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IL MESTIERE DELL'ATIPICO
Lavoratori in somministrazione: le domande più frequenti
1.
Che cosa è il lavoro in somministrazione e in cosa si distingue dal lavoro interinale?
Il nuovo istituto della somministrazione a tempo determinato sostituisce completamente il lavoro
interinale. La somministrazione a tempo determinato è un istituto simile, ma non uguale, al lavoro
interinale. Le differenze, pur sembrando apparentemente irrilevanti, in concreto producono effetti
significativi nella condizione materiale dei lavoratori.
Quella senz’altro più rilevante è che mentre il lavoro interinale era possibile solo in presenza di precise
causali (sostituzione di personale; picchi produttivi; mancanza di figure professionali specifiche per
lavori concentrati in brevi periodi e casi specifici previsti nei contratti nazionali di categoria delle
imprese utilizzatrici), il ricorso al lavoro somministrato può avvenire anche per ragioni tenicoorganizzative e produttive riferibili all’ordinaria attività delle aziende.
Come nel lavoro interinale, anche nella somministrazione i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro sono
tre: somministratore, utilizzatore e lavoratore. Il lavoratore ha un contratto, a tempo determinato o
indeterminato, con le agenzie di somministrazione e svolge la sua attività presso un’impresa
utilizzatrice per un tempo determinato.
Le norme che regolano la somministrazione fanno capo al decreto attuativo della legge 30/2003, ai
contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici, al contratto collettivo nazionale di lavoro,
attualmente in vigore per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
2.
L'agenzia per il lavoro, presso cui sono iscritto, mi ha chiamato per una missione: cosa
succede?
Se accetti, nel contratto che firmi, la cui copia deve esserti consegnata entro cinque giorni, controlla
che sia indicata la data in cui devi presentarti presso l’impresa utilizzatrice.
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3.
La missione che mi propongono non mi soddisfa o sono già impegnato: come devo fare?
Il rifiuto della missione non comporta alcunché. Se, però, sei dipendente dell’agenzia, cioè fai parte di
quel piccolo gruppo di lavoratori assunti a tempo indeterminato, non puoi rifiutare: sei, infatti,
“disponibile” e devi presentarti entro dodici ore.
4.
Se mi ammalo e sono in missione come mi devo comportare?
Avvisa subito l’agenzia per il lavoro con cui hai firmato il contratto. Se non sei in grado di farlo
direttamente tu, chiedi aiuto a qualcuno che informerà l’utilizzatore.
Rivolgiti al tuo medico e invia, con lettera raccomandata e non oltre il terzo giorno di malattia, il
certificato che indica i giorni di astensione dal lavoro (tali informazioni sono necessarie sia per l’agenzia
sia per l’Inps).
Se alla fine del periodo non sei in grado di riprendere il lavoro, avvisa subito l’agenzia e ripeti la
procedura. Ricordati che durante la malattia devi necessariamente stare in casa dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 19 – anche nei giorni festivi – per consentire gli eventuali controlli dei medici fiscali dell’Inps.
Nel caso in cui durante la malattia cambi domicilio, dovrai indicare il nuovo domicilio sul certificato
medico. Non sottovalutare quest’obbligo. La mancata reperibilità a un controllo dei medici fiscali,
infatti, fa cadere il diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps e all’integrazione erogata, invece,
dall’azienda fornitrice.
Durante la malattia, se non sei in prova, hai diritto alla conservazione del tuo posto di lavoro per un
periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, quindi se ti assenti per malattia per un periodo
maggiore potresti essere licenziato. Se, comunque, hai la necessità di prolungare ulteriormente la tua
assenza, puoi fare una richiesta scritta presentando il relativo certificato medico e usufruire quindi di
altri 120 giorni, che però non saranno retribuiti.
I primi 3 giorni di malattia saranno retribuiti al 100% e sono totalmente a carico dell’agenzia. Dal 4° al
20° giorno, invece, ti spetterà un’indennità pari al 75% della retribuzione globale di fatto. Dal 21°
giorno, avrai diritto al 100% della retribuzione globale di fatto.
