08.03.2013 - 2°Workshop semestrale per il mondo assicurativo ASSICURARE I MEDICI E LA SANITÀ È ANCORA POSSIBILE? Approfondimenti con gli esperti alla luce della Legge “Balduzzi” e della recente sentenza della Cassazione n.268/2013 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE OSPEDALIERA Dott.ssa Francesca Mobilia EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO “Se la medicina vuole raggiungere pienamente i propri fini, essa deve entrare nell’ampia vita politica del suo tempo, e deve indicare tutti gli ostacoli che impediscono il normale completamento del ciclo vitale […] la medicina è una scienza sociale, e la politica è una medicina su larga scala.” Rudolph Virchow, 1888 EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO PRIMA RIFORMA SANITARIA: • Legge n. 833/1978: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” introduzione dell’intervento pubblico a tutela della salute consentendo l’accesso ai servizi a tutti i cittadini, indipendentemente dallo status economico o sociale SECONDA RIFORMA SANITARIA: • D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni introdotte da D.Lgs n. 517/1993 AZIENDALIZZAZIONE SANITARIA TERZA RIFORMA SANITARIA: • Legge n.419/1998 4 deleghe al Governo finalizzate alla modifica ed integrazione dei Decreti precedenti, con completa realizzazione del processo di aziendalizzazione sanitaria • D.Lgs n.229/1999 e succ. mod. (D.Lgs n.168/2000) Razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale • D.L. n.347/2001, convertito in Legge n.405/2001 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” FEDERALISMO SANITARIO REGIONALE EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO PRIMA RIFORMA SANITARIA: Legge n. 833/1978: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” - Strutturazione in 3 livelli di Governo del S.S.N. Livello nazionale (statale, centrale): organi di indirizzo (Parlamento, Consiglio dei Ministri, Ministero della Sanità, Comitato interministeriale per la programmazione economica – C.I.O.P.E.); organi ausiliari a carattere tecnico-scientifico, con funzione di studio, proposta, consultazione e amministrazione (Consiglio Sanitario Nazionale, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro). per l’espletamento delle funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza Livello Regionale (o intermedio) sanitaria, maggiormente di tipo organizzativo, proprie o in delega dello Stato. Livello locale (periferico, territoriale) •Decentramento dei poteri decisionali a livello regionale e locale •Inserimento della programmazione quale elemento di controllo della spesa sanitaria -U.S.L. (Unità Sanitaria Locale) gestite da un Comitato di Gestione, coadiuvato dal Coordinatore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ed articolate in Distretti Sanitari di Base • Gestione degli “stabilimenti ospedalieri” (art.17), affidati alle U.S.L. in base all’ambito territoriale di competenza • Alle Regioni la determinazione del modello organizzativo delle strutture ospedaliere nel caso in cui le stesse coprissero bacini d’utenza di più U.S.L. EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO SECONDA RIFORMA SANITARIA: D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni introdotte da D.Lgs n. 517/1993 AZIENDALIZZAZIONE SANITARIA • Maggiore autonomia alle Regioni Conferenza permanente StatoRegioni • Nascita delle Aziende Sanitarie (A.S.) e delle Aziende Ospedaliere (A.O.), cui è riconosciuta personalità giuridica pubblica, autonomia operativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica aziende pubbliche a gestione privata DISTINZIONE TRA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E FUNZIONE DI PRODUZIONE EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO SECONDA RIFORMA SANITARIA: D.Lgs n.502/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni introdotte da D.Lgs n. 517/1993 • Sono definiti quali organi della A.S.L. (e parimenti delle A.O.) il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale (Collegio dei Revisori), coadiuvati nelle loro funzioni dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, e ove previsto da norme regionali, dal Direttore dei Servizi Sociali • Articolazione dei Dirigenti Medici in I e II livello • Accreditamento • Finanziamento regionale sulla base del sistema D.R.G./R.O.D. ACCREDITAMENTO procedura per mezzo della quale sono stabiliti i criteri organizzativi e strutturale minimi ed indispensabili perché una struttura sanitaria, pubblica o privata, possa essere riconosciuta o possa divenire potenziale erogatrice di prestazioni remunerate o rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale N.B.: Diverso procedimento rispetto all’autorizzazione: provvedimento amministrativo tramite il quale si rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato che