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COMUNE DI SOLIGNANO
PROVINCIA DI PARMA
___________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
7 Del 08-03-2008
Oggetto: APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE ASP "CAV. MARCO
ROSSI SIDOLI"
L'anno duemilaotto il giorno otto del mese di marzo alle ore 09:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
CARPENA GAETANO
SANI PIETRO
COLLA GIANCARLA
P
A
P
SANVIDO MAURIZIO
SALATI SIMONE
GROPPI ANTONIO
SERVENTI MARCO
A
P
P
P
SAGLIA LUCA
GABELLI LORENZA
BRUNAZZI
CELASCHI
COLOMBO
GAINOTTI GIANFRANCO
OPPICI GIORGIO
LUPI CHRISTIAN
P
P
A
A
A
P
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Assessori esterni: AVIETTI ALMA
Assume la presidenza il Signor CARPENA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. IEVA MARIA COSTANTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
7 Del 08-03-2008
Premesso
- che l’art. 10 della legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede una nuova
disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i
principi e rinviando l’applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte
del Governo;
- che con D.Lgs. 04/05/2001, n. 207, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328” sono state approvate le suddette norme applicative, che
prevedono, fra l’altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di
servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP);
- che il titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto “Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione EmiliaRomagna, ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede
abbia luogo il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che le deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 del 09/12/2004 e n. 624 del
09/12/2004 e della Giunta regionale n. 284 del 14/02/2005 e n. 722 del 22/05/2006,
che contengono, unitamente alle linee guida approvate dalla Regione in data
02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e
dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ed affidano ai
Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche
di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione
dell’Azienda, prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle ASP per la
gestione dei servizi e delle attività previsti dalla sopra citata L.R. 2/2003;
- che la LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 indicano nel
“Programma delle trasformazioni aziendali” il primo strumento fondamentale per il
riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale, coincidente con il Distretto
Sanitario;
- che nell’ambito della zona sociale del Distretto Valli Taro Ceno opera da tempo
l’IPAB “Casa di riposo Rossi Sidoli” con sede in Compiano, che persegue, attraverso
la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, l’attuazione
di interventi sociali a favore di anziani;
- che in ottemperanza alle disposizioni regionali è stato avviato il percorso di
trasformazione dell’IPAB “Casa di riposo Rossi Sidoli” che, possedendo i requisiti
previsti, risultava tenuta alla trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla
persona;
- che il Comitato di Distretto Valli Taro e Ceno nella seduta del 13.12.2005 ha adottato
il Programma delle trasformazioni aziendali, individuando nella trasformazione
dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di riposo Rossi Sidoli” di
Compiano la soluzione ottimale per la costituzione di un’Azienda di servizi sociali e
sociosanitari;
-
-
-
-
che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha trasmesso in data 22.12.2005 il
predetto Programma delle trasformazioni alla Regione Emilia – Romagna con parere
favorevole;
che successivamente - come previsto dalla delibera della G.R. n. 284/2005 - il
Consiglio di amministrazione dell’IPAB “Casa di riposo Rossi Sidoli”, con propria
deliberazione n. 108 del 14.06.2006, ha approvato, entro i termini previsti, il “Piano
della trasformazione” nonché la “Proposta di Statuto” della nuova Azienda pubblica di
servizi alla Persona “Cav. Marco Rossi Sidoli”;
che tale deliberazione è stata inviata all’Assessorato regionale competente in materia di
politiche sociali, entro i termini indicati dalla sopra citata delibera della Giunta
regionale;
che a seguito delle osservazioni regionali pervenute al Presidente della Comunità
Montana delle Valli del Taro e del Ceno in data 07/05/2007 e delle controdeduzioni
proposte dai Comuni ed approvate dal Comitato di Distretto in data 1.02.2008, e
successivamente trasmesse alla Regione in data 5.02.2008, è pervenuto in data
19.02.2008 il necessario parere di congruità;
Considerato che l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Marco Rossi Sidoli”
perseguirà i propri fini istituzionali attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio
mobiliare ed immobiliare, prioritariamente attraverso la gestione di:
 Casa protetta, Casa di riposo e Centro diurno dell’ex ipab “Casa di Riposo Rossi
Sidoli;
 Servizi di Assistenza domiciliare per anziani e disabili dei Comuni di Albareto, Bardi,
Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Compiano, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino
P.se, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de Melegari, Varsi;
 Servizi/interventi, attualmente delegati dai Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia,
Berceto, Bore, Borgotaro, Compiano, Fornovo Taro, Medesano, Pellegrino P.se,
Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de Melegari, Varsi alla Comunità Montana non
relativi alla funzione di committenza e governo all’interno dell’Assistenza sociale alla
maternità, all’infanzia ed all’età evolutiva, dell’Assistenza sociale agli adulti inabili in
età lavorativa, a soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti e i Programmi attuativi
annuali del Piano di Zona;
 Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, in particolare le Case protette dei
Comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Varano de’ Melegari e il Centro diurno del
comune di Medesano.
