CONVENZIONE TRA la Società (A), con sede in C.F.

CONVENZIONE TRA
la Società (A), con sede in <...> C.F. <...> partita IVA <...> in
persona del legale rappresentante sig. <...>
E
la
Società
(B),
in
nome
e
per
conto
della
Federazione
internazionale <...> con sede in <...> C.F. <...> partita IVA <...>
in persona del legale rappresentante sig. <...>
PREMESSO
- che il presente contratto rientra nella disciplina dei rapporti
di collaborazione tra Federazione ed industria secondo le norme
e nello spirito delle disposizioni emanate in materia dalla
Federazione internazionale <...> e dalla Federazione italiana
<...>;
- che la Federazione e le Aziende fornitrici ufficiali di
abbigliamento e calzature ritengono opportuno disciplinare i loro
rapporti
si conviene e si stipula
Abbigliamento
1) La Società (A) fornirà gratuitamente alla Federazione <...> il
materiale di abbigliamento per le squadre nazionali maschili
Senior
e
Junior,
secondo
i
tipi
analiticamente
descritti
nell'allegato A) della presente convenzione. Le assegnazioni per
la stagione sono quelle di cui all'allegato B).
1.1Ogni anno, entro la fine del mese di <...>, la Società (B) e
la Società (A) procederanno di comune accordo a determinare, sulla
base delle indicazioni della Federazione <...> in ordine alla
composizione delle squadre, sia l'entità dei materiali sia le
caratteristiche dei prodotti, sia i tempi e le modalità delle
forniture.
1.2La consegna del materiale sarà effettuata a cura e spese della
Società (A).
1.3La Società (A) potrà stipulare contratti con singoli atleti,
nel rispetto delle norme CIO e IAAF e in rispetto alle disposizioni
federali, che prevedono per gli atleti l'obbligo a vestire, in gare
o
pre-gare
delle
Nazionali,
abbigliamento
fornito
dalla
Federazione ed in altre occasioni vestire solo l'abbigliamento
delle Società d'appartenenza.
1.4Qualsiasi accordo per il materiale d'abbigliamento dovrà essere
stabilito in accordo con le società di appartenenza.
1.5Il contratto con ogni singolo atleta dovrà essere stipulato
sugli appositi moduli ed inviato in copia alla Federazione che
ratificherà il contratto stesso nelle norme e nelle regole CIO e
IAAF.
Qualora i contratti non fossero inviati alla Federazione, come da
norma, ogni impegno è da ritenersi nullo e gli atleti liberi da
qualsiasi vincolo.
Calzature
2) La Società (A) dovrà stipulare regolari contratti con un minimo
di <...> atleti scelti tra le liste nazionali che verranno ogni
anno
definite
dalla
Federazione.
Ad
essi
verranno
gratuitamente calzature da gara e da allenamento.
fornite
2.1La Società (A) potrà inoltre fornire calzature anche ad atleti
non facenti parte delle liste federali.
2.2I contratti per la fornitura di calzature avranno validità a
tutto il <...>.
Qualora i contratti scadessero prima di tale data verranno
automaticamente rinnovati, con scadenza <...>, previo accordo fra
atleta e azienda.
2.3Il contratto con ogni singolo atleta dovrà essere stipulato
sugli appositi moduli ed inviato in copia alla Federazione, che
ratificherà il contratto stesso nelle norme e nelle regole CIO e
IAAF.
Qualora i contratti non fossero inviati alla Federazione, come da
norma, ogni impegno è da ritenersi nullo e gli atleti liberi da
qualsiasi vincolo.
2.4I contratti per calzature non potranno contenere clausole
vincolanti per uso di materiale d'abbigliamento o altro materiale
propagandistico.
3) La Società (B) concede alle aziende «Fornitrici», per il settore
abbigliamento e calzature relativo a materiale tecnico da gara e
allenamento, l'uso del marchio <...> e della definizione di
«Fornitori Ufficiali Squadre Nazionali di <...>».
Tali marchi e diciture potranno essere usati dalle aziende per i
propri scopi pubblicitari entro i limiti fissati dalle normative
CIO/IAAF e negli articoli del presente paragrafo.
