ûûûûû CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI Testo coordinato dei contratti e accordi nazionali vigenti alla data del 1° luglio 1991 a cura del Dipartimento Lavoro della CISPEL In Roma, il 10 luglio 1990 tra la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL) rappresentata dal Presidente Renzo Santini e dalla Delegazione Sindacale nei Sigg. Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello, Vice Presidente, Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni, Francesco Neri, Lino Ceci, Rocco Colangelo, Enrico Fiorentino, Rodolfo Medeot, Salvatore Paonni, nonchè dal Segretario Generale Ario Rupeni e dal Dirigente il Dipartimento Lavoro Pier Luigi Cenci, assistiti dal Funzionario del Dipartimento Elena Biscu e a Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) rappresentata dal Presidente Ing. Paolo Fornaciari assistito dal Direttore Generale Dr. Proc. Massimo Rossetti, con la partecipazione della delegazione composta dai sigg.ri: Avv. Donato Lopardi, Dr. Luigi Andreoli, Comm. Giuliano Cavalieri, Rag. Mario Galli, Dr. Giuseppe Gulli, Prof. Paolo Parvopassu, Dr. Dino Previato, Ing. Ugo Semino, Avv. Carlo Sunseri, Ing. Mario Valera assistiti dal Dr. Giancarlo Argenti confermata un l'opportunità che al dirigente debba essere riconosciuto trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue responsabilità ed alla preminenza delle sue funzioni, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali. PARTE PRIMA - ISTITUZIONE DEL RAPPORTO Art. 1 - Applicabilità del suo riconoscimento contratto - Qualifica del dirigente e Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del C.C. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Il presente contratto pertanto si applica: A) ai direttori delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, ferme restando le norme per i medesimi stabilite dalla legislazione vigente; B) agli altri dirigenti delle stesse imprese ai quali, ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'azienda attribuisca con atto formale la relativa qualifica e ampi poteri direttivi per i fini in premessa. Il contratto si applica altresì dal 1° novembre 1988 ai direttori, ai sensi del T.U. 2578/1925, di aziende farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di 3 farmacie e ai dirigenti delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le condizioni innanzi precisate. La il sussistenza delle condizioni di cui al 1° comma comporta riconoscimento formale della qualifica dirigente da parte dell'azienda. Art. 2 - Istituzione del rapporto - Periodo di prova Le assunzioni dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali si effettuano nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei regolamenti speciali aziendali. Al momento dell'assunzione in dirigente per iscritto: a) b) c) d) la le il la servizio l'azienda comunicherà al decorrenza dell'assunzione; funzioni attribuite ed il relativo livello; trattamento economico spettantegli; tutela assistenziale e previdenziale che gli compete. Analoga comunicazione scritta l'azienda invierà ai dipendenti in servizio, ai quali venga riconosciuta la qualifica di dirigente. L'azienda invierà analoga comunicazione scritta al dirigente anche in occasione di mutamenti di funzioni o di livello. Per le particolari caratteristiche delle funzioni dirigenziali l'eventuale fissazione di un periodo di prova, per una durata massima di mesi 6 (sei), potrà essere convenuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione, con esclusione dei promossi e degli assunti per chiamata che abbiano già ricoperto la qualifica di dirigente presso altre aziende di enti locali. PARTE SECONDA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Art. 3 - Determinazione minimo contrattuale. del trattamento retributivo Il trattamento retributivo è stabilito: a) dalle norme del presente Contratto Collettivo Nazionale; e del b) dalle normative aziendali specificate negli articoli che seguono. 1) Il minimo di retribuzione mensile è, a decorrere dal 1° gennaio 1990, di £. 2.550.000 elevate a £. 2.800.000 dal 1° aprile 1991. L'aumento che precede va corrisposto per le sole mensilità previste dal presente contratto collettivo. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 12 unità il minimo di cui sopra non trova applicazione e sarà perciò concordato, caso per caso, tra le parti stipulanti il presente contratto. Il minimo di retribuzione mensile che precede è comprensivo dell'importo per adeguamento automatico della retribuzione maturato a 31 gennaio 1977. tutto il 2) Sulla retribuzione minima mensile di cui al punto 1) che precede vanno ricalcolate le quote per aumenti periodici di anzianità maturate da ciascun dirigente, con le misure e secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente contratto. Art. 4 - Materie demandate alla trattativa sindacale aziendale Le parti convengono le seguenti materie: di demandare alla trattativa sindacale aziendale 1) individuazione dei livelli aziendali corrispondenti alle effettive funzioni che, in base alla struttura organizzativa della azienda, sono attribuite al dirigente; 2) determinazione dei programmi di formazione professionale, modalità di attuazione dei programmi, oneri; culturale e 3) definizione delle metodologie con cui realizzare la partecipazione dei dirigenti alla gestione dei servizi. A) Rinviando dei alla contrattazione sindacale aziendale la determinazione livelli funzionali aziendali, le parti intendono - prendendo a base il grado di responsabilità e di potere decisionale che il dirigente detiene all'interno di detti livelli, la preparazione e le capacità richieste e l'eventuale cumulo di funzioni favorire e realizzare la equa valorizzazione della professionalità e dell'impegno dei singoli in una graduazione di valori operativi nell'ambito dell'azienda. Ai fini della determinazione dei livelli funzionali della dirigenza le aziende sono classificate nei raggruppamenti riportati in calce al presente articolo. In relazione al livello di classificazione dell'azienda i dirigenti possono essere inquadrati in non più di: 1 2 3 4 4 5 6 6 livello livelli livelli livelli livelli livelli livelli livelli funzionale funzionali funzionali funzionali funzionali funzionali funzionali funzionali nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle aziende aziende aziende aziende aziende aziende aziende aziende del del del del del del del del raggruppamento 20% raggruppamento 35% raggruppamento 50% raggruppamento 60% raggruppamento 75% raggruppamento 95% raggruppamento 120% raggruppamento 140% oltre quello minimo di categoria. La classificazione delle aziende contemplata dall'elenco allegato ha effetto dal 1° dicembre 1990 e non è suscettibile di revisione salvo diversa determinazione della commissione paritetica contemplata dall'art.3 dell'Accordo Nazionale 23-4-1985 (*), a cui è demandata altresì la competenza a definire la classificazione di aziende o enti di nuova costituzione tenuti all'applicazione del presente contratto o non contemplati per altri motivi nell'elenco allegato. Sono suscettibili di valutazione da parte della Commissione anche le situazioni conseguenti a modifica della natura dell'ente con accorpamento o scorporo di servizi. Il valore percentuale assegnato a ciascun raggruppamento costituisce il livello 1990, dell'azienda ed è riferito, con effetto dal 1° giugno all'importo di £. 