Linee Guida Contratto Integrativo

FUNZIONE
PUBBLICA
FUNZIONE
PUBBLICA
MEDICI
CGIL
CGIL
CAMPANIA
CAMPANIA
Contratto collettivo integrativo
aziendale
per
l’area
della
dirigenza medica e veterinaria
attuativo del ccnl 2002 - 2005 –
parte normativa e 2002-2003 –
parte economica
Indice
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Art. 1 Scopi e finalità
Art. 2 Potocollo per l'esercizio di sciopero
nell’azienda
Art. 3 Contratto collettivo decentrato azienda
………
Art. 4 RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 Soggetti Sindacali
Art. 6 LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 7 Modelli del sistema di relazioni sindacali
Art. 8 Contrattazione Collettiva Decentrata
Integrativa – Modalità, tempi e procedure
Art. 9 Materie oggetto di contrattazione
decentrata integrativa
Art. 10 Composizione delle delegazioni
trattanti
Art. 11 Informazione
Art. 12 INFORMAZIONE PREVENTIVA
Art. 13 Forme di partecipazione
Art. 14 Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
Art. 15 Interpretazione autentica del contratto
decentrato integrativo
Art. 16 Tavoli tecnici
Art. 17 Pari opportunità
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Art. 18 Diritto di assemblea
Art. 19 Referendum
Art. 20 Diritto di affissione
Art. 21 Locali ed attrezzature per riunioni
ed attività sindacali
Art. 22 Tutela dei Dirigenti Sindacali
Art. 23 Elezione R.S.A.
Art. 24 MOBILITA’
Art. 25 ACCORDI DI MOBILITA’ PER
ESUBERO
Art. 26 ORARIO DI LAVORO DEI
DIRIGENTI
Art. 27 Servizio di Guardia
Art. 28 Pronta disponibilità
Art. 29 Copertura assicurativa
Art. 30 Formazione ed ECM
Art. 31 La verifica e valutazione dei
dirigenti
Art. 32 I Fondi Aziendali
Art. 33 Fondo art. 54 del CCNL 2002/2005
Art. 34 Fondo art. 55 del CCNL 2002/2005
Art. 35 Fondo art. 56 del CCNL 2002/2005
Art. 36 Fondo art. 57 del CCNL 2002/2005
Art. 37 Norma di rinvio
Art. 1 – SCOPI E FINALITA’
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Il presente contratto è diretto a favorire il processo di rinnovamento in corso
nell’Azienda, finalizzato alla crescita qualitativa della prestazione sanitaria resa
all’utenza ed al miglioramento dell’efficienza dei servizi, attraverso la valorizzazione
della professionalità dei dipendenti correlata al miglioramento della qualità dei servizi,
l’armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il rapporto di lavoro anche con
riguardo alla nuova natura privatistica, la razionalizzazione della struttura retributiva, la
produttività correlata agli obiettivi aziendali.
Il contratto è altresì orientato ad affermare i seguenti principi:
la valutazione dell’attività prestata quale diritto di ogni dipendente al riconoscimento
dei risultati raggiunti con il proprio lavoro nonché alla valorizzazione delle proprie
qualità potenziali ed allo sviluppo della propria professionalità;
la responsabilizzazione dei dirigenti medici nella gestione degli istituti economiconormativi che rientrano nella retribuzione flessibile, nel pieno rispetto dei criteri fissati
nel presente contratto;
la garanzia dell’obiettività dei giudizi espressi attraverso procedure trasparenti,
continuative e sistematiche basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi per tutti
i valutatori;
l’opportunità di utilizzare gli strumenti offerti dal CCNL contestualmente ed in modo
integrato e di investire, quindi, tutte le risorse disponibili al fine di favorire il processo di
aziendalizzazione attraverso l’applicazione di regole uniformi nel rapporto di lavoro, la
razionalizzazione della retribuzione, nel rispetto dei limiti posti dal contratto nazionale,
l’attribuzione dei compensi incentivanti e la valorizzazione delle professionalità e delle
responsabilità.
Art. 2 – PROTOCOLLO PER L'ESERCIZIO DI SCIOPERO
NELL’AZIENDA
Fermo restando i dispositivi di cui alla legge 146/90, Azienda e OO.SS. firmatarie
adottano il presente protocollo che è parte integrante del contratto aziendale. Le parti
concordano che premessa indispensabile e pregiudiziale per l'ammissione delle
OO.SS. alla contrattazione aziendale è l'adozione e la sottoscrizione di un codice di
autoregolamentazione dell'esercizio delle azioni di sciopero accettato dalle parti ed
esigibile a livello aziendale.
1. PREAVVISO
Il tempo di preavviso è fissato in giorni 10 per il primo sciopero della durata non
superiore a 24 ore proclamato da ogni singola OO.SS..
2. SERVIZI ESENTATI
Sono individuati quali servizi esentati:
- Assistenza d’ urgenza;
- Servizi di guardia H24;
- Le attività connesse con le funzionalità previste dall'art. 1 dell'accordo sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
3. PRESCRIZIONE GENERALE
L'adesione allo sciopero deve essere comunicata, con cinque giorni di anticipo, alla
Direzione Sanitaria e comporta la trattenuta della giornata lavorativa secondo la
normativa di legge a carico degli aderenti allo stesso. L'inoltro di notizia alla
Direzione Sanitaria Aziendale spetta al Direttore del Dipartimento. Chi non comunica
l'adesione allo sciopero è tenuto a svolgere l'attività ordinaria.
