ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro DIRIGENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ACCORDO NAZIONALE In Roma, il giorno 9 aprile 1998 tra Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali (CISPEL) rappresentata dal Presidente Franco Dorigoni, assistito dal Presidente della Commissione sindacale confederale Mario Di Carlo, dal Direttore della confederazione Giuseppe Sverzellati, dal Responsabile delle politiche contrattuali Adolfo Spaziani e dal Dirigente il Dipartimento lavoro Pier Luigi Cenci e Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) rappresentata dal Presidente Bruno Losito e dalla Delegazione composta dal Capo della delegazione stessa, Giulio Longhi, e dai sigg. Luigi Andreoli, Serafino Babini, Gianpaolo Battistella, Alessandro Casati, Eros Franciotti, Paolo Perego, Antonio Russo, Giuseppe Stancanelli, Giuseppe Taddei con l'assistenza del Direttore generale, Massimo Rossetti e dal Capo servizio relazioni sindacali, Giancarlo Argenti si conviene quanto segue 1) CISPEL e FNDAI riaffermano l'impegno di sviluppare ogni iniziativa per consentire ai dirigenti del settore di beneficiare di forme di previdenza complementare, privilegiando l'accesso alle strutture già operanti nel settore della dirigenza industriale. A tal fine daranno corso alle azioni necessarie per realizzare entro il corrente anno e comunque dall'1.1.99 l'accesso dei dirigenti al PREVINDAI, nei limiti consentiti dal relativo statuto. 2) è La retribuzione base di cui all'art. 3, lett. a), CCNL 31.12.96 fissata, a decorrere dall'1.1.98, in £. 5.500.000, e, a decorrere dall'1.1.99, in £. 5.800.000. Gli aumenti che precedono rispetto alla retribuzione base al 31.12.97 non hanno effetti ulteriori, a livello collettivo aziendale, rispetto alle normative del contratto nazionale. I miglioramenti economici ricorrenti attribuiti sulle retribuzioni di fatto nel periodo successivo al 31.12.97 sono assorbibili o conguagliabili con l'aumento di £. 300.000 decorrente dall'1.1.99 fino a concorrenza del 50% del suddetto aumento. Disposizione transitoria: ai dirigenti in servizio come tali all'1.1.97 e che siano ancora in servizio nella stessa impresa al 31.12.97 è riconosciuta la somma 'una tantum' di £. 1.800.000 lorde. Ai dirigenti assunti o promossi tali nel corso del 1997 che siano ancora in servizio nella stessa impresa all'1.1.98 la somma che precede sarà corrisposta per ratei mensili pari a 1/12 del suo ammontare per ogni mese intero di servizio da dirigente. La somma 'una tantum' di cui alla presente disposizione non fa parte della retribuzione del dirigente a nessun effetto, né è utile per il TFR. 3) Il comma 3, art. 3, CCNL 31.12.96 è sostituito dal seguente: "Le voci retributive di cui alle lett. a), b), c) ed e), 1° periodo, costituiscono la retribuzione mensile e competono per 13 mensilità di cui la 13a corrisposta nel mese di dicembre di ciascun anno con riferimento alla retribuzione spettante per le medesime voci nel mese di dicembre. Norma transitoria: i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo conservano 'ad personam' il diritto a una 14a mensilità della retribuzione mensile da corrispondersi nel mese di giugno di ciascun anno con riferimento alla retribuzione mensile spettante nello stesso mese. 4) al Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1997 e avrà durata fino 31 dicembre 1999. In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di 1 anno e così di seguito di anno in anno. 5) si Le parti, in occasione del rinnovo del CCNL di categoria, riservano di approfondire il tema delle tutele assicurative nella prospettiva di un più adeguato assetto al ruolo del dirigente. Dichiarazione a verbale. In riferimento ai problemi connessi alla normativa in materia di personalizzazione delle sanzioni tributarie, le parti si danno atto di attivare un esame congiunto sulla materia al fine d'individuare le più opportune soluzioni, tenuto anche conto delle possibili evoluzioni del quadro normativo. Letto e sottoscritto. TESTO COORDINATO DEI CONTRATTI E ACCORDI NAZIONALI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 1996 in Roma tra - Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici Locali (CISPEL) e - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) confermata l'opportunità che al dirigente debba essere riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue responsabilità e alla preminenza delle sue funzioni, si è stipulato il presente CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali. Parte I - ISTITUZIONE DEL RAPPORTO Art. 1 - Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente e suo riconoscimento. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 C.C. che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Il presente contratto pertanto si applica: a) ai direttori delle imprese di servizi pubblici locali, ferme restando le norme per i medesimi stabilite dalla legislazione vigente; b) agli altri dirigenti delle stesse imprese ai quali, ricorrendo le condizioni di cui sopra, l'azienda attribuisca con atto formale la relativa qualifica e ampi poteri direttivi per i fini in premessa. Il contratto si applica altresì dall'1.1.94 ai direttori, al sensi del T.U. n. 2578/25 e della legge n. 142/90, di aziende farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di 2 farmacie e ai dirigenti delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le condizioni innanzi precisate. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 comporta il riconoscimento formale della qualifica dirigente da parte dell'azienda. Art. 2 - Istituzione del rapporto - Periodo di prova. Le assunzioni dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici si effettuano nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. locali Al momento dell'assunzione in servizio l'azienda comunicherà al dirigente per iscritto: a) b) c) d) la le il la decorrenza dell'assunzione; funzioni attribuite; trattamento economico spettantegli; tutela assistenziale e previdenziale che gli compete. Analoga comunicazione scritta l'azienda invierà ai dipendenti in servizio, ai quali venga riconosciuta la qualifica di dirigente. L'azienda invierà analoga comunicazione scritta al dirigente anche in occasione di mutamenti di funzioni. Per le particolari caratteristiche delle funzioni dirigenziali l'eventuale fissazione di un periodo di prova, per una durata massima di mesi 6), potrà essere convenuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione, con esclusione dei promossi e degli assunti per chiamata che abbiano già ricoperto la qualifica di dirigente presso altre aziende di servizi pubblici. Parte II - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Art. 3 - Struttura della retribuzione. Il trattamento economico definito dal presente contratto compensa nelle articolazioni contemplate tutte le prestazioni rese dal dirigente per conto dell'azienda. La retribuzione si definisce in: a) retribuzione base, costituita dalla retribuzione minima mensile comprensiva dell'importo per adeguamento automatico al 30.6.92; dall'1.1.96 la retribuzione base è di £. 