Impresa cooperativa-Fondi mutualistici-Strumenti finanziari

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Impresa cooperativa
Fondi mutualistici
Strumenti finanziari coop
Roberto Genco
Direttore Ufficio Legale e Contratti
Coopfond S.p.a.
1
Sommario
1.
2.
3.
L’impresa cooperativa:






Caratteri del modello societario
La mutualità (profili funzionali)
La mutualità esterna
Il regime organizzativo: gli organi sociali
Il regime patrimoniale: capitale e patrimonio; bilancio e utili
I gruppi cooperativi




Mutualità esterna.
I Fondi mutualistici per la promozione coop
Criteri operativi di Coopfond (Venture capital)
La rotatività





La riforma del diritto delle società 2003
Strumenti finanziari coop e investitori cooperativi
I limiti legali imperativi per le coop
Gli strumenti finanziari cooperativi
Le esigenze degli investitori:

poteri amministrativi

regime patrimoniale

way out
Gli adempimenti formali

Emissione

Diritto di opzione

Sovrapprezzo
Il rapporto con gli strumenti tipici introdotti dalla legge 59/1992
I soci finanziatori e la disciplina delle coop-srl
I Fondi mutualistici. Coopfond. Finalità e settori di attività
Gli strumenti finanziari cooperativi



2
L’impresa cooperativa
“Art. 2511 (Società cooperative)
Le cooperative sono società
a capitale variabile
con scopo mutualistico.”
Società: imprese collettive che gestiscono un’attività allo
scopo di procurare ai soci un vantaggio economico
Capitale variabile: le modificazioni del capitale sociale
non costituiscono decisioni straordinarie
(entrata/uscita dei soci in funzione del rapporto
mutualistico)
Scopo mutualistico: vantaggio che la società procura ai
soci attraverso la loro partecipazione diretta
all’attività d’impresa (i soci sono lavoratori /
consumatori / utenti di servizi)
3
L’impresa cooperativa
Le principali caratteristiche
dell’impresa cooperativa







I soci partecipano direttamente all’attività di impresa …
… allo scopo di procurarsi condizioni convenienti di scambio
mutualistico (fornitura di lavoro/acquisto di beni o servizi)
Il vantaggio mutualistico viene attribuito attraverso il ristorno
I vantaggi derivanti dal capitale conferito sono limitati
(dividendi/diritti sul patrimonio)
Il patrimonio è (almeno in parte) indivisibile tra i soci (la coop si
rafforza a favore dei soci futuri)
In caso di scioglimento (o trasformazione in altra forma di società)
il patrimonio indivisibile deve essere devoluto ai Fondi
mutualistici per la promozione cooperativa
Tutte le coop devono destinare il 3% degli utili di esercizio ai
Fondi mutualistici per la promozione cooperativa
4
L’impresa cooperativa
La mutualità (profili funzionali)

Definizione statutaria dello scopo mutualistico

Requisiti di ammissione soci

Rapporto di scambio mutualistico

Variabilità del capitale e porta aperta



Ammissione nuovi soci
Recesso
Ristorno
5
L’impresa cooperativa
La mutualità esterna

Riserve indivisibili

Contributo 3% utili ai Fondi mutualistici

Devoluzione del patrimonio indivisibile

Attività dei Fondi mutualistici (rinvio)
6
L’impresa cooperativa
Il regime organizzativo: l’atto costitutivo

Forma pubblica

Personalità giuridica

Autonomia patrimoniale

Pubblicità legale
7
L’impresa cooperativa
Il regime organizzativo: gli organi sociali.
Assemblea

Competenze:



Procedimento:





Ordinaria
Straordinaria
Convocazione. L’O.d.g.
Costituzione (quorum). Riunione e discussione
Deliberazione (quorum)
(deposito Registro imprese)
Assemblee separate
8
L’impresa cooperativa
Il regime organizzativo: gli organi sociali.
Amministrazione



Gestione esclusiva dell’impresa sociale



Rapporti con l’assemblea
Limiti: oggetto sociale, statuto; regolamenti
Responsabilità (obbligo di diligenza)





Nomina assembleare
Formazione (maggioranza di soci cooperatori)
Funzionamento (organo permanente)
Deliberazioni
Attività delegate


Rappresentanza legale (presidente)
Rappresentanza volontaria (procuratori)
Il Consiglio di amministrazione
Amministrazione e rappresentanza
9
L’impresa cooperativa
Il regime organizzativo: gli organi sociali.
Controllo