In caso che allo sciopero abbia aderito un numero tale da impedire l'ordinaria attività,
sono sospesi i ricoveri e gli interventi operatori di elezione o programmati così come
l'attività ambulatoriale e/o diagnostica (compresi i prelievi), l'attività di Day-Hospital e
Domiciliare, fatta salva l'efficacia delle procedure di "comando in servizio" di cui al
successivo punto 4..
Il personale dei "Contingenti minimi" è a disposizione sul proprio posto di lavoro
esclusivamente per le urgenze.
4. CONTINGENTI DI PERSONALE
Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato
durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili di cui al
punto 3 ("minimi di servizio"), va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli
impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali
giorni. I Dipartimenti formuleranno quindi tali contingenti minimi di dirigenti in servizio,
con ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale.
In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima)
comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media.
L'Azienda rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi
vanno predisposti negli spazi aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i
servizi a disposizione delle OO.SS. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza.
L'Azienda indica nei propri comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di
funzionamento. Estende inoltre la comunicazione per le vie istituzionali alle autorità
competenti e interessate.
Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con
precedenza all'interno del servizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai
minimi, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di mobilità è
successivamente comunicata alle OO.SS. a cura del Dipartimento che l'ha disposta
con specifica nominativa degli interessati, elencati per qualifica, sede di
appartenenza ed eventuale destinazione utilizzata.
Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i visitatori dei
cittadini degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni.
La Direzione Sanitaria Aziendale e i Dirigenti di Dipartimento curano di concerto la
garanzia dei servizi minimi.
Le procedure di "Comando in servizio" dei contingenti minimi vengono espletate dal
Direttore Sanitario e dai Dirigenti di Dipartimento a livello decentrato. Il personale
"comandato" viene preavvisato con apposito ordine di servizio almeno quattro giorni
prima ed è scelto esclusivamente tra il personale previsto in servizio nella giornata e
nel turno. Con comunicazione formale è possibile la sostituzione tra "comandati" e
"volontari" previo accordo tra gli interessati. L'elenco del personale "comandato" è
comunicato alle OO.SS. 48 ore prima dello sciopero.
Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme stabilite
dall’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica del
servizio sanitario nazionale pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n.
50 del 28 febbraio 2002.
Il presente protocollo è a disposizione dell'Utenza e delle autorità istituzionali.
Viene pertanto affisso in tutti i posti di lavoro e le sedi di servizio aperte al pubblico
della Azienda.
Art. 3 – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
AZIENDA
Il presente contratto, stilato in riferimento alle materie ed agli istituti previsti dal CCNL
2002-2005, è strumento indispensabile per stabilire coerentemente, tra le parti,
le materie e gli indirizzi e le scelte conseguenti riferite all’art. 5 e quant’altro è
rimandato alla trattativa decentrata.
Preventivamente si stabilisce:
la disponibilità finanziaria secondo quanto stabilito dal CCNL
la “comunicabilità” tra fondi
i vari fondi annualmente devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili negli specifici fondi sono
temporaneamente utilizzati nel fondo della retribuzione di risultato relativo al
medesimo anno e, quindi, riassegnati ai fondi di provenienza a decorrere
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo.
Art. 4 – RELAZIONI SINDACALI
•
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dirigenti medici e veterinari al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare
e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei
servizi erogati alla collettività, in relazione al perseguimento dei fini pubblici ai
quali l’ Azienda è preordinata.
La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza dei comportamenti e
orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le
parti. A tal fine si rende opportuno definire, con maggiore precisione, il quadro
delle relazioni sindacali delineato dal CCNL.
Art. 5 – SOGGETTI SINDACALI
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione sono:
A) A livello Aziendale:
Le rappresentanze sindacali Aziendali (R.S.A.) dellArea contrattuale medica e
veterinaria, elette ai sensi della legge 300;
B) A livello territoriale:
Gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali territoriali rappresentative
previste dai rispettivi CCNL vigenti.
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dal
CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
stipulato il 7 agosto 1998
3. Tutte le comunicazioni relative agli istituti contrattuali sono inviate alle OO.SS.
Territoriali presso le loro Sedi.
4. Rispetto alle R.S.A., tutte le comunicazioni di cui al comma precedente sono inviate
ai singoli componenti.
6. L’informativa di cui ai successivi articoli è inviata:
Ai componenti R.S.A.;
Alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL;
7. L’Azienda costituisce con atto formale del suo Direttore Generale l’UFFICIO
RELAZIONI SINDACALI (U.R.S.), ne indica la sede, ne definisce la dotazione
organica fornendolo dei necessari supporti tecnologici e informatici e ne nomina
il Funzionario Responsabile.
8.L’U.R.S. fornisce nelle forme meglio definite nel presente accordo le
“informazioni” preventive e successive, convoca le OO.SS. in sede negoziale o
tecnica, cura l’archiviazione relativa ai lavori delle Commissioni aziendali miste e
periferiche, coadiuva la delegazione trattante di parte aziendale ad ogni livello,
trasmette alle strutture dell’Ente disposizioni, accordi e normative inerenti il
CCNL .
9. I componenti dell’U.R.S. a qualsiasi livello, non possono rivestire cariche
esecutive e direttive sindacali.
10. Le OO.SS. forniscono all’U.R.S. i nominativi dei propri delegati al ritiro di ogni
materiale.