5.300.000. L'aumento di £. 200.000 disposto con l'A.N. 23.9.96 non ha effetti ulteriori, a livello collettivo, rispetto alle normative del contratto nazionale; b) retribuzione d'anzianità, costituita dagli aumenti periodici biennali di cui all'art. 10; c) retribuzione alla persona, costituita dai trattamenti personali aggiuntivi in relazione alle funzioni assegnate, alla professionalità e al merito individuali; d) retribuzione variabile incentivante, costituita da trattamenti variabili connessi alla prestazione e alla realizzazione di obiettivi di gestione specificamente programmati e assegnati che richiedono un impegno non riconducibile al normale apporto professionale richiesto dalle funzioni cui è preposto il dirigente; e) retribuzione accessoria, costituita dall'importo non conglobato per adeguamento automatico della retribuzione, dall'ex elemento di maggiorazione della retribuzione e dagli elementi aggiuntivi di cui agli artt. 7 e 8 che seguono. Fanno parte della retribuzione accessoria l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura e con le modalità concordate. Fanno altresì parte della retribuzione accessoria eventuali ulteriori indennità e benefits espressamente e formalmente riconosciuti al dirigente, nella misura e nei limiti concordati. Le voci retributive di cui alle lett. a), b), c) ed e), 1° periodo, costituiscono la retribuzione mensile e competono per 14 mensilità, di cui la 13a corrisposta nel mese di dicembre e la 14a nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento alla retribuzione spettante per le stesse voci nei mesi rispettivamente di dicembre e giugno. Non fa parte della retribuzione del dirigente, a nessuno effetto, quanto gli sia corrisposto a puro titolo di rimborso spese. Nei confronti dei dirigenti di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 12 unità non trova applicazione la retribuzione base fissata alla lett. a) che precede che è perciò concordata, caso per caso, tra le parti stipulanti il presente contratto. Il trattamento di fatto percepito da ciascun dirigente al 30.6.96 è ricondotto e assorbito nelle voci che precedono; eventuali elementi retributivi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal CCNL, sono consolidati in cifra e ricondotti nelle voci che precedono. In particolare, confluiscono nella retribuzione alla persona: 1) il trattamento per livello funzionale di cui all'art. 4, CCNL 30.4.86; 2) il trattamento personale aggiuntivo di cui all'art. 5, Accordo nazionale 14.12.88; 3) l'emolumento individuale di cui all'art. 7, Accordo nazionale 10.7.90; 4) l'elemento retributivo personale di cui al punto 4), Accordo nazionale 23.9.93. Pertanto le normative relative con decorrenza dall'1.7.96, soppresse. ai suddetti trattamenti sono, Il presente articolo è operante dall'1.7.96. Art. 4 - Retribuzione alla persona. La retribuzione alla persona, aggiuntiva alla retribuzione base nazionale, è corrisposta sotto forma di assegno fisso mensile avendo riguardo alla posizione occupata, alla professionalità di cui è portatore il dirigente e al merito individuale. Per la definizione del trattamento aggiuntivo, l'azienda si deve avvalere di una metodologia che faccia riferimento: per la valutazione della posizione, alle funzioni assegnate nel contesto organizzativo aziendale, al grado di responsabilità e di potere decisionale, agli ambiti di sovrintendenza e di autonomia gestionale, alla complessità e pluralità dei compiti, all'incidenza sulle politiche e sulla realizzazione degli obiettivi aziendali; per la valutazione della professionalità e merito individuali, alle modalità di assolvimento delle funzioni cui è preposto, alle capacità e all'impegno a soddisfare diverse funzioni, alle capacità d'iniziativa, di progettualità, di relazione, di organizzazione e guida del personale. Entrambe le valutazioni che precedono concorrono a individuare i presupposti per l'attribuzione del trattamento personale aggiuntivo; a tal fine l'azienda si deve avvalere, con riferimento ai criteri che precedono, di tecniche che consentano di valutare, anche con riguardo al più generale assetto della dirigenza e del mercato del lavoro, il valore professionale del dirigente. In particolare, il sistema di valutazione della posizione deve essere sviluppato dall'azienda sulla base dei fattori indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente accordo. La metodologia da adottarsi dovrà essere oggetto di consultazione con la RSA dei dirigenti e, ove non costituita, con il Sindacato FNDAI territorialmente competente, ferma restando la piena autonomia decisionale dell'azienda. Allegato all'art. 4. Metodologia di valutazione. La valutazione della posizione nel contesto organizzativo fa riferimento in particolare ai seguenti fattori., 1) Competenza. E' l'insieme delle conoscenze e delle capacità comunque acquisite necessarie per svolgere adeguatamente le attività connesse alla posizione organizzativa. La competenza seguenti fattori: si può definire attraverso la combinazione dei a) profondità e ampiezza della conoscenza (dalle procedure più semplici alla padronanza di discipline scientifiche); b) ampiezza della competenza manageriale (capacità d'integrare, armonizzare e coordinare funzioni e processi diversificati); c) attitudine nelle relazioni umane (abilità per guidare, motivare e sviluppare il personale dipendente). 2) Capacità d'identificare, definire e risolvere problemi. Misura l'intensità del processo mentale richiesto per analizzare, valutare, creare, ragionare e giungere ad una conclusione per i problemi posti alla posizione di lavoro. Si articola nei fattori di seguito descritti: a) libertà, originalità e discrezionalità del pensiero (vincoli e limiti posti dal contesto nel quale il pensiero si applica); b) grado di difficoltà del processo mentale richiesto (da situazioni analoghe che richiedono come soluzione la scelta determinante di cose apprese a situazioni variabili che richiedono un pensiero analitico, interpretativo, valutativo). 