PROVINCIA di ANCONA
STATUTO
(Adeguato alla legge 7 aprile 2014 n. 56)
Il presente Statuto è stato redatto dal Segretario Generale Dott. Pasquale Bitonto.
E’ stato proposto dal Consiglio provinciale all’Assemblea dei Sindaci con deliberazione consiliare n. 16 del 15/12/2014,
come modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 21/01/2015.
E’ stato adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015.
1
PREAMBOLO .................................................................................................................................................................. 6
TITOLO I .......................................................................................................................................................................... 6
PRINCIPI FONDAMENTALI ........................................................................................................................................ 6
Art. 1 La Provincia ....................................................................................................
Art. 2 Principi fondamentali .............................................................................................
Art. 3 Rapporto con i Comuni ............................................................................................
Art. 4 Territorio .......................................................................................................
Art. 5 Comunità ........................................................................................................................................................ 10
Art. 6 Sede................................................................................................................................................................. 10
Art. 7 Stemma e Gonfalone ....................................................................................................................................... 10
Art. 8 Bandiera ......................................................................................................................................................... 11
Art. 9 Albo Pretorio .................................................................................................................................................. 11
Art. 10 Obiettivi primari dell’azione amministrativa ............................................................................................... 11
Art. 11 Funzioni provinciali ai sensi della L. 7/4/2014, n. 56 .................................................................................. 12
Art. 12 Potestà regolamentare .................................................................................................................................. 13
Art. 13 Autonomia della Provincia ........................................................................................................................... 13
Art. 14 Autonomia statutaria .................................................................................................................................... 13
Art. 15 Autonomia finanziaria .................................................................................................................................. 14
Art. 16 Principi ispiratori dell’attività amministrativa............................................................................................. 14
Art. 17 Programmazione........................................................................................................................................... 15
Art. 18 Pari opportunità ........................................................................................................................................... 15
TITOLO II ...............................................................................................................
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ...............................................................................
Art. 19 Partecipazione democratica dei cittadini ..................................................................................................... 15
Art. 20 Rapporti con le associazioni ......................................................................................................................... 16
Art. 21 Organismi di partecipazione ........................................................................................................................ 16
Art. 22 Istanze, proposte e petizioni.......................................................................................................................... 16
Art. 23 Referendum consultivo, propositivo e abrogativo ........................................................................................ 17
Art. 24 Conferenza provinciale delle Autonomie ...................................................................................................... 18
Art. 25 Delega di funzioni all’Unione montana ........................................................................................................ 18
Art. 26 Difensore Civico ........................................................................................................................................... 18
Art. 27 Informazione e comunicazione ..................................................................................................................... 19
Art. 28 Democrazia partecipativa e resiliente .......................................................................................................... 19
TITOLO III ..............................................................................................................
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA .....................................................................
CAPO I .................................................................................................................
PRINCIPI GENERALI .......................................................................................................
Art. 29 Organi della Provincia ................................................................................................................................. 19
Art. 30 Imparzialità amministrativa ......................................................................................................................... 20
Art. 31 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità degli amministratori provinciali ............................ 20
Art. 32 Requisiti per l’elezione a Presidente e Consigliere provinciale ................................................................... 21
Art. 33 Pubblicità delle spese elettorali .................................................................................................................... 21
CAPO II ................................................................................................................
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ............................................................................................
Art. 34 Il Presidente della Provincia ........................................................................................................................ 22
Art. 35 Funzioni del Presidente della Provincia....................................................................................................... 22
Art. 36 Il Presidente della Provincia quale Capo dell’Amministrazione.................................................................. 22
2
Art. 37 Decreti del Presidente della Provincia......................................................................................................... 24
Art. 38 Efficacia ed esecutività dei decreti presidenziali .......................................................................................... 25
Art. 39 Vice Presidente della Provincia .................................................................................................................... 25
Art. 40 Vicarietà nell’esercizio delle funzioni del Presidente ................................................................................... 25
Art. 41 Deleghe del Presidente ................................................................................................................................. 25
Art. 42 Contenuto delle deleghe presidenziali .......................................................................................................... 26
Art. 43 Collegialità ................................................................................................................................................... 26
Art. 44 Il Presidente quale organo esecutivo di Governo ......................................................................................... 27
Art. 45 Presidenza del Consiglio .............................................................................................................................. 29
Art. 46 Funzioni del Presidente quale Presidente del Consiglio ............................................................................... 29
Art. 47 Il Presidente quale Presidente dell’Assemblea dei Sindaci .......................................................................... 30
Art. 48 Cessazione dalla carica del Presidente ........................................................................................................ 30
Art. 49 Dimissioni del Presidente ............................................................................................................................. 30
Art. 50 Sospensione del Presidente ........................................................................................................................... 31
Art. 51 Funzioni sostitutive ....................................................................................................................................... 31
Art. 52 Non applicabilità della mozione di sfiducia .................................................................................................. 31
Art. 53 Linee programmatiche di Governo ............................................................................................................... 32
CAPO III ........................................................................................................................................................................ 33
IL CONSIGLIO PROVINCIALE .......................................................................................................................................... 33
Art. 54 Consiglio provinciale .................................................................................................................................... 33
Art. 55 Consiglieri provinciali: dimissioni e decadenza ........................................................................................... 34
Art. 56 Diritti e doveri dei Consiglieri ...................................................................................................................... 34
Art. 57 Surroga ......................................................................................................................................................... 35
Art. 58 Numero legale in caso di surroga ................................................................................................................. 35
Art. 59 Gratuità delle cariche di amministratore provinciale ................................................................................... 36
Art. 60 Durata in carica – Atti urgenti e improrogabili ............................................................................................ 36
Art. 61 Funzionamento del Consiglio ....................................................................................................................... 36
Art. 62 Computo ai fini del quorum strutturale ......................................................................................................... 37
Art. 63 Autonomia del Consiglio ............................................................................................................................... 38
Art. 64 Prima seduta del Consiglio ........................................................................................................................... 38
Art. 65 Competenze del Consiglio ............................................................................................................................. 39
Art. 66 Adozione in via d’urgenza del Presidente ..................................................................................................... 41
Art. 67 Organizzazione del Consiglio ....................................................................................................................... 41
Art. 68 Consigliere anziano ...................................................................................................................................... 41
Art. 69 Gruppi consiliari........................................................................................................................................... 41
Art. 70 Commissioni consiliari ................................................................................................................................. 42
Art. 71 Audizione in Commissione ............................................................................................................................ 43
Art. 72 Convocazione Consiglio ............................................................................................................................... 43
Art. 73 Sedute consiliari............................................................................................................................................ 43
Art. 74 Iniziativa delle deliberazioni ......................................................................................................................... 44
Art. 75 Nomine e designazioni .................................................................................................................................. 44
Art. 76 Verbalizzazione ............................................................................................................................................. 45
CAPO IV ........................................................................................................................................................................ 45
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI ........................................................................................................................................... 45
Art. 77 Assemblea dei Sindaci................................................................................................................................... 45
Art. 78 Funzioni e competenze .................................................................................................................................. 46
Art. 79 Consulta delle elette ...................................................................................................................................... 47
TITOLO IV ..................................................................................................................................................................... 47
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ......................................................................................... 47
Art. 80 Organizzazione degli uffici e del personale .................................................................................................. 47
Art. 81 Raccordo tra indirizzo politico-amministrativo e funzione gestionale .......................................................... 48
Art. 82 Regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ................................................................. 48
3
Art. 83 Organi di direzione amministrativa.............................................................................................................. 48
Art. 84 Dirigenza apicale .......................................................................................................................................... 49
Art. 85 Attribuzioni e definizione degli incarichi dirigenziali ................................................................................... 50
Art. 86 Incarichi a contratto ..................................................................................................................................... 51
Art. 87 Atti degli organi di direzione amministrativa ............................................................................................... 52
Art. 88 Funzioni e responsabilità dirigenziali ........................................................................................................... 53
Art. 89 Giusto procedimento - pareri ........................................................................................................................ 53
Art. 90 Assicurazione a tutela giudiziale degli Organi ............................................................................................. 54
Art. 91 Osservatorio sui processi di riorganizzazione .............................................................................................. 54
TITOLO V ....................................................................................................................................................................... 55
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI INTERNI ................................................................ 55
Art. 92 Bilancio e programmazione finanziaria ........................................................................................................ 55
Art. 93 Controlli interni ............................................................................................................................................ 55
Art. 94 Il Collegio dei Revisori dei Conti.................................................................................................................. 56
Art. 95 Sanzioni amministrative ................................................................................................................................ 56
TITOLO VI ..................................................................................................................................................................... 56
RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA ............................................................................................. 56
CAPO I ........................................................................................................................................................................... 56
RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI .......................................................................................... 56
Art. 96 Conferimento di funzioni provinciali ai Comuni e alle Unioni di Comuni.................................................... 56
Art. 97 Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni ....................................................... 57
Art. 98 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni ...................................................... 57
Art. 99 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione .................................................................. 57
Art. 100 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle
risorse umane............................................................................................................................................................ 58
Art. 101 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza ................................................................................................................................... 58
Art. 102 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione
di reti e servizi informatici ........................................................................................................................................ 58
CAPO II .......................................................................................................................................................................... 58
ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE ........................................................................................ 58
Art. 103 Vigilanza e controllo sull’attuazione di accordi ......................................................................................... 58
Art. 104 Relazione annuale sull’attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione ................................ 59
TITOLO VII.................................................................................................................................................................... 59
SERVIZI PUBBLICI LOCALI ..................................................................................................................................... 59
Art. 105 Servizi pubblici locali.................................................................................................................................. 59
Art. 106 Modalità di gestione ................................................................................................................................... 59
TITOLO VIII .................................................................................................................................................................. 60
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE
POPOLARE....................................................................................................................................................................................... 60
Art. 107 Trasparenza e accesso agli atti ................................................................................................................... 60
Art. 108 Attività di informazione e comunicazione ................................................................................................... 61
Art. 109 Obblighi di trasparenza degli organi .......................................................................................................... 61
Art. 110 L’accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato ........................................................... 61
Art. 111 Partecipazione ai procedimenti amministrativi .......................................................................................... 62
Art. 112 Accordi di programma ................................................................................................................................ 62
Art. 113 Convenzioni ................................................................................................................................................ 62
Art. 114 Relazione di inizio mandato ........................................................................................................................ 63
4
Art. 115 Relazione di fine mandato........................................................................................................................... 63
TITOLO IX ..................................................................................................................................................................... 64
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ............................................................................................................... 64
Art. 116 Modificazioni e abrogazione dello Statuto .................................................................................................. 64
Art. 117 Adozione dei regolamenti............................................................................................................................ 65
Art. 118 Denominazione di Ente ............................................................................................................................... 65
Art. 119 Rinvio .......................................................................................................................................................... 65
Art. 120 Rinvio dinamico .......................................................................................................................................... 65
Art. 121 Entrata in vigore ......................................................................................................................................... 65
5
PREAMBOLO
La Provincia di Ancona, Ente territoriale che su un piano di parità con gli altri Enti Locali1 e con lo
Stato-persona2 costituisce l'ordinamento della Repubblica Italiana, in esplicazione della propria
piena potestà statutaria,
adotta il presente Statuto
quale massima espressione della sua autonomia per procedere, nel rispetto dei principi fissati dalla
Costituzione, ad attuare le proprie finalità istituzionali, ad individuare i criteri ispiratori della
propria attività amministrativa, a stabilire i criteri generali per l'esercizio del diritto di
partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi, nonché a definire le norme fondamentali della propria organizzazione
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Nelle presenti note il D.Lgs. n. 267/2000 è indicato con l’acronimo TUEL; la legge n. 7 aprile 2014, n. 56 è indicata con
“legge n. 56/2014”; la Costituzione è indicata con “Cost.”
1
Art. 114 Cost.:
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
…omissis…
Commento: Nel presente statuto oltre ai riferimenti alla legge n. 56/2014, si fa riferimento alle norme del TUEL, ove
compatibili, e, “in primis”, alle disposizioni costituzionali che tutelano il ruolo delle Province nella Carta costituzionale.
Peraltro la rilevanza costituzionale della Provincia è desumibile dalle 23 occorrenze del termine “provincia”che
compaiono nella Costituzione che, non essendo stata modificata, è tuttora vigente nel suo testo attuale. D’altronde
l’eliminazione del termine Provincia dalla Carta costituzionale può avvenire solo con l’espletamento del procedimento
aggravato previsto dall’art. 138 della stessa Costituzione che, stante la sua natura di fonte giuridica “rigida”, non può
essere modificata con il ricorso al semplice procedimento previsto per l’approvazione di una modifica della
legislazione ordinaria.
Né può invocarsi la disposizione contenuta all’art. 1, comma 51, della citata legge n. 56/2014 che allo scopo recita: “51.
In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le
province sono disciplinate dalla presente legge,” visto che tale disposizione non può avere nessuna rilevanza
derogatoria dei principi costituzionali che tutelano la pari dignità costituzionale delle Province con lo Stato, le Regioni,
le Città metropolitane ed i Comuni, secondo la novella dell’art. 114 della Costituzione.
Tale previsione legislativa, infatti, è a dir poco inusuale, da un punto di vista giuridico, visto che il principio della
certezza del diritto, che costituisce uno dei principi fondamentali del nostro Ordinamento giuridico, non può accettare
una disposizione legislativa fondata su una modifica costituzionale “de jure condendo”, in violazione del principio della
“gerarchia delle fonti giuridiche”.
2
Commento: Nel diritto costituzionale con il concetto di Stato-persona si fa riferimento allo Stato raffigurato come
un’entità composta dai suoi organi funzionali, con i quali lo Stato, in quanto persona giuridica intraprende rapporti
esterni con gli altri stati e/o altri soggetti di diritto internazionale e rapporti interni con gli altri soggetti che di esso
fanno parte.
Gli organi dello Stato–persona, ad esso legati in base ad un rapporto organico, (e non già ad un rapporto di
rappresentanza caratterizzato dalla bilateralità del rapporto) consentono allo Stato di esplicare la propria capacità di
agire; ne consegue che l’atto compiuto dall’organo è imputabile direttamente alla Persona Giuridica-Stato, per effetto
del principio di immedesimazione organica fra la persona fisica titolare dell'organo, che pone in essere l’attività statale
e lo Stato al quale sono riconducibili gli effetti dell’attività posta in essere dall’organo.
6
Art. 1 La Provincia
1. La Provincia di Ancona, quale Ente di area vasta3, è ente autonomo intermedio tra i
Comuni e la Regione Marche.
2. L’amministrazione della Provincia è affidata, a seguito di elezione di secondo livello, agli
amministratori dei comuni ubicati nella circoscrizione territoriale provinciale il cui mandato
amministrativo è stato loro conferito su base elettiva diretta.4
3. La Provincia di Ancona, di secondo livello, è Ente esponenziale della collettività stanziata
sul proprio territorio che, come tale, rappresenta istituzionalmente curandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo in una circoscrizione territoriale nella quale sono comprese città, valli e
popolazioni di antico patrimonio civile ed autonomistico.5
4. La Provincia esercita la propria autonomia entro l'unità della Repubblica italiana,6 nata
dalla Resistenza, e della Regione Marche, nel rispetto della Costituzione, dello statuto regionale,
delle leggi e del presente Statuto.
Art. 2 Principi fondamentali
1. La Provincia adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione e ispira la propria
azione politica e amministrativa ai principi della programmazione, ai criteri della buona
amministrazione e ai fondamentali caratteri storici, culturali e morali delle sue popolazioni.
2. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul
territorio provinciale di nazionalità non italiana, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Gli amministratori di cui al comma 2 del precedente art. 1, nell’esercizio del loro
mandato di amministratori provinciali, antepongono l’interesse primario della Provincia di Ancona
a quello dei Comuni e di altri Enti presso i quali esplicano funzioni di amministrazione attiva7.
3
Legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. …omissis…
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100.
