PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
.
RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
ATTIVITA’ ANNO 2006
Difensore Civico
Prof. Avv. Roberto Valettini
Segreteria
Dott.ssa Antonella Biagioni
MASSA, MARZO 2007
ALLEGATI
Fonti normative e documenti

Provincia di Massa-Carrara:
Titolo III Statuto Provincia di Massa – Carrara
Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico della
Provincia
di Massa-Carrara approvato con Delibera del C.P n. 30 del 05/Agosto
2004

Regione Toscana:
Titolo V, Art. 56 (Difensore Civico) Statuto Regione Toscana
Approvato dal Consiglio
Regionale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2004

Proposta di Legge Regionale “Disciplina del Difensore Civico
Regionale”, n. 151 del 24 novembre 2006.
*
Carta della difesa civica locale in Toscana, All A e All C (scheda di
sintesi).
STATUTO PROVINCIA DI
MASSA - CARRARA
TITOLO III
PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 43
Il principio di partecipazione
1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa è lo strumento più idoneo per realizzare il concorso diretto della
comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei diritti e di ampliamento degli
spazi di democrazia .
2. La Provincia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere
forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire
nel procedimento amministrativo.
4. Il Consiglio provinciale predispone e approva un regolamento nel quale
vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dal presente titolo.
5. La Provincia istituisce consulte di settore. Il regolamento ne determina modalità
di costituzione, di organizzazione e di funzionamento.
Capo I
DIRITTO D'ACCESSO E D’INFORMAZIONE
Art. 44
Diritto d'accesso
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono
servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da
apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte del Dirigente o Funzionario che ha disposto l'atto,
l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia
che deve comunicare la propria determinazione in merito, decorsi trenta giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che
impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti
nel presente articolo.
Art. 45
Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia
1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere
l'attività prevista nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai
servizi della Provincia.
2. L'accesso è consentito solo se gli uffici ed i servizi sono attinenti alle attività
esercitate dagli enti, dalle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 44.
Art. 46
Dovere d’informazione
1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla
partecipazione, riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati,
all'informazione sulla attività provinciale.
2. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una
pubblicazione periodica, secondo modalità stabilite dal regolamento, che può
individuare altre modalità informative, anche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione di massa.
3. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali
e dagli uffici di enti, e aziende dipendenti.
4. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 44.
Art. 47
Informazione sullo stato degli atti
1. Ogni cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia,
ha diritto di chiedere notizie sullo stato degli atti, sulle procedure e sull'ordine di
esame della pratica.
2. Alle richieste è dovuta una risposta entro trenta giorni dal ricevimento presso
l’ente.
3. Le modalità di esercizio sono stabilite nel regolamento.
Capo II
PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 48
Consultazione
1. La Provincia, nello svolgimento delle attività amministrative che si concludono
con l'adozione di atti che interessano categorie di cittadini, può procedere alla
consultazione degli interessati per acquisirne le valutazioni.
2. La consultazione si realizza mediante questionari, assemblee e udienze nelle
commissioni consiliari di competenza e può riguardare i rappresentanti delle
categorie di cittadini.
3. Lo svolgimento della consultazione è disciplinato dal regolamento.
4. Il presente articolo non si applica nelle materie per le quali la legge o lo statuto
prevedono apposite forme di consultazione e comunque nell'adozione di tariffe e
di tributi.
Art. 49
Istanze e petizioni dei cittadini
1. I cittadini, singoli od associati, mediante istanze o petizioni, possono richiedere
l'intervento della Provincia o sollecitare l'adozione di un provvedimento
d'interesse collettivo.
2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale
che è tenuto a rispondere, nelle materie di sua competenza, entro trenta giorni
dalla loro presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta
del Consiglio successivo.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai presentatori la decisione
sulle istanze e sulle petizioni.
Art. 50
Proposte dei cittadini
1. Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia,
propongono l'adozione di atti di competenza del Consiglio mediante una richiesta
scritta accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità.
2. Il comitato promotore, composto da almeno venticinque elettori, può richiedere
al Presidente del Consiglio provinciale, l'assistenza degli uffici della Provincia
per la formulazione della proposta.
3. Un rappresentante del comitato promotore può chiedere di illustrare la proposta
al Consiglio, prima del suo esame.
4. Il regolamento stabilisce le modalità d'esercizio, l'accertamento della regolarità
e l'ammissibilità della proposta, nonché i tempi del suo esame.
Art. 51
Proposte dei Comuni e della Comunità montana.
1. Ogni Consiglio comunale e la Comunità montana può presentare, con propria
deliberazione, proposte su questioni di competenza del Consiglio provinciale.
2. Il diritto di chiedere al Presidente della Provincia l'assistenza degli uffici per la
formulazione della proposta, spetta ad ogni Sindaco dei Comuni interessati ed al
Presidente della Comunità montana.
Art. 52
Referendum
1. Il referendum è uno strumento di verifica e di orientamento dell’attività
amministrativa.
2. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia possono
chiedere l'indizione di referendum sugli argomenti di competenza provinciale.
3. Il referendum può essere indetto, di propria iniziativa, dallo stesso Consiglio
provinciale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
4. Il referendum non può riguardare i seguenti atti concernenti:
a) lo Statuto;
b) l’elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone;
c) il personale, (la pianta organica ed il regolamento del personale della Provincia,
di sue aziende speciali o istituzioni);
d) il regolamento del Consiglio Provinciale;
e) il Bilancio e la contabilità provinciale.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e
tale da non generare equivoci.
6. La richiesta, accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità, è
comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e, se avanzata da cittadini,
deve esser sottoscritta da almeno cinquanta elettori.
7. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità per la raccolta delle firme, la
successiva verifica, l'accertamento dei requisiti richiesti dallo statuto, la regolarità
e l'ammissibilità della richiesta, la data e la modalità di svolgimento del
referendum.
8. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto.
9. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione del
referendum, riunisce il Consiglio ponendo all’ordine del giorno l’esame della
questione sottoposta alla consultazione referendaria
10. Il Consiglio provinciale può adottare una decisione diversa da quella
approvata nel referendum ma la relativa deliberazione deve ottenere i voti
favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la
Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa
12. Il referendum non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 53
Diritto e facoltà di partecipazione
1. Ciascun cittadino della Provincia ha il diritto di partecipare al procedimento
amministrativo che si conclude con l'emanazione di atti incidenti su propri diritti o
interessi legittimi o che, comunque, rechino loro pregiudizio.
2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su
interessi diffusi, ogni soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati
portatori di tali interessi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora
possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipare al
procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello statuto.
Art. 54
Responsabile del procedimento
1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, il regolamento
individua l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di
procedimento e disciplina le forme ed i modi della loro pubblicità.
2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, a svolgere
l'istruttoria ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo
statuto.
3. Il responsabile conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del
relativo atto.
4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento
è stabilito dal regolamento tenendo presente i tempi strettamente necessari per lo
svolgimento dell'istruttoria e l'emanazione dell'atto, in relazione alla consistenza
della struttura operativa preposta al procedimento.
Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art 55
Istituzione del Difensore civico
1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che ha un ruolo di garante
dell'imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della
Provincia allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei
regolamenti provinciali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria, ogni volta ritenga sia stata violata la legge, lo statuto o il
regolamento.
4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte lesa
affinché la stessa possa tutelare i propri diritti .
5. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
7. Il Difensore Civico esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli per legge.
Art. 56
Elezione del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la
maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla elezione del
successore.
3. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale:
a) con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati su
una lista di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sentita la conferenza dei
capigruppo sulle domande presentate;
b) se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede sempre a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione di ballottaggio
tra i due candidati che hanno riscosso maggiori consensi;
c) qualora non si pervenga alla elezioni nei modi di cui alla lettera b) si procederà
ad una votazione, in altra seduta, sempre con ballottaggio tra i due candidati
dell'ultima votazione e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza
dei Consiglieri assegnati.
Art. 57
Requisiti per l'elezione
1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia, in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, di un
diploma di laurea e di esperienza almeno decennale nella pubblica
amministrazione o nella dirigenza privata, o nell'esercizio di libere professioni nel
campo giuridico-amministrativo o nella magistratura e tali requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza dell’apposito bando di selezione pubblica.
Art. 58
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio regionale,
comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché i candidati nelle rispettive
elezioni;
b) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli
amministratori delle Unità Sanitarie Locali, gli amministratori di enti, istituzioni e
aziende pubbliche;
c) gli amministratori di istituzioni, consorzi, società e imprese cui partecipa la
Provincia, oppure vincolati da contratti d'opera o da essa sovvenzionati;
d) consulenti legali, tecnici o amministrativi, che prestano abitualmente la propria
opera alla Provincia o ad imprese od enti da essa controllati o sovvenzionati;
e) i soggetti che, a vario titolo, nei precedenti sette anni dalla scadenza del bando
di cui al comma 2 dell’art 57:
I abbiano svolto attività di sovraintendenza delle funzioni dei dirigenti
coordinandone l'attività, siano stati titolari di direzione di struttura apicale e sub
apicale della Provincia;
II. siano stati responsabili dell'istruttoria delle deliberazioni e/o responsabili dei
procedimenti amministrativi, abbiano svolto funzioni di coordinamento e di
controllo degli uffici dell’ente;
III. abbiano esercitato le funzioni di controllo economico-finanziario dell'ente.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di attività
autonome o subordinate di carattere professionale o commerciale che costituisca
l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale, nonché con
cariche, anche locali, all'interno di partiti politici e con altra carica elettiva
pubblica. Non è altresì eleggibile colui che abbia partecipato, in qualità di
candidato, alle ultime elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali.
3. Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico quando
sussistano o si verifichino alcune delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità
previste nel presente articolo.
4. Si osservano, per quanto applicabili, le procedure previste per la decadenza dei
Consiglieri provinciali.
5. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio provinciale con il voto
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge o
documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati.
Art. 59
Compiti - Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dall'amministrazione provinciale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature
necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i
documenti in possesso dell'amministrazione provinciale e dei concessionari di
pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli
documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
d'ufficio.
4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala
agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i
ritardi riscontrati.
5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti
amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza
diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni
concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti - concorso. A tal fine deve
essere informato della data di dette riunioni.
Art. 60
Relazione annuale
1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che
ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e
l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri
provinciali e discussa entro trenta giorni in Consiglio provinciale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare
singoli casi o questioni al Presidente della Provincia affinché siano discussi nel
Consiglio provinciale che deve essere convocato dal Presidente del Consiglio
entro trenta giorni.
Art. 61
Rapporti con il Consiglio provinciale
1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle competenti commissioni
per riferire su aspetti generali della propria attività od in ordine ad aspetti
particolari.
2. Le commissioni consiliari hanno facoltà di richiedere al Difensore civico
chiarimenti sull'attività svolta.
Art. 62
Sede, organico, indennità di funzione, spesa
1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo della Provincia.
2. Al Difensore civico spetta un’indennità fissata dal Consiglio provinciale in
misura non superiore a quella stabilita per il Presidente del Consiglio. Gli spettano
inoltre le indennità di missione e trasferta stabilite per gli amministratori
provinciali.
3. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è posta a carico
di un apposito capitolo del bilancio provinciale.
Art. 63
Accordi con i Comuni
1. La Provincia promuove e stipula accordi, disciplinati da convenzione, con i
Comuni compresi nel proprio territorio affinché i relativi cittadini possano
avvalersi del proprio Difensore civico.
2. La delibera dei Consigli comunali interessati dovrà espressamente consentire
alle finalità ed all'esercizio dei compiti previsti negli artt. 55 e 59.
3. La deliberazione dovrà inoltre prevedere il termine per l'invio della relazione
sull'attività svolta, l'eventuale dotazione organica e le risorse disponibili.
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
PROVINCIA DI
MASSA – CARRARA
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio del Difensore
Civico Provinciale, già istituito con il vigente Statuto della Provincia di Massa –
Carrara.
Articolo 2
Funzioni del Difensore Civico
Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità dello Statuto e del
presente Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli
interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi.
Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione
nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo
rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa.
Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o
funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.
Articolo 3
Ambito dell’intervento
Le funzioni descritte dall’art. 2 vengono esercitate presso:
a) l’amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende e istituzioni da
essa dipendenti;
b) le amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di
Massa – Carrara con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite
convenzioni.
Il Difensore Civico provinciale coordina la propria attività con i Difensori Civici
istituiti dai Comuni e dalle Comunità Montane della provincia al fine di assicurare
la piena tutela dei diritti degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio
provinciale.
Articolo 4
Modalità di attivazione dell’intervento
Il Difensore Civico interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni
sociali;
b) d’ufficio nei casi previsti dall’art. 6
La richiesta di cui la comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o
oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata d’ufficio.
Articolo 5
Intervento su richiesta
Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all’art. 4 lett. a), il Difensore Civico:
a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello
stesso, determinato ai sensi delle norme della L.241/90 e del regolamento
provinciale sui procedimenti amministrativi, non è ancora decorso, può
chiedere notizie sullo stato degli atti;
b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al
responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore indugio lo
concluda;
c) qualora si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a
segnalare l’inampimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale,
ove nominato, o in mancanza al Segretario Generale dell’Ente.
Articolo 6
Intervento d’ufficio
Oltre che su richiesta dei soggetti indicati dall’art. 4 lett .a), il Difensore Civico
può intervenire d’ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi
disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e
Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità,
trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa.
Degli interventi d’ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al
responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi
dell’amministrazione interessata.
Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo
intervento con la relazione di cui all’art.10
Articolo 7
Poteri istruttori
Il Difensore Civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di
notizie, può:
a) consultare e ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto
del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai
Consiglieri provinciali;
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per
ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali
disfunzioni;
c) accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga
necessari.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso
per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi
vigenti.
Articolo 8
Termini
Il Difensore Civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto,
al cittadino che ha richiesto il suo intervento.
Il Dirigente che riceva dal Difensore Civico richiesta di informazioni o di
documentazione, deve dare riposta al Difensore Civico entro il termine massimo
di quindici giorni dal ricevimento della richiesta
Entro un termine ragionevole dal ricevimento della risposta, il Difensore Civico
deve comunicarla al cittadino o associazione o ente richiedente.
Articolo 9
Sanzioni
La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione
nei confronti del Difensore Civico così come disciplinato dallo Statuto e dal
presente Regolamento, viene segnalata al Direttore Generale, ove nominato, o, in
mancanza al Segretario generale dell’Amministrazione.
Articolo10
Relazione al Consiglio Provinciale
1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni
anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in
cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e
suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale, in ogni
momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o
comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga osservazioni e suggerimenti.
3. E' fatto obbligo al Difensore Civico di riferire al Consiglio Provinciale sia su
questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga
richiesto.
Articolo 11
Sede, personale, strutture
In ossequio all’autonomia e indipendenza del Difensore Civico il Consiglio
Provinciale approva un capitolo di bilancio riservato al medesimo.
Al Difensore Civico vengono assicurati dalla Provincia strutture ed uffici adatti
per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
Gli uffici del Difensore Civico devono essere posti in posizione facilmente
accessibile per il pubblico ed essere privi di barriere architettoniche e di ogni
ostacolo che li renda difficilmente individuabili e praticabili da parte dei cittadini.
Al Difensore Civico viene assicurata un’adeguata dotazione di personale, con
professionalità idonea per l’attuazione dell’attività amministrativa necessaria per
l’espletamento dei compiti della Difesa Civica.
Al/ Alla dipendente assegnato/a all’ufficio del Difensore Civico quale supporto di
segreteria e giuridico, compete il medesimo trattamento economico previsto per la
segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo12
Informazione
La Provincia promuove, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, la
conoscenza da parte dei cittadini delle funzioni del Difensore Civico Provinciale,
diffondendo presso la popolazione informazioni circa le funzioni, la sede gli orari
e le modalità di richiesta di intervento, ed ogni notizia che possa essere utile al
pubblico per una ottimale fruizione del servizio reso dal Difensore Civico.
STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA
TITOLO V - Organi di tutela e garanzia
Art. 56 (Difensore civico)
1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale
nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi
hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i
relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al
diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata
prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e
l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e
assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni
da svolgere.
Consiglio Regionale della Toscana
Proposta di Legge N° 151
Prot. N° 14908/2.6 del 24/11/2006
Oggetto – “Disciplina del Difensore Civico Regionale”
Proposta di legge regionale di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza – approvata nella
seduta del 21 novembre 2006
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
“DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE”
CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (Istituzione del Difensore civico regionale)
Articolo 2 (Funzioni del Difensore civico)
Articolo 3 (Ambito dell’intervento)
CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA
Articolo 4 (Cattiva amministrazione – definizione)
Articolo 5 (Intervento su richiesta)
Articolo 6 (Intervento d’ufficio)
Articolo 7 (Istruttoria)
Articolo 8 (Tutela della riservatezza e dei dati)
Articolo 9 (Intervento conciliativo)
Articolo 10 (Risultato degli interventi)
Articolo 11 (Intervento a tutela del diritto d’accesso)
Articolo 12 (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizioni di particolare
disagio)
Articolo 13 (Collaborazione con il difensore civico)
CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO
Art. 14 (Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie)
Art. 15 (Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale)
Art. 16 (Competenze del Difensore civico)
Art. 17 (Gestione dei reclami tecnico-professionali)
CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE
Articolo 18 (Promozione della rete)
Articolo 19 (Conferenza regionale dei difensori civici)
Articolo 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica
CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE
Articolo 21 (Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità)
Articolo 22 (Durata del mandato e proroga delle funzioni)
Articolo 23 (Cause di scadenza anticipata)
Articolo 24 (Elezione del Difensore civico)
Articolo 25 (Indennità)
Articolo 26 (Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale)
CAPO VI- SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO
Articolo 27 (Sede)
Articolo 28 (Organizzazione e personale)
Articolo 29 (Finanziamento)
CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 (Abrogazioni)
Articolo 31 (Applicabilità delle disposizioni)
Articolo 32 (Disciplina transitoria)
DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Istituzione del Difensore civico regionale
1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale, ai
sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di
difesa civica espressi dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre
organizzazioni internazionali.
2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita
le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo
gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.
Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di
cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 4, ed esercita le altre
funzioni definite dalla legge, concorrendo con le amministrazioni pubbliche al
perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed
equità. A tal fine, svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati
e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione
consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico
assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al
fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica
amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono
interessati.
2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con
riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge
regionale.
3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza,
informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate
Art. 3
Ambito dell’intervento
1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, delle aziende
regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel
territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati, degli enti pubblici
soggetti alla vigilanza della Regione e dei concessionari o gestori di servizi
pubblici regionali. Interviene inoltre, nei limiti stabiliti dalla legge statale, nei
confronti degli enti pubblici operanti nell’ambito della Regione, dei
concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali e degli uffici periferici
dello Stato.
2. Il Difensore civico può intervenire inoltre, nei limiti indicati dall’articolo 7,
comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane, delle province e
dei concessionari o gestori dei servizi pubblici locali, qualora non sia istituito
o nominato il difensore civico comunale o provinciale.
CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA
Art. 4
Cattiva amministrazione – definizione
1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato in modo irregolare o illegittimo;
c) un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
d) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di
servizi pubblici dettati dalle disposizioni in materia di tutela degli utenti.
Art. 5
Intervento su richiesta
1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli interessati, di enti e
di associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti
ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, nonché dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nel
caso e nei limiti ivi indicati.
2. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.
3. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del
funzionario che la riceve.
4. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di
valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione.
5. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
6. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né
limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al
Difensore civico non interrompe i termini per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali o amministrativi, eccettuati i ricorsi amministrativi di
competenza regionale i cui termini sono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla data del ricevimento dell'esito della richiesta al Difensore civico.
Art. 6
Intervento d’ufficio
1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di
cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1.
2. Il Difensore civico può inoltre intervenire nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 2, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5.
Art. 7
Istruttoria
1.
Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire
tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2.
Il Difensore civico può:
a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio
intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche
avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento, anche congiuntamente agli
interessati, per esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 9;
c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano
necessari
d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto,
quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della
pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le
informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore
civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle
conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane e
concessionari o gestori di pubblici servizi locali, qualora non sia istituito o
nominato il Difensore civico comunale e/o provinciale, il Difensore civico
esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo,
inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di
mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici
consultati. Non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3.
Art. 8
Tutela della riservatezza e dei dati
1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a
conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle
disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati ad amministrazione diversa da quella direttamente
interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato al
fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati
personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi
generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione di tali dati all’esterno dell’amministrazione
direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario
riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la
divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto
interessato.
Art. 9
Intervento conciliativo
1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale
della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche.
Art. 10
Risultato degli interventi
1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie
raccomandazioni ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e fissa, se del caso,
un termine per la definizione del procedimento.
2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base
ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del
Difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, ovvero se non ritenga pertinenti o
risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico dà
comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede
inoltre l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 7, comma
2, lettera d).
4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del
suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono
ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
Art. 11
Intervento a tutela del diritto di accesso
1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di
accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato
illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli
atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro
trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento
motivato che conferma il rifiuto.
3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso anche sugli atti
degli enti locali, nei casi in cui i comuni, singoli o associati, o le province non
abbiano provveduto all’elezione del rispettivo difensore civico.
Art. 12
Assistenza e tutela a favore di soggetti in condizione di particolare
disagio
1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che
versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni
economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti
amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima
attività a favore degli immigrati come previsto dall’articolo 19 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli
extracomunitari in Toscana).
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche
amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico
si adopera presso gli enti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere
tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di
sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti delle persone
in condizione di disagio personale e/o sociale, esclusa ogni forma di ingerenza
nei compiti di amministrazione attiva dei soggetti titolari delle funzioni
interessate.
3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) compete al Difensore civico, se il comune o la
provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o
alla nomina del proprio difensore civico.
4. L’avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.
Art. 13
Collaborazione con il Difensore civico
1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove
l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il
compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento,
dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo
svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il
fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti
o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al
Difensore civico.
4. Si osservano i limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, con riferimento ai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.
CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO
Art. 14
Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è
garantita dal Difensore civico e dagli organismi di tutela interna alle aziende
sanitarie. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della
Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle
associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non
giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli
organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e
agli
organismi sanitari accreditati.
2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private,
indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il
rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di
settore.
Art. 15
Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale
1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende
sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione
reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi,
semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il
Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti
aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle
relative istruttorie, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16.
3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato
di avanzamento delle istruttoria e sollecitare i soggetti di cui all’articolo 13 in
caso di inerzia o ritardi.
Art. 16
Competenze del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene direttamente nella gestione del reclamo:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento
aziendale di tutela;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale
degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta
dall’azienda.
2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli
utenti ed acquisito il loro consenso, tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto
ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.
3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali
collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di
monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale
anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di
formazione del personale.
Art. 17
Gestione dei reclami tecnico-professionali
1. Nell’istruttoria delle pratiche il Difensore civico:
a) informa anzitutto l’interessato dei mezzi di tutela attivabili;
b) può approfondire la questione avvalendosi, su richiesta dell’interessato,
della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con
particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da
quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;
d) valuta infine, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, la possibilità di
promuovere un tentativo di conciliazione fra l’azienda e l’interessato.
2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami
ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1,
lettera b).
CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE
Art. 18
Promozione della rete
1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il
Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la
qualità della difesa civica locale.
2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale,
finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori
civici locali e tra questi e il Difensore civico.
3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge
regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale
delle funzioni della difesa civica.
Art. 19
Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana
1. Il Difensore civico convoca, almeno una volta all’anno, la conferenza
regionale dei difensori civici locali per l’esame congiunto delle problematiche
di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al
miglioramento della difesa civica.
Art.20
Rapporti con altri organismi di difesa civica
1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca
informazione con i difensori civici delle altre Regioni, con il Mediatore
europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e con
altri organismi internazionali di difesa civica.
CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE
Art. 21
Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità
1.
Il Difensore civico è scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti
per l’elezione a consigliere regionale e che abbiano maturato una
documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa o in
materia di tutela dei diritti.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia,
i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di
città metropolitana o di comunità montana ;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti
politici o di associazioni sindacali o di categoria;
3. Non sono compatibili con la carica:
a) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il
coordinatore sociale delle aziende sanitarie;
b) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i
dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle
agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo
regionale.
4. L’incarico di Difensore civico è altresì incompatibile con l’esercizio
continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato e di
qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o
amministrativa.
5. Ove l’elezioni riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di
incompatibilità a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale) la relativa causa deve cessare, pena la
decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di
notificazione dell’avvenuta nomina o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla
data del suo verificarsi.
Art. 22
Durata del mandato e proroga delle funzioni
1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta
giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato ovvero per il più breve
termine di entrata in carica del successore.
Art. 23
Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo
22, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e
revoca.
2. Il Consiglio regionale, quando sopravvengano cause d’ineleggibilità e
d’incompatibilità, dichiara la decadenza del Difensore civico, se questi non
provvede a rimuoverle o a rinunciare spontaneamente all’incarico.
3. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri
componenti, può revocare per gravi motivi il Difensore civico.
4. Al verificarsi dei casi di cui ai comma 1, l’elezione del Difensore civico è
posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta
successiva. Nel periodo di compimento delle procedure ai sensi dell’articolo
24, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio
regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 25.
Art. 24
Elezione del Difensore civico
1. Almeno sei mesi prima della scadenza del Difensore civico, il Consiglio
regionale è convocato per l’elezione del nuovo Difensore civico.
2. L’iniziativa per la proposta delle candidature spetta ai soggetti previsti dagli
articoli 23 e 74 dello Statuto.
3. Nella seduta di cui al comma 1 il Consiglio elegge il Difensore civico
nell’ambito dei candidati presentati.
4. E’ eletta la persona che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il
Consiglio. Dopo la terza votazione infruttuosa, è eletta la persona che ottiene
il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 25
Indennità
1. Spetta al Difensore civico un’indennità di funzione pari all’indennità spettante
ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di
missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure
previsti per i consiglieri regionali.