Il diritto all’indennità termina contemporaneamente alla risoluzione del rapporto di lavoro (data di
termine della missione). Inoltre, l’indennità Inps non può essere corrisposta per un numero di giornate
superiore a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la malattia e, comunque,
copre un minimo di 30 giorni e un massimo di 180 giorni per anno solare.
L’indennità Inps è “anticipata” dal datore di lavoro solo se negli ultimi 12 mesi hai lavorato più di 30
giorni. In questo caso nella busta paga troverai sia l’indennità Inps che l’integrazione.
Se, invece, nei 12 mesi precedenti la malattia hai lavorato meno di 30 giorni, l’indennità sarà
corrisposta direttamente dall’Inps e non comparirà nella tua busta paga.
5.
Cosa succede se subisco un infortunio sul lavoro?
Fai pervenire all’agenzia, nel più breve tempo possibile, la documentazione che ti ha rilasciato il Pronto
Soccorso. Nel caso non sia necessario il ricovero ospedaliero, con quella documentazione rivolgiti al tuo
medico per la certificazione ulteriore della prognosi.
Se avrai necessità di prestazioni sanitarie a causa dell’infortunio, sarai esentato dal pagamento del
ticket. L’azienda utilizzatrice dovrà poi rispondere all’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro) descrivendo l’accaduto.
L’Inail erogherà l’indennità di inabilità temporanea che l’agenzia dovrà integrare – per tutta la durata
stabilita del contratto – sino a raggiungere il 100% della normale retribuzione di fatto. L’indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta ammonta al 60% della retribuzione giornaliera per i primi
90 giorni di inabilità e al 75% della stessa retribuzione dal 91° giorno in poi.
L’indennità Inail è erogata fino a quando non sarai in grado di riprendere il tuo lavoro e ne avrai
nuovamente diritto in caso di inabilità assoluta conseguente a una ricaduta. Nei casi di inabilità di lunga
durata, l’indennità verrà corrisposta direttamente dall’Inail in rate posticipate di non oltre 7 giorni. Il
saldo dovrebbe avvenire non oltre il 20° giorno dalla data dell’infortunio.
Il condizionale è d’obbligo a causa dei ritardi frequenti dell’Inail. Anche per questo, per non esporti a
inutili disagi, ti suggeriamo di farti assistere dal patronato Inca-Cgil o da NIdiL-Cgil. Inoltre, per i
lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro è possibile ricevere delle ulteriori indennità erogate da Ebitemp
(vedi capitolo: “Il potenziamento delle tutele sociali per i lavoratori in regime di somministrazione”).
6.
Aspetto un bambino e lo scopro mentre sono in missione: ho diritto alla maternità?
Anche tu hai diritto alle tutele previste dalla legge di tutela delle lavoratrici madri. Quindi non potrai
essere licenziata prima della scadenza pattuita dal contratto e sino al compimento del primo anno di
vita del bambino, qualora questo periodo rientri nella durata della missione.
Ovviamente puoi, però, essere licenziata se commetti un atto grave, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro. Non hai alcun obbligo di documentare all’agenzia il tuo stato di
gravidanza con un certificato medico. Ma devi sapere che il divieto di licenziamento è subordinato alla
presentazione di tale certificato e che la lavoratrice, sino al settimo mese dopo il parto, non può essere
adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori faticosi, pericolosi e insalubri. Quindi, se sei
adibita a una di queste mansioni, hai diritto a un nuovo incarico.
Se l’agenzia non ha nessun’altra missione da proporti, hai diritto all’anticipazione dell’astensione
obbligatoria. Lo stesso diritto lo hai nel momento in cui insorgano complicazioni per la gravidanza. In
questi casi dovrai rivolgerti alla Direzione provinciale del lavoro che emanerà il provvedimento di
astensione anticipata.
Se invece tutto procede per il meglio, lavorerai sino a due mesi antecedenti la data presunta del parto:
cioè sino a quando scatta l’obbligo di astensione dal lavoro che si estende ai 3 mesi successivi al parto.
