STATUTO TITOLO I Denominazione - Sede - Oggetto – Forme di intervento - Durata Art. 1 1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "Reform - Rete per l’innovazione e la formazione s.r.l.”, in base alle disposizioni degli articoli del Codice Civile applicabili e agli art.li da 112 a 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alla L.4 agosto 2006 n. 248, art.13. 2. Il funzionamento della società è regolato dal presente statuto. Art. 2 1. Della società costituita dalla Provincia di Pisa potranno far parte altri Enti locali, Regioni, enti pubblici in generale. Art. 3 1. La società ha la sede centrale, legale ed amministrativa in Pisa; 2. Potranno essere istituite, con delibera dell’Assemblea, eventuali sedi secondarie; l’organo di amministrazione potrà istituire, modificare ed estinguere sedi secondarie, succursali, uffici e dipendenze di ogni genere nel territorio nazionale; 3. Il domicilio dei soci e dell’Organo Amministrativo, per quanto concerne il loro rapporto con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. Art. 4 1. L’oggetto sociale esclusivo è l’intervento in materia di risorse umane e sistemi organizzativi. 2. La Società si propone come tecnostruttura di servizio orientata a sostenere i processi di decentramento e cambiamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di supportare la Provincia di Pisa ed i Comuni del territorio provinciale nella ricerca, nell’innovazione e nella formazione, anche in qualità di agenzia formativa, per l’adeguamento e lo sviluppo delle organizzazioni e delle risorse umane che utilizzano, per il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza e qualità dei servizi. 1 3. L’attività sociale è orientata ad assolvere il compito di adeguare la strumentazione operativa della funzione pubblica locale, per superare i limiti e le asfitticità proprie della piccola dimensione della maggior parte degli enti locali, a garantire la cooperazione tra Province e Comuni nel rispetto del principio di omogeneità, adeguatezza e dell’autonomia organizzativa e regolamentare dei singoli enti, e volta alla costruzione di sistemi locali di relazioni per la crescita e lo sviluppo come precondizione per il successo delle politiche pubbliche. 4. L’attività sociale cura, in questo quadro: il reperimento e la valorizzazione delle risorse degli Enti pubblici e delle competenze delle Università e delle Istituzioni di Ricerca, per lo svolgimento di attività di formazione che favoriscano la evoluzione organizzativa e la valorizzazione delle risorse umane nel quadro delle più generali finalità dell’ordinamento e segnatamente l’obiettivo di un’immagine unitaria della funzione pubblica locale, inoltre il riuso ed il ribaltamento delle applicazioni, la condivisione delle esperienze e le altre forme di collaborazione solidale con gli enti ed territori, anche al di fuori della regione e del Paese. 5. La società potrà svolgere – eventualmente anche a mezzo di accordi di partenariato in ambito europeo e dei paesi associati all'U.E., di partecipazione ad associazioni e consorzi ogni tipo di attività connessa allo scopo sociale; potrà far parte di strutture o forme associative, ai più vari livelli, aventi analoghe finalità e caratteristiche. La società potrà anche avvalersi della collaborazione di associazioni e consorzi per la ricerca, l'innovazione e la formazione. 6. La Società potrà fornire e svolgere tutti i servizi che le Amministrazioni svolgevano in precedenza al proprio interno, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 29 della Legge 448/2001 e più in generale quando questo sia funzionale agli scopi descritti nel presente Statuto. Ogni qualvolta gli Enti partecipanti lo ritengano opportuno la Società potrà svolgere ogni attività strumentale volta al funzionamento degli stessi o, comunque, al perseguimento dei loro fini istituzionali. 7. La società potrà attingere, per il raggiungimento dei propri scopi, a risorse pubbliche e private, ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; potrà concorrere all’attribuzione di fondi di pertinenza regionale non delegati o delegati ovvero pubblici e potrà raccogliere fondi tra i propri soci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. In particolare potrà utilizzare i fondi del piano annuale di formazione professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalla 2 Regione Toscana e da progetti dell’Unione Europea. Art. 5 1. Per il perseguimento degli scopi sociali la società svolgerà, prevalentemente queste attività che dettagliano l’oggetto sociale: a. formazione; rilevazione bisogni formativi; corsi di formazione a distanza e in presenza; b. organizzazione di eventi congressuali, meeting, seminari, convegni; c. studi organizzativi; analisi valutative di economicità; studi di fattibilità; progettazione organizzativa; d. supporto alla introduzione di strumentazione ICT; progettazione, realizzazione e manutenzioni di soluzioni ICT per gli enti locali; e. supporto alla gestione strategica delle risorse umane: selezioni e concorsi, sistemi premianti, benessere organizzativo, career development, bilanci di competenze, assessment center e simili. 