Diritto naturale, diritto delle genti, diritto
civile


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
Hirnerius o Wernerius (di origini germaniche)
è considerato il fondatore dello Studium
giuridico di Bologna (1088)
Essa è ritenuta la più antica università del
mondo occidentale
Il prestigio dello Studium fu enorme per tutto
il Medioevo
Ad Irnerio si deve la rinascita degli studi
giuridici nell’XI secolo

Irnerio “rivela il suo genio con una grande
intuizione: dare all’insegnamento del diritto
quel
POSTO
AUTONOMO
che
nell’enciclopedia del sapere medievale non
gli era riconosciuto, e, nel tempo stesso,
STUDIARE IL CORPUS IURIS CIVILIS DI
GIUSTINIANO
NEI
TESTI
GENUINI
E
COMPLETI” (F. Calasso)

L’Imperatore Giustiniano incaricò un’équipe
di giuristi per ordinare tutto il diritto romano
fin dai tempi più antichi in una forma
organica rimasta alla base della legge di
diverse nazioni odierne
Nacque così quello che fu poi chiamato,
proprio nel Medioevo, il Corpus Iuris Civilis
Comprende: il Codex, Digesta o Pandectae,

Altre parti furono aggiunte in seguito


Institutiones



Allievi di Irnerio furono Bulgaro, Martino,
Jacopo e Ugo (detti i Quattro Dottori), che
furono professori di diritto civile a Bologna
nel XII secolo
Dalla loro opera derivò la nascita di un
indirizzo scientifico nello studio del diritto
Fu una vera e propria rinascenza, parallela a
quella filosofica e teologica che contrassegnò
la medesima epoca



I quattro Dottori e i loro numerosi allievi,
riscoprendo progressivamente i testi del
diritto imperiale romano nella loro integrità,
cominciarono ad annotarli, apponendo ai
margini del testo i loro chiarimenti: le glosse.
Perciò furono detti glossatori tutti i giuristi
del XII secolo e dei primi decenni del XIII
Non erano semplicemente dei professori che
spiegavano i testi originali con le loro
annotazioni


Ci fu, infatti, una rapida evoluzione della
metodologia della glossa, che da semplice
annotazione esplicativa si trasformò in
interpretatio e, persino, in “vero e proprio
svolgimento teorico” (F. Calasso)
Infatti, alcuni celebri glossatori, dalla seconda
metà del XII secolo, compilarono delle
Summae, sul modello di quelle filosofiche e
teologiche, cioè trattazioni sistematiche e
complete, in cui confluivano tutte le
conoscenze sull’argomento trattato


Accursio, giurista dello Studium di Bologna,
fu autore di una raccolta di circa 97.000
glosse all'intero testo del Corpus iuris civilis,
chiamata la Glossa ordinaria o Magna glossa,
fondamento del diritto comune europeo
Essa costituì l’immensa sintesi di oltre due
secoli del lavoro della scuola dei glossatori
fondata da Irnerio



Sulla base di tale immensa sintesi nasceva la
scuola dei commentatori, in cui il passaggio
dall’esegesi alla costruzione sistematica e
dogmatica divenne definitivo
Il nuovo metodo si prefiggeva la
comprensione del senso stesso della fonte
normativa.
Gli strumenti erano quelli della logica di
Aristotele che aveva provocato un
rinnovamento molto profondo in tutto il
mondo del pensiero (dal XII secolo)



I commentatori furono detti anche “dialettici”
o “scolastici”, come accadeva anche in
filosofia e in teologia
Il nuovo metodo nacque in Francia, prima
nell’Università di Parigi e poi in quella di
Orléans
In seguito si diffuse in Italia ed ebbe tra i suoi
massimi esponenti Cino da Pistoia

Guittoncino Sighibuldi (o Sinibaldi) detto Cino
Poeta stilnovista, amico di Dante e Boccaccio
Maestro del Petrarca
Giurista, allievo della Scuola di Orléans
Insegnò a Siena, Perugia, Napoli, Firenze e
Bologna
◦ La sua “scuola” si prolungò nel cuore del XIV secolo
e annoverò alcuni tra i più grandi giuristi mai
esistiti
◦
◦
◦
◦

