CONVENZIONE TRA la Società (A), con sede in <...> C.F. <...> partita IVA <...> in persona del legale rappresentante sig. <...> E la Società (B), in nome e per conto della Federazione internazionale <...> con sede in <...> C.F. <...> partita IVA <...> in persona del legale rappresentante sig. <...> PREMESSO - che il presente contratto rientra nella disciplina dei rapporti di collaborazione tra Federazione ed industria secondo le norme e nello spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione internazionale <...> e dalla Federazione italiana <...>; - che la Federazione e le Aziende fornitrici ufficiali di abbigliamento e calzature ritengono opportuno disciplinare i loro rapporti si conviene e si stipula Abbigliamento 1) La Società (A) fornirà gratuitamente alla Federazione <...> il materiale di abbigliamento per le squadre nazionali maschili Senior e Junior, secondo i tipi analiticamente descritti nell'allegato A) della presente convenzione. Le assegnazioni per la stagione sono quelle di cui all'allegato B). 1.1Ogni anno, entro la fine del mese di <...>, la Società (B) e la Società (A) procederanno di comune accordo a determinare, sulla base delle indicazioni della Federazione <...> in ordine alla composizione delle squadre, sia l'entità dei materiali sia le caratteristiche dei prodotti, sia i tempi e le modalità delle forniture. 1.2La consegna del materiale sarà effettuata a cura e spese della Società (A). 1.3La Società (A) potrà stipulare contratti con singoli atleti, nel rispetto delle norme CIO e IAAF e in rispetto alle disposizioni federali, che prevedono per gli atleti l'obbligo a vestire, in gare o pre-gare delle Nazionali, abbigliamento fornito dalla Federazione ed in altre occasioni vestire solo l'abbigliamento delle Società d'appartenenza. 1.4Qualsiasi accordo per il materiale d'abbigliamento dovrà essere stabilito in accordo con le società di appartenenza. 1.5Il contratto con ogni singolo atleta dovrà essere stipulato sugli appositi moduli ed inviato in copia alla Federazione che ratificherà il contratto stesso nelle norme e nelle regole CIO e IAAF. Qualora i contratti non fossero inviati alla Federazione, come da norma, ogni impegno è da ritenersi nullo e gli atleti liberi da qualsiasi vincolo. Calzature 2) La Società (A) dovrà stipulare regolari contratti con un minimo di <...> atleti scelti tra le liste nazionali che verranno ogni anno definite dalla Federazione. Ad essi verranno gratuitamente calzature da gara e da allenamento. fornite 2.1La Società (A) potrà inoltre fornire calzature anche ad atleti non facenti parte delle liste federali. 2.2I contratti per la fornitura di calzature avranno validità a tutto il <...>. Qualora i contratti scadessero prima di tale data verranno automaticamente rinnovati, con scadenza <...>, previo accordo fra atleta e azienda. 2.3Il contratto con ogni singolo atleta dovrà essere stipulato sugli appositi moduli ed inviato in copia alla Federazione, che ratificherà il contratto stesso nelle norme e nelle regole CIO e IAAF. Qualora i contratti non fossero inviati alla Federazione, come da norma, ogni impegno è da ritenersi nullo e gli atleti liberi da qualsiasi vincolo. 2.4I contratti per calzature non potranno contenere clausole vincolanti per uso di materiale d'abbigliamento o altro materiale propagandistico. 3) La Società (B) concede alle aziende «Fornitrici», per il settore abbigliamento e calzature relativo a materiale tecnico da gara e allenamento, l'uso del marchio <...> e della definizione di «Fornitori Ufficiali Squadre Nazionali di <...>». Tali marchi e diciture potranno essere usati dalle aziende per i propri scopi pubblicitari entro i limiti fissati dalle normative CIO/IAAF e negli articoli del presente paragrafo. 3.1La Società (A) potrà sfruttare il marchio e la definizione Fornitori in tutti gli atti di commercializzazione dei propri prodotti ed avvalersene per scopi pubblicitari e promozionali. 3.2 La concessione dell'uso dei marchi ha la durata della presente convenzione: in caso di mancato rinnovo la Società (A) dovrà eliminare i marchi da ogni pubblicità e prodotto e non potrà fare in alcun modo uso della qualifica di «ex fornitore <...>» o simili, così rinunziando definitivamente ad ogni richiamo alla qualifica in precedenza goduta. 3.3Poiché il marchio è in funzione di una riscontrata qualità, esso può essere utilizzato dalla Società (A) imprimendolo sui materiali forniti alle squadre nazionali. 3.4La Società (A) potrà utilizzare a scopo pubblicitario foto ufficiali di gruppo o di atleti in effettiva fase di gara, con l'indicazione del nome degli atleti e l'indicazione di «Fornitori Ufficiali Squadre Nazionali <...>». 3.5La Società (A) non potrà utilizzare l'immagine di atleti quale forma di pubblicità attiva. 3.6Per l'uso di atleti in forma di pubblicità attiva, la Società (A) potrà farlo solo dietro approvazione della Federazione e, dopo specifici accordi, con una dichiarazione liberatoria da parte dell'atleta per l'uso della propria immagine. Impegni Federazione-Società (B) 4) La Federazione si impegna affinché gli atleti che abbiano stipulato un contratto di fornitura con la Società (A) rispettino gli impegni presi e che gli atleti, che contravvenissero a detti impegni, verranno deferiti ad un comitato di disciplina. 4.1La Federazione si impegna affinché gli atleti delle nazionali maschili, Senior e Junior, usino abbigliamento della Società (A) e nessun altro prodotto di marca concorrente, durante le manifestazioni sportive ufficiali, in Italia ed all'estero, a cui partecipino le nazionali maschili. 4.2Gli atleti sprovvisti di contratto o coloro che per libera scelta calzassero materiali di aziende non fornitrici della Federazione dovranno nelle manifetazioni, in cui rappresentano la nazionale italiana, scendere in gara o nei campi di riscaldamento con materiale che non rechi marchi o segni di particolare identificazione. 