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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI
DEGLI ENTI LOCALI
Testo coordinato dei contratti e accordi nazionali vigenti alla data del
1°
luglio 1991 a cura del Dipartimento Lavoro della CISPEL
In Roma, il 10 luglio 1990
tra
la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali
(CISPEL)
rappresentata dal Presidente Renzo Santini e dalla Delegazione
Sindacale
nei Sigg. Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello, Vice
Presidente,
Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni, Francesco Neri,
Lino
Ceci, Rocco Colangelo, Enrico Fiorentino, Rodolfo Medeot, Salvatore
Paonni,
nonchè dal Segretario Generale Ario Rupeni e dal Dirigente il
Dipartimento
Lavoro Pier Luigi Cenci, assistiti dal Funzionario del Dipartimento
Elena
Biscu
e
a
Federazione Nazionale
Dirigenti
di Aziende
Industriali
(FNDAI)
rappresentata dal Presidente Ing. Paolo Fornaciari assistito dal
Direttore
Generale Dr.
Proc. Massimo
Rossetti, con
la partecipazione
della
delegazione composta dai sigg.ri: Avv. Donato Lopardi, Dr. Luigi
Andreoli,
Comm. Giuliano Cavalieri, Rag. Mario Galli, Dr. Giuseppe Gulli, Prof.
Paolo
Parvopassu, Dr. Dino Previato, Ing. Ugo Semino, Avv. Carlo Sunseri,
Ing.
Mario Valera assistiti dal Dr. Giancarlo Argenti
confermata
un
l'opportunità che
al
dirigente debba
essere
riconosciuto
trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue
responsabilità
ed alla preminenza delle sue funzioni, si è stipulato il presente
contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di
servizi
pubblici degli enti locali.
PARTE
PRIMA - ISTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Applicabilità del
suo
riconoscimento
contratto
-
Qualifica
del
dirigente
e
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le
condizioni
di subordinazione di
cui all'art. 2094 del
C.C. e che
ricoprono
nell'azienda
un
ruolo
caratterizzato
da
un
elevato
grado
di
professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le
loro
funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione
degli
obiettivi dell'impresa.
Il presente contratto pertanto si applica:
A) ai direttori delle imprese di servizi pubblici degli enti locali,
ferme
restando le norme per i medesimi stabilite dalla legislazione vigente;
B) agli altri dirigenti delle stesse imprese ai quali, ricorrendo
le
condizioni di cui sopra, l'azienda attribuisca con atto formale
la
relativa qualifica e ampi poteri direttivi per i fini in premessa.
Il
contratto si applica altresì dal 1° novembre 1988 ai direttori, ai
sensi
del T.U. 2578/1925, di aziende farmaceutiche degli enti locali
che
gestiscono più di 3 farmacie e ai dirigenti delle stesse aziende nei
cui
confronti ricorrano le condizioni innanzi precisate.
La
il
sussistenza
delle
condizioni
di
cui
al
1°
comma
comporta
riconoscimento formale della qualifica dirigente da parte
dell'azienda.
Art. 2 - Istituzione del rapporto - Periodo di prova
Le assunzioni dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli
enti
locali si effettuano nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti
e
dei regolamenti speciali aziendali.
Al momento dell'assunzione in
dirigente
per iscritto:
a)
b)
c)
d)
la
le
il
la
servizio l'azienda comunicherà al
decorrenza dell'assunzione;
funzioni attribuite ed il relativo livello;
trattamento economico spettantegli;
tutela assistenziale e previdenziale che gli compete.
Analoga comunicazione scritta l'azienda invierà ai dipendenti in
servizio,
ai quali venga riconosciuta la qualifica di dirigente. L'azienda
invierà
analoga comunicazione scritta al dirigente anche in occasione di
mutamenti
di funzioni o di livello.
Per le particolari caratteristiche delle funzioni dirigenziali
l'eventuale
fissazione di un periodo di prova, per una durata massima di mesi 6
(sei),
potrà essere convenuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione,
con
esclusione dei promossi e degli assunti per chiamata che abbiano
già
ricoperto la qualifica di dirigente presso altre aziende di enti locali.
PARTE
SECONDA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 3 - Determinazione
minimo
contrattuale.
del
trattamento
retributivo
Il trattamento retributivo è stabilito:
a) dalle norme del presente Contratto Collettivo Nazionale;
e
del
b) dalle normative aziendali specificate negli articoli che seguono.
1) Il minimo di retribuzione mensile è, a decorrere dal 1° gennaio 1990,
di
£. 2.550.000 elevate a £. 2.800.000 dal 1° aprile 1991.
L'aumento che precede va corrisposto per le sole mensilità previste
dal
presente contratto collettivo.
Per
le aziende
con un
numero di
dipendenti inferiore
a 12
unità
il
minimo di cui sopra non trova applicazione e sarà perciò
concordato,
caso per caso, tra le parti stipulanti il presente contratto.
Il minimo di retribuzione mensile che precede è comprensivo
dell'importo
per adeguamento automatico della retribuzione maturato a
31
gennaio 1977.
tutto il
2) Sulla retribuzione minima mensile di cui al punto 1) che precede
vanno
ricalcolate le quote per aumenti periodici di anzianità maturate
da
ciascun dirigente, con le misure e secondo le modalità
previste
dall'art. 9 del presente contratto.
Art. 4 - Materie demandate alla trattativa sindacale aziendale
Le parti convengono
le
seguenti materie:
di demandare
alla trattativa
sindacale aziendale
1) individuazione dei livelli aziendali corrispondenti alle
effettive
funzioni che, in base alla struttura organizzativa della azienda,
sono
attribuite al dirigente;
2) determinazione dei programmi di formazione
professionale,
modalità di attuazione dei programmi, oneri;
culturale e
3) definizione delle metodologie con cui realizzare la partecipazione
dei
dirigenti alla gestione dei servizi.
A) Rinviando
dei
alla contrattazione sindacale aziendale la determinazione
livelli
funzionali aziendali, le parti
intendono - prendendo a base
il
grado di responsabilità e di potere decisionale che il dirigente
detiene
all'interno di detti livelli, la preparazione e le capacità richieste
e
l'eventuale cumulo di funzioni favorire e realizzare la
equa
valorizzazione della professionalità e dell'impegno dei singoli in
una
graduazione di valori operativi nell'ambito dell'azienda.
Ai
fini della determinazione
dei livelli funzionali della dirigenza
le
aziende
sono
classificate
nei raggruppamenti
riportati
in
calce
al
presente
articolo. In
relazione
al livello
di
classificazione
dell'azienda i dirigenti possono essere inquadrati in non più di:
1
2
3
4
4
5
6
6
livello
livelli
livelli
livelli
livelli
livelli
livelli
livelli
funzionale
funzionali
funzionali
funzionali
funzionali
funzionali
funzionali
funzionali
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
del
del
del
del
del
del
del
del
raggruppamento 20%
raggruppamento 35%
raggruppamento 50%
raggruppamento 60%
raggruppamento 75%
raggruppamento 95%
raggruppamento 120%
raggruppamento 140%
oltre quello minimo di categoria.
La
classificazione delle
aziende
contemplata dall'elenco
allegato
ha
effetto dal 1° dicembre 1990 e non è suscettibile di revisione
salvo
diversa
determinazione
della
commissione
paritetica
contemplata
dall'art.3 dell'Accordo Nazionale 23-4-1985 (*), a cui è
demandata
altresì la competenza a definire la classificazione di aziende o enti
di
nuova costituzione tenuti all'applicazione del presente contratto o
non
contemplati per altri motivi nell'elenco allegato. Sono suscettibili
di
valutazione da parte della Commissione anche le situazioni conseguenti
a
modifica della natura dell'ente con accorpamento o scorporo di
servizi.
Il
valore percentuale assegnato a ciascun raggruppamento costituisce
il
livello
1990,
dell'azienda ed
è riferito,
con effetto
dal 1°
giugno
all'importo di £. 2.300.000,
1991,
all'importo di £. 2.550.000.
e,
con
effetto
dal
1°
giugno
Tale livello è assunto a base di riferimento per la
determinazione,
mediante l'incremento di 20 punti percentuali calcolati alle
rispettive
scadenze sugli importi innanzi indicati, del trattamento per
livello
funzionale dovuto al direttore dell'azienda secondo il testo unico
n.
