annullamento - WebDiocesi

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Nel 2002 per la prima volta dal 1999 si registra un calo delle richieste di annullamento
Matrimonio, come, quando
e perchè si può dichiarare “nullo”
Le principali cause: l’esclusione dei figli e dell’indissolubilità del matrimonio e l’immaturità
psicologica
Cause di annullamento di matrimonio in primo piano. Se n’è parlato alla recente inaugurazione
dell’anno giudiziario al Tribunale ecclesiastico emiliano a Modena. Per la prima volta dal 1999 le
cause di annullamento sono in calo.
Il calo delle domande è dovuto - secondo il presidente mons. Vittorino Tazzioli - alla crisi di fede e
al calo dei matrimoni religiosi. In breve: anche se il proprio matrimonio avrebbe ragioni per essere
dichiarato nullo, una persona pensa piuttosto ad altre soluzioni (divorzio, convivenza...), e non a
cercare di trovare, dove è possibile, una soluzione adeguata a ricostruirsi una vita anche in
comunione con la Chiesa.
La famiglia
prima di tutto
Alla Chiesa Cattolica da un lato appare necessario preparare meglio le giovani coppie di fidanzati al
passo che dovranno affrontare nel modo più maturo e responsabile possibile, consci dell’importanza
di ciò che sono chiamati a realizzare davanti a Dio ed alla società. Dall’altro lato, la Chiesa si pone
con forza la questione della validità giuridica del matrimonio. Perché un’eventuale dichiarazione
di nullità può sanare definitivamente il disagio morale, religioso e psicologico di una persona
credente che ha visto naufragare il proprio rapporto di coppia.
E’ la giustizia ecclesiastica che ha specifica competenza sulla questione della validità del
matrimonio celebrato secondo le norme del Codice di diritto canonico della Chiesa Cattolica.
I tribunali
ecclesiastici
Esistono nelle diocesi di tutto il mondo tribunali ecclesiastici che hanno competenza a giudicare dei
cosiddetti “annullamenti” di matrimonio, più correttamente “processi di nullità matrimoniale”.
La “Sacra Rota” - oggi denominata “Tribunale Apostolico della Rota Romana” - si trova invece a
Roma ed è competente in secondo od ulteriore grado di giudizio.
In Italia esistono diversi tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani che hanno ordinaria
competenza in primo e secondo grado di giudizio in questi processi matrimoniali.
Le sentenze di nullità matrimoniale, emesse da un competente tribunale ecclesiastico formato quasi
esclusivamente da giudici sacerdoti, dichiarano “nullo” giuridicamente un matrimonio, ovvero
come mai esistito. Per avere efficacia definitiva tali pronunce devono essere ratificate da un
tribunale ecclesiastico di Appello.
Una volta intervenuta la conferma della decisione adottata in primo grado, questa sentenza può
ottenere efficacia anche per l’ordinamento italiano attraverso un procedimento chiamato
“delibazione” della sentenza ecclesiastica, procedura questa da instaurare presso la competente
Corte di Appello.
Le conseguenze
della nullità
Ma quali sono le conseguenze giuridiche e pratiche derivanti da simili procedimenti?
Sarà possibile sposarsi in Chiesa come fosse la prima volta, non essendo per Chiesa mai esistito il
precedente matrimonio.
Inoltre si potrà tornare a ricevere i Sacramenti, così come cesseranno gli obblighi di contribuzione
dell’assegno di mantenimento per il coniuge e scompariranno eventuali diritti ereditari a favore del
coniuge separato, salvo i gli obblighi derivanti dal diritto naturale (cura e mantenimento degli
eventuali figli).
In ciò la nullità di matrimonio si distingue dal divorzio (o meglio, dalla “cessazione degli effetti
civili” del matrimonio concordatario) in quanto la sentenza ecclesiastica dichiara il matrimonio
“mai esistito” (cessano gli effetti giuridici ex tunc, ossia dall’inizio), mentre la sentenza civile
dichiara cessati gli effetti giuridici ex nunc (dalla sentenza in poi).
Un po’ di chiarezza
È ancora molto diffusa la credenza che solo i vip possano ottenere il cosiddetto “annullamento” del
matrimonio, magari pagando somme ingenti.
Niente di più falso, visto che ogni giorno, nei tribunali ecclesiastici e davanti al Tribunale
Apostolico della Rota Romana (un tempo detta “Sacra Rota”), persone di ogni ceto sociale e
possibilità economiche ottengono sentenze che dichiarano nulle le loro sfortunate nozze.
Esiste infatti, anche per questi procedimenti, un servizio di assistenza gratuita (il cosidetto avvocato
d’ufficio) per coloro i quali forniscano concreta prova di non poter accedere ai servizi degli
avvocati specializzati in questa materia.
Mediamente il 50% delle cause trattate dal Tribunale Apostolico della Rota Romana viene seguito
da avvocati nominati d’ufficio, con costi praticamente assenti per le parti assistite.
Altrettanta disinformazione esiste circa le ragioni per cui vengono “annullati” i matrimoni: si parla
sempre di “impotenza”, di matrimonio “non consumato”, mentre sono ben altre le ragioni per le
quali vengono cancellati numerosi matrimoni.
Inoltre proprio le “dispense pontificie” per matrimonio “rato” (ossia valido) ma”non consumato”
(nel quale non sia intervenuto l’atto sessuale completo) non possono ottenere efficacia
nell’ordinamento giuridico italiano. Si deve infatti distinguere quella che è una “sentenza di nullità
matrimoniale”, emessa da tribunali ecclesiastici secondo il rispetto delle vigenti norme di diritto
canonico, da quella che è una “dispensa pontificia”, atto di “grazia” emesso dal Papa, dopo un
procedimento conoscitivo di natura non processuale, in caso di “non consumazione” del
matrimonio.
Bisogna infine ricordare che un’assoluta riservatezza esiste, circa i nominativi delle persone che
ricorrono ai tribunali ecclesiastici, mentre sono liberamente pubblicizzati i motivi di nullità, i dati
statistici che riguardano l’attività dei vari tribunali, e addirittura sono integralmente pubblicate le
sentenze stesse emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana.
Certamente tutto ciò è materiale di difficile lettura ed interpretazione per coloro che sono digiuni di
diritto in genere e di diritto canonico nello specifico. Altra difficoltà deriva, almeno per quanto
riguarda le decisioni della Rota Romana, dall’essere interamente scritte in latino, lingua ufficiale
della Chiesa Cattolica.
Valentina Rossi
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