VISTO il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 avente oggetto: “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di Persone Giuridiche Private e di
approvazione delle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto” a norma del quale le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del d.P.R. 24 giugno 1977, n. 616 e le cui
finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, acquistano la personalità
giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione;
VISTO l’art. 2500 octies del codice civile in materia di trasformazione eterogenea delle
Fondazioni in Società di capitali, il quale prevede che la trasformazione è disposta dall’autorità
governativa su proposta dell’organo competente dell’ente;
DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n.3613 del 24 novembre 2014 la “Fondazione
Vibracci”, con sede in Genova, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato ed è stata iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche con il n.697;
VISTA la nota, pervenuta in data 11/7/2016 (prot.155375 agli atti del Settore), con la quale il
legale rappresentante della “Fondazione Vibracci” chiede la cancellazione dell’ente dal registro
regionale delle persone giuridiche private, sulla base dell’Atto di trasformazione della
Fondazione in Società a responsabilità limitata unipersonale Impresa sociale, redatto in data
19/5/2016 dal dott. Gianenrico Figari, notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili
Riuniti di Genova e Chiavari, rep. n.2580 e racc. n. 1922, con il quale è stata approvata la
proposta di trasformazione della predetta Fondazione ai sensi dell’articolo 2500 octies c.c., in
Società a responsabilità limitata unipersonale Impresa sociale, sotto la denominazione “F.V.
S.R.L. Unipersonale Impresa Sociale”, mantenendo immutato l’oggetto sociale;
DATO ATTO che dalla relazione di stima del dott. Paolo Pesce, asseverata con giuramento
avanti il Funzionario Giudiziario del Tribunale di Genova in data 12 maggio 2016, registro
cronologico 3943, facente parte integrante del predetto Atto di trasformazione, il patrimonio
netto della Fondazione presenta un valore non inferiore ad euro 20.000;
RITENUTO pertanto, dalla documentazione agli atti, che sussistano i presupposti di legge per
disporre la trasformazione della “Fondazione Vibracci” in Società a responsabilità limitata
unipersonale Impresa sociale, sulla base dell’Atto di trasformazione di Fondazione in Società a
responsabilità limitata unipersonale Impresa sociale, redatto in data 19/5/2016 dal dott.
Gianenrico Figari, notaio in Genova, rep. n.2580 e racc. n. 1922, conservato in copia autentica
notarile agli atti del Settore Affari Legislativi;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 2500 novies la trasformazione eterogenea ha effetto
dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 salvo che
consti il consenso dei creditori o i pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2500 l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina
prevista per il tipo societario adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità
richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione;
ATTESO che il presente provvedimento e l’Atto di trasformazione saranno iscritti nel Registro
regionale delle persone giuridiche private e si provvederà alla cancellazione della Fondazione dal
suddetto Registro decorsi sessanta giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario spettante alla
Società derivante dalla trasformazione, cui corre l’obbligo, a tal fine, di provvedere a darne
tempestiva comunicazione alla Regione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. è disposta la trasformazione della “Fondazione Vibracci” in Società a responsabilità limitata
unipersonale Impresa sociale, sulla base dell’atto di trasformazione di Fondazione in Società a
responsabilità limitata unipersonale Impresa sociale, redatto in data 19/5/2016 dal dott.
Gianenrico Figari, notaio in Genova, rep. n.2580 e racc. n. 1922, conservato in copia autentica
notarile agli atti del Settore Affari Legislativi;
2. il presente provvedimento e l’Atto di trasformazione sono iscritti nel Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato;
3. sarà disposta la cancellazione della “Fondazione Vibracci” dal Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c. spettante alla Società derivante dalla trasformazione, cui
corre l’obbligo, a tal fine, di provvedere a darne tempestiva comunicazione alla Regione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.