LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1981, N. 68 Assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-1983 (BURL n. 49, 2º suppl. ord. del 09 Dicembre 1981 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-12-05;68 TITOLO I VARIAZIONE AL BILANCIO IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1980 Art. 1 (Residui attivi e passivi) 1. I dati relativi ai residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 1980, e riportati nelle tabelle A e B rispettivamente dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1980. Art. 2 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 1980) 1. In relazione all’avvenuta determinazione del saldo finanziario positivo per l’anno 1980, determinato dall’art. 10 della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1980 in L. 36.353.661.685, ed in relazione alla avvenuta utilizzazione anticipata di quote di detto saldo finanziario per complessive L. 133.185.836.683 come dalle seguenti operazioni: a) iscrizione nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 della somma di L. 20.392.000.000 a copertura di spese reiscritte nel medesimo bilancio ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34; b) impiego, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, di fondi globali iscritti nel bilancio per l’esercizio finanziario 1980 per un importo di L. 2.500.000.000, a parziale copertura della spesa autorizzata per l’anno 1981 della spesa autorizzata per l’anno 1981 dalla legge regionale 27 luglio 1981 n. 40“Norme per l’attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari”; c) reiscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, di spese per un importo complessivo di L. 110.293.836.683, come da decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 249 del 29 aprile 1981; il saldo negativo dell’esercizio 1980, determinato dalla mancata stipulazione di mutui per la copertura del disavanzo d’esercizio, è rideterminato in L. 96.832.174.998. 2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza della voce di entrata “Quote di economie dell’esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34”è incrementata di L. 2.500.000.000; - alla voce di entrata “Quote di economia dell’esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34”, già iscritta per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di L. 110.293.836.683; - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.1.737 “Mutui per la copertura del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, è ridotta di L. 121.061.950.572; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza della voce “Saldo negativo presunto dell’esercizio precedente determinato dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati”è ridotta di L. 121.061.950.572. Art. 3 (Variazioni di cassa) 1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di cassa di capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, al medesimo sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle entrate: - variazioni in diminuzione capitolo 2.1.691 L. 2.005.000.000 capitolo 2.1.823 L. 955 Totale variazioni in diminuzione L. 2.005.000.955 Stato di previsione delle spese: - variazioni in diminuzione capitolo 2.2.2.2.1.556 L. 60.000.000 capitolo 2.2.4.2.3.102 L. 647.384.361 capitolo 2.2.7.1.2.580 L. 20.000.000 capitolo 2.3.2.2.2.99 L. 5.262.475 capitolo 2.3.3.4.1.589 L. 6.000 capitolo 2.3.3.7.2.105 L. 20.000.000 capitolo 2.4.2.2.4.988 L. 323 capitolo 3.1.810 Totale variazioni in diminuzione - L. 899.013.138 L. 2.298.854.574 variazioni in aumento capitolo 1.5.1.1.1.736 L. 293.853.619 Art. 4 (Avanzo della gestione finanziaria del Consiglio Regionale) 1. In relazione all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale della delibera N. III/283 in data 1 giugno 1981, che ha determinato in L. 103.425.712 l’avanzo della gestione finanziaria per il 1979, la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 3.4.261 “Avanzo della gestione finanziaria del Consiglio Regionale”, già iscritto per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, è determinata in L. 103.425.712, ed è incrementata di pari importo la relativa dotazione finanziaria di cassa. TITOLO II VARIAZIONI AL BILANCIO IN RELAZIONE AL D.L. N. 539 DEL 26 SETTEMBRE 1981 Art. 5 (Fondo comune ex art. 8, L. 281/70) 1. In relazione al D.L. n. 539 in data 26 settembre 1981, nonché alla comunicazione del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 150877, che quantifica in L. 415.021.008.935 la quota spettante alla Regione Lombardia sulla ripartizione per l’anno 1981 del Fondo comune di cui all’art. 1 della legge n. 356/76 e ai trasferimenti ex D.P.R. 616/77, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziarie di competenza e di cassa del capitolo 1.2.208 “Quota regionale del fondo comune”è ridotta di L. 27.066.836.760. Art. 6 (Casa di Riposo Giuseppe Verdi) 1. In relazione alle modalità di determinazione del fondo comune ex art. 8 della legge 281/70 per l’anno 1981, l’assegnazione al Comune di Milano del contributo a favore della Casa per musicisti “Fondazione Giuseppe Verdi”, già determinata per l’anno 1981 in L. 155.500.000 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, è rideterminato in L. 166.500.000. Art. 7 (Fondo comune ex art. 9, L. 281/70) 1. In conseguenza della determinazione in L. 262.313.804.400 della quota variabile del fondo istituito dall’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, effettuata dal D.L. n. 539 del 26 settembre 1981, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.217 “Fondo regionale del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo”è ridotta di L. 837.728.000. Art. 8 (Trasferimenti ex legge n. 403/77) 1. In conseguenza di quanto stabilito dal D.L. n. 539 del 26 settembre 1981, ed in relazione alla legge regionale 3 ottobre 1981 n. 63, che autorizza l’iscrizione nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 dell’importo di L. 21.400.000.000 quale quota spettante alla Regione Lombardia sulle assegnazioni statali per l’anno 1981 di cui all’art. 1 della legge 1 luglio 1977 n. 403, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di casa del capitolo 2.2.237 “Quota regionale dei fondi dello Stato destinati al finanziamento delle attività agricole”è ridotta di L. 10.715.139.000. 2. Il maggiore onere di L. 10.715.139.000 a copertura delle spese complessivamente autorizzate dalla citata legge regionale n. 63/81 e già finanziate sulle assegnazioni per il 1981 di cui alla L. 403/77è assunto a carico del bilancio regionale. 3. E’ approvata l’allegata tabella A, che da atto delle modalità di copertura delle singole spese autorizzate dalla citata legge regionale 3 ottobre 1981 n. 63. Tabella A MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA L.R. 3 OTTOBRE 1981, N. 63 Capitolo interessato Art. che Importo autorizza la autorizzato spesa Copertura finanziaria Con impiego delle ass. statali 1981 legge n. 403/77 C o n m e z z i r e g i o n a l i 2.1.7.1.4.1358 2.3.3.4.3.1179 art. 9 5.000.000.0 5.000.000.000 00 art. 7 1.750.000.000 1.750.000.0 00 2.3.3.5.1.770 art. 11 70.000.000 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2.3.3.7.1.768 art. 8 2.550.000.0 00 2 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2.3.3.7.1.1176 art. 3 1.000.000.0 00 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1.000.000.0 00 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1.000.000.0 00 1 . 0 0 0 . 0 0 2.3.3.7.1.1184 2.3.3.8.2.1354 art. 2 art. 1 0 . 0 0 0 2.3.3.9.3.1355 2.3.3.9.3.1356 2.3.3.12.3.784 2.4.3.1.4.774 art. 4 3.934.861.000 6.150.000.0 00 2 . 2 1 5 . 1 3 9 . 0 0 0 2.000.000.0 00 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 art. 5 500.000.000 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 art. 10 380.000.000 art. 6 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 21.400.000. 000 10.684.861.000 1 0 . 7 1 5 . 1 3 9 . 0 0 0 Art. 9 (Opere universitarie) 1. In relazione alla quantificazione in L. 33.073.231.000, della quota spettante alla Regione Lombardia per l’anno 1981 sulla ripartizione del fondo per le Opere Universitarie, di cui al D.L. 31 ottobre 1979 n. 536, convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 642, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.991 “Contributo dello Stato per il finanziamento delle opere universitarie trasferite alle Regioni ai sensi dell’art. 44 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”è incrementata di L. 4.937.231.000; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.3.1036 “Spese per le attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario”è incrementata di L. 4.937.231.000. Art. 10 (Diritto allo studio) 1. In conseguenza del combinato disposto dell’art. 18, 2º comma, della legge regionale 10 giugno 1981 del 31 e del D.L. n. 539 del 26 settembre 1981, la spesa per l’anno 1981 per la concessione ai comuni dei contributi finalizzati all’esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio è rideterminata in L. 22.693.000.000. 