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Contratto collettivo di lavoro
PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA
DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Roma, 21 dicembre 1995
Il giorno 26 novembre 1997 in Roma
tra
la Rai-Radiotelevisione Italiana rappresentata dal Direttore
Generale
Franco Iseppi assistito dal dr. Roberto Di Russo, dal dr. Carlo
Scarcia,
dal rag. Alessandro Dauri, dal dr. Alessandro Zucca;
l'Associazione Sindacale INTERSIND rappresentata dal dr. Pietro
Varaldo
assistito dal dr. Cesare Stumpo e dall'avv. Carlo Costantini
e
la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da
per la SLC-CGIL dal Segretario Generale Fulvio Fammoni, dal
Vice
Segretario Generale Massimo Bordini, dai Segretari Nazionali: Pina
Cence,
Alberto Di Giovanni, Piero Leonesio, Lucio Muoio, Pino Pagliarani,
Claudia
Tempestini, Rosario Trefiletti assistiti da Bruno Cosenz e dai
prof.:
Massimo De Franceschi, Ermanno Franco, Francesco Sanna;
per la FISTEL-CISL dal Segretario Generale Fulvio Giacomassi,
dal
Segretario Generale Aggiunto Franco Domenighini, dai Segretari
Nazionali:
Daniele Mattaccini, Carlo Lavatelli, Emilio Subacchi, assistiti da
Walter
D'Avack e dai prof.: Maurizio Pasculli e Fabio Storino;
per la UILSIC-UIL dal Segretario Generale Bruno Di Cola, dal
Vice
Segretario Generale Natalino Palombo, dai Segretari Nazionali:
Costantino
Marconi, Carlo Rubbiani, Pierluigi Salvagni, Bruno Zino assistiti
da
Flavio Tomei
è stata sottoscritta la stesura del Contratto collettivo di lavoro per
i
Professori
d'Orchestra
della società RAI-Radiotelevisione
Italiana
rinnovato con Accordo del 21 dicembre 1995.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PARTE COMUNE
Art. 1 - Applicazione del contratto.
1.
di
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto
lavoro intercorrente fra la RAI-Radiotelevisione Italiana e i
professori
d'orchestra dipendenti dell'Azienda.
2.
Le norme del presente Contratto, ad eccezione di quelle di cui
agli
artt. 15, 27, 28, 32 (escl. comma 4), 36 (escl. punto b), 37 e
38
disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a
tempo
determinato instaurati ai sensi delle lett. a), b), c), d) ed e)
dell'art.
1 della legge 18.4.62 n. 230 e della legge 23.5.77 n. 266 e di
quanto
previsto al successivo art. 3.
Art. 2 - Assunzione.
1.
Per l'assunzione dei professori d'orchestra l'Azienda si atterrà
alle
disposizioni emanate in materia dagli organi competenti nonché a
quelle
previste dal presente Contratto.
2.
L'assunzione deve risultare da atto scritto, il quale
trasmesso
all'interessato a cura della RAI.
è
3.
In tale atto devono essere specificati:
a)
b)
c)
data di assunzione;
categoria alla quale il professore d'orchestra viene assegnato;
trattamento economico iniziale.
4.
Il professore d'orchestra deve esibire all'atto dell'assunzione:
a)
libretto di lavoro;
b)
tessera
per
le assicurazioni sociali
(qualora
l'interessato debba esserne in possesso);
c)
stato di famiglia.
obbligatorie
5.
La RAI può richiedere:
a)
b)
c)
d)
il certificato di nascita e di cittadinanza;
il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi;
il certificato di sana costituzione fisica;
gli eventuali attestati di lavoro.
6.
La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra:
il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto
musicale
pareggiato o, in difetto, un titolo di studio equivalente
conseguito
presso un Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla
Repubblica
Italiana.
7.
e
Il
professore d'orchestra è tenuto a dichiarare la sua residenza
l'indirizzo e il numero telefonico, segnalando per iscritto alla
Società
ogni successivo cambiamento.
8.
di
La
RAI
deve
rilasciare al professore d'orchestra una
tessera
riconoscimento.
9.
la
Nel quadro delle vigenti disposizioni legislative in materia, per
disciplina dei contratti di formazione e lavoro si rinvia
alla
regolamentazione di cui agli accordi interconfederali vigenti.
Nota a verbale.
Nell'intento
nella
di facilitare l'inserimento di portatori di
handicap
attività lavorativa l'Azienda procederà, nella misura consentita
dalle
condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti
e
a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle
particolari
esigenze degli interessati.
Art. 3 - Contratto a termine.
1.
in
Oltre
che
nelle
ipotesi previste dalle
vigenti
disposizioni
materia, la forma del contratto a tempo determinato può essere adottata
in
applicazione del comma 1 dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56:
a)
per una pluralità di programmi e/o esecuzioni anche non consecutivi;
b)
per l'intera stagione concertistica in relazione a
particolari
esigenze programmatico-produttive;
c)
per il periodo necessario per esperire le procedure (concorsi)
per
l'assunzione di strumentisti nei ruoli d'organico vacanti.
2.
Non potrà comunque essere impegnato contemporaneamente nel
complesso
artistico per i motivi di cui ai punti a), b) e c) un numero di
professori
d'orchestra superiore al 25% del personale in servizio con contratto
a
tempo indeterminato in atto alla data del 31 dicembre dell'anno
solare
precedente.
3.
L'Azienda può assumere il professore d'orchestra a tempo
determinato;
l'assunzione stessa deve risultare da atto scritto. La forma del
contratto
a termine può essere adottata in caso di sostituzioni temporanee e
di
assunzioni di elementi aggiunti, nonché per l'eventuale formazione
di
complessi di musica varia destinati ad integrare, con particolari cicli
di
programmazioni l'attività dei complessi stabili.
4.
Si considera contratto a tempo determinato la rinnovazione o
proroga
di un contratto a termine nel caso che si tratti di una
rinnovazione
stabilita per portare a compimento cicli di programmazioni in
riferimento
ad una protratta attività delle programmazioni stesse.
5.
a
Tuttavia le rinnovazioni di cui sopra non possono essere superiori
due e la seconda deve avvenire con l'assenso dell'Associazione
sindacale
che rappresenta i professori d'orchestra.
6.
Ai professori d'orchestra, assunti con contratto di lavoro a
tempo
determinato in relazione alla durata del periodo di servizio
prestato,
viene corrisposta una speciale indennità commisurata al 40% del minimo
di
stipendio indicato nella tabella di cui all'allegato A, dell'indennità
di
contingenza e dell'elemento distinto della retribuzione, in
sostituzione
forfettizzata delle ferie, 13a e 14a mensilità, trattamento di
fine
rapporto e previdenza.
7.
Nelle assunzioni con contratto a termine l'anticipata rescissione
del
rapporto di lavoro non dovuta a ragioni disciplinari obbliga la
parte
inadempiente al pagamento, a favore dell'altra parte, della somma che
il
professore d'orchestra avrebbe percepito dal giorno della interruzione
del
rapporto fino al termine di scadenza del contratto.
8.
Tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che
ricorrano
esigenze eccezionali o impreviste, l'Azienda attingerà,
preferibilmente,
agli idonei risultanti da selezioni appositamente effettuate; resta
ferma
la possibilità di ricorrere a chiamate dirette di strumentisti
non
ricompresi nelle graduatorie stesse.
9.
La
aggiornerà
commissione
giudicatrice
di
cui
all'art.
7
periodicamente la graduatoria in base all'esito delle nuove selezioni e
in
base ad una valutazione tecnico-professionale del servizio prestato
dai
professori d'orchestra già utilizzati.
Nota a verbale.
I contratti a T.D. stipulati in previsione del punto b) non
potranno
superare la percentuale massima del 12% del personale in servizio
con
contratto a tempo indeterminato in atto alla data del 31
dicembre
dell'anno solare precedente.
Norma transitoria.
In fase di prima applicazione le parti si incontreranno per stabilire
la
calendarizzazione e le modalità per l'individuazione degli idonei.
Chiarimento a verbale.
1.
Ad inizio stagione l'Azienda comunicherà alle OO.SS. il
prevedibile
ricorso a contratti a T.D. in relazione al programma annuale.
2.
Le parti si riservano di verificare la congruità delle percentuali
e
della tipologia dei contratti a T.D. di cui ai punti a), b) e c)
al
termine della stagione.
Art. 4 - Assunzioni fuori piazza.
1.
Ai professori d'orchestra assunti in Comuni diversi da quelli
ove
devono prestare la loro opera, la Società provvederà a rimborsare,
prima
dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in
seconda
classe per via di terra o in classe corrispondente per via di mare.
2.
Inoltre l'Azienda corrisponderà, a richiesta, prima della
partenza,
un anticipo corrispondente ad almeno 3 giorni di retribuzione.
3.
In caso di contratto a termine o di risoluzione del rapporto
durante
il periodo di prova, contemporaneamente alla corresponsione
dell'ultima
paga saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in
sede.
Chiarimento a verbale.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
l'Azienda
rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto per i
seguenti
strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, basso
tuba,
controfagotto e per gli altri strumenti di pari volume, nei limiti
delle
tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato.
Art. 5 - Periodo di prova.
1.
da
Il periodo di prova per il professore d'orchestra deve risultare
atto scritto e non può avere una durata superiore ai 6 mesi.
2.
di
Durante
risolvere
il
periodo di prova è in facoltà di entrambe le
parti
in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso
o
indennità sostitutiva né previdenza aziendale, salvo il diritto
del
professore d'orchestra di percepire la retribuzione per il periodo
di
servizio prestato.
3.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per
dimissioni
in qualunque tempo o per licenziamento durante il 1° mese, la
retribuzione
verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora
il
licenziamento avvenga dopo il 1° mese, verrà corrisposta al
professore
d'orchestra la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in
corso a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina.
Saranno altresì corrisposti i compensi per le quote di ferie, 13a e
14a
mensilità e, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota
di
premio di produzione in relazione al periodo di servizio prestato.
4.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda
alla
disdetta del rapporto, il professore d'orchestra si intende
riconfermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti gli effetti
dal
giorno d'inizio del periodo di prova.
Chiarimento a verbale.
La Commissione giudicatrice del concorso o dell'esame di cui all'art.
7
del presente Contratto può esonerare dal periodo di prova, in base
ai
risultati
dell'esame, elementi che abbiano significativi
precedenti
lavorativi.
Per la risoluzione del rapporto durante il periodo di
l'Azienda
sentirà il parere delle rappresentanze sindacali.
prova
Art. 6 - Qualifica impiegatizia.
