28 Trattamenti sanitari I trattamenti sanitari in generale Nozione. - I trattamenti sanitari comprendono tutti quegli atti che l'esercente una professione sanitaria compie sulla persona, secondo le regole della scienza e dell'esperienza, allo scopo di giovare alla salute o ad altro fine utile e lecito. In senso tecnico-professsionale il termine "trattamento" sta a indicare il modo di curare la malattia, ma comprende implicitamente anche il modo di comportarsi col malato. Nel campo scientifico e pratico è stata usata da sempre la dizione di "trattamenti medicochirurgici " , che dal Codice di deontologia medica vengono chiamati "trattamenti terapeutici" e da altri sono intesi come sinonimo di "atti medici" nel significato più ampio del termine. In passato, la nozione del trattamento medico fu fondata sul fatto puramente empirico della "modificazione" indotta nell'organismo dall'intervento farmacologico o chirurgico, idonea a influenzare favorevolmente il decorso della malattia. In seguito, la caratteristica fondamentale del trattamento sanitario è stata identificata con la " finalità" propria della funzione primaria di tale atto, indirizzata ad una utilità personale e sociale, avente natura preventiva, diagnostica, terapeutica o riabilitativa. Ogni trattamento sanitario è qualificato rispetto: - alle persone che compiono tali atti, le quali devono essere abilitate all'esercizio della professione sanitaria; - ai mezzi adoperati, che sono quelli di natura tecnica, riconosciuti idonei dalla scienza ufficiale; - al fine, che è quello di conseguire un utile individuale o sociale, inerente alla salute del singolo e al benessere della collettività; - al paziente, che, salvo le eccezioni, deve avere dato il proprio consenso al trattamento. 923 924 TRATTAMENTI SANITARI Le disposizioni di legge abbinano, come vedremo, ai trattamenti anche gli accertamenti sanitari, che comprendono tutte le attività a carattere diagnostico costituenti un atto conoscitivo preliminare alla terapia, quali sono le indagini strumentali o di laboratorio sussidiarie all'esame obiettivo, nonché ogni altra attività avente un fine autonomo, cioè i riscontri relativi al riconoscimento di specifiche idoneità o di stati invalidanti, le visite fiscali e le visite medico-legali di controllo in genere, le visite prematrimoniali, le perizie e le consulenze tecniche in sede penale o civile, le ricerche in tema di paternità e le indagini di identificazione personale. Dei trattamenti sanitari fanno parte non solo le attività di tipo diagnostico-terapeutico, che sono indubbiamente le più comuni e importanti, ma anche la profilassi con sieri e vaccini; le cure estetiche rivolte alla conservazione della presenza fisica e della bellezza corporea costituenti un bene individuale di grande valore nella vita sociale; il termalismo nelle sue diverse forme e applicazioni; la riabilitazione funzionale e la terapia occupazionale dei neurolesi, dei cardiopatici e così via, tenuto presente che le attività di prevenzione e di riabilitazione sono prestazioni fondamentali garantite dal Servizio sanitario nazionale. La vastità di questi interventi è bene comprensibile e perfettamente aderente al concetto di " salute " formulato dalla Organizzazione mondiale della sanità ( " stato di completo benessere fisico, mentale e sociale") poiché il compito della medicina è quello di preservare l'equilibrio fisico e psichico individuale, che è premessa necessaria di efficienza e condizione indispensabile di globale benessere dell'uomo. Legittimità dei trattamenti sanitari. - I medici dell'antichità avevano esattamente individuato la finalità dell'atto medico e la sua legittimità. Affermò Ippocrate: Medico neminem laedere est propositum. Confermò Celso: Scientia sanandi non nocendi est medicina. Si possono considerare ormai in gran parte superate le argomentazioni che nel passato sono state addotte per individuare i fondamenti giuridici della liceità dei trattamenti medico-chirurgici (il problema di base fu posto in questi termini: "l'incisione laparotomica prodotta dal bisturi del chirurgo in cosa differisce dalla lesione personale inferta con uno strumento da taglio?') liceità di cui nessuno ha mai dubitato pur portando argomentazioni diverse, I TRATTAMENTI SANITARI IN GENERALE 925 quali la moralità del fine, la missione dell'arte, il consenso del paziente, il dovere professionale, la consuetudine, la tradizione, l'assenza del dolo, l'atipicità rispetto al fatto tipico precisato dalla norma incriminativa, la salvaguardia della salute del malato e la mancanza del danno che non viene creato anzi viene eliminato 0 attenuato dall'atto medico-chirurgico. La legittimazione dei trattamenti sanitari risiede anzitutto nel dettato costituzionale, che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività " (art. 32 Cost.). Infatti tale obiettivo viene realizzato principalmente tramite le attività di prevenzione, di diagnosi, di terapia e di riabilitazione, che sono le finalità proprie di ogni trattamento sanitario e mirano al controllo, alla preservazione e al ricupero della salute individuale e collettiva. Altra fonte di legittimità dei