2. Conseguentemente, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.1.1314 “Contributi ai comuni finalizzati all’esercizio delle funzioni attinenti l’assistenza scolastica, loro attribuite ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”è ridotta di L. 1.778.000.000. TITOLO III ASSEGNAZIONI STATALI VINCOLATE Art. 11 (Adeguamento delle previsioni relative ad assegnazioni statali - servizi veterinari) 1. In relazione al decreto del Ministro della Sanità in data 20 dicembre 1980 n. 600.1/24400/2/3257, che ha quantificato in L. 1.416.116.000 l’assegnazione per l’anno 1980 relativa al pagamento delle prestazioni professionali per l’impiego di prodotti immunizzati per la profilassi obbligatoria dell’afta epizootica, della peste suina, del carbonchio e della rabbia, assegnazione presuntivamente quantificata in L. 1.000.000.000 nel bilancio per l’esercizio finanziario 1981, al medesimo sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.243 “fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Sanità”è incrementata di L. 416.116.000; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.1.2.399 “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Sanità”è incrementata di L. 416.116.000. Art. 12 (Adeguamento delle previsioni relative ad assegnazioni statali - ONPI) 1. In relazione alle comunicazioni del Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 15 novembre 1980, prot. n. 169395; 6 febbraio 1981, prot. n. 181933; 20 agosto 1980, prot. n. 155516; 15 aprile 1980, prot. n. 124400 che assegnano complessivamente alla Regione Lombardia per l’anno 1980 l’importo di L. 8.160.135.335, in applicazione dell’art. 1-duodecies della legge 21 ottobre 1978 n. 641 relativamente all’ONPI, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981, dove tali trasferimenti per l’anno 1980 sono stati previsti in L. 5.406.382.800, sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.1293 “Assegnazione dello Stato per l’anno 1980 in relazione all’avvenuto scioglimento dell’ONPI ai sensi del D.L. 18 agosto 1978 n. 481 convertito con legge 21 ottobre 1978 n. 641”è incrementata di L. 2.753.752.535: B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.4.1297 “Assegnazioni ai comuni singoli e associati di fondi a copertura delle spese sostenute nell’anno 1980 per assicurare la continuità delle prestazioni rese agli assistiti dall’ONPI, ente disciolto ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”è incrementata di L. 2.753.752.535. 2. Sulla base di quanto disposto al precedente comma, sono conseguentemente aggiornate le previsioni del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 attinenti alle assegnazioni statali per l’anno 1981 in relazione all’avvenuto scioglimento dell’ONPI, e sono pertanto apportate al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 le seguenti ulteriori variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.1225 “Assegnazione dello Stato per il finanziamento delle attività già svolte dall’ONPI, ente disciolto ai sensi del D.L. 18 agosto 1978 n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978 n. 641”è incrementata di L. 2.753.752.535; B) Stato di previsione delle spese: l - a dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.4.1227 “Spese e assegnazioni in relazione alle funzioni già svolte dall’ONPI ente disciolto ai sensi del D.L. 18 agosto 1978 n. 481 convertito con legge 21 ottobre 1978 n. 641”è incrementata di L. 2.753.752.535. Art. 13 (Adeguamento delle previsioni relative ad assegnazioni statali - asili nido) 1. In relazione al decreto del Ministro della Sanità in data 31 dicembre 1980, che ripartisce tra le Regioni per l’anno 1980 la somma di L. 6.374.302.201 sul “Fondo integrativo per gli asili nido” di cui all’art. 1 della legge 29 novembre 1977 n. 891 ed assegna alla Regione Lombardia la somma di L. 926.693.000, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.949 “Quota regionale del fondo integrativo per gli asili nido destinata al finanziamento delle spese di gestione”è incrementata di L. 926.693.000; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.2.1.950 “Impiego della quota regionale del fondo integrativo statale destinata alla concessione di contributi a comuni e consorzi di comuni per la gestione di asili nido”è incrementata di L. 926.693.000. TITOLO IV PARTITE COMPENSATE CAPO I Maggiori spese correlate a maggiori entrate o minori spese Art. 14 (Urbanistica) 1. In relazione agli interessi maturati al 31 dicembre 1980 sul deposito delle disponibilità del “Fondo per la concessione di anticipazione ai comuni e loro consorzi ai fini dell’acquisizione e dell’urbanizzazione di aree destinate all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica”, istituito dalla legge regionale 6 dicembre 1979 n. 74, ed a quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge regionale n. 74/1979, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - è istituito, al titolo III, categoria 1, il capitolo 3.1.955 “Interessi maturati sul conto fruttifero relativo al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni e loro consorzi per l’acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 260.375.059. B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.6.3.2.850 “Fondo regionale per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di comuni e loro consorzi per l’acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica”è incrementata di L. 260.375.059. Art. 15 (Sanità) 1. In relazione alle delibere della Giunta Regionale nn. 32592 e 1066 del 1980 con le quali sono stati definiti, a norma dell'art. 26 della L.R. 14 febbraio 1980 n. 17, i finanziamenti per l’anno 1980 a favore degli Enti che per il predetto anno hanno esercitato le funzioni del Servizio nazionale, e alla esigenza di procedere alla compensazione tra le risultanze positive e negative accertate in sede di chiusura delle gestioni 1980, la Giunta Regionale è autorizzata con proprie deliberazioni a disporre il recupero delle predette risultanze positive, e a disporre assegnazioni a copertura delle predette risultanze negative. 2. In relazione al precedente comma, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - nel titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.1377 “Recupero delle risultanze positive delle gestioni effettuate dagli enti che hanno esercitato per il predetto anno le funzioni del servizio sanitario nazionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000 milioni. B) Stato di previsione delle spese: - nella parte I, ambito 2, settore 8, obiettivo 1, attività 1 è istituito il capitolo 1.2.8.1.1.1378 “Assegnazione a ripiano delle risultanze negative accertate a chiusura delle gestioni 1980 effettuate dagli enti che hanno esercitato per il predetto anno le funzioni del servizio sanitario nazionale”, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000 milioni. 3. Le assegnazioni di cui al precedente primo comma, da imputarsi al capitolo di spesa 1.2.8.1.1.1378, possono essere autorizzate nei limiti delle risultanze positive effettivamente accertate al capitolo di entrata 3.4.1377. Art. 16 (Sanità) 1. In relazione alla ulteriore erogazione di L. 1.579.035.000 disposta a favore della Regione Lombardia come da comunicazione del Ministero del Tesoro, prot. n. 132853 in data 24 giugno 1981 a valere sulle assegnazioni del fondo per l’edilizia ospedaliera di cui all’art. 14 del D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975 n. 492, ed in connessione con quanto disposto dall’art. 8, 5º comma, della legge regionale 20 agosto 1981 n. 48, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.2.3.1341 “Impiego della assegnazione statale sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale destinata alla copertura della residua quota regionale del fondo per l’edilizia ospedaliera di cui all’art. 14 del D.L. 13 agosto 1975 n. 376 convertito con legge 16 ottobre 1975 n. 492, fondo abrogato dall’art. 13, 2º comma, della legge 30 aprile 1980 n. 149”è ridotta di L. 1.579.035.000. 2. Conseguentemente, la spesa per il biennio 1981-1982 già disposta dall’art. 8, 2º comma, della legge regionale 20 agosto 1981 n. 48 a finanziamento del piano stralcio di cui all’art. 1, lett. b) della medesima legge regionale è rideterminata in L. 55.061.025.000, di cui L. 25.061.025.000 per il 1981. 3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.2.3.1326 “Impiego della assegnazione statale sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per la concessione di contributi in capitale agli enti ospedalieri e agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per l’acquisizione, l’ammodernamento o la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche”è incrementata di L. 1.579.035.000. Art. 17 (Sanità) 1. In relazione alla maggiore assegnazione disposta dal CIPE nella seduta dell’11 dicembre 1980 a favore della Regione Lombardia sulla quota del Fondo sanitario regionale per l’anno 1980, ed iscritta nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1981, è disposta la ricostruzione integrale nel bilancio per l’esercizio finanziario 1981 dell’originaria assegnazione del Fondo sanitario nazionale per l’anno 1980 vincolata ad interventi innovativi, già iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 1980 al capitolo 1.2.8.1.1.1145 per L. 59.800.000.000 e reiscritta allo stesso capitolo nel bilancio per l’esercizio finanziario 1981, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 ed a mezzo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 249 del 29 aprile 1981, per L. 52.118.000.000, essendo stata la restante quota di L. 7.682.000.000, impiegata nel corso dell’esercizio 1980 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2679, n. 1913 e n. 2622 per l’aggiornamento, la specializzazione e la riqualificazione del personale sanitario. 2. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, parte prima, sono apportate le seguenti variazioni: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.8.1.1.1145 “Quota del fondo sanitario regionale per l’attuazione dei programmi finalizzati ad impieghi innovativi”è incrementata di L. 7.682.000.000; - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.8.1.1.1147 “Maggiore quota per l’anno 1980 del fondo sanitario regionale per l’assegnazione di mezzi finanziari agli enti ed altri organismi che esercitano le funzioni del servizio sanitario, ai sensi del 4º comma dell’art. 52 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”è ridotta di L. 7.682.000.000. Art. 18 (Personale regionale) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 l’ulteriore spesa di L. 1.500.000.000 per l’anticipazione a titolo di acconto sulle indennità di fine servizio di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 18 aprile 1980 n. 41. 2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.871 “Recupero nei confronti degli istituti previdenziali delle somme corrisposte ai dipendenti regionali cessati dal servizio a titolo di anticipazione sulla indennità di fine servizio”è incrementata di L. 1.500.000.000; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.1.3.872 “Spese per anticipazione di acconto ai dipendenti regionali cessati dalla servizio della indennità di fine servizio loro spettante da parte dei competenti istituti previdenziali”è incrementata di L. 1.500.000.000. Art. 19 (Agricoltura) 1. Al fine di consentire la tempestiva e regolare attività di consorzi per la difesa attiva e passiva previsti dall’art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 1.900 milioni per la concessione dei contributi spettanti ai consorzi medesimi ai sensi dell’art. 19, 2º comma, punto 3, della predetta legge, funzione già di competenza dello Stato e trasferita alle Regioni ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. Al finanziamento di detto onere si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla Regione Lombardia ai sensi dell’ultimo comma, lett. b), dell’art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 3. L’erogazione dei contributi concessi ai singoli consorzi è subordinata all’avvenuta assegnazione con decreto del Ministero per l’Agricoltura e Foreste della somma spettante alla Regione Lombardia per l’anno 1980. 4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: A) Stato di previsione delle entrate: - al capitolo 2.1.691 “Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei consorzi costituitisi per la difesa attiva e passiva delle coltivazioni dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali”, già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.900.000.000 ed è incrementata di pari importo la relativa dotazione finanziaria di cassa; B) Stato di previsione delle spese: - al capitolo 1.3.3.8.2.699 “Contributi ai consorzi per la difesa attiva e passiva delle coltivazioni dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali” già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.900.000.000, ed è incrementata di pari importo la relativa dotazione finanziaria di cassa. Art. 20 (Contabilità speciali) 1. Al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative alle contabilità speciali, al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: A) Stato di previsione delle entrate: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 6.1.283 “Recupero di spese anticipate per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie”è incrementata di L. 250.000.000; B) Stato di previsione delle spese: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.678 “Anticipazione di spese per conto terzi ed altri enti e partite di giro varie”è incrementata di L. 250.000.000. CAPO II Maggiori spese previste nel bilancio pluriennale 1981-1983 finanziate mediante impiego dei fondi globali Art. 21 (Sanità) 1. Per la concessione del contributo di gestione all’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l’Emilia Romagna, di cui all’art. 4 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 35, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 500.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante impiego del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali”, iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 al capitolo 1.5.2.1.1.546. 2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34. Art. 22 (Sanità) 1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all’art. 1, 1º comma, della legge regionale 22 aprile 1975 n. 60, modificato ai sensi della successiva legge regionale 28 agosto 1978 n. 55, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 500.000.000. 2. Detti contributi sono concessi a favore degli enti responsabili dei servizi di zona, istituiti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1980 n. 35, ad esclusione dei contributi finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alle lett. c) e e) del predetto articolo 1, 1º comma della legge regionale 22 aprile 1975 n. 60, modificato dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 55 che sono concessi ai comuni ed ai loro consorzi. 3. Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 11 aprile 1975 n. 49, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 300.000.000. 4. Detti contributi sono concessi agli enti responsabili dei servizi di zona istituiti ai sensi della legge regionale 5 aprile 1980 n. 35 e relativi agli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 77, nonché all’ente gestore del laboratorio provinciale di Milano di igiene e profilassi. 5. Al finanziamento dell’onere complessivo di L. 800.000.000 determinato ai sensi dei precedenti primo e terzo comma si provvede mediante impiego per pari quota del “Fondo per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo” iscritto nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 al capitolo 2.5.2.1.2.958. Art. 23 (Agricoltura) 1. Per la concessione di contributi in capitale a favore di imprenditori singoli per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973 n. 1 e successive modificazioni, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 350.000.000. 2. Tali contributi sono prioritariamente diretti alla progettazione e realizzazioni di strutture al servizio della zootecnia mediante applicazione di tecniche di energie alternative. 3. Al finanziamento dell’onere di L. 350.000.000 per l’anno 1981 si provvede mediante impiego per pari quota del “Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziarie con mutui” iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981. TITOLO V VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALL’ANDAMENTO DELL’ENTRATA E DELLA SPESA CAPO I Movimenti correnti Art. 24 (Maggiori entrate) 1. In relazione agli accertamenti effettuati nel corso del presente anno sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, la relativa dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata dell’importo a fianco di ciascuno indicato: - capitolo 3.1.244 “Interessi attivi sul fondo di cassa regionale” Lire 540.000.000; - capitolo 3.4.251 “Introiti diversi e occasionali” L. 500.000.000; - capitolo 3.4.252 “Rimborsi e recuperi vari” L. 1.150.000.000; - capitolo 4.3.271 “Rimborso dagli enti beneficiari dei contributi straordinari e integrativi in applicazione della legge regionale 24 gennaio e 12 aprile 1975, nn. 24 e 50 concernenti gli interventi di emergenza e per il 1975 ed il finanziamento straordinario di opere edilizie per servizi per anziani e soggiorni per minori” L. 1.400.000.000. 2. In relazione alla delibera della Giunta Regionale n. 9567 del 21 luglio 1981, che quantifica in L. 4.595.017.500 la richiesta di rimborso allo Stato, ai sensi della legge 16 maggio 1980 n. 177 del 50% dell’onere effettivamente sostenuto dalla Regione Lombardia per la erogazione di contributi alle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto di competenza regionale finalizzati a fronteggiare gli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri riferiti agli anni 1979 e 1980, al capitolo 2.1.1308 “Assegnazione dello Stato in attuazione del D.L. 13 marzo 1980 n. 67 convertito con legge 16 maggio 1980 n. 177, in relazione agli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dall’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrotranvieri”, già iscritto per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.595.017.500. 3. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, è altresì apportata la seguente variazione: - al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.1369 “Introiti derivanti dalla refusione di spese legali”. Art. 25 (Minori spese) 1. Al fine di adeguare all’effettivo andamento della spesa gli stanziamenti di capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e relativi a spese correnti operative, la dotazione finanziaria dei sottoindicati capitoli è ridotta dell’importo a fianco di ciascuno indicato: - capitolo 1.1.6.3.1.1104 “Contributi ad enti riconosciuti di interesse regionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1978 n. 71, per le spese di funzionamento e la produzione di specifiche iniziative culturali e scientifiche”: competenza L. 100.000.000, cassa L. 100.000.000; - capitolo 1.2.2.2.1.378 “Contributi a comuni e loro consorzi per spese di gestione di asili nido e micronidi”: competenza L. 200.000.000, cassa L. 200.000.000; - - capitolo 1.3.2.5.1.1290 “Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate”: competenza L. 300.000.000, cassa L. 300.000.000; - capitolo 1.3.7.4.2.1193 “Rimborso alle Comunità Montane delle spese sostenute per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti la commissione tecnica per le piste da sci, istituita ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 88”: competenza L. 10.000.000. 2. In relazione ai mutui contratti dalla Regione Lombardia, il cui onere di ammortamento per l’anno 1981 è pari a L. 1.924.453.930, le spese per il pagamento degli interessi passivi e il rimborso delle quote capitali di ammortamento dei mutui, già determinate dal bilancio per l’esercizio finanziario 1981 rispettivamente in L. 9.500.000.000 e in L. 500.000.000 sono rideterminate in L. 1.850.000.000 e Lire 110.000.000. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.541 “Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza”è ridotta di L. 7.650.000.000; - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.668 “Quote capitali di ammortamento di mutui”è ridotta di L. 390.000.000. 4. In relazione alla legge regionale 4 maggio 1981 n. 23“Abrogazione leggi regionale 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad Enti infraregionali” la dotazione finanziaria dei sottoindicati capitoli è ridotta dall’importo a fianco di ciascuno indicato: - capitolo 1.1.3.1.1.356 “Oneri per il funzionamento degli uffici degli organismi comprensoriali e contributi alle comunità montane e ai consorzi sostituenti gli organismi comprensoriali”: competenza L. 850.000.000, cassa L. 850.000.000; - capitolo 1.1.3.1.1.357 “Rimborso agli enti locali degli oneri relativi al personale messo a disposizione degli organismi comprensoriali”: competenza Lire 200.000.000, cassa L. 200.000.000; - capitolo 2.1.3.1.2.552 “Contributi agli organismi comprensoriali per attività di programmazione”: competenza L. 1.100.000.000, cassa L. 1.100.000.000; - capitolo 2.1.3.1.2.358 “Spese per attività di assistenza tecnica agli organismi comprensoriali e per attività di promozione dell’esperienza comprensoriale”: competenza L. 50.000.000, cassa L. 50.000.000. Art. 26 (Spese di funzionamento) 1. Al fine di adeguare all’effettivo fabbisogno le previsioni di spese di funzionamento iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono autorizzate le seguenti maggiori spese: a) L. 550.000.000 per le indennità di carica e di missioni spettanti ai componenti del Consiglio Regionale (cap. 1.1.1.1.1.290); b) L. 200.000.000 per spese di acquisto e di stampa di pubblicazione di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e culturale (cap. 1.1.6.1.3.364); c) L. 570.000.000 per spese di gestione di servizi di mensa per il personale regionale (cap. 1.1.2.1.3.321); d) L. 450.000.000 per spese di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le infermità professionali del personale regionale (cap. 1.1.2.1.3.309); e) L. 100.000.000 per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e accessorie (cap. 1.1.2.5.4.342); f) L. 600.000.000 per spese di pubblicazione del bollettino ufficiale della regione (cap. 1.1.6.1.2.362); g) L. 300.000.000 per spese di manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (cap. 1.1.2.5.2.327); h) L. 200.000.000 per spese di stampati, modulistica e materiale di cancelleria (cap. 1.1.2.5.4.345); i) L. 250.000.000 per spese di pulizia, custodia e vigilanza degli uffici decentrati, e per traslochi e trasporti (cap. 1.1.2.5.2.999); l) L. 50.000.000 per spese di noleggio, acquisto e manutenzione di automezzi (cap. 1.1.2.5.3.332); m) L. 2.000.000.000 per spese relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (cap. 1.1.2.1.1.1316); n) L. 1.000.000.000 per l’integrazione delle indennità di fine servizio a favore di dipendenti regionali cessati dal servizio (cap. 1.1.2.1.3.1277). Art. 27 (Spese correnti operative) 1. Al fine di adeguare all’effettivo fabbisogno le previsioni di spese correnti operative relative ad interventi regolamentati da leggi regionali sono autorizzate, limitatamente all’anno 1981, le seguenti maggiori spese: a) L. 200.000.000 ed incremento della spesa, già determinata in L. 400.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per la concessione di contributi e finanziamenti a favore di associazioni, manifestazioni ed iniziative di interesse regionale di cui all’art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1978 n. 71 (cap. 1.1.6.3.1.1238); b) L. 25.000.000 ad integrazione della spesa, già determinata in L. 300.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per l’organizzazione di mostre e fiere anche artigiane, e per la promozione delle partecipazioni di artigiani a manifestazioni fieristiche, di cui agli artt. 19, 20 e 21, 1º comma della legge regionale 29 aprile 1980 n. 45 (cap. 1.1.6.4.1.371); c) L. 160.000.000 ad incremento della spesa, già determinata in L. 840.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per iniziative nuove o sperimentali rivolte a soggetti disadattati, di cui alla legge regionale 1 dicembre 1973 n. 50 (cap. 1.2.2.1.3.376); d) L. 50.000.000 ad integrazione della spesa annua di L. 1.000.000.000 per la dotazione del “Fondo di solidarietà” di cui alle leggi regionali 8 giugno 1979 n. 31 e 18 gennaio 1980 n. 8 (cap. 1.2.2.1.3.845); e) L. 200.000.000 ad incremento della spesa, già determinata in L. 450.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore cooperativo, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980 n. 3 (cap. 1.3.1.1.1.904); f) L. 1.000.000.000 ad incremento della spesa, già determinata in L. 43.100.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione, non ché per il finanziamento delle attività di formazione professionale non svolte presso i centri di cui all’art. 64 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 95 (cap. 1.3.2.3.1.1218); g) L. 1.500.000.000 ad incremento della spesa per le attività dimostrative e di assistenza tecnica in agricoltura di cui all'art. 5 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 (cap. 1.3.3.5.1.468); h) L. 50.000.000 ad integrazione della spesa, già determinata in L. 180.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, necessaria a garantire la continuità dell’attività svolta dall’Istituto di Incremento Ippico, di cui all’art. 8 della legge regionale 10 giugno 1981 n 31 (cap. 1.3.3.9.4.1320); i) L. 200.000.000 ad integrazione della spesa già determinata in L. 250.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32 per il contributo annuale di gestione all’Istituto Lattiero Caseario di Mantova, di cui alla legge regionale 2 novembre 1978 n. 62 (cap. 1.3.3.11.2.729); l) L. 200.000.000 ad incremento della spesa per la concessione di contributi agli enti provinciali per il turismo di cui alla legge 4 marzo 1964 n. 114 (cap. 1.3.7.1.1.494); m) L. 100.000.000 ad incremento della spesa per la concessione di contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui alla legge 4 novembre 1965 n. 1213 (cap. 1.3.7.1.1.495); n) L. 500.000.000 ad incremento della spesa, già determinata in L. 2.000.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per propaganda e manifestazione turistiche, di cui alla legge regionale 11 agosto 1973 n. 28 (cap. 1.3.7.3.1.496); o) L. 10.000.000 ad integrazione della spesa già determinata in L. 10.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per l’organizzazione degli esami per il conseguimento delle qualifiche di maestro di cui alla legge regionale 11 febbraio 1980 n. 13 (cap. 1.3.7.4.2.1071); p) L. 60.000.000 ad integrazione della spesa già determinata in L. 300.