Collegio sindacale. I tipi di controllo
C. sulla gestione




C. di legalità (atti c.d.a. e assemblea)
C. su atti specifici (bilancio, conferimenti in natura, trasformazioni
e fusioni, ecc.)
Rapporti con i soci (denunce di irregolarità)




Revisione contabile
Contabilità
Bilancio



Corretta amministrazione
Assetto organizzativo, amministrativo e contabile
Concreto funzionamento
Vigilanza amministrativa



Revisioni ordinarie (Associazioni coop)
Revisioni straordinarie (Ministero Svil. Economico)
Sanzioni (gestione commissariale; liquidazione coatta)
10
L’impresa cooperativa
Il regime patrimoniale.
Il capitale sociale





Variabilità
Determinazione statutaria quote-azioni
Operazioni di aumento (sottoscrizione)
Possibile rapporto con scambio mutualistico
Aumento gratuito
 Rivalutazione Istat (utili)
 NO imputazione di riserve indivisibili
 Riduzione per perdite
11
L’impresa cooperativa
Il regime patrimoniale.
Patrimonio e riserve

Il patrimonio netto

Natura e funzione delle riserve

Riserve di utili e ris. “di capitale”

Riserva legale

Le riserve indivisibili

Le componenti negative del patrimonio netto (perdite
pregresse)
12
L’impresa cooperativa
Il regime patrimoniale.
Bilancio e utili

Schema di bilancio s.p.a.

Le specifiche cooperative




Rapporto mutualistico
Ristorno
Indivisibilità patrimoniale
Le destinazioni dell’utile



Riserve
Remunerazione capitale
Ristorno
13
L’impresa cooperativa
I gruppi cooperativi

Consorzi cooperativi

Holding cooperativa

Gruppo cooperativo paritetico
14
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
 La mutualità “esterna
 I Fondi mutualistici per la promozione
cooperativa
 Contributo 3% utili
 Devoluzione patrimoni indivisibili
15
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
I settori di attività di Coopfond
 Beneficiarie sono esclusivamente imprese cooperative




start-up di nuove imprese cooperative, o di nuove imprese a
controllo cooperativo
supporto a progetti di investimento intrapresi da coop già
esistenti
consolidamento finanziario e patrimoniale
sostegno a processi di integrazione/fusione
16
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
Venture capital
Tipi di investimenti:




1)
2)
3)
4)



pianificazione (anche come stage financing)
way out
Rapporto con il partner imprenditoriale e ruolo di minoranza
del finanziatore

seed financing
start up financing
expansion financing
private equity
Modalità operative:

Tutele amministrative (poteri di controllo)


rendimento
postergazione nel rischio di perdite rispetto al capitale ordinario
(soci cooperatori)
garanzie patrimoniali
17
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
 Coopfond ha sempre un partner nella
sua attività
 Il partner di Coopfond è sempre
un’impresa cooperativa
18
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
Carattere rotativo del Fondo Mutualistico
 l’attività di Coopfond prevede normalmente una
scadenza temporale degli interventi
 Prestiti (ammortamento in 5/7/10 anni)
 Partecipazione al capitale sociale: rimborso pianificato
attraverso


a) recesso da socio della coop
b) acquisto programmato, da parte della coop
partner, della partecipazione acquisita in una nuova
società di capitali (contratto parasociale)
19
La mutualità esterna e i
Fondi mutualistici
La regola di rotatività nella gestione del FM
consente di
1)
Allargare il numero delle imprese beneficiarie: le risorse
finanziarie che rientrano nella disponibilità del FM
possono essere reinvestite a favore di nuove iniziative
2)
Sviluppare l’efficienza nella gestione delle risorse:
l’attività è basata su una valutazione preliminare dei
progetti finanziati
20
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 legge 59/1992: accesso (potenziale) al mercato
dei capitali, tramite strumenti tipici riservati alle
coop
 A) istituzione dei “soci di capitale” che si affiancano
ai soci cooperatori
 B) suscettibili di collocamento/circolazione sul
mercato, in quanto privi di requisiti di titolarità
soggettiva propri delle partecipazioni dei soci coop
 pieno successo dell’obiettivo sub A) vs. esperienza
molto ridotta delle finalità sub B) che dipende da:





strumenti normativi adeguati ( RIFORMA)
condizioni imprenditoriali degli emittenti
regime normativo e fiscale ( RIFORMA)
condizioni di governance degli emittenti
capacità e interesse del mercato
21
Gli strumenti finanziari
cooperativi
diversità di funzionamento degli strumenti di capitale
(COOP/lucrative)
 i potenziali investitori istituzionali (ambito più ristretto)



Fondi mutualistici
Finanziarie territoriali Legacoop
Finanziarie territoriali pubbliche