Ai professori d'orchestra dipendenti dall'azienda spetta a tutti
gli
effetti la qualifica impiegatizia e pertanto verranno applicate tutte
le
norme emanate o da emanare con leggi ed accordi collettivi per
gli
impiegati dell'industria, in quanto compatibili con il presente
Contratto
e con la specialità del rapporto.
Art. 7 - Commissioni.
1.
In occasione di concorsi, o verifiche di idoneità
professionale,
vengono istituite commissioni così composte:
·
·
·
1 rappresentante nominato dall'Azienda nell'ambito della struttura;
Direttore Artistico;
1 esperto esterno dello strumento nominato dall'Azienda;
·
i
2
rappresentanti
indicati
dalla
Commissione
artistica
fra
professori d'orchestra con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2.
1
Alla
Commissione
parteciperanno senza
diritto
di
voto
anche
rappresentante della Direzione Personale, Formazione e Organizzazione e
1
rappresentante delle OO.SS. di categoria competenti.
3.
di
In
caso di audizioni la Commissione sarà costituita da 3 membri
cui 2 di nomina aziendale e l'altro designato dalla Commissione
artistica
fra
i
professori d'orchestra con contratto di lavoro a
tempo
indeterminato.
4.
Le giornate di impegno dei professori d'orchestra nella
Commissione
saranno considerate giornate di permesso con assegni.
Note a verbale.
1.
i
In occasione di concorsi, o verifiche di idoneità professionale per
professori dell'orchestra leggera, la commissione è così composta:
1 rappresentante nominato dall'Azienda nell'ambito della struttura;
il responsabile del Coordinamento dell'Orchestra;
1 esperto esterno dello strumento nominato dall'Azienda;
2 rappresentanti indicati dai professori d'orchestra fra
gli
strumentisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2.
Nel caso di audizione il rappresentante dei professori
d'orchestra
viene nominato dall'orchestra stessa.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8 - Obblighi di lavoro.
1.
Il professore d'orchestra è tenuto a suonare gli strumenti
indicati
nel contratto individuale di lavoro; è parte integrante della
prestazione
l'obbligo di svolgere con lo strumento principale mansioni
differenti
previste dal contratto individuale di lavoro e di suonare gli
strumenti
secondari previsti dagli obblighi assegnati dal contratto collettivo
di
lavoro; il professore è tenuto a ricoprire tali ruoli ogni qualvolta
lo
richiedano esigenze aziendali.
2.
I professori d'orchestra che ricoprono il ruolo di prima parte
sono
tenuti ad eseguire gli "a solo" previsti dalla partitura.
3.
Il professore d'orchestra è tenuto inoltre, nell'ambito delle
sue
capacità, a ricoprire ruoli differenti anche fra quelli di cui non
abbia
l'obbligo nel contratto, qualora gli venga richiesto dalla Azienda.
4.
Nel caso in cui al professore d'orchestra venga richiesta
una
prestazione in uno strumento particolare che è in grado di suonare ma
di
cui non ha l'obbligo e non è in possesso dello strumento,
l'onere
dell'acquisto o dell'affitto dello strumento è a carico dell'Azienda.
5.
il
In
nessun
professore
caso
prestazioni effettuate con
d'orchestra
non
ha
l'obbligo
strumenti
possono
essere
di
cui
prese
in
considerazione ai fini di procedimenti di verifica professionale.
6.
Il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare, quando è
possibile,
prestazioni sia in scena che fuori scena, a collaborare nella
esecuzione
di musiche di palcoscenico (comprese eventuali prestazioni in costume
e
fuori scena) e ad indossare gli abiti prescritti dalla Azienda per
gli
spettacoli, le riprese video, gli eventuali servizi promozionali,
ecc.).
Nota a verbale.
1.
I professori dell'orchestra leggera sono inoltre tenuti:
in
a
rendere
la
prestazione con l'utilizzo delle "cuffie"
anche
occasione di sovrapposizione di brani;
ad indossare gli abiti particolari scelti di volta in volta;
a rendere prestazioni "di banda" anche in ambienti diversi
dai
consueti;
ad effettuare prestazioni canore a prescindere dalle attitudini
dei
singoli professori d'orchestra;
a partecipare attivamente all'insieme della trasmissione
dialogando,
ove richiesto, con i conduttori, con eventuali ospiti nonché con
il
pubblico. Potranno anche essere richiesti interventi nell'ambito
della
presentazione degli eventuali sponsor pubblicitari della
trasmissione.
Saranno altresì tenuti a partecipare ad altri momenti della
trasmissione
secondo le modalità che saranno di volta in volta comunicate.
2.
i
Le
parti
si
incontreranno
entro il
28.2.96
per
individuare
cosiddetti "a solo storici" al fine di valorizzarne la prestazione.
Art. 9 - Verifica professionale.
1.
Fermo restando il carattere di eccezionalità del ricorso a
verifiche
professionali, qualora a giudizio della Direzione dell'Orchestra
le
prestazioni del professore d'orchestra risultino carenti sul piano
della
professionalità in relazione al ruolo principale ricoperto, la
Direzione
dell'Orchestra comunicherà all'interessato i circostanziati
rilievi
critici riferiti all'attività svolta in un arco temporale significativo
in
termini di numero di prestazioni rese; trascorso un periodo non
inferiore
a 2 mesi - destinato al miglioramento artistico dello strumentista senza
che le prestazioni si siano attestate sui necessari livelli
di
professionalità, il professore d'orchestra si sottopone a verifica
da
parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 7.
2.
Lo strumentista, in tutte le fasi sopra descritte, potrà
farsi
assistere da un rappresentante della Commissione artistica o da
un
rappresentante sindacale.
3.
La Commissione esaminatrice esprimerà a suo insindacabile giudizio:
a)
la conferma dell'interessato nelle sue mansioni;
b)
la conferma temporanea dell'interessato nelle sue mansioni per 4
mesi, escluse le eventuali ferie, trascorsi i quali dovrà sottoporsi a
una
nuova verifica;
c)
l'idoneità del professore d'orchestra allo svolgimento di mansioni
di
livello professionale inferiore a quello di appartenenza.
Il professore d'orchestra cui - sussistendo il relativo posto vacante
in
organico - vengano assegnate tali nuove mansioni conserva il
trattamento
economico precedente, l'eccedenza di tale trattamento rispetto a
quello
riferito al nuovo livello di inquadramento costituisce assegno
'ad
personam' riassorbibile in occasione di futuri aumenti retributivi;
d)
l'inidoneità del professore d'orchestra allo svolgimento
delle
mansioni professionali artistiche.
4.
Nell'ipotesi di cui al punto c), qualora non sussistano
posti
vacanti, e di cui al punto d), l'Azienda si impegna ad assegnare
al
professore
d'orchestra
nuove e diverse mansioni
garantendo
un
inquadramento nell'ambito del Contratto Collettivo di Lavoro per
gli
impiegati ed operai non inferiore alla classe n. 4 di retribuzione.
Chiarimento a verbale.
1.
In relazione a quanto previsto ai punti c) e d) la differenza
dei
minimi tabellari verrà riassorbita solo in occasione di passaggi
alla
categoria superiore.
2.
Il miglioramento artistico può essere sostenuto anche da
specifici
interventi
aziendali, di natura formativa, ove
richiesti
dallo
strumentista.
In tal caso gli interventi stessi saranno concordati tra le parti.
Nota a verbale.
La Commissione esaminatrice concorderà le modalità della verifica,
avuto
riguardo
al ruolo contrattualmente e abitualmente ricoperto
dallo
strumentista.
Art. 10 - Passaggio di categoria e mutamento di mansioni.
1.
a
Il
professore
d'orchestra può essere assegnato
temporaneamente
ruolo diverso da quello per il quale è stato scritturato, purché di
pari o
superiore categoria e sempre che ciò non comporti peggioramento
economico
o menomazione morale, oppure mutamento sostanziale della sua posizione.
2.
Al
professore
d'orchestra che sia
chiamato
a
sostituire
temporaneamente altro elemento di categoria superiore, deve
essere
corrisposto per tutta la durata della sostituzione, in aggiunta alla
sua
retribuzione globale, un assegno pari alla differenza fra il minimo
di
paga giornaliera della categoria superiore alla quale è
temporaneamente
assegnato e il minimo della propria categoria.
3.
Dopo 3 mesi di ininterrotto disimpegno delle mansioni di
categoria
superiore, l'Azienda è tenuta ad assegnare il professore a
questa
categoria, salvo che egli abbia sostituito per i periodi determinati
dagli
articoli relativi un elemento assente con diritto alla conservazione
del
posto.
4.
il
In
caso
di
passaggio
definitivo
alla
categoria
superiore
professore ha il diritto al minimo della nuova categoria più gli
aumenti
d'anzianità, già conseguiti e calcolati ai sensi dell'art. 20 sui
minimi
delle precedenti categorie in cui sono maturati.
5.
Qualora percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma
precedente,
uno stipendio di fatto superiore, manterrà la differenza quale
merito
della nuova categoria.
6.
Quando il ruolo di prima parte non è assegnato a due
professori
d'orchestra il professore d'orchestra che ha l'obbligo contrattuale
di
sostituire la prima parte acquista il diritto al passaggio alla
categoria
per la quale che ha l'obbligo dopo 5 anni dall'assegnazione
dell'obbligo
stesso.
7.
Il passaggio di categoria può non comportare l'attribuzione del
ruolo
superiore e pertanto il professore d'orchestra mantiene il
ruolo
orchestrale attribuitogli anteriormente al passaggio di categoria.
Chiarimenti a verbale.
1.
La clausola di cui al comma 1 non ostacola l'eventuale passaggio
del
professore d'orchestra dalla sua categoria ad altra inferiore, purché
ciò
avvenga a sua richiesta.
2.
In tal caso però il professore d'orchestra conserverà lo stipendio
di
fatto già percepito, considerandosi quale aumento di merito della
nuova
categoria la differenza tra il nuovo minimo più gli scatti già
maturati
nella precedente categoria e il suddetto stipendio di fatto.
Art. 11 - Suddivisione e utilizzazione del compenso orchestrale.
I complessi artistici, in relazione a particolari esigenze
organizzativoproduttive possono essere suddivisi in più formazioni autonome,
onde
consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche.
Art. 12 - Riposo settimanale.
1.
I professori
riposo
settimanale.
d'orchestra
hanno diritto
a
un
giorno
di
2.
Il giorno destinato a riposo settimanale viene prefissato
mensilmente
e indicato in apposita tabella.