risulti in possesso di requisiti minimi prestabiliti. art. 8quater Legge n.229/1999: “Accreditamento istituzionale: 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. […]”. EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO TERZA RIFORMA SANITARIA: Legge 30 novembre 1998, n.419 quattro deleghe al governo: • raggiungimento dell’esclusività di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, prevedendo nuove norme sul rapporto di lavoro del personale dirigenziale • aumento dell’età pensionabile dei dipendenti medici del S.S.N. • ridefinizione dei requisiti per i Direttori Generali • ricondurre la ricerca scientifica agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO TERZA RIFORMA SANITARIA: D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”) - è rafforzata l’autonomia delle Regioni, ed è completato il rapporto tra i diversi livelli territoriali (Regioni, Autonomie locali e Aziende Sanitarie) per mezzo dell’individuazione dei compiti di programmazione e monitoraggio da parte del Governo Spetta alle Regioni: • la responsabilità di gestione dell’ organizzazione dei servizi sanitari sul territorio di competenza PSSR – Piano Socio Sanitario Regionale • concorrere alla costituzione del Piano Sanitario Nazionale e alla determinazione del fabbisogno complessivo nazionale. - Il Distretto nelle A.S. è individuato quale fondamentale livello dell’assistenza sanitaria e strumento di coordinamento periferico integrazione tra i servizi sociali e sanitari e rafforzamento della rete sul territorio (Art. 3quater D.Lgs 502/1999) - “L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie” (Art. 17bis D.Lgs 502/1999) EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO TERZA RIFORMA SANITARIA: D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”) - Alle Aziende è riconosciuta “[…] personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale […]” (art 3, comma 1bis) - Definizione dei criteri di identificazione dei L.E.A. (individuati succ. nel DPCM. 29.11.2001), Livelli Essenziali d’Assistenza, ovvero “le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale” è demandato ad ogni singola Regione il compito di dare attuazione ai L.E.A. con propri provvedimenti EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO TERZA RIFORMA SANITARIA: D.Lgs n.229/1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” (Riforma-ter o “Riforma Bindi”) Atto Aziendale - atto di diritto privato, è strumento di organizzazione e disciplina delle Aziende, che hanno l’obbligo di uniformare e dirigere la propria attività “[…] a criteri di efficacia, efficienza, economicità, e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio attraverso l’equilibrio tra costi e ricavi […]” (art. 3, comma 1ter D.Lgs n.502/92) - è adottato dal Direttore Generale dell’Azienda nel rispetto di principi e criteri stabiliti a livello regionale (Art. 1. D.Lgs 168/2000: modifica all’art. 3, comma 1bis D.Lgs n.502/92 e succ. mod.) - individua, stabilisce e disciplina le attribuzioni ed i compiti dei singoli dirigenti (tra cui Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttori di Unità Operativa) EXCURSUS NORMATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO Riforma del titolo V della Costituzione art.119: autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane dal binomio “uguaglianza dei diritti/uniformità organizzativa” al binomio “uniformità dei diritti essenziali/differenziazione organizzativa” Ampliamento dell’autonomia regionale, con più ampi poteri organizzatori alle Regioni, e potestà legislativa piena ed autonoma, in affermazione della massima autonomia degli enti territoriali, fermi restando i principi di unicità ed indivisibilità della Repubblica Legge Delega del 5 maggio 2009, n.42: “Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” Lo scopo quello di portare ad un sistema di finanziamento basato sulla effettiva capacità fiscale del cittadino, individuando in maniera precisa domanda ed offerta di prestazioni, ovverosia costi e fabbisogni standard, e garantendo i livelli essenziali di assistenza ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE Ospedali pubblici ed equiparati • Presidi ospedalieri • Ospedali classificati ed assimilati Aziende Ospedaliere (art. 4 D.lgs n.502/1992, così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 517/1993) • Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione che siano in possesso di almeno 3 strutture di alta specialità (D.M. del 29 gennaio 1992: “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di alta specialità”) • Ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza dotati del Dipartimento di Emergenza • Presidi Ospedalieri sede prevalente di percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina • Presidi Ospedalieri operanti in strutture di pertinenza