Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della

NOVITÀ IN CASSAZIONE IN TEMA DI
LICENZIAMENTO (RITO E MERITO)
CONVEGNO AGI LAZIO DEL 17-02-2016
Re l a z i o n e
d e l l ’ Av v. F i l i p p o A i e l l o
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
CASS. 7 MAGGIO 2013 N. 10550:
 il giudice di merito “dovrà applicare uno dei
possibili sistemi sanzionatori conseguenti
alla qualificazione del fatto (giuridico) che
ha determinato il provvedimento espulsivo”
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
 CASS. 6 NOVEMBRE 2014 N. 23669:
“La reintegrazione trova ingresso in relazione
alla verifica della sussistenza/insussistenza del
fatto materiale posto a fondamento del
licenziamento, cosi che tale verifica si risolve e si
esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello
stesso fatto»
 «esula dalla fattispecie che è alla base della
reintegrazione ogni valutazione attinente al
profilo della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità del comportamento adottato»

Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
 CASS. 13 OTTOBRE 2015 N. 20540:
«Quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il
Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato",
abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo
del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna
sanzione, restando estranea al caso presente la diversa
questione della proporzione tra fatto sussistente e di
illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6
novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di
insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole la
completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua
insussistenza materiale e dà perciò luogo alla
reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit.»
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
 CASS. 11 FEBBRAIO 2015 N. 2692:
«Non è (…) affetto da alcun errore di diritto il giudizio che
riconduce all'insubordinazione lieve l'uso, contro il diretto
superiore, di parole offensive e volgari da parte di un
lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza
contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione
lavorativa. Considerato che il contratto collettivo parifica
all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento,
gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il
danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di
proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il
comportamento in questione, certamente illecito, alla più grave delle
sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il
lavoratore e la sua famiglia (cfr. art. 36, primo comma, Cost.)».
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
 CASS. 13 OTTOBRE 2015 N. 20545:
«La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se
questi comportamenti abbiano arrecato alla società
un "grave" nocumento morale o materiale. Tale
nocumento grave è parte integrante della
fattispecie di illecito disciplinare in questione onde
l'accertamento della sua mancanza determina
quella insussistenza del fatto addebitato al
lavoratore, prevista dall'art.18 l. n.300 del 1970, modif.
dall'art.1, comma 42, 1. 28 giugno 2012 n.92, quale
elemento costitutivo del diritto al ripristino del
rapporto di lavoro»
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
CASS. 2 DICEMBRE 2015 N. 24540:
«la pronuncia impugnata, (…) si sottrae alle
critiche formulate giacché, senza assumere a
fondamento del decisum fatti diversi rispetto a quelli
che definiscono il diritto azionato, ha proceduto alla
DOVEROSA verifica prevista all'art.18 comma 4
1.300/70 come novellato dalla 1. n.92/12,
dell'inquadramento
del
fatto
contestato
nell'ambito delle condotte punibili con sanzione
conservativa sulla scorta delle previsioni
sancite dal contratto collettivo di settore».
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
Art. 31 del c.c.n.l. per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali:
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a
seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: 1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; 4) sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni; 5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3 sarà inflitta al lavoratore:
(…)
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4 sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del
locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al 1° comma del presente
articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3.
Il licenziamento di cui al punto 5 potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze
relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in
qualunque delle mancanze di cui al punto 4 (…)
Ordine di reintegrazione: sanzione protettiva o ipotesi residuale?
Il ruolo della contrattazione collettiva nella selezione della sanzione
 CASS. 7 MAGGIO 2015 N. 9223:
«in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi
che, ove un determinato comportamento del
lavoratore, invocato dal datore di lavoro come
giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal
contratto collettivo come integrante una specifica
infrazione disciplinare cui corrisponda una
sanzione conservativa, essa possa formare oggetto
di una autonoma e più grave valutazione da parte
del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano
inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità
della sanzione espulsiva»
Cassazione, 25 novembre 2015, n. 24157
La vicenda: licenziamento disciplinare di un dipendente
pubblico dichiarato illegittimo per difetto di un requisito
formale del procedimento disciplinare (non trattato
dall’intero organo collegiale bensì da uno solo dei suoi
membri (art. 55 bis c. 4 del d.lgs. n. 165/01))
Principi:
 L’art. 18 St.Lav. è applicabile al pubblico impiego
privatizzato
 le nullità c.d. virtuali rientrano nella previsione
del primo comma
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
 art. 1, c. 7 e 8, l. n. 92 del 2012:
 Le disposizioni della legge 92/2012, per quanto da esse
non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri (quindi è una legge delega) per la regolazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