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della Lombardia di cui alla legge regionale 12 luglio 1974 n. 39, art. 12, lett. d), (cap. 1.2.6.2.1.437); q) L. 30.000.000 ad incremento della spesa già determinata in L. 400.000.000 dall’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per iniziative culturali e scientifiche aventi riferimento con la storia politica, letteraria artistica e culturale in genere di cui alla legge regionale 4 settembre 1973 n. 41, art. 13 (cap. 1.2.6.3.3.443). Art. 28 (Valtellina) 1. In relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale 19 maggio 1980 n. 61, è autorizzata per il 1981 la spesa di L. 250.000.000, di cui L. 200.000.000 per l’affidamento ad esperti di incarichi professionali per la soluzione di particolari problemi relativi alla predisposizione del progetto integrato Valtellina, e L. 50.000.000 per oneri di funzionamento dell’”Ufficio Tecnico”, istituito ai sensi del 1º comma del predetto art. 3 della legge regionale n. 61/1980, con esclusione, in relazione a quanto stabilito dall’art. 6, 7º comma, della medesima legge, di oneri relativi a spese di personale. Art. 29 (Enti Locali) 1. In relazione alla legge regionale 4 maggio 1981 n. 23, che, abrogando le leggi regionali istitutive delle comunità montane e dei comprensori, detta disposizioni per il riordino delle funzioni già di competenza degli organismi e consorzi comprensoriali sono autorizzate per il 1981 le seguenti spese: a) la spesa di L. 250.000.000 per l’esercizio da parte delle province, ai sensi dell’art. 3, 1º comma, della citata legge regionale n. 23/1981, delle funzioni già attribuite ai comprensori, di cui L. 100.000.000 per spese di funzionamento e L. 150.000.000 per attività di programmazione; b) la spesa di L. 200.000.000 per l’esercizio da parte dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, ai sensi dell’art. 3, 3º comma, della medesima legge regionale n. 23/1981, delle funzioni loro attribuite per delega dalla Regione, di cui L. 100.000.000 per spese di funzionamento e L. 100.000.000 per attività di programmazione; c) la spesa di L. 150.000.000 per l’esercizio da parte degli organismi comprensoriali di cui all’art. 3, 4º comma, della medesima legge regionale n. 23/1981 delle funzioni loro delegate dalla Regione di cui L. 50.000.000 per spese di funzionamento e L. 100.000.000 per attività di programmazione. Art. 30 (Formazione professionale) 1. In relazione alle attività di formazione professionale svolte dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10 autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con i decreti n. 192024/77, n. 193003/77 e n. 193010/77 e finanziate dallo stesso Ministero per un importo complessivo di L. 1.047.918.000, già introitato al bilancio regionale, ed in conseguenza della definitiva verifica amministrativa e contabile del rendiconto consuntivo delle spese relative alle sopradette attività di formazione professionale, che ha accertato, e posto quindi a carico del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la spesa complessiva ammissibile di L. 937.408.994, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 110.509.006, a fronte della restituzione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della maggiore somma erogata e non riconosciuta ammissibile a finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all’art. 7 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10. Art. 31 (Agricoltura) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 5.000.000 a fronte delle spese di funzionamento e di gestione della commissione provinciale per il coordinamento ed il controllo degli interventi di mercato per la commercializzazione dell’olio d’oliva, istituita con D.L. n. 1051 del 21 novembre 1967, modificata con legge 12 febbraio 1971 n. 8. Art. 32(1) Art. 33 (Occupazione giovanile) 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1981 n. 20, è autorizzata per l’anno 1981 l’ulteriore spesa di L. 4.000.000.000 per il finanziamento delle spese conseguenti alla proroga dei contratti e delle convenzioni stipulate, rispettivamente, ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 1 giugno 1977 n. 285. Art. 34 (Agricoltura) 1. E’ autorizzata per il 1981 l’ulteriore spesa di L. 20.000.000 per le attività divulgative, anche a mezzo stampa, per i fini di cui all’art. 51 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 51. Art. 35 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 339.077.593 ad incremento della dotazione finanziaria del fondo di riserva per le spese obbligatorie ed ordine. CAPO II Movimenti in capitale Art. 36 (Agricoltura) 1. In conseguenza di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 7368 del 19 maggio 1981, che provvede a cancellare dal conto dei residui perenti, a seguito di rinuncia del beneficiario al contributo o per conseguire economie sui lavori la somma di L. 111.328.068, già impegnata sulle assegnazioni statali finalizzate alla concessione di contributi in capitale per le opere conseguenti a calamità naturali di cui all’art. 4, 1º comma della legge 25 maggio 1970 n. 364, ed al fine del reimpiego di tale somma per i medesimi scopi è autorizzata, per l’anno 1981, la spesa di L. 111.328.068. Art. 37 (Opere di pronto intervento - agricoltura) 1. Per gli interventi di cui all’art. 2, lett. O della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1è autorizzata, per l’anno 1981 l’ulteriore spesa di L. 1.230.000.000. Art. 38 (Calamità naturali in agricoltura) 1. Al fine di consentire il ripristino delle strutture e infrastrutture al servizio dell’agricoltura danneggiate dall’alluvione del 26 e 27 maggio 1981 nelle province di Bergamo, Cremona e Brescia è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 2.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. 2. La delimitazione esatta del territorio è effettuata con decreto dell’Assessore all’Agricoltura entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 39 (Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 2.500.000.000 ad incremento della spesa, già determinata in L. 11.400.000.000 dell’art. 18 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, per l’esecuzione delle opere pubbliche in conseguenza di calamità naturali di cui all’art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973 n. 34. Art. 40 (Sport) 1. Tenuto conto del 1º e 2º comma dell'art. 14 della legge regionale 21 agosto 1981 n. 50, è autorizzata per l’anno 1981 l’ulteriore spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo di cui all’art. 2, lett. b) della legge regionale 21 gennaio 1975 n. 9, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1978 n. 25. Art. 41 (Agricoltura) 1. Per l’attuazione del Regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per spese relative alla acquisizione di attrezzature nonché all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di complessi edilizi di proprietà regionale necessari per l’organizzazione delle strutture che saranno adibiti alla formazione dei divulgatori agricoli del Consorzio interregionale Nord-Italia. Art. 42 (Artigianato) 1. La spesa per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di aree destinate agli insediamenti artigiani di cui alla legge regionale 20 aprile 1975 n. 56, determinata per il triennio 1980-1982 in L. 6.000.000.000 dall’art. 30 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 73, è rideterminato in L. 6.075.000.000. 2. E’ conseguentemente incrementata di L. 75.000.000 la spesa per l’anno 1981, già determinata in L. 2.000.000.000 ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32. Art. 43 (Formazione professionale) 1. La spesa per gli interventi di cui all’art. 1 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 66, determinata per il triennio 1980-1982 in L. 15.000.000.000 dall’art. 3 della medesima legge regionale n. 66/1980è rideterminata, per lo stesso triennio, in L. 17.000.000.000, ed è conseguentemente incrementata di L. 2.000.000.000 la spesa per il 1981, già determinata in L. 8.000.000.000 dell’art. 20 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32. 2. E’ altresì autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 500.000.000 per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuovi centri di formazione professionale di cui all’art. 64 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 95, così come sostituito dall’art. 11 della legge regionale 10 giugno 1981 n. 31. Art. 44 (Lavori pubblici) 1. Fermi restando i limiti d’impegno autorizzati dalle leggi regionali istitutive dei singoli interventi, per ripristinare la copertura finanziaria necessaria alla erogazione dei contributi sugli interessi maturati per mutui contratti da enti locali per la realizzazione delle opere di cui alle leggi regionali 14 agosto 1973 n. 34, 24 gennaio 1975 n. 24, 31 agosto 1976 n. 40, copertura venuta meno per effetto dell’applicazione dell’art. 71 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, è autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 4.000.000.000. Art. 45 (Lavori pubblici) 1. In conseguenza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 7571 del 26 maggio 1981, che provvede a cancellare dal conto dei residui perenti, per conseguite economie sui lavori, la somma di L. 939.824.785, già impegnata sulle assegnazioni statali relative alla definizione dei procedimenti amministrativi di opere pubbliche già di competenza dello Stato e trasferite alla Regione sulla base del D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492, ed al fine del reimpiego di detta somma a finanziamento di maggiori oneri relativi alle stesse opere pubbliche, è autorizzata, per l’anno 1981, la spesa di L. 939.824.785. Art. 46 (Residui perenti) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 8.500.000.000 ad incremento della dotazione finanziaria del fondo per la riassegnazione di residui di spese per l’attuazione di programmi di sviluppo dichiarati perenti. Art. 47 (Fondi globali) 1. E’ autorizzata per l’anno 1981 la spesa di L. 5.000.000.000 ad incremento della dotazione finanziaria del “Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivante da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo”. Art. 48 (Copertura finanziaria) 1. La copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 1981 dall’art. 6 del titolo II e dal presente titolo è assicurata ai sensi dei successivi commi. 