universitaria Case di cura private accreditate e non accreditate La riorganizzazione dei servizi e dell’attività ospedaliera è stata effettuata dalle Regioni, che hanno legiferato in materia in maniera piuttosto omogenea Particolare la scelta di Regione Lombardia: Legge Regionale dell’11 luglio 1997, n.31, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.33/2009: netta distinzione tra A.S.L. ed A.O. Funzione di programmazione, acquisto e controllo • Identificate negli ambiti territoriali delle Province • Istituito il dipartimento A.S.S.I. (Attività Socio-Sanitarie Integrate) • Attività di Prevenzione (Medicina Legale e del Lavoro) • Gestione medicina del Territorio (M.M.G., P.L.S., Guardia Medica) Funzione di produzione (diagnosi, cura, terapia e riabilitazione) Tutte scorporate dalla A.S.L. POA – Piano di Organizzazione Aziendale 1. FUNZIONE PROGRAMMATORIA Strumento per la definizione dell’assetto organizzativo aziendale, descrive il modello tendenziale cui l’azienda vuole allinearsi ed uniformarsi nel periodo di adozione del piano stesso ed è elemento fondamentale per la identificazione e definizione delle le azioni di miglioramento da porre in essere finalizzate ad efficienza ed efficacia aziendali Autonomia del Direttore Generale nella responsabilità delle scelte miranti al perseguimento e raggiungimento degli obiettivi fissati a livello regionale 2. Strumento attraverso il quale l’Azienda descrive il contesto di riferimento, esplicita i valori guida e delinea i rapporti con gli stakeholder. POA – Piano di Organizzazione Aziendale COLLEGIO SINDACALE (O DEI REVISORI) DIRIGENZA STRATEGICA (DI VERTICE) AZIENDALE IL DIRETTORE GENERALE D.lgs n.502/1992 - art. 1quater: “Sono organi dell’azienda il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. Il Direttore Generale adotta l’Atto Aziendale di cui al comma 1bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda”. Organo monocratico, rappresentante legale dell’A.O., assume tutti gli atti di indirizzo e governo necessari per il suo corretto funzionamento, che devono porsi in linea con gli indirizzi e le direttive poste dai differenti livelli di governo e programmazione del S.S.N., ossia definiti sia a livello statale che regionale È la figura che risponde dell’andamento dell’Azienda nel suo insieme, ovverosia dell’azione gestionale complessivamente intesa, nei suoi aspetti strategici, organizzativi ed economici (pareggio di bilancio). RESPONSABILITÀ GESTIONALE E PER RISULTATI (dirigenziale, manageriale) IL DIRETTORE GENERALE Provvedimenti di nomina dei D.G.delle A.O. e delle A.S.L. sono adottati dalle Regioni a seguito di valutazione dei requisiti dei candidati (il diploma di laurea, l’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con posizione dirigenziale, autonomia gestionale e responsabilità diretta connessa, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso) • Non vi è necessità di valutazione dei titoli, né tantomeno delle attitudini personali le Regioni risultano in possesso di poteri discrezionali molto ampi nella scelta (sia essa di nomina, conferma o revoca), espressione della “potestà d’indirizzo di governo” nel settore sanitario. • Non vi è obbligo di motivazione della scelta, essendo dirimente l’attestazione dei requisiti a partire dalla valutazione documentale dei titoli. IL DIRETTORE GENERALE Verifica al 18° mese dalla nomina da parte della Regione dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi, definiti dalla Giunta Regionale, da parte del Direttore Generale introduzione di forme di valutazione dell’operato dei dirigenti basate sull’analisi oggettiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, finalizzate alla esclusione di influenze e motivazioni di tipo politico nella nomina, conferma o revoca dei D.G. della pubblica amministrazione L. n.142/1990; D.Lgs n.29/1993; DLgs 80/1998 • Sistema di accesso al ruolo dirigenziale di tipo meritocratico • Due ruoli della dirigenza: Dirigente Generale e Dirigente • Tratti distintivi del rapporto dirigenti generali-dirigenti individuati nella distinzione dei compiti fondata su criteri collaborativi e di specificità professionale IL DIRETTORE GENERALE Legge n.145/2002 (c.d. “Legge Frattini”) introduzione e regolamentazione del così detto “spoil system”, strumento di origine anglosassone teso a garantire una costante corrispondenza e un conseguente rapporto fiduciario tra classe di governo e dirigenza statale nel diritto amministrativo meccanismo di “rinnovo” della dirigenza pubblica in posizione verticistica nel momento del cambio di Governo La Legge disciplina il conferimento e la revoca dell’incarico dirigenziale, attribuendo all’atto di conferimento la funzione di indicare in modo specifico oggetto ed obiettivi dell’incarico stesso, “con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto”; Temporaneità