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria (5 mesi), potrai anche decidere di
assentarti 1 mese prima del parto e rientrare a lavoro 4 mesi dopo.
Durante i periodi di astensione hai diritto a percepire l’indennità di maternità a carico dell’Inps, che
ammonta all’80% della retribuzione media globale giornaliera e che è corrisposta dall’agenzia, per
conto dell’Inps, per tutte le giornate di astensione dal lavoro escluse le festività nazionali (che sono a
carico dell’agenzia) e le domeniche.
È bene sapere che l’indennità di maternità spetta anche quando il rapporto di lavoro è cessato, purché
non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio dell’astensione
obbligatoria. Il limite di 60 giorni può essere superato nel caso in cui, una volta cessato il lavoro, hai
fatto richiesta e percepisci l’indennità di disoccupazione. O ancora, entro 180 giorni dalla cessazione del
lavoro, qualora siano stati versati almeno 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio.
Infine, per le donne regolarmente residenti in Italia, a cui siano stati versati contributi per maternità,
l’Inps eroga anche un assegno per ogni figlio nato, di importo complessivo pari a 1.713,55 Euro per il
2004 e pari a 1.747,82 Euro per il 2005. Questa somma è corrisposta per intero a chi non ha maturato
il diritto ad alcuna prestazione.
Se, invece, percepisci già un’indennità di maternità, ma essa è inferiore all’importo massimo
dell’assegno, verrà erogato un importo pari alla differenza tra l’indennità spettante e la somma
complessiva dell’assegno.
7.
Il mio bimbo non ha raggiunto un anno di vita: ho diritto a dei riposi giornalieri?
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino hai diritto, in qualità di lavoratrice madre, a due
riposi orari giornalieri della durata di un’ora ciascuno. Durante queste assenze percepisci la retribuzione
intera.
I riposi possono essere accumulati nella giornata e goduti in un’unica soluzione. Se, però, l’orario di
lavoro è inferiore alle 6 ore, hai diritto solo a un’ora di riposo.
8.
Il mio piccolo si ammala oppure un familiare ha bisogno della mia assistenza: cosa posso
fare?
Nel caso in cui tuo figlio si ammali, hai diritto ad assentarti dal lavoro, ma non avrai diritto alla
retribuzione. Ovviamente dovrai documentare all’agenzia lo stato di salute di tuo figlio, consegnando la
certificazione del medico specialista.
Se il piccolo non supera i 3 anni di età, potrai assentarti dal lavoro per tutta la durata della malattia; se
invece l’età del tuo bambino è compresa tra i 3 e gli 8 anni, avrai diritto a 5 giorni l’anno di assenza.
Sappi che anche questo è un diritto concesso ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro.
Nel caso in cui un tuo familiare abbia bisogno di assistenza, o se ti colpisce una disgrazia, avrai diritto
ad assentarti per periodi più o meno lunghi. I casi in cui scatta questo diritto sono tanti e la normativa
che li disciplina è complessa.
Per non sbagliare o rinunciare a un’opportunità, informati presso le sedi sindacali. Sapranno darti ogni
risposta.
9.
Sono un lavoratore studente: ho diritto a dei permessi-studio?
Il contratto collettivo nazionale delle imprese fornitrici sancisce il diritto allo studio anche per i
lavoratori temporanei. Ai lavoratori-studenti, quindi, vengono applicate le norme relative al diritto allo
studio contenute nei contratti collettivi di categoria delle imprese utilizzatrici.
Questa norma vale per tutti gli studenti lavoratori, anche per gli universitari. Quindi, se sei studente e
devi sostenere un esame, comunicalo all’agenzia, che dovrà concederti il permesso retribuito e avrà,
però, diritto di chiederti di produrre la certificazione necessaria.
Comunica la vostra assenza anche all’impresa utilizzatrice. Se non è previsto dal regolamento
aziendale, non è un obbligo farlo, ma è comunque una buona norma di comportamento. Se frequenti
corsi regolari di studio hai, invece, diritto a turni di lavoro che ne agevolino la frequenza e non sei
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario (se previsto dal contratto nazionale applicato).
