Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE

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Table of Contents
1. INTRODUCIONE ........................................................................................................... 1
2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE 2
1. Caratteri della Costituzione .................................................................................. 2
2. Le fonti nonnative ................................................................................................... 2
3. Rinvii alla legge e riserve di legge ........................................................................ 5
4. Forma di governo parlamentare; rappresentanza e fiducia.............................. 7
5. Connessioni tra gli organi costituzionali - il Presidente della Repubblica ..... 9
6. Magistrati e Pubblico Ministero............................................................................ 9
7. Le autonomie locali .............................................................................................. 10
8. I diritti e le libertà fondamentali - l'avvocato del popolo ................................ 10
9. Le garanzie costituzionali - la Corte costituzionale ......................................... 12
3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ALBANESE ............................................................................................................... 13
1. I precedenti progetti di riforma nell'ultimo decennio ..................................... 13
2. Le aspirazioni di nuovo assetto costituzionale dagli inizi del secolo la
Monarchia Zoghista ........................................................................................ 13
3. La Costituzione fascista e la successiva Costituzione comunista................... 14
4. Sovranità, eguaglianza, Stato di diritto, diritti e libertà, l'avvocato del
popolo, la tutela dell' ambiente ..................................................................... 15
5. Potere legislativo ed esecutivo ............................................................................ 17
6. Potere giudiziario e Pubblico Ministero ............................................................ 17
7. La Corte costituzionale ........................................................................................ 18
8. Autonomie locali, fonti normative ..................................................................... 18
9. Il referendum ......................................................................................................... 19
10. Rilievi conclusivi ................................................................................................. 19
4. LA COSTITUZIONE ALBANESE ............................................................................. 20
PRIMA PARTE: I PRINCIPI FONDAMENTALI ................................................. 20
Articolo 1 .......................................................................................................... 20
Articolo 2 .......................................................................................................... 20
Articolo 3 .......................................................................................................... 20
Articolo 4 .......................................................................................................... 20
Articolo 5 .......................................................................................................... 20
Articolo 6 .......................................................................................................... 21
Articolo 7 .......................................................................................................... 21
Articolo 8 .......................................................................................................... 21
Articolo 9 .......................................................................................................... 21
Articolo 10 ........................................................................................................ 21
Articolo 11 ........................................................................................................ 21
Articolo 12 ........................................................................................................ 22
Articolo 13 ........................................................................................................ 22
Articolo 14 ........................................................................................................ 22
SECONDA PARTE:I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI
DELL'UOMO ................................................................................................... 22
TITOLO I: I PRINCIPI GENERALI ............................................................... 22
TITOLO II:LE LIBERTÀ E I DIRITTI PERSONALI .................................... 23
TITOLO III:LE LIBERTA E I DIRITTI POlITICI .......................................... 27
TITOLO IV:LE LIBERTA ED I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E
CULTURALI .......................................................................................... 28
TITOLO V: OBIETTIVI SOCIALI .................................................................. 29
iii
TITOLO VI: L'AVVOCATO DEL POPOLO ................................................ 30
TERZA PARTE III: PARLAMENTO ...................................................................... 31
TITOLO I: L'ELEZIONE E LA DURATA .................................................... 31
TITOLO II: I DEPUTATI ................................................................................ 32
TITOLO III: L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO .............. 33
TITOLO IV: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO .................................... 34
IV PARTE:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ............................................ 36
Articolo 86 ........................................................................................................ 36
Articolo 87 ........................................................................................................ 36
Articolo 88 ........................................................................................................ 36
Articolo 89 ........................................................................................................ 37
Articolo 90 ........................................................................................................ 37
Articolo 91 ........................................................................................................ 37
Articolo 92 ........................................................................................................ 37
Articolo 93 ........................................................................................................ 38
Articolo 94 ........................................................................................................ 38
PARTE V:IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ............................................................. 38
Articolo 95 ........................................................................................................ 38
Articolo 96 ........................................................................................................ 38
Articolo 97 ........................................................................................................ 38
Articolo 98 ........................................................................................................ 39
Articolo 99 ........................................................................................................ 39
Articolo 100 ...................................................................................................... 39
Articolo 101 ...................................................................................................... 39
Articolo 102 ...................................................................................................... 39
Articolo 103 ...................................................................................................... 40
Articolo 104 ...................................................................................................... 40
Articolo 105 ...................................................................................................... 40
Articolo 106 ...................................................................................................... 40
Articolo 107 ...................................................................................................... 40
PARTE VI:IL GOVERNO LOCALE ....................................................................... 40
Articolo 108 ...................................................................................................... 40
Articolo 109 ...................................................................................................... 41
Articolo 110 ...................................................................................................... 41
Articolo 111 ...................................................................................................... 41
Articolo 112 ...................................................................................................... 41
Articolo 113 ...................................................................................................... 42
Articolo 114 ...................................................................................................... 42
Articolo 115 ...................................................................................................... 42
PARTE VII:GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI... 42
TITOLO I:GLI ATTI NORMATIVI ............................................................... 42
TITOLO II:GLI ACCORDI INTERNAZIONALI ........................................ 43
PARTE VIII:LA CORTE COSTITUZIONALE ...................................................... 44
Articolo 124 ...................................................................................................... 44
Articolo 125 ...................................................................................................... 44
Articolo 126 ...................................................................................................... 45
Articolo 127 ...................................................................................................... 45
Articolo 128 ...................................................................................................... 45
Articolo 129 ...................................................................................................... 45
Articolo 130 ...................................................................................................... 45
Articolo 131 ...................................................................................................... 46
Articolo 132 ...................................................................................................... 46
Articolo 133 ...................................................................................................... 46
iv
Articolo 134 ...................................................................................................... 46
PARTE IX:LA MAGISTRATURA ........................................................................... 47
Articolo 135 ...................................................................................................... 47
Articolo 136 ...................................................................................................... 47
Articolo 137 ...................................................................................................... 47
Articolo 138 ...................................................................................................... 47
Articolo 139 ...................................................................................................... 48
Articolo 140 ...................................................................................................... 48
Articolo 141 ...................................................................................................... 48
Articolo 142 ...................................................................................................... 48
Articolo 143 ...................................................................................................... 48
Articolo 144 ...................................................................................................... 48
Articolo 145 ...................................................................................................... 48
Articolo 146 ...................................................................................................... 49
Articolo 147 ...................................................................................................... 49
PARTE X:IL PUBBLICO MINISTERO ................................................................... 49
Articolo 148 ...................................................................................................... 49
Articolo 149 ...................................................................................................... 49
PARTE XI:IL REFERENDUM ................................................................................. 50
Articolo 150 ...................................................................................................... 50
Articolo 151 ...................................................................................................... 50
Articolo 152 ...................................................................................................... 50
PARTE XII:LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI ..................... 50
Articolo 153 ...................................................................................................... 50
Articolo 154 ...................................................................................................... 51
PARTE XIII:LE FINANZE PUBBLICHE ............................................................... 51
Articolo 155 ...................................................................................................... 51
Articolo 156 ...................................................................................................... 51
Articolo 157 ...................................................................................................... 51
Articolo 158 ...................................................................................................... 51
Articolo 159 ...................................................................................................... 52
Articolo 160 ...................................................................................................... 52
Articolo 161 ...................................................................................................... 52
PARTE XIV:LA CORTE DEI CONTI ..................................................................... 52
Articolo 162 ...................................................................................................... 52
Articolo 163 ...................................................................................................... 52
Articolo 164 ...................................................................................................... 52
Articolo 165 ...................................................................................................... 53
PARTE XV:LE FORZE ARMATE ........................................................................... 53
Articolo 166 ...................................................................................................... 53
Articolo 167 ...................................................................................................... 53
Articolo 168 ...................................................................................................... 53
Articolo 169 ...................................................................................................... 53
PARTE XVI:I PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA ............................................ 54
Articolo 170 ...................................................................................................... 54
Articolo 171 ...................................................................................................... 54
Articolo 172 ...................................................................................................... 54
Articolo 173 ...................................................................................................... 54
Articolo 174 ...................................................................................................... 55
Articolo 175 ...................................................................................................... 55
Articolo 176 ...................................................................................................... 55
PARTE XVII:LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE .................................... 55
Articolo 177 ...................................................................................................... 55
v
PARTE XVIII:DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ................................... 56
Articolo 178 ...................................................................................................... 56
Articolo 179 ...................................................................................................... 56
Articolo 180 ...................................................................................................... 56
Articolo 181 ...................................................................................................... 56
Articolo 182 ...................................................................................................... 56
Articolo 183 ...................................................................................................... 57
5. Appendice....................................................................................................................... 58
1) Il processo di formazione .................................................................................... 58
2) Quesiti elementari ................................................................................................ 59
3) Sintesi dei contenuti costituzionali .................................................................... 61
vi
Chapter 1. INTRODUCIONE
1
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA
COSTITUZIONALE ALBANESE
1. Caratteri della Costituzione
L'esame dell' attuale sistema costituzionale albanese non può prescindere dalla
preliminare connotazione dei caratteri propri del testo costituzionale.
Si può rilevare, invero, che esso è preceduto da una specie di preambolo, nel quale
si esprimono principi, convinzioni ed aspirazioni che non hanno valore giuridico e
che, tuttavia, costituiscono valido ausilio per l'interpretazione del testo.
La mera lettura dei valori espressi nel preambolo, a confronto con i principi inseriti
nella prima e nella seconda parte, può anche far emergere alcune contraddizioni
che, però, sono riassorbite dalla continua sottolineattira di alcuni profili di fondo, i
quali caratterizzano la precisa volontàcostituzionale di delineare una democrazia
avente particolare sensibilitàper i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.
Non hanno, perciò, grande significato i rilievi critici che sarebbe agevole esporre,
mentre appare più significativo esperire un tentativo di razionalizzazione
dell'intero testo attraverso un percorso sistematico che ponga in evidenza
l'innovazione costituzionale operata nell'ordinamento albanese.
Trattasi di costituzione lunga (183 articoli), rigida (l'art. 177, infatti, prevede un
meccanismo aggravato di modifica della Costituzione), elastica (carattere derivante
da alcune formulazioni generiche o equivoche ovveroripetitive), programmatica (è
sufficiente esaminare le libertà e i diritti fondamentali, nonché gli obiettivi sociali art. 59 - per cogliere l'impulso modificativo assunto come tendenza propositiva dell'
ordinamento costituzionale), nonché pedagogica (come emerge sin dal preambolo e
dalla serie di principi fondamentali - artt. 1-14 - e di principi generali - artt. 15-20).
Tali caratteri della Costituzione possono essere interpretati con più puntualità, se si
percorre il testo e, dopo avere esaminato il sistema delle fonti normative, si
distinguono i numerosi rinvii contenutistici ad una disciplina integrativa di singoli
istituti che viene assegnata alla legge.
Il rinvio in questo caso è differente dalla mera riserva di legge che, come può
verificarsi, acquisisce un significato di garanzia della tutela costituzionale
apprestata con le singole disposizioni.
2. Le fonti nonnative
Il disegno costituzionale delle fonti normative costituisce espressione della
distribuzione dei poteri sia a livello centrale che a livello locale.
Sono affermati i principi della gerarchia delle fonti (art. 116), della competenza
(regolamenti parlamentari previsti dall'art. 75, 2° comma, e 76, 2°comma, nonché gli
atti degli Istituti centrali di cui all'art. 116, 3° comma - Corte costituzionale,
Consiglio Superiore della Magistratura, Corte dei conti).
La successione delle leggi nel tempo viene richiamata dai principi di irretroattività
della legge, specie in materia penale (art. 29, 1° comma) e fiscale (art. 155), con la
precisazione che la legge penale più favorevole assume valore retroattivo (art. 29, 3°
comma), nonché ultrattivo (art. 29, 3° comma).
Nella tipologia delle fonti vi è una varietà di atti normativi che si pongono in
un'ordinata collocazione gerarchica prendendo le mosse dal vertice normativo che
viene identificato nella Costituzione e che, come tale, viene spesso, in diverse
2
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZION
disposizioni, sottolineato (pur non essendovene bisogno, stante la rigidità del testo);
tuttavia la sottolineatura èopportuna in relazione ai diversi rinvii alle leggi, non
costituenti riserva di legge.
A livello di vertice sono collocate anche le leggi di revisione costituzionale previste
dall' art. 177, che sono limitate solo ad emendamenti; vale a dire che non sono
ammesse modifiche costituzionali relative a progetti organici o ad interi settori della
Costituzione.
Immediatamente al di sotto del testo costituzionale, ad un livello che sembra avere
una forza giuridica quasi identica, viene collocata la Convenzione europea dei
diritti dell 'uomo che, secondo l'art. 17, 2° comma, costituisce il minimo di tutela
garantita, invalicabile dalle leggi che stabiliscono limitazioni alle libertà ed ai diritti
fondamentali dell 'uomo.
Il gradino inferiore nella gerarchia delle fonti (ma para-costituzionale) viene
occupato dagli accordi internazionali (artt. 116, 117, 2° comma, 121) in applicazione
dell'art. 5, dove si afferma il principio relativo ai rapporti con l'ordinamento
internazionale.
Tali accordi possono essere resi esecutivi con legge ovvero con regolamento.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 122, 2° comma, l'accordo internazionale prevale
sulle leggi e, quindi, si colloca in una posizione gerarchica sovraordinata.
La chiarificazione costituzionale su tale priorità supera i dubbi che, in altri
ordinamenti, hanno determinato equivoci in merito all'effettiva vigenza degli
accordi internazionali ed alla loro reale efficacia rispetto anche alle volontà politiche
transeunti, espresse dalle diverse maggioranze che di volta in volta si formano.
Posizione analoga agli accordi internazionali viene assegnata, ai sensi dell'art. 122,
alle norme emanate dalle organizzazioni internazionali che siano state previste in
un accordo ratificato (3° comma).
Una espressione più di competenza, che non di sovraordinazione gerarchica nel
sistema delle fonti, si rintraccia negli accordi aventi carattere religioso, ai sensi
dell'art. 10,5° comma, il quale prevede accordi tra Stato e comunità religiose.
Rispetto a quest'ordine gerarchico, delimitato in parte dalle ipotesi di competenze
riservate ad alcuni atti normativi, si colloca con ruolo gerarchicamente
sovraordinato, ma caratterizzato da una specifica competenza e procedura, la serie
dei provvedimenti per l'emergenza di cui agli artt. 170 e segg. che, ai sensi dell'art.
175, durante lo stato di guerra o di emergenza possono limitare anche alcuni diritti
o libertà costituzionali.
Pertanto, trattasi di provvedimenti temporanei aventi anche efficacia limitativa
della Costituzione oltre che di tutti gli altri atti normativi; in conseguenza, essi
ricevono collocazione gerarchica sovraordinata sia pure in virtù di una competenza
specifica, in quanto la procedura è particolarmente rigorosa e dettagliata essendo
riservati, in questo caso, l'iniziativa al Consiglio dei Ministri, la delibera
all'Assemblea e l'intervento finale al Presidente della Repubblica.
Rispetto agli atti normativi ora indicati che si collocano immediatamente al di sotto
del livello costituzionale viene ad essere individuato il livello delle leggi, all'interno
del quale sono stabilite alcune distinzioni.
Ai sensi dell'art. 81, 2° comma, vengono individuate le leggi rinforzate per effetto
della maggioranza qualificata dei tre quinti che è richiesta per la loro approvazione;
altre leggi rinforzate sono: a) quelle che comportano aumento di spesa o
diminuzione di entrate (art. 82, 2° e 3° comma), stante la previsione di procedibilità;
3
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE
b) quelle che autorizzano l'ingresso di forze armate straniere (art. 12, 3° comma); c)
quelle che delegano compiti statali agli organi internazionali (art. 123,2° comma);
queste ultime devono essere approvate dalla maggioranza dei componenti dell'
Assemblea.
Le altre leggi, normali, sono disciplinate dagli artt. 82 e segg. e sono suscettibili
anche di essere approvate, oltre che con maggioranza non qualificata, anche con
procedure accelerate (art. 83); rispetto a tutte le leggi è previsto il rinvio per riesame
da parte del Presidente della Repubblica (art. 85).
A livello di forza di legge si collocano sia le decisioni della Corte Costituzionale (art.
132, 3° comma) che dichiarano illegittime le leggi, sia i referendum abrogativi (art.
150).
Nel livello immediatamente inferiore a quello legislativo è prevista una pluralità di
atti che, anche essi, sono gerarchicamente collocati; non vanno inclusi in tale livello
gli altri atti aventi forza di legge (come i decreti legge) consentiti dall' art. 101, che
hanno pari efficacia rispetto alle leggi. Non è prevista, inoltre, la delegazione
legislativa.
Gli atti normativi del Consiglio dei Ministri (art. 116) possono avere efficacia di
forza di legge (art. 101 ora ricordato) e valore regolamentare (art. 119) e possono
distinguersi in atti aventi efficacia esterna ovvero in atti aventi efficacia interna (art.
119, 1 ° comma). Al di sotto di questi atti normativi del Consiglio dei Ministri si
collocano anche gli atti dei Ministri (art. 102, 4° comma, e art. 116, 3° comma) e poi i
regolamenti ed i decreti degli Istituti centrali e del Primo Ministro (art. 119, 1 °
comma, e art. 102, 3° comma).
Va segnalato, a proposito di tali regolamenti e decreti, l'obbligo di osservare il
principio di legalità (art. 119, 3° comma) nel senso che essi devono avere
fondamento in atti che hanno forza giuridica generale e cioè nelle leggi.
Il principio di legalità, peraltro, è affermato chiaramente per tutti gli atti subordinati
alla _egge dall'art. 118, 2° comma, che prevede una specifica autorizzazione per
l'adozione di tali atti; ovviamente autorizzazione generale; sicché questi atti
normativi hanno valore esecutivo rispetto alle leggi.
In via ulteriormente subordinata vi sono gli atti degli organi dirigenti delle
Istituzioni centrali; alcuni appartenenti alla Corte costituzionale, al Consiglio
Superiore della Magistratura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Sicurezza che
riguardano i regolamenti interni e che configurano una riserva di competenza (non
potendo il legislatore intervenire all'interno di questi organismi) ed altri invece
riferiti agli organi centrali dello Stato, sempre che siano previsti da una legge.
Altra serie di fonti normative (che si collocano sotto alcuni aspetti in posizione
parallela rispetto alle leggi e sotto altri profili in sede subordinata) è costituita dagli
atti degli enti locali (art. 116, 2° comma, 120 per le norme regionali); sono le
ordinanze e i decreti circoscrizionali (cioè regionali) previsti dall'art. 110,4° comma;
ovvero i regolamenti di organizzazione e funzionamento previsti dall'art. 113, l°
comma; ovvero le ordinanze e le decisioni previste dall'art. 113, 2° comma. Questi
atti, ai sensi dell' art. 117, 2° comma, oltre ad avere un limite territoriale di
applicazione, hanno forza di legge entro l'ambito territoriale specifico, sicchè si
pone il problema della loro compatibilità con le leggi statali; poiché, tuttavia, non vi
è uno specifico riparto di competenze tra gli organi centrali e gli organi locali in
ordine a specifiche materie, ma solo, con riguardo alle esigenze determinate dalla
legge per le necessità locali (art. 108,2° comma), si deve ritenere che tali atti
normativi, salvo che per le materie di cui all' art.113 concernenti i profili
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Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZION
squisitamente locali ed organizzativi interni, debbano restare subordinati solo alle
leggi dello Stato e non agli atti normativi del Governo, del Consiglio dei Ministri o
dei Ministri o degli organi centrali.
Il sistema delle fonti normative ora descritto esprime un riparto di poteri tra organi
centrali e organi locali, tra poteri internazionali e poteri interni, tra governo centrale
e governo locale, che si proietta nel sistema descritto.
Il criterio di chiusura e la parola definitiva su tale sistema normativo e sulla sua
riconducibilità "ad unum" si ritrova nell'art. 131 ed il compito di unificazione e di
uniformità viene assegnato alla Corte costituzionale dall'art. 131lett. a), b), c) e d),
nei quali si prevedono i poteri di eliminazione delle incompatibilità degli atti
normativi per violazione del principio di gerarchia ovvero del principio di
competenza.
3. Rinvii alla legge e riserve di legge
La tecnica redazionale seguita per il testo della Costituzione pennette di cogliere
due distinte tendenze nel richiamo alle fonti legislative che viene effettuato nelle
disposizioni costituzionali.
In alcuni casi si tratta di vera e propria riserva e cioè si configura un meccanismo di
garanzia che assegna solo alla competenza legislativa la disciplina di specifici
oggetti costituzionali, con particolare riguardo ai diritti ed alle libertà.
Viceversa, in altri casi, il richiamo costituisce un mero rinvio alla potestà legislativa
con la conseguenza che le leggi, richiamate, hanno rilevanza costituzionale, avendo
funzione integrativa della nonnativa dettata dalla Carta.
Le riserve di legge, peraltro, talvolta sono anche assolute e rinforzate quando in esse
è previsto un contenuto specifico della legge senza discrezionalità del legislatore sul
punto; in altri casi trattasi di riserva semplice con mera attribuzione al potere
legislativo della disciplina a fini di garanzia dell'oggetto da tutelare.
La principale riserva di legge con funzioni di garanzia ed avente natura assoluta e
rinforzata si rinviene nell'art. 17 e riguarda le limitazioni dei diritti e delle libertà;
limitazioni che possono aversi solo in relazione ad un interesse pubblico o alla
tutela dei diritti dei terzi e comunque con il criterio di proporzionalità, senza
incrinare l'essenza di tali diritti e senza eccedere i limiti previsti dalla Convenzione
europea per i diritti dell 'uomo. Anche per il principio di eguaglianza le
discriminazioni devono trovare fondamento in un motivo obiettivo riconosciuto
dalla legge (art. 18, 3° comma).
