PROF.SSA NICOLETTA SARTI
Storia del Diritto Medievale e Moderno
(R-Z)
Guida al corso per l’A.A. 2015-2016
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
PROGRAMMA CONSIGLIATO
La preparazione dell’esame dovrà essere
condotta sulla base dei seguenti testi (eventuali
variazioni potranno essere concordate con la
docente):
1.E. Cortese, Le grandi linee della storia
giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo
Galilei, 2000, pp. 470
2. N. Sarti, Tre itinerari di storia giuridica:
i manoscritti, i giuristi, gli istituti, Torino,
Giappichelli, 2007, pp. 280
AVVERTENZE
Solo per gli studenti frequentanti saranno
predisposte speciali modalità di studio e di
verifica finale, che verranno comunicate
all’inizio del Corso.
La presente Guida non sostituisce lo studio
dei testi sopra indicati, che sono essenziali
per la preparazione dell’esame, ma ne offre
un’utile chiave di lettura.
INDICE
I.IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA
II. LE
CONSOLIDAZIONI
DEL
DIRITTO
ROMANO
III. L’ETÀ BARBARICA
IV. REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E
LEGGI ROMANO-BARBARICHE
V. I LONGOBARDI IN ITALIA
VI. CARATTERI DEL DIRITTO GERMANICO
VII.
IL
SECOLO
VIII:
LONGOBARDI,
FRANCHI E VESCOVI DI ROMA
VIII. IL SISTEMA FEUDALE
IX. IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI
X. UN’ETÀ SENZA GIURISTI
XI. IL SECOLO XI
XII.RAVENNA, ROMA, PEPO
XIII. IRNERIO
XIV. I GLOSSATORI
XV. IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI
STUDIO
XVI. IL DIRITTO CANONICO
XVII. METODI
DI
STUDIO
E
DI
INSEGNAMENTO
XVIII. IL SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE
XIX. LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI
COMMENTATORI
XX. LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA
XXI. UMANESIMO GIURIDICO
XXII. L’ITALIA COMUNALE
XXIII. L’ITALIA NON COMUNALE
I
IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA

LA CONVENZIONALE PARTIZIONE STORICA
 tardo antico: dal IV-V secolo d.C.
(Diocleziano-Costantino) fino al 476
 alto medioevo (476 < X secolo)
 basso medioevo (XI secolo < 1492)
 età moderna (1492 < 1789)
 età contemporanea (dal 1789 <)

IL TARDO IMPERO ROMANO
1.LA STRUTTURA ISTITUZIONALE: dalla fine
del IV secolo d.C. due imperatori
(d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a
Roma e a Bisanzio. Occidente in crisi,
Oriente in ascesa
2.IL SISTEMA DELLE FONTI
DEL DIRITTO
POSTCLASSICHE
imperialis potestas: l’imperatore è al
vertice della scala gerarchica e tende a
concentrare in sé l’esercizio della funzione
legislativa mediante la produzione di
constitutiones (assimilate alle antiche leges
di formazione consensuale, i plebiscita e i
senatusconsulta,
che
tacciono
definitivamente) e di rescripta. La formula
“princeps legibus solutus”, risalente all’età
classica, assume una nuova valenza
leges et iura: il doppio binario – tipico del
diritto romano classico – si isterilisce a tutto
vantaggio delle prime.- Legge delle
citazioni di Valentiniano III (426), poi
confluita nel Codice Teodosiano: per
arginare il pericoloso fenomeno della
corruzione delle raccolte giurisprudenziali
l’imperatore dispone che possano essere
allegati in giudizio i soli testi di Papiniano,
Ulpiano, Gaio, Paolo e Modestino (la
tradizione testuale dei quali era attendibile)
fenomeno della volgarizzazione del
diritto (corrispondente alla crisi delle
istituzioni e delle cultura giuridica):
consiste nella produzione di raccolte di
giurisprudenza in forma riassunta (epitomi)
o semplificata, al fine di renderle più
comprensibili.
La funzionalità prevale sulla qualità del
prodotto. Costituiscono esempi di questa
tendenza: Collatio legum mosaicarum et
romanarum - Consultatio veteris cuiusdam
iurisconsulti - Tituli ex corpore Ulpiani Epitome Gai - Pauli receptae sententiae
QUESTE RACCOLTE VOLGARIZZATE VERRANNO
UTILIZZATE DAI COMPILATORI DELLE LEGGI
ROMANO-BARBARICHE

IMPERO E CHIESA
 212: Editto di Antonino Caracalla.
estensione
della
romana
civitas
(cittadinanza romana) a tutti i sudditi
dell’Impero
313: Editto di Costantino (o editto di
Milano), la professione della religione
cristiana viene dichiarata licita entro i
confini dell’Impero (collegium licitum)
 380: Editto di Tessalonica, l’imperatore
Teodosio dichiara la religione cristiana nella
confessione cattolica il culto ufficiale
dell’Impero
 Chiesa cristiano-cattolica assunta
all'interno dell’Impero come un suo
organismo: fenomeno del cesaropapismo
 il pontefice Gelasio I formula il principio
dualistico (c,d, principio gelasiano): “Duo
quippe sunt, Imperator Auguste, quibus
principaliter mundus hic regitur: auctoritas
sacrata pontificum et regalis potestas”
(epistola
del
pontefice
Gelasio
all’Imperatore Anastasio, a. 490 ca. )

MONARCHIA DEI VESCOVI
Fenomeno della episcopalis audientia (già
formalizzato nel Codice Teodosiano): il
vescovo può sostituirsi alle magistrature
laiche nell’esercizio della giurisdizione
civile, fenomeno tipico del tardo impero
allorquando gli ufficiali pubblici spesso
latitavano. La giustizia vescovile diviene
esclusiva
nella
prima
stagione
dell'occupazione longobarda della penisola:
ciò comporta anche il salvataggio della
procedura romana da parte delle istituzioni
giudiziarie ecclesiastiche (da qui l'origine
del processo medievale romano-canonico)
Concili prevalenti nella pars Orientis
dell’Impero (non turbata dalle invasioni
delle popolazioni germaniche), ove vengono
formulati
i
principali
dogmi
del
cristianesimo di confessione cattolica
(Concilio di Nicea: credo niceno, che
afferma l’identica natura divina della SS.
Trinità. Si contrappone all’eresia ariana,
che nega la natura divina del Cristo). Ricca
produzione di canoni (canones-regulae),
prima fonte del diritto della Chiesa in
quanto prodotta dalla comunità ecclesiale,
titolare di quella che potremmo chiamare
funzione legislativa
Lentamente si afferma il primato del
Vescovo di Roma come primus inter pares
fra i vescovi della cristianità, dopo il VI-VII
secolo. Una notevole accelerazione di
questo processo è dovuta alla necessità di
trovare una guida unitaria, spirituale ma
anche politica, nella fase dell’irruzione dei
popoli germanici, pagani o eretici,
all’interno dei confini dell’Impero (si
ricordi la figura carismatica del pontefice
Gregorio Magno che fermò Attila e i suoi
Unni nel segno della Croce).

RACCOLTE DI CANONI CONCILIARI
A partire dal V-VI secolo: Hispana (o
Isidoriana)
Dyionisiana
Dyonisio-Hadriana - Pseudo-Isidoriana
(600). Si afferma il carattere della Spagna
come regione cristianissima dell'Occidente
e il ruolo di S. Isidoro di Siviglia
 Solo in un secondo tempo ai canoni si
aggiungono le epistole decretali
dei
pontefici

CRISTIANIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO
CLASSICO:
LA PARTIZIONE IUS NATURALE - IUS GENTIUM
- IUS CIVILE contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3:
"Ius naturale est, quod natura omnia
animalia docuit, nam istud non humani
generis proprium est, sed omnium animalium,
quae in caelo, quae in terra, quae in mari
nascuntur...Ius autem civile vel gentium ita
dividitur: omnes populi, qui legibus et
moribus reguntur, partim suo proprio, partim
communi omnium hominum iure utuntur: nam
quod quisque populus ipse sibi ius constituit,
id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius
civile, quasi ius proprium ipsius civitatis:
quod vero naturalis ratio inter omnes
homines constituit, id apud omnes populos
perpetue custoditur vocaturque ius gentium"
viene riletta secondo gli schemi logici e
filosofici del cristianesimo: il diritto
naturale viene identificato con il diritto
divino. Il diritto romano (ius civile) che
verrà riscoperto e richiamato in vigore dai
glossatori nell’XI secolo sarà un diritto
romano cristiano.
II
LE CONSOLIDAZIONI DEL DIRITTO ROMANO
IN ETA' TARDO ANTICA
 CODICI PRIVATI
ERMOGENIANO
GREGORIANO
ED
 CODICE TEODOSIANO (438): in 16 libri,
raccoglie costituzioni da Diocleziano a
Teodosio
 GIUSTINIANO (527-565 D.C.) OBIETTIVI DELLA SUA AZIONE:
TRE
1.Attuazione forzata di un Impero
Romano Cristiano con attitudini
cesaro-papistiche
2.Restaurazione
territoriale
armata
dell’Impero. Guerra greco-gotica, dal
535 al 553 d.C.. Giustiniano invia in Italia
parte dei suoi eserciti sotto la guida dei
generali Belisario e Narsete, al fine di
recuperare alla giurisdizione dell’Impero
bizantino la provincia italica, di fatto
controllata e governata dagli Ostrogoti
(Teodorico, Vitige, Totila, Teia)
3.Consolidazione delle fonti normative
vigenti e di quelle giurisprudenziali al
fine di ristabilire la certezza del diritto
 COMPILAZIONE GIUSTINIANEA (528-534)
 528 - PRIMUS CODEX IUSTINIANUS (12
LIBRI)
(COSTITUZIONI IMPERIALI DA
DIOCLEZIANO A GIUSTINIANO)
 533 - DIGESTA (50 LIBRI). RACCOLTA DI
IURA,
LE
FONTI
GIURISPRUDENZIALI
ACQUISTANO FORZA DI LEGGE
 533 - INSTITUTIONES (4 LIBRI). MANUALE
CHE SI ACCOMPAGNA AD UNA RIFORMA
DEGLI STUDI GIURIDICI SULL’ARCO DI
QUATTRO ANNI. ANCH’ESSE GODONO DI
FORZA DI LEGGE E PRESENTANO FREQUENTI
COINCIDENZE CON
I CONTENUTI DEL
CODEX.
 534 - CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS
(12 LIBRI). REVISIONE DEL PRIMO CODICE,
AGGIORNATA CON LE NUOVE COSTITUZIONI
EMANATE DALL’IMPERATORE NEI 5 ANNI
INTERCORSI FRA LE DUE RACCOLTE,
(QUINQUAGINTA DECISIONES) DI RACCORDO
FRA I MATERIALI LEGISLATIVI DEL CODEX E
QUELLI GIURISPRUDENZIALI DEI DIGESTA
 534<565 - NOVELLAE CONSTITUTIONES
dell’imperatore Giustiniano, delle quali
manca una raccolta ufficiale. Esse
circolarono
ampiamente
nell’Alto
Medioevo nelle due raccolte private
dell’Epitome Iuliani (122 Novelle in
riassunto) e dell’Authenticum (132 Novelle
tradotte dall’originale greco in un latino
scorretto, che ne evidenzia la provenienza
non
ufficiale,
probabilmente
dalla
cancelleria esarcale di Ravenna)
 La vigenza del corpus giustinianeo rimase
circoscritta alla provincia italica, alla quale
venne esteso nel 554 con la Pragmatica
Sanctio pro petitione Vegilii. Esso divenne
un monumento normativo disancorato
dalle sue origini storico-geografiche e
quindi immutabile. Le province iberiche e
galliche dell'ex Impero romano di
Occidente (Spagna e Francia), ormai
trasformate
in
Regni
Germanici
indipendenti (dai Visigoti, dai Burgundi e
dai Franchi), non vennero assoggettate alla
giurisdizione
della
compilazione
giustinianea, che conobbero
con il
rinascimento giuridico dell’XI secolo.
