La Riscossione delle entrate
dopo la delega fiscale
Cosenza, 11 dicembre 2014
Cristina Carpenedo (Funzionario Responsabile Entrate Tributarie e
Patrimoniali del Comune di Jesolo (VE) - Componente Osservatorio
Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)
Aggiornato al 7 dicembre 2014
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014
Art. 10 comma 1 lettera c)
Riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di rivedere la normativa
vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della
disciplina dell'ingiunzione
di pagamento
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della riscossione
locale;
la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita',
adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita' e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da
parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo
 l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di
affidamento o di servizio,
l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita
con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo
parametro;
2
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014
Art. 10 comma 1 lettera c)
 individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per
rafforzare all'interno degli enti loc3ali le strutture e le competenze specialistiche
necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle
strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione
associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali
preposte alla riscossione e alla gestione delle
entrate in regime di
affidamento diretto;
 prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre
entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente
partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione
interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla
trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e
delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
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POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE
IL D.L. 248/2007 MILLEPROROGHE – ART. 36
La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a
potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le
disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in
cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;
b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva e'
affidata agli agenti della riscossione
Nel richiamare il ricorso all’ingiunzione si recepisce anche la possibilità si
semplificazione del procedimento mediante l’applicazione delle disposizioni del Titolo
II del DPR 602/73 Il riferimento è all’articolo 4 comma 2 sexies dl 209/2002 legge
265/2002
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LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE
FINO AL 31 DICEMBRE 2014
DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter come sostituito dal dl 69/2013 articolo
53 e legge 147/2013 art. 1 comma 610
10. "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina
delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante
istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le
attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2014.“
DDL STABILITA’ 2015 PREVEDE PROROGA FINO AL 2015
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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
SISTEMA EQUITALIA
DL 203/005 ARTICOLO 3: AFFIDA LA FUNZIONE PUBBLICA DI
RISCOSSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITA COM
UNA SOCIETA’ PUBBLICA
RISCOSSIONE SPA OGGI EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA +
SCORPORATE
FASE TRANSITORIA DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA’ ESISTENTI CHE
DOVEVA CONCLUDERSI AL 31.12. 2010 PER POI DARE VITA A UN
REGIME CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA
EQUITALIA NORD
EQUITALIA CENTRO
EQUITALIA SUD
EQUITALIA SPA
EQUITALIA GIUSTIZIA
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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
SOCIETA’ SCORPORATE
La lettera a) del comma 24 stabilisce che “fino al 31 dicembre 2010 ed
in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette
attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda,
se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo, in presenza
dei quali, tale iscrizione avviene di diritto”.
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e'
effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo
sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7
PROROGA DELLA RISCOSSIONE
PROROGA EQUITALIA
“fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai
sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le
attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione
S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7,
fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”.
Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione
dell'ente creditore"
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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
LA PROROGA DEI CONTRATTI
Fino al 31 dicembre 2010 “possono essere prorogati i contratti in
corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all’albo con l’intento di
evitare disparità di trattamento e posizioni di favore per le società
partecipate da Equitalia spa assistite da proroga automatica degli
affidamenti
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La proroga degli affidamenti
automatica e su base volontaria
La proroga delle attività in regime di continuità rispetto al sistema delle
concessioni ministeriali ante 1 ottobre 2006, è automatica e non necessità
dell’adozione di alcun atto
La proroga riguardante i contratti derivanti da affidamenti su base volontaria,
nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (esempio, concessione
imposta pubblicità), deve essere accompagnata dall’adozione di uno
specifico atto.
10
LE NORME DI PROROGA
Queste disposizioni riconoscono la cosiddetta proroga ex lege delle attività gestite,
prima della riforma, dal concessionario ministeriale. La data ultima era fissata al
31.12.2010, prorogata al 31.12.2011 dalla tabella 1 allegata al DL 225/2010, riga 53,
disposizione da coordinare con l’art. 1 che fissa la proroga dei commi 24, 25 e 25 bis
dell’art. 3 DL 203/2005 al 31.12.2011 solamente a condizione che, con successivo
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo disponga in tal
senso entro il 31 marzo 2011. La proroga fu poi estesa al 31.12.2011 per effetto de
DPCM del 25 marzo 2011.
Il comma 13 novies dell’articolo 10 della manovra Monti agisce sugli stessi commi
prorogando di un ulteriore anno, fino al 31.12.2012, i termini contenuti nei commi 24,
25 e 25 bis dell’articolo 3.
Dl 174/2012, art. 9 comma 4: fino al 30 giugno 2013
DL 35/2013 come modificato dal DL 69/2013
Legge 147/2013 Art. 1 comma 610 al 31.12.2014
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LE NORME DI PROROGA
I CONTRATTI IN ESSERE
imposta pubblicita’ – osap:
utilizzabile comma 25 per i contratti esistenti al 1 ottobre 2006.
E’ stata utilizzata anche per contratti successivi al 1 ottobre 2006
SCADENZA AL31.12.2014:
PROROGA IMPOSTA PUBBLICITA’ IMU 2 PER 2014
Tar Puglia 1771/2013: le norme sopravvenute IMU e TARES hanno abolito
oggetto
Manca l’oggetto del contratto per fare gara
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LE NORME DI PROROGA
LA PROROGA TECNICA
Riconosciuta dalla giurisprudenza come istituto eccezionale
utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare
continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca del
nuovo contraente
Proroghe ripetute non appaiono legittime
L’istituto va utilizzato con appropriata motivazione
Consiglio di Stato 2882/2009
Tar Veneto 3637/2008
13
I CONTRATTI RINEGOZIATI
LA LEGGE COMUNITARIA 97/2013
•Articolo 10 - Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del
servizio di riscossione delle imposte locali.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge (4 settembre 2013), cessano l’ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di
scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di
accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi
rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche,
connesse o complementari.
14
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2
USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013)
gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la
società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi
partecipate
criterio lex specialis derogat generali
La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del
legislatore
Non c’è una fase transitoria
Termine prorogato dall’art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal
DL 35/2013
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DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2
USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013)
gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la società
Equitalia Spa, nonché le società
per azioni dalla stessa partecipate ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie
o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
criterio lex specialis derogat generali
La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore
Non c’è una fase transitoria
Termine prorogato dall’art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal DL
35/2013
16
DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2
USCITA EQUITALIA DAL 1.01.2015 (DL35/2013)
RIVOLTA SOLO AI COMUNI
TUTTE LE ENTRATE SENZA DISTINZIONE
NO FASE TRANSITORIA
NOTA EQUITALIA MAGGIO 2013: CESSAZIONE DI TUTTE LE
ATTIVITA’ IN ESSERE E RESTITUZIONE PENDENZE AGLI ENTI
CREDITORI
INVOCARE ARTICOLO 19 E 20 D.LGS 112/99
17
DL 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 –seconda versione
DECORRENZA DAL 31.12.2014
gg- quater)
A decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie :
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti
della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare;
•In questa disposizione si riconosce al Comune l’Ingiunzione fiscale rinforzata. Si
estende anche agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell’articolo 52? SI
18
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis:
nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011
Il DL 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies
neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e
stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52,
comma 5, lettera b), del D. Lgs 446/97, la riscossione delle entrate viene
effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione,
postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla
riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire
tutte le somme riscosse.
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DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis:
nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011
Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria
dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate
dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese
con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel
mese precedente;
Al netto aggio e spese anticipate
Entro prima decade del mese
Contratti in essere diversi?
Se peggiorativa prevale la norma di legge
Possono esserci diverse situazioni instaurate nel rapporto contrattuale
20
DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis:
nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011
Ripristino del comma 2 articolo 36 DL 248/2007
Riconoscimento esplicito del ricorso alla concessione a terzi
Ingiunzione fiscale rinforzata anche per le province
Ricorso ai soggetti del comma 5 dell’articolo 52
21
POTESTA’ REGOLAMENTARE
IN MATERIA DI ENTRATE
art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre
entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1)
i
soggetti
iscritti
nell'albo
di
cui
all'articolo
53,
comma
1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le
menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente
autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
22
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE
art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria
attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente
decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i
soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di
procedure ad evidenza pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente;
23
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE
ART. 53 L’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI
Art. 53 D.Lgs 446/97 “Presso il Ministero delle Finanze è istituito l’albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e di
comuni”.
Il Decreto Ministeriale dell’11 settembre 2000, n. 289 contiene il
Regolamento relativo all’albo
IL DL 40/2010 prevede l’aggiornamento del decreto entro 60 giorni
La tenuta dell'albo è affidata ad una apposita commissione, istituita presso
l'ufficio Federalismo fiscale del dipartimento Politiche fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, disciplinata con il DM 9 marzo 2000, n. 89,
che esamina le domande di iscrizione, revisione periodica, cancellazione e
sospensione dall'albo, revoca e decadenza dalla gestione delle attività
24
POTESTA’ REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE
ART. 53 L’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI
•a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni
con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente
gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
•b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di
accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni
con popolazione fino a 200.000 abitanti;
•c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di
accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle
province
e
nei
comuni
con
popolazione
superiore
a
200.000
abitanti.
25
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA
Alcuni aspetti vanno disciplinati in questa sede:
Ambito delle entrate oggetto del regolamento
Costi che gravano sul debitore
gli strumenti: Ingiunzione fiscale rinforzata/ regio decreto puro
Definire il soggetto agente
Le inesigibilità
Limiti di importo
dilazioni
26
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA
NEL REGOLAMENTO
RISCOSSIONE:
VA
DEFINITO
CHI
EFFETTUERA’
La società pubblica con affidamento diretto in house
Una forma associativa mediante ufficio unico
Un ufficio entrate unico all’interno del comune
Un concessionario iscritto all’albo
Una società mista
LA DISCIPLINA PUO’ ESSERE DIVERSA PER SINGOLE ENTRATE
27
LA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA
ONERI ESPESE SUL DEBITORE
ONERI ATTUALI, art. 17 D. Lgs. 112/99: applicabile alle entrate locali? Consiglio
di Stato 3413/2012: l’aggio dell’articolo 17 fa rifermento alla sola iscrizione a
ruolo
Ripartizione aggio 4,65% entro 60 giorni e 4,35% ente
9% oltre i 60 giorni - 8% dal 1 gennaio 2013
Spese di procedura della tabella ministeriale o comunque non superiori, a
titolo di rimborso spese
Spese di notifica
28
AGGIO EQUITALIA: DL 201/2011 riformulazione
compenso
comma 1 art. 17 D. Lgs 112/99
•Gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal
bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme
iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi
annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale
decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo
e' a carico del debitore:
•a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
•b) integralmente, in caso contrario
29
DL 95/2012 articolo 5 comma 1
aggio 8%
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1°gennaio 2013, di
un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle
societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali
maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed
efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di
funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre
2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro
punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le
modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato
30
RIMBORSO SPESE NEL CPC
CPC ART. 614. RIMBORSO DELLE SPESE
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante
presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate
vistata
dall'ufficiale
giudiziario,
con
domanda
di
decreto
d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese
denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642.
31
ONERI E COSTI SUL DEBITORE - SPESE DI
PROCEDURA
DM 21 NOVEMBRE 2000
Il comma 6 dell’art. 17 riconosce ai concessionari il diritto ad essere
rimborsati per le spese sostenute per le procedure esecutive
Le spese sono state fissate con apposito decreto ministeriale del 21
novembre 2000
L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in
suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al
versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste
pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a
comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il
discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere
definiti
32
ONERI E COSTI SUL DEBITORE – LEGGE 23/2014
LEGGE 23/2014 articolo 10 comma 1 lettera c)
l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima
stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad
altro congruo parametro;
33
IL RAPPORTO GIURIDICO
CONCESSIONE/APPALTO