Art. 26
Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente
della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati,
entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli
eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.
2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del
regolamento interno.
3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per
approfondimenti sui contenuti della relazione o nell’esercizio delle loro
funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione
consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti
generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine
ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.
4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal
Consiglio regionale.
5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare
apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della
Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio ne dispone l’iscrizione all’ordine
del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.
7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati
degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione
del Consiglio regionale.
CAPO VI - SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO
Art. 27
Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.
Art. 28
Organizzazione e personale
1. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi
necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico.
2. Il Difensore civico può avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei
limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di
professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti
negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, ovvero
di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di
indagine da svolgere.
Art. 29
Finanziamento
1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico la debita autonomia finanziaria, le
spese per il funzionamento sono previste annualmente dal bilancio del
Consiglio regionale in misura pari a quella determinata ai sensi dei commi 2 e
3.
2. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del
bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno
successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
3. L’Ufficio di Presidenza esaminato il programma, sentito il Difensore civico,
determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del
Consiglio.
4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità
alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma,
secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti
dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.
CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
Abrogazioni
1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore
Civico) è abrogata.
Art. 31
Applicabilità delle disposizioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal giorno successivo alla
data di scadenza del Difensore civico in carica al momento dell’entrata in
vigore della stessa. Tale scadenza resta disciplinata ai sensi della l.r. 4/1994.
Art. 32
Disciplina transitoria
1. Il Difensore civico in carica all’entrata in vigore della presente legge assume
le funzioni di cui alla legge stessa per un periodo di tre anni a decorrere dalla
scadenza del suo mandato.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 14, comma 1,
continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con
deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive
regionali per l’esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della
Toscana) e successive modifiche.
CARTA DELLA DIFESA CIVICA LOCALE IN
TOSCANA
approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana sulla
quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa l’8.10.2004 e
firmata il 14.10.2004
Premessa
Nonostante il ritardo che l’Italia sconta in questo settore (è l’unico paese europeo
a non avere ancora istituito il difensore civico nazionale), si può dire che il
Difensore civico rappresenti ormai un istituto “consolidato” nel diritto
internazionale e comunitario. Dalla prima risoluzione dell’ONU che nel 1946
invitava gli stati membri ad istituirlo, a quella della stessa Assemblea delle
nazioni unite del dicembre 1993 (la n.48), che individua i parametri di autonomia
ed indipendenza dell’organo; dalla fondamentale, per noi europei, Risoluzione del
Consiglio d’Europa n.80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli
stati membri debbono ispirarsi nella disciplina
del Difensore civico,
all’istituzione nel 1995 del Mediatore europeo ed alla proposta di
costituzionalizzazione dell’organo nel nuovo progetto di costituzione europea.
I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del
Consiglio d’Europa definiscono le caratteristiche fondamentali dell’organo di
tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere autonomo,
indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel
settore della difesa extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella
di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente conciliativa (di mediatore
appunto), ma anche quella di stimolare l’Amministrazione ad adottare
comportamenti virtuosi ( è promotore di buona amministrazione). Tutti possono
accedere gratuitamente ai servizi offerti dal difensore civico. Il Difensore civico,
infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente la
propria azione (diritto di accesso agli atti dell’amministrazione inadempiente,
potere di intervenire d’ufficio, previsione di sanzioni a carico delle
amministrazioni che non collaborano).
In allegato(All. A) sono puntualmente richiamati i documenti internazionali che
affrontano e approfondiscono tali problematiche, fornendo una cornice completa
dei principi a cui si deve ispirare la disciplina della difesa civica.
Statuto e proposta di legge di modifica della legge regionale n° 4/1994.
Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004 (All.
B), oltre a delineare in modo più puntuale (specie se confrontato con l’art. 61 del
vecchio Statuto che lo aveva “pionieristicamente” introdotto nel nostro
ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una
legge apposita il compito di promuovere “l’istituzione della difesa civica locale”.
Il riconoscimento a livello statutario di un sistema integrato di difesa civica,
auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle
Regioni, risponde all’esigenza di definire, nel rispetto dell’autonomia locale, un
sistema generalizzato di difesa civica a “rete”, improntato ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale,
allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti
i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei
comportamenti di tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche.
Un preciso riferimento alla rete di difesa civica locale è contenuto anche nella
bozza di proposta di legge “Disciplina del difensore civico regionale” elaborata da
un gruppo di lavoro; infatti si dedica ampio spazio alla rete di difesa civica locale
finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione fra i difensori civici locali e
tra questi e il difensore civico regionale, nonché allo sviluppo e al miglioramento
dell’istituto, prevedendo, in proposito, anche l’istituzionalizzazione
della
Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana
Natura dell’istituto
Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno
attribuito all’organo si differenziano spesso tra loro per tipologia e natura.
Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell’organo in un
preciso modello istituzionale di riferimento, e delineare conseguentemente ambiti
di autonomia e indipendenza adeguati ai suoi compiti.
La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.112/2004, in un inciso, denunzia
una irrisolutezza circa la individuazione della natura dell’istituto, ma al tempo
stesso non fornisce indicazioni univoche in merito. Un rafforzamento effettivo
della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini,
che al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica
del difensore, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli
organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza, oggettiva e
soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se
garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari
del suo intervento e agli istanti.
Accresciuto rilievo della difesa civica locale
In coerenza con il quadro europeo ed internazionale sopra richiamato, l’istituzione
del difensore civico, rafforzando la garanzia dell’effettiva tutela dei diritti e degli
interessi, costituisce un elemento essenziale per la trasparenza e la correttezza dei
rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono
interessati dall’azione dei pubblici poteri, nonché per l’ammodernamento ed il
buon funzionamento dell’amministrazione stessa.
Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l’attribuzione ai Comuni ed
agli altri enti locali della titolarità delle funzioni amministrative, secondo i
principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la conseguente
accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e
tutti gli utenti dei pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del
difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre
fonti normative degli enti locali.
Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante delle trasparenza e
della imparzialità dell’agire amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare
e valorizzare un’altra funzione che il Difensore civico, su impulso di pressanti
istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione,
orientamento e tutela nei confronti delle categorie deboli.
Previsione statutaria e attuazione
L’istituzione del difensore civico locale deve innanzitutto trovare fondamento e
garanzia nello statuto dell’ente, espressione primaria dell’autonomia locale
costituzionalmente riconosciuta.
La grande maggioranza degli statuti dei Comuni e delle Province toscane contiene
già norme, più o meno articolate, in materia di difesa civica. Si veda al riguardo
l’allegata scheda di analisi di alcuni Statuti degli enti locali della Toscana (All.
C).
I comuni che non hanno previsto in Statuto tale istituto sono 14, di cui n°1 nella
Provincia di Arezzo, n°4 in Provincia di Grosseto, n°1 in Provincia di Livorno,
n°7 in Provincia di Pisa, n° 1 in Provincia di Siena.
Si tratta quindi di completare e di integrare, per quanto necessario, il quadro
esistente – innanzitutto dando attuazione alle previsioni statutarie già approvate
ma non ancora attuate - per raggiungere il primo importante obiettivo: quello di
avere difensori civici operativi su gran parte del territorio regionale.
Al contempo occorre operare per far sì che gli enti locali di tutto il sistema
regionale, senza soluzione di continuità, siano coperti da adeguate previsioni
normative in materia di difesa civica.
Il ricorso “suppletivo” al difensore civico regionale è da considerarsi un’ipotesi
residuale e transitoria.
Elementi essenziali
L’elaborazione già presente in molti statuti locali della nostra regione e
l’esperienza concreta fin qui condotta consentono di enucleare gli elementi
minimi essenziali di una compiuta normativa statutaria e regolamentare della
difesa civica locale:
a) Autonomia e indipendenza dell’organo, non solo affermata in linea di
principio (con riferimento alla mancanza di vincolo di subordinazione
gerarchica) ma assicurata dalla assegnazione di idonee risorse (anche con
autonomia di budget), a fronte di una situazione ad oggi eccessivamente
squilibrata (si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi, All. D), occorre
assicurare in ogni ente locale una adeguata condizione operativa dei
difensori civici locali. In proposito si può definire “adeguata condizione”
quella in cui il difensore civico locale: 1) percepisca un’indennità pari ad
almeno il 70% dell’indennità spettante all’assessore dell’ente locale
singolo o, in caso di servizio associato, almeno il 70% dell’indennità che
spetterebbe ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari
alla somma degli abitanti dei Comuni associati; 2) abbia diritto al rimborso
spese per lo svolgimento dell’attività stessa, anche con riferimento ad una
quota concordata per l’aggiornamento professionale; 3) disponga di un
ufficio autonomo con le relative dotazioni tecniche e di personale –
assegnato, previo parere del difensore civico locale - commisurate
all’entità dell’attività effettivamente esercitata.
b) Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via
preferenziale, specialmente per i Comuni di minori dimensioni, per la
risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le opportunità
offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate.
c) Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia,
Comunità Montane) e piccoli Comuni per assicurare la difesa civica in
una dimensione territoriale ottimale.
d) Ambito di competenza chiaramente rivolto alla composizione extragiudiziale dei potenziali conflitti e dei problemi di cattiva
amministrazione, nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti i residenti
ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare
necessariamente anche i servizi pubblici gestiti da società concessionarie,
società partecipate o controllate dall’Ente locale e da soggetti privati.
Il settore dei servizi pubblici locali, infatti, a seguito delle recenti riforme
legislative rappresenta un settore in costante espansione. Il fenomeno come è
noto, è accompagnato da processi di privatizzazione dell’ente gestore. La
circostanza non incide sulla natura del servizio che rimane pubblico in ordine
alla sua regolamentazione e quindi il difensore civico è competente ad
intervenire per assicurare la tutela non giurisdizionale del cittadino utente.
E’ opportuno, pertanto, che l’Ente locale nell’atto di concessione o nel bando
di gara preveda l’obbligo per il soggetto gestore di rispondere ai cittadini e al
difensore civico.
Occorre comunque potenziare il ruolo dell’organo in questo settore,
rafforzando attraverso la rete regionale la qualità e la incisività della sua
presenza anche in una prospettiva di raccordo operativo tra le amministrazioni
competenti, gli enti gestori, le associazioni di tutela, finalizzato anche a
prevenire attraverso azioni di monitoraggio i fattori di potenziale contrasto con
la utenza.
e) Natura dell’intervento di carattere collaborativo e di mediazione, per
favorire la ricerca di soluzioni; la correzione delle cattive pratiche
nell’azione amministrativa e la diffusione di quelle buone; l’assistenza dei
soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l’intervento può essere su
istanza di parte o anche d’ufficio.
f) Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la
comprensione del caso (ciò costituisce peraltro un vincolo normativo ai
sensi della legislazione nazionale sull’accesso), senza limite del segreto
d’ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato
con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato.
g) Obbligo di risposta, entro tempi certi, da parte della PA interessata e
potere di segnalazione del difensore civico circa la mancata collaborazione
da parte dei funzionari interpellati all’amministrazione di appartenenza per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali ovvero per la valutazione
dei risultati ai fini della corresponsione della relativa indennità.
h) Obbligo del difensore civico di redigere una relazione, almeno annuale,
sull’attività svolta e discussione consiliare della stessa quale occasione per
segnalare disfunzioni, ritardi e carenze e definire indirizzi e provvedimenti
volti al miglioramento delle politiche e delle procedure. E’ opportuno che
l’Ente locale attui interventi di informazione e comunicazione verso
cittadini e associazioni sia sul ruolo che sulle attività del Difensore civico.
i) Modalità di nomina che prevedano un quorum, requisiti e procedure di
consultazione delle forze sociali, tali da assicurare al difensore civico il
ruolo riconosciuto ed autorevole di soggetto autenticamente super partes.
Occorre, peraltro, che gli statuti o i regolamenti degli enti locali
introducano le opportune cautele perché il quorum elevato non pregiudichi
la possibilità di nomina e che analogamente i requisiti per l’accesso alla
carica non siano così restrittivi da rendere difficilmente reperibile il
candidato.
j) Previsione di possibili iniziative dei cittadini per richiedere la nomina del
Difensore civico locale in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Rete della difesa civica locale
I difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme
una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli
utenti e delle stesse amministrazioni locali.
I servizi del difensore civico regionale, le convenzioni tra quest’ultimo e gli enti
locali, la Conferenza regionale dei difensori civici, un metodo permanente di
collaborazione e di scambio tra i difensori civici costituiscono gli elementi
portanti della rete che deve essere sviluppata.
La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli
enti locali, in particolare tramite il Consiglio delle autonomie locali, per
promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che emergono dalla
attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la
buona amministrazione e i diritti degli utenti.
Il Difensore civico regionale
F.to Giorgio Morales
Il Presidente del Consiglio delle
Autonomie Locali
F.to Alessandro Pesci
Allegati
Carta della difesa civica locale in Toscana
Allegato A “Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico
desumibili dalla normativa internazionale”
Allegato C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica
locale”
Comuni capoluogo – Province- Comuni scelti “a campione”.
Allegato A
Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili
dalla normativa internazionale
1. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del
20.12.1993
2. I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli
enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.
3. I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza)
4. Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman
Introduzione
Pur essendo poco noto alla dottrina amministrativa Italiana la figura del Difensore
civico è oggetto di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio
d’Europa che dettano principi in materia di autonomia e di indipendenza del
Difensore civico. Da sottolineare anche come, nel dare attivazione ai programmi
di aiuto internazionale di costruzione – ricostruzione post – conflitto (ex –
Yougoslavia etc.) da parte delle Organizzazioni Internazionali coinvolte spesso è
raccomandato allo stato oggetto dei programmi di aiuto internazionale che,
accanto agli altri istituti tipici dello stato di diritto (Costituzione rigida con
enunciazione dei diritti fondamentali, adesione alle principali convenzioni
internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali, previsione di un parlamento
liberamente eletto a suffragio universale, di un potere giudiziario autonomo, della
Corte costituzionale etc.) si provveda anche all’istituzione del Difensore civico.
L’istituzione del Difensore civico è stata fra le condizioni poste alle nuove
democrazie dell’Est sia dall’Unione Europea che dal Consiglio d’Europa per
accedere alle due organizzazioni.
Un esempio di tale inquadramento della figura del Difensore civico ci viene dalla
passata esperienza spagnola a seguito della fine del regime franchista. Sia lo Stato
che le Regioni della Spagna, previdero (fra l’altro anche nella Costituzione
Spagnola) la figura del Difensore civico, mutuando l’idea anche dagli Statuti di
Regioni come la Toscana, ma prevedendo tali istituti (che anche nel nome:
Defensor del Pueblo in Spagna, Justicia de Aragona etc. evocavano il ruolo di
tutela dei cittadini) poteri e dotazioni organiche molto più ampie rispetto a quelle,
all’epoca e attualmente, a disposizione degli stessi Difensori civici regionali.
Poiché i documenti internazionali di riferimento sono spesso nelle lingue ufficiali
degli organismi internazionali (inglese e francese) si propone qui di seguito una
breve sintesi dei loro contenuti.
I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del
20.12.1993
Le Nazioni Unite considerano il Difensore civico insieme alle Commissioni
nazionali per i diritti umani fra le Istituzioni nazionali per la tutela e la
promozione dei diritti umani.
Parlare del Difensore civico come Istituzione per la tutela dei diritti umani, in
ordinamenti come quello italiano, può far sorridere avendo come riferimento le
violazioni macroscopiche dei diritti umani. In realtà va ricordato che:
1) I diritti umani sono inscindibili ed interdipendenti e anche le violazioni
apparentemente “minori” discendenti dalle illegittimità e/o dalle
scorrettezze amministrative sono violazioni a tutti gli effetti. Inoltre il
progetto di Costituzione Europea ha inserito fra i diritti fondamentali
dell’Unione anche il diritto alla buona amministrazione e – almeno nel
diritto comunitario – la violazione del principio di buona
amministrazione costituisce a pieno titolo una violazione dei diritti
fondamentali.
2) In realtà come quelle delle democrazie avanzate in cui i diritti sociali
sono garantiti secondo un bilanciamento non irragionevole fra risorse a
disposizione e potenzialità di espansione di quel determinato diritto, il
Difensore civico può diventare un punto di riferimento per il
bilanciamento di questi due aspetti che l’attività amministrativa
costantemente comporta.
3) L’offerta di un mezzo di tutela non giurisdizionale può costituire un
meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al contenzioso
giurisdizionale che, per i costi e per i tempi che comporta (non solo in
Italia) rischia di creare situazioni vere e proprie di denegata giustizia.
In questo contesto è significativo ricordare che la prima risoluzione risale al 1946,
cioè due anni prima della Dichiarazione Universale dei diritti Umani. I documenti
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si articolano su tre fasi:
1) In una prima fase (dal 1946 al 1992) ci si limita ad invitare gli Stati
membri ad istituire il Difensore civico e la Commissione nazionale dei
diritti umani.
2) In una seconda fase (dal 1992 al 1993) si sanciscono parametri di
autonomia e di indipendenza più definiti per queste figure. La Risoluzione
più rilevante in questo senso è la 48/134 dell’Assemblea del 20.12.1993
nella quale le Nazioni Unite fanno propri i parametri di autonomia e
indipendenza fissati in un Seminario fra le Istituzioni Nazionali costituite
tenutosi a Parigi nel 1992. In tale Risoluzione, oltre a sancire che il
difensore civico deve essere regolamentato dalla Costituzione e da uno
specifico atto normativo, introduce anche il concetto di autonomia
funzionale del difensore civico sotto il profilo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie.
3) In una terza fase (dal 1993 ad oggi) la discussione si appunta sulla
funzione di rete di queste istituzioni sia rispetto alle Nazioni Unite, che
negli scambi reciproci fra le stesse istituzioni appartenenti a Stati diversi,
soprattutto con un’ottica rivolta all’aiuto e all’assistenza alle istituzioni
che si vanno costituendo nei Paesi di nuova democrazia e nei Paesi in via
di sviluppo da parte dei difensori civici già da tempo operativi. Da
sottolineare che questo scambio è biunivoco, nel senso che i difensori
civici “storici” attraverso la loro opera di assistenza a quelli di nuova
costituzione hanno spesso modo di ripensare e migliorare il proprio
funzionamento.
I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli
enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa.
I documenti internazionali del Consiglio d’Europa hanno un respiro meno ampio
rispetto a quelli delle Nazioni Unite, dato che si riferiscono esclusivamente alla
figura del Difensore civico. Tuttavia sono anch’essi molto importanti soprattutto
perché la Raccomandazione n° 61/99 e la Risoluzione n° 80/1999 provengono dal
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e fanno
riferimento espresso al Difensore civico locale e regionale, a differenza dei
documenti delle Nazioni Unite ove i principi enunciati per il difensore civico
nazionale si applicano al difensore civico locale per analogia.
In particolare in appendice alla Risoluzione n° 80/1999 si possono enucleare una
serie di principi espressamente riferiti all’autonomia e all’indipendenza del
difensore civico locale e regionale e l’affermazione (punto 7) dell’importanza di
questa figura in quanto istituzione più prossima al cittadino rispetto al difensore
civico nazionale.
La risoluzione fa espresso riferimento alla possibilità di più enti locali di
consorziarsi per giungere ad una sfera ottimale di azione del Difensore civico
rispetto all’area geografica interessata e alla popolazione.
Per quanto attiene l’autonomia e l’indipendenza nella Risoluzione si raccomanda:
 Che la persona scelta abbia i requisiti professionali di conoscenza del
funzionamento dell’Amministrazione e che la persona scelta sia
indipendente ed abbia anche agli occhi dei cittadini tali requisiti di persona
“super partes” rispetto all’apparato politico – amministrativo dell’ente.
 Che siano ben specificati dall’ordinamento la durata del mandato, i limiti
per una eventuale rielezione, le incompatibilità e l’indennità, con
particolare riferimento alla necessità che l’indennità del Difensore civico
sia commisurata a quella dei dirigenti dell’Ente tenuto conto di quello che
sarà l’impegno effettivo del Difensore civico (presenza costante sul
territorio o solo part – time etc.);
 Che il difensore civico abbia un adeguato staff per portare avanti il suo
mandato;
 Che il difensore civico ha il diritto di accedere a tutti i documenti della
pubblica amministrazione senza alcun limite, salvo i casi di segreto di
Stato e le problematiche connesse alla materia della sicurezza nazionale e
della difesa. Il Difensore civico deve inoltre avere potere di ispezione e di
avvalersi di consulenze di esperti qualora la situazione richieda.
 Che la nomina avvenga tramite un atto dell’assemblea elettiva dell’Ente
locale, optando di preferenza per un organo monocratico, pur non
sollevando obiezioni rispetto all’eventuale scelta di un organo collegiale.
Occorre garantire, qualora si opti per la nomina di organismi di difesa
civica “di settore” (che comunque non possono essere alternativi rispetto
ad un Difensore civico con mandato generale), gli opportuni meccanismi
di raccordo fra i vari organismi.
 Che il Difensore civico sia competente nei confronti di tutti i settori
dell’attività amministrativa con eventuali limitazioni (che comunque non
riguardano la realtà Italiana e Toscana) rispetto al settore giudiziario, della
pubblica sicurezza e della giustizia.
 Che il difensore civico svolge funzione di tutela e di mediazione, ma
anche di stimolo e promozione;
 Che l’accesso al Difensore civico sia garantito a tutti gli utenti senza
alcuna discriminazione.
 Che al Difensore civico sia riconosciuto il potere di attivarsi di ufficio.




Che l’Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni del
Difensore civico, eventualmente prevedendo un termine perentorio per la
risposta. La risoluzione prevede anche la possibilità di sanzioni per la
mancata collaborazione con il Difensore civico.
Che il Difensore civico relazioni periodicamente e che le sue relazioni
siano rese pubbliche.
Che il Difensore civico possa interloquire con gli Amministratori locali e
con i Dirigenti dell’Ente locale.
Che al Difensore civico venga conferito il potere di iniziare l’azione
disciplinare.
L’azione del Consiglio d’Europa in questo settore non si limita ai documenti
internazionali. Abbiamo già ricordato che il Consiglio D’Europa pone come
condizione per l’ammissione di nuovi stati all’Organizzazione che questi siano
fra l’altro dotati di un Difensore civico. Il Consiglio D’Europa partecipa a
numerosi programmi di aiuto internazionale per supportare gli uffici del
Difensore civico di nuova istituzione nei paesi in via di sviluppo e nelle nuove
democrazie.
Inoltre:
1) Promuove incontri periodici fra i Difensori civici degli Stati membri
(tavole rotonde)
2) Per la prima volta nel 2004 l’iniziativa si estenderà ai Difensori civici
delle Regioni del Consiglio D’Europa.
3) Dal 1999 ha istituito un Commissario per i Diritti Umani che è l’ex
Difensore civico della Spagna Alvaro Gil – Robles.
I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza)
L’Unione Europea non ha mai enunciato principi generali relativi alla difesa
civica, tuttavia a partire dal 1995 ha istituito un Mediatore Europeo, la cui
competenza è tuttavia riferita solo alle controversie non giurisdizionali nei
confronti degli organismi amministrativi dell’Unione Europea.
Poiché moltissimi cittadini europei si sono rivolti al Difensore civico Europeo per
questioni relative alle modalità di applicazione del diritto comunitario da parte
degli stati membri, dalla sua istituzione il Mediatore Europeo si è confrontato con
i Difensori civici nazionali europei per creare una rete di scambio sia fra i
Difensori civici europei che fra questi ed il Mediatore Europeo. Per l’Italia, in
assenza di un Difensore civico nazionale a tali incontri è sempre stato invitato un
funzionario del Difensore civico regionale Segretario del Coordinamento dei
Difensori civici regionali e quindi si sono succeduti a tali incontri l’Ufficio del
Difensore civico del Veneto, quello della Liguria, quello della Toscana e
recentemente quello della Valle D’Aosta. Tale rete di scambio è stata formalizzata
con il nome di Rete degli Agenti di collegamento fra Mediatore Europeo e
Difensori civici degli Stati dell’Unione Europea.
Il Mediatore Europeo inoltre ha promosso momenti di scambio e di confronto in
un primo momento con i Difensori civici nazionali e, a partire dal 1997 anche con
i Difensori civici regionali. Nel 1999 la Conferenza dei Difensori civici e degli
Organi Similari delle Regioni dell’Unione Europea si è tenuta a Firenze, promossa
dal Difensore civico della Regione Toscana.
Al di là di questi momenti di scambio e coordinamento, attualmente nel diritto
comunitario non troviamo formalizzati i principi di autonomia e di indipendenza
riferibili direttamente ai difensori civici degli Stati membri.
Ciò doverosamente precisato, il Progetto di Costituzione Europea (e prima ancora
la Carta dei diritti Fondamentali Dell'unione Europea, nota come “Carta di
Nizza”) prevede all’art. 43 che “Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e
il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.” Se
da un lato abbiamo una “costituzionalizzazione” in omaggio alle risoluzioni
internazionali sopra esaminate, dell’istituto del Difensore civico, d’altro canto
essa vale solo con riferimento all’Unione e non agli Stati Membri.
All’art. 41 la carta enuncia infine il “diritto alla buona amministrazione”
inserendo a pieno titolo fra i diritti fondamentali anche il diritto alla buona
amministrazione, anche in questo caso tuttavia limitandone la portata all’ambito
delle Istituzioni Comunitarie.
fra le osservazioni del Mediatore Europeo al progetto di costituzione Europea vi è
quella di estendere la portata dei due principi anche agli ordinamenti degli Stati
Membri.
Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman (E.O.I)
A conclusione di questo quadro di riferimento si ritiene utile riportare la proposta
di una “Carta internazionale del difensore civico efficiente” dell’ E.O.I. (European
Ombudsman Istitute),una associazione di Difensori civici Europea, con sede ad
Innsbruck, cui appartengono molti Difensori civici nazionali dell’Unione Europea
e del Consiglio D’Europa, i Difensori civici Regionali (ivi compreso quello della
Toscana), alcuni Difensori civici locali Italiani ed Europei ed esperti della materia.
