repertorio n - Comune di Salice Salentino

REPERTORIO N. 212454
RACCOLTA N.13155
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilacinque, il giorno VENTI del mese di giugno
( 20 giugno 2005)
Alle ore diciassette (h.17,00).
In Lecce e nel mio studio sito alla via Imbriani n. 37, piano primo.
Innanzi a me, dott. Alfredo Cillo, Notaio in Lecce, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto
di Lecce, senza l’assistenza dei testimoni per avervi la parte a comparire espressamente
rinunciato, con il mio consenso, avendo essa i requisiti di legge,
E' PRESENTE
- Greco Antonio, professore, nato a Veglie il 09 luglio 1945 e domiciliato ove appresso per la
carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata
"GRUPPO D'AZIONE LOCALE NORD OVEST SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L."
in sigla "GAL NORD OVEST SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L.", con sede in
Veglie, attualmente alla via Roma n.27, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lecce con
codice fiscale e numero di iscrizione 03158250757, iscritta presso il R.E.A. di Lecce al
n.204666, avente partita IVA 03158250757 ed avente capitale sociale di Euro 95.000,00
(novantacinquemila virgola zero zero), al presente atto autorizzato ai sensi di legge e di
statuto.
Il detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che in
questi luogo, giorno ed ora si è riunita, regolarmente convocata in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, l’assemblea dei soci della suddetta società per
discutere il seguente
ordine del giorno
1) - modifica della denominazione sociale da "GRUPPO D'AZIONE LOCALE NORD
OVEST SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL NORD OVEST
SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L." a "GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA
D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.", con conseguente modifica
dell'art.1 dello Statuto sociale;
2) - aumento della percentuale massima di partecipazione di ogni socio, dal 20% al 23% e
conseguente modifica dello Statuto sociale;
3) - adeguamento, con riformulazione e rinumerazione dello Statuto sociale alla nuova
normativa in materia di società a responsabilità limitata;
4) - varie ed eventuali.
La parte comparente richiede me Notaio di ricevere il verbale dell’assemblea, al fine di far
constare da pubblico atto quanto la stessa verrà a deliberare.
Avendo io Notaio aderito alla fattami richiesta, ricevo il presente verbale e dò atto di quanto
segue.
Assume la Presidenza dell’Assemblea, a norma del vigente statuto sociale, il detto
comparente Greco Antonio, il quale constata e mi dichiara che:
- sono presenti di persona i seguenti soci titolari della quota di capitale a fianco di ognuno
indicata:
"Progresso Service S.r.l." titolare di una quota pari al 5,26%, in persona del suo Presidente,
Giuseppe Maurizio Giuri;
"Lega Coop. Puglia" titolare di una quota pari al 21,05%, in persona del suo Presidente, Luigi
Sansò;
"Confederazione Nazionale Artigianato" titolare di una quota pari al 1,05%, in persona del
suo Presidente, Giovanni Merchich;
"Coop. Terradimezzo" titolare di una quota pari al 0,53%, in persona del suo Presidente,
Gilda Papadia;
"Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di Nardò" titolare di una quota pari al 0,21%, in
persona del suo Dirigente Donato Santo Ingrosso;
"Centro Studi Sviluppo Sostenibile e Paesaggio Rurale" titolare di una quota pari al 0,53%, in
persona del suo Presidente Antonio Costantini;
la ditta individuale Elisabetta Scarciglia titolare di una quota pari al 0,21%, in persona del suo
unico titolare;
la ditta individuale Pietro Semeraro titolare di una quota pari al 0,11%, in persona del suo
unico titolare;
- che sono presenti per delega i seguenti soci titolari della quota di capitale a fianco di
ognuno indicata:
"Consorzio Intercomunale Nord Ovest Salento Terra D'Arneo" per delega rilasciata a Cosimo
Marzano, regolarmente autorizzato a presenziare a questa assemblea, Consorzio titolare di
una quota pari al 34,52%;
"Banca Popolare Pugliese" per delega rilasciata a Salvatore Cisotta, titolare di una quota pari
al 10,00%;
"Associazione Regionale Produttori di Vino" per delega rilasciata a Clemente Sbano, titolare
di una quota pari al 1,05%;
"Coop. Artemisia" per delega rilasciata a Giovanni Muia, titolare di una quota pari al 0,53%;
- che sono presenti, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, anche i
Consiglieri Giuseppe Maurizio Giuri e Luigi Sansò;
- che la società non ha attualmente il Collegio Sindacale;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita in forma straordinaria e in seconda
convocazione e può quindi deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.
