LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 33 Disciplina del trasporto infermi. (B.u.r. 8 agosto 1996, n. 56) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. 1 Art. 2 (Finanziamento delle spese) Art. 3 (Abrogazioni) Art. 1 1. In attesa dell'istituzione del sistema regionale di emergenza sanitaria l'organizzazione del trasporto sanitario degli infermi è disciplinata da quanto disposto dalla presente legge. 2. Le operazioni di trasporto sanitario sono gratuite per i cittadini iscritti e assistibili dal Servizio sanitario nazionale, nonchè per gli assistiti di istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in applicazione di accordi internazionali o bilaterali, nei seguenti casi: a) quando il trasporto al pronto soccorso è seguito dal ricovero ospedaliero del paziente; b) quando il trasporto al pronto soccorso, ancorchè non seguito dal ricovero ospedaliero del paziente, determina gli accertamenti radiologici e laboratoristici dal pronto soccorso ad altra struttura; c) quando il trasporto è relativo ad un paziente per il quale si richiede un intervento terapeutico non diferibile; d) quando il trasporto viene richiesto a seguito di fatti traumatici. 3. Oltre a quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui le condizioni cliniche accertate del paziente non consentano l'uso di altri mezzi ordinari di trasporto personale, sono da considerare a carico del Servizio sanitario nazionale i trasporti sanitari con ambulanza: a) richiesti dal medico di reparto della struttura pubblica curante, di pazienti ricoverati, per trasferimenti o consulenze tra presidi ospedalieri pubblici e case di cura private convenzionate o accreditate; b) richiesti dal medico di reparto della struttura pubblica curante o competente per materia, di pazienti da sottoporre a prestazioni sanitarie. 4. Allo scopo di valorizzare sotto il profilo sanitario, il ricovero diurno e la ospedalizzazione a domicilio, l'Azienda USL assume a proprio carico i trasporti in ambulanza di cittadini ammessi ad effettuare le terapie di day-hospital dal domicilio alla struttura sanitaria pubblica e viceversa, esclusivamente nel caso in cui le condizioni cliniche accertate non consentano l'uso di mezzi diversi. Il medico ospedaliero cui è affidata la cura del paziente deve attestare che le condizioni del paziente richiedono il ricorso all'ambulanza. 5. Sono da considerare a totale carico del paziente: a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per dimissione dall'ospedale con esclusione di quei trasporti per cui il medico di reparto della struttura pubblica richiede il trasporto sanitario in ambulanza in relazione alle condizioni cliniche del paziente; b) il trasporto per trasferimento da strutture private non convenzionate o non accreditate con il servizio sanitario nazionale alla struttura pubblica e/o privata convenzionata o accreditata; c) il trasporto per accertamenti diagnostici, visite ambulatoriali, visite fiscali o assimilabili anche se motivati da certificazione medica e che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3; d) i trasporti per prestazioni diagnostico-terapeutiche non previste dai commi 2, 3 e 4. In questi casi se il trasporto avviene da case di cura private, da case protette e RSA, la spesa del trasporto è a carico della struttura di provenienza quale onere non sanitario; e) i trasporti per finalità non sanitarie. Art. 2 (Finanziamento delle spese) 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente. Art. 3 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.