PROF.SSA NICOLETTA SARTI Storia del Diritto Medievale e Moderno (R-Z) Guida al corso per l’A.A. 2015-2016 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROGRAMMA CONSIGLIATO La preparazione dell’esame dovrà essere condotta sulla base dei seguenti testi (eventuali variazioni potranno essere concordate con la docente): 1.E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000, pp. 470 2. N. Sarti, Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 280 AVVERTENZE Solo per gli studenti frequentanti saranno predisposte speciali modalità di studio e di verifica finale, che verranno comunicate all’inizio del Corso. La presente Guida non sostituisce lo studio dei testi sopra indicati, che sono essenziali per la preparazione dell’esame, ma ne offre un’utile chiave di lettura. INDICE I.IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA II. LE CONSOLIDAZIONI DEL DIRITTO ROMANO III. L’ETÀ BARBARICA IV. REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E LEGGI ROMANO-BARBARICHE V. I LONGOBARDI IN ITALIA VI. CARATTERI DEL DIRITTO GERMANICO VII. IL SECOLO VIII: LONGOBARDI, FRANCHI E VESCOVI DI ROMA VIII. IL SISTEMA FEUDALE IX. IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI X. UN’ETÀ SENZA GIURISTI XI. IL SECOLO XI XII.RAVENNA, ROMA, PEPO XIII. IRNERIO XIV. I GLOSSATORI XV. IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI STUDIO XVI. IL DIRITTO CANONICO XVII. METODI DI STUDIO E DI INSEGNAMENTO XVIII. IL SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE XIX. LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI COMMENTATORI XX. LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA XXI. UMANESIMO GIURIDICO XXII. L’ITALIA COMUNALE XXIII. L’ITALIA NON COMUNALE I IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA LA CONVENZIONALE PARTIZIONE STORICA tardo antico: dal IV-V secolo d.C. (Diocleziano-Costantino) fino al 476 alto medioevo (476 < X secolo) basso medioevo (XI secolo < 1492) età moderna (1492 < 1789) età contemporanea (dal 1789 <) IL TARDO IMPERO ROMANO 1.LA STRUTTURA ISTITUZIONALE: dalla fine del IV secolo d.C. due imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio. Occidente in crisi, Oriente in ascesa 2.IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO POSTCLASSICHE imperialis potestas: l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutiones (assimilate alle antiche leges di formazione consensuale, i plebiscita e i senatusconsulta, che tacciono definitivamente) e di rescripta. La formula “princeps legibus solutus”, risalente all’età classica, assume una nuova valenza leges et iura: il doppio binario – tipico del diritto romano classico – si isterilisce a tutto vantaggio delle prime.- Legge delle citazioni di Valentiniano III (426), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali l’imperatore dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Ulpiano, Gaio, Paolo e Modestino (la tradizione testuale dei quali era attendibile) fenomeno della volgarizzazione del diritto (corrispondente alla crisi delle istituzioni e delle cultura giuridica): consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassunta (epitomi) o semplificata, al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del prodotto. Costituiscono esempi di questa tendenza: Collatio legum mosaicarum et romanarum - Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti - Tituli ex corpore Ulpiani Epitome Gai - Pauli receptae sententiae QUESTE RACCOLTE VOLGARIZZATE VERRANNO UTILIZZATE DAI COMPILATORI DELLE LEGGI ROMANO-BARBARICHE IMPERO E CHIESA 212: Editto di Antonino Caracalla. estensione della romana civitas (cittadinanza romana) a tutti i sudditi dell’Impero 313: Editto di Costantino (o editto di Milano), la professione della religione cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero (collegium licitum) 380: Editto di Tessalonica, l’imperatore Teodosio dichiara la religione cristiana nella confessione cattolica il culto ufficiale dell’Impero Chiesa cristiano-cattolica assunta all'interno dell’Impero come un suo organismo: fenomeno del cesaropapismo il pontefice Gelasio I formula il principio dualistico (c,d, principio gelasiano): “Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas” (epistola del pontefice Gelasio all’Imperatore Anastasio, a. 490 ca. ) MONARCHIA DEI VESCOVI Fenomeno della episcopalis audientia (già formalizzato nel Codice Teodosiano): il vescovo può sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile, fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano. La giustizia vescovile diviene esclusiva nella prima stagione dell'occupazione longobarda della penisola: ciò comporta anche il salvataggio della procedura romana da parte delle istituzioni giudiziarie ecclesiastiche (da qui l'origine del processo medievale romano-canonico) Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero (non turbata dalle invasioni delle popolazioni germaniche), ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo di confessione cattolica (Concilio di Nicea: credo niceno, che afferma l’identica natura divina della SS. Trinità. Si contrappone all’eresia ariana, che nega la natura divina del Cristo). Ricca produzione di canoni (canones-regulae), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale, titolare di quella che potremmo chiamare funzione legislativa Lentamente si afferma il primato del Vescovo di Roma come primus inter pares fra i vescovi della cristianità, dopo il VI-VII secolo. Una notevole accelerazione di questo processo è dovuta alla necessità di trovare una guida unitaria, spirituale ma anche politica, nella fase dell’irruzione dei popoli germanici, pagani o eretici, all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica del pontefice Gregorio Magno che fermò Attila e i suoi Unni nel segno della Croce). RACCOLTE DI CANONI CONCILIARI A partire dal V-VI secolo: Hispana (o Isidoriana) Dyionisiana Dyonisio-Hadriana - Pseudo-Isidoriana (600). Si afferma il carattere della Spagna come regione cristianissima dell'Occidente e il ruolo di S. Isidoro di Siviglia Solo in un secondo tempo ai canoni si aggiungono le epistole decretali dei pontefici CRISTIANIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO CLASSICO: LA PARTIZIONE IUS NATURALE - IUS GENTIUM - IUS CIVILE contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: "Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur...Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos perpetue custoditur vocaturque ius gentium" viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano (ius civile) che verrà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo sarà un diritto romano cristiano. II LE CONSOLIDAZIONI DEL DIRITTO ROMANO IN ETA' TARDO ANTICA CODICI PRIVATI ERMOGENIANO GREGORIANO ED CODICE TEODOSIANO (438): in 16 libri, raccoglie costituzioni da Diocleziano a Teodosio GIUSTINIANO (527-565 D.C.) OBIETTIVI DELLA SUA AZIONE: TRE 1.Attuazione forzata di un Impero Romano Cristiano con attitudini cesaro-papistiche 2.Restaurazione territoriale armata dell’Impero. Guerra greco-gotica, dal 535 al 553 d.C.. Giustiniano invia in Italia parte dei suoi eserciti sotto la guida dei generali Belisario e Narsete, al fine di recuperare alla giurisdizione dell’Impero bizantino la provincia italica, di fatto controllata e governata dagli Ostrogoti (Teodorico, Vitige, Totila, Teia) 3.Consolidazione delle fonti normative vigenti e di quelle giurisprudenziali al fine di ristabilire la certezza del diritto COMPILAZIONE GIUSTINIANEA (528-534) 528 - PRIMUS CODEX IUSTINIANUS (12 LIBRI) (COSTITUZIONI IMPERIALI DA DIOCLEZIANO A GIUSTINIANO) 533 - DIGESTA (50 LIBRI). RACCOLTA DI IURA, LE FONTI GIURISPRUDENZIALI ACQUISTANO FORZA DI LEGGE 533 - INSTITUTIONES (4 LIBRI). MANUALE CHE SI ACCOMPAGNA AD UNA RIFORMA DEGLI STUDI GIURIDICI SULL’ARCO DI QUATTRO ANNI. ANCH’ESSE GODONO DI FORZA DI LEGGE E PRESENTANO FREQUENTI COINCIDENZE CON I CONTENUTI DEL CODEX. 534 - CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS (12 LIBRI). REVISIONE DEL PRIMO CODICE, AGGIORNATA CON LE NUOVE COSTITUZIONI EMANATE DALL’IMPERATORE NEI 5 ANNI INTERCORSI FRA LE DUE RACCOLTE, (QUINQUAGINTA DECISIONES) DI RACCORDO FRA I MATERIALI LEGISLATIVI DEL CODEX E QUELLI GIURISPRUDENZIALI DEI DIGESTA 534<565 - NOVELLAE CONSTITUTIONES dell’imperatore Giustiniano, delle quali manca una raccolta ufficiale. Esse circolarono ampiamente nell’Alto Medioevo nelle due raccolte private dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle tradotte dall’originale greco in un latino scorretto, che ne evidenzia la provenienza non ufficiale, probabilmente dalla cancelleria esarcale di Ravenna) La vigenza del corpus giustinianeo rimase circoscritta alla provincia italica, alla quale venne esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii. Esso divenne un monumento normativo disancorato dalle sue origini storico-geografiche e quindi immutabile. Le province iberiche e galliche dell'ex Impero romano di Occidente (Spagna e Francia), ormai trasformate in Regni Germanici indipendenti (dai Visigoti, dai Burgundi e dai Franchi), non vennero assoggettate alla giurisdizione della compilazione giustinianea, che conobbero con il rinascimento giuridico dell’XI secolo. Penisola italica, unico territorio di diritto giustinianeo in Occidente - In Oriente (Impero Bizantino) il corpus giustinianeo subì revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni (Egloghe). Con la promulgazione nel IX secolo dei Basilici, che