Excursus storico-legislativo del Servizio Sanitario Nazionale italiano

08.03.2013 - 2°Workshop semestrale per il mondo assicurativo
ASSICURARE I MEDICI E LA SANITÀ È ANCORA POSSIBILE?
Approfondimenti con gli esperti alla luce della Legge “Balduzzi” e della recente sentenza della Cassazione n.268/2013
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
OSPEDALIERA
Dott.ssa Francesca Mobilia
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
“Se la medicina vuole raggiungere pienamente i propri
fini, essa deve entrare nell’ampia vita politica del suo
tempo, e deve indicare tutti gli ostacoli che impediscono
il normale completamento del ciclo vitale […] la medicina
è una scienza sociale, e la politica è una medicina su
larga scala.”
Rudolph Virchow, 1888
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
PRIMA RIFORMA SANITARIA:
• Legge n. 833/1978: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
 introduzione dell’intervento pubblico a tutela della salute consentendo l’accesso ai servizi a tutti i
cittadini, indipendentemente dallo status economico o sociale
SECONDA RIFORMA SANITARIA:
• D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni introdotte
da D.Lgs n. 517/1993
 AZIENDALIZZAZIONE SANITARIA
TERZA RIFORMA SANITARIA:
• Legge n.419/1998
 4 deleghe al Governo finalizzate alla modifica ed integrazione dei Decreti precedenti,
con completa realizzazione del processo di aziendalizzazione sanitaria
• D.Lgs n.229/1999 e succ. mod. (D.Lgs n.168/2000)
 Razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale
• D.L. n.347/2001, convertito in Legge n.405/2001 “Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria”
 FEDERALISMO SANITARIO REGIONALE
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
PRIMA RIFORMA SANITARIA:
Legge n. 833/1978: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
- Strutturazione in 3 livelli di Governo del S.S.N.
Livello nazionale (statale, centrale): organi di indirizzo (Parlamento, Consiglio dei Ministri, Ministero della Sanità, Comitato
interministeriale per la programmazione economica – C.I.O.P.E.); organi ausiliari a carattere tecnico-scientifico, con funzione di
studio, proposta, consultazione e amministrazione (Consiglio Sanitario Nazionale, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro).
per l’espletamento delle funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza
Livello Regionale (o intermedio)
sanitaria, maggiormente di tipo organizzativo, proprie o in delega dello Stato.
Livello locale (periferico, territoriale)
•Decentramento dei poteri decisionali a livello regionale e locale
•Inserimento della programmazione quale elemento di controllo della spesa sanitaria
-U.S.L.
(Unità Sanitaria Locale)
gestite da un Comitato di Gestione, coadiuvato dal
Coordinatore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ed articolate in Distretti Sanitari di Base
• Gestione degli “stabilimenti ospedalieri” (art.17), affidati alle U.S.L. in base all’ambito
territoriale di competenza
• Alle Regioni la determinazione del modello organizzativo delle strutture ospedaliere nel caso in
cui le stesse coprissero bacini d’utenza di più U.S.L.
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
SECONDA RIFORMA SANITARIA:
D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed
integrazioni introdotte da D.Lgs n. 517/1993
AZIENDALIZZAZIONE SANITARIA
• Maggiore autonomia alle Regioni  Conferenza permanente StatoRegioni
• Nascita delle Aziende Sanitarie (A.S.) e delle Aziende Ospedaliere
(A.O.), cui è riconosciuta personalità giuridica pubblica, autonomia
operativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale e
tecnica  aziende pubbliche a gestione privata
DISTINZIONE TRA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
E FUNZIONE DI PRODUZIONE
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
SECONDA RIFORMA SANITARIA:
D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed
integrazioni introdotte da D.Lgs n. 517/1993
• Sono definiti quali organi della A.S.L. (e parimenti delle A.O.) il
Direttore Generale ed il Collegio Sindacale (Collegio dei Revisori),
coadiuvati nelle loro funzioni dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Amministrativo, e ove previsto da norme regionali, dal
Direttore dei Servizi Sociali
• Articolazione dei Dirigenti Medici in I e II livello
• Accreditamento
• Finanziamento regionale sulla base del sistema D.R.G./R.O.D.