4
Legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
Art. 1.
58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. …omissis…
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni.
69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la
decadenza da consigliere provinciale.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
5
Art. 3, comma 3, TUEL “Autonomia dei comuni e delle province”
… omissis …
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo.
… omissis …
6
Art. 5 Cost.:
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
7
Art. 37, comma 3, TUEL:
“Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.”
7
4. Favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche
attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi e opere nell'interesse della comunità.
5. Favorisce e promuove le libere forme associative e cooperative e la partecipazione dei
cittadini alla propria attività amministrativa. Garantisce la pubblicità dei suoi atti, l'informazione e
l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.
6. Nell'ambito delle sue competenze, favorisce il pieno sviluppo della persona e
l'eguaglianza dei cittadini, anche attraverso iniziative che tendano ad affermare il diritto alla qualità
e ai tempi della vita, con particolare attenzione all’infanzia, agli anziani ed ai portatori di handicap.
Persegue la tutela della persona e della famiglia, l'obiettivo delle pari opportunità fra uomini e
donne, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità. A tal fine promuove azioni positive tese
a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
7. Aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionali e nell'aspirazione
alla costruzione di una società multietnica e multiculturale favorisce la piena integrazione degli
stranieri extracomunitari.
8. Si ispira ai principi di solidarietà e di pari opportunità, senza distinzione di sesso,
condizione, etnia, nazionalità, lingua e religione.
9. Si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale
e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale; promuove e
realizza politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, esuli, rifugiati
politici e nomadi, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.
10. Persegue un'attiva tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico,
archeologico e artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il
coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici.
11. La Provincia concorre alla costruzione della pace in Europa e nel mondo. Si qualifica
Provincia d'Europa e conforma la propria azione ai principi di diritto internazionale e comunitario
secondo il dettato della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza.
12. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività,
nell’ambito delle funzioni esercitate, verso i seguenti obiettivi:
a) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse provinciali e delle strutture
di servizio sul territorio;
b) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire
uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata,
nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul
territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a
favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
c) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla
Provincia;
d) assicurare il diritto universale all’acqua potabile, per la sua peculiarità di bene
essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla
risorsa.
13. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche8 del proprio territorio,
secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
Commento: Si vuole dirimere con tale previsione statutaria il conflitto di interesse in cui potrebbe venire a trovarsi, a
seguito dell’elezione di secondo livello, l’amministratore del Comune (Sindaco o Consigliere comunale) chiamato a
ricoprire il ruolo di amministratore provinciale, stante la lacuna legislativa nella disciplina di tale fattispecie. La norma
inserita nello Statuto è coerente con il principio sancito dall’art. 67 della Costituzione relativo al divieto del mandato
imperativo dei soggetti chiamati ad esercitare il “munus publicum”, richiamato implicitamente nell’art. 37, comma 3,
del TUEL
8
Art. 6 Cost.:
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
8
14. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale9 e di
collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche
mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie
produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.
15. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con
le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale
collaborazione istituzionale.
Art. 3 Rapporto con i Comuni
1. La Provincia quale ente di secondo livello impronta la propria azione al rapporto con i
Comuni, singoli e associati del suo territorio.
2. D’intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l’esercizio associato delle
funzioni comunali e l’eventuale decentramento delle funzioni provinciali.10
3. La Provincia garantisce, con l'impiego sinergico di risorse umane proprie e degli Enti
destinatari, le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della
gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di
sinergie gestionali nell’esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell’Ente e dei
Comuni, nonché, d’intesa con i Comuni, le funzioni di supporto di cui all’art. 1, comma 89, della
legge n. 56/2014.
Art. 4 Territorio
1. La Provincia di Ancona, realtà territoriale di riferimento delle comunità adriatiche,
contigua culturalmente alle aree interne dell'Italia centrale ed in particolare della regione Umbria,
comprende i territori dei comuni di Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense,
Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio,
Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano,
Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano,
Monteroberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere,
Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova,
Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo, Trecastelli.
2. Il territorio della Provincia di Ancona confina con i territori delle province di PesaroUrbino, Perugia, Macerata e con il mare Adriatico.
3. La Provincia considera il proprio territorio bene primario della comunità provinciale ed
opera per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue specificità e per la tutela dell’ambiente
naturale.
4. L’integrità della circoscrizione territoriale, così come individuata al precedente comma 1,
costituisce un obiettivo primario dell’Amministrazione provinciale.11
9
Art. 118, comma 4, Cost.: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
10
Art. 1 Legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la
costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11
Commento: La previsione statutaria costituisce un vincolo per le Amministrazioni, attuale e future, a salvaguardare
l’integrità territoriale della Provincia di Ancona al fine di scongiurare ipotesi di parcellizzazione del territorio
provinciale, come di fatto si è assistito nella Regione Siciliana dove il legislatore regionale, approvando la legge
regionale 27 marzo 2013 n. 7, ha inteso disciplinare l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle
funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali.
9
Art. 5 Comunità
1. La comunità della Provincia di Ancona è parte costitutiva ed integrante della comunità
regionale.
2. La comunità provinciale, presentando con le comunità provinciali di Pesaro Urbino e di
Macerata le caratteristiche territoriali e socio-economiche di area integrata, assume prevalentemente
quest’ultima come contesto di riferimento e di raccordo per l’azione dei pubblici poteri e
l’organizzazione dei pubblici servizi, rafforzando comunque la collaborazione ed il confronto con la
Regione, i comuni, le comunità montane e le province limitrofe.
3. L’Ente Provincia, quale espressione della comunità provinciale, della quale è Ente
esponenziale, nei limiti funzionali e territoriali di competenza, partecipa al processo di integrazione
economica, sociale, culturale e politica dell’Europa, stipula accordi di collaborazione per
l’attuazione delle politiche dell’Unione europea, promuove rapporti di conoscenza, di cooperazione,
di solidarietà e di collaborazione con tutti i popoli per l’affermazione dei diritti dell’uomo, della
pace e dello sviluppo sostenibile e stabilisce rapporti, anche di gemellaggio, con enti e comunità
locali di altri Paesi.
4. La Provincia, riconoscendosi nei valori di libertà e di giustizia iscritti nella storia della
comunità provinciale, promuove la vita e la dignità della persona ed il diritto al lavoro, alla salute,
alla istruzione, alla cultura, all’uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, provenienza
geografica, lingua, religione. Nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, promuove interventi
atti a favorire l’integrazione sociale e culturale, coordinando inoltre, nell’ambito delle leggi della
Repubblica, le politiche per l’accoglienza dei non residenti e per un loro inserimento su un piano di
parità nella comunità provinciale. Riconosce e valorizza la famiglia. Promuove la parità e la
corresponsabilità tra uomo e donna, nonché la solidarietà tra le generazioni. Favorisce il
volontariato e le forme della cooperazione sociale.
5. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Provincia ispira l’azione amministrativa alla
promozione ed al miglioramento della qualità della vita della Comunità e fa propri i principi dello
sviluppo sostenibile assumendo, come parte fondamentale della propria attività, la difesa del suolo,
la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e del patrimonio storico-culturale, per garantire alle
future generazioni pari opportunità di sviluppo socio-economico.
6. La Provincia concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.12
Art. 6 Sede
1. La Provincia ha per capoluogo la città di Ancona. I suoi organi possono riunirsi anche in
sedi diverse dal capoluogo.
Art. 7 Stemma e Gonfalone
1. La Provincia ha stemma e gonfalone i cui disegni sono allegati al presente Statuto. L'uso
dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.
2. Nell’aula consiliare sono esposte, ai lati del Gonfalone, a destra la bandiera nazionale e
quella della Regione Marche e, a sinistra, quella dell’Unione europea.
12
Art. 5, comma 2, TUEL
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
10
3. Nell’uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 (Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112).
4. Il gonfalone viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza,
accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione.
5. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi
di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del
Presidente della Provincia.
6. Il regolamento disciplina l’utilizzo del Gonfalone nelle manifestazioni ufficiali; in assenza
del regolamento l’utilizzo del Gonfalone avviene in conformità alle direttive emanate in proposito
dal Presidente della Provincia.
Art. 8 Bandiera
1. La bandiera della Provincia è quella di cui all’allegato disegno.
2. In occasione delle riunioni del Consiglio provinciale vengono esposte all’esterno degli
edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell’Unione Europea e quella
della Provincia.13
3. Sulle sedi istituzionali dell’Ente vengono quotidianamente esposte, affiancata alla
bandiera della Repubblica italiana che viene posizionata al centro, la bandiera europea, collocata
alla sua destra, e la bandiera della Provincia (Legge 5/2/1998 n. 22; DPR 7/4/2000, n. 121 e
Circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/1/2011).
Art. 9 Albo Pretorio
1. La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti
avviene nell’Albo pretorio on line sul sito istituzionale della Provincia di Ancona.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità della lettura.
3. La Provincia promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica
che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.
Art. 10 Obiettivi primari dell’azione amministrativa 14
1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali riconosciute dalla legge in attuazione
dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione.
2. La Provincia, altresì, è titolare, ai sensi dell’art. 118, comma 2 della Costituzione, di
funzioni amministrative proprie ed esercita quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze, secondo i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed
adeguatezza.
3. Nell'ambito delle sue competenze, la Provincia pone tra gli obiettivi primari della sua
azione:
13
Art. 38, comma 9, TUEL
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono
fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni
generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
14
Commento: Con il presente articolo si configurano le funzioni della Provincia tenendo conto dell’attuale disciplina
costituzionale contenuta nell’art. 117, comma 2, lett. p) (funzioni fondamentali) e nell’art. 118, commi 1 (funzioni
attribuite e da esercitarsi secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e 2
(funzioni proprie) della Costituzione.
11
a) il superamento degli squilibri territoriali, sociali, economici perseguendo l’equità nei
rapporti tra Comuni di varia dimensione, di differente capacità economica, di diversa valenza
ambientale;
b) la pianificazione urbanistica anche facilitando i processi di rescaling urbanoterritoriali, la difesa e la valorizzazione del suolo, dell’ambiente e del clima, della flora e della
fauna, dell’ecosistema, delle risorse idriche ed energetiche, del rispetto degli impegni ed obiettivi
comunitari per lo sviluppo sostenibile;
c) la tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali;
d) la piena attuazione del diritto allo studio, alla formazione, al lavoro, all’assistenza
sociale e alla sicurezza;
e) la valorizzazione delle risorse economiche e delle capacità professionali nei settori
tradizionali e in quelli moderni, favorendo lo sviluppo della cooperazione;
f) un efficiente e razionale sistema di comunicazioni che favorisca la mobilità delle
persone, i traffici e l'integrazione territoriale;
g) il recupero delle tradizioni e delle culture locali;
h) l’inserimento sociale-lavorativo e la mobilità dei disabili e delle persone e famiglie
svantaggiate;
i) la promozione di una graduale e progressiva integrazione amministrativa al fine di
garantire l'erogazione di servizi decentrati sul territorio provinciale;
j) la cooperazione internazionale decentrata.
4. Per l’esercizio delle funzioni alla Provincia deve essere assicurata, dallo Stato e dalle
Regioni, l’attribuzione delle risorse relative.
5. Per realizzare i suoi obiettivi la Provincia organizza adeguate strutture amministrative
sulla base dei principi della responsabilità dei dirigenti, dell'efficienza degli uffici e dei servizi,
della distinzione dei ruoli politici da quelli amministrativi e della collaborazione sinergica con le
strutture dei Comuni ai sensi del successivo comma.
6. La Provincia collabora con lo Stato, con l’Unione Europea, con la Regione, con la
Comunità montana, con i Comuni compresi nel suo territorio e con tutti gli altri enti ed istituzioni
che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità provinciale, al fine di accrescere il
numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema di autonomie
locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
7. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvede per quanto di propria competenza alla
loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dalla Comunità
montana e dai Comuni ai fini della programmazione regionale, formula e adotta, con riferimento
alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali,
sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria
della Comunità montana e dei Comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione
territoriale riservati alle sue competenze dalle leggi.
8. Al fine di realizzare in modo coordinato lo svolgimento di determinate funzioni e servizi,
la Provincia può stipulare con altri enti pubblici convenzioni o accordi di programma e può
promuovere la costituzione di consorzi con i Comuni ed altri enti locali.
Art. 11 Funzioni provinciali ai sensi della L. 7/4/2014, n. 56
1. Oltre agli obiettivi primari dell’azione amministrativa, di cui al precedente art. 10, la
Provincia esercita, ai sensi dell’art. 1, commi da 85 a 90 della L. 7/4/2014, n. 56 (di seguito “legge”)
le seguenti funzioni articolate come dall’allegato 1:
a) funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della legge;
b) funzioni di supporto, d’intesa con i comuni, di cui all’art. 1, comma 88, della legge;
12
c) funzioni ulteriori da attribuirsi dallo Stato e dalle Regioni, a seguito del riordino
delle funzioni provinciali, in attuazione dell’art. 118 Cost. sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza e da individuarsi dallo Stato e dalle Regioni di cui all’art. 1,
comma 89, della legge;
d) funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica svolte da enti od
agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale e da attribuirsi alle Province, previa soppressione di
tali enti di cui all’art. 1, comma 90, della legge.
Art. 12 Potestà regolamentare
1. Nell’ambito della piena riserva di normativa regolamentare indipendente, riconosciutale
dalla Costituzione15 la Provincia ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni fondamentali, proprie o successivamente
conferite con legge statale o regionale.
2. Spettano in particolare alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale.
3. La Provincia svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
4. L’Ente ispira la propria azione al metodo della programmazione economica, territoriale ed
ambientale, con la partecipazione e la collaborazione dei comuni, della Regione Marche e degli altri
enti locali, nonché di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 13 Autonomia della Provincia
1. La Provincia, quale componente del pluralismo ordinamentale della Repubblica, è Ente
autonomo con proprio statuto, propri poteri e proprie funzioni.16
2. L’autonomia provinciale si articola in autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonché in autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei principi fissati
direttamente dalla Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
Art. 14 Autonomia statutaria17
15
Art. 117 Cost.:
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 7 TUEL “Regolamenti”:
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
16
Art. 114, commi 1 e 2, Cost.:
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
17
Art. 114 Costituzione:
…omissis…
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Art. 6, comma 1, TUEL “Statuti comunali e provinciali”:
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
13
1. Lo statuto costituisce l’atto fondamentale dell’autonomia provinciale, ispirato ai principi
di autonomia fissati dalla Costituzione, alle leggi generali dello Stato e della Regione Marche e alle
forme della democrazia.
2. L’adozione dello statuto intende realizzare una trasparente disciplina dell’organizzazione
dell’Ente, dell’esercizio dei diritti di partecipazione, delle forme di collaborazione con gli altri enti
locali, ponendo il cittadino quale riferimento costante di ogni attività provinciale, favorendo la sua
autonoma iniziativa, singolarmente o nelle forme associative, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
Art. 15 Autonomia finanziaria18
1. La Provincia ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, costituzionalmente garantita,
non residuale rispetto a quella regionale.
2. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già
assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e
trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra
natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
3. L’Ente dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio
territorio.
4. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a
criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e
tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità
contributive.
5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di
concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra
gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
6. Il patrimonio provinciale è attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato.
7. In materia di bilancio la Provincia ha potestà regolamentare per quanto concerne gli
aspetti organizzativi e di svolgimento della gestione, che esercita nel rispetto dei principi
fondamentali determinati dallo Stato e dalla legislazione concorrente della Regione.