2. La Società può provvedere all’esercizio di ogni altro servizio ad essa affidato nelle forme di legge. 3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali o finanziarie mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale a giudizio dell'organo amministrativo, ivi comprese l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno dei soci. Art. 6 1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata anche tacitamente di tre anni in tre anni. Potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, secondo le prescrizioni di legge. TITOLO II Capitale sociale Art. 7 1. Il Capitale sociale è fissato in € 10.000,00 (diecimila) suddiviso in 100 quote da 100 Euro ciascuna. 3 2. Il Capitale sociale potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Art. 8 1. Le quote sociali sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice civile salvo la prelazione nell’acquisto spettante agli altri soci. 2. Il diritto di prelazione, da comunicarsi a cura dell’organo amministrativo a tutti i soci entro dieci giorni dalla comunicazione del socio che intende cedere la propria quota, dovrà essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte di ogni socio destinatario della comunicazione. TITOLO III Assemblea Art. 9 1. L’Assemblea dei Soci è convocata dall’Organo Amministrativo nei modi e nei termini di legge. 2. Qualora l’Organo Amministrativo sia composto da un unico membro, l’assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. 3. L'Assemblea ordinaria, convocata quando ritenuto necessario dall’Organo Amministativo, mediante lettera scritta da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, delibera su quanto previsto dall'art. 2364 del Codice civile. 4. L'Assemblea straordinaria sarà convocata dall’Organo Amministativo, ogni volta che si renderà necessario, per deliberare sulle modifiche statutarie, sulla liquidazione della società e per quant'altro a norma di legge, mediante lettera inviata ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nella lettera devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 5. Sono tuttavia valide le Assemblee, comunque convocate, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati. 6. Qualora l'oggetto delle deliberazioni assembleari riguardi i piani di attività annuali, la programmazione pluriennale e di carattere scientifico, l’Organo Amministrativo, prima della 4 riunione assembleare, deve aver richiesto il parere, non vincolante, del comitato scientifico. Art. 10 1. Ha diritto ad intervenire nell'Assemblea il socio, così come risulta dal libro dei soci. 2. Ogni socio partecipa al voto assembleare ai fini delle decisioni da adottare in proporzione alla quota di capitale posseduta. Art. 11 1. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% degli intervenuti in seconda convocazione. Art. 12 1. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% del capitale sociale in seconda convocazione. Art. 13 1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2372 c.c. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante delega redatta in calce alla lettera di convocazione. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Art. 14 1. L'Assemblea è presieduta dal socio di maggioranza o, in caso di assenza od impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. 2. Il Presidente è assistito dal Segretario all’uopo nominato dall’Assemblea. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 15 1. Compete al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'Assemblea e della validità delle deleghe, nonché la direzione della discussione, la determinazione delle modalità di votazione fra le quali la forma (se palese o a scrutinio segreto). 5 TITOLO IV Amministrazione e rappresentanza Art. 16 1. La società può essere amministrata o da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto tre consiglieri, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 2. L’assemblea stabilisce al momento del rinnovo delle cariche, il tipo di Organo Amministrativo , nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione . 3. L’Organo Amministrativo è vincolato, oltreché dal divieto di concorrenza, dalla insussistenza di condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi. 4. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta. Più specificamente sono conferite all’Organo Amministrativo tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci. 5. L’Organo Amministrativo può delegare, in tutto o in parte, le proprie competenze, con l'esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega. 6. L’Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare e raggiungere lo scopo sociale, adottando la strategia necessaria e decidendo come metterla in pratica. 7. L’Organo Amministrativo può altresì conferire, anche a terzi, procure speciali per singoli atti o categorie di atti. 8. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo fosse costituito dal Consiglio di Amministrazione, per la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori. 6 Art. 17 1. L’Organo Amministrativo, ha la firma sociale ed esercita tutti i poteri di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Nel caso del Consiglio d’Amministrazione essa compete al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente . Art. 18 2. All’Organo Amministrativo spetta un compenso su base annua determinato dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni. TITOLO V Organizzazione Art. 19 1. E’ istituito un Comitato scientifico composto da almeno tre esperti di riconosciuta qualificazione nell'ambito della comunità scientifica, nominati dall’Organo Amministrativo secondo le indicazioni dell’Assemblea. 2. Il Comitato ha il compito di fornire pareri, valutazioni e proposte all’Organo Amministrativo ed all’Assemblea dei soci - anche avvalendosi, se necessario, di esperti esterni - sugli indirizzi della Società, sulle priorità d'azione, sui programmi, sull'attività del Comitato di redazione. 3. Tutte le designazioni, comunicate per iscritto, dovranno essere coerenti con le finalità statutarie e con i programmi della società ed accompagnate dal curriculum scientifico dei designati. Ove le designazioni non pervengono entro il termine di un mese a decorrere dalla richiesta, l’Organo Amministrativo procederà direttamente alla scelta dei membri del Comitato. 4. I componenti del Comitato così nominati durano in carica per tre anni e sono rinnovabili. 5. In ogni ipotesi in cui venga a mancare uno o più dei membri del Comitato scientifico, si provvederà alla relativa sostituzione con le stesse modalità sopra previste. 6. Le prestazioni dei componenti il Comitato scientifico saranno retribuite secondo quanto determinerà l’Assemblea che delibererà anche in ordine al rimborso spese. 7. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dall’Organo Amministrativo Art. 20 1. L’Assemblea può costituire - in aggiunta al comitato scientifico - organismi con compiti consultivi, di studio, di approfondimento, di valutazione tecnica, operativi e di controllo. 7 Art. 21 1. La Società è dotata di risorse umane, preferibilmente dipendenti da Enti soci, distaccate o comandate per essere messe a disposizione della Società ed organizzate in Gruppi di lavoro, quando istituiti; alle medesime sono applicati un contratto nazionale di lavoro deciso dall’Assemblea ed il contratto integrativo sottoscritto nell'ambito della Società. 2. La Società potrà avvalersi di contratti di appalto di servizi, di prestazioni professionali esterne continuative od occasionali e degli altri contratti previsti dall’ordinamento vigente nel tempo. TITOLO VI Organo di revisione e controllo individuale del socio Art. 22 1. Ove deliberato dall’Assemblea, l’organo di revisione sarà costituito da un revisore unico e dal suo supplente. Ove richiesto per legge il controllo sarà effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. 2. Ogni Socio, in base all'art. 2489 del Codice civile, ha il diritto di avere dall’Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali. TITOLO VII Bilancio, finanziamenti, scioglimento e norme finali Art. 23 1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio da sottoporre all’attenzione dell’assemblea unitamente alla relazione sull’andamento della società ed a quella del Revisore o dal Collegio sindacale, se istituito, a norma di legge. 3. I profitti netti, dopo detratto il 5% da assegnarsi a riserva legale, verranno distribuiti o destinati secondo le deliberazioni dell’Assemblea. 4. E’ consentito ai soci, su deliberazione dell’Assemblea, effettuare finanziamenti a favore della società, in modo anche non proporzionale fra di essi, per il finanziamento sia degli investimenti che della gestione. Tali finanziamenti possono avvenire, ove deliberati dall’Assemblea, anche 8 sotto forma di titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 C.C. nei limiti di cinque volte il capitale societario sottoscritto e versato. Art. 24 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà la mobilità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Art. 25 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. 9