Impresa cooperativa Fondi mutualistici Strumenti finanziari coop Roberto Genco Direttore Ufficio Legale e Contratti Coopfond S.p.a. 1 Sommario 1. 2. 3. L’impresa cooperativa: Caratteri del modello societario La mutualità (profili funzionali) La mutualità esterna Il regime organizzativo: gli organi sociali Il regime patrimoniale: capitale e patrimonio; bilancio e utili I gruppi cooperativi Mutualità esterna. I Fondi mutualistici per la promozione coop Criteri operativi di Coopfond (Venture capital) La rotatività La riforma del diritto delle società 2003 Strumenti finanziari coop e investitori cooperativi I limiti legali imperativi per le coop Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori: poteri amministrativi regime patrimoniale way out Gli adempimenti formali Emissione Diritto di opzione Sovrapprezzo Il rapporto con gli strumenti tipici introdotti dalla legge 59/1992 I soci finanziatori e la disciplina delle coop-srl I Fondi mutualistici. Coopfond. Finalità e settori di attività Gli strumenti finanziari cooperativi 2 L’impresa cooperativa “Art. 2511 (Società cooperative) Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.” Società: imprese collettive che gestiscono un’attività allo scopo di procurare ai soci un vantaggio economico Capitale variabile: le modificazioni del capitale sociale non costituiscono decisioni straordinarie (entrata/uscita dei soci in funzione del rapporto mutualistico) Scopo mutualistico: vantaggio che la società procura ai soci attraverso la loro partecipazione diretta all’attività d’impresa (i soci sono lavoratori / consumatori / utenti di servizi) 3 L’impresa cooperativa Le principali caratteristiche dell’impresa cooperativa I soci partecipano direttamente all’attività di impresa … … allo scopo di procurarsi condizioni convenienti di scambio mutualistico (fornitura di lavoro/acquisto di beni o servizi) Il vantaggio mutualistico viene attribuito attraverso il ristorno I vantaggi derivanti dal capitale conferito sono limitati (dividendi/diritti sul patrimonio) Il patrimonio è (almeno in parte) indivisibile tra i soci (la coop si rafforza a favore dei soci futuri) In caso di scioglimento (o trasformazione in altra forma di società) il patrimonio indivisibile deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione cooperativa Tutte le coop devono destinare il 3% degli utili di esercizio ai Fondi mutualistici per la promozione cooperativa 4 L’impresa cooperativa La mutualità (profili funzionali) Definizione statutaria dello scopo mutualistico Requisiti di ammissione soci Rapporto di scambio mutualistico Variabilità del capitale e porta aperta Ammissione nuovi soci Recesso Ristorno 5 L’impresa cooperativa La mutualità esterna Riserve indivisibili Contributo 3% utili ai Fondi mutualistici Devoluzione del patrimonio indivisibile Attività dei Fondi mutualistici (rinvio) 6 L’impresa cooperativa Il regime organizzativo: l’atto costitutivo Forma pubblica Personalità giuridica Autonomia patrimoniale Pubblicità legale 7 L’impresa cooperativa Il regime organizzativo: gli organi sociali. Assemblea Competenze: Procedimento: Ordinaria Straordinaria Convocazione. L’O.d.g. Costituzione (quorum). Riunione e discussione Deliberazione (quorum) (deposito Registro imprese) Assemblee separate 8 L’impresa cooperativa Il regime organizzativo: gli organi sociali. Amministrazione Gestione esclusiva dell’impresa sociale Rapporti con l’assemblea Limiti: oggetto sociale, statuto; regolamenti Responsabilità (obbligo di diligenza) Nomina assembleare Formazione (maggioranza di soci cooperatori) Funzionamento (organo permanente) Deliberazioni Attività delegate Rappresentanza legale (presidente) Rappresentanza volontaria (procuratori) Il Consiglio di amministrazione Amministrazione e rappresentanza 9 L’impresa cooperativa Il regime organizzativo: gli organi sociali. Controllo Collegio sindacale. I tipi di controllo C. sulla gestione C. di legalità (atti c.d.a. e assemblea) C. su atti specifici (bilancio, conferimenti in natura, trasformazioni e fusioni, ecc.) Rapporti con i soci (denunce di irregolarità) Revisione contabile Contabilità Bilancio Corretta amministrazione Assetto organizzativo, amministrativo e contabile Concreto funzionamento Vigilanza amministrativa Revisioni ordinarie (Associazioni coop) Revisioni straordinarie (Ministero Svil. Economico) Sanzioni (gestione commissariale; liquidazione coatta) 10 L’impresa cooperativa Il regime patrimoniale. Il capitale sociale Variabilità Determinazione statutaria quote-azioni Operazioni di aumento (sottoscrizione) Possibile rapporto con scambio mutualistico Aumento gratuito Rivalutazione Istat (utili) NO imputazione di riserve indivisibili Riduzione per perdite 11 L’impresa cooperativa Il regime patrimoniale. Patrimonio e riserve Il patrimonio netto Natura e funzione delle riserve Riserve di utili e ris. “di capitale” Riserva legale Le riserve indivisibili Le componenti negative del patrimonio netto (perdite pregresse) 12 L’impresa cooperativa Il regime patrimoniale. Bilancio e utili Schema di bilancio s.p.a. Le specifiche cooperative Rapporto mutualistico Ristorno Indivisibilità patrimoniale Le destinazioni dell’utile Riserve Remunerazione capitale Ristorno 13 L’impresa cooperativa I gruppi cooperativi Consorzi cooperativi Holding cooperativa Gruppo cooperativo paritetico 14 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici La mutualità “esterna I Fondi mutualistici per la promozione cooperativa Contributo 3% utili Devoluzione patrimoni indivisibili 15 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici I settori di attività di Coopfond Beneficiarie sono esclusivamente imprese cooperative start-up di nuove imprese cooperative, o di nuove imprese a controllo cooperativo supporto a progetti di investimento intrapresi da coop già esistenti consolidamento finanziario e patrimoniale sostegno a processi di integrazione/fusione 16 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici Venture capital Tipi di investimenti: 1) 2) 3) 4) pianificazione (anche come stage financing) way out Rapporto con il partner imprenditoriale e ruolo di minoranza del finanziatore seed financing start up financing expansion financing private equity Modalità operative: Tutele amministrative (poteri di controllo) rendimento postergazione nel rischio di perdite rispetto al capitale ordinario (soci cooperatori) garanzie patrimoniali 17 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici Coopfond ha sempre un partner nella sua attività Il partner di Coopfond è sempre un’impresa cooperativa 18 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici Carattere rotativo del Fondo Mutualistico l’attività di Coopfond prevede normalmente una scadenza temporale degli interventi Prestiti (ammortamento in 5/7/10 anni) Partecipazione al capitale sociale: rimborso pianificato attraverso a) recesso da socio della coop b) acquisto programmato, da parte della coop partner, della partecipazione acquisita in una nuova società di capitali (contratto parasociale) 19 La mutualità esterna e i Fondi mutualistici La regola di rotatività nella gestione del FM consente di 1) Allargare il numero delle imprese beneficiarie: le risorse finanziarie che rientrano nella disponibilità del FM possono essere reinvestite a favore di nuove iniziative 2) Sviluppare l’efficienza nella gestione delle risorse: l’attività è basata su una valutazione preliminare dei progetti finanziati 20 Gli strumenti finanziari cooperativi legge 59/1992: accesso (potenziale) al mercato dei capitali, tramite strumenti tipici riservati alle coop A) istituzione dei “soci di capitale” che si affiancano ai soci cooperatori B) suscettibili di collocamento/circolazione sul mercato, in quanto privi di requisiti di titolarità soggettiva propri delle partecipazioni dei soci coop pieno successo dell’obiettivo sub A) vs. esperienza molto ridotta delle finalità sub B) che dipende da: strumenti normativi adeguati ( RIFORMA) condizioni imprenditoriali degli emittenti regime normativo e fiscale ( RIFORMA) condizioni di governance degli emittenti capacità e interesse del mercato 21 Gli strumenti finanziari cooperativi diversità di funzionamento degli strumenti di capitale (COOP/lucrative) i potenziali investitori istituzionali (ambito più ristretto) Fondi mutualistici Finanziarie territoriali Legacoop Finanziarie territoriali pubbliche Servizio mutualistico ai soci Limitazione dei caratteri lucrativi voto capitarlo rimedi parasociali (rappresentanza riservata negli organi societari) regime giuridico-societario dell’emittente “anomalie” di governance illiquidità del mercato e rimedi surrogatori (in particolare diritto di recesso) 22 Gli strumenti finanziari cooperativi DISTINZIONE tra Coop a mutualità prevalente / non prevalente: regime dei dividendi riserve indivisibili devoluzione del patrimonio indivisibile modifica dei vincoli statutari: carattere permanente dell’obbligo di devoluzione DISTINZIONE tra Coop s.r.l. / S.p.a.: Numero di soci Semplificazione organizzativa e di funzionamento degli organi (carattere personalistico e tendenzialmente chiuso della s.r.l.) Accesso al mercato dei capitali (escluso per s.r.l., salvo titoli di debito collocabili tramite investitori istituzionali) 23 Gli strumenti finanziari cooperativi STRUMENTI FINANZIARI DELLE S.P.A. azioni: obbligazioni: imputazione al capitale sociale diritti di voto assembleare di default (salvo limitazioni statutarie) diritti amministrativi da disciplina generale possibili varianti: azioni prive del diritto di voto; con voto limitato; con privilegio su utili/riparto del patrimonio diritto di credito agli interessi diritto di credito al rimborso (scadenza precedente alla liquidazione della società) organizzazione di categoria ex lege (assemblea speciale; rappresentante comune) possibili varianti: modalità partecipative di remunerazione (fermo restando l’obbligo di rimborso: caratteristica causale del rapporto) SF ibridi (di capitale / di debito): IL CONTENUTO È DEFINITO DALLO STATUTO possibile partecipazione al rischio di impresa (utili/liquidazione patrimonio) possibile dotazione di diritti amministrativi diversi dal voto in assemblea possibili varianti: * ibridi di capitale (apporti imputati a patrimonio netto; rimborso mediante partecipazione a quota di utili o del patrimonio netto di liquidazione dell’impresa o dei beni destinati allo specifico affare) * ibridi di debito (debito di rimborso per la società ma con attribuzione di poteri amministrativi / parziale partecipazione al rischio d’impresa) 24 Gli strumenti finanziari cooperativi STRUMENTI FINANZIARI DELLE Coop SPA le coop-spa possono emettere SF sia di capitale (soci finanziatori), sia di debito, sia ibridi per tutti gli SF cooperativi valgono i limiti imperativi relativi ai diritti patrimoniali (2545 ter: intangibilità delle riserve indivisibili per tutte le coop; 2514: limiti di remunerazione se detenuti dai soci cooperatori delle CMP) ai diritti amministrativi (voto e rappresentanza negli organi amministrativo e di controllo) gli SF cooperativi possono assumere tutte le varianti dei corrispondenti istituti delle s.p.a. (…) 25 Gli strumenti finanziari cooperativi gli strumenti per realizzare interventi finanziari “di supporto” possono articolarsi su tutta la gamma capitale di rischio / capitale di credito / ibridi Coopfond: solo strumenti di capitale (socio finanziatore) CONFIDI: strumenti ibridi 26 Gli strumenti finanziari cooperativi I limiti legali imperativi per le coop. A) diritti amministrativi Voto in assemblea (art. 2526, comma 2): massimo un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti coefficiente correttivo statutario Eventuali maggioranze qualificate per decisioni particolari Rappresentanza negli organi sociali (art. 2542, 2543) max un terzo dei componenti c.d.a./coll. sind. 27 Gli strumenti finanziari cooperativi I limiti legali imperativi per le coop. B) diritti patrimoniali limiti di remunerazione solo per SF detenuti da soci cooperatori (artt. 2514): non si applicano ai finanziatori puri i diritti patrimoniali non si estendono alle riserve indivisibili (espressamente individuate da statuto) diritto agli utili (remunerazione immediata) rimborso del capitale (limite da indivisibilità riserve) aumento gratuito capitale 28 Gli strumenti finanziari cooperativi Coop a mutualità prevalente: requisiti mutualistici statutari dividendi max (interesse BPF+2,5%) remunerazione max strumenti finanziari ai soci cooperatori (interesse BPF+2,5%+2%) divieto distribuzione riserve tra i soci cooperatori possibili riserve divisibili per soci finanziatori devoluzione intero patrimonio in caso di scioglimento 29 Gli strumenti finanziari cooperativi Coop a mutualità non prevalente: facoltà di utilizzare la legge 904 limitatamente alla riserva legale (30% utili): art. 6, comma 1, d.l. 63/2002 sono riserve indivisibili solo quelle espressamente qualificate come tali dallo statuto (2545 ter) obbligo