Presentazione seminario 18.5.12

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LA GESTIONE CONTRATTUALE DELL’IPINTELLECTUAL PROPERTY NEI PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE ED
I RISCHI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE
ALLE FIERE TEDESCHE ED ITALIANE
Mattia Dalla Costa
Avvocato/Rechtsanwalt
Barbara Sartori
Avvocato
18 maggio 2012
Indice
LA GESTIONE CONTRATTUALE
DELL’IP-INTELLECTUAL PROPERTY
IL MARCHIO
• Definizione di marchio
• I principali contratti di trasferimento dei diritti sui marchi
• Consigli pratici prima della stipula – due diligence
• Trasferimento di marchio totale o parziale
• Il contratto di Licenza
• Limiti
• Contenuti del contratto di Licenza
• Contenuti accessori del contratto di Licenza
• Il contratto di Marchandising
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Indice
IL BREVETTO
• Definizione di brevetto – invenzioni e modelli
• I principali contratti di trasferimento dei diritti sui brevetti
• Consigli pratici prima della stipula – due diligence
• Contenuti accessori del contratto di licenza di brevetto
• Invenzioni dei dipendenti
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IL KNOW-HOW
• Definizione giurisprudenziale di know-how
• Know-how – definizione comunitaria
• …e italiana
• I principali contratti di trasferimento sui diritti di know-how
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BREVETTO e KNOW-HOW
• Accordo di Riservatezza
• Lettera di Intenti
• Accordo di Sviluppo Congiunto
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Indice
TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE
CONCORRENZA
• Restrizioni fondamentali nulle ex lege
• Altre restrizioni invalide
E
DIRITTO
DELLA
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LA TUTELA DELL’IP NELLE FIERE TEDESCHE E ITALIANE
• La tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere 39
• Vantaggi della tutela in fiera
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LA TUTELA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
• Tutela giudiziaria cautelare
• Autodisciplina
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LA TUTELA NELL’ORDINAMENTO TEDESCO
• Tutela giudiziaria cautelare
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Indice
LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN
MATERIA DI IP IN UNIONE EUROPEA
• Giurisdizione
• Legge applicabile
• Riconoscimento ed esecuzioni delle decisioni straniere
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere
La gestione contrattuale dell’IPIntellectual Property
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Marchio
Definizione di marchio (art. 7 C.p.i.)
“Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i
suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso,
le combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese.”
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Marchio
I principali contratti di trasferimento
dei diritti sui marchi:
a) Cessione (trasferimento della titolarità della privativa tramite vendita,
donazione, ….)
b) Licenza (concessione del diritto di sfruttamento, senza perdere la titolarità
della privativa)
c) Merchandising (licenza per prodotti o servizi appartenenti a un settore
merceologico diverso rispetto a quello in cui è attivo il licenziante)
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Marchio
Consigli pratici prima della stipula – due diligence:
• Ricerche di anteriorità
• Decadenza per non uso
• Estensione territoriale e merceologica (classi)
• Eventuale rinnovo della registrazione
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Marchio
Trasferimento di marchio totale o parziale
art. 23.1 C.p.i.
“Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è registrato”
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Marchio
Il contratto di Licenza
Licenza esclusiva o non esclusiva, art. 23.2
“Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o
per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o
per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non
esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare
o da altri licenziatari”.
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Marchio
Limiti
art. 23.3 e 23.4 C.p.i.
3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del
marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di
licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla
natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui
il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi
prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell’apprezzamento del pubblico.
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Marchio
Contenuti del contratto di licenza:
- estensione territoriale;
- clausola di esclusiva;
- divieto di sublicenza;
- determinazione del corrispettivo:
• royalty commisurata al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato);
• corrispettivo forfetario: lump-sum iniziale o canone periodico;
• misto: canone forfetario + royalty
- obbligo di uso del marchio e modalità d’uso;
- controllo della produzione;
- standard qualitativi e controllo di qualità;
- gestione delle scorte a fine rapporto.
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Marchio – esempi di clausole
Grant of Licence
The Principal grants to the Licensee and the Licensee accepts it, the non exclusive right
to manufacture and have manufactured in the Territory all the Licensed Products.
Therefore, the Licensee shall not manufacture or have manufactured the Licensed
Products in the Territory without Principal’s prior written consent.