Visto lo Statuto modificato a seguito delle osservazioni regionali ed allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Rilevato che lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Rossi Sidoli”
prevede all’art. 6, comma 3, che:
“I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
a) la quantificazione delle quote a ciascuno di loro attribuite;
b) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell’IPAB al
momento della trasformazione;
c) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
d) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nei casi di cui all’art. 23,
comma 3, lettera f;
e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal
presente Statuto;
f) i servizi e le attività conferiti all’ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite
dall’IPAB al momento della trasformazione;
Visto lo schema di convenzione tra gli Enti pubblici territoriali partecipanti all’Assemblea
dei Soci dell’ Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Marco Rossi Sidoli allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di aderire alla costituenda azienda pubblica di Servizi alla persona “Cav. Marco
Rossi Sidoli” partecipando all’Azienda stessa con una quota di rappresentanza
nell’Assemblea dei soci quantificata in 3,24./100;
Ritenuto inoltre di approvare il relativo statuto e la convenzione regolante i rapporti tra
soci dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Marco Rossi Sidoli”;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ed omesso il parere di regolarità contabile da parte dei
competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. leg.vo 267/2000;
Con voti favorevoli n.7, n.1 contrario (Lupi) su n.8 Consiglieri presenti
DELIBERA
1) di aderire alla costituenda Azienda pubblica di servizi “Cav. Marco Rossi Sidoli” con
sede in Compiano – via Duca degli Abruzzi n. 27 partecipando all’Azienda stessa con
una quota di rappresentanza nell’Assemblea dei soci quantificata in 3,24/100;
2) di approvare lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Marco
Rossi Sidoli”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare la Convenzione regolante i rapporti tra soci dell’Azienda pubblica di
servizi alla persona “Cav. Marco Rossi Sidoli” , allegata al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 ad unanimità di voti espressi
nelle forme di legge.
“Azienda Cav.
Marco Rossi Sidoli”
Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona
CONVENZIONE TRA I COMUNI SOCI
DELL’AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA
PERSONA
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore,
Borgotaro, Compiano, Fornovo Taro,
Medesano, Pellegrino P.se, Solignano,
Terenzo, Tornolo, Varano de Melegari, Varsi
Premesso
- che l’art. 10 della legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede una nuova
disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i
principi e rinviando l’applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del
Governo;
- che con D.Lgs. 04/05/2001, n. 207, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328” sono state approvate le suddette norme applicative, che
prevedono, fra l’altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di
servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP);
- che il titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna,
ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede abbia luogo il
riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione
di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che le deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 del 09/12/2004 (di seguito DCR
623/2004) e n. 624 del 09/12/2004 (di seguito DCR 624/2004) e della Giunta regionale n.
284 del 14/02/2005 (di seguito DGR 284/2005) e n. 722 del 22/05/2006 (di seguito DGR
722/2006), che contengono, unitamente alle linee guida approvate dalla Regione in data
02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e
dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ed affidano ai
Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche di
governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione dell’Azienda,
prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle ASP per la gestione dei servizi e
delle attività previsti dalla sopra citata L.R. 2/2003;
- che la LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 indicano nel
“Programma delle trasformazioni aziendali” il primo strumento fondamentale per il
riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale, coincidente con il Distretto
Sanitario;
- che il “Programma delle trasformazioni aziendali dell’IPAB avente sede nella Zona
sociale Valli Taro e Ceno” è stato approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del
13.12.2005 e costituisce a tutti gli effetti allegato al Piano di Zona 2005/2007, adottato con
specifico Accordo di Programma;
- che le DCR 623/2004 e 624/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 individuano nella
“Convenzione” stipulata fra gli Enti pubblici territoriali soci lo strumento nel quale
individuare le quote di rappresentanza dei medesimi all’interno dell’Assemblea dei soci;
- che la IPAB interessata, ha predisposto ed approvato i suddetti “Piano di trasformazione
aziendale” e proposta di “Statuto” (deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB “Cav. Marco Rossi Sidoli” n 108 del 14.06.2006), prevedendo che la
costituenda ASP assumesse la denominazione ”Cav. Marco Rossi Sidoli”;
- che il Comitato di Distretto ha espresso, nella seduta del 16.06.2006, parere favorevole in
ordine alla congruità del “Piano di trasformazione aziendale” su indicato rispetto al
“Programma delle trasformazioni aziendali” allegato al Piano di Zona per il sociale
2005/2007;
- che il Presidente della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ha trasmesso
alla Regione Emilia-Romagna, con nota n 5011/8.1 del 16.06.2006, la documentazione
necessaria alla costituzione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Cav. Marco
Rossi Sidoli” con sede in Compiano;
- che la DGR 722/2006 prevede che la Convenzione stipulata fra gli Enti pubblici
territoriali soci debba essere trasmessa alla Regione unitamente alla richiesta di
costituzione dell’ASP e debba contenere gli atti di approvazione della partecipazione
all’ASP medesima degli Enti stessi;
- che la Regione Emilia Romagna ha comunicato con nota n PG/2007/115073 del
26.04.2007 al Presidente della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, le
proprie osservazioni in merito al Piano delle trasformazioni ed alla proposta di statuto
ricevuti;
- che il Presidente del Comitato di Distretto ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna,
con nota n 11236 del 5.02.2008, le modifiche e/o integrazioni al Piano delle trasformazioni
ed alla proposta di statuto, così come approvate dal Comitato di Distretto nella seduta del
1.02.2008;
- che l’Assessore regionale competente in materia con nota n. PG/2008/48875 del
19.02.2008 ha comunicato la valutazione di congruità del Piano di trasformazione e della
proposta di statuto, modificati e/o integrati come sopra indicato;
- che con le deliberazioni degli Enti pubblici territoriali soci elencate nella parte iniziale
della presente premessa, oltre ad approvare la presente convenzione, si è proceduto :
ad approvare la loro partecipazione in qualità di soci all’Azienda pubblica di servizi alla
persona (ASP) ;
ad approvare la proposta definitiva di “STATUTO” dell’ASP “Cav. Marco Rossi
Sidoli”;
- che l’art. 6 comma terzo dello Statuto stabilisce che: “I soci di cui al comma 1 stipulano
tra loro una convenzione nella quale sono definite:
a) la quantificazione delle quote a ciascuno di loro attribuite;
b) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell’IPAB
al momento della trasformazione;
c) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
d) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nei casi di cui all’art. 23,
comma 3, lettera f;
e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal
presente Statuto;
f) i servizi e le attività conferiti all’ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite
dall’IPAB al momento della trasformazione;
Tra
I Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo
di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari
e Varsi.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto
1. Oggetto della presente convenzione è l’adesione in qualità di soci all’ Azienda di Servizi
alla Persona Cav. Rossi Sidoli da parte dei seguenti enti pubblici territoriali:
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro,
Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari e Varsi.