3.1La Società (A) potrà sfruttare il marchio e la definizione
Fornitori in tutti gli atti di commercializzazione dei propri
prodotti ed avvalersene per scopi pubblicitari e promozionali.
3.2 La concessione dell'uso dei marchi ha la durata della presente
convenzione: in caso di mancato rinnovo la Società (A) dovrà
eliminare i marchi da ogni pubblicità e prodotto e non potrà fare
in alcun modo uso della qualifica di «ex fornitore <...>» o simili,
così rinunziando definitivamente ad ogni richiamo alla qualifica
in precedenza goduta.
3.3Poiché il marchio è in funzione di una riscontrata qualità, esso
può essere utilizzato dalla Società (A) imprimendolo sui materiali
forniti alle squadre nazionali.
3.4La Società (A) potrà utilizzare a scopo pubblicitario foto
ufficiali di gruppo o di atleti in effettiva fase di gara, con
l'indicazione del nome degli atleti e l'indicazione di «Fornitori
Ufficiali Squadre Nazionali <...>».
3.5La Società (A) non potrà utilizzare l'immagine di atleti quale
forma di pubblicità attiva.
3.6Per l'uso di atleti in forma di pubblicità attiva, la Società
(A) potrà farlo solo dietro approvazione della Federazione e, dopo
specifici accordi, con una dichiarazione liberatoria da parte
dell'atleta per l'uso della propria immagine.
Impegni Federazione-Società (B)
4) La Federazione si impegna affinché gli atleti che abbiano
stipulato un contratto di fornitura con la Società (A) rispettino
gli impegni presi e che gli atleti, che contravvenissero a detti
impegni, verranno deferiti ad un comitato di disciplina.
4.1La Federazione si impegna affinché gli atleti delle nazionali
maschili, Senior e Junior, usino abbigliamento della Società (A)
e
nessun
altro
prodotto
di
marca
concorrente,
durante
le
manifestazioni sportive ufficiali, in Italia ed all'estero, a cui
partecipino le nazionali maschili.
4.2Gli atleti sprovvisti di contratto o coloro che per libera
scelta calzassero materiali di aziende non fornitrici della
Federazione dovranno nelle manifetazioni, in cui rappresentano la
nazionale italiana, scendere in gara o nei campi di riscaldamento
con materiale che non rechi marchi o segni di particolare
identificazione.
4.3Gli atleti sprovvisti di regolare contratto non potranno usare
scarpe da gara o allenamento per fini pubblicitari.
5) La Società (B) nello spirito di una più attenta collaborazione
e osservanza degli accordi della presente convenzione metterà a
disposizione e a sue spese un supervisor con il compito del
controllo forniture e del buon uso dei marchi.
Impegni Società (A)
6) La Società (A) si impegna al pagamento, tramite la Società (B),
delle seguenti quote: <...>.
6.1I pagamenti verranno effettuati presentando regolari fatture
intestate al distributore per l'Italia <...>.
6.2La Società (A) si impegna inoltre a fornire a prezzi agevolati
eventuale materiale necessario agli organismi federali indicati
dalla Società (B), secondo quantità e prezzi da concordare.
6.3La
Società
promozionale,
(A),
si
nella
impegna
propria
a
non
attività
danneggiare
pubblicitaria
altre
e
aziende
fornitrici, pena la revoca di «Fornitore Ufficiale»;
6.4La Società (A) si impegna a sottoporre per l'approvazione della
Società (B), prima della sua realizzazione definitiva, tutto il
materiale pubblicitario e promozionale che verrà dalla stessa
realizzato e che prevede l'utilizzo diretto o indiretto del nome
della Federazione o dell'immagine dei suoi tesserati.
Pubbliche dichiarazioni
7)
Le parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di
propria competenza) a vietare espressamente ai propri esponenti
ed agli altleti di formulare pubblicamente, anche attraverso
interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o
dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio
della Federazione e/o dell'attività federale, nonché al prestigio
delle Aziende fornitrici e/o dei materiali da esse forniti, e ad
adottare nei confronti degli inadempienti le più opportune
sanzioni disciplinari, salve le iniziative di competenza specifica
delle parti.