Art. 16 Principi ispiratori dell’attività amministrativa
1. La Provincia pone a fondamento della propria azione amministrativa i principi di
distinzione tra la decisione e l’attuazione, tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di
programmazione, di verifica e di controllo dei risultati, che spettano agli organi di Governo, e quelle
di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuite ai dirigenti, tenendo conseguentemente
separate le responsabilità ed evidenziata la trasparenza dei processi decisionali ed attuativi. 19
18
Art. 119 Cost.:
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
19
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
14
2. L’attività amministrativa si uniforma ai principi di legalità, imparzialità e buona
amministrazione20 che si sostanziano in efficacia, efficienza ed economicità
Art. 17 Programmazione 21 22
1. La Provincia promuove lo sviluppo civile ed economico della comunità amministrata e a
tale scopo favorisce la cooperazione con gli altri enti pubblici e in particolare con i Comuni.
2. Determina gli indirizzi generali di assetto del territorio con il piano territoriale di
coordinamento.
3. Promuove lo sviluppo unitario del territorio, favorendo l'effettivo riequilibrio delle aree
interne e montane e riconoscendo la specificità delle singole entità territoriali integrate da un
razionale sistema di collegamenti e dotate di efficienti servizi sovracomunali.
4. In collaborazione con i Comuni, promuove, coordina e realizza opere di rilevante
interesse provinciale nei settori di propria competenza favorendo lo sviluppo della cooperazione e
di forme autogestite.
5. Collabora con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche per favorire la loro
integrazione nel territorio ed estendere ad esso i benefici della ricerca e della cultura.
Art. 18 Pari opportunità
1. Nella composizione degli organi collegiali presso enti, aziende ed istituzioni partecipate,
controllate o dipendenti dalla Provincia e nella nomina dei rappresentanti a qualsiasi titolo della
Provincia stessa, è favorita la presenza di entrambi i sessi
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 19 Partecipazione democratica dei cittadini
1. La Provincia riconosce il valore della partecipazione popolare e ne promuove l’esercizio
al fine di garantire la trasparenza del proprio operato e di valorizzare il coinvolgimento dei cittadini,
singoli o associati, alla definizione dell’azione amministrativa e per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini residenti
sul territorio provinciale all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. 23
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
…omissis…
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
20
Art. 97 Cost.:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
21
Art. 5 TUEL “Programmazione regionale e locale.”
22
Art. 20 TUEL “Compiti di programmazione.”
23
Art. 8 TUEL “Partecipazione popolare”.
15
3. I Partiti, i Sindacati, le Associazioni, le Organizzazioni di categoria e della cooperazione,
le Istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, contribuiscono alla
determinazione delle scelte amministrative della Provincia.
4. La Provincia garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e la parità di
trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.
5. Il regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione nell’osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 20 Rapporti con le associazioni
1. La Provincia sostiene e favorisce lo sviluppo del volontariato e delle libere forme
associative ed appoggia l'attività di sodalizi ed istituzioni culturali e scientifiche, mediante fornitura
di mezzi e strumenti, l'affidamento di organizzazione di manifestazioni, iniziative e servizi per
conto della Provincia e la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini alla gestione dei
servizi.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Provincia è istituito l'Albo delle forme
associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di
partecipazione. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative
dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli della Provincia, la rappresentatività dei
cittadini, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
a) possono essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi
sociali;
b) possono ottenere, oltreché i benefici di cui al primo comma del presente articolo, il
patrocinio della Provincia per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
c) possono accedere alle strutture ed ai beni e servizi provinciali secondo le modalità
previste dai regolamenti;
d) possono adire il difensore civico.
Art. 21 Organismi di partecipazione
1. La Provincia assume iniziative al fine di promuovere organismi di partecipazione dei
cittadini residenti sul territorio provinciale per acquisire il parere di enti, associazioni e di cittadini
particolarmente qualificati.
2. Tali organismi possono essere costituiti prendendo a base l'interesse diretto delle
professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei
lavoratori, dei datori di lavoro, del movimento cooperativo e delle associazioni di cui all'articolo
precedente.
3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto e vengono
citati negli eventuali atti amministrativi che la Provincia dovesse prendere nella materia.
4. Gli organi provinciali possono disporre inoltre forme di consultazione della popolazione
o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi
operanti all'interno della struttura amministrativa, anche con l'apporto di professionalità esterne, atti
ad acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.
Art. 22 Istanze, proposte e petizioni
1. Tutti i cittadini residenti nel territorio provinciale hanno facoltà di presentare istanze,
proposte e petizioni sia in forma singola che associata. Nessuna particolare forma è prevista per la
loro presentazione. Tale diritto è esteso ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
ed agli stranieri residenti nel territorio provinciale.
16
2. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, è data risposta scritta. Il regolamento
determina i modi ed i termini della presentazione delle istanze, proposte e petizioni e delle risposte
date dall'Amministrazione nonché del numero delle firme necessarie per il diretto esame delle stesse
da parte del Consiglio.
Art. 23 Referendum consultivo, propositivo e abrogativo24
1. L’indizione di referendum consultivo, propositivo e abrogativo può essere richiesta dal
Consiglio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, dall’Assemblea dei
Sindaci, con il voto favorevole di almeno la metà dei Comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente oppure da almeno 20.000 residenti sul
territorio che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Il referendum è promosso su materie di esclusiva competenza del Consiglio ad eccezione
delle seguenti:
a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
c) Statuto e regolamento del Consiglio;
d) bilancio e contabilità;
e) tributi e tariffe;
f) materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
3. Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum
consultivo.
4. Qualora la proposta di referendum comporti l’abrogazione di norme o atti generali
dell’ente, esse devono essere puntualmente indicate.
5. Una Commissione nominata dal Presidente della Provincia e composta dal Segretario
Generale e dal Dirigente competente nella materia oggetto di referendum e presieduta dal Difensore
civico della Regione Marche esamina le richieste di referendum entro 15 giorni dalla presentazione,
al solo fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di
indizione del referendum, di accertare che quanto proposto non sia contrario ai principi della
Costituzione ed alle norme di legge e dell’ordinamento locale e di decidere su eventuali reclami. In
caso di esito negativo dell’esame, congruamente motivato, il Presidente della Provincia respinge la
richiesta.
6. Il referendum deve avere luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione della
richiesta, se ammissibile, e non può coincidere con altre operazioni di voto.
7. La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In relazione all’esito del referendum il Presidente della Provincia è tenuto a proporre al
Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, i provvedimenti conseguenti. Qualora il
Consiglio ritenga di dover disattendere in tutto o in parte le indicazioni del referendum deve
motivare esplicativamente il proprio comportamento.
24
Art. 8, commi 3 e 4 TUEL “Partecipazione popolare”:
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì,
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale
e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
17
9. Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che stabilisce in
particolare:
a) l’ammissibilità del referendum, che potrà essere richiesta dai promotori, per quanto
concerne le materie, anche preventivamente alla raccolta delle firme, al fine anche di formulare il
quesito in modo chiaro ed univoco;
b) la raccolta delle firme, debitamente autenticate, che non potrà protrarsi per un
periodo di tempo superiore a sei mesi;
c) lo svolgimento e riscontro di tutte le operazioni referendarie che possono essere
diversificate in relazione ai diversi tipi di referendum;
d) la proclamazione dell’esito della consultazione;
e) il diritto a partecipare al referendum, in relazione ai diversi tipi di referendum, anche
dei residenti;
f) la possibilità che il referendum riguardi una parte del territorio.
Art. 24 Conferenza provinciale delle Autonomie
1. La Conferenza provinciale delle autonomie, così come disciplinata dalla legge regionale,
è strumento di raccordo con gli enti locali per l'esercizio di funzioni coordinate, per la
predisposizione di piani e programmi e per la verifica della loro attuazione.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, come invitati permanenti, i capigruppo
consiliari della Provincia.
Art. 25 Delega di funzioni all’Unione montana25
1. La Provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni o di parti
di esse all’Unione montana istituita nell'ambito del proprio territorio.
2. Contestualmente alla delega di cui al precedente comma la Provincia indica i mezzi
finanziari e strumentali atti a consentire all'Ente l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 26 Difensore Civico26
25
L’art. 25 “Delega di funzione alla Comunità montana” originariamente inserita nella proposta di Statuto è stato
formulato in coerenza con la previsione dell’art. 28, comma 1, TUEL “Funzioni” (delle Comunità montane) del
seguente tenore:
Art. 28, comma 1, TUEL “Funzioni” (delle Comunità montane): 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei
comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio
di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
Tale articolo non risulta né abrogato né modificato per cui è stato richiamato quale disposizione di carattere generale,
ferma restando la relativa disciplina oggetto della legislazione regionale. Nella Regione Marche in attuazione della L.R.
35/2013 sono state soppresse le Comunità montane, in luogo di Unioni montane, per associare funzioni e servizi
comunali e promuovere progetti per le aree interne. Ciò è avvenuto anche in attuazione delle disposizioni contenute
nella normativa statale sulla “spending review” (art.14, commi 25 e seguenti, del decreto - legge 78/2010), ai sensi delle
quali nei Comuni montani con meno di 3000 abitanti l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali deve
svolgersi esclusivamente mediante convenzione o Unione di Comuni. Nelle Marche ben 72 Comuni sui 98 appartenuti
alle 9 Comunità montane, fino al 2014, hanno meno di 3000 abitanti e sono quindi soggetti alla normativa statale
relativa agli obblighi di associare le funzioni fondamentali. Nella Provincia di Ancona l’unica Unione Montana è quella
dell’Esino Frasassi (a cui hanno aderito i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico e Cerreto d’Esi) che è
subentrata alla rispettiva Comunità montana a seguito dell’elezione del suo Presidente che ne ha determinato la sua
costituzione ai sensi dell’art. 5, comma 9, della LR 11/11/2013, n. 35, a far data dal 1/1/2015.
26
Art. 11 TUEL “Difensore civico”:
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini.
18
1. L’Ufficio del Difensore Civico può essere istituito dal Consiglio provinciale neoeletto per
una durata non eccedente quella del mandato amministrativo del Consiglio che ne ha disposto
l’istituzione esercitando le funzioni fino alla cessazione o allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio provinciale può altresì, prevedere che le funzioni possano essere svolte anche
a favore dei Comuni della Provincia, previe apposite convenzioni da approvarsi con deliberazioni
consiliari.
3. Il regolamento disciplina modalità di elezione e di revoca, i requisiti richiesti per la
nomina, le condizioni di eleggibilità e compatibilità, il ruolo e le funzioni.
Art. 27 Informazione e comunicazione
1. Gli organi della Provincia assicurano una continua informazione sul proprio operato ai
cittadini, usando i mezzi della carta stampata, dei mass-media e della telematica.
Art. 28 Democrazia partecipativa e resiliente
1. La Provincia nella particolare fase storica attuale caratterizzata dalla crisi economica che
investe l’intero Paese, promuove tutte le azioni finalizzate a recuperare il significato originario della
democrazia partecipativa quale strumento strategico per osteggiare la fragilità come condizione
strutturale della società umana in tutte le sue proiezioni (individuali e comunitarie, territoriali e
politiche).
2. Con la democrazia partecipativa la Provincia si prefigge l’obiettivo di restituire centralità
al ruolo delle persone consentendo loro di prendere parte alle scelte che le riguardano.
3. In attuazione dell’art. 3 della Costituzione, la Provincia persegue la finalità di un
confronto continuo tra le istituzioni e i cittadini che trova il proprio completamento nel principio di
sussidiarietà orizzontale contenuto nell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione e che si
concretizza nell’amministrazione condivisa dei beni comuni tramite i patti di collaborazione tra la
Provincia e i cittadini.
4. In tale ottica la Provincia si adopera per rendere effettiva la collaborazione con i cittadini
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, nell’ambito di un percorso evolutivo della
democrazia partecipativa mirante ad una “democrazia resiliente” quale sistema capace di rispondere
ai cambiamenti attuando strategie adattive e creando continuamente nuove forme di equilibrio,
diverse da quelle di partenza. 27
TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
Capo I
Principi Generali
Art. 29 Organi della Provincia
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista
all'articolo 127.
27
Cfr prof. Gregorio Arena, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Trento e Presidente di
LABSUS, Laboratorio per la sussidiarietà.
19
1. Sono organi necessari di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale e
l’Assemblea dei Sindaci.
2. Sono organi necessari di gestione: il Direttore Generale, se nominato, il Segretario
Generale e i Dirigenti.
Art. 30 Imparzialità amministrativa28
1. Gli amministratori provinciali, nell’esercizio delle proprie funzioni, devono improntare il
proprio comportamento ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nel pieno rispetto
della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle gestionali
proprie dei dirigenti.
2. Agli amministratori provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso
enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte della
Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell’Assemblea dei
Sindaci hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione, alla votazione e
all’adozione e/o approvazione di delibere riguardanti interessi propri, fatta eccezione per i
provvedimenti normativi o di carattere generale, a meno che non sussista una correlazione
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di
parenti o affini fino al quarto grado. Parimenti devono astenersi quando si tratta d’interesse dei loro
parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 1 comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze
durante la trattazione di detti affari.
5. Nei casi di cui al comma precedente gli atti di competenza del Presidente della Provincia
sono assunti dal Vicepresidente, fatta salva la facoltà del presidente di sottoporre il loro esame e la
loro approvazione al Consiglio provinciale ai sensi dei successivi articoli 36, comma 4, e 65,
comma 7, dello Statuto.29
6. Il presente articolo si applica al Direttore generale, al Segretario provinciale ed ai
dirigenti provinciali, anche nell’assunzione di atti gestionali.
Art. 31 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità degli amministratori provinciali 30
1. Ove il Presidente della Provincia o il Consiglio provinciale, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedano a nominare o designare o incaricare consiglieri provinciali, in
rappresentanza della Provincia, quali amministratori di associazioni, consorzi, enti, aziende,
fondazioni, istituzioni, o società di capitale con partecipazione pubblica, dipendenti dalla Provincia
o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, opera per essi l’esimente alle cause di
ineleggibilità o incompatibilità prevista dall’art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000, venendo a sussistere
nella nomina, nella designazione o nell’incarico la ragione di espletamento del mandato elettivo.
28
Art. 78 TUEL “Doveri e condizione giuridica”.
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; … omissis …
30
Art. 67 TUEL “Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità”
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori
del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del
mandato elettivo.
29
20
2. Le cause esimenti si applicano anche al Presidente della Provincia per le stesse fattispecie
di cui al comma precedente venendo a sussistere la ragione di espletamento del proprio mandato
elettivo.
Art. 32 Requisiti per l’elezione a Presidente e Consigliere provinciale
1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia il cui mandato scada
non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.31
2. E’ eletto presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti
ponderato e, in caso di parità di voti, il candidato più giovane.32
3. Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica
all’atto della presentazione delle liste e delle candidature. 33
4. Sono eletti consiglieri provinciali, nel numero corrispondente ai quozienti spettanti a
ciascuna lista partecipante alla consultazione elettorale, i candidati che, secondo la graduatoria
finale di ogni lista, hanno conseguito la maggiore cifra individuale ponderata sulla base dei voti di
preferenza ponderati ottenuti. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il
candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore
parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.34
5. L’elettorato attivo per l’elezione del Presidente della Provincia35 e dei consiglieri
provinciali,36 è riservato ai Sindaci e ai consiglieri dei Comuni della provincia.
Art. 33 Pubblicità delle spese elettorali37
31
Art. 1, comma 60, Legge n. 56/2014
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni.
32
Art. 1, comma 64, Legge n. 56/2014
E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione
di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
33
Art. 1, comma 69, Legge n. 56/2014
Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la
decadenza da consigliere provinciale.
34
Art. 1, comma 77, Legge n. 56/2014
L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni,
secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38.
35
Art. 1, comma 58, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
36
Art. 1, comma 69, Legge n. 56/2014
Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la
decadenza da consigliere provinciale.
37
Legge 25/3/1993, n. 81. “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale”
30. Pubblicità delle spese elettorali.
1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei
candidati e delle liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque
essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono
vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo
deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei
candidati e delle liste.