2. La presente convenzione definisce inoltre, quanto previsto all’art. 6, comma 3 dello Statuto
dell’ Azienda di Servizi alla Persona Cav. Marco Rossi Sidoli, richiamato in premessa.
3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
Quantificazione delle quote attribuite ai soci
1. A ciascun socio sottoscrittore della presente convenzione sono attribuite quote di
rappresentanza, espresse in centesimi.
2. Le quote di rappresentanza nell’Assemblea sono pari a 100.
3. Le quote di rappresentanza sono calcolate con un meccanismo “ponderato misto” basato
sulla valutazione incrociata dei seguenti elementi:
- popolazione residente (79,5%)
- patrimonio conferito (20%).
4. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 dello Statuto alla Parrocchia di Compiano è attribuita una
quota di rappresentanza pari allo 0,50 % del totale delle quote.
5. Relativamente al patrimonio conferito dalla ex Ipab Rossi Sidoli, si conviene che lo stesso
sia attribuito in uguale proporzione ai seguenti enti pubblici territoriali: Albareto, Bedonia,
Compiano e Tornolo.
6. Alla luce degli elementi sopra definiti, si riporta di seguito la suddivisione delle quote di
rappresentanza:
COMUNE
Pesatura
Medesano
Borgo Val di Taro
Bedonia
Fornovo di Taro
Albareto
Tornolo
Compiano
Varano de Melegari
Bardi
Berceto
Solignano
Varsi
Terenzo
Pellegrino Parmense
Bore
TOTALE
%
POPOLA
ZIONE
79,5
10.432
7.174
3.724
6.146
2.234
1.195
1.107
2.623
2.438
2.292
1.864
1.364
1.210
1.179
821
45.803
% ponderata
%
%ponderata
20
22,78
15,66
8,13
13,42
4,88
2,61
2,42
5,73
5,32
5,00
4,07
2,98
2,64
2,57
1,79
100
18,11
12,45
6,46
10,67
3,88
2,07
1,92
4,55
4,23
3,98
3,24
2,37
2,10
2,05
1,43
79,5
350.000
350.000
350.000
350.000
1.400.000
0,00
0,00
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
0,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
TOTALE
QUOTE
99,50
18,11
12,45
11,46
10,67
8,88
7,07
6,92
4,55
4,23
3,98
3,24
2,37
2,10
2,05
1,43
99,50
7. Le quote di rappresentanza sono ridefinite annualmente alla data del 1° gennaio in
riferimento alla variazione di popolazione e all’eventuale conferimento in proprietà all’ASP di
beni immobili da parte dei soci.
Art. 3
Beni patrimoniali conferiti
1. Il patrimonio dell’ex IPAB che passa al patrimonio dell’Azienda è il seguente:
SOGGETT
O
DESCRIZIONE DEL UBICAZION ESTREMI
VALORE
CONFERE
BENE
E
CATASTALI
NTE
FOGLIO 37
IMMOBILE VIA
€
MAPPALI
Ex IPAB DUCA DEGLI
COMPIANO
1.260.645,
103 – 109
ABRUZZI N° 27
12
Ex IPAB
IMMOBILE VIA
DUCA DEGLI
ABRUZZI N° 27
DISPONIBI
USO DEL
LITA' DEL
BENE
BENE
INDISPONI CASA
BILE
PROTETTA
FOGLIO 37
PARCO
MAPPALE
INDISPONI DELLA
COMPIANO
€ 3.792,37
100, 335, 336,
BILE
STRUTTUR
A
2. I Comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Varano de’ Melegari e Medesano, proprietari di
beni immobili sede di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani (Casa Protetta Selene
Conti, Casa Protetta G. Cavazzini, Casa Protetta G. Bonzani, Centro Diurno assistenziale per
anziani di Medesano) non conferiscono la proprietà dei suddetti beni all’A.S.P. bensì ne
concedono l’utilizzo alla stessa per tutta la durata della presente convenzione, salvo quanto
previsto dall’art. 44, comma 3 lettera b) dello statuto (recesso).