10. La mia missione è stata interrotta anticipatamente: cosa succede?
Nel caso in cui la missione sia interrotta prima della scadenza prefissata, il contratto collettivo nazionale
delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sancisce che il lavoratore può:
o essere impiegato in un’altra missione o nell’azienda fornitrice, nella stessa area professionale
in cui è stato precedentemente impiegato;
o partecipare ad interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali o programmati da
Formatemp nella zona di residenza.
11. Vorrei dimettermi prima della fine della missione, quanto tempo prima devo dare il
preavviso?
Trattandosi di un contratto a termine, non è previsto il preavviso perché entrambe le parti si sono
impegnate a rispettare la scadenza convenuta. Quindi, sia l’agenzia di somministrazione, sia i lavoratori
possono recedere anticipatamente solo se sussiste giusta causa o è ancora in essere il periodo di prova.
Se, comunque, vuoi interrompere anticipatamente la missione, per evitare che l’agenzia di
somministrazione paghi una penale e si rivalga su di te, è bene che comunichi per tempo tale
intenzione così da poter provvedere alla sostituzione. Insomma, è opportuno cercare un accordo per
evitare di dover corrispondere somme per gli eventuali danni causati dall’anticipata risoluzione del
rapporto di lavoro.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, invece, è previsto
l’obbligo di preavviso, che decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese, e ha differenze in base
all’inquadramento e all’anzianità di servizio presso l’impresa fornitrice.
12. Mi hanno contestato una mancanza, cosa mi succederà?
Se non osservi le disposizioni che ti sono impartite dall’utilizzatore, l’agenzia può richiamarti all’ordine.
Infatti sei tenuto a rispettare le disposizioni previste dal contratto nazionale e dal regolamento
dell’impresa utilizzatrice e, infine, devi svolgere la prestazione secondo le istruzioni impartite
dall’azienda utilizzatrice sotto la direzione e il controllo di quest’ultima. La legge, infatti, attribuisce
l’esercizio del potere disciplinare all’agenzia. In caso di contestazione, l’agenzia di somministrazione
avrà ricevuto, dall’impresa in cui sei in missione, una comunicazione con tutti gli elementi dei fatti che
ti contestano. A seconda della gravità dell’infrazione commessa, l’agenzia potrà adottare i seguenti
provvedimenti:
o ammonizione verbale;
o ammonizione scritta;
o multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;
o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
Le infrazioni ti debbono essere contestate per iscritto e tu hai tempo 5 giorni per produrre le tue
giustificazioni scritte o chiedere un incontro. Puoi farti assistere da NIdiL-Cgil.
Se non ti giustifichi, trascorsi i 5 giorni, l’agenzia può erogare la sanzione. Così come può non
accogliere le vostre contro deduzioni.
Puoi, però, impugnare la sanzione e dare avvio alle procedura di conciliazione presso un’apposita
Commissione della Direzione provinciale del lavoro.
Nb: è obbligatorio fornire le norme disciplinari e quelle del codice di comportamento che i lavoratori in
missione sono tenuti a rispettare.
Pertanto l’agenzia ha l’obbligo di affiggere il contratto nazionale dei lavoratori temporanei presso i suoi
locali, e l'utilizzatrice dovrà affiggere – in luogo visibile a tutti – il codice disciplinare del contratto
applicato.
13. Quando viene convocata un’assemblea sindacale, io posso parteciparvi?
Puoi partecipare e percepire la retribuzione che ti sarebbe spettata lavorando.
Infatti, hai gli stessi diritti sindacali degli altri lavoratori e, se lavori un anno intero, avrai diritto a 10
ore retribuite per partecipare alle assemblee convocate nell’impresa utilizzatrice o nell’agenzia.
Le ore di assemblea si maturano in base alle ore lavorate, con una base minima di due ore l’anno,
indipendentemente dal numero di ore lavorate.