La proposta qui allegata è stata redatta dal Difensore civico della Polonia
(Docente Universitario ed ex giudice della Corte Costituzionale Polacca) e la
bozza finale (rispetto alla quale sono state accolte significative osservazioni del
Difensore civico della Toscana e di altri Difensori civici locali e regionali italiani
ed Europei), costituisce un buon momento di sintesi e di riflessione dei principi
sopra evidenziati sull’istituto. La traduzione italiana è stata curata dal Difensore
civico della Regione Toscana.
Commissario per la Tutela dei Diritti Civili
della Repubblica della Polonia
Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll
Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente
Bozza finale
L’istituto dell’ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale
come un’importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili
ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un
punto di vista generale l’istituto facilita il consolidamento della democrazia e
della legalità a livello internazionale.
È caratterizzato da un’ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le
caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto
dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato
l’ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di
presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non
sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che,
come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza
che una nazione sia una “vecchia” o una “nuova” democrazia. Queste differenze
riguardano soprattutto:
- il livello dell’indipendenza dell’ombudsman dall’autorità che lo ha nominato
(e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di
nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da
direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico;
- le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il
titolo di studio richiesto;
- i poteri e le competenze attribuiti al Difensore civico nella sua azione di
controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è
esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del
capo di stato e del governo – ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli
ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee
consiliari, dell’esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli
organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi
-
organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei
loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità.
Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una
determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l’obbligatorietà per
la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi
legittimi delle parti dopo averle interpellate prima di prendere una decisione,
allora controllare l’efficienza della pubblica amministrazione significa al
contempo controllare la legalità delle azioni che hanno compiuto;
il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato
una violazione di legge o un’irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico
sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è
vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad
una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la
possibilità di partecipare a procedimenti decisionali dell’Amministrazione
coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi.
Le differenti normative hanno un impatto significativo sull’effettività dell’istituto
del Difensore civico.
Le Nazioni Unite (Commissione diritti umani e Assemblea Generale) ed il
Consiglio D’Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore
civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche
l’OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato
proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico.
Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici,
sono state fatte proposte per sviluppare un modello di “Carta per l’efficienza del
Difensore civico” le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare
soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell’attività pratica del Difensore
civico; l’Istituto Europeo dell’Ombudsman presenta qui di seguito la “Carta
Internazionale del Difensore civico Efficiente” a cui le normative dei rispettivi
stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative
per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti
fondamentali.
Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di
autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite 48/1341, della Raccomandazione 61 (1999) e della
Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
D’Europa2.
Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta
dell’Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell’istituto.
Risoluzione 48/134 “Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani” adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993.
2
Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori
locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e
Regionali del Consiglio D’Europa il 17 giugno 1999.
1
I.
Principi generali
1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Competenze e
responsabilità”) l’istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio
fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica
disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative
dovrebbero garantire l’indipendenza del Difensore civico nei confronti di
altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni.
La sua dipendenza organizzativa dall’autorità che lo ha nominato dovrebbe
essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto
normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore
civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla
risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di
indipendenza e pluralismo”) e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di
sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio
dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni
incompatibili con l’impegno preso nell’assumere la carica e perdita delle
qualifiche necessarie per mantenere la carica).
Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la
revoca) dell’ombudsman da parte dell’organo parlamentare, con
l’eccezione dalla possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da
parte del governo.
Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento
sull’attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili.
Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo
stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al
governo.
In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il
Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici
o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come
candidato all’organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un
partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante
il suo mandato.
2. L’indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita
attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di
bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di
utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al
parlamento o all’autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario.
Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere
applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali.
Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e
garanzie di indipendenza e pluralismo” paragrafo 2) e della risoluzione 80
(1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
D’Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe essere garantito
personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di
consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio
ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può
richiedere il suo intervento.
3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo,
pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e
civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso:
1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle
proprie funzioni;
2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata
precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel
frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di
anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione
di un'indennità pari ad un magistrato in pensione);
3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra
all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in
merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di
dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni,
oltre che proposte.
4) L’obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività
politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua
imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10)
del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa.
4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero
comprendere l’autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità
e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla
pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione.
Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento
normativo che lo ha istituito ad agire in giudizio – ad esempio di fronte al
Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il
candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si
preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo
attraverso un proprio procuratore legale. In quest’ultimo caso deve essere
sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo
efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà
dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze.
II.
Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di
attivare un procedimento istruttorio:
In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio
D’Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti
competenze:
1. Il potere di proteggere da parte del Difensore civico i diritti le libertà deve
essere assicurata nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto
l’autorità di un determinato stato. Ciò significa le persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello
spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi.
2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare
sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità
pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell’attività
tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente
l’attività giurisdizionale a tutela dell’autonomia e dell'indipendenza delle
corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi.
3. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di
violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni.
III.
Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione
dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione
1. Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o
all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata
riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste
raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una
problematica di carattere generale.
2. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica
amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare
procedure giurisdizionali avverso una controparte.
3. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro
provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a
casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle
istituzioni della pubblica amministrazione
4. Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicabili
nel caso in cui i soggetti che richiedono l’intervento del Difensore civico
non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per
motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è
giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere
applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d’ufficio,
in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico
elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci.
5. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese
illegittimità, all’interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa
dei diritti umani e civili e di libertà – con la riserva che siano prese in
considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4.
6. il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di
iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti
normativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà.
7. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro
che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello
penale e disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili
procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al
Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge
tale rifiuto.
8. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità
nell'applicazione della legge.
9. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali,
qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani
e civili e di libertà.
10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione
stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel
campo della protezione dei diritti umani e civili.
11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l’altre Organizzazioni delle
Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman
di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di
Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti
umani.
IV.
Modalità operative del Difensore civico
1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate,
deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per
ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di
assistenza è gratuita.
2. Altri soggetti devono parimenti avere parimenti il diritto di rivolgersi al
Difensore civico in difesa dei soggetti privi di tutela e delle istituzioni
sociali che agiscono conformemente al loro statuto.
3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in
considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti
coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro
diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la
tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le
pronunce giurisdizionale possano essere oggetto di impugnativa.
4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i
procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati,
il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno
che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad
importanti problematiche sociali.
5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e
d'ufficio.
6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine
di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione
– anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in
corso indagini penali o giudiziarie – al termine del procedimento).
7. Nell’istruttoria delle proprie pratiche il dovrebbe seguire il principio di
imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso
presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle
parti che hanno richiesto la sua assistenza e l’efficienza dei procedimenti
in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali
l’amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato
istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento
dovrebbe essere motivato.
8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le
quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di
accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato.
9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività
dell'azione dell'Ombudsman, quali:
1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o
alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime,
2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi
ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato.
10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la
promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le
associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione
di mediazione – in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni
connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà.
Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di
rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla
popolazione. In conformità alla risoluzione 48/134, al Difensore civico
deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o
attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e
raccomandazioni.
11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o
Difensori civici con competenze a livello locale nell’ambito di uno stesso
stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve
collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se
necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l’indipendenza del
Difensore civico di settore o di quello locale nei confronti del Difensore
civico nazionale con competenze generali.
12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se
lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni
locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il
Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto
dell’autonomia locale.
13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza
necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità
deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e – a seconda
delle possibilità – attraverso l’apertura di uffici sul territorio.
14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro
paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e
libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel
territorio del suo stato.
15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi
concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al
problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato.
V.
Cooperazione fra Difensori civici all’interno della rete delle Nazioni Unite
e di altre organizzazioni internazionali
1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di
vista ed esperienza a livello bilaterale e all’interno di organizzazioni
internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie
per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di
stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici.
2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo
sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani
all’interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di
organizzazioni regionali come il Consiglio D’Europa, l’Unione Europea
ed in particolare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D’Europa, il
Mediatore Europeo, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e
i Diritti Umani (Office for Democratic Institutions and Human Rights –
ODIHR) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Council of the Baltic
Sea States – CBSS).
3. Particolare attenzione deve essere data alla cooperazione con i Difensori
civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei
sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati
programmi di peace – keeping, peace – building a seguito di conflitti. In
queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all’interno della rete
di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le
nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e
programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami.
Varsavia, marzo 2004
Allegati
Elenco dei documenti delle Nazioni Unite e testo della risoluzione
dell’Assemblea Generale 48/134
 Risoluzione 2/9 del Consiglio Economico e Sociale del 21 giugno 1946
 Risoluzione 25 luglio 1960 del Consiglio Economico e Sociale 772/B (XXX).
 Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection
of Human Rights, Geneve 1978, Commissione Diritti Umani ST/HR/SER A/2 e
Add.1
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 33/46 del 14 Dicembre 1978,
 International Workshop on National Institutions, Documento del Consiglio
Economico e Sociale E/CN/1992/43 e add. 1
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1992/54 del 3 marzo 1992
 Risoluzione 1993/55 della Commissione Diritti Umani del 9 marzo 1993
 Report of the World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993
(A/Conf 157/24)
 Commissione Diritti Umani Report of the second International Workshop on
national Institutions for the promotion and the protection of human rights,
Tunisi 13 al 17 dicembre 1993 Report del Consiglio Economico e Sociale
E/CN4/1994/45 del 23 dicembre 1994
 Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20 dicembre 1993.
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1994/54 del 30 marzo 1994
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1995/50 del 3 marzo 1995
 Third International Workshop on National Institution for the promotion and
protection of human documenti del Consiglio Economico e Sociale E/CN.
4/1996/8 del 14 agosto 1995.
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 50/176 del 22 dicembre 1995
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1996/50 del 19 aprile 1996*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1997/40 dell’11 aprile 1997*
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 52/128 del 12 dicembre 1997*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1998/55 del 17 aprile 1998*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1999/72 del 28 aprile 1999*
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 54/176 del 17 dicembre 1999 *
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2000/76 del 27 aprile 2000*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2001/80 del 25 aprile 2001*
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/158 del 19 dicembre 2001*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2002/83 del 26 aprile 2002*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2003/76 del 25 aprile 2003*
 Risoluzione dell’Assemblea Generale 58/175 del 22 dicembre 2003*
 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2004/75 del 21 aprile 2004*
*Documenti reperibili su Internet: (www.unhchr.ch – Commissione Diritti Umani - o
www.un.org per l’Assemblea Generale)
Testo integrale della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20
dicembre 1993, che fa propri i Principi di Parigi sulle Istituzioni Nazionali,
elaborati dalle Istituzioni Nazionali nel corso dell’International Workshop on
National Institutions, Parigi 1992
National institutions for the promotion and protection of human rights
The General Assembly,
Recalling the relevant resolutions concerning national institutions for the
protection and promotion of human rights, notably its resolutions 41/129 of 4
December 1986 and 46/124 of 17 December 1991 and Commission on Human
Rights resolutions 1987/40 of 10 March 1987, 1988/72 of 10 March 1988,
1989/52 of 7 March 1989, 1990/73 of 7 March 1990, 1991/27 of 5 March 1991
and 1992/54 of 3 March 1992, and taking note of Commission resolution 1993/55
of 9 March 1993,
Emphasizing the importance of the Universal Declaration of Human Rights,
the International Covenants on Human Rights and other international instruments
for promoting respect for and observance of human rights and fundamental
freedoms,
Affirming that priority should be accorded to the development of appropriate
arrangements at the national level to ensure the effectiveimplementation of
international human rights standards,
Convinced of the significant role that institutions at the national level can play
in promoting and protecting human rights and fundamentalfreedoms and in
developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms,
Recognizing that the United Nations can play a catalytic role in assisting the
development of national institutions by acting as a clearing-house for the
exchange of information and experience,
Mindful in this regard of the guidelines on the structure and functioning of
national and local institutions for the promotion and protection of human rights
endorsed by the General Assembly in its resolution 33/46 of 14 December 1978,
Welcoming the growing interest shown worldwide in the creation and
strengthening of national institutions, expressed during the Regional Meeting for
Africa of the World Conference on Human Rights, held at Tunis from 2 to 6
November 1992, the Regional Meeting for Latin America and the Caribbean, held
at San Jose from 18 to 22 January 1993, the Regional Meeting for Asia, held at
Bangkok from 29 March to 2 April 1993, the Commonwealth Workshop on
National Human Rights Institutions, held at Ottawa from 30 September to 2
October 1992 and the Workshop for the Asia and Pacific Region on Human
Rights Issues, held at Jakarta from 26 to 28 January 1993, and manifested in the
decisions announced recently by several Member States to establish national
institutions for the promotion and protection of human rights,
Bearing in mind the Vienna Declaration and Programme of Action, in which
the World Conference on Human Rights reaffirmed the important and
constructive role played by national institutions for the promotion and protection
of human rights, in particular in their advisory capacity to the competent
authorities, their role in remedying human rights violations, in the dissemination
of human rights information and in education in human rights,
Noting the diverse approaches adopted throughout the world for the promotion
and protection of human rights at the national level, emphasizing the universality,
indivisibility and interdependence of all human rights, and emphasizing and
recognizing the value of such approaches to promoting universal respect for and
observance of human rights and fundamental freedoms,
1.
Takes note with satisfaction of the updated report of the SecretaryGeneral, prepared in accordance with General Assembly resolution 46/124 of 17
December 1991;
2.
Reaffirms the importance of developing, in accordance with national
legislation, effective national institutions for the promotion and protection of
human rights and of ensuring the pluralism of their membership and their
independence;
3.
Encourages Member States to establish or, where they already exist, to
strengthen national institutions for the promotion and protection of human rights
and to incorporate those elements in national development plans;
4.
Encourages national institutions for the promotion and protection of
human rights established by Member States to prevent and combat all violations
of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of
Action and relevant international instruments;
5. Requests the Centre for Human Rights of the Secretariat to continue its
efforts to enhance cooperation between the United Nations and national
institutions, particularly in the field of advisory services and technical assistance
and of information and education, including within the framework of the World
Public Information Campaign for Human Rights;
6. Also requests the Centre for Human Rights to establish, upon the request
of States concerned, United Nations centres for human rights documentation and
training and to do so on the basis of established procedures for the use of available
resources within the United Nations Voluntary Fund for Advisory Services and
Technical Assistance in the Field of Human Rights;
7. Requests the Secretary-General to respond favourably to requests from
Member States for assistance in the establishment and strengthening of national
institutions for the promotion and protection of human rights as part of the
programme of advisory services and technical cooperation in the field of human
rights, as well as national centres for human rights documentation and training;
8. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the
exchange of information and experience concerning the establishment and
effective operation of such national institutions;
9. Affirms the role of national institutions as agencies for the dissemination
of human rights materials and for other public information activities, prepared or
organized under the auspices of the United Nations;
10. Welcomes the organization under the auspices of the Centre for Human
Rights of a follow-up meeting at Tunis in December 1993 with a view, in
particular, to examining ways and means of promoting technical assistance for the
cooperation and strengthening of national institutions and to continuing to
examine all issues relating to the question of national institutions;
11.
Welcomes also the Principles relating to the status of national
institutions, annexed to the present resolution;
12. Encourages the establishment and strengthening of national institutions
having regard to those principles and recognizing that it is the right of each State
to choose the framework that is best suited to its particular needs at the national
level;
13. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its
fiftieth session on the implementation of the present resolution.
ANNEX
Principles relating to the status of national institutions
Competence and responsibilities
1. A national institution shall be vested with competence to promote and protect
human rights.
2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which
shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its
composition and its sphere of competence.
3.
A national institution shall, inter alia, have the following responsibilities:
(a) To submit to the Government, Parliament and any other competent body,
on an advisory basis either at the request of the authorities concerned or through
the exercise of its power to hear a matter without higher referral, opinions,
recommendations, proposals and reports on any matters concerning the promotion
and protection of human rights; the national institution may decide to publicize
them; these opinions, recommendations, proposals and reports, as well as any
prerogative of the national institution, shall relate to the following areas:
(i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions
relating to judicial organizations, intended to preserve and extend the
protection of human rights; in that connection, the national institution shall
examine the legislation and administrative provisions in force, as well as
bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems
appropriate in order to ensure that these provisions conform to the
fundamental principles of human rights; it shall, if necessary, recommend
the adoption of new legislation, the amendment of legislation in force and
the adoption or amendment of measures;
(ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up;
(iii) The preparation of reports on the national situation with regard to
human rights in general, and on more specific matters;
(iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the
country where human rights are violated and making to it for initiatives to put
an end to such situations and, where necessary, expressing an opinion on the
positions and reactions of the Government;
(b)
To promote and ensure the harmonization of national legislation
regulations and practices with the international human rights instruments to which
the State is a party, and their effective implementation;
(c)
To encourage ratification of the above-mentioned instruments or
accession to those instruments, and to ensure their implementation;
(d) To contribute to the reports which States are required to submit to United
Nations bodies and committees, and to regional institutions, pursuant to their
treaty obligations and, where necessary, to express an opinion on the subject, with
due respect for their independence;
(e) To cooperate with the United Nations and any other organization in the
United Nations system, the regional institutions and the national institutions of
other countries that are competent in the areas of the promotion and protection of
human rights;
(f) To assist in the formulation of programmes for the teaching of, and
research into, human rights and to take part in their execution in schools,
universities and professional circles;
(g)
To publicize human rights and efforts to combat all forms of
discrimination, in particular racial discrimination, by increasing public awareness,
especially through information and education and by making use of all press
organs.
Composition and guarantees of independence and pluralism
1.
The composition of the national institution and the appointment of its
members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in
accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the
pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the
promotion and protection of human rights, particularly by powers which will
enable effective cooperation to be established with, or through the presence of,
representatives of:
(a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts
to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional
organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and
eminent scientists;
(b) Trends in philosophical or religious thought;
(c) Universities and qualified experts;
(d) Parliament;
(e) Government departments (if these are included, their representatives
should participate in the deliberations only in an advisory capacity).
2.
The national institution shall have an infrastructure which is suited to the
smooth conduct of its activities, in particular adequate funding. The purpose of
this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to
be independent of the Government and not be subject to financial control which
might affect its independence.
3.
In order to ensure a stable mandate for the members of the national
institution, without which there can be no real independence, their appointment
shall be effected by an official act which shall establish the specific duration of
the mandate. This mandate may be renewable, provided that the pluralism of the
institution's membership is ensured.
Methods of operation
Within the framework of its operation, the national institution shall:
(a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they
are submitted by the Government or taken up by it without referral to a higher
authority, on the proposal of its members or of any petitioner;
(b)
Hear any person and obtain any information and any documents
necessary for assessing situations falling within its competence;
(c) Address public opinion directly or through any press organ, particularly
in order to publicize its opinions and recommendations;
(d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its
members after they have been duly convened;
(e) Establish working groups from among its members as necessary, and set
up local or regional sections to assist it in discharging its functions;
(f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or
otherwise, responsible for the promotion and protection of human rights (in
particular ombudsmen, mediators and similar institutions);
(g)
In view of the fundamental role played by the non-governmental
organizations in expanding the work of the national institutions, develop relations
with the non-governmental organizations devoted to promoting and protecting
human rights, to economic and social development, to combating racism, to
protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers,
refugees, physically and mentally disabled persons) or to specialized areas.
Additional principles concerning the status of commissions with quasijurisdictional competence
A national institution may be authorized to hear and consider complaints and
petitions concerning individual situations. Cases may be brought before it by
individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations,
associations of trade unions or any other representative organizations. In such
circumstances, and without prejudice to the principles stated above concerning the
other powers of the commissions, the functions entrusted to them may be based on
the following principles:
(a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits
prescribed by the law, through binding decisions or, where necessary, on the basis
of confidentiality;
(b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the
remedies available to him, and promoting his access to them;
(c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other
competent authority within the limits prescribed by the law;
(d)
Making recommendations to the competent authorities, especially by
proposing amendments or reforms of the laws, regulations and administrative
practices, especially if they have created the difficulties encountered by the
persons filing the petitions in order to assert their rights.
Elenco dei documenti del Consiglio D’Europa e testo della
Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali
del Consiglio D’Europa
 Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (75) 757 del 1975,
 Risoluzione del Comitato dei Ministri R (85) 8 il 23 settembre 1985




Raccomandazioni del Comitato dei Ministri R (85) 13 del 23 settembre 1985
Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (97) 14 del 30 settembre 1997*
Risoluzione del Comitato dei Ministri R (97) 11 30 settembre 1997 *
Raccomandazione 61 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del
Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999*
 Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del
Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999*
* documenti reperibili al sito www.coe.int
RESOLUTION 80 (1999)1
on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens'
rights
The Congress,
1. Recalling the texts adopted by Council of Europe bodies in the field of
mediation;
2. Bearing in mind the results of the conference in Messina (Italy, 13-15
November 1997) on "Making the protection of rights more accessible to citizens:
the ombudsman at local and regional level" as well as the Congress’s survey on
the institution of mediator, ombudsman and "civic defender" at local and regional
level in Europe;
3. Noting the results of the activities conducted by the Council of Europe at the
"Round Tables with European Ombudsmen" in Florence (7-8 November 1991),
Lisbon (16-17 June 1994), Limassol (8-10 May 1996) and Malta (October 1998);
4. Considers that citizens are increasingly in need of an institution which is both
attentive to their needs and able to bring pressure to bear on public authorities in
the defence of their rights;
5. Believes that mediation can meet citizens’ needs by facilitating their relations
with local and regional institutions and points out that some European
municipalities and regions have already set up mediators’ or ombudsmen’s offices
offering citizens a readily accessible means of ensuring that their authorities are
functioning properly;
6. Draws attention to the fact that the weaker categories of society, such as the
disabled, minors, minorities and immigrants, who often have more contact with
the public authorities than other categories, require a simple and reliable means of
access to public procedures;
7. Draws attention to the fact that Norway created the post of children's
ombudsman in 1981 and suggests examining the feasibility of making the defence
and promotion of children's rights (under the 1989 United Nations Convention on
the Rights of the Child) the responsibility of ombudsmen's offices, providing them
with suitably qualified staff and adequate resources;
8. Affirms that mediation, as a means of settling and avoiding disputes, can reduce
the need for judicial proceedings and hence the caseload of the administrative and
civil courts, and satisfy citizens’ needs, facilitating relations between them and the
local and regional authorities;
9. Considers that a number of countries need to set up an institution designed to
ensure fairness, respect for the rule of law and good government and also able to
communicate with the public;
10. Notes that, in various European countries, a number of local and regional
authorities, which are by definition most in tune with citizens’ needs, have already
set up institutions of this kind, enabling citizens to contribute to improvements in
the way the public authorities operate; recalls that it was Sweden which, in 1809,
instituted, for the first time, the function of protection for citizens, followed by
Finland in 1919;
11. Considers that the work of local and regional ombudsmen, who are able to
investigate and monitor the proper functioning of the activities of public
authorities, may help:
– to reduce the gap between public authorities and European citizens;
– to increase the efficiency and openness of administrative services by improving
public access to administrative procedures;
– to establish genuine dialogue between the citizens and the public authorities by
combining their efforts with those of the Citizen’s Advice Bureaux which already
exist within various authorities;
12. Points out that, in analysing the experiences of ombudsmen at local and
regional level throughout Europe, the participants at the Messina Conference
expressed a desire for this institution to be adopted in all European countries for
the benefit of those citizens who do not yet have access to this type of protection;
Declares:
13. that the institution of local and regional ombudsmen contributes to the
application of the principles of the European Charter of Local Self-Government;
14. that the practice of "civic mediation" should be reinforced where it already
exists and set up officially in municipalities and regions which do not yet have
this means of protecting citizens;
Adopts:
15. the principles governing the setting up of local and regional ombudsmen’s
offices as set out in the Appendix to this Resolution;
Recommends:
I. that local and regional authorities which do not have this institution:
16. set up municipal and regional ombudsmen’s offices with appropriate legal
instruments, powers, infrastructure and staffing, bearing in mind the principles
governing the institution of the ombudsman at local and regional level;
17. consider, where necessary, pooling the resources of smaller municipalities to
set up shared ombudsmen’s offices;
II. that local and regional authorities which do have this institution:
18. take heed of the aforementioned principles with a view to reforming this
institution where appropriate;
19. set up a transnational network of local and regional ombudsmen to pool
experience and investigate possibilities of co-operation or co-ordination to solve
citizens’ problems vis-à-vis the public authorities;
20. Improve the quality and the flow of information for citizens about the
possibilities offered by such an institution;
Requests that the appropriate bodies:
21. plan to hold conferences, seminars and other events, preferably in central and
eastern European countries, designed to promote awareness and encourage the
setting up of this means of protecting citizens;
22. set up within the Congress a select group of local and regional ombudsmen
with a consultative and advisory role in the work of the Congress.
Appendix
Principles governing the institution of the mediator at local and regional level
Preamble
1. The diversity of legal systems in European countries, the different forms of
decentralisation in these countries and the variety of approaches to the
appointment of ombudsmen at local and regional level suggest that we should
propose a general model which might be applied in the various member countries
of the Council of Europe in a way that takes the particular features of each system
into account.
Legal framework
2. In view of the diversity of legal systems in Council of Europe member
countries, it would be inappropriate to lay down rigid principles regarding the
type of legal rules to be used to institute ombudsmen (constitutional laws, specific
laws, statutes of regions or municipalities, decrees, regulations, etc.). Each
relevant body may, in accordance with domestic law, adopt legal measures
appropriate to its particular aims.
The institution of the ombudsman
3. The institution of the ombudsman (at European, national, regional, provincial,
municipal level, etc.) helps both to reinforce the system of human rights
protection and to improve the relations between the public authorities and the
citizens.
4. Without interfering with the activities of the judicial bodies (international
courts, committees and supervisory organs, and domestic courts), the ombudsman
protects the rights, interests and specific circumstances of individuals in relation
to the acts and conduct of the public authorities.