Art. 6 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1. La Azienda e le OO.SS. riconoscono due livelli di contrattazione aziendale:
•
centrale;
•
periferica.
2. La contrattazione centrale individua punti e argomenti espressamente demandati
alla definizione contrattuale periferica.
3. Sono ambiti di contrattazione periferica i Presidi Ospedalieri, i Distretti Sanitari e i
Dipartimenti con le articolazioni che gli stessi prevederanno.
4. I Dirigenti delle articolazioni organizzative di cui al punto 3. individuano la propria
delegazione trattante ed esercitano anche eventuale delega per materie inerenti
singole Unità operative.
Art. 7– Modelli del sistema di relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva decentrata integrativa;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo;
g) tavoli tecnici.
Art. 8 – Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa –
Modalità, tempi e procedure
1.
2.
3.
4.
La contrattazione decentrata integrativa si svolge unicamente sulle materie
espressamente demandate a livello locale dai rispettivi CCNL vigenti.
Il contratto collettivo decentrato integrativo per ciascuna area contrattuale ha
durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse,
nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione
decentrata integrativa con cadenza annuale.
Ciascun contratto collettivo decentrato integrativo di cui al punto 1 conserva la
propria efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
Prima dell'avvio della contrattazione integrativa decentrata, devono essere messi
a disposizione dei soggetti sindacali i dati riferiti:
•
al conto annuale della spesa del personale dell’anno precedente;
•
•
5.
al personale in servizio per macrostruttura ;
all’andamento degli istituti contrattuali a carattere economico.
Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a
quanto stabilito dal CCNL vigente. Esso deve rispettare i vincoli risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ente. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A seguito delle stipula del CCNL nazionale, l'Azienda provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro il periodo previsto dalla data
di stipulazione dello specifico CCNL.
La convocazione della delegazione trattante è disposta dal presidente la delegazione
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme contrattuali, con preavviso di
almeno 5 giorni, salvo particolari casi d’urgenza, nel qual caso, la convocazione stessa
deve essere disposta con preavviso almeno di 48 ore.
La convocazione viene effettuata inviando una comunicazione scritta, anche via fax
o posta elettronica, ai soggetti sindacali abilitati alla contrattazione decentrata
integrativa presso le rispettive sedi. Nel fissare la data delle convocazioni il presidente
può tenere conto, nel limite del possibile e se preventivamente informato, di impegni
sindacali ritenuti rilevanti.
Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare; eventuali successive modifiche degli stessi sono
tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.
Di ogni seduta viene redatto un verbale di sintesi degli argomenti trattati e delle
eventuali decisioni adottate, letto ed approvato nella successiva riunione.
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano
rinviati, alla fine dell'incontro è fissata la data dell'incontro successivo.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli comportamentali, le parti
si impegnano a non assumere iniziative unilaterali riferibili alle materie oggetto del
confronto tra le parti durante i primi 30 giorni di trattativa se questa non viene interrotta.
Decorsi trenta giorni, prorogabili di comune accordo, ad un massimo di ulteriori 30
giorni, le parti riprendono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Una volta raggiunto l'accordo sulle materie oggetto della trattativa, le parti stipulano la
preintesa di contratto. Qualora l’accordo non venga raggiunto, o venga raggiunto un
accordo parziale, ovvero siano dissenzienti alcune OO.SS., viene redatto un verbale che
rappresenti la posizione delle parti, esplicitando le posizioni di dissenso e le relative
motivazioni.
Gli accordi stipulati, sia a livello di delegazione centrale che a livello articolato interno,
di cui all’art.5 del presente testo, sono da considerarsi vincolanti per le parti, con efficacia
erga omnes, quando risultano sottoscritti dai rappresentanti della delegazione di parte
pubblica, dai rappresentanti aziendali (R.S.A.) e dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali
di categoria, firmatarie del CCNL, rappresentative a livello aziendale almeno del 51%.
Entro 5 giorni dalla firma, il presidente la delegazione invia la preintesa al Collegio dei
revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio e con
gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi (ovvero anche prima qualora la struttura di cui al punto
precedente si esprima positivamente) il Direttore Generale autorizza il presidente la
delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo che acquista, così, immediata efficacia.
L’Ufficio Rapporti con le OO.SS., trasmette i contratti sottoscritti ai Settori competenti
che ne curano l’attuazione con modalità e tempi tali da garantirne l’effettiva realizzazione.
Entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione il contratto decentrato integrativo viene
trasmesso all’ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Su richiesta dei sottoscrittori dell’accordo saranno attivate specifiche sessioni delle
delegazioni trattanti per la verifica sui tempi, contenuti e modalità di applicazione dei
singoli istituti contrattuali.
Art. 9 – Materie oggetto di contrattazione decentrata
integrativa
1.
•
•
•
•
In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare
alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne
individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e
viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per
stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale,
secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella
determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei
sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse
regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.
27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5.
Lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno,
in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di
formazione manageriale e formazione continua comprendente l’ aggiornamento
e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e
segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche
per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in
materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei
processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8
giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
6.
Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9,
comma 1 lettere b) ed i).
Art. 10 – Composizione delle delegazioni trattanti
1. Le delegazioni trattanti
sono così composte :
Parte pubblica:
Il Direttore Generale o un suo delegato;
Il Direttore Amministrativo;
Il Dirigente SGRU;
Il Dirigente ………………………...