3. Nel caso in cui i soci conferiscano la gestione di altri servizi all’A.S.P., i beni immobili
sede di tali servizi, saranno concessi in utilizzo all’A.S.P. secondo quanto previsto dal
precedente comma.
4. L’utilizzo dei suddetti beni sarà di norma disciplinato da apposito contratto di comodato
gratuito, salvo che l’Assemblea dei Soci approvi l’applicazione di altre tipologie contrattuali,
compreso il conferimento della proprietà del bene all’A.S.P.
5. La manutenzione straordinaria dei beni descritti al comma 1 del presente articolo compete
all’A.S.P., quella riferita agli immobili non concessi in proprietà all'A.S.P. compete agli enti
proprietari degli stessi immobili; la manutenzione ordinaria di tutti i beni compete all’A.S.P.
6. Si conviene che l’utilizzo di tali beni da parte dell’A.S.P. abbia decorrenza dalla data in cui
verrà conferita alla stessa l’attività e/o il servizio corrispondente.
7. A tale data le attività conferite dovranno possedere le necessarie certificazioni ed
autorizzazioni al funzionamento.
Art. 4
Indirizzi generali per la definizione e stipula dei contratti di servizio
1. Il conferimento all’ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti
pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio, previsti dalla disciplina regionale.
2. Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie
rispettivamente assunti, la durata dell’affidamento, l’individuazione degli standards
qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca
del servizio da parte dei Comuni.
3. La disciplina dei rapporti finanziari nell’ambito dei contratti di cui sopra tiene conto di
eventuali accordi tra Regione e Autonomie Locali per la definizione delle rette e tariffe
delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari.
4. Gli Enti Locali aderenti, attraverso apposite convenzioni o accordi di programma,
possono attuare tra di loro forme associative, o utilizzare forme associative già esistenti
per la gestione dei contratti di servizi.
Art. 5
Pareggio di bilancio
1. L'attività dell'ASP deve essere ispirata a criteri di economicità ed efficienza gestionale e
perseguire il pareggio di bilancio.
2. In particolare i costi variabili diretti e indiretti riferiti ai servizi erogati, maggiorati
di una quota rappresentativa dei costi fissi e generali dell'azienda, rappresenteranno il
corrispettivo (ricavo) dei servizi stessi.
3. Tale corrispettivo, così determinato, sarà assunto quale impegno di pagamento all'ASP
da parte dei Comuni nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 4. Nel contratto di
servizio è fissata la quota di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi. Tale
quota, comprensiva degli oneri sanitari e a rilievo sanitario, è incassata direttamente
dall'ASP.
Art. 5 BIS
Gestione utili e perdite
1. Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione (perdita d'esercizio) il Consiglio di
Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Soci un piano di rientro (copertura perdite)
secondo quanto previsto dall'art. 23, comma
3, lettera f) dello Statuto.
2. L’eventuale disavanzo, non coperto dal piano di rientro, verrà imputato ai relativi centri
di costo e suddiviso tra i comuni che hanno utilizzato i servizi da cui si e' generato il
disavanzo stesso e in proporzione al numero degli utenti residenti in quei comuni.
3. Nel caso in cui si verifichi un avanzo di gestione (utile) il Consiglio di Amministrazione
proporrà all'Assemblea le modalità di destinazione dello stesso; al riguardo potrà essere
prevista la possibilità di utilizzare una parte di risorse a favore di interventi sulle strutture o
servizi in cui si è generato l’avanzo.
4. I soci Enti Pubblici territoriali convengono che la Parrocchia di Compiano non partecipi
al ripiano dell'eventuale disavanzo e che pertanto, in tale ipotesi, la quota dalla stessa
detenuta, pari allo 0,50% definita dall'art. 6 comma 4, sia suddivisa tra gli stessi soci in
base alle quote di rappresentanza.
Art. 6
Servizi e attività conferiti
1. L’A.S.P. prende in carico le attività già gestite dall’ex IPAB Cav Marco Rossi Sidoli e
precisamente: Casa Protetta, Casa di Riposo e Centro Diurno per anziani.
2. L’A.S.P. gestirà inoltre i seguenti servizi/attività conferiti dagli enti soci:
- nel corso del 2008 e non oltre il 1 settembre 2008 i servizi di assistenza domiciliare per
anziani e disabili dei comuni aderenti alla presente convenzione;
- nel corso del 2008 i servizi attualmente delegati dai comuni alla Comunità Montana non
relativi alle funzioni di governo e committenza: l’Assistenza sociale alla maternità,
all’infanzia ed all’età evolutiva, l’Assistenza sociale agli adulti inabili in età lavorativa, a
soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti e i Programmi attuativi annuali del Piano di
Zona;
- dal 1 gennaio 2009, tenuto conto della risoluzione di problematiche di tipo finanziario
relative ai bilanci dei comuni di Berceto e Varano de’ Melegari, i servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani dei Comuni di Borgo Val di Taro, Berceto, Varano de
Melegari e Medesano.
3. Gli Enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza,
integrando la presente convenzione, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e
servizi a livello sovra comunale.
4. Gli Enti aderenti possono altresì trasferire all’ASP il personale facente capo al servizio
conferito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti. Nel caso di recesso si
applica l’art. 44 comma 3 lettera c) dello Statuto.