Il diritto alla vita (art. 21) deve costituire oggetto di tutela da parte della legge.
Anche per il diritto all'infonnazione si riscontra una riserva di legge per quanto
riguarda l'attività degli organi statali e delle persone che esercitano le funzioni
statali (art. 23).
Sulla libertà personale si riscontrano due riserve di legge, una nell'art. 27, primo
comma, che è assoluta e rinforzata, e l'altra nell'art. 28, terzo comma, che riguarda il
diritto al giudizio o al rilascio del detenuto.
Nell'art. 34 vi è la garanzia della riserva di legge con riguardo al principio del ne bis
in idem.
La privacy, garantita dall'art. 35, viene fatta oggetto di tutela con riserva di legge
relativa alla raccolta, all'uso ed alla diffusione dei dati personali.
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Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE
Anche la libertà di domicilio (art. 37), viene garantita da una riserva assoluta e
rinforzata (2° comma).
Nell'art. 41 la tutela della proprietà privata viene garantita anche attraverso la
riserva di legge in materia di espropriazioni e di limitazioni che devono essere
previste solo per casi di pubblica utilità.
Anche il diritto di difesa, garantito dall'art. 42, unitamente al principio del giusto
processo, viene arricchito da una riserva di legge assoluta riguardante la previsione
di tribunali indipendenti e neutri.
Nell'ambito delle libertà e dei diritti politici la riserva di legge opera, nell'art. 46, con
riferimento alle associazioni ed alle riunioni, così anche nell' art. 47, con riguardo ai
gruppi pacifici e senz' armi.
Per le petizioni e gli appelli agli organi pubblici la legge garantisce termini e
condizioni (art. 48).
L'art.54 prevede la riserva di legge assoluta per assicurare una protezione
particolare ai minorenni, ai giovani ed alle donne in stato interessante e alle madri
giovani; mentre per l'assistenza sanitaria si ha una riserva semplice (art. 55).
L'autonomia universitaria e la libertà accademica vengono garantite con riserva
assoluta (art. 57); in materia di obiettivi sociali e di diritti sociali vi è anche una
riserva di legge assoluta e rinforzata sulle condizioni e la misura della realizzazione
degli obiettivi stessi.
Ugualmente assoluta e rinforzata è la riserva di legge elettorale di cui all'art. 68.
Nelle parti relative alla organizzazione dello Stato (quindi dalla parte terza sino alla
fine) non vi sono riserve di legge, salvo il caso delle garanzie sulla nomina, le
funzioni ed il trattamento giuridico degli impiegati di cui al 3° comma dell'art. 107,
che sono affidate alla legge, la quale, pertanto, assume funzione di richiamo avente
natura di riserva escludente, su tali temi, l'iI1fervento di altri atti normativi e
comunque dell'esecutivo o di altri organi dello Stato o degli enti locali.
Nelle parti che vanno dalla terza sino alla [me il richiamo alle leggi assume una
funzione di rinvio per integrazione del contenuto normativo; anche nella seconda
parte relativa ai diritti ed alle libertà vi sono casi di mero rinvio, come nèll'art.19 in
materia di cittadinanza; nell'art. 39 sull' l'espulsione degli stranieri; nell' art. 40 sul
diritto di asilo agli stranieri; nell'art. 52 sulle assicurazioni e sull' assistenza sociale;
nell'art. 53 sul matrimonio e sul divorzio; nell'art. 57 sull'istruzione scolastica
obbliga toria e sulle scuole non pubbliche; nell'art. 58 sul diritto di autore, nonché
nell' art. 60 riguardante l'avvocato del popolo a proposito del bilancio di sua
competenza (30 comma).
Nelle parti successive alla seconda i rinvii non sono numerosi ma hanno la funzione
di integrare il testo con richiami ad una normativa dal contenuto variabile,
essendovi la discrezionalità del legislatore.
CosÌ, secondo l'art. 69 l' ineleggibilità degli alti funzionari è prevista dalla legge;
nell'art. 70, i casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge; nell'art. 77 le
procedure cui devono attenersi le commissioni d'inchiesta sono disciplinate dalla
legge; nell'art. 80, i casi in cui sussiste l'obbligo dei dirigenti di fornire chiarimenti
alle commissioni parlamentari sono determinati con legge; nell' art. 92, la
concessione dei più alti gradi da parte del Presidente della Repubblica e la nomina
dei presidente delle accademie delle scienze e dei rettori delle università sono
previste dalla legge; secondo l'art. 94 la legge può integrare le competenze del
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Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZION
Presidente della Repubblica; nell' art. 107 la disciplina dei concorsi è affidata alla
legge.
Per il governo locale la legge disciplina altri eventuali organismi (art. 108); stabilisce
il riparto tra i vari enti locali delle funzioni di autogoverno, disciplina il referendum
locale (commi 30 e 40); l'art. 111 rinvia alla legge la disciplina sul bilancio degli enti
locali; l'art. 113 rinvia alla legge la normativa sulle tasse locali e sui principi relativi
all'organizzazioneed al funzionzmento degli enti locali,nonche sull'iniziativa presso
gli organi previsti dalla legge;l'art.114 rinvia alla legge per le competenze del
Prefetto che viene istituito in ogni circoscrizione (cioe in quegli enti che configurano
le regioni dell'Albania).
L'art. 117 rinvia alla legge per la promulgazione e la pubblicazione degli atti
normativi e per quelle degli accordi; internazionali; l'art.118 rinvia alla legge per la
disciplina sugli atti normativi subordinati alla legge e l'art. 120 rinvia alla legge per
la disciplina degli atti giuridici regionali.
Nella parte concernente la Corte costituzionale il rinvio alla legge riguarda solo le
procedure di rinnova della sua composizione (art.125); nella parte concernente la
magistratura;l'art135 rìnvia alla legge per la istituzione degli organi giudiziari; l'art.
136 richiama la legge per le condizioni e le procedure di nomina dei giudici.
L'art. 145 lascia alla legge di determinare le responsabilità di chi interferisce nelle
funzioni della magistratura; nell' art. 144 la legge si occupa del bilancio delle Corti;
l'art. 147 affida alla legge la disciplina dei trasferimenti e dei provvedimenti
disciplinari relativi ai magistrati; per il Pubblico Ministero la legge viene richiamata
per l'affidamento di altre funzioni oltre quelle di accusa.
L'art. 150 stabilisce che sia la legge a disciplinare principi e procedure per i
referendum; l'art. 154 rinvia alla legge la normativa sul rinnovo della commissione
centrale delle elezioni.
Nella parte concernente le finanze pubbliche la legge viene richiamata per le
indicazioni delle tasse e delle imposte, dello sgravio o dell'esonero; tale rinvio, sotto
alcuni profili, costituisce anche una riserva di legge nella misura in cui sottrae ad
altre autorità la disciplina dei prelievi fiscali; nell'art. 157 le tasse e le imposte locali
sono disciplinate dalla legge e nell'art. 159 il bilancio statale viene disciplinato dalla
legge.
Anche nella parte XV, relativa alle forze armate, vi sono rinvii alla legge per quanto
attiene sia al servizio militare che al servizio alternativo (art. 166); ugualmente la
legge assume funzione integrativa, nell'art. 169, per quanto riguarda le competenze
del Presidente della Repubblica rispetto alle forze armate.
I provvedimenti di emergenza, previsti nella parte XVI dall'art. 170, rinviano alla
legge per i principi, i settori e i modi di indennizzo connessi alle limitazioni dei
diritti,causate dai provvedimenti di emergenza.
4. Forma di governo parlamentare; rappresentanza e fiducia
La rassegna ora esposta della diversa tecnica di richiamo delle competenze
legislative si ricòllega al Sistema delle fonti normative, che si è descritto in
precedenza e che caratterizza l'articolazione dei poteri anche se in un disegno
coordinato con prevalenza del ruolo centralistico.
La traduzione del quadro delle fonti normative, dei rinvii e delle riserve di legge, in
termini di distribuzione ed articolazione dei poteri dell' organizzazione
costituzionale, si può cogliere esaminando gli organi costituzionali facenti capo alla
tradizionale ripartizione dei poteri in connessione con gli altri organi costituzionali
7
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE
che integrano il quadro di riferimento, avendo alcune peculiarità specifiche che
permettono di sottolineare il significato storico di alcune disposizioni e le situazioni
di contingenza che hanno caratterizzato l'evoluzione costituzionale.
Il quadro delle fonti e dei poteri normativi si radica in un'organizzazione
costituzionale che presenta profili di pluralismo istituzionale e politico, oltre che
aspetti di suddivisione nei tradizionali poteri con un pluralismo di organi e di
competenze.
Vi è, però, una serie di intrecci e collegamenti che pone il sistema costituzionale in
una situazione di continua verificabilità dell' equilibrio politico, che ispira la
presenza dei rappresentanti del popolo in Parlamento e, per proiezione, in tutti gli
altri organi costituzionali.
Trattasi di una forma di governo parlamentare, perché il Governo ed il Parlamento
sono legati da un rapporto di fiducia ed il Presidente della Repubblica è un organo
costituzionale distinto dal Governo.
Il Parlamento dura in carica 4 anni (art. 65), mentre il Presidente della Repubblica
dura in carica 5 anni (art. 88, Io comma) ed il Governo (il Consiglio dei Ministri)
dura in carica sino a quando non viene sostituito da un altro Governo dotato di
fiducia da parte del Parlamento (artt. 95 ss.). In questa scansione temporale si
inseriscono i circuiti di consenso politico. Il circuito più lungo è quello
costituzionale previsto dagli artt. 87 e 88; questi concernono il periodo di durata del
Presidente della Repubblica; nell'art. 87, invero, vi è un meccanismo di elezione che
può determinare lo scioglimento dell' assemblea parlamentare e, pertanto, fare
riaprire un nuovo ciclo di rappresentatività (che può definirsi elettorale); il
Presidente della Repubblica, però, può anche essere rieletto ed in questo caso il
circuito costituzionale (diverso da quello rappresentativo), che parte dalla elezione
del Presidente della Repubblica e finisce con la sua cessazione senza possibilità di
rielezione, dura normalmente 1O anni.
Si inserisce, nell'ambito del periodo presidenziale (circuito costituzionale), il circuito
elettorale rappresentativo (quadriennale) del Parlamento previsto dall'art. 65.
Su tale circuito elettorale e sul suo termine [male influiscono sia l'art. 87, che
prevede lo scioglimento dell'Assemblea nel caso di incapacità di eleggere il
Presidente della Repubblica, sia gli artt. 96, 104 e 105 che concernono il rapporto di
fiducia con il Governo e l'impossibilità di rieleggere un nuovo Governo (con
scioglimento parlamentare).
Il circuito politico specifico, che riguarda invece il rapporto fiduciario Parlamento Governo, trova disciplina nell' art. 96, secondo il canone classico della forma di
Governo parlamentare, con la nomina del Primo Ministro da parte del Presidente
della Repubblica su indicazione dei partiti che esprimono la maggioranza in
Parlamento (art. 96, Io comma); vi è però il meccanismo correttivo dello
scioglimento dell'Assemblea qualora non venga approvata la nomina del Primo
Ministro, ovvero (art.104 e 105) non venga approvata la mozione di fiducia
presentata dal Primo Ministro, o (art. 105) venga approvata la mozione di sfiducia e
non venga eletto un altro Primo Ministro.
Il circuito politico (fondato sulla fiducia) è caratterizzato dal criterio di continuità
senza diaframmi interruttivi, perché, anche se non è prevista una sfiducia
costruttiva, tuttavia è necessario che il Parlamento consenta la nomina ed il
funzionamento di un nuovo Governo; in tal modo il ciclo elettorale rappresentativo
permane fermo, solo se e quando esso mostri la sua capacità di tenere in vita un
circuito politico di fiducia tra Parlamento e Governo.
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Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZION
Come si può notare le disfunzioni concernenti il meccanismo elettorale del
Presidente della Repubblica ovvero i meccanismi di nomina e di fiducia del
Governo hanno effetti sulle tornate elettorali.
5. Connessioni tra gli organi costituzionali - il Presidente della
Repubblica
I tre organi costituzionali collegati dal meccanismo parlamentare: Parlamento,
Presidente della Repubblica e Consiglio dei Ministri hanno anche altri canali di
collegamento, tra di loro, che emergono in particolare nella disciplina delle norme
finanziarie di cui alla parte XIII e nei provvedimenti di emergenza di cui alla parte
XVI della Costituzione; infatti nell'art. 158 l'iniziativa per il bilancio appartiene al
Consiglio dei Ministri e l'Assemblea si trova in condizioni di particolare
collegamento con il Governo; ugualmente per i provvedimenti di emergenza vi è
una stretta connessione tra Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e
Assemblea, sia per l'adozione dei provvedimenti dello stato di guerra o di
emergenza sia per l'intervento delle forze armate.
Il Presidente della Repubblica, in questo disegno parlamentare, ha funzioni di
iniziativa, di garanzia degli equilibri ed è titolare di specifici poteri propri che lo
collocano in condizione particolarmente significativa con riguardo, non tanto al
Consiglio dei Ministri che egli nomina o al Parlamento che, a certe condizioni, egli
può sciogliere, quanto con riferimento alla Magistratura, in quanto nomina i
componenti della Corte Suprema (art. 136) e presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura (art. 147). Propone il Presidente della Corte dei conti (art. 162); è
Comandante delle Forze Armate (art. 168); propone lo stato di guerra (art. 171) ed
emana il relativo decreto (art. 172); indice il referendum (art. 150) e promulga le
leggi approvate con il referendum (art. 151); nomina il Procuratore Generale (art.
149); dichiara decaduti i soggetti che egli concorre a nominare, con particolare
procedura; nomina i componenti della Corte costituzionale previo consenso dell'
Assemblea.
Si tratta di poteri, indicati nelle diverse disposizioni i quali, esaminati
congiuntamente a quelli elencati nell' art. 92, mostrano un ruolo del Presidente che,
secondo la personalità che ricopre la carica, può determinare connotazioni
presidenziali del sistema, che pure è dichiaratamente parlamentare.
Tale riflessione si ricollega, in particolare, alla connessione che viene stabilita tra
l'elezione del Presidente della Repubblica e l'eventuale scioglimento dell'
Assemblea che non riesca ad eleggerlo.
I tre poteri tradizionali sono circondati da altri organi costituzionali come la
Commissione centrale delle elezioni (parte XII), la Corte dei conti (parte XIV), le
Forze Armate con il Consiglio di Sicurezza Nazionale (art. 168). Tali organi
costituzionali completano il quadro di riparto dei poteri di vertice, pur se non
mancano aspetti di una subordinazione di essi (che contrastano con il profilo di
livello costituzionale loro assegnato).
6. Magistrati e Pubblico Ministero
L'organizzazione costituzionale si èompleta con la disciplina della Magistratura e
del Pubblico Ministero, che è contenuta nella parte IX e che attribuisce particolari
garanzie ai componenti della Corte Suprema ed ai magistrati in genere; la
Costituzione distingue i magistrati del Pubblico Ministero dagli organi aventi
potere giurisdizionale; non li inserisce tra i soggetti che esercitano la funzione
giurisdizionale, ma precisa chiaramente che trattasi di un organo avente solo la
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Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE
funzione di accusa (art. 148) e che viene organizzato in maniera distinta dalla
Magistratura; il Procuratore Generale e i procuratori vengono nominati (art. 149)
dal Presidente della Repubblica e da esso revocati, rispettivamente, su proposta
dell' Assemblea o del procuratore generale.
Vi è una forma di garanzia in tale disegno, atteso che i pubblici ministeri
costituiscono un organo centrale dello Stato che opera presso il sistema giudiziario
(art. 148); vi è tuttavia l'influenza (anche se indiretta) dell' elemento politico, stante
il potere di dichiarare la decadenza del Procuratore Generale su proposta
dell'Assemblea ed anche dei singoli procuratori su proposta del Procuratore
Generale (legato istituzionalmente al Presidente della Repubblica).
Il Presidente della Repubblica, con tali poteri, acquisisce un ruolo decisivo nel
sistema costituzionale, specie se si ritiene che egli non sia obbligato a dichiarare la
decadenza a seguito delle proposte dell' Assemblea o del Procuratore Generale.
Su tali profili sarà la prassi costituzionale a chiarire il vero senso della disciplina in
esame.
7. Le autonomie locali
Il sistema di articolazione del potere politico sul piano territoriale viene
riconosciuto nella parte concernente il governo locale (parte VI).
Si prevedono Comuni, Municipi e Circoscrizioni; queste ultime sono, praticamente,
le Regioni (art. 108). Si stabiliscono gli organi rappresentativi ed esecutivi di tali enti
locali (art. 109), fissando competenze non molto ampie che caratterizzano una sfera
di autogoverno attribuita in relazione alle necessità, agli interessi comuni ed
economici nonché alla tradizione storica (art. 108, 2° comma); le funzioni di auto
governo sono esercitate sia attraverso organi rappresentativi che tramite il
referendum (art. 108,4° comma).
Agli enti locali possono essere delegate competenze statali e sono attribuiti tributi in
conformità alla legge, avendo un bilancio indipendente (artt. 111-112).
Il Governo ha il potere di nominare un Prefetto della circoscrizione e disciogliere gli
organi elettivi (art. 114), con possibilità per questi di ricorso alla Corte
Costituzionale (art. 115).
L'autonomia locale è caratterizzata da democrazia rappresentativa e democrazia
diretta; sotto questo profilo il disegno è coerente con quello dell'organizzazione
centrale che viene a risentire gli effetti della democrazia diretta, in quanto è previsto
sia il referendum abrogativo che quello consultivo e propositivo (art. 150) con
previsione costituzionale dei limiti di ammissibilità del referendum stesso (art. 151).
8. I diritti e le libertà fondamentali - l'avvocato del popolo
In questo quadro di fonti normative, di organizzazione costituzionale, di autonomie
locali e di democrazia diretta si collocano le libertà e i diritti fondamentali
dell'uomo disciplinati nella seconda parte e che costituiscono un insieme di
situazioni soggettive alle quali si affiancano altre pretese, non giustiziabili, connesse
agli obiettivi sociali di cui al titolo V della parte seconda (art. 59).
Per questi ultimi si tratta dei diritti sociali con la precisazione che però, in base
all'art. 59, comma 2°, il conseguimento degli obiettivi sociali non può essere chiesto
direttamente ai tribunali.
Tutta la sfera delle situazioni giuridiche soggettive viene affidata alla difesa o
vigilanza dell'avvocato del popolo (una specie di ombudsman).
10
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZION
Trattasi di sistema di libertà che viene dichiarato strettamente connesso alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale costituisce il parametro minimo
di tutela che non può essere in alcun modo incrinato dai limiti che, per ogni diritto,
potrebbe fissare la legge o la costituzione.
Tutti questi diritti vengono indirizzati da una serie di principi generali, differenti
dai principi fondamentali contenuti nella prima parte (concernenti la sovranità, le
norme di diritto internazionale, la forma di governo, i diritti degli albanesi, i partiti
politici, la neutralità religiosa della Repubblica, il sistema economico, il principio
dell'autonomia locale, la lingua ufficiale); i principi generali, infatti, stabiliscono i
caratteri dei diritti e delle libertà fondamentali, la loro appartenenza, la disciplina
dei limiti, il principio di eguaglianza, la cittadinanza e la tutela delle minoranze.
Nel titolo secondo, la libertà e i diritti personali prendono le mosse dal diritto alla
vita (art. 21); vengono garantiti la libertà di espressione (art. 22), il diritto
all'informazione (art. 23), la libertà di coscienza e di religione (art. 24); la garanzia si
sofferma poi su una serie di articoli, dal 25 al 35, che concernono la libertà personale
in senso stretto e tutti i profili della detenzione, del processo, dei diritti
dell'imputato; essi mostrano l'esigenza storica di condannare gli abusi nella materia
penale, con la storicizzazione di un fenomeno passato che, evidentemente, ha fatto
largo ed ingiustificato uso dei mezzi penali.
Al complesso di norme sulla libertà personale, la carcerazione, il processo penale, si
aggiungono le norme sulla libertà e segretezza della corrispondenza, del domicilio e
della residenza, del diritto di espatrio (artt. 36-40).
Nell'art. 41 viene disciplinata la proprietà, mentre negli artt. 42 e 43 vi è la disciplina
del diritto di difesa giudiziaria.
Il titolo In sulle libertà e i diritti politici si articola nel diritto di voto (art. 45), nel
diritto di associazione e di riunione (art. 46), nella libertà dei gruppi (art. 47) e nel
diritto di petizione e di appello agli organi istituzionali (art. 48).
Le libertà e i diritti economici, sociali e culturali (del titolo IV) articolano un sistema
che, prendendo le mosse dal diritto al lavoro (art. 49) e dall'acquisizione delle
risorse necessarie al proprio sostentamento, tutela i sindacati (art. 50), lo sciopero
(art. 51), prevedendo l'assicurazione e l'assistenza sociale (art. 52). Particolare
attenzione, nell'art.53, viene assegnata al matrimonio e alla famiglia che godono di
un riguardo dallo Stato, anche se viene ammesso il divorzio.
La tutela dei minori (art. 54) e l'assistenza sanitaria (art. 55) completano il quadro,
unitamente al diritto all'informazione sulla tutela ambientale (art. 56) ed al diritto
all'istruzione (art. 57).
Particolare protezione viene assicurata ai minorenni, ai giovani ed alle madri
giovani (art. 54) e l'assistenza sanitaria e sociale configurano un riconoscimento
costituzionale mediato dalla riserva di legge.
