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“I valori richiamati (artt. 3 e 19) concorrono, con
altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a
strutturare il principio supremo della laicità dello
Stato, che é uno dei profili della forma di Stato
delineata nella Carta costituzionale della
Repubblica.
Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2,
3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non
indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della
libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale”

Art. 2. - La Francia è una Repubblica
indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa
assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a
tutti i cittadini senza distinzione di origine, di
razza o di religione. Essa rispetta tutte le
credenze.

Art. 2: La Repubblica di Turchia è uno Stato
democratico, laico e sociale

Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the
free exercise thereof;
Abstract: La laicità dello Stato si riassume in un
obbligo di neutralità che impone allo Stato di
astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi
considerazione confessionale, suscettibile di
compromettere la libertà dei cittadini in una
società pluralista. L'esposizione del crocifisso
nelle aule delle scuole elementari non
adempie alle esigenze di neutralità previste
dall'articolo 27 cpv 3 della Costituzione.

Il diritto di libertà religiosa garantito dalla
Legge fondamentale non assicura soltanto la
facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si
esprime il credo di appartenenza, ma anche
la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai
simboli implicati nell'esercizio del culto
medesimo.

Caso Montagnana.
E’ inammissibile il ricorso proposto dalla UAAR
tendente ad ottenere la rimozione dei
crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio
delle operazioni di voto in quanto le leggi
vigenti e la Costituzione non prevedono alcun
divieto di esposizione del crocifisso e di
oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici
pubblici in genere, con ciò lasciando
intendere che il Ministero non è tenuto ad
adottare particolari disposizioni per la
rimozione di tali oggetti.

Infatti, secondo i principi stabiliti dalla
Costituzione in tema di liberta’ religiosa,
come interpretati dalla Corte costituzionale,
non sussiste un obbligo né un divieto circa
l’esposizione del crocifisso negli uffici
pubblici in genere.
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF KENTUCKY,
et al. versus MCCREARY COUNTY, KENTUCKY, et
al.

Abstract: L’esposizione dei Dieci Comandamenti
nei palazzi di giustizia (nel caso in esame, delle
Province di McCreary e Pulasky) e nelle scuole
pubbliche (nella fattispecie, del distretto scolastico
della Provincia di Harlan) viola il Primo
emendamento del Bill of Rights, in quanto in
contrasto con la clausola separatista nello stesso
enunciata. I Dieci Comandamenti, come testi
religiosi, comportano infatti per i credenti dei veri e
propri doveri, che portano pertanto ad escludere
che agli stessi - quali simboli religiosi "attivi" possano essere attribuiti altri significati culturali o
secolari.

Abstract: Il principio di laicità deve intendersi quale
salvaguardia del pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte
costituzionale 203/89 e 13/1991), che può realizzarsi solo se
l’istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al
fenomeno religioso (non affiggendo nelle aule crocifissi).
Parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe
l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre
religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di
fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la
mancata esposizione di simboli religiosi, piuttosto che
attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro non
potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e
comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di
color che non hanno alcun credo. (Giudice monocratico
Montanaro)

La controversia tra un utente del servizio
scolastico e l’amministrazione pubblica non
riguarda un rapporto individuale di utenza
con soggetti privati ai sensi dell’art. 33, lett.
e), del d. lgs. n. 80/1998 e, pertanto, non è
sottratta alla giurisdizione amministrativa
esclusiva, in particolare quando sia invocata
l’applicazione di norme, quali sono quelle che
prevedono l’affissione del crocifisso nelle
aule scolastiche, che spiegano i loro effetti
verso una platea indifferenziata di soggetti.

solleva questione di legittimità costituzionale
degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n.
297, come specificati rispettivamente dall'art.
119 del RD. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e
dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella
parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi
delle aule scolastiche e dell'art. 676 del d. lgs. 16
aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la
vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del
RD. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all'art.
118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento
al principio della laicità dello Stato e, comunque,
agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Posto che gli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 si limitano a disporre l'obbligo a
carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, non
sussiste fra tali disposizioni legislative e quelle
regolamentari richiamate dal remittente quel rapporto
di integrazione e specificazione che avrebbe consentito,
secondo il remittente stesso, l'impugnazione delle
disposizioni legislative “come specificate” dalle norme
regolamentari. L'impugnazione delle disposizioni del
testo unico si appalesa, dunque, come il frutto di un
improprio trasferimento su disposizioni di rango
legislativo di una questione di legittimità concernente
norme regolamentari che, prive di forza di legge, non
possono costituire oggetto di un sindacato di legittimità
costituzionale.

Abstract: Nella attuale realtà sociale, si può
sostenere che il crocifisso debba essere
considerato, oltre che come simbolo di
un’evoluzione storica e culturale, e quindi
dell’identità del nostro popolo, anche quale
segno altresì di un sistema di valori di libertà,
eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa
e quindi anche laicità dello Stato, che caratterizza
la nostra Carta costituzionale. In altri termini, i
valori di libertà hanno molte radici; una di queste
è indubbiamente costituita dal cristianesimo.

Sarebbe pertanto sottilmente paradossale escludere
un segno cristiano da una struttura pubblica in nome
di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti
lontane proprio nella religione cattolica. Il segno della
croce quindi va considerato - nella sua collocazione
scolastica - anche come simbolo religioso del
cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità, ma
nella misura in cui i suoi valori fondanti di
accettazione e rispetto del prossimo - che ne
costituiscono le fondamenta e l’architrave - sono
stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello
Stato, sancendo la condivisione di alcuni principi
fondamentali della Repubblica con il patrimonio
cristiano.

Pertanto, il crocifisso inteso sia come simbolo
di una particolare storia, cultura e identità
nazionale - elemento questo
immediatamente percepibile - oltre che, per i
motivi sopra esposti, quale espressione di
alcuni principi laici della comunità, può
essere legittimamente collocato nelle aule
della scuola pubblica, in quanto segno non
solo non contrastante ma addirittura
affermativo e confermativo del principio della
laicità dello Stato repubblicano.

Non può invocarsi l'istituto della rimessione del
processo per scongiurare un pericolo di parzialità
del giudice o di turbamento del giudizio, quando
la situazione che asseritamente genera quel
pericolo ha dimensione nazionale. E' evidente,
infatti, che in tal caso anche la translatio iudicii
non sarebbe in grado di rimuovere o evitare
quella stessa situazione che si assume
pregiudizievole per la imparzialità e serenità del
giudizio stesso. (Adel Smith a processo per
vilipendio)

Abstract: La decisione da parte di un magistrato di
astenersi dal tenere udienze per la presenza del
crocifisso in aula integra gli estremi del reato di
omissione di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p.. Il
mancato espletamento della funzione giurisdizionale,
infatti, non può essere legittimato da un preteso
bilanciamento - ed ancora meno dal prevalere - delle
esigenze discendenti dalla legittima tutela della
libertà religiosa o di coscienza sul dovere di
adempimento delle funzioni proprie della
magistratura. L'obbligo di esercizio di queste ultime
deve dunque essere assolto in via primaria ed il
rifiuto ripetutamente manifestato nei confronti
dell'espletamento delle stesse deve pertanto ritenersi
illegittimo.

“È evidente che il crocifisso è esso stesso un
simbolo che può assumere diversi significati
e servire per intenti diversi; innanzitutto per il
luogo ove è posto.
In un luogo di culto il crocifisso è
propriamente ed esclusivamente un “simbolo
religioso”, in quanto mira a sollecitare
l’adesione riverente verso il fondatore della
religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola,
destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso
potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati
valori religiosi, ma per credenti e non credenti la
sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un
significato non discriminatorio sotto il profilo
religioso, se esso è in grado di rappresentare e di
richiamare in forma sintetica immediatamente
percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo)
valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei
valori che soggiacciono ed ispirano il nostro
ordine costituzionale, fondamento del nostro
convivere civile.

In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un
orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è
proprio, una funzione simbolica altamente educativa,
a prescindere dalla religione professata dagli alunni.
Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad
esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo
adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza,
di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona,
di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua
libertà, di autonomia della coscienza morale nei
confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto
di ogni discriminazione, che connotano la civiltà
italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé
tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo
italiano, soggiacciono ed emergono dalle
norme fondamentali della nostra Carta
costituzionale, accolte tra i “Principi
fondamentali” e la Parte I della stessa, e,
specificamente, da quelle richiamate dalla
Corte costituzionale, delineanti la laicità
propria dello Stato italiano”.


Caso Lautsi c. Italia
« La Cour estime que l'exposition obligatoire
d'un symbole d'une confession donnée dans
l'exercice de la fonction publique
relativement à des situations spécifiques
relevant du contrôle gouvernemental, en
particulier dans les salles de classe, restreint
le droit des parents d'éduquer leurs enfants
selon leurs convictions ainsi que le droit des
enfants scolarisés de croire ou de ne pas
croire ».



Lautsi c. Italia
La presenza di un simbolo religioso, quale il
crocifisso, nelle scuole pubbliche non viola il
diritto dei genitori di educare ed istruire i figli
secondo le proprie convinzioni religiose e
filosofiche…
Prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule
di tali scuole si attribuisce alla religione di
maggioranza del paese una visibilità
preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia,
questo non è di per sé sufficiente ad integrare un
tentativo di indottrinamento da parte dello Stato
convenuto e a stabilire un inadempimento delle
prescrizioni di cui all’art. 2 del Protocollo n. 1.

Il crocifisso appeso al muro è un simbolo
essenzialmente passivo e questo aspetto è
particolarmente rilevante con riguardo
specificamente al principio di neutralità. Non ci
sono del resto elementi sufficienti per attestare
l’eventuale condizionamento su giovani persone
le cui convinzioni non sono ancora definite.
D’altra parte, non si potrebbe attribuire a tale
simbolo una influenza sugli alunni comparabile a
quella che può avere una lezione o la
partecipazione ad attività religiose.