Promemoria in merito alla proposta di legge N

Promemoria in merito alla proposta di legge N. 2875 del 4.11.2009
di iniziativa dei deputati GNECCHI, GIOVANELLI, CODURELLI
Modifica all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali
L’attuale normativa non presenta certezze e permette situazioni molto diversificate che creano
problemi sia agli enti locali che agli eletti, oltre che agli enti previdenziali. Negli anni si sono
susseguiti interventi legislativi che non hanno tenuto conto di tutti gli aspetti, è assolutamente
necessario un intervento organico in questa materia.
L 300/1970, statuto dei lavoratori
Secondo quanto previsto dall’art. 31 Legge 300/1970 “i lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del
loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali”.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l’esonero.
Modifiche legislative che hanno interessato questa materia : L 816/1985
dal 1970 al 25 gennaio 1986 (legge 816/1985) la contribuzione era totalmente figurativa, quindi
senza obbligo di versamento contributivo.
Dal 25 gennaio 1986 la contribuzione è stata posta a carico dell’ente presso il quale è esercitato
il mandato : per il lavoratore dipendente l’ente locale “si sostituisce” al datore di lavoro, versando
i contributi previdenziali come se continuasse il rapporto di lavoro, quindi in base alla retribuzione
percepita al momento dell’elezione (questo crea la casualità in termini di onere per l’ente locale,
più l’eletto guadagna più “costa”), per artigiani, commercianti e parasubordinati, l’importo da
pagare è quello calcolato sul minimale, per il liberi professionisti esiste l’obbligo per l’ente di
pagare una quota forfettaria e il libero professionista può versare i contributi previdenziali sulla
quota parte del reddito eccedente.
Già questo dimostra le differenze che si vengono a creare sia in termini di costi per l’ente locale,
sia di diritto per l’eletto : i lavoratori dipendenti si vedono garantiti i contributi sulle retribuzioni di
base contrattuali (non per la previdenza complementare e salario accessorio), i liberi
professionisti hanno la facoltà di integrare, gli autonomi no, ma soprattutto se al momento
dell’elezione non si è in una di queste categorie non si ha diritto a nulla e non si è neppure
obbligati all’iscrizione ad un fondo previdenziale come i lavoratori precari, non è prevista
l’iscrizione alla gestione separata inps, quindi non solo non esiste contribuzione da parte dell’ente
locale, ma neanche la possibilità di versare personalmente una contribuzione per la pensione.
Evidenziamo per chiarezza e maggiore comprensione la situazione del Comune di Bolzano, nella
legislatura 2005/2010, risulta evidente quali siano gli oneri previdenziali a carico del comune,
che variano a seconda dell’attività lavorativa svolta dall’amministratore prima del mandato e che
risultano invece pari a zero, se l’amministratore trovasi in situazione di inoccupazione al momento
dell’elezione. La giunta comunale di Bolzano era composta da 11 membri, il vice sindaco in
ottobre è stato eletto consigliere regionale, era il più oneroso perché giornalista ed è stato
sostituito da un vice sindaco pensionato con un risparmio per il comune di 40.000 euro in un solo
mese e mezzo, questo conferma la casualità dei costi a carico dell’ente locale.
Sindaco/vice
assessori
e 2005
2006
2007
2008
2009
Ente prev cui risulta
solo2
iscritto/a o condizione
mesi
lavoro/pensione
O
NULLA
Sindaco
euro
Vice sindaco
2430
17787
18225
18339
19652
Dipendente pubblico
3576
35646
38813
36719
Eletto in
Giornalista (INPGI)
Da ott
Cons reg
Vice sindaco
Perché pensionato
assessore
131
1567
1599
536
deceduto
Architetto/Inarcassa
assessore
131
1567
1599
1606
1678
Architetto/inarcassa
9822
10241
10260
10404
Dip. Privato Inps
assessore
assessore
193
2374
2664
2776
2868
Commerciante/inps
assessore
1962
17847
15537
16064
16299
Dip. Pubblico/inpdap
assessore
Dipendente
non
in
aspettativa
assessore
Inoccupato
al
momento
dell’elezione
assessore
pensionato
assessore
Inoccupato/disoccupato
In più il Comune di Bolzano, paga i contributi per un proprio dipendente in aspettativa che è stato
eletto assessore in un Comune con meno di 10.000 abitanti.
assessore
6605
10670
11853
12316
11806
Dip
comunale
–
assessore
presso comune con meno di
10.000 abitanti quindi contributi
a carico del comune di bolzano
La tabella di cui sopra dimostra quanto sia casuale per l'amministrazione il costo da sostenere e
quanto sia diversa la situazione nella quale si vengono a trovare gli eletti.
DLGS 564/96
Per quanto riguarda i distacchi sindacali dal 1° dicembre 1996 è prevista la facoltà, da parte
dell’organizzazione sindacale, di effettuare un versamento integrativo, qualora la retribuzione del
sindacalista, sia superiore a quella in godimento al momento del distacco. Beneficio facoltativo,
