COMUNE DI SOLIGNANO PROVINCIA DI PARMA ___________________________________________________________________________ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 34 Del 28-06-2008 Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SOLIGNANO ALLA SOCIETA' "LTT - LABORATORIO PER LA TELEMATICA PER IL TERRITORIO SRL" E SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. APPROVAZIONE. L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: CARPENA GAETANO AVIETTI ALMA COLLA GIANCARLA GROPPI ANTONIO SAGLIA LUCA FERRARI GIANLUCA PINELLI MARILENA A P P P P A P TRUCCI GERARDO GIOVANELLI DANIELA LUPI CHRISTIAN FELLONI ELISA GABELLI OSCAR OPPICI GIORGIO P P P P A P ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3. Assessori esterni: Assume la presidenza il Signor AVIETTI ALMA in qualità di VICE SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. IEVA MARIA COSTANTINA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 34 Del 28-06-2008 PREMESSO: - che con atto del notaio Fontanabona Rep. N. 71655 del 20/2/1998 è stata costituita la società LTT Srl con sede in Parma; - che tale società persegue finalità di interesse pubblico ed ha lo scopo di favorire l’adeguamento alle nuove tecnologie di rete, l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione locale e dei servizi all’utenza da essa prestati, l‘accesso dei cittadini alle basi informative della pubblica informazione e l’evoluzione innovativa della medesima nel campo delle tecnologie dell’informazione; - che LTT Srl ha un capitale sociale sottoscritto di € 45.000,00=; - che i soci di LTT Srl sono la Provincia di Parma, il Comune di Fidenza e la Comunità Montana Est con quote rispettivamente del 95,64%, del 2,18% e del 2,18% - che l’assemblea dei soci ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale fino ad € 80.000, da offrire, per la parte inoptata, in quote, al loro valore nominale, a soggetti pubblici non soci; - che la stessa assemblea dei soci, per favorire l’ingresso di altri soggetti pubblici nella compagine societaria, ha autorizzato il consiglio d’amministrazione di LTT ad offrire le quote inoptate a soggetti pubblici; - che il termine per la sottoscrizione di quote da parte di altri soggetti pubblici è stato fissato nel 30 giugno 2008; OSSERVATO: - che lo sviluppo dei servizi di IT, e-government e Web costruisce un elemento assolutamente strategico per ogni ente locale territoriale; - che, peraltro, l’evoluzione innovativa nel campo di queste tecnologie è un fattore fondamentale per stimolare e favorire l’accesso dei cittadini alle basi informative della Pubblica Informazione e la conseguente loro partecipazione alla vita amministrativa della comunità locale; - che negli ultimi anni l’Ente ha partecipato ad iniziative legate all’informatizzazione dei dati e delle procedure amministrative promosse dalla Provincia di Parma in un’ottica di condivisione degli strumenti informativi tra le varie Pubbliche Amministrazioni e di integrazione degli stessi ai servizi della rete telematica provinciale; - che LTT Srl ha sviluppato una competenza notevole nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi informatici agli enti locali; - che la società LTT srl sta svolgendo un’attività altamente qualificata nell’erogazione di servizi informatici, telematici e di e-government diventando un punto d’eccellenza in questi settori; - che, data la rilevanza assolutamente strategica di ambiti quali lo sviluppo dei servizi IT, egovernment e Web, è importante consolidare strutturalmente la collaborazione ed il partenariato tra Enti Pubblici; - che, peraltro, la stabile cooperazione tra enti della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei propri sistemi informatici costituisce un elemento importante nel miglioramento, in termini di rapidità e di efficienza, della qualità di erogazione dei propri servizi; - che, data la complessità tecnologica ed organizzativa che sottende alla attivazione dei servizi evoluti di e-government, è emerso con chiarezza che l’unico possibile sistema per realizzare e gestire questo tipo di progetti, soprattutto per i comuni piccoli e medi, è quello di aggregarsi e dare vita a centri servizi territoriali, fra cui LTT può essere senza dubbio annoverata; - che, considerata la mission aziendale e la struttura societaria, LTT rappresenta lo strumento più idoneo per la realizzazione di tali obiettivi; - che la composizione della compagine sociale e la specificità dello scopo sociale qualificano LTT come uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle ITC per la Pubblica Amministrazione in un’ottica di sistema provinciale integrato con indubbi vantaggi per ogni ente aderente; PRESO ATTO: - che il Consiglio della Provincia di Parma (socio di maggioranza di LTT SRL), con proprio atto n.106 del 30/10/2007, esecutivo, ha deliberato una nuova proposta di statuto di LTT Srl ed uno schema di accordo con gli altri soci della società; - che prossimamente l’assemblea dei soci di LTT delibererà l’adozione di tale statuto sociale; VISTI il testo dello statuto che sarà adottato prossimamente dall’assemblea dei soci ed i patti parasociali contenuti, rispettivamente, negli allegati A) e B) del presente atto a formarne parte integrale e sostanziale; OSSERVATO che, coerentemente con i dettami della giurisprudenza comunitaria ed italiana in tema di affidamento in house dei servizi, il nuovo statuto di LTT srl prevede: che la società sia interamente partecipata da soggetti pubblici (con esplicito divieto di alienare le azioni a soggetti privati); che essa realizzi la propria attività nel rispetto delle modalità di cui all’art.13 del D.L. n.223 del 2006, convertito nella legge n. 248/2006 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della Provincia di Parma, degli Enti Locali soci; che i soci esercitino, mediante forme