Anche il diritto all'informazione riguardo all'ambiente ed alla sua protezione rientra
nel quadro di tutela economico e sociale.
Sotto il profilo che può defmirsi come caratterizzante lo Stato di cultura, l'art. 57
riconosce il diritto all'istruzione, l'obbligatorietà dell'istruzione scolastica ed infme
l'autonomia delle istituzioni di alto livello che si pone unitamente alla libertà di
espressione artistica e di ricerca scientifica (art. 58).
I diritti sociali specificamente indicati nel titolo IV hanno carattere di giustiziabilità,
se si interpreta sistematicamente il complesso di tali disposizioni in relazione al 2°
comma dell'art. 59 concernente gli obiettivi sociali, laddove si stabilisce che il
11
Chapter 2. CAPITOLO PRIMO-L'ATTUALE SISTEMA COSTITUZIONALE ALBANESE
conseguimento di tali obiettivi (i quali, in alcuni ordinamenti, costituiscono oggetto
dei diritti sociali) non può essere chiesto ai tribunali. In ogni caso lo Stato si pone
obiettivi di miglioramento del livello sociale del Paese (art. 59) prevedendo anche
condizioni e misure, rinviate alle determinazioni di legge, per realizzare tali
obiettivi.
La serie delle situazioni giuridiche soggettive costituzionali che configura diritti,
libertà ed interessi legittimi viene ad essere oggetto di difesa da parte di una specie
di ombudsman e cioè l'avvocato del popolo disciplinato nel titolo VI.
Si tratta di organo indipendente con poteri di istruttoria, di informazione e
sollecitazione dei provvedimenti dell'Amministrazione.
9. Le garanzie costituzionali - la Corte costituzionale
Il disegno costituzionale si articola in un sistema relativo agli organi ed ai poteri
configurabile come Stato-apparato rispetto al quale lo Statocomunità (identificato in
tutto il popolo con le sue articolazioni ed autonomie) si apre sia sul piano
territoriale attraverso municipi, comuni e circoscrizioni, sia sul piano delle
formazioni sociali attraverso partiti, sindacati, gruppi, associazioni e confessioni
religiose, famiglia, sia attraverso il riconoscimento di singoli diritti di libertà civile,
economica, sociale e politica.
Nell'equilibrio che si determina tra l'esercizio dei poteri pubblici e la garanzia dei
diritti costituzionali delle persone, si inserisce il profilo riguardante la garanzia
costituzionale che si rinviene non solo nel carattere rigido della Costituzione
riveniente dalla parte xvn che disciplina la revisione, ma anche in tutte le riserve di
legge che hanno funzione garantistica e soprattutto nel ruolo particolarmente
significativo assegnato alla Corte costituzionale dotata di ampie competenze che si
estendono dai profili di illegittimità ed incostituzionalità concernenti gli atti
normativi (art. 131 lett. a, b, c) ai profili riguardanti il ruolo e le funzioni dei soggetti
costituzionali (art, 1311ett. d, e, f, g) con riguardo ai conflitti di attribuzione, alla
costituzionalità dei partiti, alla decadenza del Presidente della Repubblica, alla sua
eleggibilità ed incompatibilità. Ma la competenza della Corte si riferiscono anche al
referendum ed alla sua ammissibilità (art. 131, letto h) ed infine vi è la possibilità di
ricorso diretto (tipico di alcuni ordinamenti latini) riconosciuto alle persone fisiche
per violazione dei diritti costituzionali allorché siano stati esauriti tutti i mezzi
giudiziari approntati per la tutela di questi diritti.
La Corte costituzionale, peraltro, interviene sempre su richiesta di un soggetto
legittimato (come stabilisce l'art. 134).
Si tratta, quindi, di un organo che deve assicurare nella sua interpretazione, che
viene considerata definitiva (art. 124, Io comma), la funzionalità ed efficienza del
sistema costituzionale, eliminando con i suoi interventi le patologie che creano
squilibrio sia nel profilo della gerarchia delle fonti, sia nella distribuzione dei poteri,
sia nell' effettivo spazio delle libertà delle persone e delle forze politiche,
economiche e sociali, in un contesto di dichiarata tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'uomo, rispetto ai quali la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo rappresenta il parametro di garanzia minima che viene assicurata
all'interno dell' ordinamento albanese.
12
Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ALBANESE
1. I precedenti progetti di riforma nell'ultimo decennio
L'attuale Costituzione della Repubblica albanese è il frutto di untravaglio iniziato
subito dopo la caduta del regime comunista
Il progetto di una nuova costituzione, adeguata ai tempi odierni ed in linea con
quella delle grandi democrazie occidentali, parte dal 1990.
In quell'anno si iniziò una prima stesura del progetto, interrotta per il rinnovo del
Parlamento, e riproposta al nuovo Parlamento, uscito dalle elezioni del 1991, nel
quale per la prima volta erano presenti i partjti politici.
Da quella data e fino al 1994 furono approvate varie leggi fondamentali di riordino
dello Stato, sia riguardo al riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei
cittadini, sia riguardo alla riorganizzazione della giustizia ed all'allineamento
dell'Albania nel contesto internazionale.
In particolare nel febbraio del 1991 fu pubblicato un progetto di Costituzione,
approvato solo parzialmente nel successivo mese di aprile, per quello che
concerneva i principi generali, il Parlamento, il Presidente della repubblica ed il
Consiglio dei Ministri. Altri titoli si aggiunsero in un secondo momento.
Le dispute tra maggioranza ed opposizione che si incentrano soprattutto sulla
individuazione dei poteri da concedere al Presidente della Repubblica, impedirono
di arrivare ad un testo organico e completo, del quale, tuttavia, si avvertiva una
stringata necessità.
In tale clima di aspettativa costituzionale si inquadra il tenativo operato nel 1994 dal
Governo di far approvare la nuova costituzione da un' Assemblea non eletta dal
popolo ma espresione della maggioranza parlamentare. Di fronte alla decisa
opposizione sociale che si sollevò avverso una procedura che si avvertiva
palesemnte contraria ai principi del costituzionalismo democrativo, si ritenne di
sottoporre il progetto di nuova costituzione ad un referendum approvativo, il cui
esito risultò negativo.
Ne seguì una situazione convulsa che vide il tentativo di un progetto alternativo,
nel 1995, ad opera di quattro partiti dell'opposizione di allora.
Formatosi il nuovo Parlamento, nel 1997, si è dato vita ad un nuovo progetto di
Costituzione, per il quale si è chiesta la collaborazione della Comunità Europea e,
all'interno, si è tentato di coinvolgere tutte le forze politiche.
Licenziato da un'apposita commissione ed approvato dall' Assemblea, il testo della
nuova Costituzione è stato sottoposto a referendum, nel novembre del 1998, che ha
avuto esito favorevole.
2. Le aspirazioni di nuovo assetto costituzionale dagli inizi del secolo la
Monarchia Zoghista
Dal novembre del 1998 l'Albania ha una Costituzione che la pone a pieno diritto tra
i Paesi democratici ed accoglie le aspirazioni piu moderne del popolo albanese.
Essa costituisce il punto di arrivo di una aspirazione che parte dal momento
dell'acquisizione dell'indipendenza da parte dello Stato Albanese. Infatti subito
dopo il riconoscimento della separazione dall 'Impero Ottomano, avvenuta nel
13
Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ALBANESE
1912, si pensò di dare un nuovo assetto costituzionale allo Stato albanese. Da una
commissione di controllo internazionale, formata dalle grandi potenze europee, fu
predisposto uno Statuto organico dell' Albania. Sotto la spinta dei movimenti
costituzionali che avanzavano in tutta l'Europa, questo Statuto prefigurava
l'Albania come Stato costituzionale, su base parlamentare; ma, a causa delle forti
resistenze esercitate dai "poteri" precostituiti, il Parlamento si vide privato, in
concreto, della sua posizione centrale nell' assetto costituzionale, rimanendo
attributario di un ruolo molto ridotto.
Le vicende della prima guerra mondiale, con l'invasione dell'Albania da parte degli
eserciti stranieri, interruppero il processo che si era appena avviato. Solo nel 1922 fu
possibile rilanciare un nuovo progetto di costituzione, che prevedeva la nascita di
una Monarchia parlamentare ispirata ai principi della divisione dei poteri. Questa
nuova Costituzione ebbe breve durata, perché già il2 marzo del 1925 venne
sostituita dallo Statuto Fondamentale della Repubblica di Albania, incentrato sui
poteri del Capo dello Stato, capo anche del Governo e titolare dell'iniziativa
legislativa. La forma prevista era quella repubblicana. Poco dopo, nel settembre del
1928, Ahmet Zogu, che guidava lo Stato dopo la vittoria interna (del 1924) contro le
forze progressiste di Fan Noli, fece proclamare, da un' Assemblea Costituzionale, la
Monarchia e si fece eleggere Re degli Albanesi, come Zog I.
Da questo Statuto fondamentale è nata e si è sviluppa la costituzione dello Stato
zoghista, che provvide all'approvazione di un nuovo Statuto fondamentale del
Regno albanese (entrato in vigore il 1 dicembre 1928).
I due Statuti, non molto lunghi, avevano preso a modello le costituzioni del tempo
(belga, francese, svizzera, italiana, austriaca, bulgara). Lo Statuto zoghista si era
basato soprattutto sulla costituzione belga e solo in parte su quella italiana e
bulgara. In esso, tuttavia, al Re venivano attribuiti poteri di gran lunga piti ampi di
quelli riconosciuti ai Sovrani dalle costituzioni europee del tempo. In particolare la
concentrazione di poteri nelle mani del Re era vastissima, a spese del Parlamento e
del Governo, fino al punto che l'iniziativa legislativa spettava al Re e non anche al
Governo. Comunque si distingueva tra Capo dello Stato (il Re) e Capo del Governo,
un Primo Ministro di nomina regale.
Nella costituzione zoghista non era lasciato nessuno spazio al pluralismo politico: la
formazione di partiti e di associazioni politiche era vietata, potendo costituire
persino reato. Veniva riconosciuta formalmente l'indipendenza del potere
giudiziario, che tuttavia era esercitato da giudici di nomina regale.
La Monarchia si propose con carattere di laicità: perciò, pur tutelando ed
agevolando la famiglia, con successive leggi riconobbe il divorzio.
3. La Costituzione fascista e la successiva Costituzione comunista
Durante la seconda guerra mondiale l'indipendenza dello Stato albanese fu
compromessa dall' occupazione straniera. L'annessione all'Italia comportò
l'applicazione della Costituzione fascista e, successivamente, dello stato di
occupazione da parte delle truppe naziste della Germania.
La liberazione coincise con l' affennazione del regime comunista. Il quale provvide
all'approvazione (marzo 1946) di una nuova Costituzione, totalitaria, statalista e
monista.
In essa i poteri venivano accentrati nelle mani del Presidente, in ciò, al di là della
apparente rottura fonnale, non differenziandosi gran che da quanto previsto dallo
14
Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELL
statuto zoghista, anch'esso, come si è detto, accentratore, per quello che concerneva
i poteri del Capo dello Stato.
Questa Costituzione proclamava esplicitamente la necessità della dittatura del
proletariato, la quale, nei fatti e di là dal riconoscimento meramente fonnale che pur
conteneva, comportava una compressione dei diritti di libertà. Lo Stato si
professava ateo e, di conseguenza, vennero soppresse tutte le fonne di culto e le
istituzioni religiose furono abolite. Riconosciuto e proclamato il ruolo guida del
partito comunista, erano vietati gli altri partiti. Era abolita la proprietà privata e con
essa le fonne di acquisizione e trasferimento, quali l'eredità e le donazioni, nonché
parte delle obbligazioni.
La tutela dei lavoratori era demandata ad un sindacato unico. Questa Costituzione
aveva avuto come modelli di partenza le costituzioni iugoslave e sovietica, ma fu
vissuta con maggiore rigidità di esse.
È da questa situazione che è partito il processo rifonnatore approdato all'attuale
Costituzione, la quale, pertanto, potrà essere compresa nelle sue valenze storiche e
nei suoi avanzamenti solo avendo presente il cammino fatto per pervenire al
riconoscimento di principi e diritti soffocati per ben 45 anni.
4. Sovranità, eguaglianza, Stato di diritto, diritti e libertà, l'avvocato del
popolo, la tutela dell' ambiente
Possiamo ora, anche alla luce di queste osservazioni, mettere in evidenza alcuni
punti essenziali della nuova Costituzione.
Si riconosce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita direttamente o
tramite i proprio rappresentatnti, eletti a suffragio universale da tutti i cittadini che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La Repubblica Albanese adotta il
sistema parlamentare, ispirandosi al principio della divisione dei poteri,
proclamando esplicitamente il pluralismo, la convivenza religiosa e la tutela delle
minoranze. A fondamento del sistema giuridico sono posti i diritti e le libertà
fondamentali dell'uomo, dei quali si dichiara espressamente l'indivisibilità,
l'inalienabilità e l'inviolabilità. Tali diritti sono attribuiti anche agli apolidi ed agli
stranieri.
In questo ambito viene recepito il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge,
senza alcuna discriminazione per sesso, razza, religione, etnia, lingua, opinioni
politiche, religiose o filosofiche.
Significativa è la tutela del diritto alla vita e della vita della persona. Essa si salda
con il riconoscimento delle libertà, ivi compresa quella di espressione, anche a
mezzo stampa, radio e televisione. L'eventuale incriminazione deve avvenire in
modo da garantire la difesa, nella forma pio completa, e comunque l'accusa deve
basarsi sul rispetto del principio dell'irretroattività della legge penale.
Al cittadino è assicurata la segretezza della corrispondenza e l'inviolabilità del
domicilio, che può essere stabilito liberamente nel luogo che si desideri.
Particolare attenzione viene posta al matrimonio ed alla famiglia; è comunque
ammesso il divorzio. Significativa e particolarmente avanzata è la parificazione dei
figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati nel matrimonio.
Da sottolineare è il rilievo dato all'istruzione, per la quale a tutti si riconosce il
diritto di accesso in base alle rispettive capacità. Tale norma è certamente di tipo
programmatico, ma ha notevoli risvolti precettivi, potendo condizionare la politica
del Governo e delle Istituzioni formative.
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Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ALBANESE
Lo Stato viene chiaramente definito come uno Stato di diritto, nel quale il diritto
definisce e limita i compiti ed i poteri di tutti gli Organi operanti in Esso.
La Costituzione pone un' attenzione particolare al perseguimento dell'identità e
dell'unità del popolo albanese, sia dentro che fuori i confini nazionali.
I partiti politici sono liberi di organizzarsi, purché non istighino all'odio ed alla
violenza ed abbiano un sistema interno democratico: essi devono rendere pubblici i
propri bilanci.
Riguardo alla religione la Repubblica si pone su un piano di laicità, che garantisce la
parità tra tutte le Comunità religiose, in una prospettiva di indipendenza e di
collaborazione. Alle Cjmunità religiose viene riconosciuta la personalità giuridica.
Viene sancito il diritto alla proprietà privata, con il conseguente riconoscimento
dell'eredità, delle obbligazioni e delle donazioni.
Per le forze armate, il cui ruolo fondamentale per l'indipendenza del Paese è posto
in risalto, si sancisce l'assoluta neutralità rispetto alle questioni politiche: per questo
esse sono sottoposte all'autorità civile.
Il riconoscimento del diritto e della libertà di lavoro ed all'esercizio della
professione è posto in grande rilievo ed accompagnato dal diritto all'organizzazione
nei sindacati ed all'assistenza ed assicurazione sociale. È riconosciuto il diritto di
sciopero.
Innovazione importante è l'istituzione dell'avvocato del popolo che persegue la
difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Esso è autonomo
ed indipendente e viene eletto dall' Assemblea legislativa, alla quale sottopone un
rapporto annuale, riferisce se vi sia stata una richiesta in tal senso da parte della
stessa Assemblea o nei casi che ritenga particolarmente rilevanti, propone
raccomandazioni o presenta provvedimenti a tutela dei diritti e delle libertà violate
dalla pubblica amministrazione. Qui va notato che il raccordo con gli interessi del
popolo poteva, forse, essere meglio assicurato dall'elezione diretta, perché non
sempre i Deputati possono interpretare gli interessi dei cittadini comuni, specie in
una società pluralista, qual è quella albanese, ed in una fase nella quale le
trasformazioni socio-economiche possono essere influenzate da gruppi organizzati
e capaci di influenzare lo stesso Parlamento.
Tra le innovazioni vi è anche l'attenzione alla tutela ambientale, fatta rientrare tra i
fini che lo Stato è tenuto a perseguire, insieme a quelli dell'occupazione, della salute
e dell'istruzione. Sul punto il riconoscimento è piuttosto timido ed è limitante
l'affidamento allo Stato della salvaguardia dell' ambiente. In compenso viene
superata l'ottica di altre costituzioni che fanno rientrare la questione dell'ambiente
nell' ambito della tutela della salute. Esplicitamente lo Stato è impegnato ad
assicurare un ambiente salubre ed ecologicamente adatto per la generazione di oggi
e per la prossima e si fa riferimento allo sfruttamento razionale dei boschi, delle
acque, del verde e delle sorgenti naturali nell' ambito dello sviluppo sostenibile, che
concretizza uno dei concetti piu recenti in campo di tutela dell' ambiente. Certo
sarebbe stato auspicabile una concezione meno amtropocentrica e piu biocentrica
della questione ambientale, inserita tra i diritti fondamentali ed affidata, quanto ai
mezzi di tutela, alla cura (anche) dell'avvocato del popolo e ad eventuali azioni
popolari.
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Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELL
5. Potere legislativo ed esecutivo
Il potere legislativo si incentra sul Parlamento, monocamerale, eletto per quattro
anni, cui spetta la funzione legislativa. Per la sua formazione viene riconosciuto il
ruolo specifico dei partiti politici, in quanto solo ai partiti politici spetta la
designazione dei candidati da eleggere come deputati. Il mandato non è vincolante.
L'iniziativa legislativa spetta al Consiglio dei Ministri, a ciascun deputato e a
ventimila elettori.
L'unità dello Stato e di indirizzo è assicurata dal Presidente della Repubblica, sui
poteri del quale vi è stato un serrato dibattito. La disciplina adottata sembra in parte
mutuata dal sistema costituzionale italiano vigente, di cui condivide l'impostazione
generale. La Costituzione albanse non configura quindi in modello presidenziale, al
conrario pone al centro del sistema il Parlamento, purtuttavia il Presidente della
Repubblica ha molte possibilità di incidere nella vita del Paese: spetta a lui la
nomina del Primo Ministro, su indicazione del partito o della coalizione di partiti di
maggioranza, che deve riceve l'approvazione dell' Assemblea. È lui a nominare, con
il consenso dell' Assemblea legislativa, il Procuratore generale della Repubblica ed i
giudici della Corte costituzionale. L'effettiva incidenza del Presidente della
Repubblica si vedrà nel corso dell' applicazione della Costituzione, nel quale
apparirà chiaro quale peso Egli avrà rispetto all'Assemblea e come il concorso delle
due volontà si andrà ad articolare e combinare.
Spetta al Primo Ministro la formulazione del programma di Governo e la
indicazione, al Presidente, dei Ministri, con i quali costituirà il Consiglio dei
Ministri, che stabilisce le difettive principali della politica generale statale. Il
Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. All'esigenza di garantire la
governabilità anche quando dalle elezioni non vengono fuori maggioranze stabili, si
è data una risposta peculiare: qualora l' Assemblea non approvi la nomina del
Primo ministro il Presidente della Repubblica conferisce ad altri un nuovo indnico,
se anche questi non dovesse raccogliere il consenso parlamentare, l'onere di
designare il Primo ministro passa all'Assemblea; qualora non dovesse riuscire a
farvi fronte essa verrebbe sciolta dal Presidente della Repubblica. Si sono pertanto
abbandonate altre strade, come quella della sfiducia costruttiva, che pur erano state
affacciate, perché si è preferito chiamare direttamente il popolo a pronunciarsi sulle
prospettive di governo del Paese.
6. Potere giudiziario e Pubblico Ministero
Viene garantita l'indipendenza del potere giudiziario, organizzato autonomamente
rispetto al potere esecutivo ed al Parlamento. L'indipendenza della magistratura è
assicurata dall'esercizio della giurisdizione affidato' alla Corte Suprema, alle Corti
d'appello ed ai Tribunali di primo grado. La prima ha giurisdizione propria (in
unico grado) nonché in sede di impugnazione. Essa funge da Collegio giudicante
per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del
Consiglio dei Ministri o i singoli Ministri, dei deputati, dei giudici della Corte
Suprema stessa e della Corte Costituzionale. A rafforzamento dell'indipendenza dei
giudici viene istituito il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal
Presidente della Repubblica.
L'ufficio di pubblico ministero non rientra nella magistratura, poiché gli organi
preposti alla promozione dell' azione penale sono organizzati a parte nella
Procuratoria. Essa esercita l'azione penale attraverso i pubblici ministeri e
rappresenta in giudizio l'accusa, da parte dello Stato. Al vertice vi è un Procuratore
generale nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso del Parlamento,
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Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ALBANESE
che, a sua volta, nomina gli altri procuratori. La scelta merita riflessione particolare
perché è frutto del desiderio di sottrarre all'esecutivo, che prima aveva grandissima
influenza sui pubblici ministeri, l'esercizio dell' azione penale. Tuttavia essa,
attribuendo la nomina del procuratore generale al Presidente della Repubblica ed al
Parlamento, non sembra sottrarla, come sarebbe invece auspicabile, alle influenze
politiche.
Il controllo economico e finanziario è affidato alla Corte dei Conti.
7. La Corte costituzionale
In modo netto viene sancita la priorità della Costituzione la cui tutela è affidata ad
una Corte Costituzionale, autonoma ed indipendente, i cui componenti sono
designati dal Presidente e con il consenso dell' Assemblea legislativa. Essa
rappresenta una novità nel panorama costituzionale albanese, nel quale solo nel
1991 era stato previsto un Consiglio Costituzionale che, al di là del suo nome, era un
vero organo di controllo costituzionale, cui era attribuito il controllo della
legittimità costituzionale delle leggi.
La Corte Costituzionale, in primo luogo, è impegnata a garantire l'osservanza della
Costituzione e della sua interpretazione definitiva. Le sue decisioni sono
inappellabili e la dichiarazione di incostituzionalità della legge è, pertanto,
definitiva. Essa ha numerose competenze, che la propongono come arbitro supremo
della vita dello Stato di diritto: decide in tutti i casi di conflitto tra i poteri dello
Stato e riguardo alle incompatibilità del Presidente della Repubblica, si pronuncia
sulla costituzionalitàdei referendum e degli accordi internazionali, non ancora
ratificati. Quest'ultimo punto merita particolare attenzione, perché ribadisce la
prioritàdella Costituzione albanese rispetto alle norme internazionali.
Il mandato dei giudici dura nove anni: periodo sufficientemente lungo che consente
loro di transitare almeno tra due legislature. Sull'esempio di quanto sta emergendo
in Italia, per meglio garantire l'indipendenza dei giudici forse sarebbe stato
opportuna una diversa durata e, comunque, il divieto di ricoprire cariche o incarichi
per un congruo periodo dopo la cessazione del mandato: ciò per evitare che in vista
di un successivo incarico il giudice possa essere influenzato nella sua decisione
8. Autonomie locali, fonti normative
Molto spazio viene riservato alle autonomie locali: articolate in Comuni o Municipi
e Circoscrizioni, dotati della personalità giuridica; essi hanno competenze
amministrative e tributarie nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. In tal modo si è
realizzato il riconoscimento delle specificità territoriali in un Paese che, pur nella
sua limitata estensione, ha profonde diversità tra le varie regioni che lo
compongono. Pensando alla realtà italiana, va qui precisato che le Circosrcizioni
ricoprono il ruolo che in Italia è affidato alle Regioni, però con un'autonomia piu
accentuata. Il Governo si raccorda con le Circoscrizioni attraverso un Prefetto.
Pur nel riconoscimento della priorità del Parlamento, il sistema delle fonti del
diritto risulta articolato secondo una gerarchia che vede al primo posto la
Costituzione, seguita dagli accordi internazionali ratificati, dalle leggi e dagli atti
normativi del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento della normatività degli
accordi internazionali rappresenta una novità significativa; per materie specifiche
(come la pace, le alleanze, i diritti umani, l'adesione ad organismi internazionali, il
cambiamento di leggi) è necessario che i trattati internazionali vengano
successivamente ratificati con legge.
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Chapter 3. CAPITOLO SECONDO-LA NUOVA COSTITUZIONE DELL
9. Il referendum
È previsto l'esercizio diretto della sovranità popolare tramite referendum. Di norma
esso è abrogativo, ma per questioni di particolare importanza può concernere anche
progetti di legge, finendo per diventare propositivo. Probabilmente l'accesso al
referendum propositivo poteva essere perseguito in maniera più decisa qualora non
lo si fosse sottoposto alla mediazione del Parlamento che, ad una osservazione della
realtà materiale, risulta ancora impreparato a far fronte alle istanze della società.
Qui mi consento un'osservazione. Mi pare che sarebbe stato auspicabile
accompagnare l'introduzione del referendum con altre forme di esercizio diretto
della sovranità popolare da parte dei cittadini. In particolare sarebbe stata
opportuna !'introduzione dell' azione popolare a tutela degli interessi della
comunità, che, specie in alcune materie (ad esempio quella ambientale), rischiano di
restare disattesi, quando non calpestati.
10. Rilievi conclusivi
In conclusione la nuova Costituzione ha operato una sintesi tra le linee direttrici
delle attuali costituzioni parlamentari e presenta innovazioni significative, alcune
delle quali dovranno penetrare ancora nella consapevolezza giuridica del popolo
albanese, sul quale preme la penetrante eredità dei kanumi, ispirati da principi
differenti. Spetta agli operatori sociali e, soprattutto, ai giuristi approfondire gli
aspetti che la nuova Costituzione presenta e annonizzarli nel vissuto del popolo
albanese, in modo da transitarlo nella realtà dell'oggi, che non può, tuttavia,
dimenticare le proprie radici di popolo multietnico, multiculturale e multireligioso,
ancorato al pensiero ed alle idee occidentali, ma non lontano da suggestioni e
visioni di altre matrici (in particolare musulmane ed ortodosse).
Con la nuova Costituzione l'Albania dimostra di volere crescere nell'ordine e nel
rispetto del diritto; essa vuol essere un punto fermo del desiderio della
rivendicazione di un futuro nel consesso delle nazioni europee e della volontà di
non perdere la propria identità, derivantegli anche dall' essere stato ed ancora
essere quasi la cerniera per il vicino Oriente.
In questo contesto spetta, dunque, agli interpreti ed agli operatori del diritto far sì
che questa nuova Costituzione albanese penetri nella consapevolezza giuridica del
popolo, in modo che diventi la prima democratica Costituzione degli Albanesi.
A tal fine l'apporto dei Paesi vicini può essere di grande aiuto. Esso si deve fondare
su una conoscenza della realtà albanese e della sua nuova Costituzione. È per
questo motivo e con questo spirito che ho atteso alla sua traduzione nella lingua
italiana, revisionata dal prof. Aldo Loiodice, che mi auguro diventi veicolo per la
diffusione nell 'Europa, realtà alla quale l'Albania di oggi guarda con grande fiducia
e speranza.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
L'ASSEMBLEA POPOLARE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ALBANESE Noi, Popolo albanese, orgoglioso e consapevole della nostra storia, con
responsabilità per il futuro, con fiducia in Dio o negli altri valori universali, con la
decisione di costruire uno Stato di diritto, democratico e sociale, per garantire le
libertà e i diritti fondamentali dell 'uomo, con spirito di tolleranza e convivenza
religiosa, con impegno per la tutela della dignità e della personalità umana, oltre
che per la prosperità della nazione, per la pace, il benessere, la cultura e la
solidarietà sociale, con l'aspirazione secolare per la dignità e per l'unione nazionale,
con il profondo convincimento che la giustizia, la pace, l'armonia e la collaborazione
tra le nazioni sono i valori piùalti dell 'umanità, DELIBERIAMO QUESTA
COSTITUZIONE
PRIMA PARTE: I PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
1. L'Albania è una Repubblica parlamentare.
2. La Repubblica albanese è uno Stato unitario.
3. Il Governo è fondato su di un sistema di elezioni libere, periodiche, a
suffragio universale e con voto eguale per tutti i cittadini.
Articolo 2
1. La sovranità della Repubblica appartiene al popolo.
2. Il popolo esercita la sovranità direttamente o tramite i suoi rappresentanti.
3. Per proteggere la pace e l'interesse nazionale la Repubblica albanese può
partecipare ad un sistema di garanzia collettiva sovranazionale, in base ad
una legge approvata con la maggioranza dei componenti dell' Assemblea
Articolo 3
1. La sovranità dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità dell 'uomo, i
diritti e le libertà, la giustizia sociale, il sistema costituzionale, il pluralismo,
l'identità e l'eredità nazionale, la convivenza religiosa, nonché la
comprensione degli Albanesi verso le minoranze sono il fondamento dello
Stato, che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli.
Articolo 4
1. Il diritto determina il fondamento e i limiti dell'azione dello Stato.
2. La Costituzione è la legge più alta della Repubblica albanese.
3. Le disposizioni costituzionali si applicano immediatamente, salvo che sia
diversamente disposto dalla stessa Costituzione.
Articolo 5
1. La Repubblica si conforma alle norme riconosciute del diritto internazionale
ed a quelle rese obbligatorie nell'ordinamento interno.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 6
1. L'organizzazione e il funzionamento degli organi, previsti nella Costituzione,
si conformano alle rispettive leggi, salvo che la Costituzione disponga
diversamente.
Articolo 7
1. La forma di Governo della Repubblica albanese si fonda sulla divisione e sul
bilanciamento tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 8
1. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti
albanesi non cittadini, che vivono fuori dai suoi confini.
nazionali degli
2. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti dei cittadini che vivono
provvisoriamente o defrnitivamente fuori dai sui confini.
3. La Repubblica albanese garantisce e aiuta i cittadini albanesi che vivono e
lavorano in stato di emigrazione a conservare e sviluppare i rapporti
concernenti l'eredità culturale nazionale.
Articolo 9
1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione si adegua
ai principi democratici.
2. I partiti politici e le altre organizzazioni, i programmi e l'attività delle quali si
fondano su metodi totalitari, che istigano e stimolano l'odio razziale,
religioso, regionale o etnico, che usano violenza per prendere il governo o per
influire sulla politica statale, e quelli con carattere illegale, sono proibiti dalla
legge.
3. I finanziamenti e le spese dei partiti sono sempre pubblici.
Articolo 10
1. La Repubblica albanese non stabilisce una religione ufficiale.
2. Lo Stato è neutrale sulle questioni religiose e di coscienza e garantisce a tutti
il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola nella
vita pubblica.
3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza tra le Comunità religiose.
4. Lo Stato e le Comunità religiose rispettano reciprocamente la loro
indipendenza e collaborano per il bene di ognuno e di tutti.
5. I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose si regolano secondo gli accordi
stipulati tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi
vanno ratificati dall'Assemblea.
6. Le Comunità religiose sono persone giuridiche. Esse hanno autonomia di
gestione dei loro patrimoni secondo i principi, le regole e i canoni a loro
propri, purché non violino gli interessi dei terzi.
Articolo 11
l. Il sistema economico della Repubblica albanese si fonda sulla proprietà privata e
pubblica, e sull'economia di mercato derivante dalla libertà nell' attività economica.
1. Le proprietà privata e pubblica sono garantite dalla legge in modo eguale.
21
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
2. Le limitazioni della libertà nell'attività economica si possono stabilire solo per
rilevanti motivi pubblici.
Articolo 12
1. Le forze armate garantiscono l'indipendenza del Paese, ne proteggono anche
l'integrità territoriale e l'assetto costituzionale.
2. Le forze armate sono neutrali rispetto alle questioni politiche e sono soggette
al controllo civile.
3. Nessuna forza militare straniera può essere accettata nel territorio albanese,
salvo che per legge approvata dalla maggioranza dei componenti dell'
Assemblea.
Articolo 13
1. Gli enti locali della Repubblica albanese sono istituiti in attuazione del
decentramento del potere e svolgono le loro funzioni secondo il principio
dell'autonomia locale.
Articolo 14
1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'albanese.
2. La bandiera della Repubblica è il bicolore: rosso e nero, con al centro una
aquila nera bicipite.
3. Lo Stemma della Repubblica albanese presenta uno scudo su sfondo rosso e
al centro un'aquila nera bicipite. Alla cima dello scudo dorato si evidenzia l'
elmo di Scanderbeg.
4. L'inno nazionale è "Intorno alla nostra bandiera, uniti"
5. La festa nazionale della Repubblica albanese è il Giorno della Bandiera,il 28
Novembre.
6. La capitale della Repubblica albanese è Tirana
SECONDA PARTE:I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO
TITOLO I: I PRINCIPI GENERALI
Articolo 15
1. I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo sono indivisibili, inalienabili e
inviolabili e sono il fondamento di tutto il sistema giuridico.
2. Gli organi dei poteri pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono
rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell 'uomo, e contribuire anche alla
loro realizzazione.
Articolo 16
1. I diritti e le libertà fondamentali nonché gli obblighi previsti dalla
Costituzione per i cittadini albanesi valgono ugualmente per gli stranieri e
per gli apolidi nel territorio della Repubblica albanese, salvo i casi in cui la
Costituzione leghi in via esclusiva il godimento dei diritti e delle libertà alla
cittadinanza o nazionalità albanese.
2. I diritti e le libertà fondamentali, come anche gli obblighi previsti nella
Costituzione si riferiscono anche alle persone giuridiche, in quanto
22
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
compatibili con gli scopi generali di esse e con il contenuto dei relativi diritti,
libertà ed obblighi.
Articolo 17
1. Le limitazioni dei diritti e delle libertà garantiti dalla presente Costituzione
possono essere stabiliti solo con legge in relazione ad un interesse pubblico o
alla tutela dei diritti di terzi. La limitazione deve essere proporzionata alla
situazione che l 'ha causata.
2. Queste limitazioni non possono incrinare l'essenza dei diritti e delle libertà e
in nessun caso possono eccedere i limiti previsti dalla Convenzione Europea
per i diritti dell 'uomo.
Articolo 18
1. Tutti sono eguali davanti alla legge.
2. Nessuno può essere discriminato per sesso, razza, religione, etnia, lingua,
opinioni politiche, religiose o filosofiche, condizioni economiche e sociali,
istruzione, oppure per la provenienza patema.
3. Nessuno può essere discriminato per i motivi di cui al secondo comma se non
esiste un motivo obiettivo legalmente riconosciuto.
Articolo 19
1. Chiunque nasca da un genitore di cittadinanza albanese, acquista
automaticamente la cittadinanza albanese. La cittadinanza albanese si
acquista anche negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il cittadino albanese non può essere privato della cittadinanza, salvo nei casi
di rinuncia.
Articolo 20
1. Le persone che appartengono a minoranze nazionali godono piena
eguaglianza davanti alla legge per i loro diritti e libertà.
2. Essi hanno diritto di manifestare liberamente, senza esservi impediti o
obbligati, la loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica, di
conservarla e svilupparla, di istruire e istruirsi nella propria lingua materna,
nonché di aderire alle associazioni organizzate per la tutela dei loro interessi
e identità.
TITOLO II:LE LIBERTÀ E I DIRITTI PERSONALI
Articolo 21
1. La vita della persona è tutelata dalla legge.
Articolo 22
1. La libertà d'espressione è garantita.
2. La libertà di stampa, radio e televisione è garantita.
3. La censura dei mezzi di comunicazione è vietata.
4. La legge può prevedere la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio di
stazioni radio e televisive.
23
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 23
1. È garantito il diritto all'informazione.
2. Chiunque ha diritto, a norma di legge, all'informazione sull'attività degli
organi statali, nonché sulle persone che esercitano funzioni statali.
3. A chiunque è data la facoltà di seguire le riunioni degli organi collegiali
elettivi.
Articolo 24
1. È garantita la libertà di coscienza e di religione.
2. Ognuno è libero di scegliere o di cambiare la religione o le
convinzioni,nonché di professarle individualmente e collettivamente, in
pubblico e nella vita privata, attraverso il culto, l'istruzione e le pratiche dei
riti.
3. Nessuno può essere obbligato o privato delle facoltà di partecipazione ad una
comunità religiosa o alle sue pratiche, nonché di professare in pubblico le
proprie convinzioni o la sua fede
Articolo 25
1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, condanna o trattamenti
crudeli,disumani o infamanti.
Articolo 26
1. Nessuno può essere obbligato ad un lavoro forzato, salvo i casi di esecuzione
di una sentenza, di servizio militare, di servizio derivante dallo stato di
guerra, di emergenza, di calamità naturali che minacciano la vita o la salute
dell'umanità.
Articolo 27
1. Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi e nei modi previsti
dalla legge.
2. La libertà della persona non può essere limitata, salvo i casi di:
a. condanna al carcere da parte del tribunale competente;
b. inosservanza degli ordini legittimi delle corti di giustizia o per
inadempimento degli obblighi indicati dalla legge;
c. sospetti motivati di un atto criminoso o per l'esigenza di prevenire la
consumazione di un reato, o per allontanare il reo dopo che lo abbia
commesso;
d. sorveglianza del minorenne per fmi di
accompagnarlo presso gli organi competenti;
educazione
o
per
e. quando una persona abbia una malattia infettiva, sia incapace mentale
e pericoloso per la società;
f. ingresso abusivo nel territorio albanese, nonché nei casi di espulsione e
di estradizione;
3. Nessuno può essere privato della libertà per motivi di inadempienza
contrattuale.
24
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 28
1. Chiunque viene privato della libertà ha diritto di ricevere, immediatamente
nella lingua da lui conosciuta, comunicazione dei motivi del provvedimento,
nonché in merito all'accusa che gli viene mossa.La persona privata della
libertà deve essere informata che non ha nessun obbligo di fare dichiarazioni
ed ha diritto di prendere contatti immediati con un avvocato e,
comunque,deve avere la possibilità di esercitare i suoi diritti.
2. La persona privata della libertà secondo l'articolo 27, comma 2, lettera c,entro
48 ore deve essere presentata davanti al giudice, il quale convalida l'arresto o
concede la libertà non piu tardi di 48 ore da quando èstato investito della
cognizione del caso.
3. Il detenuto ha diritto di proporre appello contro la decisione del giudice. Ha
diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere lasciato
libero dietro prestazione di garanzia patrimoniale secondo le modalità
previste dalla legge.
4. In tutti gli altri casi, la persona privata della libertà con procedure
stragiudiziali può presentarsi in qualsiasi momento davanti al giudice, che
decide entro 48 ore sulla legittimità del provvedimento di privazione della
libertà.
5. Ogni persona privata della libertà ai sensi dell'art. 27 ha diritto ad un
trattamento umano e al rispetto della propria dignità.
Articolo 29
1. Nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per un fatto che, secondo
la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato, salvo i casi di
azioni che, al momento in cui furono commesse, costituivano reati di guerra o
crimini contro l'umanità secondo il diritto internazionale.
2. Non si può infliggere una condanna superiore a quella prevista dalla legge al
momento in cui il reato fu commesso.
3. La legge penale più favorevole ha forza retroattiva.
Articolo 30
1. Ogni persona viene considerata innocente sino a che non sia stata provata la
sua colpevolezza mediante sentenza definitiva.
Articolo 31
1. Durante il processo penale, chiunque ha il diritto di:
a. venire informato immediatamente e in dettaglio sul motivo dell'accusa,
sui suoi diritti e sulla facoltà di avvertire i familiari;
b. avere tempo e le agevolazioni sufficienti per la preparazione della sua
difesa;
c. disporre gratuitamente di un interprete, se non conosce e non parla la
lingua albanese;
d. predisporre l'autodifesa o avvalersi di un avvocato nominato da lui; di
potere comunicare liberamente e in privato con lui, nonché ottenere la
difesa gratuita se non disponga di sufficienti mezzi economici;
25
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
e. porre domande ai testi presenti e chiedere la presentazione di tutti i
testi, di esperti e delle altre persone che possono accertare i fatti.
Articolo 32
1. Nessuno è costretto a testimoniare contro se stesso o i suoi familiari o ad
ammettere la propria colpa.
2. Nessuno può essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte
illegalmente.
Articolo 33
1. Ognuno ha diritto di essere sentito prima della condanna.
2. Di questo diritto non può usufruire la persona che si sottrae alla giustizia.
Articolo 34
Nessuno può essere condannato o giudicato più di una volta per lo stesso
reato,esclusi i casi di rinvio della questione alla cognizione di una corte
superiore,secondo le procedure previste dalla legge.
Articolo 35
1. Nessuno può essere obbligato a rendere noti i dati che lo riguardano
personalmente, esclusi i casi previsti dalla legge.
2. La raccolta, l'uso e la diffusione dei dati concernenti la persona, può ssere
effettuata solo con il suo consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Ognuno ha diritto di avere conoscenza dei dati raccolti sulla sua persona,
esclusi i casi previsti dalla legge.
4. Ognuno ha diritto di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati falsi,
non completi o raccolti in contrasto con la legge.
Articolo 36
1. Sono garantite la libertà e la segretezza della corrispondenza o di qualsiasi
altro mezzo di comunicazione.
Articolo 37
1. È garantita l'inviolabilità del domicilio.
2. La perquisizione del domicilio e di altri ambienti che si collegano con esso, si
effettua soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3. Nessuno può essere perquisito personalmente al di fuori delle esigenze del
processo penale, salvo i casi di ingresso e uscita dal territorio dello Stato o
quando venga minacciata la sicurezza pubblica.
Articolo 38
1. Tutti hanno diritto di scegliere il luogo di residenza nonché di muoversi
liberamente su ogni parte del territorio dello Stato.
2. A nessuno può essere impedito di uscire liberamente dal territorio dello
Stato.
Articolo 39
1. Nessun cittadino albanese può essere espulso dal territorio del Stato.
26
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
2. L'estradizione è ammessa soltanto quando è prevista dagli accordi
internazionali di cui la Repubblica albanese è parte, e solo con
provvedimento giudiziario.
3. È vietata l'espulsione collettiva degli stranieri. L'espulsione degli stranieri è
concessa alle condizioni determinate dalla legge.
Articolo 40
1. Gli stranieri hanno diritto di asilo nella Repubblica albanese secondo la legge.
Articolo 41
1. È garantito il diritto alla proprietà privata.
2. La proprietà si acquista con donazione, eredità, compravendita e in qualsiasi
altro modo previsto dal codice civile.
3. La legge può prevedere espropriazioni o limitazioni del diritto di proprietà
soltanto per pubblica utilità.
4. Le espropriazioni o le limitazioni del diritto di proprietà assimilabili
all'espropriazione sono concesse solo previa adeguata indennità.
5. Per le controversie concernenti la misura dell'indennità si può far ricorso al
tribunale.
Articolo 42
1. La libertà, la proprietà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge,
non possono essere lesi al di fuori di un processo regolare.