3.
La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente
spostata
nel corso della settimana solo per speciali e constatate esigenze; in
tal
caso, al professore d'orchestra spetta la maggiorazione di
retribuzione
giornaliera prevista per il lavoro festivo, fermo restando il diritto a
un
giorno di riposo compensativo da fissare entro i 7 giorni successivi.
4.
Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6
giornate
lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà della Azienda,
si
verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari
tipiche
dell'Azienda. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui
al
comma 3 del presente articolo.
5.
In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la
sesta
giornata, non possono essere più di 2 e vanno fruiti congiuntamente
al
termine della produzione.
6.
In nessun
essere
rinunciato.
caso, a norma di legge, al giorno di riposo
può
Art. 13 - Giorni festivi.
1.
a)
le
Sono considerati giorni festivi:
le
festività
nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni
e
altre
che
eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite
da
b)
disposizioni di legge o da accordi sindacali;
le seguenti solennità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1° gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
15 agosto - Assunzione;
1° novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Natale;
26 dicembre - S. Stefano;
giorno di Pasqua;
Lunedì di Pasqua;
Festa del Patrono locale.
2.
Il
professore d'orchestra che sia chiamato ad eseguire
una
prestazione nei giorni sopra elencati percepisce, in aggiunta
alla
retribuzione mensile, un compenso pari alla retribuzione della
prestazione
stessa maggiorata dell'80%, ovvero, in luogo del compenso di cui
sopra,
l'Azienda può concedere un giorno di vacanza compensativo.
3.
Nel caso venga richiesta anche una seconda prestazione, essa
viene
retribuita con le norme di cui al capoverso precedente e per tale
seconda
prestazione non può essere concessa vacanza compensativa.
4.
Per quanto riguarda le festività nazionali e il trattamento
relativo,
resta in vigore quanto stabilito dalle vigenti disposizioni o quanto
potrà
eventualmente venire stabilito da disposizioni successive.
5.
Nelle seguenti giornate:
1)
2)
3)
4)
24 dicembre
31 dicembre
Venerdì Santo
Commemorazione dei Defunti
può
essere
richiesta una sola prestazione;
seconda
prestazione sarà considerata prova straordinaria.
l'eventuale
6.
Il professore d'orchestra che fruisce del riposo non
domenicale,
qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno
festivo,
ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad altro giorno di
riposo
compensativo di quello settimanale che sarà fissato entro 10
giorni
successivi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il
professore
d'orchestra abbia in quella settimana il riposo fissato alla domenica.
Qualora il professore d'orchestra presti la sua opera in un giorno
di
riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale
ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve essere di
regola
fruito entro 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo tra
le
parti.
7.
Si ammette il mezzo riposo compensativo per le mezze giornate di
cui
sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1).
Nota a verbale.
A norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale"
la
città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Vedasi anche Accordo interconfederale 3.12.54 in materia di
festività
coincidenti con la domenica.
per
Art. 14 - Ferie.
1.
è
Al
professore
d'orchestra per ogni anno
di
servizio
prestato
concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione,
di
30
giorni lavorativi.
2.
il
In
caso
di
risoluzione
del rapporto
nel
corso
dell'annata
professore d'orchestra ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai
mesi
di servizio prestato.
3.
Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso.
4.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
può
avere inizio nei giorni festivi o in giorni di riposo settimanale.
5.
da
Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto
parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio,
degli
eventuali desideri dei professori d'orchestra.
6.
Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore
d'orchestra
si ammali per la durata di almeno 4 giorni, la malattia interrompe
le
ferie, purché il professore d'orchestra dia immediatamente
comunicazione
dell'inizio e del termine della malattia stessa.
7.
In caso di malattia o infortunio che non abbiano reso
possibile
l'inizio o il godimento integrale delle ferie, il godimento di esse
potrà
aver luogo a guarigione avvenuta, anche entro il 1° semestre
dell'anno
successivo.
8.
Le giornate con orario dimezzato di cui al comma 5 all'art. 13
agli
effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
Chiarimenti a verbale.
1.
Le parti concordemente riconoscono che le ferie nella misura
prevista
dal presente articolo sono state concesse in vista dell'impossibilità
di
utilizzare il complesso, di cui i singoli professori d'orchestra
fanno
parte, senza la presenza di tutti i suoi membri.
2.
Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti
al
professore d'orchestra che osservi un orario settimanale ripartito su
5
giorni, il periodo di ferie previsto dal presente articolo dovrà
essere
diviso per 1,2.
Art. 15 - Trasferimenti.
1.
L'Azienda ha facoltà di trasferire il professore d'orchestra in
altra
Sede diversa da quella in cui presta la sua opera.
2.
il
Il professore d'orchestra che non accetti il trasferimento e per
quale
si
proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, mantiene
il
diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso.
3.
I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle
indennità
qui di seguito specificate:
a)
rimborso delle spese effettive di viaggio, percorrendo la via
più
breve, con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di missione.
Il
rimborso delle spese di viaggio compete anche per i congiunti o
conviventi
a carico;
b)
rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e
dei
bagagli, preventivamente concordata con la Società;
c)
rimborso dell'eventuale perdita di pigione, quando non sia
stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto, con una
misura
massima di 6 mesi;
d)
diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà
inoltre
corrisposta la diaria intera per il coniuge e per ogni altro congiunto
o
convivente o a carico.
4.
Quando il trasferimento avvenga a domanda del professore
d'orchestra,
l'Azienda è tenuta a corrispondere solamente l'importo delle spese
di
viaggio per il professore d'orchestra e per i congiunti o conviventi
a
carico ai sensi del punto a) sopra indicato e il rimborso delle spese
di
bagaglio preventivamente concordate con l'Azienda.
5.
In caso di licenziamento o di dimissioni entro 10 anni
dal
trasferimento, il professore d'orchestra trasferito avrà diritto
al
rimborso delle spese di viaggio per sé e per i congiunti a carico per
il
ritorno nella precedente località di residenza e al rimborso delle
spese
per il trasporto di mobilio preventivamente concordate.
6.
a
Lo
stesso
trattamento sarà applicato ai congiunti o
conviventi
carico in caso di morte del professore d'orchestra.
7.
in
Tuttavia, in caso di dimissioni oltre i 10 anni o di licenziamento
tronco, il rimborso delle spese di trasporto dei mobili potrà
essere
limitato soltanto ad un concorso nelle spese, graduato a seconda
della
gravità della causa che ha dato luogo alle dimissioni o al
licenziamento
in tronco.
8.
al
Il
provvedimento
di
trasferimento
deve
essere
comunicato
professore d'orchestra con un preavviso di almeno 1 mese.
Dichiarazione a verbale.
Le ragioni addotte dal professore d'orchestra che rifiuti il
trasferimento
saranno esaminate d'accordo tra l'Azienda e le rappresentanze sindacali.
Art. 16 - Trasferte.
1.
Al professore d'orchestra inviato in missione temporanea
compete
l'indennità di trasferta nella misura fissata nei relativi
accordi
integrativi.
2.
Qualora si tratti di missioni a lunga durata con
residenza
ininterrotta presso una stessa località, al professore d'orchestra
compete
per i primi 45 giorni di missione l'indennità di trasferta prevista per
i
viaggi occasionali e per i successivi l'indennità stessa nella
misura
prevista per coloro che compiono professionalmente viaggi.
3.
Gli importi stabiliti dai predetti accordi
sono
comunque
computabili agli effetti di alcun
e/o
contrattuale.
integrativi
istituto
non
legale
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
1.
a
Le
mancanze
dei
professori d'orchestra possono essere
punite,
seconda delle loro gravità, come segue:
1)
rimprovero verbale;
2)
rimprovero scritto;
3)
multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
4)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un
periodo
fino a 5 giorni;
5)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo
da
5 a 10 giorni;
6)
licenziamento senza preavviso.
2.
La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle
mancanze
le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le
abbiano
provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una
maggiore
punizione, ma abbiano tale rilievo da non trovare adeguata sanzione
in
quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento di cui al
punto
6) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze
relative a
doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto
che
siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria,
del
rapporto di lavoro. In particolare si applicherà nei casi nei quali
nei
fatti che abbiano determinato il licenziamento sia configurabile
l'ipotesi
del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.
3.
Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità per
danni
nelle quali sia incorso il professore d'orchestra.
4.
di
Le mancanze, salvo quelle per le quali è previsto il provvedimento
cui al punto 1), devono essere tempestivamente contestate per iscritto
al
professore d'orchestra il quale, entro 5 giorni, potrà apportare le
sue
ragioni avvalendosi eventualmente dell'assistenza di un
rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
5.
Esaurita tale fase, l'Azienda ove intenda adottare uno
dei
provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) ne darà preavviso al
professore
d'orchestra, il quale, entro 5 giorni, eventualmente assistito da
un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce
mandato, potrà produrre nuovi elementi.
6.
i
Esperita
tale
procedura,
l'Azienda
ove
ritenga
sussisterne
presupposti, procederà all'adozione del provvedimento.
STIPENDIO - RETRIBUZIONE INDENNITA'
Art. 18 - Minimi di stipendio.
I minimi mensili di stipendio sono quelli indicati nella tabella
cui
all'allegato A.
di
Art. 19 - Definizione dello stipendio e della retribuzione.
1.
A tutti gli effetti
dei
seguenti elementi:
a)
b)
c)
per stipendio si intende
il
complesso
minimo della categoria cui il professore d'orchestra è assegnato;
aumenti di anzianità di cui al comma 1 dell'art. 20;
aumenti di merito.
2.
Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in
caso
di passaggio di categoria dal minimo della categoria superiore; non
sono
invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3.
Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo
dello
stipendio come sopra specificato e di tutti i compensi, premi
e
provvigioni che abbiano carattere continuativo, compresa l'indennità
di
contingenza.
4.
Per quanto riguarda le indennità, valgono le
nei
singoli articoli che le costituiscono.
norme
fissate
5.
L'indennità
di contingenza resta regolata dalle
disposizioni
legislative e dalle norme stabilite e da stabilirsi per questo
istituto
tra le Confederazioni competenti.
6.
I compensi per qualsiasi tipo di lavoro reso in prolungamento
dei
servizi nonché i compensi corrisposti per il lavoro reso nelle
cosiddette
prove straordinarie per i terzi servizi non sono utili ai fini del
computo
del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive
(tredicesima
o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituto legale
e/o
contrattuale salvo quanto appresso previsto:
per i soli lavoratori che abbiano effettuato almeno 85
prove
straordinarie mensili i relativi compensi saranno considerati
utili
esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale.