di devoluzione del patrimonio indivisibile possibile modifica dei vincoli statutari, … … ma le riserve accumulate come indivisibili non possono essere affrancate (obbligo di devoluzione permanente) 30 Gli strumenti finanziari cooperativi Art. 2545 quinquies: con ratio indebitamento/PN >4 divieto dividendi (salvo SF) divieto assegnazione riserve divisibili (salvo SF) rimborso della quota di riserve divisibili (recesso) mediante emissione di SF (obbligatoria con ratio indebitamento/PN >4) assegnazione di riserve divisibili mediante: aumento gratuito del capitale (quote o azioni) emissione di SF 31 Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori 1) Poteri (garanzie) amministrative rappresentanza riservata negli organi sociali (Collegio sindacale sempre / Cda solo per contratto) poteri di gestione (tendenzialmente esclusi) poteri di controllo organici (collegio sindacale) sistematici (monitoraggio informazioni rilevanti) straordinari (ispettivi) remunerazione garantita postergazione nelle perdite priorità nel rimborso per liquidazione ma senza diritti sulle riserve indivisibili recesso cessione partecipazione poteri di veto (eccezionali, per rispetto piano d’impresa), in alternativa a recesso anticipato 2) Regime patrimoniale 3) Way out 32 Gli strumenti finanziari cooperativi 1) Poteri amministrativi e regolazione diritti di voto soci finanziatori necessaria definizione statutaria 1 voto per azione, ma limite complessivo 1/3 riduzione proporzionale (votazione separata) Azioni senza diritto di voto (art. 2351) max metà del capitale * senza diritto di voto * con voto limitato a particolari argomenti * con voto subordinato a particolari condizioni * con voto scaglionato N.B.: possibile adeguamento ai limiti di voto nelle cooperative 33 Gli strumenti finanziari cooperativi rappresentanza negli organi sociali max 1/3 membri dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo possibile riserva statutaria di nomina per i possessori di SF (2542) amministratori/sindaci/liquidatori nomina da assemblea generale oppure da assemblea speciale di categoria 34 Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori 2) Regime patrimoniale Socio finanziatore: la remunerazione è tipicamente partecipativa e di rischio comunque è necessaria la presenza di utile … … anche per periodo pluriennale regola generale della par condicio dei soci … … salvi i privilegi statutari i privilegi compensano i diritti dei soci cooperatori (ristorno; maggioranza assemblea) 35 Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori. 2) Regime patrimoniale Riserve divisibili intangibilità delle riserve indivisibili possibile fruizione riserve divisibili di nuova costituzione (modalità di remunerazione differita del finanziatore) Comunque hanno scarsa diffusione 36 Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori. 2) Regime patrimoniale Possibile articolazione dei diritti patrimoniali Azioni privilegiate, anche su perdite (2348, comma 2) deroga alla proporzionalità dei diritti patrimoniali costituiscono categorie speciali possono riprodurre gli stessi privilegi dei soci sovventori e a.p.c.: postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite rimborso anticipato in caso di scioglimento della società maggiorazione del dividendo … … anche con dividendo minimo garantito creazione di riserve divisibili: possono esprimere il privilegio della remunerazione 37 Gli strumenti finanziari cooperativi Le esigenze degli investitori . 3) Way out cause di recesso ex lege (art. 2437) modifica dell'oggetto sociale trasformazione della società modificazioni dei diritti di voto o di partecipazione trasferimento della sede sociale all'estero revoca dello stato di liquidazione proroga del termine della società vincoli alla circolazione dei titoli azionari Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso 38 Gli strumenti finanziari cooperativi Regime del recesso e way out Determinazione statutaria delle cause di recesso 1. Soci cooperatori divieto di recesso parziale relazione con il rapporto mutualistico Effetti del recesso: 2. rapporto sociale: dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda rapporti mutualistici: chiusura dell'esercizio in corso o dell'esercizio successivo. Soci finanziatori Cause differenziate rispetto a soci cooperatori Procedura