2. Ognuno, per difendere i diritti, le libertà e i suoi interessi costituzionali e
legali, o nei casi di accuse mosse contro di lui, ha diritto ad un giudizio giusto
e pubblico entro un termine ragionevole da parte di un tribunale
indipendente e neutro previsto dalla legge
Articolo 43
1. Chiunque ha diritto di proporre appello contro una sentenza presso una corte
di grado superiore, salvo i casi in cui la Costituzione preveda diversamente.
Articolo 44
1. Chiunque ha diritto alla riabilitazione e/o al risarcimento in conformità alla
legge, se è stato leso da un atto, azione o omissione illegale degli organi
statali.
TITOLO III:LE LIBERTA E I DIRITTI POlITICI
Articolo 45
1 Ogni cittadino, che ha raggiunto l'età di diciotto anni, anche nello stesso giorno
della votazione, ha il diritto di elettorato attivo e passivo.
2 Sono esclusi dal diritto di voto i cittadini dichiarati incapaci mentali con una
sentenza defInitiva.
3 I condannati, che stanno scontando una pena che comporta privazione della
libertà personale, hanno solo l'elettorato attivo.
4 Il voto è personale, uguale, libero e segreto.
27
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 46
1. Tutti hanno diritto di associarsi e riunirsi per qualsiasi finalità legalmente
ammissibile.
2. L'iscrizione al tribunale delle organizzazioni e associazioni\ si effettua
secondo le procedure previste dalla legge.
3. Le organizzazioni e le associazioni che perseguono fini anticostituzionali
sono proibite dalla legge.
Articolo 47
1. È garantita la libertà dei gruppi pacifici e senza armi, nonché l'appartenenza
ad essi.
2. Riunioni pacifiche nei luoghi aperti e pubblici si possono svolgere secondo la
procedura prevista dalla legge.
Articolo 48
1. Chiunque, da solo o insieme ad altri, può rivolgere una richiesta, un appello
o un'osservazione, agli organi pubblici, i quali sono obbligati a rispondere
entro i termini e le condizioni indicati dalla legge.
TITOLO IV:LE LIBERTA ED I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E
CULTURALI
Articolo 49
1. Chiunque ha diritto di acquisire le risorse per il suo sostentamento attraverso
un lavoro legittimo da lui scelto o accettato. Chiunque è libero di scegliere la
professione, il posto di lavoro, nonché il sistema della sua qualificazione
professionale.
2. I lavoratori hanno diritto all'assistenza sociale sul lavoro.
Articolo 50
1. I lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente nelle organizzazioni
sindacali per difendere i loro interessi.
Articolo 51
1. È garantito il diritto di sciopero concernente i rapporti di lavoro.
2. Limitazioni per particolari categorie, di lavoratori possono essere stabilite
dalla legge per assicurare alla società i servizi indispensabili.
Articolo 52
1. Chiunque ha diritto all'assicurazione sociale per vecchiaia o per inabilità al
lavoro, in conformità al sistema indicato dalla legge.
2. Chiunque, in caso di disoccupazione involontaria, sia sprovvisto di altri
mezzi di sussistenza, ha diritto all'assistenza alle condizioni previste dalla
legge.
Articolo 53
l. Chiunque ha diritto di contrarre matrimonio e di avere una famiglia.
1. Il matrimonio e la famiglia godono di un riguardo particolare dallo Stato.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
2. Il matrimonio e il divorzio sono disciplinati dalla legge.
Articolo 54
l. I minorenni, i giovani, le donne in stato interessante e le madri giovani godono di
una protezione particolare dalla legge.
1. I figli nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti dei figli nati dal
matrimonio.
2. Ogni minorenne ha diritto di essere tutelato dalla violenza,del
maltrattamento, dello sfruttamento e dall'uso per lavoro, specialmente al di
sotto dell'età minima prevista per il lavoro dei minorenni, che possano
danneggiare la salute fisica e morale e mettere a rischio la vita e il loro
normale sviluppo.
Articolo 55
l. I cittadini godono di assistenza sociale in condizioni uguali,per previdenza
sanitaria da parte dello Stato.
1. Chiunque ha diritto all'assistenza sanitaria secondo la procedura indicata
dalla legge.
Articolo 56
1. Chiunque ha diritto di essere informato riguardo all'ambiente per la sua
protezione.
Articolo 57
1. Tutti hanno diritto all'istruzione.
2. L'istruzione scolastica obbligatoria è stabilita dalla legge.
3. L'istruzione superiore generale pubblica è aperta a tutti.
4. L'istruzione superiore professionale nonché quella di alto livello viene
condizionata soltanto dal criterio della capacità.
5. L'istruzione obbligatoria e quella superiore nelle scuole pubbliche sono
gratuite.
6. Gli alunni e gli studenti si possono istruire anche nelle scuole non pubbliche
di tutti i livelli, le quali vengono istituite e funzionano a norma di legge.
7 L'autonomia delle istituzioni di alto livello e la libertà accademica sono garantite
dalla legge.
Articolo 58
1. La libertà di espressione artistica e della ricerca scientifica, l'applicazione e
l'utilizzo dei risultati ottenuti, nonché dei vantaggi da loro derivanti sono
garantiti a tutti.
2. Il diritto di autore è tutelato dalla legge.
TITOLO V: OBIETTIVI SOCIALI
Articolo 59
1. Lo Stato, entro le competenze costituzionali e con i mezzi di cui dispone,
nonché nel rispetto dell'iniziativa e della responsabilità private, persegue:
a. l'occupazione a condizioni idonee di tutte le persone abili al lavoro.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
b. la soddisfazione dei bisogni del cittadino per quanto concerne
l'abitazione;
c. lo standard sanitario, fisico e psichico più alto possibile;
d. l'istruzione e la qualificazione secondo le capacità dei bambini e dei
giovani, oltre che delle persone disoccupate;
e. un ambiente salubre ed ecologicamente
generazione e per le successive;
adatto
per
l'attuale
f. lo sfruttamento razionale dei boschi, delle acque, dei pascoli, e di altre
sorgenti naturali, fondandolo sul principio dello sviluppo compatibile;
g. la cura e l'assistenza di anziani, orfani e invalidi;
h. lo sviluppo dello sport e delle attività ricreative;
i. la riabilitazione sanitaria, l'educazione specializzata e l'integrazione
nella società dei disabili ed il continuo miglioramento delle loro
condizioni di vita;
j. la protezione dell'eredità culturale nazionale ed in particolare della
lingua albanese.
2. Il conseguimento degli obbiettivi sociali non può essere chiesto direttamente
ai tribunali. La legge determina le condizioni e la misura in base alle quali si
può chiedere la realizzazione degli obbiettivi.
TITOLO VI: L'AVVOCATO DEL POPOLO
Articolo 60
1. L'avvocato del popolo difende i diritti, le libertà e gli interessi legittimi
dell'individuo dalle azioni ed omissioni illecite ed illegittime della pubblica
amministrazione.
2. L'avvocato del popolo è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
3. L'avvocato del popolo ha un bilancio separato, che gestisce autonomamente.
Egli predispone il bilancio in conformità alla legge.
Articolo 61
1. L'avvocato del popolo viene eletto dai tre quinti dei membri dell'Assemblea
per un periodo di cinque anni, con possibilità di rielezione.
2. Avvocato del popolo può essere ogni cittadino albanese, in possesso della
laurea in giurisprudenza, con conoscenze e attività riconosciute nell'ambito
dei diritti dell'uomo e della legge.
3. L'avvocato del popolo gode della stessa immunità accordata al giudice della
Corte Suprema.
4. L'avvocato del popolo non può appartenere a partiti politici, non può
esercitare nessun'altra attività politica, statale o professionale e neanche far
parte degli organismi difettivi delle organizzazioni sociali, economiche e
commerciali.
Articolo 62
1. L'avvocato del popolo può essere rimosso su richiesta motivata da parte di
un terzo dei deputati.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
2. In questo caso l'Assemblea decide a maggioranza dei tre punti dei
componenti.
Articolo 63
1. L'avvocato del popolo sottopone al Parlamento un rapporto annuale.
2. L'avvocato del popolo riferisce dinanzi al Parlamento quando gli venga
richiesto o quando chieda all'Assemblea di essere sentito per casi che ritiene
importanti.
3. L'avvocato del popolo ha diritto di presentare raccomandazioni e di proporre
provvedimenti quando noti violazioni dei diritti e delle libertà dell'uomo da
parte della pubblica amministrazione.
4. Gli organi ed i funzionari pubblici sono obbligati a fornire all'avvocato del
popolo tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti.
TERZA PARTE III: PARLAMENTO
TITOLO I: L'ELEZIONE E LA DURATA
Articolo 64
1. Il Parlamento si compone di centoquaranta deputati; cento deputati sono
eletti direttamente in collegi uninominali ognuno un numero più o meno
simile di elettori, quaranta deputati sono scelti tramite liste di candidati dei
partiti o coalizioni di partiti secondo l'ordine di lista proposto.
2. Il numero totale dei deputati di ogni partito o coalizione di partiti si stabilisce
in rapporto, il più vicino possibile, ai voti validi presi da loro in tutto il Paese
nel primo turno di elezioni.
3. I partiti che ottengono meno del 2,5% e le coalizioni che conseguano meno
del 4% dei voti validi espressi in tutto il Paese nel primo turno delle elezioni
non si possono avvalere delle rispettive liste di candidati.
Articolo 65
1. Il Parlamento viene eletto per quattro anni.
2. Le elezioni del Parlamento hanno luogo da sessanta a trenta giorni prima del
termine del suo mandato e non più tardi di quarantacinque giorni dopo il suo
scioglimento. ,
3. Il mandato dell' Assemblea prosegue sino alla prima riunione del nuovo
Parlamento. Nel periodo di prorogatio, il Parlamento non può emanare leggi
o prendere decisioni, esclusi i casi di emergenza.
Articolo 66
1. Il mandato del Parlamento viene prorogato solo nei casi di guerra e fino a
quando essa continua. Quando il Parlamento è sciolto viene convocato
automaticamente.
Articolo 67
1. Il Parlamento appena eletto è convocato, per la prima riunione, dal
Presidente della Repubblica, non più di venti giorni dopo le elezioni.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
2. Se il Presidente della Repubblica non provvede in tal senso, il Parlamento si
deve riunire automaticamente entro dieci giorni dalla scadenza del termine
previsto nel primo comma del presente articolo.
TITOLO II: I DEPUTATI
Articolo 68
1. I candidati a deputato possono essere indicati solo dai partiti politici,dalle
coalizioni di partiti e dagli elettori.
2. Le regole per la designazione dei candidati a deputato, per l' organizzazione
e lo svolgimento delle elezioni, nonché la ripartizione dei seggi elettorali e le
condizioni di validità delle elezioni, sono stabilite dalla legge elettorale.
Articolo 69
1. Non si possono candidare né essere eletti come deputati, prima delle
dimissioni:
a. i giudici, i procuratori della Repubblica;
b. i militari in servizio attivo;
c. gli agenti della polizia e della sicurezza nazionale;
d. i rappresentati diplomatici;
e. i sindaci dei Municipi e dei Comuni ed i prefetti nelle zone dove
esercitano la loro funzione;
f. i capi e i componenti delle commissioni elettorali;
g. il Presidente della Repubblica, gli alti funzionari dell' amministrazio ne
statale previsti dalla legge.
2. L'elezione conseguita in contrasto con il primo comma del presente articolo è
nulla.
Articolo 70
1. I deputati rappresentano il popolo e non sono vincolati a nessun mandato
obbligatorio.
2. I deputati non possono rivestire contemporaneamente altre cariche stata li, ad
eccezione di quella di membro del Consiglio dei Ministri. Altri casi di
incompatibilità sono stabiliti dalla legge.
3. I deputati non possono svolgere nessuna attività lucrosa che derivi dalle
risorse statali o governative locali e non possono ottenere guadagni dal
l'utilizzo di tali risorse.
4. Per ogni violazione del terzo comma del presente articolo, su mozione del
Presidente dell' Assemblea o di un decimo dei suoi membri, l'Assemblea
demanda la questione alla Corte costituzionale, la quale dichiara
l'incompatibilità.
Articolo 71
1. Il mandato di deputato decorre dal giorno della proclamazione da parte della
rispettiva commissione.
2. Il mandato del deputato cessa oppure non è valido, nei seguenti casi:
a. quando l'eletto non presta giuramento;
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
b. quando abbandona il mandato;
c. quando si verifica uno dei casi di incompatibilità previsti negli articoli
69, 70, commi 2 e 3;
d. quando termina il mandato dell'Assemblea;
e. in caso di assenza per sei mesi consecutivi dall'Assemblea senza un
valido motivo;
f. nel caso di condanna con sentenza definitiva per aver commesso un
crimine.
Articolo 72
1. Prima dello svolgimento del mandato i deputati prestano giuramento
all'Assemblea.
Articolo 73
1. Il deputato non è responsabile per i pareri espressi in Assemblea e per i voti
da lui dati. Questa disposizione non si applica nel caso di dichiarazione
menzognera.
2. Il deputato non può essere incriminato senza l'autorizzazione dell'
Assemblea. L'autorizzazione è necessaria anche per l'arresto.
3. Senza autorizzazione egli è soggetto a fermo giudiziario solo in caso di
flagranza o quasi flagranza di reato. In questi casi il Procuratore Generale
informa immediatamente l'Assemblea la quale, quando verifica che il fatto
non sussiste, decide l'assoluzione.
4. Per i casi previsti nei commi 2 e 3 del presente articolo l'Assemblea decide
con votazione segretà.
TITOLO III: L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
Articolo 74
1. Il Parlamento svolge i lavori annuali in due sessioni ordinarie. La prima
sessione comincia il terzo lunedì di gennaio e la seconda sessione il primo
lunedì di settembre.
2. Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria quando la convocazione è
richiesta dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro o da un quinto
dei deputati.
3. Le sessioni straordinarie vengono convocate dal Presidente dell' Assemblea
con l'ordine del giorno richiesto
Articolo 75
l. L'Assemblea elegge e revoca il suo Presidente.
1. L'Assemblea è organizzata e funziona in base al regolamento approvato dalla
maggioranza dei componenti.
Articolo 76
1. Il Presidente presiede l'adunanza durante il dibattito, dirige i lavori, assicura
il rispetto dei diritti dell' Assemblea e dei suoi membri e rappresenta
l'Assemblea nei rapporti con i terzi.
2. Il funzionario civile di grado più alto dell' Assemblea è il Segretario generale.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
3. Altri servizi necessari per il funzionamento dell' Assemblea sono prestati
dagli altri impiegati, secondo il regolamento interno.
Articolo 77
1. L'Assemblea sceglie nel suo seno le commissioni permanenti e può formare
commissioni speciali.
2. L'Assemblea ha diritto, e su richiesta di un quarto dei suoi membri è
obbligata, ad istituire una commissione d'inchiesta per esaminare una
questione particolare. Le loro conclusioni non sono vincolanti per i tribunali,
però se ne può dare notizia alla procuratoria, che le valuta secondo le
procedure di legge.
3. Le commissioni d'inchiesta agiscono in conformità alle procedure previste
dalla legge.
Articolo 78
1. L'Assemblea decide a maggioranza dei voti e con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti, escluso i casi in cui la Costituzione
preveda una maggioranza qualificata.
2. Le riunioni dei deputati, convocate in difformità dal regolamento, non hanno
effetto giuridico.
Articolo 79
1. Le riunioni dell' Assemblea si svolgono a porte aperte.
2. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro o di un
quinto dei deputati, le riunioni dell' Assemblea possono essere svolte a porte
chiuse, quando in tal senso si sia espressa la maggioranza dei suoi membri.
Articolo 80
1. Il Primo Ministro e qualsiasi altro membro del Consiglio dei Ministri sono
obbligati a rispondere alle interpellanze dei deputati entro tre settimane dalla
presentazione.
2. Ciascun componente del Consiglio dei Ministri ha diritto di partecipare alle
riunioni dell' Assemblea o delle sue commissioni; egli può prendere la parola
ogni volta che lo chieda.
3 I dirigenti delle istituzioni statali, su richiesta delle commissioni parlamentari,
forniscono chiarimenti e informazioni per questioni varie sulla loro attività secondo
quanto indicato dalla legge
TITOLO IV: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Articolo 81
1. Il diritto di proporre leggi appartiene al Consiglio dei Ministri, al singolo
deputato e a ventimila elettori.
2. Vengono approvate a maggioranza dei tre quinti dei membri dell' Assemblea:
a. le leggi per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni
previste dalla Costituzione;
b. la legge sulle cittadinanza;
c. la legge sulle elezioni generali e locali;
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
d. la legge sui referendum;
e. i codici;
f. la legge sullo stato di emergenza;
g. la legge sullo status dei funzionari pubblici;
h. la legge d'amnistia;
i. la legge di organizzazione amministrativa territoriale della Repubblica.
Articolo 82
1. La proposta di legge, quando occorra, deve essere sempre accompagnata
dalla indicazione della copertura fmanziaria delle spese derivanti dalla sua
applicazione.
2. Nessun progetto di legge non governativo, che comporti aumento di spese
per il bilancio dello Stato, o che diminuisca le entrate, può essere approvato
senza prendere in considerazione il parere del Consiglio dei Ministri, il quale
si deve pronunziare entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto di legge.
3. Se il Consiglio dei Ministri non si pronunzia entro questo termine, il progetto
di legge è procedibile e viene esaminato secondo la procedura normale.
Articolo 83
1. Il progetto di legge si vota tre volte: in linea di principio, articolo per articolo
ed in generale.
2. L'Assemblea, su richiesta del Consiglio dei Ministri o di un quinto dei
deputati, può esaminare e approvare o solo approvare un progetto di legge
con una procedura accelerata, ma non prima di una settimana dall'inizio
della relativa procedura.
3. La procedura accelerata non è permessa per quanto concerne l'esame di
progetti di legge contemplati nell' articolo 81 comma 2, ad eccezione di quelli
di cui alla lettera 'r'.
Articolo 84
l. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dall' Assemblea entro
venti giorni dalla sua trasmissione.
1. La legge si considera promulgata quando il Presidente della Repubblica non
provvede ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma
dell'articolo 85.
2. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
3. Nei casi di misure d'emergenza, nonché nei casi necessari ed urgenti, quando
lo decida la maggioranza dell' Assemblea e con il consenso del Presidente
della Repubblica, la legge entra in vigore immediatamente, subito dopo la
pubblicazione. La legge deve essere pubblicata nel primo numero della
Gazzetta immediato successivo alla data di sua promulgazione.
Articolo 85
l. Il Presidente dalla Repubblica può rinviare la legge all'Assemblea per il riesame
una volta sola.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
1. Il decreto del Presidente che chiede il riesame di una legge non ha effetto se
consegue il voto contrario della maggioranza dei componenti dell'
Assemblea.
IV PARTE:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 86
1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
2. Può essere eletto Presidente soltanto chi sia cittadino albanese sin dalla
nascita, residente in Albania negli ultimi dieci anni ed abbia compiuto
quarant' anni.
Articolo 87
1. La candidatura a Presidente viene proposta all'Assemblea da un gruppo non
inferiore a venti deputati. Ogni deputato non può partecipare a piu di uno di
tali gruppi.
2. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto,senza
dibattito, a maggioranza dei tre quinti dell' Assemblea.
3. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza richiesta,entro
sette giorni si effettua una seconda votazione.
4. Ove, anche nella seconda votazione, non si raggiunga la maggioranza
richiesta, si procede ad una terza votazione entro sette giorni.
5. Quando i candidati sono più di due e nessuno dei due ha conseguito la
maggioranza richiesta, entro sette giorni, si effettua una quarta votazione tra i
due candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
6. Se alla quarta votazione nessuno dei due candidati ha conseguito la
maggioranza richiesta, si procede ad una quinta votazione.
7. Se anche dopo la quinta votazione nessuno dei due candidati raggiunge la
maggioranza richiesta, l'Assemblea si scioglie ed entro sessanta giorni si
svolgono nuove elezioni generali.
8. La nuova Assemblea elegge il nuovo Presidente secondo la procedura
prevista dai precedenti commi del presente articolo. Qualora neanche la
nuova l'Assemblea elegga il Presidente, essa si scioglie ed entro 60 giorni si
svolgono nuove elezioni generali.
9. L'Assemblea successiva elegge il nuovo Presidente della Repubblica a
maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 88
1. In ogni caso, il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, con
possibilità di essere rieletto una volta sola.
2. Il procedimento per l'elezione del Presidente inizia non oltre trenta giorni
anteriori alla scadenza del mandato presidenziale precedente.
3. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, non prima
che sia scaduto il mandato del Presidente precedente, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica, dinanzi al Parlamento. Il Presidente presta il seguente
giuramento:"Giuro che sarò ubbidiente alla Costituzione e alle leggi
36
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
nazionali, rispetterò i diritti e le libertà dei cittadini, proteggerò
l'indipendenza della Repubblica albanese e sarò al servizio dell'interesse
comune e del progresso del Popolo albanese". Il Presidente può anche
aggiungere: "Che Dio mi aiuti!".
4. Il Presidente, che rassegni le dimissioni prima della scadenza del suo
mandato, non può candidarsi nell' elezione presidenziale che si tiene dopo le
sue dimissioni.
Articolo 89
1. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica pubblica; egli non può essere membro di partito e non può svolgere
attività privata.
Articolo 90
l. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti durante
l'esercizio delle sue funzioni.
1. Il Presidente della Repubblica può essere rimosso per violazione grave della
Costituzione e per aver commesso un grave reato. La proposta di rimozione
del Presidente in questi casi può essere P!esentata da non meno di un quarto
dei componenti del Parlamento e deve essere approvata da non meno di due
terzi dei suoi membri.