1.
L'ex aumento per anzianità di categoria di cui alle norme
transitorie
dell'art. 20 rientra, a tutti gli effetti, tra le voci
retributive
costitutive dello stipendio.
2.
In relazione a quanto previsto ai commi 3 e 4, le indennità mensili
e
i compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente
prevista o
esclusa l'incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, si
intendono
utili ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
3.
In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma
6
del presente articolo, le assenze per i singoli periodi di malattia o
di
infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.
Chiarimento a verbale.
L'Azienda si impegna a riconoscere all'atto dell'assunzione al
professore
d'orchestra proveniente da altri Enti o Istituzioni musicali un
aumento
retributivo equivalente agli "scatti d'anzianità" già maturati presso
i
predetti Enti.
Art. 20 - Aumenti periodici d'anzianità.
1.
I professori d'orchestra allo scadere di ogni biennio, con un
massimo
di 5 bienni per quelli assunti dal 21.12.95 hanno diritto a un
aumento
nella misura di seguito indicata, con riferimento alla loro categoria
di
appartenenza:
CATEGORIE
Extra primi violini
Extra primi v.celli
1a A
2a A
1a B
2a B
2.
a
I
predetti
1.1.95
1.1.96
109.076
102.230
97.179
89.884
88.201
83.150
112.305
105.229
100.008
92.468
90.728
85.507
aumenti decorrono dal 1° giorno del mese
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
successivo
3.
In caso di successive variazioni dei minimi tabellari
mensili,
l'aumento per anzianità verrà rivalutato di un importo pari
5%
dell'incremento dei minimi stessi.
al
Norme transitorie.
1.
Per i professori d'orchestra in servizio alla data di
sottoscrizione
del presente Contratto restano in vigore le norme previste dal CCL
9.5.90
relativamente alla maturazione dell'aumento supplementare in occasione
del
compimento del 25° anno di servizio e il limite degli aumenti biennali
di
cui al comma 4 dell'art. 9 del citato CCL 9.5.90.
2.
Per i professori d'orchestra che godono dell'importo pari
all'aumento
per anzianità e classe di cui al CCL 6.10.80 l'importo stesso
sarà
rivalutato del 6% degli incrementi dei minimi e con decorrenza
prevista
per gli incrementi stessi.
Chiarimento a verbale.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati anticipatamente
all'1.2.80
sono calcolati sulla base di quanto previsto in calce all'allegato b)
del
CCL 6.10.80.
Art. 21 - Prolungamenti.
In
caso di prolungamento dei servizi o delle prestazioni
vengono
corrisposti, oltre alla retribuzione normale, i seguenti compensi:
per il prolungamento da 6 a 35 minuti: la retribuzione spettante
per
un'ora di prestazione maggiorata del 40%;
per il prolungamento oltre i 35 minuti: la retribuzione spettante
per
un'ora di prestazione maggiorata dell'80%.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 22 - Prove straordinarie.
1.
in
Qualora
l'Azienda
richieda una o più prove
straordinarie
non
prolungamento dei servizi ordinari, viene corrisposto al
professore
d'orchestra
un compenso globale pari al 70% della
retribuzione
giornaliera. Qualora la prestazione sia resa dopo le ore 24 tale
compenso
è fissato nel 100% della retribuzione stessa.
2.
La durata massima della prova straordinaria è di 3 ore.
Chiarimenti a verbale.
La presente norma trova applicazione per l'orchestra leggera quando
nella
stessa giornata siano state rese le prestazioni ordinarie.
In questo caso la durata massima della prova straordinaria è di 2 ore.
Art. 23 - Ore viaggio.
Le ore trascorse in viaggio dal professore dell'orchestra, per ragioni
di
servizio,
che - da sole o in aggiunta agli eventuali
servizi
o
prestazioni - eccedono la durata delle prestazioni ordinarie
giornaliere,
sono compensate con una quota oraria pari alla retribuzione
mensile
dell'interessato, rilevata al 31.12.94, divisa per 173.
Nota a verbale.
Per i professori d'orchestra assunti dall'1.1.95 la retribuzione utile
per
il calcolo della quota oraria è quella in vigore alla data del
31.12.94
per la corrispondente categoria di inquadramento.
Art. 24 - Indennità di mensa.
1.
L'indennità di mensa è fissata nella misura di £. 180 giornaliere.
2.
L'indennità di mensa è regolata inoltre dall'Accordo
interconfederale
20.4.56.
Art. 25 - Tredicesima mensilità.
1.
Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno
l'Azienda
corrisponde al professore d'orchestra una 13a mensilità pari
alla
retribuzione globale mensile.
2.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13a mensilità
per
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
Dichiarazione a verbale.
Entro il 12 dicembre l'Azienda corrisponderà al professore d'orchestra
un
anticipo della 13a mensilità, pari a una mensilità dello
stipendio
individuale, che sarà conguagliato sulle competenze dello stesso mese.
Art. 26 - Quattordicesima mensilità.
1.
al
Entro
il
30
giugno
di
ciascun
anno
l'Azienda
corrisponde
professore d'orchestra una 14a mensilità pari alla retribuzione
globale
mensile.
2.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 14a mensilità
per
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
Chiarimento a verbale.
Agli effetti della 14a mensilità l'anno va dal 1° luglio al 30 giugno.
Art. 27 - Premio di produzione.
1.
Con le competenze del mese di aprile verrà corrisposto ai
professori
d'orchestra in servizio a tempo indeterminato un "premio di
produzione"
annuo, articolato in una parte fissa e una parte variabile, nelle
misure
di seguito indicate.
a)
parte fissa.
CATEGORIE
Extra primi violini
Extra primi violoncelli
1a A
2a A
1a B
2a B
b)
da aprile 1995
da aprile 1996
1.273.170
1.210.970
1.165.000
1.098.690
1.083.440
1.037.570
1.325.330
1.259.400
1.210.680
1.140.410
1.124.250
1.075.640
parte variabile.
CATEGORIE
Extra primi violini
Extra primi violoncelli
1a A
2a A
1a B
2a B
da aprile 1993
1.553.000
1.442.300
1.360.700
1.242.800
1.215.600
1.133.900
2.
La parte variabile del premio di produzione è determinata sulla
base
di parametri oggettivi che tengano conto:
della presenza;
del conseguimento dei risultati di produttività del lavoro,
rispetto
ai
quali
dovranno risultare neutrali i fattori non
correlabili
all'attività del professore d'orchestra;
dell'efficienza organizzativa.
3.
è
La
corresponsione della parte variabile del premio di produzione
legata al conseguimento di un incremento annuo di produttività
aziendale
dell'1,50% rispetto all'anno solare precedente.
4.
Nel caso si registri detto incremento, sarà corrisposto
l'intero
importo di cui al precedente punto b) al professore d'orchestra che
non
abbia effettuato, nel corso dell'anno solare di riferimento,
assenze
complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora
dette
assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale della
parte
variabile del premio di produzione sarà determinata valutando
mensilmente
le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il
seguente
criterio:
-
assenze di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo;
assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12;
assenze superiori ai 3 giorni: riduzione del premio di 1/12.
5.
Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i permessi di
cui
al comma 1 dell'art. 20, le giornate di permesso in sostituzione delle
ex
festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza
obbligatorio
per maternità.
6.
La parte variabile del premio di produzione non è computabile
agli
effetti di alcuni istituto legale e/o contrattuale, ivi
compresa
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
7.
Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) saranno computati
per
dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati
nel
corso dell'anno.
Chiarimento a verbale.
Agli effetti
30
aprile.
del
premio di produzione l'anno va dal
1°
maggio
al
Art. 28 - Assegno di nuzialità.
1.
su
Ai
professori
presentazione
di
d'orchestra
che
contraggono
matrimonio,
domanda e dei documenti probatori viene
concesso
un
assegno di nuzialità pari all'80% di una mensilità dello
stipendio
individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio fino a 5
anni e
il 160% per una mensilità dello stipendio individuale per coloro che
hanno
un'anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2.
In caso di matrimonio tra due dipendenti dell'Azienda
l'assegno
intero è corrisposto al coniuge che percepisce lo stipendio
maggiore
mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro coniuge.
Nota a verbale.
Il calcolo dell'80% e del 160% dello stipendio individuale, previsto
dal
presente articolo, sarà effettuato detraendo dallo stipendio
stesso
l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai
sensi
dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80.
Art. 29 - Indennità per rimborso spese professionali.
1.
Tenuto conto delle spese che gravano sul professore d'orchestra
per
la manutenzione degli strumenti e per la necessità del
mantenimento
dell'abito particolare che in determinati casi la prestazione in
pubblico
comporta, al professore d'orchestra viene corrisposta una
indennità
mensile di £. 106.000 (£. 110.000 dall'1.1.96).
2.
Per le arpe e i timpani e per coloro che hanno in
continuità
l'obbligo di altri strumenti l'indennità suddetta è di £. 127.500
(£.
132.000 dall'1.1.96).
3.
L'indennità rimborso spese professionale non
agli
effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
è
computabile
Note a verbale.
1.
si
2.
la
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli strumenti
rinvia agli accordi aziendali.
Fermi restando i criteri di corresponsione in atto, le spese per
manutenzione ordinaria per gli strumenti, oltre a quanto previsto
dal
comma 1 del presente articolo, saranno rimborsate dietro presentazione
di
idonea
documentazione fino ad un importo massimo di £. 567.000
(£.
590.000 dall'1.1.96).
3.
L'Azienda provvederà all'acquisto dell'abito di scena
rinnovandolo
ogni 5 anni.
Art. 30 - Malattia e infortunio sul lavoro.
1.
Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio
sul
lavoro, in caso di malattia l'Azienda conserverà il posto al
professore
d'orchestra per un periodo di 24 mesi durante il quale gli
corrisponderà
l'intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per
i
successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è
frazionabile
cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei
24
mesi.
2.
Scaduto il periodo di conservazione del posto, l'Azienda
può
risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al professore
d'orchestra
il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del
preavviso.
3.
il
Qualora l'Azienda proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro
rapporto stesso rimane sospeso.
4.
ad
Quando
l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea
conseguente
infortunio sul lavoro o a malattia professionale, l'Azienda
corrisponderà
al professore d'orchestra la retribuzione intera fino alla
guarigione
clinica.
5.
Il professore d'orchestra assente per malattia deve notificare la
sua
assenza secondo quanto previsto all'art. 35.
6.
