PROVINCIA DI MASSA-CARRARA . RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE ATTIVITA’ ANNO 2006 Difensore Civico Prof. Avv. Roberto Valettini Segreteria Dott.ssa Antonella Biagioni MASSA, MARZO 2007 ALLEGATI Fonti normative e documenti Provincia di Massa-Carrara: Titolo III Statuto Provincia di Massa – Carrara Regolamento sul funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Massa-Carrara approvato con Delibera del C.P n. 30 del 05/Agosto 2004 Regione Toscana: Titolo V, Art. 56 (Difensore Civico) Statuto Regione Toscana Approvato dal Consiglio Regionale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2004 Proposta di Legge Regionale “Disciplina del Difensore Civico Regionale”, n. 151 del 24 novembre 2006. * Carta della difesa civica locale in Toscana, All A e All C (scheda di sintesi). STATUTO PROVINCIA DI MASSA - CARRARA TITOLO III PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 43 Il principio di partecipazione 1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia . 2. La Provincia promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle libere forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo. 4. Il Consiglio provinciale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. 5. La Provincia istituisce consulte di settore. Il regolamento ne determina modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento. Capo I DIRITTO D'ACCESSO E D’INFORMAZIONE Art. 44 Diritto d'accesso 1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione provinciale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. 4. In caso di diniego da parte del Dirigente o Funzionario che ha disposto l'atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia che deve comunicare la propria determinazione in merito, decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. Art. 45 Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia 1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia. 2. L'accesso è consentito solo se gli uffici ed i servizi sono attinenti alle attività esercitate dagli enti, dalle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 44. Art. 46 Dovere d’informazione 1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione, riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale. 2. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica, secondo modalità stabilite dal regolamento, che può individuare altre modalità informative, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa. 3. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di enti, e aziende dipendenti. 4. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 44. Art. 47 Informazione sullo stato degli atti 1. Ogni cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere notizie sullo stato degli atti, sulle procedure e sull'ordine di esame della pratica. 2. Alle richieste è dovuta una risposta entro trenta giorni dal ricevimento presso l’ente. 3. Le modalità di esercizio sono stabilite nel regolamento. Capo II PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Art. 48 Consultazione 1. La Provincia, nello svolgimento delle attività amministrative che si concludono con l'adozione di atti che interessano categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati per acquisirne le valutazioni. 2. La consultazione si realizza mediante questionari, assemblee e udienze nelle commissioni consiliari di competenza e può riguardare i rappresentanti delle categorie di cittadini. 3. Lo svolgimento della consultazione è disciplinato dal regolamento. 4. Il presente articolo non si applica nelle materie per le quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione e comunque nell'adozione di tariffe e di tributi. Art. 49 Istanze e petizioni dei cittadini 1. I cittadini, singoli od associati, mediante istanze o petizioni, possono richiedere l'intervento della Provincia o sollecitare l'adozione di un provvedimento d'interesse collettivo. 2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale che è tenuto a rispondere, nelle materie di sua competenza, entro trenta giorni dalla loro presentazione. 3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta del Consiglio successivo. 4. Il Presidente del Consiglio Provinciale comunica ai presentatori la decisione sulle istanze e sulle petizioni. Art. 50 Proposte dei cittadini 1. Cinquecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, propongono l'adozione di atti di competenza del Consiglio mediante una richiesta scritta accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. 2. Il comitato promotore, composto da almeno venticinque elettori, può richiedere al Presidente del Consiglio provinciale, l'assistenza degli uffici della Provincia per la formulazione della proposta. 3. Un rappresentante del comitato promotore può chiedere di illustrare la proposta al Consiglio, prima del suo esame. 4. Il regolamento stabilisce le modalità d'esercizio, l'accertamento della regolarità e l'ammissibilità della proposta, nonché i tempi del suo esame. Art. 51 Proposte dei Comuni e della Comunità montana. 1. Ogni Consiglio comunale e la Comunità montana può presentare, con propria deliberazione, proposte su questioni di competenza del Consiglio provinciale. 2. Il diritto di chiedere al Presidente della Provincia l'assistenza degli uffici per la formulazione della proposta, spetta ad ogni Sindaco dei Comuni interessati ed al Presidente della Comunità montana. Art. 52 Referendum 1. Il referendum è uno strumento di verifica e di orientamento dell’attività amministrativa. 2. Mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia possono chiedere l'indizione di referendum sugli argomenti di competenza provinciale. 3. Il referendum può essere indetto, di propria iniziativa, dallo stesso Consiglio provinciale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. Il referendum non può riguardare i seguenti atti concernenti: a) lo Statuto; b) l’elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca di persone; c) il personale, (la pianta organica ed il regolamento del personale della Provincia, di sue aziende speciali o istituzioni); d) il regolamento del Consiglio Provinciale; e) il Bilancio e la contabilità provinciale. 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci. 6. La richiesta, accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità, è comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e, se avanzata da cittadini, deve esser sottoscritta da almeno cinquanta elettori. 7. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità per la raccolta delle firme, la successiva verifica, l'accertamento dei requisiti richiesti dallo statuto, la regolarità e l'ammissibilità della richiesta, la data e la modalità di svolgimento del referendum. 8. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. 9. Il Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione del referendum, riunisce il Consiglio ponendo all’ordine del giorno l’esame della questione sottoposta alla consultazione referendaria 10. Il Consiglio provinciale può adottare una decisione diversa da quella approvata nel referendum ma la relativa deliberazione deve ottenere i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa 12. Il referendum non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 53 Diritto e facoltà di partecipazione 1. Ciascun cittadino della Provincia ha il diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si conclude con l'emanazione di atti incidenti su propri diritti o interessi legittimi o che, comunque, rechino loro pregiudizio. 2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto. 3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipare al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge e dello statuto. Art. 54 Responsabile del procedimento 1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, il regolamento individua l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le forme ed i modi della loro pubblicità. 2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, a svolgere l'istruttoria ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 3. Il responsabile conclude il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo atto. 4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal regolamento tenendo presente i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e l'emanazione dell'atto, in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al procedimento. Capo IV DIFENSORE CIVICO Art 55 Istituzione del Difensore civico 1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che ha un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa. 2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici della Provincia allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti provinciali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. 3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta ritenga sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. 4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte lesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti . 5. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. 6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. 7. Il Difensore Civico esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli per legge. Art. 56 Elezione del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla elezione del successore. 3. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta. 4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale: a) con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati su una lista di candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sentita la conferenza dei capigruppo sulle domande presentate; b) se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riscosso maggiori consensi; c) qualora non si pervenga alla elezioni nei modi di cui alla lettera b) si procederà ad una votazione, in altra seduta, sempre con ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Art. 57 Requisiti per l'elezione 1. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, di un diploma di laurea e di esperienza almeno decennale nella pubblica amministrazione o nella dirigenza privata, o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo o nella magistratura e tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’apposito bando di selezione pubblica. Art. 58 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca 1. Non sono eleggibili a Difensore civico: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio regionale, comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché i candidati nelle rispettive elezioni; b) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, gli amministratori di enti, istituzioni e aziende pubbliche; c) gli amministratori di istituzioni, consorzi, società e imprese cui partecipa la Provincia, oppure vincolati da contratti d'opera o da essa sovvenzionati; d) consulenti legali, tecnici o amministrativi, che prestano abitualmente la propria opera alla Provincia o ad imprese od enti da essa controllati o sovvenzionati; e) i soggetti che, a vario titolo, nei precedenti sette anni dalla scadenza del bando di cui al comma 2 dell’art 57: I abbiano svolto attività di sovraintendenza delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, siano stati titolari di direzione di struttura apicale e sub apicale della Provincia; II. siano stati responsabili dell'istruttoria delle deliberazioni e/o responsabili dei procedimenti amministrativi, abbiano svolto funzioni di coordinamento e di controllo degli uffici dell’ente; III. abbiano esercitato le funzioni di controllo economico-finanziario dell'ente. 2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di attività autonome o subordinate di carattere professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale, nonché con cariche, anche locali, all'interno di partiti politici e con altra carica elettiva pubblica. Non è altresì eleggibile colui che abbia partecipato, in qualità di candidato, alle ultime elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali. 3. Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico quando sussistano o si verifichino alcune delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità previste nel presente articolo. 4. Si osservano, per quanto applicabili, le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri provinciali. 5. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Art. 59 Compiti - Facoltà e prerogative 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione provinciale e dei concessionari di pubblici servizi. 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi provinciali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati. 5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto. 6. E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti - concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. Art. 60 Relazione annuale 1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. 2. Il Difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. 3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri provinciali e discussa entro trenta giorni in Consiglio provinciale. 4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Presidente della Provincia affinché siano discussi nel Consiglio provinciale che deve essere convocato dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni. Art. 61 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle competenti commissioni per riferire su aspetti generali della propria attività od in ordine ad aspetti particolari. 2. Le commissioni consiliari hanno facoltà di richiedere al Difensore civico chiarimenti sull'attività svolta. Art. 62 Sede, organico, indennità di funzione, spesa 1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo della Provincia. 2. Al Difensore civico spetta un’indennità fissata dal Consiglio provinciale in misura non superiore a quella stabilita per il Presidente del Consiglio. Gli spettano inoltre le indennità di missione e trasferta stabilite per gli amministratori provinciali. 3. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è posta a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale. Art. 63 Accordi con i Comuni 1. La Provincia promuove e stipula accordi, disciplinati da convenzione, con i Comuni compresi nel proprio territorio affinché i relativi cittadini possano avvalersi del proprio Difensore civico. 2. La delibera dei Consigli comunali interessati dovrà espressamente consentire alle finalità ed all'esercizio dei compiti previsti negli artt. 55 e 59. 3. La deliberazione dovrà inoltre prevedere il termine per l'invio della relazione sull'attività svolta, l'eventuale dotazione organica e le risorse disponibili. REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico Provinciale, già istituito con il vigente Statuto della Provincia di Massa – Carrara. Articolo 2 Funzioni del Difensore Civico Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità dello Statuto e del presente Regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell’attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia. Articolo 3 Ambito dell’intervento Le funzioni descritte dall’art. 2 vengono esercitate presso: a) l’amministrazione provinciale, ivi compresi enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti; b) le amministrazioni comunali comprese nel territorio della Provincia di Massa – Carrara con le quali la Provincia stessa abbia stipulato apposite convenzioni. Il Difensore Civico provinciale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Comunità Montane della provincia al fine di assicurare la piena tutela dei diritti degli interessi dei cittadini nell’ambito del territorio provinciale. Articolo 4 Modalità di attivazione dell’intervento Il Difensore Civico interviene: a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali; b) d’ufficio nei casi previsti dall’art. 6 La richiesta di cui la comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata d’ufficio. Articolo 5 Intervento su richiesta Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all’art. 4 lett. a), il Difensore Civico: a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi delle norme della L.241/90 e del regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti; b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore indugio lo concluda; c) qualora si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, procede a segnalare l’inampimento al Dirigente competente ed al Direttore Generale, ove nominato, o in mancanza al Segretario Generale dell’Ente. Articolo 6 Intervento d’ufficio Oltre che su richiesta dei soggetti indicati dall’art. 4 lett .a), il Difensore Civico può intervenire d’ufficio qualora nell’esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell’attività e nei comportamenti dei Funzionari e Dirigenti preposti, al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa. Degli interventi d’ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi dell’amministrazione interessata. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all’art.10 Articolo 7 Poteri istruttori Il Difensore Civico, per l’adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può: a) consultare e ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, secondo le modalità di accesso consentite ai Consiglieri provinciali; b) convocare il responsabile dell’ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause di eventuali disfunzioni; c) accedere agli uffici per eseguire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 8 Termini Il Difensore Civico riferisce l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Il Dirigente che riceva dal Difensore Civico richiesta di informazioni o di documentazione, deve dare riposta al Difensore Civico entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta Entro un termine ragionevole dal ricevimento della risposta, il Difensore Civico deve comunicarla al cittadino o associazione o ente richiedente. Articolo 9 Sanzioni La violazione da parte del personale e dei Dirigenti degli obblighi di informazione nei confronti del Difensore Civico così come disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento, viene segnalata al Direttore Generale, ove nominato, o, in mancanza al Segretario generale dell’Amministrazione. Articolo10 Relazione al Consiglio Provinciale 1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. 2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga osservazioni e suggerimenti. 3. E' fatto obbligo al Difensore Civico di riferire al Consiglio Provinciale sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto. Articolo 11 Sede, personale, strutture In ossequio all’autonomia e indipendenza del Difensore Civico il Consiglio Provinciale approva un capitolo di bilancio riservato al medesimo. Al Difensore Civico vengono assicurati dalla Provincia strutture ed uffici adatti per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali. Gli uffici del Difensore Civico devono essere posti in posizione facilmente accessibile per il pubblico ed essere privi di barriere architettoniche e di ogni ostacolo che li renda difficilmente individuabili e praticabili da parte dei cittadini. Al Difensore Civico viene assicurata un’adeguata dotazione di personale, con professionalità idonea per l’attuazione dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento dei compiti della Difesa Civica. Al/ Alla dipendente assegnato/a all’ufficio del Difensore Civico quale supporto di segreteria e giuridico, compete il medesimo trattamento economico previsto per la segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti Articolo12 Informazione La Provincia promuove, attraverso le forme più adeguate di pubblicità, la conoscenza da parte dei cittadini delle funzioni del Difensore Civico Provinciale, diffondendo presso la popolazione informazioni circa le funzioni, la sede gli orari e le modalità di richiesta di intervento, ed ogni notizia che possa essere utile al pubblico per una ottimale fruizione del servizio reso dal Difensore Civico. STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA TITOLO V - Organi di tutela e garanzia Art. 56 (Difensore civico) 1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione. 2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse. 3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso. 4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale. 6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere. Consiglio Regionale della Toscana Proposta di Legge N° 151 Prot. N° 14908/2.6 del 24/11/2006 Oggetto – “Disciplina del Difensore Civico Regionale” Proposta di legge regionale di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza – approvata nella seduta del 21 novembre 2006 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA “DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE” CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (Istituzione del Difensore civico regionale) Articolo 2 (Funzioni del Difensore civico) Articolo 3 (Ambito dell’intervento) CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Articolo 4 (Cattiva amministrazione – definizione) Articolo 5 (Intervento su richiesta) Articolo 6 (Intervento d’ufficio) Articolo 7 (Istruttoria) Articolo 8 (Tutela della riservatezza e dei dati) Articolo 9 (Intervento conciliativo) Articolo 10 (Risultato degli interventi) Articolo 11 (Intervento a tutela del diritto d’accesso) Articolo 12 (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizioni di particolare disagio) Articolo 13 (Collaborazione con il difensore civico) CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 (Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie) Art. 15 (Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale) Art. 16 (Competenze del Difensore civico) Art. 17 (Gestione dei reclami tecnico-professionali) CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Articolo 18 (Promozione della rete) Articolo 19 (Conferenza regionale dei difensori civici) Articolo 20 Rapporti con altri organismi di difesa civica CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Articolo 21 (Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità) Articolo 22 (Durata del mandato e proroga delle funzioni) Articolo 23 (Cause di scadenza anticipata) Articolo 24 (Elezione del Difensore civico) Articolo 25 (Indennità) Articolo 26 (Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale) CAPO VI- SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Articolo 27 (Sede) Articolo 28 (Organizzazione e personale) Articolo 29 (Finanziamento) CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 30 (Abrogazioni) Articolo 31 (Applicabilità delle disposizioni) Articolo 32 (Disciplina transitoria) DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Istituzione del Difensore civico regionale 1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile. Art. 2 Funzioni del Difensore civico 1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 4, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine, svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate Art. 3 Ambito dell’intervento 1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati, degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione e dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali. Interviene inoltre, nei limiti stabiliti dalla legge statale, nei confronti degli enti pubblici operanti nell’ambito della Regione, dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali e degli uffici periferici dello Stato. 2. Il Difensore civico può intervenire inoltre, nei limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane, delle province e dei concessionari o gestori dei servizi pubblici locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale. CAPO II – FUNZIONI E COMPITI DI TUTELA Art. 4 Cattiva amministrazione – definizione 1. Si ha cattiva amministrazione quando: a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato; b) un atto sia stato formato o emanato in modo irregolare o illegittimo; c) un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo; d) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni in materia di tutela degli utenti. Art. 5 Intervento su richiesta 1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, nonché dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nel caso e nei limiti ivi indicati. 2. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità. 3. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve. 4. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione. 5. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato. 6. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico non interrompe i termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi, eccettuati i ricorsi amministrativi di competenza regionale i cui termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data del ricevimento dell'esito della richiesta al Difensore civico. Art. 6 Intervento d’ufficio 1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Il Difensore civico può inoltre intervenire nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5. Art. 7 Istruttoria 1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il Difensore civico può: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento, anche congiuntamente agli interessati, per esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell’articolo 9; c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso. 4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. 5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane e concessionari o gestori di pubblici servizi locali, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale e/o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’articolo 13, commi 2 e 3. Art. 8 Tutela della riservatezza e dei dati 1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia. 2. La comunicazione dei dati ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata. 3. Ogni altra comunicazione di tali dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato. Art. 9 Intervento conciliativo 1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta. 2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Art. 10 Risultato degli interventi 1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. 2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico. 3. Alla scadenza infruttuosa del termine, ovvero se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico dà comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d). 4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale. Art. 11 Intervento a tutela del diritto di accesso 1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito. 2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto. 3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso anche sugli atti degli enti locali, nei casi in cui i comuni, singoli o associati, o le province non abbiano provveduto all’elezione del rispettivo difensore civico. Art. 12 Assistenza e tutela a favore di soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati come previsto dall’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli extracomunitari in Toscana). 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso gli enti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale, esclusa ogni forma di ingerenza nei compiti di amministrazione attiva dei soggetti titolari delle funzioni interessate. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio. Art. 13 Collaborazione con il Difensore civico 1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge. 2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. 3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico. 4. Si osservano i limiti indicati dall’articolo 7, comma 5, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. CAPO III - LA DIFESA CIVICA IN AMBITO SANITARIO Art. 14 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dal Difensore civico e dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. Art. 15 Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale 1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca. 2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. 3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento delle istruttoria e sollecitare i soggetti di cui all’articolo 13 in caso di inerzia o ritardi. Art. 16 Competenze del Difensore civico 1. Il Difensore civico interviene direttamente nella gestione del reclamo: a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela; b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda. 2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti ed acquisito il loro consenso, tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite. 3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale. Art. 17 Gestione dei reclami tecnico-professionali 1. Nell’istruttoria delle pratiche il Difensore civico: a) informa anzitutto l’interessato dei mezzi di tutela attivabili; b) può approfondire la questione avvalendosi, su richiesta dell’interessato, della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni; c) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo; d) valuta infine, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, la possibilità di promuovere un tentativo di conciliazione fra l’azienda e l’interessato. 