Da “ Italia Oggi “ del 31 gennaio 2006

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Rassegna Stampa Settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio 2006
Gruppo Finanza Locale
Da “ Italia Oggi “ del 31 gennaio 2006
Un solo advisor per Riscossione spa
Un solo advisor per Riscossione spa, la società pubblica che dal 1° ottobre 2006 ricondurrà
nelle mani dello stato la riscossione dei tributi. Sul tavolo dell'Agenzia delle entrate è
arrivata soltanto una candidatura per svolgere l'attività di individuazione dei criteri
generali da applicare, in una fase successiva, per la determinazione del valore delle azioni
delle aziende concessionarie che verranno incorporate all'interno della spa pubblica
(partecipata attualmente al 51% dall'Agenzia delle entrate e al 49% dall'Inps). L'ente di
viale Europa, come precisato all'interno del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dello scorso 9 gennaio (si veda ItaliaOggi del 13 gennaio), ha a questo punto 20
giorni di tempo per inoltrare al candidato unico (su cui viene mantenuto riserbo assoluto)
l'invito a presentare l'offerta con maggiori dettagli. Per adesso l'Agenzia si è limitata a
riscontrare l'esistenza dei requisiti di partecipazione previsti all'interno del bando stesso,
tra cui l'aver svolto dal 1° gennaio a oggi almeno tre incarichi di consulenza e valutazione
per aziende con ricavi annuali superiori a 200 milioni euro, e il non aver svolto sempre dal
1° gennaio 2003 attività di consulenza per le attuali aziende concessionarie ovvero per i
loro azionisti (cioè le banche). L'effetto restrittivo, in particolare di quest'ultimo requisito,
ha fatto sì che alla fine sia pervenuta una sola candidatura, come del resto era ampiamente
prevedibile e come la stessa Agenzia aveva paventato, dal momento che lo stesso bando
diceva che Riscossione spa si riservava la facoltà di aggiudicare la gara ´anche in caso di
una sola offerta valida'. Tra l'altro, ieri, è trapelata anche la possibilità che l'operazione
venga ripetuta, ufficialmente perché il candidato unico o l'ente di viale Europa potrebbero
decidere di non dar corso alla procedura. Al termine della quale, in caso di effettivo
completamento, dovrebbero tenersi altri bandi tesi a individuare gli advisor che dovranno
applicare materialmente i criteri di valutazione economica precedentemente individuati.
Da “ Italia Oggi “ del 31 gennaio 2006
La segnalazione dell'Antitrust si innesta sulla scia del copioso contenzioso avviato nei
mesi scorsi.
Dati catastali, il riutilizzo a rischio
Il divieto della Finanziaria 2005 è lesivo della concorrenza
Il divieto di riutilizzazione dei dati ipotecari e catastali, sancito dalla Finanziaria 2005,
rischia di distorcere la concorrenza. Viene inoltre violato lo spirito della direttiva
2003/98/Ce relativa al riutilizzo dell'informazione acquisita dal settore pubblico.
Lo afferma, nell'ultimo bollettino, l'Antitrust che, accogliendo l'esposto presentato dalle
società associate all'Acif (rappresentate da Umberto Fantigrossi e Carlo Granelli), punta il
dito, con una segnalazione al governo, contro l'art. 1, comma 367, della Finanziaria 2005,
che ´nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei
dati, e delle informazioni catastali e ipotecari reperibili presso i pubblici registri
immobiliari e il catasto terreni e fabbricati, impedisce l'accesso al mercato della produzione
dei servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali'.
Il contenzioso. La presa di posizione dell'Authority si innesta nel solco di una valanga di
contestazioni, sempre promosse dall'Acif, nei confronti della legge 311/2004, approdate
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già dallo scorso anno sulle scrivanie degli organi giudiziari (si veda ItaliaOggi del 15/6/05
e del 23/6/05). Allo stato attuale sono, infatti, tre le ordinanze di urgenza con cui le Corti
di appello (due di Milano del 2/5/05 e 5/7/05 e una di Torino dell'8/6/05) hanno sancito
l'incompatibilità della Finanziaria 2005 con le regole e i principi del trattato e della
direttiva in materia di concorrenza. Secondo i giudici, la richiesta da parte del Territorio di
far sottoscrivere un contratto ad hoc a chi opera professionalmente nelle visure, così come
la manovra prevede, costituisce sfruttamento abusivo della posizione monopolistica
detenuta nella pubblicità legale, con la tenuta dei pubblici registri immobiliari e di catasto,
sul mercato collegato dell'informazione economica. Attualmente, i giudizi pendenti
davanti a 14 Corti d'appello sono 25 e riguardano 60 società.