ne costituirono una complessiva rimanipolazione, esso venne definitivamente superato. III L’ETÀ BARBARICA GERMANESIMO: ETNIE E PROFILI ESSENZIALI gruppo svevo: Bavari, Alamanni gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti (Goti dell'Est), Visigoti (Goti dell'Ovest) GERMANESIMO: IL PROCESSO DI STANZIAMENTO ALL’INTERNO DEI CONFINI DELL’IMPERO milizie federate influenza romana: hospitalitas (1/3 delle terre concesse alla popolazione federata) le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie (Procopio di Cesarea – Giordane – Isidoro di Siviglia), provenienti dal mondo e dalla cultura romani ci hanno tramandato un'immagine eccessivamente negativa dei Germani IN ITALIA: IL SIGNIFICATO DEL 476 con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo, a sua volta figlio di un germano. Ciò non comportò immediatamente la fine dell’Impero d’Occidente, ma esclusivamente la vacanza della sede imperiale. Pretesa degli Eruli, che rappresentavano il gruppo più forte nell’esercito, di reggere le sorti dell’Italia. OSTROGOTI INVIATI IN ITALIA DALL’IMPERATORE ZENONE, GUIDATI DA TEODORICO: re ostrogoto, intriso di cultura romana. A Bisanzio era stato vicino al soglio imperiale. Il suo allontanamento coincise con l’eccessiva potenza raggiunta (presenza scomoda) in Italia con Teodorico si crea una convivenza relativamente pacifica fra Goti e Romani. Si instaura un dualismo nell’esercizio della giustizia (comes gothorum / prudens romanus)ò Si affaccia il criterio della personalità del diritto? Editto di Teodorico: problemi di attribuzione (quasi certamente appartiene invece alla successiva stagione dei Visigoti di Spagna, 526 ca.). Le fonti normative condensate nei 156 capitoletti sono 1) costituzioni imperiali (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano); 2) raccolte di giurisprudenza (volgarizzate, vedi sopra) crisi post-teodoriciana (viene meno una leadership forte). Guerra greco-gotica fra il 535 e il 553 su iniziativa dell'Imperatore Giustiniano 554 d.C.: Pragmatica Petitione Vegilii Sanctio pro REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E LEGGI ROMANO-BARBARICHE DUE REALTÀ A CONFRONTO, PERSONALITÀ E TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO: il principio della personalità del diritto, che avrà massima diffusione nel Medioevo carolingio risponde principalmente alla esigenza di popolazioni di etnia diversa conviventi sul medesimo territorio di conservare le proprie consuetudini. Esso si affianca senza mai scalzarlo completamente al principio della territorialità cui era improntata la giurisdizione romana. IL REGNO VISIGOTO: DA TOLOSA A TOLEDO precoce conversione al cattolicesimo con Recaredo (III concilio di Toledo, 589) lex Romana Visigothorum di Alarico II (506): leges (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, Libri responsorum di Papiniano). Abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione del Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano) lex Visigothorum: primo nucleo di Eurico (476), rinvenuto in un codice palinsesto Lex romana-visigothorum e Lex Visigothorum: si tratta di due filoni normativi paralleli, che convivono nella giurisdizione visigota e in genere in quella dei regni germanici INTERPRETAZIONE TRADIZIONALE DEL DUPLICE FILONE NORMATIVO ALLA LUCE DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO INTERPRETAZIONI PIU RECENTI: tesi di Garcia Gallo e Gallo D’Ors (LRV: strumento scolastico di formazione dei giuristi) tesi di Cortese (LRV: lex romana mundialis di Isidoro di Siviglia; leges barbarorum e l’universo normativo mondiale romano) REGNO BURGUNDO: LEX BURGUNDIONUM, LEX ROMANA-BURGUNDIONUM Gundobado; liber papianus. le fonti sono le stesse utilizzate dai Visigoti (inizi VI secolo d.C.) Intorno alla fine del VI secolo i Burgundi vengono sconfitti dai Franchi e il loro Regno assorbito dal quello Francorum. In base al principio della personalità del diritto mantengono la loro tradizione normativa DALLA GALLIA ROMANA AL REGNO FRANCO le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate dai Franchi Salii (o Salici) retti dalla dinastia regia dei Merovingi. I Franchi guidati dai Merovingi sconfiggendo Burgundi e Visigoti costituiscono un grande Regno Franco sull'attuale territorio della Francia dal Reno ai Pirenei Pactus legis salicae (VIII secolo d.C. circa): tradizione normativa consuetudinaria. Presso i Franchi non si verifica il fenomeno della redazione di Leges romano-barbariche V I LONGOBARDI IN ITALIA PENETRAZIONE DEI LONGOBARDI DAL 568 DAL FRIULI SCAVALCANDO LE ALPI Alboino, Clefi, interregno e anarchia dei duces. Tendenze centrifughe – mancanza di un’identità unitaria (574-584). Con re Autari (acclamato rex dall’assemblea dei duchi nel 584), all’inizio del sec. VII d.C. l’Italia centro-settentrionale (Langobardia maior) assume anch’essa la struttura di un Regnum germanico ORGANIZZAZIONE LANGOBARDORUM DEL REGNUM dal nomadismo alla stanzialità (dalla sippe alla fara) i ducati e i duchi: unità politico-amministrative tendenzialmente autonome e centrifughe I DUCATI DI SALERNO E BENEVENTO. LANGOBARDIA MINOR FRATTURA IRREVERSIBILE TRA NORD E SUD DELLA PENISOLA Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano: l’unità territoriale l’unità religiosa l’unità normativa LA CONGIUNTURA POLITICA INTORNO AL 640: L’AZIONE DI ROTARI: CAMPAGNA PER LA CONQUISTA DELLA LIGURIA COME STRUMENTO DI COESIONE DEL REGNO. CHIAMATA A RACCOLTA DEI DUCHI. L’EDITTO DI ROTARI (ANNO 643; 388 CAPITOLI) davanti al popolo in armi, forse alla fine della guerra per la conquista della Liguria. Approvato per gairethinx. Due interpretazioni: 1.thinx = conventus, gaire = lancia 2.thinx = cosa/bene, gar = rafforzativo L’Editto consta di due masse normative: 1.cawarfide (consuetudini - patriae leges quae scriptae non erant) 2.decisioni sovrane con l’ausilio di primati iudices VI CONTENUTI DEL DIRITTO GERMANICO CARATTERI GENERALI esteriorità - simbolismo mancanza d’astrazione indifferenza per il momento soggettivo PERSONE MATURITÀ FISICO/GIURIDICA: INSPECTIO CORPORIS DAVANTI ALL’ASSEMBLEA condizione della donna: soggetta al mundio; mundoaldo: padre, agnate maschio FAMIGLIA LONGOBARDA: ASSENZA DELLA PATRIA POTESTÀ (FAMIGLIA ALLARGATA: CLAN – COMUNIONE DI VITA E DI BENI) MATRIMONIO: PER PREZZO/PER RATTO dalla compravendita della sposa alla compravendita del mundio con il pagamento della meta due momenti del matrimonio longobardo: desponsatio, momento contrattuale dell'accordo tra marito e titolare del mundio; traditio: momento della consumazione del matrimonio donazioni matrimoniali LA METÀ VERSATA DAL MARITO AL PADRE DELLA SPOSA – LA DOS ROMANA VERSATA DALLA FAMIGLIA DELLA SPOSA AL MARITO. IBRIDAZIONI E PROCESSI IMITATIVI PROPRIETÀ: DALLA PROPRIETÀ COLLETTIVA (DEL CLAN) ALLA PROPRIETÀ FAMILIARE (COMUNIONE DEI BENI) NON ESISTONO LE FIGURE DEL TUTORE E DEL CURATORE DEL MINORE E DELL'INCAPACE, PERCHÉ LA FAMIGLIA PROVVEDE MEMBRI PIÙ DEBOLI AI SUOI SUCCESSIONI successione legittima dei figli maschi in parti eguali (solus Deus haeredem facere potest) verso il testamento, sull'omda dell'influenza della conversione al cattolicesimo: donatio pro anima, melioratio DIRITTO “PENALE” processo di tipo ‘accusatorio (manca l’interesse pubblico alla repressione penale)’ composizioni (guidrigildo) Carattere risarcitorio della pena rispetto all’offesa arrecata alla vittima e alla sua famiglia FAIDA MATERIA CONTRATTUALE: LA DISTANZA DALL’ART. 1321 COD. CIV. (IL CONTRATTO È L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI VOLTO A COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE) sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo statale sulla autonomia privata (insinuatio) diritto longobardo: assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus come fonte d’obbligazione progressiva affermazione dell’instrumentum scritto come elemento formale testimoniante l’avvenuto accordo tra i contraenti NELL’ALTO MEDIOEVO: ATIPICITÀ; DISTORSIONE DEGLI SCHEMI TRADIZIONALI DIRITTO GERMANICO: OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO / DA ATTI PRIVATI SOLENNI DIRITTO PROCESSUALE: ORALITÀ, SIMBOLISMO IL GIUDICE, PRIVO DI COMPETENZE TECNICHE, E’ UNO SPETTATORE DELLA SFIDA PROCESSUALE. NON ACCERTAMENTO DELLA VERITA’, MA VITTORIA DI UNA PARTE SULL’ALTRA ordalia – iudicium Dei concetto di purgazione Longobardi, ordalie e duello: da Rotari alla critica di Liutprando. Si intuiscono gli effetti della conversione al cattolicesimo VII IL SECOLO VIII: LONGOBARDI, FRANCHI E VESCOVI DI ROMA L’ULTIMO SECOLO DEL REGNUM LANGOBARDORUM IN ITALIA (VIII SECOLO) l’editto di Liutprando (712-744) LA POLITICA DEL PAPATO: LOTTA ALL’ICONOCLASTIA DELLA CHIESA ORIENTALE. SI INASPRISCONO I RAPPORTI FRA OCCIDENTE E ORIENTE DA RATCHIS AD ASTOLFO: SI SUSSEGUONO I TENTATIVI DEGLI ULTIMI RE LONGOBARDI DI OCCUPARE L'ESARCATO, PER UNIRE IL REGNUM AI DUCATI DI SALERNO E BENEVENTO (LANGOBARDIA MINOR). SCARSA RESISTENZA DELLE TRUPPE BIZANTINE. PAPA STEFANO II E IL RAPPORTO PRIVILEGIATO CON I FRANCHI. ALLA DINASTIA MEROVINGIA SI AVVICENDA QUELLA CAROLINGIA, CHE CON CARLO MARTELLO FERMA GLI ARABI A POITIERS ED EVITA UNA INVASIONE MUSULMANA DELL’OCCIDENTE (754) Pipino il Breve, Carlomanno e Carlo: prende quota la dinastia dei Carolingi.. CARLO MAGNO REX FRANCORUM ET LANGOBARDORUM ET PATRICIUS ROMANORUM (774). DEFINITIVA SCONFITTA DELL’ULTIMO RE LONGOBARDO DESIDERIO. il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo dei futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni di Carlo Magno al pontefice dell’ Esarcato e della Pentapoli (città costiere marchigiane) sottratti ai bizantini promissio carisiaca, constitutum Constantini (falsa donazione, contenuta nelle decretali pseudoisidoriane e spacciata come risalente al primo Imperatore cristiano Costantino): legittimerà per secoli le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale sull’intera penisola CARLO MAGNO INCORONATO IMPERATORE DEL SACRO ROMANO IMPERO (800) ambiguità della cerimonia di incoronazione. Impero:Sacro e Romano: crocevia di cattolicesimo, romanità, germanesimo pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero ed Impero Bizantino si dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente Il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico dell’Impero giustinianeo Rinascenza carolina e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario, 825, ordina i centri di studio ecclesiastici nel Regnum Italiae) APPARATO DI GOVERNO DEL REGNO CAROLINGIO: SI ESTENDE ALL’IMPERO CON UNA CONCEZIONE PATRIMONIALE re, conti / comitati; marchesi / marche, missi dominici, scabini. Rimane peraltro amche la giurisdizione territoriale dei ducati/duchi longobardi giuramento di fedeltà e banno. Conti, marchesi, duchi sono legati all’Imperatore da un rapporto di fidelitas, personalissimo, intrasmissibile ETÀ DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO: COMPRESENZA DI DIVERSE LEGES E CONSUETUDINI NAZIONALI ALL’INTERNO DI UN MEDESIMO ORDINAMENTO GIURIDICO. REALTÀ CHE ESPLODE ROMANO IMPERO CON IL SACRO ITINERARI DEL SUPERAMENTO: PROFESSIONES IURIS / CONSUETUDINI FEUDALI TERRITORIALI. A PARTIRE DAL X SECOLO CAPITOLARE. DE SCRIBIS DI LIUTPRANDO: GIÀ IN ETÀ LONGOBARDA I CONTRAENTI POTEVANO ELEGGERE LA lex contractus (la scelta privilegia la legge romana) CONSUETUDINES ITALIAE VIII IL SISTEMA FEUDALE PRECEDENTI (COMMENDATIO, TARDO-ROMANI PATROCINIUM, BUCCELLARII-POTENTES) ELEMENTI COSTITUTIVI 1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo 2. beneficium: elemento oggettivo 3. immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale era accompagnato dall’esenzione del vasso dalla soggezione alla iurisdictio, bannitio e districtio dell’imperatore, funzioni che egli esercitava direttamente nell’ambito del territorio che gli era stato affidato in beneficio TRANSLATIO DOMINII UTILIS, PROPRIETATE RETENTA: TEORIA DEL DOMINIO DIRETTO E DEL DOMINIO UTILE CHE VERRÀ SVILUPPATA DOPO IL 1100 DALLA SCUOLA DEI GLOSSATORI (PROBABILE PATERNITÀ DI PILLIO DA MEDICINA) FEUDO FRANCO E FEUDO LONGOBARDO Criteri differenti nella successione. Il franco solo al maschio primogenito - il longobardo a tutti i figli maschi in portiones) La tendenza fu quella dell'assimilazione del beneficio feudale, concesso in precariato, ai beni patrimoniali del vassus, che ne avrebbe voluto disporre mortis causa trasmettendolo agli eredi. Il processo non si concluse, ma raggiunse due fondamentali traguardi con il Capitolare di Quierzy - 877 (ereditarietà dei feudi maggiori – Carlo il Calvo) e con la Constitutio de Beneficiis-1037 (ereditarietà dei feudi minori – Corrado II il Salico). Non ci furono automatismi nella successione: il nuovo giuramento di fedeltà andava rinnovato al senior Processo discensionale nella costituzione di rapporti di fidelitas e nella concessione di beneficia. Progressiva infeudazione dei territori dell'Impero - Confusione di elementi privatistici e pubblicistici IX IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI Una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari: 1. Capitularia mundana Capitularia missorum Capitularia legibus addenza Capitularia per se scribenda 2. Capitularia ecclesiastica - tendenza degli imperatori Carolingi a esercitare un controllo sul governo della Chiesa 3. Capitularia mixta Il verbum regis e la sua diffusione nelle assemblee: non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione fu prevalentemente orale. Gran parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne strumentalizzarono i testi per garantirsi privilegi. FONTI CAPITOLARI E COSTITUZIONI IMPERIALI IN MATERIA FEUDALE 1) 14-16 GIUGNO 877: CAPITOLARE DI QUIERZY Emanato dall’imperatore Carlo il Calvo (823-877) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno. Questo documento, che ci è giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici. Uno dei capitoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un conte, al figlio del quale potrà essere trasferita la funzione pubblica di titolarità del padre assieme, ovviamente, ai benefici patrimoniali ad essa connessi. Un secondo capitolo consente che i fideles dell’imperatore che decidano di prendere i voti possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al loro figlio oppure ad un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi della corte. (N. 282, C. 3) “Si comes de isto regno obierit, cuius filius nobiscum sit, filus noster cum ceteris fidelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti plus familiares et propinquiores fuerunt, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et cum episcopo, in cuius parrochia fuerit ipse comitatus, ipsum comitatum praevideant, usque dum nobis renuntietur, ut filium illius, qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus (...) donec obitus praefati comitis ad notitiam nostram perveniat et ipse filius eius per nostram concessionem de illius honoribus honoretur (...)”. (N. 281, C. 10) “Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum Dei et nostro amore compunctus seculo renuntiare voluerit et filium vel talem propinquum habuerit, qui rei publicae prodesse valeat, suos honores, prout melius voluerit, et valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod impedimentum facere praesumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo, ut ad patriae defensionem pergat”. 2) 28 MAGGIO 1037: CONSTITUTIO DE FEUDIS (NOTA ANCHE COME EDICTUM DE BENEFICIIS) Emanata dall’imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l’assedio di Milano, come arma politica per ingraziarsi i vassalli minori contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto d’Intimiano. Tale provvedimento oltrepassò tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nella trasformazione dei rapporti feudali e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà dei benefici stabilite in precedenza da Carlo il Calvo nell’877. Con tale atto Corrado II fissava alcuni principi: 1. i vassalli – in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detenevano benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari; 2. in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stato competente il tribunale imperiale; 3. quanto ai vassalli minori le eventuali cause dovevano essere definite o dinanzi ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale; 4. si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti; 5. i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi (irreversibilità del rapporto); Così formulata, la Constitutio de feudis minava alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla quale venivano pure sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori. (C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Chuonradus gratia Dei Romanorum imperator augustus. Omnibus sancte Dei ecclesia fidelibus et nostris tam presentibus quam et futuris notum esse volumus, quod nos ad reconciliandos animos seniorum et militum, ut adinvicem semper inveniantur concordes et ut fideliter et perseveranter nobis et suis senioribus serviant devote, precipimus et firmiter statuimus: (1) ut nullus miles episcoporum, abbatum, abbatissarum aut marchionum vel comitum vel omnium, qui benefitium de nostris publicis bonis aut de ecclesiarum prediis tenet nunc aut tenuerit vel hactenus iniuste perdidit, tam de nostris maioribus valvasoribus quam et eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitucionem antecessorum nostrorum et iudicium parium suorum. (2) Si contentio emerserit inter seniores et milites, quamvis pares adiudicaverint, illum suo beneficio carere debere, et si ille dixerit, hoc iniuste vel odio factum esse, ipse suum beneficium teneat, donec senior et ille quem culpat cum paribus suis ante nostram presentiam veniant, et ibi causa iuste finiatur. Si autem pares culpati in iudicio senioribus defecerint, ille qui culpatur suum beneficium teneat, donec ipse cum suo seniore et paribus ante nostram presentiam veniant. Senior autem aut miles qui culpatur, qui ad nos venire decreverit, sex ebdomadas ante quam iter incipiat, ei cum quo litigatur innotescat. Hoc autem de maioribus valvasoribus observetur. (3) De minoribus vero in regno aut ante seniores aut ante nostrum missum eorum causa finiatur. (4) Precipimus etiam, ut cum aliquis miles sive de maioribus sive de minoribus de hoc seculo migraverit, filius eius beneficium habeat. Si vero filium non habuerit et abiaticum ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficium habeat, servato usu maiorum valvasorum in dandis equis et armis suis senioribus. Si forte abiaticum ex filio non reliquerit et fratrem legittimum ex parte patris habuerit, si seniorem offensum habuit et sibi vult satisfacere et miles eius effici, beneficium quod patris sui fuit habeat. (5) Insuper etiam omnibus modis prohibemus, ut nullus senior de beneficio suorum militum cambium aut precariam aut libellum sine eorum consensu facere presumat. Illa vero