REGIONE LIGURIA Genova, 27/12/2006 Prot. n. 175364/77 Allegati: DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI All’ Assessore all’Agricoltura caccia e pesca Ai Sindaci dei Comuni liguri All’ANCI Liguria Ai Presidenti delle Province Liguri Ai S.U.A.P. liguri Ai Direttori Generali AA.SS.LL. LIGURI Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione AA.SS.LL. LIGURI Ai Direttori delle UU.OO. Igiene degli alimenti di o.a. Igiene degli alimenti e nutrizione Sanità Animale AA.SS.LL. LIGURI Al Comando Carabinieri per la salute N.A.S. Genova Alle Capitanerie di Porto della Liguria Alle CCIA della Liguria Alle Associazioni di Categoria Alle Associazioni dei Consumatori All’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sede di Genova LORO SEDI Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Oggetto: Applicazione dei Regolamenti Ce 852-853/2004 Denuncia di Inizio attività (DIA) e procedure di riconoscimento PREMESSE Dal 01/01/2006 è diventato applicativo il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. L’art. 6 del regolamento prevede per gli operatori del settore alimentare l’obbligo di notifica alla autorità competente ai fini della registrazione, secondo modalità preventivamente individuate, di ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. Con deliberazione n. 386 del 20/04/06 la Regione Liguria ha recepito le Linee guida applicative del regolamento 852/2004 e del regolamento 853/2004. Al punto 2 le linee guida: 1. ribadiscono che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria sono soggette a procedura di registrazione qualora non sia previsto l’obbligo del riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004; 2. individuano la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) quale procedura da applicarsi ai fini della registrazione delle nuove attività alimentari; 3. Individuano nel Comune il destinatario della notifica e il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio la struttura delegata per l’anagrafe delle registrazioni; 4. rimandano alla Regione l’individuazione di apposita modulistica. Con nota prot. 20151/P del 24 Maggio 2006 Il Ministero della Salute ha chiarito che i Regolamenti sono norma a valenza primaria, direttamente applicabili che hanno priorità in casi di conflittualità con la normativa preesistente (al momento non ancora formalmente abrogata). Di fatto l’applicazione della procedura dell’art.6 del regolamento 852/2004 comporta la disapplicazione della procedura autorizzativa prevista dall’art. 2 della L. 283/62 e DPR 327/80. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Il regolamento e quindi la procedura della DIA non si applica: - alla produzione primaria per uso domestico privato; alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. La Regione Liguria con deliberazione n. 1465 del 15/12/2006, limitatamente alla produzione primaria di vegetali, ha ulteriormente definito come “piccoli quantitativi” quelli ceduti da imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni; . - alle produzioni/attività già registrate presso enti pubblici. La Denuncia di inizio attività e gli accertamenti eventualmente conseguenti da parte della ASL sono finalizzati al rispetto degli impegni e adempimenti richiesti a tutela dei consumatori in materia di sicurezza alimentare con particolare riferimento anche alla gestione operativa del sistema di allerta previsto per gli alimenti destinati al consumo umano. Modulistica La Regione Liguria con deliberazione del n. 1465 del 15/12/2006 alla definizione dei “piccoli quantitativi” ha individuato: - l’allegato 1 quale modello da utilizzarsi per la Denuncia di Inizio Attività - l’allegato 2 quale modello per la procedura del riconoscimento di cui al Regolamento 853/2004 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DIA Si ribadisce che sono tenute alla notifica secondo le modalità di cui alla presente nota gli operatori che iniziano l’attività successivamente alla entrata in vigore della deliberazione che individua la modulistica necessaria. L’operatore del settore alimentare (la persona fisica o giuridica titolare e/o responsabile legale dell'impresa alimentare intesa quale “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti) compila, sottoscrive il modello della DIA e lo indirizza al Comune dove ha sede l’attività . Il Comune provvede in tempi rapidi alla trasmissione della DIA ricevuta all’indirizzo del Dipartimento di Prevenzione. E’ opportuno sviluppare la trasmissione telematica. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Indirizzi dei Dipartimenti di Prevenzione Dipartimento Prevenzione Indirizzo telefono fax ASL 1 V. Aurelia 97 Bussana di Sanremo (IM) V. Collodi 13-1 P Savona 0184 536838 0184 536837 019 8405909 010 3446621 3446619 0185 329045 329028 0187 518320 019 8405997 010 3446620 ASL 2 ASL 3 V. G. Maggio 6 Genova ASL 4 C.so Dante 163 Chiavari ASL 5 V.degli Stagnoni 94 La Spezia 0185 329027 0187 503129 . Quadro 1 Richiede le informazioni necessarie relative al titolare/responsabile legale dell’impresa alimentare Quadro 2 Richiede l’indicazione dell’indirizzo della struttura fisica ove l’attività viene effettivamente esercitata. Quadro 3 Richiede di barrare la casella corrispondente alla tipologia della attività che s’intende esercitare. Ad ogni tipologia corrisponde una breve descrizione utile alla sua individuazione; maggiori informazioni potranno essere richieste ai Dipartimenti di Prevenzione. Per alcune voci viene riportato “OBBLIGO DIA DIFFERITA”; tale riferimento, previsto dalle linee guida citate in premessa, sta ad indicare che l’ attività corrispondente non può essere iniziata prima di 45 giorni dalla data della sua notifica al Comune oppure dopo il sopralluogo che il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha discrezionalità di eseguire. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Stabilimenti industriali Gli stabilimenti che provvedono alla trasformazione di materie prime (non ancora sottoposte a trattamento) di origine animale quali carne, prodotti pesca, molluschi, latte, ovoprodotti, cosce rana e lumache, grassi animali, stomachi, collagene, gelatina o che effettuano operazioni di riconfezionamento associate o meno a porzionatura e/o taglio sono soggetti alla procedura di riconoscimento di cui al reg. 853/2004 e non alla DIA. Maggiori dettagli potranno essere acquisiti presso la U.O. Igiene alimenti di o.a. del Dipartimento di Prevenzione Tali strutture vendono a terzi per la successiva commercializzazione. Laboratori artigianali Vi rientrano anche i laboratori a livello di produzione primaria che vengono attivati per la trasformazione dei prodotti aziendali. Ristorazione pubblica Richiede di specificare la forma convenzionale di ristorazione praticata (ad es. trattoria, bar ecc). Per le sagre, fiere e/o altre manifestazioni va indicata la data di inizio e fine e il luogo dove queste vengono tenute. Per le manifestazioni occasionali, senza un adeguato livello organizzativo, continuità di impresa e che di norma hanno durata inferiore alle 48 h, come peraltro rappresentato anche dall’ANCI, può essere prodotta DIA senza l’obbligo del rispetto dei 45 giorni per l’inizio della attività. Nel caso la DIA deve essere presentata almeno 72 ore prima dell’inizio al fine di consentire la programmazione dell’attività di vigilanza. Ristorazione collettivo assistenziale Anche per tale attività occorre indicare la forma convenzionale ad es. mensa ospedaliera, centro cottura o altro. Distribuzione all’ingrosso Si richiama l’attenzione sulla opportunità di una verifica preventiva presso la U.O. Igiene alimenti di origine animale dell’eventuale obbligo di seguire la procedura del riconoscimento di cui al reg. 853/2004. Al momento l’obbligo del riconoscimento sussiste per i depositi di carni e prodotti della pesca esposti (non confezionati o imballati) e per i depositi che commercializzano prodotti alimentari confezionati e/o imballati in ambito comunitario e/o con paesi terzi. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Commercio in sede fissa Si richiama l’obbligo della DIA differita per l’attività di vendita carni e/o prodotti pesca. Qualora per il commercio vengono utilizzati distributori automatici di alimenti e bevande questi dovranno essere identificati e descritti nella relazione tecnica. Viene richiesto di barrare la casella corrispondente alla classificazione della struttura come da D. Lgs. 114/98; la classificazione consente la valutazione delle dimensioni e complessità organizzativa. Commercio su aree pubbliche Qualora venga effettuata attività di trasformazione degli alimenti in locali funzionalmente connessi dovrà essere barrata anche la casella dei laboratori artigianali. Vengono richieste precise indicazioni da riportare nella relazione tecnica in ordine agli automezzi, banchi autotrasportati, modalità di conservazione e locali di deposito eventualmente utilizzati. Produzione primaria La DIA per le produzioni primarie costituisce atto innovativo e le indicazioni potranno essere oggetto di successive modifiche. Dettagliata descrizione utile all’identificazione delle attività connesse è contenuta nelle linee guida. L’allegato I del reg. 852/2004 indica i requisiti generali in materia di igiene e le operazioni associate a cui sono tenute le aziende di produzione primaria. Le aziende che allevano esclusivamente animali destinati alla produzione di alimenti sono già tenute all’obbligo di registrazione previsto dal D. Lgs. 16/03/2006 n. 158 presso la U.O. Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione pertanto si ritiene non debbano assolvere anche all’obbligo della DIA nei termini descritti. Le aziende con produzioni primarie esclusivamente vegetali sono tenute alla DIA solo qualora le produzioni siano superiori ai piccoli quantitativi come precedentemente definiti. Le aziende con produzioni primarie miste (animali/vegetali) oltre alla registrazione prevista dall’art. 14 del D. Lgs 158/2006 sono tenute anche alla DIA qualora superino i limiti dei piccoli quantitativi. Sono comunque sempre tenute alla DIA tutte le aziende di produzione primaria che effettuano anche trasformazione. Le aziende che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti possono limitarsi ad una semplice elencazione delle proprie produzioni. I pescatori rientrano nella produzione primaria e sono tenuti ad indicare nella relazione tecnica il numero U.E., matricola e area di ormeggio abituale di ogni peschereccio utilizzato. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Trasporto alimenti/animali Devono sbarrare la casella relativa al trasporto le unità di impresa che effettuano il trasporto di prodotti alimentari o animali produttori di alimenti a titolo proprio e/o conto terzi tramite automezzi –- cisterne- container. Sussiste l’obbligo della DIA DIFFERITA per le aziende che effettuano il trasporto di carni fresche e congelate , di prodotti della pesca freschi o congelati, surgelati nonché alimenti sfusi in grandi contenitori quali cisterne o container e animali. Nella relazione tecnica per ogni automezzo utilizzato a tale scopo dovranno essere indicati marca – modello - targa- indirizzo ove di norma viene tenuto o ricoverato . La sostituzione dell’automezzo cisterna o container utilizzati allo scopo è da considerarsi variazione significativa dell’attività e come tale è soggetta a comunicazione preventiva La casella relativa alla voce altro viene sbarrata qualora le tipologie precedenti non definiscono l’attività svolta. nel caso occorre descrivere l’attività. A questa voce si ritiene debbano fare riferimento l’intermediazione commerciale e la vendita alimenti via internet. Quadro 4 A seconda della attività esercitata debbono essere elencati per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. In caso di elenchi sommari descrizioni maggiormente approfondite sulle produzioni saranno fornite nella relazione tecnica . Per l’affidamento della pratica alla struttura dipartimentale competente è necessario che sia indicato se la prevalenza dei generi alimentari prodotti,trasformati o commercializzati riguarda prodotti di origine animale o vegetale. VARIAZIONI DELL’ATTIVITA’ Ogni modifica significativa successiva all’inizio della attività quale ad es. il cambio della ragione sociale, la cessazione, variazioni strutturali, ampliamenti della superficie, modifica della tipologia produttiva, sostituzione automezzi (precedentemente soggetti ad autorizzazione sanitaria) come indicato alla voce trasporti è soggetta a contestuale comunicazione da intendersi quale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004. In analogia alla procedura di riconoscimento di cui al reg. 853 solo il cambio della sede della struttura ove l’attività viene esercitata comporta nuovo numero di registrazione. Il subingresso, qualora non vi sia interruzione della attività, è assimilato al cambio di ragione sociale. Ove necessario, ai fini dell’aggiornamento delle informazioni in possesso dell’amministrazione dalla ASL potranno essere richiesti allegati e dichiarazioni aggiuntive all’interessato. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Fotocopia carta identita’ Solo quando l’interessato non provvede alla firma davanti all’addetto alla ricezione delle DIA. Relazione tecnica La relazione tecnica, debitamente sottoscritta dall’interessato, oltre che fornire ulteriori notizie, ha anche lo scopo di consentire al Dipartimento una prima e sommaria valutazione del profilo di rischio connesso con l’attività svolta e valutare l’opportunità o meno dell’accertamento preliminare (l’accertamento preventivo ad opera delle strutture dipartimentali è discrezionale). Per tale motivo, oltre contenere le indicazioni richieste nel modulo DIA, è opportuno che contenga le notizie utili richieste e pertinenti al reg. 852/2004 con riferimento a: - locali apparecchiatura, attrezzature e impianti utilizzati (compreso eventuali sistemi di aerazione meccanica) sistemi di trattamento e/o trasformazione della materia prima (stabilimenti industriali e laboratori artigianali) sistemi di conservazione previsti sistema smaltimento rifiuti rifornimento idrico confezionamento trasporto formazione del personale Ovviamente il dettaglio delle notizie richieste è anche in funzione della specifica attività esercitata. Le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione, o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e gli esercizi commerciali di vendita al minuto nella relazione tecnica si limitano all’elenco delle produzioni primarie e generi alimentari commercializzati che di per se stesso è sufficiente a delinearne il profilo di rischio. Per l’attività di “stabilimenti industriali” la relazione dovrà contenere invece riferimenti precisi richiesti e riferiti ai punti del reg. 852 sopraccitati. Le relazioni descrittive delle attività correlate ai laboratori artigianali e ristorazione riportano riferimenti sommari agli stessi. La relazione deve essere sottoscritta dall’operatore interessato e/o responsabile legale. Piantina planimetrica Tra la documentazione da allegare viene richiesta la planimetria dell’impianto in scala 1:100 firmata dall’interessato dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti industriali la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] Per le altre attività di trasformazione ed esercizi commerciali nella piantina è sufficiente l’indicazione della destinazione d’uso dei locali. La piantina planimetrica non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione . Copia ricevuta del versamento alla ASL Solo qualora specificatamente previsto dal tariffario regionale. Registrazione Ricevuta dal Comune la DIA e i relativi allegati il Dipartimento di Prevenzione in funzione della propria organizzazione provvede: - all’eventuale accertamento nei tempi più rapidi possibili - ai provvedimenti conseguenti necessari - alla registrazione dell’impresa con codice composto da codice Istat del comune, sigla provincia , numero progressivo a 4 cifre e lettera maiuscola relativa all’anno in corso (A per 2006 – B per il 2007, ecc.) I___I___I___I I _I _I I__0_I_0__I_0__I_1__I I_A__I Istat Comune sigla prov. N° progress. Cod.anno - al suo inserimento in anagrafe all’invio all’interessato e al comune di copia dell’attestato di registrazione Riconoscimenti L’allegato 2 è il modello da utilizzarsi per la procedura di riconoscimento degli stabilimenti di cui all’art. 4 del reg. (CE) 853/2004 e art.3 del reg. (CE) 854/2004. L’elenco delle attività riportate costituisce integrazione di quanto emerge dall’accesso al sistema Sintesi aggiornato e la Lists of EU approved food establishments Sanco. La procedura di riconoscimento è unica per tutti gli stabilimenti obbligati (viene conseguentemente disapplicata la procedura di cui al DPGR 14/01/2003 n. 2/REG) ed è in corso l’aggiornamento del tariffario che renderà unica anche la tariffa prevista. Ai fini dell’emissione del decreto regionale dovranno pervenire al competente ufficio copia dell’istanza prodotta e il relativo nullaosta della ASL competente per territorio. Allegati Per la documentazione da allegare all’istanza, ove previsto, è fatta salva l’applicazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 La presente nota esplicativa potrà essere oggetto di ulteriori modificazioni, integrazioni e/o chiarimenti, per i quali l’ufficio regionale competente resta a disposizione. Distinti saluti. L’ASSESSORE ALLA SALUTE Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected] POLITICHE DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (Claudio Montaldo) Regione Liguria - Via Fieschi , 15- 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 Fax Servizio Prevenzione: 010 5485692 e-mail: [email protected]