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Fondamenti costituzionali.
Mod. 4 - Scuola e Costituzione.
Gerarchia delle fonti.
Luigi De Perini
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LEGISLAZIONE SCOLASTICA
A.A. 2011/12 – 2^ SEMESTRE
Ubi societas, ibi jus.
Regola  oggetto = comportamento
(positivo/negativo)

Generalità
Vale per chiunque si trovi in una determinata
situazione prevista dalla norma

Astrattezza
Tutte le volte che si troveranno in una situazione
dello stesso tipo

•
•
Art. 575 c.p. “Omicidio”
Chiunque cagiona la morte di un
uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno
Art 1 c.c. “Capacità Giuridica”
La capacità giuridica si acquista al
momento della nascita
 Regola

Descrittiva
Scientifiche
(Matematica,
Fisica, biologia,
chimica,
economica..)
 Regola
Prescrittiva
 Religiosa
 Morale
 Giuridica
 Di buon costume
Possibilità di trasgressione
Caratteristiche proprie

Oggetto = regola i
comportamenti
dell’uomo inserito
nella società, quindi
le sue azioni che
hanno valenza
sociale,
prescrivendo quelli
da tenere o evitare


Coattività
Trasgressione 
sanzione
= conseguenze negative
previste da regola
prescrittiva per un dato
comportamento
Fonte del diritto
Atto o fatto idoneo a
produrre norme
giuridiche (norme
precetto/sanzione/sulla
produzione giuridica)
Art. 1 Disposizioni preliminari del C.C
“Indicazione delle fonti”
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;] (1)
4) gli usi.
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto
del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Insieme delle norme giuridiche di un gruppo
sociale , gruppo sociale indipendente
 Da teoria monistica dell’ ordinamento
statuale a teoria della pluralità degli
ordinamenti giuridici ( ordinamento statuale
, ordinamento internazionale, ordinamento
canonico)
 Problema: ordinamento mafioso o
camorristico?

GIIUSNATURALISMO




1700
diritto nasce dai
valori
Il diritto è diritto in
quanto giusto
Huig de Groot,
Immanuel Kant i c.d
“contrattualisti”
Thomas Hobbes,
John Locke, Jean
Jacques Rousseau
POSITIVISMO GIURIDICO
1800-1900
 Il diritto dipende
dal suo modo di
formazione
 Il diritto è diritto in
quanto valido,
correttamente
formato
 Hans Kelsen,
Norberto Bobbio

PARTE PRIMA
La scuola nella
Costituzione e nelle
Carte Internazionali
La scuola dopo la Costituzione
repubblicana


La Costituzione della Repubblica italiana
promulgata il 27 dicembre 1947, entrata
in vigore il 1º gennaio 1948, dedica
alcuni articoli all’istruzione.
Considera l’istruzione uno dei fini di
benessere perseguiti dallo Stato,di cui
può farsi carico per procurare un
maggior benessere alla collettività,
migliorando ed elevando le condizioni di
vita dei cittadini.
Art. 3)


Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla Legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 9)

La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico ed artistico della Nazione.
Art. 30)

È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del
matrimonio. Nel caso di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
…
Art. 33)






L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali, che chiedono la parità deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e
per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34)




La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
Art. 38)


Gli inabili e i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
Chiave di lettura


Carta dei diritti
Carta dei doveri
Libertà d’insegnamento
 Fonti
 Storia
 Rischi
 Limiti
Casistica

Cattivi maestri

Questioni di buoncostume
Funzione docente
Fonti
Dimensione
etica
Raccomandazioni UNESCO 1966
6. L’insegnamento dovrebbe essere
considerato una professione i cui
membri assicurano un servizio
pubblico, tale professione richiede non
solo conoscenze approfondite e
competenze specifiche, acquisite e
mantenute attraverso studi rigorosi e
continui, ma anche senso di
responsabilità individuale e collettiva
nei confronti dell’educazione e del
benessere degli allievi.
Raccomandazioni UNESCO 1966
70.
71.
Considerato che lo status della
professione dipende in grande misura
dal comportamento degli insegnanti
stessi, tutti i docenti dovrebbero
perseguire i più alti standard
professionali nell'assolvimento della
loro attività.
La definizione e il rispetto degli
standard professionali degli insegnanti
dovrebbero essere definiti con il
concorso delle loro organizzazioni.
Raccomandazioni UNESCO 1966
73.Codici etici o di comportamento
dovrebbero essere stabiliti dalle
organizzazioni degli insegnanti,
poiché questi codici contribuiscono
grandemente ad assicurare il
prestigio della professione e lo
svolgimento dei doveri
professionali sulla base di principi
concordati.
Reclutamento

In Gazzetta Ufficiale del DM n° 249 del
10/09/2010 Regolamento della
formazione iniziale degli insegnanti
CCNL - Art. 3 - Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
l'obiettivo
di
contemperare
l'interesse
dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi
prestati alla collettività. Esso è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al
presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di
indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche
oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse
linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare
omogeneità di impostazione per l'intero sistema
scolastico nazionale, possono essere oggetto di
indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione,
nell'ambito di quanto definito dal presente contratto e
dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie
del presente CCNL.