5. According to the degree of administrative decentralisation in states and the
autonomous powers conferred on the local authorities at various levels (states,
Länder, cantons, regions, autonomous communities, Départements, provinces,
municipalities, etc.), the institution of local and regional ombudsmen seeks to
provide protection of citizens at the closest level possible.
6. Supervision of public authorities whose activities have a direct impact on
citizens and users of services would appear to be further-reaching and more
effective at local level than at wider levels (regional or national), because the
latter are primarily concerned with planning, policy-making and co-ordination.
7. The proximity between ombudsmen and citizens has obvious advantages for
citizens. To achieve this, the solution of appointing ombudsmen for each local or
regional authority with administrative and/or legislative autonomy is preferable by
far to the solution of extending the national ombudsman’s sphere of competence
to the acts and conduct of local or regional authorities.
8. In countries where the degree of administrative decentralisation justifies
appointing an ombudsman in every municipality, in order to avoid splitting up the
territory excessively it is desirable to form associations of municipalities, so as to
ensure that each ombudsman’s sphere of competence is not too narrow in terms of
geographical area and the number of citizens covered.
The choice of the ombudsman
9. The essential qualities of an ombudsman as regards his functions are
independence, impartiality and competence. To this end, the person chosen must
not be influenced by (or subjected to pressure from) the organs of the local and
regional authorities, their senior officials, political parties, etc.
10. It is advisable:
i. to avoid appointing a politician (ie someone who has been elected to an
assembly or is a member of a political party); independence and impartiality must
be seen by citizens, and in this regard appearances are also important;
ii. to subject candidates to close scrutiny in order to exclude those who may have
(or even appear to have) connections with the local authority (interests associated
with their careers or functions, political or economic interests, etc.);
iii. to ensure that candidates’ training and qualifications are consistent with the
duties of the ombudsman, who should possess adequate knowledge of the
workings and rules of administration.
11. Similarly, it would be desirable to specify the term of office, the limits on reelection and the functions and activities that are incompatible with the duties of
the ombudsman. Consideration should also be given to the need to strike a balance
between the functions and limitations of the post in order to ensure that suitable
candidates apply.
12. There should be provision for remuneration, depending on the system of
recruitment (full-time, part-time, etc.) and comparable to the remuneration paid to
senior officials of the administration. Where ombudsmen receive no
remuneration, there are insufficient guarantees of independence and impartiality.
13. The appointment of the ombudsman, once the appropriate procedures have
been completed (proposal, consideration of candidatures, opinions, etc.) should be
entrusted to the elected assembly of the local authority.
14. Practical experience in European countries suggests that ombudsmen should
be appointed as individuals. However, there do not appear to be any fundamental
objections to the choice of a collegiate body.
15. The appointment of ombudsmen whose competence is limited to a specific
field (health, telecommunications, etc.) or to a specific group of persons requiring
protection (persons with disabilities, immigrants, minorities, etc.) is no alternative
to the ombudsman with general competence. There is no objection in principle to
the appointment of these specialised ombudsmen in addition to other ombudsmen.
However, there is a need to avoid excessive proliferation which might interfere
with the functioning of a general system for the protection of human rights.
The office and services of the ombudsman
16. The need to adopt solutions which are appropriate to each particular case,
according to the different factors of organisation, size of the local or regional
authority, budget, etc. make it impossible to lay down guidelines. However, it is
useful to set out the essential aims to be pursued:
i. the ombudsman should be provided with a level of staff, in terms of numbers
and qualifications, appropriate to the extent of his territorial competence and the
number of individuals who might call on his services;
ii. staff may be placed at the ombudsman’s disposal by the local authorities or
recruited directly by the ombudsman. The latter solution is preferable, in view of
the need for independence which also applies to the ombudsman’s officials;
iii. the ombudsman must have the premises, technical services and other services
necessary for him to perform his duties effectively.
Powers and functions of the ombudsman
17. Differences in legal systems, administrative organisation and the degree of
autonomy enjoyed by the local authorities play a fundamental role in determining
the powers of the ombudsman. It is not desirable to propose a single model for
these powers, since in each state these matters are organised in a particular way.
However, it is helpful to indicate the objectives to consider in the very delicate
exercise of determining the ombudsman’s powers:
i. since a direct relationship between the autonomy of the local authorities and the
ombudsman has been established, it follows that the ombudsman’s field of
competence should extend to all acts and conduct of the local administrative
authorities;
ii. the powers of the national ombudsman and those of the local and/or regional
ombudsman should be distributed in such a way that all activities and conduct of
the public authorities are covered and no gaps are left which would leave the
individual unprotected;
iii. any limitations in respect of acts and conduct relating, for example, to
particular fields (national defence, public security, law enforcement, etc.) should
be reduced to what is essential;
iv. as regards the delimitation of powers between the ombudsman and the
judiciary, there are still likely to be grey areas and areas of overlap. However, in
the interests of the protection of individuals, the possibility of choosing between
two procedures or using them in turn should not be excluded.
18. In deciding on the powers and duties of the ombudsman, provision should be
made for:
i. a function of consultation to help individuals settle their problems with the
public authorities;
ii. the essential function of supervision and mediation;
iii. a function of promotion, which is necessary to help resolve cases of
maladministration at their source and make the public authorities more efficient
and observant of human rights.
Access to the ombudsman
19. Access to the ombudsman must be open to every natural or legal person who
considers that he has sustained damage of any kind as a result of an act or the
conduct of the local administrative authority. Any discrimination based on
nationality (for example, where access is limited to citizens only), race, sex, etc. is
contrary to the general principles which govern the protection of human rights.
20. In order to make access to the ombudsman easier in practice, the office should
be open every day, and provision should also be made for consultation by
telephone and/or electronic means. The use of the new information technologies
for contact between the ombudsman and citizens is highly advisable.
21. The ombudsman’s services must be provided free of charge and the procedure
must be flexible and without major formalities so that delays, complications and
expenses for the individual may be avoided.
22. Applicants should be kept informed of the initiatives taken by the ombudsman
and, if possible, of subsequent developments and the final outcome. Where the
action taken is aimed at achieving a compromise, the applicant’s prior consent
must be obtained.
23. The ombudsman must be empowered to act on his own initiative, at least
whenever he is aware of acts, conduct and/or situations which may be the source
of harm for individuals in general or for a category or group of individuals.
The ombudsman’s means of action
24. The ombudsman must be guaranteed free access to the documents, files and
archives of the administrative authority concerned which he requires in order to
perform his duties. Other than in extreme cases where the principle of state
secrecy is invoked for reasons relating to defence, national security, etc., no
refusal is acceptable.
25. Freedom of access should also include the possibility to conduct enquiries and
visit and/or inspect the relevant scene with the help of experts where the situation
so requires.
26. The official responsible for the act or conduct at issue must be available to
answer the ombudsman’s questions and to help him carry out his tasks.
27. The administrative authority concerned should be required to take the
ombudsman’s recommendations, suggestions and other initiatives into
consideration and in any event to state the reasons which in its view prevent it
from giving effect to them. The authority’s response should be received within a
prescribed period.
28. In order to ensure effective freedom of access, appropriate penalties should be
laid down and imposed for any refusal, obstacle, impediment or other form of
obstruction on the part of a civil servant or public official.
29. The results of the ombudsman’s action should be set out in special, periodic or
annual reports or in other documents and made public by whatever means
appropriate.
30. So that the function of promotion may be successful, the ombudsman should
be able to approach the organ of the local authority responsible for adopting the
relevant provisions regarding administrative action, the organisation of services,
regulations, procedures, etc. in order to suggest any ways (repeal, amendment of
measures in force, proposal for fresh provisions, etc.) in which the authority’s
effective observance of individual rights might be improved.
31. In order to make the ombudsman’s intervention more effective, governments
and local and regional authorities should consider the possibility of conferring on
him the following powers:
i. the power to initiate disciplinary proceedings directly against a civil servant or
public official of who has seriously impeded the exercise of the ombudsman’s
functions, or where the ombudsman’s action has revealed and proved that the civil
servant or official concerned is directly liable for the harm sustained by the
applicant;
ii. the power to report to a higher authority the authorities’ refusal to follow the
ombudsman’s recommendations and suggestions where the reasons given for not
doing so appear unsatisfactory.
1. Debated by the Congress and adopted on 17 June 1999, 3rd sitting (see doc. CG
(6) 9, draft Resolution, presented by Mr M. Haas, Rapporteur).
ALLEGATO C
“Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale”
Comuni capoluogo – Province – Comuni scelti a campione
Scheda di sintesi
La ricerca in oggetto è stata effettuata - nell’ambito del progetto che ha
portato alla redazione della carta della difesa civica locale - allo scopo di
analizzare le norme degli statuti dei Comuni della Regione Toscana in materia di
difesa civica locale, in modo da verificare non solo il recepimento da parte di
queste fonti della possibilità di istituire la figura del difensore civico locale, ma
anche per evidenziare le analogie, le differenze e le eventuali criticità delle varie
disposizioni statutarie.
Tale esame ha consentito di constatare una situazione di quasi totale
recepimento da parte degli statuti di questa figura: la maggior parte di questi
prevede, infatti, tra gli istituti di garanzia e partecipazione del cittadino, la
possibilità di istituire il difensore civico locale, sia in forma singola sia in forma
associata con altri comuni o in convenzione con la Provincia o con la Regione.
Nelle Province di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, gli statuti di tutti
Comuni prevedono la figura del difensore civico. Nella Provincia di Arezzo, così
come nella Provincia di Livorno e Siena, lo statuto di un Comune non prevede
tale figura. Più numerosi gli statuti dei Comuni in Provincia di Grosseto e di Pisa
(rispettivamente quattro e sette) che non contengono alcuna disposizione in
merito.
L’analisi svolta ha inoltre evidenziato una situazione di sostanziale
omogeneità delle disposizioni statutarie in materia sia per quanto riguarda
l’articolazione delle stesse, sia con riferimento al contenuto vero e proprio.
In particolare - a parte un numero esiguo di statuti comunali che si limita a
prevedere in un unico articolo la possibilità per il comune di istituire il difensore
civico - la gran parte di questi si articola in disposizioni volte a definire la
posizione giuridica, il ruolo, lo status e i poteri dello stesso.
L’analogia di struttura delle disposizioni statutarie che si è riscontrata ha
così consentito di predisporre delle tabelle conformate per punti omogenei.
Il primo punto, relativo alla posizione giuridica che il difensore civico
occupa nell’ambito dell’Amministrazione comunale, si riferisce alle diverse
disposizioni che individuano il grado di autonomia e di indipendenza del
difensore civico, definiscono la dotazione e l’indennità e individuano le modalità
di confronto con gli altri organi (nella maggior parte dei casi con il Consiglio
comunale, nell’ambito del quale generalmente si inserisce l’ufficio del difensore
civico).
Il secondo descrive invece il ruolo che spetta al difensore civico, indicando
i soggetti nei confronti dei quali può intervenire, i casi di intervento e riportando
la formula che individua in linea generale la funzione che questa figura è chiamata
ad espletare.
Il terzo riporta le disposizioni che definiscono lo status del difensore
civico, quali quelle che ne regolano la nomina, le cause di ineleggibilità e
incompatibilità, la durata in carica, la prorogatio, i casi di revoca, i requisiti
soggettivi.
Infine, per quanto riguarda il quarto punto, si sono analizzate le
disposizioni statutarie che descrivono i poteri che il difensore civico può espletare
nell’esercizio delle proprie funzioni (potere di segnalazione, potere di
convocazione, diritto di accesso, potere di mediazione, potere di segnalazione alla
stampa, potere di attivazione del procedimento disciplinare, casi di esclusione).
Sono state, quindi, redatte: una tabella relativa alle disposizioni statutarie
dei comuni capoluogo di Provincia, una tabella relativa alle disposizioni statuarie
delle diverse amministrazioni provinciali ed una relativa alle disposizioni degli
statuti di due comuni scelti a campione per ogni Provincia. Il campionamento è
stato effettuato sulla base del numero degli abitanti; in particolare, sono state
analizzate le disposizioni statutarie di un comune piccolo (con numero di abitanti
inferiore a 5000) e di un comune grande (con numero di abitanti superiore a
10.000).
Con riferimento ai comuni capoluogo di Provincia, la tabella relativa alla
posizione giuridica ha evidenziato che, su undici Comuni capoluogo, sei statuti
definiscono con una formula molto ampia la posizione di autonomia e
indipendenza che deve caratterizzare la figura del difensore civico. Quasi tutti gli
statuti si preoccupano di definire le dotazioni di mezzi e di personale dei quali si
avvale l’ufficio del difensore civico. Negli statuti di quattro comuni (Arezzo,
Livorno, Prato e Pistoia) si fa rinvio al regolamento, quale fonte idonea a
disciplinare le modalità di organizzazione dell’ufficio. Negli statuti di due
Comuni (Lucca e Pisa) non esiste alcuna disposizione relativa a tale profilo.
A questo proposito si segnala la particolare attenzione dedicata a questo
profilo dal regolamento del Comune di Arezzo che, oltre a definire la sede presso
la quale il difensore civico è chiamato ad operare, le attrezzature di cui deve
essere corredato e il personale che lo deve costituire, prevede anche l’istituzione
di un vice difensore civico, che “dipende funzionalmente dal titolare della carica,
lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi continuativi”3.
Per quanto riguarda l’indennità di funzione, solo gli statuti dei Comuni di
Lucca e di Pisa non affrontano il tema. Negli statuti di sei Comuni (Arezzo,
Grosseto, Livorno, Massa, Pistoia, Siena) si fa invece rinvio al regolamento; fra
questi sei, il regolamento di Arezzo stabilisce che questa sia il 60% dell’indennità
corrisposta agli Assessori e analogamente il regolamento sul difensore civico del
Comune di Livorno stabilisce che l’indennità sia stabilita dal Consiglio comunale
3
Cfr. art. 6, comma 1 del Regolamento del Difensore civico.
all’atto della nomina e commisurata a quella fissata per gli Assessori in carica. I
regolamenti di Massa, Pistoia e Siena definiscono invece l’indennità di funzione
in proporzione a quella fissata per il Sindaco. Il regolamento del Comune di Prato
si limita poi a rinviare alla scelta del Consiglio comunale, prevedendo comunque
anche il rimborso delle spese sostenute. Gli statuti di due Comuni (Carrara e
Firenze) stabiliscono che l’indennità sia pari a quella percepita dagli Assessori
comunali.
Quanto al ruolo che il difensore civico è chiamato a svolgere (soggetti nei
confronti dei quali può intervenire, casi di intervento e funzione che in generale
compete al difensore civico), quasi tutti gli Statuti (tranne quelli dei Comuni di
Livorno, Lucca, Pisa e Siena) prevedono che il difensore civico possa intervenire
sia su richiesta dei singoli sia di propria iniziativa. Lo Statuto del Comune di
Livorno limita poi l’intervento del difensore civico ai casi di richiesta dei soggetti
portatori di un interesse qualificato. Su undici Comuni Capoluogo, nove statuti
prevedono che l’ambito di attività non sia limitato alla sola amministrazione
comunale, ma si estenda anche agli enti e aziende dipendenti e controllati (cinque
statuti fanno espresso riferimento anche alla possibilità di intervento nei confronti
dei soggetti gestori di servizi pubblici). Lo statuto di Grosseto non definisce
invece l’ambito di intervento, mentre il regolamento del Comune di Livorno
prevede espressamente che il difensore civico possa intervenire nei confronti di
altri soggetti, (enti, imprese o società erogatrici di pubblici servizi nei quali ci sia
una partecipazione dell’Amministrazione comunale) solo se risulti formalizzata da
parte degli stessi la disponibilità di tale estensione.
Con riferimento allo status del difensore civico, l’esame delle disposizioni
statutarie ha rivelato una situazione per cui in sei Comuni (Arezzo, Carrara,
Grosseto, Lucca, Pistoia) il difensore civico viene eletto con il voto dei 2/3 dei
consiglieri assegnati, senza che sia previsto un meccanismo sostitutivo nel caso in
cui non si riesca a procedere all’elezione per il mancato raggiungimento del
quorum richiesto. Negli Statuti di quattro Comuni (Firenze, Livorno, Massa,
Prato), nel caso in cui nelle prime votazioni non si raggiunga il suddetto quorum,
il difensore civico in successive sedute viene comunque eletto se viene raggiunta
la maggioranza dei voti espressi. Negli Statuti di Pisa e di Siena si procede
all’elezione con maggioranze più ampie (per il Comune di Pisa 4/5 nei primi due
scrutini e 2/3 nel terzo; per Siena 4/5).
Tutti gli statuti (tranne quello del Comune di Grosseto e quello del
Comune di Pisa) prevedono tra i requisiti soggettivi, oltre al possesso di doti
morali di correttezza, indipendenza e imparzialità, anche una specifica
competenza giuridico-amministrativa. A tal proposito merita segnalare una
disposizione dello statuto di Massa che tra i requisiti soggettivi per l’elezione a
difensore civico prevede la residenza nel Comune da almeno 5 anni.
Per quanto attiene ai poteri che il difensore civico può esercitare
nell’espletamento delle proprie funzioni, l’analisi svolta ha evidenziato una
situazione di sostanziale differenziazione fra gli statuti di quei Comuni che hanno
optato per disciplinare attraverso tale fonte i poteri che competono al difensore
civico (Arezzo, Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Prato e Siena) e di quelli che
invece non si estendono a tale ambito (Grosseto, Lucca, Pisa e Pistoia).
I primi prevedono tutti poteri analoghi; in particolare comune a tutti gli
statuti è l’attribuzione al difensore civico del potere di segnalare gli eventuali
abusi, disfunzioni e ritardi, di richiedere l’esame congiunto della pratica
sottoposta al suo ufficio, nonché di chiedere e ottenere copia degli atti e
documenti relativi all’oggetto del suo intervento, senza che gli possa essere
opposto il segreto d’ufficio.
Solo negli statuti di cinque Comuni (Arezzo, Firenze, Livorno, Massa e
Prato) si prevede invece il potere di attivazione del procedimento disciplinare.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla tabella relativa alle
disposizioni statutarie delle amministrazioni provinciali. Nell’ambito di questa, un
primo dato che merita segnalare è costituito dalla mancanza nello statuto della
Provincia di Siena di alcun riferimento alla figura del difensore civico.
Per quanto attiene alle disposizioni relative alla posizione giuridica, gli
statuti di cinque Province si aprono con il ricorso ad un’ampia formula sulle
condizioni di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare l’istituto del
difensore civico.
Solo quattro statuti prevedono e stabiliscono l’indennità da corrispondere
al difensore civico, mentre altri quattro statuti prevedono il rinvio al regolamento
come fonte idonea a disciplinare questo aspetto. Particolarmente dettagliato
sull’argomento appare il regolamento della Provincia di Arezzo, che disciplina
anche il rimborso delle spese sostenute dal difensore civico per i viaggi.
Con riferimento al ruolo attribuito al difensore civico dagli statuti, tutti
contengono una formula di definizione in generale delle funzioni che spettano a
questa figura, individuata come garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’amministrazione provinciale. Solo gli statuti di tre Province estendono
espressamente l’ambito di attività anche ai soggetti che gestiscono servizi
pubblici. Per la Provincia di Prato, questa estensione è invece effettuata in sede
regolamentare.
Relativamente allo status del difensore civico, quattro statuti prevedono
che sia eletto con la maggioranza dei 2/3 nella prima votazione e prevedono dei
meccanismi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento di tale quorum.
Analoga previsione è contenuta sia nel regolamento del difensore civico della
Provincia di Firenze sia in quello di Prato. Lo statuto della Provincia di Arezzo
richiede la maggioranza dei 3/4 nelle prime due votazioni e dei 2/3 nelle sedute
successive. Gli Statuti delle Province di Grosseto e Livorno richiedono invece la
maggioranza assoluta.
Quanto ai poteri che spettano al difensore civico, comune a quasi tutti gli
statuti (sette) è la previsione per cui questo può convocare il responsabile del
procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica, nonché chiedere
e ottenere copia di atti e documenti senza che gli possa essere opposto il segreto
d’ufficio. Solo gli statuti di tre amministrazioni provinciali (Firenze,Grosseto,
Livorno) prevedono il potere di attivazione del procedimento disciplinare.
La tabella relativa alle disposizioni statutarie dei Comuni scelti a campione
ha evidenziato che in linea tendenziale gli statuti dei Comuni associati contengono
disposizioni assai scarne sulla figura del Difensore civico, in quanto per larga
parte rinviano allo strumento convenzionale. Dove sono previste norme più
articolate, in genere, viene dedicata attenzione alla modalità di nomina, alla durata
in carica ed in via generale allo status del difensore civico. In particolare, con
riferimento alle modalità di nomina si è verificato che nella maggior parte degli
statuti sono stabilite maggioranze qualificate.
A tal proposito si segnala che in otto comuni (Castagneto Carducci, San
Vincenzo, Piombino, Follonica e Comuni Associati della Val di Cornia:
Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo), nell’ambito
delle Province di Livorno, Grosseto e Pisa, la nomina del difensore civico avviene
per elezione diretta.
Su venti comuni scelti a campione, soltanto undici statuti contengono
un'espressa disposizione relativa all’indennità di carica.
Piuttosto omogenea è la declaratoria dei poteri, sempre riferiti all’esercizio
dell’accesso agli atti, alla possibilità di convocare il responsabile del
procedimento per ottenere informazioni e per procedere all’esame congiunto della
pratica, nonché al potere di segnalazione agli organi competenti.
Si rileva, infine, come entrambi gli Statuti presi a campione nella
Provincia di Prato prevedono, tra i requisiti per la nomina, la residenza nel
territorio della provincia medesima.
RELAZIONE
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la Relazione che mi accingo a presentarVi è la seconda del mio secondo mandato.
Questo Consiglio Provinciale e tutte le forze politiche qui rappresentate mi hanno
onorato di un mandato amplissimo: perciò nuovamente Vi ringrazio, sentendomi
legittimamente e motivatamente impegnato nel ruolo di Difensore Civico della
Provincia di Massa-Carrara.
Introduzione.
In questa Relazione, si tralascerà di parlare delle origini della figura del Difensore
Civico, in quanto già descritte nelle Relazioni degli anni precedenti, cercando anzi
di delinearne gli elementi più salienti di attualità.
Si ricorda unicamente che, nell’esperienza italiana, in sintonia con la figura
dell’Ombudsman nordeuropeo del 1800, la L. 142/1990, all’art. 8, ha previsto
l’istituzione facoltativa del difensore civico comunale e provinciale, da realizzare
attraverso lo Statuto, con l’individuazione delle prerogative del difensore civico,
dei mezzi allo stesso attribuiti e dei suoi rapporti con il Consiglio dell’Ente.
Ma, come noto, tale novità si è inserita all’interno di una “rivoluzione” normativa
che ha travolto gli enti locali in particolare negli ultimi dieci anni, capovolgendo
molti principi un tempo intangibili.
Solo per rammentare sinteticamente qualche esempio, si è passati dal segreto di
ufficio alla trasparenza (Legge n. 241/1990 e s.m.); è stata rigidamente separata
l’amministrazione, riservata agli organi politici, dalla gestione, di competenza dei
tecnici; sono stati messi al centro dell’attività amministrativa i tre cardini
dell’economicità, efficienza ed efficacia, che, dovendo ispirare l’agire di ogni ente
pubblico, hanno imposto un mutamento di andatura agli uffici.
Per non parlare delle normative in materia di autocertificazione e di
semplificazione amministrativa, che confermano la volontà di instaurare una
mentalità che metta al primo posto il cittadino-utente.
Difensore Civico Regionale e rapporti con gli Enti Locali.
In linea con i mutamenti sopra accennati, anche la fisionomia del difensore civico
nel nostro sistema pubblicistico è molto cambiata, a partire dalla fine degli anni
Novanta.
Se, in origine, ad esso spettavano essenzialmente compiti di vigilanza (generica) e
stimolo sull’operato degli organi amministrativi regionali, onde ovviare ad
eventuali ritardi e/o inerzie di questi ultimi, con il necessario corredo di poteri
istruttori e di referto sulla singola vicenda, con la seconda riforma Bassanini
(Legge n. 127/1997), il suo ruolo è venuto infatti acquisendo nuove importanti
attribuzioni, che hanno finito con lo snaturarne l’originaria conformazione,
modellata sulla falsariga dell’ombudsman scandinavo.
Per un verso, infatti, la vigilanza è stata estesa anche agli organi periferici dello
Stato insediati sul territorio regionale (art. 16).
Per altro verso, e soprattutto, si è ritenuto di devolvere a tale figura anche il
cosiddetto controllo sostitutivo sugli Enti locali (art. 17, c. 45, poi confluito
nell’art. 136 del TUEL), nel quadro di un ampio processo di riconfigurazione del
sistema dei controlli sulle autonomie (ma tale controllo non è più attuato dal
Difensore Civico della Regione Toscana, alla luce della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, L.R.T. n. 2/2002, dichiarata con sent.
C.Cost. n. 173/2004, di cui ultra).
La suddetta riconfigurazione è stata realizzata attraverso un limitato ricorso al
sindacato preventivo di legittimità (limitato a pochi atti), l’esclusione di quello di
merito e, da ultimo, tramite l’introduzione, al posto dei Coreco, dei difensori
civici comunali e provinciali (art. 17, commi da 32 a 45, confluiti negli artt. 126 e
seguenti del TUEL).
Questo processo, tentato prima a Costituzione invariata, e quindi sul solo piano
della revisione della legislazione ordinaria, è successivamente sfociato nella
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Nell’ambito della stessa (come affermato dalla Corte Costituzionale con
sentenza 15 giugno 2004, n. 173), l’art. 120, secondo comma, della Costituzione,
non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale,
intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di
funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri
sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da
parte dell’ente ordinariamente competente (in tal senso, anche le decisioni nn. 43,
69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004, sempre della Corte Costituzionale).
Tuttavia, ha specificato il giudice delle leggi, nel prevedere ipotesi di interventi
sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle
funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti
dall’esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale
dell’autonomia degli enti locali.
Tra questi principi, vi è, anzitutto, quello secondo il quale l’esercizio del potere
sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della regione, o deve
comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l’attitudine
dell’intervento ad incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito.