2.300.000, 1991, all'importo di £. 2.550.000. e, con effetto dal 1° giugno Tale livello è assunto a base di riferimento per la determinazione, mediante l'incremento di 20 punti percentuali calcolati alle rispettive scadenze sugli importi innanzi indicati, del trattamento per livello funzionale dovuto al direttore dell'azienda secondo il testo unico n. 2578 del 1925 o ai sensi della lett. A dell'art. 1 del presente contratto (direttore generale o direttore dell'Azienda nel suo complesso). Lo scarto di trattamento per livello funzionale tra il livello del direttore dell'azienda, identificato come sopra, e quello immediatamente successivo non può essere inferiore ai 30 punti percentuali calcolati come sopra. Lo scarto di trattamento per il titolo in parola tra i livelli ulteriori non può essere inferiore a 10 punti percentuali calcolati parimenti come sopra. Nelle aziende per le quali vige apposita regolamentazione dei livelli funzionali a norma del protocollo di accordo 12-11-1980 (aziende dei raggruppamenti 140%, 120% e 95%). Lo scarto di trattamento tra il livello del direttore generale (o direttore dell'Azienda intesa nel suo complesso) e quello immediatamente successivo non può essere inferiore a 30 punti percentuali nè superiore ai 45 punti percentuali calcolati alle rispettive scadenze sugli importi innanzi indicati. Lo scarto di trattamento tra i livelli ulteriori a decrescere non può essere inferiore ai 10 punti percentuali nè superiore ai 25 punti percentuali degli stessi importi innanzi indicati, fermo restando il livello di base di categoria. Gli incrementi della retribuzione minima mensile di cui all'art. 3 del presente accordo non producono effetti sull'importo del livello funzionale. Il trattamento per livello funzionale assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto percepito dal dirigente, tranne che per i titoli di cui alle lettere ba), bb), bc), be), cb), cd) dell'art. 5 nonchè per trattamenti economici espressamente dichiarati non assorbibili con atto negoziale o deliberativo antecedente al 1° luglio 1981. Ai fini dell'operazione di assorbimento i trattamenti oggetto di confronto sono ragguagliati ad anno e valutati complessivamente; l'eventuale trattamento residuale di miglior favore goduto dal dirigente è conservato allo stesso ad personam. La normativa di cui al precedente comma opera, in caso di incremento del livello funzionale, anche su eventuali integrazioni o miglioramenti comunque apportati alla misura percentuale o all'importo del trattamento per livello funzionale rispetto a quello spettante in base alla disciplina collettiva nazionale. NORME PROCEDURALI La definizione formale degli accordi di istituzione e applicazione dei livelli funzionali nonchè la eventuale modifica degli stessi per le aziende per le quali vige apposita regolamentazione dei livelli funzionali a norma del protocollo di accordo 12-11-1980 (aziende dei raggruppamenti 140%, 120% e 95%) è di competenza delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. B) Rinviando alla contrattazione sindacale aziendale la determinazione dei programmi di formazione culturale e professionale, le parti intendono concordare programmi annuali che tengano conto: a) che elevazione culturale del dirigente deve intendersi il miglioramento di quelle conoscenze generali attinenti alla professione, che nei modi più vari possano concorrere a far meglio assolvere al dirigente la propria funzione; b) che per aggiornamento professionale e tecnico deve intendersi il miglioramento di conoscenze specifiche, soprattutto in relazione ai compiti e alle funzioni che il dirigente stesso esplica nell'azienda; Le parti si danno comunque atto che, salvo iniziative e scelte non riconducibili ai principi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, le spese saranno a carico delle aziende. C) Rinviando alla contrattazione sindacale aziendale la definizione delle metodologie con cui realizzare la partecipazione dei dirigenti alla gestione dei servizi, le parti intendono: 1) evidenziare, al di sopra dello specifico apporto dei singoli, il valore peculiare e nuovo che intendono dare alla partecipazione della categoria; 2) sottolineare, ai fini di una chiara interpretazione del ruolo della dirigenza, il significato di una collaborazione che, pur esprimendosi a livello aziendale, ha, per i fini che si propone, valore generale di partecipazione di categoria. Conseguenti a questi principi, nelle aziende dovranno essere definiti, fra le Commissioni amministratrici e le Rappresentanze sindacali dei dirigenti, (R.S.A.), dei "Protocolli" per la "partecipazione" alla gestione aziendale. Detti "Protocolli" dovranno prevedere: a) che la "partecipazione" di responsabilità, non determina confusione di ruoli e b) che la "partecipazione" avviene e si esplica sulle grandi scelte (piani di sviluppo dei servizi, piani di ristrutturazione delle aziende, programmi poliennali di esercizio, progetti di rilevante impegno finanziario, bilanci preventivi, conti consuntivi), c) i modi ed i tempi di esplicazione della "partecipazione", d) che i punti sui quali le parti concordano costituiscono impegno di lavoro comune. Aziende a disciplina particolare dei livelli funzionali. Livello 140 BRESCIA ASM - MILANO AEM - MILANO ATM - ROMA ACEA - ROMA CTL-ACOTRAL ROMA AMNU - ROMA ATAC - TORINO ATM-SATTI Livello 120 BOLOGNA ACOSER - GENOVA AMGA - GENOVA AMT - MILANO AMSA - NAPOLI ATAN ROMA CENTRALE LATTE - TORINO AAM - TORINO AEM - VENEZIA ATCV - VERONA AGSM * GENOVA AMIU - * MILANO CENTRALE LATTE Livello 95 BOLOGNA AMIU - BOLOGNA ATC - BOLZANO AEC - CAGLIARI ARSTT - CHIETI ARPA MODENA AMCM - NAPOLI CTP - PALERMO AMIA - PALERMO AST - REGGIO EMILIA AGAC - TORINO AMIAT - TRIESTE ACEGA - VICENZA AIM * FIRENZE ATAF - * PALERMO AMAT Aziende a disciplina ordinaria dei livelli funzionali Livello 75 FIRENZE ASNU - FIRENZE E PISTOIA CENTRALE LATTE - MODENA AMIU - NAPOLI AMAN - PADOVA AMAG - PALERMO AMAP - PARMA AMPS - PRATO ACAG - RAVENNA AMGA SALERNO ATACS - TORINO APS - VENEZIA AMNU * PARMA TEP Livello 60 AVELLINO GSRE - BARI AMIU - BARI AMTAB - BERGAMO AMAC - BOLOGNA AFM CATANIA AMT - CREMONA AEM - FOGGIA ATAF - GENOVA CENTRALE LATTE - IMOLA AMI - LA SPEZIA A.T.C. - MILANO AFM - MODENA ATCM - PADOVA AMNIUP - PADOVA ATP - PISA AMG - PISA APT - RAVENNA AMA - REGGIO EMILIA F.C.R. - SAN DONA' DEL PIAVE A.T.V.O. - TRIESTE ACT - VENEZIA ASPIV - VERONA APT - VICENZA FTV * CATANIA AAM REGGIO EMILIA ACT LA SPEZIA A.C.A.M. - NAPOLI-CENTRALE DEL LATTE - Livello 50 ANCONA AMS - BERGAMO AMNU - BRINDISI STP - BUSTO ARSIZIO AGESP CAGLIARI ACT - COMO ACSM - COMO ACTP - FERRARA ACFT - FERRARA AMGA - FERRARA AMSEFC - FORLI' ACAG - FORLI' ATR - GROSSETO RAMA - IMPERIA RT - LECCO ACEL LIVORNO AAMPS - LIVORNO AMAG - LIVORNO ATL - LODI ASTEM - MANTOVA APAM MANTOVA ASM - MESSINA ATM - MONZA AGAM - MONZA CENT. LATTE - PADOVA ACAP PALERMO AMG - PARMA AMNU - PAVIA ASM - PERUGIA ASP - PESARO AMANUP PIACENZA ACAP - PIACENZA ASM - PISA APSA - PISTOIA COPIT - PRATO ASM REGGIO EMILIA AMSC - ROVERETO ASM - SAVONA ACTS - SIENA TRA-IN TARANTO ACTT - TARANTO AMAT - TARANTO AMNU - TERNI ATC - TRANI AMET - UDINE AMGA VARESE ASPEM - VERCELLI ATAP - VERONA AMIA - VOGHERA ASM * ASTI ASP - * AVELLINO