluta e nullità relativa. La nullità assoluta è quella che opera erga omnes e che può essere fatta valere non solo dalle parti, ma anche dal giudice d’ufficio e da qualunque terzo che abbia interesse a farla dichiarare. Del concetto di nullità relativa, invece, sono state date diverse accezioni. Alcuni hanno riferito il concetto a quelle ipotesi di nullità per le quali è possibile una sanatoria, altri distinguono la nullità relativa a seconda dei soggetti nei cui confronti essa opera. È preferibile la tesi secondo cui la nullità relativa è quella che può essere fatta valere solo da alcuni soggetti legittimati ad agire, tesi suffragata dall’inciso iniziale dell’art. 1421, relativo alla legittimazione all’azione di nullità. La nullità relativa, dunque, è quella che può essere fatta valere solo da determinati soggetti, anche se, una volta dichiarata , essa opera comunque erga omnes. In tal senso cfr. R. TOMMASINI, voce Nullità (dir. priv.), cit., p. 899; F. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p. 180; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario, UTET, Torino, 1980, p. 485. Si ricorda, tuttavia, che, secondo autorevole dottrina, il concetto di nullità relativa non può accogliersi nel nostro ordinamento poiché è inconcepibile una nullità che operi, seppur erga omnes, solo se i soggetti appositamente legittimati la facciano valere. Ciò significherebbe dire che, se tali soggetti non agiscono per far dichiarare la nullità del negozio, esso produce normalmente i suoi effetti pur essendo nullo. Cfr. in tal senso L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Esi, Napoli, 1948, pp. 329 ss. 37 È poi decisiva la manifesta irrazionalità della soluzione opposta, ove si osservi che al mancato rilascio della polizza fideiussoria, di cui all’art. 2 D.lgs. n. 122/05, consegue, per espressa previsione di legge, la nullità “soltanto” relativa del contratto preliminare, mentre, a ragionare diversamente, l’omessa indicazione degli estremi della polizza stessa comporterebbe, ai sensi dell’art. 6, lett. g) D.lgs. n. 122/05, la nullità assoluta, rilevabile da chiunque vi abbia interesse. Tra gli assertori della tesi in oggetto taluni propendono per un’applicazione analogica della “nullità relativa” prevista dalle leggi di derivazione comunitaria a protezione del consumatore. Più precisamente, viene fondamentalmente osservato come le cosiddette “nullità di protezione” di derivazione comunitaria, in virtù della loro diffusione nell’ambito delle discipline sui contratti tra imprese e consumatori, non rivestano più carattere eccezionale, rispetto alla nullità del codice civile, ma siano espressione di un principio generale e quindi suscettibili di applicazione analogica. È stato osservato, tuttavia, che la sanzione della nullità risulta sproporzionata nei casi in cui l’inosservanza delle regole redazionali di cui all’art. 6 D.lgs. n. 122/05 si traduce in difformità di modesto rilievo, quali, ad esempio, l’omessa indicazione del codice fiscale o del regime patrimoniale dell’acquirente46. D’altro canto, appare forse troppo sbrigativa la soluzione opposta, secondo cui, in assenza di una specifica sanzione, la violazione dell’art. 6 D.lgs. n. 122/05 determinerebbe la mera irregolarità del contratto, ma non la 46 Cfr. R. TRIOLA, op. cit., p. 98. Cfr. anche A. RE - G. SCALITI, op. cit., p. 40, secondo cui il rimedio della nullità del contratto, ancorché relativa, finirebbe col penalizzare anziché proteggere la parte debole del rapporto. 38 sua nullità47. In tal modo si finirebbe, infatti, con lo svuotare totalmente di portata precettiva la disposizione in esame. Merita, poi, autonoma menzione la tesi elaborata da alcuni autori i quali ritengono che dalla mancata osservanza dell’art. 6 possa scaturire un mero obbligo di rinegoziare il contenuto del contratto48 sì da adeguarlo alle prescrizioni normative49. I sostenitori della esaminanda tesi osservano che la fonte di quest’obbligo sarebbe da individuarsi negli artt. 1374 e 1375 c.c., quindi nell’integrazione del contratto in conformità a quanto prescritto dalla legge, dall’equità e dalla buona fede. Tutto quanto esposto legittimerebbe l’acquirente ad agire per ottenere la risoluzione del contratto, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, nel caso in cui il costruttore si rifiutasse di addivenire al contratto modificativo. Non è ben chiaro, tuttavia, quale sia il contenuto di questo obbligo di rinegoziazione, considerato che, come già messo in evidenza, l’art. 6 D.lgs. n. 122/05 detta regole redazionali che incidono sul contenuto del contratto solo sotto il profilo “descrittivo”, ma non sul piano normativo; sicché, in ultima analisi, sul costruttore graverebbe semplicemente l’obbligo di fornire ex post quelle indicazioni che all’acquirente erano state negate al momento 47 Cfr. F. APRILE, op. cit., p. 1126. Sulla rinegoziazione dei contratti, cfr. F. GAMBINO, Problemi di rinegoziare, Giuffrè, Milano 2004, pp. 23 e ss.; G. SICCHIERO, Rinegoziazione, in Digesto discipline privatistiche, sez. cic., Aggiornamento, II, Utet, Torino, 2003, p. 1200; A. GENTILI, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova, 2003, pp. 701 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sul decreto delegato conseguente alla legge n. 210 del 2004; spunti e interrogativi in tema di: permuta di bene presente con bene futuro, elusione, garanzia fideiussoria, riflessi sulla trascrizione di vendita di bene futuro, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 723 e ss.; così pure G. RIZZI, op. ult. cit., pp. 23 e ss. 49 In tal modo si obbligherebbe il costruttore – parte forte del rapporto obbligatorio – a rinegoziare, su istanza dell’acquirente, al fine di recepire le indicazioni, prescritte dall’art. 6 e non riportate nel contratto originario. 48 39 della conclusione del contratto. Ma, a questo punto, le informazioni “rinegoziate” risulterebbero comunque inutili in quanto tardive, salvo a non voler ipotizzare, andando decisamente oltre quanto consentito dalla lettura della legge, che il costruttore sia obbligato anche alla revisione del prezzo. Per altri ancora, laddove esista una norma di carattere suppletivo, la stessa potrebbe essere utilmente impiegata al fine di colmare la “lacuna” venutasi a creare in conseguenza dell'omessa previsione contrattuale richiesta dalla norma protettiva. In secondo luogo l’integrazione del contratto potrebbe operare, ai sensi degli artt. 1374 e 1375 c.c., grazie all'equità, o alla clausola generale di buona fede50. Sarebbe così possibile, in mancanza di una dettagliata regolamentazione degli obblighi del costruttore, integrare il contratto con quanto derivante dagli ordinari principi del diritto dei contratti e delle obbligazioni, salvo il limite costituito dall'ipotesi in cui difettino elementi essenziali del negozio, circostanza che dà luogo a nullità. Sembra debba escludersi la sanzione dell’annullabilità, che potrebbe venire in questione solo se il promissario acquirente fosse in grado di dimostrare che il suo consenso sia stato dato per errore, e che tale errore, sempre che possa considerarsi “essenziale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1429 c.c., sia stato determinato proprio dalla mancanza di taluno degli elementi prescritti dall’art. 6. Sarebbe escluso, altresì, il recesso, che qui non trova alcun riscontro in una previsione legale. Certo, sarebbe un rimedio efficace, 50 Cfr. G. BARALIS, Permuta di terreno con edificio da costruire, in Atti del Convegno Paradigma, Milano, 15 aprile 2005; G. BARALIS, Considerazioni sparse sul decreto delegato conseguente alla legge n. 210 del 2004; spunti e interrogativi in tema di: permuta di bene presente con bene futuro, elusione, garanzia fideiussoria, riflessi sulla trascrizione di vendita di bene futuro, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2005, pp. 34 e ss. 40 particolarmente indicato soprattutto nei casi di stipulazione per scrittura privata, senza quindi l’intervento del notaio51. Non si potrebbe, infine, ricorrere al rimedio della risoluzione per inadempimento, perché non si è in presenza di un inadempimento di un obbligo discendente dal contratto o dalla legge per effetto della stipula del contratto, ma che concerne lo stesso momento genetico del contratto. Le conseguenze, allora, dovrebbero esser ricondotte solo sul piano della responsabilità precontrattuale del costruttore, con la conseguenza che al promissario acquirente non resterebbe che chiedere al promittente venditore il risarcimento dei danni subiti, dovendosi comunque far rientrare la fattispecie considerata nell’ambito di applicazione dell’art 1337 c.c., con particolare riferimento alla violazione del “dovere di informazione”, inteso come “dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi una idea esatta del contratto” (atti d’obbligo, convenzioni urbanistiche, vincoli urbanistici, formalità pregiudizievoli, titoli abilitativi edilizi ecc), la cui conoscenza consente al promissario acquirente di valutare, in maniera consapevole e completa, l’opportunità o meno di addivenire alla conclusione del contratto52. Sembra, invece, che la soluzione più corretta debba procedere in modo differenziato a seconda delle indicazioni che sono state omesse. Le conseguenze che ne derivano, infatti, dovranno essere accertate, di volta in volta, in base ai principi generali in tema di rimedi contrattuali53. Così, ad Ma ad una tale conclusione non può giungere l’interprete, stante l’eccezionalità del recesso unilaterale rispetto alla generale regola di vincolatività del contratto, sancita dall’art. 1372 c.c. Il carattere di eccezionalità non consente l’estensione in via analogica delle previsioni in tema di recesso, tanto più che l’art. 1418, comma 1, c.c., sancisce la nullità del contratto, e non il diritto di recesso, quale rimedio di natura residuale in assenza di diverse disposizioni di legge. In tal senso G. RIZZI, Il decreto legislativo n. 122/05, cit., p. 52. 52 Per un approfondimento si consulti G. RIZZI, Il decreto legislativo n. 122/’05, cit., pp. 54 e ss. 53 Vedi R. TRIOLA, op. cit., 99; RE - SCALITI, op cit., pp. 40 e ss. 51 41 esempio, l’omessa indicazione delle generalità delle parti o degli elementi identificativi e della descrizione dell’immobile comporteranno la mera irregolarità del contratto, salvo che non siano talmente gravi da comportarne la nullità per assoluta incertezza circa l’individuazione dei contraenti o dell’oggetto. L’allegazione in modo infedele o incompleto delle caratteristiche tecniche della costruzione in corso di edificazione potrà condurre all’annullamento del contratto per dolo, mentre la promessa di qualità dell’immobile ancora da costruire, che poi non risulti conforme alle stesse, costituisce il presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c. Ed ancora, mentre la mancanza del prezzo determinerà la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, l’omessa indicazione degli estremi della fideiussione non avrà rilievo giuridico, qualora la polizza sia stata effettivamente rilasciata e consegnata all’acquirente. Se il costruttore non ha dichiarato nel contratto l’esistenza di atti d’obbligo o di vincoli derivanti da convenzioni urbanistiche, l’acquirente potrà avvalersi della risoluzione prevista dall’art. 1489 c.c., oppure richiedere la riduzione del prezzo. Se è stata taciuta l’esistenza di garanzie reali ovvero di vincoli derivanti da pignoramento o altre trascrizioni pregiudizievoli, la tutela è quella di cui all’art. 1482 c.c. L’art. 6, primo comma, lett. f), D.lgs. n. 122/05 prevede, infine, che le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice e alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell’avvenuto pagamento. La previsione in esame avrebbe potuto trovare certamente una 42 collocazione migliore, anziché fra le norme redazionali del contratto, di cui non condivide la natura, e va posta in relazione con quanto previsto dal quarto comma dell’art. 3 D.lgs. n. 122/05, secondo il quale la domanda di escussione della fideiussione deve essere «corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme ed il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso». Si deve certamente escludere che il pagamento sotto altre forme comporti la nullità del contratto54. Alla stessa stregua, è impercorribile la soluzione di ipotizzare una presunzione di avvenuto pagamento in favore dell’acquirente alle scadenze convenute. Probabilmente, quindi, la disposizione non ha rilevo sostanziale e potrà esplicare i propri effetti solo in sede processuale, nell’ambito del potere del giudice di apprezzare la prova del pagamento55. 1.2.2. La necessità di richiedere il permesso di costruire Com’è noto, l’art. 6, comma 1, lett. i) statuisce testualmente che nel contratto preliminare debbono necessariamente indicarsi ‹‹gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non è ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativi alla 54 Cfr. A. GENTILI, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, cit., pp. 701 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sul decreto delegato conseguente alla legge n. 210 del 2004; spunti e interrogativi in tema di: permuta di bene presente con bene futuro, elusione, garanzia fideiussoria, riflessi sulla trascrizione di vendita di bene futuro, cit., pp. 723 e ss.; così pure G. RIZZI, op. ult. cit., pp. 23 e ss. 55 In particolare, la disposizione sembra volta a rafforzare il divieto di prova testimoniale del pagamento di cui all’art. 2726 c.c., escludendo che il giudice possa avvalersi, nell’ammettere la prova non documentale, dei poteri discrezionali previsti dal secondo comma dell’art. 2721 c.c. 43 costruzione››56. Inoltre, a norma della disposizione in discorso, gli estremi del permesso, o della relativa richiesta, devono essere indicati nel contratto, onde consentire all’acquirente di verificare la conformità degli elaborati progettuali da allegarsi al contratto stesso a quelli presentati a corredo della richiesta del provvedimento abilitativo57. Si è posto, in dottrina ed in giurisprudenza, il problema relativo alla possibilità di considerare nullo il contratto preliminare sprovvisto degli estremi del permesso di costruire (o equipollenti). Non vi è alcuna norma nell’ordinamento vigente che colleghi all’esistenza di provvedimenti urbanistici autorizzativi la validità di un contratto diverso dal definitivo. Soltanto quando si tratterà di stipulare il contratto definitivo, e cioè nel momento del trasferimento della proprietà, opererà il meccanismo di repressione degli abusi edilizi, instaurato con la legge n. 47/85. Nello stesso senso è impostata l’attuale legge in materia di controllo dell’attività urbanistico – edilizia (D.P.R. n. 380/01) che sancisce la nullità del contratto traslativo ove manchi la menzione del provvedimento abilitativo. Non sembra che l’art. 6, lett. i) possa rappresentare una deroga a principi sistematici, che sino ad oggi sono da ritenere consolidati in materia urbanistica. Appare, quindi, indubbio che l’intera disciplina del decreto legislativo non possa applicarsi laddove il permesso non sia ancora stato richiesto. Ciò in quanto l’intenzione del legislatore è stata quella di subordinare la protezione dell’acquirente all’interesse - considerato prioritario – al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. 57 Invero, in tutti i casi in cui sia stato almeno richiesto un permesso di costruire, e gli elaborati progettuali (da allegarsi al contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 2) corrispondano a quelli presentati a corredo della richiesta, vi è la garanzia della regolarità dell’opera che, pertanto, viene dedotta come urbanisticamente regolare nel medesimo contratto. 56 44 Risulterebbe, pertanto, opportuno escludere una ipotesi di nullità del contratto preliminare privo degli estremi del permesso di costruire (o equipollenti). Si badi bene, l’art. 6 riguarda esclusivamente l’acquirente che sia una persona fisica, per cui l’assenza della menzione del permesso di costruire non inficerebbe la stipulazione allorquando il promissario acquirente fosse una persona giuridica. Al permesso di costruire il decreto equipara ‹‹ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione››58. Ai fini della tutela, la legge si accontenta della mera “richiesta”, anche per la denuncia di inizio attività, a nulla rilevando il mancato decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia e, dunque, il dato dell'impossibilità di dare inizio ai lavori di costruzione o ristrutturazione59. Va tenuta, sul punto, nella dovuta considerazione la distinzione tra contratto preliminare e contratto definitivo. Mentre per la valida conclusione del primo e sufficiente la richiesta del permesso di costruire, per il secondo è necessario che il permesso sia stato già rilasciato. Si noti che – per quel che concerne il contratto preliminare – le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 122/05 si applicano ai contratti aventi ad oggetto fabbricati in corso di costruzione, per i quali non sia stato 58 Ciò che, in particolare, viene in considerazione è la denuncia di inizio attività, di cui agli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. sull'edilizia). Più specificamente, il comma 3 dell'art. 22 contempla i casi in cui detta denuncia di inizio attività può surrogare il permesso di costruire. 59 Né a smentire che ai fini in discorso la legge richieda solo la richiesta (anche nel caso di permesso di costruire, che potrebbe non essere mai rilasciato) vale la norma contenuta al comma 6 dell'art. 23 del Testo Unico, ai sensi della quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (pertanto soltanto dopo che sia trascorso il termine di cui sopra si potrà maturare la certezza circa l'esecuzione dell'opera). 45 richiesto il permesso di costruire e che, quindi, siano costruiti abusivamente, oltre che ai contratti su fabbricati non ancora esistenti. È stato acutamente osservato che la tutela in esame sia applicabile anche alle ipotesi di costruzione eseguita o in corso completamente difforme dal titolo edilizio, posto che il decreto in commento subordina l'applicabilità della tutela al fatto che sia stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo edilizio e non alla circostanza che l'edificio venga costruito in misura conforme al medesimo. Per quel che, invece, concerne il contratto definitivo, avente ad oggetto un immobile già parzialmente realizzato in totale difformità dal titolo abilitativo, è indubbio che lo stesso sia radicalmente nullo, ex art. 46 del D.P.R. n. 380/01, invero, in relazione ad esso sarà la tutela dell'interesse pubblico a prevalere sulle esigenze di tutela del contraente debole. 1.2.3. La menzione degli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta Tra le menzioni obbligatorie circa il contenuto minimo del contratto preliminare (ed altri contratti equiparati), l'art. 6 del D.lgs. n. 122/05 annovera – come già detto nel precedente paragrafo - gli estremi del permesso di costruire ovvero della sua richiesta ove non ancora rilasciato; nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione (art. 6, comma 1, lett. 1)). È di palmare evidenza come l'articolo in discorso non interferisca con la prescrizione dell'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, non incidendo, 46 quindi, sulla sanzione di nullità assoluta ivi prevista per l'ipotesi di mancata indicazione del provvedimento abilitativo già rilasciato60. La menzione in seno al contratto preliminare delle indicazioni relative al permesso di costruire o della sua richiesta assolve, tra l’altro, una funzione che solo in parte coincide con le menzioni richieste nel sunnominato art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001. Invero, nel contesto dell'art. 6 del Decreto la menzione dei provvedimenti abilitativi alla costruzione, ovvero della loro richiesta, è volta a garantire all'acquirente non solo la regolarità urbanistica del fabbricato – evitandogli problemi connessi all'abusivismo edilizio – ma sopratutto che il programma edificatorio nasca con una patente di regolarità e, ancora, che la consistenza promessa in vendita corrisponda al progetto depositato presso gli uffici comunali e che, a norma dell'art. 6, deve essere allegato in copia al contratto61. La menzione degli estremi del permesso di costruire nel contratto preliminare mira, altresì, a scongiurare il rischio dell'ineseguibilità in forma specifica del preliminare, tutte le volte in cui quest'ultima sia concretamente possibile62. In sostanza, la menzione degli estremi in oggetto, lungi dal sostanziarsi in un mero requisito formale del contratto, è espressione di una norma imperativa a tutela dell'acquirente, la cui violazione deve ritenersi determini la nullità relativa del contratto. Tale nullità relativa non si pone in rotta di collisione con la nullità assoluta disposta dall'art. 46 del D.P.R. n. 60 Può, dunque, affermarsi che le prescrizioni dell'art. 6 vanno ricollegate al contratto preliminare su immobili da costruire, la cui stipula sarà ammessa solo in presenza di una richiesta di provvedimento abilitativo. 61 A. PAOLINI – A. RUOTOLO, Prime considerazioni sulla bozza di decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione, in Cnn Notizie del 13 giugno 2005 reputano che gli estremi del permesso o della sua richiesta vadano indicati nel corpo del contratto, sia al fine di garantire all’acquirente la correttezza dell’informazione che per consolidare nell’acquirente la convinzione che il costruttore è seriamente intenzionato ad edificare. 62 Vedi Cass., 22 settembre 2000, n. 12556, in Foro it., Rep. Zanichelli, Bologna, 2000, voce Vendita, n. 86. 47 380 del 200163, a cagione del diverso ambito di applicazione delle due disposizioni (l'una riferibile al contratto preliminare, l'altra al contratto definitivo). Ciò significa che – trattandosi di contratto definitivo – non sarà sufficiente la mera richiesta del permesso di costruire, ma sarà necessario che questo sia stato già rilasciato e ne siano indicati gli estremi in atto, a pena di nullità assoluta, seppur passibile di convalida ai sensi del citato art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001. Si è già visto come l'allegazione al contratto degli elaborati progettuali, in base ai quali è stato rilasciato o richiesto il permesso di costruire, svolga l'importante funzione di consentire da deduzione nel contratto stesso di un fabbricato da costruire in conformità al provvedimento abilitativo rilasciato o in corso di rilascio, e, nel contempo, di proteggere l'acquirente o il promissario acquirente, ponendolo nella 63 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985). ‹‹1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa››. 48 condizione di vigilare a che la costruzione avvenga senza abusi edilizi. Ciò sta a significare che quando gli elaborati progettuali allegati al contratto differiscano in modo sostanziale dalle caratteristiche progettuali approvate o in corso di approvazione da parte dei competenti uffici comunali, si avrà nullità assoluta del contratto per illiceità dell'oggetto64. Trattandosi di fabbricato la cui costruzione è già iniziata, l'esigenza di cui sopra si estende anche al permesso di costruire in sanatoria ed alla relativa domanda: ciò potrebbe determinare l'incommerciabilità dell'immobile in corso di costruzione, anche a livello di contrattazione preliminare, ove la richiesta di permesso in sanatoria non fosse stata presentata; diversamente, la mera omissione della menzione degli estremi della domanda di permesso in sanatoria – pur essendo richiesto dall'art. 6 comma 1, lett. i), D.lgs. in commento - sarà causa di nullità relativa del contratto65, non potendosi applicare al contratto preliminare le prescrizioni dell’art. 2, comma 58, della l. n. 662 del 1996. Identiche considerazioni valgono per il permesso di costruzione in sanatoria, una volta che sia stato rilasciato (fatti salvi i riflessi della mancata indicazione sull'esecuzione in forma specifica del contratto). 64 Laddove, invece, tali caratteristiche corrispondano in fatto, ma gli elementi progettuali non siano stati allegati al contratto, tale profilo di indeterminatezza, ove non sia tale da comportare nullità assoluta per indeterminatezza dell'oggetto, secondo gli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c., determinerà nullità relativa del contratto per violazione di una norma imperativa di protezione dell'acquirente. 65 La nullità relativa, quale effetto dell'omessa menzione in contratto degli estremi del permesso o della richiesta, ovvero in correlazione alla mancata allegazione al contratto degli elaborati progettuali presentati a corredo della predetta richiesta si concreta in una sanzione proporzionata all'obiettivo di tutelare in maniera equilibrata l'acquirente persona fisica, che si vuole informare compiutamente sullo stato giuridico dell'immobile e che, in difetto di tali menzioni non potrebbe, tra l’altro, ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. 49 1.2.4. La commerciabilità dell’immobile prima della richiesta del permesso di costruire Secondo la disposizione contenuta all’art. 1, comma 1, lett d), del decreto n. 122, per immobili da costruire devono intendersi gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stato tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità66. La delimitazione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai soli contratti relativi ad immobili da costruire per i quali sia stato richiesto il provvedimento abilitativo alla costruzione porta a chiedersi se sia possibile concludere un contratto preliminare, o un contratto definitivo avente ad oggetto un immobile da costruire o da completare, in assenza di tale richiesta. Era pacifico rispondere positivamente antecedentemente all'emanazione del decreto legislativo: invero, non sussistevano dubbi circa la possibilità di stipulare un contratto preliminare anche allorquando mancasse, in seno allo stesso, l'indicazione del permesso di costruire, la cui necessità era da ricollegarsi esclusivamente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre67. Si consideri, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto il contratto preliminare ed ogni altro contratto che alla stregua dell’art. 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile devono contenere: ‹‹…i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativi alla costruzione”. Agli stessi contratti sono da allegarsi – recita l’art. 6, comma 2, lett. b) - “gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali››. 67 Cfr., C.N.N., Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e L. n. 47 del 1985 sul condono edilizio, in Cnn Strumenti, voce 0730; C.N.N., Esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre e condono edilizio, in Cnn Strumenti, voce 0730; G. SANTARCANGELO, Condono edilizio, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 266 e ss. 66 50 La situazione muta per il contratto definitivo con effetti traslativi, nel caso di costruzione già esistente, ancorché non ultimata (in ossequio alla disposizione contenuta all’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed a quella dell’art. 40 della L. n. 47 del 1985, la menzione del permesso di costruire è, ad ogni modo, richiesta sotto pena di nullità assoluta). Qui a differenza che nel preliminare è necessario il previo rilascio del permesso di costruire al fine di stipulare validamente, essendo, per converso, insufficiente la semplice richiesta. Dibattuta era la disciplina dei contratti definitivi aventi ad oggetto fabbricati non esistenti al momento della stipula. Sul punto si contendevano il campo due ricostruzioni interpretative. Ad una teoria possibilista si contrapponeva una tesi più rigorosa, accolta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale richiedeva che fosse previamente rilasciata la concessione edilizia (oggi permesso di costruire), a pena di nullità dell'atto. Detta impostazione argomentava dalla considerazione che la vendita di cosa futura avrebbe rappresentato titolo sufficiente per l'acquisto del bene nel momento in cui l'edificio fosse stato completato. Quest’ultimo orientamento trova corrispondenza nella posizione rigorosa assunta con riguardo al contratto di appalto per la costruzione di un immobile, ove la giurisprudenza costante ritiene che lo stesso, se stipulato quando la concessione edilizia non è stata ancora rilasciata, è nullo, ex artt. 1346 e 1418 c.c., per illiceità dell’oggetto (ovvero della causa), e che la nullità, una volta verificatasi - ed indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno dichiarata – impedisce ab origine al contratto di produrre In giurisprudenza si leggano le seguenti sentenze: Cass., 10 maggio 2002, n. 6731, in Giust. Civ., Giuffrè, Milano, 2003, I, p. 2523; Cass., 4 gennaio 2002, n. 59, in Foro italiano, Zanichelli, Bologna, 2002, I, p. 366; Cass., 11 maggio 2001, n. 6599, in Mass. Giur. it., Utet, Torino, 2001; Cass., 23 febbraio 1999, n. 1501, in Contratti, Ipsoa, Milano, 1999, p. 1122. 51 gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la convalida secondo la previsione dell’art. 1423 c.c.68. La conclusione è che la stipula di un contratto definitivo (avente ad oggetto un fabbricato da costruire) con effetti traslativi, seppur differiti richiede, a pena di nullità assoluta, che sia stato previamente rilasciato il permesso di costruire; mentre per il contratto preliminare è essenziale soltanto che l’oggetto dedotto in contratto non sia illecito, rilevando l’indicazione degli estremi del permesso soltanto ai fini dell’eseguibilità in forma specifica ex art. 2932 c.c. Su tale panorama normativo incide, ora, la disciplina speciale contenuta al D.lgs. n. 122/05, circoscritta – come si è ribadito più volte - nel suo ambito applicativo, ai soli immobili per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire. La delimitazione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina alle sole ipotesi in cui sia stato richiesto il provvedimento abilitativo trova giustificazione nell’intento di contrastare l’abusivismo edilizio, oltre che nell’esigenza di tutela dell’acquirente, limitando la contrattazione sulla carta al solo caso in cui esista già un progetto definitivo presentato a corredo della richiesta di permesso di costruire. Pertanto, è senz’altro da escludersi la commerciabilità degli immobili da costruire in assenza della richiesta di permesso. Non sarebbe accettabile la tesi che facesse rientrare i suddetti immobili nel raggio d’azione del decreto: vi osterebbe l’art. 1, comma 1, della legge delega69; l’art. 1, lett. 68 In tal senso si veda: Cass., 27 febbraio 2002, n. 2884. in Vita not., Buttitta, Palermo, 2002, p. 306; Cass., 1 marzo 1994, n. 2035, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 1, 1995, c. 2551, Cass., 2 agosto 1990, n. 7743, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1990, voce Appalto, n. 10; Cass., 22 febbraio 1982, n. 1101, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 1, 1982, c. 2537. 69 Sono state date le seguenti “Definizioni”: 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 52 d), del decreto delegato, ove è contenuta la definizione di immobile da costruire; nonché gli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, lett. i) del decreto stesso. Ciò non vuol dire che debba essere incondizionatamente accettata l’opposta tesi che ritenesse detti immobili liberamente commerciabili, poiché così facendo si finirebbe con il privare l’acquirente di ogni tutela, senza considerare, poi, i rischi connessi a manovre elusive della disciplina protettiva in esame. Né è possibile circoscrivere l’applicabilità della disciplina protettiva al momento successivo alla stipula del contratto preliminare, dopo che il permesso di costruire sia stato richiesto. Ancora, alla luce dell’imperatività della normativa di tutela non si può affidare al libero arbitrio dell’acquirente la scelta se stipulare o meno, perché ciò colliderebbe con lo spirito della nuova normativa, che non consente all’acquirente di rinunciare alle tutele legali a carattere imperativo. a) per “acquirente”: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa; b) per “costruttore”: l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi; c) per “situazione di crisi”: la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa; d) per “immobili da costruire”: gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. 53 Concludendo, il Legislatore, nel comporre il conflitto tra l’interesse di natura privatistica dell’acquirente (contraente debole da tutelare) e quello pubblicistico volto a contrastare l’abusivismo edilizio, ha privilegiato quest’ultimo, precludendo la contrattazione su carta in assenza della richiesta di permesso di costruire, anche nel caso in cui l’immobile risulti inserito in un piano attuativo regolarmente approvato. Corollario diretto di ciò sarà la nullità assoluta del contratto preliminare per illiceità dell’oggetto, l’inapplicabilità della disciplina protettiva, ed il diritto per l’acquirente all’ottenimento degli acconti eventualmente corrisposti (senza alcuna garanzia, salvo che la fideiussione non sia stata prestata spontaneamente). 1.3. La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione: ratio e fondamento del D.lgs. n. 122/05 In attuazione della delega contenuta nella Legge 2 agosto 2004, n. 210, il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha introdotto una tipizzazione legale dei suddetti contratti – non più confinati ai meri preliminari di vendita immobiliare – e in una più incisiva tutela dell’acquirente, ampliata a qualificate previsioni in tema di fideiussione sugli anticipi di prezzo e di esenzione da revocatoria nel caso di fallimento del costruttore – alienante. La novella costituisce il punto di approdo di un dibattito più che trentennale in punto di tutela degli acquirenti di case da edificare. Invero, si innesta in un percorso di lungo periodo che, a partire dalla ricostruzione post-bellica degli anni ‘50, ancora sostenuta dall’originario impianto codicistico del ‘42 e dal modello del preliminare di 54 vendita immobiliare, ha visto impegnati il Legislatore, la dottrina e la giurisprudenza. Più precisamente, il Decreto legislativo n. 122/05 si inserisce nel contesto di una legislazione, spesso di derivazione comunitaria, finalizzata alla regolamentazione di un fenomeno, sempre più frequente nella realtà economica contemporanea, rappresentato dalla contrattazione tra un “contraente forte” ed un“contraente debole”, che è caratterizzata da un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti contrattuali70. È nota l’ampia casistica, antecedente al decreto n. 122, che, in maniera drammaticamente ricorrente per i piccoli risparmiatori, portava ad interrogarsi sul grado di tutela dell’acquirente nell’ipotesi di fallimento del venditore – costruttore. Il ripetuto ricorso al cosiddetto “preliminare di vendita ad effetti anticipati” si rivelava e tuttora si rivela concretamente funzionale all’autofinanziamento delle imprese di costruzioni, ma non è idoneo a garantire il buon esito dell’operazione edilizia, né a proteggere in misura sufficiente gli acquirenti, dal momento che non garantisce né un sicuro Nell’ambito della nuova legislazione con finalità di riequilibrio delle posizioni contrattuali, si possono ricordare: gli artt. 115 ss., 121 ss. del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con la disciplina, ivi contenuta, della trasparenza delle condizioni contrattuali nei contratti bancari; la legge 6 febbraio 1996 n. 52, che ha introdotto gli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile, in tema di contratti del consumatore; il D. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali; il D. lgs. 17 marzo 1995 n. 111, contenente la disciplina dei contratti turistici; il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria; la legge 18 giugno 1998 n. 192, in tema di subfornitura nelle attività produttive; la legge 30 giugno 1998 n. 281, sui diritti dei consumatori e degli utenti; il D. lgs. 9 novembre 1998 n. 427 in tema di multiproprietà; il D. lgs. 22 maggio 1999 n. 185, sulla protezione del consumatore nei contratti a distanza; il D. lgs. 15 febbraio 1999 n. 65, che ha modificato la disciplina del contratto di agenzia; il D. lgs. 2 febbraio 2002 n. 24, in tema di vendita di beni di consumo e relative garanzie; il D. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la legge 6 maggio 2004 n. 129, sul contratto di affiliazione commerciale (franchising). Giova precisare che talune di tali disposizioni tendono a predisporre una forma di tutela del soggetto-persona fisica che, nella stipula di un determinato contratto, si venga a trovare in una condizione di debolezza nei confronti della controparte-imprenditore, esercente un’attività professionale, e per ciò solo in grado di imporre condizioni contrattuali, spesso inique. La maggior parte di tali disposizioni sono state oggi trasfuse nel Codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206). 70 55 risarcimento dei danni subiti, né tanto meno la realizzazione in forma specifica dell’interesse al bene “casa”. La legislazione nazionale, come del resto il diritto comunitario, si attivano sempre più frequentemente al fine di riequilibrare le posizioni delle parti, con interventi volti a rendere effettiva l’autonomia contrattuale ed agevolare, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato. Interventi che solo apparentemente limitano l’autonomia privata, mentre in realtà, tendendo ad eliminare situazioni di squilibrio ed a realizzare un’effettiva parità di condizioni, la rendono maggiormente effettiva71. Lo stesso avviene con il provvedimento in esame, il quale si pone l’obiettivo di contemperare gli interessi delle imprese costruttrici con l’esigenza di tutela dell’acquirente, parte debole del rapporto. Tuttavia è bene sottolineare che, a differenza di quanto accade per altre disposizioni a tutela del contraente debole, l’ambito di operatività del D.lgs. n. 122/05 va, comunque, individuato in base alla natura del rapporto contrattuale posto in essere, piuttosto che in considerazione dei requisiti soggettivi di uno dei contraenti. Il concetto di “acquirente di immobili da costruire”, infatti, a differenza di quello di “consumatore”, non preesiste al contratto cui si applica la tutela, e quindi non costituisce una vera e propria categoria soggettiva: mentre una persona fisica che agisce per scopi estranei all’impresa può essere definito “consumatore” ancor prima che materialmente acceda al mercato dei beni o dei servizi che intende acquistare, “l’acquirente di un immobile da costruire” è tale solo se e nella misura in cui conclude uno dei contratti ascrivibili all’ampia formula utilizzata dall’art. 1 del decreto in commento. In argomento N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., p.47; G. BENEDETTI, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., Giuffrè, Milano, 1998, p. 2627. 71 56 La differenza rispetto a discipline più mirate ad uno specifico tipo negoziale è che, nel caso di specie, l’ambito di applicazione della disciplina copre un intero genus di operazioni contrattuali affini, comunque tutte idonee a realizzare lo scopo misto traslativo e di finanziamento che è proprio del fenomeno in esame e, pertanto, tutte parimenti rischiose per l’acquirente72. Il sistema di tutela predisposto dal decreto in commento differisce in maniera sostanziale dalle altre disposizioni in materia di tutela del contraente debole, anche per quanto riguarda i rimedi concretamente predisposti in favore dell’acquirente di immobili da costruire. Mentre, ad esempio, in tema di contratti del consumatore, il Legislatore si preoccupa di evitare che il contratto possa essere unilateralmente predisposto da uno solo dei contraenti ed imposto all’altro, richiedendo una specifica approvazione delle clausole unilateralmente predisposte e sanzionando con la nullità le eventuali clausole vessatorie contenute nel testo del contratto (e con esclusione dell’applicazione della tutela in commento per le clausole che siano state oggetto di effettiva trattativa individuale), nel caso dell’acquirente di immobile da costruire la tecnica utilizzata dal Legislatore è diversa, perché diversi sono gli interessi da tutelare. Il Legislatore non si preoccupa del se le clausole del contratto siano o meno oggetto di trattativa individuale tra le parti, ma la disciplina in commento trova applicazione sia nel caso in cui le clausole siano state predisposte unilateralmente, sia nel caso di predisposizione congiunta delle Osserva G. VETTORI, La tutela dell’acquirente di immobili da costruire: soggetti, oggetto, atti, in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, p. 107, che la legge ‹‹non identifica tipi contrattuali ma piuttosto una funzione e una finalità››; in termini analoghi F. DI MARZIO, Crisi di impresa e contratto. Note sulla tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire, in Dir. fall., CEDAM, Padova, 2006, p. 42, ‹‹il legislatore non individua tipologie contrattuali, ma descrive un’operazione economica che può essere veicolata da uno o più modelli contrattuali e da diverse combinazioni di modelli, tipici o innominati, di cui interessa il risultato economico-giuridico››. 72 57 parti. Per altro verso l’art. 6 del D.lgs. n. 122/05 detta delle prescrizioni di contenuto minimo del contratto preliminare al precipuo fine di determinare gli obblighi del costruttore e lo stato giuridico dell’immobile, senza che alcun rilievo venga attribuito alla necessità di una informativa precontrattuale. Il Legislatore, con il decreto 122/05 si è preoccupato di predisporre una tutela tesa a salvaguardare l’acquirente in considerazione dell’intrinseca rischiosità dell’operazione. Tale tutela passa attraverso l’analitica determinazione del contenuto del contratto preliminare, la necessità del rilascio da parte del costruttore di una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo riscosso, alla prestazione di una polizza assicurativa decennale al momento del trasferimento della proprietà, al riconoscimento in favore dell’acquirente del diritto di prelazione in caso di vendita all’incanto. Ci si potrebbe chiedere la ragione della discriminazione, attuata dal D.lgs. n. 122/05, tra gli immobili da costruire e quelli già ultimati: tale ragione è facilmente individuabile, almeno riguardo ad una parte della disciplina in commento, nella particolare debolezza contrattuale degli acquirenti di immobili che non siano ancora realizzati e nella diffusa prassi delle imprese edili di finanziare la costruzione, in gran parte, con gli acconti anticipati dagli acquirenti73. Questi ultimi, per tutto il lasso di tempo 73 Cfr. J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (prima parte), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2004, p. 1489; A. ALABISO., Il contratto preliminare, Giuffrè, Milano, 1974, p. 143 ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (D.lgs. n. 122/05), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - F. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire a norma del D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Famiglia, persone e successioni, Utet, Torino, 2006, pp. 88 e ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il «divieto» di cui all’art. 8 D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Notariato, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 473 e ss.; F. DI MARZIO, Crisi di impresa e contratto. Note sulla tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire, in Dir. fall., 2006, p. 43; C. LEO, Le nuove norme a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in 58 intercorrente tra la stipulazione del preliminare e l’acquisto del fabbricato ultimato, sono esposti al rischio, ben più grave di quello in cui incorre l’acquirente di un immobile già realizzato, della sopravvenuta insolvenza del costruttore o, in generale, della sua impossibilità di adempiere all’obbligo di ultimazione del fabbricato. Essi pertanto rischiano di perdere, in tutto o in parte, le somme versate a titolo di acconto. Ad aggravare la posizione dell’acquirente di un immobile da costruire contribuisce l’impossibilità di agire ex art. 2932 c.c. per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, in quanto l’immobile è ancora da costruire74. Ciò implica una sensibile riduzione della tutela del promissario acquirente: mentre, infatti, in caso di immobile già edificato egli può, non appena verificatosi l’inadempimento75, proporre la Contr., Ipsoa, Milano, 2005, p. 745; G. RIZZI, Decreto legislativo 122/2005. Il contenuto del contratto preliminare, cit., 6 ss.; A. RE - G. SCALITI, op. cit., 33; G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 160 ss. G. PETRELLI, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 181 ss.; G. SICCHIERO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 44 ss.; 74 Vedasi A. LUMINOSO, La contrattazione di immobili da costruire: dalla novella n. 30/1997 allo schema di decreto attuativo della legge delega 28/2/2004 n. 210, in Atti del convegno Paradigma, Milano 15 aprile 2005, p. 2; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7422, in Foro it. Rep., Zanichelli, Bologna, 1983, voce Vendita, n. 32; Cass. 12 febbraio 1982 n. 854, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1982, voce Contratto in genere, n. 147; Cass. 24 novembre 1971 n. 3430, in Giur. it., Utet, Torino, 1972, I, 1, c. 1630. Diversa è la fattispecie del contratto preliminare avente ad oggetto un immobile da costruire, una volta che il fabbricato sia venuto ad esistenza, ma con vizi o difformità rispetto a quanto promesso; in tal caso la giurisprudenza ammette l’eseguibilità in forma specifica, con diritto del promissario acquirente ad ottenere una rettifica del contratto preliminare (con modifica del prezzo pattuito), o l’eliminazione dei vizi e delle difformità: Cass. 8 ottobre 2001, n. 12323, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 2001, voce Contratto in genere, n. 508; Cass. 17 novembre 1990 n. 11126, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1990, voce Contratto in genere n. 292; Cass. 27 febbraio 1985 n.1720, in Vita not., Buttitta, Palermo, 1985, p. 257; Cass. 29 marzo 1982 n. 1932, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1982, voce Contratto in genere, n. 135. Per altro verso non può essere ottenuta l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di immobili da costruire, ove la costruzione avvenga abusivamente: Cass. 9 dicembre 1992 n. 13024, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1992, voce Contratto in genere, n. 326; Trib. Catania 3 marzo 1989, in Giust. civ., Giuffrè, Milano, 1989, I, p. 2718. 75 La proposizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. presuppone l’inadempimento del promittente venditore; peraltro, in passato si è assistito ad un uso “anomalo” della domanda giudiziale in oggetto, proposta (e trascritta) in assenza di un inadempimento attuale del promittente venditore, al fine di “prenotare”, con la trascrizione nei registri immobiliari, una “tutela reale” a favore del promissario acquirente: U. BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. 59 domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e, per mezzo della relativa trascrizione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2652 n. 2 c.c., tutelare il proprio diritto nei confronti di creditori e aventi causa dal promissario alienante (in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda), al contrario il promissario acquirente di un immobile da costruire non può in alcun modo usufruire di tale tutela. La possibilità di trascrivere il contratto preliminare, così come introdotta nel codice civile all’art. 2645 bis c.c., postula, d’altra parte, che lo stesso contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o che le sottoscrizioni siano accertate giudizialmente. La prima via è poco seguita nella prassi, sia per le pressioni esercitate dall’impresa costruttrice, poco propensa a far emergere il reale prezzo del contratto, sia per la tendenza del promissario acquirente ad evitare gli ulteriori costi derivanti dalla trascrizione del preliminare 76; e sia per la generale sottovalutazione dei rischi connessi a questo tipo di acquisti. Quanto all’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, al fine di richiedere poi la trascrizione del preliminare, del pari è da dirsi che anche tale strada fa sorgere non pochi problemi nel caso in cui manchino, nel preliminare, le indicazioni richieste ai fini della trascrizione (ad esempio le indicazioni richieste dagli artt. 2659 n. 1, 2826, 2645 bis comma 4, c.c.), con conseguente difficoltà o addirittura impossibilità di effettuare la not., Utet, Torino, 1999, p. 243; A. DI MAJO, La “normalizzazione” del preliminare, in Corr. Giur., Ipsoa, Milano, 1997, p. 132; G. GABRIELLI, L’efficacia prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 1997, p. 456; L. MENGONI, La pubblicità immobiliare, in Jus, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 14 e ss. 76 Rileva J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (seconda parte), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, p. 41, che “troppo spesso il promissario acquirente preferisce correre qualche rischio, di cui probabilmente al momento della conclusione del contratto non intuisce la gravità, per evitare gli oneri implicati dal ricorso al notaio e le imposte di registro e trascrizione”. 