Prende, quindi, la parola il Presidente dell’assemblea, che, venendo alla trattazione del primo
argomento posto all’ordine del giorno, espone come, vista l'attuale composizione della
compagine sociale, non si giustifichi ulteriormente la denominazione della società e pertanto
propone all'assemblea di modificarla in "GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA
D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.", con conseguente modifica
dell'art.1 dello Statuto sociale, in caso di delibera favorevole.
Per quanto concerne poi il secondo punto all'ordine del giorno, il presidente propone altresì
all'assemblea, sempre per motivi di ordine pratico, di aumentare la percentuale massima di
partecipazione di ogni socio, dal 20% al 23% e conseguentemente modificare in tal senso lo
Statuto sociale, in caso di delibera favorevole.
Venendo poi al terzo punto all'ordine del giorno, il presidente rende noto a tutti gli intervenuti
che, essendo entrata in vigore la nuova normativa in materia di diritto societario, è opportuno
uniformare lo statuto della società alle nuove disposizioni di legge. A tal fine, il detto
Presidente illustra all’assemblea ogni utile modifica, dando lettura ai presenti della bozza del
nuovo statuto sociale proposto, contenente altresì le modifiche di cui ai primi due punti
dell'ordine del giorno.
Dopo esauriente discussione, messe al voto per alzata di mano le proposte di modifica ed
accertati i risultati delle suddette votazioni, il Presidente dichiara che l’assemblea dei soci,
all’unanimità dei presenti, ha adottato le seguenti
deliberazioni:
1) - modificare la denominazione sociale da "GRUPPO D'AZIONE LOCALE NORD
OVEST SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL NORD OVEST
SALENTO - TERRA D'ARNEO - S.R.L." a "GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA
D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.", con conseguente modifica
dell'art.1 dello Statuto sociale;
2) - aumentare la percentuale massima di partecipazione di ogni socio, dal 20% al 23% con
conseguente modifica dello Statuto sociale;
3) - adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina in materia di diritto societario con
conseguente approvazione articolo per articolo del nuovo testo;
4) - dare atto che il testo riformato delle nuove norme di funzionamento della società
"GRUPPO D'AZIONE LOCALE - TERRA D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA
D'ARNEO - S.R.L.", tenuto conto di tutte le modifiche deliberate in forza del presente
verbale, è composto di venti articoli ed ha il seguente tenore letterale:
""NORME DI FUNZIONAMENTO della società "GRUPPO D'AZIONE LOCALE TERRA D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L."
ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE DELLA SOCIETA'.
E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata: "GRUPPO D'AZIONE
LOCALE - TERRA D'ARNEO - S.R.L." in sigla "GAL - TERRA D'ARNEO - S.R.L.",
avente la propria sede nel Comune di Veglie.