La segnalazione dell'Antitrust. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
il divieto della Finanziaria 2005, ´mentre contraddice l'esigenza di garantire e di tutelare il
corretto funzionamento del mercato, non appare proporzionato rispetto agli interessi
generali che si prefigge. Il divieto, infatti, finisce per legittimare il permanere di limitazioni
nell'accesso al mercato laddove la riutilizzazione è consentita esclusivamente se
regolamentata da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio'. Viceversa
la direttiva, ´nel prevedere che gli enti pubblici possano imporre condizioni nel riutilizzo
di documenti attraverso licenze, precisa che dette condizioni non devono limitare in
maniera inutile le possibilità di riutilizzo dei documenti stessi con pregiudizio per la
concorrenza'. La direttiva citata dall'autorità guidata da Antonio Catricalà ´tende pertanto
a favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale e in particolare ad agevolare la
creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su documenti del settore
pubblico al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo, a valore aggiunto,
garantendo che il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni
eque, adeguate e non discriminatorie'. C'è inoltre, tra i rilievi, un altro rischio messo in luce
e legato al pagamento dovuto al Territorio, che potrebbe portare a una ´moltiplicazione
dell'obbligazione tributaria in funzione delle riutilizzazioni successive e non già del solo
numero degli accessi ai dati del pubblico ufficio'.
La reazione. Soddisfatto Fantigrossi, il quale si augura che dopo la segnalazione al
governo, ´che è già un buon risultato, l'Antitrust proceda attivando la funzione di
cooperazione con le giurisdizioni nazionali (art. 15, comma 3, del regolamento Ce n.
1/2003), ossia intervenendo nelle 14 Corti d'appello e agevolando la risoluzione delle
controversie pendenti'. Si tratta di una procedura finora mai utilizzata che potrebbe
viaggiare di pari passo con l'eventuale apertura dell'istruttoria formale nei confronti del
Territorio.
Da “ Italia Oggi “ del 2 febbraio 2006
Il governo sta lavorando per approvare più decreti legge entro fine legislatura.
Il milleproroghe si gonfia
Maxiemendamento per p.a., risparmio e rito civile
Un emendamento veramente maxi, quello a cui sta lavorando palazzo Chigi per portare in
salvo i decreti legge in predicato tra camera e senato. Le norme sulle assunzioni nella
pubblica amministrazione, quelle sul risparmio, ma anche quelle sul processo civile: tutte
potrebbero finire nel calderone di un maxiemendamento da presentare al decreto legge
milleproroghe (n. 273/2005) in discussione a Palazzo Madama. Sul quale il governo
potrebbe già oggi decidere di porre il voto di fiducia. Perché la fine della legislatura è
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sempre più vicina, e, nonostante la possibilità che i lavori parlamentari proseguano per la
conversione dei provvedimenti d'urgenza anche dopo lo scioglimento delle camere dell'11
febbraio, si respira aria di smobilitazione. Poca la voglia di deputati e senatori di stare a
Roma, mentre urge la pre-campagna elettorale nei seggi; molto tesi i rapporti all'intero
della maggioranza, con uno scontro che ha sfiorato in più di un'occasione lo strappo tra
Alleanza nazionale e Udc. Non ha giovato la disputa sulle assunzioni dei 700 diretti
collaboratori dei ministri, che An ha tentato di inserire ripetutamente nel decreto legge
sulla p.a. (n. 5/2006), e che l'Udc ha osteggiato. Scatenando una reazione su tutti i decreti.
Insomma, una situazione altamente caotica, per fronteggiare la quale Palazzo Chigi è
intenzionato a ricorrere al voto di fiducia da porre su un unico provvedimento. Appunto il
decreto legge milleproroghe.
Ieri, un imbarazzato e indignato Marcello Pera, dallo scranno di presidente del senato, ha
biasimato l'assenza dei senatori in aula al momento del voto sul milleproroghe: situazione
ripetutasi per ben quattro volte consecutive, che lo ha costretto, da regolamento, a
sospendere i lavori e a convocare la seduta per questa mattina. ´È una situazione
francamente non tollerabile', ha detto Pera. Nel decreto legge, che differisce termini già
scaduti, dovrebbe innanzitutto confluire la struttura portante del dl sulla pa, ancora in
attesa di essere incardinato per il primo via libera alla camera. Il ministro della funzione
pubblica, Mario Baccini, ha ripresentato come prioritarie le norme che frenano la spesa
delle amministrazioni, anche locali, per le consulenze, la proroga per le assunzioni già
autorizzate e non ancora realizzate, l'istituzione della cabina di regia per la semplificazione
normativa e amministrativa. In salvo anche l'articolo che modifica lo statuto della Stretto
di Messina spa e l'autorizza a lavorare svincolata dalla realizzazione del ponte. Ma solo
all'estero.