2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b). CAPO IV - LA RETE DI DIFESA CIVICA LOCALE Art. 18 Promozione della rete 1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale. 2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico. 3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica. Art. 19 Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana 1. Il Difensore civico convoca, almeno una volta all’anno, la conferenza regionale dei difensori civici locali per l’esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica. Art.20 Rapporti con altri organismi di difesa civica 1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre Regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica. CAPO V - REQUISITI E MODALITÀ PER L’ELEZIONE Art. 21 Requisiti per l’elezione, ineleggibilità e incompatibilità 1. Il Difensore civico è scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere regionale e che abbiano maturato una documentata competenza ed esperienza giuridica e amministrativa o in materia di tutela dei diritti. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria; 3. Non sono compatibili con la carica: a) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie; b) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale. 4. L’incarico di Difensore civico è altresì incompatibile con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa. 5. Ove l’elezioni riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell’avvenuta nomina o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Art. 22 Durata del mandato e proroga delle funzioni 1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 2. Il Difensore civico prosegue nell’esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato ovvero per il più breve termine di entrata in carica del successore. Art. 23 Cause di scadenza anticipata 1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 22, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca. 2. Il Consiglio regionale, quando sopravvengano cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, dichiara la decadenza del Difensore civico, se questi non provvede a rimuoverle o a rinunciare spontaneamente all’incarico. 3. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può revocare per gravi motivi il Difensore civico. 4. Al verificarsi dei casi di cui ai comma 1, l’elezione del Difensore civico è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure ai sensi dell’articolo 24, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 25. Art. 24 Elezione del Difensore civico 1. Almeno sei mesi prima della scadenza del Difensore civico, il Consiglio regionale è convocato per l’elezione del nuovo Difensore civico. 2. L’iniziativa per la proposta delle candidature spetta ai soggetti previsti dagli articoli 23 e 74 dello Statuto. 3. Nella seduta di cui al comma 1 il Consiglio elegge il Difensore civico nell’ambito dei candidati presentati. 4. E’ eletta la persona che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo la terza votazione infruttuosa, è eletta la persona che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 25 Indennità 1. Spetta al Difensore civico un’indennità di funzione pari all’indennità spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure previsti per i consiglieri regionali. Art. 26 Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale 1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione. 2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno. 3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell’esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza. 4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale. 5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni. 6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale. 7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale. CAPO VI - SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO Art. 27 Sede 1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana. Art. 28 Organizzazione e personale 1. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. 2. Il Difensore civico può avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere. Art. 29 Finanziamento 1. Allo scopo di assicurare al Difensore civico la debita autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente dal bilancio del Consiglio regionale in misura pari a quella determinata ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 3. L’Ufficio di Presidenza esaminato il programma, sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio. 4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale. CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 Abrogazioni 1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico) è abrogata. Art. 31 Applicabilità delle disposizioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal giorno successivo alla data di scadenza del Difensore civico in carica al momento dell’entrata in vigore della stessa. Tale scadenza resta disciplinata ai sensi della l.r. 4/1994. Art. 32 Disciplina transitoria 1. Il Difensore civico in carica all’entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa per un periodo di tre anni a decorrere dalla scadenza del suo mandato. 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 14, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l’esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche. CARTA DELLA DIFESA CIVICA LOCALE IN TOSCANA approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa l’8.10.2004 e firmata il 14.10.2004 Premessa Nonostante il ritardo che l’Italia sconta in questo settore (è l’unico paese europeo a non avere ancora istituito il difensore civico nazionale), si può dire che il Difensore civico rappresenti ormai un istituto “consolidato” nel diritto internazionale e comunitario. Dalla prima risoluzione dell’ONU che nel 1946 invitava gli stati membri ad istituirlo, a quella della stessa Assemblea delle nazioni unite del dicembre 1993 (la n.48), che individua i parametri di autonomia ed indipendenza dell’organo; dalla fondamentale, per noi europei, Risoluzione del Consiglio d’Europa n.80/1999 che elenca puntualmente i principi generali cui gli stati membri debbono ispirarsi nella disciplina del Difensore civico, all’istituzione nel 1995 del Mediatore europeo ed alla proposta di costituzionalizzazione dell’organo nel nuovo progetto di costituzione europea. I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del Consiglio d’Europa definiscono le caratteristiche fondamentali dell’organo di tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere autonomo, indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel settore della difesa extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella di assistere il cittadino, in un ottica eminentemente conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l’Amministrazione ad adottare comportamenti virtuosi ( è promotore di buona amministrazione). Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi offerti dal difensore civico. Il Difensore civico, infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente la propria azione (diritto di accesso agli atti dell’amministrazione inadempiente, potere di intervenire d’ufficio, previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non collaborano). In allegato(All. A) sono puntualmente richiamati i documenti internazionali che affrontano e approfondiscono tali problematiche, fornendo una cornice completa dei principi a cui si deve ispirare la disciplina della difesa civica. Statuto e proposta di legge di modifica della legge regionale n° 4/1994. Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004 (All. B), oltre a delineare in modo più puntuale (specie se confrontato con l’art. 61 del vecchio Statuto che lo aveva “pionieristicamente” introdotto nel nostro ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una legge apposita il compito di promuovere “l’istituzione della difesa civica locale”. Il riconoscimento a livello statutario di un sistema integrato di difesa civica, auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle Regioni, risponde all’esigenza di definire, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica a “rete”, improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche. Un preciso riferimento alla rete di difesa civica locale è contenuto anche nella bozza di proposta di legge “Disciplina del difensore civico regionale” elaborata da un gruppo di lavoro; infatti si dedica ampio spazio alla rete di difesa civica locale finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione fra i difensori civici locali e tra questi e il difensore civico regionale, nonché allo sviluppo e al miglioramento dell’istituto, prevedendo, in proposito, anche l’istituzionalizzazione della Conferenza regionale dei difensori civici della Toscana Natura dell’istituto Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno attribuito all’organo si differenziano spesso tra loro per tipologia e natura. Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell’organo in un preciso modello istituzionale di riferimento, e delineare conseguentemente ambiti di autonomia e indipendenza adeguati ai suoi compiti. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n.112/2004, in un inciso, denunzia una irrisolutezza circa la individuazione della natura dell’istituto, ma al tempo stesso non fornisce indicazioni univoche in merito. Un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento e agli istanti. Accresciuto rilievo della difesa civica locale In coerenza con il quadro europeo ed internazionale sopra richiamato, l’istituzione del difensore civico, rafforzando la garanzia dell’effettiva tutela dei diritti e degli interessi, costituisce un elemento essenziale per la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono interessati dall’azione dei pubblici poteri, nonché per l’ammodernamento ed il buon funzionamento dell’amministrazione stessa. Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l’attribuzione ai Comuni ed agli altri enti locali della titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la conseguente accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali. Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante delle trasparenza e della imparzialità dell’agire amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare e valorizzare un’altra funzione che il Difensore civico, su impulso di pressanti istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione, orientamento e tutela nei confronti delle categorie deboli. Previsione statutaria e attuazione L’istituzione del difensore civico locale deve innanzitutto trovare fondamento e garanzia nello statuto dell’ente, espressione primaria dell’autonomia locale costituzionalmente riconosciuta. La grande maggioranza degli statuti dei Comuni e delle Province toscane contiene già norme, più o meno articolate, in materia di difesa civica. Si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi di alcuni Statuti degli enti locali della Toscana (All. C). I comuni che non hanno previsto in Statuto tale istituto sono 14, di cui n°1 nella Provincia di Arezzo, n°4 in Provincia di Grosseto, n°1 in Provincia di Livorno, n°7 in Provincia di Pisa, n° 1 in Provincia di Siena. Si tratta quindi di completare e di integrare, per quanto necessario, il quadro esistente – innanzitutto dando attuazione alle previsioni statutarie già approvate ma non ancora attuate - per raggiungere il primo importante obiettivo: quello di avere difensori civici operativi su gran parte del territorio regionale. Al contempo occorre operare per far sì che gli enti locali di tutto il sistema regionale, senza soluzione di continuità, siano coperti da adeguate previsioni normative in materia di difesa civica. Il ricorso “suppletivo” al difensore civico regionale è da considerarsi un’ipotesi residuale e transitoria. Elementi essenziali L’elaborazione già presente in molti statuti locali della nostra regione e l’esperienza concreta fin qui condotta consentono di enucleare gli elementi minimi essenziali di una compiuta normativa statutaria e regolamentare della difesa civica locale: a) Autonomia e indipendenza dell’organo, non solo affermata in linea di principio (con riferimento alla mancanza di vincolo di subordinazione gerarchica) ma assicurata dalla assegnazione di idonee risorse (anche con autonomia di budget), a fronte di una situazione ad oggi eccessivamente squilibrata (si veda al riguardo l’allegata scheda di analisi, All. D), occorre assicurare in ogni ente locale una adeguata condizione operativa dei difensori civici locali. In proposito si può definire “adeguata condizione” quella in cui il difensore civico locale: 1) percepisca un’indennità pari ad almeno il 70% dell’indennità spettante all’assessore dell’ente locale singolo o, in caso di servizio associato, almeno il 70% dell’indennità che spetterebbe ad un assessore di un Comune con un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei Comuni associati; 2) abbia diritto al rimborso spese per lo svolgimento dell’attività stessa, anche con riferimento ad una quota concordata per l’aggiornamento professionale; 3) disponga di un ufficio autonomo con le relative dotazioni tecniche e di personale – assegnato, previo parere del difensore civico locale - commisurate all’entità dell’attività effettivamente esercitata. b) Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via preferenziale, specialmente per i Comuni di minori dimensioni, per la risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate. c) Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia, Comunità Montane) e piccoli Comuni per assicurare la difesa civica in una dimensione territoriale ottimale. d) Ambito di competenza chiaramente rivolto alla composizione extragiudiziale dei potenziali conflitti e dei problemi di cattiva amministrazione, nei confronti non solo dei cittadini ma di tutti i residenti ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare necessariamente anche i servizi pubblici gestiti da società concessionarie, società partecipate o controllate dall’Ente locale e da soggetti privati. Il settore dei servizi pubblici locali, infatti, a seguito delle recenti riforme legislative rappresenta un settore in costante espansione. Il fenomeno come è noto, è accompagnato da processi di privatizzazione dell’ente gestore. La circostanza non incide sulla natura del servizio che rimane pubblico in ordine alla sua regolamentazione e quindi il difensore civico è competente ad intervenire per assicurare la tutela non giurisdizionale del cittadino utente. E’ opportuno, pertanto, che l’Ente locale nell’atto di concessione o nel bando di gara preveda l’obbligo per il soggetto gestore di rispondere ai cittadini e al difensore civico. Occorre comunque potenziare il ruolo dell’organo in questo settore, rafforzando attraverso la rete regionale la qualità e la incisività della sua presenza anche in una prospettiva di raccordo operativo tra le amministrazioni competenti, gli enti gestori, le associazioni di tutela, finalizzato anche a prevenire attraverso azioni di monitoraggio i fattori di potenziale contrasto con la utenza. e) Natura dell’intervento di carattere collaborativo e di mediazione, per favorire la ricerca di soluzioni; la correzione delle cattive pratiche nell’azione amministrativa e la diffusione di quelle buone; l’assistenza dei soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l’intervento può essere su istanza di parte o anche d’ufficio. f) Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la comprensione del caso (ciò costituisce peraltro un vincolo normativo ai sensi della legislazione nazionale sull’accesso), senza limite del segreto d’ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. g) Obbligo di risposta, entro tempi certi, da parte della PA interessata e potere di segnalazione del difensore civico circa la mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati all’amministrazione di appartenenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali ovvero per la valutazione dei risultati ai fini della corresponsione della relativa indennità. h) Obbligo del difensore civico di redigere una relazione, almeno annuale, sull’attività svolta e discussione consiliare della stessa quale occasione per segnalare disfunzioni, ritardi e carenze e definire indirizzi e provvedimenti volti al miglioramento delle politiche e delle procedure. E’ opportuno che l’Ente locale attui interventi di informazione e comunicazione verso cittadini e associazioni sia sul ruolo che sulle attività del Difensore civico. i) Modalità di nomina che prevedano un quorum, requisiti e procedure di consultazione delle forze sociali, tali da assicurare al difensore civico il ruolo riconosciuto ed autorevole di soggetto autenticamente super partes. Occorre, peraltro, che gli statuti o i regolamenti degli enti locali introducano le opportune cautele perché il quorum elevato non pregiudichi la possibilità di nomina e che analogamente i requisiti per l’accesso alla carica non siano così restrittivi da rendere difficilmente reperibile il candidato. j) Previsione di possibili iniziative dei cittadini per richiedere la nomina del Difensore civico locale in caso di inerzia dell’Amministrazione. Rete della difesa civica locale I difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali. I servizi del difensore civico regionale, le convenzioni tra quest’ultimo e gli enti locali, la Conferenza regionale dei difensori civici, un metodo permanente di collaborazione e di scambio tra i difensori civici costituiscono gli elementi portanti della rete che deve essere sviluppata. La rete della difesa civica mantiene un rapporto costante con la Regione e con gli enti locali, in particolare tramite il Consiglio delle autonomie locali, per promuovere la riflessione sui temi di interesse generale che emergono dalla attività della difesa civica e la conseguente ricerca di soluzioni che favoriscano la buona amministrazione e i diritti degli utenti. Il Difensore civico regionale F.to Giorgio Morales Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali F.to Alessandro Pesci Allegati Carta della difesa civica locale in Toscana Allegato A “Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale” Allegato C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province- Comuni scelti “a campione”. Allegato A Principi relativi alla autonomia e indipendenza del difensore civico desumibili dalla normativa internazionale 1. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 2. I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. 3. I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) 4. Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman Introduzione Pur essendo poco noto alla dottrina amministrativa Italiana la figura del Difensore civico è oggetto di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa che dettano principi in materia di autonomia e di indipendenza del Difensore civico. Da sottolineare anche come, nel dare attivazione ai programmi di aiuto internazionale di costruzione – ricostruzione post – conflitto (ex – Yougoslavia etc.) da parte delle Organizzazioni Internazionali coinvolte spesso è raccomandato allo stato oggetto dei programmi di aiuto internazionale che, accanto agli altri istituti tipici dello stato di diritto (Costituzione rigida con enunciazione dei diritti fondamentali, adesione alle principali convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti fondamentali, previsione di un parlamento liberamente eletto a suffragio universale, di un potere giudiziario autonomo, della Corte costituzionale etc.) si provveda anche all’istituzione del Difensore civico. L’istituzione del Difensore civico è stata fra le condizioni poste alle nuove democrazie dell’Est sia dall’Unione Europea che dal Consiglio d’Europa per accedere alle due organizzazioni. Un esempio di tale inquadramento della figura del Difensore civico ci viene dalla passata esperienza spagnola a seguito della fine del regime franchista. Sia lo Stato che le Regioni della Spagna, previdero (fra l’altro anche nella Costituzione Spagnola) la figura del Difensore civico, mutuando l’idea anche dagli Statuti di Regioni come la Toscana, ma prevedendo tali istituti (che anche nel nome: Defensor del Pueblo in Spagna, Justicia de Aragona etc. evocavano il ruolo di tutela dei cittadini) poteri e dotazioni organiche molto più ampie rispetto a quelle, all’epoca e attualmente, a disposizione degli stessi Difensori civici regionali. Poiché i documenti internazionali di riferimento sono spesso nelle lingue ufficiali degli organismi internazionali (inglese e francese) si propone qui di seguito una breve sintesi dei loro contenuti. I principi delle Nazioni Unite ed in particolare la Risoluzione 48/134 del 20.12.1993 Le Nazioni Unite considerano il Difensore civico insieme alle Commissioni nazionali per i diritti umani fra le Istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani. Parlare del Difensore civico come Istituzione per la tutela dei diritti umani, in ordinamenti come quello italiano, può far sorridere avendo come riferimento le violazioni macroscopiche dei diritti umani. In realtà va ricordato che: 1) I diritti umani sono inscindibili ed interdipendenti e anche le violazioni apparentemente “minori” discendenti dalle illegittimità e/o dalle scorrettezze amministrative sono violazioni a tutti gli effetti. Inoltre il progetto di Costituzione Europea ha inserito fra i diritti fondamentali dell’Unione anche il diritto alla buona amministrazione e – almeno nel diritto comunitario – la violazione del principio di buona amministrazione costituisce a pieno titolo una violazione dei diritti fondamentali. 2) In realtà come quelle delle democrazie avanzate in cui i diritti sociali sono garantiti secondo un bilanciamento non irragionevole fra risorse a disposizione e potenzialità di espansione di quel determinato diritto, il Difensore civico può diventare un punto di riferimento per il bilanciamento di questi due aspetti che l’attività amministrativa costantemente comporta. 3) L’offerta di un mezzo di tutela non giurisdizionale può costituire un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al contenzioso giurisdizionale che, per i costi e per i tempi che comporta (non solo in Italia) rischia di creare situazioni vere e proprie di denegata giustizia. In questo contesto è significativo ricordare che la prima risoluzione risale al 1946, cioè due anni prima della Dichiarazione Universale dei diritti Umani. I documenti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si articolano su tre fasi: 1) In una prima fase (dal 1946 al 1992) ci si limita ad invitare gli Stati membri ad istituire il Difensore civico e la Commissione nazionale dei diritti umani. 2) In una seconda fase (dal 1992 al 1993) si sanciscono parametri di autonomia e di indipendenza più definiti per queste figure. La Risoluzione più rilevante in questo senso è la 48/134 dell’Assemblea del 20.12.1993 nella quale le Nazioni Unite fanno propri i parametri di autonomia e indipendenza fissati in un Seminario fra le Istituzioni Nazionali costituite tenutosi a Parigi nel 1992. In tale Risoluzione, oltre a sancire che il difensore civico deve essere regolamentato dalla Costituzione e da uno specifico atto normativo, introduce anche il concetto di autonomia funzionale del difensore civico sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 3) In una terza fase (dal 1993 ad oggi) la discussione si appunta sulla funzione di rete di queste istituzioni sia rispetto alle Nazioni Unite, che negli scambi reciproci fra le stesse istituzioni appartenenti a Stati diversi, soprattutto con un’ottica rivolta all’aiuto e all’assistenza alle istituzioni che si vanno costituendo nei Paesi di nuova democrazia e nei Paesi in via di sviluppo da parte dei difensori civici già da tempo operativi. Da sottolineare che questo scambio è biunivoco, nel senso che i difensori civici “storici” attraverso la loro opera di assistenza a quelli di nuova costituzione hanno spesso modo di ripensare e migliorare il proprio funzionamento. I principi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento a quelli enunciati dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. I documenti internazionali del Consiglio d’Europa hanno un respiro meno ampio rispetto a quelli delle Nazioni Unite, dato che si riferiscono esclusivamente alla figura del Difensore civico. Tuttavia sono anch’essi molto importanti soprattutto perché la Raccomandazione n° 61/99 e la Risoluzione n° 80/1999 provengono dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e fanno riferimento espresso al Difensore civico locale e regionale, a differenza dei documenti delle Nazioni Unite ove i principi enunciati per il difensore civico nazionale si applicano al difensore civico locale per analogia. In particolare in appendice alla Risoluzione n° 80/1999 si possono enucleare una serie di principi espressamente riferiti all’autonomia e all’indipendenza del difensore civico locale e regionale e l’affermazione (punto 7) dell’importanza di questa figura in quanto istituzione più prossima al cittadino rispetto al difensore civico nazionale. La risoluzione fa espresso riferimento alla possibilità di più enti locali di consorziarsi per giungere ad una sfera ottimale di azione del Difensore civico rispetto all’area geografica interessata e alla popolazione. Per quanto attiene l’autonomia e l’indipendenza nella Risoluzione si raccomanda: Che la persona scelta abbia i requisiti professionali di conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione e che la persona scelta sia indipendente ed abbia anche agli occhi dei cittadini tali requisiti di persona “super partes” rispetto all’apparato politico – amministrativo dell’ente. Che siano ben specificati dall’ordinamento la durata del mandato, i limiti per una eventuale rielezione, le incompatibilità e l’indennità, con particolare riferimento alla necessità che l’indennità del Difensore civico sia commisurata a quella dei dirigenti dell’Ente tenuto conto di quello che sarà l’impegno effettivo del Difensore civico (presenza costante sul territorio o solo part – time etc.); Che il difensore civico abbia un adeguato staff per portare avanti il suo mandato; Che il difensore civico ha il diritto di accedere a tutti i documenti della pubblica amministrazione senza alcun limite, salvo i casi di segreto di Stato e le problematiche connesse alla materia della sicurezza nazionale e della difesa. Il Difensore civico deve inoltre avere potere di ispezione e di avvalersi di consulenze di esperti qualora la situazione richieda. Che la nomina avvenga tramite un atto dell’assemblea elettiva dell’Ente locale, optando di preferenza per un organo monocratico, pur non sollevando obiezioni rispetto all’eventuale scelta di un organo collegiale. Occorre garantire, qualora si opti per la nomina di organismi di difesa civica “di settore” (che comunque non possono essere alternativi rispetto ad un Difensore civico con mandato generale), gli opportuni meccanismi di raccordo fra i vari organismi. Che il Difensore civico sia competente nei confronti di tutti i settori dell’attività amministrativa con eventuali limitazioni (che comunque non riguardano la realtà Italiana e Toscana) rispetto al settore giudiziario, della pubblica sicurezza e della giustizia. Che il difensore civico svolge funzione di tutela e di mediazione, ma anche di stimolo e promozione; Che l’accesso al Difensore civico sia garantito a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione. Che al Difensore civico sia riconosciuto il potere di attivarsi di ufficio. Che l’Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni del Difensore civico, eventualmente prevedendo un termine perentorio per la risposta. La risoluzione prevede anche la possibilità di sanzioni per la mancata collaborazione con il Difensore civico. Che il Difensore civico relazioni periodicamente e che le sue relazioni siano rese pubbliche. Che il Difensore civico possa interloquire con gli Amministratori locali e con i Dirigenti dell’Ente locale. Che al Difensore civico venga conferito il potere di iniziare l’azione disciplinare. L’azione del Consiglio d’Europa in questo settore non si limita ai documenti internazionali. Abbiamo già ricordato che il Consiglio D’Europa pone come condizione per l’ammissione di nuovi stati all’Organizzazione che questi siano fra l’altro dotati di un Difensore civico. Il Consiglio D’Europa partecipa a numerosi programmi di aiuto internazionale per supportare gli uffici del Difensore civico di nuova istituzione nei paesi in via di sviluppo e nelle nuove democrazie. Inoltre: 1) Promuove incontri periodici fra i Difensori civici degli Stati membri (tavole rotonde) 2) Per la prima volta nel 2004 l’iniziativa si estenderà ai Difensori civici delle Regioni del Consiglio D’Europa. 