5As
Nichol, Silvia, Rosa, Coumba
COS’È LA CONSULTA?
La CONSULTA è un consiglio di più persone
riunite per discutere e decidere su
questioni private o pubbliche di particolare
importanza.
In Italia la consulta è la
Corte Costituzionale.
ART. 73
TESTO VIGENTE
LE LEGGI SONO PROMULGATE
DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ENTRO UN MESE
DALL’APPROVAZIONE
TESTO DOPO LA
RIFORMA
LE LEGGI SONO PROMULGATE
DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ENTRO UN MESE
DALL’APPROVAZIONE
LE LEGGI CHE DISCIPLINANO
L’ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA
POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE,
PRIMA DELLA LORO
PROMULGAZIONE, AL GIUDIZIO
PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DA PARTE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE …
ART. 134
TESTO VIGENTE
TESTO DOPO LA
RIFORMA
LA CORTE COSTITUZIONALE
GIUDICA:
LA CORTE COSTITUZIONALE
GIUDICA:
SULLE CONTROVERSIE
RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLE LEGGI
E DEGLI ATTI, AVENTI FORZA DI
LEGGE, DELLO STATO E DELLE
REGIONI;
IDENTICO
SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
TRA I POTERI DELLO STATO E SU
QUELLI TRA LO STATO E LE
REGIONI, E TRA LE REGIONI;
IDENTICO
ART. 134
TESTO VIGENTE
SULLE ACCUSE PROMOSSE
CONTRO IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, A NORMA DELLA
COSTITUZIONE.
TESTO DOPO LA
RIFORMA
IDENTICO
LA CORTE COSTITUZIONALE
GIUDICA ALTRESÌ LA LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLE LEGGI CHE
DISCIPLINANO L’ELEZIONE DEI
MEMBRI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 73, SECONDO
COMMA.
ART. 135
TESTO VIGENTE
LA CORTE COSTITUZIONALE È
COMPOSTA DI QUINDICI GIUDICI
NOMINATI PER UN TERZO DAL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, PER UN TERZO
DAL PARLAMENTO IN SEDUTA
COMUNE E PER UN TERZO
DALLE SUPREME
MAGISTRATURE ORDINARIA ED
AMMINISTRATIVE.
TESTO DOPO LA
RIFORMA
LA CORTE COSTITUZIONALE È
COMPOSTA DA QUINDICI
GIUDICI, DEI QUALI UN TERZO
NOMINATI DAL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA, UN TERZO
DALLE SUPREME
MAGISTRATURE ORDINARIA ED
AMMINISTRATIVE, TRE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DUE
DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA.
ART. 135
TESTO VIGENTE
I GIUDICI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE SONO SCELTI
FRA I MAGISTRATI ANCHE A
RIPOSO DELLE GIURISDIZIONI
SUPERIORI ORDINARIA ED
AMMINISTRATIVE, I PROFESSORI
ORDINARI DI UNIVERSITÀ IN
MATERIE GIURIDICHE E GLI
AVVOCATI DOPO VENTI ANNI DI
ESERCIZIO.
TESTO DOPO LA
RIFORMA
IDENTICO
ART. 135
TESTO VIGENTE
TESTO DOPO LA
RIFORMA
I GIUDICI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE SONO
NOMINATI PER NOVE ANNI,
DECORRENTI PER CIASCUNO DI
ESSI DAL GIORNO DEL
GIURAMENTO, E NON POSSONO
ESSERE NUOVAMENTE
NOMINATI.
IDENTICO
ALLA SCADENZA DEL TERMINE IL
GIUDICE COSTITUZIONALE
CESSA DALLA CARICA E
DALL’ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI.
IDENTICO
ART. 135
TESTO VIGENTE
LA CORTE ELEGGE TRA I SUOI
COMPONENTI, SECONDO LE
NORME STABILITE DALLA
LEGGE, IL PRESIDENTE, CHE
RIMANE IN CARICA PER UN
TRIENNIO, ED È RIELEGGIBILE,
FERMI IN OGNI CASO I TERMINI
DI SCADENZA DALL’ UFFICIO DI
GIUDICE.
TESTO DOPO LA
RIFORMA
IDENTICO
ART. 135
TESTO VIGENTE
L’UFFICIO DI GIUDICE DELLA
CORTE È INCOMPATIBILE CON
QUELLO DI MEMBRO DEL
PARLAMENTO, DI UN CONSIGLIO
REGIONALE, CON L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO E CON OGNI CARICA
ED UFFICIO INDICATI DALLA
LEGGE.