dell’incarico, che “[…] non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni […]”) cessazione automatica dell’incarico da valutazioni oggettive sui risultati ottenuti Tentativo di esclusione della fidelizzazione dei dirigenti agli organi politici.... malriuscito Abrogato dalla “Legge Brunetta” tranne che nell’ipotesi degli incarichi apicali, in ragione della stretta connessione di questi con l’organo politico, necessaria per una fedele esecuzione dei programmi del Governo da parte della burocrazia. IL COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI CONTABILI Organo dell’Azienda assieme al D.G., assume le funzioni di controllo di legittimità e regolarità amministrativa, contabile, finanziaria, patrimoniale e di merito dell’Azienda funzione di verifica del regolare andamento dell’attività di gestione È costituito con provvedimento deliberativo del D.G., che provvede alla convocazione della prima seduta dopo la nomina IL COLLEGIO DI DIREZIONE Organo tecnico collegiale, cui fanno parte anche il D.S., il D.A., i D.M.P, i Direttori di Dipartimento, ed Amministrativo, svolge compiti di supporto e consulenza alla Direzione A norma art. 17 del D.Lgs n.229/99 è l’organismo aziendale preposto alla realizzazione del governo clinico “1. In ogni azienda è costituito il Collegio di Direzione, di cui il Direttore Generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria[…] 2. La Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del Direttore Sanitario ed Amministrativo, di Direttori di Distretto, di Dipartimento e di Presidio”. (art.17 d.Lgs n.502/1992 e succ. mod. art. modificato da art. 4 “Legge Balduzzi”) D.lgs n.502/1992: “[…] il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario […]” (Titolo I, art 3, comma 1quater); “Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale” (Titolo I, art 3, comma 1quinquies) Compiti e funzioni del D.S. e del D.A. sono disciplinati dall’Atto Aziendale del D.G. (nel rispetto dei principi e criteri stabiliti a livello regionale) Eterogeneità dei compiti! dipende dalla natura, grandezza e complessità della struttura, che influenzano l’atto aziendale adottato e dalla numerosità dei livelli gestionali presenti nell’organizzazione (delega di funzioni) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il Direttore Amministrativo collabora con il Direttore Generale per la definizione delle linee di indirizzo e delle priorità dell'A.O. in riferimento alle scelte strategiche e organizzative aziendali di ambito amministrativo. I compiti direzionali del Direttore Amministrativo sono finalizzati al governo dell’insieme dei servizi di supporto aziendale: • dirige l'attività del Dipartimento Amministrativo e degli staff tecnici di sua pertinenza; • presiede alle attività di predisposizione degli atti di bilancio dell'Azienda sia in ambito di previsione che di consuntivo, ed ha l’obbligo di vigilare sulla coerenza di questi con le attività programmate e svolte. Servizi in staff Affari Generali - Ufficio Legale - Unità di Gestione del Rischio - CVS IL DIRETTORE SANITARIO Art.3 comma 7 D.lgs n.502/1992: “Il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza”. RUOLO IGIENISTICO E MANAGERIALE figura chiave del processo di organizzazione e gestione dell’A.O., quale anello di congiunzione tra esigenze proprie dei processi assistenziali e finalità del management sanitario mirante alla qualità, sicurezza ed appropriatezza delle cure. Nello specifico il D.S: • è responsabile del governo clinico complessivo dell’azienda • partecipa al governo aziendale • concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale • promuove, coordina e verifica, tramite i servizi competenti, l’applicazione delle norme in materia di igiene • presiede il Comitato Etico Aziendale e ne cura gli adempimenti e partecipa ad altre commissioni o le presiede • elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria aziendale; • definisce modelli organizzativi delle strutture sanitarie e ne promuove l’adozione • collabora al controllo di gestione dell’azienda • promuove il processo di valutazione di tecnologie sanitarie (technology medical assessment) e ne verifica l’applicazione • promuove il processo di valutazione del rischio clinico e la sua gestione (risk clinical management), attivando le strategie necessarie per la sua riduzione; • promuove l’adozione di processi clinici basati sulle evidenze (evidence based medicine) • definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse umane e tecnico-strumentali La Direzione Sanitaria Aziendale, vertice della direzione dei servizi sanitari all’interno delle A.O., ed il Direttore Sanitario Aziendale nello specifico, svolgono un ruolo cruciale nel meccanismo della clinical governance, ponendosi quale tramite tra il sapere