ACCREDITAMENTO
procedura per mezzo della quale sono stabiliti i criteri organizzativi e
strutturale minimi ed indispensabili perché una struttura sanitaria,
pubblica o privata, possa essere riconosciuta o possa divenire
potenziale erogatrice di prestazioni remunerate o rese per conto del
Servizio Sanitario Nazionale
N.B.: Diverso procedimento rispetto all’autorizzazione: provvedimento amministrativo
tramite il quale si rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi
soggetto pubblico e privato che risulti in possesso di requisiti minimi prestabiliti.
art. 8quater Legge n.229/1999: “Accreditamento istituzionale: 1. L'accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne
facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla
loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto
alla programmazione nazionale e regionale, la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi
di assistenza, nonché' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza
integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti,
nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo
del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative. […]”.
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
TERZA RIFORMA SANITARIA:
Legge 30 novembre 1998, n.419
quattro deleghe al governo:
• raggiungimento dell’esclusività di rapporto di lavoro della dirigenza
sanitaria, prevedendo nuove norme sul rapporto di lavoro del personale
dirigenziale
• aumento dell’età pensionabile dei dipendenti medici del S.S.N.
• ridefinizione dei requisiti per i Direttori Generali
• ricondurre la ricerca scientifica agli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
TERZA RIFORMA SANITARIA:
D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”)
- è rafforzata l’autonomia delle Regioni, ed è completato il rapporto tra i
diversi livelli territoriali (Regioni, Autonomie locali e Aziende Sanitarie) per
mezzo dell’individuazione dei compiti di programmazione e monitoraggio da
parte del Governo
Spetta alle Regioni:
• la responsabilità di gestione dell’ organizzazione dei servizi sanitari sul territorio di competenza
 PSSR – Piano Socio Sanitario Regionale
• concorrere alla costituzione del Piano Sanitario Nazionale e alla determinazione del fabbisogno
complessivo nazionale.
- Il Distretto nelle A.S. è individuato quale fondamentale livello dell’assistenza
sanitaria e strumento di coordinamento periferico  integrazione tra i servizi sociali e
sanitari e rafforzamento della rete sul territorio (Art. 3quater D.Lgs 502/1999)
- “L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie” (Art. 17bis D.Lgs 502/1999)
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
TERZA RIFORMA SANITARIA:
D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”)
- Alle Aziende è riconosciuta “[…] personalità giuridica pubblica e
autonomia imprenditoriale […]” (art 3, comma 1bis)
- Definizione dei criteri di identificazione dei L.E.A. (individuati succ. nel
DPCM. 29.11.2001), Livelli Essenziali d’Assistenza, ovvero “le prestazioni
di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale”  è
demandato ad ogni singola Regione il compito di dare attuazione ai
L.E.A. con propri provvedimenti
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
TERZA RIFORMA SANITARIA:
D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”)
Atto Aziendale
- atto di diritto privato, è strumento di organizzazione e disciplina delle Aziende,
che hanno l’obbligo di uniformare e dirigere la propria attività “[…] a criteri di
efficacia, efficienza, economicità, e sono tenute al rispetto del vincolo di
bilancio attraverso l’equilibrio tra costi e ricavi […]” (art. 3, comma 1ter D.Lgs
n.502/92)
- è adottato dal Direttore Generale dell’Azienda nel rispetto di principi e criteri
stabiliti a livello regionale (Art. 1. D.Lgs 168/2000: modifica all’art. 3, comma 1bis D.Lgs
n.502/92 e succ. mod.)
