Quarta Sezione Seduta del 10.05. 2001 Voto n° 93 OGGETTO: Istanze 22.3.88, 16.3.92 e successiva istanza di variante del 3.10.97 dell’ENEL S.p.A. – Compartimento di Palermo – Esercizio Distrettuale della Sicilia Occidentale – Richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un raccordo a 150 kV per collegare la Cabina Primaria Bargheria 2 all’esistente linea elettrica Bagheria 1 – Casuzze. PALERMO LA SEZIONE VISTA la nota 28.03.2001 n. 3464 con la quale la Direzione Generale della Difesa del Suolo nel trasmettere l’affare in oggetto ha chiesto il parere di questa Sezione; ESAMINATI gli atti trasmessi; UDITA la Commissione relatrice: (Santariga, La Montagna, Da Deppo, Parise G.). PREMESSO Con la nota citata in epigrafe la Direzione Generale richiedente ha trasmesso l’argomento di che trattasi corredandolo sia di una propria relazione istruttoria che esprime preliminare nulla osta all’intervento sia al nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo. Si riferiscono le principali notizie in merito alla richiesta esaminata. Con istanze 22.3.88 e 16.3.92 e successiva istanza di variante del 3.10.97, corredata di relazione tecnica e disegni, l’ENEL S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/33, l’autorizzazione all’impianto e all’esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 342/65, di un raccordo a 150 kV a semplice terna per collegare in entra esce la Cabina Primaria Bagheria 2 all’esistente linea elettrica Bagheria 1 – Casuzze. Il progetto di massima è stato realizzato in conformità dell’unificazione ENEL per le linee a 132-150 kV, nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n. 28 del 21.3.88 e successive modificazioni e nel DPCM 23.4.92, e si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 7,920 km di cui 3,470 km in doppia terna 4,450 km di semplice terna, interessando il territorio dei Comuni di Bagheria e Santa Flavia nella Provincia di Palermo. Nel dettaglio, il nuovo tracciato si diparte in doppia terna dalla C.P. Bagheria 2 sino alla contrada Palmeto Carcazzi, per poi collegarsi in semplice terna, all’esistente Elettrodotto C.P. Bagheria 1 – C.P. Casuzze; con tale collegamento è prevista la demolizione di un tratto dell’esistente Elettrodotto C.P. Bagheria 1 – C.P. Casuzze. Nella stessa domanda di variante e nella relazione tecnica, la Soc. ENEL S.p.A. ha dichiarato che le opere di variante sopracitate, saranno realizzate secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, conformemente alle prescrizioni previste dalla Legge 339/86 e dal regolamento di esecuzione, approvato con D.M. n. 449/88, nonché alle norme di cui al DPCM 23.4.92, relativo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. La linea elettrica sottoposta all’esame della Sezione rappresenta la variante dei raccordi aerei a 150 kV per collegare in entra esce la C.P. Bagheria 2 con l’esistente Elettrodotto Bagheria 1 – Casuzze. Il Progetto di massima è stato realizzato in conformità dell’unificazione ENEL per le linee a 132-150 kV e nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n. 28 del 21.03.88 e successive modificazioni, e nel DPCM 23.04.92, e si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 7,920 km di cui km 3,470 in doppia terna, km 2,650 + 1,800 di semplice terna, interessando il territorio dei Comuni di Bagheria e Santa Flavia nella Provincia di Palermo. Nel dettaglio, il nuovo tracciato, si diparte in doppia terna dalla C.P. Bagheria 2 sino alla contrada Carcazzi, per poi collegarsi in semplice terna all’esistente Elettrodotto C.P. Bagheria 1 – C.P. Casuzze “punti A e B dell’allegata planimetria”, con tale collegamento è prevista la demolizione del tratto A – B dell’esistente Elettrodotto C.P. Bagheria 1 – C.P. Casuzze. Infine il nuovo piano di rete ad alta tensione non prevede il collegamento della C.P. Bagheria 2 con l’Elettrodotto Caracoli – Casuzze così come previsto nel progetto originario. La costruzione dei raccordi rientra nei programmi di ampliamento e potenziamento della rete elettrica ad alta tensione presente nel circondario di Palermo. I limiti massimi per le esposizioni ai campi elettrici e magnetici, sono stati recepiti nell'ambito del recente D.P.C.M. 23.04.92, con specifico riferimento a quelle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata, come fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporta tempi di permanenza prolungati. Per il contenimento dell’intensità dei campi elettrici e magnetici, l’altezza