STATUTO - Provincia di Pisa

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STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto – Forme di intervento - Durata
Art. 1
1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata
"Reform - Rete per l’innovazione e la formazione s.r.l.”, in base alle disposizioni degli articoli
del Codice Civile applicabili e agli art.li da 112 a 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alla
L.4 agosto 2006 n. 248, art.13.
2. Il funzionamento della società è regolato dal presente statuto.
Art. 2
1. Della società costituita dalla Provincia di Pisa potranno far parte altri Enti locali, Regioni, enti
pubblici in generale.
Art. 3
1. La società ha la sede centrale, legale ed amministrativa in Pisa;
2. Potranno essere istituite, con delibera dell’Assemblea, eventuali sedi secondarie; l’organo di
amministrazione potrà istituire, modificare ed estinguere sedi secondarie, succursali, uffici e
dipendenze di ogni genere nel territorio nazionale;
3. Il domicilio dei soci e dell’Organo Amministrativo, per quanto concerne il loro rapporto con la
Società, è quello che risulta dai libri sociali.
Art. 4
1.
L’oggetto sociale esclusivo è l’intervento in materia di risorse umane e sistemi organizzativi.
2. La Società si propone come tecnostruttura di servizio orientata a sostenere i processi di
decentramento e cambiamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di supportare la
Provincia di Pisa ed i Comuni del territorio provinciale nella ricerca, nell’innovazione e nella
formazione, anche in qualità di agenzia formativa, per l’adeguamento e lo sviluppo delle
organizzazioni e delle risorse umane che utilizzano, per il raggiungimento di livelli ottimali di
efficacia, efficienza e qualità dei servizi.
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3. L’attività sociale è orientata ad assolvere il compito di adeguare la strumentazione operativa
della funzione pubblica locale, per superare i limiti e le asfitticità proprie della piccola
dimensione della maggior parte degli enti locali, a garantire la cooperazione tra Province e
Comuni nel rispetto del principio di omogeneità, adeguatezza e dell’autonomia organizzativa e
regolamentare dei singoli enti, e volta alla costruzione di sistemi locali di relazioni per la
crescita e lo sviluppo come precondizione per il successo delle politiche pubbliche.
4. L’attività sociale cura, in questo quadro: il reperimento e la valorizzazione delle risorse degli
Enti pubblici e delle competenze delle Università e delle Istituzioni di Ricerca, per lo
svolgimento di attività di formazione che favoriscano la evoluzione organizzativa e la
valorizzazione delle risorse umane nel quadro delle più generali finalità dell’ordinamento e
segnatamente l’obiettivo di un’immagine unitaria della funzione pubblica locale, inoltre il riuso
ed il ribaltamento delle applicazioni, la condivisione delle esperienze e le altre forme di
collaborazione solidale con gli enti ed territori, anche al di fuori della regione e del Paese.
5. La società potrà svolgere – eventualmente anche a mezzo di accordi di partenariato in ambito
europeo e dei paesi associati all'U.E., di partecipazione ad associazioni e consorzi ogni tipo di
attività connessa allo scopo sociale; potrà far parte di strutture o forme associative, ai più vari
livelli, aventi analoghe finalità e caratteristiche. La società potrà anche avvalersi della
collaborazione di associazioni e consorzi per la ricerca, l'innovazione e la formazione.
6. La Società potrà fornire e svolgere tutti i servizi che le Amministrazioni svolgevano in
precedenza al proprio interno, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 29 della Legge
448/2001 e più in generale quando questo sia funzionale agli scopi descritti nel presente Statuto.
Ogni qualvolta gli Enti partecipanti lo ritengano opportuno la Società potrà svolgere ogni
attività strumentale volta al funzionamento degli stessi o, comunque, al perseguimento dei loro
fini istituzionali.
7. La società potrà attingere, per il raggiungimento dei propri scopi, a risorse pubbliche e private,
ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; potrà concorrere all’attribuzione di fondi di
pertinenza regionale non delegati o delegati ovvero pubblici e potrà raccogliere fondi tra i propri
soci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. In particolare potrà utilizzare i
fondi del piano annuale di formazione professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalla
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Regione Toscana e da progetti dell’Unione Europea.
