Fondamenti costituzionali. Mod. 4 - Scuola e Costituzione. Gerarchia delle fonti. Luigi De Perini [email protected] SMS +39 338 9370599 LEGISLAZIONE SCOLASTICA A.A. 2011/12 – 2^ SEMESTRE Ubi societas, ibi jus. Regola oggetto = comportamento (positivo/negativo) Generalità Vale per chiunque si trovi in una determinata situazione prevista dalla norma Astrattezza Tutte le volte che si troveranno in una situazione dello stesso tipo • • Art. 575 c.p. “Omicidio” Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno Art 1 c.c. “Capacità Giuridica” La capacità giuridica si acquista al momento della nascita Regola Descrittiva Scientifiche (Matematica, Fisica, biologia, chimica, economica..) Regola Prescrittiva Religiosa Morale Giuridica Di buon costume Possibilità di trasgressione Caratteristiche proprie Oggetto = regola i comportamenti dell’uomo inserito nella società, quindi le sue azioni che hanno valenza sociale, prescrivendo quelli da tenere o evitare Coattività Trasgressione sanzione = conseguenze negative previste da regola prescrittiva per un dato comportamento Fonte del diritto Atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche (norme precetto/sanzione/sulla produzione giuridica) Art. 1 Disposizioni preliminari del C.C “Indicazione delle fonti” Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale , gruppo sociale indipendente Da teoria monistica dell’ ordinamento statuale a teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ( ordinamento statuale , ordinamento internazionale, ordinamento canonico) Problema: ordinamento mafioso o camorristico? GIIUSNATURALISMO 1700 diritto nasce dai valori Il diritto è diritto in quanto giusto Huig de Groot, Immanuel Kant i c.d “contrattualisti” Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau POSITIVISMO GIURIDICO 1800-1900 Il diritto dipende dal suo modo di formazione Il diritto è diritto in quanto valido, correttamente formato Hans Kelsen, Norberto Bobbio PARTE PRIMA La scuola nella Costituzione e nelle Carte Internazionali La scuola dopo la Costituzione repubblicana La Costituzione della Repubblica italiana promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, dedica alcuni articoli all’istruzione. Considera l’istruzione uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato,di cui può farsi carico per procurare un maggior benessere alla collettività, migliorando ed elevando le condizioni di vita dei cittadini. Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 9) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Art. 30) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. … Art. 33) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34) La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Art. 38) Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Chiave di lettura Carta dei diritti Carta dei doveri Libertà d’insegnamento Fonti Storia Rischi Limiti Casistica Cattivi maestri Questioni di buoncostume Funzione docente Fonti Dimensione etica Raccomandazioni UNESCO 1966 6. L’insegnamento dovrebbe essere considerato una professione i cui membri assicurano un servizio pubblico, tale professione richiede non solo conoscenze approfondite e competenze specifiche, acquisite e mantenute attraverso studi rigorosi e continui, ma anche senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’educazione e del benessere degli allievi. Raccomandazioni UNESCO 1966 70. 71. Considerato che lo status della professione dipende in grande misura dal comportamento degli insegnanti stessi, tutti i docenti dovrebbero perseguire i più alti standard professionali nell'assolvimento della loro attività. La definizione e il rispetto degli standard professionali degli insegnanti dovrebbero essere definiti con il concorso delle loro organizzazioni. Raccomandazioni UNESCO 1966 73.Codici etici o di comportamento dovrebbero essere stabiliti dalle organizzazioni degli insegnanti, poiché questi codici contribuiscono grandemente ad assicurare il prestigio della professione e lo svolgimento dei doveri professionali sulla base di principi concordati. Reclutamento In Gazzetta Ufficiale del DM n° 249 del 10/09/2010 Regolamento della formazione iniziale degli insegnanti CCNL - Art. 3 - Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l'intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. • • Premessa: l’ordinamento giuridico è un entità in movimento Conseguenza: successione nelle leggi nel tempo, problema antinomia Principi guida: Lex posterior derogat priori (art. 15 "Disposizioni sulla legge in generale" c.d Preleggi) Lex specialis derogat generali Abrogazione, modi di operare: • Espressa • Tacita • Nuova disciplina dell’intera materia Deroga (differenza rispetto abrogazione) Disapplicazione Abrogazione Espressa Codice civile, Art. 2409 Ter “Funzioni di controllo contabile“ Abrogato Abrogazione Tacita Codice Civile, Disposizioni sulla legge in generale Art. 1. “Indicazione delle fonti” Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] (1) 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. . Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.) Art. 676 - Norma di abrogazione. 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. La formula di abrogazione presente nell'articolo 676 corrisponde a quella indicata dal Consiglio di Stato (parere Adunanza Generale del 17 marzo 1994), in analogia a quanto avvenuto per altri provvedimenti del medesimo tipo (es. d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in materia di interventi nel Mezzogiorno) e tiene conto della natura giuridica del Testo Unico, la quale non comporta la novazione delle norme in esso riprodotte e quindi l'abrogazione di quelle da cui derivano, se non per ciò che riguarda le operazioni di eventuale modifica dovute ad esigenze di armonizzazione testuale. La formula abrogativa statuisce pertanto: - la cessazione dell'efficacia di precedenti disposizioni di legge solo quando esse siano state inserite integralmente nel Testo Unico, con la stessa formulazione originaria, ovvero con una diversa formulazione resa strettamente necessaria dal coordinamento testuale effettuato; - la conservazione di efficacia di precedenti disposizioni di legge che, al contrario, non siano state inserite nel Testo Unico, sempre che esse non risultino di fatto incompatibili con le norme incluse. disapplicazione CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 20062007 (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 274) Art. 146 - Normativa vigente e disapplicazioni 1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile; g) la seguente normativa: 1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio); 2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore); 3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità); 4) art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ª mensilità); 5) art. 53 della legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988); 6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (articoli 1-4) e legge 25 giugno 1985, n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero); 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e l'art 33 CCNI 31 agosto 1999 (fondi non a carico del CCNL 24 luglio 2003 della scuola); 8) art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995; 9) articoli 38, 40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (servizio militare); 10) art. 132, testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio); 11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge n. 498/1992, art. 453, testo unico n. 297/1994, art. 51, legge n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001. 2. É espressamente disapplicata la seguente normativa: - l'art. 475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede); - l'art. 568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria); - l'art. 478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti); - l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amm.vi); - l'art. 7, comma 4 - secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 10, comma 4 - secondo periodo, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004. 3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi. Entrata in vigore Pubblicazione, vacatio legis, retroattività Interpretazione Letterale/logica/ sistematica Dottrinale/giurisprudenzi ale Ristrettiva/estensiva Soncin Lorenzo Analogia Legis Iuris Parità 2) Gerarchia 3) Competenza ( L. cost 18 ottobre 2001 in particolare art 117 cost) 1) L.O (StatoRegione) Cost. – L.cost D.L – D.lgs Reg. Reg. Reg. Concetto di illegittimità di una norma ( differenza da quello di inesistenza) Ruolo della Corte Costituzionale e del giudice ordinario Legge Regolamento Costituzione Legge ANTINOMIE DEL SISTEMA L’interprete ha a disposizione degli strumenti che risolvono il conflitto tra norme che sembrano disciplinare lo stesso caso in maniera contraddittoria, nel rispetto della coerenza del sistema. Criteri: Cronologico: principio della irretroattività e tipi di abrogazione Gerarchico Specialità Irrilevanza della desuetudine DIFFICOLTÀ CHE SI RISCONTRANO IN UNA RIGIDA APPLICAZIONE DELL’ART.12 DISP. PREL. Radicale cambiamento della tecnica giuridica, da casistico e regolamentare a clausole generali e principi Ragioni di ordine semantico che inducono a rivedere in termini nuovi la interpretazione meramente letterale che si fonda sul presupposto di una assiomatica chiarezza del testo legislativo LACUNE Interpretazione evolutiva e analogia art. 12, comma 2, disp. prel. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato Grazie e arrivederci! Luigi De Perini [email protected] 3389370599 solo SMS Grazie e arrivederci! Luigi De Perini [email protected] 3389370599 solo SMS