Commento: Pur trattandosi di elezione di secondo livello, la norma viene inserita necessariamente nello Statuto quale
adempimento ad una disposizione legislativa; va , ad ogni buon conto, precisato che la sua violazione non ha effetti
21
1. Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ed il presentatore della lista
depositano unitamente alla candidatura ed alla lista un bilancio preventivo redatto per categorie di
spese al totale del quale intende vincolarsi.
2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per
tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro i sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia eletto
e gli altri candidati a Presidente della Provincia e Consigliere nonché i presentatori delle liste
depositate consegnano al Segretario generale un rendiconto analitico delle spese sopportate
raggruppate per natura.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia entro otto giorni dalla
scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Provincia a disposizione di chiunque;
copia degli stessi è rilasciata a richiesta.
6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra dà luogo a pubblicazione all'Albo pretorio
da parte del Presidente della Provincia.
Capo II
Il Presidente della Provincia
Art. 34 Il Presidente della Provincia
1. Il Presidente della Provincia neo eletto assume le funzioni al momento della
proclamazione del risultato elettorale da parte dell’Ufficio Elettorale provinciale.
2. Simbolo distintivo del Presidente è la fascia di colore azzurro con lo stemma della
Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
3. Il Presidente della Provincia può concedere la fascia azzurra, di cui è titolare, al
Vicepresidente della Provincia o ai consiglieri, da lui delegati, di volta in volta, quali rappresentanti
dell’Ente.
Art. 35 Funzioni del Presidente della Provincia
1. Il Presidente quale organo responsabile della Provincia:
a) è Capo dell’Amministrazione provinciale;
b) è organo esecutivo e di governo della Provincia;
c) è Presidente del Consiglio provinciale;
d) è Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Art. 36 Il Presidente della Provincia quale Capo dell’Amministrazione
1. Il Presidente della Provincia quale Capo dell’Amministrazione provinciale e legale
rappresentante è l’organo responsabile della Provincia e, come tale, sovrintende all’andamento
generale dell’Ente, mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicura la rispondenza
agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta la Provincia ad ogni effetto di legge.
2. Il Presidente della Provincia:
preclusivi sia sulla presentazione delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste dei candidati a consigliere
provinciale che sulla proclamazione degli eletti.
22
a) nomina e revoca il Vicepresidente della Provincia scelto, tra i Consiglieri provinciali,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio; 38
b) può assegnare deleghe generali ai Consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di
collegialità,39 secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 42 e può
revocarle;stabilisce il grado di vicarietà tra i consiglieri delegati, ai sensi del successivo art. 40;
c) nomina i membri delle commissioni provinciali ad eccezione di quelle commissioni
per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
d) impartisce al Direttore generale, se nominato, al Segretario generale e ai Dirigenti le
direttive generali per l'azione amministrativa e la sua gestione, indicando le priorità nonché i criteri
generali. In caso di inerzia e di comportamenti difformi, il Presidente attiva i procedimenti previsti;
e) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei Dirigenti;
f) rappresenta la Provincia presso i Consorzi e le altre forme associative. Può nominare
per detta incombenza un proprio delegato scelto tra i Consiglieri dandone
tempestiva
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;
g) indice i referendum provinciali.
h) concede, nel rispetto del Regolamento, il patrocinio della Provincia a manifestazioni
ritenute meritevoli di interesse pubblico;
i) nomina il Nucleo Indipendente per la Valutazione della Performance (NIVaP);
j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti,
nonché all’espletamento delle funzioni provinciali assicurandone l’imparzialità, il buon andamento
e l’efficienza;
k) sottopone all’approvazione del Consiglio le linee programmatiche, lo stato di
attuazione delle stesse, nonché la relazione di fine mandato;
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna o di alta specializzazione, verifica inoltre
l’adeguatezza dei loro comportamenti e dei loro provvedimenti, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti in materia dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell’Ente;
m) verifica, tenendo conto anche dei poteri attribuiti alla commissione di controllo e
garanzia, di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, che le aziende, i consorzi e le
istituzioni svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo statuto e dagli atti fondamentali
del Consiglio;
n) esercita la funzione di raccordo tra il potere decisionale degli organi istituzionali
dell’Ente e la funzione gestionale svolta dalla dirigenza e dall’apparato operativo;
o) emana i regolamenti provinciali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei
regolamenti;
p) sottoscrive atti di gemellaggio e di amicizia;
q) dispone, sentito il Direttore generale e, se non nominato, il Segretario generale, i
trasferimenti interni dei dirigenti;
r) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale,
non espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti al Direttore generale,
al Segretario generale ed ai dirigenti;
38
Art. 1, comma 66, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del
presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali,
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
39
Art. 1, comma 66, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del
presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali,
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
23
s) risponde, direttamente o attraverso i consiglieri dallo stesso delegati, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri entro i termini
previsti dal Regolamento.
3 Nell’esercizio delle sue competenze, il Presidente, in particolare:
a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando
obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
b) approva la relazione consuntiva della performance;
c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i
rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi
partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi
organi di direzione, deliberativi e di controllo;
d) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti
convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo
coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;
esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge;
e) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al
Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, dandone comunicazione al Consiglio, nel
qual caso trova applicazione l’art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000 e il precedente art. 31;
f) nomina i Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale,
istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
g) indice i referendum provinciali.
4 Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al Consiglio Provinciale per
l’approvazione o adozione ogni atto, ivi compresi quelli che rientrano nella propria competenza, che
egli, per ragioni di opportunità o in caso di conflitto di interessi, ritenga di non poter adottare,
ovvero di non avvalersi del Vice Presidente per la loro adozione.40
5 Il Presidente, infine, esercita le funzioni di "garante dell’infanzia" secondo le modalità
che saranno stabilite da apposito regolamento.
6. I regolamenti provinciali esplicitano le ulteriori funzioni da esercitarsi da parte del
Presidente della Provincia.
Art. 37 Decreti del Presidente della Provincia
1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimentale sono adottate nella forma di
decreto.
2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una
proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma
precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
40
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; … omissis …
24
5. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto
nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta
amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito
il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.
6. All’adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell’art.
97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, richiamato dall’art. 13, comma 4, del Regolamento sul
“Sistema dei controlli interni” della Provincia di Ancona, che controfirma il provvedimento con il
Presidente.
Art. 38 Efficacia ed esecutività dei decreti presidenziali
1. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel
rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Esso, pertanto,
oltre ad essere perfetto, con la conclusione della fase decisoria/costitutiva, per essere efficace e
produrre i suoi effetti (esecutività) deve attendere la conclusione della fase integrativa dell’efficacia.
2. Per conseguire l’efficacia e l’esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124,
comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12 del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.) e diventa esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione.
3. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell’efficacia e in attesa della sua
esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, in virtù della deroga di cui all’art. 21 quater, comma 1, della L. n.
241/1990, esplicitandone le ragioni. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della
sua adozione.
4. Della dichiarazione di immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere
fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.
Art. 39 Vice Presidente della Provincia
1. Il Vicepresidente della Provincia, coadiuva il Presidente nella attività amministrativa
complessiva e disimpegna le competenze che gli sono delegate dal Presidente.
2. Sostituisce il Presidente sia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia nella
eventualità di sua sospensione dall’esercizio della funzione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
235/2012.
3. Qualora il Vicepresidente della Provincia sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o
altra causa, il Presidente della Provincia provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione
al Consiglio.
4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Presidente della Provincia, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente sino all’elezione del nuovo
Presidente.
Art. 40 Vicarietà nell’esercizio delle funzioni del Presidente
1. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente della Provincia si segue
l’ordine di vicarietà individuato dal Presidente della Provincia all’atto del conferimento ai
consiglieri provinciali delle deleghe previste dall’art. 1, comma 66, della legge e dal precedente art.
36, comma 2, lett. c).
Art. 41 Deleghe del Presidente
25
1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Presidente della Provincia può delegare al
Vicepresidente ed ai singoli consiglieri l’esercizio di alcune delle sue funzioni.41
2. L’atto di delega scritto, che va accettato in forma scritta dal consigliere delegato, indica
l’oggetto riferendosi alle materie gestite dall’ufficio dirigenziale, fermo restando che la gestione e la
responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai dirigenti.
3. L’atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Consiglio provinciale ed al Prefetto.
Art. 42 Contenuto delle deleghe presidenziali
1. La delega presidenziale può avere ad oggetto materie specifiche o ambiti tematici relativi
a materie di competenza della Provincia ed è finalizzata a fornire supporto e collaborazione al
Presidente nell’esercizio delle sue funzioni .
2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare
l’Amministrazione verso l’esterno.
3. Contenuti specifici delle deleghe presidenziali sono i seguenti:
a) la delega ha carattere istruttorio, di collaborazione e di supporto e deve mirare
all’esame delle questioni inerenti le materie delegate mediante lo svolgimento di attività di
approfondimento e di studio al fine di proporre soluzioni adeguate alle problematiche affrontate;
b) la delega deve assicurare il massimo impulso propositivo all’azione di governo del
Presidente;
c) la delega non implica l’assunzione di atti a rilevanza esterna da parte del delegato
che però dovrà riferire periodicamente al Presidente sullo stato della propria attività al fine di
adozione, da parte dello stesso, degli atti conseguenti relativi alle funzioni istituzionali dell’Ente
spettanti al Presidente;
d) la delega ha decorrenza dalla data di adozione del relativo atto presidenziale ed è
suscettibile di modifica o di integrazione.
4. Il Presidente della Provincia, inoltre, in caso di sua assenza, impedimento o eventuale
incompatibilità nell’adozione degli atti, può assegnare di volta in volta deleghe specifiche a
rilevanza esterna per il compimento, a titolo esemplificativo dei seguenti atti:
a) la rappresentanza dell’Ente in manifestazioni politiche;
b) la stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi;
c) la partecipazione alle riunioni di consorzi o di altri enti a cui partecipa la Provincia;
d) la stipulazione di accordi di programma o di protocolli d’intesa;
e) la partecipazione a conferenze di servizi;
f) la sottoscrizione di atti di gemellaggio o di amicizia;
g) la sottoscrizione della procura ad litem in rappresentanza della Provincia al fine di
promuovere o difendere le ragioni dell’Ente;
h) può, inoltre, delegare il compimento di altri atti caratterizzati da una funzione di
rappresentanza politico-istituzionale.
5. Il Presidente potrà, altresì, attribuire l’esercizio della rappresentanza a dirigenti di sua
fiducia, in base a formale delega rilasciata per tutto il tempo del suo mandato o a tempo
determinato.
Art. 43 Collegialità 42
41
Art. 1, comma 66, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del
presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali,
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
42
Art. 1, comma 66, Legge n. 56/2014
26
1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il
Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, rispettando i vincoli
posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e
collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente
l’adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate
relazionano al Presidente della Provincia.
2. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di
deleghe si incontrano periodicamente in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono
partecipare il Segretario Generale/Direttore Generale della Provincia nonché i Dirigenti o i
Responsabili dei servizi interessati. Le riunioni sono convocate formalmente dal Presidente della
Provincia e sono da questi presiedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni
sono convocate e presiedute dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche del
Vicepresidente, dal Consigliere delegato secondo l’ordine di vicarietà di cui all’art. 40.
3. Il Presidente della Provincia coordina l'attività dei consiglieri delegati, mediante
l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali
per l'esame di questioni di comune competenza e di ogni iniziativa che possa influire sull'attività
politico amministrativa dell'ente.
4. Le decisioni che emergono nel corso di tali riunioni sono sottoposte, per la decisione
finale al Presidente.
5. L’organismo composto dal Presidente, Vicepresidente e dai Consiglieri delegati, previsto
dal presente articolo, è articolazione del Consiglio provinciale e, come tale, è equiparato ad ogni
effetto di legge alle commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi
consiliari e viene denominato “Commissione consiliare dei consiglieri delegati”.
Art. 44 Il Presidente quale organo esecutivo di Governo43
1. Il Presidente della Provincia è organo esecutivo e di governo dell’Ente ed attua gli
indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio provinciale.
2. Nell’esercizio di tali poteri, esplica tutte le funzioni già di competenza della Giunta
provinciale.
3. A titolo esemplificativo compete al Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di
governo:
a) svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, promuovendo
l’attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare e sottoponendo al Consiglio le
proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;
b) sottoporre al Consiglio ogni atto che egli ritenga debba essere adottato o approvato
dal Consiglio44;
Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del
presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali,
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
43
Commento: Si colma con questo articolo la lacuna normativa del Legislatore che non ha previsto per la Provincia,
diversamente da altri Enti (ad esempio l’Unione di comuni per la quale l’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 ha previsto la
giunta), l’organo esecutivo e di governo, con la conseguente difficoltà ad individuare l’organo deputato all’esercizio
degli atti già di competenza della giunta provinciale.
44
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; … omissis …
27
c) svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita agli altri organi e compiere
tutti gli atti di amministrazione attiva non attribuiti espressamente ai Dirigenti;
d) dare attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal
Consiglio.
4. Le sedute in cui il Presidente adotta gli atti previsti dal presente articolo non sono
pubbliche, salve le deroghe accordate dallo stesso Presidente per la partecipazione dei Consiglieri
provinciali, dei Dirigenti e de funzionari interessati.
5. Hanno diritto di proposta scritta per gli atti da adottarsi dal Presidente quale organo
esecutivo e di governo:
a) i consiglieri delegati, quale attività propositiva, nelle materie oggetto di delega;
b) il Direttore generale, se nominato;
c) il Segretario Generale;
d) i Dirigenti;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Presidente approva successivamente all’adozione del bilancio di previsione annuale e
triennale il piano esecutivo di gestione – piano della performance, affidando agli organi gestionali
gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
7. Il Presidente successivamente alla sua proclamazione esercita, senza altre formalità, le
funzioni di organo esecutivo e di governo.
8. Il Presidente è altresì competente ad adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
9. Il Presidente, inoltre, è competente all’adozione di ogni altro atto a contenuto non
meramente gestionale, che non sia espressamente riservato dalla legge al Consiglio e che non ricada
fra le competenze previste dalle leggi e dal presente statuto in capo al Direttore generale, se
nominato, al Segretario generale o ai dirigenti.
10. In particolare il Presidente:
a) adotta atti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
b) ha compiti di pianificazione nell’ambito delle assunzioni;
c) approva gli schemi di bilancio e le relative variazioni da sottoporre al Consiglio;
d) destina il fondo di riserva;
e) approva la relazione consuntiva della performance;
f) adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza e salva la ratifica consiliare da
approvarsi, a pena di decadenza dal Consiglio entro 60 giorni dall’adozione;
g) approva i progetti dei lavori pubblici al fine del loro inserimento nel programma
annuale delle opere pubbliche e degli investimenti;
h) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere in materia di transazioni, procedimenti
giudiziari e costituzione in giudizio, unitamente al Dirigente competente nelle materie oggetto del
contenzioso;
i) adotta atti in materia di determinazione delle aliquote e dei tributi e delle tariffe per la
fruizione di beni e di servizi, nel rispetto dell’ambito di competenza del Consiglio;
l) dispone i criteri per l’erogazione del contributi, secondo le procedure regolamentari;
m) esprime parere sui piani regolatori generali dei comuni e sulle loro varianti nonché
formula osservazioni sui piani particolareggiati secondo quanto previsto dalla legge regionale;
n) approva gli schemi di accordo di programma e di protocollo d’intesa da stipularsi dallo
stesso Presidente della Provincia o da un suo delegato.
11. L’attività complessiva posta in essere dal Presidente quale organo esecutivo e di governo
è altresì rivolta a perseguire l’innovazione, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi, nonché le
modalità integrate, tecnologiche ed organizzative, per predisporre ed erogare tali servizi in modo
efficiente, efficace ed adeguato ai bisogni della collettività.
12. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell’approvazione del presente
statuto, l’espressione “giunta provinciale” e l’esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti
28
al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente, a
meno che il presente statuto non disponga diversamente.
Art. 45 Presidenza del Consiglio
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia e, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente della Provincia.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni
vicarie di presidenza del Consiglio vengono assunte dal consigliere anziano individuato secondo le
modalità di cui all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. In mancanza di quest’ultimo si
procede con il consigliere che segue immediatamente nella graduatoria finale relativa al gruppo cui
appartiene il consigliere anziano.
4. Il Presidente e il Vicepresidente sono componenti della Conferenza dei presidenti di
Gruppo.
5. La carica di Presidente e di Vicepresidente della Provincia è incompatibile con quella di
Presidente di Gruppo.
Art. 46 Funzioni del Presidente quale Presidente del Consiglio
1. Spetta al Presidente:
a) fissare la data delle riunioni del Consiglio;
b) predisporre l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli
argomenti e le urgenze, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli
richiesti dai consiglieri secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento;
c) convocare, presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, della Conferenza dei presidenti
di Gruppo e dell’Ufficio di presidenza;
d) aprire, dirigere, coordinare e dichiarare chiusa la discussione sui punti all’ordine del
giorno e proclamare la volontà consiliare;
e) esercitare i poteri di polizia delle adunanze consiliari;
f) assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio;45
g) sottoscrivere, insieme al Segretario, le deliberazioni e gli atti consiliari, nonché i
verbali del Consiglio provinciale e della Conferenza dei capigruppo;
h) curare la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad
esso espressamente riservate dalla legge;
i) sovrintendere al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue
commissioni;
j) attivare le commissioni consiliari, coordinarne il lavoro in collaborazione con i loro
Presidenti, riceverne le conclusioni e vigilare sul loro regolare funzionamento, affinché l’azione
amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
k) autorizzare le missioni per la partecipazione dei consiglieri a convegni, manifestazioni
e studi inerenti la carica istituzionale.
l) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento sul funzionamento del
Consiglio provinciale;
45
Art. 39, comma 4, TUEL “Presidenza dei consigli comunali e provinciali”
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
29
2. Il Presidente della Provincia nell’esercizio dei poteri di Presidente del Consiglio, dispone
con propri atti monocratici.
3. Il Presidente, nell’adempimento delle sue funzioni, contribuisce al buon andamento
dell’attività amministrativa della Provincia e assicura che i lavori degli organismi consiliari
avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni consigliere. Il Presidente ha inoltre
facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare
l’accesso del pubblico alle stesse.
4. Il Presidente, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale, raccordandosi con il
Segretario generale e con il dirigente competente per materia, delle strutture operative che, secondo
l’organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono preposte a supportare il Consiglio, la
sua presidenza e le sue altre articolazioni previste dallo statuto.
5 Il Regolamento del Consiglio individua le altre attribuzioni di competenza del Presidente
della provincia quale Presidente del Consiglio.
Art. 47 Il Presidente quale Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
1. Spettano al Presidente della provincia quale presidente dell’Assemblea dei Sindaci le
competenze che egli esercita quale presidente del Consiglio provinciale ove compatibili.
Art. 48 Cessazione dalla carica del Presidente
1. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni. 46
2. Egli decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.47
3. Il Presidente della Provincia, inoltre, cessa dalla carica per dimissioni volontarie,
impedimento permanente, rimozione, decadenza, e decesso.48 In tali casi si procede all’indizione
delle elezioni per la nomina del nuovo Presidente e, in tale periodo, le funzioni di Presidente della
Provincia sono svolte dal Vicepresidente.
4. Nel caso in cui la condizione di impedimento permanente del Presidente della Provincia
sia acclarato da fatti e circostanze incontrovertibili o sia stato reso noto dall’interessato, il
Vicepresidente e il Segretario Generale si limitano a darne comunicazione all’autorità deputata al
controllo sugli organi degli enti locali entro cinque giorni da quello in cui ne sono venuti a
conoscenza.
Art. 49 Dimissioni del Presidente 49
1. Il Presidente della Provincia rassegna le proprie dimissioni dalla carica con atto in forma
scritta indirizzato al Consiglio, al Vice Presidente e, in assenza di questi, al Consigliere anziano,
nonché al Segretario Generale i quali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono, ove le
dimissioni non siano presentate nel corso della seduta, ad informare il Consiglio stesso entro cinque
giorni dal loro ricevimento.
46
Art. 1, comma 59, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
47
Art. 1, comma 65, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
48
Art. 53 TUEL “Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente
della provincia”.
49
Art. 53 TUEL
Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo
consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
30
2. Qualora le dimissioni siano presentate in orario di chiusura dell’ufficio protocollo, il
Segretario attesta in calce alle stesse il giorno e l’ora di presentazione al fine di conferire alle
medesime data certa, curandone successivamente l’inoltro all’ufficio protocollo per la
protocollazione
3. Il Segretario Generale della Provincia comunica immediatamente al Prefetto, per i
provvedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva
revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
4. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio.
5. Il “dies a quo” delle dimissioni decorre dalla data e dall’ora del primo atto, secondo
l’ordine temporale di presentazione, quale risulta da atti ufficiali relativi alle fattispecie di cui ai
commi 1 e 2;
6. Il Segretario generale, dà comunicazione al Prefetto, dell’avvenuta efficacia ed
irrevocabilità delle dimissioni.
Art. 50 Sospensione del Presidente
1. Il Presidente della Provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra taluna delle
condizioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012.
Art. 51 Funzioni sostitutive
1. In caso d’impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o
decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal
Vicepresidente sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.
Art. 52 Non applicabilità della mozione di sfiducia50
1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia
non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Stante il mancato collegamento tra la candidatura alla carica di Presidente della Provincia
e una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, non è applicabile alla Provincia
l’Istituto della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000.
50
Con il TUEL era stato previsto per l’elezione diretta del Presidente della Provincia (art. 74, comma 3) e del Consiglio
provinciale (art. 75 comma 2) il collegamento tra il candidato Presidente della Provincia ad almeno uno dei gruppi di
candidati per l’elezione del Consiglio provinciale. Questo stretto collegamento poggiava sul brocardo latino “SIMUL
STABUNT VEL SIMUL CADENT” (insieme staranno così insieme cadranno).
Ne sono dimostrazione le previsioni contenute negli artt. 52 comma 2, 53 comma 1, 53 comma 3 e 141 del TUEL,
relative allo scioglimento del Consiglio provinciale conseguente alla cessazione dalla carica del Presidente della
Provincia, nonché l’art. 53, comma 4, relativa alla decadenza del Presidente della Provincia conseguente allo
scioglimento del Consiglio provinciale. Con la legge n. 56/2014, invece, non è stato previsto alcun collegamento tra il
candidato a Presidente e le liste di candidati a consigliere provinciali. Ciò è, tra l’altro, da ricercarsi nella diversa durata
delle rispettive cariche (il Presidente della Provincia dura in carica 4 anni ai sensi dell’art. 1, comma 59, della L. n.
56/2014; il Consiglio provinciale dura in carica 2 anni ai sensi dell’art. 1, comma 68, della stessa L. n. 56/2014).
La mancanza di collegamento fa venir meno l’istituto della mozione di sfiducia e il principio contenuto nel sopra citato
brocardo latino che ne costituisce il fondamento. A tale riguardo va citato quanto riportato nella “Nota n. 1/2014. Legge
7 aprile 2014, n. 56. Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, prot. n. DAR 0014155 P-4.23.1 del
23/10/2014 che al paragrafo “Rapporti tra Sindaco e Consiglio metropolitano e tra Presidente e Consiglio provinciale”
testualmente si sostiene: “Non appare, invece, possibile, in assenza di ogni previsione legislativa in merito,
l’applicazione al Sindaco metropolitano e al Presidente della Provincia dell’istituto della mozione di sfiducia
disciplinato dall’art. 52 del Testo unico enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUEL).
31
Art. 53 Linee programmatiche di Governo
1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000)
sotto il coordinamento del Presidente della Provincia.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, approvazione, adeguamento e verifica periodica
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia. 51
3. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, entro trenta giorni dalla sua elezione,
le linee programmatiche relative alle azioni e obiettivi da realizzare nel corso del mandato, in stretta
relazione alle linee di politica finanziaria proposta.52
4. Il documento relativo al mandato di governo è depositato almeno dodici giorni prima
della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Presidente della Provincia, presso la
segreteria generale.
5. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo viene trasmesso ai singoli
Consiglieri entro il decimo giorno antecedente la data stabilita per la riunione del Consiglio.
6. Il documento programmatico di governo approvato dal Consiglio costituisce il
principale atto di indirizzo della attività della Provincia e la base per l'azione di controllo politicoamministrativo del Consiglio.
7. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia
presenta con le stesse modalità dei commi precedenti, il proprio Programma di Governo aggiornato
al neo eletto Consiglio per l’approvazione.
8. Gli indirizzi si realizzano attraverso il Piano generale di sviluppo, i programmi e
progetti, i bilanci annuali e pluriennali e il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance.
9. Il regolamento di contabilità definisce le modalità relative sia all’approvazione del
Piano generale di sviluppo che alla partecipazione, valutazione e verifica della sua attuazione da
parte del Consiglio provinciale nonché alla sua eventuale modifica ove, in fase di attuazione, sia
ritenuto in tutto o in parte non adeguato.
10. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Presidente della Provincia con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
11. L'adeguamento annuale del documento programmatico di governo è effettuato in sede di
approvazione del bilancio di previsione.
12. La verifica sullo stato di attuazione del documento programmatico annuale di governo
avviene con l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione nel quale sono evidenziati sia i
risultati perseguiti che gli adeguamenti proposti.
13. Il regolamento disciplina i termini e le modalità con cui i consiglieri possono fare
pervenire proposte di emendamento alla relazione del Presidente, al fine di integrare ed adeguare le
linee programmatiche proposte.
14. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più
adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente della
Provincia a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
51
Art. 42, comma 3, TUEL “Attribuzione dei consigli”.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli
assessori.
52
Art. 46, comma 3, TUEL “Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta”.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
32
15. Entro i venti giorni che precedono la indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli
organi della Provincia, il Consiglio è chiamato ad approvare la relazione di fine mandato del
Presidente della Provincia relativa allo stato di attuazione del programma di consiliatura.
Capo III
Il Consiglio Provinciale
Art. 54 Consiglio provinciale 53
1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le
potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni
conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.
Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il
buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della
comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di
amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politicoamministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi
stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. A tal fine il Consiglio provinciale contribuisce alla definizione delle linee
programmatiche dell’Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il
Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività
della Provincia.
4. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal
numero di consiglieri stabilito dalla legge.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato
e presieduto, sentito ove possibile il Presidente della provincia, dal Vice Presidente o, in assenza o
impedimento di questi, dal Consigliere anziano.
6. Il Consiglio nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali,
perseguendo il raccordo con la programmazione regionale, statale ed europea.
7. Qualora il Consiglio proceda, per competenza propria, alla nomina di più rappresentanti
della Provincia presso un ente, azienda ed istituzione, almeno uno dei nominativi è riservato alle
minoranze. Il regolamento del Consiglio ne determina la procedura di nomina.
8. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l’esercizio delle
proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di
pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
53
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni
attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre
al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri
propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo
statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni
compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
33
Art. 55 Consiglieri provinciali: dimissioni e decadenza
1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera
comunità provinciale senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al
Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione a tale ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei
consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni o dalla data della seduta in cui si
pronuncia la decadenza dalla carica. 54
3. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare
l’interesse pubblico alla rappresentanza della comunità ed al funzionamento del Consiglio.55
4. Il Consigliere è tenuto a giustificare al Presidente della Provincia formalmente ed in via
preventiva, fatti salvi i casi di forza maggiore, la non partecipazione ai lavori del Consiglio.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, ovvero a cinque sedute
nell’anno, senza giustificazione, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della
decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente della Provincia,
all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della
delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.
7. La perdita della carica di Consigliere comporta l’automatica decadenza dagli incarichi
esterni attribuiti. Qualora invece la perdita della carica di Consigliere derivi dallo scioglimento del
Consiglio, il Consigliere continua ad esercitare gli incarichi esterni, ad esso eventualmente
attribuiti, fino alla nomina del successore.
8. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono
regolate dalla legge.
Art. 56 Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Ciascun consigliere, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dal
regolamento, ha diritto di:
a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
b) attivare le procedure per chiedere la convocazione del Consiglio;56
54
Art. 38, comma 8, TUEL
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato
in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo
141.
55
Art. 43, comma 4, TUEL “Diritti dei consiglieri”.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
56
Art. 43, comma 1, TUEL “Diritti dei consiglieri”.
“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39,
comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.”
Art. 39, comma 2, TUEL “ Presidenza dei consigli comunali e provinciali.”
34
c) presentare atti ispettivi sotto forma di interrogazioni a risposta scritta, interpellanze ed
altre forme di quesiti a risposta breve in aula (question time), su argomenti di attualità;
d) presentare mozioni ed ordini del giorno;
e) ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti da essa dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché visionare ed ottenere copia di documenti e
quant’altro utile all’espletamento del mandato, serbando il segreto d’ufficio. I consiglieri sono
responsabili dell’utilizzo a fini diversi dell’espletamento del mandato delle notizie e delle
informazioni acquisite in ragione del proprio status;
f) far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per la mancata
partecipazione alle sedute del Consiglio;
g) ricevere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al
Consiglio;
h) disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni e di usufruire dei rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal
regolamento;
i) essere collocato in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato.
2. Ogni consigliere ha il diritto-dovere di far parte di almeno una commissione consiliare.
Art. 57 Surroga57
1. È ammessa la surroga del consigliere dimissionario o decaduto o cessato dalla carica nel
solo caso in cui nella lista di appartenenza dello stesso consigliere risultino alcuni candidati non
eletti disponibili alla surroga.
2. In tale ipotesi il Consiglio provinciale, entro 10 giorni procede alla surroga seguendo
l’ordine dei candidati non eletti inclusi nella lista di appartenenza del consigliere da sostituire.
3. In caso di surroga il consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
4. Con la deliberazione di surroga il Consiglio convalida l’elezione del neo consigliere
accertando che nei suoi confronti non ricorrono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di
incandidabilità previste dalla legge.
5. Il consigliere surrogante entra in carica dopo che il Consiglio provinciale, con atto
dichiarato immediatamente eseguibile, adottato senza il suo intervento, lo abbia dichiarato
eleggibile.
Art. 58 Numero legale in caso di surroga
1. Qualora si debba procedere alla surroga di consiglieri dimissionari, decaduti o cessati
dalla carica per le fattispecie indicate dalla legge, in deroga al principio generale stabilito dal
regolamento, il numero legale necessario per la validità della seduta nella quale si delibera la
surroga è, indipendentemente dal carattere di prima o di seconda convocazione, di 1/3 dei
consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare tra gli assegnati il Presidente della
provincia e senza l’intervento dei consiglieri surroganti, ai sensi del successivo articolo 62.58
“2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti
giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste”.
57
Art. 45, comma 1, TUEL “Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali”:
“1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto”.
58
Art. 38, comma 2, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
35
2. La deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta dei consiglieri
votanti, senza computare tra i votanti i consiglieri astenuti.
Art. 59 Gratuità delle cariche di amministratore provinciale59
1. Gli incarichi di Presidente della Provincia, Consigliere provinciale e componente
dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
2. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 60 Durata in carica60 – Atti urgenti e improrogabili
1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili61 ed a
svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri, come da regolamento.
3. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare
pregiudizio all’ente o alla cittadinanza; sono improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.
Il regolamento del Consiglio provinciale individua gli atti urgenti ed improrogabili. Per gli ulteriori
atti la valutazione della sussistenza dei caratteri dell’urgenza e/o improrogabilità compete al
Consiglio stesso che la esplicita nel contesto dell’atto da assumere.