2. La decisione del Parlamento deve essere inviata alla Corte costituzionale, la
quale, quando verifica la colpevolezza del Presidente della Repubblica,
dichiara la sua rimozione dalla carica.
Articolo 91
1. Quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere
provvisoriamente alle proprie funzioni o quando la sua carica resti vacante, le
sue competenze sono temporaneamente svolte dal Presidente dell'
Assemblea.
2. In caso di impedimento permanente del Presidente della Repubblica per più
di sessanta giorni, l'Assemblea maggioranza dei due terzi dei componenti,
decide di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, la quale attesta
definitivamente il fatto dell'impedimento. In caso di constatazione
dell'impedimento, la carica di Presidente resta vacante e si fa luogo
all'elezione del nuovo Presidente entro dieci giorni dall' accertamento
dell'impedimento.
Articolo 92
1. Il Presidente inoltre:
a. può inviare messaggi all'Assemblea;
b. esercita il diritto di parola in conformità alla legge;
c. concede la cittadinanza albanese e acconsente alla sua rinuncia;
d. concede le medaglie e i titoli d'onore secondo la legge;
e. concede i più alti gradi militari secondo la legge;
f. su proposta del Primo Ministro, nomina ed accredita i plenipotenziari
della Repubblica albanese negli altri Stati e nelle organizzazioni
internazionali;
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
g. riceve le lettere credenziali e il congedo dei rappresentanti diplomatici
degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali accreditate nella
Repubblica albanese;
h. ratifica gli accordi internazionali secondo la legge;
i. su proposta del Primo Ministro, nomina il direttore del servizio
informativo dello Stato;
j. nomina il presidente dell'Accademia delle scienze ed i rettori delle
università in conformità alla legge;
k. fissa la data dell'elezione dall'Assemblea e degli organi di governo
locale e la data di svolgimento dei referendum;
l. chiede pareri e dati in forma scritta ai dirigenti delle istituzioni statali
per questioni che riguardano le loro funzioni.
Articolo 93
1. Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue competenze, emana
decreti
Articolo 94
1. Il Presidente della Repubblica non può esercitare altre competenze oltre
quelle riconosciute espressamente dalla Costituzione o previste in apposite
leggi.
PARTE V:IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo 95
1. Il Consiglio dei Ministri è composto dal Primo Ministro, dal vice Primo
Ministro e dai Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esercita ogni funzione statale che non sia stata
attribuita agli altri organi governativi statali o alle autorità locali.
Articolo 96
1. Il Presidente della Repubblica, all'inizio della legislatura ed in ogni caso in cui
la caricia di Primo Ministro resti vacante, nomina il Primo Ministro su
indicazione del partito o della coalizione dei partiti che hanno la
maggioranza in Parlamento.
2. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea della nomina del
Primo Ministro designato, il Presidente nomina un nuovo Primo Ministro
entro dieci giorni.
3. In caso di mancata approvazione della nuova nomina di Primo Ministro,
entro dieci giorni l'Assemblea elegge un nuovo Primo Ministro. In questo
caso il Presidente nomina Primo Ministro l'eletto.
4. In caso di impossibilità di eleggere il Primo Ministro, il Presidente della
Repubblica scioglie l'Assemblea.
Articolo 97
1. Il Primo Ministro nominato secondo gli articoli 96,104 o 105, presenta entro
dieci giorni all'Assemblea, per l'approvazione, il programma politico del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa la sua composizione.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 98
1. I Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, entro
sette giorni dalla relativa indicazione da parte del Primo ministro.
2. Il decreto di nomina e di revoca viene esaminato dall'Assemblea entro dieci
giorni.
Articolo 99
1. Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro, il vice Primo Ministro ed i
Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
Articolo 100
1. Il Consiglio dei Ministri stabilisce le direttive principali della politica generale
statale.
2. Il Consiglio dei Ministri decide sulle proposte del Primo Ministro o dei
Ministri competenti.
3. Le riunioni del Consiglio dei Ministri si svolgono a porte chiuse.
4. Gli atti del Consiglio dei Ministri sono validi quando sono firmati dal Primo
Ministro o dal Ministro che li propone.
5. Il Consiglio dei Ministri emana decreti e regolamenti.
Articolo 101
1. Il Consiglio dei Ministri, nei casi di necessità e d'urgenza, adotta, sotto la sua
responsabilità, atti normativi aventi forza di legge, per assumere i necessari
provvedimenti provvisori. Questi atti normativi vengono inviati
immediatamente per la conversione all'Assemblea, la quale si riunisce entro
cinque giorni, se non è già riunita. Questi atti normativi perdono efficacia sin
dall'inizio se non sono convertiti dall'Assemblea entro quarantacinque giorni.
Articolo 102
1. Il Primo Ministro:
a. rappresenta il Consiglio dei Ministri e presiede le sue riunioni;
b. formula e presenta le difettive principali della politica generale dello
Stato e ne è responsabile;
c. assicura l'applicazione della legislazione e delle politiche approvate dal
Consiglio dei Ministri;
d. coordina e controlla l'attività dei membri del Consiglio dei Ministri e
delle altre istituzioni dell' amministrazione centrale dello Stato;
e. esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Il Primo Ministro ricompone le divergenze tra i Ministri.
3. Il Primo Ministro nell'esercizio delle sue funzioni emana ordinanze.
4. Il Ministro, nell'ambito delle funzioni principali della politica generale statale,
dirige ed è responsabile dell' attività rientrante nelle sue competenze. Il
Ministro, nell'esercizio delle sue competenze, emana ordinanze e difettive.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 103
1. Può essere Ministro chiunque abbia i requisiti per essere eletto deputato. 2. Il
Ministro non può esercitare nessuna attività statale né dirigere o partecipare
a organi di società con fini di lucro.
2. I membri del Consiglio dei Ministri godono dell'immunità prevista per i
deputati.
Articolo 104
1. Nel caso in cui la mozione di fiducia presentata dal Primo ministro venga
respinta, l'Assemblea entro quindici giorni elegge un altro Primo ministro. In
questo caso il Presidente nomina Primo Ministro l'eletto.
2. Quando l'Assemblea non provveda ad eleggere un nuovo Primo Ministro, il
Presidente della Repubblica ne decreta lo scioglimento.
3. La votazione della mozione di fiducia avviene dopo che siano trascorsi tre
giorni dalla sua presentazione.
Articolo 105
1. Nel caso in cui la mozione di sfiducia presentata da un quinto dei deputati
venga approvata dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea,
quest'ultima entro quindici giorni elegge un altro Primo Ministro. In questo
caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo primo Ministro.
2. Quando l'Assemblea non provvede ad eleggere il Primo Ministro, il
Presidente della Repubblica ne decreta lo scioglimento.
3. La votazione sulla mozione di sfiducia avviene dopo tre giorni dalla sua
presentazione.
Articolo 106
1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono obbligati a rimanere in carica sino alla
formazione del Consiglio dei Ministri successivo.
Articolo 107
1. Gli impiegati pubblici applicano la legge e sono al servizio del popolo.
2. Gli impiegati nella pubblica amministrazione vengono selezionati per
concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Le garanzie sulla nomina, le funzioni ed il trattamento giuridico degli
impiegati sono stabilite dalla legge.
PARTE VI:IL GOVERNO LOCALE
Articolo 108
1. Gli enti locali sono i Comuni, i Municipi e le Circoscrizioni. Altri organismi di
governo locale sono disciplinati dalla legge.
2. . Le divisioni amministrativo-territoriali degli organismi di governo locale
sono determinate dalla legge con riguardo alla necessità,'call'interesse
economico comune ed alla tradizione storica. I loro confini non possono
essere variati senza il previo consenso della popolazione residente.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
3. Il Comune e il Municipio sono organismi di base del governo locale. Essi
esercitano tutte le funzioni di autogoverno, escluse quelle che per legge sono
attribuite ad altri organismi.
4. Le funzioni di autogoverno degli enti locali vengono esercitate attraverso i
loro rappresentanti ed i referendum. I principi e le procedure per lo
svolgimento del referendum locale sono previsti dalla legge ai sensi dell'art.
151, secondo comma.
Articolo 109
1. Gli organi rappresentativi degli organismi di base del governo locale sono i
Consigli, che vengono eletti ogni tre anni a suffragio universale e diretto, con
voto segreto.
2. L'organo esecutivo del Municipio o del Comune è il Sindaco, il quale viene
eletto direttamente dal popolo ai sensi del primo comma del presente
articolo.
3. I diritti elettorali riguardanti i Consigli ed il Sindaco competono solo ai
cittadini residenti stabilmente nel territorio del rispettivo organismo locale.
4. Gli organi regionali hanno diritto di formare unioni tra Comuni per la
rappresentanza dei loro interessi, di collaborare con altre regioni e di avere
propri rappresentanti nelle organizzazioni internazionali.
Articolo 110
1. La Circoscrizione è composta da più organismi di base del governo locale
aventi collegamenti tradizionali, economici e sociali ed interessi comuni.
2. La Circoscrizione è l'ente nel quale si forma e si attua la politica regionale,
armonizzandola con gli indirizzi politici statali.
3. L'organo rappresentativo della Circoscrizione è il Consiglio della
Circoscrizione. I Municipi ed i Comuni designano i membri nel Consiglio
della Circoscrizione in proporzione alla loro popolazione, con un minimo di
un membro. I Sindaci sono membri permanenti del Consiglio della
Circoscrizione. Gli altri membri sono eletti con criterio proporzionale, in base
a liste di candidati, dalla giunta comunale o municipale.
4. Il Consiglio della Circoscrizione può emanare ordinanze e decreti con valore
vincolante generale per la Circoscrizione.
Articolo 111
1. Gli enti locali sono persone giuridiche.
2. Gli enti locali hanno un bilancio indipendente, predisposto in conformità alla
legge.
Articolo 112
1. Agli enti locali possono essere delegate, in conformità
alla legge,
competenze dell' amministrazione statale. Le spese conseguenti alla delega
sono a carico dello Stato.
2. Agli organi delle autorità locali sono attribuiti tributi in conformità alla legge
o secondo accordi. Le spese concernenti gli obblighi inderogabili degli organi
delle autorità locali sono a carico del bilancio dello Stato.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 113
1. I Consigli comunali, municipali e della Circoscrizione:
a. regolano e amministrano, con indipendenza, le questioni locali
rientranti nella loro competenza.
b. esercitano i diritti di proprietà, amministrano con indipendenza le
entrate ed hanno diritto di esercitare le attività economiche.
c. raccolgono e spendono le risorse indispensabili ad esercitare le loro
funzioni.
d. istituiscono, in conformità alla legge, le tasse locali.
e. determinano le regole per la propria organizzazione ed il loro
funzionamento in conformità alla legge.
f. stabiliscono i simboli delle autorità locali ed i titoli locali onorari.
g. intraprendono iniziative per questioni locali dinanzi agli organi
previsti dalla legge.
2. Questi organi emanano ordinanze, ordini e decisioni.
3. I diritti di auto governo degli enti locali vengono tutelati dai tribunali.
Articolo 114
1. Il Consiglio dei Ministri nomina il Prefetto come suo rappresentante in ogni
circoscrizione. Le competenze del Prefetto sono stabilite dalla legge.
Articolo 115
1. L'organo degli enti locali eletto direttamente può essere sciolto o revocato dal
Consiglio dei Ministri per gravi violazioni della Costituzione o delle leggi.
2. L'organo sciolto o revocato può proporre ricorso alla Corte costituzionale
entro quindici giorni; in tal caso la decisione del Consiglio dei Ministri è
sospesa.
3. In caso di mancato ricorso entro quindici giorni o quando la Corte
costituzionale confermi la decisione del Consiglio dei Ministri, il Presidente
della Repubblica stabilisce la data delle nuove elezioni dell' organo dell'ente
locale.
PARTE VII:GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI
TITOLO I:GLI ATTI NORMATIVI
Articolo 116
1. Gli atti normativi che hanno vigenza su tutto il territorio della Repubblica
albanese sono:
a. la Costituzione;
b. gli accordi internazionali ratificati;
c. le leggi;
d. gli atti normativi del Consiglio dei Ministri.
2. Gli atti emanati dagli enti locali hanno forza di legge solo entro l'ambito
territoriale dove i rispettivi organi esercitano le loro funzioni.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
3. Gli atti normativi dei Ministri e degli organi dirigenti di altre istituzioni
centrali hanno forza su tutto il territorio della Repubblica albanese entro la
sfera delle loro attribuzioni.
Articolo 117
l. Le leggi, gli atti normativi del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, delle altre
istituzioni centrali dello Stato, entrano in vigore solo dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
1. La promulgazione e la pubblicazione degli altri atti normativi avviene
secondo le forme previste dalla legge.
2. Gli accordi internazionali che si ratificano con legge, vengono promulgati e
pubblicati secondo le procedure previste dalle leggi. La promulgazione e la
pubblicazione degli altri accordi internazionali si effettua in conformità alla
legge
Articolo 118
l. Gli atti subordinati alla legge sono emanati, secondo le leggi, dagli organi previsti
nella Costituzione.
1. La legge deve autorizzare l'emanazione degli atti ad essa subordinati,
determinare l'organo competente, le materie che essi possono disciplinare,
nonché i principi in base ai quali devono essere adottati.
2. L'organo autorizzato ad emanare atti subordinati alla legge, ai sensi del
secondo comma, non può delegare tale competenza ad altro organo.
Articolo 119
1. I regolamenti del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e di altre istituzioni
centrali dello Stato, nonché i decreti del Primo Ministro, dei Ministri e dei
dirigenti delle istituzioni centrali hanno carattere interno e sono obbligatori
solo per le amministrazioni da essi dipendenti.
2. Questi atti sono emanati in conformità alla legge e non possono servire come
base per prendere decisioni che riguardino il cittadino, le persone giuridiche
e gli altri soggetti.
3. I regolamenti e le ordinanze si adottano e si applicano sulla base degli atti che
hanno forza giuridica generale.
Articolo 120
1. I principi e le procedure riguardanti l'emanazione degli atti giuridici
regionali sono previsti dalla legge.
TITOLO II:GLI ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 121
1. La ratifica e la denunzia degli accordi internazionali della Repubblica
albanese avvengono per legge nei casi che concernono:
a. il territorio, la pace, le alleanze, questioni politiche e militari;
b. i diritti e le libertà dell'uomo, nonché gli obblighi dei cittadini come
previsti dalla Costituzione;
c. l'appartenenza
internazionali;
della
Repubblica
albanese
alle
organizzazioni
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
d. la misura degli obblighi finanziari da parte della Repubblica albanese;
e. l'approvazione, il cambiamento, la defmizione o l'abolizione delle
leggi.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta, può ratificare anche altri accordi
internazionali non previsti nel primo comma del presente articolo.
3. In caso di sottoscrizione da parte del Consiglio dei Ministri di un accordo
internazionale non ratificato con legge, il Primo Ministro provvede a dame
comunicazione all'Assemblea.
4. I principi e le procedure per la ratifica e la denunzia degli accordi
internazionali sono previsti dalla legge
Articolo 122
1. Ogni accordo internazionale ratificato fa parte dell'ordinamento giuridico
interno, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
albanese. Esso si applica immediatamente, esclusi i casi in cui la sua
applicazione richieda l'emanazione di una legge. La modifica, l'integrazione e
l'abrogazione delle leggi approvate dalla maggioranza dei componenti dell'
Assemblea, per effetto della ratifica degli accordi internazionali, vengono
deliberate con la stessa maggioranza.
2. Un accordo internazionale ratificato con legge prevale sulla legge in caso di
contrasto.
3. Le norme emanate da un'organizzazione internazionale prevalgono, in caso
di contrasto, sul diritto interno, quando negli accordi ratificati dalla
Repubblica albanese, riguardanti l'appartenenza a quell' organizzazione, si
preveda espressamente l'immediata applicazione delle norme suddette
Articolo 123
1. La Repubblica albanese, in base agli accordi internazionali, può delegare alle
organizzazioni internazionali competenze statali per questioni determinate.
2. La legge, con la quale si ratifica l'accordo internazionale, di cui al primo
comma, viene approvata a maggioranza assoluta.
3. L'Assemblea può disporre che tale accordo venga ratificato tramite
referendum.
PARTE VIII:LA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 124
1. La Corte costituzionale garantisce l'osservanza della Costituzione e
pronuncia la sua interpretazione definitiva.
2. La Corte costituzionale è soggetta soltanto alla Costituzione.
Articolo 125
1. La Corte costituzionale è composta da nove membri, nominati dal Presidente
della Repubblica con il consenso dell'Assemblea.
2. I Giudici sono nominati per nove anni, e non possono essere nuovamente
nominati; essi sono scelti fra un elenco di giuristi di alta qualificazione e con
esperienza professionale non inferiore a quindici anni.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
3. Ogni tre anni è rinnovato un terzo dei componenti della Corte costituzionale,
secondo le procedure di legge.
4. Il Presidente della Corte costituzionale è scelto tra i suoi componenti ed è
nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso dell' Assemblea;
rimane in carica per tre anni.
5. Il Giudice della Corte costituzionale rimane in carica sino alla nomina del suo
successore.
Articolo 126
1. Il Presidente della Corte costituzionale non può essere incriminato senza il
consenso della Corte costituzionale. Il Giudice della Corte costituzionale è
soggetto a fermo e ad arresto soltanto nei casi di flagranza o di quasi
flagranza. L'organo competente informa immediatamente la Corte
costituzionale. Quando la Corte costituzionale non confermi il
provvedimento entro ventiquattro ore, l'organo competente è tenuto a
liberarlo.
Articolo 127
1. Il mandato di giudice della Corte costituzionale cessa quando il componente:
a. venga condannato con sentenza definitiva per aver commesso un
crimine;
b. si assenti ingiustificatamente dalla partecipazione all'esercizio delle
funzioni per più di sei mesi;
c. compia l'età di settant'anni;
d. rassegni le dimissioni;
e. sia dichiarato incapace d'agire con sentenza definitiva.
2. La cessazione del mandato del Giudice viene dichiarata con decisione della
Corte costituzionale.
3. Quando la carica di Giudice rimane vacante il Presidente della Repubblica,
con il consenso del Parlamento, nomina un Giudice nuovo, il quale rimane in
carica fino al termine del mandato del Giudice sostituito
Articolo 128
1. Il Giudice della Corte costituzionale viene revocato con il voto di due terzi
dell' Assemblea, per violazione della Costituzione, per aver commesso un
crimine, per incapacità mentale e fisica, per atti e comportamenti che
discreditano gravemente l'immagine del Giudice. La decisione dell'
Assemblea viene esaminata dalla Corte costituzionale, la quale se conferma
l'esistenza di uno dei motivi sopra esposti, dichiara la decadenza dalla carica.
Articolo 129
1. I Giudici della Corte costituzionale prima di assumere le funzioni prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 130
1. L'ufficio di Giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra
carica o funzione pubblica o privata.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 131
1. La Corte costituzionale decide sulle seguenti materie:
a. incompatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi
internazionali, come previsto nell'articolo 122;
b. incompatibilità tra gli accordi internazionali e la Costituzione, prima
della ratifica;
c. incompatibilità degli atti normativi degli organi generali e locali con la
Costituzione e con gli accordi internazionali;
d. conflitti di attribuzione tra gli organi statali, nonché tra il governo
centrale e locale;
e. costituzionalità dei partiti e delle altre organizzazioni politiche, nonché
della loro attività, conformemente all' articolo 9 della Costituzione;
f. rimozione dalla carica del Presidente della Repubblica e conferma
dell'impossibilità di esercizio delle sue funzioni;
g. questioni concernenti l'eleggibilità e l'incompatibilità nell'esercizio
delle funzioni di Presidente della Repubblica e di deputato, nonché la
verifica della loro elezione;
h. costituzionalità del referendum e proclamazione dei suoi risultati;
i. giudizi defmitivi sui ricorsi delle persone fisiche per violazione di
diritti costituzionali, verificatasi in un processo previsto dalla legge,
allorché siano esauriti tutti i mezzi giudiziari stabiliti per la tutela di
questi diritti.
Articolo 132
1. Le decisioni della Corte costituzionale sono obbligatorie e definitive. La Corte
costituzionale ha solo il potere di annullare gli atti che esamina.
2. Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore dal giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte costituzionale può stabilire
che la legge o l'atto normativo siano abrogati con una diversa decorrenza.
3. L'opinione della minoranza viene resa pubblica con la decisione.
Articolo 133
1. La decisione riguardante i ricorsi delle persone fisiche viene presa dal
numero di Giudici stabilito dalla legge.
2. La Corte costituzionale decide a maggioranza assoluta
Articolo 134
1. La Corte costituzionale esercita le sue competenze su richiesta:
a. del Presidente della Repubblica;
b. del Primo Ministro;
c. di non meno di un quinto dei deputati;
d. del presidente della Corte dei conti;
e. di ogni Corte ai sensi dell'art. 145, comma 2, della Costituzione;
f. dell' avvocato del popolo;
46
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
g. degli organi degli Enti locali;
h. degli organi delle comunità religiose;
i. dei partiti politici e delle altre organizzazioni;
j. delle persone fisiche.
2. I soggetti previsti dalle lettere f, g, h, i, j del comma 1 di questo
articolo,possono adire la Corte solo per le questioni che li concernono.
PARTE IX:LA MAGISTRATURA
Articolo 135
1. La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Corte suprema, dalla Corte
d'appello e dal Tribunale di primo grado, i quali sono istituiti secondo le
norme di legge.
2. L'Assemblea può istituire con legge Corti aventi competenze in materie
specifiche, ma in nessun caso Corti straordinarie.
