ûûûûû Contratto collettivo di lavoro PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA Roma, 21 dicembre 1995 Il giorno 26 novembre 1997 in Roma tra la Rai-Radiotelevisione Italiana rappresentata dal Direttore Generale Franco Iseppi assistito dal dr. Roberto Di Russo, dal dr. Carlo Scarcia, dal rag. Alessandro Dauri, dal dr. Alessandro Zucca; l'Associazione Sindacale INTERSIND rappresentata dal dr. Pietro Varaldo assistito dal dr. Cesare Stumpo e dall'avv. Carlo Costantini e la Federazione Lavoratori dello Spettacolo rappresentata da per la SLC-CGIL dal Segretario Generale Fulvio Fammoni, dal Vice Segretario Generale Massimo Bordini, dai Segretari Nazionali: Pina Cence, Alberto Di Giovanni, Piero Leonesio, Lucio Muoio, Pino Pagliarani, Claudia Tempestini, Rosario Trefiletti assistiti da Bruno Cosenz e dai prof.: Massimo De Franceschi, Ermanno Franco, Francesco Sanna; per la FISTEL-CISL dal Segretario Generale Fulvio Giacomassi, dal Segretario Generale Aggiunto Franco Domenighini, dai Segretari Nazionali: Daniele Mattaccini, Carlo Lavatelli, Emilio Subacchi, assistiti da Walter D'Avack e dai prof.: Maurizio Pasculli e Fabio Storino; per la UILSIC-UIL dal Segretario Generale Bruno Di Cola, dal Vice Segretario Generale Natalino Palombo, dai Segretari Nazionali: Costantino Marconi, Carlo Rubbiani, Pierluigi Salvagni, Bruno Zino assistiti da Flavio Tomei è stata sottoscritta la stesura del Contratto collettivo di lavoro per i Professori d'Orchestra della società RAI-Radiotelevisione Italiana rinnovato con Accordo del 21 dicembre 1995. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PARTE COMUNE Art. 1 - Applicazione del contratto. 1. di Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina il rapporto lavoro intercorrente fra la RAI-Radiotelevisione Italiana e i professori d'orchestra dipendenti dell'Azienda. 2. Le norme del presente Contratto, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 15, 27, 28, 32 (escl. comma 4), 36 (escl. punto b), 37 e 38 disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e della legge 23.5.77 n. 266 e di quanto previsto al successivo art. 3. Art. 2 - Assunzione. 1. Per l'assunzione dei professori d'orchestra l'Azienda si atterrà alle disposizioni emanate in materia dagli organi competenti nonché a quelle previste dal presente Contratto. 2. L'assunzione deve risultare da atto scritto, il quale trasmesso all'interessato a cura della RAI. è 3. In tale atto devono essere specificati: a) b) c) data di assunzione; categoria alla quale il professore d'orchestra viene assegnato; trattamento economico iniziale. 4. Il professore d'orchestra deve esibire all'atto dell'assunzione: a) libretto di lavoro; b) tessera per le assicurazioni sociali (qualora l'interessato debba esserne in possesso); c) stato di famiglia. obbligatorie 5. La RAI può richiedere: a) b) c) d) il certificato di nascita e di cittadinanza; il certificato penale generale in data non anteriore a 3 mesi; il certificato di sana costituzione fisica; gli eventuali attestati di lavoro. 6. La RAI può inoltre richiedere ai professori d'orchestra: il diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale pareggiato o, in difetto, un titolo di studio equivalente conseguito presso un Istituto musicale estero e riconosciuto valido dalla Repubblica Italiana. 7. e Il professore d'orchestra è tenuto a dichiarare la sua residenza l'indirizzo e il numero telefonico, segnalando per iscritto alla Società ogni successivo cambiamento. 8. di La RAI deve rilasciare al professore d'orchestra una tessera riconoscimento. 9. la Nel quadro delle vigenti disposizioni legislative in materia, per disciplina dei contratti di formazione e lavoro si rinvia alla regolamentazione di cui agli accordi interconfederali vigenti. Nota a verbale. Nell'intento nella di facilitare l'inserimento di portatori di handicap attività lavorativa l'Azienda procederà, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, a rimuovere le barriere architettoniche esistenti e a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati. Art. 3 - Contratto a termine. 1. in Oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni materia, la forma del contratto a tempo determinato può essere adottata in applicazione del comma 1 dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56: a) per una pluralità di programmi e/o esecuzioni anche non consecutivi; b) per l'intera stagione concertistica in relazione a particolari esigenze programmatico-produttive; c) per il periodo necessario per esperire le procedure (concorsi) per l'assunzione di strumentisti nei ruoli d'organico vacanti. 2. Non potrà comunque essere impegnato contemporaneamente nel complesso artistico per i motivi di cui ai punti a), b) e c) un numero di professori d'orchestra superiore al 25% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato in atto alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente. 3. L'Azienda può assumere il professore d'orchestra a tempo determinato; l'assunzione stessa deve risultare da atto scritto. La forma del contratto a termine può essere adottata in caso di sostituzioni temporanee e di assunzioni di elementi aggiunti, nonché per l'eventuale formazione di complessi di musica varia destinati ad integrare, con particolari cicli di programmazioni l'attività dei complessi stabili. 4. Si considera contratto a tempo determinato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine nel caso che si tratti di una rinnovazione stabilita per portare a compimento cicli di programmazioni in riferimento ad una protratta attività delle programmazioni stesse. 5. a Tuttavia le rinnovazioni di cui sopra non possono essere superiori due e la seconda deve avvenire con l'assenso dell'Associazione sindacale che rappresenta i professori d'orchestra. 6. Ai professori d'orchestra, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, viene corrisposta una speciale indennità commisurata al 40% del minimo di stipendio indicato nella tabella di cui all'allegato A, dell'indennità di contingenza e dell'elemento distinto della retribuzione, in sostituzione forfettizzata delle ferie, 13a e 14a mensilità, trattamento di fine rapporto e previdenza. 7. Nelle assunzioni con contratto a termine l'anticipata rescissione del rapporto di lavoro non dovuta a ragioni disciplinari obbliga la parte inadempiente al pagamento, a favore dell'altra parte, della somma che il professore d'orchestra avrebbe percepito dal giorno della interruzione del rapporto fino al termine di scadenza del contratto. 8. Tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali o impreviste, l'Azienda attingerà, preferibilmente, agli idonei risultanti da selezioni appositamente effettuate; resta ferma la possibilità di ricorrere a chiamate dirette di strumentisti non ricompresi nelle graduatorie stesse. 9. La aggiornerà commissione giudicatrice di cui all'art. 7 periodicamente la graduatoria in base all'esito delle nuove selezioni e in base ad una valutazione tecnico-professionale del servizio prestato dai professori d'orchestra già utilizzati. Nota a verbale. I contratti a T.D. stipulati in previsione del punto b) non potranno superare la percentuale massima del 12% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato in atto alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente. Norma transitoria. In fase di prima applicazione le parti si incontreranno per stabilire la calendarizzazione e le modalità per l'individuazione degli idonei. Chiarimento a verbale. 1. Ad inizio stagione l'Azienda comunicherà alle OO.SS. il prevedibile ricorso a contratti a T.D. in relazione al programma annuale. 2. Le parti si riservano di verificare la congruità delle percentuali e della tipologia dei contratti a T.D. di cui ai punti a), b) e c) al termine della stagione. Art. 4 - Assunzioni fuori piazza. 1. Ai professori d'orchestra assunti in Comuni diversi da quelli ove devono prestare la loro opera, la Società provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in seconda classe per via di terra o in classe corrispondente per via di mare. 2. Inoltre l'Azienda corrisponderà, a richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno 3 giorni di retribuzione. 3. In caso di contratto a termine o di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, contemporaneamente alla corresponsione dell'ultima paga saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede. Chiarimento a verbale. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo l'Azienda rimborserà ai professori d'orchestra le spese di trasporto per i seguenti strumenti: contrabbasso, violoncello, arpa, timpani, cassa, basso tuba, controfagotto e per gli altri strumenti di pari volume, nei limiti delle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato. Art. 5 - Periodo di prova. 1. da Il periodo di prova per il professore d'orchestra deve risultare atto scritto e non può avere una durata superiore ai 6 mesi. 2. di Durante risolvere il periodo di prova è in facoltà di entrambe le parti in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità sostitutiva né previdenza aziendale, salvo il diritto del professore d'orchestra di percepire la retribuzione per il periodo di servizio prestato. 3. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il 1° mese, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenziamento avvenga dopo il 1° mese, verrà corrisposta al professore d'orchestra la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina. Saranno altresì corrisposti i compensi per le quote di ferie, 13a e 14a mensilità e, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche la quota di premio di produzione in relazione al periodo di servizio prestato. 4. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il professore d'orchestra si intende riconfermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti gli effetti dal giorno d'inizio del periodo di prova. Chiarimento a verbale. La Commissione giudicatrice del concorso o dell'esame di cui all'art. 7 del presente Contratto può esonerare dal periodo di prova, in base ai risultati dell'esame, elementi che abbiano significativi precedenti lavorativi. Per la risoluzione del rapporto durante il periodo di l'Azienda sentirà il parere delle rappresentanze sindacali. prova Art. 6 - Qualifica impiegatizia. Ai professori d'orchestra dipendenti dall'azienda spetta a tutti gli effetti la qualifica impiegatizia e pertanto verranno applicate tutte le norme emanate o da emanare con leggi ed accordi collettivi per gli impiegati dell'industria, in quanto compatibili con il presente Contratto e con la specialità del rapporto. Art. 7 - Commissioni. 