2. Il maggior onere derivante dalle operazioni di assestamento apportate alle voci di entrata di natura corrente e di spesa per funzioni normali è determinato in L. 25.012.308.215 sulla scorta dei seguenti dati riepilogativi: - maggiori entrate (artt. 4 e 24) L. 8.288.443.212 - minori spese (artt. 10 e 25, 1º e 2º comma) L. 11.478.000.000 totale + 19.766.443.212 - minori entrate (art. 5) L. 27.066.836.760 - maggiori spese (artt. 6, 26, 27, 29 per L. 250.000.000, 30,31,32,35,36,37,38,39) L. 17.711.914.667 totale differenza - 44.778.751.427 - 25.012.308.215 3. Per effetto delle variazioni di cui precedente comma, si ridetermina in L. 56.839.334.031 il rapporto tra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti dai mutui o da assegnazioni statali con destinazione vincolata, e il totale delle spese per l’adempimento di funzioni normali, rapporto già quantificato per l’esercizio finanziario 1981 in L. 81.851.642.246, come risulta dall’allegato al quadro generale riassuntivo, di cui all’art. 20, 3º comma della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, del bilancio per l’esercizio finanziario 1981. 4. L’importo differenziale di L. 25.012.308.215, già destinato in sede di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 al finanziamento di spese per programmi di sviluppo, viene coperto mediante la contrazione di mutuo passivo alle condizioni di cui al successivo art. 49. 5. Il maggiore onere derivante dalle operazioni di assestamento apportate alle voci di entrata destinate al finanziamento di programmi di sviluppo e alle voci di spesa per programmi di sviluppo è determinato in L. 38.987.691.785 sulla scorta dei seguenti dati riepilogativi: - minori spese (art. 25, 3º comma) L. 1.150.000.000 L. 1.150.000.000 - minori entrate (artt. 7 e 8) L. 11.552.867.000 - maggiori spese (artt. 28, 29 per L. 350.000.000, 33, 34, 40, 41, 42, L. 28.584.824.785 43, 44, 45, 46, 47) totale L. 40.137.691.785 differenza L. 38.987.691.785 6. In conseguenza di quanto accertato al precedente comma, ed al IV comma del presente articolo, il fabbisogno complessivo da coprire mediante la contrazione di mutui passivi è determinato in L. 64.000.000.000. 7. Alla copertura dell’onere di L. 64.000.000.000 si provvede mediante l’assunzione di un mutuo passivo ai sensi degli artt. 38, 3º comma, e 44 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34. 8. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è apportata la seguente variazione: - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 “Mutui per la copertura del disavanzo d’esercizio”è incrementata di L. 64.000.000.000. Art. 49 1. Per effetto di quanto stabilito dal precedente articolo e dall’art. 2 della presente legge, il disavanzo di bilancio, da finanziare attraverso la contrazione di mutui ai sensi degli artt. 38, 3º comma e 44 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, già determinato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981 n. 32, in complessive L. 519.241.329.208 è rideterminato in L. 462.179.378.636. 2. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni di mercato finanziario, uno o più mutui per l’ammontare complessivo netto non superiore a L. 462.179.378.636, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso massimo di ammortamento non superiore al 21% e per una durata non inferiore ad anni 15. Art. 50 (Variazioni di bilancio) 1. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 6 del titolo II, al capo II, del titolo IV e agli art. da 26 a 47 del titolo V della presente legge, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni di cui alla tabella B. Art. 51 (Modifiche a leggi regionali) 1. Il capitolo 2.3.6.1.1.1965 “Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ed agevolate la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio, per l’acquisto, la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l’esercizio dell’attività commerciale” istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 dall’art. 16 della legge regionale 6 luglio 1981 n. 36è sostituito dal capitolo 2.3.6.1.1.1065 recante la stessa denominazione. 2. Il capitolo 2.1.7.1.4.1127 “Spese per l’attuazione del programma straordinario di interventi da effettuarsi nel territorio della Lombardia Sud-Orientale” istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 dall’art. 5 della legge regionale 27 luglio 1981 n. 40è sostituito dal capitolo 2.1.7.1.4.1064 recante la stessa denominazione. 3. Il 1º comma, dell’art. 3 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33(2)è sostituito dal seguente: - “Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi in conto capitale a Consorzi di Enti Locali nonché a singole province e comunità montane”. 4. (3) 5. La denominazione del capitolo 1.1.2.4.1.1125 “Spese relative alla rilevazione e alla elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate” iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 è modificata in “Spese per l’acquisizione di dati da Istituti specializzati, per l’effettuazione di operazioni di rilevazione dei dati, per l’elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate, nonché per l’organizzazione dei relativi sistemi di rilevazione statistica”. 6. All’art. 43 della legge regionale 21 agosto 1981 n. 50(4)è aggiunto il seguente comma: “Qualora le maggiori somme stanziate, ai sensi e per gli scopi di cui al precedente 2º comma, non venissero totalmente utilizzate per l’integrazione, dalla misura massima del 4 per cento alla misura massima dell’8 per cento dei contributi in annualità già concessi, le somme residue potranno essere destinate a finanziare, con le stesse modalità , nuovi interventi in materia di sviluppo della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1973 n. 40. TITOLO VI VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1981-1983 CAPO I Interventi finanziari a carico delle assegnazioni statali sulle leggi 984/77 e 403/77 Art. 52 (Zootecnia) 1. Per gli interventi nel settore della zootecnia sono autorizzate per l’anno 1982, le seguenti spese: a) la spesa di L. 5.000.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 6 della legge regionale n. 73/78 concernente il potenziamento di strutture ed infrastrutture di sole forme associative e cooperative; b) la spesa di L. 2.000.000.000 di cui 600.000.000 per opere da realizzarsi in zone montane, per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 7 della legge regionale n. 73/78 concernenti la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di imprenditori singoli; c) la spesa di L. 500.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 9 della legge regionale n. 73/78 e concernenti prestiti annui per l’acquisto di vitelli da destinare all’ingrasso; d) la spesa di L. 500.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 24, lett. b), della legge regionale n. 19/80 concernenti gli impianti di raffreddamento del latte; e) la spesa di L. 2.000.000.000 per la concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari ai sensi dell' art. 3, 2º comma, della legge 423/81; f) la spesa di L. 50.000.000 per la concessione dei contributi per l’incremento, il miglioramento e la difesa dell’apicoltura. 2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente 1º comma per opere da realizzarsi in zone montane possono essere concessi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque in misura non superiore alla somma di L. 20.000.000. 3. I contributi di cui al precedente 1º comma, lett. f), sono estesi alle altre specie appartenenti alla zootecnia minore con particolare riguardo alla elicicoltura. Art. 53 (Irrigazioni)(5) 1. Per la realizzazione di opere di bonifica e irrigazione è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa di L. 22.052.000.000 di cui L. 14.231.000.000 nel 1982. Art. 54 (Vitivinicoltura) 1. Per gli interventi regionali nel settore della vitivinicoltura sono autorizzate, per l’anno 1982, le seguenti spese: a) la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 11 della legge regionale n. 57/78 concernenti la realizzazione di opere di interesse collettivo limitatamente al settore vitivinicolo; b) la spesa di L. 300.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale ad imprenditori singoli per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nel settore vitivinicolo ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57; c) la spesa di L. 200.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 26 della legge regionale n. 19/80 concernente le colture arboree specializzate; d) la spesa di L. 300.000.000 per la concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’art. 3, 1º comma, della legge 423/81. Art. 55 (Valorizzazione dei terreni collinari e montani) 1. Per gli interventi regionali nel settore dei terreni collinari e montani, sono autorizzate, per il 1982, le seguenti spese: a) la spesa di L. 3.932.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale n. 1/73 e successive modificazioni nei terreni collinari e montani nei settori produttivi di cui alla legge n. 984/77; b) la spesa di L. 5.000.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 18 della legge regionale n. 73/78 concernente opere di miglioramento fondiario afferenti a pascoli montani e i prati pascoli di media montagna. c) la spesa di L. 200.