3) Dal 1999 ha istituito un Commissario per i Diritti Umani che è l’ex Difensore civico della Spagna Alvaro Gil – Robles. I principi dell’Unione Europea (Carta di Nizza) L’Unione Europea non ha mai enunciato principi generali relativi alla difesa civica, tuttavia a partire dal 1995 ha istituito un Mediatore Europeo, la cui competenza è tuttavia riferita solo alle controversie non giurisdizionali nei confronti degli organismi amministrativi dell’Unione Europea. Poiché moltissimi cittadini europei si sono rivolti al Difensore civico Europeo per questioni relative alle modalità di applicazione del diritto comunitario da parte degli stati membri, dalla sua istituzione il Mediatore Europeo si è confrontato con i Difensori civici nazionali europei per creare una rete di scambio sia fra i Difensori civici europei che fra questi ed il Mediatore Europeo. Per l’Italia, in assenza di un Difensore civico nazionale a tali incontri è sempre stato invitato un funzionario del Difensore civico regionale Segretario del Coordinamento dei Difensori civici regionali e quindi si sono succeduti a tali incontri l’Ufficio del Difensore civico del Veneto, quello della Liguria, quello della Toscana e recentemente quello della Valle D’Aosta. Tale rete di scambio è stata formalizzata con il nome di Rete degli Agenti di collegamento fra Mediatore Europeo e Difensori civici degli Stati dell’Unione Europea. Il Mediatore Europeo inoltre ha promosso momenti di scambio e di confronto in un primo momento con i Difensori civici nazionali e, a partire dal 1997 anche con i Difensori civici regionali. Nel 1999 la Conferenza dei Difensori civici e degli Organi Similari delle Regioni dell’Unione Europea si è tenuta a Firenze, promossa dal Difensore civico della Regione Toscana. Al di là di questi momenti di scambio e coordinamento, attualmente nel diritto comunitario non troviamo formalizzati i principi di autonomia e di indipendenza riferibili direttamente ai difensori civici degli Stati membri. Ciò doverosamente precisato, il Progetto di Costituzione Europea (e prima ancora la Carta dei diritti Fondamentali Dell'unione Europea, nota come “Carta di Nizza”) prevede all’art. 43 che “Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.” Se da un lato abbiamo una “costituzionalizzazione” in omaggio alle risoluzioni internazionali sopra esaminate, dell’istituto del Difensore civico, d’altro canto essa vale solo con riferimento all’Unione e non agli Stati Membri. All’art. 41 la carta enuncia infine il “diritto alla buona amministrazione” inserendo a pieno titolo fra i diritti fondamentali anche il diritto alla buona amministrazione, anche in questo caso tuttavia limitandone la portata all’ambito delle Istituzioni Comunitarie. fra le osservazioni del Mediatore Europeo al progetto di costituzione Europea vi è quella di estendere la portata dei due principi anche agli ordinamenti degli Stati Membri. Proposta dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman (E.O.I) A conclusione di questo quadro di riferimento si ritiene utile riportare la proposta di una “Carta internazionale del difensore civico efficiente” dell’ E.O.I. (European Ombudsman Istitute),una associazione di Difensori civici Europea, con sede ad Innsbruck, cui appartengono molti Difensori civici nazionali dell’Unione Europea e del Consiglio D’Europa, i Difensori civici Regionali (ivi compreso quello della Toscana), alcuni Difensori civici locali Italiani ed Europei ed esperti della materia. La proposta qui allegata è stata redatta dal Difensore civico della Polonia (Docente Universitario ed ex giudice della Corte Costituzionale Polacca) e la bozza finale (rispetto alla quale sono state accolte significative osservazioni del Difensore civico della Toscana e di altri Difensori civici locali e regionali italiani ed Europei), costituisce un buon momento di sintesi e di riflessione dei principi sopra evidenziati sull’istituto. La traduzione italiana è stata curata dal Difensore civico della Regione Toscana. Commissario per la Tutela dei Diritti Civili della Repubblica della Polonia Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente Bozza finale L’istituto dell’ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un’importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l’istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale. È caratterizzato da un’ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l’ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una “vecchia” o una “nuova” democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto: - il livello dell’indipendenza dell’ombudsman dall’autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico; - le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto; - i poteri e le competenze attribuiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo – ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell’esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi - organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averle interpellate prima di prendere una decisione, allora controllare l’efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che hanno compiuto; il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un’irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti decisionali dell’Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi. Le differenti normative hanno un impatto significativo sull’effettività dell’istituto del Difensore civico. Le Nazioni Unite (Commissione diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D’Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l’OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico. Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di “Carta per l’efficienza del Difensore civico” le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell’attività pratica del Difensore civico; l’Istituto Europeo dell’Ombudsman presenta qui di seguito la “Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente” a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali. Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/1341, della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa2. Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell’Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell’istituto. Risoluzione 48/134 “Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993. 2 Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa il 17 giugno 1999. 1 I. Principi generali 1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Competenze e responsabilità”) l’istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l’indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni. La sua dipendenza organizzativa dall’autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo”) e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l’impegno preso nell’assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica). Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell’ombudsman da parte dell’organo parlamentare, con l’eccezione dalla possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo. Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull’attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo. In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all’organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato. 2. L’indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all’autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione “Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo” paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento. 3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso: 1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni; 2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione); 3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte. 4) L’obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa. 4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l’autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione. Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento normativo che lo ha istituito ad agire in giudizio – ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest’ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze. II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio: In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio D’Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze: 1. Il potere di proteggere da parte del Difensore civico i diritti le libertà deve essere assicurata nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l’autorità di un determinato stato. Ciò significa le persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi. 2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell’attività tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l’attività giurisdizionale a tutela dell’autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi. 3. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni. III. Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione 1. Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale. 2. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una controparte. 3. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione 4. Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l’intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d’ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci. 5. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all’interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà – con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4. 6. il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti normativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà. 7. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto. 8. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge. 9. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà. 10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili. 11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l’altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani. IV. Modalità operative del Difensore civico 1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza è gratuita. 2. Altri soggetti devono parimenti avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto. 3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionale possano essere oggetto di impugnativa. 4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali. 5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio. 6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione – anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie – al termine del procedimento). 7. Nell’istruttoria delle proprie pratiche il dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che hanno richiesto la sua assistenza e l’efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l’amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato. 8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato. 9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali: 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime, 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato. 10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione – in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà. Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni. 11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell’ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l’indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nei confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali. 12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell’autonomia locale. 13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e – a seconda delle possibilità – attraverso l’apertura di uffici sul territorio. 14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato. 15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato. V. Cooperazione fra Difensori civici all’interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali 1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all’interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici. 2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all’interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D’Europa, l’Unione Europea ed in particolare con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D’Europa, il Mediatore Europeo, l’Ufficio dell’OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS). 3. Particolare attenzione deve essere data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace – keeping, peace – building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all’interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami. Varsavia, marzo 2004 Allegati Elenco dei documenti delle Nazioni Unite e testo della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 Risoluzione 2/9 del Consiglio Economico e Sociale del 21 giugno 1946 Risoluzione 25 luglio 1960 del Consiglio Economico e Sociale 772/B (XXX). Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Geneve 1978, Commissione Diritti Umani ST/HR/SER A/2 e Add.1 Risoluzione dell’Assemblea Generale 33/46 del 14 Dicembre 1978, International Workshop on National Institutions, Documento del Consiglio Economico e Sociale E/CN/1992/43 e add. 1 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1992/54 del 3 marzo 1992 Risoluzione 1993/55 della Commissione Diritti Umani del 9 marzo 1993 Report of the World Conference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993 (A/Conf 157/24) Commissione Diritti Umani Report of the second International Workshop on national Institutions for the promotion and the protection of human rights, Tunisi 13 al 17 dicembre 1993 Report del Consiglio Economico e Sociale E/CN4/1994/45 del 23 dicembre 1994 Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20 dicembre 1993. Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1994/54 del 30 marzo 1994 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1995/50 del 3 marzo 1995 Third International Workshop on National Institution for the promotion and protection of human documenti del Consiglio Economico e Sociale E/CN. 4/1996/8 del 14 agosto 1995. Risoluzione dell’Assemblea Generale 50/176 del 22 dicembre 1995 Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1996/50 del 19 aprile 1996* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1997/40 dell’11 aprile 1997* Risoluzione dell’Assemblea Generale 52/128 del 12 dicembre 1997* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1998/55 del 17 aprile 1998* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 1999/72 del 28 aprile 1999* Risoluzione dell’Assemblea Generale 54/176 del 17 dicembre 1999 * Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2000/76 del 27 aprile 2000* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2001/80 del 25 aprile 2001* Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/158 del 19 dicembre 2001* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2002/83 del 26 aprile 2002* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2003/76 del 25 aprile 2003* Risoluzione dell’Assemblea Generale 58/175 del 22 dicembre 2003* Risoluzione della Commissione Diritti Umani 2004/75 del 21 aprile 2004* *Documenti reperibili su Internet: (www.unhchr.ch – Commissione Diritti Umani - o www.un.org per l’Assemblea Generale) Testo integrale della risoluzione dell’Assemblea Generale 48/134 del 20 dicembre 1993, che fa propri i Principi di Parigi sulle Istituzioni Nazionali, elaborati dalle Istituzioni Nazionali nel corso dell’International Workshop on National Institutions, Parigi 1992 National institutions for the promotion and protection of human rights The General Assembly, Recalling the relevant resolutions concerning national institutions for the protection and promotion of human rights, notably its resolutions 41/129 of 4 December 1986 and 46/124 of 17 December 1991 and Commission on Human Rights resolutions 1987/40 of 10 March 1987, 1988/72 of 10 March 1988, 1989/52 of 7 March 1989, 1990/73 of 7 March 1990, 1991/27 of 5 March 1991 and 1992/54 of 3 March 1992, and taking note of Commission resolution 1993/55 of 9 March 1993, Emphasizing the importance of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments for promoting respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Affirming that priority should be accorded to the development of appropriate arrangements at the national level to ensure the effectiveimplementation of international human rights standards, Convinced of the significant role that institutions at the national level can play in promoting and protecting human rights and fundamentalfreedoms and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms, Recognizing that the United Nations can play a catalytic role in assisting the development of national institutions by acting as a clearing-house for the exchange of information and experience, Mindful in this regard of the guidelines on the structure and functioning of national and local institutions for the promotion and protection of human rights endorsed by the General Assembly in its resolution 33/46 of 14 December 1978, Welcoming the growing interest shown worldwide in the creation and strengthening of national institutions, expressed during the Regional Meeting for Africa of the World Conference on Human Rights, held at Tunis from 2 to 6 November 1992, the Regional Meeting for Latin America and the Caribbean, held at San Jose from 18 to 22 January 1993, the Regional Meeting for Asia, held at Bangkok from 29 March to 2 April 1993, the Commonwealth Workshop on National Human Rights Institutions, held at Ottawa from 30 September to 2 October 1992 and the Workshop for the Asia and Pacific Region on Human Rights Issues, held at Jakarta from 26 to 28 January 1993, and manifested in the decisions announced recently by several Member States to establish national institutions for the promotion and protection of human rights, Bearing in mind the Vienna Declaration and Programme of Action, in which the World Conference on Human Rights reaffirmed the important and constructive role played by national institutions for the promotion and protection of human rights, in particular in their advisory capacity to the competent authorities, their role in remedying human rights violations, in the dissemination of human rights information and in education in human rights, Noting the diverse approaches adopted throughout the world for the promotion and protection of human rights at the national level, emphasizing the universality, indivisibility and interdependence of all human rights, and emphasizing and recognizing the value of such approaches to promoting universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, 1. Takes note with satisfaction of the updated report of the SecretaryGeneral, prepared in accordance with General Assembly resolution 46/124 of 17 December 1991; 2. Reaffirms the importance of developing, in accordance with national legislation, effective national institutions for the promotion and protection of human rights and of ensuring the pluralism of their membership and their independence; 3. Encourages Member States to establish or, where they already exist, to strengthen national institutions for the promotion and protection of human rights and to incorporate those elements in national development plans; 4. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to prevent and combat all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments; 5. Requests the Centre for Human Rights of the Secretariat to continue its efforts to enhance cooperation between the United Nations and national institutions, particularly in the field of advisory services and technical assistance and of information and education, including within the framework of the World Public Information Campaign for Human Rights; 6. Also requests the Centre for Human Rights to establish, upon the request of States concerned, United Nations centres for human rights documentation and training and to do so on the basis of established procedures for the use of available resources within the United Nations Voluntary Fund for Advisory Services and Technical Assistance in the Field of Human Rights; 7. Requests the Secretary-General to respond favourably to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national institutions for the promotion and protection of human rights as part of the programme of advisory services and technical cooperation in the field of human rights, as well as national centres for human rights documentation and training; 8. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of such national institutions; 9. Affirms the role of national institutions as agencies for the dissemination of human rights materials and for other public information activities, prepared or organized under the auspices of the United Nations; 10. Welcomes the organization under the auspices of the Centre for Human Rights of a follow-up meeting at Tunis in December 1993 with a view, in particular, to examining ways and means of promoting technical assistance for the cooperation and strengthening of national institutions and to continuing to examine all issues relating to the question of national institutions; 11. Welcomes also the Principles relating to the status of national institutions, annexed to the present resolution; 12. Encourages the establishment and strengthening of national institutions having regard to those principles and recognizing that it is the right of each State to choose the framework that is best suited to its particular needs at the national level; 13. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fiftieth session on the implementation of the present resolution. ANNEX Principles relating to the status of national institutions Competence and responsibilities 1. A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence. 3. A national institution shall, inter alia, have the following responsibilities: (a) To submit to the Government, Parliament and any other competent body, on an advisory basis either at the request of the authorities concerned or through the exercise of its power to hear a matter without higher referral, opinions, recommendations, proposals and reports on any matters concerning the promotion and protection of human rights; the national institution may decide to publicize them; these opinions, recommendations, proposals and reports, as well as any prerogative of the national institution, shall relate to the following areas: (i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions relating to judicial organizations, intended to preserve and extend the protection of human rights; in that connection, the national institution shall examine the legislation and administrative provisions in force, as well as bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems appropriate in order to ensure that these provisions conform to the fundamental principles of human rights; it shall, if necessary, recommend the adoption of new legislation, the amendment of legislation in force and the adoption or amendment of measures; (ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up; (iii) The preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, and on more specific matters; (iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the country where human rights are violated and making to it for initiatives to put an end to such situations and, where necessary, expressing an opinion on the positions and reactions of the Government; (b) To promote and ensure the harmonization of national legislation regulations and practices with the international human rights instruments to which the State is a party, and their effective implementation; (c) To encourage ratification of the above-mentioned instruments or accession to those instruments, and to ensure their implementation; (d) To contribute to the reports which States are required to submit to United Nations bodies and committees, and to regional institutions, pursuant to their treaty obligations and, where necessary, to express an opinion on the subject, with due respect for their independence; (e) To cooperate with the United Nations and any other organization in the United Nations system, the regional institutions and the national institutions of other countries that are competent in the areas of the promotion and protection of human rights; (f) To assist in the formulation of programmes for the teaching of, and research into, human rights and to take part in their execution in schools, universities and professional circles; (g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of discrimination, in particular racial discrimination, by increasing public awareness, especially through information and education and by making use of all press organs. Composition and guarantees of independence and pluralism 1. The composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the promotion and protection of human rights, particularly by powers which will enable effective cooperation to be established with, or through the presence of, representatives of: (a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists; (b) Trends in philosophical or religious thought; (c) Universities and qualified experts; (d) Parliament; (e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an advisory capacity). 2. The national institution shall have an infrastructure which is suited to the smooth conduct of its activities, in particular adequate funding. The purpose of this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to be independent of the Government and not be subject to financial control which might affect its independence. 