14. Vorrei iscrivermi al sindacato, come devo fare?
L’agenzia dovrebbe consegnarti la copia della delega sindacale nella prima busta paga. Se non lo ha
fatto, puoi rivolgerti alle sedi sindacali.
Con la delega autorizzate l’agenzia a trattenerti la quota associativa dalla busta paga (1% sulla
retribuzione netta) e a versarla all’organizzazione sindacale cui vuoi aderire.
Il sindacato vive del contributo dei lavoratori che si iscrivono. Con l’iscrizione, quindi, si rafforza il luogo
dove si possono trovare risposte alle proprie domande, ma soprattutto si fa crescere la rappresentanza
collettiva dei lavoratori che insieme possono migliorare le loro condizioni di lavoro.
15. Ho terminato la missione e non ho un altro lavoro: ho diritto all'indennità di disoccupazione?
Hai diritto all’indennità di disoccupazione, oggi pari al 30% della retribuzione media percepita negli
ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione. Per percepire l’indennità di disoccupazione bisogna
possedere i seguenti requisiti:
o avere almeno due anni di anzianità assicurativa (debbono, cioè, essere trascorsi almeno due
anni da quando l’Inps ti ha iscritto tra i suoi assicurati contro la disoccupazione);
o avere almeno 78 giorni di attività lavorativa.
La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si è lavorato.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente e, in ogni caso,
non superiore a 156 giornate.
I periodi in cui si percepisce l’indennità sono validi ai fini del diritto alla pensione.
16. Come si legge la mia busta paga?
Ricevere il dovuto è un diritto. Se hai dubbi sulla correttezza della tua busta paga, NIdiL-Cgil è in grado
di verificarne la correttezza e, se ci fossero errori, può assisterti nel rapporto con l’agenzia per i
chiarimenti necessari e per recuperare quanto ti spetta.
17. Come posso calcolare la mia retribuzione oraria?
La retribuzione del lavoratore con contratto di somministrazione non può essere inferiore a quella
percepita dal dipendente dell’impresa utilizzatrice.
La retribuzione è erogata sulla base delle ore lavorate. Pertanto nel contratto di prestazione saranno
indicati i riferimenti ai contratti collettivi nazionali di categoria e aziendali, l’eventuale contratto
territoriale e/o aziendale, ma anche l’importo orario della retribuzione, che si calcola nel modo
seguente:
Paga base+contingenza+EdR+terzi elementi+salario aziendale
_________________________________________________ divisore orario previsto dal Ccnl
dell’impresa utilizzatrice
Facciamo un esempio
Ipotizziamo il caso di un lavoratore in missione presso un’impresa utilizzatrice che applica il contratto
collettivo nazionale dell’industria alimentare. Nell’impresa, poi, vige anche un contratto aziendale e il
lavoratore è inquadrato al 4° livello. La sua busta paga sarà composta dalle seguenti voci:
- paga base € 629,33
- contingenza € 519,99
- EdR (elemento distinto di retribuzione)€ 10,33
- mensa € 0,40
- premio aziendale € 66,60
tot. retribuzione mensile € 1.226,65
La retribuzione oraria spettante sarà:
€ 1.226,65
________________ = € 7,0904
173 (divisore orario previsto dal contratto collettivo nazionale)
18. Come calcolo la mensilità della 13° e della 14°?
Per ogni ora lavorata, o per la quale spetta la retribuzione (malattia, ferie, assemblea, festività
godute), si accantonano i ratei delle mensilità aggiuntive: 13° e 14° (se prevista dal contratto
nazionale).
Per ratei di tredicesima verrà corrisposto un importo pari all’8,33% della retribuzione ordinaria
spettante per ognuna delle ore retribuite.