adeguate, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; RILEVATO che lo schema di accordo richiamato si pone come obiettivo l’attribuzione di un adeguato rilievo, nell’ottica del rafforzamento del vincolo societario, anche ai soci con una minore partecipazione e disciplina le modalità per l’esercizio del controllo analogo richiesto, quale presupposto, per l’affidamento in house da parte dei soci; RITENUTO: - che l’ingresso dell’Ente nella compagine sociale di LTT Srl, a capitale totalmente pubblico, possa costituire un importante strumento per la realizzazione di obiettivi fondamentali quali l’innovazione e lo sviluppo dei servizi IT specie nell’ottica dell’operatività della medesima a livello provinciale; - che le richiamate proposte di statuto e di patti parasociali costituiscano le condizioni per una maggiore partecipazione dell’Ente alla definizione di strategie importanti in tali ambiti e nel controllo sull’attività aziendale; RILEVATO peraltro: - che il fatturato di LTT Srl è passato da circa € 1.500.000 del 2003 agli attuali 2.100.000 € del 2006 e che l’incremento del fatturato, correlato ad operazioni di riorganizzazione aziendale ed ad azioni di risanamento economico e finanziario, ha fatto sì che il bilancio 2006 chiudesse con risultato positivo di € 4.109 e che, analogamente, siano positive le previsioni dei budget futuri; - che è in corso un processo di riorganizzazione societaria, anche in ossequio alle nuove disposizioni in materia di società partecipate da Enti Pubblici, che focalizza ancor più l’attività di LTT Srl nei confronti dei propri soci pubblici, determinando quindi, così come previsto dal piano industriale 2007-2009 in corso di avanzata predisposizione, una maggiore attenzione nei confronti del mercato pubblico locale; RITENUTO di aderire, per le motivazioni espresse precedentemente, alla compagine sociale della Società “LTT –Laboratorio di Telematica per il territorio SRL “sottoscrivendo una quota pari ad € 500,00 dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dei soci; RICHIAMATO il proprio precedente atto nr.30 deliberato in data odierna, con il quale sono resi disponibili i fondi necessaria all’operazione di che trattasi; VISTO il parere favorevole, rilasciato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona Vispi Sara, in ordine alla regolarità tecnica; VISTO il parere favorevole, rilasciato dal Responsabile di Settore Servizi finanziari Zanzucchi Roberta in ordine alla regolarità contabile; AD unanimità di viti espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. Di partecipare, per le motivazioni espresse precedentemente, alla Società “LTT – Laboratorio di Telematica per il territorio SRL“ sottoscrivendo una quota di € 500,00 (cinquecento/00) dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dei soci; 2. di approvare la proposta di statuto il cui contenuto è riportato nell’allegato A) al presente atto deliberativo a formarne parte integrale e sostanziale; 3. di approvare gli accordi il cui contenuto è riportato nell’allegato B) al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale 4. di demandare al Responsabile di Settore il successivo provvedimento per l’assunzione di impegno di spesa per la quota di € 500,00, previsto, come sopraesposto, in apposito capitolo del Bilancio 2008; 5. di dare atto che la Giunta Comunale, il Sindaco e i Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, adotteranno i provvedimenti necessari per la piena ed integrale attuazione del presente atto; 6. di dare mandato alla Giunta di comunicare al Consiglio Comunale, alla fine dell’iter procedurale, l’importo sottoscritto del capitale sociale della Società e la percentuale di partecipazione del Comune di Solignano al medesimo; ALLEGATO A) PROPOSTA NUOVO STATUTO della società a responsabilità limitata LTT Srl Con sede in Parma TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA Articolo 1) - DENOMINAZIONE E' costituita una Società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale: "LABORATORIO DI TELEMATICA PER IL TERRITORIO S.R.L." Articolo 2) - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI La Società ha sede in Parma (PR). Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominato, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. Articolo 3) – OGGETTO La società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e promuovere l’utilizzo dell’ICT (Information and Communication Tecnology), ed opera per supportare la Pubblica Amministrazione Locale (PAL) e gli Enti Soci, attraverso l’ICT, nella gestione: - della comunicazione e dei servizi all’utenza (cittadini, associazioni, imprese ed enti) e tra Enti; - delle procedure e della gestione dei servizi degli Enti, al fine di ottimizzarne l’efficienza interna. La società promuove l’adozione e l’uso di strumenti di ICT condivisi ed interoperabili relativi alla comunicazione ed alla gestione ed erogazione dei servizi, l’adozione e l’uso di strumenti applicati all’apprendimento (e-democracy), di strumenti finalizzati alla partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni democratiche (e-democracy), contrastando il divario digitale (digital-divide). La società opera di concerto con il sistema della PAL e degli Enti soci supportandoli nella definizione delle politiche di ICT del territorio progettando e sviluppando soluzioni in grado di garantire ai soci strumenti efficaci ed efficienti per la semplificazione delle procedure di accesso ed erogazione ai servizi, bidirezionalità di comunicazione fra PAL ed utenti, e fra gli stessi Enti. La società provvede alla manutenzione sia hardware che software della rete telematica territoriale, a stimolare e sostenere forme più efficienti di organizzazione e gestione dei medesimi servizi. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo; - gestire infrastrutture informatiche e telematiche, anche condivise, erogando servizi, manutenzione ed assistenza; - analizzare, progettare e sviluppare applicazioni e servizi informatici, telematici e di egovernment; - erogare, manutenere e prestare assistenza relativamente ad applicazioni e servizi informatici, telematici e di e-government, propri o di terzi; - gestire per conto dei soci il rapporto con i fornitori esterni dei servizi, attrezzature, knowhow attinenti ai servizi informatici, telematici e di e-government; - promuovere e sviluppare progetti di interesse collettivo basati sull'uso delle ICT che possano contribuire allo sviluppo del territorio ed alla riduzione del digital divide; - supportare i propri soci in tutti i processi tecnici inerenti l'interconnessione a mezzo rete dei sistemi informativi; fornendo consulenza sui sistemi hardware e software e formando il personale all'uso degli strumenti di rete e di ICT, progettando e sviluppando programmi applicativi, banche dati e relativi sistemi di interrogazione; - svolgere attività di valutazione e monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di ICT per la PAL, gli Enti soci ed il territorio; - effettuare ricerche, indagini studi finalizzati al supporto all’innovazione della PAL attraverso le ICT; - svolgere attività di formazione, e-learning per la PAL, gli Enti soci ed il territorio; fornire supporto progettuale e tecnologico al decentramento dell’offerta formativa; - diffondere una cultura dell’uso dell’ICT anche svolgendo attività informative, formative nonché di pubblicazione e diffusione di materiale (su supporto cartaceo e/o elettronico); Nei limiti della normativa tempo per tempo in vigore, la società potrà compiere ogni altra operazione necessaria per il perseguimento dello scopo sociale compresi studi, indagini. Più in particolare le attività ricomprese nell’oggetto sociale possono essere svolte nei limiti e secondo le modalità definite dalle disposizioni di cui all’13 del D.L. 4/7/2006 n.223 convertito nella legge 4/8/2006 n.248 e successive modificazioni Articolo 4) - DURATA La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE Articolo 5) - Capitale sociale Il capitale sociale è deliberato per € 80.000 (ottantamila) e sottoscritto e versato per euro 45.000 (quarantacinquemila) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di beni; possono pertanto essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento, a titolo di cauzione, a favore della Società, del corrispondente importo in denaro. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Salvo il caso di cui all'art. 2482 - ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, così come individuati dall'art. 6 del presente statuto; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. In caso di riduzione del capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis comma 2 c.. Articolo 6) - Soci Possono essere soci Enti Pubblici, territoriali e non, Aziende Pubbliche, Società a capitale interamente pubblico. Potranno altresì far parte della società, Università ed altri organismi di natura scientifica, purché aventi natura pubblica. La partecipazione detenuta dagli Enti pubblici territoriali non potrà essere inferiore al 51%. Articolo 7) - Quote di Partecipazione Con decisione unanime dei soci, le quote di partecipazione al capitale possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. Sempre con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili; tali particolari diritti attribuiti ai soci possono esser modificati solo con decisione unanime dei soci. Il trasferimento (in regola con il diritto di prelazione) delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti comporta l'attribuzione all'acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo all'alienante. Articolo 8) - Finanziamento dei soci alla società I soci possono provvedere al fabbisogno della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, a copertura delle perdite. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Articolo 9) - Trasferimento quote di partecipazione con corrispettivo fungibile Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale, per atto tra vivi, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione all'ammontare della quota da essi posseduta alla data di richiesta del trasferimento. I soci potranno cedere, nel rispetto della procedura di seguito indicata, le proprio quote esclusivamente a soggetti aventi le caratteristiche enunciate nell’articolo 6 Si precisa che: a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo gratuito o oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette quote; b) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio nell'ipotesi di fusione, scissione e conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo. Il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si accresce e consolida "pro quota" in quei soci che intendono esercitarlo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno de essi possedute. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato, i soci interessati eccepiscano all'offerente la eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui oltre. In tal casi, detto Organo, dovrà stabilire il prezzo in base al reale valore del patrimonio della società al momento della cessione, dandone poi nel successivo tassativo termine di 30 (trenta) giorni, immediatamente comunicazione agli interessati, i quali, a loro volta, dovranno versare il prezzo al cedente entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo diverso accordo, sotto pena di decadenza dal diritto di prelazione. In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera offerta. Per la valutazione della quota di un socio, nei ai previsti dal presente articolo, si stabilisce che il valore di avviamento è pari alla media degli utili conseguiti nell'ultimo biennio, ridotti al 50%. Nel caso che nell'ultimo biennio la società non abbia conseguito utili, non si calcolerà alcun valore di avviamento. Qualsiasi atto posto in violazione degli articoli 6 e 9 del presente Statuto non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare i trasferimenti di quote a soggetti non aventi le caratteristiche enunciate nell’articolo 6 non sono opponibili alla società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci e colui che abbia acquistato quote della Società non può essere iscritto nel libro dei soci. Articolo 10) - Recesso del socio Il diritto di recesso compete ai soci nei casi e secondo quanto previsto dagli articoli 2473, 2481/bis del Codice Civile. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro Imprese della delibera che lo legittima. In detta raccomandata devono essere elencati: 1 le generalità del socio recedente; 2 il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; 3 il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali viene esercitato il diritto di recesso. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili. TITOLO III DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 11) - Decisioni dei soci - competenze I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) le modificazioni dell'atto costitutivo; c) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; d) la nomina degli amministratori; e) la nomina, nei casi cui all'articolo 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore. L’assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell’art.2364, comma 5, del codice civile i seguenti atti degli Amministratori: a) budget di esercizio, piano degli investimenti e dotazione organica corredati da un’apposita relazione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione b) dismissioni di partecipazioni ; c) cessione, conferimento e/o scorporo dir rami d’azienda, L’assemblea delibera sulle materie richiamate nei punti precedenti dopo che le decisioni ad esse relative siano state sottoposte all’esame preventivo del Comitato di coordinamento dei soci costituito al fine di garantire il controllo analogo dei singoli soci. Articolo 12) - Decisioni dei soci - modalità I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali la legge prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare. Articolo 13) - Decisione dei soci mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con modalità cartacea, magnetica ed elettronica. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alla decisione in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze dei libri dei soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di sia documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo articolo 16 del presene statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nei libri delle decisioni dei soci. Articolo 14) - Assemblea dei soci – convocazione e funzionamento La convocazione dell'assemblea dei soci, con il relativo ordine del giorno, è effettuata a cura dell'Organo amministrativo, mediante comunicazione inviata ai soci tramite uno dei seguenti strumenti: - lettera raccomandata; - telegramma; - telefax; - posta elettronica con testo firmato digitalmente; purché vi siano conferme di ricezione. Tale comunicazione deve essere inviata con spedizione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi risultanti dal libro dei soci. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. Il Presidente del Consiglio d’amministrazione è tenuto a convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di due soci. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. La Presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza del Presidente al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479 bis comma 4 del codice civile; il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea può svolgersi in videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 15) - Decisione dei soci - Quorum Le decisioni assembleari nonché quelle assunte mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, in caso di delibera assembleare, sono decise dall'assemblea. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea di cui all'articolo 2479 bis comma 5 del codice civile, occorre che gli amministratori (e se nominati i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei titoli di debito. TITOLO IV TIPOLOGIA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RELATIVE COMPETENZE E CONTROLLI Articolo 16) - Amministrazione della società. La società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da 3 amministratori nominati dall’assemblea con il sistema della lista unitaria o di liste diverse. In entrambi i casi non più di due consiglieri potranno essere espressione del socio che possegga la maggioranza del capitale sociale in quanto, comunque, deve essere garantita alla totalità degli altri soci la designazione di almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Nel caso di presentazione di liste diverse si procederà con le seguenti modalità: I componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, contenenti ciascuna un numero di candidati, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall’Assemblea per assumere la carica. Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due degli amministratori da eleggere L’ulteriore amministratore verrà tratto dalla lista classificata come seconda in termini di voti espressi dai soci. Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, il restante amministratore sarà eletto con una nuova votazione da parte dell’Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti di tali liste L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Gli amministratori durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può essere in qualsiasi momento revocato dall’Assemblea dei Soci; in tale caso, non potrà richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall’art. 2383, comma 3, C.C. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora cessi dalla carica, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori non si farà luogo a cooptazione e l’intero Consiglio d’Amministrazione s’intenderà simultaneamente cessato e dovrà essere convocata d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. L’intero Consiglio d’amministrazione, ivi inclusi gli amministratori eventualmente dimissionari, rimarranno in carica fino all’assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può loro assegnare un compenso annuo nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per le società partecipate dagli enti locali. Articolo 17) - Consiglio di amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie dopo che le proposte ad esse relative siano state sottoposte all’esame preventivo del Comitato di Coordinamento dei soci costituito ai sensi dell’art. 11 del presente statuto: a) approvazione degli schemi tipo di convenzione di servizio utilizzati dalla Società ed eventuali modifiche agli stessi; b) la concessione o costituzione di ipoteche, pegni, diritti reali di garanzia o qualsiasi altro vincoli od onere che incida sui beni mobili o immobili o sul patrimonio della Società; c) l’assunzione, a qualsiasi titolo, di finanziamenti, ad eccezione dell’apertura o dell’ampliamento di linee di credito funzionali alla corrente gestione dell’impresa superiori ad Euro 100.000 per ciascuna operazione; d) gli investimenti o disinvestimenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie per importi o valori superiori ad Euro 50.000 in relazione a ciascun anno, assumendo quale parametro il maggiore tra il corrispettivo ovvero il valore di mercato ovvero il valore contabile delle immobilizzazioni; e) l’emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari di debito; f) la costituzione di filiali, succursali o altre divisioni; Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione verrà adottata, mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte dalla maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Qualora venga adottato il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata quando presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, con l'apposizione della firma sia in originale che in digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Se si raggiunge la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione come organo collegiale e sono da assumere mediante formale delibera. Il Consiglio di raduna sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di dette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale e il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti (qualora il consiglio sia composto da più di due membri in caso di parità prevale il voto di chi presiede). Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la regolarità dello svolgimento dell'adunanza ed infine di constatare e di proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo Amministrativo. Articolo 18) - Amministratori delegati, comitato esecutivo, direttori e procuratori. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli emolumenti corrisposti da società partecipate dagli enti locali, le relative attribuzioni e la retribuzione. Ad uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono reddito di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla trattazione dei dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali. Articolo 19) Rappresentanza della società Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente nello stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede nomina i poteri di amministrazione. Nell'ambito dei poteri conferiti ai procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina. Articolo 20) - Controllo dei soci I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Articolo 21) - controllo legale dei conti L’assemblea ha, ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile, la facoltà di nominare un revisore contabile Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. Qualora nominato il revisore o il collegio sindacale ha funzioni di controllo contabile. La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro mandato. Articolo 22) - Azione di responsabilità L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. Articolo 23) - Esercizi sociali - bilancio - utili Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, da esplicarsi a cura dell’organo amministrativo nella relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto il 5% da destinarsi al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati (con delibera assembleare) ad iniziative volte al miglior raggiungimento delle finalità statutarie. TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 24) - Cause di scioglimento. La società si intende sciolta qualora si verifichi uno dei casi previsti dalla legge. Articolo 25) - Nomina e revoca dei liquidatori Addivenendosi allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente (secondo quanto stabilirà l'assemblea che li nomina) i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. Articolo 26) - Nomina e revoca dei liquidatori Addivenendosi allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente (secondo quanto stabilirà l'assemblea che li nomina) i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. Nel corso della liquidazione le assemblee di soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente (secondo quanto stabilirà l'assemblea che li nomina) il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti. TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE Articolo 27) - Clausola compromissoria Qualora sorga controversia, che possa formare oggetto di compromesso, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tra i soci ovvero tra i soci e la società, essa sarà devoluta da un unico Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'Arbitro giudicherà seguendo i principi dell'equità secondo e salvo quanto previsto comunque dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e dal codice di procedura civile a cui si rinvia. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Articolo 28) - Foro competente Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. Articolo 28) - Foro competente Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. Art. 29 Norme transitorie Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.13 del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248 del 2006, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 720, della Legge n.296 del 2006, la Società, potrà per il periodo temporale stabilito nella normativa medesima, continuare ad operare con i soggetti affidanti diversi dai Soci. La Società potrà altresì costituire una separata società nella quale far confluire, entro il termine stabilito dalla normativa indicata al punto precedente, le attività non più consentite. Le norme di cui all’articolo 17 del presente statuto avranno efficacia dalla nomina dei nuovi amministratori ed in ogni caso dal termine determinato in forza dell’articolo 1, comma 729, della Legge n. 296 del 2006 TITOLO VIII NORME FINALI Articolo 30) Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. Allegato B) ACCORDO TRA PROVINCIA DI PARMA, con sede in Parma, Piazzale della Pace n.1 C.F. 80015230347, nella persona di in forza di , nel prosieguo “la Provincia” o semplicmente “Parte”; e COMUNE DI FIDENZA, con sede in Fidenza Piazza Garibaldi n.1,C.F. 82000530343 nella persona di in forza di , nel prosieguo “Il Comune” o semplicemente “Parte”; e COMUNITA’ MONTANA APPENNINO PARMA EST, con sede in Langhirano, Piazza Ferrari n.5, C.F. 80007870340, nella persona di in forza di , nel prosieguo “la Comunità” o semplicemente “Parte” e i NUOVI Soggetti sottoscrittori come di seguito definiti e, nel prosieguo, collettivamente ma non solidalmente le “Parti” PREMESSO CHE: a) è operante in Parma la società a responsabilità limitata denominata “ Laboratorio di Telematica per il Territorio - LTT , con sede in Parma - (di seguito la “Società”); b) l’art. 6 dello statuto della società prevede che possono essere soci Enti Pubblici, territoriali e non, Aziende Pubbliche, Società a capitale interamente pubblico, Università ed altri organismi di natura scientifica, purché aventi natura pubblica e che la partecipazione detenuta dagli Enti pubblici territoriali non potrà essere inferiore al 51%; c) lo statuto sociale contiene un esplicito divieto di alienare le azioni a soggetti privati; d) nell’assemblea tenutasi il 20/2/2007 la Provincia, il Comune e la Comunità hanno deliberato di approvare l’aumento del capitale sociale da € 10.000 (diecimila) ad € 80.000 (ottantamila), aumento scindibile da liberarsi secondo le modalità statutarie e da offrire per la parte inoptata, al loro valore nominale, a soggetti pubblici non soci; e) tale decisione assembleare è stata assunta dalle citate Parti in considerazione della positiva valutazione, tenuto conto della mission aziendale, dell’ingresso di altri soci pubblici in LTT Srl in un’ottica di consolidamento strutturale della collaborazione e del partenariato tra Enti pubblici diversi in ambiti assolutamente strategici quali lo sviluppo dei servizi IT, e-governemente e Web; f) il capitale sociale della Società alla data del 31 maggio 2007 sottoscritto era di € 45.000 (quarantacinquemila) così ripartito: - Provincia di Parma quota complessiva sottoscritta pari ad € 43.040,00 (quarantaquattromilaquaranta) corrispondente al 95,64% del capitale sociale sottoscritto; - Comunità Montana quota complessiva sottoscritta pari ad € 980,00 (novecentottanta) corrispondente al 2,18 del capitale sociale sottoscritto; - Comune di Fidenza quota complessiva sottoscritta pari ad € 980,00 (novecenottanta) corrispondente al 2,18 del capitale sociale sottoscritto; g) è intendimento dei soci (Provincia, Comune e Comunità) consentire l’ingresso di altri Enti Pubblici nella compagine sociale della Società fino ad un ammontare massimo di capitale sociale sottoscritto pari ad € 80.000 secondo le modalità definite dallo statuto e dalla decisione assembleare del 20/2/2007; h) coerentemente con i dettami della giurisprudenza comunitaria in tema di affidamento in house dei servizi, lo statuto societario prevede che la Società sia interamente partecipata da soggetti pubblici (con esplicito divieto di alienare le azioni a soggetti privati) e che essa realizzi la propria attività, nel rispetto delle modalità di cui all’art.13 del D.L. n.223 del 2006, convertito nella legge 248 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Provincia, degli Enti Sottoscrittori e dei Nuovi Enti Sottoscrittori, i quali esercitano ed eserciteranno sulla Società un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" attraverso le forme adeguate (previsione nello Statuto della Società del Comitato Coordinamento Soci costituito mediante la sottoscrizione del presente Accordo, a cui saranno sottoposte preventivamente alcune delle decisioni di principale rilievo che dovranno essere successivamente assunte dall’assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione della Società); i) che, dato l’oggetto sociale e la conseguente attività svolta dalla società che riveste rilevanza strategica per i soggetti pubblici sottoscrittori, si ritiene opportuno disciplinare, mediante specifico accordo tra i soci, il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo di tale attività; Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale ARTICOLO 2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE 1. Le Parti convengono che, nel rispetto dell’art. 16 dello Statuto, i membri del consiglio di amministrazione saranno designati, in un’apposita riunione da convocarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea di nomina degli amministratori, con le seguenti modalità: I. Un membro verrà designato dalla Provincia di Parma; II. Un membro dai Comuni soci con popolazione superiore ai cinquemila abitanti; III. Un membro, congiuntamente, dai Comuni soci con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti e dalle Comunità Montane socie. 