Art. 7
Inadempienze dei soci
1. Nei confronti del socio che, entro i termini stabiliti dal contratto di servizio, non abbia
provveduto a versare i corrispettivi dovuti, l’Assemblea provvede a disporre la messa in mora
con eventuale sospensione dell’esercizio delle funzioni riconosciute al socio nell’Assemblea
medesima. Inoltre potrà essere disposta la sospensione dei servizio o attività svolte a favore
del socio inadempiente.
Art.8
Disposizioni transitorie
1. I contratti relativi agli appalti in essere per le attività e i servizi conferiti, tra i Comuni e le
ditte appaltatrici, vengono trasferiti in capo all’ASP alle medesime condizioni.
2. Dalla data di decorrenza del conferimento dei servizi di cui all’art. 6 della presente
convenzione, alla data di presentazione del Piano programmatico dal parte del Consiglio di
Amministrazione, per i servizi o attività conferiti valgono le rette/tariffe in vigore e i soci si
impegnano ad integrare tali entrate per la totale copertura della spesa del servizio.
3. Gli Organi dell’Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie,
anche in carenza del bilancio di esercizio.
Art.9
Entrata in vigore
1. La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dalla
data della sua sottoscrizione.
ENTE
LEGALE
RAPPRESENTANTE
COMUNE DI ALBARETO
FERNANDO BOTTI
COMUNE DI BARDI
PIETRO TAMBINI
COMUNE DI BEDONIA
SERGIO SQUERI
COMUNE DI BERCETO
LODOVICO BIGLIARDI
COMUNE DI BORE
FAUSTO RALLI
COMUNE DI BORGO VAL DI
TARO
SALVATORANGELO OPPO
COMUNE DI COMPIANO
MARCO BRUSCHI
COMUNE DI FORNOVO DI TARO
FIORENZO BERGAMASCHI
COMUNE DI MEDESANO
ROBERTO BIANCHI
COMUNE DI PELLEGRINO
PARMENSE
ROBERTO VENTURA
COMUNE DI SOLIGNANO
GAETANO CARPENA
COMUNE DI TERENZO
MARIA CATTANI
FIRMA
COMUNE DI TORNOLO
ALESSANDRO CARDINALI
COMUNE DI VARANO DE'
MELEGARI
LUIGI BASSI
COMUNE DI VARSI
GIORGIO BERTORELLI
Azienda pubblica
di servizi alla
persona
“Cav. Marco Rossi Sidoli”
STATUTO
Approvato con deliberazione della Giunta Emilia Romagna n. ____ del ____________
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA
Articolo 1: Origini
Articolo 2: Denominazione, sede legale e costituzione
Articolo 3: Natura giuridica e fonti normative
CAPO II
FINALITA’, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Articolo 4: Finalità dell’ASP e principi degli interventi
Articolo 5: Ambito territoriale di intervento
Articolo 6: Soci dell’ASP
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
Articolo 7: Gestione dei servizi e delle attività
Articolo 8: Contratti di servizio
Articolo 9: Organismi di partecipazione e di rappresentanza
TITOLO II
ORGANI
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10: Composizione
Articolo 11: Durata
Articolo 12: Funzioni
Articolo 13: Validità delle sedute
Articolo 14: Validità delle deliberazioni
Articolo 15: Maggioranze qualificate
Articolo 16: Presidente dell’Assemblea dei soci
Articolo 17: Rimborsi
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 18: Composizione e procedura di nomina
Articolo 19: Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 20: Decadenza e revoca
Articolo 21: Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Articolo 22: Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 23: Funzioni
Articolo 24: Convocazione
Articolo 25: Partecipazione alle sedute
Articolo 26: Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 27: Presidente
Articolo 28: Indennità e rimborsi spese
CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Articolo 29: Composizione e funzionamento
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30: Deliberazioni
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE
Articolo 31: Nomina e trattamento
Articolo 32: Attribuzioni
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 33: Principi
Articolo 34: Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 35: Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 36: Personale
TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE
Articolo 37: Patrimonio
Articolo 38: Sistema contabile
Articolo 39: Piano programmatico
Articolo 40: Spese in economia
Articolo 41: Servizio di tesoreria
TITOLO V
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI
Articolo 42: Modifiche statutarie
Articolo 43: Durata e fusioni
Articolo 44: Recesso
Articolo 45: Controversie
Articolo 46: Norma di rinvio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA
Articolo 1
Origini
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, assume il nome di “Cav. Marco Rossi Sidoli”
e deriva dalla trasformazione dell’IPAB “Casa di Riposo Rossi Sidoli” con sede in Compiano
(PR), che traeva la sua origine dal testamento, in data 15 dicembre 1851, del fu Cav. Marco
Rossi Sidoli.
2. Con Sovrano Decreto del 25 agosto 1853 fu riconosciuta come “Opera Pia del Sepolcro
Rossi Sidoli” e, successivamente, eretta in Ente Morale con Sovrano Decreto del 1 gennaio
1909.
3. Il testamento citato disponeva due legati di cui uno per la costruzione di un monumento
dedicato al fondatore e l’altro per fornire il letto a quaranta zitelle dei Comuni di Bedonia,
Compiano e Tornolo. Completato il monumento, si dispose di destinare l’eredità alla
manutenzione dello stesso, alla distribuzione di quaranta doti ad altrettante zitelle e ad opere
di beneficenza per i poveri dei suddetti Comuni. Con R.D. 1 gennaio 1903 le rendite furono
destinate alla costituzione di un ricovero a favore degli inabili al lavoro dei suddetti tre
comuni.