Such license will also apply to:
a) the exclusive use, sale and distribution of the Licensed Products in the Territory;
b) non exclusive use of the Trademarks in the Territory;
c) non exclusive use of Principal stylistic technical assistance with the supplying of
samples, prototypes, paper models per each seasonal collection.
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Marchio – esempi di clausole
Use of Trademarks
During the term of this Agreement and continuously thereafter the Licensee shall not
adopt or use any word, words, mark, marks, or device, name, tradename or logo
similar to or confusing with the Trademarks.
During the term of this Agreement, and continuously thereafter, the Licensee agrees
not to adopt, in whole or in part, either Trademarks of the Principal as Company
name, or any colourable imitation thereof, as part of the Licensee’s name or as the
name or any entity associated even indirectly with the Licensee activity.
The Licensee shall never contest or deny the validity of the Trademarks or the title
of the Principal thereto nor register either the Trademarks or any way assist others
in doing so; and the Licensee shall not use the Trademarks in connection with any
goods except in the regular course of manufacturing, promoting, selling and
distributing the Licensed Products as expressly authorized herein.
The obligations hereunder shall survive termination of expiration of this Agreement.
The Licensee further agrees to execute any documents required to confirm or
register the Principal’s right in the Trademarks with any Government or person.
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Marchio
Contenuti accessori:
 disciplina di co-branding
 disciplina delle attività
promozionali del licenziatario
 cooperazione nella difesa
giudiziale del marchio
(obbligo di denuncia)
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Marchio – esempi di clausole
Best Efforts in Promotion and Respect of Quality Image
It is the intent of the parties that the Licensed Products will have a quality and
fashion appeal appropriate to distribution to the best department stores, specialty
and franchise stores.
The Licensee will at his own cost use his best endeavours to promote and develop
the sale of the Licensed Products in the Territory.
In particular, the Licensee will bind itself:
- to sell in the Territory the minimum of two (2) seasonal collections
(Spring/Summer and Fall/Winter) of the Licensed Products per each Contract Year
during the term of this Agreement, as per the Minimum Sales Objectives hereinafter
defined in Section 12.
- to promote extensively and develop sales of all Licensed Products under the
licensed Trademarks and specifically make all efforts in particular investing
properly for all the duration of the present Agreement an amount of eight percent
(8%) of the Minimum Sales Objectives for the advertising, promotion and sales
development of all Products under licensed Trademarks. In particular Licensee
binds itself to present media plans to be defined six (6) months in advance of
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implementation thereof and approved by the Principal (Annex B3).
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Marchio – esempi di clausole
Protection
The Licensee shall promptly notify the Principal of any and all apparent infringements,
imitations, illegal use, or misuse of the Trademarks which come to its attention.
The Licensee furthermore agrees that he shall not at any time take action in the Courts,
administrative agencies, or otherwise to prevent the infringement, imitation, illegal use
or misuse of the Trademarks without the written request of the Principal, it being
clearly understood and agreed by the Licensee that such action falls wholly within the
authority of the Principal as sole entitled user of the Trademarks.
The Licensee undertakes at its own cost fully and without any reservation whatsoever to
render to the Principal at any time during the term of this Agreement all assistance in
connection with any matter pertaining to the protection of the Trademarks whether in
the Courts, administrative agencies or otherwise, and to make available promptly to the
Principal, its representative and attorneys all of Licensee’s files, records, and other
information pertaining to the advertising, promotion distribution, and sale of the
Licensed Products, so long as said disclosure does not violate any laws, regulation, or
ordinances of any governmental body.
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Marchio
Il contratto di Merchandising
Contratto atipico
Definizione: Cass. 25 agosto 1998, n. 8409
Consiste nella “utilizzazione che il titolare persegue di un marchio dentro un
settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto notorietà.
Quest'ultima è la ragione che induce il titolare alla predetta
commercializzazione, onde pervenire ad ulteriori vantaggi rispetto a quelli
assicurati dalla tipica forza individualizzante del segno”
Art. 19, comma 1: “Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi
lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di
prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui
abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.