L'Azienda ha il diritto di far constatare secondo le norme di
legge
la malattia del professore d'orchestra tanto al principio che nel
decorso,
anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente
guarito
riprenda eventualmente servizio. Il professore d'orchestra non
può
rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di
perdere
i benefici del trattamento.
7.
il
Il
professore d'orchestra assente per malattia non può lasciare
suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico
di
cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300.
In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera
ingiustificata.
Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e
urgente
necessità (come, ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di
cura)
o,
previa
comunicazione
dell'Azienda,
in
caso
di
espressa
autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del
professore
d'orchestra.
8.
1°
Il
professore d'orchestra assente per malattia è tenuto sin dal
giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al
datore
di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo:
-
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il
professore
d'orchestra che, ricorrendo
le
condizioni
di
cui
al
precedente comma 7 non possa .... tali fasce orarie, è tenuto a
dare
preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria
di
reperibilità da osservare. Resta inteso che qualora in materia
dovesse
intervenire il legislatore con diverse indicazioni di legge,
queste
saranno immediatamente recepite con una apposita modifica del
disposto
contrattuale.
9.
Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di
infortunio
sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda esaminerà la possibilità
di
mantenere in servizio il professore d'orchestra adibendolo a
mansioni
confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa.
Nota a verbale.
Le parti convengono che in caso di malattia del professore d'orchestra
in
missione in Paesi extra CEE, l'Azienda provvederà, dietro presentazione
di
idonea certificazione, al rimborso delle spese mediche sostenute.
ASSENZE DAL SERVIZIO - MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO - MATERNITA'
Art. 31 - Gravidanza e puerperio.
1.
Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla
lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le
disposizioni
della legge 30.12.71 n. 1204.
2.
In sostituzione di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 4
della
precitata legge, l'Azienda consentirà l'astensione dal lavoro
della
lavoratrice per periodo di 4 mesi successivi alla data del parto.
Tale
maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art.
4,
comma 2, e dell'art. 5 della legge sopracitata.
3.
di
L'Azienda
astensione
corrisponderà
alla lavoratrice,
durante
i
dal lavoro fissati dalle lett. a) e b) del detto
periodi
art.
4
e
durante
il periodo previsto dal comma 2 del presente
articolo,
un'indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando
a
tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'istituto
assicuratore.
fino
Art. 32 - Permessi e aspettativa.
1.
Al professore d'orchestra che ne faccia domanda l'Azienda
può
accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata
per
giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la
retribuzione.
Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di
ferie.
2.
Al professore d'orchestra può essere concesso per giustificati
motivi
privati un periodo di aspettativa ...... ad un anno, restando esclusa
per
tale periodo la corresponsione della retribuzione ferma restando
la
decorrenza dell'anzianità.
Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore
d'orchestra,
anche nel caso in cui alla scadenza del periodo utile per
la
conservazione del posto (in caso di malattia di cui all'art. 24)
il
professore d'orchestra non sia clinicamente guarito e abbia necessità
di
cure.
3.
Nel caso di aspettativa se il professore d'orchestra usa
della
aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla
e,
nel caso di cui al comma 2, presta, senza autorizzazione della
Azienda,
propria opera in altri complessi artistici, il rapporto di lavoro
potrà
essere risolto per giusta causa.
4.
I professori d'orchestra studenti, compresi quelli universitari,
che
devono sostenere prove d'esame, hanno diritto di fruire di
permessi
giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale diritto.
5.
a
Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra potrà fruire,
richiesta in sostituzione delle festività religiose soppresse
cui
all'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54, di giorni 4 di permessi
retribuiti.
di
Tali giornate di permesso verranno godute dall'intero complesso in uno
o
più periodi compatibilmente con le esigenze di servizio. Fermo
restando
che tali giornate di permesso debbono essere fruite entro il 31
dicembre
di ciascun anno, qualora non sia stato possibile concederle al
complesso
entro tale data, le eventuali giornate di permesso non fruite
potranno
essere godute, in via eccezionale, entro il 31 maggio
dell'anno
successivo.
Chiarimento a verbale.
In considerazione dell'impossibilità di utilizzare il complesso senza
la
presenza di tutti i suoi componenti, i 4 giorni di cui al comma 5
del
presente articolo vengono concessi nell'intera misura
indipendentemente
dall'effettivo servizio prestato dai lavoratori nel corso dell'anno
solare
e fruiti preferibilmente unitamente alle ferie.
Art. 33 - Licenze straordinarie.
1.
20
In caso di matrimonio saranno concessi al professore d'orchestra
giorni
lavorativi
della
retribuzione.
di
licenza
straordinaria
con
decorrenza
2.
Al professore d'orchestra colpito da grave lutto
sarà
concesso un periodo minimo di licenza di 10 giorni
con
decorrenza della retribuzione.
3.
di
familiare
lavorativi
Ai professori d'orchestra che si assentino dal servizio per visita
leva seguita dalla ripresa del servizio viene conservata la
retribuzione
per il periodo dell'assenza fino ad un massimo di 10 giorni.
4.
Al professore d'orchestra che in occasione della nascita di
figli
chieda di essere lasciato libero dal servizio sarà accordato un
permesso
con assegni di 2 giorni. Ai fini della corresponsione degli assegni
il
professore d'orchestra dovrà esibire il certificato di nascita.
Chiarimento a verbale.
La norma relativa alla licenza matrimoniale non si applica ai
professori
d'orchestra scritturati a termine per periodi inferiori ai 5 mesi.
Art. 34 - Servizio militare.
1.
a
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende,
termini di legge, il rapporto di lavoro per tutto il periodo del
servizio
militare di leva e il professore d'orchestra ha diritto alla
conservazione
del posto.
2.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato
agli
effetti dell'anzianità.
3.
in
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio
licenza illimitata in attesa di congedo il professore d'orchestra,
entro
30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a
disposizione
del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto
di
lavoro è risolto.
4.
il
In caso di richiamo alle armi, al professore d'orchestra compete
trattamento economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di
tale
richiamo. Peraltro per quei richiami che siano contenuti entro un
massimo
di
3 mesi l'Azienda corrisponderà al professore d'orchestra
la
retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo
anzidetto,
provvedendo al conguaglio con le competenze militari spettantigli.
Chiarimento a verbale.
Il professore d'orchestra
viene
assegnato a sede diversa
considerarsi
trasferito.
che rientra dal
servizio
da quella di provenienza,
militare
e
deve
Art. 35 - Assenze.
Salvo giustificati motivi di impedimento, tutte le assenze debbono
essere
comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del turno di
lavoro
del giorno di assenza, e comunque entro la prima ora del turno stesso;
le
relative giustificazioni debbono pervenire alla Direzione entro il
mattino
successivo al 1° giorno di assenza.
Art. 36 - Assicurazioni per infortuni.
L'Azienda, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà
i
professori d'orchestra per il rischio di infortunio professionale ed
extra
professionale, in modo che sia garantito:
a)
il
per il rischio professionale, un indennizzo di £. 50.000.000 per
caso di morte e di £. 60.000.000 per il caso di invalidità
permanente
totale;
b)
per il rischio extra professionale, un indennizzo pari a £.
5.000.000
per il caso di morte e di £. 6.000.000 per il caso di
invalidità
permanente totale; fermo restando, per il caso di invalidità
permanente
parziale, un indennizzo proporzionale ai massimali di cui sopra.
Nota a verbale.
Il massimale di cui al punto a) del presente articolo viene elevato a
£.
80.000.000 in caso di morte e a £. 100.000.000 in caso di
invalidità
permanente totale per i rischi derivanti dall'uso ricorrente
delle
"cuffie" richiesto dall'Azienda ai lavoratori dei complessi di
musica
leggera.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37 - Previdenza aziendale.
1.
di
A
favore
del professore d'orchestra è istituito un trattamento
previdenza mediante accreditamenti e versamenti mensili,
rispettivamente a
carico dell'Azienda e del professore d'orchestra nella misura seguente:
1)
accreditamenti (a carico dell'Azienda):
il 6,70% dello stipendio individuale mensile;
2)
versamenti (a carico del professore d'orchestra):
il 2,60% dello stipendio individuale mensile.
2.
di
La
liquidazione
per
intero del conto
nominativo
individuale
previdenza spetta:
a)
al professore d'orchestra che lasci il servizio per qualsiasi
causa,
salvo che questi, avendone diritto, opti per il trattamento
pensionario
integrativo;
b)
di
al professore d'orchestra che, a seguito di novazione del rapporto
lavoro per mutamento di mansioni, perda il diritto all'applicazione
del
presente contratto di lavoro e, conseguentemente, all'incremento del
fondo
di previdenza previsto dal presente articolo. Ciò sempre che, a
seguito
della novazione del rapporto, al professore d'orchestra competa un
diverso
e particolare trattamento previdenziale obbligatorio.
Chiarimento a verbale.
Le parti si sono date atto che l'Azienda conserverà 'ad personam'
gli
importi di accreditamento mensile risultanti alla data del
31.12.68
qualora risultassero superiori a quelli derivanti dal
riproporzionamento,
avvenuto in pari data, delle precedenti aliquote; l'impegno in parola
ha
valore fin tanto che non saranno mutate le aliquote del 6,70% e 2,60%.
Note a verbale.
a)
Il calcolo del 6,70% (accreditamenti) e del 2,60%
(versamenti)
previsti ai punti 1 e 2 del comma 1 del presente articolo sarà
effettuato
detraendo dallo stipendio individuale mensile l'importo corrispondente
a
137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo
interconfederale
4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80.
L'accreditamento del 6,70% di cui al comma 1 non è computabile
agli
effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
b)
In applicazione dell'Accordo 18.12.89 di cui all'allegato C), che
è
parte integrante del presente Contratto, l'Azienda verserà
mensilmente
alla
Cassa di Previdenza Integrativa dei Dipendenti della
RAIRadiotelevisione Italiana (CRAIPI) i contributi di cui al comma 1
del
presente articolo.
c)
Al fine di prefissare uno strumento di intervento a
carattere
collettivo, finalizzato ad una forma di tutela assistenziale; per
l'anno
1991 l'Azienda concorrerà con £. 500.000 erogabili entro il 31 gennaio
di
ciascun anno per ciascun professore d'orchestra con rapporto di lavoro
a
tempo indeterminato in servizio a tale data che abbia aderito al
"Fondo
Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti RAI" (FASI-RAI)
istituito
con Accordo 20.2.91.
Il contributo di cui sopra non è computabile agli effetti di
alcun
istituto legale e/o contrattuale.