bona, que tenent proprietario iure aut per precepta aut per rectum libellum sive per precariam, nemo iniuste eos divestire audeat. (6) Fodrum de castellis, quod nostri antecessores habuerunt, habere volumus. Illud vero, quod non habuerunt, nullo modo exigimus. (7) Si quis hanc iussionem infregerit, auri libras centum componat, medietatem kamere nostre et medietatem illi cui dampnum illatum est. Signum domni Chuonradi serenissimi Romanorum imperatoris augusti. (M.) Kadolohus cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovit. Datum V. Kal. lunii, indic. V, anno dominice incarnacionis millesimo XXXVIII. Anno autem domni Chuonradi regis XIII, imperii XI. Actum in obsidione Mediolani; feliciter amen. X UN’ETÀ SENZA GIURISTI LA CULTURA GIURIDICA E LA TRASMISSIONE DEL SAPERE NELL’ALTO MEDIOEVO: I SECOLI DELL’ORALITÀ E DELLA CONSUETUDINE ASSENZA DEL GIURISTA IN SENSO TECNICO PROFESSIONALMENTE FORMATO assente a livello giudiziario, notarile e legislativo - mancano giudici,avvocati, notai, legislatori IL DIRITTO NON ERA SCIENZA AUTONOMA L'alfabetizzazione avveniva attraverso l'insegnamento delle sette arti liberali, come nel mondo tardo antico: le arti sermocinali (grammatica, dialettica, retorica) e le arti reali (matematica, astronomia, geometria, musica). Il diritto non aveva l'identità di un'arte, ma sue nozioni essenziali venivano impartite nell'ambito dell'insegnamento della retorica (arte della parola) e della dialettica (arte del ragionamento) scomparsa della scuola imperiale di Roma cancellerie di Roma, Ravenna (Eswarcato) e Pavia (Regno Italico longobardo-franco): ipotesi sull’esistenza di insegnamenti privati sistema delle scuole altomedievali capitolare olonese di Lotario I (825), disciplina il fiorire delle scuole vescovili presso le cattedrali nelle città dell'Italia centro-settentrionale calmierandolo scuole monastiche nelle aree rurali scuole episcopali nelle città L'ALFABETIZZAZIONE E L'ISTRUZIONE SUPERIORE CHIESA ERANO MONOPOLIO DELLA IL DIRITTO ROMANO: EPITOMI E VOLGARIZZAZIONI SOPRAVVIVONO ALL'OCCUPAZIONE DEI LONGOBARDI D il diverso destino altomedievale delle varie parti del corpus iuris giustinianeo: Codex (testo epitomato: epitome Codicis; Summa perusina, glosse) Institutiones (glosse) Novellae (epitome Iuliani – Authenticum) Digesta (eclissi dall’inizio del VII secolo; ultima testimonianza in un’epistola del pontefice Gregorio Magno del 603) Si consolida il nesso diritto romano – diritto canonico (nomocanones) raccolte di diritto romano ad uso del clero (lex romana canonice compta, secolo IX) XI IL SECOLO XI LA RIFORMA GREGORIANA Movimento riformatore e restauratore delle funzioni delle gerarchie ecclesiastiche, colluse e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione feudale dell’Impero a scopo di potere e di lucro Manifestazioni patologiche: simonia e nicolaismo La Riforma si manifesta sul piano culturale e normativo attraverso tre filoni: 1. produzione di falsi canoni, che supportano l’autonomia se non il primato della giurisdizione ecclesiastica su quella imperiale (coll. pseudo-isidoriana, di Ansegiso e di Benedetto Levita) 2. produzione di libelli-pamphlet che teorizzano l'ideologia della Riforma (Defensio Enrici IV di Pietro Crasso) 3. produzione di consolidazioni sistematiche di norme giustinianee ed ecclesiastiche (canoni e decretali) LA LOTTA PER LE INVESTITURE E LE RACCOLTE DI FILO-RIFORMISTE DIRITTO CANONICO Burcardo di Worms (Decretum), Anselmo da Lucca (1006-1073, Collectio canonum) Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita) GREGORIO VII PAPAE (1075-76) (1073-1085): DICTATUS SCRIPTORIA ECCLESIASTICI ricompaiono i manoscritti (frammenti) del corpus giustinianeo. Di quale provenienza? - COLLECTIO BRITANNICA Collana di frammenti del Digesto misti a fonti canonistiche: prima corposa riapparizione dei Digesta, scaturita dal movimento riformatore gregoriano. Si tratta di una massa di passi del Digesto (circa 90), che comincia a fare capolino in alcune raccolte canonistiche di ambiente riformista LA COSIDDETTA “SCUOLA DI PAVIA” palatium e tribunale degli imperatori del Sacro Romano Impero e re d’Italia: scuole per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco Liber legis langobardorum (Liber Papiensis): raccolta cronologica degli Editti dei re longobardi da Rotari ad Astolfo + Capitolari franchi emanati per il Regnum Italiae (Capitolare Italico)+ costituzioni imperiali fino a Corrado II Lombarda: raccolta sistematica dei medesimi materiali normativi Expositio ad librum legis langobardorum: unica ma rilevantissima testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese, che documenta un lavorio interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di operatori del diritto impegnati nell'attività giudiziaria antiquissimi, antiqui, moderni. Teoria della lex generalis omnium, cioè il diritto romano, chiamato a colmare le lacune del complesso normativo longobardo-franco F O NT I DICTATUS PAPAE (1075-76) Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del registro di lettere di papa Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che introducevano una profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa Cattolica attraverso la recezione dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica. Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e rappresenti una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per servire di base a una specifica raccolta di norme canoniche. Nel Dictatus Papae si sostiene la posizione del papa quale vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico, quindi sciolto dal rispetto verso qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale. 1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio. 2. Solo il pontefice romano si dica di diritto universale. 3. Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi. 4. Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro. 5. Il papa abbia il potere di deporre anche gli assenti. 6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l’altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa. 7. Solo a lui sia lecito, secondo le necessità del momento, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonicale e viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri. 8. Solo il papa possa far uso delle insegne imperiali. 9. Al papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi. 10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese. 11. Il suo nome è unico in tutto il mondo. 12. Gli sia lecito deporre gli imperatori. 13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all’altra. 14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia. 15. Chi è stato ordinato dal papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore. 16. Nessun sinodo senza indicazione del papa deve essere chiamato generale. 17. Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità. 18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti. 19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio. 20. Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica. 21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica. 22. La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura. 23. Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato papa Simmaco. 24. Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori). 25. Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo. 26. Non sia considerato cattolico chi non è d’accordo con la Chiesa romana. 27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui. XII RAVENNA, ROMA, PEPO TESI STORIOGRAFICHE SUPERATE la “scuola di Ravenna” e Pietro Crasso, legati al mondo esarcale bizantino e alle sue reminiscenze DUE PASSI DI ODOFREDO (1260 CIRCA) (D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam”; (D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt … Debetis scire, studium fuit primo Rome, postea, propter bella que fuerunt in marchia, destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea … post mortem Karoli civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam [Bologna], cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, ff. vetus, et novum et Insti. Postea fuit inventum infortiatum, sine tribus partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatim”. DISPUTA SUL COMPUTO DEI GRADI DI PARENTELA AD OPERA DI S. PIER DAMIANI (AMBITO RAVENNATE) PIER DAMIANI, OPUSCULUM OCTAVUM DE PARENTELAE GRADIBUS: “processerat ut sapientes civitatis in unum convenientes, siscitantibus florentinorum veredarii, in commune rescripserint septimam generationem canonica auctoritate praefixam ita debere intelligi ut, numeratis ex uno generis latere quatuor gradibus, atque ex alio tribus, iure iam matrimonium posse contrahi videretur … ut qui tenetis in gymnasio ferulam, non vereamini subire in ecclesia disciplinam, et qui tanquam docti peroratis in in tribunalibus causas, sufficiat vobis sicut docentis in oratorio christi audire sententias”. LA SCUOLA DI ROMA (ODOFREDO; FITTING; GIAMBATTISTA CACCIALUPI) 1118: IRNERIO E L’ANTIPAPA MAURIZIO BURDINO, IRNERIO CONTINUA IL SUO INSEGNAMENTO A ROMA? IL PLACITO DI MARTURI (1076): RICOMPARE UNA CITAZIONE DI UN PASSO DEL DIGESTO VECCHIO IN UN PROCESSO CIVILE DI AREA CANOSSIANA PEPO - TESTIMONIANZE Odofredo ci ha lasciato la testimoniamza dello scraso valore di Pepo, ma forse solo per esaltare la grandezza di Irnerio? IPOTESI Rodolfo il Nero, ecclesiastico normanno (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189) Summa ‘Iustiniani est in hoc opere’ (Provenza, prima metà del sec. XII): contiene una semplice glossa attribuita a Pepo sul significato del contratto di mutuo CLARUM BONONIENSIUM LUMEN: GUALFREDO VESCOVO DI SIENA [M. 1127] (L'UMANISTA SIGISMONDO TICCI [M. 1528] RICORDA NEL SUO DE UTROQUE APOSTOLICO UN AUTOREVOLE CONSESSO DI ECCLESIASTICI TENUTOSI A SIENA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA, AL QUALE ERA PRESENTE UN PEPO-PETRUS DEFINITO COME SOPRA) VESCOVO ORTODOSSO DI BOLOGNA SIGIFREDO / VESCOVO SCISMATICO PIETRO (1085/1096) EXCEPTIONES LEGUM ROMANARUM PETRI: LIBRO DI TUBINGA, COLLEZIONE VERCELLESE, LIBRO DI ADMONT, LIBRO DI ASHBURNHAM, LIBRO DI GRAZ. ORIGINE FRANCESE - PROVENZALE? SONO ANCH'ESSE DA RICONDURRE A PEPO? BRACHYLOGUS IURIS CIVILIS (FRANCIA DEL SUD, INIZI XII SEC.) PRESENZA DEL MEDESIMO FRAMMENTO DEL DIGESTO ALLEGATO DAI GIUDICI DI MARTURI FONTI LA SUMMA ALLE ISTITUZIONI “IUSTINIANI EST IN HOC OPERE” (III, 6) Nella più antica Summa alle Istituzioni che sia stata scritta in Provenza, risalente alla prima metà del secolo XII, si trova un’unica citazione dottrinale in cui compare il nome di Pepo, il quale risulta così essere stato un personaggio quasi più noto e apprezzato in Provenza che a Bologna. La citazione di Pepo è legata alla grossolana etimologia della figura giuridica del mutuum (quod ex meo tuum fit), che viene ricordata nella Summa predetta e che Pepo poteva avere letto nelle Istituzioni giustinianee (Inst. 3.14 pr., tratto da Gaio, 3.90), oppure nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia (5.25.18) o persino nell’Elementarium di Papìas, un celebre vocabolario composto da un grammatico lombardo verso la metà del secolo XI (sotto la voce mutuum). “(…) Queritur, quare mutuum solum dicatur ab eo quod ex meo tuum fit, cum in pluribus aliis contractibus eveniat idem quod ex meo tuum fit. Solutio. Propter usum frequentiorem quod generale est specialiter attribuitur huic sub nomine mutui, licet mutuum in certis contractibus dici posset. Et hoc secundum Peponem. Nos tamen aliter diffinimus hoc scilicet modo (...)”. RADULPHUS NIGER, MORALIA REGUM Nei suoi Moralia Regum (un commento ai biblici Libri dei Re composto tra 1179 e 1189) Rodolfo il Nero, un maestro inglese di arti liberali che svolse attività di insegnamento a Parigi, fornisce alcune preziose notizie su Pepo. Egli avrebbe avuto conoscenza del Codice e delle Istituzioni, ma non del Digesto, e inoltre avrebbe partecipato ad una seduta giudiziaria presieduta dall’imperatore (Enrico IV) contestando una corretta sentenza già formulata da giudici lombardi. Di fronte a questa, che in base a una norma longobarda ancora vigente in Italia aveva sanzionato l’omicidio di un servo con la condanna ad una composizione pecuniaria, Pepo invoca la pena capitale sostenendo anzitutto che non si doveva fare distinzioni tra l’omicidio di un uomo libero e quello di un servo e richiamandosi implicitamente a passi della Bibbia e alla legge del taglione (accolta già nelle XII Tavole ma poi scomparsa dal diritto romano), che ammettevano la punizione di un omicidio con la morte. “Cum enim coram imperatore in Lombardia convenissent iudices tocius regni, occiso servo a quodam, quesitum est iudicium de homicida. Venerant itaque tamquam ad convivium invitati, ut de iure reficerent imperatorem et ipsi reficerentur. Cum igitur multiplici allegatione iuris sui inebriarentur tamquam Amon, pravi iudices dictaverunt sentenciam in homicidam solam mulctam pecuniariam. Surrexit autem magister Peppo in medium, tamquam Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam, et [...] allegavit eum qui exemisset hominem de grege hominum, universitati fore iniurium adeo, ut qui hominem ademisset universitari hominum, quia violasset naturale communionis consorcium, ipse pariter de medio tolleretur et homicida occideretur. Sive enim servus sive liber foret, idem ait esse iudicium, quoniam addictio servitutis delere non poterat communionem nature humane conditionis. Legibus igitur et sacris constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit magister Peppo coram imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus”. PLACITO DI MARTURI, 1076 marzo (1-4) Nel placito (seduta giudiziaria) tenuto da Nordilo, messo della duchessa e marchesa Beatrice di Canossa e dal visconte Giovanni, viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo, preposito del medesimo, la lite che essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di “Papaiano”. Tali beni nel passato erano stati ceduti al monastero di Marturi dal marchese di Toscana Ugo. La causa viene decisa a favore del monastero grazie all’allegazione di un passo del Digestum vetus che sospendeva la prescrizione quarantennale, prevista nel diritto giustinianeo per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui questi ultimi, nel corso di tale periodo, si fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il possesso rispetto al diritto vantato dai concessionari. Il monastero, con il conforto di alcuni testimoni, dichiara di avere già denunciato in passato la situazione senza però riuscire a risolvere la lite a causa della carenza di giudici e ottiene la restituito in integrum dei beni contesi da Sigizo. (S) In Christi nomine. Brevia recordazionis (pro futu)ris temporibus ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter in presenzia Nordilli, missi domine Beatricis ductricis et marchionisse, et Iohannis vicecomitis (…) in iudicio cum eis residentibus Guillielmo iudice, et Pepone legis doctore, et Rodulfo filio bone memorie Segnori, et Rolando filio bone memorie Rustici, et Aldiberto filio bone memorie Baruncelli, et Stefano filio bone memorie Petroni, et Benzo filio bone memorie Benzi, et Segnoritto filio bone memorie Boniti, et reliquis pluribus, proclamavit Iohannes advocatus ecclesie et monasterio sancti Michaelis site in castello, qui vocatur Martuli, una cum prepositus Gerardo eiusdem ecclesie et monasterii adversus Segizonem de Florentia de quibusdam terris et de ecclesia sancti Andree, sitis in loco Papaiano, que fuerunt Wuinizonis filius bone memorie Ugonis, et ostendi(t cartulam), per quam predicto Vuinizo res (istas Ugoni) marchioni, concessit, et quandam aliam, qua continebatur, Ugonem marchionem easdem res prefato monasterio dedisse. Huic intenzioni prefatus Sigizo temporis prescriptionem obiecit dicens, inter se suumque patrem predictas res per quadrainta annorum curricula esse possessas. Quam Sigizonis excepzionem pars suprascripti cenobii allata replicazione infirmavit affirmans, infra prefata tempora huius litis factam esse proclamationem. Et tribus idoneis hominibus productis, silicet Iohanne predicte ecclesie advocato, et Stefano filio bone memorie Petroni, et Aldiberto filio bone memorie Baruncelli, dixerunt abatem lohannem de predictis rebus marchioni Bonifazio, et Guidricum abatem duci Gotifredo et comitisse Beatrici proclamasse; et ita se iuraturos promiserunt. Et insuper predictus Iohannes advocatus, tactis sacrosanctis evangeliis, iuravit (ut supra); Stefano quoque et Aldiberto (suprascriptis) iurare volentibus, utraque pars consensit advocati sacramentum sufficere. His peractis, supradictus Nordillus, predicte domine Beatricis missus, lege Digestorum libris inserta considerata, per quam copiam magistratus non habentibus restitutionem in integrum pretor pollicetur (= D. 4.6.26.4), restituit in integrum ecclesiam et monasterium sancti Michaelis de aczione omnique iure, quod amiserat de terris et rebus illis, que fuerunt Vuinizonis de Papaiano, quas ipse Ugoni marchioni tribuit et Ugo marchio in ecclesiam sancti Michaelis contulit. Actum est hoc anno ab incarnatione domini nostri lesu Christi septuagesimo quinto post mille, mense marzio, indizione quartadecima, felicitcr. Factum est hoc intus burgum, qui vocatur Martuli, prope plebem sancte Marie, territurio Fiorentino, feliciter. (S) Addo fidem dictis scribens ego Nordilus istis. XIII IRNERIO bononiensis - teutonicus Irnerio: arti liberali, teologia, notariato Matilde di Canossa, invito ufficiale: "…et dominus Yrnerius libros legum , qui dudum neglecti fuerunt, ad petitionem natilde comitisse renovavit, forte alicubi verbis interpositis…" (Cronicon, Burcardo di Usperg) al seguito di Enrico V almeno dal 1116 : a Roma sostiene la legittimità dell'elezione dell'antipapa documenti che ne testimoniano l’attività ricompresi fra il 1112 e il 1125, da causidicus, a iudex, a legum doctor la posizione filoimperiale è testimoniata anche, sul piano dottrinale, da una sua nota glossa relativa al rapporto consuetudine/legge ove si compone l’antinomia fra i passi di Salvio Giuliano (D. 1.3.32) e di Costantino in base alla ratio temporis: “loquitur haec lex [Salvio Giuliano] secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem nihil faceret desuetudo populi”. ATTENZIONE DI IRNERIO PER LA PRASSI il formularium notarile edito alla fine del sec. XIX da G.B. Palmieri non appartiene a Irnerio, ma certamente egli ebbe contatti con l’ambiente colto dei notai bolognesi Angelo e Bonando nuova formula dell’enfiteusi presente in una glossa di irnerio e teorica dei 4 strumenti (compravendita, enfiteusi, donazione, testamento) APPROCCIO FILOLOGICO AL TESTO GIUSTINIANEO la ricostruzione dei libri legales in cinque parti (Odofredo la giustificherà in base all’ordine della loro ricomparsa) atteggiamento davanti alle novellae: “hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id est autentica, sit repudiandus. Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo modo concordat, sed omnino inter se discrepante item eius libri principium nullum est nec seriem [= finem], nec ordinem aliquem habet. Item novellae istae constitutiones, de quibus me loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis innodati”. I “SOMNIA FITTINGHIANA” SULLA ENTITA' DELLA PRODUZIONE IRNERIO SCIENTIFICA DI XIV I GLOSSATORI Il metodo utilizzato da questi legum doctores per l'interpretazione (ESEGESI) dei testi giustinianei trovava nella GLOSSA il proprio strumento qualificante. La GLOSSA è un contenitore di intepretazione letterale, cioè agganciata alla littera (singola parola) del testo. L'interpretazione poteva avere contenuto filologico e dogmatico. Nei manoscritti del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano le GLOSSAE venivano a posizionarsi ai margini del testo, vale a dire che incorniciavano il testo medesimo ed erano collegate con delle lettere in esponente (a, b, c, …) ai verba di cui chiarivano il significato. La tradizione (trasmissione ai posteri) delle GLOSSAE fu spontanea: essa era affidata alla memoria e alla diligenza degli studenti che seguivano le lezione (lecturae) e prendevano quelli che oggi chiameremmo appunti. DAI QUATTRO BASSIANO DOTTORI A GIOVANNI la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innestò in una “scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici retti in Bologna da successive generazioni di dottori di leggi. Scuole private, insegnamenti spontanei legati alla fama dei singoli maestri. Sino alla metà del 1100 (XII secolo) mancano i rapporti con le istituzioni universali (Impero, Papato) e con quelle territoriali (Comune) I QUATTRO DOTTORI E LE LEGGENDARIE DIVERGENZE TRA BULGARO E MARTINO Ottone Morena (Aulo Gellio per la morte di Aristotele): “Bulgarus os aureum, Martinus copia legum, mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego” Azzone: “Martinus inaherebat literae tanquam iudaeus” Martino spiritualis homo Bulgaro: la novità del rigorismo Aequitas e ius strictum “GRAMMATICA’ E ‘RETORICA’ NELL’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO Rogerio: le Quaestiones super institutis e le Enodationes quaestionum super codice Modi vecchi e modi nuovi di insegnare e fare interpretazione giuridica (Rogerio, Piacentino, le scuole di arti liberali) LA LETTERATURA PROCESSUALISTICA il De actionum varietate di Piacentino (1160) il De natura actionum, forse di un Gerarudus a Saint Gilles in Provenza L’APPROFONDIMENTO DELLA SCIENZA PROCESSUALISTICA RAPPRESENTA PRIORITA’: CONCRETEZZA SCUOLE LONGOBARDISTICHE UNA Carlo di Tocco, Roffredo Epifanio Beneventano e la scuola meridionalistica. Nei ducati di Salerno e Benevento, poi assorbiti dal Regnum Siciliae, sopravvive una tradizione anche scientifica del diritto longobardo PIACENTINO: - Sermo de legibus; i miseri bononienses iudices collusi con il potere imperiale nel severo giudizio di Piacentino la tradizione retorica, grande successo nella Francia provenzale (Monpellier) dover l'insegnamento meno tecnico - tipico di scuole per la formazione del clero - incontra grande favore la summa ai Tres libri (gli ultimi tre libri del Codice) PILLIO DA MEDICINA: le Quaestiones auree il Libellus disputatorius i brocarda: tentativo di una nuova didattica diversa dalla bolognese, scarsa fortuna interessi feudistici e pubblicistici le scuole cosiddette ‘minori’ e le attitudini diverse da quelle bolognesi: summistiche e processualistiche (Provenza - Vercelli, Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova)) LE TRE REDAZIONI DEI LIBRI FEUDORUM Uberto dall’Orto; Iacopo d’Ardizzone; Iacopo Colombi la decima collatio = la normativa feudale entra a far parte dei Libri legales e del circuito scolastico per il suo rilievo fattuale LA SVOLTA DI GIOVANNI BASSIANO PREVALE LA LINEA LEGALISTICA SU QUELLA EQUITATIVA NELL'INTERPRETAZIONE (ESEGESI) DELLA LEGGE GIUSTINIANEA DA UGOLINO AD AZZONE (SUMMA E LECTURA CODICIS) LA CRISI DELLA GLOSSA E L’ESIGENZA DI ORDINE ACCURSIO E LA MAGNA GLOSSA AL CORPUS IURIS CIVILIS DESTINATA A DIVENIRE L'INTERPRETAZIONE UFFICIOSA DEI TESTI GIUSTINIANEI NEL MEDIOEVO ED IN ETÀ MODERNA. INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEGGE: PRIMO LIVELLO DELL'ESEGESI DELLA SCIENZA GIURIDICA NUOVA SISTEMATICA DEI GIUSTINIANEI: 1.DIGESTUM VETUS (LIBRI 1-24) 2.INFORTIATUM (LIBRI 25-38) 3.DIGESTUM NOVUM (LIBRI 39-50) 4.CODEX (LIBRI 1-9) 5.VOLUMEN: TESTI INSTITUTIONES TRES LIBRI CODICIS (LIBRI 10-12) AUTHENTICUM ( 9 COLLATIONES) LIBRI FEUDORUM (10 COLLATIO) TUTTI ACCOMPAGNATI DALL’APPARATAO DI ACCURSIO IACOPO BALDUINI, ODOFREDO E LA LINEA ALTERNATIVA RISPETTO AD ACCURSIO perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in Francia, nella scuola di Orléans dove il magistero giuridico venne avviato da legum doctores francesi (Jean de Monchy, Simon de Paris…) che avevano studiato a Bologna nelle scuole di Odofredo e di Iacopo Balduini XV IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI STUDIO LA GLOSSA COME “TESTO APERTO”: ESEGESI, INTERPRETATIO E SINTESI gli universi concentrici: omnia in corpore iuris inveniuntur AEQUITAS aequitas come strumento normalizzatore aequitas religiosa (misericordia, salus animarum) aequitas romana (quae in paribus causis paria iura desiderat) UNIVERSALITÀ DEL DIRITTO COMUNE ROMANO-CANONICO diritto dei due poteri universali: Impero e Chiesa. Fornisce un vocabolario giuridico universale licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale): il giurista medievale e moderno si forma in diritto comune, "passaporto" della formazione giuridica LA PRIMA ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDIA GIURIDICI: la comitiva – la societas universitas scholarium universitas doctorum modello bolognese / modello parigino rectores universitates (ultramontani, citramontani) nationes collectae gli studenti e il Comune di Bologna i dottori e il Comune di Bologna la dieta di Roncaglia (1158) l’authentica “Habita” (1155-58): Federico I Barbarossa e i Quattro Dottori offrono agli studenti bolognesi una serie di garazie su richiesta degli stessi docenti 1) libertà di movimento sul territorio dell’Impero 2) giurisdizione speciale per gli scolari 3) sottrazione dall’onere delle rappresaglie MODELLI DI UNIVERSITÀ: spontanee comunali imperiali signorili FONTI LA COSTITUZIONE HABITA DI FEDERICO I (1155-58) Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi integrato e promulgato solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa istituisce alcune concessioni in favore di studenti e maestri – con immediato riferimento a quelli bolognesi – che vengono a costituire i diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità imperiale a tali categorie di soggetti. I principi così sanciti riguardano i seguenti punti: 1. a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in completa libertà e sicurezza per raggiungere i centri di studio che desiderano liberamente frequentare 2. studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione imperiale contro ogni molestia e danno 3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini per essere affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione ecclesiastica, al vescovo locale L’importanza di questa costituzione (riconosciuta come Authentica in quanto emanata dall’imperatore come le Novellae di Giustiniano) è tale che la tradizione dei maestri bolognesi porta ad includerla nel Corpus Iuris giustinianeo, individuando la sedes materiae in C. 4.13. La costituzione federiciana viene quindi integrata mediante la glossa accursiana, estesa a commentare l’intero Corpus Iuris e riportata anche nelle edizioni a stampa, che iniziano a comparire dagli inizi dal secolo XVI. XVI IL DIRITTO CANONICO GRAZIANO Concordia discordantium Decretum (1140 circa) canonum / Il Decretum fu un testo aperto che si stabilizzò verso la fine del 1100. Al nucleo originario grazianeo si aggiunsero nell'arco di un cinquantennio altri materiali normativi e dottrinali dicta e paleae separazione del diritto canonico dalla teologia. Razionalizzazione delle fonti: 1) canoni cocnciliari; 2) decretali pontificie; 3) testi romanistici inseriti in una fase successiva. Per riportare a concordia le norme discordanti Graziano utilizza quattro rationes (criteri): ratio temporis, ratio loci, ratio significationis, ratio dispensationis ALESSANDRO III E INNOCENZO III QUINQUE COMPILATIONES ANTIQUAE I) COMPILATIO I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da Parma, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 testi. Attinge direttamente agli archivi papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del secolo XII e gli atti dei grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII (detta perciò Breviarium extravagantium). Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione rivista nel 1192-98. Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla Compilatio I di Bernardo da Parma, sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti che organizzano sistematicamente le fonti: iudex (relativo alle autorità giudiziarie e all’organizzazione dei tribunali) iudicium (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura) clerus (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi) connubium (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle persone) crimen (relativo alla procedura e al diritto penale) II - III) COMPILATIO III: si tratta di una raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel 1210 a docenti e studenti dello Studium di Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale). Ad essa fece seguito la Compilatio II (1210-12), con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente e raccolte a cura di Giovanni di Galles. IV) COMPILATIO IV: si tratta di una raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215, cui vengono aggiunti altri 104 testi di Innocenzo III; rimane una raccolta a carattere privato. V) COMPILATIO V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224, su ordine di papa Onorio III, raccogliendo le sue decretali degli anni 1216-26 e unendovi anche la costituzione emanata da Federico II nel 1220 al momento dell’incoronazione imperiale (le Constitutiones in Basilica Petri), che privilegiava la Chiesa. Tale raccolta ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio a studenti e maestri dello Studium di Bologna e di Padova il Papa dispone inoltre che i testi debbano essere citati nei tribunali, oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi. Testo "pubblicato" e quindi ufficiale per la prima volta il Pontefice assume il ruolo di legislatore per la Cristianità. Diritto come strumento di governo della Chiesa sui suoi fedeli (diritto canonico) - sudditi (diritto ecclesiastico) CORPUS IURIS CANONICI Decretum Liber Extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - Bolla "Rex pacificus") Liber Sextus (1298 - Bonifacio VIII) Clementinae (1316 - Clemente V, Giovanni XXII) Extravagantes (Giovanni XXII sqq.) DECRETISTI E DECRETALISTI LA METODOLOGIA OPERATIVA DEI GLOSSATORI CANONISTI FU DEL TUTTO ANALOGA A QUELLA DEI CIVILISTI. LA DIFFUSIONE DELLA SCIENTIA IURIS CANONISTICA E DELLE RELATIVE SCUOLE INVESTÌ IMMEDIATAMENTE TUTTO L'OCCIDENTE CATTOLICO. glosse, apparati di glosse sul modello di quella accursiana per il Corpus Iuris Civilis (Giovanni Teutonico (Decretum), Bartolomeo da Brescia (Decretales), Giovanni d’Andrea (Sextus, Clementinae, Extravagantes)) fenomeno delle summae canonistiche, opere sistematico-espositive gli esordi decretistici: Uguccione da Pisa, che inserisce nel Decretum grazianeo anche richiami al diritto giustinianeo i decretalisti: Goffredo da Trani; Sinibaldo Fieschi; il cardinale Ostiense (Enrico da Susa) > NASCE L'UTRUMQUE IUS - L'UNO E L'ALTRO DIRITTO, IL ROMANO-GIUSTINIANEO E IL CANONICO SONO DUE COMPLESSI NORMATIVI UNIVERSALI, LA CUI GIURISDIZIONE COINCIDE CON QUELLA DELL'IMPERO E DELLA CHIESA DI ROMA FONTI Il Decretum di Graziano è diviso in 3 parti (con 2 aggiunte posteriori): I parte divisa in 101 distinctiones (ogni parte in cui si chiarisce un argomento a partire dai suoi principi generali e dalle contraddizioni cui dà luogo, operando una serie di suddivisioni successive sempre più puntuali), a loro volta divise in capitoli le prime 20 distinctiones considerano i problemi generali del diritto, le altre 81 trattano invece del governo ecclesiastico e della sua disciplina tramite le varie cariche (vescovi, gerarchia ecc.). II parte divisa in 36 causae (controversie figurate, casi fittizi che introducono una discussione giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il patrimonio ecclesiastico e il matrimonio) e divise in quaestiones (singoli problemi giuridici) e poi in capitoli, ognuna su un problema ipotetico per il quale vi sono varie soluzioni (p. es.: la Causa I dedicata alla simonia, le 2-7 alla procedura, le 16-20 ai monaci e alla loro disciplina, le 27-36 al matrimonio) ad ogni quaestio Graziano illustra le soluzioni con i suoi dicta nella Causa 33, nell’ambito del trattato sul matrimonio, dopo la quaestio II da un continuatore di Graziano ne è stata aggiunta un’altra molto ampia sulla penitenza (un vero e proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7 distinctiones). III parte suddivisa in sole 5 distinctiones, relativa ad un trattato sui sacramenti che è stato anch’esso aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magistri. grande e immediato successo del Decretum, formato sia da autorità normative che da creazioni di dottrina (i dicta), tanto nella scuola quanto nella pratica nella scuola dà origine a una tradizione di glossatori specialisti (i Decretisti) attivi parallelamente a quelli impegnati nello studio del Diritto Romano, mentre nella pratica diventa il punto di riferimento per la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici = processo romano-canonico FONTI CHRONICON URSPERGENSE DI BURCARDO DI BIBERACH La cronaca duecentesca lasciataci dall’abate del monastero tedesco di Ursperg contiene un noto passo nel quale viene presentato un parallelo tra le figure di Graziano e Irnerio, che sottolinea la forte analogia tra le iniziative dai due giuristi. In tal modo viene ancor più evidenziato il ruolo avuto da Graziano come primo sistematore del diritto canonico e quello avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come autore della prima raccolta sistematica del diritto romano giustinianeo in seguito a una petitio (un invito) della contessa Matilde di Canossa. "HUIUS TEMPORIS MAGISTER GRATIANUS CANONES ET DECRETALES, QUAE VARIIS LIBRIS ERANT DISPERSA, IN UNUM OPUS COMPILAVIT ADIUNGENSQUE EIS INTERDUM AUCTORITATES SANCTORUM PATRUM CONVENIENTES SENTENTIAS OPUS SUUM SATIS RATIONABILITER DISTINXIT. EISDEM QUOQUE TEMPORIBUS, DOMINUS WERNERIUS LIBROS LEGUM , QUI DUDUM NEGLECTI FUERANT NEC QUISQUAM IN EIS STUDUERAT, AD PETITIONEM MATHILDAE COMITISSE RENOVAVIT ET SECUNDUM QUOD OLIM A DIVE RECORDATIONIS IMPERATORE IUSTINIANO COMPILATI FUERANT, PAUCI FORTE VERBIS ALICUBI INTERPOSITIS, EOS DISTINXIT" XVII METODI DI STUDIO E DI INSEGNAMENTO CARATTERI DEI POSTACCURSIANI SI DIVERSIFICANO GLI INDIRIZZI SCIENTIFICI DOPO LA COSIDDETTA SERRATA DELLA GLOSSA. DALLE QUAESTIONES AI TRACTATUS QUAESTIONUM, DI CONTENUTO MONOGRAFICO. TRATTATI PROCESSUALISTICI, FORMULARI NOTARILI, INTERESSE PER IL DIRITTO STATUTARIO Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino, Guglielmo Durante, Dino del Mugello Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di notariato (Salatiele). La sua Summa totius artis notarie rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino a tutto il Settecento GENERI LETTERARI DELLA SCUOLA DEI GLOSSATORI 1.LEGERE, REPETERE glosse interlineari e marginali autentiche apparati di glosse distinctiones lecturae, repetitiones dissensiones dominorum summulae, summae 1.DISPUTARE quaestiones (mercuriales, sabbatinae) quaestio iuris / quaestio facti quaestio legitima quaestio ex facto emergens tractatus quaestionum La dialettica delle quaestiones segue il modello del processo XVIII IL SISTEMA DI DIRITTO COMUNE Dalla seconda metà del Duecento i regna dell'Europa occidentale sono accomunati sotto il profilo ordinamentale dalla condivisione del SISTEMA DI DIRITTO COMUNE Per DIRITTO COMUNE si intende il complesso delle normative romano giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici) vigenti RATIONE IMPERII nei territori appartenenti al Sacro Romano Impero e, per la loro autorevolezza, IMPERIO RATIONIS nei territori (come la Francia e la Spagna) che dall’Impero si erano sganciati il SISTEMA DI DIRITTO COMUNE, che ha caratterizzato gli ordinamenti giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi livelli: 1.il livello delle fonti del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di integrazione e come fonte normativa sussidiaria rispetto al diritto positivo locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e regie, giurisprudenza). Verso la fine dell'eta' moderna aumenta il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione rispetto ai diritto positivi territoriali 2.il livello dell’interpretazione dottrinale: i concetti, le figure, gli istituti del diritto comune costituivano l’unico e unitario sistema dogmatico di riferimento per gli interpreti ed i legislatori europei. Comune vocabolario e comune dogmatica giuridica, differente normativa a livello di diritto territoriale (ius proprium) questa sostanziale uniformità di matrice romanistica ha consentito a Manlio Bellomo di parlare di un’Europa del diritto comune XIX LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI COMMENTATORI L’EMERSIONE RAZIONALISTICA E IL CLIMA DI ORLEANS: lo studio della logica magistri artium; il re di Francia e il diritto romano ("rex in regno suo est Imperator"): nel 1235 il pontefice Gregorio IX consente la creazione ad Orlèans di una scuola teologica dove venivano impartiti anche insegnamenti di diritto civile. Una scelta analoga era stata impedita a Parigi. arrivo di maestri addottoratisi a Bologna (Guido de Cumis, Jean de Monchy, Simon de Paris) alla scuola di Iacopo Balduini e di Odofredo, esponenti della linea alternativa rispetto a quella accursiana. JACQUES DE REVIGNY ( vescovo di Verdun, muore nel 1296) ALLIEVO DI JEAN DE MONCHY, CHE SI ERA FORMATO A BOLOGNA ALLA SCUOLA DEL BALDUINI, EREDITA UNA LINEA ESEGETICA MENO RIGIDAMENTE LEGATA ALL'INTERPRETAZIONE LETTERALE FISSATA NELLA "GLOSSA ORDINARIA" DI ACCURSIO lecturae, repetitiones, quaestiones, alphabetum, pseudo-summa feudorum, distinctiones PIERRE DE BELLEPERCHE (al servizio del re di Francia Filippo il Bello; vescovo di Auxerre; cancelliere di Francia; muore nel 1308) lecturae, repetitiones quaestiones come distinctiones SPECIFICITÀ DELLA SCUOLA FRANCESE DEL COMMENTO: rapporti con le arti e la teologia atteggiamento teoretico maximi ruminatores (Giovanni d’Andrea, in senso