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Marchio
Il contratto di Merchandising
Marchio notorio nel mercato primario
Licenza attribuita con riferimento a “mercati secondari”
Finalità:
• Accrescere la notorietà del marchio attraverso forme di pubblicità indiretta;
• Generare profitto sfruttando il prestigio e la notorietà del marchio per la
vendita del prodotto in mercati secondari
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Brevetto
Definizione di brevetto – invenzioni e modelli
Art. 45 ss. C.p.i.: “Possono costituire oggetto di brevetto per
invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono
nuove e che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere
un’applicazione industriale”.
Art. 82 ss. C.p.i.: “Possono costituire oggetto di brevetto per
modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o
parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i
nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
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Brevetto
Art. 63 C.p.i.
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di
essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
art. 77 C.p.i.
1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma
non pregiudica: (…)
b) I contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti
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Brevetto
I principali contratti di trasferimento
dei diritti sui brevetti
a) Cessione (vendita, donazione…)
b) Licenza
• Strategia aziendale che permette una maggiore diffusione
dell’invenzione o del modello e conseguentemente un reddito
aggiuntivo (licensing out)
• Necessità di acquisire nuove tecnologie per integrare le proprie
conoscenze (licensing in)
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Brevetto
Consigli pratici prima della
stipula – due diligence
• Durata residua della privativa
• Esame rapporti di ricerca,
ricerche di anteriorità
• Pagamento delle tasse annuali
• Eventuali
annotazioni
e
trascrizioni
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Brevetto
Contenuti accessori del contratto
di licenza di brevetto
• obblighi di comunicazione di know-how,
• divieto di sublicenza;
• obbligo di concedere licenza su successivi
perfezionamenti;
• obbligo di collaborazione;
• obbligo del licenziatario di rifornirsi di
prodotti/materie prime/semilavorati presso il
licenziante o presso un’impresa da questi
designata;
• obbligo di rispettare soglie minime di
produzione;
• limitazione lo sfruttamento dell’invenzione ad
una o solo alcune applicazioni della stessa
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Brevetto – esempi di clausole
Exclusive License
The Licensor hereby grants to the Licensee during the Agreement Period an exclusive
license under the Patent Rights, to develop, manufacture, use and sell the Product in
the Territory.
Know-How
As part of the license granted in Section 2 and in order to enable the Licensee to
manufacture, use and sell the Product, the Licensor shall provide the Licensee with
the Know-How and any other information in its possession which may be necessary
or useful to assist the Licensee to utilize such licenses effectively. Such transfer shall
take place as soon as practicable and in any case no later than thirty (30) days from
the execution of this Agreement. The Know-How is provided to the Licensee subject to
the confidentiality restrictions set forth in this Agreement.
In accordance with the terms of this Agreement the Licensee shall have the right to
use and exploit the Know-How in the Territory as well as to sub-license it to third
parties subject to the Licensor’s written approval, which shall not be withheld unless
for reasons related to sub-licensees’ quality standards, reputation, reliability and/or if
the sub-licensee is, in the Licensor’s reasonable opinion, a significant competitor of
the Licensor. The Licensor approval is, however, not required in case the sub-licensee
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is an Affiliate of the Licensee.
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Brevetto
Invenzioni dei dipendenti, art. 64 C.p.i.
1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di
un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e'
prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i
diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività
inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre
il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga
il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto
dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del
contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
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Brevetto
Invenzioni dei dipendenti, art. 64 C.p.i.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di
invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo
dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di
chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso
corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una
somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti
costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
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Know-how
Know-how
Cass. civ. 20 gennaio 1992, n. 659
“Conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un
bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia,
nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte
da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a
quello strictu sensu commerciale (cosiddetto know-how in senso ampio).
Talvolta siffatte conoscente presentano, quale connotato essenziale, il carattere della
novità e della segretezza. (…) il know-how in senso stretto costituisce bene economico
che assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale, anche se derivi da
invenzioni brevettabili che il titolare non intende brevettare e preferisce sfruttare in
regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti, cioè, vere e proprie invenzioni
e, quindi, non brevettabili”.
Validità del contratto di know-how: contratto sinallagmatico atipico
avente ad oggetto il trasferimento di conoscenze tecniche, da solo o in unione ad altre
prestazioni, contro un corrispettivo.