3) Responsabilità della posizione sui risultati finali intesa come: discrezionalità di azione; influenza sui risultati finali di pertinenza e sulle dimensioni economico/quantitative, ovvero ampiezza del campo di azione. I fattori di cui sopra dovranno essere valutati anche con riferimento alla strategicità che la posizione può assumere nel contesto in cui l'azienda opera. Art. 5 - Trattamento retributivo del Direttore. Fermo restando il rispetto della retribuzione base e di anzianità, il trattamento retributivo del Direttore dell'impresa di servizi pubblici locali è stabilito dall'azienda avuto riguardo alla natura del rapporto e alle funzioni da espletare ed è suscettibile di revisione per accordo diretto tra le parti. Al Direttore dell'impresa è comunque assicurato a far data dall'1.7.96 un trattamento aggiuntivo alla persona non inferiore all'importo di £. 1.100.000 mensili per le mensilità contrattuali. Detto trattamento assorbe, fino a concorrenza, quello di fatto percepito per lo stesso titolo e per trattamento di livello funzionale. Il trattamento medesimo non compete, salvo diverso accordo tra le parti, ai Direttori dei consorzi trasformati ai sensi della legge n. 142/90. Il trattamento retributivo del Direttore dell'impresa deve caratterizzarsi, oltre che per gli elementi sopra indicati, anche per la quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi e risultati di gestione connessi con la redditività dell'impresa e qualità del servizio, fissati e verificati dall'azienda. Art. 6 - Elemento di maggiorazione della retribuzione. Fino al 30.6.90 ai dirigenti spetta una maggiorazione del 12% degli elementi considerati utili per il computo del trattamento di fine lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto. Con effetto dall'1.7.90 la maggiorazione della retribuzione di cui al precedente capoverso è consolidata nell'importo mensile raggiunto al 30.6.90 dal singoli dirigenti con riferimento alla retribuzione individuale dello stesso mese di giugno. Tale importo costituisce elemento della retribuzione accessoria e corrisposto, in cifra fissa non rivalutabile, per le sole mensilità contrattuali nazionali. Ai dirigenti assunti o promossi tali successivamente al 30.6.90 è attribuito, a titolo di elemento di maggiorazione della retribuzione, un importo mensile, in cifra non rivalutabile, di £. 306.000. Art. 7 - Elemento aggiuntivo della retribuzione. Al dirigenti assunti o promossi tali precedentemente all'1.12.85 è riconosciuto dall'1.12.86 un importo pari al 2% della retribuzione contrattuale nazionale mensile individualmente spettante per il mese di dicembre 1985. La cifra mensile risultante è corrisposta per 14 mensilità. L'importo fisso mensile come sopra determinato non è suscettibile di rivalutazione né costituisce base di computo per altri istituti contrattuali tranne che per il TFR e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile. Dall'1.7.96 retribuzione accessoria. l'importo che precede confluisce nella Art. 8 - Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione. Ai dirigenti in servizio al 30.6.90 è corrisposto a decorrere dall'1.7.90 un emolumento individuale per le mensilità contrattuali pari 2,50% al dell'importo al 30.6.90 del minimo di retribuzione mensile, del meccanismo per adeguamento automatico della retribuzione e del trattamento per livello funzionale corrispondente alle funzioni normalmente svolte dal dirigente. L'emolumento individuale non è suscettibile di valutazione, né costituisce base di computo per altri istituti contrattuali tranne che per il TFR e per le normative contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione mensile. Dall'1.7.96 retribuzione accessoria. l'emolumento che precede confluisce nella Art. 9 - Livelli funzionali aziendali. A far data dall'1.7.96 è soppresso l'istituto dei funzionali aziendali di cui all'art. 4, CCNL 30.4.86 anche alla disciplina applicativa aziendale. livelli con riguardo Il trattamento economico corrispondente è consolidato nell'importo mensile raggiunto al 30.6.96. L'importo che precede, incrementato dall'1.7.96 della percentuale del 10%, calcolata sul valore del livello risultante dal contratto nazionale, costituisce elemento della retribuzione mensile e confluisce nella voce della retribuzione alla persona. Lo stesso importo, incrementato come sopra, è ulteriormente incrementato del 4% con effetto dall'1.12.96. La cessazione dell'istituto dei livelli funzionali non influisce di per sé sulla posizione organizzativa e sulle funzioni assegnate al dirigente. Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità. A far sono data dall'1.8.96, gli aumenti periodici d'anzianità autonomamente e integralmente regolamentati come segue. Per ciascun biennio d'anzianità compete al dirigente un aumento in cifra fissa mensile di £. 250.000. Il computo dei bienni ha inizio dalla data di nomina a dirigente presso l'azienda. L'importo massimo conseguibile a titolo di aumenti periodici è fissato in \. 2.500.000 mensili. Al raggiungimento di tale importo massimo concorre l'ammontare in cifra comunque conseguito dal singoli dirigenti a titolo di aumenti d'anzianità al 31.7.96. Pertanto l'importo di £. 250.000 trova applicazione solo agli aumenti periodici biennali che vengano a maturazione successivamente al 31.7.96. Ai dirigenti che abbiano raggiunto al 31.7.96 l'importo massimo conseguibile per aumenti periodici a termini del punto 3 del Verbale d'accordo 23.9.93 da un biennio ed oltre, compete un solo aumento periodico del valore di £. 250.000 mensili con effetto dall'1.1.97. Gli aumenti successivi fino al conseguimento dell'importo massimo di cui al comma 3 seguiranno la cadenza biennale calcolata a partire dall'1.1.97. Al dirigente promosso nella stessa azienda da altra conservato l'importo degli aumenti d'anzianità maturati nella precedente, importo che concorrerà con gli aumenti d'anzianità dirigente al raggiungimento dell'importo massimo conseguibile qualifica è qualifica maturati da a tale titolo. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo assorbe, fino al relativo ammontare, analoghi trattamenti in atto presso le aziende per scopi similari. Art. 11 - Meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni. Il meccanismo per l'adeguamento automatico delle retribuzioni, istituito con l'art. 7, CCNL 18.7.75 e adeguato con i successivi accordi e contratti di categoria ha cessato di operare con il 1994. L'importo di £. 