Penisola italica, unico territorio di diritto
giustinianeo in Occidente
- In Oriente (Impero Bizantino) il corpus
giustinianeo subì revisioni e riforme ad opera
degli imperatori Isaurici e Macedoni
(Egloghe). Con la promulgazione nel IX
secolo dei Basilici, che ne costituirono una
complessiva rimanipolazione, esso venne
definitivamente superato.
III
L’ETÀ BARBARICA
 GERMANESIMO:
ETNIE
E
PROFILI
ESSENZIALI
 gruppo svevo: Bavari, Alamanni
 gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi,
Salici
 gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni,
Longobardi
 gruppo
gotico:
Vandali,
Burgundi,
Ostrogoti (Goti dell'Est), Visigoti (Goti
dell'Ovest)
 GERMANESIMO:
IL
PROCESSO
DI
STANZIAMENTO ALL’INTERNO DEI CONFINI
DELL’IMPERO
 milizie federate
 influenza romana: hospitalitas (1/3 delle
terre concesse alla popolazione federata)
 le fonti che ci informano su questo periodo
sono letterarie (Procopio di Cesarea –
Giordane – Isidoro di Siviglia), provenienti
dal mondo e dalla cultura romani ci hanno
tramandato un'immagine eccessivamente
negativa dei Germani
 IN ITALIA: IL SIGNIFICATO DEL 476
 con il 476 d.C. viene deposto da un
generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane
imperatore Romolo Augustolo, a sua volta
figlio di un germano. Ciò non comportò
immediatamente
la
fine
dell’Impero
d’Occidente, ma esclusivamente la vacanza
della sede imperiale.
 Pretesa degli Eruli, che rappresentavano il
gruppo più forte nell’esercito, di reggere le
sorti dell’Italia.
 OSTROGOTI
INVIATI
IN
ITALIA
DALL’IMPERATORE ZENONE, GUIDATI DA
TEODORICO:
 re ostrogoto, intriso di cultura romana.
 A Bisanzio era stato vicino al soglio
imperiale. Il suo allontanamento coincise con
l’eccessiva potenza raggiunta (presenza
scomoda)
 in Italia con Teodorico si crea una
convivenza relativamente pacifica fra Goti
e Romani. Si instaura un dualismo
nell’esercizio della giustizia (comes
gothorum / prudens romanus)ò
Si affaccia il criterio della personalità del
diritto?
 Editto di Teodorico: problemi di
attribuzione (quasi certamente appartiene
invece
alla successiva stagione dei
Visigoti di Spagna, 526 ca.).
Le fonti normative condensate nei 156
capitoletti sono 1) costituzioni imperiali
(codices
gregoriano,
ermogeniamo
e
teodosiano); 2) raccolte di giurisprudenza
(volgarizzate, vedi sopra)
 crisi post-teodoriciana (viene meno una
leadership forte). Guerra greco-gotica fra il
535 e il 553 su iniziativa dell'Imperatore
Giustiniano
 554 d.C.: Pragmatica
Petitione Vegilii
Sanctio
pro
REGNI GERMANICI IN OCCIDENTE E LEGGI
ROMANO-BARBARICHE
 DUE REALTÀ A CONFRONTO, PERSONALITÀ
E TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO: il
principio della personalità del diritto, che
avrà massima diffusione nel Medioevo
carolingio risponde principalmente alla
esigenza di popolazioni di etnia diversa
conviventi sul medesimo territorio di
conservare le proprie consuetudini. Esso si
affianca senza mai scalzarlo completamente
al principio della territorialità cui era
improntata la giurisdizione romana.
 IL REGNO VISIGOTO: DA TOLOSA A TOLEDO
 precoce conversione al cattolicesimo con
Recaredo (III concilio di Toledo, 589)
 lex Romana Visigothorum di Alarico II
(506): leges (estratti dal codice Gregoriano,
Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber
Gai, Pauli sententiae, Libri responsorum di
Papiniano). Abrogata da Recesvindo (654)
con la promulgazione del Liber Iudiciorum
(12 libri come il Codice giustinianeo, ma
prevale il diritto consuetudinario visigoto su
quello romano)
 lex Visigothorum: primo nucleo di Eurico
(476), rinvenuto in un codice palinsesto
Lex
romana-visigothorum
e
Lex
Visigothorum: si tratta di due filoni normativi
paralleli, che convivono nella giurisdizione
visigota e in genere in quella dei regni
germanici
 INTERPRETAZIONE
TRADIZIONALE
DEL
DUPLICE FILONE NORMATIVO ALLA LUCE
DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO
 INTERPRETAZIONI PIU RECENTI:
 tesi di Garcia Gallo e Gallo D’Ors (LRV:
strumento scolastico di formazione dei
giuristi)
 tesi di Cortese (LRV: lex romana
mundialis di Isidoro di Siviglia; leges
barbarorum e l’universo normativo
mondiale romano)
 REGNO BURGUNDO: LEX BURGUNDIONUM,
LEX ROMANA-BURGUNDIONUM
 Gundobado; liber papianus.
 le fonti sono le stesse utilizzate dai Visigoti
(inizi VI secolo d.C.)
 Intorno alla fine del VI secolo i Burgundi
vengono sconfitti dai Franchi e il loro
Regno assorbito dal quello Francorum. In
base al principio della personalità del
diritto mantengono la loro tradizione
normativa
 DALLA
GALLIA
ROMANA
AL
REGNO
FRANCO
 le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono
assoggettate dai Franchi Salii (o Salici) retti
dalla dinastia regia dei Merovingi. I
Franchi
guidati
dai
Merovingi
sconfiggendo Burgundi e Visigoti
costituiscono un grande Regno Franco
sull'attuale territorio della Francia dal
Reno ai Pirenei
 Pactus legis salicae (VIII secolo d.C.
circa):
tradizione
normativa
consuetudinaria. Presso i Franchi non si
verifica il fenomeno della redazione di
Leges romano-barbariche
V
I LONGOBARDI
 IN ITALIA
 PENETRAZIONE DEI LONGOBARDI DAL 568
DAL FRIULI SCAVALCANDO LE ALPI
 Alboino, Clefi, interregno e anarchia dei
duces. Tendenze centrifughe – mancanza di
un’identità unitaria (574-584).
 Con
re
Autari
(acclamato
rex
dall’assemblea dei duchi nel 584), all’inizio
del
sec.
VII
d.C.
l’Italia
centro-settentrionale (Langobardia maior)
assume anch’essa la struttura di un Regnum
germanico
 ORGANIZZAZIONE
LANGOBARDORUM

DEL
REGNUM
 dal nomadismo alla stanzialità (dalla
sippe alla fara)
 i
ducati
e
i
duchi:
unità
politico-amministrative
tendenzialmente
autonome e centrifughe
 I DUCATI DI SALERNO E BENEVENTO.
LANGOBARDIA
MINOR
FRATTURA
IRREVERSIBILE TRA NORD E SUD DELLA
PENISOLA
Con lo stanziamento (a macchia di leopardo)
dei Longobardi in Italia si spezzano:
 l’unità territoriale
 l’unità religiosa
 l’unità normativa
 LA CONGIUNTURA POLITICA INTORNO AL
640: L’AZIONE DI ROTARI: CAMPAGNA PER
LA CONQUISTA DELLA LIGURIA COME
STRUMENTO DI COESIONE DEL REGNO.
CHIAMATA A RACCOLTA DEI DUCHI.
 L’EDITTO DI ROTARI (ANNO 643; 388
CAPITOLI)
 davanti al popolo in armi, forse alla fine
della guerra per la conquista della Liguria.
Approvato
per
gairethinx.
Due
interpretazioni:
1.thinx = conventus, gaire = lancia
2.thinx = cosa/bene, gar = rafforzativo
 L’Editto consta di due masse normative:
1.cawarfide (consuetudini - patriae leges
quae scriptae non erant)
2.decisioni sovrane con l’ausilio di primati
iudices
VI
CONTENUTI DEL DIRITTO GERMANICO
 CARATTERI GENERALI

 esteriorità - simbolismo
 mancanza d’astrazione
 indifferenza per il momento soggettivo
 PERSONE
MATURITÀ FISICO/GIURIDICA: INSPECTIO
CORPORIS DAVANTI ALL’ASSEMBLEA
 condizione della donna: soggetta al mundio;
mundoaldo: padre, agnate maschio
 FAMIGLIA LONGOBARDA: ASSENZA DELLA
PATRIA POTESTÀ (FAMIGLIA ALLARGATA:
CLAN – COMUNIONE DI VITA E DI BENI)
 MATRIMONIO: PER PREZZO/PER RATTO
 dalla compravendita della sposa alla
compravendita del mundio con il
pagamento della meta
 due momenti del matrimonio longobardo:
desponsatio,
momento
contrattuale
dell'accordo tra marito e titolare del
mundio;
traditio:
momento
della
consumazione del matrimonio
 donazioni matrimoniali
LA METÀ VERSATA DAL MARITO AL PADRE
DELLA SPOSA – LA DOS ROMANA VERSATA
DALLA FAMIGLIA DELLA SPOSA AL MARITO.
IBRIDAZIONI E PROCESSI IMITATIVI
 PROPRIETÀ:
DALLA
PROPRIETÀ
COLLETTIVA (DEL CLAN) ALLA PROPRIETÀ
FAMILIARE (COMUNIONE DEI BENI)
NON ESISTONO LE FIGURE DEL TUTORE E DEL
CURATORE DEL MINORE E DELL'INCAPACE,
PERCHÉ LA FAMIGLIA PROVVEDE
MEMBRI PIÙ DEBOLI
AI SUOI
 SUCCESSIONI
 successione legittima dei figli maschi in
parti eguali (solus Deus haeredem facere
potest)
 verso il testamento, sull'omda dell'influenza
della conversione al cattolicesimo: donatio
pro anima, melioratio
 DIRITTO “PENALE”
 processo di tipo ‘accusatorio (manca
l’interesse pubblico alla repressione
penale)’
 composizioni (guidrigildo)
Carattere risarcitorio della pena rispetto
all’offesa arrecata alla vittima e alla sua
famiglia FAIDA
 MATERIA CONTRATTUALE: LA DISTANZA
DALL’ART. 1321 COD. CIV. (IL CONTRATTO È
L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI VOLTO A
COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE UN
RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE)
 sistema romano giustinianeo: tipicità
contrattuale;
controllo
statale
sulla
autonomia privata (insinuatio)
 diritto longobardo: assenza di una
elaborazione teorica unitaria del consensus
come fonte d’obbligazione
 progressiva affermazione dell’instrumentum
scritto come elemento formale testimoniante
l’avvenuto accordo tra i contraenti
 NELL’ALTO
MEDIOEVO:
ATIPICITÀ;
DISTORSIONE DEGLI SCHEMI TRADIZIONALI
 DIRITTO GERMANICO: OBBLIGAZIONI DA
FATTO ILLECITO / DA ATTI PRIVATI SOLENNI
 DIRITTO
PROCESSUALE:
ORALITÀ,
SIMBOLISMO
IL
GIUDICE,
PRIVO
DI
COMPETENZE
TECNICHE, E’ UNO SPETTATORE DELLA SFIDA
PROCESSUALE. NON ACCERTAMENTO DELLA
VERITA’, MA VITTORIA DI UNA PARTE
SULL’ALTRA
 ordalia – iudicium Dei
 concetto di purgazione
 Longobardi, ordalie e duello: da Rotari alla
critica di Liutprando. Si intuiscono gli
effetti della conversione al cattolicesimo

VII
IL SECOLO VIII: LONGOBARDI, FRANCHI E
VESCOVI DI ROMA
 L’ULTIMO
SECOLO
DEL
REGNUM
LANGOBARDORUM IN ITALIA (VIII SECOLO)
 l’editto di Liutprando (712-744)
 LA
POLITICA
DEL
PAPATO:
LOTTA
ALL’ICONOCLASTIA
DELLA
CHIESA
ORIENTALE. SI INASPRISCONO I RAPPORTI
FRA OCCIDENTE E ORIENTE
 DA RATCHIS AD ASTOLFO: SI SUSSEGUONO I
TENTATIVI DEGLI ULTIMI RE LONGOBARDI DI
OCCUPARE L'ESARCATO, PER UNIRE
IL
REGNUM AI DUCATI DI SALERNO E
BENEVENTO (LANGOBARDIA MINOR). SCARSA
RESISTENZA DELLE TRUPPE BIZANTINE.