Nella giurisprudenza della Corte, del resto, è stato più volte affermato che i poteri
sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento
eccezionale di competenze che determinano, nonché per l’incidenza diretta su enti
politicamente rappresentativi, ad organi di governo della regione e non già ad
apparati amministrativi (si vedano le pregresse sentenze della C. Cost. nn.
460/1989, 352/1992, 313/2003).
Infatti, le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi, a
salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali,
presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva
ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui
istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali
essi assumono la responsabilità.
Da questo punto di vista, secondo la Corte, il difensore civico, indipendentemente
da ogni qualificazione giuridica, è infatti titolare, generalmente, di funzioni
connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’amministrazione,
funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo spettanti
(anteriormente all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione) ai comitati
regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall’art. 17 della
L. 127/1997 (ora art. 136 del TUEL 2000) e da alcune leggi regionali successive.
Si tratta, in altri termini, essenzialmente di una figura (che deve essere prevista
dallo Statuto) preposta alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione regionale,
con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, alla quale non
può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di
governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidano in modo
diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali.
La stessa Carta della Difesa Civica (approvata dalla Conferenza Difensori Civici
della Toscana il 27/9/2004 e dal Consiglio delle Autonomie Locali l’8/10/2004,
sottoscritta dal Difensore Civico Regionale Giorgio Morales e dal Presidente del
Consiglio delle Autonomie Locali Alessandro Pesci, in data 14 ottobre 2004)
rileva che la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 112 del 2004,
“denunzia una irrisolutezza circa l’individuazione della natura del difensore
civico, ma, al tempo stesso, non fornisce indicazioni univoche in merito: un
rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi
e dei diritti dei cittadini, che, al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere
quella predominante e tipica del difensore civico, conduce ad una sua inequivoca
collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo)”.
In ragione di ciò, l’indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore
essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano
in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento.
Ma non solo: oltre all’indipendenza oggettiva e soggettiva, occorre che il
difensore civico possa esprimere un’effettiva terzietà ed abbia quindi anche
un’autonomia economico-finanziaria garantita dall’Ente.
Per la Corte Costituzionale, la stessa natura del difensore civico e le funzioni da
esso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di
governo regionale, che, sola, consente di esercitare, nei confronti degli enti locali,
interventi di tipo sostitutivo (nello stesso senso, da ultima, si veda la sentenza n.
167/2005).
Questo costante indirizzo fatto proprio dalla Corte non determina peraltro ricadute
di segno negativo sull’art. 136 del TUEL. Questa norma, infatti, dispone che,
qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine,
ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provveda a mezzo
di commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale, ove costituito.
In tal caso, infatti, il potere sostitutivo in sostanza esercitato dal difensore civico
regionale a mezzo del commissario ad acta, che il primo è legittimato a nominare,
risulta circoscritto ai soli atti obbligatori per legge (TAR Toscana, sentenza n.
2349/2003), non rimanendo quindi intaccata l’autonomia costituzionalmente oggi
riconosciuta anche agli enti territoriali minori.
Tutto ciò premesso, ridurre il tema dell’odierno ruolo del difensore civico
regionale, nel nostro sistema pubblicistico, ad un problema di fattibilità o meno
per il suo tramite del controllo sostitutivo regionale sugli enti territoriali minori
sarebbe limitativo, oltre che inesatto.
Occorre infatti non trascurare che ruolo e funzioni della figura del difensore civico
vanno misurati, anzitutto, all’interno della dimensione amministrativo-territoriale
di rispettivo riferimento (quindi, separatamente, a livello regionale, provinciale e
comunale).
E se a livello regionale gli enti provvedono, per così dire, in ordine sparso,
facendo uso (anche in modo variabile) della potestà legislativa a ciascuno di essi
spettante, per Comuni e Province il punto di riferimento unitario, a livello
normativo, sta principalmente nell’art. 11 del TUEL.
Difensore Civico Comunale e Provinciale.
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si è attribuita agli enti locali la
titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, e si è conseguentemente accentuato il ruolo chiave
di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici
servizi: perciò, si è reso più che mai necessario che la figura del difensore civico
trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative
degli enti locali.
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del
difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini (art. 11 del TUEL).
Parimenti, allo statuto è rimessa la disciplina dell’erogazione, delle prerogative e
dei mezzi del difensore civico, nonché dei suoi rapporti con il Consiglio comunale
e provinciale.
E’ dunque questa la norma chiave in materia di poteri del difensore civico
comunale e provinciale.
Nell’ambito di tali poteri, ve ne sono però di necessari e, viceversa, di eventuali.
Poteri necessari
L’art. 11, c. 3, TUEL, stabilisce che il difensore civico dell’ente locale svolge le
funzioni di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 TUEL (“Controllo
eventuale”), in base al quale le deliberazioni di Giunta e Consiglio sono sottoposte
al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando ne facciano richiesta
scritta e motivata, con l’indicazione delle norme violate, un quarto dei consiglieri
provinciali od un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15mila abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino
a 15mila abitanti.
Richiesta che deve avvenire entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio,
quando le deliberazioni medesime riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
Il controllo è esercitato dal difensore civico comunale o provinciale.
L’organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima,
ne dà comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad
eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la
deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
I compiti necessari del difensore civico comunale e provinciale sono dunque
rappresentati dalle attribuzioni in materia di controllo di cui al sopra detto art.
127 del TUEL, nel senso che, ove siffatti organi vengano istituiti, tutte le descritte
competenze dovranno essere da essi esercitate.
Compiti eventuali
Essi sono quelli attribuibili dallo statuto al difensore civico ai sensi dell’art. 11, c.
1, TUEL, il quale non individua di per sé alcuna puntuale attribuzione, ma parla
genericamente di compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione comunale e provinciale, con la segnalazione,
anche di propria iniziativa, degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Quali e quanti di questi compiti siano in concreto attribuiti al difensore civico
comunale e provinciale sarà comunque il singolo statuto a stabilirlo.
In ogni caso, come osservato dalla Corte Costituzionale, il difensore civico è
generalmente titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e
della regolarità dell’azione amministrativa, in larga misura assimilabili a
quelle di controllo, già spettanti, prima dell’abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione, ai comitati regionali di controllo.
Pertanto, per non incorrere in una paradossale duplicazione, è evidente che i
compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, individuabili da ciascuno statuto,
sebbene anch’essi ascrivibili al genere delle funzioni di controllo, dovranno
essere comunque qualcosa di diverso rispetto alle competenze in materia di
controllo di cui all’art. 127 del TUEL.
In coerenza con la sua natura di soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza
sull’operato dell’amministrazione, le funzioni di controllo intestabili al difensore
civico dai singoli statuti, ex art. 11, c. 1, TUEL, si risolvono, per il giudice delle
leggi, in limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, che
sottendono il riconoscimento di idonei poteri ispettivi e di indagine, funzionali al
miglior esercizio di quel potere di segnalazione degli abusi di cui sopra.
Potere, questo, che, se esercitato, certamente crea, in capo all’amministrazione
destinataria, l’obbligo di provvedere, cioè di esaminare la segnalazione
proveniente dal difensore (il che, però, non significa che l’amministrazione abbia
anche l’obbligo di determinarsi nel senso eventualmente auspicato dal difensore
nella segnalazione medesima).
Difensore Civico e diritto di accesso.
In generale, il difensore civico ha il diritto di accedere (con vincolo di
riservatezza) agli atti necessari per la comprensione dei vari casi, senza limite del
segreto d’ufficio, nonché la facoltà di convocare il personale amministrativo
interessato, con possibilità di esame congiunto della pratica anche con
l’interessato.
Per quanto attiene alle modalità del diritto di accesso, i poteri del difensore
civico sono individuati dall’art. 25 della L. 241/1990 e successive integrazioni e
modificazioni.
Si tratta di poteri annoverabili tra quelli necessari, alla luce di quanto già detto
sopra.
L’art. 25, c. 4, della legge sulla trasparenza, come modificato dalla L. 15/2005,
dispone infatti che, in caso di rifiuto, espresso o tacito (quando cioè l’inerzia della
pubblica amministrazione si sia protratta per oltre trenta giorni), o di differimento
dell’accesso, il richiedente può:

presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente,

ovvero chiedere al difensore civico competente od alla Commissione per
l’accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia
riesaminata la suddetta determinazione.
In alternativa al ricorso al TAR, nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, può essere chiesto al difensore civico
competente
per
ambito
territoriale,
ove
costituito,
di
riesaminare
la
determinazione di diniego, espressa o tacita (qualora tale figura non sia stata
istituita, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito
territoriale immediatamente superiore).
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
tale richiesta va invece inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui sopra.
Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza e, in caso di scadenza infruttuosa di tale
termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunicano a chi lo ha disposto, e, se questi non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico (o della Commissione), l’accesso è consentito.
Va su questo punto evidenziato che la norma prefigura in alternativa il potere
cognitivo del giudice amministrativo e quello di un’autorità con spiccata
connotazione di indipendenza (come il difensore civico).
Tuttavia, tale alternativa non solo non è piena (perché il difensore civico dispone
non già del potere di annullare o riformare l’atto contestato, bensì soltanto quello
di comunicare l’eventuale illegittimità del diniego o del differimento a chi l’ha
disposto), ma non è neppure tale in senso proprio, posto che (in caso di chiusura
comunque insoddisfacente della fase dinanzi al difensore civico) l’interessato
all’accesso dovrà in ogni caso agire dinanzi al giudice di primo grado.
Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 2938/2003), il rimedio proponibile dinanzi
al difensore civico si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio.
Come tale, è da considerare istituto di carattere eccezionale e quindi ammissibile
soltanto se e nei limiti in cui sia espressamente previsto dalla legge.
Status del Difensore Civico.
Esclusa la funzione di rappresentanza “politica”, per la giurisprudenza il difensore
civico è considerato espressione della fiducia dell’Assemblea (ovvero, della
maggioranza di essa), che non deve essere motivatamente giustificata se non
attraverso la regolare manifestazione del voto, con i soli limiti tassativi fissati
dalle norme.
Si tratta quindi di una collocazione istituzionale particolare, poiché il difensore si
contraddistingue, oltre che per la natura fiduciaria, anche per l’ausiliarietà dello
stesso, rispetto cioè al Consiglio comunale o provinciale che lo elegge, la quale
non contraddice però la garanzia di indipendenza che i dati presentati nel
curriculum devono offrire quanto a preparazione ed esperienza.
Il collegamento fiduciario con il Consiglio trova conferma nel sistema elettorale
(larghi consensi almeno nella prima tornata) e nella coincidenza del mandato con
la durata dell’Assemblea elettiva.
Il difensore civico, dunque, è stato previsto e voluto, nell’ordinamento locale non
meno che in quello generale, in funzione preponderante di garanzia delle
posizioni degli amministrati nei riguardi dell’operato dell’amministrazione, ed
anche come modulo organizzativo della partecipazione dei cittadini alla gestione
della cosa comune.
Del pari, fiduciarietà ed ausiliarietà ne costituiscono connotazioni essenziali,
come emerge dalle funzioni (in genere) ispettive, assegnategli dallo Statuto, nei
riguardi dell’apparato amministrativo, dalla relazione sulla propria attività che il
difensore presenta annualmente all’Assemblea, nonché dalla possibilità di
incidere in senso propositivo sulle decisioni del Consiglio.
ESEMPLIFICAZIONE CASI
ISTANZE ISTITUZIONALI
AMBIENTE
Si sono rivolti all’Ufficio del Difensore Civico il presidente ed il
vicepresidente di una associazione di caccia, rappresentativa, in
termini numerici, per la zona di Massa-Carrara.
I due cittadini significavano come la suddetta associazione non fosse
mai stata rappresentata nell’ambito dell’ATC, pur essendo, a loro dire,
“la seconda forza a livello nazionale” e presente in forma organizzata
sul territorio della Provincia di Massa - Carrara.
Dalle indagini effettuate da questo Ufficio della Difesa Civica,
emergeva il fatto che il Settore Agricoltura e Foreste, Servizio Caccia
e Pesca, aveva informato con una apposita nota tutti i Presidenti
Provinciali delle Associazioni Venatorie, inclusa quella de qua, del
rinnovo del Comitato di Gestione dell’ATC ed aveva inoltrato a tutte
la richiesta dell’individuazione e scelta dei membri per la componente
riservata alle Associazioni Venatorie all’interno del suddetto
Comitato.
La nota suddetta specificava anche il termine entro il quale presentare
la terna concordata di rappresentanti scelti tra i cacciatori iscritti
all’ATC, rammentando il fatto che, in mancanza di comunicazioni da
parte delle Associazioni, dei nominativi concordati, la Provincia
avrebbe proceduto all’individuazione dei rappresentanti da nominare
“secondo la rappresentatività espressa all’interno del comprensorio”
dell’ATC da ciascuna associazione venatoria.
Dalla corrispondenza attivatasi proficuamente tra questo Difensore
Civico, i cittadini interessati ed il Settore Ambiente della Provincia,
risultava che, pur essendosi avviato un dialogo tra le Associazioni al
fine di stabilire i nominativi, nessuno di essi era mai pervenuto alla
Segreteria Provinciale. La stessa missiva dell’Associazione in
questione conteneva anche la proposta della stessa riguardante il
proprio nominativo, ma era sprovvista dei dati necessari per essere
valutata da parte della Provincia, secondo quanto stabilito dalla
normativa in materia.
Il Difensore Civico si è attivato tempestivamente ed in seguito alle
ridette indagini, per risolvere tale questione, invitando il Dirigente del
Settore Agricoltura e Foreste ad un colloquio di persona, per avviare
la situazione de qua verso una soluzione positiva.
***
La cittadina *****, residente a Montignoso aveva inviato al Settore
Ambiente e Trasporti di questa Amministrazione Provinciale una
lettera contenente richiesta di chiarimenti riguardanti il controllo
d’ufficio degli impianti termici effettuato dai tecnici della Provincia di
Massa Carrara, presso la propria abitazione.
La proprietaria dell’impianto termico in questione ha fatto recapitare
anche presso questo Ufficio della Difesa Civica la stessa lettera, per
conoscenza, ma, non essendole pervenuta una risposta dal Settore
Ambiente e Trasporti, la stessa ha avuto un colloquio in prima persona
con questo Difensore Civico.
Nello specifico, la cittadina aveva ricevuto, da parte del Settore
Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, un preavviso
avente come oggetto il controllo biennale dello stato di manutenzione
degli impianti termici.
Dalla stessa missiva del ridetto Settore Provinciale, risultava il fatto
che la cittadina non aveva dichiarato, mediante autocertificazione, “lo
stato di salute” del proprio impianto termico relativamente all’anno
2004.
Questo fatto, che, a detta della cittadina, non aveva rilevanza ai fini
della sicurezza del suo impianto, essendo impossibile rilevare nel
2006 il funzionamento del medesimo nell’anno 2004, si rendeva,
viceversa, oggettivamente rilevante ai fini della normativa in materia,
secondo la quale l’Amministrazione Provinciale ha l’obbligo del
controllo biennale della caldaia, ciò comportando l’onere per la
cittadina dell’esborso di € 65,00.
Dal “Rapporto di controllo tecnico dell’impianto installato”, emergeva
che l’impianto termico in discussione era nella norma rispetto a tutti i
parametri rilevati dal tecnico incaricato, eccetto che per la voce
“Dichiarazione
di
conformità
dell’impianto”
del
capitolo
1
(“Documentazione di impianto”).
Questo fatto, quindi, obbligava la proprietaria al versamento di €
65,00 come onere per il servizio di controllo. La signora, presentatasi
dinanzi a questo Difensore Civico, voleva avere delucidazioni circa
soprattutto il fatto di dover effettuare quest’ultimo pagamento,
esternando perplessità a riguardo, in quanto non capiva la logica di
questo stato di cose.
Infatti, l’istante chiedeva con stupore al Difensore Civico “come
poteva rendere dimostrazione, risalente al 2004, della buona salute del
suo impianto termico, essendo trascorsi due anni, vista l’inesistenza di
alcun documento attestante ciò, per poter evitare di pagare i 65
Euro?”.
Il Difensore Civico ha illustrato all’interessata le previsioni normative
in materia, il che ha reso, alla fine del colloquio, accettabile e
soprattutto comprensibile il pagamento in questione da parte della
cittadina. Quindi, l’istanza è stata considerata conclusa positivamente.
LAVORI PUBBLICI
Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico Provinciale il
cittadino *****, sollevando delle perplessità riferite ad un
accertamento di trasgressione del nuovo codice della strada, effettuato
dalla Polizia Stradale.
Nello specifico, la trasgressione consisteva nell’abbandono di
un’autovettura di proprietà del cittadino su un’area pubblica, in
evidente condizioni di decadimento generale, tanto da far considerare
l’autoveicolo destinato alla demolizione.
La Polizia Stradale specificava, nel verbale di accertamento, lo stato
dell’autovettura, nonché il valore della multa di 1.666,67 Euro, che il
cittadino trasgressore doveva pagare in un conto corrente intestato alla
Provincia di Massa – Carrara, indicato nel ridetto verbale.
Più dettagliatamente, l’autovettura in questione, non consegnata al
centro di raccolta, si presentava priva di parti meccaniche essenziali e
di dispositivi di equipaggiamento, quali parti del cambio, nonché
specchio retrovisore mancante, fanale sinistro posteriore frantumato,
gruppi ottici mancanti, parabrezza rotti, vetro posteriore lato sinistro
frantumato, carrozzeria ammaccata.
Concludendo, il veicolo si presentava in uno stato tale da essere,
inconfutabilmente, destinato alla demolizione.
La Sezione Polizia Stradale ha proceduto al recupero della
autovettura ed alla sua consegna al centro di raccolta, in attesa di
essere ritirata entro 60 giorni dal proprietario, il quale aveva l’obbligo
di pagare la multa da esso stesso contestata.
Questo Difensore Civico ha preso in considerazione la lamentela del
cittadino e, al fine di conoscere a fondo il problema, apparentemente
semplice, ma in realtà di notevole complessità, ha contattato il
responsabile del Settore LLPP, il quale si è reso subito disponibile ad
incontrare direttamente il cittadino, dopo un primo colloquio avuto
con il Difensore Civico.
L’azione tesa a fornire al cittadino tutte le informazioni di cui esso
aveva bisogno, per comprendere il significato e la giustezza della
multa da esso contestata, ha avuto riscontro positivo, perché, pur
trattandosi di una somma di denaro elevata (1.666,67 Euro), il
cittadino ha afferrato la legittimità di questa misura, ammettendo la
propria responsabilità nella vicenda.
VIABILITA’
Si è presentato presso questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale il
cittadino *****, lamentandosi di una situazione di pericolo nella quale
si è trovato coinvolto durante l’inverno precedente. Si trattava di un
sinistro stradale sulla Strada Provinciale Massa – Antona, che vedeva
come vittima il cittadino stesso, fortunatamente senza grave lesioni
alla sua persona, ma con danni all’autovettura di sua proprietà.
Il cittadino si rivolgeva a questo Difensore Civico per via delle
similitudini, da lui riscontrate, tra il suo caso ed un’altra vicenda
risolta positivamente, in passato, dall’Ufficio della Difesa Civica di
questa Provincia. Entrambi i sinistri erano dovuti alla presenza di
ghiaccio sull’asfalto ed alla mancata cura manutentiva della strada
attraverso lo spargimento di sale necessario in simili circostanze, il
che provocava lo slittamento delle autovetture, principalmente in
curva.
Il cittadino chiedeva a questo Difensore Civico l’intervento presso
l’Ufficio della Polizia Stradale Provinciale, affinché potesse avere
contezza del verbale redatto dal suddetto ufficio in relazione al sinistro
occorsogli per le suddette cause . Questo Difensore Civico interessava
tempestivamente il responsabile del Settore LLPP, illustrandogli la
questione e chiedendogli maggiori dettagli in merito alla situazione de
qua.
Dalle indagini svolte da questo Ufficio, coinvolgendo anche
l’Agenzia Assicurativa Unipol, è emerso il fatto che le similitudini
riscontrate dal cittadino esistevano solo apparentemente, in quanto
quest’ultimo aveva trascurato un importante dettaglio che rendeva
differenti le circostanze che caratterizzavano i due sinistri: a differenza
del primo, infatti, sulla Strada Provinciale Massa – Antona, esisteva
l’apposita segnaletica che avvisava “strada sdrucciolevole per pioggia
e gelo” e, tutto ciò, unito al fatto dell’assoluta prevedibilità della
presenza di ghiaccio, in un periodo invernale sulle strade di montagna,
rendeva evidente che il cittadino aveva ignorato tali avvertenze.
In occasione dell’intervento del Difensore Civico, è stato possibile un
colloquio in prima persona con il responsabile LLPP, il quale ha
fornito, con indiscutibile disponibilità, sia copia del verbale di
accertamento, sia dettagli in merito alla questione, del che è stata data
contezza al cittadino, con sua soddisfazione, in quanto egli ha
compreso la propria responsabilità nel sinistro, con la conseguente
diminuzione delle tensioni tra il cittadino e l’Ente Provinciale, di cui,
tra l’altro, è dipendente, nonché della delusione nel vedersi respinta la
richiesta di risarcimento danni, da parte dell’Agenzia Assicurativa.
***
Perveniva a questo ufficio una lettera del Presidente del Consiglio
della Provincia di Massa Carrara, nella quale lo stesso sottoponeva
all’attenzione del Difensore Civico Provinciale, al fine di trovare una
soluzione, due istanze riguardanti la sicurezza stradale su strade di
pertinenza di questa Amministrazione.
Una delle istanze perveniva da parte di un gruppo di cittadini
residenti in Via Bassa Tambura, località Poggio Piastrone, e portava a
conoscenza del Presidente del Consiglio Provinciale una situazione di
pericolosità sulla ridetta via per l’eccessiva velocità dei veicoli che vi
transitavano, non rispettando i limiti prescritti e, quindi, mettendo in
pericolo persone, animali e altri veicoli.
Il gruppo faceva inoltre presente che, con l’arrivo della stagione
estiva, il problema si aggravava, in quanto aumentava il traffico di
scooter e moto diretti al fiume, che ignoravano la segnaletica presente.
Nell’esposto dei cittadini, si ricordava che, in passato (anno 2003),
erano già stati effettuati i controlli minimi da parte del Comando
provinciale della polizia stradale, attraverso apparecchiature di
rilevamento.
Nonostante ciò, la situazione permaneva pericolosa. Con l’esposto
indirizzato al Presidente del Consiglio Provinciale, gli interessati
sollecitavano maggiori controlli, chiedendo l’istallazione di un
rilevatore di velocità fisso 24 ore su 24, al fine di diminuire la
possibilità di investimento dei pedoni e, soprattutto, dei bambini
abitanti nella zona.
La seconda istanza, incentrata sempre sulla prevenzione della
pericolosità
stradale
derivata
dall’eccessivo
traffico
e
dalla
trasgressione delle regole sulla velocità massima consentita, era
inviata all’alto rappresentante di questa Amministrazione Provinciale
da parte dell’Associazione “Antona per la Montagna”. In occasione
della Festa di San Giovanni, del 25/06/2006, in località Campareccia,
l’Associazione rivolgeva al Presidente del Consiglio provinciale
l’invito di presenziare alla Festa stessa.
Si faceva inoltre presente la particolare situazione di pericolo per
l’incolumità dei residenti, derivante dal fatto che via Antona–Arni (in
particolare il tratto Antona – Campareccia) veniva usata dai
motociclisti come una pista per le competizioni, ovviamente del tutto
illegali.
La ridetta “pista” era stata oggetto di riunioni tenutesi ad Antona tra i
rappresentanti dell’Associazione, quelli delle istituzioni e quelli dei
motociclisti, ma non era stata individuata una soluzione positiva per la
comunità interessata. Un altro problema che emergeva dall’analisi
della situazione era quello delle ripercussioni negative sull’economia
della comunità e sulle attività commerciali locali, in quanto il sito in
esame si rendeva poco appetibile alla frequentazione a fini ricreativi.
I rappresentanti dell’Associazione “Antona per la Montagna”
manifestavano
la
loro
fiducia
nell’intervento
della
Pubblica
Amministrazione Provinciale, la quale, tramite il Presidente del
Consiglio, era invitata ad esercitare la propria autorità morale ed
istituzionale per restituire ai cittadini la dovuta tranquillità e sicurezza.
A tal fine, la suddetta richiesta perveniva a questo Ufficio, il quale si è
attivato, unitamente con i soggetti competenti, per un intervento teso a
risolvere definitivamente la situazione.
Il Difensore Civico Provinciale ha contattato, prima telefonicamente e
poi di persona, la Prefettura di Massa Carrara, al fine di sollecitare un
intervento. In questa occasione, la ridetta Istituzione ha evidenziato al
Difensore Civico gli interventi già effettuati ed ha illustrato quelli in
via di attuazione per ovviare ai disagi rappresentati.
***
La questione della pericolosità stradale rappresenta un problema
diffuso nella zona, visto il numero delle istanze presentate al Difensore
Civico provinciale riguardanti la ridetta materia.
Una istanza di tale tipo perveniva a questo ufficio all’inizio di
novembre, in piena stagione autunnale, caratterizzata dalla caduta delle
foglie, con il conseguente aumento dei rischi sulle strade.
La cittadina ***** si presentava dinanzi a questo Difensore Civico
appunto per sottolineare la particolare pericolosità della strada
provinciale per il Pasquilio, in località Crocello. La signora illustrava
gli elementi di rischio lungo la strada in questione: inesistenza di
segnaletica adeguata e mancanza di contorni che delimitino
lateralmente la superficie stradale.
Inoltre, spiegava la signora, “specialmente in autunno, le foglie
coprono il manto stradale, uniformandolo al terreno adiacente, e ciò
rende piuttosto facile l’uscita dei veicoli dall’asse stradale,
considerando anche la nebbia che spesso, nelle ore mattutine e
notturne, scende sulla zona”.
La cittadina riferiva altresì di avere già denunciato la situazione
all’Ingegner Arrighi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della
Provincia di Massa Carrara, che si era impegnato per un intervento sul
sito in questione.
