Mobbing: la legislazione Dott.Checchi eleonora 1 Svezia: Psicologo Heinz Leymann anni '80 Ente nazionale per la salute e la sicurezza Svedese Legge nel 1993 recante misure “contro la persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro” Dott.Checchi eleonora 2 Tra gli altri paesi europei la Norvegia: 1994 “i lavoratori non devono essere sottoposti a molestie o altri comportamenti sconvenienti” inserita in una legge del '77 che si occupava di sicurezza nei luoghi di lavoro. Francia: 2000 “lutte contre le harcélement moral au travail” Introduzione di una apposita figura di reato e inversione dell'onere della prova” (il soggetto accusato di avere posto in essere azioni di violenza morale a dover dimostrare l'estraneità dei fatti) Dott.Checchi eleonora 3 “Nessun lavoratore deve subire atti ripetuti di molestia morale che hanno per oggetto o per effetto un degrado delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute psicofisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale. Nessun lavoratore può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, in particolare modo in materia di remunerazione, di formazione di riclassificazione, di qualificazione o classificazione, di promozione professionale, di mutamento o rinnovazione del contratto, per aver subito, o rifiutato di subire, i comportamenti definiti nel comma precedente o per aver testimoniato su tali comportamenti o averli riferiti” Dott.Checchi eleonora 4 Belgio: 2000 “proposition de loi relative au hacélement moral par la degradation déliberée des condition de travail” Contiene l'obbligo per il datore di lavoro di designare con i rappr. dei lavoratori un consigliere per la prevenzione Legislatore europeo risoluzione 2001/2339 del 21 Settembre 2001 “Mobbing sul posto di lavoro” in maniera vaga Ogni stato deve approfondire lo studio del fenomeno per pervenire a una comune definizione Dott.Checchi eleonora 5 Spagna 2001: proposte di legge “ Derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo” “organica por la que se incluye un articulo 314 bis en el Codigo Penal tipiticando el acos moral en el trabajo” Contempla nella prevenzione del rischio lavorativo la prevenzione del “acoso moral” tra gli obblighi del datore di lavoro Dott.Checchi eleonora 6 Austria 1998: piano d'azione per la parità uomo donna “Tra i comportamenti che ledono la dignità delle donne e degli uomini nel luogo di lavoro vanno annoverati in particolare le espressioni denigratorie, il mobbing e la molestia sessuale. Le collaboratrici devono essere edotte sulle possibilità giuridiche di tutela della molestie sessuali” Dott.Checchi eleonora 7 Mobbing non equivale a sentirsi vittima di una ingiustizia e non trovare il proprio lavoro gratificante Analisi per sviscerare una serie duratura di eventi Assitenza di un consulente esperto medico-legale;neurologo; psichiatra Dott.Checchi eleonora 8 Art. 2697 codice civile “Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” In giudizio soccomberà la parte che avrebbe dovuto fornire la prova e non vi è riuscita Dott.Checchi eleonora 9 Art. 2087 c.c. Il lavoratore è esonerato dal dimostrare la colpa del datore di lavoro deve però dimostrare il danno lamentato: - Lesione psicofisica - Nesso eziologico - Intento persecutorio Dott.Checchi eleonora 10 Non si deve confondere il mobbing con la maleducazione: - mobbing è offesa consapevole e mirata - volgarità, grossolaneria pur lesiva della dignità non è di per se mobbing Dott.Checchi eleonora 11 DANNI RISARCIBILI: DANNO PATRIMONIALE - Danno emergente - Danno da lucro cessante Dott.Checchi eleonora 12 DANNI RISARCIBILI: DANNO NON PATRIMONIALE -Danno morale soggettivo (sofferenza interiore) -Danno biologico in senso stretto (lesione all'integrità psichica e fisica accertabile medico legale) -Danno esistenziale (forzoso sacrificio degli interessi personali) Dott.Checchi eleonora 13 DAL PUNTO DI VISTA PENALE: “il mobbing non è reato. Possibile solo il risarcimento” Dott.Checchi eleonora 14 Prima di iniziare una controversia 1) estensione temporale dei fatti (6 mesi) 2) molteplicità e complessità degli eventi 3) attendibilità, consistenza, efficacia, validità della documentazione 4) accordi tra le parti 5) decorso dei termini di prescrizione o decadenza Dott.Checchi eleonora 15 Prima di iniziare una controversia 6) ammissibilità , attendibilità, affidabilità delle testimonianze favorevoli 7) verifica della consistenza del danno subito 8) riconducibilità agli eventi narrati 9) assenza di patologie neuropsichiatriche pregresse e di concause o altri determinanti Dott.Checchi eleonora 16 Competenza sulla richiesta è giudice del lavoro è presso il tribunale “nella