ma almeno previsto.
Dal 1° gennaio 2000 gli eletti che in ragione dell’elezione maturano il diritto ad un vitalizio
(parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali) devono versare la quota a loro carico dei
contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro in essere al momento del distacco, quindi
praticamente come in costanza di rapporto di lavoro, diventa figurativa la quota a carico del
datore di lavoro, non viene pagata da nessuno, non come per gli eletti negli enti locali.
Con la finanziaria 2008 : sono intervenute ulteriori modifiche al Dlgs 267/2000,
sull’espletamento di mandati elettivi amministrativi ai sensi dell’art.81 del T.U.E.L., come
modificato dall’art.2, comma 24, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con riflessi sul diritto
all’aspettativa e sugli adempimenti contributivi e sui soggetti tenuti ai versamenti.
CASI PARTICOLARI (solo come esempi) DEI QUALI CI SIAMO OCCUPATI E CHE SERVONO COME
ESEMPI PER CAPIRE CHE SI DEVE INTERVENIRE IN QUESTA MATERIA PER CREARE CONDIZIONI
CORRETTE PER L'ESPLETAMENTO DI UN MANDATO ELETTIVO
1. Livio Bonacina eletto nel giugno 2004 Sindaco nel Comune di Galbiate in provincia di Lecco, in
data 8 giugno 2009, veniva rieletto per il secondo mandato, ma in data 30.6.09, la ditta presso la
quale lavorava al momento della prima elezione mette in mobilità i lavoratori, fino alla fine del
periodo di mobilità si trova con copertura contributiva, ma dalla fine della mobilità il Comune non
è tenuto al versamento dei contributi perchè non risulta più "lavoratore dipendente in aspettativa
per mandato elettivo". Con la situazione di crisi in atto può capitare a molti eletti quindi la
situazione può veramente diventare grave.
2. Luigia Di Virgilio, assessora PD al Municipio V° del Comune di Roma, si ritrova senza copertura
previdenziale dal gennaio 2008 per la modifica apportata con l'art 2 comma 24 della L244/2007;
un suo collega Alfonso Perrotta, vicino alla pensione si è dimesso per non vedere compromessa la
sua situazione pensionistica (abbiamo tutta la documentazione relativa a queste situazioni) ;
3. prof Michele Sineri ha svolto le funzioni di Presidente dell'azienda Municipale Trasporti di
Catania dal 2000 al 2009, dipendente pubblico, è stato collocato in aspettativa in base all'art 87
dlgs 18 agosto 2000 n 267 che equipara l'aspettativa concessa alle cariche elettive di cui all'art
81 del medesimo dlgs, l'INPDAP gli comunica che gli mancano i 9 anni di contributi e quindi non
potrà godere della pensione con decorrenza settembre 2010 come riteneva di diritto. In questo
caso non è stato chiarito ed esiste una vertenza giudiziale in corso : la società municipalizzata
avrebbe dovuto pagare i contributi all'Inpdap in base alla retribuzione al momento dell'aspettativa
non retribuita ? ha diritto all'accredito figurativo senza onere per la Società municipalizzata ?
avrebbe dovuto assumere a proprio carico l'intera contribuzione come in alcuni casi previsti dalla
L244/07 ? Dato certo per l'interessato è che si è dimesso volontariamente dal lavoro, non è più
presidente della municipalizzata e scopre che gli mancano 9 anni di contributi e che pensava di
aver diritto alla pensione da settembre e non l'avrà.
4. Susanna Cenni, il 12.7.10 l'Inpdap le comunica che non essendo stata eletta assessora da
consigliera, ma chiamata dall'esterno, non ha diritto alla contribuzione, le comunicano che il
Consiglio Regionale che ha versato i contributi per lei potrà chiederne il rimborso. Citano a
sostegno della propria posizione l'art 3 del dlgs 564/96 e affermano che l'art 31 della legge
300/70 fa riferimento solo agli "eletti", non si tiene conto, però, che lo statuto dei lavoratori non
poteva specificare che le norme riguardano anche gli assessori esterni, perché nel 1970 non
esisteva questa possibilità, dimenticanza delle norme successive al 1970 che non hanno previsto
di specificare regole per assessori NON eletti, ma chiamati dall'esterno, nominati. Anche in questo
caso l'interessata a posteriori scopre che le mancano 10 anni di contributi. E' obbligatorio
intervenire e fare chiarezza.
Ci pare ovvio che i casi citati sono solo esempi, ci sono anche altri colleghi parlamentari che
hanno avuto problemi di questo tipo e che quasi "si vergognano" a porre il problema perchè hanno
visto cos'è successo alla pubblicizzazione della nostra proposta di legge, parziale, non sufficiente,
ma che pone il problema.
1. amministratori locali aventi diritto all’aspettativa e alla copertura contributiva
Ai sensi dell’art. 2, comma 24, della finanziaria 2008 la possibilità di collocamento in aspettativa
non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato
amministrativo, è limitata alle seguenti cariche amministrative locali:

sindaci

presidenti delle province

presidenti dei consigli comunali e provinciali

presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane

presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni

membri delle giunte di comuni e province.
Per le suddette figure di amministratori locali l’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione
locale presso cui viene espletato il mandato, ad eccezione degli assessori di comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e dei presidenti di consigli di comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, per i quali l’obbligo contributivo è carico dell’amministrazione di
appartenenza che ha concesso l’aspettativa.
La quantificazione degli oneri contributivi deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale
corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.
2. amministratori locali aventi diritto all’aspettativa con copertura contributiva a proprio carico
A decorrere dal 1° gennaio 2008, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province,
nonché i consiglieri delle comunità montane, possono anch’essi essere collocati in aspettativa
non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato.
Il collocamento in aspettativa, in tali casi, comporta l’assunzione, a carico del lavoratore eletto
consigliere, dell’obbligo dell’intero pagamento degli oneri contributivi (quota ente + quota
dipendente), oltre che di ogni altro obbligo previsto dall’art.86 del citato Testo Unico Enti Locali.
L’amministrazione locale presso cui viene svolto il mandato, ancorchè non obbligata al
versamento della quota a proprio carico, provvederà al versamento dei contributi, previa
acquisizione della relativa delega da parte dell’eletto, iscritto a questa gestione previdenziale,
oltre che alla denuncia mensile analitica.
3. AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI NON RICOMPRESI NELL’ART. 81 MODIFICATO
E’ evidente che le restanti figure di amministratori locali contemplate nell’elencazione contenuta
nell’art.77 del T.U.E.L. e non incluse nella innovata disciplina introdotta dalla disposizione
commentata (ad esempio i membri delle giunte metropolitane, assessori delle comunità montane, ecc..)
non hanno alcun diritto all’aspettativa, come si evince dal Testo previgente:
Art. 77. Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli
enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte
comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i
consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
Possono risultare utili i seguenti pareri per inquadrare la situazione :
si riportano due pareri del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e territoriali Raccolta di pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali, che dimostrano quanto sia
contraddittoria e per certi versi penalizzante la normativa ora in vigore e che a nostro modesto
avviso, andrebbe sicuramente rivista in termini generali, sia per quanto attiene l’istituto
dell’aspettativa che per quanto riguarda gli aspetti previdenziali degli amministratori.
Dal primo parere si evince, che un lavoratore chiamato svolgere un mandato elettivo, nel caso
cessi durante lo svolgimento del mandato, dallo status di lavoratore dipendente, per l’ente locale
viene a cessare l’obbligo di provvedere al pagamento degli oneri contributivi.
Dal secondo parere si evince, che un lavoratore dipendente chiamato a svolgere un mandato
elettivo, nel caso lo stesso fosse anche iscritto ad un fondo di previdenza complementare, perde
di fatto 5 o più anni di contribuzione al fondo di previdenza complementare, a seconda della