- individua, stabilisce e disciplina le attribuzioni ed i compiti dei singoli dirigenti
(tra cui Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttori di Unità
Operativa)
EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO
Riforma del titolo V della Costituzione
 art.119: autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Regioni e
Città Metropolitane
dal binomio “uguaglianza dei diritti/uniformità organizzativa”
al binomio “uniformità dei diritti essenziali/differenziazione organizzativa”
Ampliamento dell’autonomia regionale, con più ampi poteri organizzatori alle
Regioni, e potestà legislativa piena ed autonoma, in affermazione della
massima autonomia degli enti territoriali, fermi restando i principi di unicità
ed indivisibilità della Repubblica
Legge Delega del 5 maggio 2009, n.42: “Delega al governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”
Lo scopo quello di portare ad un sistema di finanziamento basato sulla
effettiva capacità fiscale del cittadino, individuando in maniera precisa
domanda ed offerta di prestazioni, ovverosia costi e fabbisogni standard, e
garantendo i livelli essenziali di assistenza
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
OSPEDALIERE
Ospedali pubblici ed equiparati
• Presidi ospedalieri
• Ospedali classificati ed assimilati
Aziende Ospedaliere (art. 4 D.lgs n.502/1992, così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 517/1993)
• Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione che siano
in possesso di almeno 3 strutture di alta specialità (D.M. del 29
gennaio 1992: “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle
strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di alta specialità”)
• Ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di
emergenza dotati del Dipartimento di Emergenza
• Presidi Ospedalieri sede prevalente di percorso formativo del
triennio clinico della facoltà di medicina
• Presidi Ospedalieri operanti in strutture di pertinenza
universitaria
Case di cura private accreditate e non accreditate
La riorganizzazione dei servizi e dell’attività ospedaliera è stata effettuata dalle
Regioni, che hanno legiferato in materia in maniera piuttosto omogenea
Particolare la scelta di Regione Lombardia: Legge Regionale dell’11 luglio
1997, n.31, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.33/2009:
netta distinzione tra
A.S.L. ed A.O.
Funzione di programmazione,
acquisto e controllo
• Identificate negli ambiti territoriali delle Province
• Istituito il dipartimento A.S.S.I. (Attività Socio-Sanitarie
Integrate)
• Attività di Prevenzione (Medicina Legale e del Lavoro)
• Gestione medicina del Territorio (M.M.G., P.L.S., Guardia
Medica)
Funzione di produzione
(diagnosi, cura, terapia e
riabilitazione)
Tutte scorporate dalla A.S.L.
POA – Piano di Organizzazione Aziendale
1. FUNZIONE PROGRAMMATORIA  Strumento per la definizione
dell’assetto organizzativo aziendale, descrive il modello tendenziale cui
l’azienda vuole allinearsi ed uniformarsi nel periodo di adozione del piano
stesso ed è elemento fondamentale per la identificazione e definizione
delle le azioni di miglioramento da porre in essere finalizzate ad efficienza
ed efficacia aziendali
Autonomia del Direttore Generale nella
responsabilità delle scelte miranti al
perseguimento e raggiungimento degli
obiettivi fissati a livello regionale
2. Strumento attraverso il quale l’Azienda descrive il contesto di
riferimento, esplicita i valori guida e delinea i rapporti con gli stakeholder.
POA – Piano di Organizzazione Aziendale
COLLEGIO SINDACALE
(O DEI REVISORI)
DIRIGENZA STRATEGICA (DI
VERTICE) AZIENDALE
IL DIRETTORE GENERALE
D.lgs n.502/1992 - art. 1quater: “Sono organi dell’azienda il Direttore Generale
e il Collegio Sindacale. Il Direttore Generale adotta l’Atto Aziendale di cui al
comma 1bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell’azienda”.
Organo monocratico, rappresentante legale dell’A.O.,
assume tutti gli atti di indirizzo e governo necessari per il
suo corretto funzionamento, che devono porsi in linea con gli
indirizzi e le direttive poste dai differenti livelli di governo e
programmazione del S.S.N., ossia definiti sia a livello statale
che regionale
È la figura che risponde dell’andamento dell’Azienda nel suo insieme,
ovverosia dell’azione gestionale complessivamente intesa, nei suoi
aspetti strategici, organizzativi ed economici (pareggio di bilancio).