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Know-how
Know-how – definizione comunitaria…
Reg. 772/04/CE, art. 1, lett. i)
"know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:
i. segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente
accessibile;
ii. sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione
dei prodotti contrattuali; e
iii. individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai
criteri di segretezza e di sostanzialità
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Know-how
….e italiana
Art. 98 C.p.i.
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo
del
detentore,
ove
tali
informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b)
abbiano
valore
economico
in
quanto
segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Art. 99 C.p.i.
Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od
utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui
esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
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Know-how
I principali contratti di trasferimento
dei diritti sul Know-how:
a) Cessione (trasferimento della titolarità della privativa tramite vendita,
donazione, ….)
b) Licenza (concessione del diritto di sfruttamento, senza perderne la
titolarità)
c) Frequentemente: clausola know-how collocata all’interno di
contratto di trasferimento di diritti su brevetto
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Brevetto e know-how
Strumenti per disciplinare e controllare la
circolazione di tecnologie (brevettabili o meno)
a) Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement), il
primo documento da sottoscrivere nella fase iniziale delle trattative volte
alle conclusione di contratti di collaborazione che implicano lo scambio o
comunque la messa a disposizione di tecnologie e informazioni aziendali di
carattere riservato.
• Determinazione della legge applicabile e del foro competente
• se le tecnologie sono tutelabili sotto il diritto industriale, l’accordo assume
valore probatorio
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Brevetto e know-how
b) Lettera di Intenti (Letter of Intent / Memorandum of
Understanding)
Finalità : - Definire le intese via via raggiunte
- Regolare la condotta nel corso di negoziazione
Contenuti dei più vari, ad esempio:
-
-
-
indicazione dei principi e delle modalità di conduzione della negoziazione;
indicazione del vincolo di confidenzialità;
indicazione (o meno) del vincolo di esclusività;
individuazione di eventuali precondizioni della conclusione dell'affare;
(eventuale) indicazione di parametri patrimoniali/economici/finanziari che, ove non
riscontrati, determinano di per sé il venir meno dell’interesse alla negoziazione o di
condizioni preliminari cui subordinare l’effettiva prosecuzione delle trattative;
tempistica di attuazione delle verifiche - e dello scioglimento dell’eventuale riserva
e di negoziazione del contratto;
indicazione dei principali contenuti che le parti intendono riflettere nel contratto da
negoziarsi;
indicazione sommaria di specifiche rappresentazioni e garanzie che si intendono
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ottenere
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Brevetto e know-how
c) Accordo di Sviluppo Congiunto (Joint Development
Agreement)
sviluppo congiunto di una tecnologia da parte di più soggetti che rendono
disponibili le loro tecnologie ed il loro know-how (anche Reserch &
Development agreements)
In genere preceduto da accordo di riservatezza e lettera di intenti
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Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza
Restrizioni fondamentali nulle ex lege
L'esenzione non si applica agli accordi che hanno per oggetto:
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati per la
vendita dei prodotti a terzi;
b) la limitazione della produzione;
c) la ripartizione dei mercati o della clientela;
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia
o di svolgere attività di ricerca e sviluppo
Condizioni particolari in cui la restrizione è valida, diverse a seconda che
si tratti di accordi orizzontali e accordi verticali, previste dall’art. 4 del
Reg. 772/04/CE, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE (art. 101 TFUE) a categorie di accordi di trasferimento di
tecnologia
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Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza
Altre restrizioni invalide (art. 5 Reg. 772/04/CE)
• l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva
al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti
separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal
licenziatario;
• l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al
licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i
perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
realizzati dal licenziatario;
• l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei
diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato
comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di
tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di
proprietà di beni immateriali sotto licenza.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere
La Tutela dell’IP
nelle fiere tedesche ed italiane
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere
Esposizione fieristica:
lancio di nuovi prodotti
Esigenza di difendere l’originalità e la qualità dei prodotti,
dei marchi, delle modalità di presentazione dell’azienda
e dei prodotti
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere
Vantaggi della tutela in fiera:
• lotta alla contraffazione sul nascere;
• inoltre, per ragioni di ultrattività: ciò consente di impedire la presenza
alla fiera internazionale dell’anno successivo con il prodotto che è stato
ritenuto violare i diritti di privativa intellettuale del ricorrente
• poi, per ragioni di autorevolezza: in caso di un brevetto europeo, di un
marchio o di un design comunitario, la circostanza che un giudice abbia
già condotto una disamina dello stesso titolo di privativa industriale o
accertato la pretesa contraffazione emettendo un provvedimento di
inibitoria, costituisce un utile precedente
• forte impatto sociale  effetto dirompente all’interno di uno scenario
internazionale  conseguenze commerciali
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
La tutela nell’ordinamento italiano:
1) TUTELA GIUDIZIARIA dinanzi a una delle 12 Sezioni
Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso
tribunali e corti d'appello (istituite con D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 )
Le misure cautelari previste dal C.p.i. – requisiti:
• fumus boni iuris, accertamento sommario a) della validità della
privativa e b) dell’interferenza con il diritto del titolare della privativa;
• periculum in mora, giurisprudenza controversa:
- urgenza in re ipsa
- accertamento specifico, il ritardo del titolare nel reagire alla
violazione può escludere il periculum in mora (Trib Milano 17-6-2004)
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
a) La descrizione: precostituire la prova della violazione
b) Il sequestro: evitare la circolazione del prodotto
Art. 129 C.p.i.