2578 del 1925 o ai sensi della lett. A dell'art. 1 del
presente
contratto (direttore
generale o
direttore dell'Azienda
nel
suo
complesso).
Lo scarto di trattamento per livello funzionale tra il livello
del
direttore dell'azienda, identificato come sopra, e quello
immediatamente
successivo non può essere inferiore ai 30 punti percentuali
calcolati
come sopra.
Lo scarto di trattamento per il titolo in parola tra i livelli
ulteriori
non può essere inferiore a 10 punti percentuali calcolati parimenti
come
sopra.
Nelle aziende per le quali vige apposita regolamentazione dei
livelli
funzionali a norma del protocollo di accordo 12-11-1980 (aziende
dei
raggruppamenti 140%, 120% e 95%). Lo scarto di trattamento tra
il
livello del direttore generale (o direttore dell'Azienda intesa nel
suo
complesso) e quello immediatamente successivo non può essere inferiore
a
30 punti percentuali nè superiore ai 45 punti percentuali calcolati
alle
rispettive scadenze sugli importi innanzi indicati.
Lo scarto di trattamento tra i livelli ulteriori a decrescere non
può
essere inferiore ai 10 punti percentuali nè superiore ai 25
punti
percentuali degli stessi importi innanzi indicati, fermo restando
il
livello di base di categoria.
Gli incrementi della retribuzione minima mensile di cui all'art. 3
del
presente accordo
non producono effetti
sull'importo del
livello
funzionale.
Il trattamento per livello funzionale assorbe, fino a
concorrenza,
quello di fatto percepito dal dirigente, tranne che per i titoli di
cui
alle lettere ba), bb), bc), be), cb), cd) dell'art. 5 nonchè
per
trattamenti economici espressamente dichiarati non assorbibili con
atto
negoziale o deliberativo antecedente al 1° luglio 1981.
Ai
fini
dell'operazione
di
assorbimento
i
trattamenti
oggetto
di
confronto sono ragguagliati ad
anno e valutati
complessivamente;
l'eventuale trattamento residuale di miglior favore goduto dal
dirigente
è conservato allo stesso ad personam.
La normativa di cui al precedente comma opera, in caso di incremento
del
livello funzionale, anche su eventuali integrazioni o
miglioramenti
comunque apportati alla misura percentuale o all'importo del
trattamento
per livello funzionale rispetto a quello spettante in base
alla
disciplina collettiva nazionale.
NORME PROCEDURALI
La definizione formale degli accordi di istituzione e applicazione
dei
livelli funzionali nonchè la eventuale modifica degli stessi per le
aziende
per le quali vige apposita regolamentazione dei livelli funzionali a
norma
del protocollo di accordo 12-11-1980 (aziende dei raggruppamenti 140%,
120%
e 95%) è di competenza delle organizzazioni nazionali stipulanti
il
presente contratto.
B) Rinviando alla contrattazione sindacale aziendale la determinazione
dei
programmi di formazione culturale e professionale, le parti
intendono
concordare programmi annuali che tengano conto:
a) che
elevazione
culturale
del
dirigente
deve
intendersi
il
miglioramento
di
quelle
conoscenze
generali
attinenti
alla
professione,
che nei modi
più vari possano
concorrere a far
meglio
assolvere al dirigente la propria funzione;
b) che
per aggiornamento
professionale
e tecnico
deve
intendersi
il
miglioramento
di conoscenze specifiche,
soprattutto in relazione
ai
compiti e alle funzioni che il dirigente stesso esplica
nell'azienda;
Le
parti si danno
comunque atto che,
salvo iniziative e scelte
non
riconducibili ai principi di cui alle lettere a) e b) del
presente
paragrafo, le spese saranno a carico delle aziende.
C) Rinviando alla contrattazione sindacale aziendale la definizione
delle
metodologie con cui realizzare la partecipazione dei dirigenti
alla
gestione dei servizi, le parti intendono:
1) evidenziare, al di sopra dello specifico apporto dei singoli, il
valore peculiare e nuovo che intendono dare alla partecipazione
della
categoria;
2) sottolineare, ai fini di una chiara interpretazione del ruolo
della
dirigenza, il significato di una collaborazione che, pur
esprimendosi
a livello aziendale, ha, per i fini che si propone, valore
generale
di partecipazione di categoria. Conseguenti a questi principi,
nelle
aziende dovranno essere definiti, fra le Commissioni
amministratrici
e
le Rappresentanze
sindacali
dei dirigenti,
(R.S.A.),
dei
"Protocolli" per la "partecipazione" alla gestione aziendale.
Detti "Protocolli" dovranno prevedere:
a) che
la "partecipazione"
di
responsabilità,
non determina
confusione di
ruoli e
b) che
la "partecipazione" avviene
e si esplica sulle grandi
scelte
(piani
di sviluppo
dei servizi,
piani di ristrutturazione
delle
aziende, programmi poliennali di esercizio, progetti di
rilevante
impegno finanziario, bilanci preventivi, conti consuntivi),
c) i modi ed i tempi di esplicazione della "partecipazione",
d) che i punti sui quali le parti concordano costituiscono impegno
di
lavoro comune.
Aziende a disciplina particolare dei livelli funzionali.
Livello 140
BRESCIA ASM - MILANO AEM - MILANO ATM - ROMA ACEA - ROMA CTL-ACOTRAL ROMA
AMNU - ROMA ATAC - TORINO ATM-SATTI
Livello 120
BOLOGNA ACOSER - GENOVA AMGA - GENOVA AMT - MILANO AMSA - NAPOLI ATAN
ROMA CENTRALE LATTE - TORINO AAM - TORINO AEM - VENEZIA ATCV - VERONA
AGSM
* GENOVA AMIU - * MILANO CENTRALE LATTE
Livello 95
BOLOGNA AMIU - BOLOGNA ATC - BOLZANO AEC - CAGLIARI ARSTT - CHIETI ARPA
MODENA AMCM - NAPOLI CTP - PALERMO AMIA - PALERMO AST - REGGIO EMILIA
AGAC
- TORINO AMIAT - TRIESTE ACEGA - VICENZA AIM
* FIRENZE ATAF - * PALERMO AMAT
Aziende a disciplina ordinaria dei livelli funzionali
Livello 75
FIRENZE ASNU - FIRENZE E PISTOIA CENTRALE LATTE - MODENA AMIU - NAPOLI
AMAN
- PADOVA AMAG - PALERMO AMAP - PARMA AMPS - PRATO ACAG - RAVENNA AMGA
SALERNO ATACS - TORINO APS - VENEZIA AMNU
* PARMA TEP
Livello 60
AVELLINO GSRE - BARI AMIU - BARI AMTAB - BERGAMO AMAC - BOLOGNA AFM
CATANIA AMT - CREMONA AEM - FOGGIA ATAF - GENOVA CENTRALE LATTE - IMOLA
AMI
- LA SPEZIA A.T.C. - MILANO AFM - MODENA ATCM - PADOVA AMNIUP - PADOVA
ATP
- PISA AMG - PISA APT - RAVENNA AMA - REGGIO EMILIA F.C.R. - SAN DONA'
DEL
PIAVE A.T.V.O. - TRIESTE ACT - VENEZIA ASPIV - VERONA APT - VICENZA FTV * CATANIA AAM REGGIO
EMILIA ACT
LA SPEZIA A.C.A.M. -
NAPOLI-CENTRALE DEL LATTE -
Livello 50
ANCONA AMS - BERGAMO AMNU - BRINDISI STP - BUSTO ARSIZIO AGESP CAGLIARI
ACT - COMO ACSM - COMO ACTP - FERRARA ACFT - FERRARA AMGA - FERRARA
AMSEFC
- FORLI' ACAG - FORLI' ATR - GROSSETO RAMA - IMPERIA RT - LECCO ACEL
LIVORNO AAMPS - LIVORNO AMAG - LIVORNO ATL - LODI ASTEM - MANTOVA APAM
MANTOVA ASM - MESSINA ATM - MONZA AGAM - MONZA CENT. LATTE - PADOVA ACAP
PALERMO AMG - PARMA AMNU - PAVIA ASM - PERUGIA ASP - PESARO AMANUP
PIACENZA ACAP - PIACENZA ASM - PISA APSA - PISTOIA COPIT - PRATO ASM
REGGIO EMILIA AMSC - ROVERETO ASM - SAVONA ACTS - SIENA TRA-IN TARANTO
ACTT - TARANTO AMAT - TARANTO AMNU - TERNI ATC - TRANI AMET - UDINE AMGA
VARESE ASPEM - VERCELLI ATAP - VERONA AMIA - VOGHERA ASM
* ASTI ASP - * AVELLINO
CHIOGGIA
ASP - * FIRENZE AFM *
PESARO AMGA - * RIETI
SEREGNO
AMSP - * TERAMO ACQUED.
