- Sindacato Nursind Modena

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Mobbing: la legislazione
Dott.Checchi
eleonora
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Svezia: Psicologo Heinz Leymann anni '80
Ente nazionale per la salute e la sicurezza Svedese
Legge nel 1993 recante misure
“contro la persecuzione psicologica negli ambienti
di lavoro”
Dott.Checchi
eleonora
2
Tra gli altri paesi europei la Norvegia:
1994 “i lavoratori non devono essere sottoposti a
molestie o altri comportamenti sconvenienti”
inserita in una legge del '77 che si occupava di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Francia: 2000
“lutte contre le harcélement moral au travail”
Introduzione di una apposita figura di reato e
inversione dell'onere della prova”
(il soggetto accusato di avere posto in essere azioni di violenza
morale a dover dimostrare l'estraneità dei fatti)
Dott.Checchi
eleonora
3
“Nessun lavoratore deve subire atti ripetuti di molestia
morale che hanno per oggetto o per effetto un degrado
delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e
la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute
psicofisica o mentale o di compromettere il suo
avvenire professionale. Nessun lavoratore può essere
sanzionato, licenziato o essere oggetto di misure
discriminatorie, dirette o indirette, in particolare modo
in materia di remunerazione, di formazione di
riclassificazione, di qualificazione o classificazione, di
promozione
professionale,
di
mutamento
o
rinnovazione del contratto, per aver subito, o rifiutato
di subire, i comportamenti definiti nel comma
precedente o per aver testimoniato su tali
comportamenti o averli riferiti”
Dott.Checchi
eleonora
4
Belgio: 2000 “proposition de loi relative au hacélement
moral par la degradation déliberée des condition de
travail”
Contiene l'obbligo per il datore di lavoro di designare con i
rappr. dei lavoratori un consigliere per la prevenzione
Legislatore europeo risoluzione 2001/2339 del 21 Settembre
2001
“Mobbing sul posto di lavoro” in maniera vaga
Ogni stato deve approfondire lo studio del fenomeno per
pervenire a una comune definizione
Dott.Checchi
eleonora
5
Spagna 2001: proposte di legge
“ Derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo”
“organica por la que se incluye un articulo 314 bis en el
Codigo Penal tipiticando el acos moral en el trabajo”
Contempla nella prevenzione del rischio lavorativo
la prevenzione del “acoso moral” tra gli obblighi del
datore di lavoro
Dott.Checchi
eleonora
6
Austria 1998: piano d'azione per la parità
uomo donna
“Tra i comportamenti che ledono la dignità delle donne
e degli uomini nel luogo di lavoro vanno annoverati
in particolare le espressioni denigratorie, il mobbing
e la molestia sessuale. Le collaboratrici devono
essere edotte sulle possibilità giuridiche di tutela
della molestie sessuali”
Dott.Checchi
eleonora
7
Mobbing non equivale a sentirsi vittima di
una ingiustizia e non trovare il proprio
lavoro gratificante
Analisi per sviscerare una serie duratura
di eventi
Assitenza di un consulente esperto
medico-legale;neurologo; psichiatra
Dott.Checchi
eleonora
8
Art. 2697 codice civile
“Chi vuol fare valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono
il fondamento”
In giudizio soccomberà la parte che
avrebbe dovuto fornire la prova e non vi
è riuscita
Dott.Checchi
eleonora
9
Art. 2087 c.c.
Il lavoratore è esonerato dal dimostrare la
colpa del datore di lavoro deve però
dimostrare il danno lamentato:
- Lesione psicofisica
- Nesso eziologico
- Intento persecutorio
Dott.Checchi
eleonora
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Non si deve confondere il mobbing con la
maleducazione:
- mobbing è offesa consapevole e mirata
- volgarità, grossolaneria pur lesiva della
dignità non è di per se mobbing
Dott.Checchi
eleonora
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DANNI RISARCIBILI:
DANNO PATRIMONIALE
- Danno emergente
- Danno da lucro cessante
Dott.Checchi
eleonora
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DANNI RISARCIBILI:
DANNO NON PATRIMONIALE
-Danno morale soggettivo
(sofferenza interiore)
-Danno biologico in senso stretto
(lesione all'integrità psichica e fisica accertabile medico
legale)
-Danno esistenziale
(forzoso sacrificio degli interessi personali)
Dott.Checchi
eleonora
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DAL PUNTO DI VISTA PENALE:
“il mobbing non è reato. Possibile solo il risarcimento”
Dott.Checchi
eleonora
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Prima di iniziare una controversia
1) estensione temporale dei fatti (6 mesi)
2) molteplicità e complessità degli eventi
3) attendibilità, consistenza, efficacia, validità della
documentazione
4) accordi tra le parti
5) decorso dei termini di prescrizione o decadenza
Dott.Checchi
eleonora
15
Prima di iniziare una controversia
6) ammissibilità , attendibilità, affidabilità delle
testimonianze favorevoli
7) verifica della consistenza del danno subito
8) riconducibilità agli eventi narrati
9) assenza di patologie neuropsichiatriche pregresse
e di concause o altri determinanti
Dott.Checchi
eleonora
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Competenza sulla richiesta è giudice del lavoro è
presso il tribunale
“nella cui circoscrizione è sorto ovvero si trova
l'azienda o la sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o presso il quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del
rapporto
ovvero
per
le
pubbliche
amministrazioni
è
il giudice
nelle
cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il
dipendente è addetto”
Art. 413 c.c.