L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere unità locali operative,
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
ART.2 - OGGETTO SOCIALE
Costituisce oggetto della società la seguente attività:
- promuovere e partecipare ai Programmi Leader dell'Unione Europea ed in genere accedere a
tutti gli interventi Comunitari, Nazionali, Regionali e Provinciali mirati a favorire lo sviluppo
rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro;
- promuovere e gestire attività formative per la realizzazione del programma Leader;
- produrre, valorizzare e commercializzare prodotti agricoli, agro alimentari, dell'artigianato,
del sistema produttivo rurale, silvicoli e della pesca, garantendo l'introduzione di nuova
tecnologia per migliorare le qualità delle stesse produzioni e/o la trasformazione; promuovere
e/o organizzare gite,escursioni e percorsi turistici ed agro turistici; - acquistare, ristrutturare,
costruire, fittare o permutare beni immobili per perseguire gli scopi sociali; - effettuare tutte
quelle operazioni necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali, comprese le
operazioni finanziarie; - valorizzare la promozione dei prodotti locali tipici e dell'offerta
turistica e agro turistica attraverso la partecipazione a fiere, la gestione di marchi di origine e
qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione commerciale, il controllo e la
certificazione di qualità, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica anche sul
confezionamento dei prodotti, le ricerche, le analisi di mercato e apposti studi di fattibilità; la realizzazione dei servizi fondamentali per agevolare l'attività delle imprese, specialmente
quelli bancari, postali ed informativi; - promuovere mostre, convegni, iniziative di studio e di
degustazione delle produzioni oltre ad attività promozionali verso la rete commerciale di
distribuzione a favore dei beneficiari del programma Leader per perseguire gli scopi sociali; realizzare un cantiere nautico attrezzato e per la produzione di barche, e per la
commercializzazione delle stesse, e per la manutenzione con annessa officina meccanica per
la riparazione e manutenzione dei motori; - acquisire e gestire un parco barche per attivare
servizi al turismo e consentire lo spostamento degli stessi turisti in collegamento tra le diverse
aree turistiche nazionali ed anche internazionali; - richiedere e acquistare tutte le concessioni
ed autorizzazioni per fornire i servizi e per effettuare tutte le attività previste negli scopi
sociali; - realizzare ed erogare servizi per il controllo di gestione economico-finanziario, di
servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie
ed innovazioni tecnologiche, impatto ambientale, preparazione di materiali didattici per
convegni e seminari; - pubblicare riviste scientifiche, periodici attinenti agli scopi sociali e
comunque finalizzate a sviluppare la crescita culturale e il collegamento tra la produzione e la
ricerca applicata, effettuare studi di mercato e attività pubblicitarie per sostenere le
produzioni a conquistare nuovi mercati; - promuovere iniziative nel campo della pesca
sportiva e professionale, della nautica, di gare veliche, di nuoto, di pesca subacquea, della
ristorazione e dell'industria alberghiera; - acquisire o fittare immobili per commercializzare le
pruduzioni e
i servizi rinvenienti
dalle
produzioni
locali compresi i
prodotti
dell'abbigliamento, del settore alimentare, della pesca e del manifatturiero, costruire e gestire
strutture attrezzate per incrementare le attività sportive e del tempo libero; - elaborare
progettazioni, studi e ricerche per la nascita di nuove imprese, di riorganizzazione di aziende
già operanti nel settore artigianale, che commerciale che industriale; - promuovere, gestire o
organizzare soggiorni climatici e servizi di assistenza alle imprese del turismo,
dell'agriturismo; - fornire servizi alle imprese pubbliche e private; - assumere interessenze e
partecipazioni a Enti Pubblici e Privati ed organismi consortili, economici e fidejussori mirati
a sviluppare il movimento agevolativo degli scambi, dell'approvvigionamento delle materie
prime, nonchè di favorire l'accesso al credito; - assistere tecnicamente le comunità locali ed i
promotori dei progetti di sviluppo nonchè
le attività esistenti; assistenza
per
l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti provinciali,
regionali, nazionali e comunitari; - promuovere e realizzare collegamenti informatici e
telematici all'interno dell'area di insediamento della Società e con l'estero.
Nell'ambito della realizzazione del programma Leader II agli obblighi di identificazione e
registrazione del rapporto continuativo conseguente all'erogazione dei finanziamenti
provvede l'Istituto di Credito coinvolto nella procedura.