4. Infine, con DPR del 28 gennaio 1965, assunse la denominazione di “Casa di Riposo Rossi
Sidoli”.
Articolo 2
Denominazione, sede e costituzione
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Cav. Marco Rossi Sidoli” ha sede
legale in Compiano (PR), via Duca degli Abruzzi n. 27.
2. L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’ASP è definita dall’Assemblea dei
soci tenendo conto dell’esigenza di garantire una omogenea distribuzione dei servizi sul
territorio dei Comuni soci e la loro funzionalità ed efficacia.
3. L’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” è stata costituita con provvedimento della Giunta
regionale n. ____ del ______________ , che ha approvato anche il presente Statuto.
Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative
1. L’ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n.
624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L’ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria,
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi
stabiliti dalla Legge Regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L’ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità,
nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L’ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge
regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
CAPO II
FINALITA’, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Articolo 4
Finalità dell’ASP e principi degli interventi
1. L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti,
disabili e minori e famiglie secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita
dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci.
2. L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati
nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei
destinatari e delle loro famiglie.
3. L’ASP riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la
qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli
interventi e dei servizi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo
dell’innovazione organizzativa e gestionale;
b) favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle
relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione
organizzativa.
Articolo 5
Ambito territoriale di intervento
1. L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all’articolo 4 per
l’ambito territoriale dei Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di
Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo,
Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi.
Articolo 6
Soci dell’ASP
1. Sono soci dell’ASP i seguenti enti pubblici territoriali: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense,
Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi.
2. Inoltre, è socia dell’ASP la Parrocchia di Compiano già presente, al momento della
trasformazione, nel Consiglio di amministrazione dell’IPAB indicata all’articolo 1.
3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione per definire:
a) la quantificazione delle quote a ciascuno di loro attribuite;
b) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell’IPAB al
momento della trasformazione;
c) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
d) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nei casi di cui all’art. 23,
comma 3, lettera f;
e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal
presente Statuto;
f) i servizi e le attività conferiti all’ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite
dall’IPAB al momento della trasformazione;
4. Alla Parrocchia di Compiano è attribuita una quota di rappresentanza pari allo 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) del totale delle quote.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività
1. L’ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all’articolo 4 di norma in forma
diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L’ASP può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme
poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e nel
rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L’ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti.
4. L’ASP richiede l’accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza,
individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L’ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari e sociali
con le modalità definite dalla disciplina regionale.
6. L’ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi
indicati all’articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività anche rivolti a soggetti pubblici
non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l’intero costo del servizio fornito.
Articolo 8
Contratti di servizio
1. Il conferimento all’ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici
territoriali è regolato da contratti di servizio, previsti dalla disciplina regionale.
Articolo 9
Organismi di partecipazione e di rappresentanza
1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i
servizi, l’ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione con compiti
consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell’attività di
volontariato locale.
2. Al fine di consolidare il legame con il territorio di riferimento e le rappresentanze sociali
degli interessi degli utenti e delle loro famiglie promuove confronti negoziali con le
organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative.
TITOLO II
ORGANI
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
Composizione
1. L'Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’ASP; è
composta dal Sindaco di ciascuno dei soci enti pubblici territoriali indicati all’articolo 6
comma 1 o loro delegati e dal parroco pro tempore della Parrocchia di Compiano.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella
convenzione di cui all’articolo 6, comma 3 e comma 4.
3. La delega, che può essere rilasciata dai soggetti indicati al comma 1, escluso il parroco pro
tempore della Parrocchia di Compiano, deve essere in forma scritta e può essere a tempo
indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; detta delega può essere
revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti
pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita,
in base alla legge e allo Statuto dell’Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la
delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
Articolo 11
Durata
1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell’ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze
temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella
titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali o di Parroco di Compiano.
Articolo 12
Funzioni
1. L'Assemblea dei soci svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi generali dell’ASP;
b) decide circa l’ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
c) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo la procedura e le modalità
indicate all’articolo 18, comma 2;
d) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla
normativa regionale vigente;
e) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il
volume di bilancio dell’ASP sia inferiore a dieci milioni di euro, oppure nomina i due
componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia
superiore a dieci milioni di euro;
f) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio
pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo
con allegato il bilancio sociale delle attività;
g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le
alienazioni del patrimonio disponibile;
h) individua l’ubicazione dei servizi e degli uffici;
i) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;
l) adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che disciplina, fra l’altro, le adunanze e le
relative modalità di convocazione e di pubblicità;
m) nomina nel proprio seno il Presidente;
n) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità
spettanti ai membri del CdA ed il compenso dovuto all’Organo di revisione contabile.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi
dell’ASP.
Articolo 13
Validità delle sedute
1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che
rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) delle quote di rappresentanza, purché
siano presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l’Assemblea dei soci può deliberare in
seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto
essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la
maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti della
maggioranza degli Enti pubblici territoriali soci.
Articolo 14
Validità delle deliberazioni
1. Ciascun componente dell’Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di
rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all’articolo 6, comma 3 e all’articolo 6,
comma 4.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza
dei soci Enti pubblici territoriali presenti, fatti salvi i casi per i quali sia richiesta una
maggioranza qualificata.