1. In occasione di concorsi, o verifiche di idoneità professionale, vengono istituite commissioni così composte: · · · 1 rappresentante nominato dall'Azienda nell'ambito della struttura; Direttore Artistico; 1 esperto esterno dello strumento nominato dall'Azienda; · i 2 rappresentanti indicati dalla Commissione artistica fra professori d'orchestra con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 2. 1 Alla Commissione parteciperanno senza diritto di voto anche rappresentante della Direzione Personale, Formazione e Organizzazione e 1 rappresentante delle OO.SS. di categoria competenti. 3. di In caso di audizioni la Commissione sarà costituita da 3 membri cui 2 di nomina aziendale e l'altro designato dalla Commissione artistica fra i professori d'orchestra con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 4. Le giornate di impegno dei professori d'orchestra nella Commissione saranno considerate giornate di permesso con assegni. Note a verbale. 1. i In occasione di concorsi, o verifiche di idoneità professionale per professori dell'orchestra leggera, la commissione è così composta: 1 rappresentante nominato dall'Azienda nell'ambito della struttura; il responsabile del Coordinamento dell'Orchestra; 1 esperto esterno dello strumento nominato dall'Azienda; 2 rappresentanti indicati dai professori d'orchestra fra gli strumentisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Nel caso di audizione il rappresentante dei professori d'orchestra viene nominato dall'orchestra stessa. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 8 - Obblighi di lavoro. 1. Il professore d'orchestra è tenuto a suonare gli strumenti indicati nel contratto individuale di lavoro; è parte integrante della prestazione l'obbligo di svolgere con lo strumento principale mansioni differenti previste dal contratto individuale di lavoro e di suonare gli strumenti secondari previsti dagli obblighi assegnati dal contratto collettivo di lavoro; il professore è tenuto a ricoprire tali ruoli ogni qualvolta lo richiedano esigenze aziendali. 2. I professori d'orchestra che ricoprono il ruolo di prima parte sono tenuti ad eseguire gli "a solo" previsti dalla partitura. 3. Il professore d'orchestra è tenuto inoltre, nell'ambito delle sue capacità, a ricoprire ruoli differenti anche fra quelli di cui non abbia l'obbligo nel contratto, qualora gli venga richiesto dalla Azienda. 4. Nel caso in cui al professore d'orchestra venga richiesta una prestazione in uno strumento particolare che è in grado di suonare ma di cui non ha l'obbligo e non è in possesso dello strumento, l'onere dell'acquisto o dell'affitto dello strumento è a carico dell'Azienda. 5. il In nessun professore caso prestazioni effettuate con d'orchestra non ha l'obbligo strumenti possono essere di cui prese in considerazione ai fini di procedimenti di verifica professionale. 6. Il professore d'orchestra è tenuto ad effettuare, quando è possibile, prestazioni sia in scena che fuori scena, a collaborare nella esecuzione di musiche di palcoscenico (comprese eventuali prestazioni in costume e fuori scena) e ad indossare gli abiti prescritti dalla Azienda per gli spettacoli, le riprese video, gli eventuali servizi promozionali, ecc.). Nota a verbale. 1. I professori dell'orchestra leggera sono inoltre tenuti: in a rendere la prestazione con l'utilizzo delle "cuffie" anche occasione di sovrapposizione di brani; ad indossare gli abiti particolari scelti di volta in volta; a rendere prestazioni "di banda" anche in ambienti diversi dai consueti; ad effettuare prestazioni canore a prescindere dalle attitudini dei singoli professori d'orchestra; a partecipare attivamente all'insieme della trasmissione dialogando, ove richiesto, con i conduttori, con eventuali ospiti nonché con il pubblico. Potranno anche essere richiesti interventi nell'ambito della presentazione degli eventuali sponsor pubblicitari della trasmissione. Saranno altresì tenuti a partecipare ad altri momenti della trasmissione secondo le modalità che saranno di volta in volta comunicate. 2. i Le parti si incontreranno entro il 28.2.96 per individuare cosiddetti "a solo storici" al fine di valorizzarne la prestazione. Art. 9 - Verifica professionale. 1. Fermo restando il carattere di eccezionalità del ricorso a verifiche professionali, qualora a giudizio della Direzione dell'Orchestra le prestazioni del professore d'orchestra risultino carenti sul piano della professionalità in relazione al ruolo principale ricoperto, la Direzione dell'Orchestra comunicherà all'interessato i circostanziati rilievi critici riferiti all'attività svolta in un arco temporale significativo in termini di numero di prestazioni rese; trascorso un periodo non inferiore a 2 mesi - destinato al miglioramento artistico dello strumentista senza che le prestazioni si siano attestate sui necessari livelli di professionalità, il professore d'orchestra si sottopone a verifica da parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 7. 2. Lo strumentista, in tutte le fasi sopra descritte, potrà farsi assistere da un rappresentante della Commissione artistica o da un rappresentante sindacale. 3. La Commissione esaminatrice esprimerà a suo insindacabile giudizio: a) la conferma dell'interessato nelle sue mansioni; b) la conferma temporanea dell'interessato nelle sue mansioni per 4 mesi, escluse le eventuali ferie, trascorsi i quali dovrà sottoporsi a una nuova verifica; c) l'idoneità del professore d'orchestra allo svolgimento di mansioni di livello professionale inferiore a quello di appartenenza. Il professore d'orchestra cui - sussistendo il relativo posto vacante in organico - vengano assegnate tali nuove mansioni conserva il trattamento economico precedente, l'eccedenza di tale trattamento rispetto a quello riferito al nuovo livello di inquadramento costituisce assegno 'ad personam' riassorbibile in occasione di futuri aumenti retributivi; d) l'inidoneità del professore d'orchestra allo svolgimento delle mansioni professionali artistiche. 4. Nell'ipotesi di cui al punto c), qualora non sussistano posti vacanti, e di cui al punto d), l'Azienda si impegna ad assegnare al professore d'orchestra nuove e diverse mansioni garantendo un inquadramento nell'ambito del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai non inferiore alla classe n. 4 di retribuzione. Chiarimento a verbale. 1. In relazione a quanto previsto ai punti c) e d) la differenza dei minimi tabellari verrà riassorbita solo in occasione di passaggi alla categoria superiore. 2. Il miglioramento artistico può essere sostenuto anche da specifici interventi aziendali, di natura formativa, ove richiesti dallo strumentista. In tal caso gli interventi stessi saranno concordati tra le parti. Nota a verbale. La Commissione esaminatrice concorderà le modalità della verifica, avuto riguardo al ruolo contrattualmente e abitualmente ricoperto dallo strumentista. Art. 10 - Passaggio di categoria e mutamento di mansioni. 1. a Il professore d'orchestra può essere assegnato temporaneamente ruolo diverso da quello per il quale è stato scritturato, purché di pari o superiore categoria e sempre che ciò non comporti peggioramento economico o menomazione morale, oppure mutamento sostanziale della sua posizione. 2. Al professore d'orchestra che sia chiamato a sostituire temporaneamente altro elemento di categoria superiore, deve essere corrisposto per tutta la durata della sostituzione, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza fra il minimo di paga giornaliera della categoria superiore alla quale è temporaneamente assegnato e il minimo della propria categoria. 3. Dopo 3 mesi di ininterrotto disimpegno delle mansioni di categoria superiore, l'Azienda è tenuta ad assegnare il professore a questa categoria, salvo che egli abbia sostituito per i periodi determinati dagli articoli relativi un elemento assente con diritto alla conservazione del posto. 4. il In caso di passaggio definitivo alla categoria superiore professore ha il diritto al minimo della nuova categoria più gli aumenti d'anzianità, già conseguiti e calcolati ai sensi dell'art. 20 sui minimi delle precedenti categorie in cui sono maturati. 5. Qualora percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma precedente, uno stipendio di fatto superiore, manterrà la differenza quale merito della nuova categoria. 6. Quando il ruolo di prima parte non è assegnato a due professori d'orchestra il professore d'orchestra che ha l'obbligo contrattuale di sostituire la prima parte acquista il diritto al passaggio alla categoria per la quale che ha l'obbligo dopo 5 anni dall'assegnazione dell'obbligo stesso. 7. Il passaggio di categoria può non comportare l'attribuzione del ruolo superiore e pertanto il professore d'orchestra mantiene il ruolo orchestrale attribuitogli anteriormente al passaggio di categoria. Chiarimenti a verbale. 1. La clausola di cui al comma 1 non ostacola l'eventuale passaggio del professore d'orchestra dalla sua categoria ad altra inferiore, purché ciò avvenga a sua richiesta. 2. In tal caso però il professore d'orchestra conserverà lo stipendio di fatto già percepito, considerandosi quale aumento di merito della nuova categoria la differenza tra il nuovo minimo più gli scatti già maturati nella precedente categoria e il suddetto stipendio di fatto. Art. 11 - Suddivisione e utilizzazione del compenso orchestrale. I complessi artistici, in relazione a particolari esigenze organizzativoproduttive possono essere suddivisi in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento parallelo di diverse attività artistiche. Art. 12 - Riposo settimanale. 1. I professori riposo settimanale. d'orchestra hanno diritto a un giorno di 2. Il giorno destinato a riposo settimanale viene prefissato mensilmente e indicato in apposita tabella. 3. La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della settimana solo per speciali e constatate esigenze; in tal caso, al professore d'orchestra spetta la maggiorazione di retribuzione giornaliera prevista per il lavoro festivo, fermo restando il diritto a un giorno di riposo compensativo da fissare entro i 7 giorni successivi. 4. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà della Azienda, si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche dell'Azienda. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo. 5. In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere più di 2 e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione. 6. In nessun essere rinunciato. caso, a norma di legge, al giorno di riposo può Art. 13 - Giorni festivi. 1. a) le Sono considerati giorni festivi: le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni e altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da b) disposizioni di legge o da accordi sindacali; le seguenti solennità: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Natale; 26 dicembre - S. Stefano; giorno di Pasqua; Lunedì di Pasqua; Festa del Patrono locale. 2. Il professore d'orchestra che sia chiamato ad eseguire una prestazione nei giorni sopra elencati percepisce, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari alla retribuzione della prestazione stessa maggiorata dell'80%, ovvero, in luogo del compenso di cui sopra, l'Azienda può concedere un giorno di vacanza compensativo. 3. Nel caso venga richiesta anche una seconda prestazione, essa viene retribuita con le norme di cui al capoverso precedente e per tale seconda prestazione non può essere concessa vacanza compensativa. 4. Per quanto riguarda le festività nazionali e il trattamento relativo, resta in vigore quanto stabilito dalle vigenti disposizioni o quanto potrà eventualmente venire stabilito da disposizioni successive. 5. Nelle seguenti giornate: 1) 2) 3) 4) 24 dicembre 31 dicembre Venerdì Santo Commemorazione dei Defunti può essere richiesta una sola prestazione; seconda prestazione sarà considerata prova straordinaria. l'eventuale 6. Il professore d'orchestra che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad altro giorno di riposo compensativo di quello settimanale che sarà fissato entro 10 giorni successivi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il professore d'orchestra abbia in quella settimana il riposo fissato alla domenica. Qualora il professore d'orchestra presti la sua opera in un giorno di riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve essere di regola fruito entro 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo tra le parti. 7. Si ammette il mezzo riposo compensativo per le mezze giornate di cui sopra ove coincidano col giorno di riposo infrasettimanale (1). Nota a verbale. A norma del DPR 28.12.85 n. 792, la "Festa del Patrono locale" la città di Roma è fissata il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo). Vedasi anche Accordo interconfederale 3.12.54 in materia di festività coincidenti con la domenica. per Art. 14 - Ferie. 1. è Al professore d'orchestra per ogni anno di servizio prestato concesso un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 30 giorni lavorativi. 2. il In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata professore d'orchestra ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso. 4. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non può avere inizio nei giorni festivi o in giorni di riposo settimanale. 5. da Nel fissare il periodo di godimento delle ferie sarà tenuto conto parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dei professori d'orchestra. 6. Qualora, durante il godimento delle ferie, il professore d'orchestra si ammali per la durata di almeno 4 giorni, la malattia interrompe le ferie, purché il professore d'orchestra dia immediatamente comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa. 7. In caso di malattia o infortunio che non abbiano reso possibile l'inizio o il godimento integrale delle ferie, il godimento di esse potrà aver luogo a guarigione avvenuta, anche entro il 1° semestre dell'anno successivo. 8. Le giornate con orario dimezzato di cui al comma 5 all'art. 13 agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi. Chiarimenti a verbale. 1. Le parti concordemente riconoscono che le ferie nella misura prevista dal presente articolo sono state concesse in vista dell'impossibilità di utilizzare il complesso, di cui i singoli professori d'orchestra fanno parte, senza la presenza di tutti i suoi membri. 2. Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al professore d'orchestra che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni, il periodo di ferie previsto dal presente articolo dovrà essere diviso per 1,2. Art. 15 - Trasferimenti. 1. L'Azienda ha facoltà di trasferire il professore d'orchestra in altra Sede diversa da quella in cui presta la sua opera. 2. il Il professore d'orchestra che non accetti il trasferimento e per quale si proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, mantiene il diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso. 3. I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle indennità qui di seguito specificate: a) rimborso delle spese effettive di viaggio, percorrendo la via più breve, con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di missione. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i congiunti o conviventi a carico; b) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei bagagli, preventivamente concordata con la Società; c) rimborso dell'eventuale perdita di pigione, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto, con una misura massima di 6 mesi; d) diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre corrisposta la diaria intera per il coniuge e per ogni altro congiunto o convivente o a carico. 4. Quando il trasferimento avvenga a domanda del professore d'orchestra, l'Azienda è tenuta a corrispondere solamente l'importo delle spese di viaggio per il professore d'orchestra e per i congiunti o conviventi a carico ai sensi del punto a) sopra indicato e il rimborso delle spese di bagaglio preventivamente concordate con l'Azienda. 5. In caso di licenziamento o di dimissioni entro 10 anni dal trasferimento, il professore d'orchestra trasferito avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i congiunti a carico per il ritorno nella precedente località di residenza e al rimborso delle spese per il trasporto di mobilio preventivamente concordate. 6. a Lo stesso trattamento sarà applicato ai congiunti o conviventi carico in caso di morte del professore d'orchestra. 7. in Tuttavia, in caso di dimissioni oltre i 10 anni o di licenziamento tronco, il rimborso delle spese di trasporto dei mobili potrà essere limitato soltanto ad un concorso nelle spese, graduato a seconda della gravità della causa che ha dato luogo alle dimissioni o al licenziamento in tronco. 8. al Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato professore d'orchestra con un preavviso di almeno 1 mese. Dichiarazione a verbale. Le ragioni addotte dal professore d'orchestra che rifiuti il trasferimento saranno esaminate d'accordo tra l'Azienda e le rappresentanze sindacali. Art. 16 - Trasferte. 1. Al professore d'orchestra inviato in missione temporanea compete l'indennità di trasferta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi. 2. Qualora si tratti di missioni a lunga durata con residenza ininterrotta presso una stessa località, al professore d'orchestra compete per i primi 45 giorni di missione l'indennità di trasferta prevista per i viaggi occasionali e per i successivi l'indennità stessa nella misura prevista per coloro che compiono professionalmente viaggi. 3. Gli importi stabiliti dai predetti accordi sono comunque computabili agli effetti di alcun e/o contrattuale. integrativi istituto non legale Art. 17 - Provvedimenti disciplinari. 1. a Le mancanze dei professori d'orchestra possono essere punite, seconda delle loro gravità, come segue: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni; 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 5 a 10 giorni; 6) licenziamento senza preavviso. 2. La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tale rilievo da non trovare adeguata sanzione in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare si applicherà nei casi nei quali nei fatti che abbiano determinato il licenziamento sia configurabile l'ipotesi del delitto così come inteso dalle vigenti leggi. 3. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il professore d'orchestra. 4. di Le mancanze, salvo quelle per le quali è previsto il provvedimento cui al punto 1), devono essere tempestivamente contestate per iscritto al professore d'orchestra il quale, entro 5 giorni, potrà apportare le sue ragioni avvalendosi eventualmente dell'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 5. Esaurita tale fase, l'Azienda ove intenda adottare uno dei provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) ne darà preavviso al professore d'orchestra, il quale, entro 5 giorni, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, potrà produrre nuovi elementi. 6. i Esperita tale procedura, l'Azienda ove ritenga sussisterne presupposti, procederà all'adozione del provvedimento. STIPENDIO - RETRIBUZIONE INDENNITA' Art. 18 - Minimi di stipendio. I minimi mensili di stipendio sono quelli indicati nella tabella cui all'allegato A. di Art. 19 - Definizione dello stipendio e della retribuzione. 1. A tutti gli effetti dei seguenti elementi: a) b) c) per stipendio si intende il complesso minimo della categoria cui il professore d'orchestra è assegnato; aumenti di anzianità di cui al comma 1 dell'art. 20; aumenti di merito. 2. Gli aumenti di merito restano fino a concorrenza; assorbiti in caso di passaggio di categoria dal minimo della categoria superiore; non sono invece assorbiti in caso di aumento dei minimi. 3. Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo dello stipendio come sopra specificato e di tutti i compensi, premi e provvigioni che abbiano carattere continuativo, compresa l'indennità di contingenza. 4. Per quanto riguarda le indennità, valgono le nei singoli articoli che le costituiscono. norme fissate 5. L'indennità di contingenza resta regolata dalle disposizioni legislative e dalle norme stabilite e da stabilirsi per questo istituto tra le Confederazioni competenti. 