4. I consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano
ad esercitare gli incarichi esterni ad essi attribuiti, fino alla nomina dei successori.
Art. 61 Funzionamento del Consiglio62
1. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia. Tuttavia, quando specifiche
circostanze lo richiedano, il Presidente della Provincia può stabilire che la riunione abbia luogo in
sede diversa.
“2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e
la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
59
Art. 1, comma 84, Legge n. 56/2014
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci
sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli
80, 84, 85 e 86 del testo unico.
60
Art. 1, comma 68, Legge n. 56/2014
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
61
Art. 38, comma 5, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
“5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
62
Art. 38, comma 2, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
“2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e
la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
36
2. Ai fini della convocazione del Consiglio e di ogni altro avviso o comunicazione o
trasmissione di documento si intende che il domicilio dei Consiglieri, sia eletto presso la segreteria
del gruppo consiliare di appartenenza, costituito ai sensi del successivo art. 69.
3. In attesa della formale costituzione dei gruppi, il domicilio dei Consiglieri si intende
eletto presso la Segreteria generale della Provincia. E’ fatta salva la facoltà del Consigliere di
eleggere altro domicilio alternativo.
4. L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’elenco degli oggetti da trattare,
viene recapitato almeno cinque giorni prima del giorno fissato, se trattasi di seduta ordinaria, ed
almeno tre giorni prima dell’adunanza, se trattasi di seduta straordinaria. Per le adunanze di seconda
convocazione il termine è di ventiquattro ore quando non ne sia già fissata la data con l’avviso di
prima convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell’art. 155 del codice
di procedura civile.63
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno
ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso ove la maggioranza dei
Consiglieri presenti lo richieda ogni deliberazione può essere differita alla seduta seguente.
6. La consegna dell’avviso di convocazione e di ogni altra comunicazione indirizzata ai
Consiglieri avviene tramite posta elettronica all’indirizzo informatico comunicato da ciascun
Consigliere.
7. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la
metà dei componenti il Consiglio ai sensi dell’art. 62 e delibera a votazione palese e a maggioranza
dei votanti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti non siano previste altre
maggioranze.
8. Nel caso di seconda convocazione - adunanza che fa seguito ad altra dichiarata deserta
per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in giorno diverso da quello stabilito per la
prima convocazione e comunque limitatamente agli argomenti già iscritti all’ordine del giorno - le
deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga all'adunanza almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati ai sensi dell’art.62.
9. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone il voto si esprime a
scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento
del Consiglio.
10. Per le nomine e le designazioni spettanti al Consiglio, espressamente riservate dalla
legge, è sufficiente il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o
dallo Statuto.
11. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento,
approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l’altro, le modalità della
possibile costituzione e la disciplina dell’ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, della
conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
12. Il regolamento dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di convocazione del Consiglio,
di formazione dell’ordine del giorno, di presentazione e discussione delle proposte, il numero dei
consiglieri necessario per rendere valida la riunione in prima e in seconda convocazione, la
possibilità di deliberare in seconda convocazione nella stessa giornata di convocazione della prima,
nel caso questa sia andata deserta.
Art. 62 Computo ai fini del quorum strutturale64
63
Art 155 C.P.C. “Computo dei termini” “1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora
iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano
nel termine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo”.
64
Art. 38, comma 2, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
37
1. Allorché, ai fini del computo del quorum strutturale, nel presente statuto e nei
regolamenti dell’Ente si faccia riferimento genericamente ai consiglieri o ai componenti del
Consiglio, il riferimento è ai consiglieri assegnati e, nel loro computo, non si include il Presidente
della Provincia, fatte salve diverse disposizioni contenute nella legge, nel presente statuto e nei
regolamenti dell’Ente.
2. Il Presidente della Provincia si computa sempre nel quorum strutturale ai fini del numero
legale della seduta.
Art. 63 Autonomia del Consiglio
1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa.65 Il presente
Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in
ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Per l’espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi
organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento
prevede l’attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del
personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire
adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.
3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi
per l’esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell’ambito del complessivo bilancio
dell’ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento
esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di
copertura.
Art. 64 Prima seduta del Consiglio66
1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Detta seduta deve essere convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione stessa.
3. La prima adunanza è presieduta dal Presidente della Provincia e, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente; qualora anche il Vice presidente sia assente, la seduta è
presieduta dal Consigliere anziano come individuato all’art. 40, comma 2, del TUEL e al successivo
art. 68.
4. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine:67
a) alla convalida degli eletti, compreso il Presidente della Provincia, a norma del Titolo
III, Capo II del D.L.vo n. 267/2000 ed alle eventuali surroghe, con il «quorum strutturale» di cui al
“2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e
la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
65
Art. 38, comma 3, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
“3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province
fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli.
Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti”.
66
Art. 40 TUEL “Convocazione della prima seduta del consiglio”.
67
Art. 41 TUEL “Adempimenti della prima seduta”.
38
precedente articolo 62; la convalida deve avvenire sulla base della documentazione e delle
dichiarazioni rese dal consigliere in adempimento delle leggi vigenti e dei principi di pubblicità e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;
b) a ricevere, in piedi, il giuramento del Presidente della Provincia68 effettuato con la
seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse supremo dei cittadini,
osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Provincia di
Ancona”. Il Presidente della Provincia che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni si
intende decaduto dall’ufficio;
c) alla designazione dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti in seno alla
Commissione e alle sottocommissioni elettorali circondariali.
5. È demandata al regolamento la facoltà di prevedere, subito dopo la deliberazione di
convalida, che i singoli consiglieri prestino dinanzi al Presidente del Consiglio il giuramento di
adempiere il mandato ricevuto nell’interesse della comunità provinciale e nel rispetto della
Costituzione, della legge e dello statuto provinciale.
6. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza
del numero legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale
successivo per discutere l’ordine del giorno non trattato.
Art. 65 Competenze del Consiglio
1. La competenza del Consiglio è limitata agli atti fondamentali elencati all’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/200069 o previsti da altre disposizioni di legge ed è inderogabile, esclusiva e tassativa.
68
Art. 50, comma 11, TUEL “Competenze del sindaco e del presidente della provincia “
“11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
69
Art. 42 TUEL “Attribuzioni dei consigli”:
“1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
(lettera così modificata dall'art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
di prestiti obbligazionari;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli
assessori.
39
2. Le materie nelle quali si esplica la competenza esclusiva del Consiglio provinciale sono
raggruppabili secondo i seguenti settori organici;
a) attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
b) attività normativa;
c) attività di programmazione amministrativa, economica, finanziaria e territoriale;
d) attività di organizzazione;
e) attività attinenti alle istituzioni democratiche;
f) attività attinenti all’autonomia finanziaria e impositiva;
g) attività in materia di appalti e patrimonio;
h) attività connesse all’espletamento di funzioni fondamentali e di supporto;
i) attività residuali.
3. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di
indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché
alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con
particolare riferimento a:
- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di
trasporto, l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la
programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale;
4. Compete altresì al Consiglio approvare atti relativi alle funzioni di supporto ai Comuni di
cui all’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 tra cui: intese-tipo con i comuni interessati per lo
svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive, nonché convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia,
nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i
comuni non compresi nel territorio provinciale.
5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni,
anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione
di specifici atti di indirizzo.
6. Il Consiglio verifica e controlla l’attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP
mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.
7. Il Consiglio infine ha competenza residuale nelle materie che il Presidente della Provincia
può in ogni caso sottoporre allo stesso per l’approvazione o adozione e che riguardino ogni atto, ivi
compresi quelli che rientrano nella competenza del Presidente che egli, per ragion di opportunità, o
in caso di conflitto di interessi, non possa adottare, o per i quali ritenga di non avvalersi del Vice
Presidente.70
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da
altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da
sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”
70
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,
programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; … omissis …
40
Art. 66 Adozione in via d’urgenza del Presidente
1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può
esercitare, con provvedimento d’urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del
Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di
mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità,
il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e
dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
Art. 67 Organizzazione del Consiglio
1. Sono organismi del Consiglio:
a) il Presidente del Consiglio, ruolo esercitato dal Presidente della Provincia ai sensi del
precedente art. 45;
b) l’Ufficio di presidenza;
c) i gruppi consiliari;
d) la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
e) le commissioni consiliari.
Art. 68 Consigliere anziano71
1. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del Presidente della Provincia,
sulla base dell’ordine di collocazione nella graduatoria decrescente formata tenendo conto della
maggiore cifra individuale ponderata conseguita dai singoli candidati alla carica di consigliere
provinciale appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata ai sensi del
combinato disposto dei commi 77, 36, 37, e 38 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.
2. In caso di parità di cifra individuale ponderata, la preferenza è attribuita, ai fini della
collocazione della graduatoria dei consiglieri provinciali appartenenti alla medesima lista di
candidati, al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, al
candidato più giovane.72
3. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica
all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.
Art. 69 Gruppi consiliari
1. Ogni Consigliere fa parte di diritto del gruppo consiliare corrispondente a ciascuna lista
partecipante all’elezione del Consiglio provinciale che abbia avuto eletto almeno un consigliere.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina la costituzione, la composizione, il
funzionamento dei gruppi consiliari73 senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle
minoranze.
71
Art. 40, comma 2, TUEL “Convocazione della prima seduta del consiglio”.
“2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta
dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e
dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73”.
72
Art. 1, comma 38, Legge n. 56/2014, richiamato dall’art. 1, comma 77, della stessa Legge: “38. A parità di cifra
individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista;
in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane”.
73
Art. 38, comma 3, TUEL “Consigli comunali e provinciali”:
41
3. Il Consiglio, nel rispetto delle disponibilità finanziarie di bilancio, assicura agli stessi, per
l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone, strumenti e servizi tenendo
presente le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.
Nell’organizzazione degli Uffici dell’ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al
funzionamento dei gruppi consiliari.
4. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari,74 quale organo consultivo
del Presidente della provincia. Essa è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari
permanenti.
5. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 2
possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche
rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i
Consiglieri compongono il Gruppo Misto. I gruppi previsti dal presente comma si costituiscono
comprendendo anche un solo consigliere.
6. I consiglieri si costituiscono in gruppi, ai sensi del presente statuto e secondo le norme
del regolamento, e ne danno comunicazione espressa al Presidente della Provincia nel suo ruolo di
Presidente del Consiglio, al quale ogni gruppo trasmette formalmente anche il nome del proprio
Presidente e le eventuali variazioni successive. Il Presidente della Provincia nel suo ruolo di
Presidente del Consiglio, provvede ad informare l’Aula ed il Segretario generale.
7. Ai gruppi costituiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti i diritti, le prerogative e
la rappresentanza di un gruppo consiliare. Le procedure e le modalità sono disciplinate dal
regolamento.
Art. 70 Commissioni consiliari75
1. Sono costituite Commissioni consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in
cui si articola l’attività amministrativa dell’Ente Provincia, con funzioni consultive e preparatorie,
referenti o redigenti, di atti e provvedimenti da sottoporre all’esame del Consiglio, secondo la
disciplina dettata dal regolamento del Consiglio.
2. Le Commissioni consiliari permanenti devono rispecchiare la consistenza numerica dei
gruppi consiliari.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il
funzionamento e i poteri delle commissioni.
4. Ogni Gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso
iscritti. Ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti per ogni Commissione. Il regolamento
prevede le modalità per la nomina dei componenti da parte del Presidente della Provincia nel suo
ruolo di Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni effettuate dai presidenti dei gruppi
consiliari; il regolamento dovrà prevedere, inoltre, che ciascun componente le commissioni abbia
diritto di voto con peso pari al numero dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo e la possibilità
dei componenti di delegare altri consiglieri e di farsi assistere senza diritti di voto da esperti di
personale fiducia.
“3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province
fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli.
Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.”
74
Commento: Il TUEL all’art. 80, comma 4, qualifica con il termine “Presidente di gruppo” il Capogruppo nelle
province e nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
75
Art. 38, comma 6, TUEL “Consigli comunali e provinciali”.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
42
5. Ciascun consigliere ha facoltà di assistere con diritto di parola, ma senza diritto al voto, ai
lavori delle commissioni di cui non fa parte.
6. La prima seduta delle commissioni è convocata dal Presidente della Provincia.
7. Ciascuna Commissione provvede, quale primo atto, alla elezione nel proprio seno del
Presidente.
8. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, Commissioni
consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'Assemblea su
argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.
9. Nell’ambito delle commissioni permanenti può essere istituita una Commissione di
controllo e garanzia la cui presidenza spetta ad un consigliere di minoranza.76 Il regolamento sul
funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale
partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei
gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale
del suo gruppo in Commissione.
Art. 71 Audizione in Commissione
1. Le commissioni consiliari permanenti e speciali possono, per le materie di loro attività e
competenza, invitare alle proprie riunioni il Presidente della Provincia; possono altresì convocare i
dirigenti, nonché rappresentanti di pubbliche amministrazioni, dell’Università, amministratori e
dirigenti di enti, aziende, consorzi e società partecipate, collegate o dipendenti dalla Provincia, al
fine di acquisire pareri, opinioni, valutazioni e testimonianze.
2. Le convocazioni che prevedono oneri per l’ente devono essere preventivamente
autorizzate dal Presidente della Provincia nel suo ruolo di Presidente del Consiglio.
Art. 72 Convocazione Consiglio
1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante
convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere
l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono
essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come
consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle
sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano
iscritti all’ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino
all’unanimità l’esame del nuovo argomento.
Art. 73 Sedute consiliari
1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali
preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare
l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Presidente fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente. In caso di assenza del Vice Presidente, la seduta è preseduta dal Consigliere anziano.
76
Art. 44 TUEL “Garanzia delle minoranze e controllo consiliare”.
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la
presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno
commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette
commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
43
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio
ne preveda la segretezza.77 Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano
presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
5. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del
Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto
nell’art. 30.
Art. 74 Iniziativa delle deliberazioni
1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio,
spetta:
a) al Presidente della Provincia;
b) a ciascun consigliere provinciale;
c) all’Assemblea dei Sindaci;
d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;
e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della
Provincia.
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della
gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di
bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all’Assemblea dei Sindaci per ottenere il
richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di
deliberazione.
Art. 75 Nomine e designazioni
1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi78, sulla base dei quali il Presidente della
Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della
amministrazione presso associazioni, enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi
partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi
organi di direzione, deliberativi e di controllo.79
2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le
modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per
consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che
si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che
possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su
richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
77
Art. 38, comma 7, TUEL “Consigli comunali e provinciali”.
“7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di
lavoro dei partecipanti”.
78
Art. 42, comma 2, lett. m) TUEL “Attribuzioni dei consigli”.
“2.
Il
consiglio
ha
competenza
limitatamente
ai
seguenti
atti
fondamentali:
…omissis…
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge”.
79
Art. 50, comma 8, TUEL. “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”:
“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.
44
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le
nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.
Art. 76 Verbalizzazione
1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e
dell’Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella
raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.
Capo IV
L’Assemblea dei Sindaci
Art. 77 Assemblea dei Sindaci80
1. L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni
compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo. 81
2. I Sindaci partecipano all’Assemblea in rappresentanza del proprio Comune e, pertanto,
in caso di assenza o impedimento, possono farsi rappresentare dal Vice Sindaco o, previa formale
delega specifica, da un’Assessore o da un Consigliere del proprio Comune.82
3. Qualora il Comune sia commissariato, esso è rappresentato in seno all’Assemblea dei
Sindaci dal Commissario straordinario.
4. Il Presidente della Provincia, in quanto Sindaco di un Comune, è rappresentato dal Vice
Sindaco o, previa espressa delega, da un assessore o da un consigliere appartenente a tale Comune.