Parte sindacale:
dai Rappresentanti Sindacali Aziendali – Area Medica e veterinaria;
dai componenti di ciascuna delle OO.SS. di categoria (territoriali) firmatarie del CCNL
che siano rappresentate nell’ambito aziendale.
2. La designazione dei componenti la delegazione trattante di parte pubblica,
l’individuazione tra gli stessi del presidente e la formalizzazione dei componenti
la delegazione trattante di parte sindacale, secondo quanto previsto dal
precedente comma, viene effettuata con Deliberazione del Direttore Generale.
3. L’Ente, in sede di contrattazione, potrà avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.
Art. 11 – Informazione
1.
Tutte le comunicazioni relative agli istituti contrattuali sono inviate alle OO.SS.
presso le loro sedi.
Rispetto alle R.S.A., tutte
le
comunicazioni di cui al comma precedente
sono inviate ai singoli componenti;
2. L’ informativa è inviata:
Ai componenti R.S.A.;
- Alle OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.;
3. L'Amministrazione informa tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti prodotti,
con particolare riferimento a quelli di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la
gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione nei confronti dei
singoli componenti R.S.A. dovrà riguardare anche gli atti riguardanti il personale
prodotti dai Direttori responsabili delle macrostrutture Aziendali.
In tal senso, le parti convengono che ai fini delle relazioni sindacali, per macro strutture
si intendono:
La Direzione Generale;
La Direzione Amministrativa;
La Direzione Sanitaria;
I Presidi Ospedalieri;
I Distretti sanitari; I Dipartimenti
I ………………………………;
•
•
•
4. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di
esse, si incontrano con cadenza almeno trimestrale ed in ogni caso in presenza
di:
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione,
tenuto anche conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. L'informazione è, di norma, preventiva. Essa attiva, tra l’altro la concertazione
o la contrattazione collettiva decentrata integrativa. L’informazione è preventiva
anche sugli atti deliberativi o disegni di legge relativi al personale ed
all’organizzazione.
6. Sugli atti di gestione di valenza generale adottati dall’Azienda (ivi compresi i
relativi risultati) ove non vi sia stata informazione preventiva, l'informazione
successiva si attua, di norma, mediante almeno un incontro trimestrale tra
l'Amministrazione e i soggetti sindacali abilitati alla contrattazione, attivato su
richiesta di questi ultimi.
7.
Per rendere agevole l'attività di informazione dei soggetti sindacali,
l'Amministrazione si impegna a consentire, quando le condizioni tecniche lo
permetteranno, l'uso della rete informatica. A partire da quel momento la
trasmissione degli atti ai soggetti sindacali di cui all’art. ….. verrà assicurata
attraverso l'invio degli stessi mediante posta elettronica.
8. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. ……, ricevuta l'informazione può
attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.
In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine
stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione.
La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere
sostituita
da
altri
modelli
di
relazioni
sindacali.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data
della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti.
•
•
•
9. In occasione della definizione del bilancio dell'Ente, l’Ufficio Rapporti con le
OO. SS., invia ai soggetti sindacali di cui all’art. …., la documentazione ricevuta
dal Settore competente riguardante i capitoli di spesa per il personale.
10. L'Amministrazione informa i soggetti sindacali sulla definizione della
macrostruttura (modello organizzativo a livello di Ente), dopo aver messo a
disposizione la relativa documentazione e prima dell'adozione dell’atto da parte
della Direzione Generale. Gli esiti dell'incontro sono riportati in apposito verbale.
11. Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi e di garantire una corretta
formulazione delle valutazioni individuali, l'Amministrazione si impegna affinché i
dirigenti diano adeguata comunicazione ai dipendenti dei diversi Settori degli
obiettivi agli stessi assegnati.
Art. 12 – Informazione preventiva
A) Formano materia di informazione preventiva i criteri generali relativi a:
•
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
•
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
•
sistema di valutazione dell’attività dei dirigenti;
•
modalità di formazione dei fondi di cui all’ articolo 1;
•
articolazione dell’ orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze;
programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
•
misure per favorire le pari opportunità;
•
piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;sperimentazioni
gestionali;
•
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro;organizzazione del lavoro.
L’informazione scritta viene resa dall’Ente alle OO.SS. sottoforma di
comunicazione la cui natura preventiva esclude l’emanazione contestuale di atti
impositivi, delibere e/o disposizioni immediatamente esecutive. Ricevuta
l’informazione ogni OO.SS. può attivare le procedure di cui all’art. 6 punto B del
CCNL (Concertazione) e per le materie ivi contemplate.
Resta inteso che ogni convocazione viene contestualmente fatta a tutte le
OO.SS. firmatarie il presente accordo. La Concertazione si svolge entro le 48 ore
dalla data di ricezione della richiesta e si conclude tassativamente entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
La Consultazione (art. 6 punto C del CCNL) delle OO.SS. è obbligatoria sugli atti
inerenti organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compreso
quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche.
B) L’informazione successiva riguarda le materie contemplate nell’ articolo 6 del
CCNL e con le modalità ivi previste.
Art. 13 – Forme di partecipazione
A supporto delle relazioni sindacali e per l'approfondimento di specifiche
problematiche possono essere costituite commissioni bilaterali e paritetiche, con
il compito di raccogliere dati, elaborare proposte ed acquisire elementi tecnici,
organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti.
Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli
di relazioni sindacali.