6. I compensi per qualsiasi tipo di lavoro reso in prolungamento dei servizi nonché i compensi corrisposti per il lavoro reso nelle cosiddette prove straordinarie per i terzi servizi non sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) delle ferie e di ogni altro istituto legale e/o contrattuale salvo quanto appresso previsto: per i soli lavoratori che abbiano effettuato almeno 85 prove straordinarie mensili i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto. Nota a verbale. 1. L'ex aumento per anzianità di categoria di cui alle norme transitorie dell'art. 20 rientra, a tutti gli effetti, tra le voci retributive costitutive dello stipendio. 2. In relazione a quanto previsto ai commi 3 e 4, le indennità mensili e i compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o esclusa l'incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, si intendono utili ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 3. In riferimento a quanto previsto nell'ultimo capoverso del comma 6 del presente articolo, le assenze per i singoli periodi di malattia o di infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre. Chiarimento a verbale. L'Azienda si impegna a riconoscere all'atto dell'assunzione al professore d'orchestra proveniente da altri Enti o Istituzioni musicali un aumento retributivo equivalente agli "scatti d'anzianità" già maturati presso i predetti Enti. Art. 20 - Aumenti periodici d'anzianità. 1. I professori d'orchestra allo scadere di ogni biennio, con un massimo di 5 bienni per quelli assunti dal 21.12.95 hanno diritto a un aumento nella misura di seguito indicata, con riferimento alla loro categoria di appartenenza: CATEGORIE Extra primi violini Extra primi v.celli 1a A 2a A 1a B 2a B 2. a I predetti 1.1.95 1.1.96 109.076 102.230 97.179 89.884 88.201 83.150 112.305 105.229 100.008 92.468 90.728 85.507 aumenti decorrono dal 1° giorno del mese quello in cui si compie il biennio di anzianità. successivo 3. In caso di successive variazioni dei minimi tabellari mensili, l'aumento per anzianità verrà rivalutato di un importo pari 5% dell'incremento dei minimi stessi. al Norme transitorie. 1. Per i professori d'orchestra in servizio alla data di sottoscrizione del presente Contratto restano in vigore le norme previste dal CCL 9.5.90 relativamente alla maturazione dell'aumento supplementare in occasione del compimento del 25° anno di servizio e il limite degli aumenti biennali di cui al comma 4 dell'art. 9 del citato CCL 9.5.90. 2. Per i professori d'orchestra che godono dell'importo pari all'aumento per anzianità e classe di cui al CCL 6.10.80 l'importo stesso sarà rivalutato del 6% degli incrementi dei minimi e con decorrenza prevista per gli incrementi stessi. Chiarimento a verbale. Gli aumenti periodici di anzianità maturati anticipatamente all'1.2.80 sono calcolati sulla base di quanto previsto in calce all'allegato b) del CCL 6.10.80. Art. 21 - Prolungamenti. In caso di prolungamento dei servizi o delle prestazioni vengono corrisposti, oltre alla retribuzione normale, i seguenti compensi: per il prolungamento da 6 a 35 minuti: la retribuzione spettante per un'ora di prestazione maggiorata del 40%; per il prolungamento oltre i 35 minuti: la retribuzione spettante per un'ora di prestazione maggiorata dell'80%. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 22 - Prove straordinarie. 1. in Qualora l'Azienda richieda una o più prove straordinarie non prolungamento dei servizi ordinari, viene corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari al 70% della retribuzione giornaliera. Qualora la prestazione sia resa dopo le ore 24 tale compenso è fissato nel 100% della retribuzione stessa. 2. La durata massima della prova straordinaria è di 3 ore. Chiarimenti a verbale. La presente norma trova applicazione per l'orchestra leggera quando nella stessa giornata siano state rese le prestazioni ordinarie. In questo caso la durata massima della prova straordinaria è di 2 ore. Art. 23 - Ore viaggio. Le ore trascorse in viaggio dal professore dell'orchestra, per ragioni di servizio, che - da sole o in aggiunta agli eventuali servizi o prestazioni - eccedono la durata delle prestazioni ordinarie giornaliere, sono compensate con una quota oraria pari alla retribuzione mensile dell'interessato, rilevata al 31.12.94, divisa per 173. Nota a verbale. Per i professori d'orchestra assunti dall'1.1.95 la retribuzione utile per il calcolo della quota oraria è quella in vigore alla data del 31.12.94 per la corrispondente categoria di inquadramento. Art. 24 - Indennità di mensa. 1. L'indennità di mensa è fissata nella misura di £. 180 giornaliere. 2. L'indennità di mensa è regolata inoltre dall'Accordo interconfederale 20.4.56. Art. 25 - Tredicesima mensilità. 1. Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'Azienda corrisponde al professore d'orchestra una 13a mensilità pari alla retribuzione globale mensile. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Dichiarazione a verbale. Entro il 12 dicembre l'Azienda corrisponderà al professore d'orchestra un anticipo della 13a mensilità, pari a una mensilità dello stipendio individuale, che sarà conguagliato sulle competenze dello stesso mese. Art. 26 - Quattordicesima mensilità. 1. al Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda corrisponde professore d'orchestra una 14a mensilità pari alla retribuzione globale mensile. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Chiarimento a verbale. Agli effetti della 14a mensilità l'anno va dal 1° luglio al 30 giugno. Art. 27 - Premio di produzione. 1. Con le competenze del mese di aprile verrà corrisposto ai professori d'orchestra in servizio a tempo indeterminato un "premio di produzione" annuo, articolato in una parte fissa e una parte variabile, nelle misure di seguito indicate. a) parte fissa. CATEGORIE Extra primi violini Extra primi violoncelli 1a A 2a A 1a B 2a B b) da aprile 1995 da aprile 1996 1.273.170 1.210.970 1.165.000 1.098.690 1.083.440 1.037.570 1.325.330 1.259.400 1.210.680 1.140.410 1.124.250 1.075.640 parte variabile. CATEGORIE Extra primi violini Extra primi violoncelli 1a A 2a A 1a B 2a B da aprile 1993 1.553.000 1.442.300 1.360.700 1.242.800 1.215.600 1.133.900 2. La parte variabile del premio di produzione è determinata sulla base di parametri oggettivi che tengano conto: della presenza; del conseguimento dei risultati di produttività del lavoro, rispetto ai quali dovranno risultare neutrali i fattori non correlabili all'attività del professore d'orchestra; dell'efficienza organizzativa. 3. è La corresponsione della parte variabile del premio di produzione legata al conseguimento di un incremento annuo di produttività aziendale dell'1,50% rispetto all'anno solare precedente. 4. Nel caso si registri detto incremento, sarà corrisposto l'intero importo di cui al precedente punto b) al professore d'orchestra che non abbia effettuato, nel corso dell'anno solare di riferimento, assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi. Qualora dette assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale della parte variabile del premio di produzione sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il seguente criterio: - assenze di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo; assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12; assenze superiori ai 3 giorni: riduzione del premio di 1/12. 5. Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i permessi di cui al comma 1 dell'art. 20, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatorio per maternità. 6. La parte variabile del premio di produzione non è computabile agli effetti di alcuni istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto. 7. Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno. Chiarimento a verbale. Agli effetti 30 aprile. del premio di produzione l'anno va dal 1° maggio al Art. 28 - Assegno di nuzialità. 1. su Ai professori presentazione di d'orchestra che contraggono matrimonio, domanda e dei documenti probatori viene concesso un assegno di nuzialità pari all'80% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio fino a 5 anni e il 160% per una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un'anzianità di servizio superiore a 5 anni. 2. In caso di matrimonio tra due dipendenti dell'Azienda l'assegno intero è corrisposto al coniuge che percepisce lo stipendio maggiore mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro coniuge. Nota a verbale. Il calcolo dell'80% e del 160% dello stipendio individuale, previsto dal presente articolo, sarà effettuato detraendo dallo stipendio stesso l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80. Art. 29 - Indennità per rimborso spese professionali. 1. Tenuto conto delle spese che gravano sul professore d'orchestra per la manutenzione degli strumenti e per la necessità del mantenimento dell'abito particolare che in determinati casi la prestazione in pubblico comporta, al professore d'orchestra viene corrisposta una indennità mensile di £. 106.000 (£. 110.000 dall'1.1.96). 2. Per le arpe e i timpani e per coloro che hanno in continuità l'obbligo di altri strumenti l'indennità suddetta è di £. 127.500 (£. 132.000 dall'1.1.96). 3. L'indennità rimborso spese professionale non agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. è computabile Note a verbale. 1. si 2. la Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli strumenti rinvia agli accordi aziendali. Fermi restando i criteri di corresponsione in atto, le spese per manutenzione ordinaria per gli strumenti, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione fino ad un importo massimo di £. 567.000 (£. 590.000 dall'1.1.96). 3. L'Azienda provvederà all'acquisto dell'abito di scena rinnovandolo ogni 5 anni. Art. 30 - Malattia e infortunio sul lavoro. 1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia l'Azienda conserverà il posto al professore d'orchestra per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi. 2. Scaduto il periodo di conservazione del posto, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al professore d'orchestra il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. 3. il Qualora l'Azienda proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro rapporto stesso rimane sospeso. 