CHIOGGIA ASP - * FIRENZE AFM * PESARO AMGA - * RIETI SEREGNO AMSP - * TERAMO ACQUED. Livello 35 CONSORZIO ALTO CALORE - * CARRARA AMIA - * * GALLARATE AMSC - * ASM - * GORIZIA AM - * LUCCA CLAP - ROVIGO ASM - * SAN REMO AMAIE - * DEL RUZZO - * TERNI ASM - * VIGEVANO ASM ALESSANDRIA AMAG - ANCONA ASMIU - ANCONA COTRAN - AREZZO COINGAS AVENZA CAT - BERGAMO ATB - BOLOGNA ASAM - BRESCIA CENTRALE LATTE - CASERTA ACTC CESENA AMGA - CHIAVARI TIGULLIO TRASPORTI - FERRARA ACOSEA - FERRARA AMIU FOGGIA AMICA - FORLI' AMIU - L'AQUILA ASM - LECCE STP TERRA D'OTRANTO LEGNANO AMGA - MIRANDOLA AIMAG - PERUGIA ATAM - PINEROLO ACEA PORDENONE ATAP - RIMINI AMIA - RIMINI ATAM - ROVIGO POLESINE BUS - SALERNO CENTRALE LATTE - SASSUOLO SAT - SETTIMO TORINESE A.S.M. - SIENA GAS INT SPOLETO SIT - TREVISO ACIT - VERCELLI ASM - VERONA AGEC - VERONA AMT VIAREGGIO AMAG - VICENZA AMCPS - VICENZA CENTRALE LATTE * ALBENGA AUTOLINEE RIVIERA - * ALESSANDRIA ATM - * ANCONA ATMA - * AREZZO ATAN - * BARI AMGAS - * BENEVENTO AMIU - * BOLZANO ACT - * CATANIA AMG * CATANZARO AMAC - * CODIGORO C.A.BASSOFERRARESE - * COMO ACT - * COSENZA ATAC - * CREMONA AFM - * DESIO AMSP - * EMPOLI ASPM - * FALCONARA M. AMS * FERRARA AFM - * FOLIGNO ASM - * IMPERIA AMAT - * L'AQUILA ACQUEDOTTO LA FERRIERA - * LISSONE ASML - * LIVORNO CONSORZIO LATTE - * MERANO ASM * MONZA AMSA - * NOVARA AMASUN - * PIOMBINO ATM - * PRATO AFM - * RAVENNA AMFC - * RAVENNA AMT - * REGGIO CALABRIA AMA - * RIMINI AMIR - * SASSARI APAM - * SASSARI ATP - * SONDRIO ASM - * STRADELLA A.OLTREPO PAVESE * TOLENTINO ASSM - TORTONA AMST - * UDINE ATM - * VARESE AVT - * VERBANIA ASPAN Livello 20 ABBIATEGRASSO AMAG - AGLIANA AMGA - ALESSANDRIA AMIU - ALESSANDRIA AZIENDA TEATRALE - ANCONA CL - AOSTA AFM - AREZZO AFM - AREZZO ASAM - AVELLINO ATI - BEN EVENTO AMTU - BITONTO AMSV - BOLLATE AMF - BRESSANONE AEM BRESSO AFM - BRUNICO AEAM - CALOLZIOCORTE ASM - CAMERINO CON.TRA.M - CANTU' ACSM CARRARA AMFC - CASALE MONFERRATO AMC - CASTELFRANCO VENETO ACTM - CASTELLAMARE S. ASAM - CASTELLONE AM - CERIGNOLA AMNU - CESENA CONS. R.S.U. - CITTA' DI CASTELLO C.A.T. - CIVIDALE FRIULI-ACQUEDOTTO POIANA CIVITANOVA MARCHE ATAC - CODOGNO ASM - COMO GST - COPPARO CONS. INTERCOMUNALE ACQ. - CORATO AMIU - CORSICO AMFC - CREMONA CL - CROTONE AMPS - DESIO CTNM - DOGLIANI ACA - ENNA AMAL - ERBA ASME - FAENZA AMF FANO AMAF - FIERA DI PRIMIERO A.E.C. - FOGGIA AMGAS - FORLI' AMFC GARBAGNATE MILANESE AMG - GARBAGNATE MILANESE C.T.P. - GATTINARA AMEA - GIOIA DEL COLLE A.M.N.U. - GORIZIA API - GORIZIA ATR - GROSSETO AFC - IVREA AUDI L'AQUILA AFM - L'AQUILA C.T. GRANSASSO - LACES AEAM - LAMMARI ASCIT LECCO APT - LEVICO TERME AEM - LODI SISA - LUCCA AFM - LUCCA AMIT - LUCCA GES.AM - MACERATA ACF - MACERATA SAU - MAGENTA ASM - MANFREDONIA AMNU MASSA ASMIU - MASSAROSA AMMAG - MELEGNANO AMPS - MEZZO LOMBARDO ASM MOLFETTA A.M. - MONFALCONE CISP - MONZA AFM - MORTARA ASM - NOVARA AFM - NOVARA ASNU - NOVI LIGURE AMGA - NUORO APT - OLBIA AMTU - OSIMO ASMP - PADOVA ACP PALIANO AMEA - PANTELLERIA ACAM - PATERNO' ACQ. CIVICO - PERGINE VALSUGANA AMEA - PERGINE VALSUGANA AMNU - PIOMBINO ASIU - PISTOIA AMG - POMEZIA AFM POMIGLIANO D'ARCO ASM - PONTE S. PIETRO ACQUED. DELL'ISOLA - PORDENONE AMIU - PORTOFERRAIO AMNUP - POTENZA AMIU - RECANATI ASM - RICCIONE AMNU RIMINI AMFA - RIVA DEL GARDA A.M.P.S.E.A. - ROVIGO AFM - S. GIULIANO MILANESE ASM - SALERNO AMG - SAN BENEDETTO DEL TRONTO-AMSTP - SAN DONATO MILANESE AFM SAN SEPOLCRO C.A.T. - SAN SEVERINO MARCHE-ASSEM - SAVONA AMNU SELVINO AMIAS - SERIATE A. SPONDA SINISTRA - SONDRIO AFM - SORESINA ASPM SPOLETO ASEM - TERNI A. SILVO PASTORALE - TERNI AFC - TIONE DI TRENTO AEAM TIRANO AEM - TORRE ANNUNZIATA ACQUED. CIV. - TRANI AMIU - TRAPANI SAU - TRENTO AFM - TRENTO CENTRALE LATTE - TREVISO AFM - VALENZA AMV - VARALLO ASALAV VERCELLI AFM - VERCELLI AMNU - VIAREGGIO AMFC - VIAREGGIO C.L. - VIGO DI CADORE A.E.M. - VITERBO C.A.A.V. Nota La posizione classificatoria delle aziende evidenziate con asterisco in ciascun raggruppamento sarà stabilita dalle parti nell'ambito del rinnovo del presente CCNL, fermi restando i criteri e l'anno di riferimento adottati per la definizione della classificazione che precede. (*) Le parti convengono di costituire una commissione paritetica per la verifica della classificazione al 1°-1-1985 delle aziende in base alla preesistente normativa e per l'esame di situazioni aziendali conseguenti ad accorpamento o scorporo di servizi individuati in relazione ai grandi settori di attività facenti capo alle Federazioni in cui si articola la CISPEL. Art. 5 - Struttura della retribuzione La retribuzione si distingue in: a) retribuzione minima mensile. La retribuzione quella determinata all'art. 3 che precede; minima mensile è b) retribuzione mensile. La retribuzione mensile viene individuata in relazione al livello funzionale definito a livello aziendale; non può essere inferiore al minimo di cui al precedente art. 3 e compensa tutte le prestazioni effettuate per conto dell'azienda. La retribuzione mensile è composta: ba) dalla retribuzione minima mensile; bb) dalle quote maturate per gli aumenti periodici di cui all'art. 9 del presente contratto; bc) dagli importi risultanti dall'applicazione del "meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni" di cui all'art. 10 del presente contratto; bd) dal trattamento per livello determinato a termini dell'art. 4; be) dall'elemento successivo art. 7; bf) dal nuovo aggiuntivo della elemento retribuzione di cui al aggiuntivo della retribuzione di cui maggiorazione della retribuzione di cui al successivo art. 7-bis; bg) dall'elemento di al successivo art. 6; c) la retribuzione è composta da: globale annuale. La retribuzione globale annuale ca) retribuzione mensile; cb) 13a e 14a mensilità, le quali vengono corrisposte rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno con riferimento alla retribuzione mensile degli stessi mesi; cc) eventuali condizioni di miglior favore rispetto alla normativa di questo articolo, non assorbite nel trattamento di cui alla lettera bd) che precede e conservate al singolo dirigente quale quota ad personam; cd) trattamenti personali aggiuntivi di cui ai successivi articoli 8 e 11-bis. Non fa parte della retribuzione mensile e di quella globale annuale del dirigente quanto gli sia corrisposto a puro titolo di rimborso spese. Art. 6 - Elemento di maggiorazione della retribuzione Fino alla data del 30 giugno 1990 ai dirigenti spetta una maggiorazione del 12% degli elementi considerati utili per il computo del trattamento di fine lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto ad eccezione dei trattamenti personali aggiuntivi di cui all'art. 8. Detta maggiorazione è erogata con le stesse modalità e la stessa cadenza dei singoli elementi retributivi individuati come sopra e costituisce parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti di contratto e di legge. Con effetto dal 1° luglio 1990 la maggiorazione della retribuzione di cui ai precedenti capoversi è consolidata nell'importo mensile raggiunto alla data del 30 giugno 1990 dai singoli dirigenti con riferimento alla retribuzione individuale dello stesso mese di giugno. Tale importo costituirà elemento della retribuzione mensile sarà corriposto, in cifra fissa non rivalutabile, per le sole mensilità