1.581.000 mensili, maturato a tutto il 30.6.92 è confluito nella retribuzione minima mensile, ora retribuzione base, senza però effetti riflessi sugli altri istituti contrattuali, salvo che per il TFR e per le normative che fanno riferimento alla retribuzione mensile. Art. 12 - Retribuzione variabile incentivante. Al fine d'incentivare l'apporto collaborativo dei dirigenti alla realizzazione dei fini istituzionali, le aziende prevedono l'erogazione di trattamenti economici incerti e variabili nell'ammontare, correlati alla prestazione e al conseguimento di obiettivi di gestione specificamente programmati e assegnati. Gli obiettivi devono essere misurabili sul piano della economicità, redditività e qualità dei servizi aziendali e richiedere al dirigente un impegno non riconducibile al normale apporto professionale richiesto dalle funzioni cui è preposto. Il trattamento istituto contrattuale. in questione non è utile ai fini di alcun Eventuali accordi o prassi aziendali che contemplino erogazioni gli stessi fini non sono cumulabili con la presente normativa. per Art 13 - Benemerenze nazionali. Ai dirigenti cui si applica il presente contratto sono riconosciuti i benefici di cui alle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39. Art. 14 - Ferie. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a giorni 26 nei casi d'anzianità di servizio fino a 5 anni e di giorni 30 per anzianità di servizio superiori. Nel calcolo del predetto periodo di fede sono escluse le domeniche i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. e In ogni caso il dirigente conserva il diritto a beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato presso la stessa azienda. Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1° semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta al dirigente, per il periodo non goduto, un'indennità da liquidarsi entro il mese di luglio dello stesso anno e pari, per ogni giornata di ferie non fruita, a 1/26 della retribuzione mensile. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese di viaggio sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si al pagamento dell'indennità sostitutiva. Art. 15 - Aspettativa. il darà periodo luogo Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa. La durata massima dell'aspettativa sarà stabilita dall'azienda, tenuto conto delle ragioni per cui l'aspettativa è stata richiesta e dei problemi funzionali che si determinano per l'azienda. Durante tale periodo il alcuna corresponsione economica, effetti dell'indennità di preavviso. dirigente ma non decorrerà avrà diritto l'anzianità ad agli I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali. a I periodi di aspettativa di cui ai 2 precedenti commi sono computati agli effetti dell'anzianità; sono considerati inoltre utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione in relazione all'attività espletata durante l'aspettativa. Art. 16 - Trasferte e missioni. Al dirigente in missione o in trasferta per periodi non inferiori a 16 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% della retribuzione base, depurata dell'importo conglobato adeguamento automatico, per ogni periodo di 24 ore di trasferta. per Per missioni o trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 16 ore, con destinazione località fuori del territorio del Comune in cui ha sede l'azienda, l'importo aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili sarà pari all'1% della retribuzione base, depurata dell'importo conglobato per adeguamento automatico. Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore, anche per località esterne al Comune della residenza aziendale, spetterà al dirigente il solo rimborso delle spese documentabili. Ove in sede aziendale si convenga di mantenere o di regolare il trattamento di trasferta mediante un'indennità giornaliera, questa non potrà essere inferiore a 1/30 della retribuzione base, depurata dell'importo conglobato per adeguamento automatico, per ogni trasferta di durata pari o superiore a 24 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio. In caso di trasferta di durata superiore a 2 settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto. Art. 17 - Trattamento di malattia e maternità. Nel caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per un massimo di 12 mesi in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati. E' facoltà dell'azienda elevare il periodo di conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione a 18 mesi, sempre in un periodo di 30 mesi continuativi comunque calcolati, in caso di gravi malattie. Nel caso di prosecuzione della malattia oltre i termini di cui ai commi precedenti al dirigente, che ne faccia domanda, sarà concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle 2 parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Per il periodo d'assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità si applicheranno le norme di legge vigenti in materia. Art. 18 - Trattamento d'infortunio e malattia da causa di servizio. Nel caso d'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà, oltre le spese di cura, l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un'invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso d'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare 2 anni e 6 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio. L'azienda che assicuri: deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso d'invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a 6 annualità della retribuzione; b) in caso d'invalidità permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado d'invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30.6.65 n. 1124); c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione. Agli effetti dei precedenti commi, si considera: infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta; retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2, art. 36. L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri il trattamento di cui al comma 2 anche in caso d'infortunio occorsogli non in occasione di lavoro. Art. 19 - Trapasso di azienda. Le norme di legge in vigore per il caso di trasferimento di azienda s'intendono estese ai casi di cessione, cessazione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda, ivi incluse le fusioni, concentrazioni e scorpori. In particolare, il dirigente che, in caso di cessione parziale o totale o di trasformazione dell'azienda, venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale ai sensi dell'art. 2103 C.C., modificato dall'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, nell'azienda subentrante, potrà risolvere, non oltre 180 giorni dal passaggio, il rapporto di lavoro con diritto oltre al TFR, all'indennità sostitutiva del preavviso e ad 1/3 dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 29. Il dirigente, sempre entro il termine anche senza che sussistano i motivi di cui intenda accettare il