Articolo 136
1. I componenti dalla Corte suprema sono nominati dal Presidente della
Repubblica, con il consenso dell'Assemblea.
2. Il Presidente è nominato tra i suoi membri secondo la procedura prevista dal
comma 1 del presente articolo.
3. Il Presidente ed i giudici della Corte suprema sono nominati per nove anni e
non possono essere nominati di nuovo.
4. Altri magistrati sono nominati dal Presidente della Repubblica su
designazione del Consiglio superiore della magistratura.
5. Possono essere Giudici solo i cittadini laureati in giurisprudenza. Le
condizioni e le procedure sono stabilite dalla legge.
Articolo 137
1. Il giudice della Corte suprema può essere incriminato solo con il consenso
dell'Assemblea.
2. Il giudice della Corte suprema può essere sottoposto a fermo giudiziario se
colto in flagranza o quasi flagranza di reato. L'organo competente ne dà
comunicazione immediata alla Corte costituzionale. Quando la Corte
costituzionale non confermi entro ventiquattro ore il rinvio a giudizio del
giudice arrestato, l'organo competente è tenuto a rilasciarlo.
3. Gli altri giudici sono incriminati solo con il consenso del Consiglio superiore
della Magistratura.
4. I giudici possono essere sottoposti a fermo giudiziario se colti in flagranza di
reato o quasi flagranza di reato. L'organo competente ne dà comunicazione
immediata al Consiglio Superiore della Magistratura. Se il Consiglio
Superiore della Magistratura non conferma il rinvio a giudizio entro
ventiquattro ore, l'organo competente è tenuto a rilasciarlo.
Articolo 138
1. La carica di giudice è a tempo .indeterminato, la retribuzione e gli altri
proventi non possono essere diminuiti.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 139
1. Il mandato di giudice della Corte suprema cessa quando il componente:
a. è condannato con sentenza definitiva per aver commesso un reato;
b. si assenta ingiustificatamente per più di sei mesi;
c. compie l'età di sessantacinque anni;
d. rassegna le dimissioni;
e. è dichiarato incapace d'agire con sentenza definitiva.
2. La cessazione del mandato di giudice è dichiarata dalla Corte suprema.
Articolo 140
1. Il giudice della Corte suprema può essere dichiarato decaduto dall'
Assemblea con voto favorevole dei dei due terzi dei componenti, per
violazione della Costituzione, per aver commesso un reato, per
incapacitàfisica e mentale nonché per aver compiuto gesti e comportamenti
disonorevoli per la posizione e l'immagine del giudice. La decisione dell'
Assemblea viene riesaminata dalla Corte costituzionale, la quale verificando
tale motivo, dichiara la decadenza dalla carica.
Articolo 141
1. La Corte suprema ha giurisdizione in unico grado ovvero in sede di
impugnazione. Ha giurisdizione in unico grado quando giudica sulle accuse
contro il Presidente della Repubblica, il Presidente ed i membri del Consiglio
dei Ministri, i deputati, i giudici della Corte Suprema ed i Giudici della Corte
costituzionale.
2. Per l'uniformità o la modifica degli indirizzi giurisprudenziali, la Corte
suprema può assegnare determinate cause per riesame alle Sezioni Unite.
Articolo 142
1. Le sentenze devono essere motivate.
2. La Corte suprema deve rendere pubbliche le sue decisioni unitamente
all'opinione della minoranza.
3. Gli organi dello Stato sono tenuti ad eseguire le sentenze.
Articolo 143
1. L'ufficio di magistrato è incompatibile con ogni carica ed ufficio pubblico e
privato.
Articolo 144
1. Le Corti hanno bilancio distinto, con amministrazione autonoma. Esse
predispongono il loro bilancio secondo la legge.
Articolo 145
l. I giudici sono indipendenti e sono soggetti solo alla Costituzione e alle leggi. 2.
Quando i giudici reputano una legge in contrasto con la Costituzione,non la
applicano. In questo caso, sospendono il giudizio e rimettono la questione alla
Corte costituzionale. Le sentenze della Corte costituzionale sono vincolanti per tutte
le Corti.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
1. Le interferenze nella funzione
responsabilità stabilite dalla legge.
della
Magistratura
comportano
le
Articolo 146
1. Le Corti emanano le sentenze in nome della Repubblica.
2. Le sentenze sono sempre pronunciate pubblicamente.
Articolo 147
1. Il Consiglio superiore della Magistratura è composto dal Presidente della
Repubblica, dal Presidente della Corte suprema, dal Ministro della giustizia,
da tre membri eletti dall'Assemblea e da nove giudici appartenenti ai vari
gradi, i quali sono eletti dalla Conferenza Giudiziaria Nazionale. I membri
elettivi durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
2. Il Presidente delle Repubblica presiede il Consiglio superiore della
Magistratura.
3. Il Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Presidente, sceglie
fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente organizza l'attività del
Consiglio superiore della Magistratura e presiede le riunioni in assenza del
Presidente della Repubblica.
4. Il Consiglio superiore della Magistratura decide il trasferimento di magistrati
e i provvedimenti disciplinari in conformità alla legge.
5. I magistrati sono inamovibili, salvo il caso di necessità organizzative dell'
ordinamento giudiziario o per la volontà dei magistrati stessi.
6. Il giudice può essere dichiarato decaduto dal Consiglio superiore della
Magistratura per avere commesso un crimine, per incapacità mentale o fisica,
per atti e comportamenti che discreditano gravemente la posizione e
l'immagine del giudice o per incapacità professionale. Contro questa
decisione il giudice ha diritto di ricorrere alla Corte Suprema, la quale, in
questo caso, decide a Sezioni unite.
PARTE X:IL PUBBLICO MINISTERO
Articolo 148
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale e rappresenta in giudizio la
parte che accusa in nome dello Stato.Il pubblico ministero esercita anche altre
funzioni stabilite dalla legge.
2. L'organizzazione e le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono quelle
di un organo centrale presso il sistema giudiziario.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni i pubblici ministeri sono soggetti alla
Costituzione e alle leggi.
Articolo 149
1. Il procuratore generale è nominato dal Presidente della Repubblica con il
consenso dell'Assemblea.
2. Il procuratore generale può essere dichiarato decaduto dal Presidente della
Repubblica su proposta dell' Assemblea, per violazione della Costituzione o
per grave violazione di legge durante l'esercizio delle sue funzioni, per
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
incapacità fisiche o mentali, per gesti e comportamenti disonorevoli per
l'immagine e la posizione del procuratore.
3. Gli altri procuratori sono nominati o revocati dal Presidente della Repubblica
su proposta del procuratore generale.
4. Il procuratore generale informa costantemente l'Assemblea sulla situazione
della criminalità.
PARTE XI:IL REFERENDUM
Articolo 150
1. Il popolo, su iniziativa di cinquantamila elettori, può procedere al
referendum per l'abrogazione di Una legge, nonché può chiedere al
Presidente della Repubblica l'indizione del referendum per i casi di
particolare importanza.
2. L'Assemblea, su proposta di non meno di un quinto dei deputati o su
proposta del Consiglio dei Ministri, può stabilire che una questione o un
progetto di legge di importanza particolare siano sottoposti al referendum.
3. I principi e la procedura per lo svolgimento del referendum nonché le regole
sulla sua validità sono previsti dalla legge.
Articolo 151
1. La legge approvata con referendum viene promulgata dal Presidente della
Repubblica.
2. Non è ammesso referendum per questioni concernenti l'integrità territoriale
della Repubblica dell'Albania, la limitazione delle libertà e dei diritti
fondamentali dell 'uomo, il bilancio e le questioni tributarie, la dichiarazione
dello stato d'emergenza, la dichiarazione dello stato di guerra o di pace,
l'amnistia e l'indulto.
3. Il referendum relativo alla stessa questione non può essere ripetuto prima che
siano trascorsi tre anni.
Articolo 152
1. La Corte costituzionale esamina preliminarmente la costituzionalità delle
questioni sottoposte al referendum, secondo l'art. 150 commi 1 e 2, l'art. 151
commi 2 e 3 e secondo l'art. 177 commi 4 e 5, entro sessanta giorni.
2. L'importanza di questioni particolari, previste all'art. 150 commi 1 e 2,non è
sottoposta all'esame della Corte costituzionale.
3. La data del referendum è fissata dal Presidente della Repubblica entro
quarantacinque giorni dalla adozione della decisione positiva della Corte
costituzionale o dalla scadenza del termine entro il quale la Corte
costituzionale doveva pronunciarsi. Nel corso di ciascun anno tutti i
referendum si svolgono nel medesimo giorno.
PARTE XII:LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI
Articolo 153
1. La Commissione centrale delle elezioni è l'organo permanente che prepara,
sorveglia, dirige e verifica tutti gli aspetti concernenti le elezioni ed i
referendum e ne proclama i risultati.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 154
1. La Commissione è composta da sette membri, eletti per un mandato di sette
anni. Due componenti sono eletti dall'Assemblea, due dal Presidente della
Repubblica, tre dal Consiglio superiore della Magistratura.
2. La composizione della Commissione centrale delle elezioni si rinnova ogni
tre anni secondo le procedure stabilite dalla legge.
3. La carica di membro della Commissione è incompatibile con altre attività
statali o politiche.
4. I soggetti elettorali designano le loro rappresentanze, presso la Commissione,
prive del diritto di voto.
5. Il componente della Commissione gode dell'immunità dei membri della
Corte suprema.
6. La Commissione ha autonomia di bilancio.
PARTE XIII:LE FINANZE PUBBLICHE
Articolo 155
1. Le tasse, le imposte regionali e nazionali, lo sgravio o l'esonero da esse di
alcune categorie di contribuenti, nonché le modalità della loro esazione sono
determinate dalla legge. In questi casi la legge non può avere efficacia
retroattiva.
Articolo 156
1. Lo Stato può chiedere o garantire prestiti e crediti finanziari, nei casi previsti
dalla legge.
Articolo 157
1. Il sistema finanziario è composto dal bilancio dello Stato e dai bilanci
regionali.
2. Il sistema finanziario è costituito dalle entrate relative alle tasse, alle imposte
e agli altri obblighi finanziari, nonché dalle altre entrate legali.Esso inoltre
include tutte le spese statali.
3. Gli enti locali stabiliscono e riscuotono le tasse e le altre imposte dovute
conformemente alla legge.
4. Gli organi statali e locali sono obbligati a rendere pubbliche le entrate e le
spese.
Articolo 158
1. Il Primo Ministro, a nome del Consiglio dei Ministri, presenta all' Assemblea
il progetto di legge di bilancio dello Stato durante la sessione estiva, che non
può essere chiusa prima della sua approvazione.
2. Se il progetto di legge non viene approvato entro l'inizio del successivo anno
finanziario, il Consiglio dei Ministri può spendere ogni mese un dodicesimo
del bilancio dell' anno precedente, fintanto che non venga approvato.
3. L'Assemblea approva il nuovo bilancio entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'
anno finanziario precedente, salvo il caso di misure straordinarie.
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Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
4. Il Consiglio dei Ministri è obbligato a presentare all'Assemblea il rapporto
concernente l'applicazione del bilancio e il debito statale dell'anno
precedente.
5. L'Assemblea decide definitivamente dopo la presentazione del rapporto della
Corte dei conti.
Articolo 159
1. I principi e le procedure di formazione del progetto di bilancio, e di
applicazione del bilancio stesso sono determinati dalla legge.
Articolo 160
1. Durante l'anno finanziario, l'Assemblea può apportare cambiamenti al
bilancio.
2. I cambiamenti al bilancio si operano secondo le procedure previste per la
proposta e l'approvazione del bilancio stesso.
3. Le spese previste dalle altre leggi non possono essere diminuite fin tanto che
queste leggi siano in vigore.
Articolo 161
1. La Banca centrale dello Stato è la Banca dell' Albania. Essa ha il diritto
esclusivo di emissione e circolazione della moneta albanese, di applicazione
indipendente della politica monetaria e del possesso e dell'amministrazione
delle riserve valutarie della Repubblica albanese.
2. La Banca dell'Albania è diretta da un consiglio presieduto dal Governatore. li
Governatore è eletto per sette anni dall'Assemblea su indicazione del
Presidente della Repubblica e può essere rieletto.
PARTE XIV:LA CORTE DEI CONTI
Articolo 162
1. La Corte dei conti è l'istituzione più alta preposta al controllo economico e
finanziario. Essa è soggetta solo alla Costituzione e alle leggi.
2. Il Presidente della Corte viene eletto e revocato dal Parlamento su proposta
del Presidente della Repubblica; rimane in carica per sette anni ed è
rieleggibile.
Articolo 163
1. La Corte dei conti controlla:
a. l'attività economica delle istituzioni statali e delle altre persone giu
ridiche statali;
b. l' agibilità e la salvaguardia dei fondi statali, degli organi statali,centrali
e locali;
c. l'attività economica delle persone giuridiche, nelle quali lo Stato ha più
di metà della partecipazione e delle azioni, o quando i debiti, i crediti e
gli oneri siano garantiti dallo Stato.
Articolo 164
1. La Corte dei conti presenta all'Assemblea:
52
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
a. la relazione per l'applicazione del bilancio dello Stato;
b. il parere sul rapporto del Consiglio dei Ministri per le spese dell' anno
finanziario precedente prima dell ' approvazione da parte
dell'Assemblea;
c. un'informativa sui risultati dei controlli, quando sia richiesta dell'
Assemblea.
2. La Corte dei conti presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulla propria
attività.
Articolo 165
1. Il Presidente della Corte dei conti può essere invitato a partecipare con diritto
di parola alle riunioni del Consiglio dei Ministri, quando si esaminano
questioni relative alle sue funzioni.
2. Il Presidente della Corte dei conti gode dell'immunità dei giudici della Corte
suprema.
PARTE XV:LE FORZE ARMATE
Articolo 166
1. I cittadini albanesi hanno il dovere di partecipare alla difesa della Repubblica
dell'Albania, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti il servizio militare nelle
forze armate è obbligato a prestare un servizio alternativo, secondo le
modalità previste dalla legge.
Articolo 167
1. I militari in servizio attivo non possono avere altre cariche statali né
partecipare a partiti o ad attività politiche.
2. Gli appartenenti alle forze armate o le persone che prestano servizi alternativi
godono di tutti i diritti e delle libertà costituzionali, escluso i casi in cui la
legge preveda diversamente.
Articolo 168
1. Le Forze Armate della Repubblica albanese sono composte dalle forze
terrestri, marittime ed aeronautiche.
2. Il Presidente della Repubblica è Comandante delle Forze Armate.
3. Il Consiglio di sicurezza nazionale è organo di consulenza del Presidente
della Repubblica.
Articolo 169
1. Il Presidente della Repubblica, durante lo stato di pace, dirige le Forze
Armate attraverso il Primo Ministro ed il Ministro della Difesa.
2. Il Presidente della Repubblica, in stato di guerra, nomina e revoca il
Comandante delle Forze Armate su proposta del Primo Ministro.
3. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nomina e
revoca il Capo di Stato maggiore, nonché su proposta del ministro della
Difesa, nomina e revoca i capi delle forze terrestri, marittime ed aeronautiche.
53
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
PARTE XVI:I PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA
Articolo 170
1. I provvedimenti d'emergenza si applicano nei casi di stato di guerra, di stato
di emergenza o di calamità naturale e durano finché continua tale situazione.
2. I principi dell'attività degli organi pubblici e la misura delle limitazioni dei
diritti e delle libertà dell'uomo durante lo stato d'emergenza, sono
determinati dalla legge.
3. La legge deve indicare i principi, i settori e i modi di indennizzo delle perdite
che derivino dalla limitazione dei diritti e delle libertà o siano causate dai
provvedimenti d'emergenza.
4. Gli atti adottati in esecuzione delle misure d'emergenza, devono essere
proporzionati alla misura del pericolo e devono tendere a ripristinare nel più
breve tempo possibile le condizioni del normale funzionamento dello Stato.
5. Durante il periodo di applicazione delle misure d'emergenza, non deve
essere modificato nessuno di questi atti: la Costituzione, le leggi per l'
elezione dell' Assemblea e per gli organi degli enti locali, le leggi per le
misure d'emergenza.
6. Durante il periodo d'applicazione delle misure straordinarie di emergenza
non si svolgono le elezioni locali, non si svolge il referendum e non può
essere eletto un nuovo Presidente. Le elezioni locali vengono svolte laddove
non vi sia applicazione delle misure d'emergenza.
Articolo 171
1. In caso di aggressione armata contro la Repubblica albanese, il Presidente
dell'Albania, su richiesta del Consiglio dei Ministri, dichiara lo stato di
guerra.
2. In caso di minaccia dall'estero o quando l'obbligo della difesa deriva da un
accordo internazionale, l'Assemblea, su proposta del Presidente della
Repubblica, dichiara lo stato di guerra, indice lo stato di mobilitazione o di
smobilitazione generale o parziale.
Articolo 172
1. Nel caso dell'art. 171, comma 1, il Presidente della Repubblica presenta
all'Assemblea il decreto sullo stato di guerra entro quarantotto ore dalla
sottoscrizione, specificando i diritti che vengono limitati.
2. L'Assemblea esamina immediatamente il decreto del Presidente della
Repubblica e delibera su di esso a maggioranza assoluta.
Articolo 173
1. Nel caso di pericolo per il sistema costituzionale e per la sicurezza pubblica,
su richiesta del Consiglio dei ministri, si può applicare, su parte o su tutto il
territorio dello Stato, lo stato di emergenza, il quale dura fino a quando
continui il pericolo, ma comunque non oltre sessanta giorni.
2. Con l'applicazione dello stato di emergenza l'intervento delle Forze Armate è
consentito previa decisione dell'Assemblea e solo quando le forze di polizia
non siano in grado di ristabilire l'ordine.
54
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
3. La proroga dello stato di emergenza trova applicazione solo con il consenso
dell'Assemblea da rinnovare ogni trenta giorni, per un periodo non superiore
a novanta giorni.
Articolo 174
1. Per prevenire o evitare le conseguenze di una calamità naturale o di un
incidente tecnologico, il Consiglio dei Ministri può decidere, per un periodo
non superiore a trenta giorni, lo stato di calamità naturale su una parte o su
tutto il territorio dello Stato.
2. La proroga dello stato della calamità naturale è ammessa solo previo
consenso dell' Assemblea.
Articolo 175
1. Durante lo stato di guerra o d'emergenza non si limitano i diritti e le libertà
previste dagli articoli: 15, 18, 19, 20,21,24,25,29, 30, 31, 32, 34, e 39 comma 1, 41
commi 1, 2, 3 e 5, 42, 43, 48, 54, 55.
2. Durante lo stato di calamità naturale si possono limitare i diritti e le libertà
previste dagli articoli 37, 38, 41, comma 4, 49, 51.
3. Gli atti per la dichiarazione dello stato di guerra, lo stato di emergenza e di
calamità naturale devono determinare i diritti e le libertà che si limitano ai
sensi dei primi due commi del presente articolo.
Articolo 176
1. Quando l'Assemblea non può essere riunita durante lo stato di guerra, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, può
adottare atti aventi forza di legge, i quali devono essere approvati
dall'Assemblea nella sua prima riunione.
PARTE XVII:LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Articolo 177
1. L'iniziativa di revisione della Costituzione compete a non meno di un quinto
dei componenti dell'Assemblea.
2. Nessuna revisione della Costituzione può essere proposta durante lo stato
d'emergenza.
3. Il progetto di revisione deve essere approvato da non meno dei due terzi dei
componenti dell'Assemblea.
4. L'Assemblea può stabilire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, che i
progetti di emendamento costituzionale vengano sottoposti a referendum. Il
progetto di legge per la revisione della costituzione entra in vigore dopo la
ratifica con referendum, che si effettua non oltre sessanta giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea.
5. L'emendamento costituzionale già approvato è soggetto a referendum, su
richiesta di un quinto dei componenti dell' Assemblea.
6. Il Presidente della Repubblica non ha può rinviare per riesame una legge di
revisione della Costituzione già approvata dall'Assemblea.
7. La legge approvata con referendum viene promulgata dal Presidente della
Repubblica ed entra in vigore nella data da essa prevista.
55
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
8. La revisione della Costituzione per la stessa questione non può essere
riproposta prima che sia trascorso un anno dal giorno della reiezione del
progetto di legge in Assemblea e non prima che siano trascorsi tre anni dalla
data di esito negativo del referendum.
PARTE XVIII:DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 178
1. Le leggi e gli altri atti nonnativi approvati prima dell'entrata in vigore dalla
Costituzione restano in vigore finché non sono abrogati.
2. Il Consiglio dei Ministri presenta all'Assemblea un progetto di leggi
necessarie per l'attuazione della presente Costituzione.
Articolo 179
1. Il mandato degli organi Costituzionali esistenti alla data di entrata in vigore
della Costituzione cessa secondo i tennini previsti dalla legge 29 aprile 1991,
n. 7491 "Per le disposizioni principali costituzionali", con le modifiche e le
integrazioni successive.
2. I membri della Corte di cassazione continuano il loro esercizio come membri
della Corte suprema, secondo il mandato precedente.
3. I membri del Consiglio superiore della Magistratura eletti nell'ambito dei
pubblici ministeri vengono sostituiti con i membri eletti dalla riunione
generale dei giudici.
4. Gli enti locali svolgono le loro funzioni finché non cessa il loro mandato.
Articolo 180
1. Gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica albanese prima
dell'entrata in vigore dalla Costituzione vigente, si considerano ratificati in
conformità alla Costituzione vigente.
2. Il Consiglio dei Ministri sottopone all'esame della Corte costituzionale gli
accordi internazionali che contengano disposizioni in contrasto con la
Costituzione.