4. ad Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente infortunio sul lavoro o a malattia professionale, l'Azienda corrisponderà al professore d'orchestra la retribuzione intera fino alla guarigione clinica. 5. Il professore d'orchestra assente per malattia deve notificare la sua assenza secondo quanto previsto all'art. 35. 6. L'Azienda ha il diritto di far constatare secondo le norme di legge la malattia del professore d'orchestra tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito riprenda eventualmente servizio. Il professore d'orchestra non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti sotto pena di perdere i benefici del trattamento. 7. il Il professore d'orchestra assente per malattia non può lasciare suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come, ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione dell'Azienda, in caso di espressa autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del professore d'orchestra. 8. 1° Il professore d'orchestra assente per malattia è tenuto sin dal giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo: - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il professore d'orchestra che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 7 non possa .... tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. Resta inteso che qualora in materia dovesse intervenire il legislatore con diverse indicazioni di legge, queste saranno immediatamente recepite con una apposita modifica del disposto contrattuale. 9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il professore d'orchestra adibendolo a mansioni confacenti con la sua ridotta capacità lavorativa. Nota a verbale. Le parti convengono che in caso di malattia del professore d'orchestra in missione in Paesi extra CEE, l'Azienda provvederà, dietro presentazione di idonea certificazione, al rimborso delle spese mediche sostenute. ASSENZE DAL SERVIZIO - MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO - MATERNITA' Art. 31 - Gravidanza e puerperio. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni della legge 30.12.71 n. 1204. 2. In sostituzione di quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 4 della precitata legge, l'Azienda consentirà l'astensione dal lavoro della lavoratrice per periodo di 4 mesi successivi alla data del parto. Tale maggior periodo assorbe quello eventualmente concesso a norma dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 della legge sopracitata. 3. di L'Azienda astensione corrisponderà alla lavoratrice, durante i dal lavoro fissati dalle lett. a) e b) del detto periodi art. 4 e durante il periodo previsto dal comma 2 del presente articolo, un'indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando a tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore. fino Art. 32 - Permessi e aspettativa. 1. Al professore d'orchestra che ne faccia domanda l'Azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata per giustificati motivi, con la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie. 2. Al professore d'orchestra può essere concesso per giustificati motivi privati un periodo di aspettativa ...... ad un anno, restando esclusa per tale periodo la corresponsione della retribuzione ferma restando la decorrenza dell'anzianità. Tale aspettativa sarà concessa, a richiesta del professore d'orchestra, anche nel caso in cui alla scadenza del periodo utile per la conservazione del posto (in caso di malattia di cui all'art. 24) il professore d'orchestra non sia clinicamente guarito e abbia necessità di cure. 3. Nel caso di aspettativa se il professore d'orchestra usa della aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla e, nel caso di cui al comma 2, presta, senza autorizzazione della Azienda, propria opera in altri complessi artistici, il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa. 4. I professori d'orchestra studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale diritto. 5. a Nel corso di ciascun anno il professore d'orchestra potrà fruire, richiesta in sostituzione delle festività religiose soppresse cui all'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54, di giorni 4 di permessi retribuiti. di Tali giornate di permesso verranno godute dall'intero complesso in uno o più periodi compatibilmente con le esigenze di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso debbono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, qualora non sia stato possibile concederle al complesso entro tale data, le eventuali giornate di permesso non fruite potranno essere godute, in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo. Chiarimento a verbale. In considerazione dell'impossibilità di utilizzare il complesso senza la presenza di tutti i suoi componenti, i 4 giorni di cui al comma 5 del presente articolo vengono concessi nell'intera misura indipendentemente dall'effettivo servizio prestato dai lavoratori nel corso dell'anno solare e fruiti preferibilmente unitamente alle ferie. Art. 33 - Licenze straordinarie. 1. 20 In caso di matrimonio saranno concessi al professore d'orchestra giorni lavorativi della retribuzione. di licenza straordinaria con decorrenza 2. Al professore d'orchestra colpito da grave lutto sarà concesso un periodo minimo di licenza di 10 giorni con decorrenza della retribuzione. 3. di familiare lavorativi Ai professori d'orchestra che si assentino dal servizio per visita leva seguita dalla ripresa del servizio viene conservata la retribuzione per il periodo dell'assenza fino ad un massimo di 10 giorni. 4. Al professore d'orchestra che in occasione della nascita di figli chieda di essere lasciato libero dal servizio sarà accordato un permesso con assegni di 2 giorni. Ai fini della corresponsione degli assegni il professore d'orchestra dovrà esibire il certificato di nascita. Chiarimento a verbale. La norma relativa alla licenza matrimoniale non si applica ai professori d'orchestra scritturati a termine per periodi inferiori ai 5 mesi. Art. 34 - Servizio militare. 1. a La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende, termini di legge, il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e il professore d'orchestra ha diritto alla conservazione del posto. 2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli effetti dell'anzianità. 3. in Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio licenza illimitata in attesa di congedo il professore d'orchestra, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto. 4. il In caso di richiamo alle armi, al professore d'orchestra compete trattamento economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo. Peraltro per quei richiami che siano contenuti entro un massimo di 3 mesi l'Azienda corrisponderà al professore d'orchestra la retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo anzidetto, provvedendo al conguaglio con le competenze militari spettantigli. Chiarimento a verbale. Il professore d'orchestra viene assegnato a sede diversa considerarsi trasferito. che rientra dal servizio da quella di provenienza, militare e deve Art. 35 - Assenze. Salvo giustificati motivi di impedimento, tutte le assenze debbono essere comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del turno di lavoro del giorno di assenza, e comunque entro la prima ora del turno stesso; le relative giustificazioni debbono pervenire alla Direzione entro il mattino successivo al 1° giorno di assenza. Art. 36 - Assicurazioni per infortuni. L'Azienda, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i professori d'orchestra per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale, in modo che sia garantito: a) il per il rischio professionale, un indennizzo di £. 50.000.000 per caso di morte e di £. 60.000.000 per il caso di invalidità permanente totale; b) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari a £. 5.000.000 per il caso di morte e di £. 6.000.000 per il caso di invalidità permanente totale; fermo restando, per il caso di invalidità permanente parziale, un indennizzo proporzionale ai massimali di cui sopra. Nota a verbale. Il massimale di cui al punto a) del presente articolo viene elevato a £. 80.000.000 in caso di morte e a £. 100.000.000 in caso di invalidità permanente totale per i rischi derivanti dall'uso ricorrente delle "cuffie" richiesto dall'Azienda ai lavoratori dei complessi di musica leggera. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 37 - Previdenza aziendale. 1. di A favore del professore d'orchestra è istituito un trattamento previdenza mediante accreditamenti e versamenti mensili, rispettivamente a carico dell'Azienda e del professore d'orchestra nella misura seguente: 1) accreditamenti (a carico dell'Azienda): il 6,70% dello stipendio individuale mensile; 2) versamenti (a carico del professore d'orchestra): il 2,60% dello stipendio individuale mensile. 2. di La liquidazione per intero del conto nominativo individuale previdenza spetta: a) al professore d'orchestra che lasci il servizio per qualsiasi causa, salvo che questi, avendone diritto, opti per il trattamento pensionario integrativo; b) di al professore d'orchestra che, a seguito di novazione del rapporto lavoro per mutamento di mansioni, perda il diritto all'applicazione del presente contratto di lavoro e, conseguentemente, all'incremento del fondo di previdenza previsto dal presente articolo. Ciò sempre che, a seguito della novazione del rapporto, al professore d'orchestra competa un diverso e particolare trattamento previdenziale obbligatorio. Chiarimento a verbale. Le parti si sono date atto che l'Azienda conserverà 'ad personam' gli importi di accreditamento mensile risultanti alla data del 31.12.68 qualora risultassero superiori a quelli derivanti dal riproporzionamento, avvenuto in pari data, delle precedenti aliquote; l'impegno in parola ha valore fin tanto che non saranno mutate le aliquote del 6,70% e 2,60%. Note a verbale. a) Il calcolo del 6,70% (accreditamenti) e del 2,60% (versamenti) previsti ai punti 1 e 2 del comma 1 del presente articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio individuale mensile l'importo corrispondente a 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80. L'accreditamento del 6,70% di cui al comma 1 non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. b) In applicazione dell'Accordo 18.12.89 di cui all'allegato C), che è parte integrante del presente Contratto, l'Azienda verserà mensilmente alla Cassa di Previdenza Integrativa dei Dipendenti della RAIRadiotelevisione Italiana (CRAIPI) i contributi di cui al comma 1 del presente articolo. c) Al fine di prefissare uno strumento di intervento a carattere collettivo, finalizzato ad una forma di tutela assistenziale; per l'anno 1991 l'Azienda concorrerà con £. 