Il Procedimento Sanzionatorio Amministrativo Prof. Avv. Daniela Dinice Il procedimento sanzionatorio amministrativo • Ordinamento comunitario • Ordinamento nazionale • Ordinamento regionale Ordinamento comunitario Fondamento dei poteri sanzionatori delle Comunità • Ordinamento nazionale come filtro per prevedere e applicare le sanzioni • Potere di prevedere direttamente le sanzioni • Potere di applicare le sanzioni tramite propri organi Ordinamento comunitario Art. 5 Trattato 25-3-1957 Misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Comunità • Valutazione degli interessi oggetto di tutela • Potere di reazione: misure ripristinatorie • Misure come strumenti di prevenzione generale e speciale Ordinamento comunitario Presupposti dell’autonomo potere sanzionatorio • Sistema di controllo omogeneo • Sistema sanzionatorio omogeneo nei vari Stati Membri • Sistema di informazione tra soggetti istituzionali Ordinamento comunitario Interessi tutelati • salute pubblica, interessi sociali ed economici dei consumatori (sicurezza alimentare) • salute animale, rintracciabilità • interessi finanziari delle Comunità Salute pubblica, animale, interessi sociali ed economici • • • • • Regolamento (CE) n. 1760/00 del Consiglio sistema di identiifcazione e registrazione dei bovini, etichettatura carni bovine Regolamento (CE) n. 1082/03 della Commissione modalità di applicazione del reg. 1760/00 in tema di controlli su identificazione e registrazione dei bovini Regolamento (CE) n.1825/00 della Commissione modalità di applicazione del reg. 1760/00 in tema di etichettatura delle carni bovine … Regolamento (CE) n.178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio principi e requisiti generali della legislazione alimentare Direttiva 97/12/CE del Consiglio polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali Interessi finanziari della comunità • • • • Regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio tutela degli interessi finanziari delle Comunità Regolamento (CE) n. 595/91 del Consiglio irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC e e instaurazione di un sistema di informazione Regolamento (CE) n.1258/99 del Consiglio organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine Regolamento (CE) n.1254/99 del Consiglio organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine Interessi finanziari della comunità Regolamento (CE) n. 2988/95 • Tutela efficace e adeguata Sistema sanzionatorio omogeneo all’interno degli Stati membri • • Regole generali da applicare alle sanzioni previste in normative settoriali Reg. CE n. 2988/95 CONTENUTO • Principio di legalità • Concetto di irregolarità comunitaria • Concetto di misura amministrativa • Concetto di sanzione amministrativa • Disciplina del procedimento sanzionatorio Reg. CE n. 2988/95 PRINCIPIO DI LEGALITÀ (articolo 2, paragrafo 2) “Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata, per una violazione al diritto comunitario, se non sia stata prevista da un atto comunitario precedente alla irregolarità” Reg. CE n. 2988/95 Corollari del principio di legalità: • Retroattività della disposizione più favorevole • Divieto di retroattività della disposizione che introduca un illecito amministrativo • Principio di determinatezza della fattispecie sanzionatoria Reg. CE n. 2988/95 CONCETTO DI IRREGOLARITÀ COMUNITARIA (art. 1, parag. 2) “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti” Reg. CE n. 2988/95 ELEMENTI: • Il soggetto trasgressore • La condotta • Il pregiudizio per il bilancio generale delle Comunità DISTINZIONE RISPETTO ALLA “FRODE”: • Elemento intenzionale della condotta • Diverso tipo di sanzione Reg. CE n. 2988/95 CONCETTO DI MISURA AMMINISTRATIVA (art. 4) “Strumento volto alla mera reintegrazione patrimoniale degli interessi economici della Comunità lesi dall’irregolarità” Reg. CE n. 2988/95 CARATTERI DELLA MISURA AMMINISTRATIVA: • Prescinde dall’imputabilità del trasgressore • Si applica ad ogni irregolarità • Comporta la revoca del vantaggio (indebito) percepito • Comporta il mancato conseguimento del vantaggio (indebito) da percepire Reg. CE n. 2988/95 CONCETTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA (art. 5) “strumento di tipo punitivo e non volto alla mera reintegrazione patrimoniale degli interessi economici della Comunità lesi dall’irregolarità” Reg. CE n. 2988/95 CARATTERI: • Effettività • Proporzionalità • Dissuasività • Si applica alle irregolarità intenzionali o causate da negligenza Reg. CE n. 2988/95 TIPOLOGIE DI SANZIONE: • Pagamento di una sanzione amministrativa • Versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse aumentato se del caso di interessi • Privazione totale o parziale di un vantaggio • concesso dalla normativa anche se • beneficiato indebitamente solo in parte • Esclusione o revoca dell’attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell’irregolarità Reg. CE n. 2988/95 (segue) Tipologie di sanzione • Revoca temporanea di un’autorizzazione o di un riconoscimento necessari per beneficiare di un regime di aiuti • Perdita di una garanzia o cauzione richiesta da una normativa o la ricostituzione della garanzia indebitamente liberata • Altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico Reg. CE n. 2988/95 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (art. 2) diritto degli Stati membri normativa comunitaria generale e settoriale Reg. CE n. 2988/95 SINTESI DELLA DISCIPLINA DEL REG. (CE) n. 2988/95: • Principio di legalità • Concetto di irregolarità comunitaria • Concetto di misura amministrativa • Concetto di sanzione amministrativa • Norme che regolano il procedimento • sanzionatorio Interessi finanziari della comunità Regolamento (CE) n. 595/91 del Consiglio • rafforzare la lotta contro le irregolarità • costituire un sistema di informazione comunitario sulle irregolarità e sulle procedure sanzionatorie interne agli Stati membri • definire le procedure tra Stati membri e Commissione nei casi di importi non recuperabili Reg. CE n. 595/91 Soggetti Istituzionali coinvolti • Stati Membri • Commissione europea • Comitato Feoga • Parlamento europeo • Consiglio europeo Reg. CE n. 595/91 ARTICOLO 3 Comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità per consentire: • conoscenza pratiche fraudolente • effetti finanziari delle irregolarità • recupero delle somme indebitamente pagate (ovvero degli importi da accreditare al Fondo che non siano stati pagati) Reg. CE n. 595/91 ARTICOLO 5 Comunicazione trimestrale alla Commissione delle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare coloro che abbiano commesso irregolarità Reg. CE n. 595/91 SINTESI DELLA DISCIPLINA • Sistema di informazione che coinvolge Stati Membri, Commissione E., Comitato Feoga, Parlamento E., Consiglio • Procedura tra Stati membri e Commissione per il recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento FEOGA - Sezione Garanzia Sistema sanzionatorio comunitario SINTESI Fondamento dei poteri sanzionatori (art . 5 Trattato) Interessi tutelati Misura e sanzione amministrativa Sistema di informazione delle regolarità/infrazioni Disciplina applicabile al procedimento sanzionatorio ORDINAMENTO NAZIONALE IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ITALIANO Legge 24 dicembre 1981, n. 689 Capo I - Le sanzioni amministrative Legge 23 dicembre 1986, n.898 Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo Legge n. 689/81 capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE sezione I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) sezione II APPLICAZIONE (ART .13-31) sezione III DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI (ART. 32-39) sezione IV NORME TRANSITORIE E FINALI Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali • PRINCIPIO DI LEGALITA’ (art. 1) (CFR ART. 23 COST.) • PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA E PERSONALITA’ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (art. 2, 3 e 7) • PREVISIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ANTIGIURIDICITA’ (art. 4) • ESTENSIONE DELLA PUNIBILITA’ AI CONCORRENTI NELL’ILLECITO (art. 5) • RESPONSABILITA’ SOLIDALE (art. 6) • CONCORSO FORMALE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E CONTINUAZIONE NELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (ART. 8). • APPLICABILITA’ DEI PRINCIPI GENERALI E DELLE NORME PROCEDURALI DELLA 689 A TUTTE LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONATE CON UNA PENA PECUNIARIA (ART. 12) Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PRINCIPIO DI LEGALITÀ (articolo 1) “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PRINCIPIO DI LEGALITÀ (articolo 1) • espressa previsione legislativa del fatto punito – RISERVA DI LEGGE - • la violazione è sanzionata in base alla legge vigente al momento della commissione del fatto DIVIETO DI RETROATTIVITA’ • divieto di interpretazione analogica – TASSATIVITA’ - Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali ELEMENTO SOGGETTIVO (articolo 3) “Nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa” Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali ELEMENTO SOGGETTIVO (articolo 3) Esclusione di ogni responsabilità per fatto altrui PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ • CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE • divieto di configurare una RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, necessità che il fatto sia commesso con dolo o con colpa • Legge n. 689/81 - CAPO I Elemento soggettivo Colpa generica sono escluse la culpa in eligendo o in vigilando Persona giuridica non è mai autore del fatto illecito Errore sulle norme descrittive dell’illecito non è invocabile Legge n. 689/81 - CAPO I Elemento soggettivo CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ANTIGIURIDICITA’ • legittima difesa • stato di necessità • esercizio di un diritto • adempimento di un dovere Legge n. 689/81 - CAPO I Elemento soggettivo CONCORSO DI PERSONE Ha la funzione di estendere la punibilità a quei soggetti che hanno posto in essere una parte della condotta illecita che, di per sé, non sarebbe sanzionabile ma che in concorso con altre condotte poste in essere da altri soggetti assume rilievo sanzionatorio, purchè al soggetto possa essere mosso un rimprovero per avere dolosamente o colposamente partecipato alla commissione del fatto illecito. Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali SOLIDARIETA’ (articolo 6) • Ha una funzione di garanzia nell’adempimento del pagamento della sanzione pecuniaria per la P.A. • Di particolare rilievo per le violazioni in materia di lavoro è il 3° comma Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali SOLIDARIETA’ (articolo 6) “… … Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. …” Legge n. 689/81 - CAPO I Solidarietà Caratteri • Il nesso oggettivo (rapporto di rappresentanza o dipendenza con l’autore dell’illecito; la violazione è commessa nell’esercizio delle funzioni o incombenze proprie dell’autore all’interno dell’ente o dell’impresa) • La responsabilità del debitore solidale si aggiunge • La ratio (evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore) • Il trasgressore rimane identificato anche quando non riveste più la qualificazione giuridica che aveva al momento dell’accertamento Legge n. 689/81 - CAPO I Solidarietà Contestazione (la contestazione della violazione all’autore della trasgressione oltre che all’obbligato in solido è opportuna perché può rendersi necessaria a fini probatori nel giudizio di opposizione) Diritto di regresso (il debitore solidale che ha pagato ha diritto di chiedere all’autore della violazione il rimborso di quanto pagato per la sanzione) Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PIU’ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE (articolo 8) “ … chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione , soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. … …” Legge n. 689/81 - CAPO I Solidarietà CONCORSO FORMALE Commesso con un unico episodio comportamentale, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, E CONTINUAZIONE Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu` azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu` violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Legge n. 689/81 - CAPO I Più violazioni di … Caratteri Cumulo giuridico delle sanzioni regola a favore del trasgressore la violazione più grave si individua considerando la sanzione edittale massima Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali REITERAZIONI DELLE VIOLAZIONI (articolo 8 bis) “ … lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole … … più violazioni della stessa indole sono accertate con un unico provvedimento esecutivo … … sostanziale omogenità o caratteri fondamentali comuni … … gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi …” Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PRINCIPIO DI SPECIALITA’ (articolo 9, comma 1) “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.” Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PRINCIPIO DI PREVALENZA (articolo 9, comma 2) “ Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o … … che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo … ….” Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali Campo di applicazione della 689 (art. 12) • Violazioni depenalizzate ossia violazioni che originariamente costituivano reato e che a seguito della depenalizzazione sono sanzionate in via amministrativa con il pagamento di una somma di denaro • Violazioni, ab origine,sanzionate amministrativamente con il pagamento di una sanzione pecuniaria Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali SINTESI DELLA DISCIPLINA legalità responsabilità per dolo o colpa solidarietà più violazioni di disposizioni … specialità e prevalenza prescrizione Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative ARTICOLI DA 13 A 21 disposizioni procedurali accertamento contestazione e notificazione rapporto controdeduzioni ordinanza Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative ATTI DI ACCERTAMENTO (articolo 13) Gli organi addetti al controllo accertano la violazione amministrativa mediante processo verbale Soggetti attivi organi di controllo amministrativo ufficiali e agenti di polizia giudiziaria Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative Elementi del p.v. di accertamento data, ora, luogo generalità e qualifica del verbalizzante generalità del trasgressore se identificato individuazione degli eventuali responsabili in solido Legge n. 689/81 - CAPO I Elementi del p.v. di accertamento descrizione del fatto con indicazione di tutte le circostanze: circostanze di tempo circostanze di luogo eventuali mezzi impiegati dal trasgressore indicazione delle norme che si ritengono violate Legge n. 689/81 - CAPO I Elementi del p.v. di accertamento indicazione dell’ente/organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale presentare scritti difensivi/documenti eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore sottoscrizione del verbalizzante eventuale sottoscrizione del trasgressore Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE (articolo 14) Finalità Attività diretta ad informare il trasgressore ed il coobligato in solido del fatto illecito commesso dal primo per consentire l’esercizio del diritto di difesa Legge n. 689/81 - CAPO I contestazione e notificazione Destinatari • Il trasgressore • Il coobligato in solido Termini • 90 giorni per i residenti in Italia • 360 giorni per i residenti all’estero • (a decorrere dall’accertamento e non dalla commessa violazione) Legge n. 689/81 - CAPO I contestazione e notificazione Elementi necessari della contestazione • Descrizione del fatto accertato • Indicazione delle norme sanzionatorie • Indicazione dell’autorità dalla quale l’interessato ha facoltà di essere sentito Legge n. 689/81 - CAPO I contestazione e notificazione Elementi non necessari se è rispettato il punto precedente • Indicazione delle norme di legge violate • Informazione relativa ai minimi e massimi edittali • Informazione relativa alla facoltà di pagare in misura ridotta (salvo sia prevista l’esclusione) Legge n. 689/81 - CAPO I contestazione e notificazione Forme • immediata o personale • differita o per notificazione • differita a cura del giudice penale • per comunicazione (lettera raccomandata a.r.) Legge n. 689/81 - CAPO I contestazione e notificazione Omessa contestazione • Nei confronti dell’autore resterà obbligato il debitore solidale • È causa di estinzione del credito dell’Ente Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative RAPPORTO (articolo 17) Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova dell’eseguita contestazione o notificazione, “all’ufficio competente” Legge n. 689/81 - CAPO I Elementi del rapporto Elementi del rapporto ex art. 17 autore contenuto forma destinatari Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative CONTRODEDUZIONI (articolo 18) l’esercizio del diritto di difesa comporta la presentazione di scritti difensivi e documenti e la richiesta di audizione Legge n. 689/81 - CAPO I Controdeduzioni l’esercizio del diritto di difesa va esercitato entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione l’autorità competente a ricevere documentazione, richiesta di audizione e a provvedere all’audizione è quella competente a ricevere il rapporto ex art. 17 Legge n. 689/81 - CAPO I Controdeduzioni La richiesta di audizione deve pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni L’autorità competente può utilizzare gli elementi che derivano presentazione di scritti difensivi oltre il termine di 30 giorni (esercizio tardivo del diritto di difesa) Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative ORDINANZA (articolo 18 comma 2) L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente - atto amministrativo di ingiunzione di pagamento della sanzione - Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative ORDINANZA (articolo 18 comma 2) Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto - atto amministrativo di archiviazione degli atti - Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative Breve riepilogo del procedimento sanzionatorio amministrativo accertamento della violazione amministrativa Diffida Adempimento alla diffida mancato adempimento alla diffida ovvero mancato Pagamento della sanzione pagamento