Articolo 15
Maggioranze qualificate
1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti
componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 67% (sessantasette per cento)
delle quote di rappresentanza dei soci Enti pubblici territoriali ed almeno la maggioranza dei
soci degli Enti pubblici territoriali:
a) indirizzi generali dell’ASP;
b) piano programmatico;
c) revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
d) modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;
e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
f) proprio Regolamento di funzionamento.
Articolo 16
Presidente dell’Assemblea dei soci
1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
a) formula l’ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
e) adotta ogni altro atto, necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal
membro dell'Assemblea più giovane di età.
3. Il Presidente dell’Assemblea decade dall’incarico quando siano intervenute,
successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in dieci degli
Enti pubblici territoriali soci dell’Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del
nuovo Presidente dell’Assemblea compete al Sindaco dell’Ente pubblico territoriale che
rappresenta la più alta quota.
Articolo 17
Rimborsi
1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse
all’espletamento della carica.
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 18
Composizione e procedura di nomina
1. L’ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei
soci fuori dal proprio seno. Il CdA è composto da cinque membri scelti tra persone in
possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti,
per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti
dell’ASP.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
a) ciascun componente l’assemblea dei soci ha facoltà di presentare un candidato, per la
nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
b) la candidatura presentata deve essere accompagnata dall’accettazione in forma scritta
dell’interessato, il quale deve pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi fissati
dall’Assemblea dei soci ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dalla stessa;
c) la complessiva rosa dei candidati è sottoposta all’Assemblea dei soci per la votazione;
d) ciascun componente dell’Assemblea dei soci esprime, per appello nominale, i nominativi
dei componenti, fino ad un massimo di tre, che intende nominare;
e) risultano eletti, in ordine decrescente, coloro che abbiano riportato il voto favorevole del
maggior numero delle quote di rappresentanza nell’Assemblea dei soci, a condizione che i
loro nominativi siano stati espressi da tanti componenti che rappresentino almeno il 67%
(sessantasette per cento) delle quote di rappresentanza ed almeno la maggioranza dei soci;
f) qualora non si verifichi la condizione di cui al punto e), si procederà ad una nuova
votazione da tenersi in giorno diverso, e risulteranno eletti in ordine decrescente coloro che
abbiano riportato il voto favorevole del maggior numero delle quote di rappresentanza
nell’Assemblea dei soci, a condizione che i loro nominativi siano stati espressi da tanti
componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché
siano presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci.
g) qualora più di cinque candidati ottengano il quorum dei voti previsti dalle lettere
precedenti, in caso di parità di voti tra gli stessi, risulteranno eletti i più giovani di età.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, un Presidente ed un Vice Presidente. Il
Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua
assenza o impedimento temporanei.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione
uscente rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire
entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell’Assemblea dei soci.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche
quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di
surrogazione di cui all’articolo 22, o di decadenza o revoca dell’intero Consiglio di
Amministrazione di cui all’articolo 20.
Articolo 19
Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell’ASP coloro che versano
in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del CdA coloro che versano in una delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale.
Articolo 20
Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione.
1. Le dimissioni o la cessazione contemporanee, a qualsiasi titolo, di tre membri determinano
la decadenza dell'intero CdA.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente
dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo CdA.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata
dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa vigente; per la deliberazione di
revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti
ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica
il Consiglio decaduto o revocato.
Articolo 21
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina,
sopravvengano cause di incompatibilità e l’interessato non provveda a rimuoverle entro i
termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa
d’atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro
dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del
Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è
tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il
Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di
amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa
d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l’atto di surroga; l’atto
di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono
efficaci una volta decorso tale termine.
Articolo 22
Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti
entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa
dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i
consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si
discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi,
i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.
Articolo 23
Funzioni
1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il CdA risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l’organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti
dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso
compete in particolare l’adozione dei seguenti atti:
a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale
economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c) regolamento di organizzazione dell’ASP;
d) nomina del direttore;
e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
f) proposta all’Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita
di esercizio; nell’eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite,
le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità definite dalla convenzione di cui
all’art. 6 c. 3;
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l’adozione di qualsiasi
regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture,
nonché la determinazione della dotazione organica del personale;
5. Il CdA nomina la Delegazione trattante di parte pubblica.
Articolo 24
Convocazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due
consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni
dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
Articolo 25
Partecipazione alle sedute
1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive,
con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni e con funzioni di segretario
verbalizzante.
Articolo 26
Validità e svolgimento delle sedute
1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute,
dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, sulla base di quanto
previsto dal Regolamento di funzionamento di cui all’art. 23 comma 3 lettera e).
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il
proprio voto ed i motivi del medesimo.
Articolo 27
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’ASP e
svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
b) sovrintende al regolare funzionamento dell’ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci.
Articolo 28
Indennità e rimborsi spese
1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte
indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale
ed il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del mandato.
CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Articolo 29
Composizione e funzionamento
1. L’Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di
Bilancio dell’ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono
nominati dall’Assemblea dei soci e sono scelti fra gli iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è
nominato dalla Regione. L’Organo di revisione contabile è costituito da un Revisore unico nel
caso in cui il volume di Bilancio dell’ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in questo caso
il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata
dall’Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
2. L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla
correttezza della gestione economico finanziaria dell’ASP e svolge ogni altra funzione
prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L’Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello
di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile
una sola volta.