60 trascrizione. Inoltre non è chiaro se il termine triennale di efficacia della trascrizione del preliminare previsto dal comma 3 dell’art. 2645 bis c.c., decorra dalla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni ex art. 2652 n. 3 c.c., ovvero dalla successiva trascrizione del preliminare, accompagnata dalla sentenza di accertamento delle sottoscrizioni77: nel primo caso, stante l’impossibilità che si addivenga ad una sentenza definitiva entro tre anni dall’instaurazione del giudizio, è chiaro che l’interesse dell’acquirente rischierebbe di essere seriamente pregiudicato. Si aggiunga il fatto che la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2652 n. 2 c.c., se eseguita anteriormente alla dichiarazione di fallimento del costruttore, pur non incidendo, secondo la tesi preferibile78, sulla facoltà del curatore di recedere dal contratto ex art. 72 l. fall., determina, ai sensi dell’art. 45 l. fall., l’opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e dell’eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore non abbia optato per lo scioglimento del preliminare; nonché, ove si dia effettivamente luogo all’esecuzione coattiva del contratto preliminare, l’opponibilità al fallimento dell’effetto traslativo nascente dalla sentenza ex art. 2932 c.c., ancorché pronunciata successivamente alla dichiarazione di fallimento, 77 Cfr. per tutti F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1998, p. 720; A. LUMINOSO, La trascrizione del contratto preliminare, CEDAM, Padova, 1998, p. 49 78 Cfr. Cass. 14 aprile 2004 n. 7070, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 2004, voce Fallimento, n. 58; Cass. S.U. 14 aprile 1999 n. 239, in Fallimento, Ipsoa, Milano, 1999, p. 1247 con nota di PATTI, ed in Dir. fall., 1999, II, p. 678 con nota di DI MAJO; Cass. 13 maggio 1999 n. 4747, in Fallimento, Ipsoa, Milano, 2000, p. 727; Cass. 12 maggio 1997 n. 4105, in Dir. fall., CEDAM, Padova, 1997, II, p. 850. In senso contrario si veda, inoltre, Cass. S.U. 7 luglio 2004 n. 12505, in Vita not., Buttitta, Palermo, 2004, p. 1603, secondo la quale la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. precluderebbe al curatore la facoltà di optare per lo scioglimento del contratto preliminare. Se fosse esatta tale conclusione, sarebbe ancor maggiore il divario di tutela dell’acquirente di immobile già edificato, rispetto a quello ancora da costruire (fattispecie, quest’ultima, nella quale l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre non è possibile). 61 (sentenza il cui passaggio in giudicato preclude definitivamente al curatore la facoltà di scioglimento)79. Al contrario, il contratto preliminare di immobile da costruire, il più delle volte non è opponibile a quest’ultimo, in quanto privo di data certa anteriore al fallimento (art. 270 c.c.); secondo un orientamento, addirittura, dal combinato disposto degli artt. 2645 bis, comma 2 c.c. e 45 l. fall., si desumerebbe l’inopponibilità al fallimento di tutti i contratti preliminari non trascritti, ancorché provvisti di data certa, ovviamente nella misura in cui non sia trascritta prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica80. Considerata la preclusione dell’azione ex art. 2932 c.c. per impossibilità dell’esecuzione coattiva su fabbricati ancora non esistenti, ciò significa che, salva l’esecuzione volontaria del preliminare, il promissario acquirente di immobile da costruire non ha, di fatto, alcuna possibilità di ottenere forzatamente la proprietà dello stesso. La limitazione della tutela apprestata dal D.lgs. n. 122/05 ai soli acquirenti di immobili da costruire non appare quindi discriminatoria, né illegittima alla luce del principio costituzionale di uguaglianza. Il che non toglie che la disciplina in oggetto sia fortemente disorganica, e poco coordinata con la disciplina della trascrizione del contratto preliminare. Basti pensare al fatto che la tutela 79 Si veda in proposito Cass. 22 aprile 2000 n. 5287, in Fallimento, 2000, p. 886; Cass. 16 maggio 1997 n. 4358, in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1997, voce Fallimento, n. 525; Cass. 12 maggio 1997 n. 410, in Fallimento, Ipsoa, Milano, 1997, p. 1014; Cass. 8 marzo 1995 n. 2703, in Fallimento, Ipsoa, Milano, 1995, p. 1116; Cass. 27 maggio 1992 n. 6383, in Fallimento, Ipsoa, Milano, 1993, p. 19 e in Foro it., Rep., Zanichelli, Bologna, 1992, voce Vendita, n. 34. 80 Per Cass. 14 febbraio 1992 n. 1823, in Vita not., Buttitta, Palermo, 1992, p. 1103, ‹‹ai fini del riconoscimento della retroattività dell’efficacia, ai sensi dell’art. 2652 n. 2 c.c. della trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di esecuzione specifica di una contratto preliminare, non è necessario che quest’ultimo abbia data certa anteriore alla data di trascrizione della domanda, giacché la detta norma regola gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento in cui la loro trascrizione sia stata effettuata e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia fondata››. 62 garantita dalla trascrizione del preliminare da un lato è estesa a tutti gli immobili, ultimati o da costruire, ed è applicabile, senza alcuna limitazione di ordine soggettivo; dall’altro lato, è una tutela la cui attivazione è rimessa all’iniziativa di parte, in assenza di un obbligo di stipulare il preliminare per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La tutela approntata dal decreto in commento è invece circoscritta alla fattispecie di contratti su immobili da costruire, stipulati tra un costruttore ed una persona fisica, ed è una tutela di carattere imperativo, non rimessa quindi alla volontà delle parti81. 1.3.1. L’acquisto di immobili da costruire in funzione dell’autofinanziamento delle imprese A partire dalla metà degli anni ‘60 ha preso corpo il fenomeno dell’acquisto di immobili non ancora ultimati o anche solo semplicemente progettati (cosiddetto acquisto “in cantiere” o “su carta”), col pagamento immediato di un acconto sul prezzo. Le ragioni che spingono l’acquirente verso questo genere di affare sono riconducibili (a) all’opportunità di assicurarsi per tempo un 81 In tal senso D. CENNI, Il contenuto del contratto preliminare. Relazione al Convegno La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: novità normative, Zanichelli, Bologna, 10 giugno 2005, su www.notartel.it; ID, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova, 1994, p. 1118 ss.; D. CERINI, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/2005: prime riflessioni su finalità e strategie, in Diritto ed economia dell’assicurazione, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 1247 e ss.; M. C. CHERUBINI, Tutela del contraente debole nella formazione del consenso, Utet, Torino, 2005, p. 55 ss.; J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte seconda), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, in Nuova giurisprudenza civile commentata, CEDAM, Padova, 2006, II, pp. 171 e ss.; G. DE MARZO, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, in Urbanistica e appalti, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1127 e ss.; R. DE MATTEIS, Preliminare di vendita ad effetti anticipati e garanzia per vizi, in Nuova giurisprudenza civile commentata, CEDAM, Padova, 1985, II, p. 139; ID, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, CEDAM, Padova, 1991, pp. 32 e ss.; R. DE MATTEIS – R. SPECIALE, Il contratto preliminare, Utet, Torino, 1991, pp. 283 e ss.; G. DE NOVA, Trasparenza e connotazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., Giuffrè, Milano, 1994, p. 940. 63 determinato immobile, “intercettandolo” prima ancora che faccia pieno ingresso nel mercato immobiliare; (b) alla possibilità di modificare convenzionalmente il capitolato delle opere di finitura, in modo da adattare il costruendo immobile ai suoi gusti ed alle personali esigenze; (c) alla convenienza economica consistente in un qual certo risparmio rispetto al prezzo di mercato del medesimo immobile se venduto già ultimato in ogni sua parte. Dal punto di vista del costruttore, ponendo in vendita gli immobili prima della loro edificazione o ultimazione, si pone in essere un’operazione di finanziamento diretto ed indiretto. Il primo si realizza per effetto dell’immediato pagamento di un acconto sul prezzo d’acquisto: con tale liquidità, infatti, il costruttore copre parte dei costi della propria iniziativa edilizia. In via indiretta, la certezza del buon esito dell’operazione commerciale rappresenta un’importante garanzia della solidità dell’impresa e ne facilita l’accesso al credito bancario. In sostanza, alla ragione permutativa (do ut des) della compravendita immobiliare, si affianca un secondo sinallagma i cui termini sono costituiti dall’anticipazione (rispetto al momento traslativo) del pagamento di una parte del prezzo a fronte di una riduzione dello stesso82. Ciò che conta è che l’effetto traslativo dell’immobile venga differito rispetto al momento del pagamento dell’acconto. Infatti, è proprio nella scissione temporale fra la corresponsione dell’acconto ed il momento della definitiva traslazione della proprietà dell’immobile in capo all’acquirente che si concretizza l’operazione di finanziamento83. 82 Il risparmio sul prezzo di acquisto costituisce, dunque, la controprestazione del finanziamento concesso dall’acquirente al costruttore ed una simile operazione può essere realizzata ricorrendo indifferentemente a più figure che si prestano tutte al medesimo risultato. 83 Questo tipo di operazione economico-giuridica, peraltro, reca con sé i rischi tipici del contratto di finanziamento, costituiti dall’eventuale insolvenza del finanziato. 64 Il particolare rilievo socio-economico della prassi contrattuale ha evidenziato, già nei decenni scorsi, l’esigenza di offrire una specifica tutela agli acquirenti di immobili da costruire (o in corso di costruzione). Esigenza tanto più pressante ove si consideri che, di regola, i soggetti da tutelare non sono speculatori professionali ma privati che investono nell’acquisto i loro risparmi. Il primo intervento legislativo in materia è costituito dal D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modifiche in L. 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto e disciplinato la trascrizione del contratto preliminare, conferendo al medesimo efficacia prenotativa. Ciononostante la trascrizione del preliminare ha stentato a diffondersi nella prassi, disincentivata dalla necessità di dover rendere pubblico il prezzo realmente pattuito e di dover conseguentemente pagare le relative imposte. Da ultimo, il Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, attuativo della Legge 2 agosto 2004, n. 210, ha introdotto un regime articolato di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. La legge si caratterizza per aver tentato di introdurre alcuni rimedi ai profili di criticità cui la disciplina della trascrizione del contratto preliminare non aveva potuto porre rimedio. La nuova disciplina, in particolare, ruota intorno agli strumenti negoziali accessori della garanzia fideiussoria e dell’assicurazione, resi obbligatori per preservare le ragioni dell’acquirente nei casi, rispettivamente, di crisi dell’imprenditore e di danni derivanti da rovina o da gravi difetti costruttivi dell’immobile. Si tratta, a ben vedere, di una modalità di protezione del contraente debole pressoché inedita nei rapporti fra privati, attraverso cui il Legislatore intende porre un rimedio al fenomeno della corporate irresponsability, cioè agli effetti socialmente devastanti delle condotte spregiudicate 65 dell’imprenditore irresponsabile che, effettuando investimenti che superano la soglia della “sostenibilità”, entra in crisi e va incontro alla dichiarazione di fallimento84. 1.3.2. Ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa: l’“immobile da costruire” Sia la legge delega che il D.lgs. n. 122/05 sono rubricati “tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”, il che consente subito di rilevare l’ambito di applicazione della nuova normativa. L’art. 1 del decreto n. 122/05 reca le definizioni di “costruttore”, “acquirente”, “situazione di crisi” e “immobile da costruire”, fissando in tal modo i presupposti, oggettivi e soggettivi, che concorrono a delimitare il perimetro di applicazione delle nuove disposizioni. L’art. 1, lettere a) e b), inoltre, indica testualmente tre figure contrattuali cui senz’altro si applica la nuova normativa. Queste sono: la compravendita (in quanto fra i destinatari della legge vi sono coloro che acquistano o vendono un immobile da costruire); il contratto preliminare di compravendita (“la persona fisica che sia promissaria acquirente” ovvero coloro che “promettono in vendita”); il leasing immobiliare (espressamente indicato come compreso fra “ogni altro contratto” oggetto della disciplina in questione)85. A tali fattispecie negoziali si deve poi aggiungere il Al raggiungimento di questo risultato contribuirà non poco il dato di aver ridotto l’accesso all’autofinanziamento mediante la “vendita su carta” alle sole imprese dotate di una certa stabilità finanziaria, facendo di questa una condizione cui sarà inevitabilmente subordinata la possibilità di ottenere la concessione delle garanzie fideiussorie e assicurative richieste dagli artt. 2 e 4 D.lgs. n. 122/05. 85 Per R. TRIOLA, Vendita di immobili da costruire e tutela dell’acquirente, cit., p. 72, il riferimento al leasing è di difficile comprensione, essendo la figura difficilmente configurabile in relazione ad una cosa futura (cioè l’immobile da costruire). Ma queste considerazioni si sciolgono non appena si consideri che l’immobile da costruire ai sensi dell’art. 1 lett. D) D.lgs. n. 122/2005, 84 66 contratto di permuta di un terreno edificabile con un’unità immobiliare da edificare sul fondo stesso; l’ipotesi è, secondo parte della dottrina86, implicitamente considerata dagli artt. 2 e 6 del D.lgs. n. 122/05, poiché a questa deve riferirsi la dicitura “ogni altro corrispettivo” che nelle menzionate ipotesi si pone in alternativa alle somme di denaro riscosse dal costruttore o costituenti il prezzo di acquisto dell’immobile87. In realtà questo elenco costituisce una mera esemplificazione di un criterio generale d’ordine funzionale. Invero, nell’area di applicazione delle disposizioni in esame va incluso “ogni altro contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire”. Pertanto l’ambito oggettivo di applicazione del decreto in commento non va individuato in base al nomen iuris o alla causa del negozio posto in essere dalle parti, bensì in ragione agli effetti non immediatamente traslativi del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile da costruire della fattispecie negoziale posta in essere. Proprio sul carattere della “non immediatezza” si gioca il criterio di delimitazione dell’area di applicazione della normativa, e la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 122/05 troverà applicazione con mero riferimento a figure contrattuali nelle quali l’effetto traslativo sia stato intenzionalmente differito allo scadere di un termine o subordinato al verificarsi di una condizione88. è anche quello al rustico o comunque non pervenuto ad uno stadio tale da consentire il rilascio del certificato di agibilità. 86 Si consulti C. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti, cit., p. 918. 87 Sul punto vedi C. CACCAVALE, Problemi specifici della permuta di cosa presente con cosa futura alla luce del D.lgs. 122/2005, in Tutela dell’acquirente di immobili da costruire: applicazioni del D.lgs. 122/2005 e prospettive, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Atti del convegno di Roma 20-21 gennaio 2006, p. 71. 88 Anche tutte le ipotesi di vendita obbligatoria rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 122/05. Vi rientrano, ad esempio, la vendita di immobile in corso di costruzione di proprietà di 67 Le fattispecie contrattuali che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs.n. 122/05 si caratterizzano, peraltro, non solo in funzione dell’effetto traslativo non immediato, ma anche per la peculiarità del loro oggetto. La proprietà o il diritto reale di godimento oggetto dell’effetto traslativo differito, infatti, devono riguardare un“immobile da costruire” 89. Quest’ultimo è espressamente definito dall’art. 1 lettera d) come quell’immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire90 e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non risulti ultimata, versando in stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. A sua volta, il concetto di ultimazione viene ancorato al raggiungimento dello stadio di avanzamento dei lavori “tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”. Pertanto, la nozione di immobile non ultimato, si riferisce all’arco temporale che va dalla richiesta del permesso di costruire alla sussistenza delle condizioni per il rilascio del certificato di agibilità91. terzi, la vendita a prova, la vendita con riserva della proprietà, e, sebbene poco frequente nella prassi immobiliare, la vendita generica o alternativa. A. RE e G. SCALISI, La nuova disciplina degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 36 e ss. 89 La legge non pone limitazioni alla destinazione d’uso dell’immobile da costruire, essendo stata scartata la proposta, avanzata in sede di lavori preparatori, di limitare la tutela ai soli acquirenti di appartamenti da destinare a prima abitazione. Tuttavia, pur nel silenzio della legge, v’è chi muovendo dal presupposto che l’acquirente non potrebbe non essere un consumatore, perviene alla conclusione che questi deve agire non per fini di investimento, ma per uno “scopo meramente esistenziale”: F. DI MARZIO, Crisi di impresa e contratto. Note sulla tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire, in Dir. Fall., CEDAM, Padova, 2006, I, p. 53. 90 Al permesso di costruire viene equiparato ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione. Viene così in considerazione, in particolare, la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001. 91 In realtà, il momento a partire dal quale lo stadio di costruzione dell’edificio può considerarsi ultimato, non è quello dell’effettivo rilascio del certificato di agibilità. La legge non richiede, difatti, che il certificato sia stato rilasciato, né che lo stesso sia stato richiesto, limitandosi a fare riferimento allo stadio della costruzione tale da consentire il rilascio di detto certificato. L’individuazione di tale momento passa attraverso un’analisi delle disposizioni normative relative al certificato di agibilità che consentono anche di individuare il momento temporale a partire dal quale il certificato può essere rilasciato. Vengono in particolar modo in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 24, commi 1 e 4, l’art. 25, commi 1 e 3, l’art. 5, comma 3, lett a), l’art. 113, del D.P.R. 68 Sono quindi esclusi da tale nozione i lotti solamente edificabili (e dunque le pericolose vendite “sulla carta”), mentre vi rientra qualunque tipologia di immobile, anche non destinata a uso abitativo (esercizi commerciali, uffici, ecc.). Il riferimento al permesso di costruire va inteso in senso estensivo, così da comprendere ogni diversa denuncia o provvedimento abilitativo alla attività edificatoria, come diversamente definito nelle normative regionali92. Non è chiaro se per immobili da costruire debbano intendersi solo gli interventi edilizi di nuova costruzione ex art. 3, lett. e), t.u. dell’edilizia o anche gli edifici che abbiano subito interventi di ristrutturazione ex art. 3, lett. d), t.u. dell’edilizia; il riferimento legislativo (la cui ratio va anche n. 380/2001. Da tali disposizioni emerge che gli elementi necessari al fine del rilascio del certificato di agibilità sono: a) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; b) la richiesta di accatastamento dell’edificio; c) l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; d) il collaudo degli impianti istallati, in conformità alle vigenti disposizioni; e) il collaudo statico; f) il collaudo delle opere eseguite nelle zone sismiche in conformità delle disposizioni vigenti; g) la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Ove tali requisiti siano assenti, l’immobile non può considerarsi in condizione tale da consentire il rilascio del certificato di agibilità e, conseguentemente, troveranno applicazione le disposizioni del decreto in commento. Sul punto cfr. G. PETRELLI, Gli acquisiti di immobili da costruire. Le garanzie, il preliminare e gli altri contratti, le tutele per l’acquirente, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 33 e ss. 92 Cfr. G. BARALIS, Considerazioni sparse sulla bozza di decreto delegato conseguente alla l. 210/’04, in Rivista del Notariato, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 68 e ss.; G. SICCHIERO, La tutela degli immobili da costruire: commento al d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, CEDAM, Padova, 2005, pp. 13 e ss.; R. TRIOLA, Vendita di immobili da costruire e tutela dell’acquirente dopo il d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 60 e ss.; AA.VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d. lgs. 122/2005, Il Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 36 e ss.; G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da edificare e la richiesta di permesso di costruire, in Rivista del Notariato, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 1233 e ss.; G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, collana Letture notarili, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 416 e ss.; G. RIZZI, La nuova disciplina di tutela dell’acquirente di immobile da costruire nella bozza di decreto legislativo di attuazione della legge delega, su www.notartel.it; D. CENNI, Il contenuto del contratto preliminare. Relazione al Convegno La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: novità normative, Zanichelli, Bologna, 10 giugno 2005, su www.notartel.it; A. LUMINOSO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire ( D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122), Giappichelli, Torino, 2005, pp. 32 e ss.; A. PAOLINI - A. RUOTOLO, Prime considerazioni sul decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione. Studio della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5691/C del 13 giugno 2005, in www.notartel.it. 69 individuata nell’intento di scoraggiare l’abusivismo edilizio) al permesso di costruire – che l’art. 10 t.u. edilizio riserva a entrambi gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – fa propendere per la soluzione interpretativa di più ampia portata. L’art. 5 del D.lgs. in esame consente l’applicazione delle norme sulla tutela fideiussoria e assicurativa ai contratti immobiliari per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo siano stati richiesti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso – anche se resta da chiedersi cosa accada se il permesso di costruire non sia concesso. Non rientrano nella definizione gli immobili già ultimati o per i quali non è previsto alcun intervento di ultimazione, sul presupposto che in tali casi l’acquirente non si aspetta dal costruttore-venditore una ulteriore attività edificatoria, nelle cui more i versamenti in acconto potrebbero incorrere nell’alea di impresa, essendo, anzi, in grado di ottenere l’immediato trasferimento della proprietà e così contenere ai minimi termini i rischi della transazione commerciale. La nozione di immobile da costruire si fonda, dunque, sulla individuazione di un momento iniziale (la richiesta del permesso di costruire), a far tempo dal quale l’immobile entra a pieno titolo nel sistema di tutela, e di un momento finale (che postula la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentono il rilascio del certificato di agibilità), al cui verificarsi l’immobile non è più compreso nell’ambito applicativo della nuova disciplina. In pratica, la nuova disciplina di tutela si applica solo quando il fabbricato venga dedotto in contratto con caratteristiche (consistenza, impianti, finiture) non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto preliminare stesso (o di altro contratto ad effetti traslativi differiti), 70 caratteristiche, peraltro, delle quali si sia già tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo, e la cui realizzazione presuppone un'attività edificatoria da parte del promittente venditore/costruttore successiva alla conclusione del contratto in questione. La nuova normativa, dunque, non si applica ogni qualvolta oggetto di negoziazione siano edifici da trasferire nello stato in cui si trovano al momento della stipula del contratto preliminare medesimo93. Il motivo di tale limitazione è da ricercarsi nella ratio delle nuove norme: lo scopo del D.lgs. n. 122/05 è, difatti, quello di garantire all'acquirente la possibilità di recuperare, in caso di “tracollo” del costruttore, le somme già versate prima dell'acquisto della proprietà, specie se l'acquisto della proprietà non sia possibile al momento in cui viene concluso il contratto, in quanto il bene da trasferire è ancora da costruire e quindi non ancora esistente. Ma nel caso di vendita di bene già esistente, il bene c'è ed esiste e il trasferimento immediato della proprietà è possibile: se l'acquirente anziché procedere all'acquisto immediato della proprietà preferisce stipulare un preliminare versando la relativa caparra, lo fa a suo rischio e pericolo, alla stessa stregua di colui che stipula un preliminare di immobile già agibile con versamento di caparra. 93 Vedi G. DE CRISTOFORO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di edifici da costruire introdotte dal D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122: prime considerazioni, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 74 e ss.; A. TORRONI, Il D.lgs. n. 122/’05 letto con la mente del costruttore, in Riv. Notariato, Giuffrè, Milano, 2007, 04, 879; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti da immobili da costruire, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2006, 04, 911; G. PALERMO, Lo schema legale dei contratti relativi ad immobili da costruire, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2006, 04, 965; S. TONDO, Tutela per gli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2006, 05, 1249; M. AVAGLIANO, Il diritto al frazionamento del promissario acquirente di immobile da costruire, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2005, 06, 1197; A. LUMINOSO, I contenuti necessari del contratto preliminare e degli altri contratti diretti al successivo trasferimento della proprietà di un immobile da costruire e dei relativi allegati - Atti del Convegno Paradigma - Milano 29 giugno 2005, pp. 28 e ss.; Studio n. 5814/C (Il contenuto del contratto preliminare) approvato dalla Commissione Studi Civilistici del C.N.N. in data 20 luglio 2005; detto studio è reperibile sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it. 71 La limitazione agli immobili per i quali sia già stato chiesto il permesso di costruire dovrebbe, verosimilmente, essere interpretata come una presa di posizione esplicita del Legislatore nel contrastare fenomeni di abusivismo edilizio. Il Legislatore ha inteso, cioè, subordinare la protezione dell’acquirente all’interesse, considerato prioritario, di contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. Pertanto viene negata ogni tutela all’acquirente nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, il permesso di costruire non sia stato ancora richiesto94. Sembra inoltre che, in tal modo, il Legislatore abbia voluto accentuare un principio di autoresponsabilità dell’acquirente, escludendo che questi possa invocare la tutela offertagli dalla legge nel caso in cui si vada ad avventurare, assecondando un maggiore intento speculativo, nell’operazione in assoluto più rischiosa, cioè nell’acquisto di un immobile per il quale non risulta ancora neppure richiesto il permesso di costruire95. Ci si chiede, inoltre, se le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 122/05 possano ricevere applicazione, oltre che riguardo agli immobili di nuova costruzione, anche relativamente a quelli oggetto di ristrutturazione a norma del combinato disposto degli artt. 3, comma1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia). I lavori preparatori della legge delega depongono per la tesi restrittiva96. Tuttavia, al di là dei lavori preparatori, la soluzione al quesito Giova, inoltre, ricordare che ai sensi dell’art. 6 gli estremi del permesso di costruire, o della relativa richiesta, devono essere indicati nel contratto, affinché lo stesso acquirente possa verificare che gli elaborati progettuali da allegarsi al contratto stesso siano conformi a quelli presentati a corredo della richiesta del provvedimento abilitativo. Inoltre, ai sensi degli artt. 12 e seguenti, l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà è consentito soltanto nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire. 95 Cfr. C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, cit. p. 923. 96 La proposta, avanzata durante i lavori della Commissione Giustizia del Senato, di includere i fabbricati da ristrutturare nell’ambito della tutela è stata respinta con l’argomentazione che ciò avrebbe fatto lievitare notevolmente i costi della nuova legge a carico del mercato immobiliare. 94 72 va ricercata sulla base di argomentazioni di natura letterale e logicosistematica. Dal punto di vista letterale è da dirsi che “immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare” sono, senza ombra di dubbio sia quelli di nuova costruzione che quelli da “ricostruire” a seguito della demolizione del fabbricato. Tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano dedotto in contratto un “nuovo bene” che attualmente è un fabbricato in corso di ristrutturazione, è evidente che oggetto del contratto è un immobile diverso da quello attualmente esistente, e più precisamente un fabbricato “la cui costruzione non risulti essere ultimata”, quindi rientrante nella nuova disciplina97. Si aggiunga, ancora, che il riferimento normativo ai fabbricati che versino in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità, comprende anche i fabbricati in corso di ristrutturazione. Dal punto di vista sistematico è inoltre possibile osservare che vi è sostanziale identità di posizione tra acquirente di una costruzione venduta al rustico e acquirente di fabbricato da ristrutturare, in presenza di un identico obbligo del venditore di procedere alle opere di completamento. In entrambi i casi sorge, difatti, l’esigenza di tutelare il soggetto acquirente dal possibile dissesto del costruttore come pure dall’indeterminatezza del contenuto degli obblighi costruttivi e dai vizi di difformità delle opere da eseguirsi98. 97 Cfr. G. PETRELLI, Gli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 37. Secondo Petrelli sarebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, una disciplina che limitasse la tutela alla prima delle due ipotesi; ed in presenza di due possibili interpretazioni, una sola delle quali costituzionalmente legittima, l’interprete deve necessariamente scegliere quest’ultima. La nuova disciplina del D.lgs. n. 122/05 trova, perciò, applicazione non solo nel caso di ristrutturazione maggiore (cioè che comporta demolizione e ricostruzione), ma anche nel caso di ristrutturazione minore, di restauro o risanamento conservativo ovvero di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ciò vale ogni qualvolta il bene oggetto di tali attività sia considerato dalle parti come “bene diverso” rispetto a quello esistente al momento della conclusione del contratto. Pertanto, nell’ambito applicativo della nuova normativa dovrebbe ricomprendersi ogni intervento edilizio che richieda il rilascio di un nuovo certificato di agibilità, con esclusione di tutti gli interventi che, per le loro caratteristiche, non incidano sull’agibilità dell’edificio. Ad opinione di chi scrive, tuttavia, tale soluzione non sembra del tutto 98 73 È stato opportunamente osservato che la nuova normativa, lungi dal poter essere ristretta alle fattispecie negoziali semplici, vada altresì riferita anche alle ipotesi più complesse, quali il contratto di leasing99, che abbia o possa avere per oggetto l’acquisto non immediato della proprietà. Per quanto riguarda, infine, l'ambito di applicazione temporale, si ribadisce come, nel testo del decreto legislativo, si prevede all'art. 5 che “la disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Con esclusione, pertanto, dall'ambito di applicazione, anche di quei contratti (e dei relativi pagamenti effettuati o ancora dovuti)100 che abbiano ad oggetto immobili il cui titolo abilitativo sia stato richiesto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. condivisibile. Se, difatti, in caso di ristrutturazione maggiore ricorrono senza ombra di dubbio i presupposti di applicazione della nuova disciplina e la connessa esigenza di tutela dell’acquirente, nel caso di ristrutturazione minore, l’estensione della disciplina in commento finirebbe per essere, senza dubbio, eccessivamente gravosa per il costruttore. È vero che in tal modo l’acquirente potrebbe ritrovarsi privo di idonea tutela, ma la necessità del rilascio di una fideiussione da parte del costruttore sembra rendere forse troppo gravosa la sua posizione con la conseguenza che difficilmente si ricorrerebbe alla stipula di contratti di tal genere. Inoltre la ristrutturazione minore non richiede una vera e propria attività di edificazione da parte del costruttore, per cui difetterebbe il requisito fondamentale di applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 122/05. 99 Ossia il contratto con cui si realizzano operazioni di mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, a scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 100 Vedi A. BUSANI, Casa e fallimenti: tutele da rafforzare, in Il Sole 24ore , Milano, 24 febbraio 2005, p. 27. 74 1.3.3. Ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa: a) la nozione di acquirente; b) la nozione di costruttore La disciplina di cui al D.lgs. n. 122/05, pur procedendo essenzialmente per tipi contrattuali, è tutt’altro che indifferente alle qualità soggettive dei contraenti. Dell’acquirente si precisa che questo deve essere una persona fisica. In questi termini dispongono, peraltro, non solo la legge delega, ma in maniera espressa gli artt. 1, lett. a)101 e 6102 dell’esaminando decreto legislativo. Ne consegue che la nuova disciplina in tema di contenuto del contratto preliminare non troverà applicazione tutte le volte in cui promissario acquirente sia una società o, comunque, un ente collettivo. Si predilige una visione sostanziale del rapporto giuridico che lega l'acquirente al costruttore, non limitando la tutela a chi intenda acquistare la proprietà, ma estendendola anche all'acquisto di un diritto reale di godimento. La tutela, inoltre, è garantita anche a chi intenda acquistare non per sé, ma a favore di un parente di primo grado103. Si mira, in tal modo, a 101 La legge delega ed il decreto legislativo (art. 1, lett. a) precisano che deve intendersi per “acquirente” la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un’immobile da costruire per iniziativa della stessa. 102 Laddove si prevede che «il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto, devono contenere». 103 Dal punto di vista operazionale, è dubbio se il parente beneficiario debba essere individuato sin dal momento della stipulazione, come nel contratto a favore di terzi, ovvero possa essere indicato in un momento successivo, come nel contratto per persona da nominare. 75 ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa il noto fenomeno degli acquisti immobiliari compiuti dai genitori a favore dei figli; non è chiaro, però, come mai siano stati omessi i coniugi. È dubbio se con l’espressione “persona fisica” il Legislatore abbia voluto riferirsi a qualunque persona fisica, a prescindere dall’attività nell’esercizio della quale effettui l’acquisto, o se con tale espressione abbia voluto fare riferimento alla persona fisica che comunque non agisca nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale, sulla scia delle recenti molteplici disposizioni dettate a tutela del “consumatore”. Sul punto, nei primi commenti della legge in questione, sono state proposte due diverse “ricostruzioni” nettamente contrapposte. In base ad una prima ricostruzione, parte della dottrina ha dato della disposizione in commento una interpretazione “letterale”, nel senso di ritenere applicabile la nuova disciplina di tutela ogni qualvolta il promissario acquirente sia una persona fisica, a prescindere dall’attività nell’esercizio della quale effettui l’acquisto, in quanto la definizione contenuta nell'art. 1 lett. a) in commento non lascerebbe spazio a limitazioni e/o esclusioni di sorta. Si è osservato, al riguardo, che «in assenza di altra restrizione nella lettera della legge - rientra nella definizione La seconda opzione interpretativa consente di ampliare la tutela rendendola applicabile ad un meccanismo operazionale molto diffuso nella contrattazione preliminare, ma occorre chiedersi quale sorte seguirà la polizza fideiussoria allorquando l’electio amici venga effettuata a favore di un beneficiario che non rientra nella definizione di parente, di cui all’art. 1, lett. a), D.lgs. n. 122/05. Né la polizza può essere eventualmente rilasciata in un momento successivo, cioè a condizione che la persona da nominare sia stata individuata in un parente di primo grado; così, infatti, si impedirebbe al costruttore – venditore di considerare, in sede di stipulazione del preliminare, i costi aggiuntivi derivanti dalla necessità o meno della garanzia imposta dalla legge. Probabilmente, se l’acquirente intende riservarsi la facoltà di nominare, quale beneficiario del preliminare, una persona (da nominare) che potrebbe pure essere un parente di primo grado, dovrà menzionare la circostanza nel contratto e sostenere i costi della polizza fideiussoria; questa, tuttavia, non potrà essere escussa qualora in concreto l’electio amici venga fatta in favore di un terzo che non sia parente. 76 di acquirente anche la persona fisica che agisca nell'esercizio di impresa o professione. In questo senso depone, tra l'altro, il richiamo al contratto di leasing, che è un tipico contratto d'impresa, nel quale cioè l'utilizzatore agisce – secondo quanto comunemente si ritiene - nell'esercizio della propria attività d'impresa o professionale. Del resto, laddove il legislatore ha voluto restringere la protezione del contraente debole alla sola figura del “consumatore”, lo ha detto espressamente (in tema di multiproprietà, di protezione dei consumatori ed utenti, di vendita di beni di consumo, ecc.)»104 . Non è mancato, tra i sostenitori della “ricostruzione letterale” della norma in commento, chi ha criticato la scelta del Legislatore con cui «viene assicurato un regime protettivo speciale, anziché al solo consumatore, a tutte le persone fisiche, indipendentemente dal loro "status" professionale, escludendo in particolare associazioni non riconosciute e società di persone, oltre tutto senza distinguere tra immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso produttivo»105. I sostenitori di questa ricostruzione, quindi, escludono che la disciplina in commento possa essere ricondotta nell'alveo di tutte le recenti normative in tema di “tutela del consumatore”. Sotto quest’ultimo profilo, si è avuto modo di osservare, da un lato, che «la disciplina in commento rimane distinta ed autonoma rispetto a quella posta a tutela dei consumatori; il che non impedisce, ovviamente, una loro eventuale sovrapposizione, nel caso in cui l'acquirente non agisca nell'esercizio della propria impresa o professione: eventualità nella quale egli godrà anche delle tutele accordategli dalla normativa codicistica, (artt. 104 Vedi G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, cit., pp. 330 e ss. Cfr. A. LUMINOSO, I contenuti necessari del contratto preliminare e degli altri contratti diretti al successivo trasferimento della proprietà di un immobile da costruire e dei relativi allegati - Atti del Convegno Paradigma - Milano 29 giugno 2005, pp. 14 e ss. 105 77 1469 bis e ss. c.c.)»106 e, dall’altro lato, che «siffatta soluzione legislativa presenta note di singolarità rispetto al diritto previgente, considerato che fino ad oggi la legge ha visto normalmente come contraente debole o il consumatore nei rapporti con un professionista o un imprenditore nei rapporti con un altro imprenditore dotato di maggiore forza economica e contrattuale, come accade in relazione alle normative sulla subfornitura e sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. La normativa in esame non si inscrive quindi nei filoni normativi appena ricordati e sembra invece avvicinabile a quelle discipline di settore nelle quali viene accordata una speciale protezione ad una determinata figura di contraente, come ad esempio il conduttore, il cliente nei rapporti con la banca, l'investitore nei rapporti con gli intermediari finanziari, ecc. Entra quindi in scena un nuovo contraente debole, rappresentato, per l'appunto, dalla persona fisica “acquirente” di un immobile da costruire»107. Seguendo un altro filone esegetico, altra parte della dottrina ha, invece, dato della disposizione in commento una interpretazione “restrittiva”, nel senso di ritenere applicabile la nuova disciplina di tutela solo quando il promissario acquirente sia una persona fisica, che non agisca nell'esercizio dell’attività di impresa o professionale. I sostenitori di tale ricostruzione fondano la loro “lettura restrittiva” sulla considerazione che l'intera disciplina di tutela in commento debba ricondursi nell'alveo di tutta la recente e vasta produzione normativa dettata a tutela del “consumatore”, ossia di quelle disposizioni volte a rimediare a tutte quelle situazioni di “asimmetria contrattuale”, quando cioè i diversi rapporti di forza tra le parti contrattuali determinano uno “squilibrio” 106 107 Si consulti G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, cit., p. 338. Si veda A. LUMINOSO, I contenuti necessari del contratto preliminare, cit., pp. 23 e ss. 78 economico giuridico tra le parti stesse, per compensare il quale il Legislatore interviene imponendo l'osservanza di determinate regole di comportamento che possano garantire maggiore trasparenza e rapporti più equi tra le parti. Tuttavia, simili interventi legislativi, volti a limitare l'autonomia dei privati, imponendo specifiche ed a volte gravose regole di comportamento, possono giustificarsi, in relazione anche al disposto dell'art. 41 della Costituzione, solo in funzione di un “riequilibrio” delle posizioni contrapposte, quando tali posizioni appaiono squilibrate, per la posizione “di forza” (dal punto di visto economico/giuridico) che una della parti viene ad assumere rispetto all'altra108. Si è osservato, sul punto, che se scopo della nuova disciplina di tutela «è quello di tutelare i “contraenti deboli”, privi cioè della opportuna forza contrattuale e delle conoscenze che invece possiedono coloro che operano sul mercato, assumendo quindi, consapevolmente, il connesso ed inevitabile “rischio di impresa”, dovrà conseguentemente escludersi dalla tutela anche la persona fisica che agisca nell’esercizio di impresa o della professione (non si capirebbe, altrimenti, perché la tutela sarebbe applicabile all’impresa, di piccole o medie dimensione, se esercitata in forma individuale e non invece alla medesima impresa se esercitata nella forma, ad esempio, di s.n.c.)»109. Non è mancato neppure chi ha sottolineato come, «all’art. 1 lett. a) del decreto legislativo, il riferimento sia operato alla “persona fisica che 108 Sotto questo profilo quindi la normativa di tutela non dovrebbe e non potrebbe trovare applicazione quando invece le parti operano sullo stesso piano (ad esempio nel caso di imprenditore che venda ad altro imprenditore un immobile da costruire): se nell'esercizio di un'attività economica il venditore imprenditore deve assumersi l'inevitabile connesso "rischio di impresa" lo stesso rischio deve assumersi anche il proprio avente causa, qualora agisca nell'esercizio di impresa. 109 Cfr. G. RIZZI, La nuova disciplina di tutela dell’acquirente di immobile da costruire nella bozza di decreto legislativo di attuazione della legge delega 210/2004, in Notariato, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 74 e ss. 79 pone in essere un contratto che abbia (…) per effetto (…) il trasferimento non immediato a sé o ad un parente di primo grado” della proprietà (…); tale riferimento potrebbe rappresentare un ulteriore argomento a favore della tesi che individua “l’acquirente” come persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, in ragione dell’elemento di potenziale destinazione a terzi (parenti di primo grado) che emerge dalla norma, verosimilmente inidoneo ad essere collocato in un contesto imprenditoriale»110. Alla luce delle diverse opinioni manifestate in dottrina in ordine al concetto di “persona fisica”, è difficile dare, allo stato attuale, delle soluzioni “certe”. Ovviamente, la soluzione letterale rappresenta, in questa fase di incertezza interpretativa, quella più “prudente”, dal momento che esclude il rischio di lasciare sprovviste di tutela fattispecie che invece, successivamente, la giurisprudenza, che fosse chiamata a pronunciarsi sul punto, ritenesse ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto delegato. Infine, la legge qualifica come “acquirente” anche “colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa”. Questa disposizione fa da pendant con la definizione di “costruttore”. Il promittente venditore deve essere un costruttore. La legge delega e l’art. 1, lett. b) del decreto legislativo definiscono come “costruttore” 110 In questo senso A. RUOTOLO - A. PAOLINI, Prime considerazioni sul decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione” in C.N.N. Notizie n. 110 del 13 giugno 2005. 80 «l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi»111. Ne deriva che, per avere la norma espressamente limitato l'ambito soggettivo all'imprenditore o alla cooperativa edilizia, è da escludersi l'applicabilità della normativa nei rapporti fra “privati”, cioè fra soggetti che non siano operatori del settore. Ci si potrebbe interrogare sulla ragionevolezza di tale discriminazione. Superata la prima impressione deve tuttavia condividersi la soluzione normativa: il Legislatore, effettuando una valutazione legale tipica, non ha ritenuto che il “contraente forte” fosse il privato non imprenditore, che agisca cioè non professionalmente, ma solo in maniera occasionale, nella vendita di immobili da costruire e, correlativamente, non ha ritenuto che fosse da qualificare “contraente debole” la controparte. Un dubbio di particolare rilievo è quello relativo al se il “costruttore” debba essere anche il soggetto che materialmente procede alla costruzione dell’edificio, ovvero se possa esservi divergenza tra chi stipula il contratto di vendita dell’immobile da costruire (e ne richiede quindi anche il permesso di costruire) e chi materialmente si interesserà dell’esecuzione dei lavori. Aderendo alla teoria che ammette la possibilità di delegare a terzi il compimento materiale dell’opera, magari mediante la stipula di un contratto di appalto, ne consegue che la disciplina di cui al D.lgs. n. 122/05 si 111 Vedi G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, cit., pp. 338 e ss.; G. RIZZI, La nuova disciplina di tutela dell’acquirente di immobile da costruire, cit., pp. 84 e ss. 81 applicherà anche nei confronti dell’esecutore materiale dei lavori, poiché al contrario sarebbe facile eludere l’applicazione delle disposizioni in commento112. Pertanto può non esservi coincidenza tra soggetto che richiede il rilascio del permesso di costruire e soggetto che concretamente provvederà alla realizzazione dell’opera, ma la tutela dell’acquirente resterà in ogni caso ferma. 1.3.4. L’assicurazione dell’immobile L’articolo 4 del D.lgs. n. 122/05113 prevede per il “costruttore” l'obbligo di contrarre e consegnare la polizza assicurativa decennale, la quale ha funzione di garantire il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'immobile che si siano manifestati successivamente alla vendita o all'assegnazione. Le garanzie civilistiche relative all'appalto vengono, nei limiti dell'art. 1669 codice civile, estese ai contratti (preliminari ecc. ) oggetto del decreto, e ciò indipendentemente dal mancato collegamento alla tipologia contrattuale dell'appalto stesso. Il Legislatore, con l'inserimento della norma in esame, ha trasferito il rischio di perimento del bene su un soggetto (la compagnia di assicurazione) che garantisca una maggior tutela della “parte debole” laddove si verificassero le situazioni di cui all’art. 1669 codice civile. 112 Vedi G. PETRELLI, op. cit., pp. 49 e ss. II costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla dato di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. 113 82 Ciò indipendentemente dalle condizioni economiche del costruttore, poiché l'articolo in esame non è vincolato – a differenza dell’art. 3 del D.lgs. in esame, norma che si occupa della fideiussione - al presupposto della “situazione di crisi”, piuttosto a situazioni oggettive relative all’immobile. L’articolo de qua precisa che la consegna va effettuata “all’atto del trasferimento della proprietà”. A tal uopo ci si è chiesti se la disciplina debba intendersi applicabile: a qualsiasi contratto che comporti l'immediato trasferimento della proprietà; solo quando vi siano in sequenza un contratto preliminare e un definitivo (alla stregua dell’inciso “successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita”); ovvero a tutti i contratti ad effetti traslativi non immediati e non soltanto in presenza della sequenza preliminare/definitivo (dato il rinvio dell’art. 5 all’art. 4). La dottrina è unanime nel ritenere che la disciplina si applichi indifferentemente a tutti i contratti ad effetti traslativi non immediati. Non sussiste alcuna valida ragione perché un «costruttore» debba far avere una siffatta garanzia all'acquirente, e non qualunque venditore; infatti, mentre le garanzie coperte dalla fideiussione afferiscono la situazione “dinamica” (la costruzione dell’immobile), qui un'utile integrazione sarebbe stata il prevedere che l’obbligatorietà della polizza decennale continuasse a persistere anche a costruzione completata (“situazione statica”), e ciò pur in presenza di un contratto immediatamente traslativo della proprietà. Il D.lgs., conformemente al richiamo all’art. 1669 c.c., fissa in dieci anni la durata della polizza “con effetto dalla data di ultimazione dei lavori”. Per quel che, invece, attiene al termine finale troveranno applicazione i 83 principi relativi all’estensione delle tempistiche inerenti alla denunzia dei vizi e, in particolar modo, dell’ulteriore termine di un anno dalla denuncia, termine decadenziale per l’azione. Nel decreto non è comunque chiaro se debba necessariamente consegnarsi una polizza pro – quota millesimale ad ogni acquirente ovvero possa procedersi alla consegna di un’unica polizza all’amministratore del costituendo condominio114. Allorquando una specifica polizza sia stata conclusa dall’appaltatore, competerà al venditore ogni eventuale integrazione in quanto prevista dal decreto 115 aumentando così la tutela dell'acquirente. L’art. 4 del D.lgs. n. 122/05 non sanziona l’ipotesi di mancata conclusione o mancata consegna della polizza. Anche sotto questo profilo detta polizza differisce dalla fideiussione di cui agli artt. 2 e 3 (la cui assenza, come vedremo in seguito, è sanzionata con la nullità relativa). Ne consegue che la mancata prestazione della polizza non comporta conseguenze che inficino la validità del regolamento contrattuale. Non si contempla neppure la necessità di indicare alcunché riferito a detta polizza. Correlativamente nei confronti del costruttore che risultasse inadempiente rispetto a quest’obbligo si configurerebbe soltanto una responsabilità contrattuale. L’acquirente, invece, potrà legittimamente rifiutarsi di addivenire alla sottoscrizione del definitivo116; potrà diffidare il venditore all’adempimento entro un termine congruo, a norma dell’art. 1454 114 Così C. LEO, Le nuove norme a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Contratti, Ipsoa, Milano, 2005, p. 8. 