Accettazione nuove aziende
8) La Società (B) nel caso di nuove esigenze per la fornitura di
materiale da gara ed allenamento, per il settore abbigliamento e
calzature, terrà conto delle indicazioni delle aziende attuali
fornitrici per la ricerca e scelta di nuove aziende Fornitrici
Ufficiali.
Verranno interpellate comunque a titolo preferenziale aziende già
Fornitrici della Federazione.
Esclusione delle aziende
9) Sarà in qualsiasi momento facoltà della Federazione di escludere
dal novero dei «Fornitori» delle squadre azzurre le aziende che
si siano rese responsabili:
- di ogni azione o iniziativa che possa in qualsiasi modo influire
negativamente sulla qualificazione degli atleti;
- della produzione di materiale tecnicamente carente o comunque
non corrispondente ai parametri concordati con la Federazione;
- di mancata o ritardata consegna dei materiali e/o dei servizi
nei termini concordati;
- di violazione di qualsivoglia altro impegno contrattuale.
9.1L'azienda esclusa potrà promuovere entro <...> giorni dalla
esclusione il procedimento arbitrale regolato dall'art. 13.
9.2L'azienda esclusa dal novero dei fornitori delle squadre
azzurre sarà tenuta ad eliminare il marchio «Fornitori Squadre
Nazionali» da tutti i prodotti nonché dalla propria pubblicità,
entro il termine improrogabile di <...> giorni dal ricevimento
della comunicazione di esclusione e, nel caso in cui sia stato adito
il collegio arbitrale, entro <...> giorni dalla pronuncia di
quest'ultimo.
Pubblicità tabellare e striscioni bordo campo
10)
A tutte le aziende «Fornitrici» verrà destinato uno sconto
speciale-supplementare del <...> % sulla pubblicità, per un minimo
di <...> pagine annuali, nella testata <...>.
Su
ogni
numero
della
rivista
verrà
inserita
una
pagina
pubblicitaria che porterà l'indicazione del marchio <...> e delle
aziende fornitrici.
In tutte le manifestazioni proprie della Federazione Italiana di
<...> (incontri delle Nazionali e Campionati Italiani), saranno
presenti due striscioni bordo campo relativi al marchio <...> e
dicitura «Fornitori Ufficiali Squadre Nazionale di <...>».
Collaborazione tecnica
11) La Federazione consente ai propri atleti e tecnici di
collaborare con le Aziende Fornitrici per la sperimentazione del
prodotto e per la sua migliore qualificazione.
Le aziende a loro volta, limitatamente ai materiali tecnici, si
impegnano a introdurre gli alteti nella conoscenza delle tecniche
di fabbricazione e dei problemi connessi alle caratteristiche di
rendimento ed al miglior impiego dei materiali.
Gli atleti sono impegnati dalla Federazione all'osservanza del
segreto aziendale.
12) La presente convenzione scade il <...>. Essa si riterrà
rinnovata alle stesse condizioni per il quadriennio successivo,
nel caso di mancata disdetta da parte di uno dei due contraenti,
da comunicarsi all'altro contraente, a mezzo lettera raccomandata
R.R., da consegnare alle poste almeno quattro mesi prima della
scadenza contrattuale.
In caso di rinnovo automatico, l'entità delle contribuzioni
annuali dovrà essere modificata d'accordo con le parti. La
convenzione si risolve automaticamente in caso di mancato accordo
fra le parti sulla determinazione delle contribuzioni e dei
fabbisogni.
Clausola arbitrale
13) Qualsiasi divergenza comunque relativa all'interpretazione,
esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà risolta
transativamente mediante arbitrato irrituale.
Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri dei quali il primo
e il secondo nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dai
primi due.
Gli
arbitri
agiranno
quali
amichevoli
compositori
e
senza
formalità di procedura ed avranno, per l'adempimento del loro
incarico, la più ampia facoltà di indagine sui documenti e sulla
corrispondenza delle parti; essi sono esonerati dal deposito di
atti.
Gli arbitri si impegnano a consegnare agli altri arbitri un
biancosegno per la stesura delle determinazioni arbitrali, che
varrà come una transazione intervenuta direttamente tra le parti.