 PAPA
STEFANO II E IL RAPPORTO
PRIVILEGIATO CON I FRANCHI. ALLA
DINASTIA MEROVINGIA SI AVVICENDA
QUELLA CAROLINGIA, CHE CON CARLO
MARTELLO FERMA GLI ARABI A POITIERS
ED EVITA UNA INVASIONE MUSULMANA
DELL’OCCIDENTE (754)

 Pipino il Breve, Carlomanno e Carlo:
prende quota la dinastia dei Carolingi..
 CARLO
MAGNO REX FRANCORUM ET
LANGOBARDORUM
ET
PATRICIUS
ROMANORUM (774). DEFINITIVA SCONFITTA
DELL’ULTIMO RE LONGOBARDO DESIDERIO.
 il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo
dei futuro stato territoriale della Chiesa. Si
perfeziona con le donazioni di Carlo Magno
al pontefice dell’ Esarcato e della Pentapoli
(città costiere marchigiane) sottratti ai
bizantini
 promissio
carisiaca,
constitutum
Constantini (falsa donazione, contenuta
nelle decretali pseudoisidoriane e spacciata
come risalente al primo Imperatore cristiano
Costantino): legittimerà per secoli le pretese
della Chiesa ad esercitare una giurisdizione
territoriale sull’intera penisola
 CARLO MAGNO INCORONATO IMPERATORE
DEL SACRO ROMANO IMPERO (800)
 ambiguità della cerimonia di incoronazione.
Impero:Sacro e Romano: crocevia di
cattolicesimo, romanità, germanesimo
 pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano
Impero ed Impero Bizantino si dividono
l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e
d’Oriente
Il mito dell’Impero che rivive con Carlo
Magno è quello verticistico dell’Impero
giustinianeo
 Rinascenza carolina e politica per
l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario,
825, ordina i centri di studio ecclesiastici nel
Regnum Italiae)
 APPARATO
DI GOVERNO DEL REGNO
CAROLINGIO: SI ESTENDE ALL’IMPERO CON
UNA CONCEZIONE PATRIMONIALE
 re, conti / comitati; marchesi / marche,
missi dominici, scabini. Rimane peraltro
amche la giurisdizione territoriale dei
ducati/duchi longobardi
 giuramento di fedeltà e banno. Conti,
marchesi,
duchi
sono
legati
all’Imperatore da un rapporto di
fidelitas, personalissimo, intrasmissibile
 ETÀ DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO:
COMPRESENZA DI DIVERSE LEGES E
CONSUETUDINI NAZIONALI ALL’INTERNO DI
UN MEDESIMO ORDINAMENTO GIURIDICO.
REALTÀ CHE ESPLODE
ROMANO IMPERO
CON
IL
SACRO
 ITINERARI
DEL
SUPERAMENTO:
PROFESSIONES
IURIS
/ CONSUETUDINI
FEUDALI TERRITORIALI. A PARTIRE DAL X
SECOLO
 CAPITOLARE. DE SCRIBIS DI LIUTPRANDO:
GIÀ IN ETÀ LONGOBARDA I CONTRAENTI
POTEVANO ELEGGERE LA lex contractus (la
scelta privilegia la legge romana)
 CONSUETUDINES ITALIAE
VIII
IL SISTEMA FEUDALE
 PRECEDENTI
(COMMENDATIO,
TARDO-ROMANI
PATROCINIUM,
BUCCELLARII-POTENTES)
 ELEMENTI COSTITUTIVI
1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento
soggettivo
2. beneficium: elemento oggettivo
3. immunitas: in casi particolari, il rapporto
feudale era accompagnato dall’esenzione
del vasso dalla soggezione alla iurisdictio,
bannitio e districtio dell’imperatore,
funzioni che egli esercitava direttamente
nell’ambito del territorio che gli era stato
affidato in beneficio
 TRANSLATIO DOMINII UTILIS, PROPRIETATE
RETENTA: TEORIA DEL DOMINIO DIRETTO E
DEL
DOMINIO
UTILE
CHE
VERRÀ
SVILUPPATA DOPO IL 1100 DALLA SCUOLA
DEI GLOSSATORI (PROBABILE PATERNITÀ DI
PILLIO DA MEDICINA)
 FEUDO FRANCO E FEUDO LONGOBARDO
Criteri differenti nella successione. Il franco
solo al maschio primogenito - il longobardo a
tutti i figli maschi in portiones)
La tendenza fu quella dell'assimilazione del
beneficio feudale, concesso in precariato, ai
beni patrimoniali del vassus, che ne avrebbe
voluto disporre mortis causa trasmettendolo
agli eredi. Il processo non si concluse, ma
raggiunse due fondamentali traguardi con il
Capitolare di Quierzy - 877 (ereditarietà dei
feudi maggiori – Carlo il Calvo) e con la
Constitutio de Beneficiis-1037 (ereditarietà dei
feudi minori – Corrado II il Salico). Non ci
furono automatismi nella successione: il nuovo
giuramento di fedeltà andava rinnovato al
senior
 Processo discensionale nella costituzione
di rapporti di fidelitas e nella
concessione di beneficia. Progressiva
infeudazione dei territori dell'Impero
- Confusione di elementi privatistici e
pubblicistici
IX
IMPERO CAROLINGIO E CAPITOLARI
Una partizione tradizionale, basata sui
contenuti, distingue tre grandi categorie di
capitolari:
1. Capitularia mundana
Capitularia missorum
Capitularia legibus addenza
Capitularia per se scribenda
2. Capitularia ecclesiastica - tendenza degli
imperatori Carolingi a esercitare un controllo
sul governo della Chiesa
3. Capitularia mixta
Il verbum regis e la sua diffusione nelle
assemblee: non esistono raccolte ufficiali di
capitolari
e
la
loro
tradizione
fu
prevalentemente orale. Gran parte di essi
vennero recuperati attraverso le raccolte miste
di origine ecclesiastica, che spesso ne
strumentalizzarono i testi per garantirsi
privilegi.
FONTI
CAPITOLARI E COSTITUZIONI IMPERIALI IN
MATERIA FEUDALE
1) 14-16 GIUGNO 877: CAPITOLARE DI
QUIERZY
Emanato dall’imperatore Carlo il Calvo
(823-877) prima di effettuare una spedizione
militare in Italia per contrastare il nipote
Carlomanno. Questo documento, che ci è
giunto in una duplice redazione, è importante
poiché per la prima volta viene sancito
formalmente il principio dell’ereditarietà dei
benefici.
Uno dei capitoli, infatti, stabilisce le modalità
di successione in caso di morte di un conte, al
figlio del quale potrà essere trasferita la
funzione pubblica di titolarità del padre
assieme, ovviamente, ai benefici patrimoniali
ad essa connessi.
Un secondo capitolo consente che i fideles
dell’imperatore che decidano di prendere i voti
possano trasferire i propri honores (ossia i
benefici e le eventuali cariche pubbliche) al
loro figlio oppure ad un altro congiunto, purché
sempre idoneo al servizio nei ranghi della
corte.
(N. 282, C. 3)
“Si comes de isto regno obierit, cuius filius
nobiscum sit, filus noster cum ceteris fidelibus
nostris ordinet de his qui eidem comiti plus
familiares et propinquiores fuerunt, qui cum
ministerialibus ipsius comitatus et cum
episcopo, in cuius parrochia fuerit ipse
comitatus, ipsum comitatum praevideant, usque
dum nobis renuntietur, ut filium illius, qui
nobiscum erit, de honoribus illius honoremus
(...) donec obitus praefati comitis ad notitiam
nostram perveniat et ipse filius eius per
nostram concessionem de illius honoribus
honoretur (...)”.
(N. 281, C. 10)
“Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum
nostrum Dei et nostro amore compunctus
seculo renuntiare voluerit et filium vel talem
propinquum habuerit, qui rei publicae prodesse
valeat, suos honores, prout melius voluerit, et
valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere
voluerit, nullus ei aliquod impedimentum
facere praesumat, neque aliud aliquid ab eo
requiratur, nisi solummodo, ut ad patriae
defensionem pergat”.
2) 28 MAGGIO 1037: CONSTITUTIO DE FEUDIS
(NOTA ANCHE COME EDICTUM DE BENEFICIIS)
Emanata dall’imperatore Corrado II il Salico
(990-1039) durante l’assedio di Milano, come
arma politica per ingraziarsi i vassalli minori
contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto
d’Intimiano. Tale provvedimento oltrepassò
tuttavia il motivo contingente diventando un
atto fondamentale nella trasformazione dei
rapporti feudali e un ulteriore momento di
sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà
dei benefici stabilite in precedenza da Carlo il
Calvo nell’877.
Con tale atto Corrado II fissava alcuni principi:
1. i vassalli – in particolare quelli dipendenti
da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e
da tutti coloro che detenevano benefici tratti
da terre del fisco pubblico oppure dai
patrimoni delle chiese – non avrebbero
perduto i rispettivi benefici senza che fosse
accertata con sicurezza una loro colpa
grave e venendo sempre giudicati da una
curia di pari;
2. in caso di richiesta di un giudizio di
appello, di questo sarebbe stato competente
il tribunale imperiale;
3. quanto ai vassalli minori le eventuali
cause dovevano essere definite o dinanzi ai
rispettivi seniores oppure dinanzi a un
messo imperiale;
4. si stabilisce la discendenza in linea
maschile per gli eredi dei vassalli defunti;
5.
i seniores non possono permutare i
benefici conferiti ai propri vassalli, né
cederli a titolo di precaria o livello, senza
il
consenso
dei
vassalli
stessi
(irreversibilità del rapporto);
Così formulata, la Constitutio de feudis minava
alla base il potere dei grandi feudatari laici ed
ecclesiastici ridando un certo prestigio
all’autorità imperiale, alla quale venivano pure
sottoposte tutte le controversie tra vassalli
maggiori e vassalli minori.
(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis.
Chuonradus gratia Dei Romanorum imperator
augustus. Omnibus sancte Dei ecclesia
fidelibus et nostris tam presentibus quam et
futuris notum esse volumus, quod nos ad
reconciliandos
animos
seniorum
et
militum, ut adinvicem semper inveniantur
concordes et ut fideliter et perseveranter
nobis et suis senioribus serviant devote,
precipimus et firmiter statuimus:
(1) ut nullus miles episcoporum, abbatum,
abbatissarum
aut
marchionum
vel
comitum vel omnium, qui benefitium de
nostris publicis bonis aut de ecclesiarum
prediis tenet nunc aut tenuerit vel
hactenus iniuste perdidit, tam de nostris
maioribus valvasoribus quam et eorum
militibus, sine certa et convicta culpa
suum beneficium perdat, nisi secundum
constitucionem antecessorum nostrorum et
iudicium parium suorum.
(2) Si contentio emerserit inter seniores et
milites, quamvis pares adiudicaverint,
illum suo beneficio carere debere, et si
ille dixerit, hoc iniuste vel odio factum
esse, ipse suum beneficium teneat, donec
senior et ille quem culpat cum paribus
suis ante nostram presentiam veniant,
et ibi causa iuste finiatur. Si autem pares
culpati in iudicio senioribus defecerint, ille
qui culpatur suum beneficium teneat,
donec ipse cum suo seniore et paribus ante
nostram presentiam veniant. Senior autem
aut miles qui culpatur, qui ad nos venire
decreverit, sex ebdomadas ante quam iter
incipiat, ei cum quo litigatur innotescat.
Hoc autem de maioribus valvasoribus
observetur.
(3) De minoribus vero in regno aut ante
seniores aut ante nostrum missum eorum
causa finiatur.