115 Conforme T. TORTI, L’obbligo del costruttore di contrarre e consegnare polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da rovina, totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo, in Atti del Convegno Fondazione Forense di Monza, 17 giugno 2005, p. 6. 116 Cfr. B. FABBRANI, Il trasferimento di immobili da costruire, in Atti del Convegno Paradigma, 14/15 aprile 2005, p. 6. 84 c.c.; potrà risolvere il contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c.; potrà in seguito alla risoluzione del contratto preliminare, ottenere la restituzione del prezzo e - in via del tutto eventuale – il risarcimento del danno. Sorge spontaneo, ora, chiedersi quali siano gli obblighi del notaio rogante un contratto sottoposto alla disciplina del decreto, e come può il medesimo essere edotto dei rapporti pregressi intervenuti tra le parti. La soluzione è da ricercare nell’obbligo che incombe sul notaio, nell’esercizio della sua attività professionale, di informativa dei clienti circa i diritti che la legge riconosce loro quali acquirenti di “immobili da costruire”. Onde evitare contestazioni si è ritenuto opportuno specificare in seno all’atto o la consegna con gli estremi della polizza; o la non applicabilità del decreto per mancanza di precedenti regolamentazioni contrattuali; ovvero, per l’ipotesi di vendita ad effetti reali differiti, l’obbligo per il costruttore di consegnare la polizza al momento in cui sarà verificato il trasferimento della proprietà117. Anche per la disciplina dell’assicurazione in oggetto il Legislatore ha tratto spunto dall’esperienza di altri paesi e, più specificamente, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Per quel che riguarda l’esperienza francese si rinvia a quanto scritto più approfonditamente al Cap. II, sub § 2.1. In Germania è previsto che la fideiussione garantisca l’acquirente sia dal fallimento che dai vizi di costruzione. Analogamente a quel che avviene nell’ordinamento giuridico italiano, sia le norme sulle condizioni generali di contratto (Allegemeine Geschäftsbedingungengesetz), sia la normativa speciale del settore edilizio (Verdingungsordnung fűr Bauleistungen) 117 In tal senso G. RIZZI, Studi civilistici, n. 581 2/c, 4, a cura della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato. 85 sanzionano la loro inosservanza con la nullità delle clausole vessatorie eventualmente imposte dal costruttore; le stesse, inoltre, individuano in maniera precisa i requisiti oggettivi tecnici delle edificazioni118. Per concludere, passiamo adesso ad occuparci della legge spagnola. In Spagna, la Ley n. 38/1999, Ordenaciòn de la Edificaciòn differenzia i tipi di vizio in relazione alla durata ed al massimale di garanzia. Più nello specifico: per i vizi strutturali la garanzia dura 10 anni e copre il 100% del valore di ricostruzione; per i vizi di elementi costruttivi o degli impianti che impediscono l’abitabilità la durata della garanzia è di 3 anni, per il 30% del valore di ricostruzione; per i vizi o difetti su elementi determinati o rifiniture la garanzia dura 1 anno per il 5% del valore di ricostruzione. A differenza di quanto previsto dal Legislatore italiano il termine di decadenza per l’azione giudiziale è di due anni dalla denunzia del sinistro o dalla scoperta del vizio. Tuttavia, il sistema di tutele non si arresta qui. Invero, il Legislatore spagnolo ha escluso l’accatastabilità dell’immobile in assenza della polizza, oltre alla possibilità di effettuare sullo stesso alcuna trascrizione inerente alla proprietà. Detto limite ha costretto gli operatori a far effettuare controlli da parte di società terze o facenti capo alle compagnie di assicurazione, al mero fine di ottenere dalle assicurazioni la polizza necessaria sia per l’accatastamento che per la vendita. 118 Sul tema vedi D. OCKL, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, Studio CNN, Commissione affari europei ed internazionali, pubblicato sulla RUN nel CNN-Notizie del 6 dicembre 2005 e nella Banca Dati Notarile; J. BLAESCHKE, Praxishandbuch Notarprüfung – ZnoP – Schriften für die Notarpraxis, Recklinghausen, 2001, pp. 3 e ss., H. EYLMANN - D. VAASEN, Bundesnotarordnung, in Beurkundungsgesetz Kommentar, 3, 1995, pp. 34 e ss.; von H. GRIWOTZ, NotBZ 2001, p. 1; C. HERTEL, Bauträgervertrag, in Würzburger Notarhanduch 2005, pp. 803 ss.; T. KEIDEL - K. WINKLER, Beurkun-dungsgesetz, in Kommentar München, 14, 1999, pp. 18 e ss.; J. KUTTER, Bauträgervertrag in Brambing - Jerschke- Waldner, Beck'sches Notar-Handbuch, München 2000, AII p. 222. 86 1.4.0. La “situazione di crisi” del costruttore La tutela dell’acquirente di immobile da costruire passa attraverso il rilascio, a pena di nullità del contratto, da parte del costruttore, di una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso dal compratore, nonché delle eventuali somme che deve ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale relativo all’immobile oggetto del contratto (art. 6 D.lgs. n. 122/05). Nel caso in cui, successivamente, il costruttore venga a trovarsi in una “situazione di crisi”, tale da non consentire il completamento della costruzione, l’acquirente ha la facoltà di escutere la garanzia fideiussoria, recuperando così le somme anticipate in favore del costruttore119. La fideiussione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, deve essere rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari iscritti in apposito albo, e deve garantire, per l’appunto, la restituzione in favore del compratore delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dal costruttore, nonché dei connessi interessi legali maturati, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi. L’applicazione della tutela del decreto in commento si 119 Cfr. F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (D.lgs. 122/05), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sulla bozza di decreto delegato conseguente alla L. 210/04, in Riv. Not., Giuffrè, Milano, 2005, p. 746; P. BERNARDI FABBRIANI, Il trasferimento di immobili da costruire, in Atti del convegno Paradigma del 28 giugno 2005, Milano. C. M. BIANCA, La vendita e la permuta, Utet, Torino, 1993, p. 1114, nt. 1; ID., Diritto civile. L’obbligazione, Giuffrè, Milano, 1995, p. 87; ID, Notazioni per una disciplina particolare in tema di vendita di case, in Giur. it., Utet, Torino, 1974, IV, c. 15 ss. Cfr. anche il progetto di legge n. 589 del 22 novembre 1971, presentato dai senatori Carraio e Follieri, relativo tra l’altro ai contratti di vendita di porzioni di edifici da costruire, pubblicato in Riv. not., Giuffrè, Milano, 1972, p. 1090 ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il «divieto» di cui all’art. 8 d.leg. 20 giugno 2005 n. 122, in Notariato, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 473 e ss.; F. CASARANO - G. BALDI - V. TIMPANO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pp. 32 e ss.; F. CASARANO, La garanzia fideiussoria, in Atti del convegno Paradigma, Milano 14 aprile 2005, p. 4. 87 fonda, quindi, su una situazione di dissesto finanziario del costruttore che viene definita dalla legge stessa, all’art. 1 lettera c) come “situazione di crisi”. Più precisamente è situazione di crisi ‹‹la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa». Il successivo art. 3 comma 2, chiarisce, inoltre, che la situazione di crisi deve intendersi verificata in una delle seguenti date: ‹‹a) trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto; b) pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria». Tali disposizioni, in quanto destinate a trovare applicazione nel caso di crisi dell’impresa, richiedono, inevitabilmente, un esame anche delle disposizioni della legge fallimentare dedicate alla sottoposizione dell’impresa costruttrice ad una procedura esecutiva. Gli articoli che vengono in rilievo a tal fine sono l’art. 72120 e il 72 bis121 della l. fall. Dalla L’art. 72, rubricato “rapporti pendenti”, prescrive che: 1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. 2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare, salvo quanto disposto dall’art. 72 bis. 4. In caso di scioglimento il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento. 120 88 lettura congiunta di tali disposizioni emerge che, in caso di fallimento di una delle parti di un rapporto contrattuale non ancora eseguito, il curatore ha la facoltà di scegliere se subentrare nel contratto o sciogliersi dal medesimo. La disposizione dell’art. 72 l. fall., è dettata con riferimento alla compravendita, ma dottrina e giurisprudenza ne estendono, pacificamente, l’ambito di applicazione anche agli altri contratti ad effetti reali differiti, richiedendo, quale presupposto per la sua applicabilità, che siano ineseguite le prestazioni di entrambi i contraenti, e che la proprietà non sia ancora passata all’acquirente al momento della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, nel caso di immobili da costruire questa regola generale è derogata dalla previsione di cui all’art. 72 bis, in virtù del quale il fallimento del costruttore-venditore non determina la sospensione dell’esecuzione del contratto fino alla scelta del curatore, ma il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi all’acquirente la sua scelta, l’acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al 5. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo V. 121 L’art. 72 bis, rubricato “fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire”, prescrive che: 1. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. 2. Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. e il curatore, a norma dell’art. 72, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All’acquirente spetta il privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data di dichiarazione del fallimento. 3. In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. C) della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto. 89 curatore (mentre, una volta che il curatore abbia comunicato la sua scelta sulla prosecuzione del rapporto pendente, la fideiussione non può essere più escussa). Tale soluzione consente all’acquirente di scegliere, in tempi brevi, se escutere o meno la garanzia fideiussoria, superando i problemi connessi ad un’inerzia troppo prolungata del curatore e sollecitando così una sua tempestiva decisione circa la prosecuzione del rapporto (la stessa relazione illustrativa sottolinea “l’effetto acceleratorio” del meccanismo disegnato nell’art. 72 bis l. fall.)122. In tal modo la legge costituisce in capo all’acquirente un potere di autotutela del credito dedotto in contratto, secondo lo schema reattivo generalmente previsto dal cod. civ. nelle ipotesi di insolvenza del debitore. Il rapporto tra “situazione di crisi” del costruttore e tutela dell’acquirente di immobili da costruire, così come emerso dal collegamento tra legge fallimentare e D.lgs. n. 122/05, costituisce l’aspetto più saliente della nuova disciplina, principalmente perché per la prima volta la legge tenta di estendere la tutela del contraente debole anche ai territori del diritto della crisi di impresa, così svelando le importanti intersezioni tra quest’ultimo ed il diritto dei contratti123. Va pure detto che la nozione di crisi impiegata in questa sede è certamente diversa da quella propria del diritto concorsuale, comprendendo alcune figure che 122 Si veda F. DI MARZIO, Crisi di impresa e contratto, cit., p. 48. È opportuno anche ricordare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il curatore fallimentare non può sciogliersi dal contratto preliminare qualora prima della dichiarazione di fallimento sia stata trascritta la domanda giudiziale volta a ottenere l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. Cfr. Cass. S.U. 7 luglio 2004, n. 12505, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 2004, I, c. 3038, e le osservazioni di G. IMPAGNATIELLO, Aspetti processuali delle tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento, a cura di Di Marzio, Utet, Torino, 2006. Rileva inoltre G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, cit, p. 351, che in tal modo ha trovato ingresso, nell’ambito delle procedure concorsuali, il principio della prevenzione: la scelta dello scioglimento del contratto, comunicata alternativamente da parte dell’acquirente o dell’organo della procedura concorsuale, prevale sulla volontà contraria della controparte, e preclude la continuazione del rapporto. 123 Cfr. F. DI MARZIO, Crisi di impresa e contratto, cit., p. 33. 90 non equivalgono a conclamazione dello stato di insolvenza, ma che ne costituiscono semplicemente un indizio ed altre che, al contrario, presuppongono addirittura l’insolvenza giudizialmente o amministrativamente accertata124. Così, ad esempio, per quanto concerne la sottoposizione alle procedure esecutive individuali; ma, alla luce della nuova disciplina fallimentare, anche la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha più, fra i suoi presupposti, lo stato di insolvenza. È possibile quindi affermare che la legge si riferisce non già all’insolvenza concorsuale, bensì a quella civile, quale condizione di difficoltà patrimoniale del contraente considerata con riguardo allo specifico rapporto obbligatorio in cui viene in questione. Ciò che conta, in altri termini, non è il generale stato di impotenza economica in cui eventualmente versi l’impresa costruttrice, ma il grado di probabilità dell’effettiva realizzazione del progetto edificatorio che interessa l’acquirente. Ed infatti, ai sensi dell’art. 1 lett. c) e dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 122/05, perché lo stato di crisi possa considerarsi verificato, non basta qualsiasi azione esecutiva immobiliare cui sia sottoposto il costruttore, ma è necessario che vi sia la trascrizione del pignoramento proprio sull’immobile oggetto del contratto125. Al contrario, quando siano stati aggrediti dai creditori e sottoposti a pignoramento altri immobili di proprietà del costruttore, ciò non vale automaticamente a determinare la situazione di crisi né a consentire l’escussione della garanzia. Cfr. F. DI MARZIO, op. ult. cit., p. 38; D’ARRIGO, La tutela contrattuale, cit., p. 941. La norma, verosimilmente, prende in considerazione il caso, tutt’altro che infrequente, in cui l’istituto di credito che ha finanziato il programma edificatorio erogando un mutuo garantito da ipoteca sul terreno sul quale dovrebbe sorgere l’immobile da costruire, in caso di insolvenza del costruttore, proceda all’espropriazione forzata dell’immobile. Cfr. sul punto G. IMPAGNIATIELLO, Aspetti processuali delle tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 50. 124 125 91 Dunque, la nozione di “crisi d’impresa” fornita dal decreto in commento finisce per essere modellata allo specifico fine dell’applicazione della normativa in questione. La scelta legislativa appare, almeno in parte, criticabile. Infatti non tiene conto, fra le ipotesi sintomatiche dello stato di crisi, delle nuove figure elaborate dalla riforma della materia fallimentare, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. e il piano di risanamento considerato dal comma 3 lett. d) dell’art. 67 l. fall. Ne deriva, quindi, che l’acquirente dell’immobile da costruire, mentre può tutelarsi in caso di una semplice esecuzione immobiliare (quando questa coinvolga l’oggetto del contratto), tuttavia non può invocare la tutela posta a suo favore in ben più gravi ipotesi di crisi di impresa legislativamente sancite126. Un’altra figura non considerata dalla legge è quella del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. L’omissione è particolarmente grave, in quanto il sequestro conservativo è destinato a convertirsi in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (art. 686 c.p.c.). Ne consegue che il promissario acquirente di un immobile da costruire, sul quale venga trascritto un sequestro conservativo, dovrebbe attendere l’esito del giudizio di merito prima di poter escutere la garanzia. Per ovviare a questa lacuna di tutela, sembra percorribile la strada di un’interpretazione estensiva della norma, fino a comprendere fra le ipotesi di “crisi” anche la trascrizione di un sequestro conservativo sull’immobile127. Qualora l’immobile sia stato oggetto di un preliminare di vendita trascritto ai sensi del 2645 bis c.c., e il curatore, ai sensi del precedente Si veda F. DI MARZIO, op. ult. cit., pp. 39 e ss.; D’ARRIGO, op. cit., p. 942. Vedi C. M. D’ARRIGO, op. cit., p. 944. Di diverso avviso A. RE - G. SCALITI, op. cit., p. 68, secondo cui, in tal modo, si perverrebbe all’applicazione analogica (anziché estensiva) di una norma eccezionale, in violazione del divieto posto dall’art. 14 delle Preleggi. 126 127 92 comma, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto a far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui al 2775 bis, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento. Del pari anche la mancata previsione, quali elementi costitutivi della situazione di crisi che legittima l’escussione della garanzia, dell’iscrizione di ipoteca o della trascrizione di una domanda giudiziale successivamente alla stipulazione del contratto preliminare, costituisce una gravissima lacuna per la tutela dell’acquirente, che un domani potrebbe subire la perdita dell’immobile128. Il dato è ancor più significativo ove si consideri che la trascrizione del pignoramento sul bene ipotecato o la pubblicazione della sentenza favorevole al terzo potrebbero intervenire in un momento successivo al definitivo trasferimento dell’immobile in capo all’acquirente, e cioè quando, essendo ormai cessata l’efficacia della garanzia fideiussoria, questa non potrebbe più essere escussa. Tali ipotesi, peraltro, non sono affatto considerate dalla legge e non possono essere ricondotte, neppure in via estensiva, ad alcuno dei casi di verificazione della crisi normativamente predeterminati. Contro queste eventualità, l’unico rimedio utile risulta quello della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c.c., che consentirebbe di rendere inopponibili all’acquirente le iscrizioni e trascrizioni successive129. Con riferimento alla mancata previsione dell’iscrizione dell’ipoteca: R. TRIOLA, Vendita di immobili da costruire e tutela dell’acquirente, dopo il D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, Giuffrè, Milano, 2005, p. 77. 129 Cfr. G. PETRELLI, op. cit., p. 17. Per R. TRIOLA, op. cit., pp. 45 e ss. la trascrizione del contratto preliminare osta alla produzione della “situazione di crisi” anche nel caso di pignoramento immobiliare successivo, essendo questo inopponibile all’acquirente e, quindi, difettando ragioni di effettiva tutela. 128 93 1.4.1. Le intersezioni tra la tutela reale e la tutela obbligatoria La tutela ai promissari acquirenti di immobili costruendi o ancora da costruire offerta dal D.lgs. n. 122/05 è una tutela di tipo prevalentemente obbligatorio, dato che mira essenzialmente a garantire all’acquirente il recupero delle somme versate130. In tale ambito si colloca la fideiussione, bancaria o assicurativa, che l’alienante o il promittente alienante deve rilasciare, in sede di stipula del contratto o in un momento antecedente, a garanzia di tutte le somme dovute dall’acquirente prima del trasferimento del diritto sull’immobile; il potere riconosciuto all’acquirente di sciogliere il contratto in caso di fallimento del venditore, mediante l’escussione della fideiussione prima che il curatore operi la scelta tra l’esecuzione o lo scioglimento del contratto (ex art. 72 bis l. fall.); la polizza assicurativa indennitaria, decennale, che il costruttore deve rilasciare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà, a garanzia dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere; l’istituzione del Fondo di solidarietà; il diritto dell’acquirente al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, con il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e della 130 Cfr. A. BASSI, Appunti intorno alla legge di delega 2 agosto 2004, n. 210, sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruttori insolventi, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, IV, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 4242 e ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.leg. n. 122/2005), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sulla bozza di decreto delegato conseguente alla l. 210/’04, cit., p. 746; P. BERNARDI FABBRIANI, Il trasferimento di immobili da costruire, cit., pp. 14 e ss.; A CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il «divieto» di cui all’art. 8 d.leg. 20 giugno 2005 n. 122, cit., pp. 473 e ss.; A. CARUSO, La fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile, cit., pp. 135 e ss.; F. CASARANO - G. BALDI - V. TIMPANO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 32 e ss.; A. CASARANO, La garanzia fideiussoria, in Atti del convegno Paradigma, Milano 14 aprile 2005, p. 4. 94 cancellazione o frazionamento dell’ipoteca o del pignoramento, ove non accollati. Ed accorda una tutela di tipo obbligatorio anche il privilegio immobiliare già riconosciuto dall’art. 2775 bis c.c. al promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare131. Il privilegio immobiliare speciale de quo non è però opponibile ai creditori garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto dell’immobile nonché ai creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825 bis c.c. ( istituti di credito che abbiano erogato un mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 T.U. bancario). Non manca, però, accanto ad una tutela di tipo obbligatorio, una tutela “reale”, volta a consentire all’acquirente la conservazione dell’immobile acquistato. In tal senso muove l’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall’art. 10 del decreto in esame per ‹‹gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili da costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, la residenza propria o di parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo con riguardo a quanto dichiarato nel contratto preliminare». Ed ancora opera a livello reale la previsione del diritto di prelazione riconosciuto all’acquirente nel caso di vendita forzata dell’immobile, qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e da lui adibito ad abitazione principale propria o di un proprio parente in primo grado. Si comprende bene, pertanto, come il diritto ad essere preferiti a parità di condizioni sia limitato al caso in cui l’immobile sia già stato adibito ad abitazione. Si colloca nell’ambito di una tutela reale anche l’efficacia L’art. 2775 bis c.c. prevede che i crediti del promissario acquirente di beni immobili oggetto di un preliminare trascritto abbiano il privilegio immobiliare sul ricavato della vendita e che, di conseguenza, prevalendo il privilegio speciale immobiliare sull’ipoteca, essi possano soddisfarsi con preferenza anche rispetto a chi abbia iscritto un’ipoteca anteriormente alla trascrizione del preliminare. 131 95 prenotativa della trascrizione del preliminare di vendita immobiliare disposta dall’art. 2645 bis c.c. È interessante rilevare che sullo specifico problema della tutela dell’acquirente di immobili da costruire si intersecano diritto contrattuale e diritto concorsuale. I contratti aventi ad oggetto immobili da costruire sono salvaguardati sotto più profili dalle conseguenze della crisi d’impresa e del fallimento del costruttore – venditore. Continuiamo, ora, ad occuparci della tutela reale. A norma dell’art. 9 del D.lgs. n. 122/05, allorquando dell’immobile sia stata fatta consegna all’acquirente e questi lo abbia adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all’acquirente, anche nell’ipotesi in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile, al prezzo definitivo raggiunto nella vendita fallimentare. La norma prende in considerazione l’ipotesi in cui l’acquirente, pur avendo ottenuto la consegna dell’immobile, subisca l’espropriazione forzata, evidentemente in forza di vincoli preesistenti all’acquisto, e quindi trascritti o iscritti anteriormente132. La disposizione normativa, dunque, riconduce o ad un contratto ad effetti obbligatori che prevede la consegna del bene ( ad esempio: leasing, vendita con riserva di proprietà, preliminare ad effetti anticipati), ovvero ad un contratto ad effetti reali costitutivo o traslativo di un diritto reale minore ( pertanto compatibile con la vendita forzata del bene), o, infine, ad un contratto preliminare a effetti anticipati o traslativo della proprietà ma vittoriosamente assoggettato a revocatoria fallimentare o ordinaria. Come si è già avuta l’occasione di precisare sopra, presupposto indefettibile affinché il diritto di prelazione venga riconosciuto è che Invece, nel caso in cui la trascrizione dell’atto di acquisto sia anteriore al pignoramento, ovviamente l’esecuzione non potrà avere luogo, stante l’opponibilità dello stesso acquisto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti nell’esecuzione (sul punto si rinvia alla disposizione di cui all'art. 2914 c.c.). 132 96 l’acquirente sia una persona fisica, che abbia acquistato da un costruttore un immobile da costruire, destinato ad uso abitativo133. La prelazione legale di cui trattasi non opera in tutti quei casi in cui manchi anche uno solo di tali requisiti, i quali, non è sufficiente sussistano nel momento in cui il contratto viene stipulato, essendo, invece necessario che essi persistano nel momento in cui si procede alla vendita forzata134. Per quel che riguarda l’immobile, è chiaro che, per essere abitato dall’acquirente, deve essere ormai ultimato ed agibile135. L’acquirente prelazionario, però, può altresì partecipare all’incanto come un qualsiasi offerente e rendersi aggiudicatario dell’immobile: in tal caso non si applicheranno le limitazioni previste dall’art. 9 del decreto. Il diritto di prelazione costituisce nel diritto concorsuale un’eccezione136, che trae la propria ragione giustificativa nell’interesse 133 G. IMPAGNATIELLO, Aspetti processuali della tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento, a cura di F. DI MARZIO, Utet, Torino, 2006, osserva che il tratto peculiare della disposizione de qua è insito nel far dipendere il diritto di prelazione dal possesso dell’immobile da parte dell’acquirente. Invero, all’atto della vendita forzata, essendosi estinto il diritto dell’acquirente ad abitare l’immobile ed avendo – quasi sicuramente – gli organi della procedura, ottenuto la riconsegna, è improbabile che tale possesso permanga. Vedi anche F. DI MARZIO, Crisi d’impresa e contratto. Note sulla tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, CEDAM, Padova, 1/2006, in nota 52, p. 56, secondo il quale le condizioni poste dalla legge sono soltanto: la consegna dell’immobile all’acquirente ed il dato che questi lo abbia adibito ad abitazione, non essendo, invece, richiesto che l’acquirente abiti la casa al momento della vendita forzata. Deve, pertanto, ritenersi sufficiente l’avvenuta consegna e non richiesto il possesso attuale della casa. 134 Cfr. Cass. 10 febbraio 1999, n. 1124, in Fall., Ipsoa, Milano, 2000, p. 293, ove si legge che: “il diritto di prelazione è conferito dalla legge esclusivamente all’affittuario, onde la legittimazione al suo esercizio postula la necessaria sussistenza della detta qualità nel momento in cui il diritto stesso viene esercitato, momento che corrisponde, inoltre, non già alla fase di formazione del prezzo, ma a quella in cui questo sia divenuto definitivo”; Cass. 20 ottobre 1999 n. 11760, in Riv. Not., Utet, Torino, 2000, p. 393. 135 Cfr. G. PETRELLI, op. cit., p. 334. 136 La dottrina e la giurisprudenza più risalenti escludevano in via assoluta l’operatività della prelazione, legale o convenzionale, nel settore della vendita forzata, alla luce di una presunta incompatibilità tra prelazione e vendita forzata, e asserendo la prevalenza, sull’interesse privato del prelazionario, degli interessi di carattere pubblicistico, propri della procedura fallimentare. In questi termini: Cass. 19 novembre 2003, n. 17523, in Riv. Not., Utet, Torino, 2004, p. 496; Cass. 7 luglio1999, n. 7056, in Foro it., Rep., Zanicheli, Bologna, 1999, voce Fallimento, n. 757; Cass. 1 97 dell’acquirente ad acquisire la casa abitata da lui o da un suo parente in primo grado. Secondo una parte della dottrina137, tale interesse prevarrebbe rispetto all’interesse dei creditori concorsuali alla massimizzazione delle utilità nella liquidazione dell’attivo fallimentare. Altra parte della dottrina, per converso, osserva come non sussista alcun conflitto tra gli interessi della massa dei creditori e quello del prelazionario, a condizione che sia assicurato il regolare svolgimento della procedura e quindi il conseguimento del maggior prezzo possibile: il diritto di prelazione interviene in un momento successivo alla individuazione dell’aggiudicatario, oltre che alla determinazione in via definitiva del prezzo, e, pertanto, non può incidere negativamente sull’interesse del ceto creditorio. Da tutto quanto esposto si può, quindi, pervenire alla conclusione che il diritto di prelazione riconosciuto dall’art. 9 è tra i pochi strumenti di tutela, predisposti dal D.lgs. n. 122/05, idonei a garantire una tutela di tipo reale, dato che consente all’acquirente di accedere alla proprietà dell’immobile, senza che vi abiti, e non già di recuperare le somme versate al costruttore-venditore. Inoltre, stante l’interesse “al bene casa”, sotteso al diritto di prelazione, ne deriva che tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui l’acquirente abbia escusso la fideiussione. febbraio 1988, n. 913, in Vita Not., Buttitta, Palermo, 1988, p. 253; Cass. 13 gennaio 1981, n. 295, in Rivista del Notariato, Utet, Torino, 1981, p. 443. 137 In tal senso F. DI MARZIO, op. cit., p. 57. 98 1.4.2. L’alternativa del curatore tra scioglimento ed esecuzione del contratto; ed il potere dell’acquirente di sciogliersi dal contratto (ex art.72 bis della legge fallimentare) In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, dalla lettura degli artt. 72 e ss. della legge fallimentare emerge la regola generale per cui il curatore è libero di decidere se subentrare nella posizione contrattuale del fallito oppure sciogliersi dal contratto. In questo modo la legge mostra di preferire, all’interesse della controparte del fallito a proseguire nel rapporto o a liberarsi dal contratto, l’interesse degli organi del fallimento ad una gestione della procedura che massimizzi il recupero dell’attivo e dunque realizzi nella misura ottimale l’interesse dei creditori138. Lo schema di decreto legislativo sulla riforma della legge fallimentare ribadisce ed accentua il favore verso l’interesse del fallimento. Il nuovo articolo 72 della legge fallimentare, intitolato non più alla “vendita” ma ai “rapporti pendenti“ in generale, si apre, infatti, con la disposizione (anch’essa di carattere generale) per cui, in caso di fallimento di una delle parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, scelga se subentrare nel contratto o invece sciogliersi dal vincolo. Presupposti per la sua applicabilità sono: che siano ineseguite le prestazioni di entrambi i 138 Vedi E. BERTACCHINI - L. GUALANDI - S. PACCHI - G. PACCHI - G. SCAPPELLI, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 10 e ss.; L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare la nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 3 e ss.; M. R. GROSSI, La riforma della legge fallimentare, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 20 e ss.; AA.VV., Diritto Fallimentare, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1 e ss. 99 contraenti139, e che la proprietà non sia ancora passata all’acquirente nel momento della dichiarazione di fallimento. In questo stesso articolo, tuttavia, è fatta salva l’ipotesi di cui al successivo art. 72 bis della legge fallimentare. Nel caso di immobili da costruire, infatti, a norma dell’articolo da ultimo citato, il fallimento del costruttore-venditore non determina la sospensione dell’esecuzione del contratto fino alla scelta del curatore. Del tutto diversamente, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi all’acquirente la sua scelta, l’acquirente abbia escusso la fideiussione dandone comunicazione al curatore (mentre una volta che il curatore abbia comunicato la sua scelta sulla prosecuzione nel rapporto pendente, la fideiussione non può più essere escussa). In linea con la regola generale sui rapporti pendenti, la scelta sulla prosecuzione del contratto resta nella esclusiva disponibilità del curatore fallimentare: l’acquirente non può obbligare il curatore a proseguire nell’esecuzione del contratto. In eccezione alla regola generale, la decisione sullo scioglimento non appartiene solo al curatore, ma anche all’acquirente il quale, fino a quando il curatore non abbia deciso e comunicato l’intenzione di subentrare nel contratto, può decidere e comunicare la sua intenzione di sciogliersi dal medesimo. Questa possibilità sortirà il benefico effetto, da un lato, di sottrarre l’acquirente alla storica inerzia dimostrata dai curatori nell’ambito della decisione sui rapporti pendenti; dall’altro, di 139 Secondo la recente sentenza della Cass. S.U. 7 luglio 2004, n. 12505, in Vita Not., Buttitta, Palermo, 2004, p. 1603, il principio sancito dal quarto comma dell’art. 72 l. fall. è inapplicabile ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di fallimento, e pertanto, quale che sia il contraente fallito, il curatore può sciogliersi dal contratto solo se quest’ultimo è ‹‹ancora ineseguito (o non compiutamente eseguito) da entrambe le parti››. Il che significa che, nella permuta di area edificabile contro appartamento da costruire, il trasferimento immediato della proprietà dell’area dall’acquirente al costruttore, determinando esecuzione integrale della prestazione del primo, determina l’inapplicabilità al suddetto contratto del richiamato art. 72, quarto comma, l. fall. 100 stimolare una decisione tempestiva da parte del curatore che sia interessato alla prosecuzione del rapporto140. Come si vede, il bilanciamento degli interessi del promissario acquirente e del fallimento determina un risultato quasi capovolto, che si pone nei termini assoluti dell’eccezione ad una regola generale. Non è prevista, semplicemente, e come accade in altri casi, una regola diversa: il contratto si scioglie o si conserva per legge, ma è prevista una regola quasi opposta: la decisione sullo scioglimento del contratto spetta sia all’acquirente, sia al curatore. Il criterio in base al quale uno dei due interessi si afferma e prevale è quello temporale. In tal modo la legge costituisce in capo all’acquirente un potere di autotutela del credito dedotto in contratto, secondo lo schema reattivo generalmente previsto dal codice civile nell’ipotesi di insolvenza del debitore. Giova notare che l’acquirente è legislativamente considerato, adesso, non tanto quale parte debole del contratto, quanto piuttosto quale parte debole nel contratto (nella fase gestoria del contratto già stipulato). In altre parole l’acquirente è considerato quale soggetto debole nel mercato e dunque nel rapporto contrattuale, e di cui la legge si prende cura risolvendo a suo favore il bilanciamento dei poteri determinativi del destino del contratto non con riguardo alla controparte prevalente e al fine di riequilibrare il rapporto, ma con riguardo alle vicende esterne che possono incidere sul contratto e compromettere l’interesse che tale soggetto vi ha riposto. Il Legislatore 140 Cfr. E. BERTACCHINI - L. GUALANDI - S. PACCHI - G. PACCHI - G. SCAPPELLI, Manuale di diritto fallimentare, cit., pp. 10 e ss.; L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare la nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, cit., pp. 3 e ss.; M. R. GROSSI, La riforma della legge fallimentare, cit., pp. 20 e ss.; AA. VV., Diritto Fallimentare, cit., pp. 1 e ss. 101 enfatizza il rapporto in cui stanno, nel diritto dell’impresa, contratto e attività141. Il contratto è espressione dell’attività; l’attività si svolge anche attraverso il contratto. Il passaggio, nella considerazione della legge, dall’atto all’attività non è un fenomeno inedito nel nuovo diritto dei contratti d’impresa (stipulati anche con i consumatori). Il regime protettivo dell’acquirente dell’immobile da costruire ripropone questo passaggio non più, semplicemente, nell’ambito della contrattazione d’impresa, ma nell’ambito della contrattazione e del momento esecutivo del contratto con riguardo all’evenienza della crisi dell’impresa, a cui rimane esposto l’acquirente dell’immobile da costruire. La medesima disciplina dettata dall’art. 72 bis della legge fallimentare è prevista dall’articolo 3, comma 3 del D.lgs. n. 122/05, a norma del quale l’acquirente può esercitare il potere di autotutela e dunque può escutere la fideiussione, e provocare per ciò stesso lo scioglimento del contratto, in tutti i casi di crisi, sempre che l’organo della procedura non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto142. La comunicazione all’organo della procedura di avvenuta escussione della fideiussione equivale, in effetti, alla comunicazione di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, indirettamente prevista dalla legge a favore dell’acquirente. Per effetto di tale comunicazione, pertanto, l’acquirente si intende senz’altro sciolto dai suoi obblighi nei confronti della procedura. 141 Nel momento presente il fenomeno contrattuale non appare adeguatamente comprensibile persistendo nella mentalità di mantenere la separazione tra atto e attività in cui quell’atto si inserisce. Cfr. le osservazioni di G. VETTORI, Contratto e Concorrenza, in Riv. dir. priv., Cacucci, Bari, 2004, pp. 794 e ss. 142 Con riguardo al concordato preventivo, si consulti G. IMPAGNIATIELLO, op. cit., il quale ritiene che in mancanza del richiamo alla disciplina del fallimento, fatto salvo il diritto potestativo dell’acquirente di escutere la fideiussione, gli organi della procedura non possano decidere di sciogliersi dal contratto pendente. 102 Con gli artt. 3 e 11 del D.lgs. n. 122/05 viene quindi introdotto a tutti gli effetti, nell’ambito delle procedure concorsuali, il principio della prevenzione: la scelta dello scioglimento del contratto, comunicata alternativamente da parte dell’acquirente o dell’organo della procedura concorsuale, prevale sulla volontà contraria della controparte, e preclude la continuazione del rapporto. Infine va ricordato il filone giurisprudenziale secondo cui il curatore fallimentare non può sciogliersi dal contratto preliminare qualora prima della dichiarazione di fallimento sia stata trascritta la domanda giudiziale volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. Tale limite ai poteri del curatore demanda alla volontà del solo acquirente la decisione sullo scioglimento del contratto143. 1.4.3. La tipizzazione del contenuto della garanzia fideiussoria L’art. 2 del decreto prevede l’obbligo per il costruttore di procurare il rilascio e consegnare all’acquirente, prima o contestualmente alla stipula del contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento, una fideiussione a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere anteriormente alla realizzazione della programmata vicenda traslativa144. 143 In tal senso Cass. S.U. 7 luglio 2004, n. 12505, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 2004, I, c. 3038. 144 Si veda A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori, cit., pp. 473 e ss.; CARUSO, La fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile, cit., pp. 135 e ss.; F. CASARANO - G. BALDI - V. TIMPANO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 32 e ss.; F. CASARANO, La garanzia fideiussoria, in Atti del convegno Paradigma, cit., p. 4; CORONA, La tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente di immobili da costruire: prime osservazioni (commento a D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122), in Corr. giur., Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1643 e ss.; J. COSTOLA - G. DE CRISTOFARO, Le misure di protezione degli acquirenti di edifici da ricostruire introdotte dal D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122: prime considerazioni, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 103 Più precisamente, gli artt. 2 e 3 del D.lgs. impongono al costruttore di garantire il promissario acquirente con apposita fideiussione (bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati) a copertura delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia effettivamente riscosso e che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto immobiliare, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Sono esclusi: i) le somme corrisposte contestualmente (e successivamente) al trasferimento della proprietà della casa; ii) i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia; iii) le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (che non è escluso possa coincidere, se trattasi di una banca, con lo stesso istituto che rilascia la fideiussione). Per comprendere la portata dispositiva di tale ultima previsione a proposito delle somme oggetto di mutuo, occorre prendere in considerazione l’identità del soggetto mutuatario. Se mutuatario è l’acquirente che ottiene la disponibilità diretta delle somme mutuate per destinarle all’acquisto dell’immobile, tali somme, in quanto versate al costruttore, costituiscono pur sempre acconti sul prezzo e pertanto non 1006 e ss.; J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire:la legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (parte prima), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2004, p. 1489 ss.; ID, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte seconda), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, in Contratti, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 605 e ss.; M. D’AMBROSIO, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, in Nuova giur. civ. comm., CEDAM, Padova, 2006, II, pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, CEDAM, Padova, 2007, pp. 213 e ss.; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not., Utet, Torino, 2006, pp. 911 e ss.; G. DE CRISTOFARO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di immobili da costruire, in Contratti, Ipsoa, Milano, 8/9, 2005, p. 745. 104 possono essere escluse dalla copertura fideiussoria145. Parimenti, qualora il mutuo sia, come avviene di solito, acceso dal costruttore e garantito da ipoteca iscritta sull’immobile in corso di costruzione, con l’impegno dell’acquirente di procedere al futuro accollo di parte di detto mutuo, l’acquirente non avrà alcun diritto alla garanzia fideiussoria, atteso che l’accollo non costituisce anticipato pagamento del prezzo, in quanto destinato a perfezionarsi al momento del trasferimento della proprietà; momento in cui non ha più ragion d’essere alcuna garanzia restitutoria, avendo l’acquirente conseguito la proprietà e così soddisfatto l’interesse sotteso al contratto stipulato con il costruttore. Se invece l’accollo avviene in epoca anteriore al realizzarsi dell’effetto traslativo, le somme versate dall’acquirente accollante costituiscono pur sempre un’anticipazione del prezzo e, come tali, devono essere garantite dalla fideiussione. Ove si tratti inoltre di mutuo erogato in favore dell’acquirente e garantito da ipoteca sul bene promesso in vendita dal costruttore che interviene come terzo datore di ipoteca, avendo su tali somme già prestato garanzia ipotecaria, lo stesso costruttore non potrebbe essere chiamato a procurare una ulteriore garanzia; e ciò spiegherebbe l’esclusione di quelle somme dalla fideiussione, anche se la garanzia ipotecaria opera a vantaggio del soggetto finanziatore e non dell’acquirente146. Vedi AA.VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/2005, Il Sole 24 ore, Milano, 2007; AA. VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/2005 e prospettive, a cura della Fondazione Italiana per il Notariato, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 35 e ss.; A. ALABISO, Il contratto preliminare, Giuffrè, Milano, 1974, p. 143 ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (D.lgs. 122/2005), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - A. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire a norma del D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Famiglia, persone e successioni, CEDAM, Padova, 2006, pp. 88 e ss. 146 È da ritenere che quest’ultima deroga valga allorché il finanziamento sia concesso nell’ambito di un’unica operazione negoziale, come accade sovente nei “mutui-casa” offerti in sottoscrizione dagli stessi costruttori-venditori di immobili secondo lo schema del cd. mutuo di scopo, caratterizzato dal fatto che una somma di danaro viene consegnata al mutuatario esclusivamente 145 105 La nuova normativa di tutela trova applicazione solo nelle ipotesi in cui si stipulano: - contratti ad effetti obbligatori nonché contratti ad effetti reali “differiti” che comunque non comportino l’immediato trasferimento della proprietà; - contratti che abbiano, comunque, la finalità di far acquisire all’acquirente la proprietà di un fabbricato da costruire con effetti non immediati147. Il dato normativo chiarisce opportunamente che oggetto della garanzia fideiussoria sono non solo le somme di denaro, ma anche l’equivalente in denaro di ogni altra prestazione in natura (si pensi al caso della permuta) che sia corrispettiva dell’attribuzione traslativa. Nella sua stesura originaria, l’articolo in commento recava l’aggettivo “pari” poi sostituito con il termine “corrispondente”. Sebbene tale emendamento linguistico non sembri aver comportato alcuna modifica sostanziale, data l’equivalenza di significato dei due aggettivi, nella Relazione illustrativa del Governo si legge invece che ‹‹consentendo che il valore della fideiussione possa essere corrispondente ai versamenti effettivamente avvenuti ed attualizzato sulla base del piano di pagamento pattuito», si sarebbe inserito ‹‹quel concetto di progressività che è oggetto dei suggerimenti provenienti dalle citate Commissioni parlamentari». La formulazione usata dal Legislatore delegato, malgrado la diversa interpretazione proposta dal Governo, impone con ogni evidenza che la fideiussione abbia ad oggetto sin dal suo rilascio tutte le somme, sia quelle per raggiungere una determinata finalità (in questo caso, la compravendita immobiliare) espressamente inserita nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, venuta meno la compravendita, si scioglie anche il collegato negozio di mutuo. 147 In sostanza, sembra che il legislatore abbia subordinato l’applicazione della nuova normativa di tutela alla condizione che il soggetto acquirente, a fronte del pagamento di un prezzo ovvero della prestazione di un corrispettivo non abbia ancora acquisito la proprietà – o altro diritto reale – del fabbricato da costruire o in quanto non sia stato ancora stipulato il negozio traslativo o in quanto pur essendovi il titolo manchi ancora l’oggetto della proprietà – o di altro diritto reale – non essendo il fabbricato ancora venuto ad esistenza (come nel caso della vendita di cosa futura). 106 riscosse all’atto della stipula, sia quelle la cui riscossione sarà effettuata dal costruttore, secondo i termini di pagamento pattuiti in contratto, prima che si realizzi l’effetto traslativo148. È evidente come l’opzione legislativa comporti conseguenze assai significative in termini di esaurimento dei plafond creditizi delle imprese; di qui il tentativo, al fine precipuo di contenere quanto più possibile l’esposizione verso il sistema creditizio, di introdurre il concetto di progressività della fideiussione ovvero consentire che sia rilasciata per le sole somme oggetto di effettivo versamento e successivamente “attualizzate” sulla base degli ulteriori versamenti. Tuttavia i correttivi apportati dal Governo, a seguito delle comprensibili e legittime sollecitazioni della imprenditoria edilizia, non sembrano aver sortito l’effetto auspicato, posto che l’aggettivo “corrispondente” che ha sostituito il termine “pari” non consente di ritenere che la fideiussione possa essere rilasciata gradualmente149. D’altro canto, l’art. 2 del decreto richiama espressamente l’art. 1938 c.c. che, in tema di obbligazioni future o condizionali, impone la previsione di un importo massimo garantito che, integrando il rischio potenziale non ancora attualizzato, viene a coincidere proprio con le somme che, non In buona sostanza, la fideiussione deve dare copertura all’intero importo di cui è previsto il versamento anticipato rispetto al trasferimento della proprietà (rischio virtuale o potenziale), limitando però la sua operatività alle sole somme effettivamente riscosse dal costruttore (rischio effettivo), fino al momento in cui si verifichi la situazione di crisi che legittima l’escussione della fideiussione. 