ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Parco Scientifico Tecnologico – Palazzo Lybra Via delle Industrie n.19/b Int.19 - 30175 MARGHERA VE tel.041/5385506 - fax 041/5388092 e-mail: [email protected] - www.farmacistivenezia.it CIRCOLARE N.9 PROT. N.1015/56 Venezia – Marghera, 04 luglio 2011 Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici Ente Data ed entrata in vigore provvedimento Ministero della Salute Decreto 25.1.2011 pubblicato nella G.U. 97 del 28.4.2011 con decorrenza dal 29 aprile 2011 Contenuto Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici Precisazioni Il decreto modifica l’allegato III della legge 713/1986. Dal 29 aprile 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto, ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura, non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell’Unione e dagli importatori da essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale. I prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura (voce 210, colonna f), dal 1° novembre 2011 non potranno essere immessi sul mercato dai produttori dell’Unione e dagli importatori in essa stabiliti e, a decorrere dal 1° novembre 2012, non potranno essere venduti o distribuiti al consumatore finale. In proposito si rammenta che la responsabilità per la presenza sul mercato, dopo il termine consentito, di prodotti cosmetici non conformi quanto a composizione, confezionamento ed etichettatura, resta in capo al produttore e al responsabile dell’immissione in commercio. Non incorre invece in sanzioni il farmacista che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti cosmetici non conformi, qualora la non conformità riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che il farmacista non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione. Modificazioni al Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di Interferoni (ex Nota 32) Ente Data ed entrata in vigore provvedimento AIFA Determinazione 30.3.2011 (G.U. n. 95 del 26.4.2011) con decorrenza dal 27.4. 2011 Contenuto Modificazioni al Piano terapeutico AIFA per prescrizione SSN di Interferoni (ex Nota 32) Precisazioni E’ stato modificato il Piano terapeutico AIFA per la prescrizione SSN di interferoni, approvato con determinazione 6.11.2009. In particolare, per quanto riguarda il trattamento dell’epatite C, la prescrizione di interferoni, originatori e biosimilari, a carico del SSN è stata estesa alla seguente condizione clinica: in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento di pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata - Child A) e/o con coinfezione da HIV che hanno fallito un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (peghilato o non peghilato) e ribavirina o la monoterapia con interferone alfa. Il trattamento deve essere limitato a 12 settimane in caso di mancata risposta virologica completa. Principi attivi: Interferone alfa2-b peghilato. Organi di informazione della Federazione Dalla Federazione un chiarimento sui propri organi ufficiali: il quotidiano web www.ilfarmacistaonline.it , con la collegata newsletter, e il quindicinale a stampa Il Farmacista sono i soli organi di informazione della Federazione Sono pervenute alla nostra Federazione alcune segnalazioni concernenti l’attribuzione alla Federazione di commenti e notizie pubblicate sulla newsletter Farmacista33. In proposito, si rammenta che tale newsletter, da giugno 2010, non è più l’organo ufficiale della Federazione. Pertanto, le tesi, i commenti e la scelta delle notizie ivi riportate, non dipendendo in alcun modo dalla Federazione, non rispecchiano la posizione federale in rapporto ai temi trattati. La linea editoriale di Farmacista33 è determinata infatti, come per qualsiasi giornale, dal suo direttore responsabile, individuato dalla proprietà della testata stessa che, nel caso specifico, è la società Elsevier. Come chiaramente indicato nelle rispettive testate, sono invece organi ufficiali di informazione della Federazione il quotidiano web www.ilfarmacistaonline.it, con la collegata newsletter inviata quotidianamente via e-mail, e il quindicinale a stampa Il Farmacista, entrambi diretti dal Presidente Andrea Mandelli. DLgs n. 50/2011 . Attuazione di regolamenti CE in materia di precursori di droghe Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.95 del 26.04.2011, il decreto legislativo che reca alcune modificazioni al DPR 309/1990 al fine di adeguare la normativa interna ai regolamenti comunitari in materia di precursori di droghe Con la legge 96/2010 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto legislativo 50/2011 che, recando alcune modificazioni al DPR 309/1990, introduce nell'ordinamento interno i necessari adeguamenti alla normativa comunitaria. Al riguardo si precisa che la nozione di “precursori di droghe”, nuova per il nostro ordinamento, comprende tutte quelle sostanze che, pur non avendo un diretto effetto psicotropo, sono indispensabili alla catena di produzione delle sostanze stupefacenti vere e proprie (solventi per vernici, profumi, prodotti per l’igiene). Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico), non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l’estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine. Il provvedimento in oggetto modifica l’art. 70 del DPR 309/1990 codificando, tra l’altro, la nozione di precursori di droghe anche mediante rinvio alle disposizioni comunitarie e prevedendo un regime più stringente per la commercializzazione delle sostanze che richiedono maggior controllo, al fine di evitarne l’abuso. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo non riguardano le farmacie, che sono espressamente escluse sia dall’obbligo di licenza, sia dall’obbligo di registrazione previsto per i soggetti che operano nell’attività di immissione sul mercato, importazione o esportazione di precursori di droghe. Determinazione AIFA 22 aprile 2011. Abolizione della Nota 76 Ente Data ed entrata in vigore provvedimento Contenuto Precisazioni AIFA Determinazione 22.04.2011 G.U. n.106 del 09.05.2011 con decorrenza dal 10.05.2011 Abolizione nota 76 di cui alla determinazione 4.1.2007: “Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”. La nota riguarda: Sali di ferro (ferrico gluconato; ferromaltoso; ferroso gluconato). Dal 10.5.2011, tali medicinali, già collocati nella classe a), sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota. Determinazioni AIFA 22 aprile 2011. Abolizione di alcune note per l’uso appropriato dei farmaci Ente Data ed entrata in vigore provvedimento AIFA Determinazione 22.4.2011 G.U. n. 104 del 6.5.2011 con decorrenza dal 7.5. 2011 Determinazione 22.4.2011 G.U. n. 105 del 7.5.2011 con decorrenza dal 8.5. 2011 AIFA Contenuto Precisazioni Abolizione nota 59 La nota riguarda i lassativi osmotici (lattitolo; lattulosio). Dal 7.5.2011, tali medicinali, già collocati nella classe a), sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota. Abolizione nota 10 La nota riguarda: acido folico; cianocobalamina; idrossicobalamina. Dall’8.5.2011, tali medicinali, già collocati nella classe a), sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla nota. DM 11.5.2011. Aggiornamento e completamento tabelle stupefacenti. Riferimenti: DM 31 marzo 2011 “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 3,4Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.5.2011. Con il decreto in oggetto, in vigore dal 31 maggio 2011, il Ministero della Salute ha disposto l’inserimento delle sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250, JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo nella tabella I in cui, com’è noto, trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito di segnalazioni concernenti casi di intossicazione acuta causati dall’assunzione del prodotto Ivory Wave, commercializzato come cosmetico e contenente la sostanza 3,4- Metilendiossipirovalerone (MDPV), nonché dall’inalazione di prodotti (Forest Green e Jungle Mistic Incense) venduti come profumatori d’ambiente, contenti le sostanze JWH-250, JWH-122. Ritiro del medicinale PRAMIPEXOLO SANDOZ compresse 0,7 mg lotto n. BF 6072 L’AIFA ha comunicato il ritiro del medicinale “PRAMIPEXOLO SANDOZ compresse 0,7 mg”, lotto n. BF 6072, scad. 10/2012, ditta SANDOZ SpA, disposto a seguito dell’allerta rapido proveniente dalla Slovenia, concernente risultati fuori specifica di un’impurezza sconosciuta, durante gli studi di stabilità, in confezioni del medicinale. Nelle more del ritiro il lotto in questione non potrà essere utilizzato. Divieto di utilizzo dei medicinali LOFTYL, BUFLOCIT, IRRODAN L’AIFA ha comunicato il divieto di utilizzo dei seguenti medicinali, in tutte le relative formulazioni orali autorizzate: “LOFTYL” ditta AMDIPHARM LTD “BUFLOCIT” ditta LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. “IRRODAN” ditta BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A. I provvedimenti sono stati adottati a seguito del parere del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) - in base al quale i benefici dei medicinali contenenti BUFLOMEDIL, nelle formulazioni in compresse e soluzioni orali, non superano i rischi nelle more dell’adozione della decisione finale da parte della Commissione Europea sulla sospensione dei medicinali coinvolti. Ritiro del vaccino IXIARO im 1 siringa 0,5 ml 6mcg – lotto n. JEV09L37E L’AIFA ha comunicato il ritiro del vaccino “IXIARO im 1 siringa 0,5 ml 6mcg”, lotto n. JEV09L37E, scad. 08/2011, AIC n. 039220025, ditta Intercell AG sita in Austria, distribuito in Italia dalla ditta Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. Il ritiro è stato disposto a seguito del parere del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA, concernente un risultato fuori specifica verificatosi durante il test di potency all’undicesimo mese. Nelle more del ritiro il lotto in questione non potrà