Art. 5
1. Per il perseguimento degli scopi sociali la società svolgerà, prevalentemente queste attività che
dettagliano l’oggetto sociale:
a.
formazione; rilevazione bisogni formativi; corsi di formazione a distanza e in presenza;
b.
organizzazione di eventi congressuali, meeting, seminari, convegni;
c.
studi organizzativi; analisi valutative di economicità; studi di fattibilità; progettazione
organizzativa;
d.
supporto alla introduzione di strumentazione ICT; progettazione, realizzazione e
manutenzioni di soluzioni ICT per gli enti locali;
e.
supporto alla gestione strategica delle risorse umane: selezioni e concorsi, sistemi
premianti, benessere organizzativo, career development, bilanci di competenze, assessment
center e simili.
2. La Società può provvedere all’esercizio di ogni altro servizio ad essa affidato nelle forme di
legge.
3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali o finanziarie mobiliari e immobiliari
ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale a giudizio dell'organo
amministrativo, ivi comprese l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti
da pegno dei soci.
Art. 6
1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata anche tacitamente
di tre anni in tre anni. Potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci, secondo le prescrizioni di legge.
TITOLO II
Capitale sociale
Art. 7
1. Il Capitale sociale è fissato in € 10.000,00 (diecimila) suddiviso in 100 quote da 100 Euro
ciascuna.
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2. Il Capitale sociale potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei
soci.
Art. 8
1. Le quote sociali sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice civile salvo la prelazione
nell’acquisto spettante agli altri soci.
2. Il diritto di prelazione, da comunicarsi a cura dell’organo amministrativo a tutti i soci entro dieci
giorni dalla comunicazione del socio che intende cedere la propria quota, dovrà essere esercitato
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte di ogni socio destinatario della
comunicazione.
TITOLO III
Assemblea
Art. 9
1. L’Assemblea dei Soci è convocata dall’Organo Amministrativo nei modi e nei termini di legge.
2. Qualora l’Organo Amministrativo sia composto da un unico membro, l’assemblea dovrà essere
convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
oppure 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
3. L'Assemblea ordinaria, convocata quando ritenuto necessario dall’Organo Amministativo,
mediante lettera scritta da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea,
delibera su quanto previsto dall'art. 2364 del Codice civile.
4. L'Assemblea straordinaria sarà convocata dall’Organo Amministativo, ogni volta che si renderà
necessario, per deliberare sulle modifiche statutarie, sulla liquidazione della società e per
quant'altro a norma di legge, mediante lettera inviata ai soci almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea. Nella lettera devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
5. Sono tuttavia valide le Assemblee, comunque convocate, quando sia presente o rappresentato
l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati.
6. Qualora l'oggetto delle deliberazioni assembleari riguardi i piani di attività annuali, la
programmazione pluriennale e di carattere scientifico, l’Organo Amministrativo, prima della
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riunione assembleare, deve aver richiesto il parere, non vincolante, del comitato scientifico.
Art. 10
1. Ha diritto ad intervenire nell'Assemblea il socio, così come risulta dal libro dei soci.
2. Ogni socio partecipa al voto assembleare ai fini delle decisioni da adottare in proporzione alla
quota di capitale posseduta.
Art. 11
1. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il
51% degli intervenuti in seconda convocazione.
Art. 12
1. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% del
capitale sociale in seconda convocazione.
Art. 13
1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, nel rispetto delle
prescrizioni dell'art. 2372 c.c. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche
mediante delega redatta in calce alla lettera di convocazione. Ogni socio non può rappresentare
più di tre soci.
Art. 14
1. L'Assemblea è presieduta dal socio di maggioranza o, in caso di assenza od impedimento, da
altra persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente è assistito dal Segretario all’uopo nominato dall’Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 15
1. Compete al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione
dell'Assemblea e della validità delle deleghe, nonché la direzione della discussione, la
determinazione delle modalità di votazione fra le quali la forma (se palese o a scrutinio segreto).
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TITOLO IV
Amministrazione e rappresentanza
Art. 16
1. La società può essere amministrata o da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di
Amministrazione composto tre consiglieri, i quali durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
2. L’assemblea stabilisce al momento del rinnovo delle cariche, il tipo di Organo Amministrativo ,
nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione .
3. L’Organo Amministrativo è vincolato, oltreché dal divieto di concorrenza, dalla insussistenza di
condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.
4.
L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della società senza eccezioni di sorta. Più specificamente sono conferite all’Organo
Amministrativo tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non
siano per legge riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
5. L’Organo Amministrativo può delegare, in tutto o in parte, le proprie competenze, con
l'esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono
essere oggetto di delega.