500.000 erogabili entro il 31 gennaio di ciascun anno per ciascun professore d'orchestra con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale data che abbia aderito al "Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti RAI" (FASI-RAI) istituito con Accordo 20.2.91. Il contributo di cui sopra non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. Art. 38 - Preavviso di licenziamento e dimissioni. 1. Salvo il caso di licenziamento di cui all'art. 17 del presente Contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: 2. il mesi mesi mesi mesi mesi Per 1 2 3 4 5 i per per per per per i i i i i lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori professori con con con con con anzianità anzianità anzianità anzianità anzianità fino a 2 anni; da 2 anni a 4 anni; da 4 anni a 7 anni; da 7 anni a 10 anni; oltre i 10 anni. d'orchestra con oltre 20 anni di servizio preavviso è di 7 mesi. 3. I termini di sono ridotti alla metà. preavviso dovuti dal professore dall'orchestra 4. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. 5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. 6. al L'Azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto professore d'orchestra un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 7. di E' in facoltà del professore d'orchestra che riceve la disdetta troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell'anzianità. 9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso l'Azienda deve concedere al professore d'orchestra dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi saranno stabiliti d'accordo con l'Azienda in rapporto alle esigenze di servizio. 10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto. 11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del professore d'orchestra per cause attribuibili all'Azienda così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, spetta al professore d'orchestra anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età. 1. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del limite di età previsto dalle norme legislative in vigore. 2. età Cessano dal servizio il giorno del compimento del limite di previsto dalle norme legislative in vigore le donne che intendono avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Si applicano altresì le norme di cui all'art. 6 della legge 26.2.82 n. 54, nonché le norme di cui alla legge n. 407/90, così come modificate dalla legge n. 503/92 e successive ulteriori modificazioni. Nota a verbale. In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, la facoltà di cui al comma 2 di risolvere il rapporto di lavoro va esercitata almeno 2 mesi prima del compimento del limite di età previsto dalle norme in vigore. Art. 40 - Trattamento di fine rapporto. Alla risoluzione del rapporto il professore d'orchestra ha diritto di percepire il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29.5.82 n. 297. Nota a verbale. 1. di Per i professori dell'orchestra in forza all'Azienda alla data stipulazione del Contratto 6.10.80 il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza sulla base delle norme previste dal presente articolo e dall'importo eventualmente già corrisposto a titolo di anticipazione ai sensi dell'Accordo 6.10.80. 2. Alle indennità di fine rapporto liquidate dopo 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero, in caso di decesso del professore d'orchestra dalla data di presentazione da parte degli aventi diritto dell'idonea documentazione, verranno riconosciuti gli interessi legali a partire dal 1° giorno di decorrenza dei termini sopra indicati. Dichiarazione a verbale. L'Azienda annualmente comunicherà al professore d'orchestra l'ammontare dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato. Art. 41 - Certificato di servizio. In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, l'Azienda è tenuta a rilasciare al professore d'orchestra, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso l'Azienda stessa, della natura delle attribuzioni disimpegnate e della categoria di appartenenza. Art. 42 - Trapasso e cessione dell'azienda. Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'Azienda in qualsiasi modo non risolvono di per sé il contratto d'impiego e il personale ad essa adibito conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovi titolari. NORME FINALI Art. 43 - Decorrenza e durata. 1. ha In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93 il CCL durata quadriennale parte retributiva. 2. a Il per la parte normativa e biennale per presente CCL decorre dal 1° gennaio 1995 ed avrà vigore la fino tutto il 31 dicembre 1998; per la parte economica il 1° biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996. 3. Esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non verrà disdettato dalle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza. 4. Copia del ogni lavoratore. presente contratto deve essere consegnata ad Art. 44 - Condizioni più favorevoli. 1. i Il presente Contratto uniforma, assorbe e sostituisce tutti precedenti Contratti collettivi vigenti in materia. 2. Nei confronti dei singoli rimangono in vigore le eventuali condizioni più favorevoli in atto. 3. Ai professori d'orchestra saranno altresì applicate le eventuali nuove norme di legge e di accordi sindacali per la generalità dell'industria determinanti condizioni più favorevoli, salvo quanto previsto alla successiva clausola transitoria. Clausola transitoria. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei nuovi minimi e delle nuove norme concordate in sede di stipulazione del presente Contratto saranno assorbiti, fino a concorrenza del rispettivo importo, da eventuali ed analoghe corresponsioni che dovessero in seguito intervenire in forma di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative e di qualunque altro provvedimento estensibile al personale della RAI. NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI DELL'ORCHESTRA SINFONICA Art. 45 - Categorie. 1. Le categorie di inquadramento dei professori dell'Orchestra Sinfonica sono stabilite come segue: Categoria extra: 1° violino - 1° violoncello - altro 1° violino altro 1° violoncello; - Categoria 1a A: 1a viola - concertino dei primi violini - 1° violino dei secondi - 1° contrabbasso - 1a arpa - 1° flauto - 1° oboe 1° clarinetto - 1° fagotto - 1° corno - 1a tromba - 1° trombone pianoforte solista - timpani; Categoria 2a A: corno inglese - 3° corno - clarinetto basso - ottavino 2° pianoforte - 2° violoncello - clarinetto piccolo - basso tuba controfagotto - percussionista di strumenti a suono determinato; Categoria 1a B: professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con inquadramento in categoria 2a. Categoria 2a: viola di fila - violino di fila - contrabbasso di fila violoncello di fila - flauto di fila - oboe di fila - clarinetto di fila - fagotto di fila - tromba di fila - 2° trombone - arpa di fila - 2° e 4° corno - 3° trombone (tenor basso) - trombone - percussionista a suono indeterminato; 2. L'Azienda, all'atto della maturazione del previsto comporto, potrà rifiutare il passaggio alla categoria 1a B quando il professore d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o professionali, comunicati all'interessato, tali da incidere sostanzialmente sulla favorevole valutazione della sua capacità. 3. Il professore d'orchestra che, trascorsi 8 mesi di servizio, ritenga di possedere le capacità professionali per l'inquadramento nella categoria 1a B potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio di categoria prima dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad audizione. 4. a L'esito negativo della prova non pregiudica né il suo diritto richiedere, trascorsi 6 mesi di tempo, una nuova prova, né il passaggio di categoria al compimento del 5° anno di anzianità. 5. Ai professori d'orchestra titolari del ruolo di 2° flauto, 2° oboe, 2° clarinetto, 2° fagotto, 2° e 4° corno e 3° trombone, 2a e 3a tromba, 2° dei secondi violini, 2a viola e 2° contrabbasso sarà assegnata la categoria 2a A dopo 3 anni di effettivo svolgimento del ruolo stesso in categoria 1a B. 6. di Ai professori d'orchestra che hanno l'obbligo contrattuale sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del 6,60% dello stipendio minimo della categoria computabile ad ogni effetto nella retribuzione individuale. 7. Il trattamento alla categoria 1a A. di cui al comma precedente non si applica 8. Ai professori d'orchestra che, oltre i normali abbinamenti, hanno contrattualmente l'obbligo di altri abbinamenti, sarà corrisposto 1/26 della suddetta maggiorazione per ogni giornata di prestazione con uno strumento d'obbligo. Nota a verbale. Il calcolo delle percentuali del 6,60% di cui al terzultimo comma del presente articolo effettuato detraendo dal minimo stipendiale della categoria l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80. Chiarimenti a verbale. I normali i seguenti: abbinamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo sono prime parti con obbligo di fila (archi 3° posto) - ottavino con obbligo di flauto di fila - flauto di fila con obbligo di ottavino - corno inglese con obbligo di oboe di fila - oboe di fila con obbligo di corno inglese clarinetto basso con obbligo di clarinetto di fila - clarinetto di fila con obbligo di clarinetto piccolo - clarinetto piccolo con obbligo di clarinetto di fila - controfagotto con obbligo di fatto di fila - fatto di fila con obbligo di controfagotto - 2° corno con obbligo di fila 3° corno con obbligo della fila - 4° corno con obbligo della fila - 3° corno con obbligo della fila - 4° corno con obbligo della fila - 2° e 4° corno con obbligo del 3° o 2° trombone con obbligo della fila (tenore basso) 3° trombone con obbligo della fila (tenore basso) - tuba basso e contrabbasso con obbligo del trombone contrabbasso di tutte le tube, esclusa la tuba wagneriana - percussionista di strumenti a suono determinato con obbligo di ogni altra percussione a suono indeterminato (escluso timpani e strumenti a tastiera) - pianoforte con obbligo del glockenspiel a tastiera, celeste e clavicembalo - archi di fila (esclusi i primi violini e violoncelli) con obbligo del 2° posto - percussionista di strumenti a suono indeterminato con obbligo di percussioni a suono determinato. Art. 46 - Servizi e orario di lavoro. 