4.3Gli atleti sprovvisti di regolare contratto non potranno usare scarpe da gara o allenamento per fini pubblicitari. 5) La Società (B) nello spirito di una più attenta collaborazione e osservanza degli accordi della presente convenzione metterà a disposizione e a sue spese un supervisor con il compito del controllo forniture e del buon uso dei marchi. Impegni Società (A) 6) La Società (A) si impegna al pagamento, tramite la Società (B), delle seguenti quote: <...>. 6.1I pagamenti verranno effettuati presentando regolari fatture intestate al distributore per l'Italia <...>. 6.2La Società (A) si impegna inoltre a fornire a prezzi agevolati eventuale materiale necessario agli organismi federali indicati dalla Società (B), secondo quantità e prezzi da concordare. 6.3La Società promozionale, (A), si nella impegna propria a non attività danneggiare pubblicitaria altre e aziende fornitrici, pena la revoca di «Fornitore Ufficiale»; 6.4La Società (A) si impegna a sottoporre per l'approvazione della Società (B), prima della sua realizzazione definitiva, tutto il materiale pubblicitario e promozionale che verrà dalla stessa realizzato e che prevede l'utilizzo diretto o indiretto del nome della Federazione o dell'immagine dei suoi tesserati. Pubbliche dichiarazioni 7) Le parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria competenza) a vietare espressamente ai propri esponenti ed agli altleti di formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio della Federazione e/o dell'attività federale, nonché al prestigio delle Aziende fornitrici e/o dei materiali da esse forniti, e ad adottare nei confronti degli inadempienti le più opportune sanzioni disciplinari, salve le iniziative di competenza specifica delle parti. Accettazione nuove aziende 8) La Società (B) nel caso di nuove esigenze per la fornitura di materiale da gara ed allenamento, per il settore abbigliamento e calzature, terrà conto delle indicazioni delle aziende attuali fornitrici per la ricerca e scelta di nuove aziende Fornitrici Ufficiali. Verranno interpellate comunque a titolo preferenziale aziende già Fornitrici della Federazione. Esclusione delle aziende 9) Sarà in qualsiasi momento facoltà della Federazione di escludere dal novero dei «Fornitori» delle squadre azzurre le aziende che si siano rese responsabili: - di ogni azione o iniziativa che possa in qualsiasi modo influire negativamente sulla qualificazione degli atleti; - della produzione di materiale tecnicamente carente o comunque non corrispondente ai parametri concordati con la Federazione; - di mancata o ritardata consegna dei materiali e/o dei servizi nei termini concordati; - di violazione di qualsivoglia altro impegno contrattuale. 9.1L'azienda esclusa potrà promuovere entro <...> giorni dalla esclusione il procedimento arbitrale regolato dall'art. 13. 9.2L'azienda esclusa dal novero dei fornitori delle squadre azzurre sarà tenuta ad eliminare il marchio «Fornitori Squadre Nazionali» da tutti i prodotti nonché dalla propria pubblicità, entro il termine improrogabile di <...> giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione e, nel caso in cui sia stato adito il collegio arbitrale, entro <...> giorni dalla pronuncia di quest'ultimo. Pubblicità tabellare e striscioni bordo campo 10) A tutte le aziende «Fornitrici» verrà destinato uno sconto speciale-supplementare del <...> % sulla pubblicità, per un minimo di <...> pagine annuali, nella testata <...>. Su ogni numero della rivista verrà inserita una pagina pubblicitaria che porterà l'indicazione del marchio <...> e delle aziende fornitrici. In tutte le manifestazioni proprie della Federazione Italiana di <...> (incontri delle Nazionali e Campionati Italiani), saranno presenti due striscioni bordo campo relativi al marchio <...> e dicitura «Fornitori Ufficiali Squadre Nazionale di <...>». Collaborazione tecnica 11) La Federazione consente ai propri atleti e tecnici di collaborare con le Aziende Fornitrici per la sperimentazione del prodotto e per la sua migliore qualificazione. Le aziende a loro volta, limitatamente ai materiali tecnici, si impegnano a introdurre gli alteti nella conoscenza delle tecniche di fabbricazione e dei problemi connessi alle caratteristiche di rendimento ed al miglior impiego dei materiali. Gli atleti sono impegnati dalla Federazione all'osservanza del segreto aziendale. 12) La presente convenzione scade il <...>. Essa si riterrà rinnovata alle stesse condizioni per il quadriennio successivo, nel caso di mancata disdetta da parte di uno dei due contraenti, da comunicarsi all'altro contraente, a mezzo lettera raccomandata R.R., da consegnare alle poste almeno quattro mesi prima della scadenza contrattuale. In caso di rinnovo automatico, l'entità delle contribuzioni annuali dovrà essere modificata d'accordo con le parti. La convenzione si risolve automaticamente in caso di mancato accordo fra le parti sulla determinazione delle contribuzioni e dei fabbisogni. Clausola arbitrale 13) Qualsiasi divergenza comunque relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà risolta transativamente mediante arbitrato irrituale. Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri dei quali il primo e il secondo nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dai primi due. Gli arbitri agiranno quali amichevoli compositori e senza formalità di procedura ed avranno, per l'adempimento del loro incarico, la più ampia facoltà di indagine sui documenti e sulla corrispondenza delle parti; essi sono esonerati dal deposito di atti. Gli arbitri si impegnano a consegnare agli altri arbitri un biancosegno per la stesura delle determinazioni arbitrali, che varrà come una transazione intervenuta direttamente tra le parti.