della sanzione al minimo edittale notificazione di illecito Estinzione del procedimento Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative Breve riepilogo del procedimento sanzionatorio amministrativo Notificazione dell’illecito Pagamento della sanzione Mancato pagamento Estinzione del procedimento Rapporto Legge n. 689/81 - CAPO I Fasi procedurali amministrative Ordinanza ex art. 18 L. 689 Rapporto Ordinanza di ingiunzione Ordinanza di archiviazione Pagamento Estinzione del procedimento Legge n. 689/81 - CAPO I Ordinanza di ingiunzione obbligo di motivazione dell’ordinanza Indicazione del titolo astratto della pretesa (natura e portata della pretesa) Per relationem al verbale di accertamento Determinazione della misura della sanzione Legge n. 689/81 - CAPO I Ordinanza di ingiunzione notificazione ai soggetti passivi (la mancata notifica nei confronti del trasgressore e/o del coobligato può determinare l’estinzione del credito nei confronti dell’uno e/o dell’altro il pagamento delle somme ingiunte (sanzioni + spese) deve avvenire entro 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero) dalla notifica Legge n. 689/81 - CAPO I Ordinanza di ingiunzione caso di mancato pagamento l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione forzata In Potere di autotutela del soggetto attivo (annullamento o revoca ed emissione di nuova ordinanza) Legge n. 689/81 - CAPO I Principi Generali PRESCRIZIONE (articolo 28) “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni … … … si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.” Legge n. 689/81 - CAPO I Prescrizione Caratteri Si riferisce al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria Si riferisce anche al potere dell’amministrazione di applicare la sanzione comminata per la violazione accertata Non è rilevabile d’ufficio Causa interruttiva è la notifica del provvedimento non la richiesta di audizione Legge n. 898/86 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DI AIUTI COMUNITARI NEL SETTORE AGRICOLO ART. 2 illecito penale ART. 3 illecito amministrativo ART. 4 procedura e competenza Legge n. 898/86 CARATTERI medesima fattispecie per tipologie diverse di illecito (penale e amministrativo) doppia punibilità cumulo materiale di sanzioni di specie diversa (penale e amministrativa) Legge n. 898/86 articoli 2 e 3 Condotta sanzionata esposizione di dati o notizie falsi al fine del conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del feoga (c.d. mendacio documentale) Legge n. 898/86 articolo 2 Sanzione per illecito penale • reclusione da 6 mesi a 3 anni • solo sanzione amministrativa in caso di somma indebita = o < a 4.000 € (7.745.000 £) Legge n. 898/86 articolo 2 Rapporto con art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni Caratteri clausola di riserva nell’art. 2 L. 898/86 carattere di sussidiarietà dell’art. 2 L. 898/86 “quid pluris” del 640 bis c.p.: attività fraudolenta oltre la esposizione dei dati falsi Legge n. 898/86 articolo 2 Rapporto con Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Caratteri condotta più fraudolenta rispetto all’art. 2 L. 898/86 problemi di coordinamento con il 640 bis c.p. Legge n. 898/86 articolo 2 Rapporto con Art. 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (falso documentale) Caratteri concorso apparente ex art. 15 c.p. elemento specializzante dell’art. 2 L. 898/86 Legge n. 898/86 articolo 3 Conseguenze giuridiche dell’illecito amministrativo • • restituzione dell’indebito sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito, se superiore a 51,65 € (100.000 lire) è irrogata anche se è pendente il procedimento penale fino all’avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, … Legge n. 898/86 articolo 4 Rinvio al capo I legge n. 689/81: • in tema di accertamento delle violazioni e di relativa irrogazione delle sanzioni • con l’introduzione di alcune deroghe alla disciplina generale dell’illecito amministrativo Legge n. 898/86 articolo 4 DEROGHE ALLA LEGGE N. 689/81 • • diverso termine per la notifica della violazione esclusione del pagamento in misura ridotta • individuazione dell’organo competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione • destinatario del rapporto ex art. 17 Legge n. 898/86 articolo 4 Organo competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione • Il Ministro competente o che esercita la vigilanza sull’amministrazione competente ovvero il funzionario da lui delegato • Nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni ad esse delegate, il Presidente della giunta regionale o il funzionario da lui delegato