Servizio mutualistico ai soci
Limitazione dei caratteri lucrativi


voto capitarlo
rimedi parasociali (rappresentanza riservata negli
organi societari)
 regime giuridico-societario dell’emittente
 “anomalie” di governance
 illiquidità del mercato e rimedi surrogatori (in
particolare diritto di recesso)
22
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 DISTINZIONE tra Coop a mutualità prevalente /
non prevalente:




regime dei dividendi
riserve indivisibili
devoluzione del patrimonio indivisibile
modifica dei vincoli statutari: carattere permanente dell’obbligo di
devoluzione
 DISTINZIONE tra Coop s.r.l. / S.p.a.:



Numero di soci
Semplificazione organizzativa e di funzionamento degli organi (carattere
personalistico e tendenzialmente chiuso della s.r.l.)
Accesso al mercato dei capitali (escluso per s.r.l., salvo titoli di debito
collocabili tramite investitori istituzionali)
23
Gli strumenti finanziari
cooperativi

STRUMENTI FINANZIARI DELLE S.P.A.
azioni:





obbligazioni:





imputazione al capitale sociale
diritti di voto assembleare di default (salvo limitazioni statutarie)
diritti amministrativi da disciplina generale
possibili varianti: azioni prive del diritto di voto; con voto limitato; con privilegio su
utili/riparto del patrimonio
diritto di credito agli interessi
diritto di credito al rimborso (scadenza precedente alla liquidazione della società)
organizzazione di categoria ex lege (assemblea speciale; rappresentante comune)
possibili varianti: modalità partecipative di remunerazione (fermo restando l’obbligo di
rimborso: caratteristica causale del rapporto)
SF ibridi (di capitale / di debito):






IL CONTENUTO È DEFINITO DALLO STATUTO
possibile partecipazione al rischio di impresa (utili/liquidazione patrimonio)
possibile dotazione di diritti amministrativi diversi dal voto in assemblea
possibili varianti:
* ibridi di capitale (apporti imputati a patrimonio netto; rimborso mediante partecipazione a
quota di utili o del patrimonio netto di liquidazione dell’impresa o dei beni destinati allo
specifico affare)
* ibridi di debito (debito di rimborso per la società ma con attribuzione di poteri
amministrativi / parziale partecipazione al rischio d’impresa)
24
Gli strumenti finanziari
cooperativi
STRUMENTI FINANZIARI DELLE Coop SPA
 le coop-spa possono emettere SF sia di capitale (soci
finanziatori), sia di debito, sia ibridi
 per tutti gli SF cooperativi valgono i limiti imperativi
relativi
 ai diritti patrimoniali (2545 ter: intangibilità delle
riserve indivisibili per tutte le coop; 2514: limiti di
remunerazione se detenuti dai soci cooperatori delle
CMP)
 ai diritti amministrativi (voto e rappresentanza negli
organi amministrativo e di controllo)
 gli SF cooperativi possono assumere tutte le varianti
dei corrispondenti istituti delle s.p.a. (…)
25
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 gli strumenti per realizzare interventi finanziari “di
supporto” possono articolarsi su tutta la gamma capitale
di rischio / capitale di credito / ibridi
 Coopfond: solo strumenti di capitale (socio finanziatore)
 CONFIDI: strumenti ibridi
26
Gli strumenti finanziari
cooperativi
I limiti legali imperativi
per le coop. A) diritti amministrativi

Voto in assemblea (art. 2526, comma 2):




massimo un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti
coefficiente correttivo statutario
Eventuali maggioranze qualificate per decisioni
particolari
Rappresentanza negli organi sociali (art. 2542, 2543)

max un terzo dei componenti c.d.a./coll. sind.
27
Gli strumenti finanziari
cooperativi
I limiti legali imperativi
per le coop. B) diritti patrimoniali
 limiti di remunerazione solo per SF detenuti da soci
cooperatori (artt. 2514): non si applicano ai
finanziatori puri
 i diritti patrimoniali non si estendono alle riserve
indivisibili (espressamente individuate da statuto)
 diritto agli utili (remunerazione immediata)
 rimborso del capitale (limite da indivisibilità
riserve)
 aumento gratuito capitale
28
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Coop a mutualità prevalente:
requisiti mutualistici statutari



dividendi max (interesse BPF+2,5%)
remunerazione max strumenti finanziari ai soci cooperatori
(interesse BPF+2,5%+2%)
divieto distribuzione riserve tra i soci cooperatori


 possibili riserve divisibili per soci finanziatori
devoluzione intero patrimonio in caso di scioglimento
29
Gli strumenti finanziari
cooperativi