Nel maximendamento dovrebbe poi fare capolino il decreto sul risparmio e il
finanziamento dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che ieri il senato ha approvato
con alcune sostanziali modifiche. Il provvedimento rinvia l'efficacia di alcuni passaggi in
materia di obbligazioni bancarie, prodotti finanziari ed assicurativi, prevede l'obbligo del
prospetto per le sollecitazioni all'investimento anche per i bond esteri. In particolare, con
due emendamenti del relatore, Maurizio Eufemi (Udc), le proroghe dei termini sono state
allungate da 60 a 120 giorni, mentre alla Consob sono stati dati 12 mesi per l'emanazione
dei regolamenti attuativi. Bocciato invece il rinvio del tetto del 30% del voto delle
Fondazioni nelle banche. ´Spero che il governo tenga conto delle modifiche apportate', ha
detto Eufemi.
Secondo quanto si apprende da fonti di governo, nel testo dovrebbero essere inserite
anche le norme del dl sul processo civile, approvato già dal senato e da ieri alla camera.
Dovrebbe invece viaggiare con le sue gambe il decreto legge sull'agricoltura, anch'esso
all'esame di Palazzo Madama, secondo quanto detto dal ministro delle politiche agricole,
Gianni Alemanno.
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Da “ Italia Oggi “ del 2 febbraio 2006
Riforme.
Federalismo fiscale entro tre anni
´Federalismo fiscale entro tre anni e soltanto quando verranno definite con precisione le
competenze dello stato e delle autonomia locali in attuazione della riforma costituzionale'.
È questa la risposta che il ministro per i rapporti con il parlamento, Carlo Giovanardi, ha
fornito ieri durante un question time alla camera. In particolare il rappresentante del
governo è stato chiamato in causa da un'interrogazione di Marco Boato (Verdi), il quale,
ha chiesto lumi su quali intenzioni abbia il governo in termini di attuazione del
federalismo fiscale. Giovanardi ha detto che la materia verrà affrontata nel corso della
prossima legislatura, non appena sarà data definitiva attuazione al federalismo
istituzionale. Nessun cenno, invece, ha fatto il ministro circa la possibilità che nel
maxiemendamento al dl milleproroghe, allo studio del governo, possa essere prevista la
proroga di un anno dei lavori dell'Alta commissione sul federalismo fiscale. Il nodo verrà
sciolto presumibilmente domani.
Da “ Italia Oggi “ del 3 febbraio 2006
Per l'ex ministro delle finanze sono cinque anni che non si fa accertamento.
Visco, Riscossione spa non è la panacea fiscale
Il successo di un'azione di contrasto all'evasione fiscale dipende dagli uomini che guidano
l'amministrazione finanziaria. Poi si può anche ripubblicizzare il servizio della riscossione
dei tributi, come è stato fatto all'interno della manovra 2006, ma non è questa la panacea
dei mali di cui soffre il fisco, così come certificati dalla relazione del procuratore generale
della Corte dei conti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006 (vedi ItaliaOggi di
ieri).
´Sono cinque anni che non si fa accertamento e non si conduce una seria lotta all'evasione',
dice a ItaliaOggi l'ex ministro delle finanze, Vincenzo Visco (Ds), il quale si domanda
perché la magistratura contabile, oltre a censurare i mali cronici del passato, non abbia
diretto lo sguardo al futuro, a quando cioè la riscossione ritornerà nelle mani dello stato
attraverso la Società pubblica riscossione spa.
Domanda. Professor Visco, secondo lei la ripubblicizzazione della riscossione non è in
grado di far fronte alle inefficienze denunciate dalla Corte dei conti?
Risposta. Premettiamo che in un periodo in cui si va verso il decentramento di varie
attività è piuttosto strano che si decida di accentrare il servizio di riscossione. Detto
questo, si può anche ripubblicizzare, ma non nel modo in cui è stato fatto di recente. Il
cattivo funzionamento delle esattorie private, controllate dalle banche, è stato preso a
pretesto per fare un regalo agli istituti di credito, che si liberano di circa 10 mila dipendenti
che passeranno alla nuova spa.
D. Secondo lei in che modo si sarebbe dovuta ripubblicizzare la riscossione dei tributi?
R. Nel momento della scadenza delle concessioni, se proprio fosse stato impossibile
rinnovarle, la stessa amministrazione finanziaria avrebbe dovuto prendere in mano la
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riscossione coattiva, senza la costituzione di questa società pubblica, che mi sembra
proprio un carrozzone.