Livello 35
CONSORZIO ALTO CALORE - * CARRARA AMIA - *
* GALLARATE AMSC - *
ASM - *
GORIZIA AM - * LUCCA CLAP -
ROVIGO ASM - *
SAN REMO AMAIE - *
DEL RUZZO - * TERNI ASM - * VIGEVANO ASM
ALESSANDRIA AMAG - ANCONA ASMIU - ANCONA COTRAN - AREZZO COINGAS AVENZA
CAT - BERGAMO ATB - BOLOGNA ASAM - BRESCIA CENTRALE LATTE - CASERTA ACTC
CESENA AMGA - CHIAVARI TIGULLIO TRASPORTI - FERRARA ACOSEA - FERRARA AMIU
FOGGIA AMICA - FORLI' AMIU - L'AQUILA ASM - LECCE STP TERRA D'OTRANTO
LEGNANO AMGA - MIRANDOLA AIMAG - PERUGIA ATAM - PINEROLO ACEA PORDENONE
ATAP - RIMINI AMIA - RIMINI ATAM - ROVIGO POLESINE BUS - SALERNO
CENTRALE
LATTE - SASSUOLO SAT - SETTIMO TORINESE A.S.M. - SIENA GAS INT SPOLETO
SIT - TREVISO ACIT - VERCELLI ASM - VERONA AGEC - VERONA AMT VIAREGGIO
AMAG - VICENZA AMCPS - VICENZA CENTRALE LATTE
* ALBENGA AUTOLINEE RIVIERA - * ALESSANDRIA ATM - * ANCONA ATMA - *
AREZZO
ATAN - * BARI AMGAS - * BENEVENTO AMIU - * BOLZANO ACT - * CATANIA AMG *
CATANZARO AMAC - * CODIGORO C.A.BASSOFERRARESE - * COMO ACT - *
COSENZA
ATAC - * CREMONA AFM - * DESIO AMSP - * EMPOLI ASPM - * FALCONARA M. AMS
* FERRARA AFM - * FOLIGNO ASM - * IMPERIA AMAT - * L'AQUILA ACQUEDOTTO
LA
FERRIERA - * LISSONE ASML - * LIVORNO CONSORZIO LATTE - * MERANO ASM *
MONZA AMSA - * NOVARA AMASUN - * PIOMBINO ATM - * PRATO AFM - *
RAVENNA
AMFC - * RAVENNA AMT - * REGGIO CALABRIA AMA - * RIMINI AMIR - *
SASSARI
APAM - * SASSARI ATP - * SONDRIO ASM - * STRADELLA A.OLTREPO PAVESE *
TOLENTINO ASSM - TORTONA AMST - * UDINE ATM - * VARESE AVT - *
VERBANIA
ASPAN
Livello 20
ABBIATEGRASSO AMAG - AGLIANA AMGA - ALESSANDRIA AMIU - ALESSANDRIA
AZIENDA
TEATRALE - ANCONA CL - AOSTA AFM - AREZZO AFM - AREZZO ASAM - AVELLINO
ATI
- BEN EVENTO AMTU - BITONTO AMSV - BOLLATE AMF - BRESSANONE AEM BRESSO
AFM - BRUNICO AEAM - CALOLZIOCORTE ASM - CAMERINO CON.TRA.M - CANTU' ACSM
CARRARA AMFC - CASALE MONFERRATO AMC - CASTELFRANCO VENETO ACTM
-
CASTELLAMARE S. ASAM - CASTELLONE AM - CERIGNOLA AMNU - CESENA CONS.
R.S.U.
- CITTA' DI CASTELLO C.A.T.
- CIVIDALE FRIULI-ACQUEDOTTO POIANA
CIVITANOVA MARCHE ATAC - CODOGNO ASM
- COMO GST - COPPARO
CONS.
INTERCOMUNALE ACQ. - CORATO AMIU - CORSICO AMFC - CREMONA CL - CROTONE
AMPS
- DESIO CTNM - DOGLIANI ACA - ENNA AMAL - ERBA ASME - FAENZA AMF FANO
AMAF - FIERA DI PRIMIERO A.E.C. - FOGGIA AMGAS - FORLI' AMFC GARBAGNATE
MILANESE AMG - GARBAGNATE MILANESE C.T.P. - GATTINARA AMEA - GIOIA
DEL
COLLE A.M.N.U. - GORIZIA API - GORIZIA ATR - GROSSETO AFC - IVREA AUDI
L'AQUILA AFM - L'AQUILA C.T. GRANSASSO - LACES AEAM - LAMMARI ASCIT LECCO
APT - LEVICO TERME AEM - LODI SISA - LUCCA AFM - LUCCA AMIT - LUCCA
GES.AM
- MACERATA ACF - MACERATA SAU - MAGENTA ASM - MANFREDONIA AMNU MASSA
ASMIU - MASSAROSA AMMAG - MELEGNANO AMPS - MEZZO LOMBARDO ASM MOLFETTA
A.M. - MONFALCONE CISP - MONZA AFM - MORTARA ASM - NOVARA AFM - NOVARA
ASNU
- NOVI LIGURE AMGA - NUORO APT - OLBIA AMTU - OSIMO ASMP - PADOVA ACP
PALIANO AMEA - PANTELLERIA ACAM - PATERNO' ACQ. CIVICO - PERGINE
VALSUGANA
AMEA - PERGINE VALSUGANA AMNU - PIOMBINO ASIU - PISTOIA AMG - POMEZIA AFM
POMIGLIANO D'ARCO ASM - PONTE S. PIETRO ACQUED. DELL'ISOLA - PORDENONE
AMIU
- PORTOFERRAIO AMNUP - POTENZA AMIU - RECANATI ASM - RICCIONE AMNU RIMINI
AMFA - RIVA DEL GARDA A.M.P.S.E.A. - ROVIGO AFM - S. GIULIANO MILANESE
ASM
- SALERNO AMG - SAN BENEDETTO DEL TRONTO-AMSTP - SAN DONATO MILANESE AFM
SAN SEPOLCRO C.A.T. - SAN SEVERINO MARCHE-ASSEM - SAVONA AMNU SELVINO
AMIAS - SERIATE A. SPONDA SINISTRA - SONDRIO AFM - SORESINA ASPM SPOLETO
ASEM - TERNI A. SILVO PASTORALE - TERNI AFC - TIONE DI TRENTO AEAM TIRANO
AEM - TORRE ANNUNZIATA ACQUED. CIV. - TRANI AMIU - TRAPANI SAU - TRENTO
AFM
- TRENTO CENTRALE LATTE - TREVISO AFM - VALENZA AMV - VARALLO ASALAV
VERCELLI AFM - VERCELLI AMNU - VIAREGGIO AMFC - VIAREGGIO C.L. - VIGO
DI
CADORE A.E.M. - VITERBO C.A.A.V.
Nota
La posizione classificatoria delle aziende evidenziate con asterisco
in
ciascun raggruppamento sarà stabilita dalle parti nell'ambito del
rinnovo
del presente CCNL, fermi restando i criteri e l'anno di
riferimento
adottati per la definizione della classificazione che precede.
(*) Le parti convengono di costituire una commissione paritetica per
la
verifica della classificazione al 1°-1-1985 delle aziende in base
alla
preesistente
normativa e
per
l'esame di
situazioni
aziendali
conseguenti ad accorpamento o scorporo di servizi individuati
in
relazione ai grandi settori di attività facenti capo alle
Federazioni
in cui si articola la CISPEL.