Coop a mutualità non prevalente:
facoltà di utilizzare la legge 904 limitatamente alla
riserva legale (30% utili): art. 6, comma 1, d.l.
63/2002
sono riserve indivisibili solo quelle espressamente
qualificate come tali dallo statuto (2545 ter)
obbligo di devoluzione del patrimonio indivisibile
possibile modifica dei vincoli statutari, …
… ma le riserve accumulate come indivisibili non
possono essere affrancate (obbligo di devoluzione
permanente)
30
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Art. 2545 quinquies:

con ratio indebitamento/PN >4


divieto dividendi (salvo SF)
divieto assegnazione riserve divisibili (salvo SF)

rimborso della quota di riserve divisibili (recesso) mediante
emissione di SF (obbligatoria con ratio indebitamento/PN >4)

assegnazione di riserve divisibili mediante:


aumento gratuito del capitale (quote o azioni)
emissione di SF
31
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le esigenze degli investitori




1) Poteri (garanzie) amministrative
rappresentanza riservata negli organi sociali (Collegio sindacale
sempre / Cda solo per contratto)
poteri di gestione (tendenzialmente esclusi)
poteri di controllo



organici (collegio sindacale)
sistematici (monitoraggio informazioni rilevanti)
straordinari (ispettivi)




remunerazione garantita
postergazione nelle perdite
priorità nel rimborso per liquidazione
ma senza diritti sulle riserve indivisibili


recesso
cessione partecipazione
poteri di veto (eccezionali, per rispetto piano d’impresa), in
alternativa a recesso anticipato
2) Regime patrimoniale
3) Way out
32
Gli strumenti finanziari
cooperativi
1) Poteri amministrativi e regolazione diritti di voto soci
finanziatori
 necessaria definizione statutaria
 1 voto per azione, ma limite complessivo 1/3
 riduzione proporzionale (votazione separata)






Azioni senza diritto di voto (art. 2351)
max metà del capitale
* senza diritto di voto
* con voto limitato a particolari argomenti
* con voto subordinato a particolari condizioni
* con voto scaglionato
 N.B.: possibile adeguamento ai limiti di voto nelle
cooperative
33
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 rappresentanza negli organi sociali
 max 1/3 membri dell’organo di amministrazione e
dell’organo di controllo
 possibile riserva statutaria di nomina per i possessori
di SF (2542)
 amministratori/sindaci/liquidatori
 nomina da assemblea generale oppure da assemblea
speciale di categoria
34
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le esigenze degli investitori
2) Regime patrimoniale
 Socio finanziatore: la remunerazione è
tipicamente partecipativa e di rischio





comunque è necessaria la presenza di utile …
… anche per periodo pluriennale
regola generale della par condicio dei soci …
… salvi i privilegi statutari
i privilegi compensano i diritti dei soci cooperatori
(ristorno; maggioranza assemblea)
35
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le esigenze degli investitori. 2) Regime
patrimoniale Riserve divisibili
 intangibilità delle riserve indivisibili
 possibile fruizione riserve divisibili di nuova
costituzione (modalità di remunerazione
differita del finanziatore)
 Comunque hanno scarsa diffusione
36
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le esigenze degli investitori. 2) Regime patrimoniale
Possibile articolazione dei diritti patrimoniali

Azioni privilegiate, anche su perdite (2348, comma 2)



deroga alla proporzionalità dei diritti patrimoniali
costituiscono categorie speciali
possono riprodurre gli stessi privilegi dei soci sovventori e a.p.c.:





postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite
rimborso anticipato in caso di scioglimento della società
maggiorazione del dividendo …
… anche con dividendo minimo garantito
creazione di riserve divisibili: possono esprimere il privilegio della
remunerazione
37
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le esigenze degli investitori . 3) Way out

cause di recesso ex lege (art. 2437)








modifica dell'oggetto sociale
trasformazione della società
modificazioni dei diritti di voto o di partecipazione
trasferimento della sede sociale all'estero
revoca dello stato di liquidazione
proroga del termine della società
vincoli alla circolazione dei titoli azionari
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di
recesso
38
Gli strumenti finanziari
cooperativi

Regime del recesso e way out
Determinazione statutaria delle cause di recesso
1.
Soci cooperatori



divieto di recesso parziale
relazione con il rapporto mutualistico
Effetti del recesso:


2.
rapporto sociale: dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda
rapporti mutualistici: chiusura dell'esercizio in corso o dell'esercizio
successivo.
Soci finanziatori


Cause differenziate rispetto a soci cooperatori
Procedura di rimborso come s.p.a. (inderogabile)