D. Eppure, in caso di vittoria delle elezioni, avrete a che fare con questa società?
R. Che vuole che le dica, a quel punto vedremo che fare. Certo è che l'operazione è
sbagliata, comporta oneri eccessivi dilatando ulteriormente i tempi prima dei quali sarà
possibile combattere efficacemente l'evasione.
D. La Corte dei conti ha accusato l'amministrazione finanziaria sul terreno degli
accertamenti. Che ne pensa?
R. Guardi, sono anni che non si fa accertamento. Il buon andamento dell'amministrazione
finanziaria dipende dagli uomini e dalla guida.
Da “ Italia Oggi “ del 3 febbraio 2006
Cassazione.
Par condicio per i sistemi di notifica
Nel processo tributario, gli effetti della notificazione dell'atto di appello effettuata a mezzo
del servizio postale, decorrono, per il notificante, dalla data di spedizione dell'atto anche
quando questo sia stato spedito in busta chiusa e non in piego raccomandato; e sempreché
non sorgano contestazioni riguardo al contenuto della busta. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione con la sentenza 18 gennaio 2006, n. 915.
La pronuncia in esame ha recepito appieno le direttive della Corte costituzionale (sentenze
n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004) secondo la quale, gli effetti della notificazione a mezzo
posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento
delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da
notificare all'ufficiale giudiziario. Ciò in quanto la successiva attività di quest'ultimo e dei
suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) è sottratta in toto al controllo ed alla sfera di
disponibilità del notificante medesimo. Ne consegue che, qualunque comunicazione o
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione
eseguita dal notificante. Il predetto principio, che trova esplicita regolamentazione nell'art.
16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce ormai - secondo i
giudici della suprema Corte - regola generale: come tale è applicabile anche al processo
tributario, senza alcuna eccezione. Più precisamente, secondo gli alti giudici, questo
principio trova sicura applicazione anche quando la notificazione avvenga in busta chiusa,
anziché in plico, a nulla rilevando che l'art. 20, secondo comma, del decreto sopra citato,
richiamato per l'appello dall'art. 53, prescriva espressamente che ´la spedizione del ricorso
a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle
forme sopra indicate'. Infatti, tale ultimo articolo deve essere interpretato alla luce del
precedente art. 16, comma 5, summenzionato. In sostanza, la prescrizione relativa all'invio
in piego - si legge nella sentenza - è volta esclusivamente a dare certezza riguardo
all'identificazione dell'atto notificato. In conclusione, ´nel caso di spedizione in busta
chiusa, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva
corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato, non vi è ragione
per discostarsi dalla regola sopra riferita, tanto più che essa deve ritenersi ora espressiva
di un principio generale in tema di decorrenza, per il notificante, degli effetti della
notificazione'.
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Da “ Italia Oggi “ del 4 febbraio 2006
La Finanziaria 2006 con un'interpretazione autentica chiarisce l'applicazione
dell'agevolazione.
Dilettanti, la pubblicità è esentasse
Niente imposta per i cartelloni negli impianti sotto i 3 mila posti
La pubblicità, in qualunque modo realizzata da società e associazioni sportive
dilettantistiche negli impianti con capienza inferiore a 3 mila posti, utilizzati nelle
manifestazioni sportive, è esente da imposta. Lo ha stabilito l'art. 1 comma 128 della
Finanziaria 2006 (si veda ItaliaOggi del 21/1/2006) che ha chiarito definitivamente, con
norma di interpretazione autentica, il contenuto della precedente legge finanziaria 2005
(art. 1 comma 470 legge n. 311/2004). Quest'ultima previsione, infatti, aggiungeva il
comma 11-bis all'art. 90 legge n. 289/2002 al fine di introdurre l'esonero dall'imposta per la
pubblicità cartellonistica interna agli stadi di una certa dimensione.
Una simile disposizione, invece, ha prodotto unicamente nel corso del 2005 una tale
incertezza interpretativa da non consentire la corretta applicazione del dettato normativo
in quanto questo richiamava, impropriamente, l'imposta sugli spettacoli già abrogata a far
data dall'1/1/2000 e alla cui base imponibile non aveva mai partecipato la pubblicità
cartellonistica (dpr n. 640/72).
Né l'eventuale riferimento successivo con l'emanazione di un'apposita norma (l'art. 7octies comma 2 del dl 31/1/2005) all'imposta sugli intrattenimenti (dlgs n. 60/99), ha
potuto risolvere la questione che legava la pubblicità ´in rapporto di occasionalità' rispetto
all'evento sportivo.