I componenti delle commissioni sono in numero di …… per la parte pubblica e
……. per la parte sindacale, di cui …… designati dalle OO.SS. rappresentative e
… designati dalla R.S.A.
Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente,
telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal
senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali. Tali
convocazioni, con il relativo ordine del giorno e l'elenco dei singoli partecipanti,
sono comunicate all’Ufficio Rapporti con le OO.SS.
per le successive
operazioni di certificazione della presenza.
La partecipazione alle commissioni, data la natura tecnica delle stesse, è
numericamente contenuta ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti,
limitatamente al numero degli effettivi partecipanti.
Vengono costituite non meno di quattro commissioni bilaterali permanenti per la
presente area contrattuale, con compiti e funzioni individuate dai soggetti
negoziali, le quali restano in carica per la durata della vigenza del presente
protocollo.
Art. 14 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza
morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri
dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare
un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni,
che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più
in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing è invitato nelle sedute di delegazione
trattante quando all’ordine del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti il
fenomeno del mobbing ed in particolare le tematiche generali relative all’avvio di
adeguate ed opportune azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione
delle situazioni di criticità.
Le proposte formulate dal Comitato, in relazione alla raccolta dei dati relativi al
fenomeno del mobbing ed alle iniziative da intraprendere, vengono presentate alla
delegazione trattante.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dai C.C.N.L. vigenti relativi
alle molestie sessuali.
Art. 15 – Interpretazione autentica del contratto decentrato
integrativo
1.
2.
3.
4.
5.
In analogia a quanto disposto dall'art. 49 del d.lgs.165/2001, quando insorgono
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo
delle rispettive aree contrattuali, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
Per il fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta
con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento ai problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
La procedura si attiva su richiesta della parte pubblica, di un’organizzazione
sindacale rappresentativa ovvero di un terzo dei componenti di cui all’art. 4,
comma 1, lettera a) e deve concludersi nel termine di 15 giorni che decorre dalla
data della prima riunione.
L'eventuale accordo stipulato sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto decentrato.
Qualora i soggetti di cui al comma 3 non addivengano ad un accordo
sull'interpretazione autentica e la clausola controversa abbia connessioni con le
previsioni del CCNL vigente, gli stessi possono richiedere alle parti sottoscrittrici
del contratto nazionale l'interpretazione autentica della clausola del contratto
nazionale.
Art. 16 – Tavoli tecnici
Per l’esame di questioni di particolare rilievo il presidente la delegazione
trattante, d’intesa con i soggetti negoziali della presente area negoziale, può
convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali di cui all’art. 4,
nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale e 4 delegati designati
R.S.A..
Le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione
delle delegazioni trattanti per l’assunzione delle eventuali decisioni negoziali.
Qualora la discussione degli argomenti oggetto della riunione non sia portata a
termine ovvero sia rinviata, alla fine dell’incontro è fissata la data dell’incontro
successivo.
Per ogni riunione è redatto un apposito verbale dal quale risultino le posizioni
emerse durante la stessa.
Art. 17 – Pari opportunità
1. L’Azienda garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello
sviluppo professionale e nel trattamento del personale sul luogo di lavoro.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono
oggetto di contrattazione decentrata integrativa delle rispettive aree contrattuali.
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2 sono oggetto di informazione
preventiva e concertazione secondo le procedure previste nei rispettivi CCIA.
4. La delegazione trattante invita il Comitato per le Pari Opportunità quando all’ordine
del giorno delle riunioni vi siano argomenti inerenti le tematiche delle pari opportunità ed in
particolare le tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro,
sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro,
nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive al fine di conseguire condizioni
di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi, per un reale equilibrio nei
passaggi interni e nel conferimento delle posizioni organizzative.
5. Fatti salvi i compiti ed il ruolo del Comitato Pari Opportunità, è dovere
dell’Amministrazione, sentito il Comitato stesso o su sua proposta, eliminare qualsiasi
ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la possibilità di carriera delle dipendenti, la
loro formazione ed aggiornamento professionale, promuovendo e sperimentando moduli
organizzativi che permettano alle donne di far fronte agli impegni di lavoro senza
appesantire gli oneri familiari.
6. Alle donne che usufruiscono delle aspettative per maternità e, comunque, ai dipendenti
che usufruiscono dei congedi parentali, al rientro in servizio, deve essere garantito il
mantenimento della posizione
organizzativa
lasciata
per il congedo ovvero
l'attribuzione di responsabilità di struttura equivalente.
Art. 18 – Diritto di assemblea
1.
2.
3.
4.
5.
In base a quanto previsto in materia contrattuale, i dipendenti della presente area
contrattuale hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi, possono
essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro, dai titolari delle organizzazioni
rappresentative di categoria appartenenti al comparto Sanità.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione
di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto alle direzioni delle macro
strutture Aziendali almeno 3 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Tali
strutture provvederanno a darne notizia ai Settori interessati. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero sia la convocazione urgente di assemblee,
sia l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data di assemblea sono
comunicate, per iscritto, ai soggetti di cui all’art. 4 promotrici, dallo stesso Settore,
almeno 24 ore prima della data fissata per l’assemblea.
Qualora risulti impossibile la messa a disposizione di un locale ubicato in una delle
sedi Aziendali la convocazione dell'assemblea può essere autorizzata presso una
sede esterna, facilmente raggiungibile dai dipendenti interessati, messa a disposizione
dall'Amministrazione con oneri a carico della stessa.