* opzione ai soci
* vendita a terzi
* acquisto di azioni proprie (se esistono riserve disponibili)
* riduzione del capitale sociale
Rimborso entro 180 giorni
39
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Emissione delle azioni
 Effetti del rinvio alla disciplina s.p.a. (art.
2526)
 Adempimenti formali:
 Statuto (materie riservate)
 Regolamento di emissione
 Collocamento
40
Gli strumenti finanziari
cooperativi



Emissione degli SF secondo la disciplina prevista per le
s.p.a.



assemblea straordinaria
deposito registro imprese
diritto di opzione




diritti di amministrazione
diritti patrimoniali
eventuali condizioni di trasferimento
Recesso
Lo statuto deve stabilire
 clausole caratteristiche per gli investitori
istituzionali



privilegi patrimoniali (distribuzione utili / rischio perdite)
diritti amministrativi (diritti di rappresentanza negli organi
sociali)
regime recesso
41
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Il diritto di opzione

conservazione dei diritti amministrativi



diritto ai vantaggi dell’attività sociale



mutualistici
lucrativi
conservazione dei diritti patrimoniali


irrilevante per soci cooperatori (voto per teste)
rilevante per soci finanziatori (voto pro quota)
soci cooperatori e soci finanziatori
applicabilità in caso di aumenti di capitale straordinari
42
Gli strumenti finanziari
cooperativi




Il regime del sovrapprezzo
bilanciamento tra valore nominale del
conferimento e valore della società
determinazione del sovrapprezzo sempre
facoltativa (2528 co 2, 2524 co 3)
l’utilizzo del sovrapprezzo si giustifica di
fatto solo in presenza di riserve divisibili
 rapporto con la porta aperta
43
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 Socio sovventore/Apc: anche dopo la riforma,
continuano ad essere l’unica forma di SF applicata
negli statuti
 unificazione delle figure di soci finanziatori
(comprende anche SS e APC)
 disciplina emissioni con ass. straordinaria (rinvio a
disciplina delle singole emissioni)
 estensione anche a SS-APC della nuova disciplina
(anche limiti imperativi):
 * diritti di voto
 # max 5 voti per ciascun SS
 # max 1/3 totale
44
Gli strumenti finanziari
cooperativi
Le coop s.r.l.
Art. 2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito). La cooperativa cui si applicano le
norme sulla società a responsabilità limitata può offrire
in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati.
Art. 111-octies disp. att. Sono investitori istituzionali
destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi
della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e
i fondi pensione costituiti da società cooperative.
45
Gli strumenti finanziari
cooperativi
legge delega 366/2001
Art. 5. (Società cooperative)
La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice
civile e alla normativa connessa è ispirata ai princìpi generali previsti dall’articolo 2, in
quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali: (…)
g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina
loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni
e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera b), è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto
compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che
emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata
tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli
scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il
diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione
delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi
spazi possibili all’autonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la
specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la
possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e
non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
(…)
46
Gli strumenti finanziari
cooperativi

S.r.l.






Strumenti finanziari: S.r.l. e Coop-s.r.l. a confronto
divieto di collocare SF presso il pubblico
titoli non azionari (circolazione)
solo strumenti di debito da collocare presso investitori professionali “vigilati” (art. 2483)
gli investitori professionali possono trasferire i titoli presso il pubblico ma rispondono della
solvibilità dell’emittente (art. 2483)
i prestiti da soci sono postergati ed il rimborso deve essere restituito in caso di fallimento della
società (art. 2467)
Coop – s.r.l. (art. 2519, comma 2: possono adottare il modello s.r.l. le cooperative
che abbiano meno di venti soci ovvero un attivo patrimoniale inferiore a € 1
milione)



possono collocare i titoli di debito/senza poteri amministrativi (anche) presso:



società costituite ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49 (C.F.I.)
fondi mutualistici
fondi pensione costituiti da società cooperative



no soci sovventori / apc (??)
strumenti di debito
strumenti “ibridi di capitale” (non imputati a capitale sociale ma a patrimonio netto se non
rimborsabili) (??)
sono soggette al regime dei prestiti da soci ex art. 2467
regime SF legge 59/1992 (“titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione”:
47
Gli strumenti finanziari
cooperativi
 - … seppure i caratteri di disciplina a tutela del mercato
possono apparire penalizzanti per le piccole coop
 art. 5 lett. a) legge delega: le coop con soci
finanziatori (diffusi e non!) devono applicare la disciplina
s.p.a.
 tutela del carattere mutualistico nelle coop di piccole
dimensioni (Relazione al d.lgs. 6/2003)
48
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