indicazioni per la compilazione e trasmissione della dia

REGIONE LIGURIA
Genova, 27/12/2006
Prot. n. 175364/77
Allegati:
DIPARTIMENTO
SALUTE E SERVIZI SOCIALI
All’ Assessore all’Agricoltura caccia e
pesca
Ai Sindaci dei Comuni liguri
All’ANCI Liguria
Ai Presidenti delle Province Liguri
Ai S.U.A.P. liguri
Ai Direttori Generali
AA.SS.LL. LIGURI
Ai Direttori del Dipartimento
di Prevenzione
AA.SS.LL. LIGURI
Ai Direttori delle UU.OO.
Igiene degli alimenti di o.a.
Igiene degli alimenti e nutrizione
Sanità Animale
AA.SS.LL. LIGURI
Al Comando Carabinieri per la salute
N.A.S. Genova
Alle Capitanerie di Porto della Liguria
Alle CCIA della Liguria
Alle Associazioni di Categoria
Alle Associazioni dei Consumatori
All’Ispettorato Centrale Repressione
Frodi del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta sede di Genova
LORO SEDI
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Oggetto: Applicazione dei Regolamenti Ce 852-853/2004
Denuncia di Inizio attività (DIA) e procedure di riconoscimento
PREMESSE
Dal 01/01/2006 è diventato applicativo il Regolamento CE n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
L’art. 6 del regolamento prevede per gli operatori del settore alimentare l’obbligo
di notifica alla autorità competente ai fini della registrazione, secondo modalità
preventivamente individuate, di ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che
esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
Con deliberazione n. 386 del 20/04/06 la Regione Liguria ha recepito le Linee
guida applicative del regolamento 852/2004 e del regolamento 853/2004.
Al punto 2 le linee guida:
1. ribadiscono che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto,
magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria
sono soggette a procedura di registrazione qualora non sia previsto l’obbligo del
riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004;
2. individuano la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) quale procedura da
applicarsi ai fini della registrazione delle nuove attività alimentari;
3. Individuano nel Comune il destinatario della notifica e il Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente per territorio la struttura delegata per
l’anagrafe delle registrazioni;
4. rimandano alla Regione l’individuazione di apposita modulistica.
Con nota prot. 20151/P del 24 Maggio 2006 Il Ministero della Salute ha chiarito che i
Regolamenti sono norma a valenza primaria, direttamente applicabili che hanno priorità in
casi di conflittualità con la normativa preesistente (al momento non ancora formalmente
abrogata).
Di fatto l’applicazione della procedura dell’art.6 del regolamento 852/2004 comporta la
disapplicazione della procedura autorizzativa prevista dall’art. 2 della L. 283/62 e DPR
327/80.
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Il regolamento e quindi la procedura della DIA non si applica:
-
alla produzione primaria per uso domestico privato;
alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti
destinati al consumo domestico privato;
alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al
consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore
finale. La Regione Liguria con deliberazione n. 1465 del 15/12/2006, limitatamente
alla produzione primaria di vegetali, ha ulteriormente definito come “piccoli
quantitativi” quelli ceduti da imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni
dell’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni;
.
-
alle produzioni/attività già registrate presso enti pubblici.
La Denuncia di inizio attività e gli accertamenti eventualmente conseguenti da parte
della ASL sono finalizzati al rispetto degli impegni e adempimenti richiesti a tutela dei
consumatori in materia di sicurezza alimentare con particolare riferimento anche alla
gestione operativa del sistema di allerta previsto per gli alimenti destinati al consumo
umano.
Modulistica
La Regione Liguria con deliberazione del n. 1465 del 15/12/2006 alla definizione
dei “piccoli quantitativi” ha individuato:
-
l’allegato 1 quale modello da utilizzarsi per la Denuncia di Inizio Attività
-
l’allegato 2 quale modello per la procedura del riconoscimento di cui al
Regolamento 853/2004
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DIA
Si ribadisce che sono tenute alla notifica secondo le modalità di cui alla presente
nota gli operatori che iniziano l’attività successivamente alla entrata in vigore della
deliberazione che individua la modulistica necessaria.
L’operatore del settore alimentare (la persona fisica o giuridica titolare e/o
responsabile legale dell'impresa alimentare intesa quale “ogni soggetto pubblico o privato,
con o senza fini di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi
di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti) compila, sottoscrive il modello
della DIA e lo indirizza al Comune dove ha sede l’attività .