RESPONSABILITÀ GESTIONALE E PER
RISULTATI (dirigenziale, manageriale)
IL DIRETTORE GENERALE
Provvedimenti di nomina dei D.G.delle A.O. e delle A.S.L. sono
adottati dalle Regioni a seguito di valutazione dei requisiti dei
candidati
(il diploma di laurea, l’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con posizione
dirigenziale, autonomia gestionale e responsabilità diretta connessa, svolta nei
dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso)
• Non vi è necessità di valutazione dei titoli, né tantomeno delle
attitudini personali  le Regioni risultano in possesso di poteri
discrezionali molto ampi nella scelta (sia essa di nomina,
conferma o revoca), espressione della “potestà d’indirizzo di
governo” nel settore sanitario.
• Non vi è obbligo di motivazione della scelta, essendo dirimente
l’attestazione dei requisiti a partire dalla valutazione
documentale dei titoli.
IL DIRETTORE GENERALE
Verifica al 18° mese dalla nomina da parte della Regione dei
risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli
obiettivi, definiti dalla Giunta Regionale, da parte del Direttore
Generale
introduzione di forme di valutazione dell’operato dei dirigenti basate
sull’analisi oggettiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti,
finalizzate alla esclusione di influenze e motivazioni di tipo politico nella
nomina, conferma o revoca dei D.G. della pubblica amministrazione
L. n.142/1990; D.Lgs n.29/1993; DLgs 80/1998
• Sistema di accesso al ruolo dirigenziale di tipo meritocratico
• Due ruoli della dirigenza: Dirigente Generale e Dirigente
• Tratti distintivi del rapporto dirigenti generali-dirigenti individuati nella
distinzione dei compiti fondata su criteri collaborativi e di specificità
professionale
IL DIRETTORE GENERALE
Legge n.145/2002 (c.d. “Legge Frattini”)
introduzione e regolamentazione del così detto “spoil system”, strumento di
origine anglosassone teso a garantire una costante corrispondenza e un
conseguente rapporto fiduciario tra classe di governo e dirigenza statale
nel diritto amministrativo  meccanismo di “rinnovo” della dirigenza pubblica in
posizione verticistica nel momento del cambio di Governo
La Legge disciplina il conferimento e la revoca dell’incarico dirigenziale, attribuendo all’atto di
conferimento la funzione di indicare in modo specifico oggetto ed obiettivi dell’incarico stesso, “con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto”;
Temporaneità dell’incarico, che “[…] non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni […]”)  cessazione automatica dell’incarico da valutazioni oggettive sui risultati ottenuti
Tentativo di esclusione della
fidelizzazione dei dirigenti agli
organi politici.... malriuscito
Abrogato dalla “Legge Brunetta” tranne
che nell’ipotesi degli incarichi apicali, in
ragione della stretta connessione di
questi con l’organo politico, necessaria
per una fedele esecuzione dei programmi
del Governo da parte della burocrazia.
IL COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI CONTABILI
Organo dell’Azienda assieme al D.G., assume le
funzioni di controllo di legittimità e regolarità
amministrativa, contabile, finanziaria, patrimoniale e
di merito dell’Azienda  funzione di verifica del
regolare andamento dell’attività di gestione
È costituito con provvedimento deliberativo del D.G.,
che provvede alla convocazione della prima seduta
dopo la nomina
IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Organo tecnico collegiale, cui fanno parte anche il D.S., il
D.A., i D.M.P, i Direttori di Dipartimento, ed
Amministrativo, svolge compiti di supporto e consulenza
alla Direzione
A norma art. 17 del D.Lgs n.229/99 è l’organismo aziendale
preposto alla realizzazione del governo clinico
“1. In ogni azienda è costituito il Collegio di Direzione, di cui il
Direttore Generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e valutazione delle attività
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria[…]
2. La Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del Direttore
Sanitario ed Amministrativo, di Direttori di Distretto, di
Dipartimento e di Presidio”.