minima dei conduttori sul terreno lungo tutto il tracciato, è di m. 6,50, con arrotondamento in eccesso dell’altezza minima di m 6.40 stabilito dal D.M. 16.01.1991, che garantisce il rispetto dei limiti per i campi elettromagnetici al suolo. Inoltre la progettazione del tracciato dell’impianto elettrico in questione è tale da rispettare la distanza minima di m. 11,64 tra conduttori ed eventuali fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati, così come prescritto dall’art. 5 del D.P.C.M. 23.04.1992, per linee di questa classe di tensione. Sono stati rilasciati dagli Enti interessati dalla costruzione dell’elettrodotto i seguenti nulla osta con prescrizioni: - Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Sicilia di Palermo, con nota prot. n. 10688/811/pmb in data 13.11.97; - 2 - Comando Regione Militare della Sicilia – S.M. Ufficio Infrastrutture di Palermo – con nota prot. n. 2703/173-2/98 in data 23.02.98, - Comando III Regione Aerea S.M. di Bari, con nota prot. n. TR3-142/3898/D23-7/21-29/97 in data 29.01.98; - Regione Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. Sez. P.A.U. di Palermo, con nota prot. n. 03280/T in data 25.02.97; - A.N.A.S. – Compartimento della Viabilità per la Sicilia – Palermo – con nota prot. n. 22621/97 in data 15.06.98; - Ferrovie dello Stato – Servizio Potenziamento e Sviluppo di Palermo – con nota prot. n. 0008027 in data 18.11.97; - Provincia di Palermo, con nota prot. n. 10340 in data 10.1197; - Corpo Regionale delle Miniere – Ispettorato Tecnico di Palermo – con nota prot. n. 002407 in data 27.04.98; - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo – con nota prot. n. 4221 in data 13.05.98; - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con decreto n. 143/DRU in data 15.04.99 che tiene luogo dell’art. 81 del D.P.R. 616/77; - SNAM di Misterbianco (CT), in data 22.07.99; - Comune di Bagheria, con delibera del Consiglio Comunale n. 36 in data 17.02.98, ha espresso parere contrario; - Comune di Santa Flavia, con Delibera del Consiglio Comunale n. 82 in data 16.06.98. Con dichiarazione di accettazione in data 21.04.99 e 04.08.99, l’ENEL S.p.A. si è impegnata a rispettare le condizioni stabilite nei nulla osta e consensi di massima predetti. L’istruttoria ai sensi del T.U. n. 1775/33 è stata esperita senza che durante il corso della stessa siano state presentate opposizioni o reclami, dalla Regione Siciliana – Ufficio del Genio Civile di Palermo – il quale con relazione in data 28.095.1999 ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del raccordo elettrico, subordinatamente all’osservanza, da parte della stessa Società, a tutte le condizioni imposte dagli enti e dalle Autorità pronunciatesi nel corso dell’istruttoria stessa, di cui all’art. 120 del citato T.U. n. 1775/33, nonché al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche e alla presentazione del progetto esecutivo al medesimo Ufficio Istruttore del Genio Civile di Palermo, prima dell’inizio dei lavori. All’elettrodotto, la cui tensione è pari a 150 kV, non è applicabile la procedura prevista dall’art. 2 della Legge n. 9/91, concernente la valutazione di impatto ambientale, poiché non ricorrono le circostanze di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 27.04.1992. Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 342/65, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee elettriche hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, per cui nel dispositivo del provvedimento stesso debbono essere stabiliti, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 2359/1865, e successive modificazioni, i termini entro i quali dovranno iniziarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. - - 3 - In proposito, l’Ufficio istruttore del Genio Civile di Palermo, ha proposto l’assegnazione del termine di mesi 12 per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni ed il termine di mesi 36, decorrenti dalla data dell’inizio, per il completamento dei lavori e delle espropriazioni medesime. Con nota del 23.01.2001, la Soc. ENEL S.p.A. ha dichiarato che il progetto per al realizzazione dell’elettrodotto in argomento tiene conto dei valori di attenzione e all’obiettivo di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici a frequenza di 50 Hz, e che non sarà superato in ogni caso il valore di 2µT per ogni intervallo di 0,1 S (secondi). Da parte della Direzione Generale della Difesa del Suolo nulla osta al rilascio della