Nel frattempo, la cittadina si rivolgeva anche a questo ufficio, a
maggiore garanzia del rispetto dell’impegno preso dal Settore Lavori
Pubblici Provinciale. Quindi, il Difensore Civico provvedeva a
contattare
tempestivamente
il
Settore
suddetto,
sollecitando
l’intervento medesimo.
***
Si presentavano a questo Difensore Civico, presso la sede distaccata di
Aulla, diversi cittadini, lamentando l’inidoneità della “canalizzazione”
lungo la Strada provinciale Pontremoli-Zeri, chiedendo l’intervento
dell’Amministrazione Provinciale per rendere agevole lo “scolo” delle
acque piovane ed evitare l’inondazione dell’asse stradale con
conseguente pericolo per la viabilità stessa, vieppiù in caso di possibili
ghiacciate.
Di ciò, questo Ufficio ha interessato il Settore Lavori Pubblici
provinciale, che ha garantito un pronto intervento.
Non vi è stato un riscontro espresso della realizzazione dei lavori,
atteso che i cittadini non sono tornati, ma, per fatti concludenti,
apparirebbe risolto il problema rappresentato.
***
Altri cittadini si presentavano presso la sede distaccata di Aulla di
questa Difesa Civica, per lamentare parziali interruzioni della metà
della carreggiata nella strada provinciale che da Serricciolo adduce a
Bigliolo: anche in questo caso questo Difensore Civico è intervenuto
presso gli uffici provinciali.
Il solo avere un interlocutore in loco, cioè vicino, li ha rasserenati; la
successiva soddisfazione delle loro aspettative è stata, poi, ancora più
rasserenante.
***
Diversi e diversi cittadini venivano, sempre presso la sede distaccata
di Aulla, per lamentare come, nella strada che loro asserivano
provinciale e che adduce dalla vecchia stazione ferroviaria di Aulla
alla nuova, mancassero marciapiedi, protezioni e, quindi, che fosse
irraggiungibile la nuova stazione ferroviaria dai pedoni se non con il
rischio per la loro incolumità.
Intanto, questo Ufficio si è assicurato che la strada de qua non fosse
provinciale, come in effetti già si riteneva, e che, quindi, l’Ente
Provincia non fosse responsabile di alcunché, anche a fronte di
possibili sinistri e conseguenti richieste di risarcimento.
Ciò acclarato, questo Difensore Civico si muoveva presso il Comune
di***, perché, d’intesa con Ferrovie ed Anas, si giungesse alla
soluzione di una situazione davvero insostenibile.
Venire a capo di chi fosse in carico quel tratto di viabilità non è stato,
comunque, né semplice, né certo.
DIFESA DEL SUOLO
La cittadina ***** si rivolgeva all’Ufficio della Difesa Civica della
Provincia di Massa Carrara, prospettando una situazione di disagio e
di pericolosità generatasi sull’argine destro del fiume Frigido.
L’istante è proprietaria di alcuni terreni situati appunto nelle
immediate vicinanze del ridetto fiume e, dinanzi al Difensore Civico,
esternava preoccupazione per la deruzione del muro di contenimento
dei terreni suddetti.
La signora esibiva quindi una serie di fotografie da cui era possibile
desumere l’immediatezza della pericolosità (in quanto le acque del
fiume risultavano molto vicine ai fabbricati posti nei paraggi), nonché
la fragilità del muro di contenimento, muro che, in alcuni tratti
presentava delle interruzioni laddove l’acqua si era già infiltrata.
Il Difensore Civico, il quale non aveva a sua disposizione altri
documenti attestanti tale situazione, contattava quindi l’Ufficio della
Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara, invitandolo a voler
verificare l’effettiva rispondenza al vero della situazione, suggerendo
anche l’attuazione di un eventuale sopralluogo per definire,
oggettivamente, il grado di pericolosità, le forme ed i tempi per un
eventuale intervento, qualora la situazione prospettata dalla cittadina
fosse rispondente al vero.
Il Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara si
mostrava disponibile per una soluzione a favore della cittadina istante,
e, allo stesso tempo, richiedeva alla stessa maggiori informazioni circa
le sue proprietà, recapiti vari della cittadina medesima, identificazione
del foglio catastale e dei mappali coinvolti, riferimenti cartografici più
precisi.
Queste informazioni avrebbero senz’altro messo i responsabili
provinciali in grado di effettuare l’intervento con massima efficienza a
favore dell’interessata. La stessa, però, sospendeva i contatti con
l’Ente Provinciale e con l’Ufficio della Difesa Civica, i quali restano,
comunque, a disposizione della cittadina, qualora quest’ultima voglia
proseguire nella sua istanza.
La cittadina ***** si presentava presso l’Ufficio della Difesa Civica
Provinciale, esternando le proprie preoccupazioni per il taglio delle
piante su una sua proprietà boschiva.
In dettaglio, a detta della cittadina, il Corpo Forestale dello Stato,
Coordinamento Provinciale di Massa Carrara, risultava responsabile
dell’accaduto, in quanto aveva dato il benestare al taglio degli alberi
sull’area boschiva in questione.
La stessa produceva a questo ufficio il documento attestante l’accordo
tra l’istante medesima ed il soggetto che doveva effettuare i lavori di
taglio e di pulitura della sopra detta proprietà. Tale accordo, in forma
di scrittura privata, prevedeva alcuni lavori di ripristino della
vegetazione boschiva e della recinzione, lavori che dovevano essere
eseguiti dal cittadino parte nell’accordo, a spese della proprietaria, in
cambio di due piante di ulivo che quest’ultima prometteva.
Il suddetto soggetto avrebbe potuto appropriarsi dei tronchi d’albero
della specie pino marittimo, di almeno 20 cm di diametro, risultanti dal
taglio, pagando alla proprietaria quattromila lire al quintale.
La cittadina lamentava il fatto che il cofirmatario della scrittura privata
non aveva provveduto al ripristino del bosco e della recinzione: per tali
inadempienze, la signora aveva adito le vie legali, senza però ottenere
nulla, in quanto la controparte risultava nullatenente.
Un altro motivo di preoccupazione per l’istante era costituito dal fatto
che, in seguito ai lavori di disboscamento e al mancato ripristino del
bosco, era emerso un folto sottobosco, con conseguente alto rischio di
infiammabilità.
La signora sosteneva che responsabile di tale situazione era il
cofirmatario della scrittura privata; ella assicurava inoltre che il Corpo
Forestale dello Stato tollerava la situazione senza prendere dei
provvedimenti. Questo Difensore Civico ha contattato pertanto il
Responsabile del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento
Provinciale di Massa Carrara, illustrando la vicenda e chiedendo
approfondimenti in merito.
Quest’ultimo inviava una nota dettagliata circa la suddetta situazione.
Si deduceva, in questo modo, che il rischio di incendio che
preoccupava la signora era in effetti giustificato dall’esistenza di
materiale residuale boschivo altamente infiammabile, ma tale
pericolosità non era dovuta al mancato ripristino del piccolo bosco,
bensì alla natura intrinseca del materiale stesso.
Il rischio di incendio sarebbe quindi esistito anche in presenza di
regolare esecuzione dei lavori da parte del cofirmatario della scrittura
privata e, quindi, non si sarebbe comunque giustificato un intervento
da parte del Corpo Forestale dello Stato nel tentativo di prevenire un
incendio. Tutto ciò è stato spiegato all’interessata, la quale ha
compreso l’estraneità alla situazione da parte del Corpo Forestale dello
Stato.
MONDO DEL LAVORO
Si è nuovamente presentato presso questo Ufficio, il cittadino *****,
lamentando l’irrisoluzione di un suo problema già esaminato dal
Difensore Civico della Provincia di Massa Carrara nell’anno 2005.
Il disagio che il giovane cittadino ha prospettato dinanzi al Difensore
Civico presenta un alto grado di diffusione nel territorio della nostra
Provincia, essendo un problema di prim’ordine affrontato anche da
questa Amministrazione Provinciale: la disoccupazione giovanile e le
difficoltà incontrate dai ragazzi in età lavorativa nell’inserimento nel
mondo del lavoro.
Nel caso preso in esame, i disagi relativi all’inserimento nel campo
lavorativo aumentavano per la limitatezza delle potenzialità fisiche del
cittadino, rimasto con un grave deficit in seguito ad un incidente,
deficit che condizionava ampiamente lo svolgimento di determinati
tipi di lavoro fisico.
Il cittadino aveva, nonostante ciò, presentato domanda di ammissione
ad un corso di “operatore ambientale” (tecnico addetto alla verifica
degli
impianti
termici),
realizzato
dall’Agenzia
Formativa
Masterform, col concorso del comune di Carrara, dell’Istituto Einaudi
di Carrara e col sostegno della Confartigianato di Massa Carrara,
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Il progetto era supportato da un accordo di programma sottoscritto
dalla Provincia di Massa Carrara (Assessorato alle Politiche del
Lavoro), dal Comune di Carrara, dalla Confartigianato e dalla RSU
del Comune di Carrara ed era finalizzato a promuovere l’assunzione
delle unità qualificate del corso non assorbite interamente nell’utilizzo
della Long List creata dal Comune di Carrara ad hoc per coloro che
possedevano tale qualifica, lista alla quale lo stesso Comune avrebbe
attinto per i controlli sul proprio territorio.
La domanda di partecipazione del cittadino, pur non soddisfacendo
tutti i requisiti del Bando, veniva accolta con riserva, sia facendo
seguito alle insistenze dell’interessato, sia soprattutto perché la
Regione stava modificando il Complemento di Programmazione,
attraverso l’unificazione della tipologia di disoccupato di breve durata
con quella di disoccupato di lunga durata in un’unica misura.
Al termine dell’attività formativa, i qualificati erano stati sette, tra i
quali anche il cittadino istante. Nonostante la sua nuova qualifica, il
giovane non riusciva a trovare idoneo impiego, il che lo determinava
ad appellare ai servizi della Difesa Civica per comprendere meglio la
situazione. Nel 2005, dell’istanza è stata interessata anche la Difesa
Civica Regionale, la quale, con il concorso di questo Difensore Civico
e preso atto del disagio del giovane, con rilevati riflessi negativi anche
sul suo stato psichico, ha avviato le indagini per verificare la
correttezza dell’attuazione del corso, dal punto di vista organizzativo e
delle aspettative dei partecipanti.
A tal fine, si contattava la Dirigente del Settore Formazione
Professionale e Politiche del Lavoro, la quale ha messo a disposizione
della Difesa Civica tutto l’occorrente per definire in maniera rigorosa
il problema.
La vicenda si è prolungata sino a febbraio 2006, quando, a seguito di
una richiesta da parte dell’interessato, questa istanza si considerava
conclusa ad esito positivo, in quanto il giovane aveva avuto contezza
delle proprie richieste.
CORSI DI FORMAZIONE
Si è presentata dinanzi a questo Difensore Civico una cittadina,
sollevando delle perplessità in merito ad un corso di formazione per
addetti all’assistenza di base. Il ridetto corso faceva parte di un
progetto proposto ed organizzato dalla Società Ser.Ind s.c.ar.l.,
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, con il
concorso dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, in
qualità di supervisore.
Le perplessità della signora consistevano nel fatto che il suo
nominativo non era compreso nella graduatoria risultata dalla selezione
per la partecipazione ai corsi, nonostante la cittadina avesse rispettato
tutte le formalità d’accesso.
La cittadina produceva quindi, a questo Ufficio della Difesa Civica, la
lettera di convocazione alla selezione, contenente alcune informazioni
riguardanti lo svolgimento degli esami di ammissione al corso, nonché
il volantino con le informazioni generali circa lo svolgimento del
corso, il tirocinio ed i diversi sbocchi professionali in seguito al
rilascio dell’attestato di qualifica. La cittadina chiedeva a questo
Difensore Civico un intervento di accesso agli atti riguardanti la
selezione e la conseguente graduatoria per conoscere i criteri seguiti, al
fine di comprendere le ragioni e le motivazioni della sua esclusione.
Inoltre, la cittadina chiedeva di essere ammessa con riserva al corso in
discussione.
Il Difensore Civico contattava quindi l’agenzia Ser.Ind., illustrando la
situazione presentata dalla cittadina e
chiedendo maggiori
informazioni in merito.
La ridetta agenzia rispondeva tempestivamente, specificando che i
documenti in questione potevano essere messi a disposizione
dell’interessata presso il Settore Formazione Professionale della
Provincia di Massa Carrara, conformemente agli accordi iniziali tra
l’Istituzione Pubblica e l’agenzia formativa.
Di conseguenza, il Difensore Civico contattava il Settore Formazione
Professionale dell’Ente Provinciale di Massa Carrara, descrivendo la
situazione e formulando la richiesta di accesso agli atti. La
Responsabile del Settore rispondeva tempestivamente, fornendo i
recapiti ed i nominativi dei soggetti competenti, tutti appartenenti
all’Amministrazione Provinciale ed in grado di fornire alla cittadina le
informazioni richieste.
Si faceva altresì presente la necessità di fissare preventivamente un
appuntamento con le persone di cui sopra, in modo da prevedere un
unico incontro nel quale partecipassero anche i rappresentanti
dell’agenzia Ser.Ind. La presenza di tali rappresentanti garantiva alla
cittadina l’ottenimento di dettagli non facilmente reperibili se non da
chi aveva partecipato a tutte le fasi di svolgimento dell’ammissione, in
qualità di componenti della Commissione di selezione.
L’istanza si è quindi conclusa positivamente.
SANITA’ PUBBLICA
Perveniva a questo Difensore Civico, presso la sede distaccata di
Aulla, un’istanza da parte di alcuni cittadini, residenti in un
condominio nel Comune di Podenzana, che lamentavano disagi a
causa dell’attività di una focacceria posta al piano terra dello stesso
immobile: al fine di far cessare i suddetti disagi, i condomini si
rivolgevano al Sindaco del Comune di Podenzana, al Responsabile
Igiene e Sanità Pubblica, al Dipartimento Provinciale ARPAT ed a
questo Difensore Civico, presso la sede della Difesa Civica
Provinciale di Aulla.
I motivi delle lamentele venivano elencati in un esposto, riassunti nei
seguenti punti: inquinamento acustico derivato dalle varie attività del
locale, tra le quali il servizio a tavola; inquinamento da fumo
proveniente dalle sigarette dei clienti della focacceria, con il
conseguente spargimento di mozziconi, tra l’altro ignorati dagli
addetti alle pulizie; inquinamento da fumo e fuliggine provenienti
dalla canna fumaria del forno a legna per l’attività di produzione.
I cittadini illustravano come la ridetta fuliggine si insinuava nelle
abitazioni, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa, anche nelle ore
calde delle serate estive. Un ulteriore disagio denunciato dai cittadini
consisteva nell’accatastamento della legna da ardere nell’area
limitrofa al condominio, legna che, oltre al pericolo di incendi,
costituiva un ricettacolo di sporcizia, nonché nascondiglio per animali
ed insetti.
Nella stessa missiva, inoltre, i cittadini si domandavano se la canna
fumaria in questione fosse rispondente ai vigenti criteri normativi,
passando la stessa interamente attraverso le abitazioni dei condomini,
portando calore e costituendo pericolo in caso di incendio alle
abitazioni stesse, non essendo situata al colmo di un tetto o,
comunque, ad un’altezza adeguata.
Vi era preoccupazione anche per i tubi di plastica di contenimento,
posti all’interno dei muri. La lettera era sottoscritta dai 12 coabitanti
dell’immobile. L’ARPAT ha risposto tempestivamente, comunicando
che la situazione descritta non rientrava nella propria competenza.
Quindi, questo Difensore Civico ha contattato il Settore Ambiente
dell’Amministrazione Provinciale, il Comando Vigili del Fuoco, sede
di Aulla, e il responsabile Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda
U.S.L. 1, facendo presente la permanenza dei disagi, nonostante le
lamentele, e ponendo l’accento sui problemi di sicurezza e di
igienicità della canna fumaria.
In seguito, giungeva risposta da parte del responsabile dell’Azienda
U.S.L. 1, Zona della Lunigiana, il quale faceva presente di essersi
attivato, effettuando un sopralluogo presso i civici citati nella missiva
del Difensore Civico.
Durante il suddetto sopralluogo, era accompagnato da uno dei
firmatari dell’esposto e le risultanze dell’ispezione erano state inviate
all’Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché ad altri
organi istituzionali, in base ai criteri di competenza.
La richiesta dei cittadini veniva poi inoltrata presso il Coordinatore dei
tecnici della prevenzione. Il Difensore Civico avanzava altresì
richiesta di misurazione dei fumi e dei rumori, per accertare la
tollerabilità degli stessi od il superamento dei parametri.
ISTANZE AFFERENTI ALLE FUNZIONI DELEGATE
URBANISTICA
Si è presentato all’Ufficio del Difensore Civico il cittadino XXX, per
illustrare una controversia tra privati, sorta in seguito al rilascio di una
concessione edilizia da parte del Comune di *****.
Nello specifico, la suddetta concessione era considerata illegittima
dall’istante perché comportava pesanti oneri a proprio carico, in
quanto riguardava un immobile a regime di condominio, dove uno dei
condomini è il cittadino medesimo; inoltre, si prevedeva anche la
rimozione di un tetto di amianto che, per sua natura, suscita timore per
eventuali gravi lesioni.
In merito alla situazione de qua, il cittadino esibiva dinanzi a questo
Difensore Civico il computo metrico accompagnato dal preventivo di
spesa per i lavori da parte della Ditta YYY e contestava la
quantificazione del ridetto computo e la necessità di effettuare i lavori
indicati.
In seguito a vari colloqui svoltisi tra il Difensore Civico ed il
cittadino, il Difensore Civico è stato in grado di spiegare i termini del
problema
in maniera esauriente. L’istanza, quindi, si è conclusa
positivamente.
Si è rivolto a questo Ufficio il cittadino ***, portavoce di un comitato
di cittadini residenti nella zona del Pomario Ducale, conosciuta per il
valore storico dei monumenti e delle costruzioni risalenti alle epoche
passate.
Il cittadino lamentava come il Comune di ***** consentisse ad un
consorzio di trasporti di “detenere gratis, anzi, in perdita, un’area
comunale di capitale importanza senza averne alcun titolo” (secondo
le sue parole).
Detto cittadino si vedeva respingere, inoltre, la possibilità di ottenere
copia del contratto, in fase di perfezionamento, tra il Comune di
***** e il consorzio in questione, con la motivazione, da parte del
ridetto Comune, che la qualità di cittadino residente nella zona e
rappresentante del comitato non potesse assurgere ad una posizione di
interessi giuridicamente qualificati, tali da consentire il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Entrando nei dettagli della vicenda, emergeva che lo stesso cittadino
aveva richiesto informazioni riguardanti il contratto tra il Comune di
***** ed il consorzio dei trasporti, aventi come oggetto l’utilizzo di
un immobile comunale da parte del ridetto consorzio.
Grazie alle indagini svolte da questo ufficio, il cittadino ed il comitato,
di cui lo stesso era portavoce, hanno avuto modo di conoscere lo stato
ed il contenuto del contratto in questione, in fase di perfezionamento.
Questo Difensore Civico ha infatti descritto in maniera esauriente le
condizioni contenute nel ridetto contratto, d’interesse per la
collettività.
Di conseguenza, emergeva che il consorzio dei trasporti si impegnava
a pagare un corrispettivo annuo, fissato in base a dei criteri oggettivi,
all’Amministrazione Pubblica, parte nel contratto; si obbligava ad
utilizzare l’immobile solo per i propri fini statutari finalizzati alla
gestione del servizio in ambito provinciale, e metteva a disposizione
del Comune di *****, dietro espressa richiesta, per periodi
continuativi, una porzione dell’immobile; inoltre, rendeva disponibile
per il Comune l’immobile a titolo gratuito, per un massimo di 4
iniziative della durata di 10 gg., organizzate e patrocinate dallo stesso
ente comunale.
L’istanza si è conclusa con la piena soddisfazione dei cittadini che
hanno visto, in questo modo, riconosciuti i loro diritti ad essere
informati sull’azione della Pubblica Amministrazione.
TERRITORIO
Si è presentata la cittadina XXX, lamentando la mancanza di un
avviso di giacenza di una raccomandata.
Nello specifico, trattavasi di una dichiarazione di irreperibilità della
cittadina, con gravi conseguenze, perché la ridetta raccomandata
faceva riferimento ad un Decreto di fissazione dell’indennità
provvisoria di esproprio emesso dal responsabile Ufficio Espropri del
Comune di *****, in occasione degli eventi alluvionali del
19/06/1996.
I danni prodotti da tali eventi naturali avevano reso necessaria la
sistemazione idraulica ed ambientale di una determinata zona di
pubblica utilità, con l’intervento dell’Ufficio Regionale per la tutela
del territorio di Massa – Carrara.
Gli interventi di sistemazione costituivano l’oggetto di un Decreto di
esproprio con il quale venivano trasferiti al Demanio Pubblico beni di
proprietà di più cittadini, tra i quali la cittadina istante.
Da una accurata ricerca svolta da questo Difensore Civico, emergeva
che il Decreto di fissazione dell’indennità provvisoria di esproprio
conteneva un termine entro il quale i cittadini interessati potevano
comunicare all’Amministrazione Comunale di *****, in veste di Ente
espropriante, la loro intenzione di accettare l’indennità; nello stesso
Decreto, si avvertivano gli interessati che l’assenza di una loro
risposta in merito, entro i limiti prestabiliti, veniva intesa come rifiuto
dell’indennità.
Inoltre, si invitavano i soggetti interessati a comunicare eventuali
cambiamenti rispetto alla situazione della proprietà illustrata negli atti
del Comune. Una copia dell’atto de qua, veniva depositata nella Casa
Comunale di ***** per motivi di irreperibilità della cittadina.
La stessa si presentava dinanzi al Difensore Civico illustrando come,
vista l’assenza dell’avviso di compiuta giacenza della raccomandata di
notifica, era del tutto illegittima la dichiarazione di irreperibilità, con
tutte le conseguenze negative per l’interessata.
Il Difensore Civico ha contattato l’Ufficio Regionale per la Tutela del
Territorio e il Comune di *****, invitando tutti e due gli Enti Pubblici
a fornire maggiori informazioni per comprendere la complessa
problematica, illustrando come il rapporto cittadino – Pubblica
Amministrazione debba essere sempre migliorato e facilitato.
***
Si sono nuovamente presentati, nel mese di gennaio 2006, i cittadini
*****, lamentando l’irrisoluzione di un problema che si protrae da …
40 anni. Riassumendo, questa istanza perveniva al Difensore Civico
Provinciale nel 2005, e, nello stesso anno, veniva coinvolta anche la
Difesa Civica Regionale; tale istanza si presentava con un alto grado
di complessità, trattandosi di fatti e documenti di vecchia data.
I cittadini, infatti, spiegavano che, da 40 anni, con vari vincoli,
pagavano le imposte su un terreno che, in realtà, a detta loro, non
poteva essere considerato di loro proprietà in quanto, sin dal 1964,
l’appezzamento veniva sottratto alla disponibilità degli interessati per
essere assoggettato ad una procedura di esproprio per la realizzazione
d una scuola.
In realtà, trascorsi 40 anni, non risultava posta in essere alcuna opera
pubblica, e, nonostante ciò, gli interessati, pur risultando formalmente
i proprietari del terreno (con annessi i relativi oneri), non avevano la
possibilità di godere e di utilizzare il fondo. Per chiarire i termini della
faccenda assai complessa, è stato interessato l’Ufficio Settore
Urbanistica – Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di
*****, il quale, tramite il suo rappresentante, ha reso noto agli
interessati il fatto che l’Ente Pubblico in questione non ha mai avviato
alcuna procedura di esproprio, relativamente al terreno in oggetto.
I vincoli che limitavano la manifestazione piena del titolo di proprietà
da parte dei cittadini erano relativi solo a pianificazioni urbanistiche,
e, quindi risultava possibile rimuoverli attraverso l’approvazione di
nuove previsioni di Piano.
A tal fine, si consigliava agli interessati un’iniziativa privata di
sollecito per addivenire ad una diversa destinazione urbanistica delle
aree interessate.
VIABILITA’
Si sono rivolti a questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale diversi
cittadini, lamentando come nel Centro Storico della Città di *****
non vi siano parcheggi sufficienti per soddisfare la domanda esistente.
Questa situazione colpiva specialmente i residenti della zona in
discussione, in quanto, in considerazione della loro necessità di
collocare i propri mezzi nelle vicinanze della propria abitazione, non
vi erano parcheggi riservati ai medesimi.
Dagli accertamenti svolti da questo Difensore Civico, emergeva il
fatto che la situazione de qua, in precedenza, era stata presa in
considerazione dalla stampa locale, la quale aveva dedicato ampio
spazio nell’illustrare la realtà che aveva suscitato malcontento nella
collettività. La stampa locale medesima aveva intervistato l’Assessore
alla Mobilità ***** dell’Ente interessato, con riguardo alle
problematiche prospettate, al fine di far conoscere alla comunità di
riferimento i piani futuri che l’Amministrazione ***** intendeva
adottare per diminuire tali disagi.
Dalla ridetta intervista, risultava che la situazione di disagio affrontata
quotidianamente dai cittadini era ben nota all’Ente interessato, ma
l’assessore responsabile della mobilità sosteneva di non ritenere
opportuno esprimersi in merito ai programmi futuri, in quanto,
conformemente alla sua convinzione politica, andavano considerati
unicamente i risultati concretamente conseguiti.
Oltre alla mancanza di parcheggi, un altra questione preoccupa gli
utenti che si sono rivolti a questo Difensore Civico:
il valore
paesaggistico di Piazza Matteotti è diminuito a causa del capolinea del
Cat e, proprio per questo motivo, ne è stato deciso lo spostamento nei
pressi della Stazione Ferroviaria.
Questa decisione, sostengono gli utenti, può giovare alla comunità, in
quanto si restituirebbe la ridetta Piazza alla dignità e al decoro. Inoltre,
a parere dei medesimi, la realizzazione di un parcheggio, nella zona
sopra nominata, potrebbe offrire nuove facilitazioni per il crescente
bisogno di zone di sosta per le auto.