cui circoscrizione è sorto ovvero si trova l'azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso il quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto ovvero per le pubbliche amministrazioni è il giudice nelle cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto” Art. 413 c.c. Dott.Checchi eleonora 17 Alcuni comportamenti hanno rilevanza penale: – Lesioni personali colpose (art.590 c.p.) – Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.c.) la querela non può essere revocata – Violenza privata (art. 610 c.p.) – Ingiuria (art. 594 c.p.) – Diffamazione (art.595 c.p.) – molestie(art. 660 c.p.) – Minaccia (art. 612c.p.) E' possibile sporgere querela senza compromettere il ricorso davanti al giudice del lavoro Dott.Checchi eleonora 18 D.lgs.n.81 del 9 aprile 2008 OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO Art 28 comma 1 Obbligo giuridico per tutti i datori di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro e per tutti i lavoratori di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro. 31 Dicembre 2010 obbligo di valutazione del rischio stress correlato da parte del datore di lavoro indipendentemente dalla dimensione dell'azienda Dott.Checchi eleonora 19 FASI IMPLEMENTAZIONE A)fase necessaria; valutazione preliminare di rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili: 1-eventi sentinella 2-fattori di contenuti del lavoro 3-fattori di contesto del lavoro B) fase eventuale; se sono presenti elementi di rischio Dott.Checchi eleonora 20 A)fase necessaria; valutazione preliminare di rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili: 1-eventi sentinella: Indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori Dott.Checchi eleonora 21 A)fase necessaria; valutazione preliminare di rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili: 2- fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orari di lavoro e turni; corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti Dott.Checchi eleonora 22 A)fase necessaria; valutazione preliminare di rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili: 3-Fattori di contesto del lavoro: ruolo nell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione Dott.Checchi eleonora 23 COMITATO UNICO DI GARANZIA 24 Marzo 2011 Per le pubbliche amministrazioni Per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentati dell'amministrazione; opera in collaborazione con il consigliere nazionale di parità Dott.Checchi eleonora 24 COMITATO UNICO DI GARANZIA – Compiti consultivi e di verifica – Promozione di azioni positive per favorire uguaglianza sostanziale nel lavoro tra uomini e donne – Promozione di politiche di conciliazione vita privata/lavoro – Promuove la cultura di pari opportunità e rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo Dott.Checchi eleonora 25 IL MOBBING E L'INAIL Delibera 473 del luglio 2001 “Le patologie psichiche e psicosomatiche conseguenza di stress e disagio lavorativi, compreso il cosiddetto mobbing strategico possono essere oggetto della tutela assicurativa dell' INAIL se l'assicurato ne prova la causa lavorativa” Dott.Checchi eleonora 26 Quadro normativo delle malattie professionali: Dpr 1124/1965 - corte cost.n. 179/1988 - DLgs.n. 36/200 – Malattie tabellate a rischio specifico: c'è una relazione causale che lega l'attività lavorativa e l'insorgenza della malattia – Malattie non tabellate a rischio generico: il lavoratore deve provare la sussistenza della malattia e il nesso causale Dott.Checchi eleonora 27 Circolare INAIL 71 del 17 Dicembre 2003 Regolamento rigido e puntiglioso per riconoscere indennizzi: Obbligatorietà di indagini ispettive in raccolta prove testimoniali dei colleghi di lavoro; datore di lavoro; responsabile servizi protezione e prevenzione – Acquisire riscontri oggettivi – Integrare elementi probatori prodotti dall'assicurato Dott.Checchi eleonora 28 ITER DIAGNOSTICO PER RICONOSCIMENTO INAIL QUADRI MORBOSI APPLICABILI sindrome/ disturbo disadattamento cronico sindrome/disturbo post-traumatica/o da stress cronico ESCLUSIONE DI: sindromi o disturbi psichici riconducibili a patologie d'organo e/o sistemiche, all'abuso di farmaci e all'uso di sotanze stupefacenti sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva bipolare, maniacale, gravi disturbi della personalita' Dott.Checchi eleonora 29 CONCLUSIONI Il mobbing deve essere: – una vessazione prolungata nel tempo – L' attacco deve essere volontario sistematico e prolungato nel tempo – Devono esserci disturbi psichici/psicosomatici – L'onere della prova è di chi subisce il mobbing Dott.Checchi eleonora 30 Grazie per l'attenzione Segreteria di Modena Dott. Checchi Eleonora 31