Al termine dell'assemblea i promotori devono comunicare alla macro struttura di
riferimento e per il suo tramite, all’Ufficio con le OO.SS, la durata effettiva della
stessa.
6.
7.
8.
9.
Ai fini del computo del limite delle 12 ore pro capite per l'esercizio del diritto di
assemblea durante l'orario di lavoro, non è preso in considerazione il tempo
strettamente necessario per raggiungere la sede dell'assemblea.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.
Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta
all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli
uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
I responsabili delle macro strutture, ricevuta la comunicazione della
convocazione dell'assemblea, garantiscono, secondo le modalità ritenute più
opportune, una massima e celere diffusione dell’informazione.
Art. 19 – Referendum
L'Amministrazione consente lo svolgimento, nelle sedi delle sue strutture
amministrative, di referendum, sia generali che per categoria, indetti dai soggetti
sindacali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), su materie inerenti l'attività
sindacale.
Hanno diritto di partecipare a tali referendum tutti i dirigenti appartenenti alle
strutture amministrative e/o alle categorie interessate.
Art. 20 – Diritto di affissione
1.
I soggetti sindacali di cui all'art. 4 comma 1, hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre presso le macro strutture
aziendali, in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno di ogni sede
lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Art. 21 – Locali ed attrezzature per riunioni ed attività
sindacali
1.
2.
Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione ha l’obbligo di mettere a
disposizione dei soggetti sindacali di cui all’art. 4, permanentemente e
gratuitamente, l'uso continuativo di un locale idoneo e adeguatamente attrezzato
per consentire l'esercizio delle loro attività.
Per le macro strutture aziendali i Direttori responsabili delle stesse si
impegnano a mettere a disposizione dei soggetti sindacali un locale idoneo per
le loro riunioni.
Art. 22– Tutela dei Dirigenti Sindacali
1.
2.
3.
4.
I dirigenti dei soggetti sindacali di cui all’art. 4 non possono essere trasferiti in
sede diversa da quella di assegnazione se non previo nulla osta rilasciato dalle
rispettive organizzazioni di appartenenza e dalla R.S.A., ove il dirigente ne sia
componente.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo
alla data di cessazione del mandato sindacale.
I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti
ad alcuna subordinazione gerarchica stabilita dalle norme e conservano tutti i
diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili dalla categoria rivestita.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al CCNQ.
Art. 23 – Elezioni RSA
1.
2.
La disciplina e le modalità per l'elezione dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1,
lettera a) sono definite dall’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali Aziendali per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni del 7 agosto 1998 e successive modificazioni.
I Servizi competenti dell‘ Azienda mettono a disposizione della Commissione
elettorale l'elenco dei dirigenti aventi diritto al voto nelle singole unità lavorative e
quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 24 – Mobilità (Art. 16 del C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL
CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA)
•
•
•
A) Mobilità interna
Nell'attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda
dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli
incarichi previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in
località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto
dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso
incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda
uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e
alla graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue, pertanto,
le procedure di conferimento degli incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8
giugno 2000.
Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene,
nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario
soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi
contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della
sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.
4.
5.
6.
7.
8.
La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria
la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo
disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di
emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare
salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La
mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti,
qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta,
spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione
provvisoria.
Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento
dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei
casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno
2000, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare
ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina
equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del
mantenimento dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si
tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre
1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle procedure da
questo definite nell'art. 4, comma 2, lettera F.
Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto
1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza,
la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente
accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000,
previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della
corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18,
comma 4 del medesimo CCNQ.
Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990.
L'articolo si applica dall'entrata in vigore del presente contratto.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
B) Mobilità d’Ufficio
Qualora vi siano esigenze di servizio tali da dover procedere a trasferimenti di
dipendenti senza che vi siano domande, l’Amministrazione procederà alla mobilità
d’ufficio.
La mobilità d’ufficio rientra nel potere organizzativo dell’ Azienda, che dovrà usare le
graduatorie attive. Ciascun trasferimento rientrante nella suddetta fattispecie dovrà
essere provvisorio ed avvenire con atto motivato.
Qualora si renda necessaria, senza che ci siano domande di trasferimento, attivare la
modalità d’ufficio, si procederà secondo i seguenti criteri:
individuazione delle posizioni funzionali e qualifiche soggette a mobilità;
individuazione del o dei presidi, dipartimenti ecc. da dove è possibile trasferire i
dipendenti. Tale individuazione sarà immediatamente comunicata alle OO.SS.;
tra il personale rientrante nelle fattispecie sopra individuate si procederà a stilare
graduatoria formata con gli stessi criteri individuati per la mobilità volontaria e i
trasferimenti avverranno partendo dall’ultimo classificato;
anche in questo caso il trasferimento sarà provvisorio ed avverrà con atto motivato.
Tale atto sarà tempestivamente comunicato alle OO.SS.;
il dipendente trasferito ai sensi del presente punto avrà il diritto di precedenza per il
rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria di mobilità ordinaria.
Le parti si impegnano ad attivare una Commissione Paritetica per la periodica verifica
dei processi di mobilità o a seguito di specifica richiesta di una delle parti contraenti.
Tra le competenze è prevista la verifica di particolari situazioni che rendono
necessario derogare da alcuni criteri sopra descritti:
quanto previsto dal punto 2.4 comma 2 in relazione a situazioni di trasferimento che
per pregiudizio di servizio hanno superato i 90 giorni di sospensione;
deroghe alle graduatorie relative al punto 2.3 per particolari situazioni professionali o
per particolari caratteristiche del posto da occupare.
