Commissione Tributaria Provinciale Genova, Sez

UN CASO DI ESENZIONE DAI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
RELATIVI ALLE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.
ECCO I PARTICOLARI:
Ha meritato pieno accoglimento il ricorso di una società di onoranze funebri attiva in
Provincia di Genova contro l’accertamento dell’Ente Locale per l’imposta di pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni relativi all’anno 2004. Nel merito la Commissione
evidenzia che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente
dai diritti p.a. in quanto è stata richiamata una risoluzione del Ministero delle Finanze
che ha supportato giuridicamente i motivi della decisione presa dalla 13/a Sezione della
C.T.P. di Genova.
Questo ricorso è stato deciso dalla tredicesima Sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Genova con Sentenza 61.13.06 in data 05.04.2006 e depositata il
10.05.2006. R.G.R. n. 62/05. Presidente Avv. Luciano Di Noto e Relatore Dott. Silvano
Mario Alieto.
Il ricorso ha meritato l’accoglimento in quanto il Comune Ligure in Provincia di
Genova non è in grado di svolgere il servizio di pubbliche affissioni e pertanto questo
viene esercitato direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti . Il
diritto sulle pubbliche affissioni ex art. 19 del D.Lgs. n. 507793 non è dovuto nel caso in
cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a
loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti nel caso de qua non ha
alcuna rilevanza economica e pertanto non può realizzarsi il presupposto impositivo
dell’art. 5 D.Lgs. 507/93 che legittima l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. Così
si è anche espresso il MIN. FINANZE DIR. CENTRALE per la fiscalità locale Div. VII
con la Risoluzione n. IV – 7 – 6126 del 28.09.1994. Questa direttiva è stata pienamente
condivisa dalla giurisprudenza tributaria di merito cosicché è da ritenersi pacifico che il
diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provveda su richiesta al servizio
e non anche se l’interessato provveda in proprio all’affissione.
VERSIONE INGLESE:
A CASE OF EXEMPTION FROM THE RIGHTS ON PUBLIC POSTING
ACCORDING TO FUNERAL HONOURS' FIRMS.
HERE YOU ARE THE DETAILS:
The appeal of a society of funeral honours located in Genoa deserved a complete
acceptance in opposition to the declaratory action of the Local Authority for the taxation
of advertising and rights on public posting according to year 2004.
As to the Commission puts in evidence that the direct posting by the society of obituaries
is free from rights of public posting as a decision of Ministry of Finance which supported
juridically the reasons of the decision passed by the 13th Section of C.T.P. of Genoa.
This appeal has been passed by the thirteenth Section of Genoa Provincial Tributary
Commission with Decision 61.13.06 dated 5/4/2006 and bailed in date 10/5/2006
R.G.R.n.62/05.
President Lawyer Luciano Di Noto and Chairman Silvano Mario Alieto.
The appeal deserved the acceptance as the Ligurian Town in province of Genoa is not
able of performing the service of public posting and so this function is plied directly by
the recurrent society in the interest of the relatives of the defuncts.
The right on public posting ex art.19 of D.LGS n.507793 isn't payable in the case in
which the private subjects provide to the direct posting of obituaries in the space destined
to them.
Moreover the propagated message through the obituaries in case de qua hasn't any
economical importance and so the impositive conjecture of art.5 D.LGS 507/93 can't
come true which legitimates the application of tax on advertising.
Therefore even the central direction of Ministry of Finance expressed its opinion about
the local taxation system Div.VII with the Cancellation n.iv - 7 - 6126 of 28/91994.
This directive has been fully shared by the tributary jurisprudence of merit so that we
have to consider it pacific the right on public posting is due to the Town which provides
on request to the service and not even if the interested person will provide on one's own
to the posting.
PAOLO E CHIARA SIMONAZZI.
08 Giugno 2006.