(4) Precipimus etiam, ut cum aliquis miles
sive de maioribus sive de minoribus de
hoc seculo migraverit, filius eius
beneficium habeat. Si vero filium non
habuerit et abiaticum ex masculo filio
reliquerit, pari modo beneficium habeat,
servato usu maiorum valvasorum in
dandis equis et armis suis senioribus. Si
forte abiaticum ex filio non reliquerit et
fratrem legittimum ex parte patris
habuerit, si seniorem offensum habuit et
sibi vult satisfacere et miles eius effici,
beneficium quod patris sui fuit habeat.
(5) Insuper
etiam
omnibus
modis
prohibemus, ut nullus senior de
beneficio suorum militum cambium aut
precariam aut libellum sine eorum
consensu facere presumat. Illa vero bona,
que tenent proprietario iure aut per
precepta aut per rectum libellum sive per
precariam, nemo iniuste eos divestire
audeat.
(6) Fodrum de castellis, quod nostri
antecessores habuerunt, habere volumus.
Illud vero, quod non habuerunt, nullo
modo exigimus.
(7) Si quis hanc iussionem infregerit, auri
libras centum componat, medietatem
kamere nostre et medietatem illi cui
dampnum illatum est.
Signum
domni
Chuonradi
serenissimi
Romanorum imperatoris augusti. (M.)
Kadolohus cancellarius vice Herimanni
archicancellarii recognovit.
Datum V. Kal. lunii, indic. V, anno dominice
incarnacionis millesimo XXXVIII.
Anno autem domni Chuonradi regis XIII,
imperii XI. Actum in obsidione Mediolani;
feliciter amen.
X
UN’ETÀ SENZA GIURISTI
 LA CULTURA GIURIDICA E LA TRASMISSIONE
DEL SAPERE
NELL’ALTO MEDIOEVO: I
SECOLI
DELL’ORALITÀ
E
DELLA
CONSUETUDINE
 ASSENZA DEL GIURISTA IN SENSO TECNICO
PROFESSIONALMENTE FORMATO
 assente a livello giudiziario, notarile e
legislativo - mancano giudici,avvocati,
notai, legislatori
 IL DIRITTO NON ERA SCIENZA AUTONOMA
 L'alfabetizzazione avveniva attraverso
l'insegnamento delle sette arti liberali,
come nel mondo tardo antico: le arti
sermocinali
(grammatica,
dialettica,
retorica) e le arti reali (matematica,
astronomia, geometria, musica). Il diritto
non aveva l'identità di un'arte, ma sue
nozioni essenziali venivano impartite
nell'ambito
dell'insegnamento
della
retorica (arte della parola) e della
dialettica (arte del ragionamento)
 scomparsa della scuola imperiale di Roma
 cancellerie di Roma, Ravenna (Eswarcato) e
Pavia (Regno Italico longobardo-franco):
ipotesi sull’esistenza di insegnamenti privati
 sistema delle scuole altomedievali
 capitolare olonese di Lotario I (825),
disciplina il fiorire delle scuole vescovili
presso le cattedrali nelle città dell'Italia
centro-settentrionale calmierandolo
 scuole monastiche nelle aree rurali
 scuole episcopali nelle città
L'ALFABETIZZAZIONE
E
L'ISTRUZIONE
SUPERIORE
CHIESA
ERANO
MONOPOLIO
DELLA
 IL
DIRITTO
ROMANO:
EPITOMI
E
VOLGARIZZAZIONI
SOPRAVVIVONO
ALL'OCCUPAZIONE DEI LONGOBARDI D
 il diverso destino altomedievale delle varie
parti del corpus iuris giustinianeo:
 Codex
(testo
epitomato:
epitome
Codicis; Summa perusina, glosse)
 Institutiones (glosse)
 Novellae
(epitome
Iuliani
–
Authenticum)
 Digesta (eclissi dall’inizio del VII
secolo;
ultima
testimonianza
in
un’epistola del pontefice Gregorio
Magno del 603)
 Si consolida il nesso diritto romano – diritto
canonico (nomocanones)
 raccolte di diritto romano ad uso del clero
(lex romana canonice compta, secolo IX)
XI
IL SECOLO XI

LA RIFORMA GREGORIANA
 Movimento riformatore e restauratore
delle funzioni delle gerarchie ecclesiastiche,
colluse e immiserite dal coinvolgimento
nell’organizzazione feudale dell’Impero a
scopo di potere e di lucro
 Manifestazioni patologiche: simonia e
nicolaismo
 La Riforma si manifesta sul piano
culturale e normativo attraverso tre filoni:
1. produzione di falsi canoni, che
supportano l’autonomia se non il
primato
della
giurisdizione
ecclesiastica su quella imperiale (coll.
pseudo-isidoriana, di Ansegiso e di
Benedetto Levita)
2. produzione di libelli-pamphlet che
teorizzano l'ideologia della Riforma
(Defensio Enrici IV di Pietro Crasso)
3.
produzione
di
consolidazioni sistematiche di norme
giustinianee ed ecclesiastiche (canoni
e decretali)
 LA LOTTA PER LE INVESTITURE E LE
RACCOLTE
DI
FILO-RIFORMISTE
DIRITTO
CANONICO
 Burcardo di Worms (Decretum),
 Anselmo da Lucca (1006-1073, Collectio
canonum)
 Ivo di Chartres (Decretum, Panormia,
Tripartita)
 GREGORIO VII
PAPAE (1075-76)
(1073-1085):
DICTATUS
 SCRIPTORIA ECCLESIASTICI
 ricompaiono i manoscritti (frammenti) del
corpus giustinianeo. Di quale provenienza?
- COLLECTIO BRITANNICA
 Collana di frammenti del Digesto misti a
fonti
canonistiche:
prima
corposa
riapparizione dei Digesta, scaturita dal
movimento riformatore gregoriano. Si tratta
di una massa di passi del Digesto (circa 90),
che comincia a fare capolino in alcune
raccolte canonistiche di ambiente riformista
 LA COSIDDETTA “SCUOLA DI PAVIA”
 palatium e tribunale degli imperatori del
Sacro Romano Impero e re d’Italia: scuole
per la formazione di operatori del diritto
longobardo-franco
 Liber
legis
langobardorum
(Liber
Papiensis): raccolta cronologica degli Editti
dei re longobardi da Rotari ad Astolfo +
Capitolari franchi emanati per il Regnum
Italiae (Capitolare Italico)+ costituzioni
imperiali fino a Corrado II
 Lombarda: raccolta sistematica dei
medesimi materiali normativi
 Expositio ad librum legis langobardorum:
unica ma rilevantissima testimonianza
dell’esistenza della “scuola” pavese, che
documenta un lavorio interpretativo di buon
livello da parte di alcune generazioni di
operatori del diritto impegnati nell'attività
giudiziaria
 antiquissimi, antiqui, moderni. Teoria della
lex generalis omnium, cioè il diritto romano,
chiamato a colmare le lacune del complesso
normativo longobardo-franco
F O NT I
DICTATUS PAPAE (1075-76)
Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del
registro di lettere di papa Gregorio VII, è
costituito da una raccolta di 27 proposizioni
che introducevano una profonda modifica
nell’ordinamento della Chiesa Cattolica
attraverso
la
recezione
dei
principi
fondamentali del programma della riforma
ecclesiastica. Si suppone che sia stato redatto
dallo stesso pontefice e rappresenti una sorta
di indice di principi destinati ad essere
sviluppati più ampiamente per servire di base
a una specifica raccolta di norme canoniche.
Nel Dictatus Papae si sostiene la posizione del
papa quale vertice dell’ordinamento giuridico
ecclesiastico, quindi sciolto dal rispetto verso
qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che
temporale.
1. La Chiesa romana è stata fondata
soltanto da Dio.
2. Solo il pontefice romano si dica di diritto
universale.
3. Egli solo abbia il potere di deporre e
reintegrare i vescovi.
4. Durante un concilio il suo legato, anche se
di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi
e possa pronunciare sentenza di
deposizione contro di loro.
5. Il papa abbia il potere di deporre anche
gli assenti.
6. Con chi è stato scomunicato da lui tra
l’altro non dobbiamo nemmeno rimanere
nella stessa casa.
7. Solo a lui sia lecito, secondo le necessità
del momento, istituire nuove leggi, fondare
nuove pievi, trasformare in abbazia una
chiesa canonicale e viceversa, smembrare
un episcopato ricco ed aggregare quelli
poveri.
8. Solo il papa possa far uso delle insegne
imperiali.
9. Al papa e solo a lui spetta che tutti i
principi bacino i piedi.
10. Solo il suo nome venga proferito nelle
Chiese.
11. Il suo nome è unico in tutto il mondo.
12. Gli sia lecito deporre gli imperatori.
13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo
imponga, trasferire i vescovi da una sede
all’altra.
14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in
ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia.
15. Chi è stato ordinato dal papa può essere
preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi
servizio; costui non deve ricevere da un
altro vescovo un grado superiore.
16. Nessun sinodo senza indicazione del
papa deve essere chiamato generale.
17. Nessun canone e nessun libro siano da
considerarsi canonici senza la sua autorità.
18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue
sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di
tutti.
19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio.
20. Nessuno osi condannare chi si appella
alla sede apostolica.
21. Le cause di maggior importanza, di
qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede
apostolica.
22. La Chiesa romana non ha mai errato né
potrà mai errare, come testimonia la Sacra
Scrittura.
23. Il pontefice romano, se è stato ordinato
secondo i canoni, è indubitabilmente reso
santo per i meriti del beato Pietro, come
testimonia il vescovo di Pavia Ennodio,
seguito in ciò dal parere di molti santi
Padri e come è scritto nei decreti del beato
papa Simmaco.
24. Per suo ordine o con il suo consenso sia
lecito ai gradi inferiori presentare accuse
(contro i superiori).
25. Egli abbia il potere di deporre e
reintegrare i vescovi anche senza riunire il
sinodo.
26. Non sia considerato cattolico chi non è
d’accordo con la Chiesa romana.
27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal
vincolo di lealtà verso gli iniqui.
XII
RAVENNA, ROMA, PEPO
 TESI STORIOGRAFICHE SUPERATE
 la “scuola di Ravenna” e Pietro Crasso,
legati al mondo esarcale bizantino e alle sue
reminiscenze
 DUE PASSI DI ODOFREDO (1260 CIRCA)
(D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in
civitate ista [Bologna] in artibus, et cum
studium esset destructum Rome, libri legales
fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de
Ravenna ad civitatem istam”;
(D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt …
Debetis scire, studium fuit primo Rome,
postea, propter bella que fuerunt in marchia,
destructum est studium. Tunc in Italia
secundum locum obtinebat Pentapolis, que
dicta Ravenna postea … post mortem Karoli
civitas illa collapsa est, postmodum fuit
translatum studium ad civitatem istam
[Bologna], cum libri fuerunt portati. Fuerunt
portati hi libri: Codex, ff. vetus, et novum et
Insti. Postea fuit inventum infortiatum, sine
tribus partibus, postea fuerunt portati Tres libri,
ultimo liber Authenticorum inventus est. Et
ista ratio quare omnes libri antiqui habent
separatim”.
 DISPUTA SUL COMPUTO DEI GRADI DI
PARENTELA AD OPERA DI S. PIER DAMIANI (AMBITO RAVENNATE)
PIER DAMIANI, OPUSCULUM OCTAVUM DE
PARENTELAE GRADIBUS:
“processerat ut sapientes civitatis in unum
convenientes,
siscitantibus
florentinorum
veredarii, in commune rescripserint septimam
generationem canonica auctoritate praefixam
ita debere intelligi ut, numeratis ex uno generis
latere quatuor gradibus, atque ex alio tribus,
iure iam matrimonium posse contrahi videretur
… ut qui tenetis in gymnasio ferulam, non
vereamini subire in ecclesia disciplinam, et qui
tanquam docti peroratis in in tribunalibus
causas, sufficiat vobis sicut docentis in oratorio
christi audire sententias”.
