Trattamenti Sanitari

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Trattamenti sanitari
I trattamenti sanitari in generale
Nozione. - I trattamenti sanitari comprendono tutti quegli atti che
l'esercente una professione sanitaria compie sulla persona, secondo le
regole della scienza e dell'esperienza, allo scopo di giovare alla salute o
ad altro fine utile e lecito.
In senso tecnico-professsionale il termine "trattamento" sta a
indicare il modo di curare la malattia, ma comprende implicitamente
anche il modo di comportarsi col malato. Nel campo scientifico e pratico
è stata usata da sempre la dizione di "trattamenti medicochirurgici " ,
che dal Codice di deontologia medica vengono chiamati "trattamenti
terapeutici" e da altri sono intesi come sinonimo di "atti medici" nel
significato più ampio del termine.
In passato, la nozione del trattamento medico fu fondata sul fatto
puramente empirico della "modificazione" indotta nell'organismo
dall'intervento farmacologico o chirurgico, idonea a influenzare
favorevolmente il decorso della malattia. In seguito, la caratteristica
fondamentale del trattamento sanitario è stata identificata con la "
finalità" propria della funzione primaria di tale atto, indirizzata ad una
utilità personale e sociale, avente natura preventiva, diagnostica,
terapeutica o riabilitativa. Ogni trattamento sanitario è qualificato
rispetto:
- alle persone che compiono tali atti, le quali devono essere
abilitate all'esercizio della professione sanitaria;
- ai mezzi adoperati, che sono quelli di natura tecnica,
riconosciuti idonei dalla scienza ufficiale;
- al fine, che è quello di conseguire un utile individuale o sociale,
inerente alla salute del singolo e al benessere della collettività;
- al paziente, che, salvo le eccezioni, deve avere dato il proprio
consenso al trattamento.
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TRATTAMENTI SANITARI
Le disposizioni di legge abbinano, come vedremo, ai trattamenti anche gli
accertamenti sanitari, che comprendono tutte le attività a carattere diagnostico
costituenti un atto conoscitivo preliminare alla terapia, quali sono le indagini
strumentali o di laboratorio sussidiarie all'esame obiettivo, nonché ogni altra
attività avente un fine autonomo, cioè i riscontri relativi al riconoscimento di
specifiche idoneità o di stati invalidanti, le visite fiscali e le visite
medico-legali di controllo in genere, le visite prematrimoniali, le perizie e le
consulenze tecniche in sede penale o civile, le ricerche in tema di paternità e le
indagini di identificazione personale.
Dei trattamenti sanitari fanno parte non solo le attività di tipo
diagnostico-terapeutico, che sono indubbiamente le più comuni e importanti,
ma anche la profilassi con sieri e vaccini; le cure estetiche rivolte alla
conservazione della presenza fisica e della bellezza corporea costituenti un
bene individuale di grande valore nella vita sociale; il termalismo nelle sue
diverse forme e applicazioni; la riabilitazione funzionale e la terapia
occupazionale dei neurolesi, dei cardiopatici e così via, tenuto presente che le
attività di prevenzione e di riabilitazione sono prestazioni fondamentali
garantite dal Servizio sanitario nazionale.
La vastità di questi interventi è bene comprensibile e perfettamente
aderente al concetto di " salute " formulato dalla Organizzazione mondiale
della sanità ( " stato di completo benessere fisico, mentale e sociale") poiché il
compito della medicina è quello di preservare l'equilibrio fisico e psichico
individuale, che è premessa necessaria di efficienza e condizione
indispensabile di globale benessere dell'uomo.
Legittimità dei trattamenti sanitari. - I medici dell'antichità avevano
esattamente individuato la finalità dell'atto medico e la sua legittimità.
Affermò Ippocrate: Medico neminem laedere est propositum. Confermò
Celso: Scientia sanandi non nocendi est medicina.
Si possono considerare ormai in gran parte superate le argomentazioni che
nel passato sono state addotte per individuare i fondamenti giuridici della
liceità dei trattamenti medico-chirurgici (il problema di base fu posto in questi
termini: "l'incisione laparotomica prodotta dal bisturi del chirurgo in cosa
differisce dalla lesione personale inferta con uno strumento da taglio?') liceità
di cui nessuno ha mai dubitato pur portando argomentazioni diverse,
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quali la moralità del fine, la missione dell'arte, il consenso del paziente, il
dovere professionale, la consuetudine, la tradizione, l'assenza del dolo,
l'atipicità rispetto al fatto tipico precisato dalla norma incriminativa, la
salvaguardia della salute del malato e la mancanza del danno che non viene
creato anzi viene eliminato 0 attenuato dall'atto medico-chirurgico.
La legittimazione dei trattamenti sanitari risiede anzitutto nel dettato
costituzionale, che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività " (art. 32 Cost.). Infatti tale obiettivo viene realizzato
principalmente tramite le attività di prevenzione, di diagnosi, di terapia e di
riabilitazione, che sono le finalità proprie di ogni trattamento sanitario e mirano
al controllo, alla preservazione e al ricupero della salute individuale e collettiva.