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e
finanziarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche
assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese aventi
oggetto analogo o non al proprio. Potrà inoltre prestare avalli fidejussioni e garanzie in favore
di terzi e compiere qualunque operazione di carattere mobiliare ed immobiliare utile al
raggiungimento degli scopi sociali e attinente ai medesimi, assumere direttamente e
indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o
connesso al proprio nei limiti di cui all'art.2361 c.c..
ART.3 - DURATA DELLA SOCIETA'.
La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo
proroga o scioglimento anticipato, a norma di legge.
Alla scadenza dei termini, la società si intenderà tacitamente prorogata per un anno - e così di
anno in anno - qualora, durante i sei mesi precedenti, lo scioglimento non sia stato chiesto
dalla maggioranza dei soci.
ART.4 - CAPITALE SOCIALE.
Il capitale della società è fissato in Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero),
suddiviso in quote di partecipazione a norma di legge.
Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro, beni in
natura o di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri
fondi disponibili iscritti in bilancio, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da
adottare secondo le vigenti norme di legge.
Il capitale sociale può anche essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge.
ART.5 - CONFERIMENTI - TITOLI DI DEBITO.
A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o
di servizi a favore della società medesima: in tali ultimi casi, il conferimento dovrà essere
garantito da polizza assicurativa o da fideiussione bancaria.
La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza
di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.
In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci
il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. E' altresì
attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento del capitale
sociale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione
a terzi, salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 2482-ter c.c.; in tal caso, spetta ai soci dissenzienti
il diritto di recesso.
A semplice richiesta dell'organo amministrativo, i soci potranno eseguire versamenti in conto
capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi.
La società potrà altresì essere finanziata attraverso l’emissione dei titoli di debito, nei modi e
nei termini di cui all’articolo 2483 c.c., da attuarsi a mezzo di deliberazione dei soci, che
dovrà essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese.
ART.6 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
Le quote di partecipazione sono divisibili e liberamente trasferibili, a qualunque titolo e con
atto tra vivi, e sono altresì liberamente trasferibili per successione a causa di morte.
Ogni volta in cui le quote di partecipazione si trovino in comproprietà di più soggetti, gli
stessi dovranno nominare un rappresentante comune nei confronti della società.
ART.7 - REQUISITI E POTERI DECISIONALI DEI SOCI.
Possono entrare a far parte della Società gli enti pubblici, anche territoriali, le cooperative i
consorzi e in particolare:
- le associazioni culturali, ambientalistiche, naturalistiche e similari;
- le organizzazioni professionali di agricoltori ed artigiani;
- gli imprenditori associati;
- le ditte individuali;
- gli Enti parco o soggetti gestori;
- i gruppi locali rappresentativi di particolari categorie sociali (giovani, donne);
- i gruppi locali di interesse su temi proposti dal Programma Leader;
- gli Istituti di credito, che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.
Nessun socio potrà avere una quota di partecipazione superiore al 23% del capitale sociale, ad
eccezione dei soggetti pubblici, che però non possono superare la somma della quota del 35%
(trentacinque per cento).
Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo
amministrativo che deciderà in merito all'ammissione di nuovi soci sulla base dei requisiti di
cui al presente articolo ed informerà l'assemblea ordinaria di ogni decisione in merito. Nella
domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del
presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad
accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti a
regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri
previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta
accettazione della domanda di ammissione.
La qualità di socio si perde per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa quando si tratta di cooperative, di persone giuridiche o di enti pubblici in
genere.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme
di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
ART.8 - DECISIONI DEI SOCI.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal caso, deve essere redatto apposito documento scritto,
dal quale deve risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione, e le eventuali
autorizzazioni o pareri alla stessa conseguenti. Copia di detto documento deve essere
trasmessa a tutti i soci, i quali entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa
devono trasmettere alla società apposita dichiarazione, da riportare in calce alla copia del
documento, in cui essi devono esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, ovvero la
propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o
astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto di
astensione. La trasmissione delle dichiarazioni dei soci di cui sopra possono avvenire con
qualsiasi mezzo (fax, telefax, e-mail) idoneo allo scopo, purchè sia consentito un riscontro
dell’invio e del ricevimento. Tutta la relativa documentazione deve essere conservata in
originale dalla società nel libro delle decisioni dei soci, a norma dell’art. 2479 c.c.. Le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
ART.9 - ASSEMBLEA DEI SOCI.