Si introduce un procedimento di audizione sindacale
preliminare all’adozione di provvedimenti ministeriali
necessari per definire ambiti, modalità e tempi di
armonizzazione
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
Tre posizioni in dottrina e giurisprudenza
1. Art. 18 St.lav. novellato si applica
 Argomento testuale art. 1, c. 7, d.lgs. 165/2001
«per quanto da esse non espressamente previsto»
 È prevista, dall’art. 51, c.2, d.lgs. cit., l’applicazione
dello Statuto dei Lavoratori «e successive
modificazioni ed integrazioni» al rapporto di
impiego pubblico
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
2. Art. 18 St. Lav. novellato non si applica
 I commi 7 e 8 dell’art. 1 del TU cit. non fanno
distinzioni fra le varie norme
 le
future iniziative normative riguardano
l’armonizzazione di tutti i principi in essa espressi
 si applica il vecchio testo dell’art. 18 St.lav. in
quanto non abrogato bensì sostituito, ergo
disapplicato nel solo settore del lavoro privato (F.
Carinci)
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
3. Art. 18 St. Lav. novellato si applica ma si
applica sempre la reintegra
 argomenti testuali contenuti nell’art. 51, c. 2, d.lgs. cit.: rinvio formale,
ivi presente, alla «legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni»
 ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. cit.:
 le norme sulla giustificazione del licenziamento (art. 55 quater)
 le norme su requisiti formali o procedimentali (dall’art. 55 all'articolo
55-octies)
«costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile»
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
Siccome sono sanzionate con la nullità sia:
 violazioni formali
che
 violazioni sostanziali
Si applica la tutela reintegratoria piena (Art. 18,
comma 1, St.lav. novellato)
Non si applica la tutela decrescente prevista dai
commi 4 e ss. dell’art. 18 cit.
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
CASS., 25 NOVEMBRE 2015, N. 24157 convalida
quest’ultima posizione
 affermando «[è] innegabile che il nuovo testo
dell'art. 18 legge n. 300/70, come novellato
dall'art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione
ratione temporis al licenziamento per cui è
processo e ciò a prescindere dalle iniziative
normative di armonizzazione previste dalla legge
cd. Fornero»
 applicando la reintegrazione piena per violazione di norma
imperativa
Applicabilità al pubblico impiego dell’art. 18 St.Lav. nel testo
novellato dall’art. 1, c. 42, della legge n. 92/2012
Interpretazione più aderente al sistema costituzionale
Corte Costituzionale 24 ottobre 2008,
n. 351
Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Art. 18, c. 1, cit. si applica nelle altre ipotesi di nullità
(analogamente art. 2 d.lgs. 23/15)
Quindi nei tre casi previsti dall’art. 1418 c.c. che contiene:
 nullità strutturale
 nullità virtuale
 nullità testuale
Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Letture restrittive della norma:
 limitare la portata esclusivamente ai casi di nullità espressa
contenuti nell’art. 1418, c. 3, c.c..(c.d. «nullità testuali» =>
nullità prevista «negli altri casi stabiliti dalla legge»)
 la sanzione reintegratoria «piena» si applica solo in
presenza di statuizioni esplicite di nullità
Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Questione sulle nullità virtuali ovvero per contrarietà a
norma imperativa,
 nell’impiego pubblico vi è la previsione espressa contenuta
nell’art. 51, c.1 cit..
 nell’impiego privato occorre individuare le disposizioni che
contengano delle norme imperative la cui violazione
conduce alla reintegrazione piena
Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Art. 2 d.lgs. 23 del 2015
 Non prevede un elenco delle ipotesi di nullità (come nel comma 1
dell’art. 18 St.Lav.: Maternità – Matrimonio – Motivo illecito)
 Prevede due ipotesi di licenziamento nullo:


Discriminatorio
“altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”
Questione: può dirsi che l’avverbio “espressamente” riduca la
tutela ai casi di nullità testuale (ad.es.: Matrimonio –
Maternità ecc.)?
Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Dottrina (Persiani):
 Art. 1418, c. 1, c.c. prevede in modo inequivocabile la
sanzione della nullità (ergo: espressamente)
 La nullità è la massima sanzione civile:
sia se prevista in via generale (art. 1418 c. 1, c.c.)
 sia se prevista in ipotesi sintomatiche di nullità (art. 1418,
c. 3, c.c.)

Fra le ipotesi di nullità di cui al comma 1 dell’art. 18 St.Lav.
rientrano le nullità virtuali
Casi esemplificativi:
(i) violazione
del diritto di prosecuzione
rapporto ex art. 2112 c.c. (Dir. CE 23/2001)
del
(ii) violazione del difesa di difesa nell’ambito del
procedimento disciplinare (art. 7 St. Lav.)