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
1.
Salvo il caso di licenziamento di cui all'art. 17 del
presente
Contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due
parti
con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
2.
il
mesi
mesi
mesi
mesi
mesi
Per
1
2
3
4
5
i
per
per
per
per
per
i
i
i
i
i
lavoratori
lavoratori
lavoratori
lavoratori
lavoratori
professori
con
con
con
con
con
anzianità
anzianità
anzianità
anzianità
anzianità
fino a 2 anni;
da 2 anni a 4 anni;
da 4 anni a 7 anni;
da 7 anni a 10 anni;
oltre i 10 anni.
d'orchestra con oltre 20
anni
di
servizio
preavviso è di 7 mesi.
3.
I termini di
sono
ridotti alla metà.
preavviso dovuti dal professore dall'orchestra
4.
I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun
mese.
5.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei
predetti
termini
deve corrispondere all'altra un'indennità
pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6.
al
L'Azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da lei
dovuto
professore d'orchestra un importo corrispondente alla retribuzione per
il
periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
7.
di
E'
in facoltà del professore d'orchestra che riceve la disdetta
troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso
del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per
il
periodo di preavviso non compiuto.
8.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente
indennità, è utile agli effetti dell'anzianità.
9.
Durante la decorrenza del periodo di preavviso l'Azienda
deve
concedere al professore d'orchestra dei permessi per la ricerca di
una
nuova occupazione.
La durata e l'orario di tali permessi saranno stabiliti d'accordo
con
l'Azienda in rapporto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere
comunicate
per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del
professore
d'orchestra per cause attribuibili all'Azienda così gravi da
non
consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso,
spetta
al professore d'orchestra anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
1.
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del
compimento
del limite di età previsto dalle norme legislative in vigore.
2.
età
Cessano
dal
servizio il giorno del compimento del
limite
di
previsto dalle norme legislative in vigore le donne che
intendono
avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data
di
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
3.
Si
applicano
altresì
le norme di cui all'art. 6 della
legge
26.2.82 n. 54, nonché le norme di cui alla legge n. 407/90, così
come
modificate dalla legge n. 503/92 e successive ulteriori modificazioni.
Nota a verbale.
In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, la facoltà di cui
al
comma 2 di risolvere il rapporto di lavoro va esercitata almeno 2
mesi
prima del compimento del limite di età previsto dalle norme in vigore.
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto.
Alla risoluzione del rapporto il professore d'orchestra ha diritto
di
percepire
il trattamento di fine rapporto di cui alla legge
29.5.82
n. 297.
Nota a verbale.
1.
di
Per
i
professori dell'orchestra in forza all'Azienda alla data
stipulazione del Contratto 6.10.80 il trattamento di fine rapporto
sarà
costituito da quanto di loro competenza sulla base delle norme
previste
dal presente articolo e dall'importo eventualmente già corrisposto
a
titolo di anticipazione ai sensi dell'Accordo 6.10.80.
2.
Alle indennità di fine rapporto liquidate dopo 60 giorni dalla
data
di cessazione del rapporto di lavoro ovvero, in caso di decesso
del
professore d'orchestra dalla data di presentazione da parte degli
aventi
diritto dell'idonea documentazione, verranno riconosciuti gli
interessi
legali a partire dal 1° giorno di decorrenza dei termini sopra
indicati.
Dichiarazione a verbale.
L'Azienda annualmente comunicherà al professore d'orchestra
l'ammontare
dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 41 - Certificato di servizio.
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per
qualsiasi
causa, l'Azienda è tenuta a rilasciare al professore d'orchestra,
all'atto
della
cessazione del servizio e nonostante qualsiasi
contestazione
relativa alla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato
di
servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi
è
stato occupato presso l'Azienda stessa, della natura delle
attribuzioni
disimpegnate e della categoria di appartenenza.
Art. 42 - Trapasso e cessione dell'azienda.
Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'Azienda in
qualsiasi
modo non risolvono di per sé il contratto d'impiego e il personale ad
essa
adibito conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovi titolari.
NORME FINALI
Art. 43 - Decorrenza e durata.
1.
ha
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 il CCL
durata quadriennale
parte
retributiva.
2.
a
Il
per la parte normativa e
biennale
per
presente CCL decorre dal 1° gennaio 1995 ed avrà vigore
la
fino
tutto il 31 dicembre 1998; per la parte economica il 1° biennio
avrà
vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.
3.
Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non
verrà
disdettato dalle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi
prima
della scadenza.
4.
Copia del
ogni
lavoratore.
presente
contratto
deve
essere
consegnata
ad
Art. 44 - Condizioni più favorevoli.
1.
i
Il
presente
Contratto
uniforma, assorbe
e
sostituisce
tutti
precedenti Contratti collettivi vigenti in materia.
2.
Nei confronti dei singoli rimangono in vigore le eventuali
condizioni
più favorevoli in atto.
3.
Ai professori d'orchestra saranno altresì applicate le
eventuali
nuove
norme di legge e di accordi sindacali per la
generalità
dell'industria determinanti condizioni più favorevoli, salvo
quanto
previsto alla successiva clausola transitoria.
Clausola transitoria.
I benefici economici derivanti dall'applicazione dei nuovi minimi e
delle
nuove norme concordate in sede di stipulazione del presente
Contratto
saranno assorbiti, fino a concorrenza del rispettivo importo, da
eventuali
ed analoghe corresponsioni che dovessero in seguito intervenire in
forma
di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative
e
di qualunque altro provvedimento estensibile al personale della RAI.
NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI DELL'ORCHESTRA SINFONICA
Art. 45 - Categorie.
1.
Le categorie di inquadramento dei professori dell'Orchestra
Sinfonica
sono stabilite come segue:
Categoria extra: 1° violino - 1° violoncello - altro 1° violino
altro
1° violoncello;
-
Categoria 1a A: 1a viola - concertino dei primi violini - 1° violino
dei
secondi - 1° contrabbasso - 1a arpa - 1° flauto - 1° oboe 1°
clarinetto - 1° fagotto - 1° corno - 1a tromba - 1° trombone
pianoforte
solista - timpani;
Categoria 2a A: corno inglese - 3° corno - clarinetto basso - ottavino
2°
pianoforte
- 2° violoncello - clarinetto piccolo
-
basso
tuba
controfagotto - percussionista di strumenti a suono determinato;
Categoria 1a B: professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo
servizio
con inquadramento in categoria 2a.
Categoria 2a: viola di fila - violino di fila - contrabbasso di
fila
violoncello di fila - flauto di fila - oboe di fila - clarinetto di
fila
- fagotto di fila - tromba di fila - 2° trombone - arpa di fila - 2°
e
4° corno - 3° trombone (tenor basso) - trombone - percussionista a
suono
indeterminato;
2.
L'Azienda, all'atto della maturazione del previsto comporto,
potrà
rifiutare il passaggio alla categoria 1a B quando il
professore
d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o professionali,
comunicati
all'interessato, tali da incidere sostanzialmente sulla
favorevole
valutazione della sua capacità.
3.
Il professore d'orchestra che, trascorsi 8 mesi di servizio,
ritenga
di possedere le capacità professionali per l'inquadramento nella
categoria
1a B potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio di categoria
prima
dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad audizione.
4.
a
L'esito
negativo della prova non pregiudica né
il
suo
diritto
richiedere, trascorsi 6 mesi di tempo, una nuova prova, né il passaggio
di
categoria al compimento del 5° anno di anzianità.
5.
Ai professori d'orchestra titolari del ruolo di 2° flauto, 2°
oboe,
2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4° corno e 3° trombone, 2a e 3a tromba,
2°
dei secondi violini, 2a viola e 2° contrabbasso sarà assegnata
la
categoria 2a A dopo 3 anni di effettivo svolgimento del ruolo stesso
in
categoria 1a B.
6.
di
Ai
professori
d'orchestra
che
hanno
l'obbligo
contrattuale
sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del
6,60%
dello stipendio minimo della categoria computabile ad ogni effetto
nella
retribuzione individuale.
7.
Il trattamento
alla
categoria 1a A.
di
cui al comma precedente
non
si
applica
8.
Ai professori d'orchestra che, oltre i normali abbinamenti,
hanno
contrattualmente l'obbligo di altri abbinamenti, sarà corrisposto
1/26
della suddetta maggiorazione per ogni giornata di prestazione con
uno
strumento d'obbligo.
Nota a verbale.
Il calcolo delle percentuali del 6,60% di cui al terzultimo comma
del
presente articolo effettuato detraendo dal minimo stipendiale
della
categoria l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza
conglobati
ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80.
Chiarimenti a verbale.
I normali
i
seguenti:
abbinamenti
di
cui all'ultimo
comma
dell'articolo
sono
prime parti con obbligo di fila (archi 3° posto) - ottavino con obbligo
di
flauto di fila - flauto di fila con obbligo di ottavino - corno
inglese
con obbligo di oboe di fila - oboe di fila con obbligo di corno inglese
clarinetto basso con obbligo di clarinetto di fila - clarinetto di
fila
con obbligo di clarinetto piccolo - clarinetto piccolo con obbligo
di
clarinetto di fila - controfagotto con obbligo di fatto di fila - fatto
di
fila con obbligo di controfagotto - 2° corno con obbligo di fila 3°
corno con obbligo della fila - 4° corno con obbligo della fila - 3°
corno
con obbligo della fila - 4° corno con obbligo della fila - 2° e 4°
corno
con obbligo del 3° o 2° trombone con obbligo della fila (tenore basso)
3° trombone con obbligo della fila (tenore basso) - tuba basso
e
contrabbasso con obbligo del trombone contrabbasso di tutte le
tube,
esclusa la tuba wagneriana - percussionista di strumenti a
suono
determinato con obbligo di ogni altra percussione a suono
indeterminato
(escluso timpani e strumenti a tastiera) - pianoforte con obbligo
del
glockenspiel a tastiera, celeste e clavicembalo - archi di fila (esclusi
i
primi violini e violoncelli) con obbligo del 2° posto - percussionista
di
strumenti a suono indeterminato con obbligo di percussioni a
suono
determinato.
Art. 46 - Servizi e orario di lavoro.
1.
è
L'attività
lavorativa
dei
professori dell'orchestra
sinfonica
articolata in servizi individuali della durata massima di 3 ore
ciascuno
che riguardano sia le prove (inclusa una pausa di 20 minuti) sia
le
esecuzioni.
2.