Altra fonte di legittimità dei trattamenti medico-chirurgici sono le leggi
ordinarie dello Stato, mediante le quali è previsto, autorizzato, disciplinato e
finanziato il Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Vi
sono inoltre tutte le disposizioni già contenute nel T.U. delle leggi sanitarie (L.
27 luglio 1934, n. 1265) e quelle numerose successivamente emanate, che
dimostrano l'interesse dello Stato ad autorizzare e controllare determinati
settori dell'attività sanitaria. In effetti, è proprio lo Stato a conferire liceità ai
trattamenti sanitari, ritenuti così indispensabili da disciplinarli giuridicamente.
Nei singoli casi della pratica sanitaria possono intervenire circostanze
scriminanti, quali lo stato di necessità, l'adempimento di un dovere, l'agire per
un movente socialmente elevato o la mancanza di un danno sociale.
In ogni caso legittima i trattamenti sanitari il beneficio che deriva per
l'individuo in quanto attuati nell'interesse esclusivo del paziente.
Indipendentemente dal dovere di curarsi in determinate circostanze e
prescindendo dal dovere costituzionale di solidarietà, sta di fatto che i
trattamenti sanitari hanno sempre, direttamente o indirettamente, un utile
individuale e collettivo, poiché la salute del singolo è un bene di cui si
avvantaggia l'intera collettività.
Trattamenti sanitari volontari e obbligatori. - Il sistema delle leggi
vigenti distingue i trattamenti sanitari in due gruppi: quelli volontari e quelli
obbligatori.
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1. I trattamenti volontari sono attuati col consenso dell'interessato, da lui
richiesti o comunque accettati, oppure con l'assenso di chi esercita la potestà
dei genitori o la tutela nel caso di minori o di interdetti.
Ogni attività medico-chirurgica imposta con la forza è contraria ai principi
di etica, alle regole della deontologia e agli ordinamenti giuridici. Il rispetto
della volontà del malato e l'assecondare, nei limiti del possibile e del lecito, le
richieste ragionevoli e consapevoli del proprio assistito si ispirano ai principi
di correttezza e di bene operare che per il medico debbono costituire la regola
indeflettibile di condotta.
La volontà del malato al trattamento sanitario può manifestarsi attraverso
il consenso, oppure sotto forma del dissenso, determinando situazioni
imbarazzanti e talora gravi, di cui faremo cenno trattando della responsabilità
professionale del medico.
2. I trattamenti obbligatori costituiscono una eccezione alla regola sopra
detta e trovano legittimazione nella stessa Costituzione, che dichiara (art. 323,
cpv.):
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana".
Da questo precetto discende che ogni trattamento sanitario obbligatorio è
considerato un atto di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei
trattamenti sanitari, che sono di norma volontari. L'obbligo del cittadino a
subire il trattamento sanitario è subordinato al verificarsi delle seguenti
condizioni:
- deve essere previsto e disciplinato con legge ordinaria dello Stato;
- deve rispondere a una reale necessità, giustificata dalla tutela della
salute pubblica o finalizzata alla salvaguardia della salute e della incolumità
del paziente;
- deve osservare i limiti imposti dal rispetto della persona, cioè la
libertà e la dignità dell'uomo, senza rinunciare alla ricerca del consenso,
all'informazione circa il trattamento e a ogni altro
utile e lecito espediente idoneo ad attenuare il carattere coattivo e coercitivo
del trattamento imposto.
Il compito di dettare la disciplina generale degli accertamenti e dei
trattamenti sanitari volontari e obbligatori è stato conferito dal
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legislatore alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, che ha dato attuazione al dettato costituzionale prevedendo un
regime separato dei trattamenti non relativi alle malattie mentali (art. 33) e di
quelli propri delle malattie mentali (art. 34 e 35) con particolare riferimento al
trattamento urgente in condizioni di degenza ospedaliera.
Viene affermato, anzitutto, che "gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono
di norma volontari " e ciò ribadisce il principio che vuole rispettata la volontà del
paziente e presuppone il necessario consenso dell'assistito a essere sottoposto a
qualsiasi atto medico avente carattere di puro accertamento diagnostico ovvero
finalità terapeutica.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal
Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico.
Ogni accertamento o trattamento sanitario deve offrire quelle garanzie
personali, che la legge prevede, cioè il rispetto della dignità del paziente, la
salvaguardia dei diritti civili e politici, il diritto, quando è possibile, alla libera
scelta del medico e del luogo di cura, nonché il diritto del paziente di
comunicare con chi ritenga opportuno nel corso del trattamento obbligatorio.