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 19 della legge regionale n. 73/78 concernenti la frutticoltura minore e l’erboristeria; d) la spesa di L. 300.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 20 della legge regionale n. 73/78; e) la spesa di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale a cooperative e coltivatori diretti singoli o associati operanti nei territori montani sull’importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende di cui all’art. 2, lett. i), n. 2 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1; f) la spesa di L. 1.000.000.000 per la concessione ad imprenditori singoli e associati del premio di allevamento per vacche e giovenche in zone montane destinate alla monticazione in attuazione dell’art. 8 della legge 984/77. Art. 56 (Foreste) 1. Per gli interventi regionali nel settore della forestazione sono autorizzate, per l’anno 1982, le seguenti spese: a) la spesa di L. 3.600.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1 della legge regionale n. 73/78; b) la spesa di L. 400.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 2 della legge regionale n. 73/78; c) la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento delle iniziative di cui all’art. 3 della legge regionale n. 73/78; d) la spesa di L. 100.000.000 per il finanziamento di piani di assestamento e piani di utilizzazione di beni silvo-pastorali di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 8/76; e) la spesa di L. 300.000.000 per la concessione di contributi in capitale per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui all’art. 21 della legge regionale n. 8/76; f) (6) 2. Per l’anno 1982 è altresì autorizzata la concessione alla azienda regionale delle foreste, istituita con legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4, un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 per la sistemazione, potenziamento e ampliamento del demanio forestale. 3. Alla azienda regionale delle foreste, a cui è affidata la realizzazione del programma coordinato per il potenziamento dell’attività vivaistica e per la produzione di semi e piantine, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è concesso un contributo straordinario per l’anno 1982 di L. 93.000.000. 4. L’assegnazione dei contributi di cui ai precedenti 2º e 3º comma è disposta la Giunta Regionale a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio preventivo dell’azienda regionale delle foreste per l’esercizio finanziario 1982, ai sensi dell' art. 14, 2º comma, della legge regionale 2 gennaio 1980 n. 4 e previa presentazione da parte della azienda al Presidente della Giunta Regionale di un programma operativo degli interventi previsti per le finalità di cui ai precedenti 2º e 3º comma del presente articolo. 5. (7) 6. (7) Art. 57 (Ortoflorofrutticoltura) 1. Per gli interventi regionali nel settore dell'ortoflorofrutticoltura sono autorizzate per l’anno 1982, le seguenti spese: a) la spesa di L. 648.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 15 della legge regionale n. 73/78 concernenti il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate; b) la spesa di L. 2.669.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 16 della legge regionale 73/78 concernenti la realizzazione e l’adeguamento di impianti di interesse collettivo. Art. 58 (Altri interventi in agricoltura) 1. Sono autorizzate, per l’anno 1982, le seguenti spese: a) il limite di impegno di L. 2.000.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali di meccanizzazione ai sensi della legge regionale n. 17/75; b) il limite di impegno di L. 2.000.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali per il ripiano di passività onerose di cui all’art. 2, lett. d) della legge regionale n. 1/78 e successive modificazioni; c) la spesa di L. 800.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 18/73 e successive modificazioni concernenti l’elettrificazione rurale; d) la spesa di L. 651.000.000 per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale n. 11/75 e successive modificazioni concernenti l’abitabilità delle case rurali; e) la spesa di L. 1.800.000.000 per la concessione del concorso di competenza della Regione per l’attuazione dei regolamenti CEE n. 17/1964, n. 355/1977 e n. 1760/78; f) la spesa di L. 2.000.000.000 per gli interventi di cui alla legge 592/71 concernenti la concessione di aiuti straordinari agli organismi associati e cooperativistici per il sostegno di specifiche produzioni di interesse regionale in concomitanza con sfavorevoli situazioni congiunturali, nei settori di intervento che saranno individuati con deliberazione della Giunta Regionale, e con particolare riguardo ai settori zootecnico e vitivinicolo; g) il limite di impegno di L. 500.000.000 per la concessione di contributi integrativi decennali ai beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali, 2 gennaio 1973 n. 1 e 12 marzo 1973 n. 20, dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dal regolamento CEE 5 febbraio 1964 n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi di opere di bonifica irrigue; h) la spesa di L. 300.000.000 per l’attuazione, da parte dell’Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, di programmi di sperimentazione dei settori produttivi di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984. 2. Le operazioni creditizie che possono beneficiare dei contributi sulle passività onerosi di cui alla lett. b) del precedente 1º comma devono essere state effettuate entro il 31 dicembre 1980, devono risultare dal bilancio dell’organismo associativo e cooperativo richiedente alla chiusura dell' esercizio 1980 e devono essere in atto alla data della concessione del beneficio. Art. 59 (Copertura finanziaria) 1. Al complessivo onere di L. 57.574.000.000 per l’anno 1982 determinate ai sensi del presente capo si fa fronte:(8) - per L. 19.191.000.000 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia sul riparto per l’anno 1982 delle risorse finanziarie della legge 1º luglio 1977 n. 403; - per L. 14.478.000.000 e per L. 9.581.000.000 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia, rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 quali quote per le attività generali - settori forestazione, zootecnia, vitivinicoltura, ortoflorofrutticoltura, colture mediterranee e terreni collinari e montani - della legge 27 dicembre 1977 n. 984; - per L. 10.485.000.000 e per L. 3.746.000.000 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 quali quote relative al settore irrigazione e bonifica della legge 27 dicembre 1977, n. 984;(9) - per L. 44.000.000 e L. 49.000.000 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia, rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 quali quote del programma coordinato “semi e piantine” della legge 27 dicembre 1977 n. 984. 1 bis. All’onere di L. 7.821.000.000 per l’anno 1983 determinato ai sensi del precedente art. 53 si fa fronte mediante impiego delle assegnazioni statali relative all’anno 1982 spettanti alla regione Lombardia nell’anno 1983 ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.(10) 2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i seguenti capitoli: - capitolo 2.3.3.9.3.1394 “Contributi sulle spese di gestione di cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero caseari ai sensi dell’art. 3, 2º comma della legge n. 423/1981”; - capitolo 2.3.3.9.3.1395 “Contributi in capitale per l’incremento, il miglioramento e la difesa dell’apicoltura, della elicicoltura e delle altre speci appartenenti alla zootecnia minore”; - capitolo 2.3.3.7.1.1396 “Contributi sulle spese di gestione di cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’art. 3, 1º comma, della legge 423/1981”; - capitolo 2.3.3.12.3.1397 “Concessione ad imprenditori singoli ed associati del premio di allevamento per vacche e giovenche in zone montane destinate alla monticazione in attuazione dell’art. 8 della legge n. 984/1977”; - capitolo 2.3.3.12.3.1398 “Contributi in capitale a cooperative e coltivatori diretti singoli o associati operanti nei territori montani sull’importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende di cui all’art. 2, lett. l, n. 2 della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1”; - capitolo 2.4.3.1.4.1399 “Contributi a cooperative, loro consorzi e altre forme associative di pioppicoltura per iniziative a difesa fitosanitaria ai pioppetti, anche mediante mezzi aerei, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della legge regionale n. 8/1976, nonché per iniziative dirette”; - capitolo 2.4.3.1.4.1400 “Oneri per il finanziamento di piano di assestamento e di piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui agli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 8/1976”; - capitolo 2.3.3.6.1.1401 “Contributi integrativi decennali ai beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 2 gennaio 1973 n. 1 e 12 marzo 1975 n. 20, dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dal regolamento CEE 5 febbraio 1964 n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi di opere di bonifica irrigua - limite d’impegno anno 1982”; - capitolo 2.3.3.11.1.1402 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali per il ripiano di passività onerose derivante da operazioni creditizie o da prestiti di soci anteriori al 31 dicembre 1980, da cooperative agricole di zone montane e da cooperative nel settore zootecnico e lattiero - caseario che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, zootecnici e lattiero caseari - limite d’impegno anno 1982”; - capitolo 2.3.3.4.3.1403 “Contributi quinquennali sugli interessi dei prestiti contratti da operatori agricoli per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende - limite d’impegno anno 1982”; - capitolo 2.3.3.8.1.1404 “Spese per l’attuazione di programmi di sperimentazione nei settori produttivi di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984 da parte dell’osservatorio per le malattie delle piante”. 