VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, recante “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 238” e, in particolare, per le persone giuridiche di diritto privato, l’articolo 18, ai sensi del quale gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli Statuti e dalle Tavole di Fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente devono essere inviati alla Regione, che – ove ritenga la relativa deliberazione in contrasto con l’Atto costitutivo o con lo Statuto – provvede alla trasmissione della stessa all’Autorità giudiziaria per l’esercizio dell’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 23 codice civile; VISTA la Legge Regionale n. 33 in data 12 novembre 2014, recante: “Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” e, in particolare, l’articolo 18, comma 3, in materia di regime patrimoniale, ai sensi del quale: a) il patrimonio degli Enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e da successive implementazioni; b) nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione; c) lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità; RICHIAMATO l’art. 19 della citata L.R. n. 33/2014, ai sensi del quale le Fondazioni privatizzate, iscritte nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria, sono tenute a comunicare alla Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato. RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 24 novembre 2005, avente ad oggetto: “Approvazione degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni regionali agli atti di disposizione patrimoniale su immobili di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed Associazioni e Fondazioni di diritto privato (ex IPAB)”, ai sensi della quale l’autorizzazione regionale all’atto di disposizione immobiliare viene rilasciata con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di vigilanza e controllo; VISTA la circolare in data 21 maggio 2013, Prot. n. PG/2013/82211, contenente “Indirizzi per l’attività di gestione del patrimonio immobiliare” delle Fondazioni Ex-Ipab; ESAMINATA l’istanza presentata dalla Fondazione ‘G. Borea e Z. Massa’, con sede in Sanremo (IM), Via G.Borea, n. 57 in data 20 maggio 2016, Prot. n. 194, nonché la documentazione alla stessa allegata, successivamente integrata, con la quale è stata richiesta all’Amministrazione regionale l’autorizzazione alla vendita a terzi di una unità immobiliare, sita in Vercelli, Via Luigi Einaudi n. 29, con annessa cantina ed autorimessa, di proprietà della Fondazione in ragione di un quarto dell’intero valore dell’immobile e delle sue pertinenze, così censiti al relativo catasto fabbricati: - Foglio 42, Mappale 2901, Sub 3, Cat. A/3, Cl.2, Vani 4, R.C. € 351,19 (unità immobiliare) - Foglio 42, Mappale 2901, Sub 5, Cat. C/2, Cl. 3, Consistenza mq 22, R.C. € 40,90 (cantina); - Foglio 42, Mappale 2901, Sub 8, Cat. C/6, Cl. 5, Consistenza mq 16, R.C. € 61,97 (autorimessa); VISTI gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 2 del 5 aprile 2015 e n.4 del 20 maggio 2016, integrativo del precedente, attestanti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di procedere all’alienazione del bene immobile di cui in premessa e relative pertinenze ed ha, altresì, stabilito di reinvestire i proventi derivanti dalla vendita dell’immobile per la quota di spettanza -– in opere di sistemazione dell’area, di proprietà della Fondazione, destinata a parcheggio della RSA/RP per visitatori, parenti degli ospiti e dipendenti, opere che rivestono carattere di particolare utilità ed urgenza; VISTA la relazione di stima del Geom. Giuseppe Iacoi, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Vercelli al n. 1842, con studio in Vercelli, Via XX Settembre n. 13, asseverata presso il Tribunale di Alessandria in data 12 maggio 2016, Cron. N. 416/2016, che attribuisce il valore commerciale di euro 68.400,00 (sessantottomilaquattrocento/00) all’immobile come in precedenza indicato, avente le seguenti caratteristiche: -appartamento di mq 71,84, collocato in un piccolo condominio nella periferia del tessuto urbano cittadino, con ingresso situato su Via Luigi Einaudi, composto da: cucina, bagno, soggiorno, camera, veranda, balcone, oltre a garage e magazzino. L’abitazione confina a Nord Ovest con striscia di proprietà, a Sud Ovest con cortile comune, a Sud Est con un passaggio carraio comune, a Nord Est con un giardino comune, con affaccio sulla pubblica via; RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla vendita del predetto immobile DECRETA Di autorizzare la Fondazione ‘G. Borea e Z. Massa’, con sede in Sanremo (IM), Via G.Borea, n. 57, Codice Fiscale 81002230084, alla vendita a terzi dell’immobile di proprietà della stessa, come in precedenza descritto, sito in Vercelli, Via Luigi Einaudi n. 29, con annessa cantina ed autorimessa, di proprietà della Fondazione in ragione di un quarto dell’intero valore dell’immobile e delle sue pertinenze, area risultante così catastalmente censita: -Foglio 42, Mappale 2901, Sub 3, Cat. A/3, Cl.2, Vani 4, R.C. € 351,19 (unità immobiliare); -Foglio 42, Mappale 2901, Sub 5, Cat. C/2, Cl. 3, Consistenza mq 22, R.C. € 40,90 (cantina); -Foglio 42, Mappale 2901, Sub 8, Cat. C/6, Cl. 5, Consistenza mq 16, R.C. € 61,97 (autorimessa); ad un prezzo non inferiore ad euro 68.400,00 (sessantottomilaquattrocento/00). Di disporre che al termine delle opere di sistemazione dell’area, di proprietà della Fondazione, destinata a parcheggio della RSA/RP per visitatori, parenti degli ospiti e dipendenti, la Fondazione invii alla scrivente struttura, con nota a firma del legale rappresentante dell’Ente, un rendiconto sui lavori effettuati e sull’utilizzo delle somme ricavate dalla vendita autorizzata con il presente provvedimento. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.