Il diritto naturale è quello che la natura ha
insegnato a tutti gli animali:
◦ infatti esso non è proprio del genere umano,
◦ ma di tutti gli animali, che in terra e in mare
nascono, ed è comune anche agli uccelli.
 Da qui deriva la congiunzione del maschio e della
femmina,
 da qui la procreazione dei figli,
 da qui la loro educazione:
 vediamo infatti che anche tutti gli altri animali e anche
le fiere sono ritenuti esperti di questo diritto


Accomunano animali e uomini e
fondano il diritto naturale i seguenti tre
elementi:
◦ La congiunzione del maschio e della femmina
◦ La procreazione dei figli
◦ L’educazione dei figli
Il diritto delle genti è quello di cui si
servono tutte le genti umane.
 È facile capire che si discosta da
quello naturale

◦ dal momento che quest’ultimo è
comune a tutti gli animali,
◦ mentre quello delle genti è comune
soltanto agli uomini

Il diritto civile è quello che
◦ né totalmente ripete
◦ né del tutto si discosta

dal diritto naturale o da quello delle
genti:
◦ e così quando aggiungiamo
◦ o detraiamo qualcosa al diritto comune,
◦ creiamo diritto proprio, cioè diritto
civile




Il diritto naturale (ius naturale) è comune a
tutti gli animali, esseri umani inclusi
Il diritto delle genti (ius gentium) è comune a
tutti gli esseri umani e si discosta dal primo
Insieme compongono lo ius commune, il
diritto comune: infatti, il diritto delle genti è
una specificazione del diritto naturale che lo
include
Il diritto civile (ius civile o ius proprium) si
distingue in parte dal diritto comune
DIRITTO PROPRIO O CIVILE
(proprio dei singoli Stati che lo pongono in vigore)

Diritto delle genti
(comune a tutti i popoli e nazioni)

Diritto naturale
(comune a tutti gli esseri animati)
 DIRITTO
COMUNE

L’opera dei glossatori e dei commentatori fu
dispiegata soprattutto nel chiarire le
differenze tra i tre livelli del diritto ( 39)
◦ Chiarire il senso di quel “si discosta” riferito al
diritto delle genti rispetto al diritto naturale
◦ Chiarire il senso della differenza tra diritto comune
e diritto proprio,
 cioè della peculiarità di quella creazione umana (il
diritto proprio o civile) espressa nella frase “né
totalmente ripete né del tutto si discosta dal diritto
naturale o da quello delle genti”

Le basi filosofiche del Corpus Iuris Civilis:
◦ Cosmopolitismo dei Sofisti ( Sezione 1, Unità 2,
Capitolo 1 Paragrafo 5)
◦ Cosmopolitismo degli Stoici ( Sezione 1, Unità 5,
Capitolo 1 Paragrafo 4)
◦ Humanitas romana ( Sezione 1, Unità 5, Capitolo
2)
◦ Marco Tullio Cicerone ( Sezione 1, Unità 5,
Capitolo 2 Paragrafo 3)
◦ Lucio Anneo Seneca ( Sezione 1, Unità 5, Capitolo
2 Paragrafo 5)


“La vera legge è la retta ragione, conforme a
natura, universale, costante ed eterna, la
quale con i suoi ordini invita al dovere, coi
suoi divieti distoglie dal male...”
“A questa legge non è lecito fare alcuna
modificazione, né sottrarre qualche parte, né
è possibile abolirla del tutto; né per mezzo
del Senato o del popolo romano possiamo
affrancarci da essa…”

“E non vi sarà una legge a Roma, una ad
Atene, una ora, una in seguito; ma una sola
legge eterna ed immutabile governerà tutti i
popoli e in tutti i tempi e un solo Dio sarà
come la guida e il signore di tutti […] che ha
concepito e redatto e promulgato questa
legge; alla quale l’uomo non può disubbidire
senza fuggire se stesso e senza rinnegare la
natura umana, e senza perciò stesso scontare
gravissime pena, quand’anche sfuggisse le
punizioni ordinarie”.


