CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA MOZIONE N. 16 PILLOLA RU486: FARE CORRETTA E MAGGIORE INFORMAZIONE SUL SUO UTILIZZO presentata il 29 giugno 2010 dai Consiglieri Caner, Bond e Cortelazzo Il Consiglio regionale del Veneto PREMESSO CHE: - sul tema dell’aborto farmacologico, e in particolare sull’utilizzo della RU 486 prima della sua registrazione in Italia, il Consiglio superiore di sanità si era più volte espresso in risposta a specifici quesiti relativi alla sperimentazione clinica sul farmaco. In particolare, nella seduta del 18 marzo 2004, esprimeva parere favorevole alla sperimentazione clinica di Mifepristone (RU486) e di Misoprostolo nell’interruzione di gravidanza unicamente in ambito ospedaliero e nella seduta del 20 dicembre 2005 aveva ribadito che l’uso del farmaco non poteva essere in conflitto con quanto espressamente previsto in materia dalla legge n. 194/1978 e che, quindi, il farmaco, associato a Misoprostolo, doveva essere somministrato in regime di ricovero ospedaliero fino ad aborto avvenuto; - il farmaco Mifepristone (RU486) ha avuto l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte di AIFA (Determinazione AIFA n. 1460 del 24 novembre 2009 “Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale umano Mifegyne”). La citata Determinazione dell’AIFA prevede, all’articolo 3, anche i vincoli per l’utilizzo di tale farmaco, che deve essere utilizzato nel rispetto dei precetti normativi previsti dalla legge n. 194/1978, prevedendo in particolare, a tutela della salute della donna, oltre all’indicazione del periodo in cui può essere utilizzato il farmaco, che l’utilizzo avvenga solamente in ricovero ospedaliero nelle strutture individuate dalla stessa legge n. 194/1978, sotto la sorveglianza di uno specialista del servizio ostetrico-ginecologico, che garantisca la massima e corretta informazione in merito all’uso del farmaco, dei possibili rischi derivanti dalla sua assunzione, delle metodiche alternative che possono essere seguite per l’interruzione di gravidanza, nonché lo stretto monitoraggio al fine di prevenire e/o ridurre le reazioni avverse segnalate a carico del farmaco; PRESO ATTO CHE: - successivamente all’autorizzazione all’immissione in commercio da parte di AIFA, il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso, in data 18 marzo 2010, il proprio parere in merito alle modalità di impiego del farmaco RU486 nel rispetto della legge n. 194/1978, all’opportunità di stilare delle linee guida per uniformare i livelli di sicurezza del farmaco a livello nazionale e alla definizione di “ricovero” anche in relazione alla determinazione AIFA. Tale parere è stato formulato dopo attenta analisi della letteratura scientifica disponibile in materia, dalla quale si evidenzia: a) carenza di dati scientifici certi, in quanto gli studi eseguiti erano di tipo osservazionale e mancavano quindi del gruppo di controllo, i dati non erano omogenei e conseguentemente anche i risultati erano difformi, in particolare per quanto riguarda gli eventi avversi e per quanto riguarda il rapporto causa/effetto; b) in merito agli aspetti organizzativi, essendo necessario garantire la massima sicurezza per la donna, tenuto conto dell’esistente rischio di eventi avversi (in particolare nel caso in cui il trattamento avvenisse al di fuori delle strutture sanitarie), la necessità di fornire un’adeguata informazione sulle tecniche di interruzione della gravidanza di tipo medico e chirurgico, dei relativi rischi e possibili complicanze, al fine di dare la possibilità alla donna di effettuare una scelta libera e consapevole, e quindi adottare un modulo di consenso informato corretto ed esaustivo; c) necessità di disporre di metodiche e protocolli omogenei al fine di identificare con precisione l’esito della procedura; d) correlazione tra la determinazione dell’AIFA del 24 novembre 2009 e la legge n. 194/1978 che individuava le strutture presso le quali deve avvenire l’IVG-Interruzione volontaria di gravidanza, praticata da un medico della struttura ostetrico ginecologica. Analogamente per l’IVG di tipo medico si è ritenuto di prevedere il ricovero ordinario sotto la responsabilità di un medico della struttura ostetrico ginecologica; - il citato parere del Consiglio superiore di sanità è stato notificato da parte del Ministero della salute a tutti gli assessorati alla sanità, ai medici, ai farmacisti ed alle ostetriche con nota dello stesso 18 marzo 2010, invitando altresì gli Assessorati ad assicurare, per l’utilizzo della RU 486, che le strutture ospedaliere adeguassero la propria prassi assistenziale agli indirizzi tecnico-scientifici dati dal Consiglio superiore di sanità, con particolare riferimento al ricorso al regime di ricovero ospedaliero ordinario, modalità ritenuta indispensabile per garantire la tutela sia fisica che psichica della donna ed il rispetto delle disposizioni della legge n. 194/1978; CONSIDERATO CHE: - a seguito di detta nota del Ministero, la direzione servizi sanitari della Regione del Veneto ha emanato le disposizioni applicative, inviate a tutte le aziende sanitarie con nota prot. n. 172491 del 26 marzo 2010; - successivamente, in data 7 maggio 2010, il Ministero inviava agli assessorati regionali alla sanità un’ulteriore nota, nella quale veniva data indicazione delle modalità di raccolta dei dati di monitoraggio delle IVG, come previsto dalla legge n. 194/1978, attraverso una specifica scheda riepilogativa, e ulteriori precisazioni relative all’utilizzo dei codici di diagnosi da riportare nella scheda stessa; 2 - la direzione servizi sanitari della Regione del Veneto ha provveduto ad informare tempestivamente le aziende sanitarie anche di tale nota e di tali adempimenti; TENUTO CONTO CHE: - è in atto un monitoraggio intensivo sul rapporto esito/rischio dell’IVG farmacologica; - la Regione del Veneto assicura il libero accesso alle due modalità di IVG (farmacologica e chirurgica); - qualora vi sia una richiesta di IVG, il medico specialista informa dettagliatamente la paziente delle alternative possibili e viene conseguentemente concordato il tipo di intervento da mettere in atto; - il trattamento farmacologico è un’alternativa all’IVG di tipo chirurgico; - l’informazione sulla materia è ampia e capillarmente diffusa, come d’altra parte previsto dalla legge n. 194/1978, e che si sta implementando ulteriormente per quanto riguarda la nuova metodica, con particolare attenzione al rapporto rischio/beneficio e ai possibili effetti avversi del farmaco; impegna la Giunta regionale a) ad ottimizzare l’attività di informazione ai cittadini fatta dai distretti, dai consultori familiari e da altri centri specifici, al fine di garantire la conoscenza dei metodi contraccettivi utilizzabili a scopo preventivo, riducendo in tal modo le richieste di interruzione di gravidanze indesiderate; b) sensibilizzare le aree cliniche delle strutture delle aziende sanitarie ed ospedaliere, affinché l’accesso alle prestazioni di IVG avvenga nel pieno rispetto delle modalità previste nelle normative e negli atti amministrativi statali e regionali, e col supporto informativo più ampio possibile alle pazienti. 3