(art.17 d.Lgs n.502/1992 e succ. mod.  art. modificato da art. 4
“Legge Balduzzi”)
D.lgs n.502/1992: “[…] il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle
proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario […]”
(Titolo I, art 3, comma 1quater);
“Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore
Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale”
(Titolo I, art 3, comma 1quinquies)
Compiti e funzioni del D.S. e del D.A. sono disciplinati dall’Atto
Aziendale del D.G. (nel rispetto dei principi e criteri stabiliti a livello
regionale)
Eterogeneità dei compiti!
dipende dalla natura, grandezza e complessità della struttura, che
influenzano l’atto aziendale adottato e dalla numerosità dei livelli
gestionali presenti nell’organizzazione (delega di funzioni)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore Amministrativo collabora con il Direttore Generale per la
definizione delle linee di indirizzo e delle priorità dell'A.O. in riferimento
alle scelte strategiche e organizzative aziendali di ambito
amministrativo.
I compiti direzionali del Direttore Amministrativo sono finalizzati al
governo dell’insieme dei servizi di supporto aziendale:
• dirige l'attività del Dipartimento Amministrativo e degli staff tecnici di
sua pertinenza;
• presiede alle attività di predisposizione degli atti di bilancio
dell'Azienda sia in ambito di previsione che di consuntivo, ed ha
l’obbligo di vigilare sulla coerenza di questi con le attività
programmate e svolte.
Servizi in staff  Affari Generali 
- Ufficio Legale
- Unità di Gestione del Rischio
- CVS
IL DIRETTORE SANITARIO
Art.3 comma 7 D.lgs n.502/1992: “Il Direttore Sanitario è un medico
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione. Il Direttore Sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di
competenza”.
RUOLO IGIENISTICO E MANAGERIALE
figura chiave del processo di organizzazione
e gestione dell’A.O., quale anello di
congiunzione tra esigenze proprie dei
processi assistenziali e finalità del
management sanitario mirante alla qualità,
sicurezza ed appropriatezza delle cure.
Nello specifico il D.S:
• è responsabile del governo clinico complessivo dell’azienda
• partecipa al governo aziendale
• concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla formazione
delle decisioni della Direzione Generale
• promuove, coordina e verifica, tramite i servizi competenti, l’applicazione delle
norme in materia di igiene
• presiede il Comitato Etico Aziendale e ne cura gli adempimenti e partecipa ad
altre commissioni o le presiede
• elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria
aziendale;
• definisce modelli organizzativi delle strutture sanitarie e ne promuove
l’adozione
• collabora al controllo di gestione dell’azienda
• promuove il processo di valutazione di tecnologie sanitarie (technology medical
assessment) e ne verifica l’applicazione
• promuove il processo di valutazione del rischio clinico e la sua gestione (risk
clinical management), attivando le strategie necessarie per la sua riduzione;
• promuove l’adozione di processi clinici basati sulle evidenze (evidence based
medicine)
• definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse umane e
tecnico-strumentali
La Direzione Sanitaria Aziendale, vertice della direzione dei servizi sanitari
all’interno delle A.O., ed il Direttore Sanitario Aziendale nello specifico,
svolgono un ruolo cruciale nel meccanismo della clinical governance, ponendosi
quale tramite tra il sapere ed il fare manageriale, la cultura organizzativa e
quella clinica e tecnico-professionale
COMPITI:
• Sviluppo del piano attuativo del sistema di governo clinico, facilitandone
diffusione e radicamento all’interno dell’Azienda, tramite individuazione ed
attuazione di percorsi clinici ed assistenziali, sulla scorta di valutazioni sia
di tipo economico-finanziario che di appropriatezza delle prestazioni
(formulazione di direttive ed indirizzi)
• Messa in atto di misure di controllo e valutazione sistemica, monitoraggio e
feedback (per. es. audit clinici)
• Pianificazione e programmazione delle misure correttive
RESPONSABILITÀ GESTIONALE
IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO
in staff alla Direzione Sanitaria
concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera
sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario, assicurando la
continuità assistenziale con i servizi territoriali
è corresponsabile del governo clinico del presidio
svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica
nei confronti dei Direttori di Dipartimento, delle strutture
complesse e delle strutture semplici di dipartimento,
promuovendo l’integrazione delle medesime sia all’interno del
presidio che per ciò che concerne l’attività sul territorio.