•
•
Premessa: l’ordinamento
giuridico è un entità in
movimento
Conseguenza: successione
nelle leggi nel tempo,
problema antinomia
Principi guida:
Lex posterior derogat priori
(art. 15 "Disposizioni sulla
legge in generale" c.d
Preleggi)
Lex specialis derogat
generali
 Abrogazione, modi di
operare:
• Espressa
• Tacita
• Nuova disciplina
dell’intera materia

Deroga (differenza
rispetto abrogazione)

Disapplicazione


Abrogazione
Espressa
Codice civile,
Art. 2409 Ter
“Funzioni di
controllo contabile“
Abrogato
Abrogazione Tacita
 Codice Civile, Disposizioni sulla
legge in generale
Art. 1. “Indicazione delle fonti”
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;] (1)
4) gli usi.
(1) Le norme corporative sono
state abrogate per effetto del
R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

.
Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297:
Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado.
(G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Art. 676 - Norma di abrogazione.
1. Le disposizioni inserite nel
presente testo unico vigono nella
formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni
contrarie od incompatibili con il
testo unico stesso, che sono
abrogate.

La formula di abrogazione presente nell'articolo 676 corrisponde a
quella indicata dal Consiglio di Stato (parere Adunanza Generale
del 17 marzo 1994), in analogia a quanto avvenuto per altri
provvedimenti del medesimo tipo (es. d.P.R. 6 marzo 1978 n.
218 in materia di interventi nel Mezzogiorno) e tiene conto della
natura giuridica del Testo Unico, la quale non comporta la
novazione delle norme in esso riprodotte e quindi l'abrogazione di
quelle da cui derivano, se non per ciò che riguarda le operazioni
di eventuale modifica dovute ad esigenze di armonizzazione
testuale. La formula abrogativa statuisce pertanto: - la
cessazione dell'efficacia di precedenti disposizioni di legge solo
quando esse siano state inserite integralmente nel Testo Unico,
con la stessa formulazione originaria, ovvero con una diversa
formulazione resa strettamente necessaria dal coordinamento
testuale effettuato; - la conservazione di efficacia di precedenti
disposizioni di legge che, al contrario, non siano state inserite nel
Testo Unico, sempre che esse non risultino di fatto incompatibili
con le norme incluse.
disapplicazione
CCNL 29.11.2007:
Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto
scuola quadriennio giuridico 2006-09
e primo biennio economico 20062007
(G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n.
274)















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



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









Art. 146 - Normativa vigente e disapplicazioni
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione
nel comparto scuola:
a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in
favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
g) la seguente normativa:
1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);
2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità);
4) art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ª mensilità);
5) art. 53 della legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988);
6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (articoli 1-4) e legge 25 giugno 1985, n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che
presta servizio all'estero);
7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69
del CCNL 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e l'art 33 CCNI 31 agosto 1999 (fondi non a carico del
CCNL 24 luglio 2003 della scuola);
8) art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995;
9) articoli 38, 40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412
(servizio militare);
10) art. 132, testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio);
11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge n. 498/1992, art. 453, testo unico n. 297/1994, art. 51, legge n.
449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.
2. É espressamente disapplicata la seguente normativa:
- l'art. 475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l'art. 568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria);
- l'art. 478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti);
- l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
- l'art. 7, comma 4 - secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 59/2004;
- l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2004;
- l'art. 10, comma 4 - secondo periodo, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2004;
- l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004.
3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la
necessità di precisazioni o correttivi.
 Entrata
in vigore
Pubblicazione, vacatio
legis, retroattività
 Interpretazione
 Letterale/logica/
sistematica
 Dottrinale/giurisprudenzi
ale
 Ristrettiva/estensiva
Soncin Lorenzo
 Analogia


Legis
Iuris
Parità
2) Gerarchia
3) Competenza
( L. cost 18
ottobre
2001 in
particolare
art 117 cost)
1)
L.O
(StatoRegione)
Cost. – L.cost
D.L – D.lgs
Reg.
Reg.
Reg.


Concetto di
illegittimità di una
norma ( differenza
da quello di
inesistenza)
Ruolo della Corte
Costituzionale e
del giudice
ordinario
Legge
Regolamento
Costituzione
Legge
ANTINOMIE DEL SISTEMA

L’interprete ha a disposizione degli strumenti che
risolvono il conflitto tra norme che sembrano
disciplinare lo stesso caso in maniera
contraddittoria, nel rispetto della coerenza del
sistema.
Criteri:
 Cronologico: principio della irretroattività e tipi
di abrogazione
 Gerarchico
 Specialità
 Irrilevanza della desuetudine
DIFFICOLTÀ CHE SI RISCONTRANO IN
UNA
RIGIDA APPLICAZIONE DELL’ART.12 DISP. PREL.


Radicale cambiamento della tecnica
giuridica, da casistico e regolamentare a
clausole generali e principi
Ragioni di ordine semantico che
inducono a rivedere in termini nuovi la
interpretazione meramente letterale che
si fonda sul presupposto di una
assiomatica chiarezza del testo
legislativo
LACUNE

Interpretazione evolutiva e analogia

art. 12, comma 2, disp. prel.

Se una controversia non può essere
decisa con una precisa disposizione, si
ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato

Grazie e arrivederci!
Luigi De Perini
[email protected]
3389370599 solo SMS

Grazie e arrivederci!
Luigi De Perini
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