essere utilizzato. Puntualizzazione - DM 31.03.2011. Aggiornamento tabelle stupefacenti Inserimento del tapentadolo nell’allegato III-bis e dei composti medicinali a base di tale principio attivo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D. In riferimento alla nostra circolare n.8 del 09.06.2011 e a seguito di alcune osservazioni pervenute da parte di nostri iscritti si evidenzia che per la forma parenterale la movimentazione è soggetta ad annotazione sul registro di carico e scarico degli stupefacenti e il termine di conservazione della relativa ricetta è di due anni. Ad oggi non risulta ancora autorizzato in Italia alcun medicinale a base di TAPENTADOLO. ENPAF - newsletter n 17 del 24 giugno 2001 – Si riporta quanto comunicato dall’Enpaf: “”CONTRIBUTI – Contribuzione dovuta dal parafarmacista In base a quanto stabilito dalla Direzione centrale delle entrate contributive dell’INPS con circolare n.12 del 1° febbraio 2008 e con il messaggio del 5 novembre 2008 n. 24655 i titolari di parafarmacia (come pure i collaboratori di impresa familiare i soci e glia associati agli utili) che vendono farmaci da banco o di automedicazione e altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica non possono essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS. Conseguentemente sono tenuti alla contribuzione intera presso l’Enpaf, in base a quanto sancito dall’art.21 del Regolamento. Una recente sentenza del Tribunale di Sassari (n. 648/2011) ha confermato che il titolare farmacista di un’impresa che distribuisce farmaci ai sensi dell’art.5 del D.L. n. 233/2006 non può essere iscritto alla Gestione Commercianti INPS così come il titolare di farmacia, contemporaneamente in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti parafarmaceutici, come stabilito dall’Inps nella circolare n. 249/1981. La sentenza sconfessa anche l’idea che si possa procedere in base ad un criterio di prevalenza per cui se il fatturato del titolare di parafarmacia relativo alla vendita di farmaci da banco è inferiore a quello relativo alla vendita di altri prodotti, lo stesso debba essere considerato commerciante con obbligo di iscrizione alla gestione INPS, atteso che il reddito della parafarmacia è unitario come quello del farmacista. Il Tribunale afferma infatti che “ il criterio della prevalenza ha rilevanza per determinare a quale gestione Inps iscriversi, ove si svolgano una pluralità di attività autonome distinte mentre non può rilevare per escludere l’iscrizione all’Enpaf”. Ne consegue che atteso che il titolare di esercizio commerciale che vende farmaci da banco non può essere iscritto alla gestione commerciale Inps, in quanto svolge un’attività protetta di tipo professionale, lo stesso sarà tenuto alla contribuzione intera presso l’Enpaf. Enpaf on line - Atteso che vi sono state numerose segnalazioni a riguardo si ricorda che, per adeguarsi ad uno standard di sicurezza ritenuto più congruo, per accedere all’area riservata il programma chiede agli iscritti di rigenerare la password sostituendo quella rilasciata al momento della registrazione con una indicata dall’iscritto stesso e conosciuta solo dall’interessato. Ne consegue che ciò che accade non è che il programma non riconosce più la password precedente ma ne richiede una nuova, elaborata e conosciuta solo dall’interessato, per accedere all’area ad accesso riservato.”” ECM a distanza: 6 eventi formativi gratuiti per gli Iscritti all'Ordine di Venezia Sono ancora disponibili, a tutt’oggi, 300 iscrizioni gratuite, via internet, tramite accesso al relativo portale, cliccando sul link (Corso ECM gratis) posizionato nell’area riservata del sito dell'Ordine di Venezia – www.farmacistivenezia.it. Ciascun iscritto, gratuitamente, potrà iscriversi e scegliere un corso fra i sei corsi formativi. Una volta avuto accesso al portale del Provider ECMADISTANZA.it, seguendo le indicazioni, si potrà optare, a scelta, per uno dei corsi segnalati. MEMO I colleghi che non hanno comunicato all'Ordine la loro e-mail sono pregati di farlo (il modulo da compilare e restituire via fax 041 5388092 è scaricabile dal sito www.farmacistivenezia.it sez. Modulistica “MODULO PRIVACY COMUNICAZIONE E-MAIL” Ricordiamo che l'art. 27 (il cosiddetto "Taglia carta") del Decreto Legge 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) sollecita l'impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei. Pertanto, si utilizzerà la posta elettronica per inviare comunicazioni e informazioni agli iscritti. La raccomandazione vale anche nel caso di modifica dell'indirizzo e-mail già comunicato. Vi raccomandiamo, inoltre, di: "svuotare" regolarmente la vostra casella di posta elettronica (molte mail ci tornano indietro perché è stato esaurito lo spazio a disposizione); consultare spesso il sito Internet dell'Ordine di Venezia (www.farmacistivenezia.it) per tutte le informazioni. IL SEGRETARIO Dr.Renato Vecchiato IL PRESIDENTE Dr.Fiorenzo Zago