Dalla situazione prospettata nell’intervista con l’assessore della
mobilità, emergevano difficoltà nello spostamento del capolinea del
Cat, nonostante il “Progetto di area integrata” sia stato trasmesso alla
Regione Toscana corredato dal programma presentato in dettaglio.
Nella medesima intervista, l’assessore ha prospettato con un alto
grado di sicurezza l’attuazione del piano di realizzazione di un
parcheggio in zona Cervara, come progetto inserito nel piano di
investimenti del 2006 dell’Ente interessato.
***
Una parte delle istanze pervenute a questo Ufficio della Difesa Civica
riguarda la problematica dell’inquinamento nelle sue varie forme. In
particolare, un aspetto rilevante è costituito dalla circolazione del
traffico pesante: le perdite di terra e di particelle di polveri, che,
mescolate con l’aria, diventano nocive, creano situazioni di
pericolosità in quanto causative di varie forme di allergia.
Un’istanza di questo tipo è stata accolta nel mese di settembre dal
Difensore Civico: l’interessato si era già attivato (sin dall’aprile 2006)
presso i vari uffici delle pubbliche amministrazioni e delle autorità
della zona, al fine di risolvere positivamente la situazione descritta,
conformemente con la legislazione in materia di viabilità, ma anche
con il diritto alla salute del cittadino.
Nello specifico, l’istante, residente in via Romana, lamentava che,
lungo la ridetta via transitavano i camion, nonostante il divieto, i quali,
nel loro passaggio, determinavano continue perdite di terra e di
polveri fini, in prossimità dei dossi posti appositamente per moderare
la velocità. I ridetti dossi, inoltre, non erano opportunamente
preavvisati dall’apposita segnaletica, il che li rendeva imprevedibili
per tutti coloro che transitavano lungo la strada in oggetto.
Pertanto, non solo i camion, ma
tutti i mezzi, erano messi
nell’impossibilità di moderare la velocità. Inoltre, il cittadino
produceva a questo Ufficio la documentazione medica attestante la
sua predisposizione ad allergie da polveri e chiedeva un intervento per
prevenire conseguenze negative sulla sua salute e sull’ambiente.
La situazione presentata a questo Ufficio era stata descritta, all’inizio
del 2006, anche alla stampa locale, la quale aveva riportato una
polemica su questo tema tra l’assessore al competente ramo dell’Ente
Pubblico interessato ed un consigliere della stessa Amministrazione.
Si desumeva dai materiali pubblicati che, pur avendo preso atto
entrambi i rappresentanti pubblici della situazione di disagio, ognuno
aveva trovato una diversa soluzione, in funzione delle proprie
responsabilità politiche verso la cittadinanza.
Infatti, mentre il consigliere chiedeva una postazione permanente
della Polizia Municipale sulla ridetta strada, l’assessore al ramo aveva
proposto l’effettuazione, da parte della polizia medesima, di controlli
attuati anche sui documenti e sulla velocità (quindi, controlli a più
ampio raggio), nonché di attività di indagine e di informazione.
Pur trovando attuazione la proposta dell’assessore, la situazione di
disagio si è protratta; pertanto, il medesimo consigliere tornava a
ribadire pubblicamente quanto dovesse ancora farsi per proteggere i
cittadini dalle conseguenze negative derivanti dal protrarsi della
circolazione del traffico pesante.
Nel mese di maggio, prendendo atto delle proteste degli abitanti di
via Romana a causa dei malesseri subiti per il passaggio dei camion, il
consigliere indirizzava una interpellanza sull’inquinamento da polveri
al sindaco del Comune interessato, richiedendo:
“una presenza costante della Polizia Municipale nella zona, allo scopo
di ripristinare uno stato di legalità, verbalizzando e multando i camion
che transitano fuori dagli orari prestabiliti e che, comunque, possono
utilizzare la strada solo per le operazioni di carico e scarico e non per
il semplice passaggio”.
Lo stesso consigliere sollecitava, quindi, un personale interessamento
da parte del Sindaco nei confronti del Dirigente del Settore comunale
Traffico e Mobilità e del Comandante della Polizia Municipale, al fine
di modificare e rendere più visibile la segnaletica di divieto di transito
nel tratto interessato e di programmare un servizio di controllo
giornaliero da parte della Polizia Municipale, allo scopo di identificare
e sanzionare i conducenti dei mezzi pesanti che transitano nella
suddetta strada, nonostante il divieto di transito istituito dal Comune
di *****.
La proposta del consigliere è stata nuovamente riportata sulle pagine
della stampa locale.
Malgrado tutto, la situazione non trovava una concreta soluzione, e
perciò il cittadino, vittima di questo disagio, si rivolgeva al Difensore
Civico Provinciale, per poter instaurare un dialogo con chi potesse
concretamente intervenire, al di là delle questioni politiche.
L’istante chiedeva la riconsiderazione del suo problema da parte del
Comando dei Vigili e consigliava di valutare l’opportunità di
posizionare i Vigili in un determinato posto sulla strada in oggetto, per
far rispettare il divieto di transito ai camion, l’orario di carico e
scarico e la velocità massima consentita alle autovetture.
Questo Difensore Civico, accertando che la situazione prospettata non
rientrava nelle sue dirette competenze, ha formulato una lettera di
“sensibilizzazione” diretta al Comandante della Polizia Municipale,
auspicando, nel contempo, la positiva risoluzione della situazione de
qua.
SERVIZI SOCIALI
Si è nuovamente presentato a questo ufficio il cittadino XXXX, a
nome del figlio disabile, lamentando, ancora una volta, la mancata
risposta da parte dell’Ente Comunale ***** alle numerose domande
che il cittadino stesso aveva rivolto.
Nello specifico, si trattava di richieste di assegnazione di posteggi
nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio ambulante
su aree pubbliche comunali, che, in base alla normativa che disciplina
la materia in questione, il Comune riserva ai soggetti portatori di
handicap.
Dopo numerosi tentativi di accedere ai posteggi per il commercio
ambulante, mediante domande regolari, rimaste peraltro prive di
risposte soddisfacenti per l’utente disabile, il cittadino chiedeva
l’intervento del Difensore Civico Provinciale presso il Comune di
*****, al fine di ottenere le riposte tanto attese. Già un anno fa,
l’Ufficio della Difesa Civica si era attivato per fare luce sull’accaduto,
contattando il Comune interessato il quale forniva spiegazioni in
merito, purtroppo insoddisfacenti per il cittadino per la loro scarsa
chiarezza.
Accertato il limite di competenza di questo Difensore Civico nella
materia de qua e visti i primi tentativi di sensibilizzazione di
quest’ultimo presso gli uffici interessati del Comune di *****, della
questione è stato anche interessato il Difensore Civico Regionale, che
si è attivato al fine di fare luce sul complesso problema.
Le risposte del Comune di *****, in seguito all’intervento dell’Ufficio
della Difesa Civica Regionale, non sono state esaurienti per il
cittadino, il quale, nel 2006, si è ripresentato a questo Difensore
Civico, prospettando un’interminabile fila di disagi derivati dal
protrarsi della situazione irrisolta e sollevando perplessità circa i tempi
di emanazione dei bandi relativi alle concessioni dei posteggi, che
apparivano al cittadino estremamente dilatati.
Nel contempo, dagli ultimi incontri col Difensore Civico Provinciale,
emergeva una situazione, almeno apparentemente, assurda: come
“risultato” dell’ impegnativo lavoro svolto dai due Difensori Civici,
quello Provinciale e quello Regionale, il cittadino raccontava al primo
che era stato tolto al figlio disabile l’unico posteggio assegnatogli,
venendo meno la sola fonte di sostentamento di cui il medesimo
disponeva. Si prospettava, senza ombra di dubbio, un evidente
peggioramento della situazione e, al fine di arginarlo, il Difensore
Civico Provinciale interveniva tempestivamente, informando ed
interessando il suo omologo Regionale dell’avvenuta degenerazione
del problema.
La situazione dell’assegnazione dei posteggi si è rovesciata quando è
stata
coinvolta
un’associazione
rappresentante
degli
interessi
dell’istante, la quale, agendo per conto del cittadino e cumulata la sua
azione con quella, svolta in precedenza, dai Difensori Civici
Provinciale e Regionale, ha reso possibile il soddisfacimento, anche se
parziale, della domanda del cittadino.
Il medesimo si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico,
chiedendo di considerare l’istanza positivamente conclusa, in quanto
l’assegnazione dei posteggi è stata attuata e, così, assicurato il
sostentamento per il figlio disabile.
SINISTRI STRADALI
Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico, il cittadino *****,
sollevando dubbi sulla correttezza del procedimento e della
risoluzione di una controversia sorta in seguito ad un sinistro stradale,
nel quale si trovava coinvolto il medesimo. Nello specifico, trattavasi
di una collisione tra due autovetture, di cui una di proprietà del
cittadino. La dinamica dell’incidente veniva descritta nel verbale di
accertamento, in cui l’autovettura dell’istante era considerata quale
causa del sinistro ed il proprietario della medesima risultava aver
omesso i primi soccorsi.
La situazione si dispiegava su due fronti opposti: da una parte, il
cittadino che sosteneva una dinamica diversa da quella del verbale e,
dall’altra, gli agenti di polizia che compilavano il ridetto verbale di
accertamento con specificazioni diverse da quelle sostenute dal
cittadino stesso.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni, nonché dai rilievi planimetrici
effettuati nell’area del sinistro e dai danni riscontrati sui mezzi, si
deduceva l’invasione della corsia di senso opposto da parte
dell’autovettura del cittadino, nel momento in cui la suddetta corsia
era percorsa dall’autoveicolo della vittima.
I due mezzi venivano in collisione sul tratto di strada rettilineo ed il
mezzo che circolava regolarmente, sulla giusta corsia di marcia,
veniva sospinto contro il muro di sostegno posto ai margini della
strada. Successivamente al violento urto, il conducente invasore della
corsia di senso opposto proseguiva, ignorando il dovere di primo
soccorso alle vittime dell’incidente.
La complessa vicenda si concludeva con il sequestro dell’autovettura
del
cittadino
*****,
considerato
causa
dell’incidente,
con
provvedimento dei Carabinieri, confermato dall’Autorità Giudiziaria,
che, successivamente, ha dissequestrato il mezzo ed ordinato
l’archiviazione del procedimento.
Il cittadino, “causa” del sinistro, si è presentato dinanzi a questo
Difensore Civico, puntualizzando i propri motivi di disappunto circa i
dettagli descritti dalle Autorità, nella dinamica dell’incidente.
Dalle sue memorie scritte si desumeva che il tratto di strada in esame
non era un rettilineo, bensì un’ampia curva; le testimonianze rese dalle
due persone presenti sul posto potevano non corrispondere al vero, in
quanto una delle due è parente della vittima del sinistro e la seconda
sosteneva di aver riconosciuto il cittadino *****, alla guida
dell’autovettura generatrice dell’incidente, allontanarsi a velocità tanto
alta da non permettere, in realtà, il riconoscimento.
Inoltre, non corrispondeva l’ora indicata dai due testimoni con quella
dell’incidente. Il cittadino***** produceva un’altra testimonianza resa
da una terza persona presente sul posto, all’ora del sinistro, nella quale
il testimone specificava di aver visto passare il cittadino con la sua
autovettura, senza però sostenere il coinvolgimento dell’ultimo
nell’incidente.
Inoltre, veniva proposto un riesame delle fotografie a colori delle
vetture danneggiate, al fine di accertare il fatto che le macchie trovate
sul mezzo del cittadino istante erano state prodotte, in realtà, da una
diversa collisione con un mezzo pesante di colore diverso
dall’autovettura coinvolta nel sinistro in questione.
Il cittadino, accompagnato dal suo avvocato, esibiva, inoltre, dei
documenti comprovanti la liquidazione, da parte dell’Assicurazione, a
favore della vittima, di un indennizzo, per un sinistro, a detta del
cittadino medesimo, mai avvenuto, il che comportava per lo stesso
l’inquadramento in una classe di rischio superiore relativamente alla
propria polizza assicurativa.
L’avvocato dell’istante consigliava alla società assicuratrice il
riesame dell’accaduto e nuovi approfondimenti delle indagini in
ordine alla liquidazione dell’indennizzo, per escludere i sospetti di
truffa e concorso in truffa formatisi, in seguito nutriti dal proprio
assistito.
Nelle sue memorie conclusive, il cittadino elencava i danni alla sua
persona, a causa del protrarsi delle vicenda: danni relativi al sequestro
del mezzo e al ritiro della patente, con l’impossibilità di spostarsi
senza chiedere ai conoscenti; spese legali; pregiudizio alla salute,
derivato dallo stress.
Il cittadino chiedeva quindi al Difensore Civico di fare luce sulla
complessa vicenda. Una volta accertato che la questione non rientrava
nelle
dirette
competenze
del
Difensore
Civico
Provinciale,
quest’ultimo si è attivato contattando le autorità competenti,
riservandosi solo l’incarico di riferire al lamentante le informazioni e
le considerazioni raccolte in merito.
A tal fine, è stata contattata la Prefettura di Massa Carrara, la quale ha
fornito i particolari in relazione al sinistro ed in relazione al
comportamento delle Forze dell’Ordine che avevano compilato il
verbale di accertamento in seguito al sinistro medesimo. Il Difensore
Civico ha portato a conoscenza del cittadino e del suo avvocato
l’esauriente risposta della Prefettura ed ha considerato conclusa
l’istanza su richiesta dell’avvocato e del suo assistito.
MANCATA
ISTITUZIONE
DEL
DIFENSORE
CIVICO
COMUNALE
E’ pervenuta presso questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale
una lettera da parte di un cittadino, ex funzionario del Comune di
*****, nella quale lo stesso esprimeva l’amarezza per la mancata
elezione del Difensore Civico presso il suddetto Ente Comunale.
Nella ridetta lettera, il cittadino specificava un insieme di dettagli
riguardanti la sua posizione in relazione alla figura dell’istituto del
Difensore Civico, nonché alle varie fasi per trasformare in concretezza
quello che il Comune di ***** aveva introdotto nel suo Statuto: la
nomina di un Difensore Civico. Nello specifico, il cittadino, il quale,
in passato, aveva partecipato alla stesura del Regolamento dell’Istituto
in esame come funzionario dell’Ente, e che, oggi, è pensionato, aveva
inoltrato al Comune di ***** la sua candidatura in vista delle elezioni
per il Difensore Civico, presentando tutta la documentazione richiesta
ed attestante
le sue competenze in materie di Difesa Civica,
conformemente al Regolamento dell’Istituto.
Nella lettera recapitata al Difensore Civico Provinciale, il cittadino
esprimeva le perplessità in relazione al fatto che la sua domanda fosse
stata accantonata senza motivi, senza specifiche votazioni e senza che
l’Ente informasse l’interessato.
Lo stesso prospettava, inoltre, il fatto che le altre candidature erano
state sottoposte a diverse votazioni, ma senza arrivare ad una
conclusione positiva in merito all’effettiva nomina del Difensore
Civico Comunale.
Nella missiva fatta recapitare dal cittadino a questo Difensore Civico,
era richiesto un intervento affinché al cittadino medesimo venissero
notificati i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale in ordine
alla sua domanda, con l’indicazione dei motivi per cui erano state
respinte anche le altre candidature, nonché la delibera con cui si
dichiarava chiuso il procedimento e si decidevano le nuove elezioni.
Il cittadino specificava che l’intervento di questo Difensore Civico
doveva essere diretto a sensibilizzare l’Amministrazione Comunale in
esame all’osservanza delle leggi dello Stato. Accertato il fatto che
l’istanza de qua era fuori dall’ambito delle competenze del Difensore
Civico Provinciale, quest’ultimo ha contattato il suo omologo
Regionale, presentandogli la situazione e sottoponendo alla sua
valutazione un possibile ed opportuno intervento.
PREVIDENZA SOCIALE
Si è presentato presso questo Ufficio il cittadino *****, lamentando la
mancanza di collaborazione da parte dell’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale nel fornirgli la documentazione inerente i propri
peso ed altezza, in relazione alla domanda di inabilità presentata il
30/11/1998.
Accertata la mancanza di competenza strettamente istituzionale di
questo Ufficio nei confronti del ridetto Istituto, ma compresa la
delicatezza della questione che coinvolgeva il cittadino dal punto di
vista psichico e morale ed in considerazione di una tacita delega da
parte della Difesa Civica Regionale, istituzionalmente competente,
questo Difensore Civico ha invitato l’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale a soddisfare la richiesta del cittadino.
In questo modo, l’interessato è stato messo nella possibilità di
visionare i dati registrati nella “Relazione medico – legale” richiesta,
trasmessa dal ridetto Istituto in copia conforme all’originale.
La controversia, a questo punto, registrava una leggera escalation,
perché il cittadino sollevava dubbi sulla veridicità dei dati contenuti
nel
documento
proveniente
dall’INPS,
dati
che,
a
detta
dell’interessato, non erano conformi con le rilevazioni fatte a quel
tempo dal suo medico curante, in quanto riportavano valori superiori
rispetto al peso del soggetto istante.
Il crescendo della controversia era dovuto anche ad un altro fatto,
dimostratosi poi, grazie alle spiegazioni del Difensore Civico,
infondato.
Più specificamente, il cittadino non riusciva a spiegarsi come il
documento di suo interesse, contenente dati rilevati nel 1999, potesse
essere sottoscritto da un responsabile dell’Istituto, subentrato in questa
funzione solo nel 2004.
Chiarita questa incomprensione, si osservava conseguentemente un
atteggiamento meno negativo del cittadino nei confronti dell’INPS.
Il caso, per quello che riguardava l’operato di questo Difensore
Civico, in base alla tacita delega da parte della Difesa Civica
Regionale, è stato considerato chiuso, in virtù del fatto che il cittadino
ha ottenuto le informazioni e le spiegazioni richieste.
ASSICURAZIONI
Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico un dipendente
dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, significando
come, nonostante alcune promesse, da parte di una agenzia
assicurativa, quest’ultima non ha corrisposto al cittadino il tributo in
ragione di una sentenza civile che stabiliva ciò.
Il denaro era dovuto al cittadino in seguito ad un sinistro stradale che
vedeva come parte lesa l’interessato stesso.
Visto il limite di competenza che impediva a questo Ufficio di agire in
merito alla situazione prospettata, il Difensore Civico ha fornito una
consulenza, in base alla quale il cittadino ha trovato soluzione alla sua
controversia con l’Agenzia assicurativa, vedendosi corrisposto il
tributo dovuto.
IMPOSTE E TASSE
I coniugi ***** si presentavano dinanzi a questo Difensore Civico,
prospettando una situazione di notevole complessità che coinvolgeva
la Prima Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione
Economico – Finanziaria, Servizio Riscossione delle Entrate
Comunali “Area Riscossione Diretta”, del Comune di Napoli.
Nello specifico, i cittadini lamentavano l’operato del ridetto Servizio
in quanto, a seguito di cambiamenti normativi, in un primo momento
veniva loro rimborsata una somma di denaro corrispondente ai
precedenti pagamenti effettuati per l’ICI relativa al 1993; quindi, a
seguito di abbassamenti d’estimo e conseguente diminuzione
dell’importo dell’imposta comunale, si pretendeva dagli stessi la
restituzione della medesima somma.
Quanto descritto era stato causato da errori di calcolo dovuti ai
cambiamenti normativi succedutisi in materia.
Questo Difensore Civico si è tempestivamente messo in contatto con
quello del Comune di Napoli, al fine di fare chiarezza sulle decisioni
prese dalle autorità napoletane competenti nella materia e per dare
adeguati suggerimenti ai cittadini in questione. La risposta in merito,
da parte della Difesa Civica del Comune di Napoli, richiamava e
ribadiva la decisione dell’Autorità Tributaria, circa la necessità del
pagamento della somma dovuta.
Il nuovo intervento di questo Difensore Civico, in seguito
all’aggiornamento fornitogli dalla Difesa Civica del Comune di
Napoli, riguardante la sentenza della ridetta Commissione Tributaria,
consisteva nel richiedere la possibilità di rateizzazione della somma
dovuta dagli istanti, considerate le indigenti condizioni economiche
degli stessi.
Di tutto ciò è stata data contezza agli interessati. Pertanto, l’istanza si
è conclusa con l’accettazione del pagamento rateale della somma
dovuta da parte dei cittadini: tale determinazione è stata subito
comunicata per iscritto agli interessati.
***
Ha fatto appello ai servizi di questo Ufficio della Difesa Civica
Provinciale il cittadino *****, il quale rappresentava una situazione
alquanto particolare della quale era vittima.
Nello specifico, lo scrivente risultava debitore per il pagamento di
tasse automobilistiche relative ad una vettura appartenuta al fratello,
deceduto nel 2000.
Si faceva peraltro presente che il cittadino aveva rinunciato all’eredità
pervenuta a seguito del ridetto decesso e, di conseguenza, nulla
doveva relativamente ai beni costituenti l’asse ereditario, ivi compresa
l’autovettura in discussione.
Il cittadino documentava la rinuncia con l’apposito verbale del il
Tribunale di Massa, nel quale si specificava la dichiarazione di
“rinunciare puramente e semplicemente all’eredità” a seguito del
decesso del fratello.
Il Difensore Civico, preso atto di ciò, ha comunicato all’Automobile
Club d’Italia (Ufficio Provinciale di Massa Carrara) la situazione
appresa dall’interessato, allegando il verbale di rinuncia di cui sopra e
consigliando allo stesso ufficio di riconsiderare l’istanza.
Il ridetto ufficio, con tempestività, ha reso comunicazione a questo
Difensore Civico circa l’annullamento della richiesta di pagamento di
tasse automobilistiche relative all’autovettura in questione, in seguito
alla presa d’atto dei documenti esibiti dall’interessato mediante questo
Ufficio. Il tutto è stato portato a conoscenza del cittadino interessato,
mediante comunicazione scritta, nella quale si specificava anche la
conclusione positiva dell’istanza.
Si è rivolta a questo Ufficio la signora ****, insieme al marito, per
rappresentare una situazione piuttosto singolare.
Nello specifico, si faceva riferimento ad un appezzamento di proprietà
della madre della signora, situato nel territorio del Comune di *****,
il quale, da quasi un secolo, è adibito ad uliveto, con la presenza di
una trentina di piante di ulivo pluridecennali.
La cittadina faceva presente dinanzi a questo Difensore Civico che,
come proprietaria del terreno in questione, aveva regolarmente
denunciato il bene ed aveva corrisposto sempre l’onere per l’ICI ed ai
fini IRPEF per redditi dominicali.
La stessa lamentava ciò che poi costituiva il vero oggetto dell’istanza:
nel 2003, con effetto retroattivo al 1998, e, quindi, con l’applicazione
delle sanzioni previste, le veniva richiesto il pagamento dei maggiori
importi afferenti il bene dichiarato edificabile, con l’applicazione delle
conseguenti sanzioni.
In seguito alle ricerche fatte da questo Ufficio circa la qualificazione
del terreno, nel 2003 esso risultava agricolo (uliveto), quindi con un
reddito corrispondente a tale tipologia. Inoltre, alla parte istante non
era stata data alcuna comunicazione circa un’eventuale variazione in
merito; di conseguenza, gli oneri pagati dalla stessa corrispondevano
alla qualificazione originaria e conosciuta dell’appezzamento.
Veniva pertanto richiesta a questo Ufficio la possibilità di ottenere
delucidazioni in merito, nonché di fare chiarezza circa la reale
qualificazione del terreno. Al fine di fornire risposte esaurienti alla
cittadina ed al di lei marito, questo Difensore Civico ha contattato il
Comune in questione, in particolare l’ufficio in grado di mettere a
disposizione della cittadina le informazioni dalla stessa richieste.
Le ridette informazioni sono infine pervenute, anche se a seguito di
solleciti effettuati con il concorso della Difesa Civica Regionale.
La risposta da parte del Comune conteneva una conferma del fatto
che l’appezzamento era censito come “zona sportiva” e, quindi,
essendo edificabile, trovava giustificazione l’applicazione di una
aliquota ICI
diversa. Del che è stata resa comunicazione scritta
all’interessata e questo Ufficio ha considerato conclusa positivamente
l’istanza.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Si .è presentato presso questo ufficio il cittadino *****, lamentando
una situazione in cui spesso versano i cittadini rientranti nella
categoria di profughi, come si desume da altri casi trattati da questo
Ufficio.
Nello specifico, il cittadino dichiarava di non poter acquistare
l’alloggio popolare, assegnatogli nel 1978 dal Comune di Massa, in
quanto non riusciva ad ottenere l’apposita certificazione atta a
giustificare la fruizione dei
benefici idonei all’assegnazione
dell’alloggio popolare. Lo stesso presentava la domanda contenente
l’intenzione di acquistare l’abitazione in data 19/05/2006.
Il Comune di Massa rilasciava all’interessato la certificazione
dell’avvenuta assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale, in
seguito alla delibera della Giunta Municipale del 03/01/1979, N°5.
Lo stesso Comune, nel rilasciare la ridetta certificazione, prendeva
atto della Legge Regionale Toscana 02/11/2005, N°59, recante
“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica a favore dei profughi di cui all’art. 17, della L. 04/03/1952,
N°137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero all’art. 34, della L.
26/12/1981, N°763 (normativa organica per i profughi).
Inoltre, la stessa Istituzione prendeva in considerazione, al fine del
rilascio della certificazione, le Delibere della Giunta Municipale del
09/10/1978, N°2128 e del 03/01/1979, N°5.
Nonostante la presentazione di tutta la regolare documentazione
relativa alla situazione del cittadino, lo stesso incontrava diversi
impedimenti di natura burocratica al raggiungimento dell’obiettivo del
desiderato e necessario acquisto.
Al fine di fornire all’interessato le informazioni utili per il ridetto
acquisto, l’Ufficio della Difesa Civica Provinciale ha contattato
l’Ufficio E.R.P. di Massa Carrara, al quale, in una missiva, riassumeva
la situazione del cittadino, documentata dai vari certificati rilasciati
dal Comune di Massa, dai quali risultava chiaramente il possesso di
tutti i requisiti necessari per l’acquisto dell’abitazione.