contrattuali nazionali. e Ai dirigenti assunti o promossi tali successivamente al 30 giugno 1990 sarà attribuito a titolo di elemento di maggiorazione della retribuzione individuale un importo mensile, in cifra non rivalutabile, pari al 12% del minimo di retribuzione mensile in vigore al 30 giugno 1990. Art. 7 - Elemento aggiuntivo della retribuzione Ai dirigenti assunti o promossi tali precedentemente al 1° dicembre 1985 è riconosciuto dal 1° dicembre 1986 un importo pari al 2% della retribuzione contrattuale nazionale mensile individualmente spettante per il mese di dicembre 1985. La cifra mensile risultante sarà corrisposta per 14 mensilità. L'importo fisso mensile come sopra determinato non è suscettibile di rivalutazione nè costituisce base di computo per altri istituti contrattuali tranne che per l'elemento di maggiorazione di cui al 1° capoverso dell'art. 6, per il trattamento di fine rapporto e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile. Art. 7-bis - Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione Ai dirigenti in servizio alla data del 30 giugno 1990 è corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1990 un emolumento individuale per le mensilità contrattuali pari al 2,50 per cento dell'importo al 30 giugno 1990 del minimo di retribuzione mensile, del meccanismo per adeguamento automatico della retribuzione e del trattamento per livello funzionale corrispondente alle funzioni normalmente svolte dal dirigente. L'emolumento individuale non è suscettibile di rivalutazione, nè costituisce base di computo per altri istituti contrattuali tranne che per il trattamento di fine rapporto e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile. Art. 8 - Trattamenti personali aggiuntivi della retribuzione Ai direttori delle aziende speciali degli enti locali, tali ai sensi dell'art. 4 del T.U. n. 2578/1925, può, in considerazione della specifica professionalità richiestagli e della natura del rapporto, essere attribuito, all'atto della costituzione del rapporto triennale, un trattamento alla persona aggiuntivo di quello contemplato in via generale dal presente contratto, utile esclusivamente ai fini del T.F.R. e di nessun istituto contrattuale. Il provvedimento di attribuzione del trattamento personale che precede deve essere congruamente motivato e adottato con le procedure di legge e di regolamento previste per i nuovi trattamenti economici collettivi. Con le modalità di cui al comma precedente, e sempre che non abbiano dato esito positivo le prescritte procedure di selezione della dirigenza, può essere attribuito un trattamento aggiuntivo al dirigente di nuova assunzione al quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale acquisita in precedenti esperienze lavorative. Detto trattamento aggiuntivo non può in ogni caso, sommato all'importo del trattamento per livello funzionale assegnato al dirigente, risultare pari o superiore all'importo in cifra del livello funzionale immediatamente superiore. Ferma restando l'estraneità e l'ininfluenza dei trattamenti aggiuntivi contemplati dal presente articolo rispetto agli istituti contrattuali, i trattamenti medesimi sono assorbibili, fino a concorrenza, da ogni incremento, a qualsiasi titolo imputabile, del trattamento per livello funzionale assegnato all'interessato. Dichiarazione a Verbale Le parti si danno atto che il trattamento di cui ai primi due commi del presente articolo non riguarda i facenti funzioni da direttore. Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità Gli aumenti periodici di anzianità integralmente regolamentati come segue: sono autonomamente e a) dirigenti assunti o promossi tali dal 1° gennaio 1980 e successivamente: 8 aumenti biennali del 6,25% ciascuno della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 3 fino a raggiungere la percentuale complessiva del 50% della retribuzione minima stessa; b) dirigenti in servizio al 31-12-1979: 5 aumenti biennali del 6% ciascuno della retribuzione minima contrattuale di cui all'art.3 e ulteriori 7 aumenti biennali del 5% ciascuno della retribuzione medesima fino a raggiungere la percentuale complessiva del 65%. Tuttavia la percentuale per aumenti periodici di anzianità acquisita al 31-12-1979 dai dirigenti ancora in servizio presso la stessa azienda alla data del 1° gennaio 1988 va computata, dalla stessa data del 1° gennaio 1988, sulla retribuzione mensile minima contrattuale incrementata, ai soli fini del calcolo, di L. 500.000 (cinquecentomila). Restano consolidati in cifra non rivalutabile i trattamenti raggiunti individualmente alla data del 16 febbraio 1989 in applicazione del secondo periodo della lett. b) dell'art. 6 del CCNL 25-1-1980 e successivi CCNL, ove l'importo di detti trattamenti risulti superiore a quello che deriverebbe agli interessati applicando la normativa di computo che precede. I trattamenti medesimi non sono in ogni caso cumulabili con gli importi risultanti dal sistema di computo predetto. Gli aumenti di anzianità maturati successivamente al 1° gennaio 1980 sono invece computati sulla retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 3 fino al conseguimento della percentuale complessiva del 65%. Ai fini della base di computo degli aumenti periodici si applicherà quanto convenuto con l'accordo CISPEL-FNDAI del 19-7-1978 sul ricalcolo degli aumenti di anzianità, che si riporta in allegato (*). Il computo dei bienni presso l'azienda. ha inizio dalla data di nomina a dirigente L'applicazione delle norme di cui al 1° comma del presente articolo assorbe, fino al relativo ammontare, analoghi trattamenti in atto presso le aziende per scopi similari. Gli aumenti periodici vengono ricalcolati di volta in volta, nella misura da ciascun dirigente maturata, qualora venga variata la retribuzione minima contrattuale, fermo quanto stabilito nella lettera b) che precede. Al dirigente promosso nella stessa azienda da altra qualifica sarà in ogni caso conservato il valore degli aumenti di anzianità maturati nella qualifica precedente. Detto importo non può essere conglobato nel minimo e non potrà essere assoggettato ad assorbimenti; sarà tuttavia utile, trasformato in percentuale della retribuzione minima del dirigente, al conseguimento degli aumenti di anzianità di cui al 1° comma fino a con correnza della percentuale massima attribuita a tale titolo. Restano impregiudicati gli effetti già prodottisi a termini dell'ultimo comma dell'art. 6 del CCNL 18 luglio 1975. (*) Allegato all'art. 9 ACCORDO CISPEL-FNDAI RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il 19 luglio 1978 in Roma tra la CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali) e la FNDAl (Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali) premesso - che è sorta controversia circa l'interpretazione della legge 91/1977 con particolare riferimento al ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, ritenendosi dalla CISPEL - difformemente da quanto sostenuto dalla FNDAI - che non debba procedersi ai menzionati ricalcoli; - che il Parlamento, con più ordini del giorno, ha confermato il principio del divieto per le aziende pubbliche ad effettuare i ricalcoli medesimi a norma della legge di cui sopra e che, in considerazione anche dei diversi comportamenti tenuti da altre Confederazioni ed organizzazioni di imprese