• • “I valori richiamati (artt. 3 e 19) concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” Art. 2. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze. Art. 2: La Repubblica di Turchia è uno Stato democratico, laico e sociale Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; Abstract: La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista. L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle esigenze di neutralità previste dall'articolo 27 cpv 3 della Costituzione. Il diritto di libertà religiosa garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai simboli implicati nell'esercizio del culto medesimo. Caso Montagnana. E’ inammissibile il ricorso proposto dalla UAAR tendente ad ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto in quanto le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti. Infatti, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di liberta’ religiosa, come interpretati dalla Corte costituzionale, non sussiste un obbligo né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere. AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF KENTUCKY, et al. versus MCCREARY COUNTY, KENTUCKY, et al. Abstract: L’esposizione dei Dieci Comandamenti nei palazzi di giustizia (nel caso in esame, delle Province di McCreary e Pulasky) e nelle scuole pubbliche (nella fattispecie, del distretto scolastico della Provincia di Harlan) viola il Primo emendamento del Bill of Rights, in quanto in contrasto con la clausola separatista nello stesso enunciata. I Dieci Comandamenti, come testi religiosi, comportano infatti per i credenti dei veri e propri doveri, che portano pertanto ad escludere che agli stessi - quali simboli religiosi "attivi" possano essere attribuiti altri significati culturali o secolari. Abstract: Il principio di laicità deve intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e 13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso (non affiggendo nelle aule crocifissi). Parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi, piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun credo. (Giudice monocratico Montanaro) La controversia tra un utente del servizio scolastico e l’amministrazione pubblica non riguarda un rapporto individuale di utenza con soggetti privati ai sensi dell’art. 33, lett. e), del d. lgs. n. 80/1998 e, pertanto, non è sottratta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, in particolare quando sia invocata l’applicazione di norme, quali sono quelle che prevedono l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che spiegano i loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti. solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del RD. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell'art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del RD. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. Posto che gli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, non sussiste fra tali disposizioni legislative e quelle regolamentari richiamate dal remittente quel rapporto di integrazione e specificazione che avrebbe consentito, secondo il remittente stesso, l'impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari. L'impugnazione delle disposizioni del testo unico si appalesa, dunque, come il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente norme regolamentari che, prive di forza di legge, non possono costituire oggetto di un sindacato di legittimità costituzionale. Abstract: Nella attuale realtà sociale, si può sostenere che il crocifisso debba essere considerato, oltre che come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, anche quale segno altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e quindi anche laicità dello Stato, che caratterizza la nostra Carta costituzionale. In altri termini, i valori di libertà hanno molte radici; una di queste è indubbiamente costituita dal cristianesimo. Sarebbe pertanto sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cattolica. Il segno della croce quindi va considerato - nella sua collocazione scolastica - anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo - che ne costituiscono le fondamenta e l’architrave - sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano. Pertanto, il crocifisso inteso sia come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile - oltre che, per i motivi sopra esposti, quale espressione di alcuni principi laici della comunità, può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto segno non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano. Non può invocarsi l'istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale. E' evidente, infatti, che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la imparzialità e serenità del giudizio stesso. (Adel Smith a processo per vilipendio) Abstract: La decisione da parte di un magistrato di astenersi dal tenere udienze per la presenza del crocifisso in aula integra gli estremi del reato di omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p.. Il mancato espletamento della funzione giurisdizionale, infatti, non può essere legittimato da un preteso bilanciamento - ed ancora meno dal prevalere - delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà religiosa o di coscienza sul dovere di adempimento delle funzioni proprie della magistratura. L'obbligo di esercizio di queste ultime deve dunque essere assolto in via primaria ed il rifiuto ripetutamente manifestato nei confronti dell'espletamento delle stesse deve pertanto ritenersi illegittimo. “È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano”. Caso Lautsi c. Italia « La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire ». Lautsi c. Italia La presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di educare ed istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche… Prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule di tali scuole si attribuisce alla religione di maggioranza del paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia, questo non è di per sé sufficiente ad integrare un tentativo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a stabilire un inadempimento delle prescrizioni di cui all’art. 2 del Protocollo n. 1. Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo e questo aspetto è particolarmente rilevante con riguardo specificamente al principio di neutralità. Non ci sono del resto elementi sufficienti per attestare l’eventuale condizionamento su giovani persone le cui convinzioni non sono ancora definite. D’altra parte, non si potrebbe attribuire a tale simbolo una influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la partecipazione ad attività religiose.