Più semplicemente l’importo del rateo è calcolato nel modo seguente:
Retribuzione lorda globale di fatto
__________________________________________ x 0,0833
il divisore orario contrattuale mensile
(previsto nel ccnl dell’utilizzatore)
Facciamo un esempio:
€ 1.226,65 (retribuzione mensile)
__________x 0,0833= 0,59063(incidenza oraria della 13°)
173 (divisore orario mensile previsto dal contratto collettivo nazionale)
L’importo ottenuto dalla formula, per calcolare la 13° spettante, deve essere moltiplicato per le ore
lavorate e contrattualmente dovute.
Sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite e che danno diritto alla maturazione delle ferie (es.
malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc.).
Lo stesso calcolo va effettuato per determinare le ore del rateo della 14° (se prevista dal contratto).
Queste mensilità aggiuntive saranno pagate alle scadenze in uso presso le imprese utilizzatrici o al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alle scadenze in uso.
19. Come si calcolano le ferie, i permessi individuali retribuiti e la riduzione dell’orario di lavoro?
Sempre con riferimento alle ore lavorate o retribuite si maturano i ratei di ferie.
È necessario, innanzitutto, determinare la quota di ferie per ogni ora lavorata/retribuita e, poi,
moltiplicarla per le ore lavorate e contrattualmente dovute (sono ore dovute quelle non lavorate ma
retribuite: malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc.).
Ore annue spettanti
___________________x ore lavorate+ore dovute=rateo ferie
divisore orario mensile previsto dal contratto collettivo nazionale x 12
Facciamo un esempio
Prendiamo a riferimento sempre lo stesso caso di un lavoratore in missione presso un’impresa
utilizzatrice che applica il contratto collettivo nazionale dell’industria alimentare, i ratei delle ferie
saranno determinati in base al seguente calcolo:
176 ore annue ferie spettanti
___________ 0,0848 (rateo ferie)
2.076 (12 x 173, divisore orario mensile previsto dal contratto collettivo nazionale)
Per calcolare le ore di ferie maturate il rateo ottenuto deve essere moltiplicato per le ore lavorate e
dovute (sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite: malattia, infortunio, festività
infrasettimanali ecc.).
Lo stesso calcolo si effettua per determinare il rateo della riduzione dell’orario di lavoro (istituto
previsto in tutti i contratti collettivi nazionali):
76 ore annue spettanti
______________ = 0,03660
2.076 (12 x 173, divisore orario mensile previsto dal contratto collettivo nazionale)
Quindi, per calcolare la riduzione dell’orario che spetta, il rateo ottenuto deve essere moltiplicato per le
ore lavorate e dovute (sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite: malattia, infortunio, festività
infrasettimanali ecc.).
Sempre lo stesso calcolo, infine, si effettua per determinare il rateo permessi retribuiti:
32 ore annue spettanti
______________________ = 0,01541
2.076 (12 x 173, divisore orario mensile previsto dal contratto collettivo nazionale)
Infine, per calcolare l’ammontare dei permessi retribuiti, il rateo ottenuto deve essere moltiplicato per
le ore lavorate e dovute (sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite: malattia, infortunio,
festività infrasettimanali etc.).
20. Come si calcolano le ore di assemblea sindacale maturate?
Le ore di assemblea sindacale retribuite si maturano proporzionalmente alle ore lavorate secondo il
seguente calcolo previsto dal contratto nazionale di lavoro temporaneo:
ore lavorate
_______________x10
1.700
Ogni mese si accumulano ore di assemblea che si sommano a quelle precedenti e che si possono
utilizzare, percependo regolarmente la retribuzione, anche se il lavoratore cambia luogo di lavoro, ma
non agenzia.
Facciamo un esempio:
Ipotizziamo il caso di un lavoratore assunto dal 3 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004:
ottobre: ore lavorate 168
novembre: ore lavorate 160
dicembre: ore lavorate 152
___________________________________________
totale: 480
480 (tot. ore lavorate)
_______________________ x 10 = 2,82
1.700
La cifra ottenuta viene sempre arrotondata per eccesso. Quindi nel caso preso ad esempio sono state
maturate 3 ore.
Nb: Il lavoratore, indipendentemente dal numero di ore lavorate, ha comunque diritto a un minimo
annuo di 2 ore di assemblea retribuita.
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