 LA SCUOLA DI ROMA (ODOFREDO; FITTING;
GIAMBATTISTA CACCIALUPI)
 1118: IRNERIO E L’ANTIPAPA MAURIZIO
BURDINO, IRNERIO CONTINUA IL SUO
INSEGNAMENTO A ROMA?
 IL PLACITO DI MARTURI (1076): RICOMPARE
UNA CITAZIONE DI UN PASSO DEL DIGESTO
VECCHIO IN UN PROCESSO CIVILE DI AREA
CANOSSIANA
 PEPO - TESTIMONIANZE
Odofredo ci ha lasciato la testimoniamza dello
scraso valore di Pepo, ma forse solo per
esaltare la grandezza di Irnerio? IPOTESI
 Rodolfo il Nero, ecclesiastico normanno
(Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’,
1179-1189)
 Summa ‘Iustiniani est in hoc opere’
(Provenza, prima metà del sec. XII):
contiene una semplice glossa attribuita a
Pepo sul significato del contratto di mutuo
 CLARUM
BONONIENSIUM
LUMEN:
GUALFREDO VESCOVO DI SIENA [M. 1127]
(L'UMANISTA SIGISMONDO TICCI [M. 1528]
RICORDA NEL SUO DE UTROQUE APOSTOLICO
UN
AUTOREVOLE
CONSESSO
DI
ECCLESIASTICI TENUTOSI A SIENA AL
TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA, AL
QUALE ERA PRESENTE UN PEPO-PETRUS
DEFINITO COME SOPRA)
 VESCOVO
ORTODOSSO
DI
BOLOGNA
SIGIFREDO / VESCOVO SCISMATICO PIETRO
(1085/1096)
 EXCEPTIONES LEGUM ROMANARUM PETRI:
LIBRO
DI
TUBINGA,
COLLEZIONE
VERCELLESE, LIBRO DI ADMONT, LIBRO DI
ASHBURNHAM, LIBRO DI GRAZ. ORIGINE
FRANCESE - PROVENZALE? SONO ANCH'ESSE
DA RICONDURRE A PEPO?
 BRACHYLOGUS IURIS CIVILIS (FRANCIA DEL
SUD, INIZI XII SEC.) PRESENZA DEL MEDESIMO
FRAMMENTO DEL DIGESTO ALLEGATO DAI
GIUDICI DI MARTURI

FONTI
LA SUMMA ALLE ISTITUZIONI “IUSTINIANI
EST IN HOC OPERE” (III, 6)
Nella più antica Summa alle Istituzioni che sia
stata scritta in Provenza, risalente alla prima
metà del secolo XII, si trova un’unica citazione
dottrinale in cui compare il nome di Pepo, il
quale risulta così essere stato un personaggio
quasi più noto e apprezzato in Provenza che a
Bologna.
La citazione di Pepo è legata alla grossolana
etimologia della figura giuridica del mutuum
(quod ex meo tuum fit), che viene ricordata
nella Summa predetta e che Pepo poteva avere
letto nelle Istituzioni giustinianee (Inst. 3.14
pr., tratto da Gaio, 3.90), oppure nelle
Etimologie di Isidoro di Siviglia (5.25.18) o
persino nell’Elementarium di Papìas, un
celebre vocabolario composto da un
grammatico lombardo verso la metà del secolo
XI (sotto la voce mutuum).
“(…) Queritur, quare mutuum solum dicatur ab
eo quod ex meo tuum fit, cum in pluribus aliis
contractibus eveniat idem quod ex meo tuum
fit. Solutio. Propter usum frequentiorem quod
generale est specialiter attribuitur huic sub
nomine mutui, licet mutuum in certis
contractibus dici posset. Et hoc secundum
Peponem. Nos tamen aliter diffinimus hoc
scilicet modo (...)”.
RADULPHUS NIGER, MORALIA REGUM
Nei suoi Moralia Regum (un commento ai
biblici Libri dei Re composto tra 1179 e 1189)
Rodolfo il Nero, un maestro inglese di arti
liberali che svolse attività di insegnamento a
Parigi, fornisce alcune preziose notizie su Pepo.
Egli avrebbe avuto conoscenza del Codice e
delle Istituzioni, ma non del Digesto, e inoltre
avrebbe partecipato ad una seduta giudiziaria
presieduta dall’imperatore
(Enrico IV)
contestando una corretta sentenza già formulata
da giudici lombardi. Di fronte a questa, che in
base a una norma longobarda ancora vigente in
Italia aveva sanzionato l’omicidio di un servo
con la condanna ad una composizione
pecuniaria, Pepo invoca la pena capitale
sostenendo anzitutto che non si doveva fare
distinzioni tra l’omicidio di un uomo libero e
quello di un servo e richiamandosi
implicitamente a passi della Bibbia e alla legge
del taglione (accolta già nelle XII Tavole ma
poi scomparsa dal diritto romano), che
ammettevano la punizione di un omicidio con
la morte.
“Cum enim coram imperatore in Lombardia
convenissent iudices tocius regni, occiso servo
a quodam, quesitum est iudicium de homicida.
Venerant itaque tamquam ad convivium
invitati, ut de iure reficerent imperatorem et
ipsi reficerentur. Cum igitur multiplici
allegatione iuris sui inebriarentur tamquam
Amon, pravi iudices dictaverunt sentenciam in
homicidam solam mulctam pecuniariam.
Surrexit autem magister Peppo in medium,
tamquam Codicis Iustiniani et Institutionum
baiulus, utpote Pandecte nullam habens
noticiam, et [...] allegavit eum qui exemisset
hominem de grege hominum, universitati fore
iniurium adeo, ut qui hominem ademisset
universitari hominum, quia violasset naturale
communionis consorcium, ipse pariter de
medio tolleretur et homicida occideretur. Sive
enim servus sive liber foret, idem ait esse
iudicium, quoniam addictio servitutis delere
non poterat communionem nature humane
conditionis.
Legibus
igitur
et
sacris
constitutionibus imperatorum firmato iudicio
optinuit magister Peppo coram imperatore aliis
iudicibus in confusione recedentibus”.
PLACITO DI MARTURI, 1076 marzo (1-4)
Nel placito (seduta giudiziaria) tenuto da
Nordilo, messo della duchessa e marchesa
Beatrice di Canossa e dal visconte Giovanni,
viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del
monastero di S. Michele di Marturi, e di
Gerardo, preposito del medesimo, la lite che
essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito
di alcune terre e della chiesa di S. Andrea
situate nel luogo di “Papaiano”. Tali beni nel
passato erano stati ceduti al monastero di
Marturi dal marchese di Toscana Ugo.
La causa viene decisa a favore del monastero
grazie all’allegazione di un passo del Digestum
vetus che sospendeva la prescrizione
quarantennale, prevista nel diritto giustinianeo
per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui
questi ultimi, nel corso di tale periodo, si
fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il
possesso rispetto al diritto vantato dai
concessionari. Il monastero, con il conforto di
alcuni testimoni, dichiara di avere già
denunciato in passato la situazione senza però
riuscire a risolvere la lite a causa della carenza
di giudici e ottiene la restituito in integrum dei
beni contesi da Sigizo.
(S) In Christi nomine. Brevia recordazionis
(pro futu)ris temporibus ad memoriam
habendam vel retinendam, qualiter in
presenzia Nordilli, missi domine Beatricis
ductricis et marchionisse, et Iohannis
vicecomitis (…) in iudicio cum eis
residentibus Guillielmo iudice, et Pepone
legis doctore, et Rodulfo filio bone memorie
Segnori, et Rolando filio bone memorie
Rustici, et Aldiberto filio bone memorie
Baruncelli, et Stefano filio bone memorie
Petroni, et Benzo filio bone memorie Benzi, et
Segnoritto filio bone memorie Boniti, et
reliquis pluribus, proclamavit Iohannes
advocatus ecclesie et monasterio sancti
Michaelis site in castello, qui vocatur Martuli,
una cum prepositus Gerardo eiusdem ecclesie
et monasterii adversus Segizonem de
Florentia de quibusdam terris et de ecclesia
sancti Andree, sitis in loco Papaiano, que
fuerunt Wuinizonis filius bone memorie
Ugonis, et ostendi(t cartulam), per quam
predicto Vuinizo res (istas Ugoni) marchioni,
concessit,
et
quandam
aliam,
qua
continebatur, Ugonem marchionem easdem
res prefato monasterio dedisse. Huic
intenzioni
prefatus
Sigizo
temporis
prescriptionem obiecit dicens, inter se
suumque patrem predictas res per
quadrainta
annorum
curricula
esse
possessas. Quam Sigizonis excepzionem pars
suprascripti cenobii allata replicazione
infirmavit affirmans, infra prefata tempora
huius litis factam esse proclamationem. Et
tribus idoneis hominibus productis, silicet
Iohanne predicte ecclesie advocato, et Stefano
filio bone memorie Petroni, et Aldiberto filio
bone memorie Baruncelli, dixerunt abatem
lohannem de predictis rebus marchioni
Bonifazio, et Guidricum abatem duci
Gotifredo et comitisse Beatrici proclamasse;
et ita se iuraturos promiserunt. Et insuper
predictus
Iohannes
advocatus,
tactis
sacrosanctis evangeliis, iuravit (ut supra);
Stefano quoque et Aldiberto (suprascriptis)
iurare volentibus, utraque pars consensit
advocati sacramentum sufficere. His peractis,
supradictus Nordillus, predicte domine
Beatricis missus, lege Digestorum libris
inserta considerata, per quam copiam
magistratus non habentibus restitutionem
in integrum pretor pollicetur (= D. 4.6.26.4),
restituit
in
integrum
ecclesiam et
monasterium sancti Michaelis de aczione
omnique iure, quod amiserat de terris et rebus
illis, que fuerunt Vuinizonis de Papaiano,
quas ipse Ugoni marchioni tribuit et Ugo
marchio in ecclesiam sancti Michaelis contulit.
Actum est hoc anno ab incarnatione domini
nostri lesu Christi septuagesimo quinto post
mille, mense marzio, indizione quartadecima,
felicitcr. Factum est hoc intus burgum, qui
vocatur Martuli, prope plebem sancte Marie,
territurio Fiorentino, feliciter.
(S) Addo fidem dictis scribens ego Nordilus
istis.
XIII
IRNERIO
 bononiensis - teutonicus
 Irnerio: arti liberali, teologia, notariato
 Matilde di Canossa, invito ufficiale: "…et
dominus Yrnerius libros legum , qui
dudum neglecti fuerunt, ad petitionem
natilde comitisse renovavit, forte alicubi
verbis interpositis…" (Cronicon, Burcardo
di Usperg)
 al seguito di Enrico V almeno dal 1116 : a
Roma sostiene la legittimità dell'elezione
dell'antipapa
 documenti che ne testimoniano l’attività
ricompresi fra il 1112 e il 1125, da
causidicus, a iudex, a legum doctor
 la posizione filoimperiale è testimoniata
anche, sul piano dottrinale, da una sua nota
glossa
relativa
al
rapporto
consuetudine/legge
ove
si
compone
l’antinomia fra i passi di Salvio Giuliano (D.
1.3.32) e di Costantino in base alla ratio
temporis:
“loquitur haec lex [Salvio Giuliano]
secundum sua tempora, quibus populus
habebat potestatem condendi leges, ideo
tacito consensu omnium per consuetudinem
abrogabantur. Sed quia hodie potestas
translata est in imperatorem nihil faceret
desuetudo populi”.
 ATTENZIONE DI IRNERIO PER LA PRASSI
 il formularium notarile edito alla fine del
sec. XIX da G.B. Palmieri non appartiene a
Irnerio, ma certamente egli ebbe contatti con
l’ambiente colto dei notai bolognesi Angelo
e Bonando
 nuova formula dell’enfiteusi presente in una
glossa di irnerio e teorica dei 4 strumenti
(compravendita,
enfiteusi,
donazione,
testamento)
 APPROCCIO
FILOLOGICO
AL
TESTO
GIUSTINIANEO
 la ricostruzione dei libri legales in cinque
parti (Odofredo la giustificherà in base
all’ordine della loro ricomparsa)
 atteggiamento davanti alle novellae:
“hinc argumentum sumi potest quod liber
iste, id est autentica, sit repudiandus. Eius
enim stylus cum ceteris Iustiniani
constitutionibus nullo modo concordat, sed
omnino inter se discrepante item eius libri
principium nullum est nec seriem [= finem],
nec ordinem aliquem habet. Item novellae
istae constitutiones, de quibus me loquitur,
non promittuntur nisi de novis negotiis et
nondum legum laqueis innodati”.