critico) doctores ultramontani inhaerent fantasiis eorum magis quam rationi (Bartolo, in senso critico) CARATTERI DEL METODO DEI COMMENTATORI ripresa della logica nova di Aristotele, accentuazione dell'aspetto dialettico L'OBIETTIVO DELLA NUOVA SCIENTIA IURIS MIRA A COGLIERE LA RATIO DELLE LEGGI GIUSTINIANEE, MOSSA DALLA NECESSITÀ DI ALLARGARE LE MAGLIE DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE, TROPPO ANGUSTA E GIA' COMPLETAMENTE SODDISFATTA DALL'OPERA ACCURSIANA. NECESSITÀ DI APPLICARE IL DIRITTO DELLA COMPILAZIONE, RISALENTE NEI SECOLI E CRISTALLIZZATO, A UNA CASISTICA CHE PROPONEVA FATTISPECIE IN CONTINUO DIVENIRE UTILIZZAZIONE DEGLI ARGUMENTA DELLA LOGICA ARISTOLICA (ANALOGICO, A POSTERIORI, A FORTIORI, A SIMILIBUS ETC.) AL DATO NORMATIVO GIUSTINIANEO PER FORZARNE IL CONTENUTO A NUOVI SIGNIFICATI. TRADIMENTO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - CREATIVITÀ - GIURISTI PRODUTTORI DI DIRITTO? XX LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA CINO DA PISTOIA studi in Francia? Nobile, poeta, ghibellino seguace dell’imperatore Arrigo VII; da Siena a Perugia [1326]; da ghibellino a guelfo repetitio bolognese di Pierre de Belleperche l’opera di Martino Sillimani e Dino del Mugello PER SECOLI FU CREDUTO DALLA STORIOGRAFIA IL TRAMITE DELL'INGRESSO DEL NUOVO METODO DEL COMMENTO IN ITALIA: IN REALTÀ I RAPPORTI CON LA FRANCIA ERANO NEL XIV SECOLO INTENSISSIMI (P.E. CATTIVITÀ AVIGNONESE) E NEL REGNUM SICILIAE LA DINASTIA REGNANTE ANGIOINA ATTIRAVA A NAPOLI MOLTI INTELLETTUALI E QUINDI CULTURA ANCHE GIURIDICA FRANCESE BARTOLO DA SASSOFERRATO [1314-1357) allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari . Si laurea a Ferrara baccelliere (1333), dottore (1334); ambasciatore e consigliere di Carlo IV amplissima produzione / falsificazioni enorme successo / cattedre su Bartolo / auctoritas normativa propensione ‘giuspubblicistica’ (statuto reale / statuto personale); rappresaglie; teoria della iurisdictio; signoria come tirannide (contrapposizione tiranno / iudex) legata al momento politico di crisi delle autonomie comunali e loro trasformazione in regimi signorili BALDO DEGLI UBALDI (1327-1400) casata nobile, fratelli giuristi; Perugia, Firenze, Pisa, Padova, Pavia; ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI (grande scisma) commentari, feudi, pace di Costanza, diritto canonico, margarita su Innocenzo IV, rosarium consilia I GIURISTI SI OCCUPANO SEMPRE PIÙ DI FREQUENTE DE UTROQUE IURE IL CONSILIUM PRO VERITATE EREDE DEL CONSILIUM SAPIENTIS IUDICIALE collocazione tecnico-processuale: iuris le raccolte di consilia testis COMMENTATORI COME CONSILIATORI dai glossatori a Baldo Paolo di Castro, i Saliceto, Giovanni Nicoletti I trattati De maleficiis: da Angelo Gambiglioni a Ippolito Marsili Francesco Accolti e Alessandro Tartagni (Giason del Maino, Filippo Decio, Bartolomeo Socini, Carlo Ruini) CONSILIATORES E COMMUNIS OPINIO: la prammatizzazione del diritto comune (auctoritates, l’exemplum) communis opinio e certezza endogiurisprudenziale del sistema giuridico communis opinio: maior pars / sanior pars lecturae o consilia; Andrea Alciato, Tiberio Deciani DALLA GIURISPRUDENZA CONSULENTE ALLA GIURISPRUDENZA DEI GRANDI TRIBUNALI: 4) SACRA ROTA ROMANA (STATO PONTIFICIO) 5) SACRO REGIO CONSIGLIO (REGNO DI NAPOLI) 6) PARLAMENTI DI TORINO E DI CHAMBERY (DUCATO DI SAVOIA) RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA COME FONTE DEL DIRITTO COMUNE XXI UMANESIMO GIURIDICO CONCETTO DI UMANESIMO GIURIDICO 1. la filologia 2. la secolarizzazione 3. riforma del mos docendi: mos italicus iuris docendi mos gallicus iuris docendi (dialogi de iuris interpretibus di Alberico Gentili; Francois le Douaren ad Andream Guillartum “de ratione docendi, discendique iuris”) 4. esigenza di sistema / ius in artem redigere 5. mito della brevitas e del ritorno diretto alle fonti 6. nuovo ruolo del giurista: ridimensionamento legalitario LA FASE QUATTROCENTESCA: UMANESIMO E DIRITTO 1. versante propositivo diritto pubblico romano; attenzione che si muove sul versante erudito scoperta di codici edizioni critiche (Angelo Poliziano, Ludovico Bolognini, Lelio Torelli) 2. versante critico contro la scienza giuridica medievale contro l’opera di Giustiniano, distruttrice dei valori della giurisprudenza romana classica polemiche sulle arti LA FASE CINQUECENTESCA. RINASCIMENTO 1. l’umanesimo giuridico in Francia: Guillaume Budè l’indirizzo filologico: Cujas (Budè, Baron) un corpus iuris nazionale: Charles du Moulin un nuovo sistema del diritto romano: Hugues Doneau l’antitribonianismo: Francois Hotman 2. l’umanesimo giuridico in Italia: Andrea Alciato Giason del Maino; Carlo Ruini; Avignone, Bourges, Bologna, Pavia la polemica sul ruolo del giurista: il consilium umanistico una nuova ermeneutica: il De verborum significatone XXII L’ITALIA COMUNALE RINASCITA URBANA DEL SECOLO XI: 1. rapporto con istituzioni feudali 2. continuità con i municipi romani 3. città sedi vescovili 4. economia dei mercati MOVIMENTO ASSOCIATIVO NELLE CITTÀ (CONIURATIO) IL COMUNE MEDIEVALE (ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLA CITTÀ), NASCE DA UN PATTO GIURATO FRA LE CLASSI DI POTERE ASPIRANTI AL CONTROLLO DELLA CITTÀ: VESCOVO, ARISTOCRAZIA FEUDALE INURBATA, RICCHI MERCANTI E ARTIGIANI MOVIMENTO ASSOCIATIVO INTRACOMUNALE: A LIVELLO 1.confraternite 2.compagnie delle armi 3.compagnie delle arti (corporazioni) 4.consorterie gentilizie MOVIMENTO ASSOCIATIVO NELLE CAMPAGNE LE FASI DELLE ISTITUZIONI COMUNALI: 1.comune consolare 2.comune podestarile 3.comune popolare o del capitano del popolo (concetto di populus) legislazione antimagnatizia e suntuaria: ordinamenti sacrati e sacratissimi; Liber paradisus (1257) 4.signoria 5.principato (vicariati imperiali e pontifici) GLI STATUTI il diritto statutario - ius proprium (consuetudini, statuti, brevia). ESPRESSIONE NORMATIVA DEI COMUNI consuetudo et statutum pari passu ambulant; rudis veritas / iuris veritas; aree statutarie; sopravvivenza dello statuto LE TRE TEORICHE STATUENDI: SULLA POTESTAS 1. permissio / silentium principis 2. iurisdictio 3. ius gentium CONTROLLO DELLO STATUTO interpraetatio secundum ius commune XXIII L’ITALIA NON COMUNALE REGNO DI SICILIA Ruggero II (1130); Assise di Ariano di Puglia (1140) Federico II di Svevia Liber Augustalis (1231, Melfi) 1.ordinamento giudiziario 2.processo 3.diritto penale, civile, feudale Angioini (1266) sul continente, Aragonesi dal 1282, vespri siciliani in Sicilia; 1442, unificazione delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica) capitula, pragmaticae, gratiae, preconi si stratificano sopra la normativa federiciana la costituzione Puritatem: gerarchia delle fonti vigenti nel Regnum STATO DELLA CHIESA diritto pontificio / ecclesiastico / canonico la cosiddetta “cattività avignonese”; Egidio di Albornoz, legato pontificio in Italia (1353) Constitutiones sanctae matris Ecclesiae Consitutiones Marchiae Anconitanae Costituzioni Egidiane (1357, Fano; 1544, riforma del cardinale Rodolfo Pio da Carpi) DUCATO DI SAVOIA le prime raccolte normative: Pietro II (1266-1269, contea di Vaud), Amedeo VI, il conte verde (1379) 1416 Amedeo VIII (1416, titolo ducale; decreta: 1423, 1430 - Chambery) SARDEGNA dagli Arconti ai 4 giudicati (Cagliari, Arborea, Logudoro, Gallura). Genova e Pisa importano il modello comunale Aragonesi Mariano ed Eleonora d’Arborea: Carta de Logu de Arborea (1395) PATRIARCATO DI AQUILEIA il patriarca e il parlamento Marquardo: Constitutiones Patriae Fori Iulii (1366) 1420: annessione veneziana, riforme e luogotenenti (1429); processo di “venetizzazione” (dalla fine del ‘400 al 1673) FONTI LIBER CONSTITUTIONUM DI FEDERICO II, COSTITUZIONE PURITATEM (I 62.1) Tale costituzione, nota con il nome di Puritatem (dalla prima parola del testo), venne promulgata una prima volta nel settembre 1231 unita alla costituzione I 69.1 e poi ancora in una seconda redazione, come testo autonomo e ampliato, nell’ottobre 1246. Le parti aggiunte riguardano il riferimento alla graduazione delle fonti (qui evidenziato) e la sezione finale del testo. De sacramentis a baiulis et magistris camerariis prestandis Puritatem, quam nos ipsi sectamur, ab officialibus nostris in iudiciis maxime postulamus, et ut in penam eorum, qui contra fecerint, ultionis divine iudicio nostre indignationis aculeos aggregemus, presenti lege sancimus, ut omnes camerarii et baiuli, priusquam in cabellam vel credentiam baiulationes nostras administrandau susceperint, tactis sacrosanctis evangeliis in publico corporalia subeant sacramenta, quod pure et sine fraude, non amore, non odio, non prece, non pretio nec timore omnibus conquerentibus absque personarum acceptione prompto zelo iustitiam ministrabunt, et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudines approbatas ac demum secundum iura communia, Longobardorum videlicet et Romanorum, prout qualitas litigantium exiget, iudicabunt, curie nostre demania et iura quelibet illesa servabunt, et quod ipsa non negligant et ea in alios nullo alienationis vel locationis titulo transferant, nec per se occupabunt aut occupari permittant, sed occupata et detenta ab aliis nostre curie nuntiabunt, nec a partibus plus recipiant preter subscriptiones sententiarum infrascripta quantitate taxatas, nisi quod est nostra constitutione provisum. Iurare predicta faciant cabellotos suos, quod nichil ultra formam veterem et nova statuta requirent vel ab aliis extorquebunt.