L'attività lavorativa ordinaria dei professori d'orchestra
comporta
il seguente numero di servizi:
PRIME PARTI
74 servizi
FILA
99 servizi
articolati in un periodo di 13 settimane per un massimo
giorni
alla settimana e per 9 servizi settimanali.
3.
un
Nel
corso
massimo
di
della
di
settimana possono essere effettuati
6
fino
ad
10 servizi ordinari; in tal caso i servizi eccedenti
i
9
settimanali
non possono risultare - complessivamente nel
trimestre
superiori a 12.
In casi eccezionali, qualora esigenze di programmazione
preventivamente
discusse con le OO.SS. assistite dalla Commissione Artistica lo
rendano
indispensabile, potranno essere richiesti ulteriori 4 servizi
ordinari
nel trimestre. In tal caso il limite settimanale di servizi ordinari
è
pari a 11.
4.
2
L'orario
di
lavoro
ordinario giornaliero comporta
al
massimo
servizi.
5.
Qualora esigenze straordinarie lo richiedano, potrà essere
effettuato
nella stessa giornata un 3° servizio in aggiunta ai 2 servizi
ordinari. In
tal caso il 3° servizio avrà una durata massima di 2 ore e
sarà
corrisposto un compenso globale pari al 100% della
retribuzione
giornaliera. In ogni caso, l'orario effettivo giornaliero, comprensivo
di
prestazioni ordinarie e del 3° servizio, non potrà eccedere le 8 ore.
6.
Gli orari di inizio e termine dei servizi andranno
comunicati
settimanalmente e potranno essere successivamente modificati
previo
accordo con le OO.SS.
7.
un
In occasione della prova generale e dell'esecuzione è consentito
prolungamento di orario fino a un massimo di 45 minuti. Non viene
preso in
considerazione un prolungamento di 5 minuti.
8.
9.
le
Le prove a sezione hanno una durata massima di 2 ore.
I servizi resi appositamente per le incisioni discografiche o per
sincronizzazioni di produzioni televisive hanno una durata massima di
2
ore e 30 minuti.
10.
Le prove acustiche o di assestamento di non oltre 45 minuti non
sono
computabili nel calcolo dei servizi trimestrali; se superano i 45
minuti
ma sono inferiori a 90 minuti sono considerate mezzo servizio.
Nota a verbale.
1.
Il piano di lavoro trimestrale verrà comunicato e
confrontato
preventivamente con le OO.SS.
2.
Nella pianificazione dell'attività l'Azienda porrà in essere
ogni
accorgimento al fine di prevedere i turni di riposo accorpati in un
unico
periodo.
3.
Ai professori dell'orchestra sinfonica che vengono
utilizzati
nell'ambito del Complesso di musica leggera, per tutto il
periodo
d'impegno, vengono applicate le normative contrattuali
dell'orchestra
leggera. In tal caso, ai fini del conteggio dei servizi
trimestrali,
ciascuna giornata di prestazione resa nell'ambito dell'orchestra
leggera
equivale ad un servizio.
4.
Ai fini del computo del numero massimo di servizi ordinari da
rendere
nel trimestre e/o nella settimana, ogni giornata intera di assenza
verrà
considerata pari ad un servizio.
Norma transitoria.
1.
Considerata la fase sperimentale relativa alla nuova
articolazione
delle prestazioni lavorative, le parti si incontreranno entro il
30.6.96
per verificarne la funzionalità.
2.
Le
norme
di cui al presente articolo trovano
applicazione
dall'1.1.96.
Art. 47 - Premio di servizio.
1.
Ai professori dell'orchestra sinfonica sarà corrisposto, per
ciascun
servizio ordinario reso, un premio nelle seguenti misure:
per
i
professori
d'orchestra i cui ruoli
sono
inseriti
contrattualmente nelle categorie extra e 1°A un importo pari a £.
35.000;
per
i
professori
d'orchestra i cui ruoli
sono
inseriti
contrattualmente nelle altre categorie un importo pari a £. 34.000.
2.
Il premio viene corrisposto anche al professore d'orchestra cui
sia
stata richiesta la "disponibilità", il che sottintende la piena
capacità
dello stesso ad intervenire, in caso di necessità, nella produzione.
3.
Il premio di servizio non è computabile
alcun
istituto legale e/o contrattuale.
agli
effetti
di
Nota a verbale.
1.
Oltre agli assenti a qualsiasi titolo, dal premio di servizio
saranno
esclusi anche i professori d'orchestra che non hanno "parte"
nella
attività programmata; a questi ultimi, fermo restando il verificarsi
della
presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a
24
servizi mensili.
2.
Per le categorie extra e 1°A tale premio garantito sarà pari a
18
servizi mensili.
3.
Il premio di servizio viene corrisposto anche al personale
con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 48 - Compenso per concerto.
1.
Ai professori dell'orchestra sinfonica, in occasione di
esecuzioni
pubbliche di concerti, sarà corrisposto il seguente compenso:
Extra e 1a A:
altre categorie:
£. 80.000 per concerto
60.000 per concerto
2.
Il predetto compenso non è computabile agli effetti di alcun
istituto
legale e/o contrattuale.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 49 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti).
1.
I professori dell'orchestra sinfonica, oltre ai normali
abbinamenti,
hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti affini (o insoliti); in
tal
caso percepiranno per la prima esecuzione i compensi massimi
sottoindicati
a fianco di ciascun strumento e graduabili in relazione alla
complessità
della prestazione.
Strumento
Strumento affine
Compenso massimo
principale o insolito
esecuzione
per la prima
Flauto
£. 200.000
Flauto
Flauto contralto
in sol o in fa
Flauto basso in do
Oboe
Oboe
Oboe d'amore in la
Heckelphon in do
300.000
300.000
Clarinetto in si bem.
Clarinetto in la
(Clarinetto in do)
Corno di bassetto
Clarinetto basso
Clarinetto contrabb.
300.000
200.000
200.000
Corno
Corno
Corno in fa acuto
Tuba wagneriana
150.000
400.000
Tromba
Tromba acuta
tutte le tonalità
Cornetta a pistone
Corno di postiglione
150.000
200.000
Trombone
Trombone
Trombone
Trombone contralto
e contrabbasso
Tromba bassa
Flicorno tenore
Bombardino
Tuba bassa
Tuba bassa
Flicorno tenore
Cimbasso
200.000
200.000
Percussioni e timpani
Percussioni e timpani
Percussioni e timpani
Celeste
Campanelli a tastiera
Glockenspiel
300.000
300.000
300.000
Tromba
Tromba
Trombone
2.
3.
lo
200.000
150.000
300.000
200.000
200.000
200.000
In caso di replica i compensi di cui sopra vengono ridotti del 50%.
In
uno
strumento
stesso
concerto il professore è tenuto a
principale
sia
lo strumento affine
o
suonare
insolito
se
sia
ciò
è
compatibile con lo svolgimento dell'esecuzione.
4.
I compensi di cui sopra non sono computabili in alcun istituto
legale
e/o contrattuale.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 50 - Prestazioni particolari e speciali.
1.
Per le esecuzioni effettuate in complessi ridotti saranno
corrisposti
a ciascun professore dell'orchestra sinfonica i seguenti
compensi
complessivi:
complessi fino a 5 esecutori
complessi da 6 a 11 esecutori
complessi da 12 a 22 esecutori
2.
5
Ai
£. 1.500.000
1.000.000
650.000
professori d'orchestra che compongono complessi
inferiori
esecutori sarà corrisposto, per l'esecuzione solistica, un
compenso
particolare che sarà determinato di volta in volta d'intesa
il
professore d'orchestra tenendo conto della complessità
dell'esecuzione
stessa.
a
con
3.
I compensi di cui sopra non sono computabili agli effetti di
alcun
istituto legale e/o contrattuale.
Nota a verbale.
1.
Le prestazioni rese per i complessi fino a 22 esecutori non
vengono
computate ai fini dei servizi ordinari, dei terzi servizi e
delle
prestazioni straordinarie.
2.
In caso di replica i compensi di cui al presente articolo
vengono
ridotti del 50%.
Chiarimenti a verbale.
Le parti si incontreranno entro il 30.6.96 per verificare
finalità
dell'istituto teso ad una valorizzazione degli strumentisti.
le
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 51 - Commissione Artistica.
1.
La Commissione Artistica è l'organo rappresentativo
dell'orchestra
per le materie di natura artistica.
2.
L'Azienda si impegna a fornire tempestivamente alla
Commissione
Artistica ogni completa informazione su iniziative di programma,
di
attività musicale o di gestione artistica in modo da consentire,
nel
rispetto dei ruoli, di formulare eventuali osservazioni o proposte.
3.
i
La
Commissione
Artistica
dell'orchestra
è
eletta
fra
tutti
professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato.
4.
i
La
Commissione delegherà non più di 5 membri per quanto
attiene
rapporti con l'Azienda.
5.
Alla Commissione
obbligatoriamente
interpellata, compete:
a)
le
partecipare
assunzioni
alle
Artistica,
commissioni
che
deve
essere
esaminatrici
dei
concorsi
per
a tempo indeterminato e delle selezioni per il personale
da
b)
in
assumere a tempo determinato;
fornire un parere sull'esperto esterno
di
nomina
aziendale
occasione dei concorsi, nonché sulla scelta delle date e dei
programmi
d'esame;
c)
fornire un parere sulle assunzioni a tempo determinato per
periodi
superiori al mese sempreché non siano risultati idonei nella
graduatoria
della selezione;
d)
la possibilità di ascoltare e visionare le registrazioni RF e TV
non solo delle esecuzioni ma anche delle prove finalizzata
al
miglioramento del prodotto;
e)
collaborare con la direzione dell'orchestra nella
determinazione
delle formazioni per ciascun programma secondo scelte motivate,
nel
rispetto, per quanto possibile, di un'equa ripartizione dei carichi
di
lavoro. A tale fine la commissione terrà rapporti con i responsabili
di
ciascuna sezione dell'Orchestra;
f)
organizzare al termine di ciascuna Stagione o almeno una
volta
all'anno una votazione a scrutinio segreto con il gradimento
dei
Direttori. La scheda prevederà l'elenco dei Direttori d'orchestra e
potrà
essere espresso, in ordine di preferenza, il gradimento ai
Direttori.
L'Azienda, per la programmazione futura, si impegna a tenere
in
considerazione i risultati di tale votazione;
g)
avanzare
osservazioni
sulla
programmazione
dell'attività
concertistica promossa dall'Azienda che si impegna ad una
comunicazione
preventiva
e
tempestiva.
La Commissione
Artistica
raccoglierà
dall'Orchestra le proposte di formazioni e di programmi.