 I “SOMNIA FITTINGHIANA” SULLA ENTITA'
DELLA
PRODUZIONE
IRNERIO
SCIENTIFICA
DI
XIV
I GLOSSATORI
Il metodo utilizzato da questi legum doctores
per l'interpretazione (ESEGESI) dei testi
giustinianei trovava nella GLOSSA il
proprio strumento qualificante. La
GLOSSA è un contenitore di intepretazione
letterale, cioè agganciata alla littera (singola
parola) del testo. L'interpretazione poteva
avere contenuto filologico e dogmatico. Nei
manoscritti del Corpus Iuris Civilis di
Giustiniano le GLOSSAE venivano a
posizionarsi ai margini del testo, vale a dire
che incorniciavano il testo medesimo ed
erano collegate con delle lettere in esponente
(a, b, c, …) ai verba di cui chiarivano il
significato. La tradizione (trasmissione ai
posteri) delle GLOSSAE fu spontanea: essa
era affidata alla memoria e alla diligenza
degli studenti che seguivano le lezione
(lecturae) e prendevano quelli che oggi
chiameremmo appunti.
 DAI
QUATTRO
BASSIANO
DOTTORI
A
GIOVANNI
 la grande forza del metodo esegetico
varato da Irnerio si innestò in una “scuola”,
ossia in una stabile tradizione di insegnamenti
giuridici retti in Bologna da successive
generazioni di dottori di leggi. Scuole private,
insegnamenti spontanei legati alla fama dei
singoli maestri. Sino alla metà del 1100 (XII
secolo) mancano i rapporti con le istituzioni
universali (Impero, Papato) e con quelle
territoriali (Comune)
 I QUATTRO DOTTORI E LE LEGGENDARIE
DIVERGENZE TRA BULGARO E MARTINO
 Ottone Morena (Aulo Gellio per la morte di
Aristotele): “Bulgarus os aureum, Martinus
copia legum, mens legum est Ugo, Iacobus
id quod ego”
 Azzone: “Martinus inaherebat literae
tanquam iudaeus”
 Martino spiritualis homo
 Bulgaro: la novità del rigorismo Aequitas e
ius strictum
 “GRAMMATICA’
E
‘RETORICA’
NELL’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO
 Rogerio: le Quaestiones super institutis e le
Enodationes quaestionum super codice
 Modi vecchi e modi nuovi di insegnare e
fare interpretazione giuridica (Rogerio,
Piacentino, le scuole di arti liberali)
 LA LETTERATURA PROCESSUALISTICA
 il De actionum varietate di Piacentino
(1160)
 il De natura actionum, forse di un
Gerarudus a Saint Gilles in Provenza
L’APPROFONDIMENTO
DELLA
SCIENZA
PROCESSUALISTICA
RAPPRESENTA
PRIORITA’: CONCRETEZZA
SCUOLE LONGOBARDISTICHE
UNA
 Carlo di Tocco, Roffredo Epifanio
Beneventano e la scuola meridionalistica.
Nei ducati di Salerno e Benevento, poi
assorbiti dal Regnum Siciliae, sopravvive
una tradizione anche scientifica del
diritto longobardo
PIACENTINO:
- Sermo de legibus;
 i miseri bononienses iudices collusi con il
potere imperiale nel severo giudizio di
Piacentino
 la tradizione retorica, grande successo nella
Francia provenzale (Monpellier) dover
l'insegnamento meno tecnico - tipico di
scuole per la formazione del clero - incontra
grande favore
 la summa ai Tres libri (gli ultimi tre libri del
Codice)
 PILLIO DA MEDICINA:
 le Quaestiones auree
 il Libellus disputatorius
 i brocarda: tentativo di una nuova
didattica diversa dalla bolognese, scarsa
fortuna
 interessi feudistici e pubblicistici
 le scuole cosiddette ‘minori’ e le
attitudini diverse da quelle bolognesi:
summistiche
e
processualistiche
(Provenza - Vercelli, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Mantova))
 LE TRE REDAZIONI DEI LIBRI FEUDORUM
 Uberto dall’Orto; Iacopo d’Ardizzone;
Iacopo Colombi
 la decima collatio = la normativa feudale
entra a far parte dei Libri legales e del
circuito scolastico per il suo rilievo fattuale
 LA SVOLTA DI GIOVANNI BASSIANO
PREVALE LA LINEA LEGALISTICA SU QUELLA
EQUITATIVA NELL'INTERPRETAZIONE (ESEGESI)
DELLA LEGGE GIUSTINIANEA
 DA UGOLINO AD AZZONE (SUMMA E
LECTURA CODICIS)
 LA CRISI DELLA GLOSSA E L’ESIGENZA DI
ORDINE
 ACCURSIO E LA MAGNA GLOSSA AL CORPUS
IURIS CIVILIS
DESTINATA A DIVENIRE L'INTERPRETAZIONE
UFFICIOSA DEI TESTI GIUSTINIANEI NEL
MEDIOEVO
ED
IN
ETÀ
MODERNA.
INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEGGE:
PRIMO LIVELLO DELL'ESEGESI DELLA SCIENZA
GIURIDICA
 NUOVA
SISTEMATICA
DEI
GIUSTINIANEI:
1.DIGESTUM VETUS (LIBRI 1-24)
2.INFORTIATUM
(LIBRI 25-38)
3.DIGESTUM NOVUM (LIBRI 39-50)
4.CODEX
(LIBRI 1-9)
5.VOLUMEN:
TESTI
 INSTITUTIONES
 TRES LIBRI CODICIS (LIBRI 10-12)
 AUTHENTICUM ( 9 COLLATIONES)
 LIBRI FEUDORUM (10 COLLATIO)
TUTTI ACCOMPAGNATI DALL’APPARATAO DI
ACCURSIO
 IACOPO BALDUINI, ODOFREDO E LA LINEA
ALTERNATIVA RISPETTO AD ACCURSIO
 perdente in Italia, ma destinata ad
attecchire in Francia, nella scuola di Orléans
dove il magistero giuridico venne avviato da
legum doctores francesi (Jean de Monchy,
Simon de Paris…) che avevano studiato a
Bologna nelle scuole di Odofredo e di Iacopo
Balduini
XV
IL DIRITTO ROMANO E I PRIMI CENTRI DI
STUDIO
 LA
GLOSSA COME “TESTO APERTO”:
ESEGESI, INTERPRETATIO E SINTESI
 gli universi concentrici: omnia in corpore
iuris inveniuntur
 AEQUITAS
 aequitas come strumento normalizzatore
 aequitas religiosa (misericordia, salus
animarum)
 aequitas romana (quae in paribus causis
paria iura desiderat)
 UNIVERSALITÀ DEL DIRITTO COMUNE
ROMANO-CANONICO
 diritto dei due poteri universali: Impero e
Chiesa. Fornisce un vocabolario giuridico
universale
 licentia docendi, licentia ubique docendi
(studium generale): il giurista medievale e
moderno si forma in diritto comune,
"passaporto" della formazione giuridica
 LA PRIMA ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDIA
GIURIDICI:
 la comitiva – la societas
 universitas scholarium
 universitas doctorum
 modello bolognese / modello parigino
 rectores
 universitates
(ultramontani,
citramontani)
 nationes
 collectae
 gli studenti e il Comune di Bologna
 i dottori e il Comune di Bologna
 la dieta di Roncaglia (1158)
 l’authentica “Habita” (1155-58): Federico
I Barbarossa e i Quattro Dottori offrono
agli studenti bolognesi una serie di
garazie su richiesta degli stessi docenti
1) libertà di movimento sul territorio
dell’Impero
2) giurisdizione speciale per gli scolari
3) sottrazione
dall’onere
delle
rappresaglie
 MODELLI DI UNIVERSITÀ:
 spontanee
 comunali
 imperiali
 signorili
FONTI
LA COSTITUZIONE HABITA DI FEDERICO I
(1155-58)
Con tale privilegio, rilasciato una prima volta
nel 1155 e quindi integrato e promulgato
solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa
istituisce alcune concessioni in favore di
studenti e maestri – con immediato riferimento
a quelli bolognesi – che vengono a costituire i
diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità
imperiale a tali categorie di soggetti. I principi
così sanciti riguardano i seguenti punti:
1. a studenti e maestri è riconosciuto il
diritto di muoversi in completa libertà e
sicurezza per raggiungere i centri di studio
che desiderano liberamente frequentare
2. studenti e maestri sono posti sotto la
diretta protezione imperiale contro ogni
molestia e danno
3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai
magistrati cittadini per essere affidata ai
rispettivi maestri e, per quelli di condizione
ecclesiastica, al vescovo locale
L’importanza
di
questa
costituzione
(riconosciuta come Authentica in quanto
emanata dall’imperatore come le Novellae di
Giustiniano) è tale che la tradizione dei maestri
bolognesi porta ad includerla nel Corpus Iuris
giustinianeo, individuando la sedes materiae in
C. 4.13. La costituzione federiciana viene
quindi integrata mediante la glossa accursiana,
estesa a commentare l’intero Corpus Iuris e
riportata anche nelle edizioni a stampa, che
iniziano a comparire dagli inizi dal secolo XVI.
XVI
IL DIRITTO CANONICO
 GRAZIANO
 Concordia discordantium
Decretum (1140 circa)
canonum
/
Il Decretum fu un testo aperto che si
stabilizzò verso la fine del 1100. Al nucleo
originario
grazianeo
si
aggiunsero
nell'arco di un cinquantennio altri
materiali normativi e dottrinali
 dicta e paleae
 separazione del diritto canonico dalla
teologia.
 Razionalizzazione delle fonti:
1) canoni
cocnciliari;
2)
decretali
pontificie; 3) testi romanistici inseriti in
una fase successiva.
Per riportare a concordia le norme
discordanti Graziano utilizza quattro
rationes (criteri): ratio temporis, ratio loci,
ratio significationis, ratio dispensationis
 ALESSANDRO III E INNOCENZO III
 QUINQUE COMPILATIONES ANTIQUAE
I) COMPILATIO I: redatta da un canonista
operante nella curia di Roma, Bernardo da
Parma, verso il 1190 preparando una raccolta di
circa 900 testi. Attinge direttamente agli archivi
papali riunendo Decretali prodotte dalla metà
del secolo XII e gli atti dei grandi concili tenuti
nel corso dello stesso secolo XII (detta perciò
Breviarium extravagantium). Di questa raccolta
viene predisposta anche una seconda redazione
rivista nel 1192-98.
Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla
Compilatio I di Bernardo da Parma, sono
suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi
argomenti che organizzano sistematicamente le
fonti:
iudex
(relativo alle autorità giudiziarie e
all’organizzazione dei tribunali)
iudicium
(relativo al processo, alle
sentenze e alla procedura)
clerus
(relativo agli ecclesiastici, sui loro
diritti e privilegi)
connubium (relativo al matrimonio, e quindi
sul diritto di famiglia e delle persone)
crimen
(relativo alla procedura e al diritto
penale)
II - III) COMPILATIO III: si tratta di una raccolta
di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al
più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da
Benevento e inviata nel 1210 a docenti e
studenti dello Studium di Bologna, ove venne
anche glossata (per cui acquista carattere
ufficiale). Ad essa fece seguito la Compilatio II
(1210-12), con una serie di Decretali omesse
nella raccolta precedente e raccolte a cura di
Giovanni di Galles.
IV) COMPILATIO IV: si tratta di una raccolta
operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del
IV Concilio Lateranense del 1215, cui vengono
aggiunti altri 104 testi di Innocenzo III; rimane
una raccolta a carattere privato.