2. I componenti non designati dalla Provincia di Parma verranno individuati sulla base di 2 votazioni separate; una riservata ai soci compresi nel gruppo definito al punto 1.II e l’altra riservata ai soci inclusi nel gruppo 1.III. Ogni socio avrà diritto di voto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. Da ogni singola lista verrà tratto, quale candidato alla carica di amministratore, il nominativo che riporterà il maggior numero di voti. 3. Le parti convengono di presentare una lista unitaria in cui verranno indicati il candidato alla carica di amministratore designato dalla Provincia ed i candidati designati secondo le modalità definite ai punti precedenti. 4. Le parti altresì convengono che il membro del Consiglio d’amministrazione designato dalla Provincia assolverà alle funzioni di Presidente della Società. 5. Le parti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel caso di attribuzione di deleghe da parte del consiglio d’amministrazione, le stesse siano attribuite, di norma, al Presidente del C.d.A, salvo l’ipotesi di delega ad altro componente riguardante una specifica e singola materia; ARTICOLO 3 COMITATO DI COORDINAMENTO SOCI DELLA SOCIETÀ In relazione ai dettami della giurisprudenza comunitaria e di quella del Consiglio di Stato che regolano le modalità per l’affidamento “ in house” di servizi a società partecipate da enti pubblici le Parti convengono, altresì, di disciplinare le modalità per l’esercizio del cosiddetto “controllo analogo” secondo le procedure indicate nei punti successivi. 1. Al fine di consentire ai Soci della Società di esercitare sulla stessa un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, i soci costituiranno entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo un comitato con funzioni consultive (il “Comitato Coordinamento Soci”). 2. Il Comitato di Coordinamento Soci ha il compito di assicurare il coordinamento e l’indirizzo delle attività sociali e l’esercizio del “controllo analogo” da parte dei Soci della Società in conformità ai principi del presente Accordo, mediante l’esame preventivo, previsto statutariamente, delle delibere assembleari e consiliari di maggior rilievo. 3. In particolare, al Comitato di Coordinamento Soci saranno sottoposte in via preventiva per il suo esame le delibere relative alle seguenti decisioni dell’assemblea della Società: (i) le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sociale o relative ad operazioni straordinarie sul capitale sociale; (ii) l’autorizzazione del budget di esercizio, del piano degli investimenti e dotazione organica corredati da un’apposita relazione predisposta dal Consiglio d’Amministrazione (iii) l’autorizzazione a dismissioni di partecipazioni; (iv) l’autorizzazione alla cessione, conferimento e/o scorporo di rami d’azienda; (v) la liquidazione volontaria della Società 4. Inoltre, al Comitato di Coordinamento Soci saranno sottoposte in via preventiva per il suo esame le delibere relative alle seguenti decisioni del consiglio di amministrazione della Società: (i) l’approvazione degli schemi tipo di convenzione di servizio convenuti dalla Società e delle eventuali modifiche agli stessi; (ii) la concessione o costituzione di ipoteche, pegni, diritti reali di garanzia o qualsiasi altro vincoli od onere che incida sui beni mobili o immobili o sul patrimonio della Società; (iii) l’assunzione, a qualsiasi titolo, di finanziamenti, ad eccezione dell’apertura o dell’ampliamento di linee di credito funzionali alla corrente gestione dell’impresa, superiori ad Euro 100.000 per ciascuna operazione; (iv) gli investimenti o disinvestimenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie per importi o valori superiori ad Euro 50.000, in relazione a ciascun anno, assumendo quale parametro il maggiore tra il corrispettivo ovvero il valore di mercato ovvero il valore contabile delle immobilizzazioni; (v) l’emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari di debito; (vi) la costituzione di filiali, succursali od altre divisioni. ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SOCI 1. Il Comitato di Coordinamento dei soci è costituito da un numero di soci corrispondente al 60% della totalità dei soggetti iscritti nel libro dei soci. 2. Del Comitato di Coordinamento dei soci fanno parte di diritto la Provincia di Parma, i soggetti che detengano una quota di partecipazione superiore al 10% e le Comunità Montane socie. 3. Gli altri componenti vengono eletti da soci con esclusione dei soggetti indicati al punto precedente. 4. Ciascun socio che partecipa a tale elezione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. 5. Per garantire il principio di rotazione e la partecipazione del più ampio numero di soci al Comitato di Coordinamento i membri eletti secondo le modalità indicate nei punti precedenti rimangono in carica due anni dalla loro elezione e non sono immediatamente rieleggibili. 6. Il Comitato di Comitato di Coordinamento dei soci dovrà riunirsi almeno due giorni lavorativi prima della data di prima convocazione dell’assemblea dei soci o della seduta del consiglio d’amministrazione relativa agli argomenti per i quali è richiesto il preventivo parere del Comitato medesimo. 7. Sara cura del presidente del Consiglio d’amministrazione fornire, in tempo utile, ai membri del Comitato di Coordinamento l’idonea documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno. 8. Alla seduta del Comitato di coordinamento dovrà essere presente almeno un membro del Consiglio d’Amministrazione. 