3. In order to ensure a stable mandate for the members of the national institution, without which there can be no real independence, their appointment shall be effected by an official act which shall establish the specific duration of the mandate. This mandate may be renewable, provided that the pluralism of the institution's membership is ensured. Methods of operation Within the framework of its operation, the national institution shall: (a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they are submitted by the Government or taken up by it without referral to a higher authority, on the proposal of its members or of any petitioner; (b) Hear any person and obtain any information and any documents necessary for assessing situations falling within its competence; (c) Address public opinion directly or through any press organ, particularly in order to publicize its opinions and recommendations; (d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its members after they have been duly convened; (e) Establish working groups from among its members as necessary, and set up local or regional sections to assist it in discharging its functions; (f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or otherwise, responsible for the promotion and protection of human rights (in particular ombudsmen, mediators and similar institutions); (g) In view of the fundamental role played by the non-governmental organizations in expanding the work of the national institutions, develop relations with the non-governmental organizations devoted to promoting and protecting human rights, to economic and social development, to combating racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, physically and mentally disabled persons) or to specialized areas. Additional principles concerning the status of commissions with quasijurisdictional competence A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions concerning individual situations. Cases may be brought before it by individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations, associations of trade unions or any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to the principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions entrusted to them may be based on the following principles: (a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the law, through binding decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality; (b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the remedies available to him, and promoting his access to them; (c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other competent authority within the limits prescribed by the law; (d) Making recommendations to the competent authorities, especially by proposing amendments or reforms of the laws, regulations and administrative practices, especially if they have created the difficulties encountered by the persons filing the petitions in order to assert their rights. Elenco dei documenti del Consiglio D’Europa e testo della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (75) 757 del 1975, Risoluzione del Comitato dei Ministri R (85) 8 il 23 settembre 1985 Raccomandazioni del Comitato dei Ministri R (85) 13 del 23 settembre 1985 Raccomandazione del Comitato dei Ministri R (97) 14 del 30 settembre 1997* Risoluzione del Comitato dei Ministri R (97) 11 30 settembre 1997 * Raccomandazione 61 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa del 17 giugno 1999* * documenti reperibili al sito www.coe.int RESOLUTION 80 (1999)1 on the role of local and regional mediators/ombudsmen in defending citizens' rights The Congress, 1. Recalling the texts adopted by Council of Europe bodies in the field of mediation; 2. Bearing in mind the results of the conference in Messina (Italy, 13-15 November 1997) on "Making the protection of rights more accessible to citizens: the ombudsman at local and regional level" as well as the Congress’s survey on the institution of mediator, ombudsman and "civic defender" at local and regional level in Europe; 3. Noting the results of the activities conducted by the Council of Europe at the "Round Tables with European Ombudsmen" in Florence (7-8 November 1991), Lisbon (16-17 June 1994), Limassol (8-10 May 1996) and Malta (October 1998); 4. Considers that citizens are increasingly in need of an institution which is both attentive to their needs and able to bring pressure to bear on public authorities in the defence of their rights; 5. Believes that mediation can meet citizens’ needs by facilitating their relations with local and regional institutions and points out that some European municipalities and regions have already set up mediators’ or ombudsmen’s offices offering citizens a readily accessible means of ensuring that their authorities are functioning properly; 6. Draws attention to the fact that the weaker categories of society, such as the disabled, minors, minorities and immigrants, who often have more contact with the public authorities than other categories, require a simple and reliable means of access to public procedures; 7. Draws attention to the fact that Norway created the post of children's ombudsman in 1981 and suggests examining the feasibility of making the defence and promotion of children's rights (under the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child) the responsibility of ombudsmen's offices, providing them with suitably qualified staff and adequate resources; 8. Affirms that mediation, as a means of settling and avoiding disputes, can reduce the need for judicial proceedings and hence the caseload of the administrative and civil courts, and satisfy citizens’ needs, facilitating relations between them and the local and regional authorities; 9. Considers that a number of countries need to set up an institution designed to ensure fairness, respect for the rule of law and good government and also able to communicate with the public; 10. Notes that, in various European countries, a number of local and regional authorities, which are by definition most in tune with citizens’ needs, have already set up institutions of this kind, enabling citizens to contribute to improvements in the way the public authorities operate; recalls that it was Sweden which, in 1809, instituted, for the first time, the function of protection for citizens, followed by Finland in 1919; 11. Considers that the work of local and regional ombudsmen, who are able to investigate and monitor the proper functioning of the activities of public authorities, may help: – to reduce the gap between public authorities and European citizens; – to increase the efficiency and openness of administrative services by improving public access to administrative procedures; – to establish genuine dialogue between the citizens and the public authorities by combining their efforts with those of the Citizen’s Advice Bureaux which already exist within various authorities; 12. Points out that, in analysing the experiences of ombudsmen at local and regional level throughout Europe, the participants at the Messina Conference expressed a desire for this institution to be adopted in all European countries for the benefit of those citizens who do not yet have access to this type of protection; Declares: 13. that the institution of local and regional ombudsmen contributes to the application of the principles of the European Charter of Local Self-Government; 14. that the practice of "civic mediation" should be reinforced where it already exists and set up officially in municipalities and regions which do not yet have this means of protecting citizens; Adopts: 15. the principles governing the setting up of local and regional ombudsmen’s offices as set out in the Appendix to this Resolution; Recommends: I. that local and regional authorities which do not have this institution: 16. set up municipal and regional ombudsmen’s offices with appropriate legal instruments, powers, infrastructure and staffing, bearing in mind the principles governing the institution of the ombudsman at local and regional level; 17. consider, where necessary, pooling the resources of smaller municipalities to set up shared ombudsmen’s offices; II. that local and regional authorities which do have this institution: 18. take heed of the aforementioned principles with a view to reforming this institution where appropriate; 19. set up a transnational network of local and regional ombudsmen to pool experience and investigate possibilities of co-operation or co-ordination to solve citizens’ problems vis-à-vis the public authorities; 20. Improve the quality and the flow of information for citizens about the possibilities offered by such an institution; Requests that the appropriate bodies: 21. plan to hold conferences, seminars and other events, preferably in central and eastern European countries, designed to promote awareness and encourage the setting up of this means of protecting citizens; 22. set up within the Congress a select group of local and regional ombudsmen with a consultative and advisory role in the work of the Congress. Appendix Principles governing the institution of the mediator at local and regional level Preamble 1. The diversity of legal systems in European countries, the different forms of decentralisation in these countries and the variety of approaches to the appointment of ombudsmen at local and regional level suggest that we should propose a general model which might be applied in the various member countries of the Council of Europe in a way that takes the particular features of each system into account. Legal framework 2. In view of the diversity of legal systems in Council of Europe member countries, it would be inappropriate to lay down rigid principles regarding the type of legal rules to be used to institute ombudsmen (constitutional laws, specific laws, statutes of regions or municipalities, decrees, regulations, etc.). Each relevant body may, in accordance with domestic law, adopt legal measures appropriate to its particular aims. The institution of the ombudsman 3. The institution of the ombudsman (at European, national, regional, provincial, municipal level, etc.) helps both to reinforce the system of human rights protection and to improve the relations between the public authorities and the citizens. 4. Without interfering with the activities of the judicial bodies (international courts, committees and supervisory organs, and domestic courts), the ombudsman protects the rights, interests and specific circumstances of individuals in relation to the acts and conduct of the public authorities. 5. According to the degree of administrative decentralisation in states and the autonomous powers conferred on the local authorities at various levels (states, Länder, cantons, regions, autonomous communities, Départements, provinces, municipalities, etc.), the institution of local and regional ombudsmen seeks to provide protection of citizens at the closest level possible. 6. Supervision of public authorities whose activities have a direct impact on citizens and users of services would appear to be further-reaching and more effective at local level than at wider levels (regional or national), because the latter are primarily concerned with planning, policy-making and co-ordination. 7. The proximity between ombudsmen and citizens has obvious advantages for citizens. To achieve this, the solution of appointing ombudsmen for each local or regional authority with administrative and/or legislative autonomy is preferable by far to the solution of extending the national ombudsman’s sphere of competence to the acts and conduct of local or regional authorities. 8. In countries where the degree of administrative decentralisation justifies appointing an ombudsman in every municipality, in order to avoid splitting up the territory excessively it is desirable to form associations of municipalities, so as to ensure that each ombudsman’s sphere of competence is not too narrow in terms of geographical area and the number of citizens covered. The choice of the ombudsman 9. The essential qualities of an ombudsman as regards his functions are independence, impartiality and competence. To this end, the person chosen must not be influenced by (or subjected to pressure from) the organs of the local and regional authorities, their senior officials, political parties, etc. 10. It is advisable: i. to avoid appointing a politician (ie someone who has been elected to an assembly or is a member of a political party); independence and impartiality must be seen by citizens, and in this regard appearances are also important; ii. to subject candidates to close scrutiny in order to exclude those who may have (or even appear to have) connections with the local authority (interests associated with their careers or functions, political or economic interests, etc.); iii. to ensure that candidates’ training and qualifications are consistent with the duties of the ombudsman, who should possess adequate knowledge of the workings and rules of administration. 11. Similarly, it would be desirable to specify the term of office, the limits on reelection and the functions and activities that are incompatible with the duties of the ombudsman. Consideration should also be given to the need to strike a balance between the functions and limitations of the post in order to ensure that suitable candidates apply. 12. There should be provision for remuneration, depending on the system of recruitment (full-time, part-time, etc.) and comparable to the remuneration paid to senior officials of the administration. Where ombudsmen receive no remuneration, there are insufficient guarantees of independence and impartiality. 13. The appointment of the ombudsman, once the appropriate procedures have been completed (proposal, consideration of candidatures, opinions, etc.) should be entrusted to the elected assembly of the local authority. 14. Practical experience in European countries suggests that ombudsmen should be appointed as individuals. However, there do not appear to be any fundamental objections to the choice of a collegiate body. 15. The appointment of ombudsmen whose competence is limited to a specific field (health, telecommunications, etc.) or to a specific group of persons requiring protection (persons with disabilities, immigrants, minorities, etc.) is no alternative to the ombudsman with general competence. There is no objection in principle to the appointment of these specialised ombudsmen in addition to other ombudsmen. However, there is a need to avoid excessive proliferation which might interfere with the functioning of a general system for the protection of human rights. The office and services of the ombudsman 16. The need to adopt solutions which are appropriate to each particular case, according to the different factors of organisation, size of the local or regional authority, budget, etc. make it impossible to lay down guidelines. However, it is useful to set out the essential aims to be pursued: i. the ombudsman should be provided with a level of staff, in terms of numbers and qualifications, appropriate to the extent of his territorial competence and the number of individuals who might call on his services; ii. staff may be placed at the ombudsman’s disposal by the local authorities or recruited directly by the ombudsman. The latter solution is preferable, in view of the need for independence which also applies to the ombudsman’s officials; iii. the ombudsman must have the premises, technical services and other services necessary for him to perform his duties effectively. Powers and functions of the ombudsman 17. Differences in legal systems, administrative organisation and the degree of autonomy enjoyed by the local authorities play a fundamental role in determining the powers of the ombudsman. It is not desirable to propose a single model for these powers, since in each state these matters are organised in a particular way. However, it is helpful to indicate the objectives to consider in the very delicate exercise of determining the ombudsman’s powers: i. since a direct relationship between the autonomy of the local authorities and the ombudsman has been established, it follows that the ombudsman’s field of competence should extend to all acts and conduct of the local administrative authorities; ii. the powers of the national ombudsman and those of the local and/or regional ombudsman should be distributed in such a way that all activities and conduct of the public authorities are covered and no gaps are left which would leave the individual unprotected; iii. any limitations in respect of acts and conduct relating, for example, to particular fields (national defence, public security, law enforcement, etc.) should be reduced to what is essential; iv. as regards the delimitation of powers between the ombudsman and the judiciary, there are still likely to be grey areas and areas of overlap. However, in the interests of the protection of individuals, the possibility of choosing between two procedures or using them in turn should not be excluded. 18. In deciding on the powers and duties of the ombudsman, provision should be made for: i. a function of consultation to help individuals settle their problems with the public authorities; ii. the essential function of supervision and mediation; iii. a function of promotion, which is necessary to help resolve cases of maladministration at their source and make the public authorities more efficient and observant of human rights. Access to the ombudsman 19. Access to the ombudsman must be open to every natural or legal person who considers that he has sustained damage of any kind as a result of an act or the conduct of the local administrative authority. Any discrimination based on nationality (for example, where access is limited to citizens only), race, sex, etc. is contrary to the general principles which govern the protection of human rights. 20. In order to make access to the ombudsman easier in practice, the office should be open every day, and provision should also be made for consultation by telephone and/or electronic means. The use of the new information technologies for contact between the ombudsman and citizens is highly advisable. 21. The ombudsman’s services must be provided free of charge and the procedure must be flexible and without major formalities so that delays, complications and expenses for the individual may be avoided. 22. Applicants should be kept informed of the initiatives taken by the ombudsman and, if possible, of subsequent developments and the final outcome. Where the action taken is aimed at achieving a compromise, the applicant’s prior consent must be obtained. 23. The ombudsman must be empowered to act on his own initiative, at least whenever he is aware of acts, conduct and/or situations which may be the source of harm for individuals in general or for a category or group of individuals. The ombudsman’s means of action 24. The ombudsman must be guaranteed free access to the documents, files and archives of the administrative authority concerned which he requires in order to perform his duties. Other than in extreme cases where the principle of state secrecy is invoked for reasons relating to defence, national security, etc., no refusal is acceptable. 25. Freedom of access should also include the possibility to conduct enquiries and visit and/or inspect the relevant scene with the help of experts where the situation so requires. 26. The official responsible for the act or conduct at issue must be available to answer the ombudsman’s questions and to help him carry out his tasks. 27. The administrative authority concerned should be required to take the ombudsman’s recommendations, suggestions and other initiatives into consideration and in any event to state the reasons which in its view prevent it from giving effect to them. The authority’s response should be received within a prescribed period. 28. In order to ensure effective freedom of access, appropriate penalties should be laid down and imposed for any refusal, obstacle, impediment or other form of obstruction on the part of a civil servant or public official. 29. The results of the ombudsman’s action should be set out in special, periodic or annual reports or in other documents and made public by whatever means appropriate. 30. So that the function of promotion may be successful, the ombudsman should be able to approach the organ of the local authority responsible for adopting the relevant provisions regarding administrative action, the organisation of services, regulations, procedures, etc. in order to suggest any ways (repeal, amendment of measures in force, proposal for fresh provisions, etc.) in which the authority’s effective observance of individual rights might be improved. 31. In order to make the ombudsman’s intervention more effective, governments and local and regional authorities should consider the possibility of conferring on him the following powers: i. the power to initiate disciplinary proceedings directly against a civil servant or public official of who has seriously impeded the exercise of the ombudsman’s functions, or where the ombudsman’s action has revealed and proved that the civil servant or official concerned is directly liable for the harm sustained by the applicant; ii. the power to report to a higher authority the authorities’ refusal to follow the ombudsman’s recommendations and suggestions where the reasons given for not doing so appear unsatisfactory. 1. Debated by the Congress and adopted on 17 June 1999, 3rd sitting (see doc. CG (6) 9, draft Resolution, presented by Mr M. Haas, Rapporteur). ALLEGATO C “Tabelle relative alle disposizioni statutarie in materia di difesa civica locale” Comuni capoluogo – Province – Comuni scelti a campione Scheda di sintesi La ricerca in oggetto è stata effettuata - nell’ambito del progetto che ha portato alla redazione della carta della difesa civica locale - allo scopo di analizzare le norme degli statuti dei Comuni della Regione Toscana in materia di difesa civica locale, in modo da verificare non solo il recepimento da parte di queste fonti della possibilità di istituire la figura del difensore civico locale, ma anche per evidenziare le analogie, le differenze e le eventuali criticità delle varie disposizioni statutarie. Tale esame ha consentito di constatare una situazione di quasi totale recepimento da parte degli statuti di questa figura: la maggior parte di questi prevede, infatti, tra gli istituti di garanzia e partecipazione del cittadino, la possibilità di istituire il difensore civico locale, sia in forma singola sia in forma associata con altri comuni o in convenzione con la Provincia o con la Regione. Nelle Province di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, gli statuti di tutti Comuni prevedono la figura del difensore civico. Nella Provincia di Arezzo, così come nella Provincia di Livorno e Siena, lo statuto di un Comune non prevede tale figura. Più numerosi gli statuti dei Comuni in Provincia di Grosseto e di Pisa (rispettivamente quattro e sette) che non contengono alcuna disposizione in merito. L’analisi svolta ha inoltre evidenziato una situazione di sostanziale omogeneità delle disposizioni statutarie in materia sia per quanto riguarda l’articolazione delle stesse, sia con riferimento al contenuto vero e proprio. In particolare - a parte un numero esiguo di statuti comunali che si limita a prevedere in un unico articolo la possibilità per il comune di istituire il difensore civico - la gran parte di questi si articola in disposizioni volte a definire la posizione giuridica, il ruolo, lo status e i poteri dello stesso. L’analogia di struttura delle disposizioni statutarie che si è riscontrata ha così consentito di predisporre delle tabelle conformate per punti omogenei. Il primo punto, relativo alla posizione giuridica che il difensore civico occupa nell’ambito dell’Amministrazione comunale, si riferisce alle diverse disposizioni che individuano il grado di autonomia e di indipendenza del difensore civico, definiscono la dotazione e l’indennità e individuano le modalità di confronto con gli altri organi (nella maggior parte dei casi con il Consiglio comunale, nell’ambito del quale generalmente si inserisce l’ufficio del difensore civico). Il secondo descrive invece il ruolo che spetta al difensore civico, indicando i soggetti nei confronti dei quali può intervenire, i casi di intervento e riportando la formula che individua in linea generale la funzione che questa figura è chiamata ad espletare. Il terzo riporta le disposizioni che definiscono lo status del difensore civico, quali quelle che ne regolano la nomina, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica, la prorogatio, i casi di revoca, i requisiti soggettivi. Infine, per quanto riguarda il quarto punto, si sono analizzate le disposizioni statutarie che descrivono i poteri che il difensore civico può espletare nell’esercizio delle proprie funzioni (potere di segnalazione, potere di convocazione, diritto di accesso, potere di mediazione, potere di segnalazione alla stampa, potere di attivazione del procedimento disciplinare, casi di esclusione). Sono state, quindi, redatte: una tabella relativa alle disposizioni statutarie dei comuni capoluogo di Provincia, una tabella relativa alle disposizioni statuarie delle diverse amministrazioni provinciali ed una relativa alle disposizioni degli statuti di due comuni scelti a campione per ogni Provincia. Il campionamento è stato effettuato sulla base del numero degli abitanti; in particolare, sono state analizzate le disposizioni statutarie di un comune piccolo (con numero di abitanti inferiore a 5000) e di un comune grande (con numero di abitanti superiore a 10.000). Con riferimento ai comuni capoluogo di Provincia, la tabella relativa alla posizione giuridica ha evidenziato che, su undici Comuni capoluogo, sei statuti definiscono con una formula molto ampia la posizione di autonomia e indipendenza che deve caratterizzare la figura del difensore civico. Quasi tutti gli statuti si preoccupano di definire le dotazioni di mezzi e di personale dei quali si avvale l’ufficio del difensore civico. Negli statuti di quattro comuni (Arezzo, Livorno, Prato e Pistoia) si fa rinvio al regolamento, quale fonte idonea a disciplinare le modalità di organizzazione dell’ufficio. Negli statuti di due Comuni (Lucca e Pisa) non esiste alcuna disposizione relativa a tale profilo. A questo proposito si segnala la particolare attenzione dedicata a questo profilo dal regolamento del Comune di Arezzo che, oltre a definire la sede presso la quale il difensore civico è chiamato ad operare, le attrezzature di cui deve essere corredato e il personale che lo deve costituire, prevede anche l’istituzione di un vice difensore civico, che “dipende funzionalmente dal titolare della carica, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi”3. Per quanto riguarda l’indennità di funzione, solo gli statuti dei Comuni di Lucca e di Pisa non affrontano il tema. Negli statuti di sei Comuni (Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa, Pistoia, Siena) si fa invece rinvio al regolamento; fra questi sei, il regolamento di Arezzo stabilisce che questa sia il 60% dell’indennità corrisposta agli Assessori e analogamente il regolamento sul difensore civico del Comune di Livorno stabilisce che l’indennità sia stabilita dal Consiglio comunale 3 Cfr. art. 6, comma 1 del Regolamento del Difensore civico. all’atto della nomina e commisurata a quella fissata per gli Assessori in carica. I regolamenti di Massa, Pistoia e Siena definiscono invece l’indennità di funzione in proporzione a quella fissata per il Sindaco. Il regolamento del Comune di Prato si limita poi a rinviare alla scelta del Consiglio comunale, prevedendo comunque anche il rimborso delle spese sostenute. Gli statuti di due Comuni (Carrara e Firenze) stabiliscono che l’indennità sia pari a quella percepita dagli Assessori comunali. Quanto al ruolo che il difensore civico è chiamato a svolgere (soggetti nei confronti dei quali può intervenire, casi di intervento e funzione che in generale compete al difensore civico), quasi tutti gli Statuti (tranne quelli dei Comuni di Livorno, Lucca, Pisa e Siena) prevedono che il difensore civico possa intervenire sia su richiesta dei singoli sia di propria iniziativa. Lo Statuto del Comune di Livorno limita poi l’intervento del difensore civico ai casi di richiesta dei soggetti portatori di un interesse qualificato. Su undici Comuni Capoluogo, nove statuti prevedono che l’ambito di attività non sia limitato alla sola amministrazione comunale, ma si estenda anche agli enti e aziende dipendenti e controllati (cinque statuti fanno espresso riferimento anche alla possibilità di intervento nei confronti dei soggetti gestori di servizi pubblici). Lo statuto di Grosseto non definisce invece l’ambito di intervento, mentre il regolamento del Comune di Livorno prevede espressamente che il difensore civico possa intervenire nei confronti di altri soggetti, (enti, imprese o società erogatrici di pubblici servizi nei quali ci sia una partecipazione dell’Amministrazione comunale) solo se risulti formalizzata da parte degli stessi la disponibilità di tale estensione. Con riferimento allo status del difensore civico, l’esame delle disposizioni statutarie ha rivelato una situazione per cui in sei Comuni (Arezzo, Carrara, Grosseto, Lucca, Pistoia) il difensore civico viene eletto con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, senza che sia previsto un meccanismo sostitutivo nel caso in cui non si riesca a procedere all’elezione per il mancato raggiungimento del quorum richiesto. Negli Statuti di quattro Comuni (Firenze, Livorno, Massa, Prato), nel caso in cui nelle prime votazioni non si raggiunga il suddetto quorum, il difensore civico in successive sedute viene comunque eletto se viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi. Negli Statuti di Pisa e di Siena si procede all’elezione con maggioranze più ampie (per il Comune di Pisa 4/5 nei primi due scrutini e 2/3 nel terzo; per Siena 4/5). Tutti gli statuti (tranne quello del Comune di Grosseto e quello del Comune di Pisa) prevedono tra i requisiti soggettivi, oltre al possesso di doti morali di correttezza, indipendenza e imparzialità, anche una specifica competenza giuridico-amministrativa. A tal proposito merita segnalare una disposizione dello statuto di Massa che tra i requisiti soggettivi per l’elezione a difensore civico prevede la residenza nel Comune da almeno 5 anni. Per quanto attiene ai poteri che il difensore civico può esercitare nell’espletamento delle proprie funzioni, l’analisi svolta ha evidenziato una situazione di sostanziale differenziazione fra gli statuti di quei Comuni che hanno optato per disciplinare attraverso tale fonte i poteri che competono al difensore civico (Arezzo, Carrara, Firenze, Livorno, Massa, Prato e Siena) e di quelli che invece non si estendono a tale ambito (Grosseto, Lucca, Pisa e Pistoia). I primi prevedono tutti poteri analoghi; in particolare comune a tutti gli statuti è l’attribuzione al difensore civico del potere di segnalare gli eventuali abusi, disfunzioni e ritardi, di richiedere l’esame congiunto della pratica sottoposta al suo ufficio, nonché di chiedere e ottenere copia degli atti e documenti relativi all’oggetto del suo intervento, senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo negli statuti di cinque Comuni (Arezzo, Firenze, Livorno, Massa e Prato) si prevede invece il potere di attivazione del procedimento disciplinare. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla tabella relativa alle disposizioni statutarie delle amministrazioni provinciali. Nell’ambito di questa, un primo dato che merita segnalare è costituito dalla mancanza nello statuto della Provincia di Siena di alcun riferimento alla figura del difensore civico. Per quanto attiene alle disposizioni relative alla posizione giuridica, gli statuti di cinque Province si aprono con il ricorso ad un’ampia formula sulle condizioni di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare l’istituto del difensore civico. Solo quattro statuti prevedono e stabiliscono l’indennità da corrispondere al difensore civico, mentre altri quattro statuti prevedono il rinvio al regolamento come fonte idonea a disciplinare questo aspetto. Particolarmente dettagliato sull’argomento appare il regolamento della Provincia di Arezzo, che disciplina anche il rimborso delle spese sostenute dal difensore civico per i viaggi. Con riferimento al ruolo attribuito al difensore civico dagli statuti, tutti contengono una formula di definizione in generale delle funzioni che spettano a questa figura, individuata come garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione provinciale. Solo gli statuti di tre Province estendono espressamente l’ambito di attività anche ai soggetti che gestiscono servizi pubblici. Per la Provincia di Prato, questa estensione è invece effettuata in sede regolamentare. Relativamente allo status del difensore civico, quattro statuti prevedono che sia eletto con la maggioranza dei 2/3 nella prima votazione e prevedono dei meccanismi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento di tale quorum. Analoga previsione è contenuta sia nel regolamento del difensore civico della Provincia di Firenze sia in quello di Prato. Lo statuto della Provincia di Arezzo richiede la maggioranza dei 3/4 nelle prime due votazioni e dei 2/3 nelle sedute successive. Gli Statuti delle Province di Grosseto e Livorno richiedono invece la maggioranza assoluta. Quanto ai poteri che spettano al difensore civico, comune a quasi tutti gli statuti (sette) è la previsione per cui questo può convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica, nonché chiedere e ottenere copia di atti e documenti senza che gli possa essere opposto il segreto d’ufficio. Solo gli statuti di tre amministrazioni provinciali (Firenze,Grosseto, Livorno) prevedono il potere di attivazione del procedimento disciplinare. La tabella relativa alle disposizioni statutarie dei Comuni scelti a campione ha evidenziato che in linea tendenziale gli statuti dei Comuni associati contengono disposizioni assai scarne sulla figura del Difensore civico, in quanto per larga parte rinviano allo strumento convenzionale. Dove sono previste norme più articolate, in genere, viene dedicata attenzione alla modalità di nomina, alla durata in carica ed in via generale allo status del difensore civico. In particolare, con riferimento alle modalità di nomina si è verificato che nella maggior parte degli statuti sono stabilite maggioranze qualificate. A tal proposito si segnala che in otto comuni (Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Follonica e Comuni Associati della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo), nell’ambito delle Province di Livorno, Grosseto e Pisa, la nomina del difensore civico avviene per elezione diretta. Su venti comuni scelti a campione, soltanto undici statuti contengono un'espressa disposizione relativa all’indennità di carica. Piuttosto omogenea è la declaratoria dei poteri, sempre riferiti all’esercizio dell’accesso agli atti, alla possibilità di convocare il responsabile del procedimento per ottenere informazioni e per procedere all’esame congiunto della pratica, nonché al potere di segnalazione agli organi competenti. Si rileva, infine, come entrambi gli Statuti presi a campione nella Provincia di Prato prevedono, tra i requisiti per la nomina, la residenza nel territorio della provincia medesima. RELAZIONE Signor Presidente, Signori Consiglieri, la Relazione che mi accingo a presentarVi è la seconda del mio secondo mandato. Questo Consiglio Provinciale e tutte le forze politiche qui rappresentate mi hanno onorato di un mandato amplissimo: perciò nuovamente Vi ringrazio, sentendomi legittimamente e motivatamente impegnato nel ruolo di Difensore Civico della Provincia di Massa-Carrara. Introduzione. In questa Relazione, si tralascerà di parlare delle origini della figura del Difensore Civico, in quanto già descritte nelle Relazioni degli anni precedenti, cercando anzi di delinearne gli elementi più salienti di attualità. Si ricorda unicamente che, nell’esperienza italiana, in sintonia con la figura dell’Ombudsman nordeuropeo del 1800, la L. 142/1990, all’art. 8, ha previsto l’istituzione facoltativa del difensore civico comunale e provinciale, da realizzare attraverso lo Statuto, con l’individuazione delle prerogative del difensore civico, dei mezzi allo stesso attribuiti e dei suoi rapporti con il Consiglio dell’Ente. Ma, come noto, tale novità si è inserita all’interno di una “rivoluzione” normativa che ha travolto gli enti locali in particolare negli ultimi dieci anni, capovolgendo molti principi un tempo intangibili. Solo per rammentare sinteticamente qualche esempio, si è passati dal segreto di ufficio alla trasparenza (Legge n. 241/1990 e s.m.); è stata rigidamente separata l’amministrazione, riservata agli organi politici, dalla gestione, di competenza dei tecnici; sono stati messi al centro dell’attività amministrativa i tre cardini dell’economicità, efficienza ed efficacia, che, dovendo ispirare l’agire di ogni ente pubblico, hanno imposto un mutamento di andatura agli uffici. Per non parlare delle normative in materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa, che confermano la volontà di instaurare una mentalità che metta al primo posto il cittadino-utente. Difensore Civico Regionale e rapporti con gli Enti Locali. In linea con i mutamenti sopra accennati, anche la fisionomia del difensore civico nel nostro sistema pubblicistico è molto cambiata, a partire dalla fine degli anni Novanta. Se, in origine, ad esso spettavano essenzialmente compiti di vigilanza (generica) e stimolo sull’operato degli organi amministrativi regionali, onde ovviare ad eventuali ritardi e/o inerzie di questi ultimi, con il necessario corredo di poteri istruttori e di referto sulla singola vicenda, con la seconda riforma Bassanini (Legge n. 127/1997), il suo ruolo è venuto infatti acquisendo nuove importanti attribuzioni, che hanno finito con lo snaturarne l’originaria conformazione, modellata sulla falsariga dell’ombudsman scandinavo. Per un verso, infatti, la vigilanza è stata estesa anche agli organi periferici dello Stato insediati sul territorio regionale (art. 16). Per altro verso, e soprattutto, si è ritenuto di devolvere a tale figura anche il cosiddetto controllo sostitutivo sugli Enti locali (art. 17, c. 45, poi confluito nell’art. 136 del TUEL), nel quadro di un ampio processo di riconfigurazione del sistema dei controlli sulle autonomie (ma tale controllo non è più attuato dal Difensore Civico della Regione Toscana, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, L.R.T. n. 2/2002, dichiarata con sent. C.Cost. n. 173/2004, di cui ultra). La suddetta riconfigurazione è stata realizzata attraverso un limitato ricorso al sindacato preventivo di legittimità (limitato a pochi atti), l’esclusione di quello di merito e, da ultimo, tramite l’introduzione, al posto dei Coreco, dei difensori civici comunali e provinciali (art. 17, commi da 32 a 45, confluiti negli artt. 126 e seguenti del TUEL). Questo processo, tentato prima a Costituzione invariata, e quindi sul solo piano della revisione della legislazione ordinaria, è successivamente sfociato nella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Nell’ambito della stessa (come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2004, n. 173), l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente (in tal senso, anche le decisioni nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004, sempre della Corte Costituzionale). Tuttavia, ha specificato il giudice delle leggi, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall’esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali. Tra questi principi, vi è, anzitutto, quello secondo il quale l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della regione, o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l’attitudine dell’intervento ad incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito. Nella giurisprudenza della Corte, del resto, è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano, nonché per l’incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della regione e non già ad apparati amministrativi (si vedano le pregresse sentenze della C. Cost. nn. 460/1989, 352/1992, 313/2003). Infatti, le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi, a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali, presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali essi assumono la responsabilità. Da questo punto di vista, secondo la Corte, il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è infatti titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo spettanti (anteriormente all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione) ai comitati regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall’art. 17 della L. 127/1997 (ora art. 136 del TUEL 2000) e da alcune leggi regionali successive. Si tratta, in altri termini, essenzialmente di una figura (che deve essere prevista dallo Statuto) preposta alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione regionale, con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, alla quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidano in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali. La stessa Carta della Difesa Civica (approvata dalla Conferenza Difensori Civici della Toscana il 27/9/2004 e dal Consiglio delle Autonomie Locali l’8/10/2004, sottoscritta dal Difensore Civico Regionale Giorgio Morales e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Alessandro Pesci, in data 14 ottobre 2004) rileva che la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 112 del 2004, “denunzia una irrisolutezza circa l’individuazione della natura del difensore civico, ma, al tempo stesso, non fornisce indicazioni univoche in merito: un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che, al di là di altre funzioni satelliti, sembra essere quella predominante e tipica del difensore civico, conduce ad una sua inequivoca collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo)”. In ragione di ciò, l’indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento. Ma non solo: oltre all’indipendenza oggettiva e soggettiva, occorre che il difensore civico possa esprimere un’effettiva terzietà ed abbia quindi anche un’autonomia economico-finanziaria garantita dall’Ente. Per la Corte Costituzionale, la stessa natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare, nei confronti degli enti locali, interventi di tipo sostitutivo (nello stesso senso, da ultima, si veda la sentenza n. 167/2005). Questo costante indirizzo fatto proprio dalla Corte non determina peraltro ricadute di segno negativo sull’art. 136 del TUEL. Questa norma, infatti, dispone che, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provveda a mezzo di commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale, ove costituito. In tal caso, infatti, il potere sostitutivo in sostanza esercitato dal difensore civico regionale a mezzo del commissario ad acta, che il primo è legittimato a nominare, risulta circoscritto ai soli atti obbligatori per legge (TAR Toscana, sentenza n. 2349/2003), non rimanendo quindi intaccata l’autonomia costituzionalmente oggi riconosciuta anche agli enti territoriali minori. Tutto ciò premesso, ridurre il tema dell’odierno ruolo del difensore civico regionale, nel nostro sistema pubblicistico, ad un problema di fattibilità o meno per il suo tramite del controllo sostitutivo regionale sugli enti territoriali minori sarebbe limitativo, oltre che inesatto. Occorre infatti non trascurare che ruolo e funzioni della figura del difensore civico vanno misurati, anzitutto, all’interno della dimensione amministrativo-territoriale di rispettivo riferimento (quindi, separatamente, a livello regionale, provinciale e comunale). E se a livello regionale gli enti provvedono, per così dire, in ordine sparso, facendo uso (anche in modo variabile) della potestà legislativa a ciascuno di essi spettante, per Comuni e Province il punto di riferimento unitario, a livello normativo, sta principalmente nell’art. 11 del TUEL. Difensore Civico Comunale e Provinciale. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si è attribuita agli enti locali la titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e si è conseguentemente accentuato il ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi: perciò, si è reso più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini (art. 11 del TUEL). Parimenti, allo statuto è rimessa la disciplina dell’erogazione, delle prerogative e dei mezzi del difensore civico, nonché dei suoi rapporti con il Consiglio comunale e provinciale. E’ dunque questa la norma chiave in materia di poteri del difensore civico comunale e provinciale. Nell’ambito di tali poteri, ve ne sono però di necessari e, viceversa, di eventuali. Poteri necessari L’art. 11, c. 3, TUEL, stabilisce che il difensore civico dell’ente locale svolge le funzioni di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 TUEL (“Controllo eventuale”), in base al quale le deliberazioni di Giunta e Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando ne facciano richiesta scritta e motivata, con l’indicazione delle norme violate, un quarto dei consiglieri provinciali od un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti. Richiesta che deve avvenire entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni medesime riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale. Il controllo è esercitato dal difensore civico comunale o provinciale. L’organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. I compiti necessari del difensore civico comunale e provinciale sono dunque rappresentati dalle attribuzioni in materia di controllo di cui al sopra detto art. 127 del TUEL, nel senso che, ove siffatti organi vengano istituiti, tutte le descritte competenze dovranno essere da essi esercitate. Compiti eventuali Essi sono quelli attribuibili dallo statuto al difensore civico ai sensi dell’art. 11, c. 1, TUEL, il quale non individua di per sé alcuna puntuale attribuzione, ma parla genericamente di compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, con la segnalazione, anche di propria iniziativa, degli abusi, delle disfunzioni, delle carenze e dei ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Quali e quanti di questi compiti siano in concreto attribuiti al difensore civico comunale e provinciale sarà comunque il singolo statuto a stabilirlo. In ogni caso, come osservato dalla Corte Costituzionale, il difensore civico è generalmente titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell’azione amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo. Pertanto, per non incorrere in una paradossale duplicazione, è evidente che i compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, individuabili da ciascuno statuto, sebbene anch’essi ascrivibili al genere delle funzioni di controllo, dovranno essere comunque qualcosa di diverso rispetto alle competenze in materia di controllo di cui all’art. 127 del TUEL. In coerenza con la sua natura di soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione, le funzioni di controllo intestabili al difensore civico dai singoli statuti, ex art. 11, c. 1, TUEL, si risolvono, per il giudice delle leggi, in limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, che sottendono il riconoscimento di idonei poteri ispettivi e di indagine, funzionali al miglior esercizio di quel potere di segnalazione degli abusi di cui sopra. Potere, questo, che, se esercitato, certamente crea, in capo all’amministrazione destinataria, l’obbligo di provvedere, cioè di esaminare la segnalazione proveniente dal difensore (il che, però, non significa che l’amministrazione abbia anche l’obbligo di determinarsi nel senso eventualmente auspicato dal difensore nella segnalazione medesima). Difensore Civico e diritto di accesso. In generale, il difensore civico ha il diritto di accedere (con vincolo di riservatezza) agli atti necessari per la comprensione dei vari casi, senza limite del segreto d’ufficio, nonché la facoltà di convocare il personale amministrativo interessato, con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. Per quanto attiene alle modalità del diritto di accesso, i poteri del difensore civico sono individuati dall’art. 25 della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Si tratta di poteri annoverabili tra quelli necessari, alla luce di quanto già detto sopra. L’art. 25, c. 4, della legge sulla trasparenza, come modificato dalla L. 15/2005, dispone infatti che, in caso di rifiuto, espresso o tacito (quando cioè l’inerzia della pubblica amministrazione si sia protratta per oltre trenta giorni), o di differimento dell’accesso, il richiedente può: presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ovvero chiedere al difensore civico competente od alla Commissione per l’accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sia riesaminata la suddetta determinazione. In alternativa al ricorso al TAR, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, può essere chiesto al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, di riesaminare la determinazione di diniego, espressa o tacita (qualora tale figura non sia stata istituita, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, tale richiesta va invece inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui sopra. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e, in caso di scadenza infruttuosa di tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano a chi lo ha disposto, e, se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico (o della Commissione), l’accesso è consentito. Va su questo punto evidenziato che la norma prefigura in alternativa il potere cognitivo del giudice amministrativo e quello di un’autorità con spiccata connotazione di indipendenza (come il difensore civico). Tuttavia, tale alternativa non solo non è piena (perché il difensore civico dispone non già del potere di annullare o riformare l’atto contestato, bensì soltanto quello di comunicare l’eventuale illegittimità del diniego o del differimento a chi l’ha disposto), ma non è neppure tale in senso proprio, posto che (in caso di chiusura comunque insoddisfacente della fase dinanzi al difensore civico) l’interessato all’accesso dovrà in ogni caso agire dinanzi al giudice di primo grado. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 2938/2003), il rimedio proponibile dinanzi al difensore civico si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio. Come tale, è da considerare istituto di carattere eccezionale e quindi ammissibile soltanto se e nei limiti in cui sia espressamente previsto dalla legge. Status del Difensore Civico. Esclusa la funzione di rappresentanza “politica”, per la giurisprudenza il difensore civico è considerato espressione della fiducia dell’Assemblea (ovvero, della maggioranza di essa), che non deve essere motivatamente giustificata se non attraverso la regolare manifestazione del voto, con i soli limiti tassativi fissati dalle norme. Si tratta quindi di una collocazione istituzionale particolare, poiché il difensore si contraddistingue, oltre che per la natura fiduciaria, anche per l’ausiliarietà dello stesso, rispetto cioè al Consiglio comunale o provinciale che lo elegge, la quale non contraddice però la garanzia di indipendenza che i dati presentati nel curriculum devono offrire quanto a preparazione ed esperienza. Il collegamento fiduciario con il Consiglio trova conferma nel sistema elettorale (larghi consensi almeno nella prima tornata) e nella coincidenza del mandato con la durata dell’Assemblea elettiva. Il difensore civico, dunque, è stato previsto e voluto, nell’ordinamento locale non meno che in quello generale, in funzione preponderante di garanzia delle posizioni degli amministrati nei riguardi dell’operato dell’amministrazione, ed anche come modulo organizzativo della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa comune. Del pari, fiduciarietà ed ausiliarietà ne costituiscono connotazioni essenziali, come emerge dalle funzioni (in genere) ispettive, assegnategli dallo Statuto, nei riguardi dell’apparato amministrativo, dalla relazione sulla propria attività che il difensore presenta annualmente all’Assemblea, nonché dalla possibilità di incidere in senso propositivo sulle decisioni del Consiglio. ESEMPLIFICAZIONE CASI ISTANZE ISTITUZIONALI AMBIENTE Si sono rivolti all’Ufficio del Difensore Civico il presidente ed il vicepresidente di una associazione di caccia, rappresentativa, in termini numerici, per la zona di Massa-Carrara. I due cittadini significavano come la suddetta associazione non fosse mai stata rappresentata nell’ambito dell’ATC, pur essendo, a loro dire, “la seconda forza a livello nazionale” e presente in forma organizzata sul territorio della Provincia di Massa - Carrara. Dalle indagini effettuate da questo Ufficio della Difesa Civica, emergeva il fatto che il Settore Agricoltura e Foreste, Servizio Caccia e Pesca, aveva informato con una apposita nota tutti i Presidenti Provinciali delle Associazioni Venatorie, inclusa quella de qua, del rinnovo del Comitato di Gestione dell’ATC ed aveva inoltrato a tutte la richiesta dell’individuazione e scelta dei membri per la componente riservata alle Associazioni Venatorie all’interno del suddetto Comitato. La nota suddetta specificava anche il termine entro il quale presentare la terna concordata di rappresentanti scelti tra i cacciatori iscritti all’ATC, rammentando il fatto che, in mancanza di comunicazioni da parte delle Associazioni, dei nominativi concordati, la Provincia avrebbe proceduto all’individuazione dei rappresentanti da nominare “secondo la rappresentatività espressa all’interno del comprensorio” dell’ATC da ciascuna associazione venatoria. Dalla corrispondenza attivatasi proficuamente tra questo Difensore Civico, i cittadini interessati ed il Settore Ambiente della Provincia, risultava che, pur essendosi avviato un dialogo tra le Associazioni al fine di stabilire i nominativi, nessuno di essi era mai pervenuto alla Segreteria Provinciale. La stessa missiva dell’Associazione in questione conteneva anche la proposta della stessa riguardante il proprio nominativo, ma era sprovvista dei dati necessari per essere valutata da parte della Provincia, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia. Il Difensore Civico si è attivato tempestivamente ed in seguito alle ridette indagini, per risolvere tale questione, invitando il Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste ad un colloquio di persona, per avviare la situazione de qua verso una soluzione positiva. *** La cittadina *****, residente a Montignoso aveva inviato al Settore Ambiente e Trasporti di questa Amministrazione Provinciale una lettera contenente richiesta di chiarimenti riguardanti il controllo d’ufficio degli impianti termici effettuato dai tecnici della Provincia di Massa Carrara, presso la propria abitazione. La proprietaria dell’impianto termico in questione ha fatto recapitare anche presso questo Ufficio della Difesa Civica la stessa lettera, per conoscenza, ma, non essendole pervenuta una risposta dal Settore Ambiente e Trasporti, la stessa ha avuto un colloquio in prima persona con questo Difensore Civico. Nello specifico, la cittadina aveva ricevuto, da parte del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, un preavviso avente come oggetto il controllo biennale dello stato di manutenzione degli impianti termici. Dalla stessa missiva del ridetto Settore Provinciale, risultava il fatto che la cittadina non aveva dichiarato, mediante autocertificazione, “lo stato di salute” del proprio impianto termico relativamente all’anno 2004. Questo fatto, che, a detta della cittadina, non aveva rilevanza ai fini della sicurezza del suo impianto, essendo impossibile rilevare nel 2006 il funzionamento del medesimo nell’anno 2004, si rendeva, viceversa, oggettivamente rilevante ai fini della normativa in materia, secondo la quale l’Amministrazione Provinciale ha l’obbligo del controllo biennale della caldaia, ciò comportando l’onere per la cittadina dell’esborso di € 65,00. Dal “Rapporto di controllo tecnico dell’impianto installato”, emergeva che l’impianto termico in discussione era nella norma rispetto a tutti i parametri rilevati dal tecnico incaricato, eccetto che per la voce “Dichiarazione di conformità dell’impianto” del capitolo 1 (“Documentazione di impianto”). Questo fatto, quindi, obbligava la proprietaria al versamento di € 65,00 come onere per il servizio di controllo. La signora, presentatasi dinanzi a questo Difensore Civico, voleva avere delucidazioni circa soprattutto il fatto di dover effettuare quest’ultimo pagamento, esternando perplessità a riguardo, in quanto non capiva la logica di questo stato di cose. Infatti, l’istante chiedeva con stupore al Difensore Civico “come poteva rendere dimostrazione, risalente al 2004, della buona salute del suo impianto termico, essendo trascorsi due anni, vista l’inesistenza di alcun documento attestante ciò, per poter evitare di pagare i 65 Euro?”