Art. 25 – ACCORDI DI MOBILITA’ PER ESUBERO
•
•
–
–
•
•
La materia è congiuntamente disciplinata dagli art. 31, 32 e 33, comma 4, del
CCNL dic. 1996.
I presenti accordi possono essere stipulati:
per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
dopo tale evento, per evitare i trasferimenti d’ufficio o la dichiarazione di messa
in disponibilità.
Per tutto quanto non previsto dal CCNL si applica l’art. 7 del presente
contratto aziendale.
Art. 26 – ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L’orario settimanale di lavoro complessivo per i medici viene stabilito in 38 ore
settimanali. Di tali ore, 34 costituiscono il monte da dedicare alle attività
assistenziali e allo svolgimento delle attività gestionali, nonché quelle di didattica,
ricerca ed aggiornamento obbligatorio, correlate all’incarico affidato.
4 ore sono invece destinate ad attività non assistenziali quali l’aggiornamento
professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca
finalizzata, etc..
Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del CCNL, di queste 4 ore l’Azienda può utilizzare
n.30 minuti settimanali, per un totale massimo di 26 ore annue, per il
perseguimento di obiettivi assistenziali, in primo luogo per ridurre le liste di
attesa.
Ai sensi dello stesso articolo comma 6, ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati, sia necessario un impegno aggiuntivo,
l’Azienda, sulla base delle apposite linee guida regionali ed ove ne ricorrano i
requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione
dell’istituto previsto dall’art. 55 (Tipologie di attività libero-professionale), comma
2 del CCNL del 8/6/2000, con tariffa oraria di 60,00 euro lordi.
Per gli odontoiatri la riserva di ore per attività non assistenziale è di due ore.
La riserva di 4 ore destinata ad attività non assistenziale o cumulata in ragione
d’anno in equivalenti di 30 giorni che si sommano agli 8 previsti dall’art 23,
comma 1.
•
•
–
–
–
Va precisato:
che deve trattarsi di presenza effettiva in servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto
previsti per l’orario di lavoro, se l’aggiornamento è svolto all’interno del presidio di
appartenenza;
che se svolto fuori dalla cinta oraria del presidio deve essere certificato secondo
modalità oggettive per le quali si indicano le seguenti norme di indirizzo generale:
per ricerche bibliografiche, revisione e commenti della letteratura medica, discussioni
cliniche e sanitarie, uso di nuove apparecchiature: relazione o idonea documentazione
dell’attività svolta da consegnare al dirigente dell’unità operativa di appartenenza;
per frequenze strutture sanitarie pubbliche: idonea documentazione o certificazione
rilasciata dal Direttore sanitario o dal dirigente del servizio o unità operativa
interessata;
che l’attività da effettuarsi nelle citate ore devono rientrare in un programma, nel quale
devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi.
In tale programma può essere prevista la frequenza di scuole di specializzazione o
corsi per il conseguimento di titoli abilitanti o di studio, nonché l’utilizzo di ore e/o giorni
per preparare a sostenere prove di esame, comprese quelle di accesso alle funzioni di
direttore di struttura complessa.
Le modalità con le quali i dirigenti assicurano ed articolano la propria presenza in
servizio ed il proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’assetto organizzativo
dell’azienda, nonché le modalità con le quali vengono utilizzate le ore per
l’aggiornamento saranno oggetto di una specifica sessione negoziale, il cui verbale
d’accordo sarà considerato parte integrante del presente CCIA.
Art. 27 – Servizio di guardia
1.
2.
3.
La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e cioè all’interno
delle 34 ore legate alle attività assistenziali.
Una specifica sessione negoziale da effettuarsi a seguito dell’emanazione delle
Linee Guida regionali di cui all’art. 9 comma 1 lettera g) del CCNL 2002/2005,
dovrà definire la problematica, con particolare riferimento ai seguenti punti:
I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto all’interno del
normale orario di lavoro;
I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto con il ricorso al
lavoro straordinario;
I criteri e le modalità di svolgimento dei servizio di guardia svolto con
finanziamenti del bilancio aziendale ad € 480 per turno notturno
ALLEGATO N. 2
In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle
singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione
ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità
operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti
tipologie assistenziali:
–
ostetricia, pediatria con neonatologia;
–
unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche,
respiratorie, metaboliche etc);
–
attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29
gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia,
laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di
urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale)
può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di
guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti
i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari
all’applicazione degli artt. 17 e 18.
Art. 28 – Pronta disponibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del
dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con
le procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato
dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere
sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando
dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità
sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste
per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno
sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a
quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata, di norma
come lavoro straordinario.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di
riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Una specifica sessione negoziale da tenersi a seguito delle linee guida regionali di cui
all’art. 9, comma 1 lettera g), definirà i criteri e le modalità di attuazione della pronta
disponibilità, ivi compresa la possibilità di integrare l’indennità di turno con quote
economiche dello specifico fondo .
Art. 29 – Copertura assicurativa
1.
2.
3.
4.
L’ azienda garantisce una adeguata copertura assicurativa della responsabilità
civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai
sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa
la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o
colpa grave.
L’Azienda provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse
destinate a tal fine nel bilanco, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite
da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8
giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la
copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta
decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la
copertura assicurativa citata.