L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’amministrazione:
rapporto a due. L’adozione degli atti a rilevanza esterna è dell’ente

La concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale,
che interessa l’amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La concessione è unilaterale, surrogatoria, accrescitiva perché implica il
trasferimento di potestà pubbliche
La gestione delle entrate dell’art. 52 comma 5 riguarda le formule
concessorie
Cosa dice il codice dei contratti? ART. 30 CODICE CONTRATTI
La
remunerazione non è attraverso un prezzo bensì attraverso la stessa gestione di
un servizio
34
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO
ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi.
Comma 2: nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della
concorrenza.
35
LA CONCESSIONE DI SERVIZIO
ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006
La gara ufficiosa è una procedura concorsuale che comprende un invito a più imprese a presentare
offerte. Gli inviti possono far richiamo a capitolati d’oneri
La giurisprudenza identifica come gara informale (o ufficiosa) il procedimento attraverso il quale la
stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le
offerte e sceglie sulla base di criteri obiettivi predeterminati
l’informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque
rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento
È una sorta di procedura ad evidenza pubblica depotenziata
TAR 2768/2007
La gara informale per la concessione di servizi è un modulo procedimentale
caratterizzato da amplissima discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione delle regole
selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell’evidenza pubblica,
ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità e parità di trattamento tra i
concorrenti.
Tar Lazio 2014/2009: utilizzabilità schema gara classica e lex specialis
36
Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543
I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (incaricati in genere)
(537)sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata
alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una
dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti
espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538
(538) ENTRO 90 GIORNI dalla notifica del primo atto riscossione o di procedura
cautelare o esecutiva il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che
 gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo,
 ovvero la successiva cartella di pagamento
o l'avviso per i quali si procede,
sono stati interessati:
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data
antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emèsso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in
tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il
concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data
antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della
dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette
all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione
allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello
sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto:

a confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta con
racc AR o PEC in caso di soggetti obbligati all’attivazione ovvero avvertire
dell’inidoneità della documentazione a mantenere sospesa la riscossione

A trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente
provvedimento di sospensione o sgravio o l’inidoneità per la ripresa dell'attività di
recupero del credito iscritto a ruolo.
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543
DISCARICO AUTOMATICO
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal
comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario
della riscossione, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI DUECENTOVENTI
GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto
e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti
importi.
10 giorni tempo entro il quale il concessionario trasmette atti all’ente
60 giorni dall’ undicesimo al settantesimo
220 giorni (dalla dichiarazione) l’ente deve INVIARE COMUNICAZIONE
SE NON PRESENTA IL CONCESSIONARIO E’ AUTOMATICAMENTE DISCARICATO E
PARTITE ANNULLATE DI DIRITTO !!
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione
falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200
percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo
minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di
trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei
carichi iscritti a ruolo.
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 NOTE IFEL
Nota ifel del 4 febbraio 2013
Nota Equitalia del 14 gennaio 2013
Nota Equitalia del 6 maggio 2010
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 PREGRESSO
543.
Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni
presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al
comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;
in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le
partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i
corrispondenti importi.
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Sospensione immediata della riscossione
Legge 228/2012 Art. 1 Commi 537-543 PREGRESSO
PREGRESSO
il comune è tenuto entro 90 giorni dalla pubblicazione legge 228/2012, vale a dire
29 marzo 2013, a informare il debitore dell’idoneità o meno della documentazione
prodotta a mantenere sospesa la riscossione
Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della
Legge 228/2012, vale a dire 6 agosto 2013, le quote oggetto della richiesta di
sospensione
sono annullate di diritto e il concessionario è automaticamente
discaricato
CONSIGLI.
Verificare se siano pervenute almeno dal 6 maggio 2010 (data direttiva Equitalia)
domande di sospensione della riscossione
Richiedere al concessionario quante domande sono state inviate
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’
Sono disciplinate dal D. Lgs. 112/99 articolo 19 e 20
ARTICOLO 19, COMMA 1: “ai fini del discarico delle quote iscritte a
ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente
creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione
viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del
Ministero delle finanze”.
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’
La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le
modalità contenute nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999.
L’articolo 1 del decreto dispone che “per i ruoli sottoscritti successivamente al 30
settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è redatta in conformità al modello di cui
all’allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene
con modalità centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformità alle
specifiche tecniche di cui all’allegato 2”
46
47
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
STATO DELLA RISCOSSIONE
L’art. 2 del DM contiene “informazioni relative allo svolgimento del servizio e
all’andamento delle riscossioni”
Comma 1.“per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall’articolo 36,
comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole
quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità
alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2”
Comma 1. “La trasmissione di tali informazioni avviene in via telematica o su
supporto magnetico in conformità alle specifiche di cui all’allegato 2”
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO
Il comma 2 dell’articolo 19 elenca le cause che costituiscono motivo di
perdita
del
diritto
proprio
del
concessionario/agente,
di
vedersi
riconoscere il discarico della quota;
dal diniego scaturirebbero le conseguenze contenute nel successivo
articolo 20 a carico dell’Ag. Della R.
L’accoglimento del discarico comporta per il comune: cancellare i residui
attivi, pagare le spese di procedura
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO

Mancata notificazione della cartella nei termini previsti

Mancata comunicazione dello stato delle procedure

Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del
ruolo, della comunicazione di inesigibilità

Mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente

Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni
esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio

Vizi e irregolarita compiute dal concessionario nell’attività di notifica e nella
procedura esecutiva
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO COMMA 2 LETTERA a): LA NOTIFICA
DOPO IL 31 OTTOBRE 2009

mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento,
entro il NONO mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto
dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo

La lettera b) prevede l’utilizzo di avvisi bonari precedenti la cartella; la prima rata
dell’avviso deve cadere entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna
del ruolo, salvo altri termini fissati dalla convenzione
51
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO co. 2, lett. b): informazioni stato della
riscossione
“la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza
annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati in uno stesso mese”
La prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di
consegna del ruolo
Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con DM 22 ottobre 99
Il
D.LGS. 159/2007, all’articolo 39, ha per la prima volta introdotto un termine,
stabilendo che la comunicazione dei dati della lett. b), relativi all'attività di riscossione
dei ruoli svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
52
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO co. 2, lett. c): la presentazione della
comunicazione
La mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo,
della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure
esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario”
TERMINI COSTANTEMENTE PROROGATI
Dl 203/2005 art. 3 comma 12 “Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle
società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le
comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 DICEMBRE 2014.
53
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
IL DISCARICO AUTOMATICO DEL COMMA 3 –
IL SILENZIO ASSENSO
La lettera c) del comma 2 va analizzata contestualmente alla
disposizione del successivo comma 3
“Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o
parziale, il concessionario è automaticamente discaricato …”
54
Termini comunicazioni di inesigibilità: ART. 50 D. LGS 112/99; ART. 3,
comma 12 DL. 203/2005 circolare 12/2006 modifica termini DL
159/2007 , DL 194/2009;DL 98/2011 art. 23, comma 34, DL 216/2011
art. 4 comma 29, L. 228/2012 Art. 1 comma 530
•
30 giugno 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per le comunicazioni
delle società concessionarie che non aderiscono alla sanatoria e che non cedono a
Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale.
•
30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per le
comunicazioni delle società concessionarie che aderiscono alla sanatoria e che non
cedono a Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale
Per i ruoli dal 1 ottobre 2006 fino allo scorporo disciplina dell’articolo 19 del 112/99.
Dopo lo scorporo sono applicabili le regole dell’articolo 19 sulla riscossione con
ingiunzione?
•
•
31 dicembre 2014 per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 per le
comunicazioni di inesigibilità delle società che sanano e che cedono a
Riscossione Spa la maggioranza del proprio capitale sociale.
55
Proroga inesigibilità
DL 248/2007, Articolo 36 modificato
dal DL 98/2011, dal DL 216/2011, L. 228/2012
L’art. 36 commi 4 quinquies e sexies prevede che le disposizioni che
slittano i termini di presentazione delle comunicazioni si interpretano
nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria acquisite da
Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria,
entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilità relative a
tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine,
possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con
riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
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Proroga inesigibilità
DL 248/2007; DL 194/2009; DL 98/2011-, DL 216/2011 art. 29
NUOVI TERMINI LEGGE 228/2012
Il decreto effettua anche un importante bilanciamento tra i tempi dell’Agente della R. e quelli
del comune sulla maturazione del discarico automatico
Art. 36 comma 4 sexies “Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui
termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º gennaio 2015”.
Ne consegue che per la fattispecie “concessionari acquisiti da Equitalia che hanno aderito alla
sanatoria”, ad oggi non esistono comunicazioni sulle quali sia maturato il discarico automatico
Il primo caso maturerà il 1 gennaio 2018
57
Comma 2, lettera d): mancato svolgimento dell’azione
esecutiva sui beni del debitore
dopo le modifiche del DL 98/2011
“il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione
mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze,
a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata
dall’ufficio ai sensi del comma 4”
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Comma 2, lettera d-bis):
Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni
di azioni esecutive o cautelari dell’ente impositore
La lettera d-bis dà rilievo alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari
effettuate dall’ufficio ai sensi del successivo comma 4,
Il comma 4 fa salvo il potere dell’ente impositore di comunicare al
concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e
di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
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Comma 2, lettera e) vizi ed irregolarità
“… sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita
del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di
notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali
vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura”
Esempio: vizi di notifica, omessa notifica, sentenze su vizi di notifica
che neutralizzino la cartella
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DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20
CAUSE lettere a), d), d-bis), e)
Il comma 1 stabilisce che, qualora la causa di diniego sia riconducibile
alle lettere a), d), d-bis) ed e) del comma 2 dell’articolo 19, l’ente
creditore dovrà notificare apposito atto al concessionario che nei
successivi trenta giorni può produrre osservazioni.
La contestazione consente all’AG. Della R. di difendersi su cause non
solo formali ma sostanziali
Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con
provvedimento definitivo.
61
DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20
CAUSE lettere b) e c)
Il comma 2 dell’articolo 20 considera il caso del diniego motivato
dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere b) e
c) del comma 2 dell’articolo 19.
In tal caso, trattandosi di ipotesi automatiche, non è necessario
notificare richieste al concessionario ma è possibile procedere
immediatamente con l’emissione del provvedimento di diniego
definitivo adeguatamente motivato
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DINIEGO AL DISCARICO
ARTICOLO 20 COMMA 3
“In caso di diniego al discarico, il concessionario è tenuto a
versare all’ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del
relativo provvedimento la somma, maggiorata degli interessi
legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della
cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla
totalità delle spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7 ter, se
rimborsate dall’ente creditore”.
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DINIEGO AL DISCARICO ARTICOLO 20
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il comma 4 prevede a favore del concessionario/agente la possibilità
di definizione agevolata della controversia, da esercitare entro 90
giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego definitivo
mediante il pagamento di metà dell’importo iscritto a ruolo al fine di
evitare l’intero pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Diversamente, entro lo stesso termine, può invece decidere di
presentare ricorso alla Corte dei conti.
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INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
ATTI PROPEDEUTICI
Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti
dall’avviso di accertamento
per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l’ingiunzione
devono essere preceduti dall’atto propedeutico individuato dalle singole norme
di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i
verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati).
per le entrate patrimoniali di diritto privato l’ingiunzione deve essere supportata
da un atto propedeutico privatistico
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE TRIBUTARIE
Le norme sui tributi locali prevedono l’inderogabile necessità di un previo atto di
accertamento.
Eccezione per le entrate liquidate dall’ente (tarsu/tia) ove rileva la denuncia.
L’atto di accertamento o liquidazione, se definitivi e incontestabili,
rappresentano il titolo esecutivo.
L’ingiunzione o la cartella conservano l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel
titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la
pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione o la
cartella. Vedi cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI
Le entrate patrimoniali originate da rapporti di diritto privato non vanno
confuse con le entrate a carattere patrimoniale che hanno natura
pubblicistica.
Le entrate di natura pubblicistica hanno fonte in un atto amministrativo
(Esempio: concessione COSAP – oneri edilizi)
Rientrano tra le entrate patrimoniali di diritto pubblico, le tariffe per i
servizi a domanda individuale:
rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe
palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
ATTI PROPEDEUTICI: ENTRATE PATRIMONIALI
Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza
ingiunzione
Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo il
verbale di accertamento
Quando la legge non prevede un titolo esecutivo, per le entrate di
diritto pubblico, sarà la stessa ingiunzione ad assumere questo ruolo e
potrà essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per questioni
attinenti alla pretesa debitoria
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI:
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – COATTIVO
L’articolo 206 del codice della strada disciplina, con ampio rinvio ad altre normative, il
meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per cui non sia
avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta ovvero siano scaduti i termini per
l’attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le procedure difensive attivate
dall’interessato. In tutti questi casi, infatti, la presenza di un verbale di contestazione, una
ordinanza-ingiunzione o una sentenza del Giudice di Pace (o altro di cui nel prosieguo),
divenuti titolo esecutivo, aprono la strada all’avvio della fase esecutiva del procedimento
sanzionatorio.
La procedura richiamata è quella regolata dall’articolo 27 della legge n. 689/1981
che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla formazione del ruolo per
tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza degli
accertatori la predisposizione di quelli restanti.
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE ATTI PROPEDEUTICI:
SANZIONI AMMINISTRATIVE
la contestazione delle violazioni diverse da quelle previste dal codice della
strada è regolata dall’articolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 e,
diversamente da ciò che accade in ambito di violazioni stradali, impone di
considerare la redazione e la materiale consegna del verbale, operazioni
comprese nel concetto di contestazione della violazione che, pertanto, non può
prescindere da una predisposizione cartacea di un verbale, dal contatto diretto
tra organo di polizia e trasgressore e dalla materiale consegna del verbale al
trasgressore;
Ordinanza ingiunzione (TITOLO ESECUTIVO SOSTANZIALE MA NON
PRECETTIVO)
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono entrate di diritto pubblico e comprendono:
le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 13 della legge 765 del 1967 per le
costruzioni abusive
le sanzioni in materia urbanistico edilizia: l’art. 43 della d. lgs. 378/2001 “disposizioni
legislative in materia di edilizia” prevede che i contributi , le sanzioni e le spese di cui
ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente
le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali
Altre sanzioni in genere
le infrazioni al codice della strada
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IL TITOLO PER LA RISCOSSIONE
maggiorazione semestrale – ART. 27 LEGGE 689/81
Art. 27 comma 6. Salvo quanto previsto nell'art.26, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui
il ruolo e‘ trasmesso all'esattore
Corte costituzionale ordinanza 308/99: non ha funzione risarcitoria bensì di
sanzione aggiuntiva
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Legittima la maggiorazione semestrale delle multe stradali?
L’art. 203 del codice stradale dispone di fatto il raddoppio della multa in caso di mancato
pagamento in misura ridotta e in mancanza di ricorso. Il successivo art. 206 cds rinvia invece
la riscossione delle somme all’art. 27 della legge 689/1981 il quale prevede espressamente
la maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre di ritardo.
La Cassazione però, con la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Seconda sezione
Civile, ha messo tutto in discussione evidenziando che in caso di mancato pagamento di una
multa stradale (o di mancato ricorso), il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione
di una somma pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese del procedimento. Ma
senza l’applicazione di alcun tasso di interesse.
la corte di cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007 ha espresso orientamento
opposto ritenendole legittime
Numerose pronunce recenti propendolo per l’illegittimità della sanzione semestrale per i
verbali al CdS
SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DALLO STRUMENTO (CARTELLA O INGIUNZIONE)
DALLA DATA DI FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO ALLA CONSEGNA DEL RUOLO
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ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO
Oneri di urbanizzazione: una obbligazione di diritto pubblico collegata
all’emanazione da parte del comune del titolo edilizio (Cons. Stato, V, 6
dicembre 1999, n. 2056). Non tributario.
Così anche il contributo costo costruzione
Tar lombardia 4267/2002
La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di
costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977,
ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa
agli oneri ad essa relativi (Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). Esso ha
natura di corrispettivo di diritto pubblico.
75
ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA
Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato,
l’Ingiunzione
e la cartella
avranno natura di mero atto di precetto essendo
NECESSARIA la PREESISTENZA del titolo esecutivo previsto dal cpc
ART. 474 CPC:
 Sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la
legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva
Scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce
l’efficacia
 Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale
76
ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - FONTE
In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo
avente efficacia esecutiva.
Il principio vale sia per il ruolo che per l’Ingiunzione
Sul ruolo Art. 21 D. Lgs. 46/99 “ … le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in
rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia
esecutiva”
Tuttavia se non si ha il titolo esecutivo, l’importante è avere gli elementi di
certezza, liquidità ed esigibilità del credito da presentare in caso di ricorso
Cassazione 17628/2011 SERVIZIO IDRICO
77
Le novità processuali sull’opposizione
per le entrate patrimoniali
Il decreto lgs. 150/2011 si pone l’obiettivo di censire tutte le norme speciali che
individuano procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alle norme del codice di
procedura civile e di ricondurle a uno dei tre modelli processuali - individuati, per la prima
volta, dalla stessa delega - di cui si compone il medesimo codice di rito: a) il processo
del lavoro; b) il procedimento sommario di cognizione; c) il processo ordinario di
cognizione.
L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie
in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli
enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal
rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e ss cpc.
78
D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44
Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate
patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento
opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
Conseguentemente il comma 40 dell’articolo 34 riscrive l’articolo 3 del RD 639/1910 “Avverso
l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150
79
D. Lgs 150/2011 articolo 32 e 44
La disposizione rafforza l’ingiunzione
l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità
dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa
chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al
suo pagamento. Dopo la notificata della sentenza con la formula esecutiva,
l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata emettendo una nuova
ingiunzione che funga da atto di precetto.
La novità è rilevante per le entrate di natura privatistica per le quali la legge
richiede di procurarsi un titolo esecutivo. In tal caso anche se l’ente non lo
possiede, è possibile chiederne il riconoscimento in sede giudiziale
80
INGIUNZIONE RINFORZATA
nel dl 209/2002 Ancora norma di riferimento
Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 septies ancora vigente
“i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari” procedono alla riscossione
coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Dl 209/2002 conv legge 265/2002 art. 4 comma 2 sexies ancora vigente
ai fini del comma 2 sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più
funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali
della riscossione e ai quali sono, altresì demandate le funzioni già attribuite al Segretario
Comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910. I
funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle
funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112”.
81
INGIUNZIONE RINFORZATA
DL SVILUPPO 70/2011 Art. 7 comma 2 UFFICIALE DI RISCOSSIONE
gg- sexies) ai fini di cui alla lettera gg - quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante
nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate
agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del
regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità
allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112;
VIGE ANCORA IL DL 209/2002
È confermata la necessaria idoneità a ufficiale di riscossione
82
INGIUNZIONE RINFORZATA
I privilegi del Titolo II DPR 602/73 (artt. 49-86)
la maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che
procede alla riscossione;
le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione;
L’agente della riscossione gode dell’esenzione dei tributi e diritti per trascrizioni, iscrizioni e
cancellazioni di pignoramenti e ipoteche;
tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore;
importanti agevolazione sui tempi da seguire nel pignoramento;
Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;
La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell’ipoteca quale misura
cautelare
Pignoramento crediti diretta
83
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73
principi dell’art. 49
• Comma 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad
espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo
il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del
comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale
riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari
e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore.(introdotto dal dl 40/2010)
• Autonomia procedurale
•Comma 2. “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie
applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle
disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento
sono notificati con le modalità previste dall’art. 26”
84
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73
principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE
Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione
La figura dell’ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le
funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari
Esegue le notificazioni
Esegue i pignoramenti
Esegue i pubblici incanti
Requisiti: articolo 42
l’ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali
che compie nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il registro cronologico dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con DM 26
maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro
cronologico dell’ufficiale giudiziario
85
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73
principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE
Fino al 31.12.2014: disciplinato dal DL 209/2002
Dal 01.01.2015: disciplinato dal DL 70/2011
La disciplina è sostanzialmente la
stessa Identità ufficiale di riscossione e funzionario riscossione
Non è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo!
Non adotta le ingiunzioni fiscali
Non firma il preavviso di fermo né il fermo
Non firma l’ipoteca
Non decide il pignoramento
COSA FA:
Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare
Esegue i pubblici incanti
Notifica ogni atto
Per il pignoramento di credito presso terzi non è più indispensabile
86
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73
principi dell’art. 50 INIZIO DELL’ESPROPRIAZIONE
Comma 1 “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve
le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”
se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le
modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere
l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”
 perdita dell’efficacia del precetto che nel sistema ordinario avviene dopo 90 giorni dalla
notifica del precetto
 L’avviso di cui al comma 2 perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica
87
LE NORME DEL TITOLO II DPR 602/73
principi dell’art. 53 EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
“Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono
trascorsi DUECENTO ( ex centoventi) giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto”.
Termini e riferimenti sono dunque diversi dal cpc
In caso di trascrizione nei pubblici registri, l’agente della riscossione dovrà
curare la cancellazione entro 10 giorni
88
L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA
E’ disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 recante il testo unico per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
La giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere.
Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 “lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi
dello speciale strumento ingiunzionale previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi
o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato,
ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili...”
Con il rinvio al Titolo II DPR 602/73 la fase esecutiva è disciplinata dalle stesse
disposizioni della cartella di pagamento
89
L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO + RINFORZATA
Ordinanza a ss uu Cassazione 10958/2005: assimilazione cartella
esattoriale
all’ingiunzione
fiscale
emessa
dal
Comune
o
dal
concessionario abilitato di cui all’articolo 53. L’ingiunzione ha la stessa
funzione della cartella e deve poter essere impugnata come una cartella
90
REGIO DECRETO 639/1910
Articolo 2: Ingiunzione Titolo esecutivo
E’ un titolo esecutivo speciale unilateralmente formato dalla PA.
L’art. 2 del RD afferma che “il procedimento di coazione comincia con
l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine emesso dal competente ufficio
dell’ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi,
la somma dovuta”
Si tratta di un ordine di pagamento preordinato
all’espropriazione dei beni del
debitore
L’Ingiunzione, in quanto titolo esecutivo, se notificata in modo irregolare ha effetti
interruttivi della prescrizione ai fini della riscossione.
91
REGIO DECRETO 639/1910
TITOLO ESECUTIVO SPECIALE
Anche se è accompagnata da un titolo esecutivo conserva la sua natura
esecutiva e non diviene un mero atto di precetto; in questo caso l’ingiunzione
assorbe il titolo esecutivo ordinario trasformandolo in un titolo esecutivo
speciale idoneo ad attivare le procedure del RD non attivabili da un titolo
esecutivo ordinario.
Non abbisogna di alcun precetto, in quanto ne contiene gli elementi:
intimazione ad adempiere sotto minaccia degli atti esecutivi
L’ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto.
È il primo atto del procedimento di coazione
esecutivo che inizia col pignoramento.
92
ma non atto del processo
LA DECADENZA PER LA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE
TRIBUTI
Ai sensi del comma 163 dell’art. 1 della Legge 269/2006
“ nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo ”.
93
LA PRESCRIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI
E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA
per le entrate patrimoniali si applica il codice civile :
articolo 2946 codice civile, 10 anni di prescrizione ordinaria
articolo 2948 cc che prevede 5 anni per la breve
Il termine quinquennale è proprio dei canoni, degli interessi e in generale tutto
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Cassazione 4283/2010: tributi periodici e canoni cinque anni
Il termine quinquennale è anche delle sanzioni amministrative
La cassazione, con sentenza n. 10222/2003 ha stabilito che il termine
prescrizionale si interrompe anche con il semplice invito al pagamento
94
REGIO DECRETO 639/1910
ARTICOLO 2 : vidimazione e notificazione
Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste
nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro
trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ ingiunzione e'
vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che
la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle
citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto
all'Ufficio di conciliazione.
L’ingiunzione deve essere notificata dall’ufficiale giudiziario nelle forme delle
citazioni ( e dunque secondo le disposizioni degli artt. 137 e ss. cpc)
95
REGIO DECRETO 639/1910
ABOLIZIONE VISTO PRETORILE
L’art. 2 del RD prevedeva che l’ingiunzione fosse vidimata e resa esecutoria dal pretore
Obiettivo del visto era il controllo di aspetti formali come la sottoscrizione dell’atto da
parte del funzionario responsabile, l’indicazione della somma da pagare, la motivazione,
errori di calcolo, la legittimazione dell’organo emittente, la competenza dello stesso ad
emanare l’atto ed il tipo di entrata che con l’ingiunzione si andava a riscuotere.
Il visto è stato abolito dall’art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che l’ingiunzione
è vidimata e resa esecutoria dal funzionario responsabile del servizio.
Apporre sull’ingiunzione il visto di ESECUTORIETA’ DEL FUNZIONARIO
96
L’INGIUNZIONE
LA NOTIFICA
CHI NOTIFICA L’INGIUNZIONE?
Ufficiale giudiziario
Funzionario responsabile per la riscossione, per analogia all’art. 26 del
DPR 602/73
Legge 890/82
Messo notificatore finanziaria 2007
Raccomandata A R per analogia alla cartella (la più rischiosa)
97
INGIUNZIONE – NOTIFICA
APPLICABILITA’ DELLA LEGGE 890/82
Articolo 12 legge 890/82: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a
mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che
adotta l'atto stesso.
L’art. 14 della stessa legge stabilisce che la notifica degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo
posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a
cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali.
98
LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158:
IL MESSO NOTIFICATORE
“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di
cui al Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di
invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni e delle Province, ferme restando le
disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno
o più messi notificatori”.
gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali
gli atti di cui alla procedura del Regio Decreto 639/1910
gli inviti di pagamento e le contestazioni di addebito delle entrate extra tributarie.
non è ancora chiaro se tale soggetto possa notificare l’ingiunzione fiscale
L’incertezza deriva dall’inciso ferme restando le disposizioni vigenti e dal preciso riferimento agli atti
afferenti le procedure esecutive del RD
99
99
LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 158:
IL MESSO NOTIFICATORE : I SOGGETTI NOMINABILI
Dipendenti dell’Amministrazione
Dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato la liquidazione,
l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’art.
52 comma 5 lettera b) D. lgs 446/97
Soggetti di qualifica professionale
100
100
INGIUNZIONE CONTENUTI
STATUTO DEL CONTRIBUENTE ARTICOLO 7
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono
tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame
anche
nel
merito
dell'atto
in
sede
di
autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile
ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento
ovvero,
in
mancanza,
la
motivazione
.
101
della
pretesa
tributaria.
INGIUNZIONE - REQUISITI
l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento
dell’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni
Il richiamo al precedente atto di accertamento
l’indicazione dell’autorità competente per il riesame in sede di autotutela
l’indicazione dell’autorità giurisdizionale presso cui è possibile
impugnare, termini e modalità del ricorso
La sottoscrizione del funzionario
Il visto di esecutorietà
102
INGIUNZIONE – REQUISITI