149 A tal proposito si veda J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., 2005, pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, cit., 2006, pp. 605 e ss.; M. D’AMBROSIO, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, cit., 2006, II, pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, cit., 2007, pp. 213 e ss.; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, cit., 2006, pp. 911 e ss.; G. DE CRISTOFARO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di immobili da costruire, cit., 8/9, 2005, p. 745. 148 107 ancora riscosse dal costruttore all’atto del rilascio della garanzia fideiussoria, lo saranno comunque prima del trasferimento della proprietà La fideiussione come forma di tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire non è nuova nel nostro ordinamento: si pensi, per esemplificare, a quanto disposto dall’art. 7, D.lgs. n. 427/98, in materia di multiproprietà, per il quale ‹‹il venditore è obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fideiussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullità. La garanzia di cui al primo comma non può imporre all’acquirente la preventiva escussione del venditore»150. Nel tentativo di tipizzare il contenuto della fideiussione il Legislatore ne disciplina in primis l’aspetto strictu sensu quantitativo, ossia l’ammontare, vengono quindi determinati il presupposto per l’operatività della garanzia (la situazione di crisi) e i tempi e i modi dell’escussione (non condizionabile alla preventiva escussione del debitore principale), infine, è regolata la durata della garanzia attraverso la cessazione della sua efficacia. Circa l’ammontare dell’importo garantito, l’art. 2 va letto in combinato disposto con il successivo art. 3, nella parte in cui contiene il riferimento ai “relativi interessi legali” maturati fino al momento in cui si verifica “la situazione di crisi” che giustifica l’escussione151. Al di là della precisazione relativa agli interessi, fulcro della disposizione normativa è l’ammontare delle somme e/o del valore di ogni altro eventuale corrispettivo152 . 150 Cfr. sul punto C. ANGELICI - M. VELLETTI, Prime osservazioni sulla nuova normativa in tema di multiproprietà, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, Ipsoa, Milano, 6, 2001, pp. 397 e ss. 151 Nell’impossibilità di quantificare gli interessi ex ante, la ratio legis avrebbe dovuto, ad ogni modo, suggerire l’indicazione della loro copertura già nella concessione della fideiussione. 152 Vedi G. RIZZI, Il D.lgs. n. 122/05: il contenuto del contratto preliminare, Studio n. 5814/C, in CNN notizie, 2005, p. 20; A. RUOTOLO - A. PAOLINI, Alcuni aspetti problematici nel decreto 108 Autorevole dottrina ha sollevato dubbi sulla chiarezza della formula legislativa, oltre che sulla sua congruità con riferimento all’ipotesi di somme date a mutuo all’acquirente ma versate dal mutuante direttamente al venditore. Sempre con specifico riguardo agli aspetti contenutistici della garanzia fideiussoria, ci si è posti il problema della cosiddetta “fideiussione progressiva”. L’appiglio normativo è stato rinvenuto nell’esplicito richiamo del Legislatore all’art. 1938 c.c., che risponde alla funzione di tutelare il fideiussore contro esposizioni debitorie inaspettate e, pertanto, è presidiata dall’invalidità della fideiussione priva dell’applicazione ex ante dell’importo massimo garantito. Non risultano esservi motivi tali da precludere la possibilità di procurare una fideiussione progressiva, purché il documento contenente la fideiussione esprima l’importo massimo garantito in misura da coprire l’ammontare delle somme e/o del valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso o deve riscuotere prima del trasferimento della proprietà. Affinché la prescrizione normativa posta a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione possa dirsi rispettata è – a parer di chi scrive necessario che la fideiussione venga predisposta ab initio, onde coprire in toto gli esborsi, senza che ciò precluda – sul piano operazionale – l’ancoraggio della garanzia ai tempi degli effettivi pagamenti, attraverso l’automatica estensione della copertura in coincidenza e in conseguenza degli incassi del costruttore. Diversamente, la prestazione di una fideiussione volta alla mera copertura di quanto già versato al momento della stipula, con l’obbligo per il costruttore di prestare in via successiva le ulteriori fideiussioni al momento dei progressivi versamenti, contrasterebbe legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. Not., Utet, Torino, 2005, p. 10. 109 con le prescrizioni dell’art 2 e determinerebbe, pertanto, la nullità del contratto. 1.4.4. Il ruolo e la responsabilità del notaio Si può osservare come il reticolato legislativo a maglie strette, predisposto sicuramente allo scopo di moralizzare la contrattazione di immobili da costruire o in corso di costruzione spingerà inevitabilmente la prassi alla ricerca dei più svariati escamotage negoziali per eludere la normativa (ciò è già avvenuto con l’utilizzazione di società ad hoc cosiddette di trading da parte di costruttori per la vendita delle unità immobiliari realizzate), sicché anche le questioni in tema di garanzia fideiussoria finiranno per convergere nell’assai ampia cornice della quaestio iuris fondamentale relativa all’ambito oggettivo di applicazione della normativa di tutela153. Il tema schiude una più generale riflessione sul ruolo e sulla responsabilità del notaio nei rapporti fra privati, che va ad arricchirsi di fattispecie sempre più complesse per l’interprete, nella misura in cui si discostano dal paradigma tradizionale della nullità del contratto, come disposta dal codice civile154. Cfr. AA.VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire, cit. pp. 34 e ss.; AA. VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire, cit., pp. 35 e ss.; A. ALABISO, Il contratto preliminare, cit., p. 143 ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - A. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 88 e ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori, cit., pp. 473 e ss.; G. BARALIS, Considerazioni sparse sulla bozza di decreto delegato conseguente alla l. 210/’04, cit., p. 746. 154 In merito si consulti G. DE CRISTOFORO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di edifici da costruire introdotte dal D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, cit., pp. 36 e ss.; A. TORRONI, Il D.lgs. 122/05 letto con la mente del costruttore, cit., pp. 879 e ss.; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti da immobili da costruire, cit., pp. 911 e ss.; G. PALERMO, Lo schema legale dei contratti relativi ad immobili da costruire, cit., pp. 965 e ss.; S. 153 110 La complessità viene amplificata dalla totale assenza di parametri esegetici consolidati nella pratica operazionale. Il notaio, essendo il pubblico ufficiale cui l’acquirente si affida per la tutela dei suoi diritti e interessi giuridicamente rilevanti, finisce per trovarsi in primo piano nel nuovo percorso che il Legislatore ha disegnato per tutelare gli interessi di categorie di soggetti cosiddetti “deboli”, dal momento che la contrattazione immobiliare costituisce l’emblema della fattispecie del completo affidamento del cliente alle “cure” del notaio rogante. In questi termini, il controllo sulla mera legalità che, sotto il profilo dell’attività notarile, apparirebbe come il risvolto fisiologico di una legislazione sempre più regolamentare, potrà valere – almeno in via generale – a scongiurare la nullità dell’atto e le correlate sanzioni, ma non sarà sempre in grado di esaurire, in un’ipotesi particolarmente complessa qual è quella in esame, una funzione professionale che l’ordinamento giuridico va ridisegnando con contenuti nuovi rispetto al passato, e sempre maggiori, di controllo sostanziale sulla correttezza della contrattazione. Se un messaggio, dunque, può cogliersi dalla nuova disciplina in esame, questo deve essere nel senso di un ulteriore riconoscimento – in un ordinamento che deve fronteggiare un complesso intreccio di interessi in gioco – del compito decisivo che il Notaio è deputato a svolgere nella regolamentazione negoziale dei rapporti fra privati. TONDO, Tutela per gli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 1249 e ss.; M. AVAGLIANO, Il diritto al frazionamento del promissario acquirente di immobile da costruire, cit., pp. 1197 e ss. 111 1.4.5. La garanzia fideiussoria vista dall’angolo visuale del costruttore: costi, rischi e problemi Il D.lgs. n. 122/05 stabilisce, com’è noto, che - all’atto di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire – il costruttore sia obbligato a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso o, secondo i termini e le modalità fissate in seno al contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento155. Per quel che concerne la struttura dell'obbligazione, occorre innanzitutto escludere che il preventivo rilascio della fideiussione integri il contenuto di un'obbligazione di facere. Invero, dalla soluzione opposta conseguirebbe che il mancato rilascio della fideiussione porterebbe al mero risarcimento per inadempimento dell'obbligo disposto dalla legge. 155 Si veda A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori, cit., pp. 473 e ss.; CARUSO, La fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile, cit., pp. 135 e ss.; F. CASARANO - G. BALDI - V. TIMPANO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 32 e ss.; F. CASARANO, La garanzia fideiussoria, cit., p. 4; J. COSTOLA - G. DE CRISTOFARO, Le misure di protezione degli acquirenti di edifici da ricostruire introdotte dal D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122: prime considerazioni, cit., pp. 1006 e ss.; J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire:la legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (parte prima), cit., p. 1489 ss.;ID, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte seconda), cit., pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, cit., pp. 605 e ss.;ID, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, cit., pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, cit., pp. 213 e ss.; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 911 e ss.; G. DE CRISTOFARO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 745. 112 La fideiussione si identifica, dunque, con un presupposto oggettivo per la stipula del preliminare, per il dato che a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 122/05, gli estremi della fideiussione devono far parte del contenuto contrattuale. Sembra, dunque, che il negozio fideiussorio rappresenti un elemento strutturale di una fattispecie procedimentale, poiché deve sussistere prima della stipula del contratto preliminare. Invero, l'assenza della fideiussione è sanzionata con la nullità relativa del contratto. Quindi, la fideiussione ed il contratto avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile da costruire possono definirsi contratti funzionalmente e teleologicamente collegati, in quanto, pur preservando la propria individualità, sono ambedue rivolti al perseguimento di un unico scopo156. La nuova disciplina si iscrive nel novero degli interventi legislativi che incidono sul contenuto del contratto, limitando la libertà e l'autonomia dei privati di regolare i propri interessi. In questo tipo negoziale caratterizzato dell'asimmetria del potere contrattuale, saltano subito all'occhio le divergenze rispetto al paradigma del diritto dei contratti, forgiato sullo schema liberale classico di tipo procedurale, orientato alla tutela del contraente debole oltre che alla proporzionalità degli effetti, e nel quale il controllo di incentra sulla procedura di formazione dell'accordo. Il modello di contratto introdotto dal D.lgs. n. 122/05 apre, invece, un varco all'organo giurisdizionale relativamente al controllo sul contenuto 156 Più specificamente, il collegamento può definirsi necessario e tipico, essendo disposto dalla legge, e l'interdipendenza del negozio di fideiussione rispetto al preliminare, comporta che dall'invalidità dell'uno scaturisca l'invalidità dell'altro. 113 normativo ed economico del contratto ed autorizza una verifica dell'accordo in termini di giustizia contrattuale157. Ad alcune perplessità ha dato adito l'ampia definizione di costruttore di cui all'art. 1 del citato decreto: il dettato normativo, nella sua lapalissiana finalità di controbilanciare l'asimmetria contrattuale delle posizioni del privato acquirente e della grande impresa di costruzioni, appare forzato se esteso al piccolo imprenditore. In quest'ipotesi, infatti, la consegna della fideiussione si traduce in un costo economico che rischia di penalizzare quelle imprese prive di un sostrato finanziario che permetta a banche, intermediari finanziari o imprese assicuratrici di prestare la garanzia economica richiesta dalla legge, mettendo – di tal guisa – a repentaglio la loro medesima esistenza sul mercato. L’unica alternativa alla fideiussione offerta al costruttore si può rinvenire nella rinuncia all'acconto richiesto dall'acquirente, fissato dalla legge nelle somme e nei valori e in qualsivoglia eventuale corrispettivo riscosso dal costruttore, ovvero che questi debba ancora riscuotere dall'acquirente ex ante rispetto al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto. L’acconto assolve alla duplice funzione di bloccare l'acquirente e finanziare l'impresa. Per quanto riguarda la prima funzione a risultati analoghi potrebbe giungersi per il tramite della richiesta all'acquirente di una garanzia per il 157 J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte seconda), cit., pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, cit., pp. 605 e ss.; ID, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, cit., pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, cit., pp. 213 e ss.; C M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 911 e ss.; G. DE CRISTOFARO - J. COSTOLA, Le misure di protezione degli acquirenti di immobili da costruire, cit., p. 745. 114 caso di mancata stipulazione del contratto ovvero depositando degli acconti su un conto vincolato e con funzione cauzionale. Per quel che concerne la seconda funzione, inerente alla capitalizzazione dell'impresa di costruzioni, accreditata dottrina cui mi sento di aderire reputa possa essere utilizzato l'istituto del finanziamento destinato ad uno specifico affare. A detta opzione va riconosciuto il pregio di rendere l'operazione trasparente in termini finanziari158. Per quel che attiene, per converso, la nozione di acquirente, la dottrina ha ritenuto che tale definizione faccia riferimento anche all'imprenditore individuale. Il punto relativo all'importo che la fideiussione deve garantire offre ulteriori spunti di riflessione. Si consideri, per esemplificare, l'ipotesi di somme corrisposte “in nero”; in tal caso l'acquirente oltre ad esperire l'azione di nullità, potrà agire per l'esatto adempimento, domandando al giudice un ampliamento della fideiussione. L’autorità giudiziaria potrà, ove richiesta, ampliare la fideiussione allorquando le parti stipulino un contratto di appalto per terminare i lavori contestualmente alla previsione del trasferimento della proprietà “al grezzo”. A norma dell’art. 3 del D.lgs. n. 122/05 la fideiussione può essere riscossa soltanto al contestuale verificarsi di due presupposti, oggettivo e soggettivo159. 158 Si veda J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (prima parte), cit., p. 1499; A. ALABISO., Il contratto preliminare, cit., p. 143 ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 487 e ss. 159 Il presupposto oggettivo consiste nel mancato trasferimento della proprietà e nel verificarsi della situazione di crisi. Il momento soggettivo, invece, comprende una pluralità di elementi, consistenti: nell'omessa comunicazione dell'intenzione sia dell'acquirente al costruttore di recedere 115 Tra i requisiti della fideiussione rilasciata in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 122/05, vi è anche l’esplicita rinuncia al beneficium escussionis di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. La giurisprudenza ha osservato che l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale non vale a qualificare la fideiussione come performance bond, dato che, diversamente dalla fideiussione, il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dall'obbligo del garante di eseguire la prestazione oggetto della garanzia “a semplice richiesta” del creditore e dall'autonomia dall'obbligazione garantita, che si traduce nell'impossibilità di opporre eccezioni che attengono alla validità, all'efficacia e – in generale - alle vicende del rapporto principale. Tuttavia, pur non rientrando nella definizione di contratto atipico di garanzia ”a prima richiesta”, la fideiussione de qua accresce il rischio di impresa, sia rendendo più difficoltoso il suo rilascio, che innalzando i costi della polizza. L’art. 3 del decreto legislativo in esame stabilisce che la fideiussione debba garantire il trasferimento della proprietà, essendo, viceversa, escluso l’adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte con il contratto preliminare. Pertanto, qualora vi sia ritardo nei lavori o nella consegna del manufatto ultimato, rispetto ai tempi stabiliti nel regolamento contrattuale, ovvero nell’ipotesi di difetti o vizi nella realizzazione dell’immobile, lamentato dall’acquirente antecedentemente al trasferimento della proprietà, sarà preclusa l’escussione della garanzia, per il dato che essa è prevista con dal contratto, che dell'organo concorsuale all'acquirente di voler subentrare nel contratto preliminare; nell'invio da parte dell'acquirente al fideiussore di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione che comprovi l'ammontare delle somme ed il valore di ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dal costruttore. 116 limitato riferimento alla situazione di crisi, cui segua lo scioglimento del vincolo contrattuale. Sarà, peraltro, riconosciuta all’acquirente la facoltà di avvalersi degli ordinari rimedi, anche in via di autotutela, onde ottenere l’esecuzione della prestazione ovvero – in alternativa – risolvere il contratto per inadempimento, con correlativa condanna del venditore al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme versate. Proprio in tema di rimedi azionabili dal promissario acquirente nel rapporto contrattuale che lo lega al venditore/costruttore, la giurisprudenza ha affrontato il problema della compatibilità dell’azione di esatto adempimento con la struttura del contratto di vendita, con particolare riguardo alla fattispecie traslativa progressiva, che si caratterizza per la scansione preliminare - definitivo160. Se da un lato, gli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 122/05 pongono delle garanzie a tutela della posizione contrattuale del compratore; dall’altro, espongono il costruttore al rischio di comportamenti scorretti da parte dell’acquirente161. In generale, il venditore/costruttore potrà far affidamento sui rimedi generali, operando su due piani: quello risarcitorio e quello della tutela in forma specifica. Occorre adesso analizzare il quesito se la scorrettezza dell’acquirente, e il connesso pregiudizio finanziario per il costruttore, consenta al secondo di agire in via cautelare, per rendere inefficace la fideiussione. 160 Cfr. Cass., 29 ottobre 2003, n. 16236, con nota di Furneri, in Contratti, Ipsoa, Milano, 2004, p. 792, che ammette la possibilità di esperire l’azione di accertamento dei vizi e difformità, chiedendo la condanna alla loro eliminazione ovvero la riduzione del prezzo, al fine di preservare l’equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti. 161 Un ulteriore rischio è quello di far, in pratica, soggiacere la garanzia fideiussoria alla mera volontà dell’acquirente. 117 Le risposte a questo quesito potrebbero essere due. Una prima – e più cauta – risposta ritiene che ammettere una tutela cautelare, oltre che essere illogico, esulerebbe dalle finalità di detta forma di tutela, concretandosi in un’assegnazione definitiva del diritto al venditore/costruttore. Di differente avviso è chi, argomentando diversamente, ammette che la tutela cautelare e urgente, ex art. 700 c.p.c., possa determinare la cessazione dell’inefficacia della fideiussione162. Il D.lgs. n. 122/05 può essere considerato uno strumento di intervento pubblico nell’economia, con cui il Legislatore – valutando ex ante il margine di rischio insito in tutte le operazioni di acquisto di un immobile in corso di costruzione – è intervenuto per tutelare interessi collettivi, individuando responsabilità nei rapporti economici e fornendo garanzie. L’applicazione della nuova disciplina implicherà, quasi sicuramente, una sorta di selezione sul mercato - dato che la vendita di immobili da costruire sarà prospetticamente segnata dalla presenza o meno della garanzia – oltre che un costo sia per il contraente finale che per il costruttore, e la necessità di procurarsi la garanzia fideiussoria potrebbe rischiare di pregiudicare la capacità imprenditoriale nelle piccole e medie imprese. L’asserzione che la misura cautelare possa disporre la cessazione dell’efficacia della fideiussione muove da due considerazioni: la ragione per cui la norma sanziona l’assenza della fideiussione con la nullità ed i potenziali interessi pregiudicati ed il rango dei medesimi. Relativamente al primo aspetto è lapalissiano il legame tra il trasferimento del diritto reale e l’interesse essenziale alla tutela del quale è rivolta la disposizione normativa, si pensi - più specificamente – alla soddisfazione del bisogno sociale dell’abitazione ed alla tutela del risparmio, quali diritti contemplati nella Carta Costituzionale. Fin a quando vi è la possibilità che l’effetto reale possa compiutamente realizzarsi, sarà impossibile invocare la garanzia per tutelare altri e diversi interessi dell’acquirente, per i quali debbono esperirsi le ordinarie azioni, non necessitando questi di una tutela intensa ed assorbente come quella garantita dalla fideiussione. Invero, l’impedimento alla produzione dell’effetto reale (con conseguente cristallizzazione della garanzia) può pregiudicare la libertà, oltre che la possibilità per l’imprenditore di esercitare l’iniziativa economica (anch’essa costituzionalmente tutelata). 162 118 1.4.6. Costi a carico dell’acquirente, rischi e problemi Occorre, innanzitutto, considerare la posizione dell’acquirente di un bene in costruzione sfornito della tutela disposta dal D.lgs. n. 122/05, per carenza, in specie, dei requisiti oggettivi o soggettivi che rendono applicabile la normativa in commento. Le situazioni cui si fa riferimento sono le seguenti: - l’ipotesi dell’immobile da costruire acquistato da un contraente debole non persona fisica, ma ciononostante privo, per propria natura, di capacità specifiche alla contrattazione de qua163; - il caso dell’immobile per il quale sia stata omessa la richiesta del permesso di costruire; - il caso dell’immobile da ristrutturare (e non da costruire)164. In ciascuna della tre situazioni prese in considerazione sarà certamente consentito alle parti, per il tramite di un’apposita convenzione, il ricorso allo strumento della fideiussione, con la possibilità di mutuare il regolamento legale. Passiamo, ora, ad occuparci della posizione dell’acquirente nei cui riguardi la legge sia, invece, applicabile, concentrando la nostra attenzione sui problemi ed i rischi riconducibili ai contenuti della legge stessa. Coincide, quasi sicuramente, con una scelta di politica legislativa l’aver perimetrato l’interesse protetto della fideiussione con la pura e semplice salvaguardia degli esborsi effettuati dall’acquirente fino al momento del trasferimento del diritto, senza estenderla alle somme pagate 163 Si consideri, per esemplificare, un ente morale munito della struttura organizzativa più elementare. 164 Queste situazioni esulano dall’ambito di operatività dell’esaminando Decreto legislativo, e le ragioni dell’esclusione non sono affatto chiare. Invero, in tutti e tre i casi considerati è innegabile ricorrano esigenze di tutela coincidenti con quelle poste alla base della nuova legislazione. 119 dopo il trasferimento della proprietà né al diritto alla “buona ultimazione dei lavori”, diversamente da quanto disposto dalla legge sulla multiproprietà. Ancora, suscita perplessità l’esclusione, dalle situazioni di crisi che consentono l’escussione della fideiussione, di vicende come l’iscrizione di ipoteche, la trascrizione di sequestri o domande giudiziali. Trattasi di carenze che, da un lato, rendono l’acquirente soggetto a gravissimi rischi; dall’altro inducono a ritenere che l’acquirente dell’immobile da costruire che stipuli un contratto preliminare possa ricevere una compiuta tutela soltanto se la nuova disciplina si associ alla stipulazione del preliminare in forma autentica o pubblica, debitamente trascritta. Passiamo, adesso, ad esaminare brevemente la posizione dell’acquirente nei cui confronti, nonostante il formale rispetto della legge, il costruttore provveda a strutturare regolamenti contrattuali capaci di eludere le finalità legali165. Appaiono sotto questo profilo condivisibili le riflessioni di quella dottrina che conclude per l’applicazione della sanzione della nullità relativa, nel caso in cui il maggior prezzo occultato debba essere pagato prima del trasferimento della proprietà. In tal caso, infatti, la fideiussione sarà stata rilasciata per il minor ammontare simulato, e ciò comporterà l’applicazione del rimedio previsto dal primo comma dell’articolo 2. Per quel che concerne il tema dei costi a carico dell’acquirente, già in sede di lavori preparatori non si mancò di rilevare che il costruttore non avrebbe fatto altro che ribaltare sull’acquirente le commissioni ed i premi Infatti, è possibile paventare l’utilizzo di espedienti o costruzioni contrattuali tali da pregiudicare la difesa dell’acquirente dell’immobile da costruire; si pensi alla simulazione del prezzo, cioè alla sua sottodichiarazione rispetto al corrispettivo reale. 165 120 dovuti al garante, e cioè alla banca, ovvero all’intermediario iscritto all’elenco speciale presso la Banca d’Italia. Seppure è ragionevole ipotizzare che questi costi saranno liquidati e da saldare in via anticipata, atteso che il garante non può opporne il mancato pagamento all’acquirente, la garanzia graverà anche sulle capacità economiche e finanziarie del costruttore, esaurendone le relative linee di credito166. Un dato positivo può cogliersi sotto il profilo del regime fiscale; invero la fideiussione – essendo una forma di garanzia legale – non è soggetta ad alcun obbligo di registrazione, oltre ad essere ricompresa tra le operazioni esenti da iva a norma dell’art. 10 della legge istitutiva dell’imposta sul valore aggiunto. 166 121 CAPITOLO II La tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione dal punto di vista del comparatista: disamina e confronto dei modelli francese, inglese e tedesco con il modello italiano 2.1. La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia L’articolo 1130 del codice civile francese sin dalla sua versione originaria ha previsto che le cose future potessero costituire oggetto di un’obbligazione, ma niente prevedeva quanto a garanzie per l’acquirente. Al fine di limitare la quantità di contenzioso che nasceva nel settore immobiliare, il Legislatore francese aveva già tentato la via delle agevolazioni fiscali, cercando di privilegiare la vendita chiavi in mano, rispetto alla vendita in stato di costruzione, in considerazione del dato che erano rari i casi in cui la vendita chiavi in mano dava adito a controversie. Così, sin dal 1963 era stata introdotta una legge167 che, riformando le imposte di registro, di bollo e la fiscalità immobiliare, instaurava un sistema di tassazione dei plusvalori decisamente favorevole ai venditori d’immobili ad uso prima casa, purché concludessero la vendita dopo il completamento dell’immobile. Ciò che lo Stato avrebbe perso per minori entrate fiscali lo avrebbe ampiamente risparmiato in termini di efficienza nelle aule di giustizia. Quella stessa legge168 prevedeva che il regime fiscale di favore trovasse applicazione anche nella vendita di immobili ancora in stato di costruzione e nei casi di cessione di quote/azioni di società immobiliari che 167 168 Si tratta della Legge n. 63 – 253 del 15 marzo 1963. Agli artt. 28 – I e 30 – I. 122 offrivano il diritto all’assegnazione di immobili a condizione che venissero rispettate le regole previste dal successivo decreto, emanato il 9 luglio 1963, n. 63-678. Quelle regole erano destinate a trovare importanti sviluppi nel campo della legislazione immobiliare. Il decreto del ‘63 regolamentava la vendita di immobili da costruire e la vendita a termine, stabilendo strumenti di tutela dell’acquirente: per beneficiare degli incentivi fiscali l’acquirente aveva l’onere di concludere la vendita necessariamente con atto notarile e solo dopo il completamento delle fondazioni. Nell'atto dovevano precisarsi la natura e le condizioni tecniche di esecuzione dei lavori, l'acquirente doveva rispettare le modalità ed i tempi di pagamento previsti dal decreto stesso169. Ma, sempre per potere ottenere i benefici fiscali, occorreva anche che il venditore si procurasse dei garanti finanziari per la corretta esecuzione del contratto170. Una banca, un istituto finanziario o una società di fideiussione cooperativa (société de caution mutuelle) si dovevano obbligare a versare al costruttore le somme necessarie alla realizzazione degli immobili che non sarebbe riuscito a vendere prima del completamento o per l’ipotesi in cui l’acquirente risultasse inadempiente. Allorché, invece, si fosse dovuta realizzare la vendita con il trasferimento di quote o di azioni da parte di una società immobiliare (quote od azioni che davano diritto alla assegnazione di un alloggio) era richiesta, per ottenere l’agevolazione fiscale, una duplice garanzia: innanzitutto, il cedente (la società immobiliare) si obbligava verso il cessionario (l’acquirente-socio) a provvedere direttamente per ogni ulteriore fondo supplementare che, pur senza essere previsto, sarebbe risultato necessario 169 170 Artt. 2 e 3 del decreto. Artt. 2 e 4 del decreto. 123 alla realizzazione dell’immobile171; in secondo luogo, la banca, l'istituto finanziario o la società finanziaria concedevano alla società la garanzia di sopperire ai soci insolventi nei conferimenti dovuti, onde evitare che l’insolvenza di alcuni soci potesse compromettere l’intera operazione172. Questi testi normativi introducevano un regime di protezione degli acquirenti di alloggi, delineando un sistema di garanzie per il buon fine dell’operazione, garanzie che poggiavano essenzialmente sull’intervento di soggetti terzi notoriamente solventi. La più grande lacuna era, tuttavia, rappresentata dal fatto che la loro applicazione non era obbligatoria, ma era rimessa ad una valutazione meramente discrezionale, in dipendenza dell’appetibilità fiscale dell’operazione in discorso. Il costruttore poteva rinunciare alle agevolazioni fiscali, garantendosi comunque dei buoni profitti a danno di incauti acquirenti. Ciononostante, alcuni costruttori accolsero di buon grado le nuove norme, e ciò rese possibile alla dottrina ed alla prassi di studiarne i possibili miglioramenti, alle banche di calcolare i rischi e di affinare gli strumenti 171 Questa garanzia prendeva la forma di una fideiussione in saolido da parte di una banca, istituto finanziario o società finanziaria mutualistica, oppure di un deposito in denaro fatto dal cedente stesso. 172 Si veda B. ALDRIN, Modalità di protezione degli acquirenti d’immobile da costruire. Regole e principi dell’esperienza francese, in Atti del convegno Paradigma, Milano, 15 aprile 2005, pp. 35 e ss.; G. ARICÒ, (Notaio in Reggio Emilia), La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia (pp. 160-165 del volume: Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/05 e prospettive Atti del Convegno tenutosi a Roma il 20-21 gennaio 2006, Ipsoa, Milano, n. 1/2006, a cura della Fondazione italiana per il notariato; AA. VV., Droit Immobilier, urbanisme, construction, operations immobilières, gestion de l'immeuble, fiscalité de l'immeuble, Lamy, Paris, 1996, pp. 40 e ss.; A. BARALE, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: dall’esperienza francese alla nuova normativa italiana, in Contratto e impresa Europa, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 810 e ss.; B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, Lefebvre, Francis, 1993, pp. 54 e ss.; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, librairie du journal des notaires et des avocats, Paris, 1977, con prefazione di R. Saint-Alary, pp. 14 e ss. 124 tecnici di previsione del costo di costruzione, e, di conseguenza, di prevedere i costi della garanzia di buon fine173. Da questa iniziale esperienza, senz’altro incoraggiante, il Legislatore francese trasse le fila per la regolamentazione della vendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, concernente il “secteur protégé”174, disciplinata dalla legge 3 gennaio 1967, n. 67 – 3, artt. L. 261 – 1 e ss. e artt. R. 261 – 1 e ss. (code de la construction et de l’habitation), cui va riconosciuto il carattere dell’inderogabilità. L’art. L. 261 – 1 regolamenta la cosiddetta “vente a terme” in virtù della quale il venditore si obbliga a consegnare il bene al momento del suo completamento e l’acquirente si obbliga a riceverlo, pagandone il prezzo al momento della consegna175. Alla stregua del presente meccanismo contrattuale la proprietà si trasferisce con effetto retroattivo dalla data in cui è stato sottoscritto l’atto di vendita a termine, successivamente alla redazione di un atto notarile nel quale si da constatazione dell’ultimazione del fabbricato. Questa figura contrattuale trova scarsa diffusione nella prassi, a cagione del divieto normativo a che vengano versate al venditore somme a titolo di acconto prima del completamento dell’opera. Inoltre è estremamente arduo per il venditore ottenere finanziamenti a causa della Sul punto B. ALDRIN, Modalità di protezione degli acquirenti d’immobile da costruire. Regole e principi dell’esperienza francese, cit., pp. 35 e ss.; G. ARICÒ, “La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia” (pp. 160-165 del volume: Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs. 122/05 e prospettive, cit.); AA. VV., Droit Immobilier, urbanisme, construction, operations immobilières, gestion de l'immeuble, fiscalité de l'immeuble, cit., pp. 40 e ss.; A. BARALE, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 810 e ss. 174 Appartengono al secteur protégé gli immobili ad uso abitativo o – al contempo – abitativo e professionale. Gli immobili ad uso esclusivamente professionale rientrano, invece, nel settore “libero”. 175 Cfr. F. MAGNIN, Vente: règles particulières à la vente d’immeubles à construire financée par un prêt, in Juris Classeur, 11, 1991, fasc. n. 4 ; ID., Vente d’immeubles à construire, in Juris Classeur, 11, 1991, sottovoce di "Vente", fasc. n. 2 e 3. 173 125 retroattività del trasferimento della proprietà in capo all’acquirente una volta completato il fabbricato, con conseguenti rischi di “tenuta” per l’ipoteca iscritta dal venditore sui beni in corso di costruzione a garanzia del finanziamento. La L. 261 – 3 del codice della costruzione e dell’abitazione disciplina, invece, la cosiddetta “vente en l’etat futur d’achèvement” (VEFA), nota anche come “achat sur plan” (vendita sulla carta), ossia il contratto con il quale il venditore trasferisce immediatamente all’acquirente i suoi diritti sul terreno e la proprietà dei fabbricati al momento esistenti. Qui, l’acquirente è tenuto al versamento del prezzo in percentuali predeterminate dalla legge, correlate al grado di avanzamento dei lavori. Il venditore preserva ogni potere circa l’esecuzione dei lavori e l’acquirente non ha voce in capitolo circa le modalità in cui gli stessi sono effettuati176. La VEFA si articola in due fasi a sé stanti: il “contrat de rèservation” ed il contratto definitivo. Il “contrat de rèservation” costituisce una sorta di contratto preliminare o di prenotazione che, pur essendo facoltativo, se stipulato deve rivestire la forma scritta ed avere il contenuto stabilito dalla legge. Può essere predisposto e sottoscritto privatamente dalle parti oppure autenticato dal notaio, e viene firmato prima dell’inizio della costruzione177. Cfr. H. PALUD, La vente en l’état futur d’achèvement en droit français, in Not. Metr. Eur., Chambre des Noraires de Paris, 1996, pp. 24 e ss. 177 Si tratta, precisamente, di un contratto specifico ed imperativo nel settore protetto in virtù del quale in contropartita di un deposito di garanzia (depôt de garantie), il venditore si obbliga a riservare ad un acquirente un immobile o una parte di immobile. Ma le finalità sono diverse da quelle del nostro contratto preliminare di compravendita. Invero, esso costituisce innanzitutto uno strumento teso a vagliare le condizioni del mercato: il venditore conserva il diritto di recedere se la vendita non è più conveniente o se non ha trovato un numero sufficiente di compratori tali da rendere profittevole la costruzione. Va distinto dal nostro contratto preliminare con caparra confirmatoria in quanto non è prevista alcuna tutela reale, del resto non esistendo ancora l’immobile, ben poco servirebbe al 176 126 Il contratto definitivo VEFA, invece, può essere stipulato quando si è ormai giunti alla definizione del programma di costruzione e le opere possono avere inizio; questo, per espressa previsione legislativa, deve essere necessariamente concluso alla presenza di un notaio178. Il contratto preliminare, denominato appunto contrat de réservation, deve a pena di nullità avere il contenuto e la forma stabiliti dagli artt. L. 261-15 e R. 261-25 e seguenti del Code de la Construction et de l’Habitation. Si tratta di menzioni obbligatorie relative alla consistenza dell’intero fabbricato di cui farà parte il bene da trasferire e del bene stesso, la qualità della costruzione, il termine per il completamento dei lavori, condizioni di eventuali finanziamenti ottenuti dal venditore che potranno essere trasferiti agli acquirenti, il prezzo previsto per la vendita e le eventuali modalità di revisione dello stesso. Il contratto di prenotazione deve rivestire la forma scritta. Spesso è richiesto l’intervento del notaio per una maggior garanzia delle parti179. Uno dei due originali della prenotazione deve essere spedito all’acquirente onde permettergli l’esercizio del diritto di recesso. La notifica singolo acquirente disporre di una quota indivisa di un terreno edificabile assieme ad altri innumerevoli comproprietari. Il venditore non si vincola che alla concessione di una sorta di diritto di opzione condizionato alla stipula di un determinato numero di contratti entro una certa data. Forse potrebbe definirsi un contratto preliminare con cui una parte si obbliga ad acquistare e l’altra si obbliga a vendere se si verificano le condizioni dedotte: quindi un contratto preliminare condizionato e con un anticipo sul prezzo che non è una vera e propria caparra penitenziale ma un semplice deposito a garanzia, che verrà restituito se non si dovesse addivenire alla stipula del definitivo. 178 In Francia l’atto notarile viene generalmente stipulato da un solo notaio a scelta dell’acquirente. Ciononostante, poiché nella pratica operazionale i contratti in cui una delle parti è costruttore vengono rogati presso il notaio di fiducia dello stesso, la legge notarile francese ha previsto per l’acquirente il diritto ad essere assistito anche da un notaio di sua fiducia, che affiancherà il notaio stipulante. L’onorario verrà diviso in parti uguali per i due notai. La garanzia dell’atto notarile scaturisce, quindi, sia dalla tradizionale imparzialità del notaio, sia dalla presenza di un notaio di fiducia dell’acquirente. 179 Si veda B. FRANCESCHINI, La compravendita di immobili da costruire in Francia: ruolo del notaio francese e spunti per il notariato italiano, in Immobili & Proprietà, 9, 2008, pp. 555 e ss. 127 a mezzo posta della copia del contratto costituisce presupposto indefettibile affinché il termine di sette giorni per il ripensamento inizi a decorrere. Non si considera equipollente a tale notifica la materiale consegna del documento che il venditore faccia direttamente al riservatario. L’acquirente all’atto della sottoscrizione di questo contratto, è tenuto a versare una somma variabile tra lo 0% ed il 5% del prezzo totale di vendita, a titolo di deposito a garanzia effettuato su un conto speciale vincolato presso un istituto di credito a nome dell’acquirente; detta somma, per ordine dello stesso acquirente risultante dall’atto di vendita, verrà girata sul conto corrente del venditore. Nei casi in cui il contratto preveda una revisione del prezzo, per adeguarlo ad eventuali variazioni nei costi della manodopera o delle materie prime, la legge prevede che tale adeguamento debba calcolarsi sulla base di parametri stabiliti annualmente con decreto ministeriale180. Se per la stipulazione del contratto definitivo viene fissato un termine superiore a due anni, non potrà essere richiesta alcuna somma a titolo di deposito181. Tale deposito non viene consegnato nelle mani del venditore, bensì versato su un conto speciale vincolato intestato all’acquirente presso una banca. In caso di intervento del notaio, egli provvederà al deposito della somma presso la Caisse des Dépôts et Consignations. La richiesta di anticipi in garanzia diversi dal deposito di cui sopra o eccedenti i massimali prescritti dalla legge è sanzionata penalmente dall’ordinamento francese182. Nel caso in cui il preliminare sia redatto per scrittura privata tra le parti, l’acquirente ha il diritto di recedere ad nutum nei sette giorni dal 180 181 Si calcola in percentuale sull’indice nazionale du bâtiment, indice nazionale della costruzione. Vedi G. ARICÒ, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia., cit., pp. 161 e ss. 182 Cfr. B. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 557 e ss. 128 ricevimento del contratto per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e di recuperare il deposito effettuato, mentre tale facoltà non spetta in caso di stipula del contrat de réservation con autentica notarile. Il contratto di prenotazione di cui sopra viene concluso nell’interesse del venditore in quanto gli permette di tastare il mercato e fare una previsione realistica e ponderata del programma di vendite, senza assumere alcuna obbligazione di vendere o costruire potendo dunque ritirarsi dal contratto in caso di prenotazioni insufficienti. Il contratto ha natura giuridica discussa; sembrerebbe di trovarsi di fronte ad un negozio sinallagmatico e sui generis, ma si può con certezza affermare che non è equiparabile al contratto preliminare, dal momento che non obbliga il prenotatario ad acquistare. Il contratto fissa, altresì, il momento in cui l’acquirente può invocare il diritto di recesso, ma non sussiste alcun condizionamento di diritto all’ottenimento di un finanziamento bancario. Trascorso il termine per il ripensamento, il riservatario può sottrarsi alla stipula del definitivo con restituzione del deposito di garanzia allorché: – il prezzo di vendita superi di oltre il 5% l’importo previsto; – il contratto definitivo non venga sottoscritto entro il termine essenziale previsto nel preliminare; – la descrizione dell’immobile contenuta nel definitivo sia difforme da quella contenuta nel preliminare e tali differenze diminuiscano di oltre il 10% il valore dell’immobile rispetto a quanto previsto originariamente; – l’accollo del mutuo, che il venditore si è obbligato a far ottenere all’acquirente, è inferiore di oltre il 10% quanto previsto. 129 Se, invece, non si procede alla stipula del contratto definitivo per fatto del promissario acquirente, egli perde il deposito che viene incamerato dal costruttore183. Nel caso fisiologico in cui al contrat de réservation segua il definitivo, il deposito viene, infine, imputato a prezzo184. Con la firma del contratto definitivo, l’acquirente diviene immediatamente proprietario (in tutto o in parte) dell’area di sedime del fabbricato nonché dei manufatti esistenti, mentre acquisterà la proprietà delle nuove costruzioni a titolo originario per effetto del principio dell’accessione mano a mano che esse vengono ad esistenza. Il testo contrattuale deve contenere una serie di clausole aventi ad oggetto: – la descrizione esatta e dettagliata dell’immobile da costruire, le caratteristiche tecniche e la sua collocazione precisa all’interno dell’edificio di cui farà parte; – la data di consegna e le penali in caso di ritardo; 183 Cfr. B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, cit., pp. 54 e ss.; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, cit., pp. 14 e ss.; C. DESTAME - R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, Ed. Litec, 1995, pp. 31 e ss.; M. DAGOT, Pour ne améliotation des garanties dachievement dans les ventes an l’ètat futur d’achèvements dans les ventes en l’état futur d’achèvement, in la semaine juridique n. 30 – 1997 p. 1035 e ss.; G. LAURINI, Finanziaria ‘97, trascrizione del preliminare, funzione notarile, in Notariato, Ipsoa, Milano, 1, 1997, p. 5; F. MAGNIN, Vente: règles particulières à la vente d’immeubles à construire financée par un prêt, in Juris Classeur, 11, 1991, fasc n. 4; ID, Vente d’immeubles à construire, in Juris Classeur, 11, 1991, sottovoce di "Vente", fasc. n. 2 e 3; G. MARICONDA, La trascrivibilità del contratto preliminare, in Notariato, Ipsoa, Milano,1995, IV, p. 337; M. MONEGAT, Trust e atti di destinazione, in Immobili & proprietà, n. 11/2006, pp. 712 e ss.; H. PALUD, Technique de la division en volumes, in Not. Metr. Eur., Chambre des Notaires de Paris, 1996, pp. 14 e ss.; ID, La vente en l’état futur d’achèvement en droit français, in Not. Metr. Eur., Chambre des Notaires de Paris, 1996, pp. 14 e ss.; D. VELLA, La tutela dell'acquirente di immobili da costruire nel diritto francese: spunti per il notariato italiano, in Vita not., Buttitta, Palermo, 1998, fasc. 1, pt. 2; Documents Sénat, p. 2585, sul Journal Officiel, 20 dic. 1966, il discorso del Senatore Nungesser. 184 Cfr. G. ARICÒ, op. cit., pp. 163 e ss. 130 – il prezzo complessivo, le modalità di pagamento e le eventuali modalità di revisione dello stesso; – l’eventuale condizione sospensiva dell’ottenimento da parte dell’acquirente di un finanziamento per l’acquisto; – la garanzia di completamento o di rimborso dei versamenti effettuati dall’acquirente; – le altre garanzie prescritte dalla legge (difetto di conformità, vizio di costruzione, buon funzionamento). In caso di ritardo nel pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, può essere prevista una penale che non può oltrepassare l’1% mensile della somma da versare185. La legge impone di concludere questo contratto davanti al notaio, ma una bozza del contratto corredato degli allegati prescritti dalla legge (regolamento di comproprietà e di condominio, capitolato dei materiali, progetti e planimetrie, copia della polizza di assicurazione sottoscritta dal venditore all’apertura del cantiere) deve essere notificata dal venditore all’acquirente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese prima della data fissata per la stipula. Ciò permette all’acquirente di verificare le condizioni della vendita e la conformità delle pattuizioni a quanto, eventualmente, stabilito in sede di contrat de réservation. In questo tipo di vendita il pagamento del prezzo è scaglionato in funzione dell’avanzamento dei lavori di costruzione secondo percentuali 185 Cfr. B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, cit., pp. 58 e ss.; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, cit., pp. 34 e ss.; E. ALDRIN, Modalità di protezione degli acquirenti d’immobile da costruire. Regole e principi dell’esperienza francese, cit., pp. 35 e ss.; G. ARICÒ, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia (pp. 160-165 del volume: Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, cit.); AA. VV., Lamy, Droit Immobilier, urbanisme, construction, operations immobilières, gestion de l'immeuble, fiscalité de l'immeuble, cit., pp. 40 e ss. 131 inderogabilmente fissate dalla legge, con imputazione dell’eventuale deposito di garanzia già versato. Salvo eccezioni particolari i pagamenti non possono eccedere: – il 35% del prezzo al completamento delle fondazioni; – il 70% del prezzo al completamento delle coperture (tetto, rivestimenti delle terrazze); – il 95% a fine lavori. Il pagamento è condizionato all’effettuazione dei lavori a regola d’arte. Il saldo pari al 5% verrà versato dall’acquirente al momento in cui si realizza la materiale consegna e presa in possesso dell’immobile da parte dell’acquirente, salvo che sorgano contestazioni circa la conformità dell’opera. In questo caso tale importo viene depositato a garanzia della realizzazione da parte del venditore delle opere necessarie per rendere il bene conforme a quanto stabilito dalle parti186. Il deposito avviene nelle mani del notaio che ha redatto l’atto di vendita o direttamente alla Caisse des dépots et consignations187. Oltre alla previsione legale della corresponsione del prezzo in percentuali fissate e a stati di avanzamento lavori, il Legislatore impone al venditore di prestare alternativamente la garanzia di completamento dell’immobile o la garanzia di rimborso delle somme già versate dall’acquirente. Quanto alla garanzia del completamento, essa si sostanzia o nel negozio tramite cui uno degli istituti di credito indicati dalla legge si obbliga a fornire tutti i fondi necessari per il completamento dell'opera secondo il progetto, ovvero in un contratto di apertura di credito mediante il quale la banca si impegna ad anticipare al venditore, od a pagare Vedi F. MAGNIN, Vente: règles particulières à la vente d’immeubles à construire financée par un prêt", in Juris Classeur, 11, 1991, fasc. n. 4; H. PALUD, Technique de la divisionen volumes, in Not. Metr. Eur., ed. Chambre des Notaires de Paris, 1996, pp. 14 e ss. 187 Sul tema B. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 558 e ss. 186 132 direttamente, le somme necessarie alla costruzione, di tali obbligazioni l'acquirente è legittimato a chiedere l’esecuzione. Detta garanzia può, altresì, rivestire la forma di una fideiussione solidale attraverso la quale il garante si obbliga in solido con il venditore a versare le somme necessarie ai fini del completamento dell'opera. Nella pratica operazionale gli istituti di credito garanti impongono di inserire nei contratti di vendita una clausola secondo cui tutti i pagamenti dovranno eseguirsi tramite l'istituto di credito medesimo che si riserva la gestione delle relative somme, svincolandole a favore del venditore via via che questi abbia dimostrato di averne bisogno per la costruzione. L'istituto si riserva poi, di frequente, la facoltà di gestire anche i pagamenti dei salari, degli operai e dei materiali di costruzione188. Ancora, è assolutamente vietato al venditore esigere o accettare alcun versamento, deposito, sottoscrizione od accettazione di titoli di pagamento, antecedentemente alla sottoscrizione dei contratti inderogabilmente regolamentati o alla data di esigibilità del credito189. La constatazione dell'ultimazione del fabbricato è attestata da un architetto o da un perito designato dal tribunale. Ad ulteriore garanzia dell'acquirente, il Legislatore, con la L. n. 4/78, ha introdotto un sistema obbligatorio di doppia assicurazione: l'assicurazione per la responsabilità, che garantisce i soggetti tenuti alla responsabilità decennale per vizi occulti, da stipularsi prima dell'apertura del cantiere; l'assicurazione dell'opera, conclusa dal sottoscrittore per conto 188 In questo modo il controllo sull'intera gestione finanziaria dell'operazione immobiliare viene, di fatto, demandato alla struttura organizzativa della banca che, in quanto responsabile con i propri fondi, avrà tutto l'interesse a che essa avvenga nella maggiore trasparenza e celerità possibile. 189 Cfr. AA.VV., Droit Immobilier, urbanisme, construction, operations immobilières, gestion de l'immeuble, fiscalitè de l’immeuble, Lamy, Paris, 1996, pp. 34 e ss. 133 suo o per conto del proprietario avente causa, alla quale è tenuto il direttore dei lavori, il venditore ed il promotore190. La legge francese stabilisce che ‹‹chi partecipa alla costruzione di un'opera edile è responsabile de plen droit, cioè in via generale e presuntiva, per il solo fatto di essere il costruttore, verso il committente o acquirente dell’opera, dei danni anche determinati da vizio del suolo, che compromettano la solidità dell’opera o che, inficiando uno dei suoi elementi integrativi, la rendano inadatta alla sua destinazione. La responsabilità non sussiste se il costruttore prova che i danni provengano da una causa esterna». Da quanto appena riportato emerge la maggior ampiezza dell’assicurazione nel diritto francese rispetto al nuovo sistema adottato in Italia, atteso che il costruttore è tenuto a garantire l’edificio sia dai vizi strutturali sia da vizi funzionali, cioè quei vizi che rendono l’opera inadatta alla sua destinazione. Ancora, la garanzia è qui più pregnante che in Italia, dal momento che la durata prevista per la polizza è di dieci anni per tutti i tipi di vizio legislativamente indicati. Il sistema di copertura assicurativa elaborato in Francia è, quindi, un sistema modulare per il tramite di certificazioni rilasciate da società terze che controllano ogni aspetto dell’edificazione che va dalla fattibilità geologica fino all’ultimazione dei lavori. 190 Cfr. B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, cit., pp. 45 e ss.; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, cit., pp. 78 e ss.; C. DESTAME - R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, cit., pp. 13 e ss. 134 2.1.1. Le obbligazioni del venditore d’immobili da costruire nella vente en l’état futur d’achèvement e la garanzia per vizi dovuta all’acquirente Nella V.E.F.A. i soggetti che vengono in considerazione sono l'acquirente, il venditore e l'impresa che costruisce per conto del venditore. L’acquirente avrà rapporti diretti col solo venditore; quest’ultimo, più specificamente, si assume nei suoi riguardi gli obblighi fondamentali di edificare e garantirlo per i vizi della costruzione191. L’obbligo di edificare deve essere adempiuto o direttamente o tramite imprese appaltatrici esterne entro un termine previsto dal contratto; nella prassi si indicano anche clausole di sospensione per intemperie, scioperi, forza maggiore, ecc. A garanzia del venditore, per impedire che l’acquirente possa differire il pagamento del prezzo, rifiutando la constatazione dell’adempimento, il Legislatore ha ritenuto opportuno fornire anche una definizione di completamento: l’immobile è considerato completo allorché siano eseguite le opere e risultino installati gli elementi d’equipaggiamento indispensabili per l’utilizzo dell’immobile stesso, conformemente alla sua destinazione192. L’immobile sarà considerato completo anche se presenta dei vizi non essenziali o elementi di non perfetta conformità rispetto al progetto approvato dall’acquirente193. Il venditore avrà la qualifica di direttore dei lavori e risponderà della conformità dell'immobile alle previsioni contrattuali. Completata l'opera egli compirà la réception (ricevimento), che è l’atto unilaterale col quale il 191 Vedi Y. P. BOUCHETARD, op. cit., pp. 47 e ss. Porte, finestre, decoro essenziale, impianti interni e predisposizione per gli allacci con i fornitori pubblici. 193 Anche il nostro art. 2645 bis c.c. prevede uno scarto del 5% nella fattispecie dell’immobile costruito rispetto a quello progettato. 192 135 direttore dei lavori dichiara di accettare l’opera con o senza riserve, e che ha l’effetto di liberare l’imprenditore appaltatore dalla responsabilità per i vizi e le mancanze di conformità apparenti, oltre a quello di far decorrere il termine di garanzia dei vizi occulti. Quanto alla garanzia dovuta all’acquirente da parte del venditore d’immobile da costruire, il primo ha azione per il caso di vizi apparenti (visibili) e di vizi occulti. La garanzia dei vizi apparenti risulta dagli articoli 1642 -1 e 1648 - 2 del codice civile. Il venditore non può essere liberato né prima della ricezione dei lavori (che - come abbiamo visto - è quella che avviene tra il venditore/direttore dei lavori e le imprese che hanno realizzato la costruzione) né prima della scadenza del termine d’un mese dopo la presa di possesso da parte dell’acquirente. Per quanto attiene la garanzia dei vizi occulti, il venditore d’immobile da costruire è ugualmente tenuto, dal momento della ricezione dei lavori, per dieci anni, per i danni che colpiscono la solidità degli elementi che fanno corpo con le opere di viabilità, fondazione, struttura o delle coperture194. È inoltre tenuto ad una garanzia biennale195 per il buon funzionamento di tutti gli elementi d’equipaggiamento della costruzione (porte, finestre, impianto del riscaldamento, acqua, elettricità ecc.). La legge precisa che se il venditore si obbliga a riparare il vizio ed assume la garanzia di buon funzionamento non si avrà luogo né alla risoluzione del contratto né alla diminuzione del prezzo. Queste norme sono imperative ed integrative: ogni clausola contraria è considerata in ogni caso come non scritta. 194 195 In virtù degli articoli 1792 e 1792 -2 del codice civile. Art. 1792 -3. 136 Le garanzie, inoltre, vengono trasferite automaticamente ai proprietari successivi dell’immobile, che, dunque, avranno azione direttamente contro il venditore iniziale e non verso il loro dante causa. Si noti che il venditore è, comunque, tenuto ad assicurarsi per tali vizi e che, quindi, l'acquirente troverà garanzia anche in questa direzione. 2.1.2. La funzione notarile nell'ordinamento giuridico francese La legislazione francese ha, da tempo, elevato il notaio al ruolo di garante imparziale delle varie fasi della contrattazione immobiliare196. Ciò trova conferma nella previsione dell'obbligatorietà dell'atto pubblico notarile; invero, la possibilità di stipulare contratti per scrittura privata non autenticata o è radicalmente inibita dalla sanzione della nullità o è limitata a fattispecie specifiche infrequenti nella contrattazione. Cfr. E. ALDRIN, Modalità di protezione degli acquirenti d’immobile da costruire. Regole e principi dell’esperienza francese, cit., pp. 35 e ss.; G. ARICÒ, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire in Francia (pp. 160-165 del volume: Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, cit.); AA. VV., Lamy, Droit Immobilier, urbanisme, construction, operations immobilières, gestion de l'immeuble, fiscalité de l'immeuble, cit., pp. 40 e ss.; A. BARALE, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 810 e ss.; B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, cit., pp. 54 e ss.; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, cit., pp. 14 e ss.; C. DESTAME - R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, cit., pp. 31 e ss.; M. DAGOT, Pour ne améliotation des garanties dachievement dans les ventes an l’ètat futur d’achèvements dans les ventes en l’état futur d’achèvement, cit., p. 1035 e ss.; B. FRANCESCHINI, La compravendita di immobili da costruire in Francia: ruolo del notaio francese e spunti per il notariato italiano, cit., pp. 555 e ss.; G. LAURINI, Finanziaria ‘97, trascrizione del preliminare, funzione notarile, cit., p. 5.; F. MAGNIN, Vente: règles particulières à la vente d’immeubles à construire financée par un prêt, cit., 11, 1991, fasc n. 4; ID, Vente d’immeubles à construire, in Juris Classeur, 11, 1991, cit.; G. MARICONDA, La trascrivibilità del contratto preliminare, cit., p. 337; M. MONEGAT, Trust e atti di destinazione, cit., pp. 712 e ss.; H. PALUD, Technique de la division en volumes, cit., pp. 14 e ss.; ID, La vente en l’état futur d’achèvement en droit français, cit., pp. 14 e ss.; D. VELLA, La tutela dell'acquirente di immobili da costruire nel diritto francese: spunti per il notariato italiano, cit.; Documents Sénat, cit., p. 2585. 196 137 L’ambito applicativo risulta, quindi, affidato al controllo notarile al fine di garantire una maggiore solennità a tutela dell'informativa dell'acquirente – sia nella fase dei contatti preliminari che lungo tutta la fase dell'esecuzione continuata del contratto – e non solo per necessità pubblicitarie197. L’intervento del notaio in tale materia impedisce che possa formarsi una posizione di squilibrio tra le parti contraenti. A presidio del ruolo di garanzia del notaio francese si pone la disciplina dei fondi, che devono essere allo stesso obbligatoriamente consegnati nello svolgimento delle varie fasi in cui si articola un’operazione di compravendita immobiliare. Il notaio è poi tenuto ad elargire informazioni all'istituto di credito ed all'acquirente circa la situazione ipotecaria del cespite e, nell'ipotesi in cui emergano iscrizioni od altri impedimenti al pagamento, egli dovrà indicare all'istituto depositario l’ammontare delle somme necessarie all'estinzione del debito ed alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. In tal caso è il notaio stesso che fornisce al depositario le indicazioni necessarie per lo svincolo e la destinazione delle somme. Quando il notaio è deputato dalle parti a seguire tutta l'attività che partendo dalle trattative – conduce al definitivo trasferimento della proprietà, tutti gli importi pecuniari che, in relazione a tale operazione, sono fissati dalle parti (quali caparre, penali, acconti, prezzo) devono, a norma della legge francese, essere consegnati al notaio medesimo e non alla controparte, onde garantire il buon fine della transazione. L’incisività del ruolo del pubblico ufficiale è dimostrata da una serie di disposizioni legislative. In particolare una norma regolamentare (l’art. R. 261 – 4) prescrive che i fondi oggetto di deposito a garanzia sono validamente versati al venditore dall’istituto depositario, senza la presenza ed il consenso dell’acquirente, dietro semplice esibizione di un’attestazione del notaio rogante che certifichi la constatazione del completamento dell’immobile. 197 138 Infatti, il notaio francese, oltre ad essere giuridicamente responsabile dell'atto che redige, ha anche la responsabilità della transazione finanziaria che ne consegue. Ciò non deve indurci a considerare l'attività notarile alla stregua di un esame dei materiali di costruzione ovvero della qualità degli stessi; invero, il ruolo del notaio francese è puramente giuridico e non di assicurare il valore reale del bene. Ciononostante, allorquando la contrattazione afferisca al cosiddetto secteur protégé198, la regolamentazione normativa si fa più stringente e dunque anche la funzione di controllo notarile ne esce rafforzata199. Quando il notaio riceve l'acquirente, deve verificare che non sussistano differenze contenutistiche sostanziali tra il bene e gli elementi della contrattazione definiti nel contratto di prenotazione e quelli di cui al definitivo e, nel caso ve ne siano, che l'acquirente sia stato in grado di rendersene conto ed apprezzarle effettivamente dal momento in cui ne ha ricevuto dal notaio la formale ed obbligatoria notifica preventiva con raccomandata200. Quello di “differenze sostanziali” è un concetto ben definito dalla legge e supportato da una ricca ed univoca giurisprudenza. Si badi che il diritto di recesso è sempre riconosciuto all'acquirente, ma qualora questi lo eserciti per motivi non giustificati perde il diritto alla restituzione della somma consegnata a titolo di deposito sino al massimo del 5%. 198 Ossia quel settore che riguarda la vendita di case di abitazione o a destinazione mista abitazione/uffici. 199 L'atto pubblico di vendita deve contenere un certo numero di menzioni obbligatorie, ad esempio: descrizione del bene, prezzo, vizi, gravami, termine di consegna ecc. 200 Invero, decorre dal momento della ricezione il termine mensile a disposizione dell'acquirente per paragonare il contenuto della bozza dell'atto definitivo con il contratto di prenotazione già a suo tempo sottoscritto con la consequenziale facoltà di recedere, rinunciando all'acquisto, ove riscontri sostanziali differenze rispetto alla prenotazione. 139 Il ruolo finanziario del notariato si rinviene altresì nell’ambito del diritto successorio, ove al notaio compete la gestione dei fondi relativi ad una successione ereditaria, curandone, talaltro, la divisione tra gli eredi e la liquidazione ai medesimi. Il Legislatore francese affronta il problema della necessità che i fondi ricevuti in deposito non si confondano con il patrimonio del professionista e che siano al riparo da eventuali vicende che possano ripercuotersi sull’entità del deposito effettuato. Questi depositi vengono, infatti, distinti dal patrimonio del notaio e resi indisponibili alle parti per il tempo necessario a realizzare il trasferimento della proprietà, attraverso il deposito in un conto speciale intestato al notaio presso la Caisse des dépots et consignations, organismo di diritto pubblico, soggetto a penetranti controlli da parte della Corte dei Conti e del Parlamento, ove siede una commissione permanente di sorveglianza sull’attività di tale ente201. L’ordinamento giuridico francese conferisce alla Cassa la gestione dei fondi che richiedono una protezione particolare e la sicurezza degli stessi. Più specificamente, il notaio riceve dal cliente-acquirente il pagamento del prezzo della compravendita, generalmente a mezzo di assegno bancario, lo deposita presso la Caisse des dépots et consignations, dove un conto speciale intestato a quel notaio viene contestualmente accreditato della somma202. 201 Cfr. B. FRANCESCHINI, op. cit., pp. 557 e ss. Cfr. G. ARICÒ, op. cit., pp. 164 e ss.; B. BOUBLI - A. KURGANSKY - B. STEMMER, Memento immobilier, op. cit., pp. 45 e ss. ; Y. P. BOUCHETARD, Les garantie de bonne fin des opérations de construction immobilière, cit., pp. 78 e ss. ; C. DESTAME - R. BOMBREAULT, Pratique de l’état descriptif en volumes, cit., pp. 13 e ss. 202 140 Ogni notaio è titolare di un conto generale che viene suddiviso in tanti sotto – conti quante sono le operazioni interessate. In ogni sotto – conto vengono riportate le operazioni contabili relative all’atto e viene emessa ricevuta per ogni somma incassata. Il meccanismo del deposito presso la Caisse impedisce al notaio di trarre vantaggi personali dai fondi detenuti per conto dei clienti. Ciononostante, i conti presso la Cassa prevedono a favore dello studio notarile un ristoro pari all’1% dei depositi correnti per il rimborso delle spese amministrative e a favore del cliente una enumerazione pari all’1% dei fondi depositati da più di tre mesi senza movimentazione. Il notaio francese non può ricevere denaro contante per importi eccedenti i 3.000 euro; egli ha l’obbligo di effettuare il deposito di qualsiasi somma ricevuta per conto dei clienti entro un breve lasso di tempo. 2.1.3. Spunti critici, proposte di modifica in Francia e breve raffronto con la normativa italiana Come è noto, la materia è disciplinata nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ove sono previste alcune garanzie per chi – persona fisica - si appresta ad acquistare un immobile sulla carta da un soggetto che sia direttamente, o indirettamente, costruttore203. Vedasi AA. VV., La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, commento al D.lgs. n. 122 del 2005, a cura di Sicchiero, CEDAM, Padova, 2005, pp. 39 e ss.; F. ALCARO, Il sistema delle garanzie nella nuova disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire (d.leg. n. 122/2005), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 487 e ss.; I. AMBROSI - G. BASILE, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire a norma del D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Famiglia, persone e successioni, Utet, Torino, 2006, pp. 88 e ss.; F. APRILE, Acquisti di immobili da costruire: nuova tutela, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1123 e ss.; M. AVAGLIANO, Il diritto al frazionamento del promissario acquirente di immobile da costruire, in Riv. not., Utet, Torino, 2005, pp. 1197 e ss.; ID, Il divieto 203 141 Accade di rado che l’acquirente proceda direttamente all’acquisto definitivo del bene futuro; molto più diffusa è, invece, la pratica di stipulare contratti preliminari con corresponsione di acconti al costruttore e di addivenire al contratto definitivo di trasferimento della proprietà allorché i lavori di costruzione siano giunti al termine. A tre anni dall’entrata in vigore, la normativa italiana non ha dato ottima prova dei risultati che intendeva raggiungere. Alcune critiche all’impianto legislativo si impongono204. In primo luogo non vi è certezza in ordine alle tipologie contrattuali cui il D.lgs. n. 122/05 si applica, in quanto le disposizioni sono generiche e creano ambiguità. di vendita di immobile nell’art. 8 d.leg. 20 giugno 2005 n. 122, in Riv. not., Utet, Torino, 2005, pp. 1211 e ss. 204 Cfr., tra gli altri, G. BARALIS, Considerazioni sparse sul decreto delegato conseguente alla l. n. 210 del 2004; spunti in tema di: varietà di contratti "garantiti", prestazione di fideiussione "impropria", riflessi sulla trascrizione, contenuto "necessario" del contratto, invalidità speciale e sue conseguenze, in Riv. not., Utet, Torino, 2005, pp. 723 e ss.; C. CAPOCASALE, Diritto di frazionamento del mutuo ed obblighi di Basilea 2, in Riv. dir. Priv., Cacucci, Bari, 2007, pp. 127 e ss.; A. CARRABBA, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il «divieto» di cui all’art. 8 D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in Notariato, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 473 e ss.; F. CASARANO - G. BALDI - V. TIMPANO, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pp. 32 e ss.; D. CERINI, La protezione degli acquirenti di beni immobili da costruire nel decreto legislativo n. 122/05: prime riflessioni su finalità e strategie, in Diritto ed economia dell’assicurazione, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 1247 e ss.; R. CORONA, La tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente di immobili da costruire: prime osservazioni (commento a D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122), in Corr. giur., Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1643 e ss.; J. COSTOLA – G. DE CRISTOFARO, Le misure di protezione degli acquirenti di edifici da ricostruire introdotte dal d. legisl. 20 giugno 2005, n. 122: prime considerazioni, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 1006 e ss.; J. COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte prima), in Studium Iuris, CEDAM, Padova, 2004, pp. 1489 e ss.;ID, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2 agosto 2004 n. 210 (parte seconda), in Studium iuris, CEDAM, Padova, 2005, pp. 34 e ss.; M. D’AMBROSIO, Fideiussione e vincoli di contenuto negli immobili da costruire, in Contratti, Ipsoa, Milano, 2006, pp. 605 e ss.; ID, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, in Nuova giur. civ. comm., CEDAM, Padova, CEDAM, Padova, 2006, II, pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, CEDAM, Padova, 2007, pp. 213 e ss.; C. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not., Utet, Torino, 2006, pp. 911 e ss.; G. DE MARZO, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, in Urbanistica e appalti, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 1127 e ss. 142 Inoltre la normativa si applica solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e contrattuali, requisiti non sempre ben delineati e lascia, comunque, privi di tutela alcuni squilibri contrattuali che avrebbero meritato attenzione particolare, basti citare, ad esempio, l’acquisto effettuato da un soggetto non persona fisica ma comunque in condizioni di debolezza rispetto al costruttore (ente morale, onlus), oppure la promessa di vendita di immobile per il quale il permesso di costruire non sia ancora stato richiesto, oppure il caso di permuta di cosa presente con cosa futura. Ancora, vi è una carenza della normativa rispetto alle finalità che si propone. Anche il rimedio della fideiussione a carico del venditore dà garanzia unicamente in ordine al recupero delle somme versate durante la fase preliminare e solo nel caso in cui il costruttore versi in condizione di crisi, e non in altri casi, come il ritardo nella consegna imputabile al costruttore o la presenza di vizi o difetti di qualità. Inoltre, la fideiussione non garantisce l’effettivo completamento del fabbricato. A ciò deve aggiungersi il fatto che la normativa è spesso disapplicata dai costruttori con il necessitato benestare degli acquirenti, sui quali ricade alla fine il costo del mantenimento della fideiussione stessa205. Non vi sono, infatti, sanzioni di carattere Sul punto si veda M. D’AMBROSIO, Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e fallimento, cit., pp. 171 e ss.; G. D’AMICO, Vendita dell'immobile da costruire e fallimento, cit., pp. 213 e ss.; G. M. D’ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, cit., pp. 911 e ss.; G. DE MARZO, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, cit., pp. 1127 e ss.; G. DE NOVA - C. LEO - M. LOCATI - A RODA, L'acquisto di immobili da costruire (Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122), Ipsoa, Milano, 2005, pp. 250 e ss.; U. DE RENZIS – L. SCALITI, La nuova disciplina degli acquisti di immobili da costruire (D.Lg. 20 giugno 2005, n. 122), Utet, Torino, 2006, 235 e ss.; F. DI MARZIO, Crisi d'impresa e contratto. Note sulla tutela dell'acquirente dell'immobile da costruire, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, CEDAM, Padova, 2006, pp. 31 e ss.; G. FIENGO, Sulla tutela degli acquirenti d’immobili da costruire in caso di insolvenza del costruttore, in Riv. Dir. impresa, ESI, Napoli, 2005, pp. 263 e ss.; A. FINOCCHIARO, Le forma di tutela degli acquirenti degli immobili da costruire nelle esecuzioni individuale e concorsuale, in Rass. locaz. e cond., 2006, pp. 123 e ss.; M. IMBRENDA, Individuazione dell’acquirente e distribuzione del rischio nel decreto legislativo n. 122 del 2005, in Rass. dir. civ., ESI, Napoli, 2006, pp. 690 e ss. C. LEO, Le nuove 205 143 amministrativo o penale per il mancato rispetto delle disposizioni di legge. L’unica sanzione prevista per la violazione è la nullità relativa del preliminare che può essere fatta valere unicamente dal promissario acquirente. Nella maggior parte dei casi l’acquirente non chiederà che venga dichiarata la nullità appunto perché si trova in situazione di debolezza rispetto al costruttore, o perché si è affezionato alla casa e non vuole perdere l’affare o infine perché sottovaluta i rischi cui potrebbe incorrere e sopravvaluta invece i maggiori costi immediati206. Sarebbe auspicabile che si prendesse spunto dalla normativa francese per riformare la disciplina italiana in materia, anticipando l’acquisto della proprietà del bene futuro e, più specificamente, prevedendo l’acquisto immediato da parte dell’acquirente sulla carta della proprietà dell’area anche per quota millesimale, oltre che dei manufatti, e che la proprietà si estenda per accessione in relazione al grado di avanzamento dei lavori. Ancora, sarebbe opportuno imporre legislativamente il rilascio di una garanzia di completamento dell’edificio, alla stessa stregua di quanto avviene in Francia. Invero, solo ove si rendesse obbligatorio l’intervento notarile nelle varie fasi della contrattazione avente ad oggetto immobili da norme a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Contratti, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 745 e ss. 206 Per un approfondimento cfr. A. LUMINOSO, L’acquisto di immobili da costruire e i presupposti delle nuove tutele legali, in Riv. giur. sarda, Valveri, Cagliari, 2006, pp. 191 e ss; M. C. PAGLIETTI, La nullità della vendita di immobili da costruire per mancata prestazione della garanzia fideiussoria, in Riv. dir. priv., Cacucci, Bari, 2007, pp. 101 e ss.; A. PAOLINI - A. RUOTOLO, Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. not., Utet, Torino, 2005, pp. 887 e ss.; G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, Ipsoa, Milano, 2005 pp. 36 e ss. 144 costruire, sin dalla redazione del contratto preliminare per atto pubblico o scrittura privata, potrebbe garantirsi il rispetto degli equilibri contrattuali207. Il notaio stesso potrebbe, altresì, agire quale trustee delle somme versate dal promissario acquirente a titolo di caparra o acconto prezzo, a presidio del buon fine dell’operazione, recuperando in chiave moderna uno dei suoi compiti istituzionali: la ricezione in affidamento fiduciario dalle parti di somme e valori in relazione ad atti stipulati innanzi a lui o per effetto dell’autorità giudiziaria. Infatti, l’utilizzo di uno strumento come il trust assicurerebbe la completa segregazione delle somme affidate, rendendole indifferenti alle vicende successorie, matrimoniali o fallimentari inerenti alla figura dell’affidante208. Nonostante la dottrina non abbia mancato di esprimere un ripetuto apprezzamento per la normativa francese,209 giudicandola quale espressione di grande progresso sociale, sono, comunque, state individuate delle debolezze al sistema per quel che concerne sia le “garanzie intrinseche”210, che le “garanzie estrinseche”211. In particolar modo, la circostanza che il costruttore venditore si occupi contemporaneamente di più progetti di costruzione si è rivelata una della principali fonti di contenzioso. A tal uopo è stata proposta la creazione di un patrimonio separato tramite la costituzione di una struttura societaria ad hoc dedicata al singolo affare con patto di non distrazione. Sul punto cfr. A. BARALE, La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: dall’esperienza francese alla nuova normativa italiana, in Contratto e impresa Europa, CEDAM, Padova, 2005, pp. 810 e ss. 208 Si veda M. G. MONEGAT, Trust e atti di destinazione, in Immobili & proprietà, Ipsoa, Milano, 11, 2006, pp. 712 e ss. 209 Cfr. per tutti M. DAGOT, Pour une amélioration des garanties d’achevements dans les ventes en état futur d’achèvement, in la semaine juridique, 30, 1997, pp. 135 e ss. 210 Come ad esempio: obblighi del venditore, modalità di pagamento, contenuto del contratto etc. 211 Per esempio: fideiussione, deposito di somme presso terzi etc. 207 145 Per quel che attiene alle garanzie estrinseche si è rilevata l’esistenza di numerosissimi ostacoli a che l’acquirente riesca ad escutere la fideiussione. Al fine di porre una soluzione alle riportate questioni, si è ipotizzato di proporre la soppressione sic et simpliciter dell’alternativa di prestare la fideiussione per il rimborso delle somme al posto della garanzia per il completamento dell’opera, alla luce del dato che la prima non corrisponde affatto alle aspettative dell’acquirente e, pertanto, non può porsi su un piano analogo alla garanzia per il completamento dell’opera. Concludendo, seppure la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 122/05 tragga ispirazione in larga parte dalla legislazione francese - che è probabilmente la più avanzata in materia in ambito europeo212 - tra le due normative esistono alcune differenze significative, apparendo la normativa francese molto più rigida rispetto a quella italiana. In primo luogo, infatti, la legge francese vieta al costruttore di esigere o accettare pagamenti di alcun tipo prima della sottoscrizione del contratto o anteriormente al momento in cui il credito diventa esigibile e, nel caso di contratto preliminare, possono essere versati acconti solo mediante deposito in garanzia effettuato su un conto speciale e le somme Cfr. F. DI MARZIO, op. cit., p. 60: «Con la disciplina sulla tutela dell’immobile da costruire il legislatore ha sperimentato una nuova forma di intervento, ‘trasversale’ rispetto alle tradizionali ma anacronistiche partizioni dell’ordinamento (qui diritto dei contratti e diritto della crisi d’impresa) e capace di contemperare e adeguatamente bilanciare nella complessiva considerazione interessi tutti importanti e nella fattispecie configgenti: l’interesse generale alla conservazione dell’impresa, l’interesse dell’acquirente all’immobile o in subordine alla restituzione degli esborsi, l’interesse qualificato dell’acquirente alla casa da abitare, l’interesse dei creditori dell’impresa fallita alla massima realizzazione dell’attivo. Ne discende una regolamentazione composita e anche complessa, in cui alla purezza della legge e delle sue allocazioni si preferisce la concretezza della tutela e in cui la riconosciuta importanza sistematica del bene–casa si mostra quale punto d’incontro e momento di sintesi tra ragioni dell’impresa e del mercato (che postulano libertà nel contratto ed efficienza della relazione economica) e ragioni della persona coinvolta nel contratto quale soggetto del mercato (le quali richiedono non soltanto libertà ma anche equità dei contratti; non soltanto efficienza ma anche solidarietà nel mercato)». 212 146 così depositate sono indisponibili, incedibili ed inespropriabili; nel D.lgs. n. 122/05 non è previsto alcun divieto di questo tipo a carico del costruttore. Peraltro, “questa tecnica non è assente in altri settori della legislazione italiana: in materia di multiproprietà, è posto il divieto, a carico del venditore, di ricevere acconti prima della scadenza del termine per il recesso da parte dell’acquirente”213. A ciò si aggiunga che il Legislatore italiano non sanziona penalmente il costruttore214, mentre in Francia è prevista la reclusione per due anni e un’ammenda per chiunque violi il divieto suddetto. La disciplina francese, inoltre, richiede a pena di nullità la forma dell’atto pubblico notarile, in modo da favorire un controllo di legalità ad opera del pubblico ufficiale che invece il nostro Legislatore ha omesso, consentendo alle parti di agire con un notevole margine di discrezionalità rispetto all’osservanza della normativa e pregiudicando notevolmente l’effettività degli strumenti di tutela predisposti. A questo proposito si potrebbe ipotizzare che ciò si debba alla mancanza di volontà del Legislatore di assumere un atteggiamento rigido nei confronti del settore edilizio oltreché alla debolezza rispetto ad un fenomeno largamente diffuso in Italia come la simulazione per ragioni fiscali del prezzo della compravendita, che è la stessa ragione del mancato utilizzo di un altro importante strumento protettivo come la trascrizione del contratto preliminare215. 213 Così G. PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, cit., pp. 8 e ss. Ad onor del vero, prendendo visione del resoconto della 285° seduta della Commissione Giustizia del Senato, in data 12 novembre 2003 e quello della seduta del Senato del 26 maggio 2004, è possibile rinvenire la proposta – poi bocciata in sede di votazione - di istituire a livello regionale “un registro delle persone fisiche o giuridiche che violano le disposizioni contenute nel disegno di legge”. 215 Questo strumento costituisce – osserva Petrelli - un complemento indispensabile delle nuove misure a protezione dell’acquirente: sia per l’effettività che il controllo preventivo di legalità operato dal notaio, assicurerebbe alla disciplina di tutela, sia perché la trascrizione 214 147 Un ulteriore elemento di riflessione è dato dalla ricezione della disciplina relativa agli immobili da costruire all’interno del code civil, nel quale la legge 67 – 3 introduce gli artt. 1601 – 1 ss. in un apposito capitolo del titolo dedicato alla vendita e riguardanti appunto la vendita di immobili da costruire216. La disciplina francese mira, dunque, a garantire all’acquirente il conseguimento effettivo dell’immobile acquistato sulla carta e l’utile destinazione dei suoi risparmi. Infatti, dal punto di vista della natura giuridica, la fattispecie si presenta come una sorta di contratto complesso, con effetti in parte reali e in parte obbligatori, ma anche plurilaterale: l’acquirente acquista il diritto di proprietà pro quota sul terreno e su quanto verrà costruito, il diritto di credito verso il costruttore/venditore alla costruzione nei tempi e nei modi previsti ed il diritto di garanzia da parte di istituti di credito di solvibilità in ordine al completamento dell’opera od alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto. Il tutto disciplinato in base a norme che prevedono la comminazione di sanzioni penali, in caso di inosservanza. rappresenterebbe l’unico strumento a garanzia dell’acquirente a fronte del sopravvenire di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (cfr. G. PETRELLI, Il contenuto minimo dei contratti aventi ad oggetto immobili da costruire, cit., pp. 288 e ss). 216 Si tratta del capitolo III – 1, introdotto nel titolo VI (“De la vente”) del libro III (“Des diffèrentes manièrs dont on acquiert la propriètè”). “Il primo degli articoli menzionati prevede che la vendita di immobile da costruire è il contratto in cui il venditore si obbliga ad edificare un immobile entro un termine determinato dal contratto; essa si distingue tra vendita a termine e vendita in stato di futuro completamento, rispettivamente definite nei due articoli successivi. Nel contratto di vendita a termine gli obblighi di consegna dell’immobile e di pagamento del prezzo pattuito sorgono solo al momento del completamento della costruzione così come soltanto in tale momento si realizza il trasferimento di proprietà, seppure i relativi effetti retroagiscano al tempo della vendita; nel contratto di vendita in stato di futuro completamento, invece, il venditore trasferisce immediatamente all’acquirente i suoi diritti sul suolo e la proprietà delle costruzioni ivi esistenti, mentre per quanto riguarda le opere in costruzione si applica il principio per cui sia il trasferimento di proprietà che l’obbligo di pagamento sorgono progressivamente”. In questi termini A. BARALE, op. cit., 812. 148 2.2.1 La property nel diritto inglese Il diritto in Inghilterra si è sviluppato lungo traiettorie diverse da quelle del mondo romanistico, qui, a differenza di quanto si è visto accadere in Italia, Francia e Germania, non esiste una norma che specificamente detta una minuziosa disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione. Ma, al fine di comprendere quale sia la soluzione ivi adottata mi accingerò a volgere un’analisi di ampio raggio procedendo con metodo storicistico, partendo dagli antecedenti storici del termine property per poi soffermarmi sul suo significato giuridico, sul concetto di Real property, dando conto dell’inesistenza di un concetto di proprietà simile al nostro, sino a giungere all’introduzione del law of Property act del 1925 e allo studio di tutte le innovazioni in materia immobiliare che ad essa hanno fatto seguito. Il termine inglese che designa la proprietà è property: tra i due sostantivi vi è assonanza perché entrambi derivano dal latino proprietas. Invero, i primi autori giuridici successivi alla conquista normanna scrivevano in latino ed impiegavano il termine proprietas per designare istituti e situazioni ai quali attualmente ci si riferisce con il termine property. Gli usi più risalenti del vocabolo inglese property sono, invece, extragiuridici, perché fino al XVI secolo in materia giuridica fu prediletto il latino217. 217 Cfr. P. BINKS, New perspectives in the Roman Law of property. Essays for Barney Nicholas, Clarendon press, Oxford, 1989, p. 233; W. W. BUCKLAND, A textbook of Roman Law, Lawson, Cambridge, 1963, pp. 87 e ss; W. W. BUCKLAND - A. D. MC NAIR, Roman Law & Common Law. A comparison in Outline, Cambridge, 1936, pp. 203 e ss.; K. GRAY - S. F. GRAY, Element of Land Law, Oxford, 2005, pp. 12 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, 4, Londra, 1945, 3°, 1945, 16 e ss.; H. F. JOLOWICZ, Historical Introduction to the study of Roman Law, Cambridge, 1967, pp. 139 e ss.; J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, Parigi, 1992, pp. 21 e ss.; 149 Il nesso etimologico tra proprietas e property è indiscutibile, sebbene nel campo giuridico il tramite fu costituito da un termine del law French218: alla luce di ciò, è lecito affermare che il termine property, sin dalle sue origini, abbia indicato il diritto di avere una cosa o un’entità qualsiasi come propria. Osserva, tuttavia, Pugliese che «il proprio a cui si fa riferimento ha avuto ab origine ed è venuto sempre meglio ad assumere un senso così vago da alludere piuttosto alla sottoposizione di una cosa o altra entità all’uso e al godimento di un soggetto, ma senza necessariamente presupporre o indicare un vincolo di appartenenza esclusiva dell’una all’altro» e continua sottolineando come «property può riferirsi, al limite, al dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, ma per lo più indica diritti meno intensi e non tali da escludere di necessità altri dalla cosa»219. Il termine property – oltre a non avere il significato univoco che, invece, caratterizza il termine proprietà – non si riferisce esclusivamente al diritto ma indica altresì anche ciò che è idoneo ad essere proprio di una o più persone: in questa accezione il vocabolo in questione si identifica con il concetto di bene, ossia con qualsiasi cosa possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.)220. Alla luce di ciò, risulta lapalissiano come, oltre l’etimo, i termini proprietà e property non abbiano nulla in comune, poiché i concetti ad essi rispettivamente sottesi differiscono profondamente. R. W. LEE, Introduction to Roman – Dutch Law, Oxford, 1953, pp. 10 e ss.; P. LEPAULLE, A textbook of Roman Law, 3° (a cura di P. Stein), Cambridge, 1963, pp. 37 e ss. 218 In tal senso H. DYSON, French real property and succession law: a handbook, London, hale Robert, 1998, p. 218. 219 G. PUGLIESE, Scritti giuridici: 1985 - 1995, Jovene, Napoli, 2007, pp. 350 e ss. 220 O. L. BROWDER, Basic property law, St. Paul Minnesota, West Pubblishing, 1989, pp. 43 e ss; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum. Corso di diritto privato comparato, CEDAM, Padova, 1992, pp. 50 e ss.; B. MC FARLANE, The structure of property law, Oxford, Hart Pubblishing, 2008, pp. 6 e ss.; R. E. MEGARRY, A manual of the law of real property, London, Sweet & Marxwell, 2002, pp. 23 e ss. 150 La circostanza che il termine property indica al contempo il diritto ed il bene che ne costituisce l’oggetto non deve, tuttavia, indurre a ritenere che, in common law, la proprietà si identifichi – come avviene nei Paesi di tradizione romanistica – nel bene in se stesso. Per converso, la proprietà è un concetto separato dal bene che ne costituisce l’oggetto. Per la common law la proprietà è, infatti, un insieme di diritti in relazione ad un bene: la conseguenza è che il fascio di poteri che costituiscono la proprietà è infinitamente divisibile tra diverse persone, ciascuna delle quali può essere titolare di differenti diritti di natura proprietaria sulla stessa cosa221. Non vi è, dunque, alcuna regola – così come avviene, invece, in diritto romano e nei sistemi giuridici di civil law – alla cui stregua deve esservi un solo titolare di tutti i poteri in relazione ad un dato bene (dominium)222. Altra notevolissima differenza tra la concezione della proprietà rispettivamente nei sistemi di civil law ed in quelli di common law riguarda il seguente aspetto. Abbiamo già osservato che, nei Paesi di tradizione giuridica romanistica, il diritto di proprietà va specificato a seconda del bene che ne costituisce l’oggetto (le regole che governano la proprietà immobiliare divergono, per certi aspetti, da quelle tipiche della proprietà mobiliare: basti pensare alle diverse modalità di trasferimento del diritto) Sull’argomento A. GAMBARO, Dalla new property alle mew properties (Itinerario con avvertenze, tra i discorsi giuridici occidentali), in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia. Convegno di studi in onore del Prof. Angelo Falzea (a cura di V. Scalisi), Giuffrè, Milano, 2004, pp. 13 e ss.; R. E. MEGARRY - W. WADE, The Law of Real Property, London, 1999, pp. 1009 e ss.; F. POLLOCK - R. S. WRIGHT, An Essay on Possession in the Common Law, Oxford University Press, Oxford, 1988, pp. 150 e ss.; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, in Legal Studies, 1998, pp. 18 e ss.; R. ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 30 e ss. 222 Cfr. E. H. BURN, The modern law of real property, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 63 e ss. 221 151 ma questa circostanza non incide in alcun modo sull’unitarietà del diritto stesso223. Al contrario, nei Paesi di common law, esiste una netta distinzione tra real property e personal property. Tale distinzione, risalente al XII sec., deriva dalla natura delle azioni formali con cui i diritti di proprietà sui beni potevano essere fatti valere. La real property era tutelabile con il writ of right o con il writ of entry, che furono qualificati real actions perché permettevano un effettivo recupero del bene; la personal property poteva, invece, farsi valere con le azioni di detinue e di trover, che furono qualificate personal actions perché conducevano soltanto alla condanna al pagamento di una somma di denaro224. La ragione di fondo di questa diversa tutela era costituita dal differente rilievo sociale dei beni e dei diritti ai quali, di volta in volta, ci si riferiva. I beni oggetto di real property erano, infatti, elemento fondamentale del sistema feudale, culla del regime proprietario che tutt’oggi caratterizza i sistemi di common law; i diritti su di essi dovevano, pertanto, essere tutelati in modo tale che il loro esercizio potesse continuare ad essere effettivo e diretto. Questi beni erano la terra e tutto ciò che ad essa fosse strettamente unito (ossia beni immobili). Tuttavia il diritto su un immobile derivante da un contratto di lease, esulando dal sistema feudale, rientrava nella personal property; per la stessa ragione (ossia in quanto 223 Cfr. per tutti: C. M. BIANCA, Diritto civile, 6. La proprietà, cit., pp. 70 e ss.; G. D. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, cit., pp. 30 e ss.; ID, Cose, beni e diritti reali, in Istituzioni di diritto privato, cit., pp. 26 e ss.; GAMBARO, La proprietà, cit., pp. 32 e ss.; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni, VII, 2, cit., pp. 50 e ss.; U. MATTEI, La proprietà immobiliare, cit., pp. 35 e ss.; ID., I diritti reali. La proprietà, cit., pp. 52 e ss. 224 Cfr. per tutti: R. ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law, Oxford, 2001, pp. 30 e ss.; O. L. BROWDER, Basic property law, West Pubblishing, St. Paul Minnesota, 1989; W. W. BUCKLAND, A text book of roman law, Cambridge University Press, Cambridge, 1963; E. H. BURN, The modern law of real property, Oxford University Press, Oxford, 2006. 152 extrafeudali), i beni mobili si riteneva fossero sufficientemente tutelati da personal actions225. Invero, la distinzione tra real e personal property non coincide esattamente con quella tra diritti mobiliari ed immobiliari, tanto che la property immobiliare fondata su un lease fu considerata personality ed alcuni beni mobili – quali gli heirlooms ed i deeds – vennero inclusi nella real property. Si tratta di una distinzione particolarmente significativa, perché, ad esempio, le regole dell’uno e dell’altro tipo di proprietà differivano e differiscono per quanto concerne la materia successoria ed i trasferimenti, ma anche perché mostra come il concetto di property non sia affatto unitario ma si coniughi diversamente a seconda dell’oggetto del diritto e testimonia, altresì, come la storia abbia un ruolo determinante per la comprensione dell’istituto in esame226. Sembra opportuno, a questo punto, intraprendere l’indagine storica della quale si era già fatto cenno; si tratterà, innanzitutto, del concetto di dominium romano e di come esso sia transitato fino alle moderne legislazioni; si tratterà, successivamente, del sistema feudale instauratosi in Inghilterra dopo la conquista normanna e di come esso abbia influito sullo sviluppo del diritto di proprietà. 