5. Alla seduta dell’Assemblea dei Sindaci possono partecipare i Consiglieri provinciali
con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.
6. L’Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l’iniziativa sulle
proposte di deliberazione di competenza del Consiglio provinciale di cui al precedente art. 74,
nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie
proposte o risoluzioni.
80
Art. 1, comma 56, Legge n. 56/2014.
“56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia”.
81
Art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014.
“55. …omissis…. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo
statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con
i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente”.
82
Commento: La norma inserita nello Statuto è stata predisposta secondo un’interpretazione estensiva
della
disposizione contenuta nell’art. 1, comma 56, della legge n. 56/2014 secondo cui “L’assemblea dei sindaci è costituita
dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.”
Una previsione statutaria basata su un’ interpretazione letterale o semantica della disposizione di legge in esame, infatti,
avrebbe avuto effetti inibitori alla presenza del Comune in seno a tale organismo collegiale nell’ipotesi di assenza o
impedimento del Sindaco.
Infatti, ammettere la partecipazione all’Assemblea dei soli Sindaci e non già degli Enti-Comuni, sul presupposto che i
Sindaci siano gli unici soggetti componenti di tale organo e, come tali, abilitati a partecipare alle riunioni, avrebbe
inibito la partecipazione del Comune nelle ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco.
La norma inserita all’art. 77 del presente statuto, invece, parte dal presupposto che l’Assemblea sia l’organo collegiale
dei Comuni della provincia che sono rappresentati nel suo seno dai Capi delle Amministrazioni comunali.
Sulla base di questa impostazione, infatti, viene a garantirsi in seno a tale organo collegiale la partecipazione di tutti i
Comuni della provincia, che potranno essere rappresentati in Assemblea da amministratori comunali delegati (assessori
o consiglieri) nelle ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco.
Una previsione statutaria che concepisce l’Assemblea, quindi, come Organo collegiale dei Comuni della provincia e
non già solo dei Sindaci, con la conseguenza di ammettere a partecipare alle riunioni tutti i comuni, compresi quelli
commissariati.
45
7. L’Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto della Provincia proposto dal
Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni, senza possibilità di emendare il testo
proposto se non per esclusive ragioni tecniche e non di merito con i voti che rappresentino almeno
un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse
della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il
Consiglio provinciale.
8. In considerazione della immodificabilità della proposta di Statuto e delle sue successive
modificazioni, la condivisione del testo è garantita dalla sua preventiva illustrazione all’Assemblea
dei Sindaci in un’apposita riunione a cui partecipano il Presidente e i Consiglieri provinciali, nel
corso della quale possono essere proposti emendamenti che vengono inseriti nella proposta
definitiva ove accolti dal Consiglio provinciale.
9. L’Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all’approvazione dei
bilanci annuali e pluriennali e del rendiconto di gestione dell’Ente da parte del Consiglio
provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l’Assemblea godono delle
stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti
dalla Provincia.
11. L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne
fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente
della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all’ordine del giorno
le questioni richieste.
12. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall’Assemblea dei Sindaci
non sono vincolanti. In tal caso qualora l’Assemblea non venga convocata nei termini indicati al
precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in
caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
13. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di
Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione
residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano
decorse ventiquattro ore, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che
rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono
fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
14. L’Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono
a determinare il numero dei presenti.
15. L’Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il
proprio
funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria
Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.
16. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si
applicano, in quanto compatibili, le norme generali previste dal presente Statuto e dal Regolamento
per il funzionamento del Consiglio provinciale e delle sue articolazione.
Art. 78 Funzioni e competenze
1. L’Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del
parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio annuali e pluriennali e sul rendiconto
di gestione predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in
relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o
del Consiglio Provinciale.
46
2. L’Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle
successive modificazioni dello Statuto.
3. L’assemblea dei sindaci può esercitare la propria funzione di controllo successivo sugli
atti del consiglio provinciale. L’azione di controllo è attivata a iniziativa di un terzo dei Comuni
compresi nella Provincia purché rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente
residente.
4. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l’Assemblea godono delle
stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti
dalla Provincia.
5. Il Presidente della Provincia, in un termine non superiore a 20 giorni, convoca e presiede
l’Assemblea dei sindaci in funzione di controllo e ne fissa l’ordine del giorno.
6. In seno all’Assemblea può essere costituita la Commissione di garanzia, composta da
quattro sindaci e da un Consigliere provinciale appartenente ai gruppi di opposizione, con compiti
di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e dell’Assemblea dei sindaci, che
ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell’attività
dell’amministrazione. La Commissione, nel rispetto della collegialità, deve rappresentare liste di
diversa appartenenza politica comprese le liste civiche, può audire il Direttore Generale, se istituito,
il Segretario generale, i Dirigenti e i Collegio dei revisori dei conti. Il Regolamento del Consiglio
provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci, disciplina il funzionamento e l’organizzazione della
Commissione di garanzia.
7. Apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei sindaci disciplina le modalità di
funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci.
Art. 79 Consulta delle elette
1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari
opportunità tra donne e uomini, può essere istituita la Consulta delle Elette, composta da tutte le
consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su
ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può
avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali,
scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
2. La Consulta fornisce, a richiesta, pareri agli organi della Provincia prima della
definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di
genere
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 80 Organizzazione degli uffici e del personale83
1. L'organizzazione amministrativa della Provincia è definita dal Presidente della Provincia
nell’esercizio dei poteri di organo esecutivo e di governo attraverso i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e si compone di articolazioni strutturali-organizzative di massima
83
Art. 89, comma 1, TUEL “Fonti”.
“1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.”
47
dimensione declinate in sotto-articolazioni che fanno capo ai dirigenti secondo i principi della
imparzialità, della efficienza e dell'efficacia dell’azione amministrativa.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti in
particolare:
a) l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di flessibilità, autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
b) l’istituzione, la definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento della
Conferenza dei Dirigenti;
c) la mobilità degli incarichi dirigenziali;
d) la potestà dei Dirigenti di gestire il personale assegnato nel rispetto delle competenze
definite dall’inquadramento professionale;
e) l’individuazione e l’organizzazione delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo
tecnico-amministrativo;
f) la misura percentuale della dotazione organica del personale dirigente nella misura
massima consentita dalla legge al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo
determinato.
Art. 81 Raccordo tra indirizzo politico-amministrativo e funzione gestionale
1. La funzione gestionale svolta dalla dirigenza e dall'apparato operativo è raccordata con il
potere decisionale degli organi di governo della Provincia dal Presidente.
Art. 82 Regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi84
1. La Provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa con
appositi
regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, improntandoli ai criteri generali
fissati dal Consiglio.
2. La potestà regolamentare si esercita tenendo conto di quanto demandato alla
contrattazione collettiva nazionale.
3. I regolamenti disciplinano le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi
fissati dagli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le assunzioni di personale sono subordinate ad una programmazione triennale del
fabbisogno di personale e ad un piano occupazionale da approvarsi contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione.
Art. 83 Organi di direzione amministrativa
1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il segretario generale, il direttore
generale, se nominato, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento
e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca
a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto
previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti
i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la
realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi
84
Art. 48, comma 3, TUEL “Art. 48. Competenze delle giunte”.
“3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.
48
poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con
le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla
predisposizione degli atti di competenza del consiglio e del Presidente della Provincia, ed
assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati
della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.
Art. 84 Dirigenza apicale
1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti
all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la
copertura della sede. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia.
A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla
conferma o alla nomina di altro Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Presidente della Provincia, decorsi i quali il
Segretario è confermato.85 L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri
d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del
Consiglio provinciale, una volta acquisite le controdeduzioni da parte dell’interessato.
2. Al Segretario generale sono assegnate le seguenti funzioni:86
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa
nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, ove
non sia stato nominato il Direttore generale;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute nelle quali il
Presidente adotta i Decreti presidenziali e alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci,
curandone la verbalizzazione;
d) sottoscrive i decreti presidenziali e le deliberazioni del Consiglio provinciale e
dell’Assemblea dei Sindaci con il Presidente della Provincia;
e) roga, su richiesta della Provincia, i contratti nei quali la provincia è parte e autentica
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o
conferitagli dal Presidente della Provincia;
g) esercita le funzioni di Direttore generale nell’ipotesi in cui non si sia provveduto alla
nomina del Direttore generale.
3. Il Segretario Generale risponde direttamente del proprio operato al Presidente da cui
riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’Amministrazione.
4. Il Presidente della Provincia, può nominare il Direttore generale, conferendo l'incarico a
persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al
mandato del Presidente secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a
dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con
provvedimento motivato del Presidente,
5. Il Direttore generale87 risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui
riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’Amministrazione.
85
Art. 99, comma 3, TUEL “Nomina”: “3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato.”
86
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, CAPO II - Segretari comunali e provinciali, Art. 97
TUEL “Ruolo e funzioni”
87
Art. 108 TUEL “ Direttore generale”:
“1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
49
Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia
dell’azione di governo dell’Ente. A tal fine provvede a:
a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il
ciclo di programmazione dell’Ente (DUP e PEG/PDO e Piano performance), lo schema di bilancio
e il piano dei conti;
b) sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'azione per il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;
c) verificare, nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al
controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali le eventuali
modifiche ed integrazioni occorrenti;
d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione
dell’attività dei Dirigenti.
6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Presidente della Provincia può attribuire in
tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Provinciale per l’intero periodo del mandato
amministrativo.
7. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono le modalità con cui
possono essere conferiti gli incarichi di Vice segretario generale e di Vice direttore generale.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti della Conferenza dei Dirigenti,
composta da tutti, o parte dai dirigenti dell’Ente individuati con apposito atto in coerenza con la
struttura organizzativa dell’ente e presieduti dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal
Segretario generale, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario generale
partecipa di diritto alle riunioni della Conferenza dei Dirigenti.
9. La Conferenza dei Dirigenti è uno strumento di coordinamento dei dirigenti al fine di dare
concreta esecuzione ai programmi e agli obiettivi fissati dagli organi istituzionale e della loro
attuazione. Si riunisce con cadenze stabilite dal Direttore generale e, se non nominato dal Segretario
generale, di norma in forma libera. I Dirigenti eseguono le decisioni assunte a maggioranza dalla
Conferenza.
10. Il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il
potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza,
secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
Art. 85 Attribuzioni e definizione degli incarichi dirigenziali
1. Ai sensi dell’art. 109 del TUEL il Presidente della Provincia con provvedimento motivato
e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede, su
proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario
generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della
natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla
scorta dei risultati conseguiti in precedenza. 88
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione
previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia.”
88
Art. 109 TUEL “Conferimento di funzioni dirigenziali”:
50
2. I Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono:
a) gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
b) in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'ente, l'articolazione
della macro struttura organizzativa, cioè le unità organizzative di livello dirigenziale, distinte in
unità elementari ed eventuali unità complesse nelle quali le unità elementari siano aggregate
secondo criteri di omogeneità funzionale e di materia;
c) le competenze rispettivamente attribuite ai dirigenti preposti alle unità organizzative
elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro
intercorrenti, nell’ambito del ruolo unico della dirigenza e fermo restando la previsione e
regolazione del ruolo di sovraordinazione funzionale in capo ai dirigenti preposti alla direzione
delle eventuali unità complesse.
3. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità
organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o a incarichi di staff.
4. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con
regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al
sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative,
tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario
generale.
5. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma
precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle
responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.
Art. 86 Incarichi a contratto89
“1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione.”
89
Art. 110 TUEL “Incarichi a contratto”:
“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire,
gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell' incarico.(comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
51
1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di
alta specializzazione può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL, a
tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente,
con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente della Provincia,
stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a
ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.
2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti
ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale massima stabilita dalla
legge dei posti istituiti nella dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e
comunque per almeno una unità.
3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel
rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo
svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.
4. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell'incarico.
5. Si deroga all’espletamento della selezione pubblica qualora non siano trascorsi cinque
anni dall’ultima selezione conclusa dall’Ente, nel qual caso possono essere utilizzate le risultanze
della stessa.
6. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al presente articolo nonché dell'incarico di
Direttore generale, se i destinatari degli incarichi sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 87 Atti degli organi di direzione amministrativa
1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter
definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta
alla loro raccolta e pubblicazione.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
dirigente responsabile dei servizi finanziari.
dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità. (comma così modificato dall'art. 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui
all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell’anzianità di servizio. (comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.”
52
3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge
concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione e di liquidazione
siano adottati da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.
4. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi
all''organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la
gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".
Art. 88 Funzioni e responsabilità dirigenziali
1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di
organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di
direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro
affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi
assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure,
motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed
esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei
servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono
preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati,
della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro
disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e
amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione dell’Ente, previa
contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione
alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può
revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90.
5. Il Dirigente avoca a sé in via sostitutiva, il potere assegnato al responsabile inadempiente
nella conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e 9 ter della citata legge.
6. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la
valutazione delle prestazioni dei dirigenti.
Art. 89 Giusto procedimento - pareri
1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente
della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il
parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.90
90
Art. 49 TUEL “Pareri dei responsabili dei servizi”(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n.
213 del 2012):
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
53
2. I pareri di cui al comma 1, sono inserite nelle deliberazioni del Consiglio provinciale e
nei decreti presidenziali. I Dirigenti, i Funzionari, il Direttore Generale e il Segretario Generale,
sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, del giusto procedimento; pertanto sono tenuti
ad eseguire tutti i provvedimenti amministrativi o di indirizzo espressi dagli organi di Governo della
Provincia.
3. Il Segretario Generale, in funzione notarile di verbalizzante, attesta i fatti verificatisi in
Consiglio e in Assemblea dei sindaci. Assolve alla propria funzione attribuendo il valore di atto
pubblico agli atti adottati dagli organi istituzionali.
4. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere
motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che
conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità
dell'atto.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti
dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli
organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.
Art. 90 Assicurazione a tutela giudiziale degli Organi
1. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale,
al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti
all'espletamento delle loro funzioni.
2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un
consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi
direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,
assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin
dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di
comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con
colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa in ogni grado di giudizio.
Art. 91 Osservatorio sui processi di riorganizzazione
1. Presso la Provincia può essere istituito l'osservatorio sui processi di riorganizzazione
delle pubbliche amministrazioni nel territorio provinciale, al fine di favorire la piena valorizzazione
delle risorse professionali disponibili. L'osservatorio è presieduto dal Presidente della Provincia o
suo delegato, ed è costituito da nove componenti, di cui tre eletti nel suo seno dall’Assemblea dei
sindaci, tre nominati dal Consiglio provinciale e tre designati dalla organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. L'osservatorio, con il supporto del Segretario generale e del Dirigente responsabile del
Settore Risorse umane della Provincia, nonché dei Segretari dei Comuni interessati ai processi di
riorganizzazione:
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle
sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata
motivazione nel testo della deliberazione.”
54
a) predispone la banca dati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del
territorio, articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di
servizio ed altre specifiche esperienze professionali;
b) cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio
nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni;
c) cura in particolare il monitoraggio dei processi di riorganizzazione delle singole
amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processo di mobilità;
d) propone iniziative di formazione per favorire il migliore inserimento lavorativo dei
dipendenti coinvolti nei processi di mobilità;
e) vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di relazioni
sindacali e di tutela del trattamento economico e giuridico dei dipendenti coinvolti nei processi di
mobilità.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLI INTERNI
Art. 92 Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un
bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e sono
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le
disposizioni del regolamento di contabilità.
3. La gestione dei beni deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del
patrimonio e demanio provinciale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed
utilità pubblica del singolo bene.
