NOVITÀ IN CASSAZIONE IN TEMA DI LICENZIAMENTO (RITO E MERITO) CONVEGNO AGI LAZIO DEL 17-02-2016 Re l a z i o n e d e l l ’ Av v. F i l i p p o A i e l l o Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 7 MAGGIO 2013 N. 10550: il giudice di merito “dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo” Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 6 NOVEMBRE 2014 N. 23669: “La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, cosi che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto» «esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento adottato» Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 13 OTTOBRE 2015 N. 20540: «Quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit.» Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 11 FEBBRAIO 2015 N. 2692: «Non è (…) affetto da alcun errore di diritto il giudizio che riconduce all'insubordinazione lieve l'uso, contro il diretto superiore, di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa. Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il comportamento in questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (cfr. art. 36, primo comma, Cost.)». Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 13 OTTOBRE 2015 N. 20545: «La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se questi comportamenti abbiano arrecato alla società un "grave" nocumento morale o materiale. Tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l'accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dall'art.18 l. n.300 del 1970, modif. dall'art.1, comma 42, 1. 28 giugno 2012 n.92, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro» Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 2 DICEMBRE 2015 N. 24540: «la pronuncia impugnata, (…) si sottrae alle critiche formulate giacché, senza assumere a fondamento del decisum fatti diversi rispetto a quelli che definiscono il diritto azionato, ha proceduto alla DOVEROSA verifica prevista all'art.18 comma 4 1.300/70 come novellato dalla 1. n.92/12, dell'inquadramento del fatto contestato nell'ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa sulla scorta delle previsioni sancite dal contratto collettivo di settore». Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione Art. 31 del c.c.n.l. per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali: Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni; 5) licenziamento senza preavviso. La punizione di cui al punto 3 sarà inflitta al lavoratore: (…) e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto. La punizione di cui al punto 4 sarà inflitta al lavoratore: a) che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione; b) che sia trovato addormentato; c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro; d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al 1° comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità; e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3. Il licenziamento di cui al punto 5 potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4 (…) Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale? Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione CASS. 7 MAGGIO 2015 N. 9223: «in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva» Cassazione, 25 novembre 2015, n. 24157 La vicenda: licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico dichiarato illegittimo per difetto di un requisito formale del procedimento disciplinare (non trattato dall’intero organo collegiale bensì da uno solo dei suoi membri (art. 55 bis c. 4 del d.lgs. n. 165/01)) Principi: L’art. 18 St.Lav. è applicabile al pubblico impiego privatizzato le nullità c.d. virtuali rientrano nella previsione del primo comma Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 art. 1, c. 7 e 8, l. n. 92 del 2012: Le disposizioni della legge 92/2012, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri (quindi è una legge delega) per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Si introduce un procedimento di audizione sindacale preliminare all’adozione di provvedimenti ministeriali necessari per definire ambiti, modalità e tempi di armonizzazione Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 Tre posizioni in dottrina e giurisprudenza 1. Art. 18 St.lav. novellato si applica Argomento testuale art. 1, c. 7, d.lgs. 165/2001 «per quanto da esse non espressamente previsto» È prevista, dall’art. 51, c.2, d.lgs. cit., l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori «e successive modificazioni ed integrazioni» al rapporto di impiego pubblico Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 2. Art. 18 St. Lav. novellato non si applica I commi 7 e 8 dell’art. 1 del TU cit. non fanno distinzioni fra le varie norme le future iniziative normative riguardano l’armonizzazione di tutti i principi in essa espressi si applica il vecchio testo dell’art. 18 St.lav. in quanto non abrogato bensì sostituito, ergo disapplicato nel solo settore del lavoro privato (F. Carinci) Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 3. Art. 18 St. Lav. novellato si applica ma si applica sempre la reintegra argomenti testuali contenuti nell’art. 51, c. 2, d.lgs. cit.: rinvio formale, ivi presente, alla «legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni» ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. cit.: le norme sulla giustificazione del licenziamento (art. 55 quater) le norme su requisiti formali o procedimentali (dall’art. 55 all'articolo 55-octies) «costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile» Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 Siccome sono sanzionate con la nullità sia: violazioni formali che violazioni sostanziali Si applica la tutela reintegratoria piena (Art. 18, comma 1, St.lav. novellato) Non si applica la tutela decrescente prevista dai commi 4 e ss. dell’art. 18 cit. Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 CASS., 25 NOVEMBRE 2015, N. 24157 convalida quest’ultima posizione affermando «[è] innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero» applicando la reintegrazione piena per violazione di norma imperativa Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012 Interpretazione più aderente al sistema costituzionale Corte Costituzionale 24 ottobre 2008, n. 351 Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Art. 18, c. 1, cit. si applica nelle altre ipotesi di nullità (analogamente art. 2 d.lgs. 23/15) Quindi nei tre casi previsti dall’art. 1418 c.c. che contiene: nullità strutturale nullità virtuale nullità testuale Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Letture restrittive della norma: limitare la portata esclusivamente ai casi di nullità espressa contenuti nell’art. 1418, c. 3, c.c..(c.d. «nullità testuali» => nullità prevista «negli altri casi stabiliti dalla legge») la sanzione reintegratoria «piena» si applica solo in presenza di statuizioni esplicite di nullità Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Questione sulle nullità virtuali ovvero per contrarietà a norma imperativa, nell’impiego pubblico vi è la previsione espressa contenuta nell’art. 51, c.1 cit.. nell’impiego privato occorre individuare le disposizioni che contengano delle norme imperative la cui violazione conduce alla reintegrazione piena Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Art. 2 d.lgs. 23 del 2015 Non prevede un elenco delle ipotesi di nullità (come nel comma 1 dell’art. 18 St.Lav.: Maternità – Matrimonio – Motivo illecito) Prevede due ipotesi di licenziamento nullo: Discriminatorio “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” Questione: può dirsi che l’avverbio “espressamente” riduca la tutela ai casi di nullità testuale (ad.es.: Matrimonio – Maternità ecc.)? Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Dottrina (Persiani): Art. 1418, c. 1, c.c. prevede in modo inequivocabile la sanzione della nullità (ergo: espressamente) La nullità è la massima sanzione civile: sia se prevista in via generale (art. 1418 c. 1, c.c.) sia se prevista in ipotesi sintomatiche di nullità (art. 1418, c. 3, c.c.) Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav. rientrano le nullità virtuali Casi esemplificativi: (i) violazione del diritto di prosecuzione rapporto ex art. 2112 c.c. (Dir. CE 23/2001) del (ii) violazione del difesa di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare (art. 7 St. Lav.)