Cicerone riassumeva e riunificava tutte le
possibili concezioni del diritto di natura:
“legge della natura, legge della ragione, legge
della divinità”
l’influenza della dottrina della legge e del
diritto naturali di Cicerone fu grandissima nel
pensiero posteriore, penetrando, oltre che
nella dottrina giuridica, anche nell’etica
cristiana, che a sua volta la trasmise alle
dottrine moderne (R. Pizzorni)

Sviluppi successivi del concetto
codificato nel Corpus Iuris Civilis
◦ Padri della Chiesa ( Approfondimenti
sulla Patristica)
◦ Teologi e filosofi della Scolastica altomedioevale ( Approfondimenti sulla
Scolastica)
◦ Glossatori e commentatori delle Università


Per i glossatori e commentatori lo ius
commune (diritto naturale e diritto delle
genti) si identificava con lo stesso diritto
romano e questo concetto si fondava
“sull’idea del tutto concepito come entità a se
stante di fronte alle sue parti, appunto perché
di queste parti non è la somma, ma l’unità
Così il diritto romano, inteso come lo ius
commune dell’ordinamento universale, si
contrappone in blocco ai diritti particolari

I diritti particolari (i diritti civili
elaborati dai popoli e dalle nazioni)
◦ logicamente presuppongono il diritto
comune,
◦ in quanto gli ordinamenti ai quali essi
appartengono sono racchiusi entro
l’orbita dell’ordinamento universale
Diritto proprio (o civile)

Diritto comune
(diritto naturale + diritto delle genti)




Partendo dal presupposto che il mondo sia
retto dalla divina provvidenza,
è evidente che l’intera comunità dell’universo
è governata dalla ragione divina.
Essa ha natura di legge […].
Questa legge conviene chiamare la legge
eterna […].


Tutte le cose soggette alla divina provvidenza
sono regolate e misurate dalla legge eterna
Ma la creatura razionale è soggetta alla divina
provvidenza in una misura più perfetta
◦ in quanto diviene essa stessa partecipe della
provvidenza,
◦ provvedendo a se stessa e agli altri.



Anch’essa è partecipe della ragione eterna, e
da questa deriva la sua naturale inclinazione
al fine ed all’atto che le sono proprie.
È questa partecipazione della creatura
razionale alla legge eterna che viene chiamata
la legge naturale. …
È dunque evidente che la legge naturale altro
non è che la partecipazione della legge eterna
nella creatura razionale.


Tommaso ricostruisce la perfetta
consequenzialità logica tra i tre livelli del
diritto
Inoltre esprime, con esemplare chiarezza, un
concetto di legge di natura che riunisce in
una sintesi mirabile
◦ La legge divina
◦ La legge della natura
◦ La legge della ragione umana


Nonostante tale consequenzialità logica, i
giuristi (glossatori e commentatori, a Parigi, a
Orléans, a Bologna, a Padova) si trovarono di
fatto a dover risolvere, nel corso del tempo,
alcuni contrasti tra i tre livelli del diritto
Esemplare è il contrasto tra la libertà – di
diritto naturale – e la servitù – introdotta dal
diritto delle genti, che ora studieremo  41


La libertà è la naturale facoltà di ciascuno di
fare ciò che gli piace, se ciò non è proibito
dalla forza o dal diritto (Institutiones, IX,
proemio)
La servitù è un’istituzione del diritto delle
genti, con la quale qualcuno è assoggettato
contro natura al potere di un altro
(Institutiones, IX, 1)



Il contrasto è reso evidente da quel “contro
natura” contenuto in Institutiones, IX.1
Anche se è mitigato dal proemio, in cui si
riconosce che la libertà è la “naturale facoltà
di ciascuno di fare ciò che gli piace”, ma solo
“se ciò non è proibito dalla forza o dal diritto”
Comunque, “il contrasto fra diritto naturale e
diritto delle genti andava […] logicamente
ricomposto e i due diritti, insieme a quello
civile, ricondotti nell’alveo della unità del
diritto” (F. Micolo)