trattamenti medico-chirurgici sono le leggi ordinarie dello Stato, mediante le quali è previsto, autorizzato, disciplinato e finanziato il Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Vi sono inoltre tutte le disposizioni già contenute nel T.U. delle leggi sanitarie (L. 27 luglio 1934, n. 1265) e quelle numerose successivamente emanate, che dimostrano l'interesse dello Stato ad autorizzare e controllare determinati settori dell'attività sanitaria. In effetti, è proprio lo Stato a conferire liceità ai trattamenti sanitari, ritenuti così indispensabili da disciplinarli giuridicamente. Nei singoli casi della pratica sanitaria possono intervenire circostanze scriminanti, quali lo stato di necessità, l'adempimento di un dovere, l'agire per un movente socialmente elevato o la mancanza di un danno sociale. In ogni caso legittima i trattamenti sanitari il beneficio che deriva per l'individuo in quanto attuati nell'interesse esclusivo del paziente. Indipendentemente dal dovere di curarsi in determinate circostanze e prescindendo dal dovere costituzionale di solidarietà, sta di fatto che i trattamenti sanitari hanno sempre, direttamente o indirettamente, un utile individuale e collettivo, poiché la salute del singolo è un bene di cui si avvantaggia l'intera collettività. Trattamenti sanitari volontari e obbligatori. - Il sistema delle leggi vigenti distingue i trattamenti sanitari in due gruppi: quelli volontari e quelli obbligatori. 926 TRATTAMENTI SANITARI 1. I trattamenti volontari sono attuati col consenso dell'interessato, da lui richiesti o comunque accettati, oppure con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela nel caso di minori o di interdetti. Ogni attività medico-chirurgica imposta con la forza è contraria ai principi di etica, alle regole della deontologia e agli ordinamenti giuridici. Il rispetto della volontà del malato e l'assecondare, nei limiti del possibile e del lecito, le richieste ragionevoli e consapevoli del proprio assistito si ispirano ai principi di correttezza e di bene operare che per il medico debbono costituire la regola indeflettibile di condotta. La volontà del malato al trattamento sanitario può manifestarsi attraverso il consenso, oppure sotto forma del dissenso, determinando situazioni imbarazzanti e talora gravi, di cui faremo cenno trattando della responsabilità professionale del medico. 2. I trattamenti obbligatori costituiscono una eccezione alla regola sopra detta e trovano legittimazione nella stessa Costituzione, che dichiara (art. 323, cpv.): "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Da questo precetto discende che ogni trattamento sanitario obbligatorio è considerato un atto di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei trattamenti sanitari, che sono di norma volontari. L'obbligo del cittadino a subire il trattamento sanitario è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: - deve essere previsto e disciplinato con legge ordinaria dello Stato; - deve rispondere a una reale necessità, giustificata dalla tutela della salute pubblica o finalizzata alla salvaguardia della salute e della incolumità del paziente; - deve osservare i limiti imposti dal rispetto della persona, cioè la libertà e la dignità dell'uomo, senza rinunciare alla ricerca del consenso, all'informazione circa il trattamento e a ogni altro utile e lecito espediente idoneo ad attenuare il carattere coattivo e coercitivo del trattamento imposto. Il compito di dettare la disciplina generale degli accertamenti e dei trattamenti sanitari volontari e obbligatori è stato conferito dal I TRATTAMENTI SANITARI IN GENERALE 927 legislatore alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che ha dato attuazione al dettato costituzionale prevedendo un regime separato dei trattamenti non relativi alle malattie mentali (art. 33) e di quelli propri delle malattie mentali (art. 34 e 35) con particolare riferimento al trattamento urgente in condizioni di degenza ospedaliera. Viene affermato, anzitutto, che "gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari " e ciò ribadisce il principio che vuole rispettata la volontà del paziente e presuppone il necessario consenso dell'assistito a essere sottoposto a qualsiasi atto medico avente carattere di puro accertamento diagnostico ovvero finalità terapeutica. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Ogni accertamento o trattamento sanitario deve offrire quelle garanzie personali, che la legge prevede, cioè il rispetto della dignità del paziente, la salvaguardia dei diritti civili e politici, il diritto, quando è possibile, alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nonché il diritto del paziente di comunicare con chi ritenga opportuno nel corso del trattamento obbligatorio. Quanto alla procedura, gli accertamenti e i trattamenti obbligatori sono attuati dai presìdi e servizi sanitari pubblici territoriali e, quando sia necessaria la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Tali trattamenti devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, né deve venire meno l'impegno della USL di fare opera per ridurre