ed il fare manageriale, la cultura organizzativa e quella clinica e tecnico-professionale COMPITI: • Sviluppo del piano attuativo del sistema di governo clinico, facilitandone diffusione e radicamento all’interno dell’Azienda, tramite individuazione ed attuazione di percorsi clinici ed assistenziali, sulla scorta di valutazioni sia di tipo economico-finanziario che di appropriatezza delle prestazioni (formulazione di direttive ed indirizzi) • Messa in atto di misure di controllo e valutazione sistemica, monitoraggio e feedback (per. es. audit clinici) • Pianificazione e programmazione delle misure correttive RESPONSABILITÀ GESTIONALE IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO in staff alla Direzione Sanitaria concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario, assicurando la continuità assistenziale con i servizi territoriali è corresponsabile del governo clinico del presidio svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei Direttori di Dipartimento, delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendo l’integrazione delle medesime sia all’interno del presidio che per ciò che concerne l’attività sul territorio. IL DIPARTIMENTO CLINICO Organizzazione integrata di Unità Operative omogenee, affini o complementari, ciascuna con obiettivi specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute Dipartimenti di tipo gestionale dotati di budget ed autonomia tecnico-finanziaria Dipartimenti di tipo funzionale in assenza di budget. • costituiti da differenti U.O. semplici raggruppate per diagnosi (es. Dipartimento di Salute Mentale - DSM), o per ambito di attività (Dipartimento Chirurgico, Dipartimento di Medicina Interna, etc…), che vanno a costituire una U.O. complessa • può anche essere struttura a carattere interaziendale (quale il Dipartimento Interaziendale Oncologico – DIPO, rete ospedaliera composta da differenti strutture sanitarie) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO Responsabile della gestione, sia organizzativa che economicofinanziaria (nel caso in cui si sia in presenza di Dipartimento con budget, ossia con autonomia di spesa), del Dipartimento Ospedaliero (o sanitario) Ha il compito di negoziare con l’amministrazione gli obiettivi del dipartimento e, in presenza di budget, il relativo budget Responsabilità organizzativa e gestionale Ruolo fondamentale nella attuazione del governo clinico LEGGE “BALDUZZI” Art. 3bis - Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari “1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico” In piena attuazione delle indicazioni Ministeriali sulla necessità di attuazione di procedure atte alla gestione del rischio clinico - Ministero della Salute – 2006 - “Rapporto sulla 1°rilevazione nazionale relativa agli “aspetti assicurativi in ambito di gestione aziendale del rischio clinico” CLINICAL RISK MANAGEMENT Regione Lombardia, circolare n.46/2004 e D.G.R. n.VIII/7289 del 19 maggio 2008 - Gruppo di Coordinamento per l’attività di gestione del rischio: Organismo in grado di espletare le diverse funzioni ed attività proprie di un programma di risk management, adattate e modellate sul contesto di riferimento specifico, attraverso la valutazione dei momenti di rischio e delle criticità più o meno latenti e la conseguente individuazione di strumenti correttivi e preventivi - Comitato Valutazione Sinistri: Per minimizzare impatto economico del sinistro, agendo in stretta integrazione e collaborazione con il gruppo di coordinamento; Obiettivo il contenimento del costo del sinistro attraverso una sua pronta gestione, tramite: - Raccolta dati ed analisi pronta e rapida - Accertamento della responsabilità - Stima del danno potenziale (medico legale) - Allocazione adeguata delle riserve – cooperazione con il mondo assicurativo - Integrazione delle aree amministrativa e sanitaria - Risk Manager - “Mappatura rischi RCT/O” LEGGE “BALDUZZI” Art. 4 – Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico Modifiche al D.Lgs n.502/1992 e succ. mod. Art. 3, comma 1quater: “[...] Sono organi dell'azienda il Direttore Generale, il Collegio di Direzione il Collegio Sindacale” - Collegio di Direzione ha ora potere decisionale e non consultivo può bloccare azione amministrativa Art. 17: composizione è definita dalla Regione “[...] in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali [...]” Non ci sono ancora norme attuative.... Si è in attesa di specifiche attuative rispetto al dispositivo legislativo “La moderna Sanità non ha bisogno di medici che diventano manager smettendo di essere medici, ma ha bisogno di medici che, se ed in quanto occupano funzioni direttive ed esercitano funzioni di gestori di risorse e non di semplici erogatori di atti medici, acquisiscano una competenza organizzativogestionale” O.M.S., Doc. Eur. RC 39/10