Il Comune provvede in tempi rapidi alla trasmissione della DIA ricevuta
all’indirizzo del Dipartimento di Prevenzione.
E’ opportuno sviluppare la trasmissione telematica.
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Indirizzi dei Dipartimenti di Prevenzione
Dipartimento
Prevenzione
Indirizzo
telefono
fax
ASL 1
V. Aurelia 97
Bussana di Sanremo
(IM)
V. Collodi 13-1 P
Savona
0184
536838
0184
536837
019
8405909
010
3446621
3446619
0185
329045
329028
0187
518320
019
8405997
010
3446620
ASL 2
ASL 3
V. G. Maggio 6
Genova
ASL 4
C.so Dante 163
Chiavari
ASL 5
V.degli Stagnoni 94
La Spezia
0185
329027
0187
503129
.
Quadro 1
Richiede le informazioni necessarie relative al titolare/responsabile legale dell’impresa
alimentare
Quadro 2
Richiede l’indicazione dell’indirizzo della struttura fisica ove l’attività viene effettivamente
esercitata.
Quadro 3
Richiede di barrare la casella corrispondente alla tipologia della attività che s’intende
esercitare.
Ad ogni tipologia corrisponde una breve descrizione utile alla sua individuazione;
maggiori informazioni potranno essere richieste ai Dipartimenti di Prevenzione.
Per alcune voci viene riportato “OBBLIGO DIA DIFFERITA”; tale riferimento, previsto
dalle linee guida citate in premessa, sta ad indicare che l’ attività corrispondente non
può essere iniziata prima di 45 giorni dalla data della sua notifica al Comune oppure
dopo il sopralluogo che il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha discrezionalità di
eseguire.
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Stabilimenti industriali
Gli stabilimenti che provvedono alla trasformazione di materie prime (non ancora
sottoposte a trattamento) di origine animale quali carne, prodotti pesca, molluschi, latte,
ovoprodotti, cosce rana e lumache, grassi animali, stomachi, collagene, gelatina o che
effettuano operazioni di riconfezionamento associate o meno a porzionatura e/o taglio
sono soggetti alla procedura di riconoscimento di cui al reg. 853/2004 e non alla DIA.
Maggiori dettagli potranno essere acquisiti presso la U.O. Igiene alimenti di o.a. del
Dipartimento di Prevenzione
Tali strutture vendono a terzi per la successiva commercializzazione.
Laboratori artigianali
Vi rientrano anche i laboratori a livello di produzione primaria che vengono attivati per
la trasformazione dei prodotti aziendali.
Ristorazione pubblica
Richiede di specificare la forma convenzionale di ristorazione praticata (ad es. trattoria,
bar ecc).
Per le sagre, fiere e/o altre manifestazioni va indicata la data di inizio e fine e il luogo
dove queste vengono tenute.
Per le manifestazioni occasionali, senza un adeguato livello organizzativo, continuità di
impresa e che di norma hanno durata inferiore alle 48 h, come peraltro rappresentato
anche dall’ANCI, può essere prodotta DIA senza l’obbligo del rispetto dei 45 giorni per
l’inizio della attività.
Nel caso la DIA deve essere presentata almeno 72 ore prima dell’inizio al fine di
consentire la programmazione dell’attività di vigilanza.
Ristorazione collettivo assistenziale
Anche per tale attività occorre indicare la forma convenzionale ad es. mensa ospedaliera,
centro cottura o altro.
Distribuzione all’ingrosso
Si richiama l’attenzione sulla opportunità di una verifica preventiva presso la U.O. Igiene
alimenti di origine animale dell’eventuale obbligo di seguire la procedura del
riconoscimento di cui al reg. 853/2004.
Al momento l’obbligo del riconoscimento sussiste per i depositi di carni e prodotti della
pesca esposti (non confezionati o imballati) e per i depositi che commercializzano prodotti
alimentari confezionati e/o imballati in ambito comunitario e/o con paesi terzi.
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Commercio in sede fissa
Si richiama l’obbligo della DIA differita per l’attività di vendita carni e/o prodotti pesca.
Qualora per il commercio vengono utilizzati distributori automatici di alimenti e bevande
questi dovranno essere identificati e descritti nella relazione tecnica.
Viene richiesto di barrare la casella corrispondente alla classificazione della struttura come
da D. Lgs. 114/98; la classificazione consente la valutazione delle dimensioni e
complessità organizzativa.