La maggior parte dei giuristi così si espresse:
◦ La libertà nella sua sostanza appartiene a tutti per
natura
◦ Ma la libertà, nella pratica dell’agire, è stata
“offuscata” dal diritto delle genti, per cui il servo
non può esercitare tale libertà

Per diritto delle genti, infatti, “i servi sono
così chiamati dal fatto che gli imperatori sono
soliti vendere i prigionieri e per ciò sono soliti
salvarli e non ucciderli” (Institutiones, IX, 2)


La seconda accezione della libertà, la capacità
di agire, può essere limitata dalla forza (si
intende: dal diritto delle genti) o dal diritto in
senso proprio (in altre parole, lo ius proprium
- il diritto civile  oltre),
In secondo luogo può essere anche
totalmente soppressa, come accade per i
servi.
◦ In tal caso, però, non viene soppressa l’altra
libertà, quella sostanziale, anche se non può
tradursi in atto.

Origine della servitù:
◦ Dal diritto delle genti sono sorte le guerre, sono
seguite le prigionie, sono state introdotte le servitù,
che sono contrarie al diritto naturale
◦ Questo diritto delle genti non deriva affatto dalla
pratica naturale ma dallo statuto dell’uomo:
 Il diritto naturale originario è quella conoscenza che
hanno tutti gli animali poiché esso non statuisce nulla
 Il diritto delle genti è quello che gli uomini hanno per
istinto della natura e che tutti costituiscono per equità
ed è conservato presso tutti i popoli (ebrei, greci,
pagani)



Il diritto delle genti per necessità umana ha
introdotto la guerra, per cui ci furono dei
prigionieri ed i liberi venivano imprigionati,
cosicché non potendo liberarli, li uccidevano
e questo era crudele.
Perciò fu stabilito dal diritto delle genti per
giustizia (peraeque) che presso tutti gli
uomini i prigionieri diventassero servi.
E perciò gli uomini, pur essendo liberi per
diritto naturale originario, incominciarono ad
essere servi per diritto delle genti


Il sostantivo “servitus” (da “servare”, che
significa salvaguardare o conservare) ne
indica il significato logico e giuridico
Si tratta, secondo il giurista, di ragioni di
profonda equità (“peraeque”):
◦ i prigionieri di guerra, invece di essere uccisi,
venivano salvati e resi servi
◦ lo stato dei servi è dunque quello di “salvati” dalla
morte che avrebbe potuto colpirli, in quanto nemici
catturati e fatti prigionieri in guerra


In questo esempio è chiaro che il contrasto
tra i due diritti naturali, quello “primitivo” - il
diritto naturale vero e proprio – e quello delle
genti è solo apparente: infatti, il diritto delle
genti perfeziona l’equità del diritto naturale
La giustificazione logica della differenza tra il
diritto delle genti e il diritto naturale in senso
originario (che comprende anche il diritto
delle genti), di quel “si discosta” ( 17), è
individuata nell’equità da salvaguardare, in
presenza di una realtà storica “contro natura”

La giustificazione della differenza tra due
diritti naturali è anche una giustificazione
storica
◦ Infatti, il diritto delle genti non deriva affatto dalla
pratica naturale
◦ ma dallo statuto dell’uomo, che è legato alle
circostanze storiche dello sviluppo dei popoli e dei
loro rapporti reciproci (che implicano anche la
guerra)
Diritto delle genti  introduzione della guerra

Prigionia dei nemici sconfitti
(liberi per diritto naturale originario)

Riduzione dei nemici prigionieri in servitù
(da “servare” = salvare (la vita dei prigionieri)
Il diritto naturale è strettamente connesso alla natura, che è opera di Dio