225 W. W. BUCKLAND - A. D. MC NAIR, Roman Law & Common Law. A comparison in Outline, Cambridge, 1936, pp. 203 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum. Corso di diritto privato comparato, cit., pp. 50 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, Methuen, Sweet & Maxwell, London, 1945, pp. 16 e ss. 226 Sul punto, A. GAMBARO, Dalla new property alle mew properties (Itinerario con avvertenze, tra i discorsi giuridici occidentali), cit., pp. 13 e ss.; J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, cit., pp. 21 e ss.; R. E. MEGARRY - W. WADE, The Law of Real Property, cit., pp. 1009 e ss.; R. E. MEGARRY, A manual of the law of real property, Sweet & Marxwell, London, 2002, pp. 130 e ss.; J. PENNER, The idea of property in law, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 240; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, cit., pp. 18 e ss. 153 2.2.2. L’ordinamento inglese: la proprietà dal sistema feudale ad oggi Si è già evidenziato come la differenziazione che precipuamente connota la materia del diritto di proprietà nei Paesi di common law è quella tra real property e personal property; e che seppur tale discrimen non coincida con la distinzione tra diritti immobiliari e diritti mobiliari, si può ragionevolmente affermare che la real property – eccetto alcune limitate ipotesi – si identifichi con la proprietà immobiliare. Ed è proprio in ordine al regime giuridico dei beni immobili che prendono forma i caratteri di maggiore originalità del diritto inglese. È noto che, il regime attuale della real property scaturisce dallo stato di cose originato da Guglielmo il Conquistatore nel 1066227. In seguito alla conquista normanna tutto il suolo inglese si concentrò nelle mani del re Guglielmo, il quale vi introdusse integralmente il regime feudale in vigore nelle regioni francesi di provenienza. Buona parte delle terre vennero assegnate in via temporanea (per un tempo più o meno lungo) ai suoi seguaci più vicini con un grant che li rese titolari della seisin sulla terra (ossia investiti del possesso di essa) ed insieme vassalli del re228. Questi mantenne la titolarità formale di tali terre, rivestendo la posizione sostanziale di signore (lord). Nei suoi confronti i vassalli che 227 Cfr. W. W. BUCKLAND - A. D. MC NAIR, Roman Law & Common Law. A comparison in Outline, cit., pp. 203 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum. Corso di diritto privato comparato, cit., pp. 50 e ss.; GRAY, Element of Land Law, cit., pp. 12 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., pp. 16 e ss.; H. F. JOLOWICZ, Historical Introduction to the study of Roman Law, cit., pp. 139 e ss.; J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, cit., pp. 21 e ss. ; R. W. LEE, Introduction to Roman – Dutch Law, cit., pp. 10 e ss.; P. LEPAULLE, A textbook of Roman Law, 3°, cit., pp. 37 e ss. 228 Si veda J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, cit., pp. 21 e ss.; R. E. MEGARRY - W. WADE, The Law of Real Property, cit., pp. 1009 e ss.; R. E. MEGARRY, A manual of the law of real property, Sweet & Marxwell, London, 2002, pp. 130 e ss.; J. PENNER, The idea of property in law, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 240; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, cit., pp. 18 e ss. 154 tenevano la terra da lui e venivano indicati come tenants in chief, oltre a fargli omaggio ed a giuragli fedeltà, si impegnavano a fornirgli services di vario genere e gli riconobbero particolari prerogative (incidentes). Il rapporto così stabilito fra re e tenants costituì una tenure, la quale fu qualificata in funzione della condizione sociale dei tenants e della natura dei services e degli incidents. Si ebbe anzitutto la distinzione tra free ed unfree tenures, le seconde facenti capo a contadini per lo più in condizioni servili. Le free tenures si distinsero, poi, a seconda dei services e degli incidentes, nonché del rango sociale del tenant o della sua funzione nello Stato, in military, socage, spiritual; le unfree tenures si concretarono essenzialmente nelle villeinage, modificate, poi, in copyhold. Scaduto il termine finale o verificatasi una gravissima inadempienza da parte del tenant si verificava automaticamente l’escheat, ossia l’estinzione della tenure con ritorno della terra al re. I tenants direttamente investiti dal re furono autorizzati a subinfeudare in tutto o in parte la terra ad altri tenants, divenendo signori rispetto ad essi; e questi poterono fare lo stesso rispetto ad altri, assumendo anch’essi la posizione di signori. Si formarono, così, catene di tenures, il cui primo anello era il re, che essendo signore supremo non era sottoposto alla signoria di altri, anelli successivi erano i signori intermedi, signori e tenants insieme, e l’ultimo anello era rappresentato da chi – generalmente un contadino – non era signore rispetto a nessuno229. Ben presto i tenants, invece di subinfeudare, iniziarono ad alienare la terra a persone che occupassero il loro posto rispetto alla terra ed ai relativi 229 P. BINKS, New perspectives in the Roman law of property: essays for Barney Nicholas, Clarendon, Oxford, 1989, pp. 26 e ss.; G. CRISCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 50 e ss.; A. GAMBARO - R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, 3° ed., Utet, Torino, 2008, pp. 30 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., pp. 16 e ss. 155 signori. Più specificamente, lo Statute Quia Emptores del 1290 legittimò queste alienazioni e vietò le subinfeudazioni, con ciò privando totalmente di rilevanza pratica i rapporti a monte che conducevano al sovrano e finendo per sottrarre a quest’ultimo le rendite sulle quali fondare il proprio governo. Ciò segnò l’esordio di una lenta decadenza delle signorie intermedie, la quale fu favorita da ragioni politico-sociali, come la formazione e l’ascesa della borghesia e l’accrescimento dei poteri centrali del re. Questo processo ad ogni modo si protrasse per secoli e comportò la definitiva decadenza delle tenures e, ovviamente, anche dei services e degli incidentes. Il sistema tenuriale fu, infine, soppresso con il Tenures Abolition Act del 1660, che fece salve sole le tenures per le quali fosse previsto un corrispettivo in denaro (socage) e la copyhold. Il processo si concluse solo con il Law of Property Act del 1925230. Sebbene sia risalente l'abolizione del sistema feudale in Inghilterra, singoli suoi elementi sopravvivono ancora oggi e la sua influenza si rinviene nell’attuale sistema del diritto di proprietà in common law, il quale poggia sull’idea del possesso ed uso della terra, piuttosto che sull'idea dell'appartenenza della stessa. Infatti, il diritto di usare e godere della terra è visto come separato dalla titolarità della terra stessa, la quale appartiene al esclusivamente al re. Questa ultimate ownership della Corona comporta che qualunque altro soggetto non possa vantare l’effettiva proprietà su un immobile ma abbia sullo stesso un possesso fondato su un titolo, che lo legittima e ne determina la durata: tale titolo al possesso è l’estate. Il termine estate indica, precisamente, la situazione giuridica di un soggetto rispetto ad un immobile, originariamente derivante da un grant e 230 Cfr. O. L. BROWDER, Basic property law, West Pubblishing, St. Paul Minnesota, 1989, pp. 31 e ss. 156 connessa ad una tenure, in ogni tempo valutata e classificata in termini di durata231. L’elemento discretivo tra le diverse tipologie di estates che si vennero storicamente delineando fu costituito dalla durata. Sulla base di tale criterio, la più ampia delle figure di estate era il fee simple, la cui durata – per effetto indiretto dello Statute Quia Emptores, che autorizzò il tenant in fee simple ad alienare il proprio diritto – si protraeva fino alla morte senza eredi di chi in qualunque modo risultasse tenant attuale. Altra figura di estate è il cosiddetto fee tail, ossia un estate temporaneo che si caratterizzava principalmente per essere trasmissibile limitatamente a determinate categorie di eredi: i discendenti in linea retta. A seguito della riforma del 1925 il fee tail smise di ricevere tutela in common law, essendo stato ridotto al rango di equitable interest. Altra classica figura di estate temporaneo è quello for life, la cui durata si commisura alla vita del titolare; una sua variante è l’estate pour autre vie, commisurato alla vita di un’altra persona. Il contenuto di tali estate è omogeneo con quello dell’estate in fee simple. Nel medioevo, ai suddetti estates si accompagnava immediatamente la seisin: essi erano, cioè, titoli per un possesso immediato del bene (estates in possession). L’alienabilità dell’estate in fee simple sancita dallo Statute Quia Emptores, permise al suo titolare di trasferire al nuovo tenant un estate di più breve durata. In questa ipotesi, scaduto il termine di durata del nuovo estate, la terra non tornava al signore bensì alla persona designata dall’alienante. Si ebbero, così, due nuovi estates: reversion qualora la terra L’estate è descrivibile come una porzione temporale del diritto pieno all’uso ed al godimento della terra: trattasi di una nozione astratta e metafisica che veste di dignità formale una situazione di fatto, il possesso, elevandola al rango di titolo legittimante il godimento del bene ed il diritto di escludere altri dall’interferirvi. 231 157 ritornava allo stesso alienante, remainder qualora la terra passava ad un terzo. Questi estates non costituivano titolo per un possesso attuale, ma erano rivolti a soddisfare future interests. L’elenco degli estates si estese per effetto del lease232. Quest’ultimo, già noto nel XII sec., era un contratto con il quale un estate owner concedeva ad altri il godimento di un immobile per un tempo determinato. Poiché il lease era estraneo all’organizzazione feudale da esso derivava un diritto rientrante nella personal property; tuttavia, dopo che il concessionario (lessee) ottenne di poter tutelare il proprio diritto anche nei confronti dei terzi, mediante l’action of ejectment, questo diritto fu incluso tra gli estates; con la riforma del 1925, l’estate for years è risultato uno dei due soli superstiti legal estates, a fianco di quello in fee simple. Accanto alle figure di natura proprietaria sviluppatesi in common law si affermarono alcuni istituti – sempre rientranti nella property – che trovarono il loro fondamento in equity. L’equity cominciò ad operare in materia di proprietà nel XIV sec., rendendo vincolanti per l’acquirente di un legal estate le disposizioni fiduciarie stabilite dall’alienante a favore di un terzo233. Proprio il diffondersi di questo tipo di disposizioni unito ad una sempre crescente inosservanza delle stesse, indusse il Chancellor a esaminare, su ricorso degli interessati, le singole situazioni e, ove necessario, a costringere gli acquirenti dei legal estates ad adempiere gli 232 Cfr. F. POLLOCK - R. S. WRIGHT, An Essay on Possession in the Common Law, Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 150 e ss.; F. POLLOCK, The Land Laws, 3° ed., London, 1896, pp. 14 e ss: C. J. MOYNIHAN, Introduction to the Law of the Real Property, Tomson West, 1962, pp. 34 e ss.; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, cit., pp. 18 e ss. 233 A trasferiva o costituiva un estate, di regola in fee simple, a B to the use of C; pertanto, B, titolare legale, era tenuto a lasciar godere C, il cui diritto era, tuttavia, intrinsecamente di natura morale. 158 obblighi imposti loro dagli alienanti, ogni qualvolta li giudicava conformi ai principi etico-religiosi costituenti l’equity234. Ciononostante, la creazione di uno use sortiva l'effetto di sottrarre il beneficiario agli oneri dei services e degli incidents; ciò si traduceva in un danno dei signori e soprattutto del re. Al fine di arginare questo problema, Enrico VIII fece emanare lo Statute of Uses del 1535, che fece, salvo qualche eccezione, del beneficiario dello use un acquirente diretto del legal estate, rendendo privo di effetti il trasferimento intermedio. I services e gli incidents vennero, conseguentemente, posti a carico del beneficiario e per decenni scomparve la distinzione tra titolarità at law e titolarità in equity rispettivamente di estates ed interests. Tuttavia, tra la fine del XVI sec. e gli inizi del XVII si andò affermando l’espediente di costituire uno use upon a use235, questo meccanismo venne ritenuto valido dalla Court of Chancery e determinò la nascita e lo sviluppo dell’istituto del trust. Nell’attuale forma del trust il trustee ha o riceve la titolarità legale di un estate nell’interesse di un altro soggetto (cestui que trust o beneficiary); quest’ultimo ha, dunque, la titolarità di un equitable interest tutelato non solo nei confronti del trustee ma anche nei confronti di quei terzi che dal trustee stesso abbiano acquistato a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza del vincolo del trust (dottrina della notice). Il vincolo del trust è, invece, inopponibile ai terzi acquirenti a titolo oneroso privi di notice236. 234 Fu in tal modo che i detti obblighi si rivestirono del connotato della giuridicità. Trasferendo, cioè, i beni da A a B to the use of C to the use of D (ovvero in trust for D). 236 In questa ipotesi il beneficiary può solamente agire nei confronti del trustee per breach of trust. 235 159 Il trust è uno strumento giuridico estremamente versatile, la riprova della sua flessibilità si riscontra nel dato della sua idoneità ad essersi prestato, nel tempo, a soddisfare esigenze di vario tipo. Si pensi, per esemplificare, alla materia proprietaria, ove il trust è stato impiegato per appagare l’esigenza delle grandi famiglie a che i beni fossero preservati all’interno della propria discendenza di sangue. Questa esigenza, prima dell’affermarsi del trust, veniva soddisfatta mediante il cosiddetto strict settlement, con il quale il diritto di godere ed utilizzare i beni veniva frazionato tra vari soggetti appartenenti a generazioni diverse. Ciascuno di tali soggetti aveva un diritto di natura proprietaria, con facoltà di godimento della cosa in tempi differenti237. Successivamente, con la nascita degli uses e poi dei trusts, si affermò una seconda specie di settlement cioè il trust for sale, con il quale veniva costituito un fondo separato, onde preservare la ricchezza238. Questo istituto si rivelò particolarmente utile in particolare per i ricchi mercanti che costituivano trusts for sale in favore delle figlie in occasione del loro matrimonio. Il virtù di questo, il disponente trasferiva beni ai trustees con l’obbligo di venderli e di tenere il ricavato della vendita in trust a vantaggio dei beneficiari. Poiché i trustees erano vincolati in osservanza ai termini del trust a vendere i beni sin dall’inizio, l’equity considerava i beneficiari come proprietari del ricavato della vendita (c.d. principio di conversione). Anche il trust for sale era soggetto alla rule against perpetuities. 237 Così come il civil law trovò un via per limitare il fideicommissum, analogamente il common law restrinse l’operatività dei settlements mediante la cosiddetta rule against perpetuities, volta ad impedire che i beni mediante i settlements fossero sostanzialmente sottratti alla libera circolazione nel mercato. 238 A differenza di quanto avveniva con lo strict settlement, rivolto, invece, a proteggere specifici beni immobili dalla possibile dilapidazione da parte dei discendenti del disponente, rendendo tali beni praticamente incommerciabili. 160 I due istituti considerati hanno subito, nel corso degli anni, varie modifiche. Così, il Settled Land Act del 1925 trasformò l’essenza dello strict settlement, prevedendo per la sua costituzione l'obbligatoria costituzione di un trust. Successivamente, dopo l’entrata in vigore del Trusts of Land and Appointment of Trustees del 1996 è stata prevista un’unica forma di settlement, il trust of land, modellato sullo schema del trust for sale239. I settlements rivestono, sotto il profilo comparatistico, un interesse che va oltre le finalità successorie all’interno di una dinastia. Mentre, infatti, in tutti i sistemi di civil law la legge prevede dei regimi patrimoniali della famiglia, riconoscendo ai coniugi la facoltà di scegliere quello che più si attaglia alle proprie esigenze, nei sistemi di common law non vigono regimi di tale specie e la materia è affidata interamente alla libera contrattazione del mercato. Nei sistemi di common law, a prendere il posto dei regimi patrimoniali della famiglia di fonte legislativa sono i settlements pattizi. In altri termini, i rispettivi diritti di godimento e disposizione dei beni all'interno delle famiglie sono attribuiti in base alla pattuizioni assunte dai coniugi. 239 Cfr. A. BUSATO, La figura del trust negli ordinamenti di common law e diritto continentale, in Riv. Dir. civ., 1992, pp. 23 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Proprietà. Eingentum. Corso di diritto comparato, cit., pp. 45 e ss.; G. C. CHESHIRE, Il concetto del trust secondo la common law inglese, trad. it. a cura di C. GRASSETTI, Utet, Torino, 1933, pp. 54 e ss.; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 60 e ss. 161 2.2.3. L’acquisto della proprietà immobiliare in Inghilterra: spunti per la comparazione Dall’indagine storica appena condotta emerge a caratteri nitidi la profonda diversità del fondamento giuridico della proprietà rispettivamente nei sistemi di civil law ed in quelli di common law. Così, nei sistemi di derivazione romanistica si è affermata l’idea che vi deve essere un solo titolare di tutti i poteri in relazione ad un determinato bene (dominium) e la proprietà finisce per identificarsi con il bene che ne costituisce l’oggetto240. Salvo limitate eccezioni non sono ammesse forme di smembramento della proprietà su una cosa; le eccezioni vengono solitamente identificate con i diritti reali limitati in ossequio al principio del numerus clausus (dal quale esulano, invece, i diritti personali di godimento): tali diritti, chiamati anche iura in re aliena, si configurano come dei pesi gravanti sulla proprietà del dominus ed alla loro estinzione corrisponde una riespansione delle facoltà inerenti il diritto in questione241. Abbiamo anche visto come il concetto di proprietà per la common law sia, invece, assai differente e come esso sia diretta derivazione del sistema feudale di proprietà terriera. La proprietà è un concetto separato dal bene che ne costituisce l’oggetto e si configura come un insieme di diritti in relazione ad un dato bene. Non sussistendo in common law la teoria del dominium, ne discende logicamente che non vige neppure quella del 240 Vedi W. W. BUCKLAND - A. D. MC NAIR, Roman Law & Common Law. A comparison in Outline, cit., pp. 203 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum. Corso di diritto privato comparato, cit., pp. 50 e ss.; K. GRAY, Element of Land Law, cit., pp. 12 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., pp. 16 e ss.; H. F. JOLOWICZ, Historical Introduction to the study of Roman Law, cit., pp. 139 e ss.; J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, cit., pp. 21 e ss. ; R. W. LEE, Introduction to Roman – Dutch Law, cit., pp. 10 e ss.; P. LEPAULLE, A textbook of Roman Law, 3°, cit., pp. 37 e ss. 241 E. SALVI, Storia della proprietà, Giuffrè, Milano, 1915, pp. 125 e ss.; V. SCIALOJA, Teoria della proprietà nel diritto romano, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1928, pp. 260 e ss.; F. CHALLAYE, Histoire de la proprietè, PUF, Parigi, 1973, pp. 47 e ss. 162 numerus clausus dei diritti reali; peraltro, i requisiti richiesti dalla common law per la configurazione di un diritto reale sono meno rigorosi e meno formali di quanto lo siano quelli richiesti nei sistemi di civil law. Così, ad esempio, l’insieme dei diritti di natura personale vantati dai beneficiari di un trust nei confronti dei successivi acquirenti dei beni oggetto del trust stesso possono essere considerati interessi di natura proprietaria. Storicamente nei sistemi di common law l’esigenza di costituire diritti che conferiscano facoltà di godimento minori rispetto a quelle attribuite dal diritto di proprietà veniva soddisfatta mediante la creazione di diritti reali immobiliari di contenuto inferiore rispetto al fee simple, quali il fee tail, il life estate ed il lease. In Inghilterra, con la riforma del 1925 il numero dei diritti reali immobiliari riconosciuti at law è stato ridotto a due (fee simple e lease); ne discende che quando si voglia identificare una situazione giuridica reale che attribuisca il generale godimento di un immobile, ma di contenuto inferiore alla proprietà, si pensa immediatamente al lease. Tale istituto ha, infatti, natura reale ed è, pertanto, opponibile ai terzi; inoltre, il fatto che la locazione non sia soltanto un contratto con effetti obbligatori ma dia vita ad un diritto di natura proprietaria in linea di principio liberamente trasferibile, significa che in common law le locazioni sono soggette al principio della cosiddetta privity estate, in base al quale le obbligazioni contratte tra il proprietario ed il locatario sono suscettibili di esecuzione anche tra i loro rispettivi successori. Al contrario, nei sistemi di civil law il contratto di locazione, di regola, non attribuisce un diritto opponibile ai terzi; natura reale ha, invece, 163 l’usufrutto che attribuisce al suo titolare la facoltà di usare un bene e di goderne i frutti242. Una seppur blanda analogia tra i due diversi sistemi considerati può, invece, ravvisarsi per quanto concerne i diritti reali di garanzia. Per la common law sono ammissibili i seguenti tipi di garanzia: - mortgage: comporta il trasferimento della proprietà dei beni al creditore, senza il trasferimento del possesso degli stessi, con l’intesa che la proprietà ritornerà al debitore a seguito dell’adempimento dell’obbligazione garantita243; - pledge (per i beni mobili) o lien (per i beni immobili): comporta il trasferimento del possesso dei beni ai creditori senza il trasferimento della proprietà244; - charge: attribuisce al creditore il diritto di espropriazione forzata sui beni oggetto di garanzia in caso di mancato adempimento dell’obbligazione garantita, senza che vengano trasferiti né proprietà né possesso245. Nei sistemi di civil law, l’unico diritto di garanzia ammesso per i beni mobili è il pegno, che funziona in modo analogo al pledge; per i beni 242 Cfr. P. BINKS, New perspectives in the Roman Law of property. Essays for Barney Nicholas, cit., p. 233; W. W. BUCKLAND, A textbook of Roman Law, cit, pp. 87 e ss; W. W. BUCKLAND - A. D. MC NAIR, Roman Law & Common Law. A comparison in Outline, cit., pp. 203 e ss.; K. GRAY - S. F. GRAY, Element of Land Law, cit., pp. 12 e ss.; W. S. HOLDSWORTH, A History of English Law, cit., 16 e ss.; H. F. JOLOWICZ, Historical Introduction to the study of Roman Law, cit., pp. 139 e ss.; J. E. JOLOWICZ, Droit Anglais, cit., pp. 21 e ss.; R. W. LEE, Introduction to Roman – Dutch Law, cit., pp. 10 e ss.; P. LEPAULLE, A textbook of Roman Law, cit., pp. 37 e ss. A. GAMBARO, Dalla new property alle mew properties, cit., pp. 13 e ss.; R. E. MEGARRY e W. WADE, The Law of Real Property, cit., pp. 1009 e ss.; F. POLLOCK - R. S. WRIGHT, An Essay on Possession in the Common Law, cit, pp. 150 e ss.; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, cit., pp. 18 e ss.; R. ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law, cit., pp. 30 e ss; O. L. BROWDER, Basic property law, cit. pp. 10 e ss.; E. H. BURN, The modern law of real property, cit. pp. 32 e ss. 243 J. DELATRE FALCONBRIDGE, The Law of Mortgages of real estate, Canada Law Book Company Limited, 1919, pp. 19 e ss. 244 A. W. BAYS, American commercial law series, Callaghan and Company, London, 1929, vol. IX, pp. 57 e ss. 245 Cfr. U. MATTEI, Il modello di common law, in Sistemi giuridici comparati, II, a cura di A. Procida Mirabelli Di Lauro, Utet, Torino, 1997, pp. 168 e ss. 164 immobili, invece, l’ipoteca – simile al charge – è la principale garanzia, sia riferita alla piena proprietà sia ad un diritto reale minore; è ammesso anche il pegno sugli immobili denominato anticresi (art. 1960 c.c.): tale garanzia attribuisce al creditore il diritto di percepire i frutti del bene immobile dato in garanzia, onde propriamente la garanzia ha ad oggetto gli stessi frutti piuttosto che il bene in sé. Se passiamo a considerare altri aspetti attinenti la materia proprietaria notiamo come le differenze tra i due sistemi siano veramente notevoli. Analizziamo, ad esempio, il concetto di comproprietà, situazione che si verifica quando uno stesso bene appartiene contemporaneamente a più soggetti. La comproprietà rappresenta una frattura del principio del dominium, sebbene le norme in materia di successione ereditaria vigenti nei sistemi di civil law contemplino, almeno temporaneamente, una situazione di questo tipo246. La maggior parte dei sistemi di civil law conosce soltanto una specie di comproprietà, in base alla quale ciascun partecipante alla comunione è titolare di una quota indivisa dell’intero e di tale quota può disporre liberamente. Sono, nella maggior parte degli ordinamenti di tradizione romanistica, altresì presenti alcune specie eccezionali di comunione, in 246 Vedi P. L. AMERIO - R. CATERINA, Il condominio in Europa. Prospettive a confronto, Novene, Napoli, 2008, pp. 34 e ss.; C. M. BIANCA, Diritto civile, 6. La proprietà, cit., pp. 70 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum. Corso di diritto privato comparato, cit., pp. 50 e ss.; R. CATERINA, Il condominio. Problemi e modelli nelle esperienze giuridiche europee, in Archivio delle locazioni e del condominio – numero 5/2007 – ottobre 2007; E. CATERINI, Proprietà, Jovene, Napoli, 2005, pp. 56 e ss.; A. GAMBARO, La proprietà. Beni, proprietà, comunione, cit, pp. 10 e ss.; ID, La proprietà, cit., pp. 32 e ss.; ID, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu – Messineo – Mengoni, VII, 2, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 50 e ss.; A. GERARDO DIANA, Il condominio ed il supercondominio: nuovi modelli di proprietà immobiliare urbana, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 40 e ss. 165 relazione a particolari situazioni: una di esse è quella correlata al regime patrimoniale legale della famiglia, che sia in Italia che in Francia è la comunione legale dei beni. Un’altra specie eccezionale di comunione è il condominio degli edifici. Mentre la comunione comporta un diritto di proprietà (o altro diritto reale), che spetta congiuntamente a più soggetti, i quali conservano complessivamente e singolarmente il proprio diritto sull’oggetto della comunione al limite aritmetico della quota, che trova il proprio limite giuridico nella concorrenza della altre quote, il condominio implica la coesistenza della proprietà esclusiva di parti distinte di un medesimo fabbricato con la contestuale comunione indivisa di parti dello stesso247. Anche gli ordinamenti di common law contemplano la comproprietà, considerandola come una situazione potenzialmente di lunga durata e liberamente scelta. La common law conosce diverse tipologie di comproprietà sui beni immobili, tra le quali la join tenancy e la tenancy in common. Si ha tenancy in common quando due o più soggetti sono contitolari per quote di un diritto di proprietà o altro diritto su un bene immobile; ciascun comproprietario può liberamente disporre della propria quota indipendentemente dagli altri contitolari (detti tenants in common). La joint tenancy è, invece, un tipo di comproprietà solidale nell’ambito della quale le singole posizioni individuali perdono qualsiasi consistenza e rilevanza, confluendo tutte in un’unica posizione soggettiva 247 Cfr. A. GERARDO DIANA, Il condominio ed il supercondominio. Nuovi modelli di proprietà immobiliare urbana, cit., pp. 25 e ss. 166 esercitatile solo congiuntamente ed intrasmissibile: la morte di uno dei contitolari accresce, infatti, la comproprietà degli altri superstiti248. La riforma legislativa inglese del 1925 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della comproprietà su beni immobili249. In primo luogo, il numero dei titolari di comproprietà o di altri diritti in comune su un bene immobile non può essere superiore a quattro, mentre non vi è alcun limite al numero dei contitolari di un diritto in equity. In secondo luogo, è stata vietata la tenancy in common con riguardo a diritti su beni immobili tutelati at law. A partire, dunque, dal 1925 è possibile configurare, con riferimento a diritti reali immobiliari secondo la common law, soltanto la joint tenancy, mentre la tenancy in common è ancora possibile soltanto in relazione a diritti nascenti da un trust, tutelati, quindi, in equity. Un altro importante riferimento normativo è costituito dal Commonhold and Leasehold Reform act del 2004, cui va riconosciuto il merito di aver introdotto il Commonhold, il quale costituisce una nuova species all'interno del - più ampio – genus del diritto proprietario; esso si pone quale valida alternativa al sistema contrattuale dell'affitto a lungo termine250. Il dato caratterizzante di questo regime proprietario è rappresentato dal fatto di consentire la coesistenza della proprietà individuale di appartamenti, case e unità non residenziali all'interno di un edificio o una tenuta, con l'amministrazione ed il possesso delle parti comuni dell'edifico o 248 Si consulti AA.VV., The reform of property law, Aldershot, Ashgate, 1997, pp. 33 e ss.; P. L. AMERIO - R. CATERINA, Il condominio in Europa. Prospettive a confronto, Napoli, 2008, pp. 80 e ss.; P. BINKS, New perspectives in the Roman law of property: essays for Barney Nicholas, Oxford, Clarendon, 1989, pp. 37 e ss.; A. CANDIAN - A. GAMBARO - B. POZZO, Property. Propriété. Eigentum., cit., pp. 57 e ss.; R. CATERINA, Il condominio. Problemi e modelli nelle esperienze giuridiche europee, in Archivio delle locazioni e del condominio, La tribuna, Piacenza, n. 5/2007; C. ROTHERHAM, Conceptions of property in common law discorse, cit., pp. 18 e ss. 249 Cfr. sul punto E. COOKE, Modern studies in property law, Oxford, Hart, 2001, pp. 30 e ss. 250 Cfr. P. L. AMERIO - R. CATERINA, Il condominio in Europa. Prospettive a confronto, cit., pp. 70 e ss. 167 tenuta medesima per il tramite di un'apposita struttura, la cosiddetta commonhold association. Qui, a differenza di quel che accade per l'affitto, la proprietà non è limitata nel tempo. Il commonhold può prender vita soltanto su terreni o edifici sui quali si esercita il diritto di proprietà, e produce effetti solo dopo che siano state adempiute tutte le formalità relative alla registrazione, sotto la voce “commonhold”, presso il Land Registry. L’istituto giuridico in esame può avere ad oggetto un nuovo edificio, edifici esistenti ovvero terreni privi di edifici. Al commonhold venuto ad esistenza si applicherà un complesso normativo che prevede una serie di diritti e obblighi per i proprietari di ciascun appartamento (considerati come proprietari di una quota dell’intero complesso) e per la commonhold association. Il quadro normativo in materia è relativamente semplice e si può riassumere nei seguenti termini: nel commonhold si distingue la proprietà delle singole unità dalla proprietà delle parti comuni. Un’unità può essere costituita da un appartamento ovvero da un’area non residenziale adibita ad ufficio o esercizio commerciale, e può includere un garage o uno spazio destinato a parcheggio251. In seno al Land Registry saranno, pertanto, a tal uopo inserite due distinte sezioni: una per le singole unità, l’altra per le parti comuni. Queste ultime, da individuarsi in tutte le parti di un edificio che esulano dalla singola unità; si pensi, a titolo esemplificativo, ai muri, al tetto, 251 Cfr. AA. VV., Commonhold and Leasehold Reform Bill (H.L.): As Amended on Report, Stationery Office Books, 2001, pp. 78 e ss. 168 all’ascensore, alle scale, insomma a tutti quegli elementi che costituiscono l’impalcatura strutturale dell’edificio252. Le facoltà inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio sono esercitate dalla commonhold association, ossia un’associazione registrata sia presso la Companies House, sia presso il Land Registry. La commonhold association è, altresì, soggetta alle previsioni dei: Commonhold and Leasehold Reform Act 2002253; Commonhold Regulations 2004254 e Commonhold Community Statement (CCS)255. Quest’ultimo, in particolare, individua i criteri onde determinare l’estensione di ciascuna unità, le parti comuni dell’edificio, i doveri e gli obblighi dei singoli proprietari e della commonhold association. L’atto normativo da ultimo citato è assimilabile, in un certo senso, alla disciplina che regolamenta i diritti e gli obblighi del conduttore e dell’inquilino nel contratto di affitto, con una fondamentale differenza: in quest’ultimo caso, infatti, avremo un’unica documentazione relativa all’intero edificio e non una per ciascun appartamento. Le differenze tra i sistemi di civil law e di common law in materia di proprietà sono numerose e riguardano tutte le diverse sfaccettature del tema in esame: in questa sede risulta impossibile procedere oltre in modo analitico. Seguiranno, pertanto, solo dei brevi cenni relativamente ai modi di trasferimento della proprietà a titolo derivativo, con particolare riguardo ai regimi di pubblicità immobiliare256. R. CATERINA, Il condominio: problemi e modelli nell’esperienze giuridiche europee, in Archivio delle locazioni e del condominio, cit.. 253 Consultabile on line all’indirizzo: www.opsi.gov.uk/Acts/acts2002/ukpga_20020015_en_1. 254 Consultabile on line all’indirizzo: www.opsi.gov.uk/si/si2004/20041829.htm. 255 Consultabile on line all’indirizzo: www.dca.gov.uk/legist/commonhold/schedule3.pdf. 256 Cfr. sul tema gli atti del XLI Congresso del Notariato ‹‹Civil Law – Common Law. Sviluppo economico e certezza giuridica nel confronto tra sistemi diversi››, Pesaro 18 – 21 settembre 2005, 252 169 Nei sistemi di civil law un ruolo centrale in tema di trasferimenti e pubblicità immobiliare è sempre stato rivestito dall’esigenza di tutelare l’affidamento che il terzo può riporre nella titolarità altrui di un diritto. Il soddisfacimento di tale esigenza ha comportato lo sviluppo di un sistema di circolazione dei beni immobili particolarmente garantista che vede come attore principale il notaio, al quale sono affidati vari compiti tra i quali la verifica dei titoli del dante causa e gli adempimenti relativi alla forma degli atti di trasferimento ed alla loro pubblicità. Così, il notaio verifica la legittimazione dell’alienate, accerta l’eventuale esistenza sull’immobile oggetto della vendita di eventuali vincoli, pesi, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli per l’acquirente, cura la forma dell’atto (questo deve essere, infatti, redatto per iscritto) e provvede alla sua pubblicità, in modo da rendere il trasferimento effettivamente opponibile erga omnes. Invero, il notaio latino svolge una funzione di equilibrio tra le posizioni dei vari soggetti di una transazione, in un mondo nel quale le cosiddette asimmetrie informative costituiscono l’elemento essenziale dell’assunzione di posizioni dominanti. In molti Paesi di tradizione giuridica romanistica, anche i trasferimenti immobiliari sono assoggettati al principio del consenso traslativo: il contratto di compravendita esplica, dunque, effetti reali determinando l’immediato trasferimento del diritto dall’alienante all’acquirente; il rischio del perimento del bene è a carico dell’acquirente anche se non vi sia stata l’effettiva consegna del bene stesso. La forma di pubblicità immobiliare è, di regola, la trascrizione, che consiste nella registrazione dell’atto di trasferimento nei registri consultabili all’indirizzo internet: www.notariato.it/it/primo-piano/congressi-convegni/xlicongresso-naz-notariato-pesaro-programma.html. 170 immobiliari, la cui tenuta è affidata allo Stato257. Sebbene lo Stato sia responsabile della tenuta di tali Registri, al fine di garantire la pubblicità degli atti e di dare, così, evidenza della serie continua dei trasferimenti del bene, non assume, invece, alcuna responsabilità circa gli effetti giuridici degli atti medesimi: la garanzia dell’efficacia legale dell’atto è, infatti, di norma demandata al notaio rogante. I registri fondiari svolgono normalmente alcune principali funzioni economico-sociali, che possono essere in prima approssimazione riassunte in quella fiscale, in quella della tutela del diritto di proprietà, ed in quella della salvaguardia del commercio giuridico per finalità di interesse pubblico. La funzione fiscale dei registri fondiari trova la sua radice storica nella Francia napoleonica. È in questo periodo che viene realizzato258, ed esportato nei paesi conquistati, un sistema catastale tendenzialmente completo e volto ad individuare e classificare per finalità impositive l’intera proprietà fondiaria della nazione. N. CINTI, La pubblicità dei diritti immobiliari nell’orbita tributaria, in Comm. trib. centr., Italedi, Roma, 1980, II, pp. 1513 ss. e in Boll. Trib., www.bollettinotributario.it/online/, 1990, pp. 1777 e ss.; R. CORRADO, La pubblicità nel diritto privato. Parte generale, Utet, Torino, 1947, pp. 76 e ss.; ID, voce “pubblicità degli atti giuridici”, in Novissimo Digesto, XVI, Utet, Torino, 1967, pp. 100 e ss.; N. COVIELLO, Della trascrizione, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza già diretto da P. FIORE e continuato da B. BRUGI, parte XIII, Napoli - Torino, Marghieri, 1924, 2° ed. (riveduta da Leonardo Coviello), vol. I - II; ID, Pubblicità immobiliare e mala fede dell'acquirente (nota a Cass., 3 dicembre 1936, n. 3270), in Giur. it., Utet, Torino, 1938, I, pp. 337 e ss.; L. FERRI, Della trascrizione, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, ora Galgano, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977, pp. 67 e ss.; F. S. GENTILE, La trascrizione immobiliare, Jovene, Napoli, 1959, pp. 123 e ss.; ID, voce “trascrizione”, in Novissimo Digesto, XIX, Utet, Torino, 1973, pp. 44 e ss.; U. NATOLI, Della trascrizione, in Commentario del codice civile, Libro VI, Tomo I, Utet, Torino, 1971; R. NICOLÒ, La trascrizione (corso di diritto civile), Giuffrè, Milano, 1973, vol. I; F. PADOVINI., Pubblicità immobiliare, in Riv. dir. civ., CEDAM, Padova, 1984, II, p. 233 ss; in Riv. dir. civ., CEDAM, Padova, 1989, II, p. 725 e ss; in Riv. dir. civ., CEDAM, Padova, 1995, II, pp. 365 e ss; ID, voce trascrizione, in Noviss. Dig. It., app. VII, Utet, Torino, 1987, pp. 800 e ss.; R. TRIOLA, voce trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 937 e ss. 258 Cfr. R. ZANGHERI, Catasti e storia della proprietà terriera, Utet, Torino, 1980, pp. 67 e ss, D. DILANI, Probatorietà del catasto e sistema ipotecario. Alcuni criteri di indagine, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 32 e ss. 257 171 La seconda finalità è la tutela della proprietà privata. Occorre sottolineare che la funzione di tutela della proprietà privata e del suo regime di circolazione va considerata, in una prospettiva di utilità economicosociale, come la comune aspettativa che si ha nei confronti del pubblico registro, ma non corrisponde necessariamente alla sua effettività. Il pubblico registro costituisce lo strumento di garanzia preventiva che lo stato fornisce alla collettività per la tutela del diritto sugli immobili259. Le funzioni sin qui enunciate devono costituire le linee guida anche per la valutazione dei processi informatici e telematici applicabili al pubblico registro fondiario. Fattori come l’aumento del numero delle contrattazioni, la velocizzazione dei traffici, derivanti dalla globalizzazione dell’economia, e la necessità di alleggerire la macchina statale o più in generale di inserire in ogni processo strumenti che rispondano a requisiti di economicità, rendono inevitabile il ricorso a procedure informatiche e telematiche. L’effettiva adozione delle procedure informatiche come strumenti primari per l’effettuazione di attività con pieno valore legale, ed in particolare, nel caso che ci occupa, per la redazione del documento A. CARRABBA, Pubblicità immobiliare e misure patrimoniali di ‹‹prevenzione››, in Riv. not., Utet, Torino, 1998, pp. 1031 e ss.; C. BIASI, Del libro fondiario in generale, estratto dal vol. Conferenza in tema di dir. tavolare, Istituto poligrafico di Stato - Roma 1940, pp. 52 e ss.; G. BRUNELLI, I libri fondiari in Italia e la buona fede, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 1951, IV, pp. 102 e ss.; ID, I libri fondiari ... in mani inesperte, in Foro it., Zanichelli, Bologna, 1951, IV, pp. 160 e ss.; ID, Ancora sui libri fondiari e sulla buona fede, in Riv. trim. dir. proc. civ., Giuffrè, Milano, 1952, pp. 425 e ss.; ID, L’utilità dei libri fondiari, in Riv. dir. agr., Giuffrè, Milano, 1953, I, pp. 293 e ss.; ID, L’attuazione del libro fondiario in Italia, in Riv. dir. agr., Giuffrè, Milano, 1957, I, pp. 391 e ss.; ID, L’irrilevanza della frode per i libri fondiari, in Giust. civ., Giuffrè, Milano, 1964, IV, pp. 94 e ss.; F. DE FRANCESCO, La struttura giuridica del libro fondiario e il contenzioso tavolare, in Riv. dir. agr., Giuffrè, Milano, 1951, pp. 221 e ss.; ID, La struttura giuridica del libro fondiario e il contenzioso tavolare, Trento, Regione Trentino-Alto Adige, 1978, pp. 50 e ss.; H. EGGER, Qualche cenno sui limiti del principio della pubblica fede sul libro fondiario, in Atti del convegno di studio sui problemi del libro fondiario (Trento, ottobre 1971), Trento, Alcione, 1972, pp. 229 e ss. 259 172 informatico che attesti la titolarità di diritti immobiliari e la formazione ed aggiornamento dei registri che riportano le vicende di tali diritti, comporta il riconoscimento del valore legale del documento e dei registri informatici. L’introduzione del documento informatico e di procedure telematiche è infatti sostenibile solo se non ne consegue, a fronte della velocizzazione delle attività, un peggioramento della sicurezza del sistema, intesa come elemento essenziale dell’efficienza. Seppure dal punto di vista generale non mutano gli interessi astrattamente meritevoli di tutela tra documento tradizionale e documento informatico, è indubbio che a mutare siano invece le caratteristiche del mezzo utilizzato. Non può infatti ritenersi che la semplice equiparazione del documento informatico a quello cartaceo, e della firma digitale (e poi in parte di quella elettronica) a quella autografa, costituisca per l’interprete una dispensa dall’indagine sulle fattispecie260. Nell’ambito del documento informatico è interesse generale un livello di sicurezza del commercio giuridico che sia pari (e possibilmente superiore) a quello fornito dal documento cartaceo. È altrettanto importante che tale livello di sicurezza sia ottenuto senza rinunciare ai risultati già acquisiti in ambito tradizionale, ma adeguando gli strumenti utilizzati alle caratteristiche del nuovo mezzo261. Il documento informatico pone le stesse problematiche di carattere logico-giuridico di qualunque altro tipo di documento, ed in particolare Vedi A. PIZZOFERRATO, La nuova firma digitale nell’esperienza giuridica italiana, in Contratto e Impresa Europa, CEDAM, Padova, 2002, 78, ove si osserva che ci si trova al cospetto di un assetto estremamente lineare e pulito che la dottrina ha caricato, di una serie di falsi problemi. Per una precisa analisi delle problematiche sulle firme elettroniche si richiama anche U. BECHINI, Efficacia, rilevanza formale, rilevanza probatoria, in AA.VV., Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 15 e ss. 261 L’esperienza del notariato rappresenta un patrimonio non comune a tutti coloro i quali si accostano adesso al documento informatico con rilevanza giuridica. 260 173 quelle della autenticità e della integrità. Le firme elettroniche, e tra queste – in particolare - quella digitale262, costituiscono mezzi normalmente sufficienti a risolverle, e come tali sono riconosciute dalla legislazione nazionale e comunitaria. Il documento informatico si differenzia e definisce, rispetto al concetto tradizionale di documento, per alcune caratteristiche. In primo luogo manca un supporto fisico inscindibile; un documento cartaceo non si distingue fisicamente dalla carta su cui è scritto; un documento informatico può passare da un supporto ad un altro (hard disk, cd rom, floppy, etc.) senza che ne muti la natura o che l’originale sia distinguibile dalla copia263. 262 Sulla differenza che intercorre tra firma elettronica, firma elettronica qualificata, firma digitale, cfr. G. FINOCCHIARO, Firma digitale e firme elettroniche, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 53 e ss; U. BECHINI - M. MICCOLI, Attuazione delle direttiva europea sulla firma elettronica, ovvero la forma sine probatione, in Notariato, Ipsoa, Milano, 3/2002, pp. 327 e ss.; E. SANTANGELO - M. NASTRI, Firme digitali e sigilli informatici, in Vita Notarile, Buttitta, Palermo, n. 2/2002, pp. 1124 e ss. 263 Cfr. AA. VV., Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici (D.P.R. 10 novembre 1997, N. 513), in NLCC, CEDAM, Padova, 2000, pp. 34 e ss.; BIANCA, I contratti digitali, in Studium iuris, CEDAM, Padova, 1998, pp. 1035 e ss.; S. CAPOLUPO - U. LA COMMARA, Il commercio elettronico, profili tecnici, giuridici e fiscali, Buffetti, Roma, 1999, pp. 18 e ss.; S. CASABONA, Il documento in forma elettronica nell’esperienza italiana e angloamericana, in Riv. crit. dir. priv. , Jovene, Napoli, 2002, pp. 565 e ss.; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Laterza, Roma – Bari, 2003, pp. 10 e ss.; G. CHIBBARO, Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni, in AA.VV. Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 112–113; R. CLARIZIA, Validità giuridica del documento elettronico, in Informatica ed evoluzione giuridica nell’attività economica, in Atti del seminario organizzato dalla Istifid e dall’Associazione per gli studi di legislazione economica, Firenze, 1985, pp. 49 e ss.; ID, Informatica e conclusione del contratto, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 10 e ss.; ID, Forma e imputabilità della dichiarazione di volontà nei contratti conclusi mediante elaboratore, in Atti del IV Congresso Internazionale sul tema Informatica e regolamentazioni giuridiche (a cura del CED della Cassazione), Laterza, Roma, 16 – 21 maggio 1988, pp. 6 e ss.; ID, Contratto informatico, in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1998, pp. 4 e ss.; ID, La libertà di forma in civil law ed in common law. Il contratto informatico, in Eur. Dir. Priv., Giuffrè, Milano, 1998, pp 79 e ss.; F. DELFINI, Forma e trasmissione del documento informatico nel regolamento ex art. 15.2 l. 59/1997, in Contratti, Ipsoa, Milano, 1997; pp. 633 e ss; ID, Contratto telematico e commercio elettronico, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 43 e ss.; ID, Il commercio elettronico, in Tratt. Piccozza e Gabrielli, CEDAM, Padova, 2004, pp. 25 e ss.; S. ESKENAZI, Quelques particularités des contrats iinformatiques par rapportaux régles générales des contracts, in Atti del VI Congresso Internazionale sul tema Informatica e regolamentazioni giuridiche (a cura del CED della Cassazione), Roma, 16 – 21 maggio 1988; G. FINOCCHIARO, Documento elettronico, in Contratto e Impresa, CEDAM, Padova, 1994, pp. 433 e ss.; E. FLORINDI, Il contratto digitale, in Dir. dell’informaz. e dell’informatica, Giuffrè, 174 Un documento informatico necessita poi di un’intermediazione tecnica per la sua fruizione, a differenza di quel che avviene per il documento cartaceo, per comprendere il quale è sufficiente la sola scienza del fruitore264. Il documento informatico, nella sua definizione di “rappresentazione informatica” ha insita un’altra caratteristica, quella di essere una rappresentazione dinamica, contrariamente al documento cartaceo, che costituisce, per converso, una rappresentazione statica. Ecco così che la definizione del documento come “cosa che fa conoscere un fatto” si rivela incompleta se applicata al documento informatico. Il documento informatico è cosa che fa conoscere un fatto a seguito di una corretta utilizzazione di strumenti tecnici, che deve essere reiterata ogni qualvolta si debba realizzare la conoscenza. Trasponendo, ora, il nostro discorso al settore dei registri fondiari, occorre rilevare come l’informatizzazione dei registri abbia consentito di superare uno dei vincoli classici per la realizzazione dei medesimi: la localizzazione territoriale degli stessi. Se era infatti impensabile, in un sistema basato sul documento cartaceo e sul rapporto personale e diretto degli utenti con il registro, ogni ipotesi diversa dalla distribuzione sul territorio di unità di registrazione autonome ed autosufficienti, pena l’assoluta inefficienza del sistema, l’avvento dell’informatica e della telematica capovolge tale schema, in quanto la centralizzazione dei registri con la possibilità di accesso a distanza, rende più efficiente ed economico il Milano, 1999, pp. 40 e ss.; V. FRANCESCHELLI, Computer, documento elettronico e prova civile, in Giur. it., Utet, Torino, 1998, pp. 314 e ss.; ID, Computer e diritto, Maggioli, Rimini, 1989, pp. 20 e ss.; ID., Il contratto virtuale. Diritto nel cyberspazio, in Contratti, Ipsoa, Milano, 1995, pp. 313 e ss.; R. ZAGAMI, “Firma digitale e sicurezza giuridica”, CEDAM, Padova, 2000, p. 200. 264 L’uso di un programma diverso (anche solo di poco) da quello con cui il documento è stato formato può comportare notevoli differenze nella rappresentazione che ne risulta. 175 sistema, consente l’adozione di sistemi di disaster recovery e non impedisce comunque l’istituzione sul territorio di uffici locali. Il registro deve identificare in primo luogo il soggetto titolare di diritti; il secondo elemento essenziale di un registro fondiario è il bene. Inoltre un pubblico registro dovrebbe contenere tutti gli elementi rilevanti per la commerciabilità del bene come, nel caso dell’Italia, i dati relativi a regime e regolarità urbanistica ed i vincoli derivanti dalla legislazione per la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico e dalla normativa sulla tutela ambientale265. L’elemento reale e quello personale costituiscono tradizionalmente un criterio discretivo tra le varie tipologie di registri fondiari. Su base reale quelli catastali, su base reale o personale, secondo i casi, i pubblici registri immobiliari. Tale criterio, tuttora esistente, perde di significato in un sistema informatizzato, che si caratterizza per la naturale molteplicità delle chiavi di accesso. Il registro informatizzato può dare notizie più dettagliate e consentire ricerche più mirate con minore sforzo. I pubblici registri immobiliari devono poi garantire un tempo di aggiornamento e consultazione sufficienti a mantenerne la natura di garanzia dei traffici: questo significa consultabilità in tempo reale, con strumenti telematici, ed aggiornamento immediato. Il documento informatico deve in primo luogo essere formato. Dal punto di vista tecnologico ciò comporta la realizzazione di un documento che abbia caratteristiche di affidabilità, oltre che stabilità e durevolezza. Il bene “documento informatico” richiede a questo scopo regole giuridiche 265 Sul punto C. RESTAINO, La pubblicità immobiliare fra attualità e prospettive , in AA.VV., La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive. IV, Atti del convegno, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 511 e ss. 176 che garantiscano la sussistenza di tali requisiti così come vi sono regole giuridiche che garantiscono l’inalterabilità del documento cartaceo266. Il documento deve poi essere trasmesso al pubblico registro. L’inserimento dei dati nel registro deve essere quindi effettuato da parte di soggetti qualificati, e deve essere consentita solo l’inserzione dei documenti che presentino tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti. È necessario quindi, non solo un sistema informatico adeguato, ma la regolamentazione della protocollazione dei documenti e delle procedure per renderli fruibili in consultazione. I dati del registro, ed i documenti conservati dallo stesso, devono essere disponibili per la consultazione in tempo reale, con modalità che consentano una verifica completa e non demandata ad operazioni successive267. La disponibilità dei dati del registro fondiario comporta l’esistenza di un’adeguata conservazione268 ed archiviazione269 degli stessi. Le nuove tecnologie rendono - se possibile - ancora più necessaria un’intermediazione qualificata, per le difficoltà ed i rischi insiti nel nuovo mezzo. Un intermediario giuridico, che sappia utilizzare in modo sicuro le nuove tecnologie, è strumento di sviluppo del sistema degli scambi ed impedisce la formazione di posizioni dominanti. 266 Nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 3 agosto 1962 erano, infatti, fissate analiticamente le caratteristiche di resistenza richieste per redigere a macchina gli atti pubblici. Detta normativa si è mantenuta inalterata al sopravvento delle nuove tecnologie di stampa, anzi, l’art. 7 del D.P.R. 445/2000 fa riferimento - per la redazione degli atti pubblici – a qualunque mezzo idoneo a garantire la conservazione nel tempo. 267 Il principale problema cui ha dato origine il processo di informatizzazione e insito nel fatto che gli archivi informatici non costituiscono il dato primario, che continua ad essere su base cartacea. 268 La conservazione significa, per entrare nel merito, mantenimento di tutte le caratteristiche del documento, fruibilità ed imputabilità su tutte. 269 L’archiviazione consiste invece nelle attività volte a consentire la reperibilità e la fruibilità dei documenti e, nel nostro caso, di quanto è stato inserito nei registri. 