Art. 5 - Struttura della retribuzione
La retribuzione si distingue in:
a) retribuzione minima mensile. La retribuzione
quella
determinata all'art. 3 che precede;
minima mensile
è
b) retribuzione mensile. La retribuzione mensile viene individuata
in
relazione al livello funzionale definito a livello aziendale; non
può
essere inferiore al minimo di cui al precedente art. 3 e compensa
tutte
le prestazioni effettuate per conto dell'azienda. La
retribuzione
mensile è composta:
ba) dalla retribuzione minima mensile;
bb) dalle quote maturate per gli aumenti periodici di cui all'art. 9
del
presente contratto;
bc) dagli importi risultanti dall'applicazione del "meccanismo
per
l'adeguamento automatico delle retribuzioni" di cui all'art. 10
del
presente contratto;
bd) dal trattamento per livello determinato a termini dell'art. 4;
be) dall'elemento
successivo
art. 7;
bf) dal
nuovo
aggiuntivo della
elemento
retribuzione
di cui
al
aggiuntivo
della
retribuzione
di
cui
maggiorazione
della
retribuzione
di
cui
al
successivo art. 7-bis;
bg) dall'elemento
di
al
successivo art. 6;
c) la retribuzione
è
composta da:
globale
annuale. La
retribuzione
globale
annuale
ca) retribuzione mensile;
cb) 13a e 14a mensilità, le quali vengono corrisposte
rispettivamente
nei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno con riferimento
alla
retribuzione mensile degli stessi mesi;
cc) eventuali
condizioni di
miglior favore
rispetto alla normativa
di
questo articolo, non assorbite nel trattamento di cui alla
lettera
bd) che precede e conservate al singolo dirigente quale quota
ad
personam;
cd) trattamenti
personali aggiuntivi di
cui ai successivi articoli 8
e
11-bis.
Non fa parte della retribuzione mensile e di quella globale annuale
del
dirigente quanto gli sia corrisposto a puro titolo di rimborso spese.
Art. 6 - Elemento di maggiorazione della retribuzione
Fino alla data del 30 giugno 1990 ai dirigenti spetta una maggiorazione
del
12% degli elementi considerati utili per il computo del trattamento di
fine
lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto ad eccezione
dei
trattamenti personali aggiuntivi di cui all'art. 8.
Detta maggiorazione è erogata con le stesse modalità e la stessa
cadenza
dei singoli elementi retributivi individuati come sopra e costituisce
parte
integrante della retribuzione a tutti gli effetti di contratto e di
legge.
Con effetto dal 1° luglio 1990 la maggiorazione della retribuzione di
cui
ai precedenti capoversi è consolidata nell'importo mensile raggiunto
alla
data del 30 giugno 1990 dai singoli dirigenti con riferimento
alla
retribuzione individuale dello stesso mese di giugno.
Tale importo costituirà elemento
della retribuzione mensile
sarà
corriposto, in cifra fissa non rivalutabile, per le sole
mensilità
contrattuali nazionali.
e
Ai dirigenti assunti o promossi tali successivamente al 30 giugno 1990
sarà
attribuito a titolo di elemento di maggiorazione della
retribuzione
individuale un importo mensile, in cifra non rivalutabile, pari al 12%
del
minimo di retribuzione mensile in vigore al 30 giugno 1990.
Art. 7 - Elemento aggiuntivo della retribuzione
Ai dirigenti assunti o promossi tali precedentemente al 1° dicembre 1985
è
riconosciuto dal 1° dicembre 1986 un importo pari al 2% della
retribuzione
contrattuale nazionale mensile individualmente spettante per il mese
di
dicembre 1985.
La cifra mensile risultante sarà corrisposta per 14 mensilità.
L'importo fisso mensile come sopra determinato non è suscettibile
di
rivalutazione
nè costituisce
base di
computo per
altri
istituti
contrattuali tranne che per l'elemento di maggiorazione di cui al
1°
capoverso dell'art. 6, per il trattamento di fine rapporto e per
le
normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile.
Art. 7-bis - Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione
Ai dirigenti in servizio alla data del 30 giugno 1990 è corrisposto
a
decorrere dal 1° luglio 1990 un emolumento individuale per le
mensilità
contrattuali pari al 2,50 per cento dell'importo al 30 giugno 1990
del
minimo di retribuzione mensile, del meccanismo per adeguamento
automatico
della retribuzione e del trattamento per livello funzionale
corrispondente
alle funzioni normalmente svolte dal dirigente. L'emolumento
individuale
non è suscettibile di rivalutazione, nè costituisce base di computo
per
altri istituti contrattuali tranne che per il trattamento di fine
rapporto
e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla
retribuzione
mensile.
Art. 8 - Trattamenti personali aggiuntivi della retribuzione
Ai direttori delle aziende speciali degli enti locali, tali ai
sensi
dell'art. 4 del T.U. n. 2578/1925, può, in considerazione della specifica
professionalità
richiestagli e
della
natura del
rapporto,
essere
attribuito, all'atto
della costituzione del
rapporto triennale,
un
trattamento alla persona aggiuntivo di quello contemplato in via
generale
dal presente contratto, utile esclusivamente ai fini del T.F.R. e di
nessun
istituto contrattuale.
Il provvedimento di attribuzione del trattamento personale che precede
deve
essere congruamente motivato e adottato con le procedure di legge e
di
regolamento previste per i nuovi trattamenti economici collettivi.
Con le modalità di cui al comma precedente, e sempre che non abbiano
dato
esito positivo le prescritte procedure di selezione della dirigenza,
può
essere attribuito un
trattamento aggiuntivo al
dirigente di
nuova
assunzione
al
quale
sia
richiesta
una
specifica
qualificazione
professionale
acquisita in
precedenti esperienze
lavorative.
Detto
trattamento aggiuntivo non può in ogni caso, sommato all'importo
del
trattamento per livello funzionale assegnato al dirigente, risultare pari
o
superiore all'importo in cifra del livello funzionale
immediatamente
superiore.
Ferma restando l'estraneità e l'ininfluenza dei trattamenti
aggiuntivi
contemplati dal presente articolo rispetto agli istituti contrattuali,
i
trattamenti medesimi sono assorbibili,
fino a concorrenza, da
ogni
incremento, a qualsiasi titolo imputabile, del trattamento per
livello
funzionale assegnato all'interessato.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si danno atto che il trattamento di cui ai primi due commi
del
presente articolo non riguarda i facenti funzioni da direttore.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Gli aumenti periodici di anzianità
integralmente
regolamentati come segue:
sono
autonomamente
e
a) dirigenti assunti o promossi tali dal 1° gennaio 1980 e
successivamente:
8 aumenti biennali del
6,25% ciascuno della retribuzione
minima
contrattuale di cui all'art. 3 fino a raggiungere la
percentuale
complessiva del 50% della retribuzione minima stessa;
b) dirigenti in servizio al 31-12-1979: 5 aumenti biennali del 6%
ciascuno
della retribuzione minima contrattuale di cui all'art.3 e ulteriori
7
aumenti biennali del 5% ciascuno della retribuzione medesima fino
a
raggiungere la percentuale complessiva del 65%.
Tuttavia la percentuale per aumenti periodici di anzianità acquisita
al
31-12-1979 dai dirigenti ancora in servizio presso la stessa azienda
alla
data del 1° gennaio 1988 va computata, dalla stessa data del 1°
gennaio
1988, sulla retribuzione mensile minima contrattuale incrementata, ai
soli
fini del calcolo, di L. 500.000 (cinquecentomila). Restano consolidati
in
cifra non rivalutabile i trattamenti raggiunti individualmente alla
data
del 16 febbraio 1989 in applicazione del secondo periodo della lett.
b)
dell'art. 6 del CCNL 25-1-1980 e successivi CCNL, ove l'importo di
detti
trattamenti risulti superiore a quello che deriverebbe agli
interessati
applicando la normativa di computo che precede. I trattamenti medesimi
non
sono in ogni caso cumulabili con gli importi risultanti dal sistema
di
computo predetto. Gli aumenti di anzianità maturati successivamente al
1°
gennaio 1980 sono invece computati sulla retribuzione minima
contrattuale
di cui all'art. 3 fino al conseguimento della percentuale complessiva
del
65%.
Ai fini della base di computo degli aumenti periodici si applicherà
quanto
convenuto con l'accordo CISPEL-FNDAI del 19-7-1978 sul ricalcolo
degli
aumenti di anzianità, che si riporta in allegato (*).
Il computo dei bienni
presso
l'azienda.
ha inizio
dalla data di
nomina a dirigente
L'applicazione delle norme di cui al 1° comma del presente
articolo
assorbe, fino al relativo ammontare, analoghi trattamenti in atto presso
le
aziende per scopi similari.