Il diritto naturale è eterno e immutabile

Il diritto delle genti è anch’esso naturale, in quanto si riferisce alla natura
umana, non solo istintuale ma anche razionale

Ma la natura umana è complessa e storica (rispetto a quella animale)

Il diritto delle genti “si discosta” da quello naturale originario, perché
rispecchia la storicità e complessità della natura umana
 Allo
stesso modo si ragiona per i
rapporti tra il diritto comune – o
naturale in senso lato (che include
il diritto delle genti) - e il diritto
proprio o civile  53


Il diritto naturale primitivo è il diritto naturale
in generale (eterno e immutabile)
Il diritto delle genti è bipartito:
◦ Certe norme di diritto delle genti sono state poste
in essere per istinto naturale, come il coltivare una
religione nei confronti di Dio, come l’obbedire ai
genitori e alla patria, poiché la natura degli uomini
è più perfetta di quella degli animali
◦ Certe norme sono state introdotte per statuto,
essendo aumentata la popolazione e non poteva più
essere governata per esperienza pratica naturale,
cosicché fu necessario introdurre statuti


Come si vede, già il diritto delle genti implica
l’introduzione del diritto in senso proprio,
cioè del diritto civile (introduzione di statuti)
Infatti, tornando al rapporto libertà/servitù:
◦ Anche dal diritto civile fu introdotta una formula
per la quale i liberi divennero servi, come quando
un uomo libero vende se stesso
◦ Quindi Institutiones, IX, proemio va così inteso: “La
libertà è la naturale facoltà di ciascuno di fare ciò
che gli piace, se ciò non è proibito dalla forza
[diritto delle genti] o dal diritto [in senso proprio,
cioè dal diritto civile]



Anche in questo caso ciò che viene limitata o
soppressa dal diritto è la seconda accezione
della libertà, cioè la capacità di agire
Ma non viene mai soppressa l’altra libertà,
quella sostanziale, sancita dal diritto naturale
come facoltà naturale dell’uomo, anche se
essa non può tradursi in atto nella condizione
di servitù
Tant’è vero che, liberando il servo, non gli si
dà una nuova libertà, ma gli si restituisce
quella originaria del diritto naturale


Del resto, per completezza va osservato che
la forza - diritto delle genti - o il diritto –
proprio o civile - possono limitare la libertà come naturale facoltà di ciascuno di fare ciò
che gli piace - in vari modi
Sicché propriamente la libertà è la naturale
facoltà che ha ciascuno di fare ciò che è lecito
e tutto ciò che segue, perché gli uomini liberi
hanno la facoltà di fare ciò che è lecito se non
è proibito dalla forza o dal diritto




Conforti M., Ius naturale e ius gentium dopo la
glossa, Tesi di laurea, Università degli Studi di
Parma, 2002/2003
Calasso F., Il Medioevo del diritto, vol. I (vol. unico),
le Fonti, Milano, 1954
Micolo F., Diritto naturale, diritto delle genti, diritto
civile, Torino, 1995
Pizzorni R., Il diritto naturale dalle origini a S.
Tommaso d’Aquino, Roma, Pontificia Università
Lateranense, 1978
◦ Le immagini sono nell’ordine:
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Stemma dell’Università di Bologna
Giustiniano, Mosaico nella basilica di San Vitale, Ravenna
Il Corpus Iuris Civilis in una stampa del XVIII secolo
Decretale con Glossa ordinaria di Bernardo da Parma (13001315 circa)
Bologna - San Francesco - Sarcofago dell'Arca degli Accursii Foto Giovanni Dall'Orto, 9-Feb-2008
Cino da Pistoia
Busto di Cicerone, Musei Capitolini, Roma
Carlo Crivelli, Tommaso d’Aquino
Università della Sorbona, Parigi
Stemma dell’Università di Padova
Questa presentazione è un
Approfondimento
di Percorsi della filosofia
di Angelo Conforti
E-book di testo per i Licei
Volume 1 – Filosofia antica e medioevale
(a cui contiene riferimenti)
Garamond didattica digitale
www.angeloconforti.it