Commercio su aree pubbliche
Qualora venga effettuata attività di trasformazione degli alimenti in locali funzionalmente
connessi dovrà essere barrata anche la casella dei laboratori artigianali.
Vengono richieste precise indicazioni da riportare nella relazione tecnica in ordine agli
automezzi, banchi autotrasportati, modalità di conservazione e locali di deposito
eventualmente utilizzati.
Produzione primaria
La DIA per le produzioni primarie costituisce atto innovativo e le indicazioni potranno
essere oggetto di successive modifiche.
Dettagliata descrizione utile all’identificazione delle attività connesse è contenuta nelle
linee guida.
L’allegato I del reg. 852/2004 indica i requisiti generali in materia di igiene e le operazioni
associate a cui sono tenute le aziende di produzione primaria.
Le aziende che allevano esclusivamente animali destinati alla produzione di alimenti sono
già tenute all’obbligo di registrazione previsto dal D. Lgs. 16/03/2006 n. 158 presso la U.O.
Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione pertanto si ritiene non debbano assolvere
anche all’obbligo della DIA nei termini descritti.
Le aziende con produzioni primarie esclusivamente vegetali sono tenute alla DIA solo
qualora le produzioni siano superiori ai piccoli quantitativi come precedentemente definiti.
Le aziende con produzioni primarie miste (animali/vegetali) oltre alla registrazione prevista
dall’art. 14 del D. Lgs 158/2006 sono tenute anche alla DIA qualora superino i limiti dei
piccoli quantitativi.
Sono comunque sempre tenute alla DIA tutte le aziende di produzione primaria che
effettuano anche trasformazione.
Le aziende che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla
produzione di alimenti possono limitarsi ad una semplice elencazione delle proprie
produzioni.
I pescatori rientrano nella produzione primaria e sono tenuti ad indicare nella relazione
tecnica il numero U.E., matricola e area di ormeggio abituale di ogni peschereccio
utilizzato.
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Trasporto alimenti/animali
Devono sbarrare la casella relativa al trasporto le unità di impresa che effettuano il
trasporto di prodotti alimentari o animali produttori di alimenti a titolo proprio e/o conto terzi
tramite automezzi –- cisterne- container.
Sussiste l’obbligo della DIA DIFFERITA per le aziende che effettuano il trasporto di carni
fresche e congelate , di prodotti della pesca freschi o congelati, surgelati nonché alimenti
sfusi in grandi contenitori quali cisterne o container e animali.
Nella relazione tecnica per ogni automezzo utilizzato a tale scopo dovranno essere indicati
marca – modello - targa- indirizzo ove di norma viene tenuto o ricoverato .
La sostituzione dell’automezzo cisterna o container utilizzati allo scopo è da considerarsi
variazione significativa dell’attività e come tale è soggetta a comunicazione preventiva
La casella relativa alla voce altro viene sbarrata qualora le tipologie precedenti non
definiscono l’attività svolta. nel caso occorre descrivere l’attività.
A questa voce si ritiene debbano fare riferimento l’intermediazione commerciale e la
vendita alimenti via internet.
Quadro 4
A seconda della attività esercitata debbono essere elencati per generi merceologici, le
sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in
deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. In caso di elenchi sommari descrizioni
maggiormente approfondite sulle produzioni saranno fornite nella relazione tecnica .
Per l’affidamento della pratica alla struttura dipartimentale competente è necessario che
sia indicato se la prevalenza dei generi alimentari prodotti,trasformati o commercializzati
riguarda prodotti di origine animale o vegetale.
VARIAZIONI DELL’ATTIVITA’
Ogni modifica significativa successiva all’inizio della attività quale ad es. il cambio della
ragione sociale, la cessazione, variazioni strutturali, ampliamenti della superficie, modifica
della tipologia produttiva, sostituzione automezzi (precedentemente soggetti ad
autorizzazione sanitaria) come indicato alla voce trasporti è soggetta a contestuale
comunicazione da intendersi quale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004.
In analogia alla procedura di riconoscimento di cui al reg. 853 solo il cambio della sede
della struttura ove l’attività viene esercitata comporta nuovo numero di registrazione.
Il subingresso, qualora non vi sia interruzione della attività, è assimilato al cambio di
ragione sociale.
Ove necessario, ai fini dell’aggiornamento delle informazioni in possesso
dell’amministrazione dalla ASL potranno essere richiesti allegati e dichiarazioni aggiuntive
all’interessato.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Fotocopia carta identita’
Solo quando l’interessato non provvede alla firma davanti all’addetto alla ricezione delle
DIA.
Relazione tecnica
La relazione tecnica, debitamente sottoscritta dall’interessato, oltre che fornire ulteriori
notizie, ha anche lo scopo di consentire al Dipartimento una prima e sommaria valutazione
del profilo di rischio connesso con l’attività svolta e valutare l’opportunità o meno
dell’accertamento preliminare (l’accertamento preventivo ad opera delle strutture
dipartimentali è discrezionale).
Per tale motivo, oltre contenere le indicazioni richieste nel modulo DIA, è opportuno che
contenga le notizie utili richieste e pertinenti al reg. 852/2004 con riferimento a:
-
locali
apparecchiatura, attrezzature e impianti utilizzati (compreso eventuali sistemi di
aerazione meccanica)
sistemi di trattamento e/o trasformazione della materia prima (stabilimenti industriali e
laboratori artigianali)
sistemi di conservazione previsti
sistema smaltimento rifiuti
rifornimento idrico
confezionamento
trasporto
formazione del personale
Ovviamente il dettaglio delle notizie richieste è anche in funzione della specifica attività
esercitata.
Le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione, o che non allevano
animali destinati alla produzione di alimenti e gli esercizi commerciali di vendita al minuto
nella relazione tecnica si limitano all’elenco delle produzioni primarie e generi alimentari
commercializzati che di per se stesso è sufficiente a delinearne il profilo di rischio.
Per l’attività di “stabilimenti industriali” la relazione dovrà contenere invece riferimenti
precisi richiesti e riferiti ai punti del reg. 852 sopraccitati.
Le relazioni descrittive delle attività correlate ai laboratori artigianali e ristorazione
riportano riferimenti sommari agli stessi.
La relazione deve essere sottoscritta dall’operatore interessato e/o responsabile legale.
Piantina planimetrica
Tra la documentazione da allegare viene richiesta la planimetria dell’impianto in scala
1:100 firmata dall’interessato dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti industriali la
disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi.
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Per le altre attività di trasformazione ed esercizi commerciali nella piantina è sufficiente
l’indicazione della destinazione d’uso dei locali. La piantina planimetrica non è richiesta
per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione .
Copia ricevuta del versamento alla ASL
Solo qualora specificatamente previsto dal tariffario regionale.
Registrazione
Ricevuta dal Comune la DIA e i relativi allegati il Dipartimento di Prevenzione in funzione
della propria organizzazione provvede:
- all’eventuale accertamento nei tempi più rapidi possibili
- ai provvedimenti conseguenti necessari
- alla registrazione dell’impresa con codice composto da codice Istat del comune, sigla
provincia , numero progressivo a 4 cifre e lettera maiuscola relativa all’anno in corso
(A per 2006 – B per il 2007, ecc.)
I___I___I___I I _I _I I__0_I_0__I_0__I_1__I I_A__I
Istat Comune sigla prov.
N° progress.
Cod.anno
-
al suo inserimento in anagrafe
all’invio all’interessato e al comune di copia dell’attestato di registrazione
Riconoscimenti
L’allegato 2 è il modello da utilizzarsi per la procedura di riconoscimento degli stabilimenti
di cui all’art. 4 del reg. (CE) 853/2004 e art.3 del reg. (CE) 854/2004.
L’elenco delle attività riportate costituisce integrazione di quanto emerge dall’accesso al
sistema Sintesi aggiornato e la Lists of EU approved food establishments Sanco.
La procedura di riconoscimento è unica per tutti gli stabilimenti obbligati (viene
conseguentemente disapplicata la procedura di cui al DPGR 14/01/2003 n. 2/REG) ed è in
corso l’aggiornamento del tariffario che renderà unica anche la tariffa prevista.
Ai fini dell’emissione del decreto regionale dovranno pervenire al competente ufficio copia
dell’istanza prodotta e il relativo nullaosta della ASL competente per territorio.
Allegati
Per la documentazione da allegare all’istanza, ove previsto, è fatta salva l’applicazione
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
La presente nota esplicativa potrà essere oggetto di ulteriori modificazioni,
integrazioni e/o chiarimenti, per i quali l’ufficio regionale competente resta a disposizione.
Distinti saluti.
L’ASSESSORE ALLA SALUTE
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POLITICHE DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
(Claudio Montaldo)
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