Nota a verbale.
La Direzione Aziendale informerà la Commissione
criteri
adottati per la scelta del Direttore artistico.
Artistica
sui
Art. 52 - Registrazione e commercializzazione del prodotto.
1.
Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli
professori
d'orchestra, contemporanee e non contemporanee alle trasmissioni,
possono
essere registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal
giorno
precedente a quello dell'esecuzione.
2.
La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini aziendali
anche
attraverso operazioni di montaggio.
3.
Le prove e le esecuzioni dei professori d'orchestra potranno
essere
dalla RAI liberamente utilizzate in esclusiva, in Italia e
all'estero,
senza limiti di tempo né di altra natura, per tutti i fini connessi
alla
attività aziendale, in ogni forma e modo tecnicamente concepibile
e
realizzabile
oggi
e/o
in
futuro,
in
qualsiasi
formato
(esemplificativamente ma non limitativamente, in sede
radiofonica,
televisiva, via etere, via cavo, via satellite, pay-tv,
cinematografica,
home video, compact-disc, cd rom, ecc.) anche ai fini della
relativa
commercializzazione ivi compreso l'esercizio dei cosiddetti
"diritti
derivati"
(merchandising, publishing, printing, premium
promotion,
sponsorship, adversiting, ecc.) e anche dalla cessione a terzi dei
diritti
di utilizzazione.
4.
A titolo remunerativo dei diritti di cui al comma precedente
verrà
corrisposta ai professori dell'orchestra sinfonica la somma
forfettaria
mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione nelle
seguenti
misure:
Extra primi violini
Extra primi violoncelli
1a A
2a A
1a B
2a B
£. 61.630
57.240
54.000
49.320
48.240
45.000
L'elemento distinto dalla retribuzione è utile esclusivamente ai
fini
del computo della 130 mensilità e del trattamento di fine rapporto
e
senza alcun altro riflesso di natura legale e/o contrattuale.
Nota a verbale.
Le parti si riservano di ridiscutere i c.d. "diritti connessi" riferiti
ai
singoli interpreti esecutori.
Norma transitoria.
L'elemento distinto dalla retribuzione di cui al comma
presente
articolo sarà corrisposto a decorrere dall'1.1.96.
4
del
NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA LEGGERA
Art. 53.
1.
Le categorie di inquadramento dei professori dell'orchestra
leggera
sono stabilite come segue:
Categoria 1a A: 1a tromba - 1° trombone - trombone basso e 3° trombone
1°
saxofono
alto
e clarinetto - 1° clarinetto e saxofono
alto
-
clarinetto
-
1°
saxofono
tenore
e
clarinetto - saxofono baritono e
1°
violino - 1° violoncello - 1° pianoforte - 1a viola - 1° violino
dei
secondi - arpa - 1° contrabbasso - 1a batteria - vibrafono - chitarra
e
chitarra elettrica - flauto.
Categoria 2a A: 2a tromba - 3a tromba - 2° trombone - 2° saxofono alto
e
clarinetto - 2° saxofono tenore e clarinetto - 2° pianoforte
concertino dei violini primi.
Categoria 1a B: professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo
servizio
con inquadramento in categoria 2a.
Categoria 2a: tutti gli altri strumenti non indicati precedentemente.
2.
L'Azienda, all'atto della maturazione del previsto comporto,
potrà
rifiutare il passaggio alla categoria 1a B quando il
professore
d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o professionali,
comunicati
all'interessato, tali da incidere sostanzialmente sulla
favorevole
valutazione della sua capacità.
3.
Il professore d'orchestra che, trascorsi 8 mesi di servizio,
ritenga
di possedere le capacità professionali per l'inquadramento nella
categoria
1a B potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio di categoria
prima
dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad audizione.
4.
a
L'esito
negativo della prova non pregiudica né
il
suo
diritto
richiedere, trascorsi 6 mesi di tempo, una nuova prova, né il passaggio
di
categoria al compimento del 5° anno d'anzianità.
5.
di
Ai
professori
d'orchestra
che
hanno
l'obbligo
contrattuale
sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del
6,60%
dello stipendio minimo della categoria computabile ad ogni effetto
nella
retribuzione individuale.
6.
Il trattamento
alla
categoria 1a A.
7.
in
di
cui al comma precedente
non
si
applica
Ai professori d'orchestra che, oltre i normali abbinamenti, hanno
continuità
l'obbligo di altri strumenti, viene
corrisposta
una
maggiorazione pari al 3,70% dello stipendio minimo di categoria.
Nota a verbale.
Il calcolo delle percentuali del 6,60% e del 3,70% di cui al terzultimo
e
ultimo comma del presente articolo sarà effettuato detraendo dal
minimo
stipendiale della categoria l'importo corrispondente ai 137 punti
di
contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75
e
dell'Accordo 6.10.80.
Art. 54 - Orario di lavoro.
1.
Il professore d'orchestra leggera è tenuto giornalmente a
due
prestazioni individuali che, in considerazione della speciale natura
del
servizio di radiodiffusione, possono essere indifferentemente
utilizzate
per prove e/o esecuzioni e/o registrazioni.
2.
L'orario normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere
ripartite
in 2 prestazioni per 6 giorni a settimana.
3.
L'orario ordinario giornaliero e settimanale potrà essere
ripartito
in non più di 2 prestazioni giornaliere, che in ogni caso non
potranno
avere una durata inferiore a 2 ore o superiore a 3 ore e mezzo. In
questo
caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque
superiore
a 6 ore.
In caso di prova unica o a sezione la durata di essa non potrà
superare
le 4 ore.
4.
L'orario di
interessati
ogni 7 giorni.
lavoro viene comunicato dall'Azienda agli
Art. 55 - Premio giornaliero.
1.
Ai professori dell'orchestra leggera sarà corrisposto, per
ciascuna
giornata di prestazione resa, un premio nelle seguenti misure:
per i professori d'orchestra il cui ruolo è inserito
contrattualmente
nella categoria 1a A un importo pari a £. 21.800 dall'1.1.95 (£.
22.600
dall'1.1.96);
per
i
professori
d'orchestra i cui ruoli
sono
inseriti
contrattualmente nelle altre categorie un importo pari a £.
19.600
dall'1.1.95 (£. 20.300 dall'1.1.96).
2.
Il premio viene corrisposto anche al professore d'orchestra cui
sia
stata richiesta la "disponibilità", il che sottintende la piena
capacità
dello stesso ad intervenire, in caso di necessità, nella produzione.
3.
Il premio giornaliero non è computabile
alcun
istituto legale e/o contrattuale.
agli
effetti
di
Nota a verbale.
1.
Oltre agli assenti a qualsiasi titolo, dal premio giornaliero
saranno
esclusi anche i professori d'orchestra che non hanno "parte"
nella
attività programmata; a questi ultimi, fermo restando il verificarsi
della
presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a
12
giornate mensili.
2.
Il premio giornaliero viene corrisposto anche al personale
con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi.
Art. 56 - Indennità per l'uso delle cuffie.
1.
Ai professori dell'orchestra leggera che, in occasione di prove
e/o
registrazioni e/o esecuzioni, utilizzino con continuità le cuffie,
in
quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un'indennità pari a
£.
54.000 mensili.
2.
L'indennità non è computabile agli effetti di alcun istituto
legale
e/o contrattuale.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 57 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti)
e prestazioni speciali.
1.
I professori dell'orchestra leggera, oltre ai normali
abbinamenti,
hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti affini (o insoliti); in
tal
caso percepiranno per ciascuna giornata di registrazione e di
esecuzione
"in diretta" il compenso massimo di £. 40.000 lorde, graduabile
in
relazione alla complessità della prestazione, per l'utilizzazione
dei
seguenti strumenti:
Strumento principale
Strumento affine
Tromba
Sax o clarinetto
Flicorno
Flauto
2.
I
professori dell'orchestra leggera percepiranno un
compenso
supplementare complessivo di £. 200.000 lorde per le
prestazioni
solistiche "testa-coda", nelle quali il solista è protagonista del
brano
dall'inizio alla fine.
3.
I compensi previsti dal presente articolo non sono computabili
agli
effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
Nota a verbale.
L'introduzione di strumentazioni e apparati elettronici nel contesto
della
produzione
musicale non costituisce presupposto
per
una
diversa
interpretazione delle norme contrattuali vigenti.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
Art. 58 - Registrazione e commercializzazione del prodotto.
1.
Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli
professori
d'orchestra, contemporanee e non contemporanee alle trasmissioni,
possono
essere registrate con qualunque mezzo tecnico.
2.
La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini aziendali
anche
attraverso operazioni di montaggio.
Norma transitoria.
Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96.
ALLEGATO A
MINIMI MENSILI DI STIPENDIO
CATEGORIE
dal 1.1.95
dal 1.1.96
Extra primi violini
Extra primi violoncelli
1a A
2a A
1a B
2a B
1.921.520
1.784.600
1.683.580
1.537.680
1.504.010
1.402.990
1.986.100
1.844.570
1.740.160
1.589.360
1.554.550
1.450.140
Detti minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34 punti
di
contingenza maturati dall'1.2.75 al 31.1.77 e dell'assegno mensile di
cui
alla lett. e), comma 1 dell'art. 11 del CCL 20.5.78; detti minimi
sono
comprensivi altresì dell'elemento distinto dalla retribuzione di
cui
all'art. 6 dell'Accordo interconfederale 4.2.75 previo
riproporzionamento
su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti d'anzianità.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Nel
quadro del vigente sistema di informazione, l'Azienda
esporrà
annualmente alle OO.SS. Nazionali, e per la parte di specifico interesse
a
quelle locali, gli orientamenti relativi all'utilizzazione dei
Complessi
Artistici
anche
per quanto riguarda la loro partecipazione
alla
programmazione radiofonica e/o televisiva.
L'Azienda, nel ribadire la propria volontà di una piena utilizzazione
dei
complessi artistici, conferma che il ricorso agli appalti sarà
effettuato
dopo aver verificato il completo impiego dei complessi stessi,
salvo
specifiche
esigenze artistico-produttive che non sono
diversamente
soddisfacibili; in tal caso sarà data preventiva comunicazione alle
OO.SS.
del ricorso a risorse produttive esterne.
L'Azienda inoltre provvederà a comunicare trimestralmente:
a livello nazionale i dati consuntivi del
straordinario
effettuato da tutti i complessi artistici;
a livello locale i dati consuntivi del
straordinario
effettuato dai singoli complessi.
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lavoro
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