Gli aumenti periodici vengono ricalcolati di volta in volta, nella
misura
da ciascun dirigente maturata, qualora venga variata la retribuzione
minima
contrattuale, fermo quanto stabilito nella lettera b) che precede.
Al dirigente promosso nella stessa azienda da altra qualifica sarà in
ogni
caso conservato il valore degli aumenti di anzianità maturati
nella
qualifica precedente. Detto importo non può essere conglobato nel minimo
e
non potrà essere assoggettato ad assorbimenti; sarà tuttavia
utile,
trasformato in percentuale della retribuzione minima del dirigente,
al
conseguimento degli aumenti di anzianità di cui al 1° comma fino
a
con
correnza della percentuale massima attribuita a tale titolo.
Restano
impregiudicati gli effetti già prodottisi a termini dell'ultimo
comma
dell'art. 6 del CCNL 18 luglio 1975.
(*) Allegato all'art. 9
ACCORDO CISPEL-FNDAI
RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il 19 luglio 1978 in Roma
tra
la CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti
Locali)
e
la FNDAl (Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali)
premesso
- che è sorta controversia circa l'interpretazione della legge 91/1977
con
particolare riferimento
al ricalcolo
degli aumenti
periodici
di
anzianità, ritenendosi dalla CISPEL - difformemente da quanto
sostenuto
dalla FNDAI - che non debba procedersi ai menzionati ricalcoli;
- che il Parlamento, con più ordini del giorno, ha confermato il
principio
del divieto per le aziende pubbliche ad effettuare i ricalcoli medesimi
a
norma della legge di cui sopra e che, in considerazione anche dei
diversi
comportamenti tenuti da altre Confederazioni ed organizzazioni di
imprese
pubbliche e private, ha indicato di operare affinché per l'anno
1978
venga raggiunta tra le parti interessate una soluzione transattiva;
- che le parti, nel prendere atto della volontà del Parlamento,
hanno
convenuto di procedere, per l'anno 1978, ad una definizione
transattiva
circa il ricalcolo dei menzionati istituti retributivi, nell'intento
sia
di superare il problema specifico, sia di concorrere
responsabilmente
alla definizione dei problemi più generali del settore pubblico e
ancor
più per costruire rapporti sindacali sempre più adeguati alle esigenze
di
risanamento e sviluppo dei servizi pubblici;
- tenuto conto altresì della dichiarata disponibilità della FNDAI
a
concorrere
costruttivamente
al
miglioramento
dell'organizzazione
produttiva
e dell'economicità
dei
servizi pubblici,
le
Aziende
sopperiranno, nella misura massima conseguibile, agli oneri derivanti
dal
presente accordo, attraverso ogni possibile forma di
riorganizzazione
produttiva e di ristrutturazione volta a migliorare l'economicità
del
servizio, favorendo una politica di risparmio e di rigoroso
contenimento
della spesa.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1
Il ricalcolo degli aumenti di anzianità sull'importo del meccanismo
per
l'adeguamento automatico delle retribuzioni - così come modificato
per
effetto dell'art. 2 della legge 91/1977 - maturato nell'anno precedente
non
deve più essere effettuato a partire dal 31 dicembre 1977.
Art. 2
Le imprese
mancato
pubbliche
degli
enti
locali,
a
compensazione
del
ricalcolo degli aumenti di anzianità sulle variazioni del meccanismo di
cui
sopra, erogheranno dal 1° gennaio 1978 a ciascun dirigente interessato
una
somma
mensile,
corrispondente
alla
applicazione
sull'ammontare
convenzionale di 50.000 (cinquantamila) della percentuale raggiunta
dallo
stesso dirigente a titolo di aumenti di anzianità a tutto il 31
dicembre
1977, somma da aggiungersi all'ammontare degli aumenti medesimi.
Gli aumenti di anzianità che matureranno dal 1° gennaio 1978 in
poi
verranno, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione,
computati, ai fini della seconda parte del 4° comma dell'art. 6
del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1975, sull'importo
del
meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione maturato solo
fino
al 1° novembre 1976 compreso e sull'importo convenzionale di cui
al
precedente comma (L. 50.000).
Art. 3
Gli incrementi retributivi di cui al presente accordo saranno
corrisposti
direttamente al dirigente a partire dalla retribuzione relativa al mese
di
luglio 1978.
Gli importi maturati a tale titolo fino al mese in precedenza
indicato
saranno corrisposti agli interessati con la retribuzione relativa al
mese
di gennaio 1979, fatta eccezione per coloro che siano cessati o cessino
dal
servizio in epoca precedente, ai quali l'importo medesimo va
corrisposto
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 10 - Meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni
Il meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni,
istituito
con l'art. 7 del CCNL 18 luglio 1975 e adeguato con l'art.7 del CCNL
15
dicembre 1981, è, con effetto dal 1° gennaio 1984, fermo restando
l'importo
mensile raggiunto alla stessa data di L. 561.789, regolato assumendo a
base
del sistema l'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai
e impiegati"
al 1°
settembre 1974
fatto =
100 (e
considerando
convenzionalmente per tale l'indice del mese di agosto 1974 pari a
149,8
con base 1970 = 100).
Il calcolo delle variazioni dell'indice viene effettuato con
cadenza
annuale, accertando il numero dei punti di variazione dell'indice
stesso
risultante nel mese di maggio di ciascun anno rispetto allo stesso
mese
dell'anno precedente.
La prima applicazione del
del
25-10-1984.
calcolo che precede
è avvenuta con accordo
Poiché l'Istituto Centrale di Statistica a partire dal gennaio 1986
ha
assunto per i propri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai
ed impiegati una nuova base 1985 = 100, per ricavare la serie di
indici
utili ai calcolo del meccanismo per l'adeguamento automatico a base
agosto
1974 = 100 le due serie a base diversa vengono raccordate
moltiplicando il rapporto tra i due indici (quello a base 1985 = 100
su
quello relativo all'agosto 1974) per il coefficiente 7,1976. La cifra
così
ottenuta si moltiplica per 100.
Gli indici di riferimento sono assunti con due cifre decimali (la
seconda
arrotondata
sulla
terza)
e sono
quindi
arrotondati
alla
unita
rispettivamente superiore od inferiore quando i decimali siano
superiori
ovvero pari o inferiori a 50 centesimi.
La differenza assoluta tra l'indice arrotondato di maggio e
quello,
anch'esso arrotondato, dello stesso mese dell'anno precedente determina
il
numero dei punti di variazione.
Ad ogni punto di variazione dell'indice calcolato come sopra, rispetto
alla
suddetta base, corrisponde un importo di L. 3.000.
L'importo risultante dal calcolo sopra indicato sarà erogato con
decorrenza
dal 1° luglio immediatamente successivo.
Disposizione transitoria
L'importo mensile per adeguamento automatico delle retribuzioni
spettanti
alla data del 30 giugno 1987 è stato, a decorrere dal 1 ° luglio
1987,
incrementato di L. 50.000 e, a decorrere dal 1° dicembre 1987, di
ulteriori
L. 50.000. L'importo mensile per adeguamento automatico delle
retribuzioni
spettante alla data del 30 settembre 1988 è, a decorrere dal 1°
ottobre
1988, incrementato di L. 124.211, fermi restando gli effetti
delle
rivalutazioni periodiche dell'istituto.
Art. 11 - Gestione per obiettivi
Al fine di accrescere il ruolo partecipativo dei dirigenti nelle
scelte
strategiche dell'impresa di servizi pubblici locali e incentivare il
loro
impegno
collaborativo
alla
realizzazione
dei
relativi
compiti
istituzionali, le aziende possono, a condizione che abbiano adottato
una
metodologia di gestione per obiettivi, con adeguata contabilità
analitica,
e che provvedano al riscontro dei risultati attraverso un sistema
operativo
di controllo di gestione, attribuire
al dirigente in servizio
una
erogazione alla
persona, compensativa
del suo
particolare
apporto
professionale
per
il conseguimento
degli
obiettivi
specificamente
programmati e assegnati.
L'attribuzione degli obiettivi e, a consuntivo, quella della
conseguente
erogazione vanno adottate con provvedimento motivato della C.A.