. Il Difensore Civico ha illustrato all’interessata le previsioni normative in materia, il che ha reso, alla fine del colloquio, accettabile e soprattutto comprensibile il pagamento in questione da parte della cittadina. Quindi, l’istanza è stata considerata conclusa positivamente. LAVORI PUBBLICI Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico Provinciale il cittadino *****, sollevando delle perplessità riferite ad un accertamento di trasgressione del nuovo codice della strada, effettuato dalla Polizia Stradale. Nello specifico, la trasgressione consisteva nell’abbandono di un’autovettura di proprietà del cittadino su un’area pubblica, in evidente condizioni di decadimento generale, tanto da far considerare l’autoveicolo destinato alla demolizione. La Polizia Stradale specificava, nel verbale di accertamento, lo stato dell’autovettura, nonché il valore della multa di 1.666,67 Euro, che il cittadino trasgressore doveva pagare in un conto corrente intestato alla Provincia di Massa – Carrara, indicato nel ridetto verbale. Più dettagliatamente, l’autovettura in questione, non consegnata al centro di raccolta, si presentava priva di parti meccaniche essenziali e di dispositivi di equipaggiamento, quali parti del cambio, nonché specchio retrovisore mancante, fanale sinistro posteriore frantumato, gruppi ottici mancanti, parabrezza rotti, vetro posteriore lato sinistro frantumato, carrozzeria ammaccata. Concludendo, il veicolo si presentava in uno stato tale da essere, inconfutabilmente, destinato alla demolizione. La Sezione Polizia Stradale ha proceduto al recupero della autovettura ed alla sua consegna al centro di raccolta, in attesa di essere ritirata entro 60 giorni dal proprietario, il quale aveva l’obbligo di pagare la multa da esso stesso contestata. Questo Difensore Civico ha preso in considerazione la lamentela del cittadino e, al fine di conoscere a fondo il problema, apparentemente semplice, ma in realtà di notevole complessità, ha contattato il responsabile del Settore LLPP, il quale si è reso subito disponibile ad incontrare direttamente il cittadino, dopo un primo colloquio avuto con il Difensore Civico. L’azione tesa a fornire al cittadino tutte le informazioni di cui esso aveva bisogno, per comprendere il significato e la giustezza della multa da esso contestata, ha avuto riscontro positivo, perché, pur trattandosi di una somma di denaro elevata (1.666,67 Euro), il cittadino ha afferrato la legittimità di questa misura, ammettendo la propria responsabilità nella vicenda. VIABILITA’ Si è presentato presso questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale il cittadino *****, lamentandosi di una situazione di pericolo nella quale si è trovato coinvolto durante l’inverno precedente. Si trattava di un sinistro stradale sulla Strada Provinciale Massa – Antona, che vedeva come vittima il cittadino stesso, fortunatamente senza grave lesioni alla sua persona, ma con danni all’autovettura di sua proprietà. Il cittadino si rivolgeva a questo Difensore Civico per via delle similitudini, da lui riscontrate, tra il suo caso ed un’altra vicenda risolta positivamente, in passato, dall’Ufficio della Difesa Civica di questa Provincia. Entrambi i sinistri erano dovuti alla presenza di ghiaccio sull’asfalto ed alla mancata cura manutentiva della strada attraverso lo spargimento di sale necessario in simili circostanze, il che provocava lo slittamento delle autovetture, principalmente in curva. Il cittadino chiedeva a questo Difensore Civico l’intervento presso l’Ufficio della Polizia Stradale Provinciale, affinché potesse avere contezza del verbale redatto dal suddetto ufficio in relazione al sinistro occorsogli per le suddette cause . Questo Difensore Civico interessava tempestivamente il responsabile del Settore LLPP, illustrandogli la questione e chiedendogli maggiori dettagli in merito alla situazione de qua. Dalle indagini svolte da questo Ufficio, coinvolgendo anche l’Agenzia Assicurativa Unipol, è emerso il fatto che le similitudini riscontrate dal cittadino esistevano solo apparentemente, in quanto quest’ultimo aveva trascurato un importante dettaglio che rendeva differenti le circostanze che caratterizzavano i due sinistri: a differenza del primo, infatti, sulla Strada Provinciale Massa – Antona, esisteva l’apposita segnaletica che avvisava “strada sdrucciolevole per pioggia e gelo” e, tutto ciò, unito al fatto dell’assoluta prevedibilità della presenza di ghiaccio, in un periodo invernale sulle strade di montagna, rendeva evidente che il cittadino aveva ignorato tali avvertenze. In occasione dell’intervento del Difensore Civico, è stato possibile un colloquio in prima persona con il responsabile LLPP, il quale ha fornito, con indiscutibile disponibilità, sia copia del verbale di accertamento, sia dettagli in merito alla questione, del che è stata data contezza al cittadino, con sua soddisfazione, in quanto egli ha compreso la propria responsabilità nel sinistro, con la conseguente diminuzione delle tensioni tra il cittadino e l’Ente Provinciale, di cui, tra l’altro, è dipendente, nonché della delusione nel vedersi respinta la richiesta di risarcimento danni, da parte dell’Agenzia Assicurativa. *** Perveniva a questo ufficio una lettera del Presidente del Consiglio della Provincia di Massa Carrara, nella quale lo stesso sottoponeva all’attenzione del Difensore Civico Provinciale, al fine di trovare una soluzione, due istanze riguardanti la sicurezza stradale su strade di pertinenza di questa Amministrazione. Una delle istanze perveniva da parte di un gruppo di cittadini residenti in Via Bassa Tambura, località Poggio Piastrone, e portava a conoscenza del Presidente del Consiglio Provinciale una situazione di pericolosità sulla ridetta via per l’eccessiva velocità dei veicoli che vi transitavano, non rispettando i limiti prescritti e, quindi, mettendo in pericolo persone, animali e altri veicoli. Il gruppo faceva inoltre presente che, con l’arrivo della stagione estiva, il problema si aggravava, in quanto aumentava il traffico di scooter e moto diretti al fiume, che ignoravano la segnaletica presente. Nell’esposto dei cittadini, si ricordava che, in passato (anno 2003), erano già stati effettuati i controlli minimi da parte del Comando provinciale della polizia stradale, attraverso apparecchiature di rilevamento. Nonostante ciò, la situazione permaneva pericolosa. Con l’esposto indirizzato al Presidente del Consiglio Provinciale, gli interessati sollecitavano maggiori controlli, chiedendo l’istallazione di un rilevatore di velocità fisso 24 ore su 24, al fine di diminuire la possibilità di investimento dei pedoni e, soprattutto, dei bambini abitanti nella zona. La seconda istanza, incentrata sempre sulla prevenzione della pericolosità stradale derivata dall’eccessivo traffico e dalla trasgressione delle regole sulla velocità massima consentita, era inviata all’alto rappresentante di questa Amministrazione Provinciale da parte dell’Associazione “Antona per la Montagna”. In occasione della Festa di San Giovanni, del 25/06/2006, in località Campareccia, l’Associazione rivolgeva al Presidente del Consiglio provinciale l’invito di presenziare alla Festa stessa. Si faceva inoltre presente la particolare situazione di pericolo per l’incolumità dei residenti, derivante dal fatto che via Antona–Arni (in particolare il tratto Antona – Campareccia) veniva usata dai motociclisti come una pista per le competizioni, ovviamente del tutto illegali. La ridetta “pista” era stata oggetto di riunioni tenutesi ad Antona tra i rappresentanti dell’Associazione, quelli delle istituzioni e quelli dei motociclisti, ma non era stata individuata una soluzione positiva per la comunità interessata. Un altro problema che emergeva dall’analisi della situazione era quello delle ripercussioni negative sull’economia della comunità e sulle attività commerciali locali, in quanto il sito in esame si rendeva poco appetibile alla frequentazione a fini ricreativi. I rappresentanti dell’Associazione “Antona per la Montagna” manifestavano la loro fiducia nell’intervento della Pubblica Amministrazione Provinciale, la quale, tramite il Presidente del Consiglio, era invitata ad esercitare la propria autorità morale ed istituzionale per restituire ai cittadini la dovuta tranquillità e sicurezza. A tal fine, la suddetta richiesta perveniva a questo Ufficio, il quale si è attivato, unitamente con i soggetti competenti, per un intervento teso a risolvere definitivamente la situazione. Il Difensore Civico Provinciale ha contattato, prima telefonicamente e poi di persona, la Prefettura di Massa Carrara, al fine di sollecitare un intervento. In questa occasione, la ridetta Istituzione ha evidenziato al Difensore Civico gli interventi già effettuati ed ha illustrato quelli in via di attuazione per ovviare ai disagi rappresentati. *** La questione della pericolosità stradale rappresenta un problema diffuso nella zona, visto il numero delle istanze presentate al Difensore Civico provinciale riguardanti la ridetta materia. Una istanza di tale tipo perveniva a questo ufficio all’inizio di novembre, in piena stagione autunnale, caratterizzata dalla caduta delle foglie, con il conseguente aumento dei rischi sulle strade. La cittadina ***** si presentava dinanzi a questo Difensore Civico appunto per sottolineare la particolare pericolosità della strada provinciale per il Pasquilio, in località Crocello. La signora illustrava gli elementi di rischio lungo la strada in questione: inesistenza di segnaletica adeguata e mancanza di contorni che delimitino lateralmente la superficie stradale. Inoltre, spiegava la signora, “specialmente in autunno, le foglie coprono il manto stradale, uniformandolo al terreno adiacente, e ciò rende piuttosto facile l’uscita dei veicoli dall’asse stradale, considerando anche la nebbia che spesso, nelle ore mattutine e notturne, scende sulla zona”. La cittadina riferiva altresì di avere già denunciato la situazione all’Ingegner Arrighi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Massa Carrara, che si era impegnato per un intervento sul sito in questione. Nel frattempo, la cittadina si rivolgeva anche a questo ufficio, a maggiore garanzia del rispetto dell’impegno preso dal Settore Lavori Pubblici Provinciale. Quindi, il Difensore Civico provvedeva a contattare tempestivamente il Settore suddetto, sollecitando l’intervento medesimo. *** Si presentavano a questo Difensore Civico, presso la sede distaccata di Aulla, diversi cittadini, lamentando l’inidoneità della “canalizzazione” lungo la Strada provinciale Pontremoli-Zeri, chiedendo l’intervento dell’Amministrazione Provinciale per rendere agevole lo “scolo” delle acque piovane ed evitare l’inondazione dell’asse stradale con conseguente pericolo per la viabilità stessa, vieppiù in caso di possibili ghiacciate. Di ciò, questo Ufficio ha interessato il Settore Lavori Pubblici provinciale, che ha garantito un pronto intervento. Non vi è stato un riscontro espresso della realizzazione dei lavori, atteso che i cittadini non sono tornati, ma, per fatti concludenti, apparirebbe risolto il problema rappresentato. *** Altri cittadini si presentavano presso la sede distaccata di Aulla di questa Difesa Civica, per lamentare parziali interruzioni della metà della carreggiata nella strada provinciale che da Serricciolo adduce a Bigliolo: anche in questo caso questo Difensore Civico è intervenuto presso gli uffici provinciali. Il solo avere un interlocutore in loco, cioè vicino, li ha rasserenati; la successiva soddisfazione delle loro aspettative è stata, poi, ancora più rasserenante. *** Diversi e diversi cittadini venivano, sempre presso la sede distaccata di Aulla, per lamentare come, nella strada che loro asserivano provinciale e che adduce dalla vecchia stazione ferroviaria di Aulla alla nuova, mancassero marciapiedi, protezioni e, quindi, che fosse irraggiungibile la nuova stazione ferroviaria dai pedoni se non con il rischio per la loro incolumità. Intanto, questo Ufficio si è assicurato che la strada de qua non fosse provinciale, come in effetti già si riteneva, e che, quindi, l’Ente Provincia non fosse responsabile di alcunché, anche a fronte di possibili sinistri e conseguenti richieste di risarcimento. Ciò acclarato, questo Difensore Civico si muoveva presso il Comune di***, perché, d’intesa con Ferrovie ed Anas, si giungesse alla soluzione di una situazione davvero insostenibile. Venire a capo di chi fosse in carico quel tratto di viabilità non è stato, comunque, né semplice, né certo. DIFESA DEL SUOLO La cittadina ***** si rivolgeva all’Ufficio della Difesa Civica della Provincia di Massa Carrara, prospettando una situazione di disagio e di pericolosità generatasi sull’argine destro del fiume Frigido. L’istante è proprietaria di alcuni terreni situati appunto nelle immediate vicinanze del ridetto fiume e, dinanzi al Difensore Civico, esternava preoccupazione per la deruzione del muro di contenimento dei terreni suddetti. La signora esibiva quindi una serie di fotografie da cui era possibile desumere l’immediatezza della pericolosità (in quanto le acque del fiume risultavano molto vicine ai fabbricati posti nei paraggi), nonché la fragilità del muro di contenimento, muro che, in alcuni tratti presentava delle interruzioni laddove l’acqua si era già infiltrata. Il Difensore Civico, il quale non aveva a sua disposizione altri documenti attestanti tale situazione, contattava quindi l’Ufficio della Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara, invitandolo a voler verificare l’effettiva rispondenza al vero della situazione, suggerendo anche l’attuazione di un eventuale sopralluogo per definire, oggettivamente, il grado di pericolosità, le forme ed i tempi per un eventuale intervento, qualora la situazione prospettata dalla cittadina fosse rispondente al vero. Il Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara si mostrava disponibile per una soluzione a favore della cittadina istante, e, allo stesso tempo, richiedeva alla stessa maggiori informazioni circa le sue proprietà, recapiti vari della cittadina medesima, identificazione del foglio catastale e dei mappali coinvolti, riferimenti cartografici più precisi. Queste informazioni avrebbero senz’altro messo i responsabili provinciali in grado di effettuare l’intervento con massima efficienza a favore dell’interessata. La stessa, però, sospendeva i contatti con l’Ente Provinciale e con l’Ufficio della Difesa Civica, i quali restano, comunque, a disposizione della cittadina, qualora quest’ultima voglia proseguire nella sua istanza. La cittadina ***** si presentava presso l’Ufficio della Difesa Civica Provinciale, esternando le proprie preoccupazioni per il taglio delle piante su una sua proprietà boschiva. In dettaglio, a detta della cittadina, il Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Massa Carrara, risultava responsabile dell’accaduto, in quanto aveva dato il benestare al taglio degli alberi sull’area boschiva in questione. La stessa produceva a questo ufficio il documento attestante l’accordo tra l’istante medesima ed il soggetto che doveva effettuare i lavori di taglio e di pulitura della sopra detta proprietà. Tale accordo, in forma di scrittura privata, prevedeva alcuni lavori di ripristino della vegetazione boschiva e della recinzione, lavori che dovevano essere eseguiti dal cittadino parte nell’accordo, a spese della proprietaria, in cambio di due piante di ulivo che quest’ultima prometteva. Il suddetto soggetto avrebbe potuto appropriarsi dei tronchi d’albero della specie pino marittimo, di almeno 20 cm di diametro, risultanti dal taglio, pagando alla proprietaria quattromila lire al quintale. La cittadina lamentava il fatto che il cofirmatario della scrittura privata non aveva provveduto al ripristino del bosco e della recinzione: per tali inadempienze, la signora aveva adito le vie legali, senza però ottenere nulla, in quanto la controparte risultava nullatenente. Un altro motivo di preoccupazione per l’istante era costituito dal fatto che, in seguito ai lavori di disboscamento e al mancato ripristino del bosco, era emerso un folto sottobosco, con conseguente alto rischio di infiammabilità. La signora sosteneva che responsabile di tale situazione era il cofirmatario della scrittura privata; ella assicurava inoltre che il Corpo Forestale dello Stato tollerava la situazione senza prendere dei provvedimenti. Questo Difensore Civico ha contattato pertanto il Responsabile del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Massa Carrara, illustrando la vicenda e chiedendo approfondimenti in merito. Quest’ultimo inviava una nota dettagliata circa la suddetta situazione. Si deduceva, in questo modo, che il rischio di incendio che preoccupava la signora era in effetti giustificato dall’esistenza di materiale residuale boschivo altamente infiammabile, ma tale pericolosità non era dovuta al mancato ripristino del piccolo bosco, bensì alla natura intrinseca del materiale stesso. Il rischio di incendio sarebbe quindi esistito anche in presenza di regolare esecuzione dei lavori da parte del cofirmatario della scrittura privata e, quindi, non si sarebbe comunque giustificato un intervento da parte del Corpo Forestale dello Stato nel tentativo di prevenire un incendio. Tutto ciò è stato spiegato all’interessata, la quale ha compreso l’estraneità alla situazione da parte del Corpo Forestale dello Stato. MONDO DEL LAVORO Si è nuovamente presentato presso questo Ufficio, il cittadino *****, lamentando l’irrisoluzione di un suo problema già esaminato dal Difensore Civico della Provincia di Massa Carrara nell’anno 2005. Il disagio che il giovane cittadino ha prospettato dinanzi al Difensore Civico presenta un alto grado di diffusione nel territorio della nostra Provincia, essendo un problema di prim’ordine affrontato anche da questa Amministrazione Provinciale: la disoccupazione giovanile e le difficoltà incontrate dai ragazzi in età lavorativa nell’inserimento nel mondo del lavoro. Nel caso preso in esame, i disagi relativi all’inserimento nel campo lavorativo aumentavano per la limitatezza delle potenzialità fisiche del cittadino, rimasto con un grave deficit in seguito ad un incidente, deficit che condizionava ampiamente lo svolgimento di determinati tipi di lavoro fisico. Il cittadino aveva, nonostante ciò, presentato domanda di ammissione ad un corso di “operatore ambientale” (tecnico addetto alla verifica degli impianti termici), realizzato dall’Agenzia Formativa Masterform, col concorso del comune di Carrara, dell’Istituto Einaudi di Carrara e col sostegno della Confartigianato di Massa Carrara, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo. Il progetto era supportato da un accordo di programma sottoscritto dalla Provincia di Massa Carrara (Assessorato alle Politiche del Lavoro), dal Comune di Carrara, dalla Confartigianato e dalla RSU del Comune di Carrara ed era finalizzato a promuovere l’assunzione delle unità qualificate del corso non assorbite interamente nell’utilizzo della Long List creata dal Comune di Carrara ad hoc per coloro che possedevano tale qualifica, lista alla quale lo stesso Comune avrebbe attinto per i controlli sul proprio territorio. La domanda di partecipazione del cittadino, pur non soddisfacendo tutti i requisiti del Bando, veniva accolta con riserva, sia facendo seguito alle insistenze dell’interessato, sia soprattutto perché la Regione stava modificando il Complemento di Programmazione, attraverso l’unificazione della tipologia di disoccupato di breve durata con quella di disoccupato di lunga durata in un’unica misura. Al termine dell’attività formativa, i qualificati erano stati sette, tra i quali anche il cittadino istante. Nonostante la sua nuova qualifica, il giovane non riusciva a trovare idoneo impiego, il che lo determinava ad appellare ai servizi della Difesa Civica per comprendere meglio la situazione. Nel 2005, dell’istanza è stata interessata anche la Difesa Civica Regionale, la quale, con il concorso di questo Difensore Civico e preso atto del disagio del giovane, con rilevati riflessi negativi anche sul suo stato psichico, ha avviato le indagini per verificare la correttezza dell’attuazione del corso, dal punto di vista organizzativo e delle aspettative dei partecipanti. A tal fine, si contattava la Dirigente del Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, la quale ha messo a disposizione della Difesa Civica tutto l’occorrente per definire in maniera rigorosa il problema. La vicenda si è prolungata sino a febbraio 2006, quando, a seguito di una richiesta da parte dell’interessato, questa istanza si considerava conclusa ad esito positivo, in quanto il giovane aveva avuto contezza delle proprie richieste. CORSI DI FORMAZIONE Si è presentata dinanzi a questo Difensore Civico una cittadina, sollevando delle perplessità in merito ad un corso di formazione per addetti all’assistenza di base. Il ridetto corso faceva parte di un progetto proposto ed organizzato dalla Società Ser.Ind s.c.ar.l., un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, con il concorso dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, in qualità di supervisore. Le perplessità della signora consistevano nel fatto che il suo nominativo non era compreso nella graduatoria risultata dalla selezione per la partecipazione ai corsi, nonostante la cittadina avesse rispettato tutte le formalità d’accesso. La cittadina produceva quindi, a questo Ufficio della Difesa Civica, la lettera di convocazione alla selezione, contenente alcune informazioni riguardanti lo svolgimento degli esami di ammissione al corso, nonché il volantino con le informazioni generali circa lo svolgimento del corso, il tirocinio ed i diversi sbocchi professionali in seguito al rilascio dell’attestato di qualifica. La cittadina chiedeva a questo Difensore Civico un intervento di accesso agli atti riguardanti la selezione e la conseguente graduatoria per conoscere i criteri seguiti, al fine di comprendere le ragioni e le motivazioni della sua esclusione. Inoltre, la cittadina chiedeva di essere ammessa con riserva al corso in discussione. Il Difensore Civico contattava quindi l’agenzia Ser.Ind., illustrando la situazione presentata dalla cittadina e chiedendo maggiori informazioni in merito. La ridetta agenzia rispondeva tempestivamente, specificando che i documenti in questione potevano essere messi a disposizione dell’interessata presso il Settore Formazione Professionale della Provincia di Massa Carrara, conformemente agli accordi iniziali tra l’Istituzione Pubblica e l’agenzia formativa. Di conseguenza, il Difensore Civico contattava il Settore Formazione Professionale dell’Ente Provinciale di Massa Carrara, descrivendo la situazione e formulando la richiesta di accesso agli atti. La Responsabile del Settore rispondeva tempestivamente, fornendo i recapiti ed i nominativi dei soggetti competenti, tutti appartenenti all’Amministrazione Provinciale ed in grado di fornire alla cittadina le informazioni richieste. Si faceva altresì presente la necessità di fissare preventivamente un appuntamento con le persone di cui sopra, in modo da prevedere un unico incontro nel quale partecipassero anche i rappresentanti dell’agenzia Ser.Ind. La presenza di tali rappresentanti garantiva alla cittadina l’ottenimento di dettagli non facilmente reperibili se non da chi aveva partecipato a tutte le fasi di svolgimento dell’ammissione, in qualità di componenti della Commissione di selezione. L’istanza si è quindi conclusa positivamente. SANITA’ PUBBLICA Perveniva a questo Difensore Civico, presso la sede distaccata di Aulla, un’istanza da parte di alcuni cittadini, residenti in un condominio nel Comune di Podenzana, che lamentavano disagi a causa dell’attività di una focacceria posta al piano terra dello stesso immobile: al fine di far cessare i suddetti disagi, i condomini si rivolgevano al Sindaco del Comune di Podenzana, al Responsabile Igiene e Sanità Pubblica, al Dipartimento Provinciale ARPAT ed a questo Difensore Civico, presso la sede della Difesa Civica Provinciale di Aulla. I motivi delle lamentele venivano elencati in un esposto, riassunti nei seguenti punti: inquinamento acustico derivato dalle varie attività del locale, tra le quali il servizio a tavola; inquinamento da fumo proveniente dalle sigarette dei clienti della focacceria, con il conseguente spargimento di mozziconi, tra l’altro ignorati dagli addetti alle pulizie; inquinamento da fumo e fuliggine provenienti dalla canna fumaria del forno a legna per l’attività di produzione. I cittadini illustravano come la ridetta fuliggine si insinuava nelle abitazioni, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa, anche nelle ore calde delle serate estive. Un ulteriore disagio denunciato dai cittadini consisteva nell’accatastamento della legna da ardere nell’area limitrofa al condominio, legna che, oltre al pericolo di incendi, costituiva un ricettacolo di sporcizia, nonché nascondiglio per animali ed insetti. Nella stessa missiva, inoltre, i cittadini si domandavano se la canna fumaria in questione fosse rispondente ai vigenti criteri normativi, passando la stessa interamente attraverso le abitazioni dei condomini, portando calore e costituendo pericolo in caso di incendio alle abitazioni stesse, non essendo situata al colmo di un tetto o, comunque, ad un’altezza adeguata. Vi era preoccupazione anche per i tubi di plastica di contenimento, posti all’interno dei muri. La lettera era sottoscritta dai 12 coabitanti dell’immobile. L’ARPAT ha risposto tempestivamente, comunicando che la situazione descritta non rientrava nella propria competenza. Quindi, questo Difensore Civico ha contattato il Settore Ambiente dell’Amministrazione Provinciale, il Comando Vigili del Fuoco, sede di Aulla, e il responsabile Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. 1, facendo presente la permanenza dei disagi, nonostante le lamentele, e ponendo l’accento sui problemi di sicurezza e di igienicità della canna fumaria. In seguito, giungeva risposta da parte del responsabile dell’Azienda U.S.L. 1, Zona della Lunigiana, il quale faceva presente di essersi attivato, effettuando un sopralluogo presso i civici citati nella missiva del Difensore Civico. Durante il suddetto sopralluogo, era accompagnato da uno dei firmatari dell’esposto e le risultanze dell’ispezione erano state inviate all’Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché ad altri organi istituzionali, in base ai criteri di competenza. La richiesta dei cittadini veniva poi inoltrata presso il Coordinatore dei tecnici della prevenzione. Il Difensore Civico avanzava altresì richiesta di misurazione dei fumi e dei rumori, per accertare la tollerabilità degli stessi od il superamento dei parametri. ISTANZE AFFERENTI ALLE FUNZIONI DELEGATE URBANISTICA Si è presentato all’Ufficio del Difensore Civico il cittadino XXX, per illustrare una controversia tra privati, sorta in seguito al rilascio di una concessione edilizia da parte del Comune di *****. Nello specifico, la suddetta concessione era considerata illegittima dall’istante perché comportava pesanti oneri a proprio carico, in quanto riguardava un immobile a regime di condominio, dove uno dei condomini è il cittadino medesimo; inoltre, si prevedeva anche la rimozione di un tetto di amianto che, per sua natura, suscita timore per eventuali gravi lesioni. In merito alla situazione de qua, il cittadino esibiva dinanzi a questo Difensore Civico il computo metrico accompagnato dal preventivo di spesa per i lavori da parte della Ditta YYY e contestava la quantificazione del ridetto computo e la necessità di effettuare i lavori indicati. In seguito a vari colloqui svoltisi tra il Difensore Civico ed il cittadino, il Difensore Civico è stato in grado di spiegare i termini del problema in maniera esauriente. L’istanza, quindi, si è conclusa positivamente. Si è rivolto a questo Ufficio il cittadino ***, portavoce di un comitato di cittadini residenti nella zona del Pomario Ducale, conosciuta per il valore storico dei monumenti e delle costruzioni risalenti alle epoche passate. Il cittadino lamentava come il Comune di ***** consentisse ad un consorzio di trasporti di “detenere gratis, anzi, in perdita, un’area comunale di capitale importanza senza averne alcun titolo” (secondo le sue parole). Detto cittadino si vedeva respingere, inoltre, la possibilità di ottenere copia del contratto, in fase di perfezionamento, tra il Comune di ***** e il consorzio in questione, con la motivazione, da parte del ridetto Comune, che la qualità di cittadino residente nella zona e rappresentante del comitato non potesse assurgere ad una posizione di interessi giuridicamente qualificati, tali da consentire il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Entrando nei dettagli della vicenda, emergeva che lo stesso cittadino aveva richiesto informazioni riguardanti il contratto tra il Comune di ***** ed il consorzio dei trasporti, aventi come oggetto l’utilizzo di un immobile comunale da parte del ridetto consorzio. Grazie alle indagini svolte da questo ufficio, il cittadino ed il comitato, di cui lo stesso era portavoce, hanno avuto modo di conoscere lo stato ed il contenuto del contratto in questione, in fase di perfezionamento. Questo Difensore Civico ha infatti descritto in maniera esauriente le condizioni contenute nel ridetto contratto, d’interesse per la collettività. Di conseguenza, emergeva che il consorzio dei trasporti si impegnava a pagare un corrispettivo annuo, fissato in base a dei criteri oggettivi, all’Amministrazione Pubblica, parte nel contratto; si obbligava ad utilizzare l’immobile solo per i propri fini statutari finalizzati alla gestione del servizio in ambito provinciale, e metteva a disposizione del Comune di *****, dietro espressa richiesta, per periodi continuativi, una porzione dell’immobile; inoltre, rendeva disponibile per il Comune l’immobile a titolo gratuito, per un massimo di 4 iniziative della durata di 10 gg., organizzate e patrocinate dallo stesso ente comunale. L’istanza si è conclusa con la piena soddisfazione dei cittadini che hanno visto, in questo modo, riconosciuti i loro diritti ad essere informati sull’azione della Pubblica Amministrazione. TERRITORIO Si è presentata la cittadina XXX, lamentando la mancanza di un avviso di giacenza di una raccomandata. Nello specifico, trattavasi di una dichiarazione di irreperibilità della cittadina, con gravi conseguenze, perché la ridetta raccomandata faceva riferimento ad un Decreto di fissazione dell’indennità provvisoria di esproprio emesso dal responsabile Ufficio Espropri del Comune di *****, in occasione degli eventi alluvionali del 19/06/1996. I danni prodotti da tali eventi naturali avevano reso necessaria la sistemazione idraulica ed ambientale di una determinata zona di