il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori sviluppando le attività di prevenzione e di educazione sanitaria e assicurando i collegamenti organici tra servizi e comunità. Chiunque abbia interesse può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento che ha disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio, richiesta sulla quale il Sindaco decide entro 10 giorni. Sono soggette a trattamento sanitario obbligatorio: a) le malattie infettive e diffusive, a norma dei provvedimenti di carattere nazionale e internazionale, per le quali esista l'obbligo di notifica, di visite mediche preventive, di vaccinazioni a scopo profilattico (con le recenti limitazioni già ricordate), di cura attuata mediante l'isolamento domiciliare, di ricovero in reparti ospedalie- 928 TRATTAMENTI SANITARI ri, nonché l'applicazione delle misure previste per le malattie infettive quarantenarie e gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; b) le malattie veneree in fase contagiosa (di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 837) per le quali è fatto obbligo al venereopatico, che rifiuti le cure volontarie, di sottoporsi alla cura radicale e ad altre misure idonee a evitare il contagio venereo, non escluso il ricovero ospedaliero disposto di autorità, fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose; c) le malattie mentali trattate in condizioni di degenza ospedaliera qualora le alterazioni psichiche siano tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e non sia possibile adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere; d) le lesioni da infortunio sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto l'infortunato o il tecnopatico non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie per elidere o attenuare le conseguenze invalidanti, rifiuto che porterebbe alla perdita del diritto alla indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte; e) le infermità e i difetti fisici o mentali che danno luogo a una invalidità o inabilità pensionabile (art. 83 del R.DL. 4 ottobre 1935, n. 1827) allorquando l'assicurato o il pensionato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici o al ricovero in idoneo luogo di cura per evitare o limitare l'instaurarsi dell'invalidità, rifiuto che importa la sospensione delle prestazioni economiche. L'obbligatorietà di sottoporsi a determinati trattamenti terapeutici è dettata da esigenze sociali che fanno appello al dovere di solidarietà di ogni cittadino per la salvaguardia di interessi comuni di fronte a determinate contingenze che minacciano la sicurezza collettiva, o abbiano lo scopo di ripristinare in tutto o in parte l'efficienza produttiva menomata da infortunio sul lavoro o da invalidità. A fronte di questi limitati casi di trattamento sanitario obbligatorio sono numerosi invece gli accertamenti obbligatori eseguiti mediante visite cliniche ed esami strumentali o di laboratorio, allo IN'I'hRRU'l.IONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA 929 scopo di dimostrare l'esistenza di requisiti di idoneità a determinate occupazioni o attività. Tali sono gli obblighi della visita medica per i lavoratori addetti ad attività rischiose e le visite periodiche per controllare e tutelare lo stato di salute dei lavoratori stessi. Altri accertamenti si eseguono nel campo delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i cui praticanti sono sottoposti a visite sanitarie di idoneità ai vari sports, alle visite periodiche di controllo e al controllo antidoping. Vi sono altresì gli accertamenti previsti per i militari di leva, i cui requisiti somato-psichici al servizio vengono controllati mediante esami clinici e strumentali ai fini dell'arruolamento, della rivedibilità o della riforma dal Servizio; successivamente vengono eseguite le visite selettive dei giovani arruolati per la loro assegnazione ai vari corpi e alle diverse specializzazioni. Evoluzione legislativa. - La tendenza del legislatore di estendere l'obbligatorietà dei trattamenti sanitari a vari campi della medicina ha subìto un significativo ripensamento allorquando le vigenti disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza hanno abrogato i trattamenti sanitari obbligatori del tossicodipendente istituendo in loro vece la terapia volontaria e l'anonimato. Per contro si è accentuata la tendenza, fattasi palese in varie circostanze e scelte legislative determinate, di regolamentare mediante apposite disposizioni di legge specifici settori dell'attività sanitaria, autorizzando attività prima vietate (quali l'interruzione volontaria della gravidanza e gli interventi medico-chirurgici per il trattamento del transessualismo); intervenendo nel campo della contraccezione, sterilizzazione e fecondazione assistita; dettando norme in materia di attività clinico-terapeutiche cioè la trasfusione del sangue, la sperimentazione dei farmaci sull'uomo e il trapianto di organi, e prendendo posizione circa il trattamento dei morenti e altre problematiche derivanti dai progressi delle scienze biomediche. Di questo vasto panorama esporremo gli argomenti più importanti per la medicina legale e la deontologia professionale.