durata del mandato, in quanto non rientra fra gli obblighi dell’ente locale farsi carico anche degli
oneri relativi al secondo pilastro previdenziale. Il fatto è abbastanza singolare quando si consideri
che con la riforma introdotta con la legge 335/1995 fu introdotto il sistema contributivo per il
calcolo delle future prestazioni pensionistiche e per compensare la perdita di valore della
pensione di base, si istituirono i fondi per la pensione complementare.
11/08/2006 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Oneri previdenziali ed
assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi
disoccupato a seguito della cessazione dell’attività della ditta
E’ stato formulato un quesito teso a conoscere se il comune debba provvedere a continuare a versare gli oneri
previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un amministratore, lavoratore dipendente in aspettativa, diventi
disoccupato
a
seguito
della
cessazione
dell’attività
della
ditta.
Al riguardo, l’art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce all’ente locale l’onere di effettuare i versamenti
in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto
adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa
non retribuita, ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Nella fattispecie, l’interessato ha optato, nella posizione di lavoratore dipendente, per l’istituto dell’aspettativa,
che comporta la corresponsione dell’indennità di carica nella misura intera. Tale aspettativa implica l’obbligo da
parte del comune, ai sensi del richiamato comma 1, all’effettivo versamento contributivo per la durata del
mandato elettivo ed in corrispondenza con il periodo di aspettativa usufruita dal soggetto.
Al cessare delle condizioni di lavoratore dipendente ed in aspettativa, viene contemporaneamente meno
l’obbligo, da parte dell’ente presso il quale l’amministratore svolge il mandato, di provvedere al pagamenti dei
predetti oneri, visto che la carenza della condizione di “lavoratore” non consente l’applicazione del richiamato
art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
27/04/2010 - VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI,
ASSESSORE PROVINCIALE IN ASPETTAIVA NON RETRIBUITA.
Class.
n.
15900/TU/00/86
Roma,
27
ASSICURATIVI
aprile
PER
2010
OGGETTO: Applicazione art. 86 T.U.O.E.L..- Oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi per un assessore
provinciale
in
aspettativa
non
retribuita.
Richiesta
parere.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto se, per un assessore provinciale
che ha optato per l’aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro, l’Ente locale sia tenuto, oltre al
versamento dei contributi obbligatori e del TFR, anche il versamento dei contributi per il fondo integrativo
pensioni,
per
il
fondo
di
solidarietà
e
per
il
fondo
di
previdenza
complementare.
Si rappresenta al riguardo che l’ art.86 del d.lgs.n.267/2000 attribuisce all’ente locale l’onere di effettuare, per gli
amministratori, ivi indicati, che svolgono l’attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse
modalità
prescritte
dai
commi
1
e
2
del
citato
art.86
.
In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa
non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Ciò premesso si ritiene che l’amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, esclusivamente al
suddetto versamento in quanto ritenuti obbligatori per legge a carico del datore di lavoro.
Per quanto concerne le altre forme di contribuzione è opportuno che codesto Ente si rivolga all’Istituto
previdenziale competente.
.
Marialuisa Gnecchi
Lucia Codurelli
Oriano Giovanelli