pubbliche e private, ha indicato di operare affinché per l'anno 1978 venga raggiunta tra le parti interessate una soluzione transattiva; - che le parti, nel prendere atto della volontà del Parlamento, hanno convenuto di procedere, per l'anno 1978, ad una definizione transattiva circa il ricalcolo dei menzionati istituti retributivi, nell'intento sia di superare il problema specifico, sia di concorrere responsabilmente alla definizione dei problemi più generali del settore pubblico e ancor più per costruire rapporti sindacali sempre più adeguati alle esigenze di risanamento e sviluppo dei servizi pubblici; - tenuto conto altresì della dichiarata disponibilità della FNDAI a concorrere costruttivamente al miglioramento dell'organizzazione produttiva e dell'economicità dei servizi pubblici, le Aziende sopperiranno, nella misura massima conseguibile, agli oneri derivanti dal presente accordo, attraverso ogni possibile forma di riorganizzazione produttiva e di ristrutturazione volta a migliorare l'economicità del servizio, favorendo una politica di risparmio e di rigoroso contenimento della spesa. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: Art. 1 Il ricalcolo degli aumenti di anzianità sull'importo del meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni - così come modificato per effetto dell'art. 2 della legge 91/1977 - maturato nell'anno precedente non deve più essere effettuato a partire dal 31 dicembre 1977. Art. 2 Le imprese mancato pubbliche degli enti locali, a compensazione del ricalcolo degli aumenti di anzianità sulle variazioni del meccanismo di cui sopra, erogheranno dal 1° gennaio 1978 a ciascun dirigente interessato una somma mensile, corrispondente alla applicazione sull'ammontare convenzionale di 50.000 (cinquantamila) della percentuale raggiunta dallo stesso dirigente a titolo di aumenti di anzianità a tutto il 31 dicembre 1977, somma da aggiungersi all'ammontare degli aumenti medesimi. Gli aumenti di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 1978 in poi verranno, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, computati, ai fini della seconda parte del 4° comma dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1975, sull'importo del meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione maturato solo fino al 1° novembre 1976 compreso e sull'importo convenzionale di cui al precedente comma (L. 50.000). Art. 3 Gli incrementi retributivi di cui al presente accordo saranno corrisposti direttamente al dirigente a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 1978. Gli importi maturati a tale titolo fino al mese in precedenza indicato saranno corrisposti agli interessati con la retribuzione relativa al mese di gennaio 1979, fatta eccezione per coloro che siano cessati o cessino dal servizio in epoca precedente, ai quali l'importo medesimo va corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 10 - Meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni Il meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni, istituito con l'art. 7 del CCNL 18 luglio 1975 e adeguato con l'art.7 del CCNL 15 dicembre 1981, è, con effetto dal 1° gennaio 1984, fermo restando l'importo mensile raggiunto alla stessa data di L. 561.789, regolato assumendo a base del sistema l'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" al 1° settembre 1974 fatto = 100 (e considerando convenzionalmente per tale l'indice del mese di agosto 1974 pari a 149,8 con base 1970 = 100). Il calcolo delle variazioni dell'indice viene effettuato con cadenza annuale, accertando il numero dei punti di variazione dell'indice stesso risultante nel mese di maggio di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La prima applicazione del del 25-10-1984. calcolo che precede è avvenuta con accordo Poiché l'Istituto Centrale di Statistica a partire dal gennaio 1986 ha assunto per i propri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati una nuova base 1985 = 100, per ricavare la serie di indici utili ai calcolo del meccanismo per l'adeguamento automatico a base agosto 1974 = 100 le due serie a base diversa vengono raccordate moltiplicando il rapporto tra i due indici (quello a base 1985 = 100 su quello relativo all'agosto 1974) per il coefficiente 7,1976. La cifra così ottenuta si moltiplica per 100. Gli indici di riferimento sono assunti con due cifre decimali (la seconda arrotondata sulla terza) e sono quindi arrotondati alla unita rispettivamente superiore od inferiore quando i decimali siano superiori ovvero pari o inferiori a 50 centesimi. La differenza assoluta tra l'indice arrotondato di maggio e quello, anch'esso arrotondato, dello stesso mese dell'anno precedente determina il numero dei punti di variazione. Ad ogni punto di variazione dell'indice calcolato come sopra, rispetto alla suddetta base, corrisponde un importo di L. 3.000. L'importo risultante dal calcolo sopra indicato sarà erogato con decorrenza dal 1° luglio immediatamente successivo. Disposizione transitoria L'importo mensile per adeguamento automatico delle retribuzioni spettanti alla data del 30 giugno 1987 è stato, a decorrere dal 1 ° luglio 1987, incrementato di L. 50.000 e, a decorrere dal 1° dicembre 1987, di ulteriori L. 50.000. L'importo mensile per adeguamento automatico delle retribuzioni spettante alla data del 30 settembre 1988 è, a decorrere dal 1° ottobre 1988, incrementato di L. 124.211, fermi restando gli effetti delle rivalutazioni periodiche dell'istituto. Art. 11 - Gestione per obiettivi Al fine di accrescere il ruolo partecipativo dei dirigenti nelle scelte strategiche dell'impresa di servizi pubblici locali e incentivare il loro impegno collaborativo alla realizzazione dei relativi compiti istituzionali, le aziende possono, a condizione che abbiano adottato una metodologia di gestione per obiettivi, con adeguata contabilità analitica, e che provvedano al riscontro dei risultati attraverso un sistema operativo di controllo di gestione, attribuire al dirigente in servizio una erogazione alla persona, compensativa del suo particolare apporto professionale per il conseguimento degli obiettivi specificamente programmati e assegnati. L'attribuzione degli obiettivi e, a consuntivo, quella della conseguente erogazione vanno adottate con provvedimento motivato della C.A. L'erogazione avrà luogo nel secondo trimestre del 1991 in relazione ai risultati conseguiti nel 1990 e nel secondo trimestre del 1992 in relazione a quelli conseguiti nel 1991. Nello stabilire l'onere complessivo per le erogazioni che precedono la C.A. dell'azienda dovrà tenere conto delle economie realizzate con il conseguimento degli obiettivi programmati e dei relativi effetti sulle risultanze di bilancio. La valutazione dell'apporto professionale del dirigente - che deve configurarsi come straordinario rispetto all'impegno professionale normalmente richiestogli dalle funzioni cui è preposto - è rimessa alla esclusiva competenza dell'azienda sulla base di criteri predeterminati, previo approfondito confronto con la R.S.A. dei dirigenti ovvero del competente Sindacato territoriale della F.N.D.A.l. laddove la prima non sia costituita. Le parti per verificare la puntuale e corretta applicazione del presente istituto, anche ai fini della sua conferma, costituiranno una Commissione mista paritetica