l’indicazione del debitore

l’intimazione ad adempiere l’obbligo

il termine entro cui adempiere che sarà di 30 giorni (si consiglia 60
come la cartella) anziché di 10 come nell’ordinario atto di precetto

La minaccia degli atti esecutivi in caso di mancato pagamento
compreso il fermo amministrativo

l’indicazione della somma dovuta, della causa del debito e di tutti gli
altri elementi necessari su cui si fonda la pretesa.
103
INGIUNZIONE – MOTIVAZIONE
la motivazione, consistente nel richiamo dell’atto propedeutico di accertamento o di
liquidazione notificato al contribuente (per i tributi locali è OBBLIGO).
Quando l’ingiunzione è preceduta da atto di accertamento o liquidazione, questi, se
definitivi e incontestabili, rappresentano il titolo esecutivo.
L’ingiunzione conserva l’efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma
impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria:
se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l’ingiunzione. Vedi cassazione n. 8764 del
7 ottobre 1996
L’ordinanza ingiunzione, il verbale di contestazione, la contestazione di addebito o
l’atto propedeutico previsto al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito
per quanto concerne le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
il titolo esecutivo di natura civilistica (sentenza, decreto ingiuntivo e gli altri atti del
474 cpc)
104
INGIUNZIONE - REQUISITI
DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter: indicazione del responsabile
La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità,
l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di
emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º
giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di
pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle
stesse
La disposizione è da tenere presente anche nella formulazione dell’ingiunzione
Cassazione Ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012 ha ribadito che l’indicazione del
responsabile riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione
successivamente al 1° giugno del 2008.
105
INGIUNZIONE
CUMULO E OBBLIGAZIONE SOLIDALE
L’Ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente per diverse annualità di un
medesimo tributo o entrata.
Non si consiglia che la stessa venga emessa cumulativamente per tributi ed entrate di
diversa natura, anche per questioni di impugnativa
Riguardo il tema dell’obbligazione solidale, la notifica ad uno solo dei debitori non può
valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in grado di interrompere la
prescrizione anche nei confronti degli altri. In tal senso Corte cost. sentenza 16 maggio
1968 n. 48
106
REGIO DECRETO 639/1910
ART. 3 OPPOSIZIONE
L’art. 3 del RD prevedeVA che, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il
debitore poteva produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il
tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente secondo la rispettiva competenza a
norma del cpc.
NUOVO TESTO: Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre
opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo
ATTENZIONE! Bisogna distinguere se l’ingiunzione sia stata emessa per la riscossione
di entrate tributarie o patrimoniali.
107
INGIUNZIONE OPPOSIZIONE ENTRATE PATRIMONIALI
Entrate patrimoniali: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (giudice di
pace o al tribunale sulla base del valore della controversia ai sensi
dell’articolo 7 e 9 del cpc.)
Per stabilire il valore della controversia si dovrà tener conto dell’entità della
somma richiesta con l’Ingiunzione ai sensi dell’art. 14 cpc
Non c’è un termine decadenziale per l’opposizione che comunque deve
avvenire prima che sia conclusa l’esecuzione (cassazione 6670/2007)
108
RICORSO VERSO ENTRATE TRIBUTARIE
Nel caso di entrate tributarie il giudice competente è la commissione tributaria
provinciale
Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Con ordinanza delle ss. uu. 10958/2005 la cassazione ha stabilito che anche
l’ingiunzione emessa sulla base del RD 639 quando riguarda tributi non può
che essere assegnata alle commissioni tributarie, nè può essere d’ostacolo il
fatto che non sia espressamente prevista dall’articolo 19 del D lgs 546/92
poichè ha la stessa funzione della cartella
109
MISURE CAUTELARI ED
ESECUTIVE
TITOLO II DPR 602/73
110
La comunicazione per gli importi
fino a 1000 euro Legge 228/2012 art. 1
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente
creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della
documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed
esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di
una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 è abrogata.
111
Fermo amministrativo:
Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013
•1 “decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo
dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione
regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
•2 La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione
con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva
contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione
del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel
predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di
impresa o della professione. ..”
•In precedenza esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione
•L’articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99 eliminando il riferimento alla riscossione coattiva ed
estendendo la possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri
112
Fermo amministrativo:
Art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013
IL D. LGS. 193/2001
•Ha eliminato ogni riferimento al preventivo esperimento del pignoramento
confermandone la natura cautelare
•Potere al concessionario
•Condiziona l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad
oggi non ancora approvato
•Il DL 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998
113
FERO AMMINISTRATIVO
MODALITA’ OPERATIVE

l’ACI (art. 2 DM) mette a disposizione un sistema di interscambio

Ci sono due convenzioni con l’ACI: per la consultazione della banca dati
del PRA; per effettuare la richiesta del fermo.

Il SIC dell’ACI, dopo un controllo automatizzato, invia telematicamente la
richiesta di iscrizione del fermo all’ufficio provinciale ACI

Si deve distinguere tra il provvedimento di fermo e l’iscrizione nel PRA: due
momenti tecnicamente distinti ma giuridicamente vale solo l’iscrizione nel PRA
114
FERMO AMMINISTRATIVO
EFFETTI

Il veicolo non può circolare

Sanzioni del CDS

La
compagnia
assicurativa
in
caso
di
sinistro
può
rivalersi
sull’assicurato

MIN. INTERNO Circ. m/6326150 del 25/1/ 2008:
sanzione pecuniaria ma non alla confisca; il successivo pignoramento
compete all’Ag della R. in quanto il fermo non comporta vera e propria
violazione al CDS ma è misura provvisoria a garanzia di un credito. Gli
organi di polizia dovranno trasmettere il verbale di accertamento a chi ha
disposto il fermo
115
DL 70/2011 SU CANCELLAZIONE DEL FERMO
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui
beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al
pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai
gestori degli altri pubblici registri
116
FERMO AMMINISTRATIVO
VOCI DI SPESA
Il fermo amministrativo è soggetto a tre voci di spesa: iscrizione, revoca e cancellazione.
La lettera in commento sembra riferirsi alla sola cancellazione e non anche alle spese di
iscrizione (euro 20,92) e all’imposta di bollo (29,24 se si utilizza il retro del Certificato di
Proprietà come nota di richiesta oppure euro 43,86 se si utilizza il modello NP-3).
Dubbio sulle spese per l’emissione del provvedimento di revoca (12,40) dovute all’Agente
della Riscossione o altro ente procedente. La disposizione si applica a tutte le formalità di
cancellazione del Fermo Amministrativo presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore
della norma ossia il 13 luglio 2011.
117
FERMO AMMINISTRATIVO
LE REGOLE DELL’IMPUGNAZIONE
•Cassazione ss.uu. 14831 del 5 giugno 2008: è competente il giudice tributario solo se la
pretesa è tributaria. Diversamente è competente il giudice ordinario
•PREAVVISO DI FERMO ORDINANZA 10672/2009
•Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una
pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice
tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del
contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a
portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di
fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c.
l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità
sostanziale della pretesa impositiva».
118
L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI
ARTICOLO 77 DPR 602/73
•1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo
complessivo del credito per cui si procede.
•1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere,
puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo
complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
•2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il
debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine
di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma
119
L’IPOTECA SUI BENI IMMOBILI
ARTICOLO 77 DPR 602/73
Le conservatorie sono tenute a iscrivere senza riserva le ipoteche sugli immobili anche
quando l’istanza viene presentata dai comuni o concessionari sulla base di ingiunzione
non pagata
Questa misura cautelare, infatti, non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo,
poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale.
E quanto affermato da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania,
emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009
120
IPOTECA
ISCRIZIONE
•L' art. 2808, secondo comma, Codice civile fissa il principio dell'efficacia
costitutiva dell'iscrizione: "l'ipoteca (....) si costituisce mediante iscrizione
nei registri immobiliari”
Due sono gli elementi fondamentali per l'iscrizione: il titolo, che ne
attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore
121
IPOTECA
CONTENUTO SOGGETTIVO DELLA NOTA
•L' art. 2839 Codice civile, al secondo comma , indica il contenuto soggettivo ed oggettivo
della nota
•Contenuto soggettivo: individuazione del soggetto titolare del bene o diritto vincolato:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il numero di codice fiscale del
creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca
b) per le persone giuridiche, le società prive di personalità giuridica e le associazioni
non riconosciute, deve indicarsi la denominazione o ragione sociale ed il codice
fiscale. Per le società semplici e le associazioni riconosciute vanno aggiunte le
generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza secondo l'atto costitutivo
c) il creditore può eleggere domicilio nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede
l'ufficio dei registri immobiliari. In tal caso, ciò deve risultare dalla nota
122
IPOTECA
CONTENUTO OGGETTIVO DELLA NOTA
contenuto oggettivo: serve ad individuare la fonte del diritto di garanzia:
a) indicazione del titolo ipotecario, della sua
data e nome del pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto
b) importo della somma per la quale l'iscrizione é effettuata
c)
interessi ed annualità che il credito produce
d) tempo dell'esigibilità, cioè la scadenza del termine che eventualmente sia
stato pattuito per il pagamento
e) natura e situazione dei beni gravati
123
IPOTECA – IL CONSERVATORE
Ricevuto il titolo e la nota in doppio originale, il Conservatore deve provvedere:

al deposito del titolo

a registrare la nota sul registro generale d'ordine, rilasciandone ricevuta
provvisoria (art. 2678 Codice civile );

ne riporterà copia sul registro particolare delle iscrizioni ( art. 2679 Codice civile )

ed effettuerà la registrazione nei registri di classificazione

Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il
richiedente é tenuto ad anticiparle
124
I FONDAMENTI DEL CPC
ATTI PREORDINATI ALL’ESECUZIONE
Art. 479 cpc : l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione
del titolo in forma esecutiva e del precetto ai sensi dell’art. 137 e ss.:
TITOLO ESECUTIVO: atto da cui risulta un diritto di credito CERTO LIQUIDO
ESIGIBILE
PRECETTO Art. 480 cpc. E’ l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che,
in mancanza, si procederà a esecuzione forzata
art. 481cpc. Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l’esecuzione
125
I FONDAMENTI DEL CPC
ESPRORPIAZIONE FORZATA E PIGNORAMENTO
L’ESPROPRIAZIONE FORZATA: E’ la sottrazione dei beni al debitore per
soddisfare il creditore procedente
E’ diretta da un giudice nominato dal presidente del tribunale
Inizia con il PIGNORAMENTO art. 491cpc:
492cpc. Il pignoramento è un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti
497cpc: il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento
sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita
126
I FONDAMENTI DEL CPC
LE FIGURE COINVOLTE
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
IL CANCELLIERE
127
I FONDAMENTI DEL CPC
LE COSE MOBILI IMPIGNORABILI
•514 cpc: cose mobili assolutamente impignorabili (cose sacre, fede nuziale, vestiti, letti,
lavatrice, fornelli, frigorifero, ecc)
•515 comma 3: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di
un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale
giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il
predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se
nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro
•Scelta delle cose da pignorare: denaro, preziosi, titoli di credito e ogni bene di sicura
realizzazione
128
I FONDAMENTI DEL CPC
I CREDITI IMPIGNORABILI
La disciplina generale della struttura di tutti i procedimenti sanzionatori irrogativi di Art.
545. Sono impignorabili:
CREDITI ALIMENTARI, tranne che per cause di alimenti
Sussidi ai poveri, maternità, malattie ecc
Le somme dovute a titolo di stipendio e altre indennità di lavoro possono essere
pignorate nella misura di 1/5
In presenza di cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà
129
I FONDAMENTI DEL CPC
IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Art. 543. il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato
personalmente al terzo e al debitore
Deve contenere l’intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate
La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per
rendere la dichiarazione di quantità
130
Disciplina del DPR 602/73
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
Si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento dell’ufficiale di
riscossione
La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un
terzo.
L’agente della riscossione non può essere nominato custode
In mancanza di persone idonee i beni sono presi in consegna dal comune
Il verbale del pignoramento è notificato al debitore
131
Disciplina del DPR 602/73
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 62 dopo DL 69/2013
ARTICOLO 62
1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il
debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore
risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei
limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti
dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione
del credito.
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano
decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde
efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che
sia stato effettuato il primo incanto
132
Disciplina del DPR 602/73
IL PIGNORAMENTO MOBILIARE Art. 71 IVG
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 602/73 e’ possibile avvalersi dell’Istituto di
Vendite Giudiziarie:
DM 12 MARZO 2004: MODELLO CONVENZIONE
DM 455/2001 COMPENSI
Fasi: asportare, custodire e vendere i beni mobili anche registrati
133
Pignoramento presso terzi:
le disposizioni particolari del 602/73
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore vanta nei
confronti di un soggetto terzo o beni mobili del debitore che sono in
possesso di terzi.
La caratteristica essenziale del pignoramento presso terzi è il suo
perfezionarsi previo accertamento che il debitore è il titolare del credito nei
confronti del terzo.
134
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
L’art. 72 bis DPR 602/73 dopo dl 69/2013
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto
di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo
di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto
alla
percezione
sia
maturato
anteriormente
alla
data
di
tale
notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della
riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e,
in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto
all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base del quale, nel sistema ordinario, è il giudice a
impartire l’ordine di pagamento
135
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Art. 72 ter (DL 16/2012 Art. 3 comma 5 e DL 69/2013)
DPR 602/73 – Inserimento articolo 72 ter. Limiti di pignorabilità
1 Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a
2500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a
5000 euro.
2 Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le
somme dovute a titolo di stipendio, d salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro
o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al
debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato
allo stesso titolo. (DL 69/2013)
136
CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA 393 DEL 28 NOVEMBRE 2008
L’ordinanza si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 72 bis in
merito alla procedura semplificata di pignoramento che non garantirebbe il
contribuente rispetto a quella ordinaria
La corte respinge il rilievo ritenendo che comunque il contribuente può
proporre opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
137
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Art. 75 bis: dichiarazione stragiudiziale
•. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della
riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente
decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche
simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel
presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e'
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo
dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
La risposta del terzo deve essere data nel termine indicato, non inferiore a
trenta giorni dalla ricezione
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità
In caso di inadempimento è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
138
PIGNORA MENTO PRESSO TERZI DELLE COSE
L’art. 73 manteneva la procedura del cpc per il possesso di cose presso
terzi, caso nel quale era ancora il giudice dell’esecuzione a ordinare la
consegna dei beni all’agente della riscossione
Con la legge 244/2007 (finanziaria 2008), il comma 143 dell’art. 1 estende
la stessa veloce procedura al pignoramento di cose presso terzi
139
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Disp. particolari art. 76 dpr 602/73 dopo dl 69/2013
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente
della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione
delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque
dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso
vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni
essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare
se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione
puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi
dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto
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CONNESSIONE TRA LIMITI IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo
per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al
doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito
da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando
non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui
all'art. 76, commi 1 e 2, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede
non sia inferiore complessivamente a ventimila euro
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