177 Nei sistemi di common law la situazione si presenta sostanzialmente più complessa e variegata, anche per la stessa struttura dell’ordinamento giuridico, che lascia molto più spazio, per sua natura, ad una valutazione intrinseca delle risultanze dei registri, al di là del dato formale del contenuto dei registri e della legislazione vigente nel singolo paese. Qui, il notaio non ha alcuna funzione, anche perché più che alla tutela dei terzi maggiore importanza è data alla volontà delle parti contraenti. Il sistema di accertamento della proprietà nei paesi di common law è tradizionalmente basato sulla ricerca e sull’analisi dei titoli, effettuato da soggetti che abbiano una qualificazione professionale e culturale piuttosto che un potere conferito dall’autorità pubblica. L’intervento di questi professionisti legali costituisce ancora in molti casi la miglior forma di garanzia della proprietà immobiliare. Ragioni storiche hanno poi fatto sì che lo sviluppo del catasto sia stato inferiore a quello dei paesi di civil law, ed anche questo è un ostacolo allo sviluppo dei pubblici registri. Il sistema inglese scaturente dalla legislazione del 1925, che dà efficacia costitutiva alla pubblicità a somiglianza del sistema tedesco, si basa sul rilascio, da parte del pubblico registro, di una certificazione attestante proprietà e vincoli sui beni e sull’accesso al pubblico registro, tendenzialmente, senza necessità di assistenza legale. La procedura non presenta, in molti casi, caratteri di obbligatorietà270. In Inghilterra, il contratto e l’atto di trasferimento costituiscono due distinti atti, che, quando hanno ad oggetto beni immobili, nella pratica vengono compiuti in momenti diversi mediante due distinti documenti, entrambi redatti in forma scritta, ossia il contract e la conveyance. Mentre il primo non ha effetti traslativi at law ma soltanto in equity (procurando, 270 Cfr. C. RESTAINO, La pubblicità immobiliare fra attualità e prospettive , cit., pp. 511 e ss. 178 così, all’acquirente un equitable interest), la conveyance, unitamente, alla registrazione produce l’effetto traslativo del diritto. In Inghilterra la registrazione è obbligatoria dal 1990 e determina l’effettivo trasferimento: si parla di registration of title, che comporta la trascrizione non tanto dell’atto negoziale bensì del suo effetto legale. Anche in Inghilterra la tenuta dei registri è demandata allo Stato, ma, contrariamente a quanto avviene nei sistemi di civil law, quest’ultimo ne garantisce la veridicità e si assume le conseguenti responsabilità nei confronti delle parti contraenti. Sicché, qualora si tratti di beni immobili soggetti a pubblicità, il registro del titolo rivela le generalità del proprietario e la legge considera colui che ne risulta proprietario come il vero proprietario, quand’anche in realtà non lo sia. Altra differenza con i registri propri degli ordinamenti di civil law sta nel fatto che il registro del titolo rappresenta soltanto un’istantanea della titolarità di un dato bene in un dato momento, essendo, pertanto, privo di qualsiasi prospettiva storica. Per concludere, va ricordato che in Inghilterra e Galles è in fase di attuazione il Land Registration Act 2002271, che integra e in parte sostituisce la precedente legislazione risalente al 1925, ed introduce il principio della telematizzazione della pubblicità immobiliare. Le caratteristiche più rilevanti della nuova legislazione possono riassumersi nell’aumento delle ipotesi di iscrizione obbligatoria nel pubblico registro, che restano tuttavia limitate ad alcuni casi specifici272, e nel rafforzamento del principio di opponibilità ai terzi. Il pubblico registro, ancorché di diffuso utilizzo, non è ancora un sistema generalizzato e non è presente su tutto il territorio di Inghilterra e Galles, che costituiscono l’ambito territoriale di possibile applicazione della 271 272 Il documento è consultabile on line su www.landregistry.gov.uk. Ad esempio, donazioni e protezione degli incapaci. 179 normativa. Inoltre si tratta di un sistema basato sulla descrizione dell’immobile e dei diritti in linguaggio naturale, e non è presente alcuna classificazione dei diritti né una descrizione degli immobili basata su un catasto geometrico. La normativa273 consente l’uso di strumenti informatici a condizione che: la firma elettronica sia compatibile con la legislazione nazionale e comunitaria e rilasciata da un certificatore; sussista un sistema di validazione temporale; vi sia un sistema per la trasmissione sicura dei documenti, oltre che un sistema di archiviazione elettronica dei medesimi274. Ora, tornando al tema che costituisce l’oggetto della presente indagine, in riferimento all’ordinamento giuridico inglese - atteso che in Inghilterra la vendita di immobili da costruire (o in corso di costruzione) non è regolamentata - si potrebbe ipotizzare che l’obiettivo di tutelare i promissari acquirenti di immobili in costruzione (o costruhendi) potrebbe essere ivi conseguito utilizzando a tal uopo uno degli strumenti tipici della tradizione di common law: il trust. Sarebbe, pertanto, opportuno introdurre una disciplina specifica della fattispecie, sottoponendo, altresì, l’attività dei costruttori immobiliari al controllo di un apposito ente, sì da ridurre il margine di rischio per i promissari acquirenti. Qui ad agire quale trustee dovrebbe essere uno tra gli istituti di credito autorizzati dall’ente di controllo, all’apertura da parte del quale di un trust account subordinare la stipula di un qualsivoglia accordo di vendita 273 Sections da 90 a 95 del provvedimento. È in corso di emanazione una normativa secondaria per la definizione di dettaglio degli strumenti da utilizzare e delle modalità relative; tale normativa dovrà riguardare in particolare le regole per la trasmissione e la conservazione dei documenti. È interessante notare che tali attività, in modalità telematica, sono riservate ad intermediari selezionati (solicitors, public notaries) che assumono la responsabilità di effettuare le transazioni nell'interesse dei destinatari degli effetti giuridici delle stesse. A tal fine è in funzione un sistema di pagamenti elettronici. 274 180 delle unità in costruzione, oltre che la correlativa percezione di acconti sul prezzo. Ovviamente, l’istituto di credito in qualità di trustee sarà tenuto ad agire secondo la diligenza richiesta per questo tipo di incarico redigendo con cadenza periodica rapporti sui flussi di somme in accredito ovvero a debito dell’trust account. Così facendo si potrebbe configurare il trust come strumento idoneo - alla stessa stregua dell’affidamento in Francia per quel che riguarda la V.E.F.A. – alla tutela patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire, ponendo, inoltre, i pagamenti in un rapporto di corrispondenza con lo stadio di avanzamento dei lavori (analogamente a quanto è stato disposto dal Legislatore italiano con il D.lgs. n. 122/05). 2.3.1 La regolamentazione dell’acquisto della proprietà immobiliare in Germania In Germania la norma centrale, volta a tutelare gli acquirenti di immobili in corso di costruzione, è la Makler - und Bauträgerverordnung MaBv, che risale al 1974; tuttavia, prima di addentrarci nella disamina delle disposizioni normative ivi contenute, e al fine di agevolare la comprensione dei termini di operatività della suddetta norma, si rivela opportuno offrire una panoramica sulla prassi relativa alle modalità di acquisto della proprietà o di altro diritto reale su immobili in Germania275. 275 Sul tema vedi D. OCKL, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, Studio CNN, Commissione affari europei ed internazionali, pubblicato sulla RUN nel CNN-Notizie del 6 dicembre 2005 e nella Banca Dati Notarile. 181 Com’è noto, in Germania la pubblicità per i diritti reali su immobili è realizzata attraverso l’ufficio del libro fondiario (tavolare)276, che tiene dei registri organizzati su base reale, nei quali sono registrati tutti gli immobili. Per ciascun immobile o per tutti gli immobili appartenenti ad un medesimo proprietario viene tenuto il cosiddetto foglio tavolare, il quale consta di una prima parte in cui è registrata la consistenza del foglio (cioè gli immobili che ne fanno parte e le loro variazioni di confine) e tre sezioni: la prima sezione indica il proprietario; la seconda sezione contiene gli aggravi diversi da quelli contenuti nella terza sezione; la terza sezione contiene gli aggravi ipotecari e relative iscrizioni277. Accanto al tavolare esiste il catasto quale registro riportante le aree secondo criteri tecnico – misurativi. Ora - per quel che specificamente concerne l’acquisto della proprietà immobiliare - in Germania, a differenza di quel che avviene in Italia, il consenso validamente espresso non ha efficacia traslativa, ma produce effetti meramente obbligatori. Invero, con il contratto una parte si impegna a far acquistare all'altra la proprietà e viceversa quest'ultima si obbliga all'acquisto ed al pagamento del prezzo. L'acquisto vero e proprio si ha con l'intavolazione, cioè con l'iscrizione nei pubblici registri del libro fondiario e quindi ad avvenuta pubblicità dell'atto278. L’ufficio tavolare è una sezione della pretura, le iscrizioni avvengono a seguito di un procedimento di volontaria giurisdizione su base meramente documentale che comporta un controllo sugli atti presentati; l’avvenuta iscrizione attribuisce il grado. Le domande riguardanti il medesimo diritto sono da trattare nell’ordine cronologico della loro presentazione ad eccezione che nei seguenti due casi: qualora colui che ha presentato la prima domanda acconsenta alla postergazione della trattazione della propria domanda rispetto ad altra presentata posteriormente e qualora la seconda domanda debba necessariamente essere trattata anteriormente alla prima, dato che altrimenti la prima non sarebbe ammissibile. 277 A favore di colui che acquista un diritto su un immobile in seguito ad un negozio giuridico le risultanze tavolari si presumono esatte a meno che non risulti iscritta un’opposizione alle risultanze stesse o il terzo non sia in mala fede (§ 892 BGB). 278 Al fine di poter procedere alla pubblicità oltre al contratto è, però, necessaria la cosiddetta Auflassung, ossia una dichiarazione formale e astratta delle parti mediante la quale viene espresso 276 182 In altri termini, in Germania, con l’espressione “assunzione di una obbligazione di alienare o acquistare un immobile” non si allude, come nel diritto italiano, alla stipula di un contratto preliminare, intendendo, per converso, il vero e proprio contratto di compravendita, privo, quest’ultimo nell’ordinamento giuridico considerato - di effetti traslativi, e dotato di meri effetti obbligatori. 2.3.2. I requisiti formali previsti per i contratti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili Il § 311 b, 1 comma, BGB stabilisce che l’assunzione dell’obbligazione di alienare o acquistare un immobile sito in Germania è valida solo se fatta per atto notarile279, in difetto della forma notarile280 l'atto è, dunque, nullo281. L’obbligo della forma notarile lungi dal riguardare soltanto gli essentialia negotii afferisce anche a tutte le volontà accessorie delle parti che presentino una certa connessione al negozio, purché inserite nel sinallagma, o, comunque, allo stesso negozio collegate seppur in altri il consenso al trasferimento della proprietà di un bene immobile. Essa costituisce titolo necessario per l'intavolazione, intavolazione che le parti dovranno inoltre espressamente autorizzare. A questa seguirà la domanda di intavolazione che instaura un procedimento di volontaria giurisdizione meramente documentale a chiusura del quale si avrà l'iscrizione presso il libro fondiario (tavolare), con efficacia costitutiva dell'acquisto della proprietà. 279 Eccetto per il Baden Württenberg , ove vigono norme particolari. 280 Per i requisiti formali richiesti vedi H. EYLMANN - D. VAASEN, Bundesnotarordnung, in Beurkundungsgesetz Kommentar, 3, 1995, T. KEIDEL - K. WINKLER, Beurkun-dungsgesetz, in Kommentar München, 14, 1999. 281 Tuttavia l'atto nullo per vizio di forma viene sanato, in caso di avvenuta intavolazione, in seguito ad atto di rilascio (Auflassung) ricevuto da notaio tedesco. La convalida dell’atto nullo per vizio di forma ha efficacia ex nunc. 183 termini282; sottostanno ai medesimi obblighi formali anche il contratto preliminare283, le procure irrevocabili284 e i mandati. Si considerino, ancora, i contratti con mediatori285 e avvocati286. Anche le modifiche e le integrazioni necessitano della medesima forma dell’atto notarile. Infine, per quel che concerne le risoluzioni, queste necessitano della forma dell’atto notarile solo qualora a favore dell’acquirente vi sia un’aspettativa di diritto – Anwartschaftsrecht – all’acquisto della proprietà: ciò si verifica quando sia avvenuta la Auflassung e sia stata effettuata una 282 Si pensi, per esemplificare, alle nozioni di condizioni, diritto di recesso, obbligo di conclusione di altro negozio,all’ipotesi di una vendita collegata ad un contratto d'appalto oppure della vendita e locazione dell'immobile al venditore. 283 Il contratto preliminare nel diritto tedesco comporta l'assunzione di un obbligo a far acquistare la proprietà e rispettivamente ad acquistare la stessa sospensivamente condizionato all'avvenuta stipula del contratto di vendita. Nella prassi i contratti preliminari sono rari per i doppi costi: le parti stipulano direttamente l'atto di vendita che – come visto – ha comunque effetti obbligatori. 284 In Germania non vige il principio valido nel nostro ordinamento di parità di forma tra procura e atto alla quale questa si riferisce (§ 167 secondo comma BGB). Per la presentazione al tavolare è tuttavia necessario che la procura abbia almeno la forma minima della scrittura privata autenticata (Cfr. § 29 GBO). Qualora la procura generi di fatto un obbligo alla vendita o all’acquisto (come ad esempio nel caso di procura irrevocabile, ammessa nel diritto tedesco) è, però, necessaria la forma dell’atto notarile. Se con la procura è collegato un mandato, è necessaria la forma dell’atto notarile anche per quest’ultimo. È da evidenziare la sussistenza delle seguenti particolarità: - è opportuno che la procura consenta la nomina di subprocuratori per la fase di esecuzione (a volte vengono rilasciate subprocure in tal senso agli impiegati o collaboratori del notaio); - il § 181 BGB prevede un divieto di contrarre con se stresso a carico del procuratore (salvo dispensa); - la procura non dovrebbe essere temporalmente limitata alla vendita ma comprendere anche la Auflassung e l’esecuzione della stessa. 285 Qualora gli incarichi a mediatori prevedano a carico del mandante per il caso di mancata conclusione del contratto oneri superiori ai carichi documentabili sopportati dal mediatore è altresì necessario per gli stessi, pena la nullità, la forma dell’atto notarile per la pressione di carattere economico alla conclusione del contratto. 286 I medesimi principi valgono per gli incarichi ad avvocati od ad altri professionisti in ordine alla vendita di immobili, qualora sia convenuto un onorario indipendente dal risultato positivo dell’avvenuta conclusione, BGH, DnotZ 1990, 651. 184 relativa prenotazione al tavolare o sia stata presentata la domanda tavolare volta ad ottenere il relativo passaggio di proprietà287. In base al § 117 BGB la dichiarazione in atto di un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato comporta nullità del negozio per simulazione288, anche in questo caso la nullità viene sanata in seguito all’avvenuta intavolazione289. 2.3.3. La ratio della prescrizione formale – cenni alla tutela del consumatore La peculiare rigidità delle prescrizioni formali sopra indicata viene giustificata dalla dottrina290 perché garantisce: - informazione delle parti sugli effetti dell’atto (§§ 17, 21 BeurkG); - certezza della prova attraverso l’atto pubblico; - certezza dell’identità personale delle parti; - conservazione dell’atto presso il notaio; - tutela del consumatore attraverso la consulenza e l’informazione da parte del notaio soprattutto per le parti inesperte (§17 BeurkG); - tutela da decisioni affrettate. 287 OLG Düsseldorf, DnotZ 1990, 370; OLG Hamm, DnotZ 1991, 149. Non si ha tuttavia tale nullità in caso di suddivisione del prezzo fra terreno e fabbricato in modo difforme alla realtà per motivi fiscali (BGH, NJW 2002, 1527). 289 Tuttavia tale intavolazione può essere evitata con una dichiarazione di avvenuta simulazione. 290 BLAESCHKE J., Praxishandbuch Notarprüfung – ZnoP – Schriften für die Notarpraxis, Recklinghausen, 2001; H. EYLMANN - D. VAASEN, Bundesnotarordnung, in Beurkundungsgesetz Kommentar, 3. Ed. 1995, R. GRIWOTZ, NotBZ 2001, p. 1; C. HERTEL, Bauträgervertrag, in Limmer - Hertel - Frenz - Mayer, Würzburger Notarhanduch 2005, p. 803 ss.; ID., Würzburger Notarhandbuch, cit., p. 811; T. KEIDEL - K. WINKLER, Beurkundungsgesetz, 14. ed., Kommentar München 1999; H. D. KUTTER, Bauträgervertrag in Brambing - Jerschke- Waldner, Beck'sches Notar-Handbuch, München 2000, AII p. 222; D. OCKL, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, Studio CNN, Commissione affari europei ed internazionali, pubblicato sulla RUN nel CNN-Notizie del 6 dicembre 2005 e nella Banca Dati Notarile; E. ULLMANN, NJW, 2002, p. 1073. 288 185 Le modalità della stipula devono garantire l’imparzialità del notaio. In particolare, per quanto riguarda i contratti tra imprenditore e consumatore (§ 310 3 comma BGB), gli obblighi professionali del notaio sono specificati dal § 17 BeurkG, in base al quale il notaio dovrà curare che la volontà del consumatore gli sia comunicata personalmente e non a mezzo di interposte persone; inoltre, per quanto riguarda gli atti aventi ad oggetto immobili, il notaio dovrà assicurarsi che il consumatore abbia ricevuto una copia dell’atto due settimane prima della sottoscrizione291. Non sussiste tuttavia nessun obbligo di menzione relativo, e anche la consegna della copia dell’atto non è prevista in modo tassativo, potendo essa essere derogata in casi eccezionali292. 2.3.4. Il ruolo del notaio. Generalità In base al § 4 BeurkG il notaio deve rifiutarsi di ricevere l’atto in caso di contrarietà a norme di legge293; il § 17 BeurkG dispone, per gli atti pubblici (öffentliche Beurkundungen), che il notaio deve indagare la volontà delle parti, chiarire l’oggetto del negozio, spiegare alle parti le conseguenze giuridiche dell’atto e curare che le dichiarazioni delle parti siano correttamente ed idoneamente riportate in atto; il § 21 BeurkG pone poi l’obbligo a carico del notaio di prendere visione, prima della stipula, dello stato tavolare. 291 Questo diritto di riflessione di due settimane non vige invece per la costituzione di ipoteche. Ad esempio la necessità di stipulare l’atto per non perdere agevolazioni fiscali, ma anche necessità di stipulare l’atto prima della partenza per un viaggio (in tal caso è necessaria un’espressa richiesta del consumatore a riguardo e la prassi è per l’opportunità di una relativa menzione in atto). La mancata osservanza dell’obbligo da parte del notaio non comporta invalidità dell’atto ma violazione di un dovere inerente alla funzione notarile con relativa responsabilità da parte del notaio stesso. 293 Siffatta prescrizione normativa vale anche per l’autentica delle sottoscrizioni in base al disposto del § 40 BeurkG. 292 186 Oltre a questi obblighi espressamente previsti dalla legge, la giurisprudenza costante del BGH ritiene che il notaio debba adoperarsi per evitare conseguenze giuridiche negative a carico delle parti. Particolarmente importante risulta sotto vari aspetti, il ruolo del notaio, evidenziato in dottrina294. Invero, si riconosce al notaio il delicato compito di consigliare le parti prima della stipula circa i vari aspetti contrattuali attorno a cui potrebbe non essersi ancora verificato il consenso: data della consegna, del passaggio del possesso, suddivisione dei costi contrattuali, regolamento in caso che il contratto non abbia buon fine (ad es. per diniego di autorizzazioni necessarie); inoltre, di decisiva importanza risulta l’assicurazione della cosiddetta Zug um Zug Abwicklung – esecuzione passo per passo295. Essenziale è, infatti, il ruolo del notaio in fase di esecuzione296. Così il notaio dovrà informare analiticamente le parti:sulla necessità di autorizzazioni giudiziali o amministrative (ex § 18 BeurkG); sulla necessità del nulla osta degli uffici finanziari (ex § 19 BeurkG); sulla sussistenza di diritti di prelazione (ex § 20 BeurkG). 294 Si veda sul tema L. Von KRAUß, Immobilenkaufverträge in der Praxis, cit., 81; J. BLAESCHKE, Praxishandbuch Notarprüfung, cit., pp. 13 e ss.; H. EYLMANN - D. VAASEN, Beurkundungsgesetz Kommentar, cit., pp. 54 e ss., R. GRIWOTZ, NotBZ, cit., p. 1; C. HERTEL, Bauträgervertrag, cit., p. 803 ss.; ID, Würzburger Notarhandbuch, cit., p. 811; T. KEIDEL - K. WINKLER, Beurkun-dungsgesetz, cit., pp. 14 e ss.; H. D. KUTTER, Bauträgervertrag in Brambing - Jerschke- Waldner, cit., p. 222; D. OCKL, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, cit, pp. 14 e ss.; E. ULLMANN, NJW, cit., p. 1073. 295 Questa previsione è volta da un lato a garantire che il compratore non paghi il prezzo prima che sia assicurato il passaggio di proprietà libera da aggravi, dall’altro a tutelare il venditore dalla perdita della proprietà prima che sia assicurato e garantito il pagamento. 296 Si pensi alle ipotesi in cui sia necessario richiedere tempestivamente prenotazioni o cancellazioni tavolari, richiedere il consenso a cancellazioni ad eventuali creditori, verificare l’adempimento di incarichi fiduciari (ad es. consenso alla cancellazione di ipoteche contro pagamento del l’importo del debito ancora dovuto), richiedere autorizzazioni o rinuncia a diritti di prelazione di natura pubblica o privata, eseguire denunce varie previste dalla legge, effettuare relative comunicazioni alle parti ecc. 187 2.3.5. “Procure” – “rappresentanza” - “ratifica” (Genehmigung) È piuttosto diffusa la pratica di fare intervenire in atto persone che si dichiarano rappresentanti di altre salvo ratifica, senza che vi sia alcuna procura; ciò non comporta problemi per il notaio tedesco, a differenza di quanto previsto dal nostro ordinamento. In atto verrà costituito il falsus procurator che espressamente si dichiara tale salvo ratifica297. La ratifica non necessita della stessa forma prevista per l’atto. Tuttavia per poter presentare la stessa al tavolare, è necessaria la forma minima della scrittura privata autenticata298. Diverso è il caso in cui vi sia una procura ma questa non rivesta la forma minima necessaria per provvedere all’intavolazione (es. scrittura privata non autenticata): in questo caso il contratto è comunque efficace ma non potrà essere presentato al tavolare (per insufficienza di forma della procura ai fini tavolari)299. I minorenni sottostanno alla potestà di entrambi i genitori e vengono rappresentati da essi congiuntamente. (§ 1629, comma 1, BGB), i genitori sono tuttavia esclusi dalla rappresentanza ex lege in caso di negozio in cui siano parti essi stessi o parenti in linea retta300. In caso di conflitto di interessi è necessaria la costituzione di una curatela (Ergänzungspflegschaft) ai sensi del § 1909 BGB e sulla necessità di una tale curatela (nei casi dubbi) decide il tribunale della famiglia, la 297 La ratifica è un atto unilaterale recettizio. Per questo è prassi incaricare il notaio di richiedere e ricevere la ratifica. Spesso egli è incaricato anche di fissare un termine per la ratifica. 298 Concretamente la ratifica viene formulata molto brevemente come segue: “Ratifico l’atto rep. …. del notaio…..”. Sussiste, pertanto, il concreto pericolo che il dominus negotii non sia sufficientemente informato sul contenuto del negozio stesso. 299 In ipotesi, fra le obbligazioni a carico del venditore (il contratto ha, come visto, effetti obbligatori e non reali, dato che questi si avranno solo con l’intavolazione) rientra anche quella di presentare una procura formalmente idonea. 300 A meno che non si tratti di negozi o adempimento di obbligazioni esclusivamente a vantaggio del minorenne. (§107 BGB). Il che deve essere verificato dal notaio in base ai principi generali del BGB. 188 nomina avviene invece da parte del giudice tutelare (anche se il tribunale per la famiglia può adire a sé la nomina). Il procuratore così nominato giustifica i suoi poteri in forza dell’atto di nomina (Bestallungsurkunde), per la stipula del quale non sono necessarie autorizzazioni e anche la nomina del curatore può non precedere l’atto. In tal caso è il notaio stesso che può venire incaricato di presentare la relativa richiesta. In base al § 21 BeurkG il notaio è tenuto ad effettuare le relative visure tavolati prima di ricevere un atto301; in mancanza delle relative visure egli può ricevere un atto solo su espressa richiesta delle parti previa informazione da parte del notaio dei relativi rischi302. Dopo la prenotazione (Vormerkung v. infra) le visure saranno da effettuare nuovamente per verificare l’avvenuta effettiva cancellazione di eventuali iscrizioni necessaria per l’acquisto libero da aggravi. 2.3.6. Oggetto del contratto e peculiarità dei contratti di compravendita dei terreni da frazionare Come si è evidenziato l’atto di vendita nel diritto tedesco ha efficacia obbligatoria. Possono pertanto formare oggetto della vendita sia beni (o diritti sugli stessi) già individuati ed identificati tavolarmente (ad esempio un terreno intero tavolarmente identificato con un numero successivo, una quota pro indiviso di un tale terreno, la proprietà di un appartamento o di La giurisprudenza ha ritenuto sufficienti visure effettuate due settimane prima – in casi di routine anche sei settimane prima –LG München II, MittBayNot 1978, 237; OLG Frankfurt, DnotZ 1985, 244. 302 Di tale avvenuta informazione va fatta menzione in atto. 301 189 una porzione di un edificio), sia beni che necessitano di una specificazione attraverso un frazionamento. Con riferimento all’oggetto del contratto, va evidenziato come sia del tutto peculiare la disciplina della vendita di porzioni di terreno da frazionare. Infatti queste porzioni, secondo il dettato normativo, a pena di nullità dell’atto, devono essere sufficientemente individuate nell’atto o mediante descrizione per litteram o mediante un piano allegato. In questi casi il prezzo viene generalmente fissato a misura (e spesso il pagamento messo a scadenza solo a seguito della misurazione ufficiale). In sede della Auflassung viene poi riconosciuta la misurazione effettuata e definito il prezzo in via definitiva. Va notato che possono esservi casi in cui il frazionamento abbisogna di autorizzazioni da parte dell’amministrazione303, autorizzazioni il cui rilascio può essere anche incerto al momento della stipula. In caso di diniego dell’autorizzazione si ha un caso di impossibilità iniziale. L’effetto obbligatorio del contratto implica in tali casi la responsabilità del debitore – venditore ex § 311a BGB304. La responsabilità del venditore è tuttavia esclusa in caso di mancata conoscenza giustificata dell’impedimento305. 303 Ciò avviene in base al § 19 BauGB o in base a disposizioni normative di carattere edilizio dei vari Bundesländer. 304 In base a questa norma il compratore – creditore avrà la scelta se chiedere il risarcimento del danno o la restituzione delle spese sostenute confidando nella conclusione del contratto. 305 La prassi prevede regolamentazioni contrattuali di tale responsabilità ad esempio mediante la previsione di un diritto di recesso o l’inserimento di una condizione sospensiva legata al rilascio dell’autorizzazione. 190 2.3.7. Dichiarazioni reali (dingliche Erklärungen): Vormerkung – prenotazione In seguito alla vendita il venditore è tenuto a procurare la proprietà, nel frattempo è, comunque, possibile effettuare - in ragione della vendita stipulata - una prenotazione tavolare (Auflassungsvormerkung) a favore dell’acquirente. Quest’ultima costituisce uno strumento di centrale importanza a tutela degli interessi dell'acquirente stesso (al quale tuttavia questi può anche rinunciare). Invero, la prenotazione tutela l’acquirente (sin dal momento della presentazione della relativa domanda) contro: - atti dispositivi medio tempore del venditore. Questi, infatti, sono inefficaci nei confronti di colui che vanta una prenotazione. Tale inefficacia tuttavia non opera automaticamente. Piuttosto, il primo acquirente con prenotazione può pretendere dal creditore iscritto posteriormente alla prenotazione una dichiarazione di consenso alla cancellazione e da colui che ha acquistato diritti posteriormente il consenso all’intavolazione del proprio diritto (§883, secondo comma e § 888 primo comma BGB). La prenotazione non comporta pertanto un blocco della situazione tavolare e non libera il venditore dall’obbligo della cancellazione di tutti gli oneri iscritti; - esecuzioni forzate da parte di terzi nei confronti del venditore (§883 secondo comma BGB); tuttavia la prenotazione non comporta una cessazione della procedura d’asta; - fallimento del venditore (§106 InsO)306. Per l'iscrizione della prenotazione (Eintragung der Vormerkung) è necessaria un'apposita domanda tavolare e l'espresso consenso del In tal caso l’acquirente può pretendere il consenso per la Auflassug da parte del curatore fallimentare. 306 191 proprietario, consenso che dal punto di vista materiale non soggiace ad alcun obbligo di forma, ma che tavolarmente necessita della forma minima della scrittura privata autenticata. La prenotazione ha natura strettamente accessoria e presuppone pertanto un titolo valido ed idoneo307, questa comporta dei rischi per il venditore: in caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente il venditore può, in luogo dell’adempimento, recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno. Tuttavia la cancellazione della prenotazione può avvenire solo se viene provata la relativa non corrispondenza tavolare nelle forme di cui al § 29 GBO oppure in forza di un consenso espresso da parte dell’acquirente. Il venditore ha il diritto di ottenere tale consenso ex § 894 BGB. Tuttavia in concreto ciò è ottenibile solo con costi e tempi aggiuntivi (si consideri che in tali casi l’acquirente sarà insolvibile o difficilmente reperibile)308. 2.3.8. L’“Auflassung”: Contenuto e forma L’intavolazione della proprietà può avvenire solo in seguito ad un atto astratto, simile al closing nel diritto anglo americano, mediante il quale le parti danno il consenso al trasferimento di proprietà di un bene immobile e che costituisce titolo necessario per l’intavolazione: la Auflassung. Per l’iscrizione della prenotazione (Eintragung der Vormerkung) è necessaria una apposita domanda tavolare e l’espresso consenso del proprietario. 308 Per ovviare a tali inconvenienti sono possibili le seguenti soluzioni: - la prenotazione avviene solo in seguito alla presentazione di una garanzia bancaria per il pagamento del prezzo o versamento dello stesso sul conto fiduciario del notaio (notarandenkonto); - rilascio di una procura per prestare il consenso alla cancellazione e incarico al notaio di procedere alla cancellazione della prenotazione verificati i presupposti; - prenotazione risolutivamente condizionata. L’avveramento della condizione può essere fatto constatare dal notaio con atto proprio “Eigenurkunde”. 307 192 La Auflassung si concreta in una dichiarazione resa contemporaneamente dalle parti al notaio, cui compete esclusivamente la ricezione dell’atto309. È possibile l’intervento di un procuratore, non è invece possibile la scissione in un atto di proposta e un atto di accettazione. La Auflassung non può essere sottoposta ne a condizione ne a termine, è però possibile collegare il consenso al trasferimento della proprietà e la relativa domanda tavolare ad un’altra domanda tavolare (rivolta ad esempio all’iscrizione di un’ipoteca a garanzia del prezzo ancora dovuto). In un sistema che prevede l’acquisto della proprietà sugli immobili non a seguito del consenso validamente espresso ma solo in seguito all’avvenuta iscrizione presso il libro fondiario, l’efficacia obbligatoria del contratto di vendita comporta una doppia posizione debitoria – creditoria a carico rispettivamente del venditore e del compratore, fra di loro legate da un vincolo di sinallagmaticità. La tutela di entrambe le posizioni esige da un lato di assicurare che il venditore non perda la proprietà prima dell’avvenuto pagamento del prezzo, dall’altro che l’acquirente non paghi il prezzo prima di aver acquistato la proprietà. Particolarmente importante e delicato risulta essere in un tale contesto il ruolo del notaio310. La competenza a ricevere l’atto di Auflassung sussiste esclusivamente in capo al notaio tedesco. Non è possibile che tale atto venga ricevuto da un notaio estero. 310 A tal proposito sono possibili varie soluzioni: a) Separazione documentale – temporale: In tale soluzione vendita e Auflassung costituiscono oggetto di due atti materialmente e temporalmente distinti. In tal caso il venditore presta il proprio consenso alla Auflassung solo a controprestazioni avvenute (cosa che per quanto riguarda il compratore avverrà solo dopo la liberazione dell’immobile da eventuali aggravi, l’avvenuta rinuncia a diritti di prelazione, autorizzazioni necessarie rilasciate ecc.). Tale soluzione presenta tuttavia presenta degli svantaggi: - maggiori costi notarili; - le parti desiderano doversi recare una volta sola dal notaio (e non due una per la vendita e una per la Auflassung); 309 193 In caso di pagamento differito, dilazionato o da avvenire mediante prestazioni periodiche (rendita) si pone il problema di garantire il venditore qualora venga comunque rilasciata la dichiarazione di Auflassung, a tal proposito va segnalato che il diritto tedesco non conosce l’istituto dell’ipoteca legale, dunque le soluzioni ipotizzabili sono: a) prenotazione tavolare di ritrasferimento (Rückübereignungsvormerkung)311; b) iscrizione di garanzie reali. - rischio per il compratore che il venditore si rifiuti di sottoscrivere la Auflassung (o non sia più raggiungibile, sia deceduto ecc.) con conseguenti costi (e tempi) processuali. b) Procura: Una soluzione praticata per risolvere i problemi di cui all’ipotesi sub a) consiste nel conferimento, da parte del venditore, di una procura a dichiarare la Auflassung. La procura può essere rilasciata all’acquirente – a volte viene rilasciata anche a collaboratori del notaio. Unitamente al rilascio della procura viene dato mandato al notaio a ricevere la Auflassung solo se viene presentata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo. La soluzione presenta tuttavia i seguenti svantaggi o problemi: - il rilascio sistematico di procure a collaboratori del notaio presenta aspetti problematici dal punto di vista deontologico (contrarietà alle direttive della Bundesnotakammer – Camera federale del notariato); - la procura è comunque revocabile. c) Vendita e Auflassung in unico atto: Gli svantaggi di due atti separati di cui sopra possono essere evitati mediante inserimento della dichiarazione di vendita e della Auflassung in un unico atto. In tal caso tuttavia va assicurato che non vi sia esecuzione tavolare prima che il pagamento del prezzo sia eseguito o almeno garantito (ad es. mediante una garanzia bancaria). Le possibilità in tal senso sono: ca) Ausfertigungssperre - divieto di rilascio di copia conforme. In tale ipotesi le parti conferiscono al notaio un incarico, contenuto nell’atto medesimo, a non rilasciare copie autentiche dello stesso contenenti la clausola della Auflassung se non viene presentata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo. Prima dell’avvenuto pagamento il notaio rilascerà pertanto solo copie conformi per estratto, omettendo la dichiarazione di rilascio, e pertanto copie inidonee alla presentazione al tavolare. cb) Ausgesetzte Bewilligung - consenso all’intavolazione temporalmente differito. La Auflassung per essere idonea all’intavolazione deve contenere sia la dichiarazione di consenso al trasferimento della proprietà sia il consenso espresso all’intavolazione. È possibile differire temporalmente il consenso all’intavolazione. In tal caso viene dichiarata la Auflassung ma appunto senza il consenso all’intavolazione. In tal caso le parti incaricano e autorizzano il notaio a rendere in loro vece tale dichiarazione mediante una Eigenurkunde (atto proprio) da predisporre solo ad avvenuta prova del pagamento effettuato. 311 La risoluzione per inadempimento in caso di mancato pagamento del prezzo genera in capo all’acquirente un obbligo di ritrasferire l’immobile all’originario venditore. Per tale obbligo di ritrasferimento è possibile prenotare tavolarmente – in sede di esecuzione della Auflassung l’obbligo di restituzione. 194 2.3.9. La cosiddetta “esecuzione passo per passo” (Zug um Zug Abwicklung) ed il regime delle autorizzazioni L’efficacia obbligatoria della compravendita immobiliare comporta la nascita in capo alle parti di reciproche obbligazioni: il venditore dovrà fare quanto necessario per far acquistare la proprietà libera da aggravi, il compratore dovrà pagare il prezzo. In tale ambito il reciproco adempimento dovrà avvenire passo per passo, nel senso che il prezzo viene messo a scadenza man mano che il venditore adempie ai vari obblighi. La procedura ideale prevede: - iscrizione tavolare della prenotazione a favore del compratore; - rilascio di tutte le autorizzazioni e certificati negativi necessari; - liberazione degli aggravi da non assumersi da parte del compratore. A tal proposito le parti possono optare per il deposito fiduciario del prezzo presso il notaio su un conto fiduciario (Notarandenkonto); nella maggior parte dei casi al notaio viene poi conferito incarico di richiedere quanto necessario per l’avveramento delle condizioni a cui è sottoposto il pagamento o di verificarne il corretto avveramento. In tale ipotesi sarà il notaio a dare relativa comunicazione alle parti312. Al notaio viene in tale contesto affidato un mandato che può assumere vari contenuti (ad es. pagare il prezzo al venditore solo una volta avvenute determinate prestazioni, come la liberazione dell’immobile da persone cose, esecuzione di determinati lavori ecc.), fermo restando che il notaio potrà accettare l’incarico soltanto in presenza delle seguenti condizioni313: - deve sussistere un effettivo e giustificato interesse di garanzia delle parti; 312 313 Al riguardo sono fonti normative: § 54 a e ss. BeurkG , DONot §§ 10 – 12, GwG §3. Cfr. § 54 a BeurkG. 195 - deve sussistere un mandato specifico con indicazione – sia per quanto riguarda le somme che i loro frutti – del mandante, dell’avente diritto, dei termini e condizioni della custodia e del pagamento; - il notaio deve aver accettato l’incarico. L’incarico necessita della forma scritta. Il diritto tedesco conosce una serie di autorizzazioni (Genehmigungen) – che andranno richieste dopo la conclusione della vendita - necessarie per l’acquisto della proprietà e, quindi, per procedere all’intavolazione. Il notaio è tenuto ad informare le parti al riguardo e a fare menzione in atto dell’avvenuta informazione314. Si distinguono a proposito autorizzazioni di carattere pubblico, giudiziarie e di diritto privato. In seguito vengono riportate alcune delle autorizzazioni più importanti. A) Autorizzazione federale per il frazionamento. Il § 30 BauGB prevede che il comune possa, nel proprio statuto, prevedere la necessità di un’ autorizzazione per procedere al frazionamento di terreni compresi nell’ambito di un piano regolatore315. Per l’intavolazione è necessario presentare l’autorizzazione o un attestato negativo che certifichi la non necessità di una tale autorizzazione. B) Altre autorizzazioni previste dalla legge urbanistica (BauGB): - Recupero urbanistico: i §§ 136 e ss. BauGB contengono disposizioni riguardanti il recupero urbanistico di aree urbane. In tali zone di recupero l’alienazione, l’aggravio ed il frazionamento di immobili necessitano di 314 Si veda § 18 BeurkG. Tale possibilità per il comune può tuttavia essere esclusa in base al regolamento dello Stato federale (v. § 19 BauGB). 315 196 un’autorizzazione scritta da parte del comune (§144, secondo comma, BauGB); - procedimenti di risistemazione urbanistica (Umlegungsverfahren): nelle zone interessate da piani di risistemazione urbanistica (Umlegungsgebiet) gli atti dispositivi di immobili di ogni tipo necessitano dell’autorizzazione dell’autorità competente (Umlegungsstelle). C) Autorizzazioni previste dalla Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) legge sulla circolazione di immobili: i §§ 1 e 2 GrdstVG prevedono la necessità di un’autorizzazione per l’alienazione di terreni agricoli316. D) Autorizzazioni da parte di autorità di vigilanza. E) Autorizzazioni dell’autorità gerarchica ecclesiastica sono poi richieste per l’alienazione di immobili da parte di enti ecclesiastici o religiosi. Sono richieste autorizzazioni giudiziali per l’alienazioni di beni di incapaci, dell’eredità giacente, di minorenni e simili. Possono poi essere necessarie autorizzazioni di diritto privato di vario genere, così: - autorizzazioni (ratifiche) da parte di soggetti non presenti alla stipula in caso di avvenuta sottoscrizione da parte di un rappresentante senza poteri; - autorizzazioni nell’ambito del diritto di famiglia. Il regime patrimoniale vigente in Germania tra coniugi in mancanza di altra opzione è la Zugewinngemeinschaft (letteralmente comunione dell’incremento/ comunione degli acquisti) in base alla quale gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio rimangono di proprietà esclusiva di colui che ha compiuto l’acquisto, tuttavia allo scioglimento della L’autorità competente varia da uno Stato federale all’altro. L’autorizzazione deve essere concessa in caso di alienazione di aziende agricole nel loro complesso o di alienazione a parenti nell’ambito di un anticipo della successione mortis causa. L’autorizzazione deve invece essere negata qualora l’alienazione sia effettuata a favore di non agricoltore e vi sia un agricoltore interessato all’acquisto al medesimo prezzo. 316 197 Zugewinngemeinschaft l’incremento patrimoniale dei singoli coniugi sarà oggetto di compensazione tra gli stessi. Normalmente, in caso di regime di Zugewinngemeinschaft ciascun coniuge potrà disporre dei propri beni senza il consenso dell’altro, ciononostante il § 1365 BGB prevede la necessità del consenso di entrambi i coniugi qualora uno di essi disponga di tutto il proprio patrimonio o comunque di singoli beni che costruiscano di fatto l’intero patrimonio (es. unico immobile di proprietà e patrimonio mobiliare modesto). La necessità di tale consenso è particolarmente insidiosa nei trasferimenti immobiliari, dato che essa non risulta dalle iscrizioni tavolari. Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza317 la nullità del trasferimento di un singolo bene non può tuttavia essere fatta valere nei confronti del terzo in buona fede318. Qualora il consenso del coniuge non sia già stato espresso all’atto della vendita, sarà necessario ottenerlo in seguito, prima dell’intavolazione, i coniugi possono poi convenzionalmente optare per il regime di separazione dei beni ovvero per il regime della comunione legale; - autorizzazione del sostituito per l’alienazione dei beni da parte del primo istituito nella sostituzione fedecommissaria, la cui assenza renderà inefficace nei confronti del primo l’alienazione; - autorizzazione dell’amministratore ai sensi del § 12 WEG319. 317 Vedi in NJW 1989, 1609. Cfr. L. Von KRAUß, Immobilienkaufverträge in der Praxis, RZ 556. 319 Nei condomini può essere prevista la necessità, per l’alienazione di singole proprietà condominiali, del consenso di altri condomini o di terzi (amministratore). In tal caso il consenso può essere negato solo per gravi motivi. In mancanza del consenso (autorizzazione) richiesto, l’alienazione è inefficace. La necessità di un tale consenso è oggetto di annotazione tavolare. 318 198 2.3.10. Aspetti fiscali e costi notarili In base al § 4 n. 1 Steuerberatungsgesetz (legge sulla consulenza fiscale) il notaio è autorizzato a prestare consulenza in materia fiscale. Tuttavia non sussiste nessun obbligo a riguardo; a norma del § 17 BeurkG il notaio è, invece, tenuto ad informare le parti in ordine agli effetti ed alle conseguenze dell’atto, e fare menzione in atto dell’avvenuta informazione, tuttavia tale obbligo di informazione non comprende le conseguenze di natura fiscale320. Ancora, ai sensi del § 18 GrEsG Grunderwerbsteuergesetz (legge sulle imposte sugli acquisti immobiliari) il notaio è tenuto a denunciare all’autorità finanziaria gli atti che generano imposta, inoltre deve trasmettere copia dell’atto entro 14 giorni dalla stipula e di tale trasmissione va fatta annotazione a margine dell’originale. Il notaio non ha tuttavia alcun obbligo di liquidazione o pagamento delle imposte dovute: l’obbligo del pagamento grava sulle parti. L’aliquota è unitaria e pari al 3,5% (a queste si aggiungono le tasse tavolari Grundbuchsgebühren). In Germania convivono, per ragioni storiche, tre tipi di notariato321. A seconda del Bundesland si hanno: 1) Nur – Notare (notai esclusivi): i Nur Notare sono liberi professionisti che possono esercitare solo l’attività notarile; 2) Anwaltsnotare (notai-avvocati): sono liberi professionisti che accanto all’attività notarile possono esercitare anche l’attività di avvocato; In dettaglio sull’attività notarile e gli aspetti fiscali vedi Beck’sche Notarhandbuch, parte E, terza ed., 2000. 321 Sui costi notarili vedi W. TIEDKE, Notarkosten im Grundstücksrecht, ZnotP – Schriften für die Notarpraxis, Recklinghausen, 2001. 320 199 3) Beamtennotare (notai impiegati pubblici): sono notai non liberi professionisti ma dipendenti pubblici. Nei primi due casi quanto dovuto per la prestazione notarile spetta direttamente al notaio, nell’ultimo caso invece allo Stato (distinguendosi poi ulteriormente Bundesländer in cui parte di quanto dovuto viene trattenuto dal notaio). Per tutti i tre tipi di notariato tuttavia l’ordinamento tariffario è unico322 ed è regolato dalla Kostenordnung (KostO), l’ordinamento sui costi in affari di volontaria giurisdizione, che nella prima parte regola i costi dei procedimenti giudiziari e nella seconda i costi dell’attività notarile. È interessante sottolineare come la materia venga dal Legislatore tedesco unitariamente considerata, come se l’attività notarile fosse una fase del procedimento di volontaria giurisdizione323. I costi notarili si dividono in Gebühren (letteralmente: tasse) e Auslagen (spese). Per definire quanto dovuto al notaio la KostO usa la terminologia Gebühren, cioè tasse (non onorario come la nostra tariffa). Tale terminologia sembra, in un certo senso, rimarcare il carattere pubblicistico della prestazione notarile: quasi il Legislatore tedesco abbia considerato la stessa come un servizio reso al cittadino dallo Stato (seppure in tali casi attraverso un libero professionista che comunque esercita una funzione pubblica), qualificando coerentemente quanto dovuto come tassa quale corrispettivo versato per una prestazione pubblica324. 322 Anche se alcune disposizioni non si applicano ai Nur Notare e agli Anwaltsnotare. Ed in realtà lo è considerato che essa in fondo costituisce parte del procedimento volto all’acquisto della proprietà immobiliare che si ha con l’intavolazione, procedimento avente appunto tal natura. 324 L’attività notarile genera una pretesa di carattere pubblicistico (cfr. §§ 141 e ss. KostO). 323 200 Oltre alle Notariatsgebühren (tasse notarili) la KostO regola in quali casi è dovuto al notaio un rimborso spese (Auslagen). 2.3.11. Obblighi, divieti e diritti spettanti al notaio In base al § 140 KostO è fatto divieto al notaio di derogare in qualsiasi modo alla tariffa prevista per le proprie prestazioni, tale disposizione è integrata dal § 13 delle Allgemeine Richtlinien für die Berufsausübung der Notare (disposizioni generali per l’esercizio dell’attività professionale dei notai) che prevede l’obbligo a carico dei notai di procedere all’incasso delle Gebühren dovute. Ciò comporta per il notaio il divieto di effettuare riduzioni o maggiorazioni e di addivenire a relativi accordi. Non sono neppure ammessi accordi transattivi. Solo eccezionalmente la Notarkammer (consiglio notarile)325 può permettere un accordo transattivo in caso di procedimento fallimentare. La nota relativa alle Notariatsgebühren deve indicare esattamente quanto dovuto al notaio con specificazione analitica del paragrafo e relativo comma della KostO su cui si fonda il diritto a percepire la somma, oltre che del valore negoziale posto a base del calcolo. Essa deve essere sottoscritta personalmente dal notaio ed una copia della stessa deve essere conservata agli atti per permettere il controllo periodico in sede di ispezione (vedi § 22, secondo comma, n. 2, DONot)326. 325 In Baviera e nei nuovi Bundesländer tale competenza spetta alla Notarkasse rispettivamente Ländernotarkasse, cioè alla Cassa notarile. 326 Sull’ispezione notarile in Germania vedi J. BLAESCHKE, Praxishandbuch Notarprüfung – ZnoP – Schriften für die Notarpraxis, Recklinghausen, 2001. 201 Costituisce violazione dell’obbligo di non effettuare riduzioni o maggiorazioni anche il calcolo delle Gebühren effettuato in base a valori negoziali non corretti327. Le Notariatsgebühren vengono calcolate in base al valore che il relativo negozio ha alla scadenza (§18 KostO)328, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore dell’oggetto principale: non vanno aggiunti eventuali accessori quali interessi, frutti ecc. Del pari non vanno detratti eventuali oneri e pesi imposti all’acquirente329. I diritti che spettano al notaio sono i seguenti: - Beurkundungsgebühren: “tasse” d’atto (corrispondenti all’onorario per la stipula) ex § 36 KostO pari a 20/10 Gebühr come da tabella KostO; - Vollzugsgebühren: “tasse” relative all’esecuzione dell’atto (onorario per attività oltre la stipula necessaria per procedere all’intavolazione) ex § 146 KostO330; 327 Per eventuali contestazioni è competente il Landesgericht (tribunale) in cui ha sede il notaio. Il relativo procedimento è regolato dal § 156 KostO. In casi di mancato pagamento l’esecuzione avviene in base ad una copia in forma esecutiva della nota relativa alle Notariatsgebühren per il cui rilascio è competente il notaio stesso. Per tale esecuzione non è necessaria l’assistenza da parte di un avvocato, essendo il notaio nella sua funzione pubblica competente ad ordinare l’esecuzione. 328 Come in Italia pertanto il compenso per l’attività notarile non è rapportato alla quantità del lavoro prestato ma piuttosto all’importanza dell’affare ed alla corrispondente responsabilità del notaio. 