L'erogazione avrà luogo nel secondo trimestre del 1991 in relazione
ai
risultati conseguiti nel 1990 e nel secondo trimestre del 1992 in
relazione
a quelli conseguiti nel 1991.
Nello stabilire l'onere complessivo per le erogazioni che precedono la
C.A.
dell'azienda dovrà
tenere conto
delle economie
realizzate con
il
conseguimento degli obiettivi programmati e dei relativi effetti
sulle
risultanze di bilancio.
La valutazione dell'apporto professionale
del dirigente - che
deve
configurarsi
come
straordinario
rispetto
all'impegno
professionale
normalmente richiestogli dalle funzioni cui è preposto - è rimessa
alla
esclusiva competenza dell'azienda sulla base di criteri
predeterminati,
previo approfondito confronto con la R.S.A. dei dirigenti ovvero
del
competente Sindacato territoriale della F.N.D.A.l. laddove la prima non
sia
costituita.
Le parti per verificare la puntuale e corretta applicazione del
presente
istituto, anche ai fini della sua conferma, costituiranno una
Commissione
mista paritetica di osservazione e valutazione.
A tale
scopo le Aziende
dovranno trasmettere
i provvedimenti
di
assegnazione delle erogazioni, unitamente alla metodologia seguita in
base
ai precedenti commi, entro 15 giorni alla C.I.S.P.E.L. e alla F.N.D.A.l.
Il trattamento in questione non è utile ai fini di alcun
istituto
contrattuale e va corrisposto in unica soluzione non ripetibile negli
anni
successivi.
L'attribuzione dell'erogazione di cui ai presente articolo non può
aver
luogo da parte di quelle aziende presso le quali siano in atto,
nei
confronti dei dirigenti, forme di erogazione per gli stessi fini.
Art. 11-bis - Emolumenti individuali connessi agli obiettivi raggiunti.
Le aziende che hanno
obiettivi,
adottato una metodologia
di gestione per
riscontrata a norma del 5° e 6° comma dell'art. 11 che precede,
possono,
per valutazione connessa agli obiettivi raggiunti, attribuire al
dirigente
- su proposta del direttore dell'Azienda e fermi restando i
livelli
funzionali di cui all'art. 4 - un emolumento individuale in cifra
non
rivalutabile che non può eccedere nè risultare pari alla differenza
in
cifra tra il trattamento di livello percepito e quello
immediatamente
superiore. Lo scarto minimo di livello funzionale tra il
direttore
dell'azienda e il livello immediatamente inferiore resta confermato
nella
misura prevista dall'art. 4
L'attribuzione che precede può aver luogo anche da parte di quelle
aziende
presso le quali alla data del 16-2-1989 erano in atto nei confronti
dei
dirigenti forme di erogazione per gli stessi fini di cui al citato art.
11
che precede.
L'emolumento individuale di cui sopra produce effetti esclusivamente
sul
Tfr, è assorbito in caso di promozione del dirigente al livello
funzionale
superiore e non è attribuibile prima dell'anno 1992.
Art.12 - Benemerenze nazionali
Ai dirigenti cui si applica il presente contratto saranno riconosciuti
i
benefici di cui alle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto
dall'art.
38.
Art. 13 - Ferie
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie,
con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 26 nei casi
di
anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 30 per anzianità
di
servizio superiori.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie sono escluse le domeniche e
i
giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
In ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare
dell'eventuale
maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie,
qualora
eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o
in
parte, entro il 1° semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta
al
dirigente, per il periodo non goduto, una indennità da liquidarsi entro
il
mese di luglio dello stesso anno e pari, per ogni giornata di ferie
non
fruita, a 1/26 della retribuzione mensile.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le
spese
di viaggio sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il
diritto
alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno,
il
dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di
servizio
prestati.
L'assegnazione delle ferie non può
avvenire durante il periodo
di
preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo
al
pagamento dell'indennità sostitutiva.
Art. 14 - Aspettativa
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati
l'azienda
potrà concedere un periodo di aspettativa.
motivi
La durata massima dell'aspettativa sarà stabilita dall'azienda,
tenuto
conto delle ragioni per cui l'aspettativa è stata richiesta e dei
problemi
funzionali che si determinano per l'azienda.
Durante
alcuna
tale
periodo,
il
dirigente
non
avrà
diritto
ad
corresponsione
economica,
effetti
dell'indennità di preavviso.
ma
decorrerà
l'anzianità
agli
l dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee
regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive,
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita
per
tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati
ricoprire
cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali.
a
l periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi saranno
computati
agli effetti dell'anzianità; sono considerati inoltre utili, a
richiesta
dell'interessato, ai
fini del
riconoscimento del
diritto
della
determinazione della misura della pensione.
e
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora
a
favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il
trattamento
di pensione, in relazione all'attività espletata durante l'aspettativa.
Art. 15 - Trasferte e missioni
Al dirigente in missione o in trasferta per periodi non inferiori a 16
ore
e non superiori a 2 settimane è dovuto, oltre al rimborso delle
spese
documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità,
un
importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2%
del
minimo di retribuzione mensile di cui all'art. 3, per ogni periodo di
24
ore di trasferta.
Per missioni o trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle
16
ore, con destinazione località fuori del territorio del comune in cui
ha
sede l'azienda, l'importo aggiuntivo per il rimborso delle spese
non
documentabili sarà pari al 1% del minimo di retribuzione mensile di
cui
sopra.
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore, anche per
località
esterne al comune della residenza aziendale, spetterà al dirigente il
solo
rimborso delle spese documentabili.
Ove in sede aziendale si convenga di mantenere o di regolare il
trattamento
di trasferta mediante una indennità giornaliera, questa non potrà
essere
inferiore a un trentesimo del minimo di retribuzione mensile, per
ogni
trasferta di durata pari o superiore a 24 ore, oltre al rimborso
delle
spese di viaggio.
In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di
missione
all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non
fanno
parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.
Art. 16 - Trattamento di malattia e maternità
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio
non
dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non
in
prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un
massimo
di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati.
E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto
con
corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo
di
30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie.
Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai
commi
precedenti al dirigente, che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo
di
aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà
dovuta
retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello
stato
di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti,
è
dovuto al dirigente
il trattamento di
licenziamento, ivi
compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non
chieda
la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento,
il
rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli
effetti
del preavviso.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle
vigenti
disposizioni legislative sulla maternità, si applicheranno le norme
di
legge vigenti in materia.
Art. 17 - Tutela della salute - Medicina preventiva
Fino a quando le strutture sanitarie costituite a norma della legge
sulla
riforma sanitaria non saranno in grado di assicurare a tutti
un'efficiente
medicina preventiva, le aziende, d'accordo con le RSA dei dirigenti o
con
il singolo dirigente, promuoveranno iniziative atte ad assicurare,
ogni
anno, accertamenti sanitari di medicina preventiva per i propri
dirigenti.
Gli oneri economici derivanti da tali accertamenti, nell'ambito
della
normalità e per la parte eccedente gli interventi degli enti
preposti
all'assistenza sanitaria, saranno a carico dell'azienda.
I periodi durante i quali il dirigente dovrà sottoporsi alle visite di
cui
al precedente 1° comma, qualora cadano in giornate lavorative,
saranno
considerate alla stregua di permessi retribuiti.
NORME DI ATTUAZIONE
Al fine di rendere attuali e concretamente operanti gli
interventi
preventivi a tutela della salute del dirigente le aziende sono tenute ad
un
impegno di spesa di £. 1.750.000 per l'anno 1990 e di £. 2.000.000
per
l'anno 1991 per ogni dirigente alle dirette dipendenze.
Le modalità di utilizzo di tale somma sono definite dalle parti.
L'impegno di spesa che precede non è cumulabile con altre misure in
atto
nelle singole aziende per lo stesso fine.
Art. 18 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata
da
infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà
al
dirigente il posto e gli corrisponderà, oltre le spese di cura,
l'intera
retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata
una
invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da
non
consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale
trattamento
verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso
di
interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da
malattia
professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della
retribuzione
non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta
la
malattia o si è verificato l'infortunio.
L'azienda
che
assicuri:
deve stipulare,
nell'interesse del
dirigente, una
polizza
a) in aggiunta al normale trattamento
di liquidazione, in caso
di
invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione
di
lavoro o di malattia professionale e che non consenta la
prosecuzione
del rapporto di
lavoro, una somma pari
a sei annualità
della
retribuzione;
b) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio
avvenuto
in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma
che,
riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a),
sia
proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il
formulario
d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con d.p.r.