4. L’approvazione del rendiconto di gestione costituisce l’atto fondamentale più importante
per la Provincia, in quanto consente la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa da parte del Presidente
nell’esercizio della sua funzione di organo esecutivo e di governo che esprime le valutazioni di
efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 93 Controlli interni91
1. La Provincia, pur ritenendo prioritaria l’adozione di un modello di organizzazione
amministrativa sempre più moderno, rinnovato e di tipo aziendalistico-manageriale, improntato ad
un sistema di Performance management, valorizza come imprescindibile la cultura del controllo dei
prodotti e dei risultati dell’azione amministrativa, quale strumento per verificare che l’attività sia
costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai
canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza, sia amministrativa che contabile, quale
corollario dei principi di legittimità, buon andamento ed imparzialità sanciti dall’art. 97 della
Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1, la Provincia ha istituito il
sistema integrato dei controlli interni che fa capo al Segretario generale e che è disciplinato
91
TITOLO VI, CAPO III TUEL “Controlli interni.”
55
dall’apposito regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio
dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013.
Art. 94 Il Collegio dei Revisori dei Conti92
1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia e
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Il Consiglio può chiedere che il Collegio dei Revisori esprima il proprio motivato parere
sulle proposte di deliberazioni concernenti piani finanziari, i programmi di investimento, le
modalità di organizzazione dei vari servizi, la programmazione della gestione patrimoniale, nonché
su tutte le altre proposte per le quali il Consiglio stesso secondo il suo libero apprezzamento ne
faccia, di volta in volta, formale e specifica richiesta. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica
periodica di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti
contabili.
3. Nella relazione di cui al precedente comma 1 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 95 Sanzioni amministrative93
1. Le contravvenzioni ai regolamenti della Provincia sono punite con sanzioni
amministrative la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti.
TITOLO VI
RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA
Capo I
Rapporti tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni
Art. 96 Conferimento di funzioni provinciali ai Comuni e alle Unioni di Comuni
1. In attuazione a quanto previsto all’art. 3 in merito all’articolazione della Provincia in
zone omogenee, il Consiglio provinciale può conferire la titolarità e l’esercizio di proprie funzioni a
comuni singoli ovvero a unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale, purché aventi
popolazione superiore a 50.000 abitanti. La deliberazione è assunta previo parere dell’Assemblea
dei Sindaci.
2. All’attuazione della delibera consiliare provvede il Presidente della Provincia tramite la
stipula di idonea convenzione con i Comuni o le Unioni di comuni interessati. La convenzione
stabilisce le modalità, condizioni e vincoli che i comuni destinatari si impegnano a rispettare.
3. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa sono specificati i poteri che la
Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull’esercizio da parte di comuni delle funzioni
trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime
funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.
92
93
Art. 234 TUEL “Organo di revisione economico-finanziario.”
Art. 7 bis TUEL “Sanzioni amministrative”.
56
4. Nella delibera di trasferimento delle funzioni provinciali e nella convenzione attuativa
possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i comuni o le associazioni di
comuni destinatari dei trasferimenti.
5. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia
all’Assemblea dei sindaci.
Art. 97 Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni
1. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale può deliberare che la
Provincia si avvalga di uffici o servizi dei comuni e delle unioni di comuni comprese nella
circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di
governo, mediante l’organizzazione di uffici comuni.
2. Delle deliberazioni di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuative è data
tempestiva comunicazione all’Assemblea dei Sindaci.
3. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso
apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal Presidente della
Provincia. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.
4. La convenzione individua la “amministrazione capofila” presso la cui sede opererà
l’ufficio, e definisce:
a) la durata e i compiti dell’ufficio;
b) le modalità di assegnazione del personale;
c) le modalità di conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio;
d) i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte;
e) le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni
coinvolge circa le attività dell’ufficio.
Art. 98 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni
1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione
con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione
comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell’esercizio delle rispettive funzioni, o
ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio
provinciale su proposta del Presidente della Provincia.
3. Delle deliberazioni di cui al comma 2 e delle relative convenzioni è data tempestiva
comunicazione all’Assemblea dei Sindaci.
Art. 99 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione
1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni
o unioni di comuni può essere proposta dal Presidente della provincia nelle modalità previste
all’articolo precedente:
a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
b) per esaurimento dello scopo;
c) a seguito di presa d’atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le orme
stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
d) quando nell’esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano
dell’economicità, dell’efficacia o dell’efficienza dell’azione intrapresa o si riscontri il venir meno
delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.
2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti
interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che
57
devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute
nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, all’Assemblea dei Sindaci.
Art. 100 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e
valorizzazione delle risorse umane
1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio
provinciale per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia,
economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e
dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell’interesse dei Comuni e delle unioni di Comuni
che aderiscano a specifiche convenzioni:
a) la formazione e l’aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché
per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali
flessibili;
c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i
servizi di pagamento delle retribuzioni;
d) l’assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo
della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque
l’assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni
sindacali.
Art. 101 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione
della corruzione e promozione della trasparenza
1. La Provincia può curare nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che
aderiscano a specifiche convenzioni:
a) l’elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere
integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
b) l’elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla
pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Provincia;
c) l’elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell’art. 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Art. 102 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti
e di gestione di reti e servizi informatici
1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di
Comuni le funzioni centrale di committenza ai sensi di legge.
2. La Provincia può svolgere a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni assistenza
tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche
attraverso la formazione del personale, l’elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su
piattaforma elettronica.
Capo II
Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione
Art. 103 Vigilanza e controllo sull’attuazione di accordi
58
1. Spetta al Presidente della Provincia, tramite gli Uffici dell’Ente, vigilare e controllare
che l’attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli
intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
del contenuto degli obblighi assunti.
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le
delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di
collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a
consentire, anche in condizioni di reciprocità, l’accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a
ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia
rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.
Art. 104 Relazione annuale sull’attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione
1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e
sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di
collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. L’assemblea dei sindaci esamina, discute e prende atto della relazione del presidente della
Provincia, potendo formulare, ove ne ravvisi l’opportunità, atti di indirizzo per la migliore
realizzazione delle forme di collaborazione.
TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 105 Servizi pubblici locali
1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità provinciale
2. Rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali i servizi a rilevanza economica e
quelli privi di rilevanza economica.
3. I servizi pubblici locali sono individuati con deliberazione del Consiglio provinciale.
Art. 106 Modalità di gestione
1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
secondo le modalità stabilite dalla legge, dalle disposizioni previste per i singoli settori e da quelle
nazionali di attuazione della normativa comunitaria
2. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, può avvenire secondo
quanto stabilito dai commi seguenti, sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di
efficienza ed economicità.
3. La Provincia gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza economica anche tramite
convenzione con altri enti locali o per mezzo di consorzi.
4. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni normative, tecniche ed economiche, nella gestione
dei servizi privi di rilevanza economica, la Provincia privilegia le forme della società di capitali e
della concessione alle imprese cooperative e a quelle private, riservando ai propri uffici funzioni di
programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l’esercizio di servizi sociali di
propria competenza, la Provincia, a parità di condizioni, anziché ricorrere alla istituzione, privilegia
forme di convenzionamento con le libere associazioni solidaristiche e di volontariato.
59
5. Nell’organizzazione dei servizi sono, comunque, assicurate idonee forme
di
informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. La Provincia, fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può partecipare con
quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano l’erogazione di servizi dei quali
usufruisca anche la popolazione della Provincia.
TITOLO VIII
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE,94
PARTECIPAZIONE POPOLARE95
Art. 107 Trasparenza e accesso agli atti
1. La Provincia assicura, anche attraverso l’apposito sito istituzionale sulla rete internet, la
trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e
conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta il Piano triennale della
trasparenza ed integrità (P.T.T.I.) che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti
dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
3. Con motivata decisione adottata nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai
regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l’esibizione di documenti o
la diffusione di informazioni, per un tempo limitato.
4. La Provincia assicura l’accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la
partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità
stabiliti dalla legge statale.
94
Art. 10 TUEL “Diritto di accesso e di informazione”:
“1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e
delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il
diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.”
95
Art. 8 TUEL “Partecipazione popolare”:
“1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi
di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste
forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì,
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e
non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti.”
60
Art. 108 Attività di informazione e comunicazione
1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai
suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. L’accesso dei cittadini può avvenire anche attraverso i servizi in rete.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità
comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo
agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La Provincia assicura un particolare impegno nell’informazione nei confronti delle
strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della
propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento
e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e
compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e
museali del territorio.
6. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente
locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato
all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.
Art. 109 Obblighi di trasparenza degli organi
1. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la
legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei
loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma
precedente. Il regolamento del Consiglio provvede a indicare le regole da applicare, ove previsti,
anche ai gruppi consiliari.
Art. 110 L’accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato
1. La Provincia, riconoscendo l’accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini
in una moderna società democratica, si impegna a:
a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di
limitazione all’accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati
e l’accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della
banda larga, la connessione a distanza e l’uso della telefonia mobile;
c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche
con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;
d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto
livello di utilizzazione della rete nell’ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in
ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.
2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia
assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli
e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell’area.
3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle Università, dei Politecnici, degli
enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti
rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa
assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.
61
Art. 111 Partecipazione ai procedimenti amministrativi
1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle
norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel
regolamento.
2. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di
presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono
essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal Presidente della
Provincia o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.
4. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi
sono adottati dal Presidente della Provincia o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro
competenza.
Art. 112 Accordi di programma96
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia, di uno
o più Comuni, della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di
due o più tra i soggetti predetti, il Presidente, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti alla Provincia, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
utile adempimento
Art. 113 Convenzioni97
1. Nell'ambito della propria autonomia e delle finalità di promozione e sostegno dello
sviluppo sociale e civile della comunità locale, la Provincia sviluppa rapporti con altre Province,
con i Comuni, con la Regione, con altri Enti Pubblici e privati, anche attraverso convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Qualora sia ritenuto opportuno, la convenzione può prevedere anche la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato della Provincia e/o degli altri Enti partecipanti
ai quali saranno affidate le funzioni oggetto della convenzione.
4. La Provincia in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, può partecipare alla
promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi che interessano lo sviluppo economico,
sociale, civile e culturale della propria comunità.
96
Art. 34 TUEL “Accordi di programma”.
Art. 30 TUEL “Convenzioni”:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”
97
62
5. La Provincia collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la
Regione e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti
la Comunità Locale, al fine di accrescere il numero e le qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 114 Relazione di inizio mandato98
1. La Provincia è tenuta a redigere una relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4
bis del Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 introdotto dall'articolo 1 bis del Decreto
Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che
al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, tale
relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la situazione
dell'indebitamento dell'Ente.
2. La relazione di inizio mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o
dal segretario generale ed è sottoscritta dal presidente della provincia, nel novantesimo giorno
dall’inizio del mandato e divulgata sul sito dell’Ente.
Art. 115 Relazione di fine mandato99
98
Art. 4-bis, D.Lgs n.149/2011 “ Relazione di inizio mandato provinciale e comunale
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a
redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura
dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base
delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i
presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
99
Art. 4, D.Lgs. n.149/2011 “Relazione di fine mandato provinciale e comunale”:
“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere
una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta
dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo
di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito
presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di
fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del
sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il
rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul
sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte
del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della
provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
63
1. La relazione di fine mandato, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n.149 del
06.09.2011, descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, nel
documento sono esplicitati i seguenti argomenti:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dall'ente, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359
del codice civile ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi
f) quantificazione della misura dell'indebitamento dell'Ente.
2. La relazione di fine mandato, dopo essere stata certificata dagli organi di controllo interno
dell’ente, entro un termine di dieci giorni, e verificata dal Tavolo interistituzionale, istituito presso
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel termine di venti giorni, e
pubblicate on line sul sito istituzionale della Provincia insieme al relativo rapporto stilato dal
Tavolo interistituzionale. L’ente che non provvede a redigere la relazione è tenuto a motivare le
ragioni del mancato adempimento dell’obbligo dandone notizia nella home page del proprio sito
istituzionale.
3. La relazione di fine mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal
Segretario generale che la sottoscrivono unitamente al Presidente dell’Ente. Essa è formulata non
oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza del mandato.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 116 Modificazioni e abrogazione dello Statuto100
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i
fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
…omissis….
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della
relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio
finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità,
rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.”
100
Art. 1, comma 81, Legge n. 56/2014
“81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al
31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge;
64
1. L’Assemblea dei Sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le modifiche
statutarie entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie
entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui
all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai sensi dell’art. 1 comma 81, legge 56/2014.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale
dello Statuto sono approvate su proposta del Consiglio provinciale, dall’Assemblea dei sindaci.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere
accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello
precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, comporta
l'approvazione del nuovo.
Art. 117 Adozione dei regolamenti
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto la Provincia provvede
all’adeguamento o all’approvazione dei Regolamenti attuativi delle norme in esso previste. Il
regolamento interno del Consiglio Provinciale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad
applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
Statuto.
Art. 118 Denominazione di Ente
1. Qualora successivamente all’entrata in vigore del presente Statuto la denominazione
“Provincia” attribuita dalla Costituzione all’Ente intermedio tra Comune e Regione ovvero all’Ente
di area vasta sarà sostituita da altro diverso titolo a norma di legge, la nuova definizione sostituirà
autonomamente la parole “Provincia senza necessità di assumere nuovi provvedimenti di modifica.
Art. 119 Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs.
del 18/8/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in quanto
compatibili, alle norme della L. 7/4/2014, n. 56, nonché alle altre disposizioni legislative vigenti in
materia, in quanto applicabili.
Art. 120 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente Statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute
vincolanti norme statali e regionali.
2. In tal caso, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la
normativa sovraordinata.
Art. 121 Entrata in vigore101
l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014.
In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”
101
L’art. 121 è stato formulato in coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 6 del TUEL (Statuti comunali e
provinciali) per le parti compatibili con la Legge n. 56/2014.
65
1. Il presente Statuto, successivamente all’approvazione da parte dell’Assemblea dei
Sindaci è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Provincia
per 30 giorni consecutivi e, corredato della certificazione delle avvenute pubblicazioni è inviato al
Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio.
3. Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione
dell'entrata in vigore.
66
Allegato 1
Funzioni provinciali ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56
La Provincia esercita, ai sensi dell’art. 1, commi da 85 a 90 della L. 7/4/2014, n. 56 (di seguito
“legge”) le seguenti funzioni:
1) Funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della legge;
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.
2) Funzioni di supporto dei Comuni d’intesa con gli stessi di cui all’art. 1, comma 88, della
legge:
a) predisposizione dei documenti di gara;
b) stazione appaltante;
c) monitoraggio dei contratti di servizi;
d) organizzazione di concorsi e procedure selettive.
3) Funzioni ulteriori non fondamentali e non di supporto da attribuirsi dallo Stato e dalle
Regioni, secondo le rispettive competenze, a seguito del processo di riordino in attuazione
dell’art. 118 della Costituzione (sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza e da individuarsi dallo Stato e dalle Regioni di cui all’art. 1, comma 89, della
legge).
Trattasi di funzioni non riconducibili tra quelle fondamentali e di supporto che andranno
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite ad ambiti
sovra comunali secondo i seguenti criteri stabiliti dall’art. 1, comma 89, della legge:
a) individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
b) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle
unioni di comuni;
c) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
d) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;
e) valorizzazione di forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali;
f) valorizzazione delle autonomie funzionali.
Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio
da parte dell'ente subentrante.
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4) Funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica svolte da enti od agenzie in
ambito provinciale o sub-provinciale e da attribuirsi alle Province nel nuovo assetto
istituzionale, previa soppressione di tali enti di cui all’art. 1, comma 90, della legge.
La previsione legislativa individua misure premiali per le Regioni che approvano le leggi che
riorganizzano tali funzioni prevedendo la soppressione di uno o più Enti o Agenzie ed indica il
procedimento per la sua attuazione.
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