4. Al componente l’Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene
stabilito con delibera dell’Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina
regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell’ASP coloro che versano in una delle cause di
ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI E
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30
Deliberazioni
1. Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del CdA sono pubblicate, entro sette giorni
lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di Compiano
per la durata di dieci giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
2. In caso di urgenza le delibere dell’Assemblea dei soci possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso della stessa maggioranza dei voti richiesta per
l’oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del CdA con il voto espresso dalla
maggioranza assoluta dei votanti.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE
Articolo 31
Nomina e trattamento
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione
organica dell’ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere
superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l’ASP; può assumere incarichi di
carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla
Regione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di
amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell’Azienda,
in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 32
Attribuzioni
1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi
definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l’utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al CdA i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle
strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell’ente.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 33
Principi
1. L’attività amministrativa dell’ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di
speditezza dell’azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L’attività amministrativa dell’ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra
compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di
gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
Articolo 34
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i
responsabili degli uffici e dei servizi nell’ambito del contingente di personale disponibile.
Articolo 35
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale.
1. L’organizzazione dell’ASP, per tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità
delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla
pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei
servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del CdA, che disciplina, altresì, le
procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di
assunzione agli impieghi.
2. I Regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e
contrattuali di cui all’articolo 36.
Articolo 36
Personale
1. Il personale già dipendente dell’IPAB di cui all’articolo 1 conserva all’atto del
trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l’anzianità
maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino
all’individuazione - ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di
contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al
Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 .
2. Nelle more dell’individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto
dall’ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di
assunzione agli impieghi presso l’ASP sono disciplinati nell’ambito del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 35, sulla base di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE
Articolo 37
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell’IPAB da cui è sorta l’Azienda, nonché da quelli conferiti in proprietà dagli Enti pubblici
soci dell’Azienda impiegabili per il perseguimento degli scopi dell’azienda, ovvero dalle
acquisizioni successive.
2. L’inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica
l’uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto
all’articolo 828 del codice civile.
Articolo 38
Sistema contabile
1. Il CdA dell’azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di
contabilità definito dalla Giunta regionale, per adeguare la disciplina del bilancio e della
gestione economico finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti
disposizioni normative riguardanti le ASP .
Articolo 39
Piano programmatico
1. Il Piano Programmatico, adottato dall’Assemblea dei soci, deve essere redatto annualmente
entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare
in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e
progetti.
Articolo 40
Spese in economia
1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.
Articolo 41
Servizio di tesoreria
1. L’Azienda, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affida ad un
Istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria, che è regolato da un apposito
contratto deliberato dal CdA.
TITOLO V
NORME GENERALI E FINALI
Articolo 42
Modifiche statutarie
1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea dei soci con le
maggioranze indicate dall’art. 15, sono sottoposte all’approvazione della Regione.
Articolo 43
Durata e fusioni
1. L’ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimenti della Giunta regionale, su conforme
deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l’Assemblea dei soci
dell’ASP “Cavaliere Marco Rossi Sidoli” adotta la deliberazione di fusione con la
maggioranza qualificata di cui all’articolo 15.
3. L’estinzione dell’ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme
deliberazione dell’Assemblea dei soci adottata all’unanimità dei componenti, nel caso in cui
gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone anche della liquidazione dei beni e delle
attività.
Articolo 44
Recesso
1. E’ facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio
dall’ingresso nell’ASP.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
diretta al Presidente dell’ Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno e diviene
efficace a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo.
3. Nei confronti dell’Ente recedente si applicano i seguenti criteri:
a) liquidazione del patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’ASP in ragione
della quota di partecipazione dell’Ente recedente, fatto salvo quanto previsto alla
successiva lettera b);
b) restituzione all’Ente recedente dei beni mobili ed immobili eventualmente conferiti
all’ASP, con esclusione di quelli che derivano dalla trasformazione dell’IPAB di cui
all’articolo 1;
c) riacquisizione da parte dell’Ente recedente del personale dipendente da questi
eventualmente conferito all’ASP, secondo modalità da definire nel rispetto delle modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva di lavoro in materia di mobilità del personale.
Articolo 45
Controversie
1. Ogni controversia tra i soci , derivante dalla interpretazione e/o dall’esecuzione del presente
statuto viene rimessa alle determinazioni di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale
di Parma.
2. L’ arbitro nominato con le modalità indicate al comma 1 ha mandato di comporre la
controversia attraverso arbitrato irrituale e la sua determinazione non è suscettibile di
impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, l’arbitro deve pronunciarsi nel termine di 90
giorni dall’accettazione della nomina.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell’arbitrato,
si rinvia alle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili.
Articolo 46
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in
materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero
7 Del 08-03-2008
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
CARPENA GAETANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
IEVA MARIA COSTANTINA
___________________________________________________________________________
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.
Solignano, 19-03-2008
IL DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
TOSCANI GABRIELLA
CONTROLLO/ESECUTIVITA’
La presente delibera è esecutiva per :
[ A ] per decorrenza termine ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 (10 gg)
[ B ] Ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (atto
immediatamente esecutivo)
Solignano, 03-04-2008
IL DELEGATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
TOSCANI GABRIELLA
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