3. E’ approvata la tabella C annessa alla presente legge attestante la dotazione finanziaria di competenza che sarà attribuita ai singoli capitoli elencati alla colonna 2 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1982 e le modalità di finanziamento delle singole spese autorizzate dal presente capo. Tabella allegata omessa.(11) Art. 60(12) CAPO II Altri interventi Art. 61 (Interventi di cui alla legge n. 153/75) 1. La somma di L. 4.499.000.000, corrisponde alle complessive assegnazioni dello Stato sui fondi di cui alla legge 9 maggio 1975 n. 153 per il finanziamento dei premi di apporto strutturale a favore dei proprietari di terreni, riportata a residuo - residuo di stanziamento - al capitolo 2.3.3.4.5.466 del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 in conformità al corrispondente dato definitivo risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1980 può essere impiegata per gli scopi e nei limiti seguenti: a) L. 2.500.000.000 per la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale di cui all’art. 25 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e per le spese per l’istituzione ed il funzionamento del centro regionale per la contabilità e l’analisi della gestione aziendale di cui all’art. 26 della legge regionale medesima; b) L. 1.000.000.000 per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale da parte della Regione e per la concessione di premi di frequenza e contributi ad associazioni, Enti ed Istituti specializzati che svolgono corsi di qualificazione professionale ai sensi degli artt. 55 e 61 della legge regionale 51/1976; c) L. 749.000.000 ai sensi degli artt. 45, 48, 49, 50, 53 e 54 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 51, per il funzionamento dei servizi regionali di informazione socio-economica, per l’istituzione delle sezioni specializzate comprensoriali, per la divulgazione e l’assistenza tecnico-economica in agricoltura, per la costituzione e il funzionamento di aziende dimostrative; per la concessione di contributi ad associazioni, enti ed istituti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica, di divulgazione ed assistenza tecnica; per la concessione di contributi integrativi alle università per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento dei consulenti socio-economici; d) L. 250.000.000 per le attività divulgative anche a mezzo stampa per i fini di cui all’art. 51 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51. 2. Qualora entro il termine dell’esercizio in corso non si proceda in tutto o in parte all’impegno delle spese, dando luogo alla applicazione dell’art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, la reiscrizione della spesa a copertura dell’esercizio 1982 sarà effettuata a carico dei seguenti capitoli: - capitolo 1.3.3.4.4.600 “Concessione di contributi a favore degli imprenditori agricoli che si impegnano a tenere la contabilità aziendale e spese per l’istituzione ed il funzionamento del centro regionale per la contabilità e la analisi della gestione aziendale e per la stipulazione di convenzioni speciali” per L. 2.500.000.000, o per la differenza tra questo importo e l’importo degli impegni eventualmente assunti per gli scopi di cui alla lettera a) del precedente comma nel corso dell’esercizio finanziario 1981; - capitolo 1.3.3.5.2.611 “Oneri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale da parte della Regione e per la concessione dei premi di frequenza e contributi ad associazioni, enti ed istituti specializzati che svolgono corsi di qualificazione professionale” per L. 1.000.000.000 o per la differenza tra questo importo e l’importo degli impegni eventualmente assunti per gli scopi di cui alla lett. b) del precedente comma nel corso dell’esercizio 1981; - capitolo 1.3.3.5.2.613 “Oneri per il funzionamento dei servizi regionali di informazione socio - economica per l’istituzione delle sezioni speciali comprensoriali per la divulgazione e l’assistenza economica in agricoltura, per la costituzione ed il funzionamento di aziende dimostrative, contributi ad associazioni, enti ed istituti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica, di divulgazione e assistenza tecnica; contributi integrativi alle università per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento dei consulenti socio-economici” per L. 749.000.000 o per la differenza tra questo importo e l’importo degli impegni eventualmente assunti per gli scopi di cui alla lett. c) del precedente comma nel corso dell’esercizio 1981; - capitolo 2.3.3.5.1.770 “Spese per attività divulgative, anche a messo stampa per l’orientamento dell’attività di informazione socio- economica sui problemi dell’agricoltura” per L. 250.000.000 o per la differenza tra questo importo e l’importo degli impegni eventualmente assunti per gli scopi di cui alla lett. d) del precedente comma nel corso dell’esercizio 1981. Art. 62 (Prestiti di conduzione) 1. E’ autorizzata per l’anno 1983 la spesa di L. 20.000.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47. 2. Nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma precedente la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere nel 1982 obbligazioni a carico dell’esercizio 1983 ai sensi dell’art. 25, 2º comma della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34. 3. L’onere relativo all’intervento di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-1983, parte II “Spese per i programmi di sviluppo”, progetto 2.3.3.17.1 “Altri interventi nel settore dell’agricoltura”, tabella relativa alle “Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi”. Art. 63 (Sede regionale) 1. E’ autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa annua di L. 4.000 milioni ad incremento della spesa, già determinata in L. 10.000 milioni per il triennio 1981-1982 dell’art. 1 della legge regionale 21 agosto 1981 n. 50, relativa alla sistemazione della sede regionale. 2. L’onere relativo alla spesa autorizzata dal precedente 1º comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-1983, parte II “Spese per i programmi di sviluppo”, progetto 1.2.5.1. “Acquisto e sistemazione della sede regionale” così come modificato dal seguente comma. 3. Al bilancio pluriennale 1981-1983 sono apportate le seguenti variazioni: A) Quadro di previsione delle entrate: - le previsioni relative al capitolo 5.1.755 “Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio” sono incrementate, di L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983. B) Quadro di previsione delle spese: - alla parte II, progetto 1.2.5.1. “Acquisto e sistemazione della sede regionale” le previsioni di spesa relative a nuovi previsti provvedimenti legislativi - spese di investimento in capitale - sono incrementate di L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983. Art. 64 (Clausola d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dall’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Tabelle allegate omesse. NOTE: 1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73. 2. Si rinvia alla l.r. 3 luglio 1981, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 3. Il comma è stato abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. f) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. 4. Si rinvia alla l.r. 21 agosto 1981, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 5. L'articolo è stato sostituito dall'articolo unico, comma 1 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. 6. La lettera è stata abrogata dall'art. 26, comma 7 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 e dall'art. 24, comma 1, lett. h) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. 7. Il comma è stato abrogato dall'art. 26, comma 8 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 e dall'art. 24, comma 1, lett. i) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. 8. Il comma è stato modificato dall'articolo unico, comma 2 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. 9. Il punto è stato sostituito dall'articolo unico, comma 3 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. 10. Il comma è stato aggiunto dall'articolo unico, comma 4 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. 11. La tabella C è stata modificata dall'articolo unico, comma 5 e comma 6 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. 12. L'articolo è stato abrogato dall'articolo unico, comma 7 della l.r. 10 giugno 1982, n. 26. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia