Expert Meeting on Renewable Energy, Italy 2006 - Verona

Opzioni ulteriori domestiche “verdi”
Egidio Fedele Dell’Oste
Verona, 10 marzo 2006
Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Inquadramento generale (1)
Direttiva 2001/77/CE
d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387
“garanzia di origine”
attesta:
 Fonte energetica
 Data di produzione
 Luogo di produzione
Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Inquadramento generale (2)
Stratificazione del mercato
Livello di tensione
MERCATO
LIBERO
MERCATO
VINCOLATO
ALTA TENSIONE
N° Clienti
Energia fornita (GWh)
576
49.300
378
4.899
N° Clienti
Energia fornita (GWh)
33.225
70.907
64.372
27.304
BASSA TENSIONE
N° Clienti
Energia fornita (GWh)
68.502
6.473
33.462.316
120.109
MEDIA TENSIONE
di cui per Usi domestici
N° Clienti
Energia fornita (GWh)
26.429.761
59.490
N.B. dal luglio 2007 tutti i clienti sono potenzialmente idonei
Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Inquadramento generale (3)
Mercato
Acquirente Unico
Distributore
Cliente finale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
•Rivenditore di un “bene” non
approvvigionato in proprio e rivenduto
a prezzo amministrato
•Importo passante
•Sistema di perequazione
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Quesiti / Obiettivi
• La commercializzazione dell’energia verde può
interessare anche l’utenza diffusa?
• Come raggiungere l’utenza BT vincolata ? In particolare
il settore domestico?
• Il distributore presta un servizio di fornitura regolato
(compreso il rapporto contrattuale). E’ possibile utilizzare
efficacemente e in modo non discriminatorio questo
canale per commercializzare energia verde?
• Che prospettive esistono con un mercato
completamente libero?
Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Possibili soluzioni
(doc. consultaz. 7 marzo 2005)
Ferme restando le forme di commercializzazione che il mercato vorrà
sviluppare è possibile utilizzare il canale “regolato” almeno secondo
tre direzioni:
1. approvvigionamento da parte dell’Acquirente Unico per conto delle
imprese distributrici e commercializzazione tramite maggiorazione
della componente CAD;
2. approvvigionamento da parte delle imprese distributrici e
commercializzazione come prodotto svincolato dalla fornitura di
energia elettrica;
3. approvvigionamento da parte delle imprese distributrici e
commercializzazione attraverso l’offerta di opzioni ulteriori
domestiche.
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Approvvigionamento delle “garanzie di
origine” da parte dell’Acquirente Unico (1)
•
I clienti comunicano all’impresa distributrice la volontà di
acquistare “garanzie di origine” per un periodo non inferiore
a 6 mesi a partire da gennaio o luglio di ogni anno.
•
L’impegno all’acquisto è tacitamente rinnovabile, con
possibilità di recesso tramite preventiva comunicazione
all’impresa distributrice entro la fine del mese di aprile o di
ottobre di ogni anno.
•
L’impresa distributrice comunica all’Acquirente Unico la
quantità di “garanzie di origine” da acquistare entro la fine
dei mesi maggio e di novembre di ogni anno con riferimento
rispettivamente ai periodi luglio-dicembre e gennaio-giugno.
•
Imprese distributrici e Acquirente Unico devono dare
separata evidenza contabile di costi e ricavi derivanti dalla
commercializzazione delle “garanzie di origine”.
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Approvvigionamento delle “garanzie di
origine” da parte dell’Acquirente Unico (2)
• L’Acquirente Unico acquista le “garanzie di origine” da
offrire ai clienti domestici.
• L’offerta ai clienti domestici delle “garanzie di origine”
non comporta la proposta di specifiche opzioni tariffarie
ulteriori, ma la predisposizione di una componente “CAD
verde” maggiorata in funzione del costo delle “garanzie
di origine”.
• La componente di costo associato alle “garanzie di
origine” non è soggetta al meccanismo delle tariffe
biorarie.
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Schemi alternativi (1)
L’impresa distributrice offre ai propri clienti domestici la
possibilità di acquistare “garanzie di origine” come
prodotto svincolato dalla fornitura di energia
elettrica e al di fuori del sistema di opzioni tariffarie.
•
•
•
•
•
Separata evidenza dei costi commerciali aggiuntivi;
Fissazione da parte dell’Autorità di una tariffa a copertura degli
oneri amministrativi connessi alla commercializzazione delle
“garanzie di origine”;
Accessibilità senza discriminazione ai servizi commerciali
dell’impresa distributrice a tutti i soggetti interessati a
commercializzare “garanzie di origine”;
Forme di controllo sull’affidabilità e la trasparenza delle “garanzie di
origine” offerte;
Obblighi informativi in capo ai soggetti che intendono
commercializzare le “garanzie di origine” tramite le imprese
distributrici.
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Schemi alternativi (2)
L’impresa distributrice offre opzioni ulteriori
domestiche “verdi” con corrispettivi associati
a “garanzie di origine”.
•
•
•
Introduzione di meccanismi regolatori per l’approvvigionamento di
“garanzie di origine” da parte delle imprese distributrici con
procedure trasparenti e non discriminatorie;
Separata evidenza contabile dei flussi finanziari connessi
all’acquisto e alla rivendita delle “garanzie di origine”;
Obblighi in materia di trasparenza riguardo alla destinazione dei
ricavi aggiuntivi connessi alla cessione delle “garanzie di origine”.
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