richiesta autorizzazione. CONSIDERATO - Che le circostanze principali che hanno determinato la necessità della variante sono che: il nuovo piano di rete ad alta tensione dell’area di che trattasi non prevede il collegamento della C.P. Bagheria 2 con l’elettrodotto Caracoli-Casuzze così come previsto nel progetto originario; la costruzione dei raccordi rientra nei programmi di ampliamento e potenziamento della rete elettrica ad alta tensione presente nel Circondario di Palermo; - Che la domanda di variante dell’ENEL tende ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dei raccordi a 150 kV in entra-esce per collegare la C.P. Bagheria 2 all’esistente elettrodotto Bagheria 1 – Casuzze che rientrano, come detto nei programmi di ampliamento e potenziamento della rete elettrica ad alta tensione presente nel circondario di Palermo. - Che l’intervento è conforme al dettato delle norme di cui al D.M. 449/88 e SS.mm.e ii.; - Che come indicato nelle premesse il Progetto risulta conforme al dettato delle norme emanate con il vigente DPCM in data 23.04.1992, in ordine alla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e la Soc. ENEL S.p.A., con nota 23.01.2001, ha dichiarato che il progetto per la realizzazione dell’elettrodotto in argomento tiene conto dei valori di attenzione e dell’obiettivo di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici a frequenza di 50 Hz, e che non sarà superato in ogni caso il valore di 2 T per ogni intervallo di 0,1 S (secondi); - Che non sono state avanzate osservazioni e/o opposizioni in conseguenza delle pubblicazioni di rito; - Che il progetto all’esame ha ottenuto i nulla osta ed i consensi di massima da parte delle autorità ed Enti indicati nelle premesse, tra i quali, però il Comune di Bagheria ha espresso parere contrario; di tale opposizione la Sezione ritiene che la Direzione Generale della Difesa del Suolo debba, primo del rilascio del provvedimento di autorizzazione, acclarare il valore ostativo; - 4 - - Che la Soc. ENEL S.p.A. con dichiarazione di accettazione in data 21.4.99 e 4.8.99 si è impegnata a rispettare le condizioni stabilite nei nulla osta e nei consensi di massima rilasciati dagli Enti indicati in premessa; - Che come risulta dalla premesse, secondo il disposto del D.P.R. 27.04.1992, per gli impianti in oggetto non ricorre la fattispecie per avviare la procedura di impatto ambientale; - Che si ritiene opportuno che, prima della emissione del decreto di autorizzazione, sia stabilito l’importo della cauzione da costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti congruamente rapportata all’entità dell’intervento, se dovuta; - Che resta confermata la condizione posta dalla Regione Siciliana Ufficio del Genio Civile di Palermo, di osservanza da parte della Soc. ENEL S.p.A. delle condizioni imposte dagli Enti e dalle Autorità pronunciatesi nel corso dell’istruttoria di cui all’art. 120 del T.U. 1775/1933, nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche ed alla presentazione del progetto esecutivo al medesimo Ufficio Istruttore del Genio Civile di Palermo, prima dell’inizio dei lavori; - Che, a parziale accoglimento della richiesta dell’ENEL, si propongono un termine di 6 mesi per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni ed un termine di 15 mesi, decorrenti dalla data d’inizio, per la realizzazione dei lavori e l’espletamento delle espropriazioni. - Che il richiedente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 457/98 del 17.12.1998 concernente la normativa tecnica e le relative procedure da applicare nella costruzione delle linee elettriche aeree esterne. - Visto l’art. 4 comma 1 punto g) e l’art. 8 comma 1 punto b) della legge 22.2.2001 n. 36 la Sezione ritiene di poter esprimere il proprio parere, considerato che esso si colloca a chiusura del complesso iter procedimentale approvativo della proposta pervenuta. Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sezione, all’unanimità, E’ DEL PARERE - CHE, subordinatamente alla definizione del valore ostativo del parere reso dal Comune di Bagheria, possa essere rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità alla ENEL S.p.A., Compartimento di Palermo – Esercizio Distrettuale della Sicilia Occidentale per il raccordo a 150 kV, per collegare la Cabina Primaria Bagheria 2 all’esistente linea elettrica Bagheria 1 – Casuzze, con le osservazioni e le prescrizioni di cui ai “considerato” che precedono. PER COPIA CONFORME IL SEGRETARIO - 5 -