Dott.Checchi
eleonora
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Alcuni comportamenti hanno rilevanza
penale:
– Lesioni personali colpose (art.590 c.p.)
– Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.c.) la querela non può essere
revocata
– Violenza privata (art. 610 c.p.)
– Ingiuria (art. 594 c.p.)
– Diffamazione (art.595 c.p.)
– molestie(art. 660 c.p.)
– Minaccia (art. 612c.p.)
E' possibile sporgere querela senza compromettere il
ricorso davanti al giudice del lavoro
Dott.Checchi
eleonora
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D.lgs.n.81 del 9 aprile 2008
OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Art 28 comma 1
Obbligo giuridico per tutti i datori di lavoro di tutelare
la salute e la sicurezza sul lavoro e per tutti i
lavoratori di rispettare le misure di protezione
determinate dal datore di lavoro.
31 Dicembre 2010 obbligo di valutazione del rischio
stress correlato da parte del datore di lavoro
indipendentemente dalla
dimensione dell'azienda
Dott.Checchi
eleonora
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FASI IMPLEMENTAZIONE
A)fase necessaria; valutazione preliminare
di rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili:
1-eventi sentinella
2-fattori di contenuti del lavoro
3-fattori di contesto del lavoro
B) fase eventuale; se sono presenti
elementi di rischio
Dott.Checchi
eleonora
20
A)fase necessaria; valutazione preliminare
di rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili:
1-eventi sentinella:
Indici infortunistici; assenze per malattia;
turnover;
procedimenti
e
sanzioni;
segnalazioni del medico competente;
specifiche
e
frequenti
lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori
Dott.Checchi
eleonora
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A)fase necessaria; valutazione preliminare
di rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili:
2- fattori di contenuto del lavoro: ambiente
di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di
lavoro;
orari
di
lavoro
e
turni;
corrispondenza
tra
competenze
dei
lavoratori e requisiti professionali richiesti
Dott.Checchi
eleonora
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A)fase necessaria; valutazione preliminare
di rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili:
3-Fattori di contesto del lavoro: ruolo
nell'organizzazione; autonomia decisionale e
controllo; conflitti interpersonali al lavoro;
evoluzione e sviluppo di carriera;
comunicazione
Dott.Checchi
eleonora
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COMITATO UNICO DI GARANZIA
24 Marzo 2011
Per le pubbliche amministrazioni
Per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni
Un
componente
designato
da
ognuna
delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
e
da
un
pari
numero
di
rappresentati
dell'amministrazione; opera in collaborazione con il
consigliere nazionale di parità
Dott.Checchi
eleonora
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COMITATO UNICO DI GARANZIA
– Compiti consultivi e di verifica
– Promozione di azioni positive per favorire uguaglianza
sostanziale nel lavoro tra uomini e donne
– Promozione di politiche di conciliazione vita
privata/lavoro
– Promuove la cultura di pari opportunità e rispetto della
dignità della persona nel contesto lavorativo
Dott.Checchi
eleonora
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IL MOBBING E L'INAIL
Delibera 473 del luglio 2001
“Le patologie psichiche e psicosomatiche conseguenza
di stress e disagio lavorativi, compreso il cosiddetto
mobbing strategico possono essere oggetto della
tutela assicurativa dell' INAIL se l'assicurato ne prova
la causa lavorativa”
Dott.Checchi
eleonora
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Quadro normativo delle malattie professionali:
Dpr 1124/1965 - corte cost.n. 179/1988 - DLgs.n. 36/200
– Malattie tabellate a rischio specifico: c'è
una relazione causale che lega l'attività
lavorativa e l'insorgenza della malattia
– Malattie non tabellate a rischio generico:
il lavoratore deve provare la sussistenza
della malattia e il nesso causale
Dott.Checchi
eleonora
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Circolare INAIL 71 del 17 Dicembre 2003
Regolamento rigido e puntiglioso per
riconoscere indennizzi:
Obbligatorietà di indagini ispettive in raccolta prove
testimoniali dei colleghi di lavoro; datore di lavoro;
responsabile servizi protezione e prevenzione
– Acquisire riscontri oggettivi
– Integrare elementi probatori prodotti dall'assicurato
Dott.Checchi
eleonora
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ITER DIAGNOSTICO PER RICONOSCIMENTO INAIL
QUADRI MORBOSI APPLICABILI
sindrome/ disturbo disadattamento cronico
sindrome/disturbo post-traumatica/o da stress cronico
ESCLUSIONE DI:
sindromi o disturbi psichici riconducibili a patologie d'organo e/o
sistemiche, all'abuso di farmaci e all'uso di sotanze
stupefacenti
sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva
bipolare, maniacale, gravi disturbi della personalita'
Dott.Checchi
eleonora
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CONCLUSIONI
Il mobbing deve essere:
– una vessazione prolungata nel tempo
– L' attacco deve essere volontario sistematico e
prolungato nel tempo
– Devono esserci disturbi psichici/psicosomatici
– L'onere della prova è di chi subisce il mobbing
Dott.Checchi
eleonora
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Grazie per l'attenzione
Segreteria di Modena
Dott. Checchi Eleonora
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