6. L’Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare
e raggiungere lo scopo sociale, adottando la strategia necessaria e decidendo come metterla in
pratica.
7. L’Organo Amministrativo può altresì conferire, anche a terzi, procure speciali per singoli atti o
categorie di atti.
8. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo fosse costituito dal Consiglio di Amministrazione, per
la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in
carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende
respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono
constatate da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere
trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.
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Art. 17
1. L’Organo Amministrativo, ha la firma sociale ed esercita tutti i poteri di rappresentanza della
società di fronte ai terzi ed in giudizio. Nel caso del Consiglio d’Amministrazione essa compete
al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente .
Art. 18
2. All’Organo Amministrativo spetta un compenso su base annua determinato dall'Assemblea,
nonché il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
TITOLO V
Organizzazione
Art. 19
1. E’ istituito un Comitato scientifico composto da almeno tre esperti di riconosciuta
qualificazione nell'ambito della comunità scientifica, nominati dall’Organo Amministrativo
secondo le indicazioni dell’Assemblea.
2. Il Comitato ha il compito di fornire pareri, valutazioni e proposte all’Organo Amministrativo ed
all’Assemblea dei soci - anche avvalendosi, se necessario, di esperti esterni - sugli indirizzi della
Società, sulle priorità d'azione, sui programmi, sull'attività del Comitato di redazione.
3. Tutte le designazioni, comunicate per iscritto, dovranno essere coerenti con le finalità statutarie
e con i programmi della società ed accompagnate dal curriculum scientifico dei designati. Ove
le designazioni non pervengono entro il termine di un mese a decorrere dalla richiesta, l’Organo
Amministrativo procederà direttamente alla scelta dei membri del Comitato.
4. I componenti del Comitato così nominati durano in carica per tre anni e sono rinnovabili.
5. In ogni ipotesi in cui venga a mancare uno o più dei membri del Comitato scientifico, si
provvederà alla relativa sostituzione con le stesse modalità sopra previste.
6. Le prestazioni dei componenti il Comitato scientifico saranno retribuite secondo quanto
determinerà l’Assemblea che delibererà anche in ordine al rimborso spese.
7. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dall’Organo Amministrativo
Art. 20
1. L’Assemblea può costituire - in aggiunta al comitato scientifico - organismi con compiti
consultivi, di studio, di approfondimento, di valutazione tecnica, operativi e di controllo.
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Art. 21
1. La Società è dotata di risorse umane, preferibilmente dipendenti da Enti soci, distaccate o
comandate per essere messe a disposizione della Società ed organizzate in Gruppi di lavoro,
quando istituiti; alle medesime sono applicati un contratto nazionale di lavoro deciso
dall’Assemblea ed il contratto integrativo sottoscritto nell'ambito della Società.
2. La Società potrà avvalersi di contratti di appalto di servizi, di prestazioni professionali esterne
continuative od occasionali e degli altri contratti previsti dall’ordinamento vigente nel tempo.
TITOLO VI
Organo di revisione e controllo individuale del socio
Art. 22
1. Ove deliberato dall’Assemblea, l’organo di revisione sarà costituito da un revisore unico e dal
suo supplente. Ove richiesto per legge il controllo sarà effettuato da un Collegio sindacale
composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Ogni Socio, in base all'art. 2489 del Codice civile, ha il diritto di avere dall’Organo
Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali.
TITOLO VII
Bilancio, finanziamenti, scioglimento e norme finali
Art. 23
1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio da sottoporre
all’attenzione dell’assemblea unitamente alla relazione sull’andamento della società ed a quella
del Revisore o dal Collegio sindacale, se istituito, a norma di legge.
3. I profitti netti, dopo detratto il 5% da assegnarsi a riserva legale, verranno distribuiti o destinati
secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
4. E’ consentito ai soci, su deliberazione dell’Assemblea, effettuare finanziamenti a favore della
società, in modo anche non proporzionale fra di essi, per il finanziamento sia degli investimenti
che della gestione. Tali finanziamenti possono avvenire, ove deliberati dall’Assemblea, anche
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sotto forma di titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 C.C. nei limiti di cinque volte il capitale
societario sottoscritto e versato.
Art. 24
1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società,
l’Assemblea determinerà la mobilità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
Art. 25
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti.
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