di osservazione e valutazione. A tale scopo le Aziende dovranno trasmettere i provvedimenti di assegnazione delle erogazioni, unitamente alla metodologia seguita in base ai precedenti commi, entro 15 giorni alla C.I.S.P.E.L. e alla F.N.D.A.l. Il trattamento in questione non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e va corrisposto in unica soluzione non ripetibile negli anni successivi. L'attribuzione dell'erogazione di cui ai presente articolo non può aver luogo da parte di quelle aziende presso le quali siano in atto, nei confronti dei dirigenti, forme di erogazione per gli stessi fini. Art. 11-bis - Emolumenti individuali connessi agli obiettivi raggiunti. Le aziende che hanno obiettivi, adottato una metodologia di gestione per riscontrata a norma del 5° e 6° comma dell'art. 11 che precede, possono, per valutazione connessa agli obiettivi raggiunti, attribuire al dirigente - su proposta del direttore dell'Azienda e fermi restando i livelli funzionali di cui all'art. 4 - un emolumento individuale in cifra non rivalutabile che non può eccedere nè risultare pari alla differenza in cifra tra il trattamento di livello percepito e quello immediatamente superiore. Lo scarto minimo di livello funzionale tra il direttore dell'azienda e il livello immediatamente inferiore resta confermato nella misura prevista dall'art. 4 L'attribuzione che precede può aver luogo anche da parte di quelle aziende presso le quali alla data del 16-2-1989 erano in atto nei confronti dei dirigenti forme di erogazione per gli stessi fini di cui al citato art. 11 che precede. L'emolumento individuale di cui sopra produce effetti esclusivamente sul Tfr, è assorbito in caso di promozione del dirigente al livello funzionale superiore e non è attribuibile prima dell'anno 1992. Art.12 - Benemerenze nazionali Ai dirigenti cui si applica il presente contratto saranno riconosciuti i benefici di cui alle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38. Art. 13 - Ferie Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 26 nei casi di anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 30 per anzianità di servizio superiori. Nel calcolo del predetto periodo di ferie sono escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. In ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato. Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta al dirigente, per il periodo non goduto, una indennità da liquidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per ogni giornata di ferie non fruita, a 1/26 della retribuzione mensile. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di viaggio sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva. Art. 14 - Aspettativa Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa. motivi La durata massima dell'aspettativa sarà stabilita dall'azienda, tenuto conto delle ragioni per cui l'aspettativa è stata richiesta e dei problemi funzionali che si determinano per l'azienda. Durante alcuna tale periodo, il dirigente non avrà diritto ad corresponsione economica, effetti dell'indennità di preavviso. ma decorrerà l'anzianità agli l dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali. a l periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi saranno computati agli effetti dell'anzianità; sono considerati inoltre utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto della determinazione della misura della pensione. e Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione, in relazione all'attività espletata durante l'aspettativa. Art. 15 - Trasferte e missioni Al dirigente in missione o in trasferta per periodi non inferiori a 16 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo di retribuzione mensile di cui all'art. 3, per ogni periodo di 24 ore di trasferta. Per missioni o trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 16 ore, con destinazione località fuori del territorio del comune in cui ha sede l'azienda, l'importo aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili sarà pari al 1% del minimo di retribuzione mensile di cui sopra. Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore, anche per località esterne al comune della residenza aziendale, spetterà al dirigente il solo rimborso delle spese documentabili. Ove in sede aziendale si convenga di mantenere o di regolare il trattamento di trasferta mediante una indennità giornaliera, questa non potrà essere inferiore a un trentesimo del minimo di retribuzione mensile, per ogni trasferta di durata pari o superiore a 24 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio. In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto. Art. 16 - Trattamento di malattia e maternità Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati. E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente, che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia. Art. 17 - Tutela della salute - Medicina preventiva Fino a quando le strutture sanitarie costituite a norma della legge sulla riforma sanitaria non saranno in grado di assicurare a tutti un'efficiente medicina preventiva, le aziende, d'accordo con le RSA dei dirigenti o con il singolo dirigente, promuoveranno iniziative atte ad assicurare, ogni anno, accertamenti sanitari di medicina preventiva per i propri dirigenti. Gli oneri economici derivanti da tali accertamenti, nell'ambito della normalità e per la parte eccedente gli interventi degli enti preposti all'assistenza sanitaria, saranno a carico dell'azienda. I periodi durante i quali il dirigente dovrà sottoporsi alle visite di cui al precedente 1° comma, qualora cadano in giornate lavorative, saranno considerate alla stregua di permessi retribuiti. NORME DI ATTUAZIONE Al fine di rendere attuali e concretamente operanti gli interventi preventivi a tutela della salute del dirigente le aziende sono tenute ad un impegno di spesa di £. 1.750.000 per l'anno 1990 e di £. 2.000.000 per l'anno 1991 per ogni dirigente alle dirette dipendenze. Le modalità di utilizzo di tale somma sono definite dalle parti. L'impegno di spesa che precede non è cumulabile con altre misure in atto nelle singole aziende per lo stesso fine. Art. 18 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà, oltre le spese di cura, l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio. L'azienda che assicuri: deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione; b) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124); c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione. Agli effetti dei precedenti commi si considera: infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; - professionale, la malattia che sia compresa tra nella tabella annessa alla legge anzidetta; quelle indicate - retribuzione, il coacervo dei compensi di cui ai ai commi 2 e 3 dell'art. 35. L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri il trattamento di cui al 2° comma anche in caso di infortunio occorsogli non in occasione di lavoro. Art. 19 - Trapasso di azienda Le norme di legge in vigore per il caso di trasferimento di azienda si intendono estese ai casi di cessione, cessazione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda, ivi incluse le fusioni, concentrazioni e scorpori. In particolare, il dirigente che, in caso di cessione parziale o totale o di trasformazione