30
giugno 1965, n.1124);
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di
morte
causata
da infortunio
in occasione
di
lavoro o
da
malattia
professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a
cinque
annualità della retribuzione.
Agli effetti dei precedenti commi si considera:
infortunio, l'evento
che, come
tale,
è previsto
dalla
legge
sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia compresa tra
nella
tabella annessa alla legge anzidetta;
quelle indicate
- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui ai ai commi 2 e 3
dell'art.
35.
L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del dirigente, una polizza
che
assicuri il trattamento di cui al 2° comma anche in caso di
infortunio
occorsogli non in occasione di lavoro.
Art. 19 - Trapasso di azienda
Le norme di legge in vigore per il caso di trasferimento di azienda
si
intendono estese ai casi di cessione, cessazione o trasformazione
in
qualsiasi forma dell'azienda, ivi incluse le fusioni, concentrazioni
e
scorpori.
In particolare, il dirigente che, in caso di cessione parziale o totale
o
di trasformazione dell'azienda, venisse a subire pregiudizio della
sua
posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 C.C. modificato dall'art.
13
della legge 20-5-1970 n.300 nell'azienda subentrante, potrà risolvere,
non
oltre centottanta giorni dal passaggio, il rapporto di lavoro con
diritto
oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva
del
preavviso e ad 1/3 della indennità supplementare massima di cui
all'art.
28.
Il dirigente, sempre entro il termine di centottanta giorni dal
passaggio
ed anche senza che sussitano i motivi di cui al 2° comma, potrà, ove
non
intenda accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda
subentrante,
risolvere il rapporto con diritto, in tale caso, alla sola
indennità
sostitutiva del preavviso, oltre al trattamento di fine rapporto.
Art. 20 - Mutamento provvisorio di funzioni
Al dirigente che sia adibito temporaneamente a compiere funzioni di
livello
superiore al proprio, dopo che sia trascorso il periodo di un mese e
con
effetto dall'inizio dello svolgimento di dette funzioni deve
essere
corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità pari
alla
differenza tra i trattamenti corrispondenti ai due livelli a
termini
dell'art. 4 che precede. Tale indennità non compete in caso di
sostituzione
di un dirigente in ferie e comunque verrà a cessare in caso di
eventuale
passaggio definitivo al livello superiore.
Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno di funzioni
di
livello superiore, salvo quanto stabilito dalle norme di legge per
la
nomina a direttore e salvo concorso in atto bandito a norma di
regolamento,
avverrà senz'altro, a tutti gli effetti, il passaggio al livello
superiore.
La sostituzione di un dirigente assente per malattia o infortunio,
per
chiamata oppure richiamo alle armi o per aspettativa, non da diritto
a
passaggio di livello per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio
avverrà
qualora il dirigente investito della sostituzione continui a svolgere
le
funzioni del sostituto anche dopo la scadenza del periodo di
conservazione
del posto spettante a quest'ultimo.
Ove l'azienda con propria deliberazione disponga, per vacanza o
impedimento
del titolare, il cumulo integrale delle relative funzioni in capo ad
altro
dirigente di pari livello, compete a quest'ultimo una integrazione
del
trattamento di livello di cui all'art. 4 da definirsi aziendalmente
e
comunque inferiore all'importo dello scarto di trattamento esistente fra
il
livello funzionale di inquadramento e quello immediatamente
superiore
secondo la previsione dell'organigramma della dirigenza aziendale.
Art. 21 - Mutamenti di funzioni non concordati
In caso di mutamenti di funzioni non concordati per dimostrabili
ragioni
obiettive, il dirigente, entro 90 giorni, potrà procedere alla
risoluzione
del rapporto, senza obbligo di
preavviso, col trattamento che
gli
spetterebbe in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità
sostitutiva
del preavviso.
Qualora il
mutamento di
funzioni non
concordato comporti
altresì
pregiudizio della posizione funzionale del dirigente, ai sensi
dell'art.
2103 C.C. modificato dall'art. 13 della legge 20-5-1970 n.300, spetterà
al
dirigente medesimo che risolva il rapporto di lavoro, oltre al
trattamento
che precede, una integrazione delle spettanze contrattuali di fine
lavoro
pari ad 1/3 dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 28.
Art. 22 - Trasferimento del dirigente
Il
o
dirigente può
essere trasferito con
adeguato preavviso
da una sede
stabilimento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in
altro
comune. Il trasferimento deve
essere motivato da ragioni
tecniche,
organizzative o produttive e non deve pregiudicare il livello e le
funzioni
acquisite.
Al dirigente trasferito dovrà essere corrisposto il rimborso delle
spese
cui andrà incontro, per sè e per la sua famiglia, per effetto
del
trasferimento
(viaggi, trasporto,
assicurazioni, maggiore
spesa
di
alloggio, ecc.), oltre ad una indennità "una tantum" non inferiore
alla
retribuzione corrente di tre mesi.
In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il
dirigente
non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento
previsto
in caso di licenziamento senza sua colpa.
Qualora il trasferimento di cui al primo comma non risponda ad
obiettive
ragioni tecniche, organizzative o produttive della azienda, compete
al
dirigente, che risolve il rapporto di lavoro entro il termine di due
mesi
dalla comunicazione di cui al primo comma, oltre al trattamento previsto
in
caso di licenziamento senza sua colpa, una integrazione delle
spettanze
contrattuali di fine lavoro pari ad un terzo di quanto dovutogli
per
indennità sostitutiva del preavviso.
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non
può
essere
disposto nei
confronti
del dirigente
che
abbia
compiuto
rispettivamente il 60° anno di età, se uomo, ed il 55° anno di età,
se
donna.
Art. 23 - Aggiornamento culturale e professionale
Conformemente ai principi che
nel
precedente art. 4, azienda e
iniziative
le
parti contraenti
RSA dei
dirigenti
hanno
affermato
assumeranno
idonee a promuovere l'aggiornamento culturale e professionale dei
dirigenti
medesimi.
A tal fine verranno utilizzate le giornate di permesso retribuito di
cui
all'accordo 19 luglio 1978, ferme restando le relative modalità
attuative,
ed altre 5 giornate lavorative da destinarsi ogni anno ai medesimi scopi.
Le modalità di utilizzazione di queste ultime giornate che potranno a
tal
fine essere anche cumulate nell'arco di un biennio saranno
concordate
dall'azienda con la RSA compatibilmente con le esigenze di servizio,
fermo
il principio che i fini e gli scopi dell'aggiornamento di cui al
presente
articolo devono risultare in armonia con le funzioni di cui il dirigente
è
investito, con i programmi e con le prospettive di sviluppo, di efficacia
e
di produttività dell'azienda.
(°) Allegato all'art. 23
ACCORDO CISPEL-FNDAI COMPENSAZIONE DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE
Addì 19 luglio 1978 in Roma
La Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali
(ClSPEL)
e
La Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAl)
vista la legge 5 marzo 1977, n. 54, considerate le finalità dalla
medesima
legge e tenuto conto dei fini cui sono rivolti i pubblici servizi
gestiti
dalle imprese pubbliche degli enti locali
convengono quanto segue:
a compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose
nonché
delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata
in
premessa, è attribuita annualmente al dirigente una settimana di
calendario
di permesso retribuito per l'aggiornamento culturale e
professionale
previsto dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale di
18
luglio 1975.
lavoro
Le modalità di attuazione della normativa di cui sopra sono
concordate
dall'azienda con il dirigente compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Nei casi in cui, in relazione alle dimensioni dell'azienda,
sussistano
difficoltà per la realizzazione della normativa medesima e, comunque,
in
tutti gli altri casi nei
quali sorgano divergenze in materia,
la
definizione delle
questioni sarà rimessa
all'esame congiunto
delle
organizzazioni
stipulanti
che
potranno
deferirla
alle
rispettive
articolazioni territoriali.
I permessi di cui sopra, ove non possano essere usufruiti nel
corso
dell'anno, per
comprovate esigenze
di servizio
riconosciute
dalla
Commissione amministratrice dell'azienda, verranno indennizzati fino ad
una
massimo di 5 giornate con le modalità ed i criteri previsti dal
Contratto
nazionale per le ferie non godute.