9. Il Coordinamento esprime i propri pareri, indipendentemente dal numero di soci presenti alla seduta sempreché la convocazione delle riunioni sia avvenuta mediante comunicazione scritta, da inviarsi, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ai componenti tramite uno dei seguenti strumenti: - lettera raccomandata - telegramma - telefax - posta elettronica con testo firmato digitalmente purché vi siano conferme di ricezione 10. I soci possono farsi rappresentare nel Comitato nelle forme e limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile. La delega non può essere conferita che per una sola riunione del Comitato di Coordinamento dei soci e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della Società o delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 11. La deliberazione di parere da parte del Coordinamento viene assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 12. Ciascun socio avrà diritto ad un voto indipendentemente dalla sua quota di partecipazione. 13. I pareri espressi dal Comitato di Coordinamento dovranno essere trascritti in un apposito libro da tenersi a cura della Società. 14. Le proposte di deliberazione assembleari e consiliari di cui all’art.3 del presente Accordo dovranno essere sottoposte all’approvazione dei competenti organi sociali corredate dal parere del Comitato di Coordinamento dei soci. 15. Ai membri del Comitato di Coordinamento dei soci ed ai loro delegati non verrà riconosciuto e corrisposto alcun compenso per l’esercizio dell’attività connessa con la partecipazione al comitato medesimo. ARTICOLO 5 TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE, INGRESSO DI NUOVI SOCI 1. Le Parti convengono che, al di fuori dei casi previsti dall’Art. 2473 C.C., non è ammesso il recesso dalla Società 2. Le Parti si impegnano a non alienare la propria partecipazione nella Società per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di ingresso nella Società. 3. Le Parti convengono che, in caso di alienazione della partecipazione sociale da parte di un socio la parte alienante si impegna a far sì che il terzo acquirente aderisca al presente Accordo. 4. Le parti convengono che il presente Accordo dovrà essere sottoscritto per l’adesione da ogni nuovo soggetto avente le caratteristiche enunciate dall’art.6 dello statuto che intenda sottoscrivere, in caso di operazioni di aumento di capitale sociale aperte a soggetti terzi, quote di capitale sociale ARTICOLO 6 PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE 1. Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del presente Patto Parasociale le Parti esperiranno preventivamente un tentativo di conciliazione. 2. Le Parti convengono che nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte appartiene in via esclusiva all'autorità giurisdizionale di Parma salvo il rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza. ARTICOLO 7 DURATA DELL’ACCORDO E RECESSO 1. L’Accordo rimarrà in vigore ed avrà efficacia per cinque anni successivi alla data della sua iniziale sottoscrizione. 2. L’Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno nove mesi prima della scadenza originaria o prorogata. 3. La durata dell’accordo così determinata varrà anche nei confronti di nuovi sottoscrittori i quali potranno esercitare il loro diritto di recesso mediante disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno nove mesi prima della scadenza del patto. ARTICOLO 8 VALIDITÀ DELL’ACCORDO Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, alcuna previsione dell’Accordo, inclusa la presente, sia ritenuta nulla o annullabile dalla competente autorità giudiziaria, tale previsione dovrà essere modificata, ove possibile, secondo la buona fede, in modo tale a riprodurre al massimo l’intenzione originale delle Parti. Se tale modifica non sarà possibile, la previsione da modificare dovrà essere stralciata ed il resto dell’accordo manterrà piena validità. ARTICOLO 9 MODIFICHE DELL’ACCORDO Qualsiasi variazione successiva all’Accordo avrà valore solo se formalizzata per atto scritto tra le Parti. ARTICOLO 10 INTERO ACCORDO L’accordo costituisce e rappresenta la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti e costituisce e rappresenta la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti in merito all’oggetto e supera ed annulla, con riferimento allo stesso, ogni altra pattuizione, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le stesse. ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI CONCLUSIVE Il testo del presente Accordo è frutto di una lunga ed articolata trattativa tra le Parti che ha riguardato ciascuna pattuizione in esso contenuta. ARTICOLO 12 SPESE ED ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE 1. Il presente Accordo sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della Parte richiedente. 2. Il presente Accordo viene redatto in [….] copie originali, lette e sottoscritte per accettazione. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Provincia di Parma Comune di Fidenza Comunità Montana Est DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 34 Del 28-06-2008 Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. IL PRESIDENTE AVIETTI ALMA IL SEGRETARIO COMUNALE IEVA MARIA COSTANTINA ___________________________________________________________________________ Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00. Solignano, 05-07-2008 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE TOSCANI GABRIELLA CONTROLLO/ESECUTIVITA’ La presente delibera è esecutiva per : [ A ] per decorrenza termine ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (10 gg) [ B ] Ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (atto immediatamente esecutivo) Solignano, 20-07-2008 IL DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE TOSCANI GABRIELLA