L'interpretazione iniziale della norma agevolativa. La legge finanziaria 2005 aveva dunque
previsto che la pubblicità, realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3 mila
posti, dovesse considerarsi, ai fini del decreto sull'imposta sugli spettacoli, in rapporto di
mera occasionalità rispetto all'evento sportivo organizzato. Il richiamo, purtroppo,
dell'imposta sugli spettacoli, abrogata a decorrere dall'1/1/2000 e innovata da quella sugli
intrattenimenti, ha comportato la disapplicazione del potenziale esonero dall'imposta sulla
pubblicità da parte di numerosi enti locali ai predetti soggetti sportivi, ancorché rientranti
nelle condizioni richieste. Difficilmente, infatti, le rispettive amministrazioni
interpretavano la norma in senso conforme alla volontà del legislatore e alla sua ratio legis,
intendendo piuttosto che i proventi della pubblicità non dovessero più concorrere alla
formazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ovvero a quella, più recente,
sugli intrattenimenti. In tal modo alcuni hanno ritenuto che il rapporto di occasionalità in
cui si poneva la pubblicità realizzata negli stadi potesse consentire, non solo per i soggetti
che si avvalevano dell'opzione di cui alla legge n. 398/91, di far rientrare nella
forfetizzazione Iva nella misura del 50% anche i corrispettivi pubblicitari derivanti dalle
predette attività, non qualificabili ai fini fiscali quali proventi da sponsorizzazione poiché
da considerarsi in una relazione meramente ´occasionale'.
L'attività di sponsor, infatti, per consolidata e univoca prassi e giurisprudenza, si ravvisa
qualora viene istituito una specifica ´connessione' a carattere stabile tra la promozione di
un nome o di un marchio e l'evento sportivo e in base al quale un soggetto utilizza il
beneficiario quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio (per
es. il marchio con l'atleta o la squadra). Al contrario, la pubblicità si inserisce nell'evento in
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modo estraneo e avulso ai contenuti dello stesso, secondo un rapporto di semplice
occasionalità.
La corretta applicazione delle disposizioni ex legge n. 398/91. In proposito, anche secondo
il richiamo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 22/04/2003, le società e
associazioni sportive dilettantistiche che optano per le disposizioni recate dalla legge n.
398/91 applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste dall'art. 74 comma 6 del dpr n.
633/72. Detto regime speciale, in tali condizioni, si applica quindi anche per quei proventi
percepiti con riguardo ad attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti. Come
precisato, inoltre, dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 165/E del 7/9/2000 tra tali
proventi possono annoverarsi anche quelli realizzati per le prestazioni pubblicitarie, i
quali, in mancanza di un'espressa previsione normativa, beneficiano della detrazione
forfettaria del 50% prevista, in via generale, per le operazioni imponibili.
La situazione fino all'interpretazione autentica. Successivamente, per porre rimedio a una
penalizzazione del settore sportivo dilettantistico che non riconosceva di fatto i benefici di
esenzione, l'art. 7-octies comma 2 del dl 31/1/2005 (convertito in legge n. 43/2005) ha
stabilito che le citate previsioni s'intendevano applicabili anche all'imposta sugli
intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità. Ciò, tuttavia, non ha portato a sostanziali
modificazioni dei comportamenti interpretativi restrittivi adottati sino a quel momento. La
Finanziaria 2006 (art. 1 comma 128), dunque, ha finalmente fornito la soluzione normativa,
con valore di interpretazione autentica, secondo cui la pubblicità, in qualunque modo
realizzata da società e associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all'interno degli
impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive con capienza inferiore a 3 mila
posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al dlgs 15/11/93 n. 507.
La possibilità di rimborso delle somme non dovute versate quale ´imposta sulla
pubblicità'. Trattandosi di norma con carattere interpretativo gli effetti che si producono
decorrono dall'1/1/2005, data di entrata in vigore della precedente legge (Finanziaria
2005) che aveva introdotto l'art. 11-bis dell'art.90 legge n. 289/2002. Ciò sembra offrire
l'opportunità ai soggetti che hanno versato importi non dovuti nel corso del 2005 di
formulare istanza di rimborso agli enti locali impositori per la parte indebitamente e
illegittimamente richiesta. Per poter richiedere l'imposta effettivamente non dovuta
occorre che gli impianti dove sono stati realizzati gli eventi sportivi dilettantistici abbiano
in qualche modo una capienza ´certificata' in relazione alla struttura stessa entro i 3 mila
posti. Laddove le attività siano state svolte in luoghi la cui capienza risultasse difficilmente
identificabile (per es. le aree pubbliche all'aperto) l'iter del rimborso potrebbe esaurirsi con
esito negativo.
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