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1978. Per l'anno 1977
si
procederà al recupero delle giornate non fruite a titolo di
festività
soppresse cumulandole con i permessi spettanti come sopra per gli anni
1978
e 1979.
Art. 24 - Incompatibilità
Il dirigente non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere
altra
attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda senza il
preventivo
assenso della stessa.
Art. 25 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal
dirigente
nell'esercizio delle proprie funzioni sono a carico dell'azienda.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti
che
siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni
attribuitegli,
ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'azienda.
L'azienda, con onere a proprio carico, farà assistere il dirigente da
un
legale che sia di gradimento del dirigente stesso.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente
attinenti
all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per
sè
giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della
libertà
personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto
con
decorrenza della retribuzione.
Le garanzie e le tutele di cui al 1° e 2° comma del presente articolo
si
applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del
rapporto
di lavoro, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del
rapporto
stesso.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi
di
dolo e colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata
in
giudicato.
In tali casi l'azienda conserva
sulle
retribuzioni, sulle indennità di
forma
consentita dalla legge.
PARTE
piena
la
facoltà
fine lavoro
ed
TERZA - TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Art. 26 - Previdenza
in
di
rivalsa
ogni
altra
Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge
e
contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili
ai
dirigenti.
Art. 27 - Assistenza di malattia
L'assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio
sanitario
nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relativa contribuzione è riscossa, a termini dell'art. 3 del
d.l.
30-12-1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n.
33,
dall'INPS ed è determinata a norma della legge 28 febbraio 1986 n. 41
e
successive modificazioni e integrazioni.
PARTE
QUARTA - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO
Art. 28 - Collegio Arbitrale
E' istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente
contratto,
un Collegio Arbitrale nazionale cui è demandato il compito di
pronunciarsi
sui ricorsi che gli sono sottoposti ai sensi dell'art. 33.
Il Collegio è composto di 5 membri, di cui 2 designati dalla CISPEL,
2
dalla Federazione nazionale dirigenti industriali, ed 1, con funzioni
di
presidente, scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo
sulla
designazione del presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato fra i
nominativi
compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6,
preventivamente
concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o
di
entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del Tribunale di
Roma.
Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli
stessi
criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni
essere
sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento.
Il Collegio ha sede presso la
di
segreteria.
può
FNDAI, la quale svolge anche le funzioni
Il Collegio Arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a
mezzo
raccomandata A.R., della FNDAI, che trasmetterà al Collegio il
ricorso,
sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento
del
ricorso stesso ai sensi dell'art. 33.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata
A.R.,
essere trasmessi contemporaneamente, a cura della FNDAI, alla CISPEL e,
per
conoscenza, all'azienda interessata.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto
ricevimento
dell'istanza di cui sopra da parte della CISPEL.
Il Collegio,
presenti le parti
in causa,
o, eventualmente,
loro
rappresentanti, esperirà in via preliminare, alla prima riunione,
il
tentativo
di
conciliazione.
Ove
l'azienda
rimanga
contumace
il
licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, emetterà il
proprio
lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al nono comma, salva
la
facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo
di
ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo
svolgimento
delle procedure.
Durante il mese di agosto sono sospesi i
presente
articolo, nonché quello di cui all'art. 33.
termini di
cui
al
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento
è
ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, a
termini
dell'art. 33 disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una
indennità
supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile,
in
relazione
alle valutazioni
del
Collegio circa
gli
elementi
che
caratterizzano il caso in esame, fra:
- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato;
- un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi del preavviso.
L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione
all'età
del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 46 e i 56
anni,
nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma
precedente:
-
6
5
4
3
2
1
mensilità
mensilità
mensilità
mensilità
mensilità
mensilità
in
in
in
in
in
in
corrispondenza
corrispondenza
corrispondenza
corrispondenza
corrispondenza
corrispondenza
del
del
del
del
del
del
51°
50°
49°
48°
47°
46°
anno compiuto;
e 52° anno compiuto;
e 53° anno compiuto;
e 54° anno compiuto;
e 55° anno compiuto;
e 56° anno compiuto;
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti
alla
partecipazione del presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra
le
parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri
carico
delle rispettive parti in causa.
componenti del
Collegio saranno a
Norma di attuazione
1) Il Collegio deve essere costituito entro 120 giorni dalla data
di
stipulazione del presente contratto. Tuttavia, i ricorsi che, alla
data
di stipulazione del presente contratto siano pendenti avanti al
Collegio
già
costituito verranno
definiti dal
medesimo
indipendentemente
dall'intervenuta costituzione del nuovo Collegio di cui al
precedente
comma.
2) Il termine di cui
intenderà
prorogato fino al
dell'avvenuta
al 6°
comma
10°
giorno
del presente
successivo
articolo,
a
quello
si
costituzione del Collegio,
del
termine sopra richiamato.
ove essa
sia successiva
alla scadenza
Art. 29 - Rappresentanze sindacali aziendali
I Sindacati dei dirigenti, competenti per territorio e aderenti alla
FNDAI,
possono istituire Rappresentanze sindacali nelle aziende.
In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare i
nominativi
dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che alla FNDAI,
alle
aziende interessate e alla CISPEL.
Le rappresentanze sindacali aziendali tutelano gli interessi dei
dirigenti
al livello aziendale.
In particolare intervengono:
a) nella determinazione dei criteri riguardanti le procedure di nomina
dei
dirigenti;
b) nelle decisioni riguardanti lo sviluppo delle carriere;
c) per controllare la
di
contratto;
corretta
applicazione delle
norme
di legge
e
d) su ogni altra materia espressamente demandata al livello aziendale
dalle
disposizioni del presente contratto.
Un rappresentante del sindacato dei dirigenti partecipa, quale
osservatore,
ai lavori delle Commissioni di concorso per dirigenti e per direttore
di
azienda. La designazione del dirigente osservatore è di competenza
del
Sindacato territoriale.
Art. 30 - Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi
Tenuto conto del ruolo che le imprese di servizi pubblici degli enti
locali
esercitano per la crescita armonica e ordinata della città e del
territorio
e della funzione che la componente dirigenziale svolge in azienda tesa
ad
assolvere un compito di collaborazione partecipativa per lo
sviluppo
dell'attività di impresa e per la realizzazione dei fini ed il rispetto
dei
vincoli posti
dall'interesse generale della
collettività, le
parti
convengono che:
1) in occasione dell'elaborazione dei piani di sviluppo o di piani
di
ampliamento o potenziamento dei servizi, i dirigenti, tramite le
loro
Rappresentanze sindacali aziendali, saranno preventivamente
consultati;
2) quando le aziende affrontino le problematiche attinenti la
gestione
aziendale, le Rappresentanze sindacali dei dirigenti saranno chiamate
a
responsabilmente partecipare ad ogni fase formativa delle decisioni
in
materia;
3) di tale metodo partecipativo i dirigenti si faranno portatori:
- nei confronti del personale dipendente;
- verso i cittadini utenti;
- nell'affrontare, secondo canoni di aggiornamento tecnicogestionale,
il lavoro di direzione di gruppo.
Per le aziende presso le quali non esistano rappresentanze
sindacali
aziendali, la normativa di cui sopra viene riferita ai dirigenti
in
servizio presso l'azienda.
Art. 31 - Controversie
Le eventuali controversie
riguardanti l'interpretazione del
presente
contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle
norme
contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta
definizione
tra l'azienda ed il dirigente, saranno demandate, ai fini della
loro
soluzione,
sindacale
aziendale.
all'esame congiunto tra l'azienda e la Rappresentanza
Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art.
29,
Rappresentanze sindacali aziendali, le questioni di cui al 2° comma
saranno
esaminate tra l'azienda e il sindacato territorialmente competente.
Analoga procedura dovrà essere seguita qualora sia interessato un
dirigente
membro della Rappresentanza sindacale aziendale.
Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine
di
60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale.
Qualora la controversia non trovi soluzione nel termine che
precede,
l'azienda e la R.S.A. dei dirigenti o, in mancanza di quest'ultima,
il
Sindacato locale dei dirigenti ne informeranno le rispettive
Organizzazioni
nazionali, fornendo loro tutta la documentazione per la deliberazione
del
caso.
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