Con riferimento alle materie previste dall’art. 2479 n. 4) e n. 5) c.c. oppure quando lo
richiedono l'organo amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo
del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare. A tal fine, l'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo
amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, con avviso spedito almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata ovvero con
qualsiasi altro mezzo (fax, telefax, e-mail) idoneo allo scopo e fatto pervenire ai soci al
proprio recapito risultante dal libro dei soci.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci
si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo
amministrativo ed i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento. Le deliberazioni dell’assemblea dei soci devono essere
tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci assenti.
ART.10 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età;
in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata
dai soci a maggioranza degli intervenuti. Spettano al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri
previsti dalla legge. L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio ed, ove
occorra, uno o più scrutatori, scelti anche tra i non soci.
ART.11 - INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano
iscritti nel libro soci. Ogni socio, che ha il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi
rappresentare con delega scritta, che deve contenere le indicazioni di legge ed essere
conservata negli atti della società.
La delega può essere conferita anche a non soci.
ART.12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che
nei casi previsti dal n. 4) e dal n. 5) dell’art. 2479 c.c., per i quali occorre, invece, il voto
favorevole dei soci, che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni
dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
notaio, se richiesto dalla legge.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza
indugio nel libro delle decisioni dei soci.
ART.13 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
La società è amministrata alternativamente - secondo le determinazioni dei soci all'atto della
nomina - da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre
a sette membri o da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti. Tutti gli
amministratori possono essere scelti anche tra non soci, e, in caso di Consiglio di
Amministrazione, nominano al loro interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente
ed, ove occorra, un segretario, scelto anche all'esterno dei suoi componenti.
Non possono essere nominati, a pena di decadenza, coloro che si trovano nelle condizioni di
ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.. Gli amministratori sono sempre rieleggibili e durano
in carica a tempo indeterminato; essi cessano dall’ufficio per revoca, che può essere
esercitata in ogni tempo ed anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto al
risarcimento dei danni, o per dimissioni volontarie.
I soci possono stabilire che agli amministratori spetti un compenso, che può essere costituito,
in tutto o in parte, da un'indennità fissa o da un compenso proporzionale agli utili netti di
esercizio, secondo quanto determinato dai soci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle
spese, documentate, sostenute per il loro ufficio.
Il consiglio di amministrazione è convocato, nella sede sociale o anche altrove, purchè in
Italia, dal suo Presidente tutte le volte nelle quali egli lo ritenga opportuno ovvero quando ne
sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dai sindaci, se nominati; in questi casi, la
domanda deve contenere l’indicazione delle materie da trattare. La convocazione è fatta a
mezzo di lettera semplice da spedirsi almeno otto giorni prima dell’adunanza e, nei casi di
urgenza, anche a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione.
La convocazione del consiglio di amministrazione può sempre essere effettuata, nei termini
di cui sopra, anche con altri mezzi (fax, telefax, e-mail), semprechè sia provato l'avvenuto
ricevimento da parte di ciascun amministratore.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità
di voti, prevale il voto del Presidente.
ART.14 - POTERI E RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.
L'organo amministrativo ha la gestione della società. A tal fine, esso potrà compiere tutti gli
atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola
esclusione di tutti gli atti e le operazioni che la legge e le presenti norme di funzionamento
riservano espressamente ai soci. In particolare, è riservata alla competenza dell’assemblea dei
soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I poteri del Consiglio di
Amministrazione possono in tutto o in parte essere dallo stesso delegati ad uno o più dei suoi
membri, con espressa delibera in tal senso, che fisserà altresì i limiti della delega.