1. è L'attività lavorativa dei professori dell'orchestra sinfonica articolata in servizi individuali della durata massima di 3 ore ciascuno che riguardano sia le prove (inclusa una pausa di 20 minuti) sia le esecuzioni. 2. L'attività lavorativa ordinaria dei professori d'orchestra comporta il seguente numero di servizi: PRIME PARTI 74 servizi FILA 99 servizi articolati in un periodo di 13 settimane per un massimo giorni alla settimana e per 9 servizi settimanali. 3. un Nel corso massimo di della di settimana possono essere effettuati 6 fino ad 10 servizi ordinari; in tal caso i servizi eccedenti i 9 settimanali non possono risultare - complessivamente nel trimestre superiori a 12. In casi eccezionali, qualora esigenze di programmazione preventivamente discusse con le OO.SS. assistite dalla Commissione Artistica lo rendano indispensabile, potranno essere richiesti ulteriori 4 servizi ordinari nel trimestre. In tal caso il limite settimanale di servizi ordinari è pari a 11. 4. 2 L'orario di lavoro ordinario giornaliero comporta al massimo servizi. 5. Qualora esigenze straordinarie lo richiedano, potrà essere effettuato nella stessa giornata un 3° servizio in aggiunta ai 2 servizi ordinari. In tal caso il 3° servizio avrà una durata massima di 2 ore e sarà corrisposto un compenso globale pari al 100% della retribuzione giornaliera. In ogni caso, l'orario effettivo giornaliero, comprensivo di prestazioni ordinarie e del 3° servizio, non potrà eccedere le 8 ore. 6. Gli orari di inizio e termine dei servizi andranno comunicati settimanalmente e potranno essere successivamente modificati previo accordo con le OO.SS. 7. un In occasione della prova generale e dell'esecuzione è consentito prolungamento di orario fino a un massimo di 45 minuti. Non viene preso in considerazione un prolungamento di 5 minuti. 8. 9. le Le prove a sezione hanno una durata massima di 2 ore. I servizi resi appositamente per le incisioni discografiche o per sincronizzazioni di produzioni televisive hanno una durata massima di 2 ore e 30 minuti. 10. Le prove acustiche o di assestamento di non oltre 45 minuti non sono computabili nel calcolo dei servizi trimestrali; se superano i 45 minuti ma sono inferiori a 90 minuti sono considerate mezzo servizio. Nota a verbale. 1. Il piano di lavoro trimestrale verrà comunicato e confrontato preventivamente con le OO.SS. 2. Nella pianificazione dell'attività l'Azienda porrà in essere ogni accorgimento al fine di prevedere i turni di riposo accorpati in un unico periodo. 3. Ai professori dell'orchestra sinfonica che vengono utilizzati nell'ambito del Complesso di musica leggera, per tutto il periodo d'impegno, vengono applicate le normative contrattuali dell'orchestra leggera. In tal caso, ai fini del conteggio dei servizi trimestrali, ciascuna giornata di prestazione resa nell'ambito dell'orchestra leggera equivale ad un servizio. 4. Ai fini del computo del numero massimo di servizi ordinari da rendere nel trimestre e/o nella settimana, ogni giornata intera di assenza verrà considerata pari ad un servizio. Norma transitoria. 1. Considerata la fase sperimentale relativa alla nuova articolazione delle prestazioni lavorative, le parti si incontreranno entro il 30.6.96 per verificarne la funzionalità. 2. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 47 - Premio di servizio. 1. Ai professori dell'orchestra sinfonica sarà corrisposto, per ciascun servizio ordinario reso, un premio nelle seguenti misure: per i professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti contrattualmente nelle categorie extra e 1°A un importo pari a £. 35.000; per i professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti contrattualmente nelle altre categorie un importo pari a £. 34.000. 2. Il premio viene corrisposto anche al professore d'orchestra cui sia stata richiesta la "disponibilità", il che sottintende la piena capacità dello stesso ad intervenire, in caso di necessità, nella produzione. 3. Il premio di servizio non è computabile alcun istituto legale e/o contrattuale. agli effetti di Nota a verbale. 1. Oltre agli assenti a qualsiasi titolo, dal premio di servizio saranno esclusi anche i professori d'orchestra che non hanno "parte" nella attività programmata; a questi ultimi, fermo restando il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a 24 servizi mensili. 2. Per le categorie extra e 1°A tale premio garantito sarà pari a 18 servizi mensili. 3. Il premio di servizio viene corrisposto anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 48 - Compenso per concerto. 1. Ai professori dell'orchestra sinfonica, in occasione di esecuzioni pubbliche di concerti, sarà corrisposto il seguente compenso: Extra e 1a A: altre categorie: £. 80.000 per concerto 60.000 per concerto 2. Il predetto compenso non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 49 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti). 1. I professori dell'orchestra sinfonica, oltre ai normali abbinamenti, hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti affini (o insoliti); in tal caso percepiranno per la prima esecuzione i compensi massimi sottoindicati a fianco di ciascun strumento e graduabili in relazione alla complessità della prestazione. Strumento Strumento affine Compenso massimo principale o insolito esecuzione per la prima Flauto £. 200.000 Flauto Flauto contralto in sol o in fa Flauto basso in do Oboe Oboe Oboe d'amore in la Heckelphon in do 300.000 300.000 Clarinetto in si bem. Clarinetto in la (Clarinetto in do) Corno di bassetto Clarinetto basso Clarinetto contrabb. 300.000 200.000 200.000 Corno Corno Corno in fa acuto Tuba wagneriana 150.000 400.000 Tromba Tromba acuta tutte le tonalità Cornetta a pistone Corno di postiglione 150.000 200.000 Trombone Trombone Trombone Trombone contralto e contrabbasso Tromba bassa Flicorno tenore Bombardino Tuba bassa Tuba bassa Flicorno tenore Cimbasso 200.000 200.000 Percussioni e timpani Percussioni e timpani Percussioni e timpani Celeste Campanelli a tastiera Glockenspiel 300.000 300.000 300.000 Tromba Tromba Trombone 2. 3. lo 200.000 150.000 300.000 200.000 200.000 200.000 In caso di replica i compensi di cui sopra vengono ridotti del 50%. In uno strumento stesso concerto il professore è tenuto a principale sia lo strumento affine o suonare insolito se sia ciò è compatibile con lo svolgimento dell'esecuzione. 4. I compensi di cui sopra non sono computabili in alcun istituto legale e/o contrattuale. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 50 - Prestazioni particolari e speciali. 1. Per le esecuzioni effettuate in complessi ridotti saranno corrisposti a ciascun professore dell'orchestra sinfonica i seguenti compensi complessivi: complessi fino a 5 esecutori complessi da 6 a 11 esecutori complessi da 12 a 22 esecutori 2. 5 Ai £. 1.500.000 1.000.000 650.000 professori d'orchestra che compongono complessi inferiori esecutori sarà corrisposto, per l'esecuzione solistica, un compenso particolare che sarà determinato di volta in volta d'intesa il professore d'orchestra tenendo conto della complessità dell'esecuzione stessa. a con 3. I compensi di cui sopra non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. Nota a verbale. 1. Le prestazioni rese per i complessi fino a 22 esecutori non vengono computate ai fini dei servizi ordinari, dei terzi servizi e delle prestazioni straordinarie. 2. In caso di replica i compensi di cui al presente articolo vengono ridotti del 50%. Chiarimenti a verbale. Le parti si incontreranno entro il 30.6.96 per verificare finalità dell'istituto teso ad una valorizzazione degli strumentisti. le Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 51 - Commissione Artistica. 1. La Commissione Artistica è l'organo rappresentativo dell'orchestra per le materie di natura artistica. 2. L'Azienda si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione Artistica ogni completa informazione su iniziative di programma, di attività musicale o di gestione artistica in modo da consentire, nel rispetto dei ruoli, di formulare eventuali osservazioni o proposte. 3. i La Commissione Artistica dell'orchestra è eletta fra tutti professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato. 4. i La Commissione delegherà non più di 5 membri per quanto attiene rapporti con l'Azienda. 5. Alla Commissione obbligatoriamente interpellata, compete: a) le partecipare assunzioni alle Artistica, commissioni che deve essere esaminatrici dei concorsi per a tempo indeterminato e delle selezioni per il personale da b) in assumere a tempo determinato; fornire un parere sull'esperto esterno di nomina aziendale occasione dei concorsi, nonché sulla scelta delle date e dei programmi d'esame; c) fornire un parere sulle assunzioni a tempo determinato per periodi superiori al mese sempreché non siano risultati idonei nella graduatoria della selezione; d) la possibilità di ascoltare e visionare le registrazioni RF e TV non solo delle esecuzioni ma anche delle prove finalizzata al miglioramento del prodotto; e) collaborare con la direzione dell'orchestra nella determinazione delle formazioni per ciascun programma secondo scelte motivate, nel rispetto, per quanto possibile, di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. A tale fine la commissione terrà rapporti con i responsabili di ciascuna sezione dell'Orchestra; f) organizzare al termine di ciascuna Stagione o almeno una volta all'anno una votazione a scrutinio segreto con il gradimento dei Direttori. La scheda prevederà l'elenco dei Direttori d'orchestra e potrà essere espresso, in ordine di preferenza, il gradimento ai Direttori. L'Azienda, per la programmazione futura, si impegna a tenere in considerazione i risultati di tale votazione; g) avanzare osservazioni sulla programmazione dell'attività concertistica promossa dall'Azienda che si impegna ad una comunicazione preventiva e tempestiva. La Commissione Artistica raccoglierà dall'Orchestra le proposte di formazioni e di programmi. Nota a verbale. La Direzione Aziendale informerà la Commissione criteri adottati per la scelta del Direttore artistico. Artistica sui Art. 52 - Registrazione e commercializzazione del prodotto. 1. Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli professori d'orchestra, contemporanee e non contemporanee alle trasmissioni, possono essere registrate con qualunque mezzo tecnico a partire dal giorno precedente a quello dell'esecuzione. 2. La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini aziendali anche attraverso operazioni di montaggio. 3. Le prove e le esecuzioni dei professori d'orchestra potranno essere dalla RAI liberamente utilizzate in esclusiva, in Italia e all'estero, senza limiti di tempo né di altra natura, per tutti i fini connessi alla attività aziendale, in ogni forma e modo tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e/o in futuro, in qualsiasi formato (esemplificativamente ma non limitativamente, in sede radiofonica, televisiva, via etere, via cavo, via satellite, pay-tv, cinematografica, home video, compact-disc, cd rom, ecc.) anche ai fini della relativa commercializzazione ivi compreso l'esercizio dei cosiddetti "diritti derivati" (merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, adversiting, ecc.) e anche dalla cessione a terzi dei diritti di utilizzazione. 4. A titolo remunerativo dei diritti di cui al comma precedente verrà corrisposta ai professori dell'orchestra sinfonica la somma forfettaria mensile a titolo di elemento distinto dalla retribuzione nelle seguenti misure: Extra primi violini Extra primi violoncelli 1a A 2a A 1a B 2a B £. 61.630 57.240 54.000 49.320 48.240 45.000 L'elemento distinto dalla retribuzione è utile esclusivamente ai fini del computo della 130 mensilità e del trattamento di fine rapporto e senza alcun altro riflesso di natura legale e/o contrattuale. Nota a verbale. Le parti si riservano di ridiscutere i c.d. "diritti connessi" riferiti ai singoli interpreti esecutori. Norma transitoria. L'elemento distinto dalla retribuzione di cui al comma presente articolo sarà corrisposto a decorrere dall'1.1.96. 4 del NORME PARTICOLARI PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA LEGGERA Art. 53. 1. Le categorie di inquadramento dei professori dell'orchestra leggera sono stabilite come segue: Categoria 1a A: 1a tromba - 1° trombone - trombone basso e 3° trombone 1° saxofono alto e clarinetto - 1° clarinetto e saxofono alto - clarinetto - 1° saxofono tenore e clarinetto - saxofono baritono e 1° violino - 1° violoncello - 1° pianoforte - 1a viola - 1° violino dei secondi - arpa - 1° contrabbasso - 1a batteria - vibrafono - chitarra e chitarra elettrica - flauto. Categoria 2a A: 2a tromba - 3a tromba - 2° trombone - 2° saxofono alto e clarinetto - 2° saxofono tenore e clarinetto - 2° pianoforte concertino dei violini primi. Categoria 1a B: professore d'orchestra dopo 5 anni di effettivo servizio con inquadramento in categoria 2a. Categoria 2a: tutti gli altri strumenti non indicati precedentemente. 2. L'Azienda, all'atto della maturazione del previsto comporto, potrà rifiutare il passaggio alla categoria 1a B quando il professore d'orchestra sia incorso in rilievi tecnici o professionali, comunicati all'interessato, tali da incidere sostanzialmente sulla favorevole valutazione della sua capacità. 3. Il professore d'orchestra che, trascorsi 8 mesi di servizio, ritenga di possedere le capacità professionali per l'inquadramento nella categoria 1a B potrà richiedere, al fine di ottenere il passaggio di categoria prima dei previsti 5 anni, di essere sottoposto ad audizione. 4. a L'esito negativo della prova non pregiudica né il suo diritto richiedere, trascorsi 6 mesi di tempo, una nuova prova, né il passaggio di categoria al compimento del 5° anno d'anzianità. 5. di Ai professori d'orchestra che hanno l'obbligo contrattuale sostituire le prime parti viene corrisposta una maggiorazione del 6,60% dello stipendio minimo della categoria computabile ad ogni effetto nella retribuzione individuale. 6. Il trattamento alla categoria 1a A. 7. in di cui al comma precedente non si applica Ai professori d'orchestra che, oltre i normali abbinamenti, hanno continuità l'obbligo di altri strumenti, viene corrisposta una maggiorazione pari al 3,70% dello stipendio minimo di categoria. Nota a verbale. Il calcolo delle percentuali del 6,60% e del 3,70% di cui al terzultimo e ultimo comma del presente articolo sarà effettuato detraendo dal minimo stipendiale della categoria l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo interconfederale 4.2.75 e dell'Accordo 6.10.80. Art. 54 - Orario di lavoro. 1. Il professore d'orchestra leggera è tenuto giornalmente a due prestazioni individuali che, in considerazione della speciale natura del servizio di radiodiffusione, possono essere indifferentemente utilizzate per prove e/o esecuzioni e/o registrazioni. 2. L'orario normale di lavoro è fissato in 5 ore giornaliere ripartite in 2 prestazioni per 6 giorni a settimana. 3. L'orario ordinario giornaliero e settimanale potrà essere ripartito in non più di 2 prestazioni giornaliere, che in ogni caso non potranno avere una durata inferiore a 2 ore o superiore a 3 ore e mezzo. In questo caso l'orario complessivo giornaliero non potrà essere comunque superiore a 6 ore. In caso di prova unica o a sezione la durata di essa non potrà superare le 4 ore. 4. L'orario di interessati ogni 7 giorni. lavoro viene comunicato dall'Azienda agli Art. 55 - Premio giornaliero. 1. Ai professori dell'orchestra leggera sarà corrisposto, per ciascuna giornata di prestazione resa, un premio nelle seguenti misure: per i professori d'orchestra il cui ruolo è inserito contrattualmente nella categoria 1a A un importo pari a £. 21.800 dall'1.1.95 (£. 22.600 dall'1.1.96); per i professori d'orchestra i cui ruoli sono inseriti contrattualmente nelle altre categorie un importo pari a £. 19.600 dall'1.1.95 (£. 20.300 dall'1.1.96). 2. Il premio viene corrisposto anche al professore d'orchestra cui sia stata richiesta la "disponibilità", il che sottintende la piena capacità dello stesso ad intervenire, in caso di necessità, nella produzione. 3. Il premio giornaliero non è computabile alcun istituto legale e/o contrattuale. agli effetti di Nota a verbale. 1. Oltre agli assenti a qualsiasi titolo, dal premio giornaliero saranno esclusi anche i professori d'orchestra che non hanno "parte" nella attività programmata; a questi ultimi, fermo restando il verificarsi della presenza in servizio, sarà in ogni caso garantito un premio pari a 12 giornate mensili. 2. Il premio giornaliero viene corrisposto anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 2 mesi. Art. 56 - Indennità per l'uso delle cuffie. 1. Ai professori dell'orchestra leggera che, in occasione di prove e/o registrazioni e/o esecuzioni, utilizzino con continuità le cuffie, in quanto ne derivi lavoro gravoso, viene corrisposta un'indennità pari a £. 54.000 mensili. 2. L'indennità non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 57 - Prestazioni con strumenti affini (o insoliti) e prestazioni speciali. 1. I professori dell'orchestra leggera, oltre ai normali abbinamenti, hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti affini (o insoliti); in tal caso percepiranno per ciascuna giornata di registrazione e di esecuzione "in diretta" il compenso massimo di £. 40.000 lorde, graduabile in relazione alla complessità della prestazione, per l'utilizzazione dei seguenti strumenti: Strumento principale Strumento affine Tromba Sax o clarinetto Flicorno Flauto 2. I professori dell'orchestra leggera percepiranno un compenso supplementare complessivo di £. 200.000 lorde per le prestazioni solistiche "testa-coda", nelle quali il solista è protagonista del brano dall'inizio alla fine. 3. I compensi previsti dal presente articolo non sono computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale. Nota a verbale. L'introduzione di strumentazioni e apparati elettronici nel contesto della produzione musicale non costituisce presupposto per una diversa interpretazione delle norme contrattuali vigenti. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. Art. 58 - Registrazione e commercializzazione del prodotto. 1. Le prestazioni dei complessi e quelle dei singoli professori d'orchestra, contemporanee e non contemporanee alle trasmissioni, possono essere registrate con qualunque mezzo tecnico. 2. La RAI potrà usare dette registrazioni a tutti i fini aziendali anche attraverso operazioni di montaggio. Norma transitoria. Le norme di cui al presente articolo trovano applicazione dall'1.1.96. ALLEGATO A MINIMI MENSILI DI STIPENDIO CATEGORIE dal 1.1.95 dal 1.1.96 Extra primi violini Extra primi violoncelli 1a A 2a A 1a B 2a B 1.921.520 1.784.600 1.683.580 1.537.680 1.504.010 1.402.990 1.986.100 1.844.570 1.740.160 1.589.360 1.554.550 1.450.140 Detti minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34 punti di contingenza maturati dall'1.2.75 al 31.1.77 e dell'assegno mensile di cui alla lett. e), comma 1 dell'art. 11 del CCL 20.5.78; detti minimi sono comprensivi altresì dell'elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 6 dell'Accordo interconfederale 4.2.75 previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti d'anzianità. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Nel quadro del vigente sistema di informazione, l'Azienda esporrà annualmente alle OO.SS. Nazionali, e per la parte di specifico interesse a quelle locali, gli orientamenti relativi all'utilizzazione dei Complessi Artistici anche per quanto riguarda la loro partecipazione alla programmazione radiofonica e/o televisiva. L'Azienda, nel ribadire la propria volontà di una piena utilizzazione dei complessi artistici, conferma che il ricorso agli appalti sarà effettuato dopo aver verificato il completo impiego dei complessi stessi, salvo specifiche esigenze artistico-produttive che non sono diversamente soddisfacibili; in tal caso sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS. del ricorso a risorse produttive esterne. L'Azienda inoltre provvederà a comunicare trimestralmente: a livello nazionale i dati consuntivi del straordinario effettuato da tutti i complessi artistici; a livello locale i dati consuntivi del straordinario effettuato dai singoli complessi. þþþþ lavoro lavoro