IL DIPARTIMENTO CLINICO
Organizzazione integrata di Unità Operative
omogenee, affini o complementari, ciascuna con
obiettivi specifici, ma che concorrono al
perseguimento di comuni obiettivi di salute
Dipartimenti di tipo gestionale
 dotati di budget ed
autonomia tecnico-finanziaria
Dipartimenti di tipo funzionale
 in assenza di budget.
• costituiti da differenti U.O. semplici raggruppate per diagnosi (es. Dipartimento di Salute
Mentale - DSM), o per ambito di attività (Dipartimento Chirurgico, Dipartimento di Medicina
Interna, etc…), che vanno a costituire una U.O. complessa
• può anche essere struttura a carattere interaziendale (quale il Dipartimento
Interaziendale Oncologico – DIPO, rete ospedaliera composta da differenti strutture
sanitarie)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Responsabile della gestione, sia organizzativa che economicofinanziaria (nel caso in cui si sia in presenza di Dipartimento
con budget, ossia con autonomia di spesa), del Dipartimento
Ospedaliero (o sanitario)
Ha il compito di negoziare con l’amministrazione gli obiettivi
del dipartimento e, in presenza di budget, il relativo budget
Responsabilità organizzativa e gestionale
Ruolo fondamentale nella attuazione del governo clinico
LEGGE “BALDUZZI”
Art. 3bis - Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari
“1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi
relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito
della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le
necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la
prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi.
Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello
nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico”
In piena attuazione delle indicazioni Ministeriali sulla necessità di attuazione
di procedure atte alla gestione del rischio clinico
- Ministero della Salute – 2006 - “Rapporto sulla 1°rilevazione nazionale relativa agli
“aspetti assicurativi in ambito di gestione aziendale del rischio clinico”
CLINICAL RISK MANAGEMENT
Regione Lombardia, circolare n.46/2004 e D.G.R. n.VIII/7289 del 19 maggio
2008
- Gruppo di Coordinamento per l’attività di gestione del rischio:
Organismo in grado di espletare le diverse funzioni ed attività proprie di un programma di risk
management, adattate e modellate sul contesto di riferimento specifico, attraverso la valutazione
dei momenti di rischio e delle criticità più o meno latenti e la conseguente individuazione di
strumenti correttivi e preventivi
- Comitato Valutazione Sinistri:
Per minimizzare impatto economico del sinistro, agendo in stretta integrazione e collaborazione
con il gruppo di coordinamento; Obiettivo il contenimento del costo del sinistro attraverso una sua
pronta gestione, tramite:
- Raccolta dati ed analisi pronta e rapida
- Accertamento della responsabilità
- Stima del danno potenziale (medico legale)
- Allocazione adeguata delle riserve – cooperazione con il mondo assicurativo
- Integrazione delle aree amministrativa e sanitaria
- Risk Manager
- “Mappatura rischi RCT/O”
LEGGE “BALDUZZI”
Art. 4 – Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico
Modifiche al D.Lgs n.502/1992 e succ. mod.
Art. 3, comma 1quater: “[...] Sono organi dell'azienda il Direttore
Generale, il Collegio di Direzione il Collegio Sindacale”
- Collegio di Direzione ha ora potere decisionale e non consultivo
può bloccare azione amministrativa
Art. 17: composizione è definita dalla Regione “[...] in modo da
garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti
nell'azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di
funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali
[...]”
Non ci sono ancora norme attuative.... Si è in attesa di specifiche attuative rispetto al
dispositivo legislativo
“La moderna Sanità non ha bisogno di medici che
diventano manager smettendo di essere medici, ma
ha bisogno di medici che, se ed in quanto occupano
funzioni direttive ed esercitano funzioni di gestori di
risorse e non di semplici erogatori di atti medici,
acquisiscano una competenza organizzativogestionale”
O.M.S., Doc. Eur. RC 39/10