La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano alternativamente
all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione o ai più
amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro, secondo le determinazioni dei soci.
ART.15 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.
Il controllo della società spetta al collegio sindacale, cui è attribuito altresì il controllo
contabile, ai sensi degli artt. 2409-bis c.c.. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria
qualora si verificano le condizioni previste nell’art. 2477 c.c.
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, soci o non soci, e da due membri
supplenti, nominati dai soci, che provvedono altresì alla nomina del presidente del collegio
sindacale. Non possono essere nominati sindaci, a pena di decadenza, coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall’art. 2399 c.c..
Valgono i requisiti soggettivi di cui all’art. 2409-bis ultimo comma, in quanto il collegio
sindacale è investito anche del controllo contabile della società.
Il collegio sindacale ed i suoi membri hanno i doveri ed i poteri previsti dalla legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Per il funzionamento del collegio sindacale si osservano le vigenti norme di legge.
ART.16 - RECESSO DEI SOCI.
Il diritto di recesso dalla società spetta nei casi previsti dalla legge.
Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti
richiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento
degli scopi sociali. Quanto sopra dovrà comunque essere constatato con decisione dei soci
che, ove ricorrano i motivi che legittimano il recesso, provvederà conseguentemente e ne darà
comunicazione all'organo amministrativo.
La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo
amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici
giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di
recesso; se il fatto che legittima il recesso del socio è diverso dalla deliberazione di cui sopra,
esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del
socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
cedute.
I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso nonchè i criteri di determinazione del
valore di liquidazione delle partecipazioni per le quali è esercitato il recesso sono regolati in
conformità alle vigenti disposizioni di legge.
ART.17 - ESCLUSIONE DEL SOCIO.
Può essere escluso dalla società il socio che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato, il
socio che sia stato dichiarato fallito o condannato con sentenza passata in giudicato ad una
pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il socio che si sia reso
colpevole di gravi inosservanze delle norme del presente statuto, e delle deliberazioni della
Società, che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, il socio
che abbia perso anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente statuto. Nel caso di
conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, il
socio conferente può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi
per i quali si era obbligato.
L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera, che deve essere notificata
al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta, salvo il
diritto del socio all'opposizione. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua
partecipazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART.18 - DURATA DEGLI ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni anno,
l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.
Il bilancio deve essere approvato dai soci con propria decisione, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In quest'ultimo caso, gli
amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
Avendo la società lo scopo della partecipazioni a programmi che coinvolgono fondi
comunitari e pubblici in generale ed in particolare la promozione dello sviluppo economico
sociale delle aree interessate, gli utili risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% per
riserva legale, non potranno essere ripartiti tra i soci ma solo destinati a riserva straordinaria o
comunque reinvestiti nella società.
ART.19 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'.
La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.
L'organo amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di
scioglimento e contestualmente deve convocare l'assemblea dei soci perchè provveda, con
apposita deliberazione da adottare con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto
costitutivo e delle norme di funzionamento, alla nomina dei liquidatori, determinandone il
numero ed i poteri ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della società, nonchè la
fissazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione della società.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, anche previa eliminazione
della causa di scioglimento, con deliberazione assembleare.
ART.20 - RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di funzionamento, valgono le
vigenti norme di legge in materia.""
Spese e imposte del presente atto, a carico della società, come per legge.
Non essendoci più nulla a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l’assemblea, essendo le ore diciotto e minuti trenta (h.18,30).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato piena lettura al comparente
che lo ha trovato conforme all'accaduto e alla volontà manifestata dall'assemblea e qui lo
sottoscrive unitamente a me Notaio. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio, occupa cinque fogli per diciassette pagine intere e quanto fin qui della
presente.
Firmato: Greco Antonio e Alfredo Cillo Notaio (vi è l'impronta del sigillo del Notaio)