V) COMPILATIO V: redatta dal canonista
Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224, su
ordine di papa Onorio III, raccogliendo le sue
decretali degli anni 1216-26 e unendovi anche
la costituzione emanata da Federico II nel 1220
al momento dell’incoronazione imperiale (le
Constitutiones in Basilica Petri), che
privilegiava la Chiesa. Tale raccolta ottiene il
riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il
suo invio a studenti e maestri dello Studium
di Bologna e di Padova
 il Papa dispone inoltre che i testi debbano
essere citati nei tribunali, oltre ad essere
utilizzati nelle scuole, così come figurano nella
raccolta di Tancredi. Testo "pubblicato" e
quindi ufficiale
 per la prima volta il Pontefice assume il
ruolo di legislatore per la Cristianità. Diritto
come strumento di governo della Chiesa sui
suoi fedeli (diritto canonico) - sudditi (diritto
ecclesiastico)
 CORPUS IURIS CANONICI
 Decretum
 Liber Extra (1234 - Raimondo de Peñafort,
Gregorio IX - Bolla "Rex pacificus")
 Liber Sextus (1298 - Bonifacio VIII)
 Clementinae (1316 - Clemente V, Giovanni
XXII)
 Extravagantes (Giovanni XXII sqq.)
 DECRETISTI E DECRETALISTI
LA METODOLOGIA OPERATIVA DEI GLOSSATORI
CANONISTI FU DEL TUTTO ANALOGA A QUELLA
DEI CIVILISTI. LA DIFFUSIONE DELLA SCIENTIA
IURIS CANONISTICA E DELLE RELATIVE SCUOLE
INVESTÌ
IMMEDIATAMENTE
TUTTO
L'OCCIDENTE CATTOLICO.
 glosse, apparati di glosse sul modello di
quella accursiana per il Corpus Iuris Civilis
(Giovanni
Teutonico
(Decretum),
Bartolomeo da Brescia (Decretales),
Giovanni d’Andrea (Sextus, Clementinae,
Extravagantes))
 fenomeno delle summae canonistiche, opere
sistematico-espositive
 gli esordi decretistici: Uguccione da Pisa,
che inserisce nel Decretum grazianeo anche
richiami al diritto giustinianeo
 i decretalisti: Goffredo da Trani; Sinibaldo
Fieschi; il cardinale Ostiense (Enrico da
Susa)
> NASCE L'UTRUMQUE IUS - L'UNO E
L'ALTRO DIRITTO, IL ROMANO-GIUSTINIANEO
E IL CANONICO SONO DUE COMPLESSI
NORMATIVI
UNIVERSALI,
LA
CUI
GIURISDIZIONE COINCIDE CON QUELLA
DELL'IMPERO E DELLA CHIESA DI ROMA
FONTI
Il Decretum di Graziano è diviso in 3 parti (con
2 aggiunte posteriori):
I parte divisa in 101 distinctiones (ogni parte
in cui si chiarisce un argomento a partire dai
suoi principi generali e dalle contraddizioni cui
dà luogo, operando una serie di suddivisioni
successive sempre più puntuali), a loro volta
divise in capitoli
 le prime 20 distinctiones considerano i
problemi generali del diritto, le altre 81 trattano
invece del governo ecclesiastico e della sua
disciplina tramite le varie cariche (vescovi,
gerarchia ecc.).
II parte divisa in 36 causae (controversie
figurate, casi fittizi che introducono una
discussione giuridica) dedicate a temi vari
(diritto penale e processuale, il patrimonio
ecclesiastico e il matrimonio) e divise in
quaestiones (singoli problemi giuridici) e poi in
capitoli, ognuna su un problema ipotetico per il
quale vi sono varie soluzioni (p. es.: la Causa I
dedicata alla simonia, le 2-7 alla procedura, le
16-20 ai monaci e alla loro disciplina, le 27-36
al matrimonio)
 ad ogni quaestio Graziano illustra le
soluzioni con i suoi dicta
 nella Causa 33, nell’ambito del trattato sul
matrimonio, dopo la quaestio II da un
continuatore di Graziano ne è stata aggiunta
un’altra molto ampia sulla penitenza (un vero e
proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7
distinctiones).
III parte suddivisa in sole 5 distinctiones,
relativa ad un trattato sui sacramenti che è stato
anch’esso aggiunto dopo la redazione
originaria ed è privo dei dicta magistri.
 grande e immediato successo del Decretum,
formato sia da autorità normative che da
creazioni di dottrina (i dicta), tanto nella scuola
quanto nella pratica
 nella scuola dà origine a una tradizione di
glossatori specialisti (i Decretisti) attivi
parallelamente a quelli impegnati nello studio
del Diritto Romano, mentre nella pratica
diventa il punto di riferimento per la prassi
giudiziaria dei tribunali ecclesiastici =
processo romano-canonico
FONTI
CHRONICON URSPERGENSE DI BURCARDO DI
BIBERACH
La cronaca duecentesca lasciataci dall’abate del
monastero tedesco di Ursperg contiene un noto
passo nel quale viene presentato un parallelo
tra le figure di Graziano e Irnerio, che
sottolinea la forte analogia tra le iniziative dai
due giuristi. In tal modo viene ancor più
evidenziato il ruolo avuto da Graziano come
primo sistematore del diritto canonico e quello
avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come
autore della prima raccolta sistematica del
diritto romano giustinianeo in seguito a una
petitio (un invito) della contessa Matilde di
Canossa.
"HUIUS
TEMPORIS MAGISTER GRATIANUS
CANONES ET DECRETALES, QUAE VARIIS LIBRIS
ERANT DISPERSA, IN UNUM OPUS COMPILAVIT
ADIUNGENSQUE EIS INTERDUM AUCTORITATES
SANCTORUM
PATRUM
CONVENIENTES
SENTENTIAS OPUS SUUM SATIS RATIONABILITER
DISTINXIT.
EISDEM QUOQUE TEMPORIBUS, DOMINUS
WERNERIUS LIBROS LEGUM , QUI DUDUM
NEGLECTI FUERANT NEC QUISQUAM IN EIS
STUDUERAT, AD PETITIONEM MATHILDAE
COMITISSE RENOVAVIT ET SECUNDUM QUOD
OLIM A DIVE RECORDATIONIS IMPERATORE
IUSTINIANO
COMPILATI FUERANT, PAUCI
FORTE VERBIS ALICUBI INTERPOSITIS, EOS
DISTINXIT"
XVII
METODI DI STUDIO E DI
INSEGNAMENTO
 CARATTERI DEI POSTACCURSIANI
SI DIVERSIFICANO GLI INDIRIZZI SCIENTIFICI
DOPO LA COSIDDETTA SERRATA DELLA GLOSSA.
DALLE
QUAESTIONES
AI
TRACTATUS
QUAESTIONUM, DI CONTENUTO MONOGRAFICO.
TRATTATI PROCESSUALISTICI, FORMULARI
NOTARILI,
INTERESSE
PER
IL
DIRITTO
STATUTARIO
 Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino,
Guglielmo Durante, Dino del Mugello
 Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di
notariato (Salatiele). La sua Summa totius
artis notarie rimane il formulario notarile
seguito dai professionisti sino a tutto il
Settecento
 GENERI LETTERARI DELLA SCUOLA DEI
GLOSSATORI
1.LEGERE, REPETERE
 glosse interlineari e marginali
 autentiche
 apparati di glosse
 distinctiones
 lecturae, repetitiones
 dissensiones dominorum
 summulae, summae
1.DISPUTARE
 quaestiones (mercuriales, sabbatinae)
 quaestio iuris / quaestio facti
 quaestio legitima
 quaestio ex facto emergens
 tractatus quaestionum
La dialettica delle quaestiones segue il
modello del processo
XVIII
IL SISTEMA DI DIRITTO COMUNE
 Dalla seconda metà del Duecento i regna
dell'Europa occidentale sono accomunati
sotto il profilo ordinamentale dalla
condivisione del SISTEMA DI DIRITTO
COMUNE
 Per DIRITTO COMUNE si intende il complesso
delle normative romano giustinianee (corpus
iuris civilis) e canoniche (corpus iuris
canonici) vigenti RATIONE IMPERII nei
territori appartenenti al Sacro Romano
Impero e, per la loro autorevolezza, IMPERIO
RATIONIS nei territori (come la Francia e la
Spagna) che dall’Impero si erano sganciati
 il SISTEMA DI DIRITTO COMUNE, che ha
caratterizzato gli ordinamenti giuridici
europei fino a tutto il XVIII secolo, opera
contemporaneamente su due diversi livelli:
1.il livello delle fonti del diritto: dai
comuni alle signorie ai regna, la gerarchia
delle fonti utilizzava il diritto comune
come elemento di integrazione e come
fonte normativa sussidiaria rispetto al
diritto
positivo
locale
(statuti,
consuetudini, legislazioni signorili e regie,
giurisprudenza). Verso la fine dell'eta'
moderna aumenta il grado di sussidiarietà
del diritto comune e si assiste a una sua
progressiva emarginazione rispetto ai
diritto positivi territoriali
2.il livello dell’interpretazione dottrinale: i
concetti, le figure, gli istituti del diritto
comune costituivano l’unico e unitario
sistema dogmatico di riferimento per gli
interpreti ed i legislatori europei. Comune
vocabolario e comune dogmatica giuridica,
differente normativa a livello di diritto
territoriale (ius proprium)
 questa sostanziale uniformità di matrice
romanistica ha consentito a Manlio Bellomo
di parlare di un’Europa del diritto comune
XIX
LE ORIGINI DELLA SCUOLA DEI
COMMENTATORI
 L’EMERSIONE RAZIONALISTICA E IL CLIMA
DI ORLEANS:
 lo studio della logica
 magistri artium;
 il re di Francia e il diritto romano ("rex in
regno suo est Imperator"): nel 1235 il
pontefice Gregorio IX consente la creazione
ad Orlèans di una scuola teologica dove
venivano impartiti anche insegnamenti di
diritto civile. Una scelta analoga era stata
impedita a Parigi.
 arrivo di maestri addottoratisi a Bologna
(Guido de Cumis, Jean de Monchy, Simon de
Paris) alla scuola di Iacopo Balduini e di
Odofredo, esponenti della linea alternativa
rispetto a quella accursiana.
 JACQUES DE REVIGNY ( vescovo di Verdun,
muore nel 1296)
 ALLIEVO DI JEAN DE MONCHY, CHE SI ERA
FORMATO A BOLOGNA ALLA SCUOLA DEL
BALDUINI, EREDITA UNA LINEA ESEGETICA
MENO
RIGIDAMENTE
LEGATA
ALL'INTERPRETAZIONE LETTERALE FISSATA
NELLA "GLOSSA ORDINARIA" DI ACCURSIO
 lecturae,
repetitiones,
quaestiones,
alphabetum, pseudo-summa feudorum,
distinctiones
 PIERRE DE BELLEPERCHE (al servizio del re
di Francia Filippo il Bello; vescovo di
Auxerre; cancelliere di Francia; muore nel
1308)
 lecturae, repetitiones
 quaestiones come distinctiones
 SPECIFICITÀ DELLA SCUOLA FRANCESE DEL
COMMENTO:
 rapporti con le arti e la teologia
 atteggiamento teoretico
 maximi ruminatores (Giovanni d’Andrea,
in senso critico)
 doctores ultramontani inhaerent fantasiis
eorum magis quam rationi (Bartolo, in senso
critico)
 CARATTERI
DEL
METODO
DEI
COMMENTATORI
 ripresa della logica nova di Aristotele,
accentuazione dell'aspetto dialettico
L'OBIETTIVO DELLA NUOVA SCIENTIA IURIS
MIRA A COGLIERE LA RATIO DELLE LEGGI
GIUSTINIANEE, MOSSA DALLA NECESSITÀ DI
ALLARGARE
LE
MAGLIE
DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE, TROPPO
ANGUSTA
E
GIA'
COMPLETAMENTE
SODDISFATTA
DALL'OPERA
ACCURSIANA.