di rimborso come s.p.a. (inderogabile) * opzione ai soci * vendita a terzi * acquisto di azioni proprie (se esistono riserve disponibili) * riduzione del capitale sociale Rimborso entro 180 giorni 39 Gli strumenti finanziari cooperativi Emissione delle azioni Effetti del rinvio alla disciplina s.p.a. (art. 2526) Adempimenti formali: Statuto (materie riservate) Regolamento di emissione Collocamento 40 Gli strumenti finanziari cooperativi Emissione degli SF secondo la disciplina prevista per le s.p.a. assemblea straordinaria deposito registro imprese diritto di opzione diritti di amministrazione diritti patrimoniali eventuali condizioni di trasferimento Recesso Lo statuto deve stabilire clausole caratteristiche per gli investitori istituzionali privilegi patrimoniali (distribuzione utili / rischio perdite) diritti amministrativi (diritti di rappresentanza negli organi sociali) regime recesso 41 Gli strumenti finanziari cooperativi Il diritto di opzione conservazione dei diritti amministrativi diritto ai vantaggi dell’attività sociale mutualistici lucrativi conservazione dei diritti patrimoniali irrilevante per soci cooperatori (voto per teste) rilevante per soci finanziatori (voto pro quota) soci cooperatori e soci finanziatori applicabilità in caso di aumenti di capitale straordinari 42 Gli strumenti finanziari cooperativi Il regime del sovrapprezzo bilanciamento tra valore nominale del conferimento e valore della società determinazione del sovrapprezzo sempre facoltativa (2528 co 2, 2524 co 3) l’utilizzo del sovrapprezzo si giustifica di fatto solo in presenza di riserve divisibili rapporto con la porta aperta 43 Gli strumenti finanziari cooperativi Socio sovventore/Apc: anche dopo la riforma, continuano ad essere l’unica forma di SF applicata negli statuti unificazione delle figure di soci finanziatori (comprende anche SS e APC) disciplina emissioni con ass. straordinaria (rinvio a disciplina delle singole emissioni) estensione anche a SS-APC della nuova disciplina (anche limiti imperativi): * diritti di voto # max 5 voti per ciascun SS # max 1/3 totale 44 Gli strumenti finanziari cooperativi Le coop s.r.l. Art. 2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. Art. 111-octies disp. att. Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative. 45 Gli strumenti finanziari cooperativi legge delega 366/2001 Art. 5. (Società cooperative) La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall’articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali: (…) g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti. 2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all’autonomia statutaria; b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; (…) 46 Gli strumenti finanziari cooperativi S.r.l. Strumenti finanziari: S.r.l. e Coop-s.r.l. a confronto divieto di collocare SF presso il pubblico titoli non azionari (circolazione) solo strumenti di debito da collocare presso investitori professionali “vigilati” (art. 2483) gli investitori professionali possono trasferire i titoli presso il pubblico ma rispondono della solvibilità dell’emittente (art. 2483) i prestiti da soci sono postergati ed il rimborso deve essere restituito in caso di fallimento della società (art. 2467) Coop – s.r.l. (art. 2519, comma 2: possono adottare il modello s.r.l. le cooperative che abbiano meno di venti soci ovvero un attivo patrimoniale inferiore a € 1 milione) possono collocare i titoli di debito/senza poteri amministrativi (anche) presso: società costituite ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49 (C.F.I.) fondi mutualistici fondi pensione costituiti da società cooperative no soci sovventori / apc (??) strumenti di debito strumenti “ibridi di capitale” (non imputati a capitale sociale ma a patrimonio netto se non rimborsabili) (??) sono soggette al regime dei prestiti da soci ex art. 2467 regime SF legge 59/1992 (“titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione”: 47 Gli strumenti finanziari cooperativi - … seppure i caratteri di disciplina a tutela del mercato possono apparire penalizzanti per le piccole coop art. 5 lett. a) legge delega: le coop con soci finanziatori (diffusi e non!) devono applicare la disciplina s.p.a. tutela del carattere mutualistico nelle coop di piccole dimensioni (Relazione al d.lgs. 6/2003) 48