passaggio alle dipendenze risolvere il rapporto con diritto, in tale caso, del preavviso, oltre al TFR. di 180 giorni dal passaggio e al comma 2, potrà, ove non dell'azienda subentrante, alla sola indennità sostitutiva Art. 20 - Ristrutturazioni d'azienda. L'azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivandolo con la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale nonché di dismissione di servizi aziendali o liquidazione dell'azienda erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, un'indennità supplementare al TFR pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. Detta del indennità è automaticamente incrementata, in relazione all'età dirigente in ragione di: - 5 4 3 2 1 mensilità mensilità mensilità mensilità mensilità in in in in in corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza del del del del del 51° 50° 49° 48° 47° anno compiuto; e 52° anno compiuto; e 53° anno compiuto; e 54° anno compiuto; e 55° anno compiuto. L'accettazione del trattamento come sopra determinato comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al Collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo di categoria. Art. 21 - Mutamento provvisorio di funzioni. Nel caso di attribuzione di funzioni superiori ai sensi dell'art. 2103 C.C., al dirigente, dopo che sia trascorso il periodo di 1 mese e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette funzioni, deve essere corrisposta in aggiunta alla sua retribuzione un'indennità non inferiore a £/mese 255.000. Tale indennità, in caso di sostituzione del Direttore dell'azienda, è dovuta in misura non inferiore a £/mese 765.000. Tale indennità non compete in caso di sostituzione di un dirigente in ferie e comunque verrà a cessare in caso di assegnazione definitiva alle funzioni superiori. Trascorso un periodo continuativo di 3 mesi nel disimpegno di funzioni superiori, salvo quanto stabilito dalle norme di legge per la nomina a Direttore e salvo concorso in atto bandito a norma di regolamento, l'assegnazione alle funzioni superiori diviene definitiva. La sostituzione di un dirigente assente per malattia o infortunio, per chiamata oppure richiamo alle armi o per aspettativa, non dà diritto al passaggio alle funzioni superiori per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverrà qualora il dirigente investito della sostituzione continui a svolgere le funzioni del sostituito anche dopo la scadenza del periodo di conservazione del posto spettante a quest'ultimo. Ove l'azienda con propria deliberazione disponga, per vacanza o impedimento del titolare, il cumulo integrale delle relative funzioni in capo ad altro dirigente, compete a quest'ultimo un'integrazione del trattamento retributivo. Art. 22 - Mutamenti di funzioni. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie funzioni incidente sostanzialmente sulla posizione rivestita, risolva entro 60 giorni, ma con un preavviso di almeno 15 giorni, il rapporto di lavoro, ha diritto, oltre al TFR, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, incrementata di un ulteriore importo pari a 1/3 dell'indennità supplementare massima di cui all'art. 29. Art. 23 - Trasferimento del dirigente. Il dirigente può essere trasferito con adeguato preavviso da una sede o stabilimento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro Comune. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive e non deve pregiudicare le funzioni acquisite. Al dirigente trasferito dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese cui andrà incontro, per sé e per la sua famiglia, per effetto del trasferimento (viaggi, trasporto, assicurazioni, maggiore spesa di alloggio, ecc.), oltre ad un'indennità 'una tantum' non inferiore alla retribuzione corrente di 3 mesi. In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il dirigente non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento previsto in caso di licenziamento. Qualora il trasferimento di cui al comma 1 non risponda ad obiettive ragioni tecniche, organizzative o produttive dell'azienda, compete al dirigente, che risolve il rapporto di lavoro entro il termine di 2 mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, oltre al trattamento previsto in caso di licenziamento, un'integrazione delle spettanze contrattuali di fine lavoro pari a 1/3 di quanto dovutogli per indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 60° anno d'età, se uomo, e il 55° anno d'età, se donna. Art. 24 - Formazione e aggiornamento culturale e professionale. Le parti convengono di demandare alla trattativa sindacale aziendale la determinazione di programmi di formazione e aggiornamento culturale e professionale dei dirigenti, le modalità di attuazione dei programmi medesimi e i relativi oneri. Nella determinazione dei programmi di formazione e aggiornamento culturale e professionale, si deve tener conto che: a) il per elevazione culturale del dirigente deve intendersi miglioramento di quelle conoscenze generali attinenti alla professione, che nei modi più vari possano concorrere a far meglio assolvere al dirigente la propria funzione; b) per aggiornamento professionale e tecnico deve intendersi il miglioramento di conoscenze specifiche, soprattutto in relazione ai compiti e alle funzioni che il dirigente stesso esplica nell'azienda. Salvo iniziative e scelte non riconducibili ai principi che precedono, le spese sono a carico delle aziende. Allo stesso fine vengono utilizzate le giornate di permesso retribuito di cui all'Accordo 19.7.78, ferme restando le relative modalità attuative, e altre 5 giornate lavorative. Queste ultime giornate, che potranno essere anche cumulate nell'arco di un biennio, sono riservate alla partecipazione ad iniziative promosse direttamente o d'intesa con le associazioni territoriali, dalle parti nazionali stipulanti il presente contratto. Allegato all'art. 24. ACCORDO CISPEL-FNDAI COMPENSAZIONE DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE Addì 19 luglio 1978 in Roma - Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici Locali (CISPEL) e - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) vista la legge 5.3.77 n. 54, considerate le finalità dalla medesima legge e tenuto conto dei fini cui sono rivolti i pubblici servizi gestiti dalle imprese pubbliche degli enti locali convengono quanto segue: a compensazione e in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge citata in premessa, è attribuita annualmente al dirigente 1 settimana di calendario di permesso retribuito per l'aggiornamento culturale e professionale previsto dall'art. 18, CCNL 18.7.75. Le modalità di attuazione della normativa di cui sopra sono concordate dall'azienda con il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi in cui, in relazione alle dimensioni dell'azienda, sussistano difficoltà per la realizzazione della normativa medesima e, comunque, in tutti gli altri casi nei quali sorgano divergenze in materia, la definizione delle questioni sarà rimessa all'esame congiunto delle organizzazioni stipulanti che potranno deferirla alle rispettive articolazioni territoriali. I permessi di cui sopra, ove non possano essere usufruiti nel corso dell'anno, per comprovate esigenze di servizio riconosciute dalla Commissione amministratrice dell'azienda, verranno indennizzati fino ad un massimo di 5 giornate con le modalità e i criteri previsti dal contratto nazionale per le ferie non godute. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1978. Per il 1977 si procederà al recupero delle giornate non fruite a titolo di festività soppresse cumulandole con i permessi spettanti come sopra per gli anni 1978 e 1979. Art. 25 - Incompatibilità. Il dirigente non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altra attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda senza il preventivo assenso della stessa. Art. 26 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione. La responsabilità civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni sono a carico dell'azienda. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell'azienda. L'azienda, con onere a proprio carico, farà assistere il dirigente un legale che sia di gradimento del dirigente stesso. Il rinvio attinenti a giudizio del dirigente per fatti direttamente da all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione. Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo e colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'azienda conserva piena la facoltà sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro e in forma consentita dalla legge. di rivalsa ogni altra Parte III - TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Art. 27 - Previdenza. Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti. legge Le parti, avuto riguardo agli interventi di legge sul sistema previdenziale e all'assetto articolato della tutela previdenziale, convengono sull'esigenza di assicurare alla categoria un trattamento pensionistico adeguato e a tal fine confermano l'impegno ad attivare ogni iniziativa per consentire ai dirigenti di accedere a forme di previdenza complementare secondo le esperienze maturate nel più ampio settore dell'industria. CISPEL e FNDAI s'incontreranno per verificare i risultati delle iniziative intraprese e definire le ulteriori azioni ritenute necessarie per realizzare il trattamento previdenziale complementare non oltre il 31.12.97. Art. 28 - Assistenza sanitaria. L'assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23.12.78 n. 833 e successive modificazioni e integrazioni. Interventi integrativi di tutela della salute e di assistenza di malattia sono assicurati dall'1.10.96 mediante l'iscrizione al FASI il quale, secondo le norme del proprio statuto, erogherà prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal SSN con onere contributivo a carico degli iscritti e delle imprese di servizi pubblici locali. L'iscrizione al FASI va richiesta dal dirigente interessato; i dirigenti in servizio devono notificare alla propria azienda la loro iscrizione al Fondo e comunicare contestualmente al FASI l'azienda di appartenenza, tenuta alle incombenze successive. Il contributo dovuto dalle imprese e dai dirigenti in servizio iscritti al FASI è determinato e adeguato mediante accordi tra le organizzazioni che hanno costituito il Fondo. Le imprese e i dirigenti vi si attengono dalla data e per l'importo comunicato dal FASI. Parte IV - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO Art. 29 - Collegio arbitrale. E' istituito, a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale nazionale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli sono sottoposti ai sensi dell'art. 34. Il Collegio è composto da 5 membri, di cui 2 designati dalla CISPEL, 2 dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e 1, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato fra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale di Roma. Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento. può Il Collegio ha sede presso la FNDAI, la quale svolge anche le funzioni di segreteria. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata a.r., della FNDAI, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi dell'art. 34. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della FNDAI, alla CISPEL e, per conoscenza, all'azienda interessata. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte della CISPEL. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperirà in via preliminare, alla 1a riunione, il tentativo di conciliazione. Ove l'azienda rimanga contumace il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio emetterà il proprio ]odo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 9, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento delle procedure. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di presente articolo, nonché quello di cui all'art. 34. cui al Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, ai termini dell'art. 34 disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra: - un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato; un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi di preavviso. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 6 5 4 3 2 1 mensilità mensilità mensilità mensilità mensilità mensilità in in in in in in corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza corrispondenza del del del del del del 51° 50° 49° 48° 47° 46° anno compiuto; e 52° anno compiuto; e 53° anno compiuto; e 54° anno compiuto; e 55° anno compiuto; e 56° anno compiuto. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese carico sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a delle rispettive parti in causa. Art. 30 - Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) (*) I sindacati dei dirigenti, competenti per territorio alla FNDAI, possono istituire RSA. e aderenti In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che alla FNDAI, alle aziende interessate e alla CISPEL. Le RSA tutelano gli interessi dei dirigenti al livello aziendale. In particolare intervengono: a) nella determinazione dei criteri riguardanti le procedure di nomina dei dirigenti; b) nelle decisioni riguardanti lo sviluppo delle carriere; c) per controllare la corretta applicazione delle norme di legge e di contratto; d) su ogni altra materia espressamente demandata al livello aziendale dalle disposizioni del presente contratto. Un rappresentante del sindacato dei dirigenti può presenziare, quale osservatore esterno, ai lavori delle Commissioni di concorso pubblico per dirigenti e per Direttore di azienda. La designazione è di competenza del sindacato territoriale. Art. 31 - Partecipazione alle scelte e alla gestione dei servizi (*). Tenuto conto del ruolo che le imprese di servizi pubblici locali esercitano per la crescita armonica e ordinata del territorio e della funzione che la componente dirigenziale svolge in azienda tesa ad assolvere un compito di collaborazione partecipativa per lo sviluppo dell'attività d'impresa e per la realizzazione dei fini e il rispetto dei vincoli posti dall'interesse generale della collettività, le parti convengono che: 1) di in occasione dell'elaborazione dei piani di sviluppo o di piani ampliamento o potenziamento dei servizi, i dirigenti, tramite le loro RSA, saranno preventivamente consultati; 2) quando le aziende affrontino le problematiche attinenti la gestione aziendale, le rappresentanze sindacali dei dirigenti saranno chiamate a responsabilmente partecipare ad ogni fase formativa delle decisioni in materia; 3) di tale metodo partecipativo i dirigenti si faranno portatori: nei confronti del personale dipendente; verso i cittadini utenti; nell'affrontare, secondo canoni di aggiornamento tecnicogestionale, il lavoro di direzione di gruppo. Per le aziende presso le quali non esistano RSA la normativa di cui sopra viene riferita ai dirigenti in servizio presso l'azienda. Conseguenti a questi principi nelle aziende dovranno essere definiti dei "Protocolli" per la "partecipazione" alla gestione aziendale. Detti protocolli dovranno prevedere: a) di che la "partecipazione" non determina confusione di ruoli e responsabilità; b) che la "partecipazione" avviene e si esplica sulle grandi scelte (piani di sviluppo dei servizi, piani di ristrutturazione delle aziende, programmi poliennali di esercizio, progetti di rilevante impegno finanziario, bilanci preventivi, conti consuntivi); c) i modi e i tempi di esplicazione della "partecipazione"; d) che i punti sui quali le parti concordano costituiscono impegno di lavoro comune. (*) La clausola riproduce letteralmente il testo contrattuale che nella veste originale risale al 1980. La CISPEL ha richiesto alla FNDAI la revisione della materia per adeguarla al mutato ruolo della dirigenza e ai più recenti indirizzi ed esperienze di interlocuzione sindacale. Art. 32 - Controversie. Le eventuali controversie1 riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta definizione tra l'azienda e il dirigente, saranno demandate, ai fini della loro soluzione, all'esame congiunto tra l'azienda e la RSA. Laddove non siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 30, RSA, le questioni di cui al comma 2 saranno esaminate tra l'azienda e il sindacato territorialmente competente. Analoga procedura dovrà essere un dirigente membro della RSA. seguita qualora sia interessato Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni; le conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale. Qualora la controversia precede, l'azienda e la RSA dei il sindacato locale dei rispettive organizzazioni nazionali, la deliberazione del caso. non trovi soluzione nel termine dirigenti o, in mancanza dirigenti, ne di informeranno fornendo loro tutta la che quest'ultima, le documentazione per Nei 15 giorni successivi al ricevimento della documentazione, CISPEL e FNDAI s'incontreranno per un ulteriore tentativo di definizione della controversia. Se nei 20 giorni successivi all'incontro la controversia non sia risolta, le parti interessate riprendono la loro libertà di azione. 1 La procedura per la rinnovazione del CCNL e degli accordi nazionali è definita dal Protocollo d'intesa 14.12.88 riportato in appendice sotto il n. 1. Art. 33 - Contributi sindacali. Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al sindacato dirigenti industriali della FNDAI, territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta. Parte V - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Art. 34 - Risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve dame comunicazione per iscritto all'altra parte. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, in difetto di che il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 29. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla FNDAI, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 35 e 36. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata nei confronti di dirigente che abbia compiuto o compia allo scadere del periodo di preavviso il 65° anno d'età. Art. 35 - Preavviso. Salvo il disposto dell'art. 2119 C.C. il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso, cui termini sono stabiliti come segue: i a) mesi 8 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a 2 anni; b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno d'anzianità con un massimo di altri 4 mesi. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi. sopra Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un i cui termini saranno pari a 1/3 di quelli sopra indicati. preavviso In caso d'inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo suddetto. E' in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso, anche se sostituito corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità. dalla Qualora l'azienda non intenda far trascorrere in servizio il preavviso al dirigente dimissionario, dovrà corrispondergli l'indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non compiuto. Compatibilmente con la legislazione vigente l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire. Agli effetti di cui alla lett. b), comma 1, viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. Per i direttori di azienda, nominati ai sensi dell'art. 4, RD 15.10.25 n. 2578, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà quello previsto all'art. 35, comma 1, DPR 4.10.86 n. 902. Tuttavia l'azienda potrà comunicare al Direttore la propria volontà di risolvere il rapporto al termine del triennio con un preavviso pari a quello che gli sarebbe spettato, al sensi dei precedenti commi 1 e 2, se il suo contratto fosse stato a tempo indeterminato. Ove l'azienda non provveda a preavvisare il Direttore della sua volontà di non rinnovare il triennio nei termini indicati al comma precedente, sarà dovuta al Direttore stesso, in aggiunta al normale trattamento economico, un'indennità pari alla retribuzione spettantegli nel periodo intercorrente tra la data d'inizio del preavviso a tempo indeterminato e la data d'inizio del preavviso trimestrale previsto dall'art. 35, comma 1, DPR 4.10.86 n. 902. Qualora la data di comunicazione del recesso sia posteriore a quella d'inizio del preavviso a tempo indeterminato ma anteriore all'inizio del trimestre precedente al compimento del triennio, l'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta per il periodo intercorrente tra la data d'inizio del preavviso a tempo indeterminato e la data di comunicazione. Il Direttore dell'azienda, nominato ai sensi dell'art. 4, T.U. n. 2578/25, che intenda risolvere il rapporto di lavoro al termine del triennio, deve dare all'azienda un preavviso non inferiore a 6 mesi. In caso d'inosservanza del suddetto termine si applica la disposizione del comma 4 del presente articolo. Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato, in virtù di regolamenti aziendali o di patti individuali, da contratto a termine, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto stesso sarà quello previsto dal relativo regolamento o patto individuale. Le norme di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 del presente articolo valgono anche per i dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma con riferimento al periodo di preavviso previsto, per il loro contratto a termine, dai rispettivi regolamenti o patti individuali. Art. 36 - Trattamento di fine rapporto (TFR). In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 35, un TFR da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 C.C., così come sostituito dall'art. 1, legge 29.5.82 n. 297. Ai fini che precedono si considerano come retribuzione tutti gli elementi costitutivi della stessa aventi carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, di emolumenti a carattere eccezionale e di erogazione a termini dell'art. 12. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata. Art. 37 - Indennità in caso di morte. In caso di morte del dirigente l'azienda corrisponderà agli aventi diritto in base all'art. 2122 C.C., oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura dovuta in caso di licenziamento, il TFR di cui al precedente art. 36; ciò indipendentemente da quanto possa spettare per Fondi di previdenza, per assicurazioni infortuni e per ogni altra causa. Art. 38 - Anzianità. A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi il periodo di appartenenza all'azienda quale dirigente, anche se l'azienda era prima gestita in economia o da privati, salvo che siano intervenute la risoluzione del precedente rapporto e la liquidazione delle indennità stabilite al riguardo. Eccetto quanto disposto dall'art. 10, l'anzianità si computa comprendendo tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda, anche in altra categoria, salvo che, all'atto della nomina a dirigente, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di un'effettiva e sostanziale novazione del rapporto stesso. Per i dirigenti per i quali sia intervenuta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro con la stessa azienda si terrà conto, tuttavia, ai soli effetti delle ferie e del trattamento di malattia o d'infortunio non derivanti da causa di servizio, dell'intera anzianità maturata presso l'azienda. Qualora l'azienda deliberi di riconoscere al dirigente, per sua preparazione ed esperienza professionale, un'anticipazione di anzianità, tale anzianità sarà utile unicamente agli effetti degli aumenti la d'anzianità e delle ferie, fermi restando i limiti massimi previsti dal presente contratto per tali istituti, e non concorre in nessun modo ad incrementare gli anni di effettivo servizio utili ai fini del preavviso e della liquidazione del TFR. Agli effetti dell'anzianità, salvo il disposto dell'art. 35, comma e dell'art. 10, il semestre iniziato si computa come compiuto. Parte VI - 10 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 39 - Condizioni di miglior favore. Le condizioni di miglior favore stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali o territoriali e non assorbite o consolidate in cifra a norma dei precedenti articoli, si intendono mantenute 'ad personam'. Art. 40 - Disposizioni finali. Le norme del presente contratto sono tra loro correlate e inscindibili e costituiscono nel loro complesso un trattamento unitario. Ogni altro trattamento individuale, non direttamente contemplato dalle norme del presente contratto, non spiega effetti sugli istituti contrattuali né può essere da questi influenzato. Art. 41 - Permessi ai componenti le Commissioni CISPEL-FNDAI. Ai dirigenti componenti di Commissioni paritetiche tra CISPEL e FNDAI, le aziende di appartenenza assicureranno il permesso retribuito per partecipare alle riunioni della Commissione di cui fanno parte, sempre che non ostino inderogabili esigenze tecnico-aziendali. Art. 42 - Decorrenza e durata. Il presente contratto, che annulla e sostituisce, salvo per quanto espressamente richiamato, quelli precedentemente stipulati, decorre dalle date specificate nelle singole clausole dello stesso e ha durata fino al 31 dicembre 1996, per gli istituti a contenuto economico, e fino al 31 dicembre 1998, per gli istituti a contenuto normativo. In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato, per la parte relativa, di 1 anno e così di seguito di anno in anno. Appendice n. 1 al CCNL. PROTOCOLLO DI INTESA 14 dicembre 1988 Procedura per la rinnovazione del CCNL e degli accordi nazionali: 30 giorni prima della scadenza degli accordi collettivi la FNDAI farà pervenite alla CISPEL le richieste per la rinnovazione o l'adeguamento degli stessi. Le parti si obbligano a tenere il 1° incontro di trattativa entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data della suddetta comunicazione. Ai componenti la delegazione negoziale della FNDAI le aziende di appartenenza assicureranno il permesso retribuito per partecipare agli incontri di trattativa e, compatibilmente con inderogabili esigenze tecniche aziendali, alle riunioni a livello nazionale connesse con la trattativa. Le parti s'impegnano a definire la rinnovazione degli accordi collettivi nei 70 giorni successivi alla data del 1° incontro di trattativa. Trascorso questo termine senza che le delegazioni negoziali siano pervenute alla rinnovazione, le parti riprenderanno la propria libertà d'azione, sospesa nel corso dei periodi sopra indicati, dopo aver esperito entro i successivi 20 giorni un ulteriore tentativo a livello dei massimi responsabili delle organizzazioni volto a superare le difficoltà che si frappongono alla prosecuzione del negoziato. þþþþ