Quanto alla procedura, gli accertamenti e i trattamenti obbligatori sono
attuati dai presìdi e servizi sanitari pubblici territoriali e, quando sia necessaria
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Tali trattamenti devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, né deve
venire meno l'impegno della USL di fare opera per ridurre il ricorso ai
trattamenti sanitari obbligatori sviluppando le attività di prevenzione e di
educazione sanitaria e assicurando i collegamenti organici tra servizi e
comunità.
Chiunque abbia interesse può chiedere la revoca o la modifica del
provvedimento che ha disposto o prolungato il trattamento sanitario
obbligatorio, richiesta sulla quale il Sindaco decide entro 10 giorni. Sono
soggette a trattamento sanitario obbligatorio:
a) le malattie infettive e diffusive, a norma dei provvedimenti di
carattere nazionale e internazionale, per le quali esista l'obbligo di notifica, di
visite mediche preventive, di vaccinazioni a scopo profilattico (con le recenti
limitazioni già ricordate), di cura attuata mediante l'isolamento domiciliare, di
ricovero in reparti ospedalie-
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ri, nonché l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive
quarantenarie e gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
b) le malattie veneree in fase contagiosa (di cui alla L. 25 luglio 1956, n.
837) per le quali è fatto obbligo al venereopatico, che rifiuti le cure volontarie,
di sottoporsi alla cura radicale e ad altre misure idonee a evitare il contagio
venereo, non escluso il ricovero ospedaliero disposto di autorità, fino alla
scomparsa delle manifestazioni contagiose;
c) le malattie mentali trattate in condizioni di degenza ospedaliera
qualora le alterazioni psichiche siano tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e non sia possibile
adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
d) le lesioni da infortunio sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto l'infortunato o il tecnopatico non
può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie per elidere o attenuare
le conseguenze invalidanti, rifiuto che porterebbe alla perdita del diritto alla
indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura
presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle
cure prescritte;
e) le infermità e i difetti fisici o mentali che danno luogo a una invalidità
o inabilità pensionabile (art. 83 del R.DL. 4 ottobre 1935, n. 1827) allorquando
l'assicurato o il pensionato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi ai
trattamenti medicochirurgici o al ricovero in idoneo luogo di cura per evitare o
limitare l'instaurarsi dell'invalidità, rifiuto che importa la sospensione delle
prestazioni economiche.
L'obbligatorietà di sottoporsi a determinati trattamenti terapeutici è dettata
da esigenze sociali che fanno appello al dovere di solidarietà di ogni cittadino
per la salvaguardia di interessi comuni di fronte a determinate contingenze che
minacciano la sicurezza collettiva, o abbiano lo scopo di ripristinare in tutto o
in parte l'efficienza produttiva menomata da infortunio sul lavoro o da
invalidità.
A fronte di questi limitati casi di trattamento sanitario obbligatorio sono
numerosi invece gli accertamenti obbligatori eseguiti mediante visite
cliniche ed esami strumentali o di laboratorio, allo
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scopo di dimostrare l'esistenza di requisiti di idoneità a determinate
occupazioni o attività.
Tali sono gli obblighi della visita medica per i lavoratori addetti ad attività
rischiose e le visite periodiche per controllare e tutelare lo stato di salute dei
lavoratori stessi. Altri accertamenti si eseguono nel campo delle attività
sportive agonistiche e non agonistiche, i cui praticanti sono sottoposti a visite
sanitarie di idoneità ai vari sports, alle visite periodiche di controllo e al
controllo antidoping. Vi sono altresì gli accertamenti previsti per i militari di
leva, i cui requisiti somato-psichici al servizio vengono controllati mediante
esami clinici e strumentali ai fini dell'arruolamento, della rivedibilità o della
riforma dal Servizio; successivamente vengono eseguite le visite selettive dei
giovani arruolati per la loro assegnazione ai vari corpi e alle diverse
specializzazioni.
Evoluzione legislativa. - La tendenza del legislatore di estendere
l'obbligatorietà dei trattamenti sanitari a vari campi della medicina ha subìto un
significativo ripensamento allorquando le vigenti disposizioni in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza hanno
abrogato i trattamenti sanitari obbligatori del tossicodipendente istituendo in
loro vece la terapia volontaria e l'anonimato.
Per contro si è accentuata la tendenza, fattasi palese in varie circostanze e
scelte legislative determinate, di regolamentare mediante apposite disposizioni
di legge specifici settori dell'attività sanitaria, autorizzando attività prima
vietate (quali l'interruzione volontaria della gravidanza e gli interventi
medico-chirurgici per il trattamento del transessualismo); intervenendo nel
campo della contraccezione, sterilizzazione e fecondazione assistita; dettando
norme in materia di attività clinico-terapeutiche cioè la trasfusione del sangue,
la sperimentazione dei farmaci sull'uomo e il trapianto di organi, e prendendo
posizione circa il trattamento dei morenti e altre problematiche derivanti dai
progressi delle scienze biomediche.
Di questo vasto panorama esporremo gli argomenti più importanti per la
medicina legale e la deontologia professionale.
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