Inoltre,
nella
ridetta
missiva,
si
specificava
il
fatto
che
l’incompletezza di atti della Pubblica Amministrazione non può e non
deve riverberare danno in capo al cittadino, e si consigliava pertanto
una riconsiderazione del caso per giungere ad un accoglimento
dell’istanza espressa.
EDILIZIA
I signori*****, madre e figli, hanno fatto appello ai servizi
dell’Ufficio della Difesa Civica Provinciale, illustrando una situazione
di controversia tra privati, che coinvolgeva anche alcuni uffici del
Comune di ***** e dell’Ente Provinciale di Massa Carrara.
Nello specifico, i suddetti cittadini illustravano una situazione di
pericolo nella quale si trovava la propria abitazione, al piano terra, per
causa di interventi al primo piano dello stesso immobile, effettuati in
difformità sia dal progetto allegato alla autorizzazione edilizia
rilasciata dal Comune *****, sia dalla normativa edilizia, urbanistica
ed antisismica in vigore.
I ridetti interventi erano messi in opera dai nuovi proprietari
dell’abitazione al primo piano dell’immobile e, come si desume dalla
“Perizia statica riguardante i lavori eseguiti sul fabbricato di civile
abitazione” in questione, eseguita da un tecnico iscritto all’Albo
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Massa-Carrara,
venivano apportate modifiche nella struttura della casa tali da rendere
giustificabile la richiesta, da parte dei signori istanti, di controlli per la
propria sicurezza.
Secondo lo storico della situazione, risulta quanto segue: nel 1964,
l’immobile viene accatastato con la spartizione originaria risultante
dalle planimetrie esistenti; nel 1987, i cittadini reclamanti l’odierna
situazione, avevano presentato, insieme ai vecchi proprietari
dell’abitazione del primo piano, una richiesta di autorizzazione
edilizia “per la ristrutturazione e completamento della copertura che
prevedeva l’eliminazione della terrazza a tetto”; lo stesso anno è stata
rilasciata l’autorizzazione.
I lavori non sono stati realizzati in conformità con la ridetta
autorizzazione, in quanto il terrazzino non veniva eliminato, bensì
parzialmente coperto. Nel 1988, l’abitazione del primo piano era
oggetto di trasferimento di proprietà, perché acquistata dai signori
*****, attuali proprietari e controparte nella controversia presentata
dinanzi a questo Difensore Civico.
Nel 1999 veniva presentata, a firma dell’architetto ****, sanatoria, ai
sensi
dell’art.
13
della
Legge
47/1985,
per
difformità
all’autorizzazione del 1987 e, contestualmente, una variante per il
rifacimento del tetto. Lo stesso anno, il progetto veniva approvato
dalla Commissione Edilizia Comunale e, in seguito, veniva rilasciata
la relativa autorizzazione ed il progetto era depositato al Genio Civile.
La direzione dei lavori veniva affidata allo stesso architetto firmatario
della sanatoria ed i lavori medesimi appaltati ad una ditta specializzata
nel campo dell’edilizia.
Al momento della presentazione dell’istanza presso questo Ufficio
della Difesa Civica, i lavori risultavano sospesi, perché la nuova
copertura comportava un rilevante aumento di carico lungo il
perimetro della costruzione, per causa di una sopraelevazione rispetto
allo stato preesistente, sopraelevazione messa in opera dai proprietari
del primo piano.
Inoltre, la pericolosità generatasi nella globalità dell’immobile
aumentava per l’ubicazione di un pilastro, risultato, in seguito alle
perizie, inaccettabile dal punto di vista strutturale, in quanto il
fabbricato in discussione aveva una struttura portante in muratura e,
quindi, non era opportuno concentrare in un unico punto un così
notevole carico. Inoltre, nel processo di messa in opera, non erano
state prese in considerazione la disposizione e la natura delle murature
sottostanti.
Ulteriori aspetti negativi emergevano dagli stessi controlli di
regolarità: lunghezza inferiore a quella necessaria per la muratura
portante ed incertezza sull’effettiva esistenza di una fondazione sotto
la parete di cui sopra, della cui sezione venivano indicate le
dimensioni, pur in mancanza di un riscontro effettivo. Dalla stessa
Perizia Statica risultavano anche difformità di tipo normativo, perché
gli interventi non si limitavano all’esecuzione di opere riguardanti i
singoli
elementi
strutturali
modifiche a livello globale.
dell’edificio,
bensì
comportavano
Dalle conclusioni della ridetta perizia, che focalizzava le difformità
normative e di “buona tecnica”, risultava che si produceva una
situazione di pericolosità, in quanto il fabbricato subiva mutamenti
peggiorativi rispetto alla situazione precedente l’intervento. I cittadini
che lamentavano questo stato di cose davanti al Difensore Civico
facevano presente anche l’esistenza di una causa aperta sulla
questione de qua.
E’ stato coinvolto anche il Genio Civile, il quale, al momento
dell’inoltro di questa istanza presso l’Ufficio della Difesa Civica
Provinciale, ancora non ha effettuato il richiesto sopralluogo.
Dopo diversi incontri con il Difensore Civico e vista la mancanza di
competenza nel caso di specie, l’azione di questo Ufficio è consistita
nell’indirizzare i cittadini istanti alle sedi competenti.
POLIZIA MUNICIPALE
Si è presentata presso questo Ufficio della Difesa Civica la cittadina
****, lamentando un comportamento sleale, a sui dire, da parte del
Comando di Polizia ****, con riguardo ad una multa dalla stessa
pagata, ma contestata in quanto incompleta.
Questi i fatti: in data 16/02/2004, la signora veniva fermata dal
personale dipendente del ridetto Comando di Polizia presso
l’intersezione tra via Romana e via Marina Vecchia . Alla stessa
veniva contestata la violazione dell’articolo 7, comma 1, del Codice
della Strada, poiché, anziché proseguire diritto, come imposto dalla
segnaletica stradale verticale, eseguiva la manovra a sinistra.
In seguito a ciò, era redatto il Verbale n.**, che comminava una
sanzione amministrativa di € 33,60 da oblarsi entro il termine di 60
giorni dalla data della contestazione. A detta della cittadina, la multa
di cui sopra ammontava a
€ 30,00 e non € 33,60 come invece
sosteneva l’ agente di Polizia e, quindi, l’interessata eseguiva il
versamento entro il termine prescritto, ma per il valore inferiore
rispetto a quello dichiarato nel verbale attestante la trasgressione.
Questo fatto veniva registrato come un’ulteriore violazione e quindi
iscritto nelle liste dei Ruoli Esattoriali per un importo pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa.
Quindi, veniva iscritta al ridetto Ruolo l’intera somma di € 94,97,
senza tener conto dei 30,00 € già versati, e, successivamente, veniva
effettuato lo sgravio della somma precedentemente versata, con
comunicazione
a
riguardo
presso
il
Consorzio
Nazionale
Concessionari, il quale provvedeva ad emettere cartella esattoriale con
il giusto importo di € 68,78, notificata alla cittadina.
La stessa si presentava dinanzi a questo Difensore Civico per
chiedere delucidazioni in merito a quanto accadutole, richiedendo allo
stesso tempo di poter visionare il verbale di accertamento
dell’infrazione stradale per il quale, a detta sua, la Polizia Stradale non
le aveva mai rilasciato fotocopia. Il Difensore Civico ha contattato il
Comando Polizia Municipale, al quale, facendo presente la versione
dei fatti prospettati dalla cittadina, chiedeva di riconsiderare la
situazione,
fornendo
all’interessata
i
dettagli
necessari
per
comprendere i termini del problema.
Il Comando di Polizia Municipale ha messo a disposizione di questo
Ufficio tutti i dati richiesti, dati che hanno reso possibile la soluzione
positiva dell’istanza.
CATASTO FABBRICATI
Si è presentata presso questo Ufficio una cittadina che lamentava una
situazione di disagio che si evidenzia per la sua singolarità. Nei
dettagli, la signora illustrava una vicenda intercorsa tra lei e il Comune
di *****, che, con il tempo, è divenuta paradossale, a danno
dell’istante.
Nel 2000, la stessa acquistava un appartamento che, al momento
dell’acquisto, risultava regolarmente frazionato, con una separata
cantina sottostante, registrata al Catasto Fabbricati del Comune *****
con numero subalterno diverso. La cittadina acquistava il ridetto
appartamento, mentre la parte venditrice restava proprietaria della
cantina.
A
distanza
di
sei
anni,
l’interessata
decideva
di
vendere
l’appartamento in oggetto, ma si trovava davanti ad impedimenti
amministrativi, in quanto, in questo lasso di tempo, lo stato delle cose
aveva subito delle modifiche all’insaputa della cittadina, che scopriva
che il suo appartamento, in realtà, non era regolarmente frazionato e
quindi non separato dalla cantina sottostante.
A detta della signora, si trattava di una svista alquanto grave da parte
degli uffici pubblici catastali incaricati della gestione dei fabbricati nel
territorio di Massa Carrara, i quali, non prendendo atto del
trasferimento dei diritti di proprietà sull’appartamento in questione,
non provvedevano a notificare i cambiamenti alla nuova proprietaria.
L’interessata metteva in risalto la gravità della situazione, visto il
tempo impiegato per cercare di risolvere questa situazione paradossale
e il denaro speso per regolarizzare il frazionamento, senza il quale non
poteva vendere l’appartamento di sua proprietà.
In questo senso, aveva dovuto contattare un geometra, pagando la
somma di € 700,00, il tutto con urgenza in quanto aveva gia firmato il
compromesso in vista della vendita. Pertanto, la signora sosteneva di
aver subito un’ingiustizia poiché, se avvisata in tempo utile, non
avrebbe subito disagi in termini di stress e di spesa.
La stessa quindi richiedeva al Difensore Civico un intervento per
poter essere rimborsata di almeno una parte del denaro speso a causa
della disattenzione dei pubblici uffici. Questo Difensore Civico ha
contattato l’Agenzia del Territorio della Provincia di Massa Carrara,
Catasto Fabbricati, riferendo ai responsabili la situazione della
cittadina e specificando che “ pare poco opportuno gravare i cittadini
dell’onere di “controllare” ciò che dovrebbe costituire il buono e sano
operato degli enti con cui trovano a interagire.
Ciò si trasforma in un inutile appesantimento, del quale il cittadino si
sente ingiustamente oberato.” Nella stessa missiva, il Difensore Civico
consigliava l’Agenzia a riconsiderare positivamente la situazione.
La
sopra
nominata
Agenzia
rispondeva
prontamente
e
tempestivamente, in seguito ad una verifica approfondita eseguita
dalla stessa nella banca dati catastale, dicendo che il fabbricato in
questione risulta suddiviso in 19 unità immobiliari intestate a persone
diverse. La suddetta risposta è stata comunicata all’interessata, in
quanto utile per il proseguimento degli atti di vendita.
TOTALE PRATICHE 2006 (INCLUSE LE RIAPERTE DEL 2005)
72
GRAFICO 1
LE SOLE PRATICHE APERTE GENNAIO DICEMBRE 2006
58
ISTITUZIONALI
FUNZIONI DELEGATE
26
32
GRAFICO 2
TOTALE CONCLUSE GENNAIO - DICEMBRE 2006 (INCLUSE LE 2005)
ESITO POSITIVO
ESITO NEGATIVO
44
3
CONCLUSE APERTE 2006
CONCLUSE RIAPERTE
38
9
47
GRAFICO 3
PRATICHE D'INTERESSE DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE
18
APERTE NEL 2006
RIAPERTE
9
9
PRATICHE IN CORSO
25
GRAFICO 1
RAPPORTO ISTANZE ISTITUZIONALI E ISTANZE AFFERENTI A
FUNZIONI DELEGATE PER LE SOLE PRATICHE APERTE NEL 2006
ISTANZE
ISTITUZIONALI
45%
FUNZIONI
DELEGATE 55%
GRAFICO 2
CONCLUSE NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2006 (INCLUSE
LE 2005) CON ESITO POSITIVO/NEGATIVO
ESITO POSITIVO
94%
ESITO NEGATIVO
6%
GRAFICO 3
PRATICHE CONCLUSE: APERTE 2006; RIAPERTE
RIAPERTE
19%
APERTE 2006
81%
CONFRONTI TRA LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DIFESA CIVICA
DEL 2005 E QUELLA DEL 2006
GENNAIO - GIUGNO
2005
2006
Istituzionali
9
17
Funz. Delegate
23
22
Nuove
23
28
Riaperte aa.prec.
9
11
Concluse
16
Totale
20
GRAFICO 1
50%
55,50%
32
39
Situazione ↑
Pratiche concluse
5.5%↑
2005 - 2006 (gennaio - giugno)
GRAFICO 1
Situazione pratiche concluse nello stesso periodo
(gennaio - giugno), 2005 - 2006 (aumento del
numero di pratiche concluse, quindi, della
collaborazione degli uffici interessati)
55,50% de l
totale is taze
ge nnaiogiugno, 2006
50% de l totale
is tanze
ge nnaiogiugno 2005
Rapporto soluzioni positive/negative, nello stesso
periodo (gennaio - giugno), del 2005 e del 2006
(aumento collaborazione da parte degli uffici
provinciali e degli enti esterni, coinvolti nelle istanze )
2006,
positivo
20
Istanze
15
10
2005,
negativo
2005,
positivo
1
2006,
negativo
5
2
3
4
0
1
2005
2
3
2006
4
CONFRONTI TRA LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DIFESA CIVICA
DEL 2005 E QUELLA DEL 2006 (secondo semestre)
LUGLIO - DICEMBRE
2005
2006
5
13
Istituzionali
GRAFICO 1
Funz. Delegate
24
21
Nuove
21
31
Riaperte aa.prec.
8
3
Concluse
13
14
41.37%
41.17%
29
34
Totale
Pratiche concluse
Situazione ↓
2005 - 2006 (luglio -
dicembre)
0.20%↓
GRAFICO 1
Aume nto informazione riguardante l'istituto de l
Dife nsore Civ ico
30
2005
Istanze
25
2006
20
2006
15
10
2005
5
0
1
2
is tituzionali
funzioni de le gate
Rapporto tra soluzioni positive e negative nello
stesso periodo del 2005 e del 2006
positive
2006
Istanze
14
12
10
8
positive
2005
1
negative
2005
2
6
4
3
negative
2006
2
0
1
2005
2
3
SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO
2006
4
4
SETTORE
2006
2005
AMBIENTE
9
2
POLIZIA
9
1
URBANISTICA
8
7
LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'
6
6
SERVIZI SOCIALI
6
9
POLITICHE DEL LAVORO
4
2
DIFESA DEL SUOLO
3
4
ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI
7
2
ALTRO
29
31
L'intensità relativa al numero di istanze in ingresso per mese, che influisce
sul volume delle attività
dell'Ufficio della Difesa Civica Provinciale.
L’attività dell’Ufficio della Difesa Civica registra un crescendo ad
iniziare da aprile fino a novembre, in concomitanza con le attività lavorative in
generale. Così si spiega il fatto che le istanze pervenute in questo periodo
facciano
riferimento,
prevalentemente,
a
diverse
vicende
collegate
all’ambiente, all’urbanistica, alla difesa del suolo, all’edilizia.
La diminuzione temporanea del numero di istanze in ingresso, ad
agosto, è collegabile al periodo di ferie dell’utenza, anche se non si arresta la
domanda di interventi. Il periodo di minima domanda coincide con il periodo
di dicembre – inizio gennaio, senza, però, azzerarsi.
In queste breve lasso di tempo, le istanze pervenute fanno
riferimento a diverse controversie tra cittadini e le Forze dell’Ordine
(contestazione multe), ed alla situazione di pericolosità in cui si trovano le
strade nel periodo invernale (prevalentemente quelle di montagna). Le
richieste di accesso agli atti vengono registrate durante tutto l’anno.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NON DI ADVOCACY
Come sopra evidenziato, nell’anno 2006 vi è stato un ulteriore incremento dei casi
trattati (ivi comprese le istanze presentate alla sede distaccata dell’Ufficio della
Difesa Civica della Provincia di Massa-Carrara presso il Comune di Aulla).
Questo aspetto evidenzia che il Difensore Civico è visto come un interlocutore
affidabile, che si è impegnato ed ha fornito risposte credibili.
Quindi, il Difensore rappresenta un punto di riferimento valido e presente per la
collettività.
Ma questo Difensore Civico non ha soltanto svolto attività di mediazione e di
advocacy, in quanto si è speso anche in varie altre attività coessenziali alle
funzioni ed alla figura, che si ritiene abbiano parimenti giovato alla collettività ed
allo stesso Ente di appartenenza.
Di seguito, tratteggiamo le principali delle suddette attività.
Iniziative presso Istituti Scolastici.
Nell’anno 2006, sono continuati gli incontri del Difensore Civico negli Istituti di
Istruzione Superiori, nel permanere della convinzione dell’opportunità di
diffondere la conoscenza della figura del Difensore Civico presso le giovani
generazioni.
E’ stata quindi presentata questa figura, sono state tratteggiate le sue origini,
nonché illustrate le attuali funzioni, con il richiamo della generale normativa di
riferimento.
In tal modo, è stato suscitato negli studenti un interesse civico, inoltre l’Ente
Provincia, promotore di tale impegno con questa figura, si fa conoscere potendo
così rappresentare un punto di riferimento tra i giovani.
Conferenza Permanente dei Difensori Civico Locali.
In sede di Conferenza Permanente, i difensori civici locali si rapportano con il
Difensore
Civico
Regionale
e
confrontano
le
rispettive
competenze,
approfondendo le tematiche più attuali e di maggiore interesse.
Durante l’anno 2006, si sono tenuti vari incontri, di cui ricordiamo i più
significativi per contenuti: nel mese di giugno, la Conferenza è stata convocata,
tra l’altro, per esaminare un documento circa le problematiche in materia idrica:
infatti, visti i diversi Regolamenti del servizio di distribuzione e fornitura di acqua
potabile, con cui i vari soggetti gestori definivano i loro rapporti con l’utenza, la
Conferenza aveva ritenuto opportuno costituire, al proprio interno, un Gruppo di
lavoro che valutasse le differenze più significative presenti nei Regolamenti di cui
sopra,al fine di proporre modifiche ed integrazioni in quelli che prevedevano
disposizioni meno favorevoli per l’utenza.
Oggetto della riunione di giugno era il documento, che, appunto, rappresentava il
risultato dei lavori del Gruppo sopra detto.
Successivamente, la Conferenza programmava un interessante corso di
formazione sulla Legge n. 241/1990, in due edizioni (giugno e luglio 2006), con la
docenza del Prof. Carlo Marzuoli, Ordinario di Diritto Amministrativo presso
l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze.
In seguito (ottobre 2006), si sottolinea la partecipazione al Convegno
Internazionale “La difesa civica in Europa: esperienze a confronto – Progetti e
prospettive della difesa civica in Italia”, che ha visto gli interventi, tra gli altri, del
Mediatore Europeo, nonché dei Difensori Civici regionali e locali.
L’ultima riunione, per il 2006, della Conferenza Permanente si è tenuta nel mese
di dicembre, che, tra l’altro, prevedeva nell’ordine del giorno la disamina della
sentenza del Consiglio di Stato del 21 aprile 2006, recante per oggetto
l’obbligatorietà della nomina del Difensore Civico.
Inoltre, nella stessa riunione, si esaminavano le schede dei Difensori Civici locali
per il monitoraggio degli interventi più significativi e ricorrenti.
*****
Importante e partecipata è stata l’organizzazione e la realizzazione della Rassegna
Dire & Fare da parte di questa Provincia, presso Carrara Fiere.
In tale sede, questo Difensore Civico ha preso parte al Convegno “Il sistema delle
garanzie tra controlli e tutela del cittadino” con un proprio intervento intitolato
”I “controlli” del Difensore Civico tra prassi e normativa”.
Nel suddetto Convegno, intervenivano inoltre l’Avvocato A. Minicuci, Segretario
e Direttore Generale della Provincia, il Professor S. Pozzoli, Ordinario di
Ragioneria Generale all’Università di Napoli, il Dr. F. Battini, Presidente della
Sezione Regionale Corte dei Conti Toscana, l’Avv. A. Cardone, quale esperto in
materia.
Appare infine importante citare la partecipazione al Convegno di Studi
Amministrativi dal titolo “I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro
istituzionale”, della durata di tre giorni, organizzato dalla Provincia di Lecco,
dalla Provincia di Como e dall’Istituzione Villa Monastero – Varenna, a Varenna,
Villa Monastero, in cui, tra l’altro, veniva trattata la figura del Difensore Civico
nell’ambito dei controlli sulle autonomie.
Prospettive e conclusioni.
Come noto, il Testo Unico sugli enti locali sta per andare in pensione: al suo
posto, arriverà il Codice delle Autonomie, con il quale l’ordinamento locale verrà
adeguato al Titolo V della Costituzione.
Il suddetto Codice dovrebbe permettere, tra l’altro, la ricostruzione del ruolo dei
Consigli comunali e provinciali, creando nuovi equilibri tra Assemblee ed
Esecutivi, visto che il vigente Testo Unico ha accompagnato una stagione di
afflosciamento delle assemblee elettive, troppo spesso vissute come una formalità
frustrante.
Per rianimarle, si auspica che vengano portati a più esplicita evidenza il senso, le
finalità e gli obiettivi del sistema integrato della garanzia (controllo interno,
garanzia delle minoranze, difensore civico, revisione economico-finanziaria): il
sistema delle garanzie va ricompreso, nella sua globalità, tra le funzioni
fondamentali dell’ente locale, stabilendosi che il Consiglio ne sia l’unico
referente.
Prenderebbero così nuovo vigore sia gli strumenti di salvaguardia delle
prerogative consiliari, sia quelli di tutela dei diritti dei cittadini, ricostruendo
un’equilibrata
armonizzazione
tra
funzioni
dell’Assemblea
e
quelle
dell’Esecutivo.
Si segnala che il Codice delle Autonomie conserva in capo alle minoranze la
possibilità di chiedere il riesame delle deliberazioni di giunta e consiglio per
eventuali vizi riguardanti la competenza, la forma e la procedura.
A tale scopo, si conferma la necessità che un quarto dei consiglieri, o un quinto
nei comuni con meno di 15mila abitanti, facciano richiesta motivata di riesame.
Il nuovo testo conferma altresì che tale richiesta riguardi le deliberazioni in
materia di affidamento di appalti, servizi e forniture di valore superiore alla soglia
comunitaria, di dotazioni organiche e relative variazioni e di assunzioni di
personale, non tenendo conto, tuttavia, che tali materie, con l’eccezione delle
dotazioni organiche, sono di competenza della dirigenza.
La richiesta di riesame non sarà più indirizzata al difensore civico, bensì ad
un organo che sarà individuato dallo statuto locale, il quale, se ritiene fondata la
richiesta di riesame, inviterà ad eliminare i vizi riscontrati.
Inoltre, la suddetta richiesta sospenderà il decorso del termine per l’esecutività
della deliberazione fino all’esito del riesame medesimo, con conseguente
pregiudizio, a nostro parere, alla snellezza della procedura amministrativa e
rilevanti ricadute sulla gestionalità.
Per concludere, si richiama l’attenzione sul progetto di legge per l’istituzione
del Difensore Civico Nazionale, redatto dalla Conferenza nazionale dei difensori
civici, che sarà a breve presentato in Parlamento.
Secondo tale progetto, il difensore civico nazionale tutelerà i cittadini nei
confronti della pubblica amministrazione centrale, operando senza limiti
territoriali, in aggiunta ai difensori civici già attivati presso regioni ed enti locali,
la cui disciplina verrà riformata.
La proposta di legge, infatti, ha lo scopo di stabilire uno standard di funzioni
comuni che connotino il difensore civico come istituto di tutela riconoscibile
proprio per una precisa identità istituzionale e funzionale.
L’Italia è l’unico paese europeo (con Germania e Portogallo) privo della figura del
difensore civico nazionale, il cui compito, come recita la proposta di legge
quadro, è quello di garantire la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli
interessi dei cittadini singoli od associati su tutto il territorio della Repubblica.
Secondo la proposta, il difensore nazionale sarà eletto dal Parlamento in seduta
comune, con mandato di sette anni non rinnovabile, e trattamento economico da
senatore. Dovrà inoltrare ai Presidenti delle due Camere una relazione annuale
sull’attività svolta e collaborare con associazioni di tutela dei cittadini ed autorità
di garanzia.
Non è previsto il conferimento al difensore nazionale di alcun potere coercitivo
diretto.
Viene in evidenza l’opportunità di rivitalizzare il ruolo del difensore civico quale
“magistrato di persuasione”, che non si sostituisca all’Amministrazione nel facere,
ma che abbia il potere di condurre l’Amministrazione medesima alla rettifica, alla
revoca, ovvero alla riconferma degli atti impugnati, tenendo necessariamente
conto del suo intervento.
In tal modo, la difesa civica diventerebbe un “by pass” del contenzioso e,
attraverso la sua funzione di partecipazione mediata dei cittadini utenti, finirebbe
anche per diventare momento di riavvicinamento degli stessi alla pubblica
amministrazione.
Ma ove si ponga mente alla possibilità che tutta la funzione della difesa civica
come sopra esposta potrebbe vanificarsi per via della possibile inerzia della
pubblica amministrazione, non potrebbe ritenersi efficace l’azione del difensore
civico ove questi restasse privo di reali strumenti diretti che inducano
l’Amministrazione ad un facere in caso di inerzia.
Infatti, il difensore deve avere il potere di indurre l’Amministrazione, ritenuta
responsabile di cattivo andamento, violazioni di legge o del principio di
imparzialità, alla riconferma, modifica o revoca degli atti in discussione.
In quest’ottica, l’istituto non dovrebbe più essere visto come una facoltà per le
amministrazioni, ma un necessario strumento istituzionale di garanzia dei
cittadini.
*****
Prima di concludere, desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa
Antonella Biagioni, il cui impegno è stato prezioso per l’attività di tutto l’anno ed
essenziale per la stesura della presente Relazione, nonché alla Signora Maria
Cristina Enache, stagista dell’Università degli Studi di Pisa presso la Difesa
Civica Provinciale, per la valida collaborazione prestata.