Articolo 181
1. L'Assemblea, entro due/tre anni dall'entrata in vigore della presente
Costituzione, emana le leggi per la sistemazione delle varie questioni
concernenti le espropriazioni e le requisizioni effettuate prima dell'
approvazione della. Costituzione vigente, secondo la rafia espressa dai criteri
dell'art.41.
2. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione vigente concernenti le espropriazioni e le requisizioni, trovano
applicazione allorquando non contrastino con essa.
Articolo 182
1. La legge 29 aprile 1991, n. 7491, "Per le disposizioni principali costituzionali",
e le altre leggi costituzionali sono abrogate con l'entrata in vigore della
presente Costituzione.
56
Chapter 4. LA COSTITUZIONE ALBANESE
Articolo 183
1. La presente Costituzione entra in vigore con la promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica.
57
Chapter 5. Appendice
1) Il processo di formazione
Il 21 ottobre 1998 il Parlamento defmì (approvandola) la Costituzione, la quale è
stata sottoposta a referendum nazionale il 22 novembre 1998. Questo progetto fmale
era risultato da un processo intensivo annuale che lo definì, nonché da un vaglio
nazionale (da parte della commissione della Venezia del Consiglio dell'Europa e di
alcuni redattori di tutti e due le parti), e dalle ampie consulte pubbliche.
L'intenzione di queste consulte a livello nazionale era la creazione di un processo di
composizione aperto e trasparente, il quale potesse dare la facoltà di partecipare a
tutte le parti interessate. La commissione Costituzionale per il Referendum, il
Ministero del Riforma Legislativa ed il centro amministrativo per il Coordinamento
dell'Assistenza, la Partecipazione del Pubblico, sponsorizzato da OSBE, hanno
lavorato insieme con altre organizzate nazionali e internazionali per raggiungere
questo obbiettivo. Il successo di questo tentativo fece sì che la Delegazione
Parlamentare a tre, del KE, BE, ed OSBE nella Dichiarazione del giugno '98 ritenne
di "congratulare la Commissione per le sue consulte di grande ampiezza".
Dal dicembre '97 a settembre del '98, la Commissione, il Ministero della Riforma
Costituzionale e QAKAPP lavorarono con altre parti interessate per dare vita ad un
piano a due fasi. Succintamente, la I fase del piano comprese più di dieci forum. e
simposium dove si discussero questioni costituzionali e nei quali lo Star Tecnico
evidenziò l'idea base sulle questioni che il pubblico considerava importanti. Nel
frattempo, mentre la I fase continuava, la Commissione iniziò la composizione del
testo e nel giugno '98 defrnì un progetto iniziale; il 5 agosto approvò un testo
totalmente rivisto. Dopo di che cominciò la II fase, la quale consisté in un esame
ampio del testo del 5 agosto, da parte di singoli ed organizzazioni, dentro e fuori
dell'Albania. Tutte due le fasi sono state accompagnate da consultazioni di esperti
costituzionali stranieri, i quali fecero un'analisi indipendente del contenuto tecnico
del progetto. Nel paese, la Commissione per la composizione della Costituzione,
QAKAPP, e altre organizzazioni internazionali organizzarono una serie di sedute
pubbliche per raccogliere i commenti del pubblico sul progetto già proposto, dove
parteciparono centinaia di persone. Queste sedute sono state eseguite da un
numero elevato di esperti, cittadini, politici ed diverse OJQ albanesi, dove la
QAKAPP ha raccolto tutti i suggerimenti e i commenti e li ha passati alla
Commissione per un riesame.
La QAKAPP sistemò tutti i commenti per aiutare la Commissione ed il suo Staff
tecnico nel processo di riesame. Si esaminarono centinaia di suggerimenti di
cambiamenti e si accettarono più di 50 cambiamenti proposti riguardo a 45 articoli.
In tutto la Commissione emandò circa il 25% degli articoli del progetto, fondandosi
su suggerimenti concreti del pubblico. Il 30 settembre 1998 la Commissione terminò
questo processo approvando il testo definitivo.
Durante il periodo 5-20 ottobre, l'Assemblea riesaminò il testo proposto dalla
Commissione costituzionale, dove sono state incrociate in modo intensivo le
discussioni nelle commissioni con il dibattito in sede plenaria. Il Progetto è stato
esaminato dalle seguenti commissioni: dell 'Ordine Pubblico e Servizio Informativo
Nazionale, dei Lavori Pubblici e Commerciali, dell'Agricoltura ed Alimenti, del
Lavoro, degli Esteri, della Sanità e dell'Ambiente, dell 'Economia, delle Finanze e
Privatizzazione e quella dei Diritti dell'Uomo e delle Minoranze. Queste sezioni
dibattimentali sono state aperte e seguite liberamente dalla stampa, da esperti
nazionali e dal rappresentante della Commissione di Venezia. Alla chiusura della
58
Chapter 5. Appendice
settimana di esame da parte delle commissioni, la rappresentante della
Commissione di Venezia dichiarò senza nessuna esitazione: "Il Progetto della
Costituzione combacia pienamente con i modelli democratici Europei". Per di più, il
progetto defrnitivo approvato il 21 ottobre 1998 contiene tutti i suggerimenti del
pubblico che sono stati accolti dalla Commissione Costituzionale nel suo testo del
30 settembre.
2) Quesiti elementari
Protegge la Costituzione la proprietà privata?
La Costituzione sanziona che la proprietà privata, l'economia del merca to e la
libertà dell' attività economica sono i pilastri del nostro sistema economico.
L'articolo 41 garantisce in concreto il diritto di ognuno a possedere ed usare la
proprietà privata e prevede che ogni espropriazione della proprietà privata da parte
dello Stato si può effettuare soltanto per via di legge e solo per interessi pubblici. In
questi casi, il proprietario viene ricompensato attraverso un "risarcimento giusto".
Alla fine, nessun limite del diritto della proprietà può toccare il suo significato e
non può andare al di là dei limiti previsti dalla Convenzione Europea per i Diritti
dell'Uomo. Siffatte garanzie possono essere sospese per la dichiarazione dello stato
di guerra, lo stato d'emergenza o di disgrazie naturali, ma il diritto ad un processo
regolare legale ed il diritto che la percentuale del risarcimento per le espropriazioni
sia deciso dai tribunali non può essere sospeso.
La pena di morte: è vietata o è permessa dalla Costituzione?
La Costituzione né pennette né vieta la pena di morte. L'articolo 21 affenna soltanto
che "la vita della persona è protetta dalla legge". La Costituzione lascia questa
questione alla legislazione futura e alle decisioni giudiziarie
La Costituzione garantisce l'uguaglianza tra i gruppi etnici, religiosi o per nascita?
L'articolo 18 sanziona che tutti sono uguali davanti alla legge. Vieta anche la
discriminazione per sesso, razza, fede, etnia, lingua, o in base alle opinioni politiche,
religiose o filosofiche o a causa dell 'istruzione, oppure dello stato economico
sociale, così come per la discendenza patema. Però questo articolo non ostacola la
discriminazione positiva, pennettendo un trattamento o un sostegno particolare per
detenninate categorie. Per esempio, la Costituzione prevede incentivi particolari per
l'istruzione di studenti di talento provenienti da famiglie con reddito basso. Inoltre,
l'articolo 20 prevede anche la protezione delle minoranze. esso garantisce,
testualmente, "piena uguaglianza davanti alla legge" per le minoranze e stabilisce
che: "esse hanno diritto di esprimere liberamente, senza freni o vincoli di sorta, la
loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica".
Garantisce la Costituzione la libertà religiosa?
La libertà di coscienza e di religione è un diritto fondamentale personalissimo.
L'articolo 24 garantisce diversi aspetti di questi diritti, compreso anche la scelta
personale della religione e delle proprie convinzioni, nonché il modo di esprimere
queste convinzioni. Tale libertà include il diritto di non essere obbligato o ostacolato
a partecipare ad una comunità religiosa, né dal Governo né da qualche parte
privata. Il singolo ha diritto inoltre di tenere le sue convinzioni per sé, cioè di non
essere obbligato a renderle di pubblico dominio. Le comunità religiose possono
configurare la loro amministrazione interna come meglio credono.
La Costituzione protegge la libertà di movimento?
59
Chapter 5. Appendice
La libertà di movimento è un diritto personalissimo fondamentale che è stato
limitato grandemente dal regime comunista. La nuova Costituzione prevede che la
limitazione di questo diritto può avvenire solo in circostanze straordinarie e
soltanto per periodi limitati. Nonnalmente, ognuno ha diritto di scegliere il luogo di
residenza e di essere libero di muoversi sul territorio dello Stato. I cittadini albanesi
non possono essere cacciati dal territorio albanese e possono subire l'estradizione
solo in base ad una decisione giudiziaria.
La Costituzione garantisce l'uguaglianza tra i gruppi etnici, religiosi o per nascita?
L'articolo 18 sanziona che tutti sono uguali davanti alla legge. Vieta anche la
discriminazione per sesso, razza, fede, etnia, lingua, o in base alle opinioni politiche,
religiose o filosofiche o a causa dell 'istruzione, oppure dello stato economico
sociale, così come per la discendenza patema. Però questo articolo non ostacola la
discriminazione positiva, pennettendo un trattamento o un sostegno particolare per
detenninate categorie. Per esempio, la Costituzione prevede incentivi particolari per
l'istruzione di studenti di talento provenienti da famiglie con reddito basso. Inoltre,
l'articolo 20 prevede anche la protezione delle minoranze. esso garantisce,
testualmente, "piena uguaglianza davanti alla legge" per le minoranze e stabilisce
che: "esse hanno diritto di esprimere liberamente, senza freni o vincoli di sorta, la
loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica".
Garantisce la Costituzione la libertà religiosa?
La libertà di coscienza e di religione è un diritto fondamentale personalissimo.
L'articolo 24 garantisce diversi aspetti di questi diritti, compreso anche la scelta
personale della religione e delle proprie convinzioni, nonché il modo di esprimere
queste convinzioni. Tale libertà include il diritto di non essere obbligato o ostacolato
a partecipare ad una comunità religiosa, né dal Governo né da qualche parte
privata. Il singolo ha diritto inoltre di tenere le sue convinzioni per sé, cioè di non
essere obbligato a renderle di pubblico dominio. Le comunità religiose possono
configurare la loro amministrazione interna come meglio credono.
La Costituzione protegge la libertà di movimento?
La libertà di movimento è un diritto personalissimo fondamentale che è stato
limitato grandemente dal regime comunista. La nuova Costituzione prevede che la
limitazione di questo diritto può avvenire solo in circostanze straordinarie e
soltanto per periodi limitati. Nonnalmente, ognuno ha diritto di scegliere il luogo di
residenza e di essere libero di muoversi sul territorio dello Stato. I cittadini albanesi
non possono essere cacciati dal territorio albanese e possono subire l'estradizione
solo in base ad una decisione giudiziaria.
È garantita la protezione particolare per i diritti delle donne e di altre categorie?
Regolannente, il trattamento di disuguaglianza da parte dello Stato su basi
"sospettose", come per esempio la razza o religione, viola il principio di non
discriminazione. Però, la nuova Costituzione non vieta la discriminazione positiva.
Esplicitamente, prevede "il diritto alla protezione particolare dello Stato" sul
matrimonio, sulla famiglia, sui bambini, sulla gioventù, sulle donne incinte e sulle
madri giovani.
Qual è la posizione della Procura (o Pubblico Ministero)?
La Costituzione dispone che il Procuratore Generale venga nominato dal Presidente
della Repubblica con il consenso dell'Assemblea e venga rimosso su proposta di
quest'ultima. Cosi, questa istituzione è collegata con l'organo più neutro e non
partitico della struttura costituzionale, il Presidente della Repubblica. Però, nello
svolgimento delle sue funzioni la Procura è soggetta soltanto alla Costituzione e alle
60
Chapter 5. Appendice
leggi e non risponde a nessun altro organo, compresa l'Assemblea ed il Presidente.
La Costituzione non mette la Procura sotto le competenze esclusive del Governo.
La Costituzione è stata ispirata da qualche filosofia politica determinata?
Assolutamente no. La Costituzione rispecchia due questioni principali: essa
propone modelli di democrazia ampiamente accettati (la libertà delle elezioni, il
pluralismo politico, la libertà di parola, l'autonomia del governo locale), secondo lo
Stato di diritto (l'ordine costituzionale, la protezione dei diritti dell'uomo, le
limitazioni del potere statale, l'indipendenza del potere giudiziario); inoltre,
prevede la divisione ed il bilanciamento dei poteri. In conclusione, appresta un
meccanismo costituzionale che in pratica assicurerà all'Albania i benefici della
democrazia e dello Stato di diritto, nonché uno Stato flessibile che dirigerà il Paese
durante la transizione verso una democrazia solida e prospera (ricca). Questi sono i
principi cardinali comuni a tutti gli stati democratici e non sono legati
esclusivamente a qualche filosofia politica o ideologica determinata.
Prevede la Costituzione un Presidente forte o debole? Un Primo Ministro e un
Consiglio dei Ministri forte o debole?
In questo contesto, i termini "forte" e " debole" sono quasi disorientanti. Ogni
organo ha il suo influsso particolare sulla struttura generale costituzionale. In
questa Costituzione, solo l'Esecutivo e non anche il Presidente èincaricato di
svolgere funzioni esecutive e politiche. Per questo motivo il Presidente della
Repubblica non viene considerato come parte dell 'Esecutivo. Però questo non vuoI
dire che il Presidente sia "debole". Con le sue ampie competenze riguardo alle
nomine degli organi di controllo ed il suo ruolo come garante dell'ordine
costituzionale, il Presidente è una delle istituzioni fondamentali della struttura
costituzionale.
Prevede la Costituzione delle garanzie per i Partiti politici di opposizione?
Si. Ogni legge che concerne gli Organi, così come l'elezione del
Presidente,richiedono la maggiranza dei 3/5 dell'Assamblea.La richiesta di questa
maggioranza qualificata da spazio al ruolo dei partitidell'opposizione,per la
formazione delle leggi fondamentali e per l'elezione del Presidente, richiedono la
maggioranza dei 3/5 dell'Assemblea. La richiesta di questa maggioranza qualificata
dà spazio al ruolo dei partiti dell'opposizione, per la formazione delle leggi
fondamentali e per l'elezione del Presidente.
Prevede la Costituzione delle autonomie per i governi regionali?
Si. L'articolo 13 della Costituzione prevede esplicitamente che lo Stato albanese è
fondato su principi di decentralizzazione e sulle autonomie regionali. Inoltre, gli
articoli 108-115 evidenziano chiaramente che a diversi organi regionali è garantito il
diritto di stipulare contratti, di imporre tasse e di amministrare le entrate e le loro
proprietà in maniera indipendente.
3) Sintesi dei contenuti costituzionali
Gli elementi base di uno stato democratico si possono formulare in vari modi. La
parte prima della Costituzione sanziona i principi fondamentali in base ai quali si
organizza il nuovo stato democratico. Questa sezione stabilisce che lo stato albanese
sia una repubblica parlamentare basata sulla divisione e soll'equilibrio dei poteri,
legislativo, esecutivo e giudiziario. Il sistema economico della nuova Repubblica si
basa sui principi del libero mercato. Le forze armate sono sottoposte al potere e al
controllo dell'autorità civile.
I DIRITII E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO
61
Chapter 5. Appendice
Un elemento fondamentale della democrazia costituzionale è l' applicazione di
limiti specifici alle competenze dello Stato nei confronti dell'individuo. Questa parte
della Costituzione fissa i diritti e le garanzie di cui ogni individuo, albanese o
straniero, gode contro eventuali intromissioni dello Stato nella sua sfera privata. Le
limitazioni di questi diritti sono consentite solo quando si fondano su esigenze di
interesse pubblico o di tutela dei diritti altrui. Ogni limitazione deve essere
proporzionale alle circostanze che la hanno motivata e non deve andare al di là dei
limiti concordati nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
ASSEMBLEA
Nella democrazia costituzionale moderna il potere legislativo viene esercitato da un
corpo di rappresentati eletti dal popolo. Questo organo si compone normalmente di
uno o due camere. TI sistema con una camera si denomina unicamerale, l'altro, con
due camere, si denomina bicamerale. La nostra Costituzione prevede una sola
camera, l'Assemblea, la quale è composta da 140 deputati. L'elezione dei deputati
avviene in circoscrizioni elettorali territoriali e a livello nazionale attraverso elenchi
in cui i candidati vengono eletti in proporzione al numero globale dei voti ottenuti
dal partito di appartenenza.
L'iniziativa legislativa compete al Governo, ad ogni deputato o a 20.000 elettori. Le
leggi vengono approvate con la maggioranza dei votanti. Alcune leggi importanti,
come la legge elettorale, richiedono una maggioranza dei 3/5 di tutti deputati.
Durante l'esame il progetto di legge viene esaminato tre volte. La legge entra in
vigore dopo la sottoscrizione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Una caratteristica in comune alle democrazie parlamentari è che il Presidente ha
prerogative limitate. Nel sistema albanese al Presidente spettano le prerogative
specifiche, normali in una democrazia parlamentare. Le disposizioni attribuiscono
al Presidente le funzioni basi del Capo dello Stato: la determinazione della data
delle elezioni generali per il rinnovo del Parlamento, l'applicazione del diritto di
parola, la nomina e la conferma dei magistrati, l'accettazione delle credenziali
diplomatiche e l'emanazione della legge. Per quanto riguarda quest'ultima, il
Presidente può opporre il veto su una legge solo una volta. Il Presidente viene eletto
dal Parlamento con la maggioranza dei 3/5 dei deputati, per un mandato di 5 anni.
Se non si raggiunge la maggioranza prescritta, l'Assemblea si scioglie. L'Assemblea
nuova elegge il Presidente con la stessa maggioranza dei 3/5. Se neanche
l'Assemblea nuova raggiunge questa maggioranza, si scioglie ed il nuovo
Presidente viene eletto dall' Assemblea successiva con la maggioranza semplice.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL PRIMO MINISTRO
Il Consiglio dei Ministri in una democrazia parlamentare è organo centrale del
potere esecutivo. Il Primo Ministro è Presidente del Consiglio dei Ministri. Se nei
confornti del Primo Ministro viene presentata una mozione di sfiducia, può essere
esonerato solo quando l'Assemblea è in grado di
eleggere un altro Primo Ministro con la maggioranza necessaria (dovuta).
Altrimenti, l'Assemblea si scioglie e vengono fatte nuove elezioni. La Parte Quinta
prevede un Consiglio dei Ministri forte, il quale determina le politiche generali e il
coordinamento degli altri organi ed istituzioni dell'amministrazione centrale.
Questa funzione di sorveglianza e coordinamento va distinta dalle competenze,
importanti e specifiche, dei singoli Ministri. Ad ogni Ministro vengono attribuite
competenze indipendenti riguardo all'amministrazione ed organizzazione
62
Chapter 5. Appendice
all'interno del suo ministero. Il Ministro non può esercitare altra funzione statale e
non può essere membro degli organi di società con [mi di lucro.
MAGISTRATURA
Il magistrato (il giudice) provvede alla risoluzione delle controversie concernenti
l'interpretazione e l'applicazione delle leggi. La Parte del Progetto della
Costituzione sui tribunali prevede un sistema giudiziario di tre gradi: tribunali
circondariali, corti dell'appello, corte di Cassazione ed il suo Presidente. Tutte le
sentenze devono motivare l'applicazione della legge fatta per i casi concreti che, nel
caso di specie, sono sottoposti a giudizio. Le sentenze del Cassazione sono
pubblicate.
Inoltre è stato previsto anche il Consiglio Superiore della Giustizia. Il Consiglio
Superiore della Giustizia, elegge con l'approvazione del Presidente, i giudici dei
diversi gradi. Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, elegge anche i membri
della Cassazione ed il suo Presidente. I giudici godono di immunità, della quale
possono essere privati solo dall' organo che li ha nominati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è incaricata di risolvere le controversie costituzionali
concernenti la divisione dei poteri, nonché di esaminare i ricorsi individuali quando
riguardano violazione dei diritti costituzionali. La Costituzione prevede una Corte
costituzionale di 9 membri, che può esaminare vari appelli costituzionali, compreso
le questioni attinenti alla divisione dei poteri ed alle violazioni dei diritti
individuali. Secondo la costituzione, la Corte Costituzionale svolgerà una
giurisdizione meno ampia di quella esistente. Per esempio, non ha competenze di
esaminare questioni per propria iniziativa.
IL GOVERNO LOCALE
La parte della Costituzione che riguarda il governo locale disciplina le attrlbuzioni
del potere locale, compreso il potere di imporre tasse, l' emanazione degli atti aventi
forza di legge e i rapporti contrattuali. La creazione delle strutture autonome dei
governi locali opera il decentramento del potere statale e comporta un legame più
stretto tra i cittadini e le strutture politiche governative. Tale concetto trova posto
anche nella parte dei "principi fondamentali" della Costituzione. Queste
disposizioni sono in accordo anche con la promessa pubblica del governo albanese
di aderire alla Carta Europea sull' autogoverno locale.
ALTRE PARTI
La Costituzione contiene disposizioni non ascrivibili ad alcuna categoria
particolare. Queste disposizioni riguardano l' Avvocato del Popolo (ombudsman), il
referendum, le fmanze pubbliche, le forze armate, il controllo superiore dello Stato,
la commissione centrale delle elezioni e le misure d'emergenza. La maggior parte di
queste disposizioni, come quelle relative all'avvocato del popolo, costituiscono una
novità assoluU!, per l'Albania, le altre hanno avute disposizioni analoghe anche
nelle legislazioni precedenti.
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