dell'azienda, venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 C.C. modificato dall'art. 13 della legge 20-5-1970 n.300 nell'azienda subentrante, potrà risolvere, non oltre centottanta giorni dal passaggio, il rapporto di lavoro con diritto oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui all'art. 28. Il dirigente, sempre entro il termine di centottanta giorni dal passaggio ed anche senza che sussitano i motivi di cui al 2° comma, potrà, ove non intenda accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante, risolvere il rapporto con diritto, in tale caso, alla sola indennità sostitutiva del preavviso, oltre al trattamento di fine rapporto. Art. 20 - Mutamento provvisorio di funzioni Al dirigente che sia adibito temporaneamente a compiere funzioni di livello superiore al proprio, dopo che sia trascorso il periodo di un mese e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette funzioni deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità pari alla differenza tra i trattamenti corrispondenti ai due livelli a termini dell'art. 4 che precede. Tale indennità non compete in caso di sostituzione di un dirigente in ferie e comunque verrà a cessare in caso di eventuale passaggio definitivo al livello superiore. Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno di funzioni di livello superiore, salvo quanto stabilito dalle norme di legge per la nomina a direttore e salvo concorso in atto bandito a norma di regolamento, avverrà senz'altro, a tutti gli effetti, il passaggio al livello superiore. La sostituzione di un dirigente assente per malattia o infortunio, per chiamata oppure richiamo alle armi o per aspettativa, non da diritto a passaggio di livello per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverrà qualora il dirigente investito della sostituzione continui a svolgere le funzioni del sostituto anche dopo la scadenza del periodo di conservazione del posto spettante a quest'ultimo. Ove l'azienda con propria deliberazione disponga, per vacanza o impedimento del titolare, il cumulo integrale delle relative funzioni in capo ad altro dirigente di pari livello, compete a quest'ultimo una integrazione del trattamento di livello di cui all'art. 4 da definirsi aziendalmente e comunque inferiore all'importo dello scarto di trattamento esistente fra il livello funzionale di inquadramento e quello immediatamente superiore secondo la previsione dell'organigramma della dirigenza aziendale. Art. 21 - Mutamenti di funzioni non concordati In caso di mutamenti di funzioni non concordati per dimostrabili ragioni obiettive, il dirigente, entro 90 giorni, potrà procedere alla risoluzione del rapporto, senza obbligo di preavviso, col trattamento che gli spetterebbe in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora il mutamento di funzioni non concordato comporti altresì pregiudizio della posizione funzionale del dirigente, ai sensi dell'art. 2103 C.C. modificato dall'art. 13 della legge 20-5-1970 n.300, spetterà al dirigente medesimo che risolva il rapporto di lavoro, oltre al trattamento che precede, una integrazione delle spettanze contrattuali di fine lavoro pari ad 1/3 dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 28. Art. 22 - Trasferimento del dirigente Il o dirigente può essere trasferito con adeguato preavviso da una sede stabilimento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro comune. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive e non deve pregiudicare il livello e le funzioni acquisite. Al dirigente trasferito dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese cui andrà incontro, per sè e per la sua famiglia, per effetto del trasferimento (viaggi, trasporto, assicurazioni, maggiore spesa di alloggio, ecc.), oltre ad una indennità "una tantum" non inferiore alla retribuzione corrente di tre mesi. In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il dirigente non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento previsto in caso di licenziamento senza sua colpa. Qualora il trasferimento di cui al primo comma non risponda ad obiettive ragioni tecniche, organizzative o produttive della azienda, compete al dirigente, che risolve il rapporto di lavoro entro il termine di due mesi dalla comunicazione di cui al primo comma, oltre al trattamento previsto in caso di licenziamento senza sua colpa, una integrazione delle spettanze contrattuali di fine lavoro pari ad un terzo di quanto dovutogli per indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 60° anno di età, se uomo, ed il 55° anno di età, se donna. Art. 23 - Aggiornamento culturale e professionale Conformemente ai principi che nel precedente art. 4, azienda e iniziative le parti contraenti RSA dei dirigenti hanno affermato assumeranno idonee a promuovere l'aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti medesimi. A tal fine verranno utilizzate le giornate di permesso retribuito di cui all'accordo 19 luglio 1978, ferme restando le relative modalità attuative, ed altre 5 giornate lavorative da destinarsi ogni anno ai medesimi scopi. Le modalità di utilizzazione di queste ultime giornate che potranno a tal fine essere anche cumulate nell'arco di un biennio saranno concordate dall'azienda con la RSA compatibilmente con le esigenze di servizio, fermo il principio che i fini e gli scopi dell'aggiornamento di cui al presente articolo devono risultare in armonia con le funzioni di cui il dirigente è investito, con i programmi e con le prospettive di sviluppo, di efficacia e di produttività dell'azienda. (°) Allegato all'art. 23 ACCORDO CISPEL-FNDAI COMPENSAZIONE DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE Addì 19 luglio 1978 in Roma La Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (ClSPEL) e La Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAl) vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, considerate le finalità dalla medesima legge e tenuto conto dei fini cui sono rivolti i pubblici servizi gestiti dalle imprese pubbliche degli enti locali convengono quanto segue: a compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in premessa, è attribuita annualmente al dirigente una settimana di calendario di permesso retribuito per l'aggiornamento culturale e professionale previsto dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale di 18 luglio 1975. lavoro Le modalità di attuazione della normativa di cui sopra sono concordate dall'azienda con il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi in cui, in relazione alle dimensioni dell'azienda, sussistano difficoltà per la realizzazione della normativa medesima e, comunque, in tutti gli altri casi nei quali sorgano divergenze in materia, la definizione delle questioni sarà rimessa all'esame congiunto delle organizzazioni stipulanti che potranno deferirla alle rispettive articolazioni territoriali. I permessi di cui sopra, ove non possano essere usufruiti nel corso dell'anno, per comprovate esigenze di servizio riconosciute dalla Commissione amministratrice dell'azienda, verranno indennizzati fino ad una massimo di 5 giornate con le modalità ed i criteri previsti dal Contratto nazionale per le ferie non godute. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1978. Per l'anno 1977 si procederà al recupero delle giornate non fruite a titolo di festività soppresse cumulandole con i permessi spettanti come sopra per gli anni 1978 e 1979. Art. 24 - Incompatibilità Il dirigente non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altra attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda senza il preventivo assenso della stessa. Art. 25 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni sono a carico dell'azienda. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'azienda. L'azienda, con onere a proprio carico, farà assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. Le garanzie e le tutele di cui al 1° e 2° comma del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo e colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'azienda conserva sulle retribuzioni, sulle indennità di forma consentita dalla legge. PARTE piena la facoltà fine lavoro ed TERZA - TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art. 26 - Previdenza in di rivalsa ogni altra Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti. Art. 27 - Assistenza di malattia L'assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La relativa contribuzione è riscossa, a termini dell'art. 3 del d.l. 30-12-1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, dall'INPS ed è determinata a norma della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni e integrazioni. PARTE QUARTA - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO Art. 28 - Collegio Arbitrale E' istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio Arbitrale nazionale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli sono sottoposti ai sensi dell'art. 33. Il Collegio è composto di 5 membri, di cui 2 designati dalla CISPEL, 2 dalla Federazione nazionale dirigenti industriali, ed 1, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato fra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento. Il Collegio ha sede presso la di segreteria. può FNDAI, la quale svolge anche le funzioni Il Collegio Arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata A.R., della FNDAI, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi dell'art. 33. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A.R., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della FNDAI, alla CISPEL e, per conoscenza, all'azienda interessata. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte della CISPEL. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare, alla prima riunione, il tentativo di conciliazione. Ove l'azienda rimanga contumace il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al nono comma, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento delle procedure. Durante il mese di agosto sono sospesi i presente articolo, nonché quello di cui all'art. 33. termini di cui al Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, a termini dell'art. 33 disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato; - un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi del preavviso. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 6 5 4 3 2 1 mensilità mensilità mensilità mensilità mensilità mensilità in in in in in in corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza del del del del del del 51° 50° 49° 48° 47° 46° anno compiuto; e 52° anno compiuto; e 53° anno compiuto; e 54° anno compiuto; e 55° anno compiuto; e 56° anno compiuto; Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri carico delle rispettive parti in causa. componenti del Collegio saranno a Norma di attuazione 1) Il Collegio deve essere costituito entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. Tuttavia, i ricorsi che, alla data di stipulazione del presente contratto siano pendenti avanti al Collegio già costituito verranno definiti dal medesimo indipendentemente dall'intervenuta costituzione del nuovo Collegio di cui al precedente comma. 2) Il termine di cui intenderà prorogato fino al dell'avvenuta al 6° comma 10° giorno del presente successivo articolo, a quello si costituzione del Collegio, del termine sopra richiamato. ove essa sia successiva alla scadenza Art. 29 - Rappresentanze sindacali aziendali I Sindacati dei dirigenti, competenti per territorio e aderenti alla FNDAI, possono istituire Rappresentanze sindacali nelle aziende. In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che alla FNDAI, alle aziende interessate e alla CISPEL. Le rappresentanze sindacali aziendali tutelano gli interessi dei dirigenti al livello aziendale. In particolare intervengono: a) nella determinazione dei criteri riguardanti le procedure di nomina dei dirigenti; b) nelle decisioni riguardanti lo sviluppo delle carriere; c) per controllare la di contratto; corretta applicazione delle norme di legge e d) su ogni altra materia espressamente demandata al livello aziendale dalle disposizioni del presente contratto. Un rappresentante del sindacato dei dirigenti partecipa, quale osservatore, ai lavori delle Commissioni di concorso per dirigenti e per direttore di azienda. La designazione del dirigente osservatore è di competenza del Sindacato territoriale. Art. 30 - Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi Tenuto conto del ruolo che le imprese di servizi pubblici degli enti locali esercitano per la crescita armonica e ordinata della città e del territorio e della funzione che la componente dirigenziale svolge in azienda tesa ad assolvere un compito di collaborazione partecipativa per lo sviluppo dell'attività di impresa e per la realizzazione dei fini ed il rispetto dei vincoli posti dall'interesse generale della collettività, le parti convengono che: 1) in occasione dell'elaborazione dei piani di sviluppo o di piani di ampliamento o potenziamento dei servizi, i dirigenti, tramite le loro Rappresentanze sindacali aziendali, saranno preventivamente consultati; 2) quando le aziende affrontino le problematiche attinenti la gestione aziendale, le Rappresentanze sindacali dei dirigenti saranno chiamate a responsabilmente partecipare ad ogni fase formativa delle decisioni in materia; 3) di tale metodo partecipativo i dirigenti si faranno portatori: - nei confronti del personale dipendente; - verso i cittadini utenti; - nell'affrontare, secondo canoni di aggiornamento tecnicogestionale, il lavoro di direzione di gruppo. Per le aziende presso le quali non esistano rappresentanze sindacali aziendali, la normativa di cui sopra viene riferita ai dirigenti in servizio presso l'azienda. Art. 31 - Controversie Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta definizione tra l'azienda ed il dirigente, saranno demandate, ai fini della loro soluzione, sindacale aziendale. all'esame congiunto tra l'azienda e la Rappresentanza Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 29, Rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma saranno esaminate tra l'azienda e il sindacato territorialmente competente. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un dirigente membro della Rappresentanza sindacale aziendale. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale. Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che precede, l'azienda e la R.S.A. dei dirigenti o, in mancanza di quest'ultima, il Sindacato locale dei dirigenti ne informeranno le rispettive Organizzazioni nazionali, fornendo loro tutta la documentazione per la deliberazione del caso. ²²²² þþþþ