pubblica utilità, con l’intervento dell’Ufficio Regionale per la tutela del territorio di Massa – Carrara. Gli interventi di sistemazione costituivano l’oggetto di un Decreto di esproprio con il quale venivano trasferiti al Demanio Pubblico beni di proprietà di più cittadini, tra i quali la cittadina istante. Da una accurata ricerca svolta da questo Difensore Civico, emergeva che il Decreto di fissazione dell’indennità provvisoria di esproprio conteneva un termine entro il quale i cittadini interessati potevano comunicare all’Amministrazione Comunale di *****, in veste di Ente espropriante, la loro intenzione di accettare l’indennità; nello stesso Decreto, si avvertivano gli interessati che l’assenza di una loro risposta in merito, entro i limiti prestabiliti, veniva intesa come rifiuto dell’indennità. Inoltre, si invitavano i soggetti interessati a comunicare eventuali cambiamenti rispetto alla situazione della proprietà illustrata negli atti del Comune. Una copia dell’atto de qua, veniva depositata nella Casa Comunale di ***** per motivi di irreperibilità della cittadina. La stessa si presentava dinanzi al Difensore Civico illustrando come, vista l’assenza dell’avviso di compiuta giacenza della raccomandata di notifica, era del tutto illegittima la dichiarazione di irreperibilità, con tutte le conseguenze negative per l’interessata. Il Difensore Civico ha contattato l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio e il Comune di *****, invitando tutti e due gli Enti Pubblici a fornire maggiori informazioni per comprendere la complessa problematica, illustrando come il rapporto cittadino – Pubblica Amministrazione debba essere sempre migliorato e facilitato. *** Si sono nuovamente presentati, nel mese di gennaio 2006, i cittadini *****, lamentando l’irrisoluzione di un problema che si protrae da … 40 anni. Riassumendo, questa istanza perveniva al Difensore Civico Provinciale nel 2005, e, nello stesso anno, veniva coinvolta anche la Difesa Civica Regionale; tale istanza si presentava con un alto grado di complessità, trattandosi di fatti e documenti di vecchia data. I cittadini, infatti, spiegavano che, da 40 anni, con vari vincoli, pagavano le imposte su un terreno che, in realtà, a detta loro, non poteva essere considerato di loro proprietà in quanto, sin dal 1964, l’appezzamento veniva sottratto alla disponibilità degli interessati per essere assoggettato ad una procedura di esproprio per la realizzazione d una scuola. In realtà, trascorsi 40 anni, non risultava posta in essere alcuna opera pubblica, e, nonostante ciò, gli interessati, pur risultando formalmente i proprietari del terreno (con annessi i relativi oneri), non avevano la possibilità di godere e di utilizzare il fondo. Per chiarire i termini della faccenda assai complessa, è stato interessato l’Ufficio Settore Urbanistica – Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di *****, il quale, tramite il suo rappresentante, ha reso noto agli interessati il fatto che l’Ente Pubblico in questione non ha mai avviato alcuna procedura di esproprio, relativamente al terreno in oggetto. I vincoli che limitavano la manifestazione piena del titolo di proprietà da parte dei cittadini erano relativi solo a pianificazioni urbanistiche, e, quindi risultava possibile rimuoverli attraverso l’approvazione di nuove previsioni di Piano. A tal fine, si consigliava agli interessati un’iniziativa privata di sollecito per addivenire ad una diversa destinazione urbanistica delle aree interessate. VIABILITA’ Si sono rivolti a questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale diversi cittadini, lamentando come nel Centro Storico della Città di ***** non vi siano parcheggi sufficienti per soddisfare la domanda esistente. Questa situazione colpiva specialmente i residenti della zona in discussione, in quanto, in considerazione della loro necessità di collocare i propri mezzi nelle vicinanze della propria abitazione, non vi erano parcheggi riservati ai medesimi. Dagli accertamenti svolti da questo Difensore Civico, emergeva il fatto che la situazione de qua, in precedenza, era stata presa in considerazione dalla stampa locale, la quale aveva dedicato ampio spazio nell’illustrare la realtà che aveva suscitato malcontento nella collettività. La stampa locale medesima aveva intervistato l’Assessore alla Mobilità ***** dell’Ente interessato, con riguardo alle problematiche prospettate, al fine di far conoscere alla comunità di riferimento i piani futuri che l’Amministrazione ***** intendeva adottare per diminuire tali disagi. Dalla ridetta intervista, risultava che la situazione di disagio affrontata quotidianamente dai cittadini era ben nota all’Ente interessato, ma l’assessore responsabile della mobilità sosteneva di non ritenere opportuno esprimersi in merito ai programmi futuri, in quanto, conformemente alla sua convinzione politica, andavano considerati unicamente i risultati concretamente conseguiti. Oltre alla mancanza di parcheggi, un altra questione preoccupa gli utenti che si sono rivolti a questo Difensore Civico: il valore paesaggistico di Piazza Matteotti è diminuito a causa del capolinea del Cat e, proprio per questo motivo, ne è stato deciso lo spostamento nei pressi della Stazione Ferroviaria. Questa decisione, sostengono gli utenti, può giovare alla comunità, in quanto si restituirebbe la ridetta Piazza alla dignità e al decoro. Inoltre, a parere dei medesimi, la realizzazione di un parcheggio, nella zona sopra nominata, potrebbe offrire nuove facilitazioni per il crescente bisogno di zone di sosta per le auto. Dalla situazione prospettata nell’intervista con l’assessore della mobilità, emergevano difficoltà nello spostamento del capolinea del Cat, nonostante il “Progetto di area integrata” sia stato trasmesso alla Regione Toscana corredato dal programma presentato in dettaglio. Nella medesima intervista, l’assessore ha prospettato con un alto grado di sicurezza l’attuazione del piano di realizzazione di un parcheggio in zona Cervara, come progetto inserito nel piano di investimenti del 2006 dell’Ente interessato. *** Una parte delle istanze pervenute a questo Ufficio della Difesa Civica riguarda la problematica dell’inquinamento nelle sue varie forme. In particolare, un aspetto rilevante è costituito dalla circolazione del traffico pesante: le perdite di terra e di particelle di polveri, che, mescolate con l’aria, diventano nocive, creano situazioni di pericolosità in quanto causative di varie forme di allergia. Un’istanza di questo tipo è stata accolta nel mese di settembre dal Difensore Civico: l’interessato si era già attivato (sin dall’aprile 2006) presso i vari uffici delle pubbliche amministrazioni e delle autorità della zona, al fine di risolvere positivamente la situazione descritta, conformemente con la legislazione in materia di viabilità, ma anche con il diritto alla salute del cittadino. Nello specifico, l’istante, residente in via Romana, lamentava che, lungo la ridetta via transitavano i camion, nonostante il divieto, i quali, nel loro passaggio, determinavano continue perdite di terra e di polveri fini, in prossimità dei dossi posti appositamente per moderare la velocità. I ridetti dossi, inoltre, non erano opportunamente preavvisati dall’apposita segnaletica, il che li rendeva imprevedibili per tutti coloro che transitavano lungo la strada in oggetto. Pertanto, non solo i camion, ma tutti i mezzi, erano messi nell’impossibilità di moderare la velocità. Inoltre, il cittadino produceva a questo Ufficio la documentazione medica attestante la sua predisposizione ad allergie da polveri e chiedeva un intervento per prevenire conseguenze negative sulla sua salute e sull’ambiente. La situazione presentata a questo Ufficio era stata descritta, all’inizio del 2006, anche alla stampa locale, la quale aveva riportato una polemica su questo tema tra l’assessore al competente ramo dell’Ente Pubblico interessato ed un consigliere della stessa Amministrazione. Si desumeva dai materiali pubblicati che, pur avendo preso atto entrambi i rappresentanti pubblici della situazione di disagio, ognuno aveva trovato una diversa soluzione, in funzione delle proprie responsabilità politiche verso la cittadinanza. Infatti, mentre il consigliere chiedeva una postazione permanente della Polizia Municipale sulla ridetta strada, l’assessore al ramo aveva proposto l’effettuazione, da parte della polizia medesima, di controlli attuati anche sui documenti e sulla velocità (quindi, controlli a più ampio raggio), nonché di attività di indagine e di informazione. Pur trovando attuazione la proposta dell’assessore, la situazione di disagio si è protratta; pertanto, il medesimo consigliere tornava a ribadire pubblicamente quanto dovesse ancora farsi per proteggere i cittadini dalle conseguenze negative derivanti dal protrarsi della circolazione del traffico pesante. Nel mese di maggio, prendendo atto delle proteste degli abitanti di via Romana a causa dei malesseri subiti per il passaggio dei camion, il consigliere indirizzava una interpellanza sull’inquinamento da polveri al sindaco del Comune interessato, richiedendo: “una presenza costante della Polizia Municipale nella zona, allo scopo di ripristinare uno stato di legalità, verbalizzando e multando i camion che transitano fuori dagli orari prestabiliti e che, comunque, possono utilizzare la strada solo per le operazioni di carico e scarico e non per il semplice passaggio”. Lo stesso consigliere sollecitava, quindi, un personale interessamento da parte del Sindaco nei confronti del Dirigente del Settore comunale Traffico e Mobilità e del Comandante della Polizia Municipale, al fine di modificare e rendere più visibile la segnaletica di divieto di transito nel tratto interessato e di programmare un servizio di controllo giornaliero da parte della Polizia Municipale, allo scopo di identificare e sanzionare i conducenti dei mezzi pesanti che transitano nella suddetta strada, nonostante il divieto di transito istituito dal Comune di *****. La proposta del consigliere è stata nuovamente riportata sulle pagine della stampa locale. Malgrado tutto, la situazione non trovava una concreta soluzione, e perciò il cittadino, vittima di questo disagio, si rivolgeva al Difensore Civico Provinciale, per poter instaurare un dialogo con chi potesse concretamente intervenire, al di là delle questioni politiche. L’istante chiedeva la riconsiderazione del suo problema da parte del Comando dei Vigili e consigliava di valutare l’opportunità di posizionare i Vigili in un determinato posto sulla strada in oggetto, per far rispettare il divieto di transito ai camion, l’orario di carico e scarico e la velocità massima consentita alle autovetture. Questo Difensore Civico, accertando che la situazione prospettata non rientrava nelle sue dirette competenze, ha formulato una lettera di “sensibilizzazione” diretta al Comandante della Polizia Municipale, auspicando, nel contempo, la positiva risoluzione della situazione de qua. SERVIZI SOCIALI Si è nuovamente presentato a questo ufficio il cittadino XXXX, a nome del figlio disabile, lamentando, ancora una volta, la mancata risposta da parte dell’Ente Comunale ***** alle numerose domande che il cittadino stesso aveva rivolto. Nello specifico, si trattava di richieste di assegnazione di posteggi nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche comunali, che, in base alla normativa che disciplina la materia in questione, il Comune riserva ai soggetti portatori di handicap. Dopo numerosi tentativi di accedere ai posteggi per il commercio ambulante, mediante domande regolari, rimaste peraltro prive di risposte soddisfacenti per l’utente disabile, il cittadino chiedeva l’intervento del Difensore Civico Provinciale presso il Comune di *****, al fine di ottenere le riposte tanto attese. Già un anno fa, l’Ufficio della Difesa Civica si era attivato per fare luce sull’accaduto, contattando il Comune interessato il quale forniva spiegazioni in merito, purtroppo insoddisfacenti per il cittadino per la loro scarsa chiarezza. Accertato il limite di competenza di questo Difensore Civico nella materia de qua e visti i primi tentativi di sensibilizzazione di quest’ultimo presso gli uffici interessati del Comune di *****, della questione è stato anche interessato il Difensore Civico Regionale, che si è attivato al fine di fare luce sul complesso problema. Le risposte del Comune di *****, in seguito all’intervento dell’Ufficio della Difesa Civica Regionale, non sono state esaurienti per il cittadino, il quale, nel 2006, si è ripresentato a questo Difensore Civico, prospettando un’interminabile fila di disagi derivati dal protrarsi della situazione irrisolta e sollevando perplessità circa i tempi di emanazione dei bandi relativi alle concessioni dei posteggi, che apparivano al cittadino estremamente dilatati. Nel contempo, dagli ultimi incontri col Difensore Civico Provinciale, emergeva una situazione, almeno apparentemente, assurda: come “risultato” dell’ impegnativo lavoro svolto dai due Difensori Civici, quello Provinciale e quello Regionale, il cittadino raccontava al primo che era stato tolto al figlio disabile l’unico posteggio assegnatogli, venendo meno la sola fonte di sostentamento di cui il medesimo disponeva. Si prospettava, senza ombra di dubbio, un evidente peggioramento della situazione e, al fine di arginarlo, il Difensore Civico Provinciale interveniva tempestivamente, informando ed interessando il suo omologo Regionale dell’avvenuta degenerazione del problema. La situazione dell’assegnazione dei posteggi si è rovesciata quando è stata coinvolta un’associazione rappresentante degli interessi dell’istante, la quale, agendo per conto del cittadino e cumulata la sua azione con quella, svolta in precedenza, dai Difensori Civici Provinciale e Regionale, ha reso possibile il soddisfacimento, anche se parziale, della domanda del cittadino. Il medesimo si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico, chiedendo di considerare l’istanza positivamente conclusa, in quanto l’assegnazione dei posteggi è stata attuata e, così, assicurato il sostentamento per il figlio disabile. SINISTRI STRADALI Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico, il cittadino *****, sollevando dubbi sulla correttezza del procedimento e della risoluzione di una controversia sorta in seguito ad un sinistro stradale, nel quale si trovava coinvolto il medesimo. Nello specifico, trattavasi di una collisione tra due autovetture, di cui una di proprietà del cittadino. La dinamica dell’incidente veniva descritta nel verbale di accertamento, in cui l’autovettura dell’istante era considerata quale causa del sinistro ed il proprietario della medesima risultava aver omesso i primi soccorsi. La situazione si dispiegava su due fronti opposti: da una parte, il cittadino che sosteneva una dinamica diversa da quella del verbale e, dall’altra, gli agenti di polizia che compilavano il ridetto verbale di accertamento con specificazioni diverse da quelle sostenute dal cittadino stesso. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni, nonché dai rilievi planimetrici effettuati nell’area del sinistro e dai danni riscontrati sui mezzi, si deduceva l’invasione della corsia di senso opposto da parte dell’autovettura del cittadino, nel momento in cui la suddetta corsia era percorsa dall’autoveicolo della vittima. I due mezzi venivano in collisione sul tratto di strada rettilineo ed il mezzo che circolava regolarmente, sulla giusta corsia di marcia, veniva sospinto contro il muro di sostegno posto ai margini della strada. Successivamente al violento urto, il conducente invasore della corsia di senso opposto proseguiva, ignorando il dovere di primo soccorso alle vittime dell’incidente. La complessa vicenda si concludeva con il sequestro dell’autovettura del cittadino *****, considerato causa dell’incidente, con provvedimento dei Carabinieri, confermato dall’Autorità Giudiziaria, che, successivamente, ha dissequestrato il mezzo ed ordinato l’archiviazione del procedimento. Il cittadino, “causa” del sinistro, si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico, puntualizzando i propri motivi di disappunto circa i dettagli descritti dalle Autorità, nella dinamica dell’incidente. Dalle sue memorie scritte si desumeva che il tratto di strada in esame non era un rettilineo, bensì un’ampia curva; le testimonianze rese dalle due persone presenti sul posto potevano non corrispondere al vero, in quanto una delle due è parente della vittima del sinistro e la seconda sosteneva di aver riconosciuto il cittadino *****, alla guida dell’autovettura generatrice dell’incidente, allontanarsi a velocità tanto alta da non permettere, in realtà, il riconoscimento. Inoltre, non corrispondeva l’ora indicata dai due testimoni con quella dell’incidente. Il cittadino***** produceva un’altra testimonianza resa da una terza persona presente sul posto, all’ora del sinistro, nella quale il testimone specificava di aver visto passare il cittadino con la sua autovettura, senza però sostenere il coinvolgimento dell’ultimo nell’incidente. Inoltre, veniva proposto un riesame delle fotografie a colori delle vetture danneggiate, al fine di accertare il fatto che le macchie trovate sul mezzo del cittadino istante erano state prodotte, in realtà, da una diversa collisione con un mezzo pesante di colore diverso dall’autovettura coinvolta nel sinistro in questione. Il cittadino, accompagnato dal suo avvocato, esibiva, inoltre, dei documenti comprovanti la liquidazione, da parte dell’Assicurazione, a favore della vittima, di un indennizzo, per un sinistro, a detta del cittadino medesimo, mai avvenuto, il che comportava per lo stesso l’inquadramento in una classe di rischio superiore relativamente alla propria polizza assicurativa. L’avvocato dell’istante consigliava alla società assicuratrice il riesame dell’accaduto e nuovi approfondimenti delle indagini in ordine alla liquidazione dell’indennizzo, per escludere i sospetti di truffa e concorso in truffa formatisi, in seguito nutriti dal proprio assistito. Nelle sue memorie conclusive, il cittadino elencava i danni alla sua persona, a causa del protrarsi delle vicenda: danni relativi al sequestro del mezzo e al ritiro della patente, con l’impossibilità di spostarsi senza chiedere ai conoscenti; spese legali; pregiudizio alla salute, derivato dallo stress. Il cittadino chiedeva quindi al Difensore Civico di fare luce sulla complessa vicenda. Una volta accertato che la questione non rientrava nelle dirette competenze del Difensore Civico Provinciale, quest’ultimo si è attivato contattando le autorità competenti, riservandosi solo l’incarico di riferire al lamentante le informazioni e le considerazioni raccolte in merito. A tal fine, è stata contattata la Prefettura di Massa Carrara, la quale ha fornito i particolari in relazione al sinistro ed in relazione al comportamento delle Forze dell’Ordine che avevano compilato il verbale di accertamento in seguito al sinistro medesimo. Il Difensore Civico ha portato a conoscenza del cittadino e del suo avvocato l’esauriente risposta della Prefettura ed ha considerato conclusa l’istanza su richiesta dell’avvocato e del suo assistito. MANCATA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE E’ pervenuta presso questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale una lettera da parte di un cittadino, ex funzionario del Comune di *****, nella quale lo stesso esprimeva l’amarezza per la mancata elezione del Difensore Civico presso il suddetto Ente Comunale. Nella ridetta lettera, il cittadino specificava un insieme di dettagli riguardanti la sua posizione in relazione alla figura dell’istituto del Difensore Civico, nonché alle varie fasi per trasformare in concretezza quello che il Comune di ***** aveva introdotto nel suo Statuto: la nomina di un Difensore Civico. Nello specifico, il cittadino, il quale, in passato, aveva partecipato alla stesura del Regolamento dell’Istituto in esame come funzionario dell’Ente, e che, oggi, è pensionato, aveva inoltrato al Comune di ***** la sua candidatura in vista delle elezioni per il Difensore Civico, presentando tutta la documentazione richiesta ed attestante le sue competenze in materie di Difesa Civica, conformemente al Regolamento dell’Istituto. Nella lettera recapitata al Difensore Civico Provinciale, il cittadino esprimeva le perplessità in relazione al fatto che la sua domanda fosse stata accantonata senza motivi, senza specifiche votazioni e senza che l’Ente informasse l’interessato. Lo stesso prospettava, inoltre, il fatto che le altre candidature erano state sottoposte a diverse votazioni, ma senza arrivare ad una conclusione positiva in merito all’effettiva nomina del Difensore Civico Comunale. Nella missiva fatta recapitare dal cittadino a questo Difensore Civico, era richiesto un intervento affinché al cittadino medesimo venissero notificati i provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale in ordine alla sua domanda, con l’indicazione dei motivi per cui erano state respinte anche le altre candidature, nonché la delibera con cui si dichiarava chiuso il procedimento e si decidevano le nuove elezioni. Il cittadino specificava che l’intervento di questo Difensore Civico doveva essere diretto a sensibilizzare l’Amministrazione Comunale in esame all’osservanza delle leggi dello Stato. Accertato il fatto che l’istanza de qua era fuori dall’ambito delle competenze del Difensore Civico Provinciale, quest’ultimo ha contattato il suo omologo Regionale, presentandogli la situazione e sottoponendo alla sua valutazione un possibile ed opportuno intervento. PREVIDENZA SOCIALE Si è presentato presso questo Ufficio il cittadino *****, lamentando la mancanza di collaborazione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel fornirgli la documentazione inerente i propri peso ed altezza, in relazione alla domanda di inabilità presentata il 30/11/1998. Accertata la mancanza di competenza strettamente istituzionale di questo Ufficio nei confronti del ridetto Istituto, ma compresa la delicatezza della questione che coinvolgeva il cittadino dal punto di vista psichico e morale ed in considerazione di una tacita delega da parte della Difesa Civica Regionale, istituzionalmente competente, questo Difensore Civico ha invitato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a soddisfare la richiesta del cittadino. In questo modo, l’interessato è stato messo nella possibilità di visionare i dati registrati nella “Relazione medico – legale” richiesta, trasmessa dal ridetto Istituto in copia conforme all’originale. La controversia, a questo punto, registrava una leggera escalation, perché il cittadino sollevava dubbi sulla veridicità dei dati contenuti nel documento proveniente dall’INPS, dati che, a detta dell’interessato, non erano conformi con le rilevazioni fatte a quel tempo dal suo medico curante, in quanto riportavano valori superiori rispetto al peso del soggetto istante. Il crescendo della controversia era dovuto anche ad un altro fatto, dimostratosi poi, grazie alle spiegazioni del Difensore Civico, infondato. Più specificamente, il cittadino non riusciva a spiegarsi come il documento di suo interesse, contenente dati rilevati nel 1999, potesse essere sottoscritto da un responsabile dell’Istituto, subentrato in questa funzione solo nel 2004. Chiarita questa incomprensione, si osservava conseguentemente un atteggiamento meno negativo del cittadino nei confronti dell’INPS. Il caso, per quello che riguardava l’operato di questo Difensore Civico, in base alla tacita delega da parte della Difesa Civica Regionale, è stato considerato chiuso, in virtù del fatto che il cittadino ha ottenuto le informazioni e le spiegazioni richieste. ASSICURAZIONI Si è presentato dinanzi a questo Difensore Civico un dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, significando come, nonostante alcune promesse, da parte di una agenzia assicurativa, quest’ultima non ha corrisposto al cittadino il tributo in ragione di una sentenza civile che stabiliva ciò. Il denaro era dovuto al cittadino in seguito ad un sinistro stradale che vedeva come parte lesa l’interessato stesso. Visto il limite di competenza che impediva a questo Ufficio di agire in merito alla situazione prospettata, il Difensore Civico ha fornito una consulenza, in base alla quale il cittadino ha trovato soluzione alla sua controversia con l’Agenzia assicurativa, vedendosi corrisposto il tributo dovuto. IMPOSTE E TASSE I coniugi ***** si presentavano dinanzi a questo Difensore Civico, prospettando una situazione di notevole complessità che coinvolgeva la Prima Direzione Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico – Finanziaria, Servizio Riscossione delle Entrate Comunali “Area Riscossione Diretta”, del Comune di Napoli. Nello specifico, i cittadini lamentavano l’operato del ridetto Servizio in quanto, a seguito di cambiamenti normativi, in un primo momento veniva loro rimborsata una somma di denaro corrispondente ai precedenti pagamenti effettuati per l’ICI relativa al 1993; quindi, a seguito di abbassamenti d’estimo e conseguente diminuzione dell’importo dell’imposta comunale, si pretendeva dagli stessi la restituzione della medesima somma. Quanto descritto era stato causato da errori di calcolo dovuti ai cambiamenti normativi succedutisi in materia. Questo Difensore Civico si è tempestivamente messo in contatto con quello del Comune di Napoli, al fine di fare chiarezza sulle decisioni prese dalle autorità napoletane competenti nella materia e per dare adeguati suggerimenti ai cittadini in questione. La risposta in merito, da parte della Difesa Civica del Comune di Napoli, richiamava e ribadiva la decisione dell’Autorità Tributaria, circa la necessità del pagamento della somma dovuta. Il nuovo intervento di questo Difensore Civico, in seguito all’aggiornamento fornitogli dalla Difesa Civica del Comune di Napoli, riguardante la sentenza della ridetta Commissione Tributaria, consisteva nel richiedere la possibilità di rateizzazione della somma dovuta dagli istanti, considerate le indigenti condizioni economiche degli stessi. Di tutto ciò è stata data contezza agli interessati. Pertanto, l’istanza si è conclusa con l’accettazione del pagamento rateale della somma dovuta da parte dei cittadini: tale determinazione è stata subito comunicata per iscritto agli interessati. *** Ha fatto appello ai servizi di questo Ufficio della Difesa Civica Provinciale il cittadino *****, il quale rappresentava una situazione alquanto particolare della quale era vittima. Nello specifico, lo scrivente risultava debitore per il pagamento di tasse automobilistiche relative ad una vettura appartenuta al fratello, deceduto nel 2000. Si faceva peraltro presente che il cittadino aveva rinunciato all’eredità pervenuta a seguito del ridetto decesso e, di conseguenza, nulla doveva relativamente ai beni costituenti l’asse ereditario, ivi compresa l’autovettura in discussione. Il cittadino documentava la rinuncia con l’apposito verbale del il Tribunale di Massa, nel quale si specificava la dichiarazione di “rinunciare puramente e semplicemente all’eredità” a seguito del decesso del fratello. Il Difensore Civico, preso atto di ciò, ha comunicato all’Automobile Club d’Italia (Ufficio Provinciale di Massa Carrara) la situazione appresa dall’interessato, allegando il verbale di rinuncia di cui sopra e consigliando allo stesso ufficio di riconsiderare l’istanza. Il ridetto ufficio, con tempestività, ha reso comunicazione a questo Difensore Civico circa l’annullamento della richiesta di pagamento di tasse automobilistiche relative all’autovettura in questione, in seguito alla presa d’atto dei documenti esibiti dall’interessato mediante questo Ufficio. Il tutto è stato portato a conoscenza del cittadino interessato, mediante comunicazione scritta, nella quale si specificava anche la conclusione positiva dell’istanza. Si è rivolta a questo Ufficio la signora ****, insieme al marito, per rappresentare una situazione piuttosto singolare. Nello specifico, si faceva riferimento ad un appezzamento di proprietà della madre della signora, situato nel territorio del Comune di *****, il quale, da quasi un secolo, è adibito ad uliveto, con la presenza di una trentina di piante di ulivo pluridecennali. La cittadina faceva presente dinanzi a questo Difensore Civico che, come proprietaria del terreno in questione, aveva regolarmente denunciato il bene ed aveva corrisposto sempre l’onere per l’ICI ed ai fini IRPEF per redditi dominicali. La stessa lamentava ciò che poi costituiva il vero oggetto dell’istanza: nel 2003, con effetto retroattivo al 1998, e, quindi, con l’applicazione delle sanzioni previste, le veniva richiesto il pagamento dei maggiori importi afferenti il bene dichiarato edificabile, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni. In seguito alle ricerche fatte da questo Ufficio circa la qualificazione del terreno, nel 2003 esso risultava agricolo (uliveto), quindi con un reddito corrispondente a tale tipologia. Inoltre, alla parte istante non era stata data alcuna comunicazione circa un’eventuale variazione in merito; di conseguenza, gli oneri pagati dalla stessa corrispondevano alla qualificazione originaria e conosciuta dell’appezzamento. Veniva pertanto richiesta a questo Ufficio la possibilità di ottenere delucidazioni in merito, nonché di fare chiarezza circa la reale qualificazione del terreno. Al fine di fornire risposte esaurienti alla cittadina ed al di lei marito, questo Difensore Civico ha contattato il Comune in questione, in particolare l’ufficio in grado di mettere a disposizione della cittadina le informazioni dalla stessa richieste. Le ridette informazioni sono infine pervenute, anche se a seguito di solleciti effettuati con il concorso della Difesa Civica Regionale. La risposta da parte del Comune conteneva una conferma del fatto che l’appezzamento era censito come “zona sportiva” e, quindi, essendo edificabile, trovava giustificazione l’applicazione di una aliquota ICI diversa. Del che è stata resa comunicazione scritta all’interessata e questo Ufficio ha considerato conclusa positivamente l’istanza. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Si .è presentato presso questo ufficio il cittadino *****, lamentando una situazione in cui spesso versano i cittadini rientranti nella categoria di profughi, come si desume da altri casi trattati da questo Ufficio. Nello specifico, il cittadino dichiarava di non poter acquistare l’alloggio popolare, assegnatogli nel 1978 dal Comune di Massa, in quanto non riusciva ad ottenere l’apposita certificazione atta a giustificare la fruizione dei benefici idonei all’assegnazione dell’alloggio popolare. Lo stesso presentava la domanda contenente l’intenzione di acquistare l’abitazione in data 19/05/2006. Il Comune di Massa rilasciava all’interessato la certificazione dell’avvenuta assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale, in seguito alla delibera della Giunta Municipale del 03/01/1979, N°5. Lo stesso Comune, nel rilasciare la ridetta certificazione, prendeva atto della Legge Regionale Toscana 02/11/2005, N°59, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all’art. 17, della L. 04/03/1952, N°137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero all’art. 34, della L. 26/12/1981, N°763 (normativa organica per i profughi). Inoltre, la stessa Istituzione prendeva in considerazione, al fine del rilascio della certificazione, le Delibere della Giunta Municipale del 09/10/1978, N°2128 e del 03/01/1979, N°5. Nonostante la presentazione di tutta la regolare documentazione relativa alla situazione del cittadino, lo stesso incontrava diversi impedimenti di natura burocratica al raggiungimento dell’obiettivo del desiderato e necessario acquisto. Al fine di fornire all’interessato le informazioni utili per il ridetto acquisto, l’Ufficio della Difesa Civica Provinciale ha contattato l’Ufficio E.R.P. di Massa Carrara, al quale, in una missiva, riassumeva la situazione del cittadino, documentata dai vari certificati rilasciati dal Comune di Massa, dai quali risultava chiaramente il possesso di tutti i requisiti necessari per l’acquisto dell’abitazione. Inoltre, nella ridetta missiva, si specificava il fatto che l’incompletezza di atti della Pubblica Amministrazione non può e non deve riverberare danno in capo al cittadino, e si consigliava pertanto una riconsiderazione del caso per giungere ad un accoglimento dell’istanza espressa. EDILIZIA I signori*****, madre e figli, hanno fatto appello ai servizi dell’Ufficio della Difesa Civica Provinciale, illustrando una situazione di controversia tra privati, che coinvolgeva anche alcuni uffici del Comune di ***** e dell’Ente Provinciale di Massa Carrara. Nello specifico, i suddetti cittadini illustravano una situazione di pericolo nella quale si trovava la propria abitazione, al piano terra, per causa di interventi al primo piano dello stesso immobile, effettuati in difformità sia dal progetto allegato alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune *****, sia dalla normativa edilizia, urbanistica ed antisismica in vigore. I ridetti interventi erano messi in opera dai nuovi proprietari dell’abitazione al primo piano dell’immobile e, come si desume dalla “Perizia statica riguardante i lavori eseguiti sul fabbricato di civile abitazione” in questione, eseguita da un tecnico iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Massa-Carrara, venivano apportate modifiche nella struttura della casa tali da rendere giustificabile la richiesta, da parte dei signori istanti, di controlli per la propria sicurezza. Secondo lo storico della situazione, risulta quanto segue: nel 1964, l’immobile viene accatastato con la spartizione originaria risultante dalle planimetrie esistenti; nel 1987, i cittadini reclamanti l’odierna situazione, avevano presentato, insieme ai vecchi proprietari dell’abitazione del primo piano, una richiesta di autorizzazione edilizia “per la ristrutturazione e completamento della copertura che prevedeva l’eliminazione della terrazza a tetto”; lo stesso anno è stata rilasciata l’autorizzazione. I lavori non sono stati realizzati in conformità con la ridetta autorizzazione, in quanto il terrazzino non veniva eliminato, bensì parzialmente coperto. Nel 1988, l’abitazione del primo piano era oggetto di trasferimento di proprietà, perché acquistata dai signori *****, attuali proprietari e controparte nella controversia presentata dinanzi a questo Difensore Civico. Nel 1999 veniva presentata, a firma dell’architetto ****, sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della Legge 47/1985, per difformità all’autorizzazione del 1987 e, contestualmente, una variante per il rifacimento del tetto. Lo stesso anno, il progetto veniva approvato dalla Commissione Edilizia Comunale e, in seguito, veniva rilasciata la relativa autorizzazione ed il progetto era depositato al Genio Civile. La direzione dei lavori veniva affidata allo stesso architetto firmatario della sanatoria ed i lavori medesimi appaltati ad una ditta specializzata nel campo dell’edilizia. Al momento della presentazione dell’istanza presso questo Ufficio della Difesa Civica, i lavori risultavano sospesi, perché la nuova copertura comportava un rilevante aumento di carico lungo il perimetro della costruzione, per causa di una sopraelevazione rispetto allo stato preesistente, sopraelevazione messa in opera dai proprietari del primo piano. Inoltre, la pericolosità generatasi nella globalità dell’immobile aumentava per l’ubicazione di un pilastro, risultato, in seguito alle perizie, inaccettabile dal punto di vista strutturale, in quanto il fabbricato in discussione aveva una struttura portante in muratura e, quindi, non era opportuno concentrare in un unico punto un così notevole carico. Inoltre, nel processo di messa in opera, non erano state prese in considerazione la disposizione e la natura delle murature sottostanti. Ulteriori aspetti negativi emergevano dagli stessi controlli di regolarità: lunghezza inferiore a quella necessaria per la muratura portante ed incertezza sull’effettiva esistenza di una fondazione sotto la parete di cui sopra, della cui sezione venivano indicate le dimensioni, pur in mancanza di un riscontro effettivo. Dalla stessa Perizia Statica risultavano anche difformità di tipo normativo, perché gli interventi non si limitavano all’esecuzione di opere riguardanti i singoli elementi strutturali modifiche a livello globale. dell’edificio, bensì comportavano Dalle conclusioni della ridetta perizia, che focalizzava le difformità normative e di “buona tecnica”, risultava che si produceva una situazione di pericolosità, in quanto il fabbricato subiva mutamenti peggiorativi rispetto alla situazione precedente l’intervento. I cittadini che lamentavano questo stato di cose davanti al Difensore Civico facevano presente anche l’esistenza di una causa aperta sulla questione de qua. E’ stato coinvolto anche il Genio Civile, il quale, al momento dell’inoltro di questa istanza presso l’Ufficio della Difesa Civica Provinciale, ancora non ha effettuato il richiesto sopralluogo. Dopo diversi incontri con il Difensore Civico e vista la mancanza di competenza nel caso di specie, l’azione di questo Ufficio è consistita nell’indirizzare i cittadini istanti alle sedi competenti. POLIZIA MUNICIPALE Si è presentata presso questo Ufficio della Difesa Civica la cittadina ****, lamentando un comportamento sleale, a sui dire, da parte del Comando di Polizia ****, con riguardo ad una multa dalla stessa pagata, ma contestata in quanto incompleta. Questi i fatti: in data 16/02/2004, la signora veniva fermata dal personale dipendente del ridetto Comando di Polizia presso l’intersezione tra via Romana e via Marina Vecchia . Alla stessa veniva contestata la violazione dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada, poiché, anziché proseguire diritto, come imposto dalla segnaletica stradale verticale, eseguiva la manovra a sinistra. In seguito a ciò, era redatto il Verbale n.**, che comminava una sanzione amministrativa di € 33,60 da oblarsi entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione. A detta della cittadina, la multa di cui sopra ammontava a € 30,00 e non € 33,60 come invece sosteneva l’ agente di Polizia e, quindi, l’interessata eseguiva il versamento entro il termine prescritto, ma per il valore inferiore rispetto a quello dichiarato nel verbale attestante la trasgressione. Questo fatto veniva registrato come un’ulteriore violazione e quindi iscritto nelle liste dei Ruoli Esattoriali per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa. Quindi, veniva iscritta al ridetto Ruolo l’intera somma di € 94,97, senza tener conto dei 30,00 € già versati, e, successivamente, veniva effettuato lo sgravio della somma precedentemente versata, con comunicazione a riguardo presso il Consorzio Nazionale Concessionari, il quale provvedeva ad emettere cartella esattoriale con il giusto importo di € 68,78, notificata alla cittadina. La stessa si presentava dinanzi a questo Difensore Civico per chiedere delucidazioni in merito a quanto accadutole, richiedendo allo stesso tempo di poter visionare il verbale di accertamento dell’infrazione stradale per il quale, a detta sua, la Polizia Stradale non le aveva mai rilasciato fotocopia. Il Difensore Civico ha contattato il Comando Polizia Municipale, al quale, facendo presente la versione dei fatti prospettati dalla cittadina, chiedeva di riconsiderare la situazione, fornendo all’interessata i dettagli necessari per comprendere i termini del problema. Il Comando di Polizia Municipale ha messo a disposizione di questo Ufficio tutti i dati richiesti, dati che hanno reso possibile la soluzione positiva dell’istanza. CATASTO FABBRICATI Si è presentata presso questo Ufficio una cittadina che lamentava una situazione di disagio che si evidenzia per la sua singolarità. Nei dettagli, la signora illustrava una vicenda intercorsa tra lei e il Comune di *****, che, con il tempo, è divenuta paradossale, a danno dell’istante. Nel 2000, la stessa acquistava un appartamento che, al momento dell’acquisto, risultava regolarmente frazionato, con una separata cantina sottostante, registrata al Catasto Fabbricati del Comune ***** con numero subalterno diverso. La cittadina acquistava il ridetto appartamento, mentre la parte venditrice restava proprietaria della cantina. A distanza di sei anni, l’interessata decideva di vendere l’appartamento in oggetto, ma si trovava davanti ad impedimenti amministrativi, in quanto, in questo lasso di tempo, lo stato delle cose aveva subito delle modifiche all’insaputa della cittadina, che scopriva che il suo appartamento, in realtà, non era regolarmente frazionato e quindi non separato dalla cantina sottostante. A detta della signora, si trattava di una svista alquanto grave da parte degli uffici pubblici catastali incaricati della gestione dei fabbricati nel territorio di Massa Carrara, i quali, non prendendo atto del trasferimento dei diritti di proprietà sull’appartamento in questione, non provvedevano a notificare i cambiamenti alla nuova proprietaria. L’interessata metteva in risalto la gravità della situazione, visto il tempo impiegato per cercare di risolvere questa situazione paradossale e il denaro speso per regolarizzare il frazionamento, senza il quale non poteva vendere l’appartamento di sua proprietà. In questo senso, aveva dovuto contattare un geometra, pagando la somma di € 700,00, il tutto con urgenza in quanto aveva gia firmato il compromesso in vista della vendita. Pertanto, la signora sosteneva di aver subito un’ingiustizia poiché, se avvisata in tempo utile, non avrebbe subito disagi in termini di stress e di spesa. La stessa quindi richiedeva al Difensore Civico un intervento per poter essere rimborsata di almeno una parte del denaro speso a causa della disattenzione dei pubblici uffici. Questo Difensore Civico ha contattato l’Agenzia del Territorio della Provincia di Massa Carrara, Catasto Fabbricati, riferendo ai responsabili la situazione della cittadina e specificando che “ pare poco opportuno gravare i cittadini dell’onere di “controllare” ciò che dovrebbe costituire il buono e sano operato degli enti con cui trovano a interagire. Ciò si trasforma in un inutile appesantimento, del quale il cittadino si sente ingiustamente oberato.” Nella stessa missiva, il Difensore Civico consigliava l’Agenzia a riconsiderare positivamente la situazione. La sopra nominata Agenzia rispondeva prontamente e tempestivamente, in seguito ad una verifica approfondita eseguita dalla stessa nella banca dati catastale, dicendo che il fabbricato in questione risulta suddiviso in 19 unità immobiliari intestate a persone diverse. La suddetta risposta è stata comunicata all’interessata, in quanto utile per il proseguimento degli atti di vendita. TOTALE PRATICHE 2006 (INCLUSE LE RIAPERTE DEL 2005) 72 GRAFICO 1 LE SOLE PRATICHE APERTE GENNAIO DICEMBRE 2006 58 ISTITUZIONALI FUNZIONI DELEGATE 26 32 GRAFICO 2 TOTALE CONCLUSE GENNAIO - DICEMBRE 2006 (INCLUSE LE 2005) ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO 44 3 CONCLUSE APERTE 2006 CONCLUSE RIAPERTE 38 9 47 GRAFICO 3 PRATICHE D'INTERESSE DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE 18 APERTE NEL 2006 RIAPERTE 9 9 PRATICHE IN CORSO 25 GRAFICO 1 RAPPORTO ISTANZE ISTITUZIONALI E ISTANZE AFFERENTI A FUNZIONI DELEGATE PER LE SOLE PRATICHE APERTE NEL 2006 ISTANZE ISTITUZIONALI 45% FUNZIONI DELEGATE 55% GRAFICO 2 CONCLUSE NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2006 (INCLUSE LE 2005) CON ESITO POSITIVO/NEGATIVO ESITO POSITIVO 94% ESITO NEGATIVO 6% GRAFICO 3 PRATICHE CONCLUSE: APERTE 2006; RIAPERTE RIAPERTE 19% APERTE 2006 81% CONFRONTI TRA LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DIFESA CIVICA DEL 2005 E QUELLA DEL 2006 GENNAIO - GIUGNO 2005 2006 Istituzionali 9 17 Funz. Delegate 23 22 Nuove 23 28 Riaperte aa.prec. 9 11 Concluse 16 Totale 20 GRAFICO 1 50% 55,50% 32 39 Situazione ↑ Pratiche concluse 5.5%↑ 2005 - 2006 (gennaio - giugno) GRAFICO 1 Situazione pratiche concluse nello stesso periodo (gennaio - giugno), 2005 - 2006 (aumento del numero di pratiche concluse, quindi, della collaborazione degli uffici interessati) 55,50% de l totale is taze ge nnaiogiugno, 2006 50% de l totale is tanze ge nnaiogiugno 2005 Rapporto soluzioni positive/negative, nello stesso periodo (gennaio - giugno), del 2005 e del 2006 (aumento collaborazione da parte degli uffici provinciali e degli enti esterni, coinvolti nelle istanze ) 2006, positivo 20 Istanze 15 10 2005, negativo 2005, positivo 1 2006, negativo 5 2 3 4 0 1 2005 2 3 2006 4 CONFRONTI TRA LA SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DIFESA CIVICA DEL 2005 E QUELLA DEL 2006 (secondo semestre) LUGLIO - DICEMBRE 2005 2006 5 13 Istituzionali GRAFICO 1 Funz. Delegate 24 21 Nuove 21 31 Riaperte aa.prec. 8 3 Concluse 13 14 41.37% 41.17% 29 34 Totale Pratiche concluse Situazione ↓ 2005 - 2006 (luglio - dicembre) 0.20%↓ GRAFICO 1 Aume nto informazione riguardante l'istituto de l Dife nsore Civ ico 30 2005 Istanze 25 2006 20 2006 15 10 2005 5 0 1 2 is tituzionali funzioni de le gate Rapporto tra soluzioni positive e negative nello stesso periodo del 2005 e del 2006 positive 2006 Istanze 14 12 10 8 positive 2005 1 negative 2005 2 6 4 3 negative 2006 2 0 1 2005 2 3 SETTORI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO 2006 4 4 SETTORE 2006 2005 AMBIENTE 9 2 POLIZIA 9 1 URBANISTICA 8 7 LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' 6 6 SERVIZI SOCIALI 6 9 POLITICHE DEL LAVORO 4 2 DIFESA DEL SUOLO 3 4 ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI 7 2 ALTRO 29 31 L'intensità relativa al numero di istanze in ingresso per mese, che influisce sul volume delle attività dell'Ufficio della Difesa Civica Provinciale. L’attività dell’Ufficio della Difesa Civica registra un crescendo ad iniziare da aprile fino a novembre, in concomitanza con le attività lavorative in generale. Così si spiega il fatto che le istanze pervenute in questo periodo facciano riferimento, prevalentemente, a diverse vicende collegate all’ambiente, all’urbanistica, alla difesa del suolo, all’edilizia. La diminuzione temporanea del numero di istanze in ingresso, ad agosto, è collegabile al periodo di ferie dell’utenza, anche se non si arresta la domanda di interventi. Il periodo di minima domanda coincide con il periodo di dicembre – inizio gennaio, senza, però, azzerarsi. In queste breve lasso di tempo, le istanze pervenute fanno riferimento a diverse controversie tra cittadini e le Forze dell’Ordine (contestazione multe), ed alla situazione di pericolosità in cui si trovano le strade nel periodo invernale (prevalentemente quelle di montagna). Le richieste di accesso agli atti vengono registrate durante tutto l’anno. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NON DI ADVOCACY Come sopra evidenziato, nell’anno 2006 vi è stato un ulteriore incremento dei casi trattati (ivi comprese le istanze presentate alla sede distaccata dell’Ufficio della Difesa Civica della Provincia di Massa-Carrara presso il Comune di Aulla). Questo aspetto evidenzia che il Difensore Civico è visto come un interlocutore affidabile, che si è impegnato ed ha fornito risposte credibili. Quindi, il Difensore rappresenta un punto di riferimento valido e presente per la collettività. Ma questo Difensore Civico non ha soltanto svolto attività di mediazione e di advocacy, in quanto si è speso anche in varie altre attività coessenziali alle funzioni ed alla figura, che si ritiene abbiano parimenti giovato alla collettività ed allo stesso Ente di appartenenza. Di seguito, tratteggiamo le principali delle suddette attività. Iniziative presso Istituti Scolastici. Nell’anno 2006, sono continuati gli incontri del Difensore Civico negli Istituti di Istruzione Superiori, nel permanere della convinzione dell’opportunità di diffondere la conoscenza della figura del Difensore Civico presso le giovani generazioni. E’ stata quindi presentata questa figura, sono state tratteggiate le sue origini, nonché illustrate le attuali funzioni, con il richiamo della generale normativa di riferimento. In tal modo, è stato suscitato negli studenti un interesse civico, inoltre l’Ente Provincia, promotore di tale impegno con questa figura, si fa conoscere potendo così rappresentare un punto di riferimento tra i giovani. Conferenza Permanente dei Difensori Civico Locali. In sede di Conferenza Permanente, i difensori civici locali si rapportano con il Difensore Civico Regionale e confrontano le rispettive competenze, approfondendo le tematiche più attuali e di maggiore interesse. Durante l’anno 2006, si sono tenuti vari incontri, di cui ricordiamo i più significativi per contenuti: nel mese di giugno, la Conferenza è stata convocata, tra l’altro, per esaminare un documento circa le problematiche in materia idrica: infatti, visti i diversi Regolamenti del servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, con cui i vari soggetti gestori definivano i loro rapporti con l’utenza, la Conferenza aveva ritenuto opportuno costituire, al proprio interno, un Gruppo di lavoro che valutasse le differenze più significative presenti nei Regolamenti di cui sopra,al fine di proporre modifiche ed integrazioni in quelli che prevedevano disposizioni meno favorevoli per l’utenza. Oggetto della riunione di giugno era il documento, che, appunto, rappresentava il risultato dei lavori del Gruppo sopra detto. Successivamente, la Conferenza programmava un interessante corso di formazione sulla Legge n. 241/1990, in due edizioni (giugno e luglio 2006), con la docenza del Prof. Carlo Marzuoli, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze. In seguito (ottobre 2006), si sottolinea la partecipazione al Convegno Internazionale “La difesa civica in Europa: esperienze a confronto – Progetti e prospettive della difesa civica in Italia”, che ha visto gli interventi, tra gli altri, del Mediatore Europeo, nonché dei Difensori Civici regionali e locali. L’ultima riunione, per il 2006, della Conferenza Permanente si è tenuta nel mese di dicembre, che, tra l’altro, prevedeva nell’ordine del giorno la disamina della sentenza del Consiglio di Stato del 21 aprile 2006, recante per oggetto l’obbligatorietà della nomina del Difensore Civico. Inoltre, nella stessa riunione, si esaminavano le schede dei Difensori Civici locali per il monitoraggio degli interventi più significativi e ricorrenti. ***** Importante e partecipata è stata l’organizzazione e la realizzazione della Rassegna Dire & Fare da parte di questa Provincia, presso Carrara Fiere. In tale sede, questo Difensore Civico ha preso parte al Convegno “Il sistema delle garanzie tra controlli e tutela del cittadino” con un proprio intervento intitolato ”I “controlli” del Difensore Civico tra prassi e normativa”. Nel suddetto Convegno, intervenivano inoltre l’Avvocato A. Minicuci, Segretario e Direttore Generale della Provincia, il Professor S. Pozzoli, Ordinario di Ragioneria Generale all’Università di Napoli, il Dr. F. Battini, Presidente della Sezione Regionale Corte dei Conti Toscana, l’Avv. A. Cardone, quale esperto in materia. Appare infine importante citare la partecipazione al Convegno di Studi Amministrativi dal titolo “I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale”, della durata di tre giorni, organizzato dalla Provincia di Lecco, dalla Provincia di Como e dall’Istituzione Villa Monastero – Varenna, a Varenna, Villa Monastero, in cui, tra l’altro, veniva trattata la figura del Difensore Civico nell’ambito dei controlli sulle autonomie. Prospettive e conclusioni. Come noto, il Testo Unico sugli enti locali sta per andare in pensione: al suo posto, arriverà il Codice delle Autonomie, con il quale l’ordinamento locale verrà adeguato al Titolo V della Costituzione. Il suddetto Codice dovrebbe permettere, tra l’altro, la ricostruzione del ruolo dei Consigli comunali e provinciali, creando nuovi equilibri tra Assemblee ed Esecutivi, visto che il vigente Testo Unico ha accompagnato una stagione di afflosciamento delle assemblee elettive, troppo spesso vissute come una formalità frustrante. Per rianimarle, si auspica che vengano portati a più esplicita evidenza il senso, le finalità e gli obiettivi del sistema integrato della garanzia (controllo interno, garanzia delle minoranze, difensore civico, revisione economico-finanziaria): il sistema delle garanzie va ricompreso, nella sua globalità, tra le funzioni fondamentali dell’ente locale, stabilendosi che il Consiglio ne sia l’unico referente. Prenderebbero così nuovo vigore sia gli strumenti di salvaguardia delle prerogative consiliari, sia quelli di tutela dei diritti dei cittadini, ricostruendo un’equilibrata armonizzazione tra funzioni dell’Assemblea e quelle dell’Esecutivo. Si segnala che il Codice delle Autonomie conserva in capo alle minoranze la possibilità di chiedere il riesame delle deliberazioni di giunta e consiglio per eventuali vizi riguardanti la competenza, la forma e la procedura. A tale scopo, si conferma la necessità che un quarto dei consiglieri, o un quinto nei comuni con meno di 15mila abitanti, facciano richiesta motivata di riesame. Il nuovo testo conferma altresì che tale richiesta riguardi le deliberazioni in materia di affidamento di appalti, servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria, di dotazioni organiche e relative variazioni e di assunzioni di personale, non tenendo conto, tuttavia, che tali materie, con l’eccezione delle dotazioni organiche, sono di competenza della dirigenza. La richiesta di riesame non sarà più indirizzata al difensore civico, bensì ad un organo che sarà individuato dallo statuto locale, il quale, se ritiene fondata la richiesta di riesame, inviterà ad eliminare i vizi riscontrati. Inoltre, la suddetta richiesta sospenderà il decorso del termine per l’esecutività della deliberazione fino all’esito del riesame medesimo, con conseguente pregiudizio, a nostro parere, alla snellezza della procedura amministrativa e rilevanti ricadute sulla gestionalità. Per concludere, si richiama l’attenzione sul progetto di legge per l’istituzione del Difensore Civico Nazionale, redatto dalla Conferenza nazionale dei difensori civici, che sarà a breve presentato in Parlamento. Secondo tale progetto, il difensore civico nazionale tutelerà i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione centrale, operando senza limiti territoriali, in aggiunta ai difensori civici già attivati presso regioni ed enti locali, la cui disciplina verrà riformata. La proposta di legge, infatti, ha lo scopo di stabilire uno standard di funzioni comuni che connotino il difensore civico come istituto di tutela riconoscibile proprio per una precisa identità istituzionale e funzionale. L’Italia è l’unico paese europeo (con Germania e Portogallo) privo della figura del difensore civico nazionale, il cui compito, come recita la proposta di legge quadro, è quello di garantire la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli od associati su tutto il territorio della Repubblica. Secondo la proposta, il difensore nazionale sarà eletto dal Parlamento in seduta comune, con mandato di sette anni non rinnovabile, e trattamento economico da senatore. Dovrà inoltrare ai Presidenti delle due Camere una relazione annuale sull’attività svolta e collaborare con associazioni di tutela dei cittadini ed autorità di garanzia. Non è previsto il conferimento al difensore nazionale di alcun potere coercitivo diretto. Viene in evidenza l’opportunità di rivitalizzare il ruolo del difensore civico quale “magistrato di persuasione”, che non si sostituisca all’Amministrazione nel facere, ma che abbia il potere di condurre l’Amministrazione medesima alla rettifica, alla revoca, ovvero alla riconferma degli atti impugnati, tenendo necessariamente conto del suo intervento. In tal modo, la difesa civica diventerebbe un “by pass” del contenzioso e, attraverso la sua funzione di partecipazione mediata dei cittadini utenti, finirebbe anche per diventare momento di riavvicinamento degli stessi alla pubblica amministrazione. Ma ove si ponga mente alla possibilità che tutta la funzione della difesa civica come sopra esposta potrebbe vanificarsi per via della possibile inerzia della pubblica amministrazione, non potrebbe ritenersi efficace l’azione del difensore civico ove questi restasse privo di reali strumenti diretti che inducano l’Amministrazione ad un facere in caso di inerzia. Infatti, il difensore deve avere il potere di indurre l’Amministrazione, ritenuta responsabile di cattivo andamento, violazioni di legge o del principio di imparzialità, alla riconferma, modifica o revoca degli atti in discussione. In quest’ottica, l’istituto non dovrebbe più essere visto come una facoltà per le amministrazioni, ma un necessario strumento istituzionale di garanzia dei cittadini. ***** Prima di concludere, desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Antonella Biagioni, il cui impegno è stato prezioso per l’attività di tutto l’anno ed essenziale per la stesura della presente Relazione, nonché alla Signora Maria Cristina Enache, stagista dell’Università degli Studi di Pisa presso la Difesa Civica Provinciale, per la valida collaborazione prestata.