TESTO DOPO LA
RIFORMA
IDENTICO
ART. 135
TESTO VIGENTE
TESTO DOPO LA
RIFORMA
NEI GIUDIZI D’ACCUSA CONTRO
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA INTERVENGONO,
OLTRE I GIUDICI ORDINARI
DELLA CORTE, SEDICI MEMBRI
TRATTI A SORTE DA UN ELENCO
DI CITTADINI AVENTI I REQUISITI
PER L’ELEGGIBILITÀ A
SENATORE, CHE IL PARLAMENTO
COMPILA OGNI NOVE ANNI
MEDIANTE ELEZIONE CON LE
STESSE MODALITÀ STABILITE
PER LA NOMINA DEI GIUDICI
ORDINARI
NEI GIUDIZI D’ACCUSA CONTRO
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA INTERVENGONO,
OLTRE I GIUDICI ORDINARI
DELLA CORTE, SEDICI MEMBRI
TRATTI A SORTE DA UN ELENCO
DI CITTADINI AVENTI I REQUISITI
PER L’ELEGGIBILITÀ A
DEPUTATO, CHE IL PARLAMENTO
COMPILA OGNI NOVE ANNI
MEDIANTE ELEZIONE CON LE
STESSE MODALITÀ STABILITE
PER LA NOMINA DEI GIUDICI
ORDINARI.
COSA CAMBIA EFFETTIVAMENTE
LE NOMINE DEI GIUDICI DELLA CONSULTA
I 5 GIUDICI DELLA CONSULTA NON SARANNO PIÙ ELETTI
DAL PARLAMENTO RIUNITO IN SEDUTA COMUNE MA
VERRANNO SCELTI SEPARATAMENTE DALLE DUE CAMERE.
AL SENATO NE SPETTERANNO DUE E ALLA CAMERA TRE.
PER LA LORO ELEZIONE È RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI
DUE TERZI DEI COMPONENTI PER I PRIMI DUE SCRUTINI,
MENTRE DAGLI SCRUTINI SUCCESSIVI È SUFFICIENTE LA
MAGGIORANZA DEI TRE QUINTI.
COSA CAMBIA EFFETTIVAMENTE
FUNZIONI
OLTRE ALLE FUNZIONI GIÀ PREVISTE NEL TESTO
COSTITUZIONALE VIGENTE, VIENE AGGIUNTA UNA NUOVA
FUNZIONE:
LE LEGGI ELETTORALI, PRIMA DELLA PROMULGAZIONE
POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE AL GIUDIZIO PREVENTIVO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU RICORSO DI ALMENO
UN QUARTO DEI COMPONENTI DELLA CAMERA O DI
ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL SENATO
VOTARE SI
PERCHÉ IL GIUDIZIO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITÀ DI
UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE ASSICURA LA PIENA
LEGITTIMITÀ DEI DEPUTATI ELETTI, ESCLUDENDO OGNI
POSSIBILE DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ DELLE NORME
ELETTORALI UTILIZZATE.
VOTARE SI
LA NOMINA DEI 3 GIUDICI DA PARTE DELLA CAMERA POTRÀ
ESSERE PIÙ RAPIDA, PERCHÉ DAL QUARTO SCRUTINIO
SARÀ PIÙ FACILE RAGGIUNGERE LA RICHIESTA
MAGGIORANZA DEI 3/5 DEI COMPONENTI.
VOTARE NO
GARANTISCE L'EQUILIBRIO TRA I POTERI
COSTITUZIONALI?
NO, PERCHÉ METTE GLI ORGANI DI GARANZIA
(PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CORTE
COSTITUZIONALE) IN MANO ALLA “FALSA” MAGGIORANZA
PRODOTTA DAL PREMIO (ITALICUM)
VOTARE NO
SPROPORZIONE TRA LA CONSISTENZA DELLA
RAPPRESENTANZA POPOLARE DI CIASCUNA CAMERA E IL
NUMERO DEI GIUDICI COSTITUZIONALI ELETTI DALLA
CAMERA(3) E DAL SENATO(2)
VOTARE NO
IL GIUDIZIO PREVENTIVO VIENE RICHIESTO ENTRO 10
GIORNI DALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE
E LA CORTE COSTITUZIONALE DEVE PRONUNCIARSI
ENTRO SOLI 30 GIORNI.
VOTARE NO
I TRE GIUDICI NOMINATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
POSSONO ESSERE SCELTI DALLA SOLA MAGGIORANZA
POLITICA CHE DISPONE DI 340 SEGGI (SU 630) PER
EFFETTO DELL’ITALICUM.
Grazie per l’attenzione
5As
Nichol
Silvia
Rosa
Coumba