329 In particolare in caso di compravendita vale quanto segue. Il valore negoziale corrisponde (cfr. §20, primo comma, KostO) al prezzo, aggiunti eventuali diritti riservati al venditore (es. usufrutto, abitazione ecc.) ed eventuali prestazioni aggiuntive assunte dal compratore (ad es. accolli, assunzione di oneri di urbanizzazione, spese di frazionamento, di misurazione, divieti di alienazione ecc.). Mentre pertanto in Italia in caso di vendita con riserva di usufrutto il valore dell’usufrutto va detratto dalla base su cui calcolare l’onorario, in Germania tale valore va aggiunto. Tuttavia qualora il prezzo non corrisponda ai valori reali di mercato (Verkehrswert) il calcolo di quanto dovuto al notaio dovrà essere effettuato sulla base di questi ultimi (cfr. §19 KostO). In carico al notaio sussiste un dovere di controllo e di relativa indagine qualora sussistano indizi che possano far ritenere che il prezzo non corrisponda neanche approssimativamente ai valori reali (ObLG Bayern in DnotZ 1995, p. 778). 330 In base al § 53 BeurkG il notaio è tenuto a procedere all’intavolazione quando gli siano presentati tutti i documenti all’uopo necessari. 202 - Nebentätigkeitsgebühren: “tasse” per attività accessorie (onorario per varie attività di assistenza e consulenza alle parti) ex § 47 KostO331; - Hebegebühr: “tassa” di deposito (onorario per il deposito e la custodia di somme e valori) ex § 149 KostO332. Oltre alle Notargebühren sono poi dovute le tasse per il procedimento tavolare (Grundbuchsgebühren). 2.3.12. Gli acquisti di immobili in corso di costruzione nel diritto tedesco: tipologie contrattuali Per le ipotesi di acquisto di immobili in corso di costruzione la dottrina distingue tra Bauträgervertrag (contratto con il costruttore) e Verdecktes Bauherren - Modell (lett. modello con costruttore nascosto). Il Bauträgervertrag non costituisce una figura contrattuale normativamente tipizzata dal BGB: la sua definizione è piuttosto frutto dell'elaborazione dottrinale che lo individua nel contratto mediante il quale un’impresa si obbliga a costruire su terreno proprio ed a proprio rischio un’immobile ed a far acquistare la proprietà dello stesso333. In tal senso il Bauträgervertrag sarebbe un contratto misto che riunisce elementi del contratto di vendita e del contratto di appalto. La 331 Queste sono di spettanza del notaio nel caso abbastanza frequente in cui egli assuma incarichi dalle parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti fra le stesse. In tali casi il valore negoziale da prendersi come base per il calcolo non è il pieno valore ma una percentuale dello stesso che varia a seconda dei casi. 332 La tassa di deposito è dovuta nel caso in cui il pagamento del prezzo avvenga mediante deposito dello stesso presso il notaio a mezzo di Notarandenkonto. L’iva sulle prestazioni notarili è pari al 16%. 333 Cfr. H. D. KUTTER Bauträgervertrag, in Brambing - Jerschke- Waldner, Beck'sches NotarHandbuch, München 2000, AII p. 222; C. HERTEL Bauträgervertrag, in Limmer - Hertel - Frenz - Mayer, Würzburger Notarhanduch 2005, pp. 803 e ss. 203 dottrina334 rileva inoltre come dal punto di vista economico tale contratto possa svolgere anche una funzione di finanziamento dell'impresa: attraverso il pagamento di acconti da parte del futuro acquirente l'impresa evita il ricorso al credito, risparmiandone i relativi costi. Per quanto, invece, riguarda il "Verdecktes Bauherren - Modell" (lett. modello con costruttore nascosto), trattasi di un modello in cui in un unico procedimento diretto all'acquisto si inseriscono più parti e più contratti: un contratto tra l'acquirente ed il venditore del terreno ed un contratto tra l'acquirente e l'impresa costruttrice per la realizzazione dell'immobile. In ordine al Bauträgervertrag le principali fonti normative da tenere in considerazione sono La Gewerbeordnung (GewO) “codice delle attività lucrative indipendenti” e La Makler-und Bauträgerverordnung (MaBv) "ordinanza sui mediatori e costruttori" del 20 giugno 1974335. In base al § 14 GewO chi inizia un'attività indipendente deve farne denuncia all'autorità amministrativa competente; determinate attività tuttavia sottostanno oltre all'obbligo di denuncia ex § 14 GewO anche alla necessità di una preventiva autorizzazione amministrativa ex § 34c GewO336. 334 Sul punto C. HERTEL, Bauträgervertrag cit. p. 804; R. GRIWOTZ, NotBZ, 2001, p. 1; E. ULLMANN, NJW, 2002, p. 1073. 335 La MaBv, pubblicata nel Bundesgesetzblatt BGBL (corrispondente della nostra Gazzetta Ufficiale) I, 1974, 1314, è stata modificata dall'art. 10 della legge per l'attuazione di proposte di semplificazione burocraticata e deregolarizzazione dalle Regioni (Gesetz zur Umsetzung von Vorschlägen zu Bürokratieabbau und Deregulierung aus den Regionen) del 21 giugno 2005 BGBL I, 2005, p. 1666. 336 Ad esempio chi intenda esercitare attività di mediazione in ordine a contratti aventi ad oggetto terreni, diritti su beni parificati a terreni, locali adibiti ad uso commerciale o abitativo, mutui; chi intenda realizzare o predisporre in nome proprio progetti di costruzioni in proprio o per conto terzi utilizzando a tal fine beni o valori dell'acquirente, del locatario, affittuario o di altri utilizzatori o assegnatari; chi intenda svolgere attività di assistenza a progetti di costruzione per conto altrui. 204 Il § 34c GewO prevede inoltre che il Ministro federale per l'economia ed il lavoro rilasci un'ordinanza al fine di regolare i doveri e gli obblighi di chi eserciti attività soggette ad autorizzazione come sopra. Tali obblighi devono riguardare: le garanzie da prestare, gli obblighi di amministrazione separata dei valori ricevuti, gli obblighi di rendiconto, gli obblighi di denuncia alle autorità competenti, obblighi di contabilità e di controllo. Passiamo, ora, ad occuparci della Makler-und Bauträgerverordnung (MaBv) “ordinanza sui mediatori e costruttori” del 20 giugno 1974337. Si tratta di un’ordinanza con cui il Ministro federale per l'economia (Bundeswirtschaftminister) ora Ministro federale per l'economia ed il lavoro (Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit) ha stabilito, sulla base del citato § 34c GewO, i doveri e gli obblighi di chi esercita le attività soggette ad autorizzazione di cui sopra. Tale normativa ha come scopo principale quello di proteggere l'acquirente dalla perdita dei propri valori patrimoniali (denaro o quant'altro) versati al costruttore venditore o messi a disposizione dello stesso338. Per quel che attiene l’ambito di applicazione della MaBv, occorre dire che questo è delimitato sia dal punto di vista dei soggetti che dell’oggetto cui la predetta normativa si applica. Per quanto riguarda la parte venditrice le disposizioni della MaBv si applicano qualora questa sia un soggetto che operi professionalmente e sia soggetta alle autorizzazioni di 337 Cfr. sub nota n° 17. Particolare rilievo assumono i §§ 3 e 7 che vietano al costruttore di ricevere pagamenti prima che si siano verificati determinati presupposti. 338 205 cui al § 34c GewO; per quel che, invece, concerne l'acquirente la MaBv si applica ad ogni tipo di acquirente339. Sotto il profilo oggettivo, le misure di tutela previste dalla MaBv si applicano per i contratti in cui il venditore si obbliga a costruire ed a procurare la proprietà o altro diritto reale su un immobile. L’ipotesi normale è la vendita mista ad un contratto di appalto, ipotesi che la dottrina tedesca tende a configurare come autonomo tipo contrattuale seppur non nominato dal Legislatore; altra ipotesi è la permuta con il costruttore. Si distinguono a proposito340: - Grundstücksmodell: in tal caso il proprietario di un terreno cede l'intero terreno ad un'impresa che in cambio si obbliga alla costruzione ed al ritrasferimento di un'abitazione. In tale ipotesi si applica la MaBv; - Stundungsmodell: in tale ipotesi il proprietario di un terreno vende tale terreno ad un'impresa, in un secondo contratto l'impresa vende un appartamento da costruire. I prezzi delle due compravendite vengono messi a scadenza nello stesso momento e compensati, anche in tale ipotesi si applica la MaBv; - Anteilsmodell: in tal caso il proprietario di un terreno cede una quota o una parte del proprio terreno e l'impresa in cambio si obbliga alla realizzazione della costruzione341. Si discute se e quando sia applicabile la MaBv in caso di acquisto di terreno da un soggetto e incarico alla costruzione conferito ad altro soggetto (vestecktes Bauherrenmodell). 339 Tuttavia qualora l'acquirente sia un imprenditore iscritto o una persona giuridica di diritto pubblico è ammessa la rinuncia da parte di quest’ultimo alle disposizioni di tutela di cui ai §§ 3 e 7 MaBv (presupposti per il pagamento/ fideiussione di cui infra sub §§ 2.4.16 e 2.4.21). 340 Cfr. C. HERTEL, Würzburger Notarhandbuch, cit., p. 811. 341 Si esclude che in questa ipotesi trovi applicazione la MaBv. 206 Si ritiene senz’altro applicabile la MaBv qualora, pur in presenza di contratti distinti, il venditore del terreno e l'impresa costruttrice siano la stessa persona; del pari si ritiene applicabile la MaBv nei casi in cui l'impresa incaricata della costruzione abbia comunque un controllo sulla stipula del contratto di vendita (ad es. vendita fatta all’impresa costruttrice con facoltà di nomina di una terza persona). In caso di due contratti (vendita del terreno e appalto per la costruzione) completamente autonomi e stipulati con soggetti diversi la MaBv non si applica. Rilevante in materia è anche La legge sulle clausole generali di contratto - Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG). Tale legge vale per tutti i contratti conclusi a mezzo di formulari ed i contratti con il consumatore, essa troverà applicazione non per tutti i casi di Bauträgervertrag, ma solo per le ipotesi in cui l’acquirente sia un consumatore. Infine, interessanti in materia immobiliare sono: il § 313 del codice civile tedesco Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - norma che prevede, come visto sopra, l'obbligo dell'atto notarile (atto pubblico) per tutti i contratti con i quali taluno si obbliga all’acquisto o all'alienazione di diritti reali su immobili e per tutte le pattuizioni collegate - e i §§ 305 ss. BGB che regolano le condizioni generali di contratto. 2.3.13. Il pagamento del prezzo. Presupposti e generalità Il Bauträgervertrag deve essere stipulato per atto notarile e anteriormente alla stipula nessun pagamento può essere effettuato. Inoltre 207 nessuna somma può essere versata prima che: siano state rilasciate eventuali autorizzazioni (Genehmigungen) necessarie per l'atto (vedi infra 2.3.9.); la pretesa dell'acquirente all'acquisto della proprietà non sia stata garantita da una prenotazione tavolare (Vormerkung – vedi infra sub § 2.3.7.); non sia assicurata la libertà da aggravi dell'immobile; non sia stato rilasciato il permesso a costruire (Baugenehmigung) ovvero, allorquando non sia necessario alcun permesso; qualora non sia possibile dare comunque inizio all'attività edificatoria (vedi infra); non sussista più alcun diritto di recesso da parte del venditore342. In alternativa alle previsioni del rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'atto e all’assenza di qualsivoglia diritto di recesso da parte del venditore è possibile effettuare e rispettivamente ricevere pagamenti qualora venga fornita una relativa fideiussione343. 2.3.14. L’alternativa della fideiussione e la libertà da aggravi In luogo di quanto previsto al punto 2.4.16 e senza il rispetto dei tempi di cui al punto 2.4.20, possono venire effettuati pagamenti qualora venga consegnata una fideiussione bancaria a garanzia di tutte le eventuali pretese restitutorie dell'acquirente (Art. 7 MaBv). J. BLAESCHKE, Praxishandbuch Notarprüfung – ZnoP – Schriften für die Notarpraxis, Recklinghausen, 2001, pp. 16 e ss.; H. EYLMANN - D. VAASEN, Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz Kommentar, 3. Ed. 1995, pp. 54 e ss.; R. GRIWOTZ, NotBZ 2001, p. 1; C. HERTEL, Bauträgervertrag, in Limmer - Hertel - Frenz - Mayer, Würzburger Notarhanduch 2005, p. 803 ss.; ID., Würzburger Notarhandbuch cit., p. 811; T. KEIDEL - K. WINKLER, Beurkun-dungsgesetz, 14. ed., Kommentar München 1999, pp. 32 e ss. 343 Cfr. H. D. KUTTER, Bauträgervertrag in Brambing - Jerschke- Waldner, Beck'sches NotarHandbuch, München 2000, AII p. 222; D. OCKL, Prassi e costi dei trasferimenti immobiliari in Germania, Studio CNN, Commissione affari europei ed internazionali, pubblicato sulla RUN nel CNN-Notizie del 6 dicembre 2005 e nella Banca Dati Notarile, pp. 32 e ss.; E. ULLMANN, NJW 2002, p. 1073. 342 208 La fideiussione va restituita qualora siano soddisfatti i presupposti delle lettere da A a E punto 1.1 e il costruttore si attenga al piano di pagamenti di cui al punto 2 o comunque in caso di completa ultimazione dell'immobile. La garanzia fideiussoria deve essere prestata alternativamente da un ente di diritto pubblico con sede in Germania, da un istituto di credito autorizzato all'attività in Germania o da un'impresa di assicurazione autorizzata all'attività in Germania, questa deve contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore344; inoltre, deve garantire tutti i pagamenti effettuati per l'intero importo. In un primo momento dottrina e giurisprudenza ritenevano che la fideiussione garantisse solo i diritti dell'acquirente in caso di risoluzione del contratto (in particolare in caso di recesso da parte dell'acquirente). La successiva elaborazione giurisprudenziale ha portato invece a ritenere che la fideiussione garantisca anche le pretese restitutorie dell'acquirente in caso di vizi e difetti o di inadempimento parziale, così come il risarcimento delle spese necessarie per le riparazioni in seguito a difetti e vizi. Si deve tuttavia trattare di danni derivanti dal pagamento anticipato nel senso di pagamenti che l'acquirente non sarebbe stato tenuto ad effettuare in virtù del proprio diritto di ritenzione al momento della consegna dell'immobile (difettoso)345. Altro presupposto per il pagamento è, qualora non si voglia ricorrere alla fideiussione, che sia assicurato il passaggio della proprietà libera da aggravi. Vi deve essere pertanto la certezza che eventuali oneri – in particolare diritti reali di garanzia – gravanti sull'immobile vengano cancellati prima del passaggio della proprietà all'acquirente. 344 Non è tuttavia necessario che sia a prima richiesta. Per una panoramica delle posizioni giurisprudenziali cfr. C. HERTEL, Würzburger Notarhandbuch cit., pp. 848 e ss. 345 209 Ciò avviene solitamente nel seguente modo: il prezzo viene pagato direttamente alla banca che finanzia il costruttore. In precedenza la banca consegna all'acquirente una promessa mediante la quale si obbliga ad acconsentire alla cancellazione delle garanzie reali a proprio favore e ciò anche in caso di mancata ultimazione dell’immobile346. 2.3.15. Edificabilità e permesso a costruire Per procedere ad un’attività edificatoria su un terreno è generalmente necessario un permesso a costruire (Baugenehmigung). L’avvenuto rilascio del permesso è ulteriore presupposto necessario per il pagamento. Ciononostante, sussistono ipotesi in cui un tale permesso non è necessario. In tali casi il pagamento può avvenire solo in seguito al rilascio, da parte delle competenti autorità, di un'attestazione che confermi la non necessità di un permesso a costruire. Se le normative particolari del Bundesland non prevedono una tale attestazione, è sufficiente una relativa dichiarazione del costruttore - venditore347. 2.3.16. I tempi del pagamento Per effettuare i pagamenti - fermi restando i presupposti di cui sopra - è prescritto un piano rateale preciso che consente la suddivisione del pagamento in sette rate. Ad ogni modo i pagamenti non possono superare i seguenti importi rapportati alle diverse fasi di costruzione: 30,0 % dopo l'inizio dei lavori di terra; 346 La banca tuttavia si può riservare - in caso di mancata ultimazione dell'immobile - il diritto alla restituzione delle somme versate, senza quindi procedere alla cancellazione. 347 Tuttavia in tal caso i pagamenti possono avvenire solo dopo un mese dal rilascio di tale attestazione per dar modo all'acquirente di verificarne l'esattezza. 210 28,0% terminati i lavori del rustico, compresi i lavori di carpenteria; 5,6% ad ultimazione dei tetti e delle gronde; 2,1% dopo l'installazione degli impianti di riscaldamento; 2,1% dopo l'installazione degli impianti sanitari; 2,1% dopo l'installazione degli impianti elettrici; 7,0% ad avvenuto montaggio delle finestre e dei vetri; 4,2% dopo l'intonaco interno; 2,1% ad avvenuta pavimentazione; 2,8% ad avvenuta piastrellatura nelle zone sanitarie; 8,4% in seguito all'abitabilità e consegna; 2,1% per lavori di facciata; 3,5% ad ultimazione completa. Qualora alcune delle prestazioni indicate non fossero dovute, l’importo corrispondente è da suddividere in proporzione sulle altre voci.348 2.3.17. Il contenuto del contratto, la disciplina dei controlli e le sanzioni La MaBv nulla detta in tema di contenuto del contratto; per quel che invece concerne la forma dello stesso è richiesto l'atto notarile349 e la prescrizione formale riguarda tutti gli elementi negoziali. Il contratto si forma quindi con il necessario intervento del notaio che, seppur non vincolato a rigide prescrizioni di contenuto, dovrà comunque, nell'ambito della propria funzione, indagare la volontà delle 348 Possono essere sempre convenuti pagamenti in momenti successivi, mentre pagamenti in momenti precedenti sono ammessi solo in caso di rilascio di una fideiussione con le caratteristiche di cui in seguito. 349 I verbali di conciliazione giudiziali sono parificati agli atti notarili se in osservanza delle norme di procedura relative. 211 parti, informare le stesse sugli effetti dell'atto (§§ 17, 21 BeurkG) e fornire alle stesse la consulenza e le informazioni necessarie (§17 BeurkG). Inoltre, nella maggior parte dei casi saranno applicabili i §§ 305 e ss. BGB sulle condizioni generali di contratto. In particolare, in base al § 307, primo comma, BGB sono inefficaci le clausole che comportino un indebito svantaggio in quanto formulate in maniera non chiara ed equivoca. Ancora, in forza del § 308 n. 4 BGB eventuali varianti alle prestazioni dovute dal costruttore sono ammesse solo in misura ragionevole per la controparte. Da tali disposizioni la dottrina deriva che debbano formare contenuto del contratto il capitolato con la descrizione delle caratteristiche dell'immobile nonché i piani e gli elaborati tecnici relativi350. Per quanto concerne i controlli, la MaBv prevede: - un obbligo di rendiconto a carico del costruttore nei confronti della controparte sull'uso delle somme e dei valori ricevuti (§8); - precisi obblighi contabili (§10) con indicazione, fra l'altro, delle somme e dei valori ricevuti e copia della fideiussione con indicazione del termine di scadenza; - l’osservanza delle disposizioni della MaBv deve essere verificata annualmente da revisori abilitati che devono trasmettere la propria relazione all'autorità competente. I costi di tale revisione sono a carico dell'impresa. Per quel che riguarda il profilo sanzionatorio, la MaBv non prevede sanzioni che si riverberano sul contratto (nullità o simili) in caso di inosservanza delle proprie norme, tuttavia l’inosservanza delle norme di cui al § 34c GewO e della MaBv integra un illecito. Invero, chi esercita le attività di cui al § 34c GewO senza le necessarie autorizzazioni o non osservi le disposizioni di cui alla MaBv è 350 Cfr. Würzburger Notarhandbuch, cit., p. 817. 212 punito con un sanzione pecuniaria pari ad Euro 5.000,00. In caso di recidiva ripetuta è prevista la reclusione fino ad un anno. 213 Conclusioni Il Decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, attuativo della legge delega 2 agosto 2004 n. 210, è intervenuto a colmare una lacuna assai grave del nostro ordinamento, prevedendo un sistema di protezione per gli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione in caso di sottoposizione del costruttore a procedure concorsuali o a procedure espropriative. L’art.1 lett. a) e b) del citato decreto regola il profilo soggettivo. In base alla lett. a) beneficiari della novella sono gli acquirenti persone fisiche non imprenditori o enti no profit. La tutela è assicurata anche a chi non acquista per abitare, (es. chi acquista per poi locare) ed a parenti in primo grado, estendendo la applicazione delle norme in caso di intestazione a favore dei discendenti. Si esclude dalla tutela il proprietario del terreno che dà in appalto la costruzione. Dubbi di incostituzionalità si profilano in ordine alla esclusione del coniuge, si presentano anche problemi di raccordo con gli artt. 1411 e 771 c.c.(donazione o contratto a favore di terzo di beni futuri), perché si riconosce implicitamente giuridica validità alla donazione di beni futuri, vietata ex art. 771 c.c. La lett. b) individua il concetto di costruttore, facendo riferimento a imprenditori, venditori o cooperative edilizie in senso ampio. Non soltanto sono tenuti ad osservare le norme in esame i soggetti che edificano in prima persona, ma anche gli imprenditori che danno in appalto la costruzione dell’immobile per poi vendere il prodotto finito. Secondo la dottrina la norma si presenta lacunosa, in quanto sarebbe stato maggiormente opportuno utilizzare il termine più generale di “alienante”, con la sola esclusione del costruttore non professionale. 214 L’oggetto immediato del contratto è il diritto reale dedotto in negozio; questo viene individuato (lett. a) nella proprietà o altro diritto reale su immobili, ricomprendendosi in tale ambito anche la multiproprietà, mentre è probabile esulino dall’ambito applicativo della normativa in esame la servitù, che non ha alcun attinenza con gli immobili da costruire, salvo, forse, il caso di servitù per vantaggio futuro ex art. 1029, secondo comma, c.c., e la enfiteusi. Oggetto mediato (ex lett. d) del contratto è il bene giuridico sul quale il diritto reale ricade, ossia l’immobile da costruire per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire, essendo, per converso, esclusa la tutela per contratti aventi ad oggetto immobili che ne risultino privi e per la cosiddetta vendita al grezzo di immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell’acquisto, non esistendo in quest’ultimo caso alcuna ulteriore attività costruttiva. È altresì escluso il bene immobile abusivo o costruito in difformità dal permesso. I contratti interessati dal D.lgs. n. 122/05 sono il preliminare, la vendita di cosa futura, la permuta di terreno presente con abitazione futura, la vendita di un terreno con divisione del futuro immobile, la vendita sotto condizione sospensiva, il leasing immobiliare: tutte fattispecie ad effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti con immobile non esistente in rerum natura. Come detto sopra, si esclude l’appalto per costruzione su terreno dell’appaltante, perché non c’è vendita di un bene futuro, ma solo commissione, con efficacia puramente obbligatoria e non traslativa, di un’opera edificatoria. Attenzione particolare merita il leasing, il decreto riguarda non solo il contratto di leasing, ma l’intera operazione, che si articola nelle seguenti modalità: la società di leasing acquista il bene e lo cede in locazione 215 finanziaria all’acquirente finale che poi lo riscatta ad un prezzo ribassato, avendo già pagato parte del corrispettivo con la locazione. Secondo la dottrina, data la complessità della operazione, tale fattispecie avrà applicazione limitata. Come si è esposto nel corpo del presente lavoro, la tutela dell’acquirente, con particolare riferimento alla possibilità di escutere la polizza fideiussoria, si estende fino al momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale (art. 2, comma 7). Nella pratica negoziale, a meno che l’acquirente non decida di comprare l’immobile al “grezzo”, l’effetto traslativo si verifica al momento della ultimazione dell’immobile, o quando il bene viene ad esistenza (ex art. 1472 c.c. – vendita di bene futuro). Assume massima rilevanza individuare il concetto di ultimazione ed il momento in cui tale ultimazione si verifica, sul punto sono state sviluppate tre teorie: secondo una prima opzione interpretativa l’ultimazione si verifica con il rilascio del certificato di agibilità ex art. 1 lett. d), D.lgs. n. 122/05; secondo un’ulteriore impostazione esegetica l’ultimazione coincide con l’esecuzione del rustico e della copertura ex art. 31, secondo comma, L. n. 47/85; infine, vi è anche chi considera ultimato l’immobile con la realizzazione del rustico, della copertura e dei muri perimetrali ex art. 2645 bis , sesto comma, c. c. È opportuno stabilire con esattezza tale momento nella stipula del contratto ad effetti obbligatori. La questione ha una notevole rilevanza pratica, perché tanto più si anticipa la ultimazione ed il verificarsi dell’effetto traslativo, tanto minore è la tutela fideiussoria per l’acquirente. È ragionevole ritenere che la teoria che fa riferimento al disposto dell’art. 1, lett. d), D.lgs. n. 122/05 sia l’unica in grado di assicurare una compiuta tutela per l’acquirente. 216 Problema ulteriore concerne la applicabilità della disciplina in esame alle ristrutturazioni. Si ritiene di dover dare risposta negativa al quesito, salvo le ipotesi di cui agli artt. 3, primo comma, lett. d) e 10, primo comma, lett. c) del D.P.R. n. 380/01, ossia per le ristrutturazioni che portino ad un organismo edilizio nuovo o diverso dal precedente. Infine, l’art. 1, lett. c), D.lgs. n. 122/05 dispone la applicabilità della normativa in esame alla situazione di crisi dell’impresa; tale presupposto si verifica in caso di esecuzione immobiliare sul bene oggetto del contratto, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, pertanto non si applica in caso di semplice inadempimento dell’alienante. Anche in siffatto caso la normativa è lacunosa, in quanto non tiene conto della riforma del diritto fallimentare, che ha allargato la situazione di crisi dell’impresa ad ipotesi quali quella del 182 bis L. F. (accordo di ristrutturazione dei debiti) ed al piano di risanamento di cui all’art. 67, lett. d), L. F. Un’altra grave lacuna concerne la mancata previsione del sequestro conservativo, destinato a convertirsi in pignoramento in caso di sentenza di condanna esecutiva a favore del creditore. L’art. 2 del D.lgs. n. 122/05 prevede a carico del venditore l’obbligo di consegnare, prima della stipula del contratto obbligatorio, una fideiussione finalizzata a rifondere all’acquirente le somme anticipate al costruttore prima del verificarsi del trasferimento del diritto reale. L’inosservanza della citata disposizione normativa, quindi l’assenza di fideiussione, è sanzionata con la nullità relativa. Se, invece, la fideiussione è di valore inferiore alle somme riscosse e da riscuotersi, 217 secondo una parte della dottrina si versa in ipotesi di nullità del contratto, per altra dottrina si profila semplice responsabilità del venditore. Oggetto di fideiussione sono anche i corrispettivi diversi dal denaro; invero, il Legislatore ha esteso la tutela fideiussoria anche relativamente all’ipotesi di un contratto di permuta di bene presente contro bene futuro. Trattasi di una fideiussione a prima richiesta (art. 3, quarto comma) ed il mancato pagamento del premio non è opponibile all’acquirente (art. 3, quinto comma). Presupposto della escussione della garanzia è la dichiarazione di recesso dell’acquirente. In caso di fallimento, la curatela ha la facoltà di comunicare la volontà di subentrare nel contratto preliminare, tale facoltà è preclusa se l’acquirente comunica il recesso ed escute la fideiussione. L’efficacia della fideiussione viene meno con il verificarsi dell’effetto traslativo (art. 2, comma 7), per cui, come detto, è fondamentale prevedere nel contratto il momento in cui tale effetto si verifica. L’art. 4 del D.lgs. n. 122/05 fa obbligo al venditore-costruttore di consegnare alla stipula del definitivo, una polizza che assicuri l’immobile, nessuna sanzione è stata prevista per il caso di mancata corresponsione della polizza. La dottrina esclude, comunque, la nullità, ammettendo solo una tutela risarcitoria o – in alternativa - la facoltà per l’acquirente di rifiutare il pagamento del corrispettivo. Alcuni, inoltre, sono propensi ad ammettere la possibilità di rinunciare alla polizza, purché trattasi di rinuncia posteriore al trasferimento del diritto reale sull’immobile. Norma fondamentale dell’esaminando decreto è l’art. 6, in quanto disciplina il contenuto del contratto preliminare e dei contratti ad effetti obbligatori aventi ad oggetto immobili da costruire, contenuto che viene 218 minuziosamente descritto dal Legislatore. Il dato normativo richiede che nel corpo del preliminare o, più in generale del contratto ad effetti obbligatori, si faccia elenco delle parti, dell’immobile, precisamente descritto con le pertinenze, delle licenze ed atti d’obbligo rilasciati dalle autorità amministrative, delle caratteristiche tecniche della costruzione e dei termini della esecuzione, del prezzo, di ogni altro corrispettivo, delle caparre e delle modalità di pagamento, della fideiussione di cui all’art. 2 e delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, dell’esistenza di imprese appaltatrici. In sostanza sono dettagliatamente descritti tutti gli elementi necessari od utili al conseguimento del futuro effetto traslativo. Degno di nota, in materia di individuazione delle parti e dell’immobile oggetto del contratto, è il rinvio alle prescrizioni degli artt. 2659 e 2826 c.c., che regolano il contenuto della nota di trascrizione e dell’atto di concessione di ipoteca. Assumono particolare rilevanza gli allegati, in quanto devono essere inseriti il capitolato portante, le caratteristiche dei materiali e l’elenco delle rifiniture, nonché l’elaborato progettuale in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire. L’art. 7 contiene le modifiche apportate al testo unico in materia bancaria e creditizia, D.lgs. n. 385/93, in particolare all’art. 39. In sintesi si prevede il diritto a favore dell’acquirente al frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca accessoria e si menzionano le modalità operative per conseguire il predetto risultato. La norma prevede, inoltre, un diritto alla esecuzione in forma specifica del suddetto frazionamento, pertanto risultano concretamente applicabili gli articoli 2930 e ss. c.c., che disciplinano la esecuzione forzata in forma specifica. 219 Anche se il testo normativo non opera un esplicito riferimento, occorre che l’acquirente abbia in precedenza stipulato l’accollo del debito da finanziamento, limitatamente alla porzione di sua pertinenza dell’immobile da acquistare, come agevolmente desumibile dal contesto dell’art. 6 e dell’art. 39 T.U.B. L’art. 8 del decreto legislativo de quo dispone il divieto di stipula da parte del notaio in caso di mancato frazionamento del mutuo e dell’ipoteca. Ovviamente il precetto si applica solo al contratto definitivo di cessione e non al preliminare, invero il tenore letterale della norma fa espresso riferimento alla compravendita. Dubbi applicativi sulla disposizione in questione hanno interessato la dottrina. Secondo alcuni autori la norma si applica ad ogni fattispecie traslativa, il testo legislativo, in sostanza, costituirebbe espressione di un principio più generale, applicabile anche in caso di operazioni non concernenti immobili da costruire. Secondo altri, invece, la norma deve essere interpreta con criterio sistematico ed attraverso la sua contestualizzazione nel corpo del D.lgs. n. 122/05, pertanto il divieto di stipula assumerebbe rilevanza solo in operazioni che prevedono la presenza di immobili da costruire. La norma si applica non solo agli atti pubblici di trasferimento, ma anche alle scritture private autenticate. La disposizione contenuta all’art. 9 prevede il diritto di prelazione a favore dell’acquirente che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Si tratta di una prelazione legale che obbliga l’acquirente a pagare il prezzo dell’incanto. 220 Il G. E. avvisa l’acquirente con atto notificato del prezzo di aggiudicazione ed entro dieci giorni l’acquirente notifica a mezzo di ufficiale giudiziario la propria intenzione di comprare. Quest’ultimo sarà tenuto a restituire al fideiussore la differenza fra quanto ricevuto a seguito della escussione e quanto versato esercitando la prelazione. Agli artt. 10 e 11 è contemplata l’esclusione dell’azione revocatoria solo a favore di chi stabilirà nell’immobile la propria residenza o dei parenti e affini entro il terzo grado, non è dato comprendere la esclusione dalla esenzione del coniuge. Dal punto di vista oggettivo la revocatoria è esclusa solo in caso di cessione a giusto prezzo da computarsi al momento della stipula del preliminare; la norma si applica sia nel caso in cui l’effetto acquisitivo si verifichi attraverso il doppio negozio preliminare – definitivo che in presenza di un unico negozio con effetti obbligatori immediati ed effetti traslativi differiti (ad esempio la vendita di cosa futura). Il secondo comma dell’art. 10 dispone un principio favorevole alle banche e compagnie assicurative che si siano rese disponibili a finanziare l’attività edilizia, in quanto vengono sottratti alla revocatoria anche i premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione ed assicurazione di cui agli artt. 2, 3, 4. Le norme in esame devono essere integrate con il disposto dell’art. 67 L. F., che nella formulazione di cui al Decreto Competitività dispone che non sono assoggettabili a revocatoria fallimentare le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, si tratti o meno di immobili da costruire, purché destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado. 221 Gli artt. 67 L. F. e 10 D.lgs. n. 122/05 hanno portata differente. Invero, l’art. 10 del D.lgs. n. 122/05 fa riferimento al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, l’art. 67, invece, si riferisce alla vendita; l’art. 10 concerne l’impegno di stabilire la residenza entro 12 mesi dall’acquisto o dalla ultimazione, mentre l’art. 67 L. F. riguarda solo la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Inoltre, l'art. 10 del D.lgs. n. 122/05 si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 67 L. F., atteso che soltanto il primo dei richiamati articoli si riferisce esclusivamente agli immobili da costruire. Si ricorda, infine, la normativa contenuta agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 122/05 la quale prevede il Fondo di Solidarietà finalizzato a dare un ristoro, seppur parziale, agli acquirenti che non sono riusciti ad ottenere, in seguito alla crisi del venditore, né l’acquisto dell’immobile, né la restituzione delle somme versate. Degno di menzione è il fatto che il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per gli esborsi subiti a favore degli acquirenti rimasti privi del bene casa, si profila, dunque, una elevazione del contenzioso in sede fallimentare o di gestione della fase di crisi della impresa costruttrice. Ai sensi dell’art. 27 il contributo a favore del Fondo è sborsato dall’impresa bancaria o assicuratrice che finanzia il costruttore. I costi, presumibilmente, ricadranno sugli acquirenti finali. In breve, le principali garanzie poste dal D.lgs. in commento a favore dell’acquirente si concretano nei seguenti prescrizioni: 1. obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una garanzia fideiussoria sulle somme versate a titolo di caparra o di acconto; 222 2. obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria, di durata decennale, a garanzia del risarcimento di eventuali danni dell’immobile derivanti da difetti di costruzione; 3. obbligo di adeguamento del contratto preliminare ad un contenuto minimo di legge; 4. divieto per il notaio di procedere alla stipula di compravendita nel caso in cui non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e alla cancellazione dell’ipoteca; 5. diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito ad abitazione principale; 6. esclusione dalla revocatoria fallimentare per immobili adibiti ad abitazione dell’acquirente; 7. possibilità di far valere la garanzia fideiussoria prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento del contratto; Il D.lgs. n. 122/05 trova applicazione limitatamente ai contratti preliminari di acquisto di immobili da costruire per i quali il venditore è un’impresa o una cooperativa, e l’acquirente è una persona fisica; purché al momento della stipula del preliminare sia già stato richiesto il permesso di costruire e la costruzione non risulti ancora ultimata. Le tutele previste dal D.lgs. n. 122/05 operano a diversi livelli. Invero, alla stipula del preliminare fa seguito l’obbligo di consegna della fideiussione e l’obbligo di adeguamento del contratto preliminare ai contenuti di legge. Dopo la stipula del preliminare e prima del definitivo, invece, segue la facoltà di chiedere il frazionamento del mutuo ed il divieto per il notaio di procedere alla stipula del rogito in assenza di titolo di frazionamento, o cancellazione di ipoteca o pignoramento. 223 Ancora, all’atto notarile definitivo consegue l’obbligo di consegna della polizza assicurativa indennitaria; infine, dopo la stipula del definitivo sorge il diritto di prelazione e l’esclusione della revocatoria fallimentare. In Francia, le norme che disciplinano la materia sono contenute negli artt. 261/1 e seguenti del codice della costruzione e dell’abitazione, ai quali fanno da corollario gli articoli del relativo regolamento. Più specificamente, le norme in questione si suddividono in: - disposizioni generali (artt. 262.1 – 261-8 L); - disposizioni particolari, che prevedono un regime speciale per la vendita di fabbricati ad uso abitativo (o ad uso misto abitazioni/uffici) con pagamenti anteriori all'ultimazione del fabbricato (art. 261/9 – 261/15 L); - disposizioni repressive e penali (261/16 – 261/17 L); - disposizioni diverse (261/20 – 261/22 L). La vendita di fabbricato da costruire può essere – come già precisato nella parte del presente lavoro dedicata all'ordinamento in questione – a termine o in stato di futura ultimazione. Tenuto conto che la normativa è diretta principalmente a proteggere i contraenti più deboli, sono state previste disposizioni rigorose ed assolutamente inderogabili a tutela del cosiddetto “settore protetto”, mentre, per quanto riguarda il cosiddetto “settore libero” le norme, benché identiche, non sono di ordine pubblico, e possono essere convenzionalmente derogate. Per il “settore protetto” la legge appronta un meccanismo alquanto articolato, che si sviluppa nel tempo, cominciando dal contratto preliminare, per arrivare poi a quello definitivo. Il contratto preliminare deve essere redatto per iscritto (art. R 26127) e contenere le indicazioni essenziali (art. 261/25-26 R) relative al 224 numero dei vani, alla superficie approssimativa dell'abitazione, ai tempi dell'esecuzione, al prezzo, alla qualità della costruzione (risultante da un capitolare allegato), all'eventuale mutuo che il promotore promette di far ottenere all'acquirente (ammontare, condizioni, nome dell'istituto mutuante). Alla firma del preliminare il venditore ha diritto di richiedere un deposito di garanzia; tale deposito non deve superare il 5% o il 2% a seconda che la data per la stipula dell'atto definitivo sia prevista entro uno o due anni (art. 261/28 R); l'importo deve essere versato su di un conto speciale, indisponibile, inaccessibile ed impignorabile fino alla firma dell'atto notarile di vendita, nessun tipo di deposito è consentito se è previsto un lasso di tempo maggiore. Di regola il preliminare viene stipulato presso un notaio; in tal caso il deposito viene effettuato direttamente presso la Caisse Depots et Consignations, e viene trasferito al venditore, a cura del notaio, solo dopo la firma del rogito. A partire dalla data del primo giugno 2001 si prescrive che il contratto preliminare debba essere notificato all'acquirente con raccomandata AR; dal momento della notifica l'acquirente ha sette giorni di tempo per rinunciare all'acquisto. In tal caso egli ha diritto alla restituzione integrale del deposito di garanzia entro tre mesi dalla data della richiesta di rimborso; l'acquirente ha inoltre diritto alla restituzione del deposito, con le stesse modalità, se la costruzione non si realizza per fatto del costruttore, se il prezzo della vendita è superiore del 5% rispetto a quello preventivato, se il riservante non ottiene il mutuo necessario per l'acquisto, se una delle opere previste nel capitolato non viene realizzata, se l'immobile o una sua parte subisce la riduzione del 10% del suo valore. 225 Una volta completato il programma di costruzione, si può iniziare a costruire, ed è in questo momento che si perviene alla stipula del contratto definitivo VEFA, con la determinazione dei diritti e dei doveri delle due parti. Il venditore sarà tenuto a far pervenire all'acquirente la bozza del rogito definitivo almeno un mese prima della data fissata per la firma (261/30 R), al fine di consentirgli di verificare la conformità dell'atto definitivo al preliminare. Com’è agevole comprendere da quanto esposto nel corpo del presente lavoro, e per sommi capi ripreso in questo paragrafo conclusivo, la legislazione francese in materia di compravendita di immobili soprattutto nell’ambito dei cosiddetti «acquisti sulla carta», aventi ad oggetto immobili ancora da costruire, tutela in modo sensibilmente differente rispetto alla normativa vigente in Italia l’acquirente di tali beni. In particolare, la tutela francese si rivela maggiormente garantista dei diritti del contraente debole rispetto a quella introdotta dal D.lgs. n. 122/2005, che si basa principalmente sull’obbligo a carico del costruttore di garantire con fideiussione le somme a lui consegnate prima del trasferimento definitivo della proprietà. Tale prescrizione normativa viene sistematicamente violata in quanto la legge non prevede sanzioni particolarmente gravi o efficaci per il suo mancato rispetto. Quella italiana si rivela quindi – sotto alcuni aspetti - una tutela limitata e parziale e a volte addirittura evanescente, in cui diversi spunti per una riforma della materia sono offerti dal quadro normativo francese. Si pensi, per esemplificare, alla possibilità di imporre legislativamente il rilascio di una garanzia di completamento dell’edificio, alla stessa stregua di quanto avviene in Francia. Invero, solo ove si rendesse obbligatorio l’intervento notarile nelle varie fasi della contrattazione avente 226 ad oggetto immobili da costruire, sin dalla redazione del contratto preliminare per atto pubblico o scrittura privata, potrebbe garantirsi il rispetto degli equilibri contrattuali. Nell’ordinamento giuridico tedesco, per le ipotesi di acquisto di immobili in corso di costruzione, la dottrina distingue tra Bauträgervertrag (contratto con il costruttore) e Verdecktes Bauherren - Modell (lett. modello con costruttore nascosto). Ai sensi della MaBv il Bauträgervertrag deve essere stipulato per atto notarile. Anteriormente alla stipula nessun pagamento può essere effettuato prima che: 1) Siano state rilasciate eventuali autorizzazioni necessarie per l’atto; 2) sia stata disposta a tutela dell’acquirente la prenotazione tavolare (Vormerkung), che presuppone un titolo valido ed idoneo, avendo natura meramente accessoria. L’iscrizione della prenotazione è subordinata ad un’apposita domanda tavolare ed all’ espresso consenso del proprietario; 3) sia stata assicurata la libertà da aggravi dell’immobile; 4) sia stato rilasciato il permesso a costruire; 5) sia venuto meno il diritto di recesso del venditore. Per l’effettuazione dei pagamenti è previsto un piano rateale preciso che consente di suddividere in sei rate il pagamento. In alternativa alle previsioni di cui ai numeri 1) e 5) è data facoltà di accettare e ricevere pagamenti subordinatamente, però, al rilascio di una fideiussione, la quale deve contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore e garantire, altresì, tutti i pagamenti effettuati per l’intero importo. 227 La Mabv prevede specifici controlli nei confronti del venditore e del costruttore, seppure l’inosservanza delle norme nella stessa contenute non si riverbera sugli effetti del contratto costituendo, invece, un illecito. Ora, per quanto riguarda l’ultimo termine di comparazione assunto come riferimento nella presente indagine, si è già detto come il diritto in Inghilterra si è sviluppato lungo traiettorie diverse da quelle del mondo romanistico, qui, a differenza di quanto si è visto accadere in Italia, Francia e Germania, non esiste una norma che specificamente detta una minuziosa disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in corso di costruzione. Atteso che in Inghilterra la vendita di immobili da costruire (o in corso di costruzione) non è regolamentata, si potrebbe ipotizzare – come già ribadito sopra - il conseguimento dell’obiettivo di tutelare i promissari acquirenti di immobili in costruzione (o costruhendi) attraverso l'utilizzo di uno degli strumenti tipici della tradizione di common law: il trust. Sarebbe, a questo scopo, opportuno introdurre una disciplina specifica della fattispecie, sottoponendo, altresì, l’attività dei costruttori immobiliari al controllo di un apposito ente, sì da ridurre il margine di rischio per i promissari acquirenti. Qui a ricoprire il ruolo di trustee dovrebbe essere uno tra gli istituti di credito autorizzati dall’ente di controllo, all’apertura da parte del quale di un trust account subordinare la stipula di un qualsivoglia accordo di vendita delle unità in costruzione, oltre che la correlativa percezione di acconti sul prezzo. Ovviamente, l’istituto di credito in qualità di trustee sarà tenuto ad agire secondo la diligenza richiesta per questo tipo di incarico redigendo 228 con cadenza periodica rapporti sui flussi di somme in accredito ovvero a debito del trust account. Operando in questi termini, il trust diverrebbe uno strumento idoneo - alla stessa stregua dell’affidamento in Francia per quel che riguarda la V.E.F.A. – alla tutela patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire, ponendo, inoltre, i pagamenti in un rapporto di corrispondenza con lo stadio di avanzamento dei lavori (analogamente a quanto è stato disposto dal Legislatore italiano con il D.lgs. n. 122/05). Dopo questo breve excursus delle normative dei paesi che costituiscono il termine di comparazione della presente indagine, si rivela utile, prima di concludere, individuare la legislazione che presenta margini di tutela più efficaci per il promissario acquirente ed alla quale, pertanto la normativa italiana potrebbe attingere per potenziarsi. Invero, pur essendo innegabile l'importanza ed il carattere innovativo del D.lgs. n. 122/05, non si può sottacere il dato che a cinque anni dall’entrata in vigore, la normativa italiana non ha dato ottima prova dei risultati che intendeva raggiungere. Le critiche che si impongono all’impianto legislativo afferiscono in primo luogo all'assenza di certezza in ordine alle tipologie contrattuali cui il D.lgs. n. 122/05 si applica, in quanto le disposizioni sono generiche e creano ambiguità. Inoltre la normativa si applica solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e contrattuali, requisiti non sempre ben delineati e lascia comunque non protetti alcuni squilibri contrattuali che avrebbero meritato attenzione particolare, basti citare ad esempio l’acquisto effettuato da un soggetto non persona fisica ma comunque in condizioni di debolezza rispetto al costruttore (ente morale, onlus), oppure la promessa di vendita di 229 immobile per il quale il permesso di costruire non sia ancora stato richiesto, oppure il caso di permuta di cosa presente con cosa futura. Anche il rimedio della fideiussione a carico del venditore dà garanzia unicamente in ordine al recupero delle somme versate durante la fase preliminare e solo nel caso in cui il costruttore versi in condizione di crisi, e non in altri casi, come il ritardo nella consegna imputabile al costruttore o la presenza di vizi o difetti di qualità. Inoltre la fideiussione non garantisce l’effettivo completamento del fabbricato. A ciò deve aggiungersi la considerazione che di fatto la normativa è spesso disapplicata dai costruttori, con il benestare degli acquirenti, sui quali ricade alla fine il costo del mantenimento della fideiussione stessa. Non vi sono infatti sanzioni di carattere amministrativo o penale per il mancato rispetto delle disposizioni di legge; l’unica sanzione prevista per la violazione è la nullità relativa del preliminare che può essere fatta valere unicamente dal promissario acquirente. Nella maggior parte dei casi l’acquirente non chiederà che venga dichiarata la nullità appunto perché si trova in situazione di debolezza rispetto al costruttore, o perché si è “affezionato” alla casa e non vuole perdere l’affare o infine perché sottovaluta i rischi cui potrebbe incorrere e sopravvaluta invece i maggiori costi immediati. Sarebbe opportuno, pertanto, prendere spunto dalla normativa francese per riformare la disciplina legislativa italiana in materia, prevedendo un’anticipazione dell’acquisto della proprietà del bene futuro e precisamente stabilendo che l’acquirente sulla carta acquisti subito la proprietà dell’area anche per quota millesimale e dei manufatti esistenti, e mano a mano che la costruzione procede la proprietà si estenda per effetto dell’accessione. 230 Inoltre sarebbe consigliabile prevedere legislativamente il rilascio di una garanzia obbligatoria di completamento dell’edificio e rendere necessario l’intervento del notaio, alla stessa stregua di quel che avviene in Francia. 231 Bibliografia AA. VV., Diritto Fallimentare, Giuffrè, Milano, 2008 AA. VV., Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d.lgs. 122/2005, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007 AA. VV., La riforma del fallimento, in Guida al diritto, dossier speciale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 17-19 AA. 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