il ruolo dei professionisti nella prevenzione

Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
della Provincia di Taranto
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IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI
NELLA PREVENZIONE – IL TAVOLO
TECNICO
TARANTO, 1 LUGLIO 2016
LE PROFESSIONI NORMATE
SUPPORTO ALLA VERA AZIONE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE IN OGNI AMBITO LAVORATIVO
ANTONIO CURRI
PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI TARANTO
MICHELE BUNGARO
COLL. PER. IND. E PER. IND. LAUREATI
…IL TAVOLO TECNICO …LA
PRESENZA DEI PROFESSIONISTI
NELLA ESPERIENZA TARANTO -
• D,lgs 626/94
• D.lgs 81/2008
Art. 20
(Organismi paritetici)
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa
•
Articolo 2 - Definizioni
di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici
tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla
salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle
imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti
in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
•
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle
realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca,
come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
Articolo 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Articolo 51 - Organismi paritetici
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle
disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese,
dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso
l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della
adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione
delle proprie attività;
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due
ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore
industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per
il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate
dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata
lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
….
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono
definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del
Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al
medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di
alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del
fondo.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti;
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel
bilancio dell’INAIL
delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione
annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo
articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di
lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di
cui al comma 3.
GIUSEPPE ALBANO
COLL. PER. IND. E PER. IND. LAUREATI
Creazione di una rete formativa che consente la suddivisione operativa e
pianificazione per la gestione dei lavori
PERSONA O UNITA’ RESPONSABILE DELLA
REALIZZAZIONE DEL LAVORO
La norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento
normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come
recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli
impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”
La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in
analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva,
introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla
precedente edizione, tra le quali:
a) nuove definizioni riguardanti le figure responsabili
dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e
dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
b) modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di
lavoro non elettrico;
c) specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone
comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non
elettrica;
d) introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori
non elettrici per tener conto delle definizioni contenute
nel Decreto Legislativo 81/08;
e) modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto
tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
f) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai
lavori elettrici e lavori non elettrici.
Introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori
elettrici che affiancano le già note funzioni di
Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori
(PL).
A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o
Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di
Persona o Unità Responsabile della realizzazione del
Lavoro (URL)
La URI viene definita come “Unità designata alla
responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in
sicurezza di un impianto elettrico, la URL è l’Unità o
Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il
lavoro.
Attribuzione qualifiche PAV PES PEI
L’attribuzione per i dipendenti è esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi deve essere autocertificata
(basata su idonea documentazione). PES e PAV possono eseguire lavori fuori tensione ed in prossimità. Aspetti di riferimento alle
condizioni di PES e PAV: – istruzione (conoscenza dell’impiantistica elettrica e della normativa); – esperienza lavorativa (maturata in
adeguato periodo di tempo); – caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, affidabile). Per essere PES deve possedere tutti i
requisiti sopra descritti, per essere PAV non possiede tutti i requisiti ma è in fase di evoluzione.
Idoneità ad operare sotto tensione in bassa tensione
E’ la condizione per cui una persona può eseguire i lavori specifici sotto tensione. Deve essere attestata e rilasciata a fronte di processi
formativi e prove pratiche. Il datore di lavoro è responsabile dell’attestazione di idoneità in quanto deve valutare: le attività lavorative
pregresse la documentazione attestante la formazione e le prove pratiche la formazione svolta in ambito aziendale;
nel caso non sia stata addestrata per un lavoro specifico deve valutare quanto precedentemente descritto in aggiunta alla idoneità
psicofisica, al curriculum professionale, ai comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta con riferimento alla sicurezza.
Idoneità PES
La PES di base deve avere le conoscenze teoriche di elettrotecnica per la comprensione degli argomenti per la formazione: Teoriche di
livello 1° pratiche del lavoro elettrico di livello 1B
Idoneità PAV
La PAV di base deve avere le conoscenze teoriche di elettrotecnica per la comprensione degli argomenti per la formazione:
– Teoriche tra quelle di livello 1A (individuate dal datore di lavoro in base ai lavori da eseguire);
– pratiche tra quelle del lavoro elettrico di livello 1B (individuate dal datore di lavoro in base ai lavori da eseguire).
Per i lavori sotto tensione il lavoratore deve aver conseguito il livello 1A e 2A, 1B e 2 B.
La norma raccomanda una durata minima della formazione teorica di 14 ore.