NECESSITÀ DI APPLICARE IL DIRITTO DELLA
COMPILAZIONE, RISALENTE NEI SECOLI E
CRISTALLIZZATO, A UNA CASISTICA CHE
PROPONEVA
FATTISPECIE
IN
CONTINUO
DIVENIRE
UTILIZZAZIONE DEGLI ARGUMENTA
DELLA
LOGICA
ARISTOLICA
(ANALOGICO,
A
POSTERIORI, A FORTIORI, A SIMILIBUS
ETC.)
AL
DATO
NORMATIVO
GIUSTINIANEO PER FORZARNE IL
CONTENUTO A NUOVI SIGNIFICATI.
TRADIMENTO - INTERPRETAZIONE
ESTENSIVA - CREATIVITÀ
- GIURISTI
PRODUTTORI DI DIRITTO?
XX
LA SCUOLA DEL COMMENTO IN ITALIA
 CINO DA PISTOIA
 studi in Francia? Nobile, poeta, ghibellino
seguace dell’imperatore Arrigo VII; da Siena
a Perugia [1326]; da ghibellino a guelfo
 repetitio bolognese di Pierre de
Belleperche
 l’opera di Martino Sillimani e Dino del
Mugello
PER SECOLI FU CREDUTO DALLA
STORIOGRAFIA
IL
TRAMITE
DELL'INGRESSO DEL NUOVO METODO
DEL COMMENTO IN ITALIA: IN REALTÀ
I RAPPORTI CON LA FRANCIA ERANO
NEL XIV SECOLO INTENSISSIMI (P.E.
CATTIVITÀ
AVIGNONESE)
E
NEL
REGNUM
SICILIAE
LA
DINASTIA
REGNANTE ANGIOINA ATTIRAVA
A
NAPOLI MOLTI INTELLETTUALI E QUINDI
CULTURA ANCHE GIURIDICA FRANCESE
 BARTOLO DA SASSOFERRATO [1314-1357)
 allievo a Perugia di Cino da Pistoia
(1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari . Si
laurea a Ferrara
 baccelliere (1333), dottore (1334);
ambasciatore e consigliere di Carlo IV
 amplissima produzione / falsificazioni
 enorme successo / cattedre su Bartolo /
auctoritas normativa
 propensione ‘giuspubblicistica’ (statuto
reale / statuto personale); rappresaglie; teoria
della iurisdictio; signoria come tirannide
(contrapposizione tiranno / iudex) legata al
momento politico di crisi delle autonomie
comunali e loro trasformazione in regimi
signorili
 BALDO DEGLI UBALDI (1327-1400)
 casata nobile, fratelli giuristi; Perugia,
Firenze, Pisa, Padova, Pavia; ambascerie e
rapporti con Gregorio XI e Urbano VI
(grande scisma)
commentari, feudi, pace di Costanza,
diritto canonico, margarita su Innocenzo IV,
rosarium
 consilia
I GIURISTI SI OCCUPANO SEMPRE PIÙ DI
FREQUENTE DE UTROQUE IURE
 IL CONSILIUM PRO VERITATE EREDE DEL
CONSILIUM SAPIENTIS IUDICIALE
 collocazione tecnico-processuale:
iuris
 le raccolte di consilia
testis
 COMMENTATORI COME CONSILIATORI
 dai glossatori a Baldo
 Paolo di Castro, i Saliceto, Giovanni
Nicoletti
 I trattati De maleficiis: da Angelo
Gambiglioni a Ippolito Marsili
 Francesco Accolti e Alessandro Tartagni
(Giason del Maino, Filippo Decio,
Bartolomeo Socini, Carlo Ruini)
 CONSILIATORES E COMMUNIS OPINIO:
 la prammatizzazione del diritto comune
(auctoritates, l’exemplum)
 communis
opinio
e
certezza
endogiurisprudenziale
del
sistema
giuridico
 communis opinio: maior pars / sanior pars
 lecturae o consilia; Andrea Alciato,
Tiberio Deciani
 DALLA
GIURISPRUDENZA
CONSULENTE
ALLA
GIURISPRUDENZA
DEI
GRANDI
TRIBUNALI:
4) SACRA ROTA ROMANA (STATO
PONTIFICIO)
5) SACRO REGIO CONSIGLIO (REGNO
DI NAPOLI)
6) PARLAMENTI DI TORINO E DI
CHAMBERY
(DUCATO
DI
SAVOIA)
RACCOLTE
DI
GIURISPRUDENZA
COME
FONTE DEL DIRITTO COMUNE
XXI
UMANESIMO GIURIDICO
 CONCETTO DI UMANESIMO GIURIDICO
1. la filologia
2. la secolarizzazione
3. riforma del mos docendi:
mos italicus iuris docendi
mos gallicus iuris docendi (dialogi de
iuris interpretibus di Alberico Gentili;
Francois le Douaren ad Andream
Guillartum “de ratione docendi,
discendique iuris”)
4. esigenza di sistema / ius in artem redigere
5. mito della brevitas e del ritorno diretto
alle fonti
6.
nuovo
ruolo
del
giurista:
ridimensionamento legalitario
 LA FASE QUATTROCENTESCA: UMANESIMO
E DIRITTO
1. versante propositivo
 diritto pubblico romano; attenzione che si
muove sul versante erudito
 scoperta di codici
 edizioni critiche (Angelo Poliziano,
Ludovico Bolognini, Lelio Torelli)
2. versante critico
 contro la scienza giuridica medievale
 contro l’opera di Giustiniano, distruttrice
dei valori della giurisprudenza romana
classica
 polemiche sulle arti
 LA FASE CINQUECENTESCA. RINASCIMENTO
1. l’umanesimo giuridico in Francia:
Guillaume Budè
 l’indirizzo filologico: Cujas (Budè,
Baron)
 un corpus iuris nazionale: Charles du
Moulin
 un nuovo sistema del diritto romano:
Hugues Doneau
 l’antitribonianismo: Francois Hotman
2. l’umanesimo giuridico in Italia: Andrea
Alciato
 Giason del Maino; Carlo Ruini;
Avignone, Bourges, Bologna, Pavia
 la polemica sul ruolo del giurista: il
consilium umanistico
 una nuova ermeneutica: il De verborum
significatone
XXII
L’ITALIA COMUNALE
 RINASCITA URBANA DEL SECOLO XI:
1. rapporto con istituzioni feudali
2. continuità con i municipi romani
3. città sedi vescovili
4. economia dei mercati
 MOVIMENTO ASSOCIATIVO NELLE CITTÀ
(CONIURATIO)
IL COMUNE MEDIEVALE (ORGANIZZAZIONE
POLITICA DELLA CITTÀ), NASCE DA UN
PATTO GIURATO FRA LE CLASSI DI
POTERE ASPIRANTI AL CONTROLLO
DELLA
CITTÀ:
VESCOVO,
ARISTOCRAZIA FEUDALE INURBATA,
RICCHI MERCANTI E ARTIGIANI
 MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
INTRACOMUNALE:
A
LIVELLO
1.confraternite
2.compagnie delle armi
3.compagnie delle arti (corporazioni)
4.consorterie gentilizie
 MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
NELLE
CAMPAGNE
 LE FASI DELLE ISTITUZIONI COMUNALI:
1.comune consolare
2.comune podestarile
3.comune popolare o del capitano del popolo
(concetto di populus)  legislazione
antimagnatizia e suntuaria: ordinamenti
sacrati e sacratissimi; Liber paradisus
(1257)
4.signoria
5.principato (vicariati imperiali e pontifici)
 GLI STATUTI
 il diritto statutario - ius proprium
(consuetudini,
statuti,
brevia).
ESPRESSIONE
NORMATIVA
DEI
COMUNI
 consuetudo et statutum pari passu
ambulant; rudis veritas / iuris veritas;
 aree statutarie; sopravvivenza dello statuto
LE
TRE
TEORICHE
STATUENDI:
SULLA
POTESTAS
1. permissio / silentium principis
2. iurisdictio
3. ius gentium
 CONTROLLO DELLO STATUTO
 interpraetatio secundum ius commune
XXIII
L’ITALIA NON COMUNALE
 REGNO DI SICILIA
 Ruggero II (1130); Assise di Ariano di
Puglia (1140)
 Federico II di Svevia
 Liber Augustalis (1231, Melfi)
1.ordinamento giudiziario
2.processo
3.diritto penale, civile, feudale
 Angioini (1266) sul continente, Aragonesi
dal 1282, vespri siciliani in Sicilia; 1442,
unificazione delle due Sicilie sotto la
dinastia borbonica)
 capitula, pragmaticae, gratiae, preconi si
stratificano sopra la normativa federiciana
 la costituzione Puritatem: gerarchia delle
fonti vigenti nel Regnum
 STATO DELLA CHIESA
 diritto pontificio / ecclesiastico / canonico
 la cosiddetta “cattività avignonese”; Egidio
di Albornoz, legato pontificio in Italia
(1353)
 Constitutiones sanctae matris Ecclesiae Consitutiones Marchiae Anconitanae Costituzioni Egidiane (1357, Fano; 1544,
riforma del cardinale Rodolfo Pio da Carpi)
 DUCATO DI SAVOIA
 le prime raccolte normative: Pietro II
(1266-1269, contea di Vaud), Amedeo VI, il
conte verde (1379)
 1416 Amedeo VIII (1416, titolo ducale;
decreta: 1423, 1430 - Chambery)
 SARDEGNA
 dagli Arconti ai 4 giudicati (Cagliari,
Arborea, Logudoro, Gallura). Genova e
Pisa importano il modello comunale Aragonesi
 Mariano ed Eleonora d’Arborea: Carta de
Logu de Arborea (1395)
 PATRIARCATO DI AQUILEIA
 il patriarca e il parlamento
 Marquardo: Constitutiones Patriae Fori
Iulii (1366)
 1420: annessione veneziana, riforme e
luogotenenti
(1429);
processo
di
“venetizzazione” (dalla fine del ‘400 al
1673)
FONTI
LIBER CONSTITUTIONUM DI FEDERICO II,
COSTITUZIONE PURITATEM (I 62.1)
Tale costituzione, nota con il nome di
Puritatem (dalla prima parola del testo), venne
promulgata una prima volta nel settembre 1231
unita alla costituzione I 69.1 e poi ancora in
una seconda redazione, come testo autonomo e
ampliato, nell’ottobre 1246. Le parti aggiunte
riguardano il riferimento alla graduazione delle
fonti (qui evidenziato) e la sezione finale del
testo.
De sacramentis a baiulis et magistris camerariis
prestandis
Puritatem, quam nos ipsi sectamur, ab
officialibus nostris in iudiciis maxime
postulamus, et ut in penam eorum, qui contra
fecerint, ultionis divine iudicio nostre
indignationis aculeos aggregemus, presenti lege
sancimus, ut omnes camerarii et baiuli,
priusquam in cabellam vel credentiam
baiulationes nostras administrandau susceperint,
tactis sacrosanctis evangeliis in publico
corporalia subeant sacramenta, quod pure et
sine fraude, non amore, non odio, non prece,
non pretio nec timore omnibus conquerentibus
absque personarum acceptione prompto zelo
iustitiam ministrabunt, et quod secundum
constitutiones nostras et in defectu earum
secundum consuetudines approbatas ac
demum
secundum
iura
communia,
Longobardorum videlicet et Romanorum,
prout qualitas litigantium exiget, iudicabunt,
curie nostre demania et iura quelibet illesa
servabunt, et quod ipsa non negligant et ea in
alios nullo alienationis vel locationis titulo
transferant, nec per se occupabunt aut occupari
permittant, sed occupata et detenta ab aliis
nostre curie nuntiabunt, nec a partibus plus
recipiant preter subscriptiones sententiarum
infrascripta quantitate taxatas, nisi quod est
nostra constitutione provisum. Iurare predicta
faciant cabellotos suos, quod nichil ultra
formam veterem et nova statuta requirent vel
ab aliis extorquebunt.