L’ azienda si impegna ad attivare sistemi e strutture per la gestione dei rischi,
anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire
strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle
modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità
di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva
sinistrosità delle strutture, consentendo anche un più agevole confronto con il
mercato assicurativo.
Al fine di favorire tale processo l’ azienda si impegna a convocare una specifica
sessione negoziale sulla problematica di cui al presente articolo, i cui atti saranno
parte integrante del presente CCIA.
Art. 30 – Formazione ed ECM
1.
2.
3.
L'azienda garantisce l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti
interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della
formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi
dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle
eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono
considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda
o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33
del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla
disciplina di sistema adottate a livello regionale.
Nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal
comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati l’azienda non intraprende iniziative unilaterali di
penalizzazione per la durata del presente contratto.
Sono fatte salve le cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a
cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per
motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del
dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da
disposizioni regionali in materia.
4.
5.
6.
La formazione deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni
professionali dei dirigenti.
La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale,
concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, lettera C) del CCNL 2002/2005. Le predette linee e progetti formativi
dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le
ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
Sarà compito dell’Azienda predisporre uno specifico Regolamento da
“Concertare” con le OO.SS. di categoria per la gestione dei piani annuali di
formazione ed aggiornamento dei Dirigenti dell’Area Medica e Veterinaria,
avendo particolare riguardo ai punti riguardanti la costituzione ed utilizzo del
fondo per il finanziamento dell’istituto, il cui ammontare non potrà essere
inferiore alla sommatoria dell’1% del monte salari 2003 della specifica area
contrattuale ed al 5% degli introiti derivanti dalle prestazioni libero professionali,
nonché le modalità ed i criteri per accedere all’istituto stesso.
Art. 31 – La verifica e valutazione dei dirigenti
1.
2.
3.
4.
5.
La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
L’azienda, tenuto conto dell’Atto aziendale e dell’attività professionale svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilisce,
mediante uno o più regolamenti redatti di concerto con le OO.SS., le
modalità con le quali avvengono i processi di affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali, la graduazione delle funzioni, nonché il processo di
valutazione dei dirigenti stessi, ivi compresi gli Organismi di verifica
impiegati.
L’istituendo Regolamento dovrà essere allegato il presente CCIA, del quale
sarà parte integrante.
La graduazione delle funzioni dirigenziali nell’utilizzo delle risorse, dovrà
tener conto delle tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Regionale
inerente la perequazione dei fondi aziendali.
Il sistema di valutazione previsto dal presente CCIA, deve essere attuato a
regime entro il 2005.
Art. 32 – I fondi aziendali
1.
Una specifica sessione negoziale, da tenersi entro il mese di gennaio 2006,
dovrà definire la determinazione dei fondi aziendali, sia in riferimento al CCNL
2002-2005, sia riguardo ai valori minimi dei fondi riportati dagli allegati alla
delibera della G.R. di perequazione dei fondi ai sensi dell’ex Art. 7.
Art. 33 – Fondo art. 54 del CCNL 2002/2005
(ex art. 50 CCNL 1998/99 e art. 9 del CCNL 2000/01)
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa.
1.
–
2.
3.
A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall’art.
41 del CCNL, detto fondo è decurtato:
per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto esclusivo e non
esclusivo - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione portata
sulla retribuzione fondamentale;
Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA utilizzati
per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo dell’art. 41 comma 3.
Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda non sia sufficiente, la
decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei
successivi esercizi.
Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal
rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono
disponibili per effetto dell’applicazione dell’art. 12 comma 2 e dell’art. 43
rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere utilizzate
prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero,
in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato.
In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere
nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell’art. 58
comma 2.
Art. 34 – Fondo art. 55 del CCNL 2002/2005
(ex art. 51 CCNL 1998/99 e art. 10 del CCNL 2000/01)
Fondo per trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
6.
Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’ 8
giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo del comma 1, è incrementato per ogni
dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per
dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
€ 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL);
€ 4,42 mensili ( art. 52 del presente CCNL);
€ 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
Gli incrementi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse economiche regionali
indicate nell’art. 57 del CCNL, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del fondo
richiamata nel comma 1.
A decorrere dall’1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei
dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo,
la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo,
maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino
all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Art. 35 – Fondo art. 56 del CCNL 2002/2005
(ex art. 52 CCNL 1998/99 e art. 10 del CCNL 2000/01)
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1.
2.
3.
L' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II
biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il
premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari
sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al
31.12.2001.
Ad essi vanno aggiunte le quote economiche di cui alla 449/97 e le risorse
aggiuntive dell’fondo “Braghetti”
A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto
dall’art. 41 del CCNL, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e
veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite
della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo
alinea.
3. In caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro
esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto
della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12,
comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
Art. 36 – Fondo art. 57 del CCNL 2002/2005
(ex art. 52 CCNL 1998/99 e art. 10 del CCNL 2000/01)
Risorse economiche regionali
1.
2.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all’art. 55, le Regioni
mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse
economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare al
trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. La ripartizione
di tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma
3 del medesimo articolo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o
ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti
per l’applicazione del comma 1. L’ammontare del finanziamento aggiuntivo dei
fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto
dall’art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite
compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di
finanziamento del comma 1
Art. 37 – Norme di rinvio
1.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCIA si rinvia al CCNL 2002-2005
vigente.