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la
descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli
oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono
adottate le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
Limiti al sequestro in fiera ex art. 129, comma 3:
Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché
figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in
transito da o per la medesima.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
c) Inibitoria ex art.
131 c.p.i. di una
violazione imminente, il
proseguimento
o
ripetizione
di
una
violazione
Contenuto: ordine con
cui il giudice vieta la
fabbricazione,
il
commercio, l’uso delle
cose
oggetto
della
violazione o ne ordina il
ritiro dal commercio
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
Tempi della tutela giudiziaria relativamente lunghi:
anche se concessa inaudita altera parte,
la misura cautelare non viene emessa
prima di 7-10 giorni dalla
presentazione del ricorso
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
Rimedi contro i provvedimenti cautelari:
- Revoca o modifica ex art. 669 decies c.p.c.
se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti
anteriori non conosciuti
- Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.:
vera e propria impugnazione della decisione emessa in sede cautelare
(anche ordinanza di rigetto)
entro 15 giorni dalla comunicazione in udienza o dalla comunicazione o
notificazione se anteriore
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
2) AUTODISCIPLINA:
- Fiera Milano
- Verona Fiere
Sottoscrizione di un regolamento interno da parte di tutti gli
espositori, come parte del contratto di esposizione
Istituzione di un
Servizio/Sportello Proprietà industriale e intellettuale
(attivo anche per la tutela dalla concorrenza sleale)
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia
Tribunale di Milano, 23 Aprile 2004
“Non costituisce illecito concorrenziale l’aver attivato il Servizio di
Informazione e Tutela dei diritti della proprietà industriale della Fiera di
Milano International”
Funzioni del Servizio (ai sensi del Regolamento Fiera Milano):
a) Informare
b) Tutelare
c) Intervenire
Tempi di tutela e di intervento particolarmente celeri
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a) INFORMAZIONE:
Consulenti e giuristi specializzati in I.P. e diritto della
concorrenza a disposizione in Fiera
b) TUTELA:
Prove raccolte dal Servizio valide e utilizzabili nei
procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie
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c) INTERVENTO:
1- Accertamento in via sommaria di una contraffazione o
usurpazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
– collegio di esperti, udienza di accertamento
2- Ordine di rimozione/consegna/oscuramento
3- In caso di inosservanza all’ordine: possibilità di attivare le
autorità di Pubblica Sicurezza
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
La tutela nell’ordinamento tedesco
come è ben noto in Germania si tengono le principali fiere
internazionali nei vari settori di riferimento
• la fiera dell’auto di Francoforte
• l’ISPO a Monaco di Baviera per il settore sportivo
• la Bauma (macchine da costruzione) sempre a Monaco
• la fiera del mobile di Colonia,
• Glasstec, Interpack a Duesseldorf, CeBit (IT ed elettronica) di
Hannover ecc.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
Il vantaggio di agire in via cautelare in Germania durante una fiera
internazionale presenta vari aspetti
in primis per i limiti del diritto italiano: l´articolo 129 terzo comma del
Codice italiano della Proprietà Industriale vieta la possibilità di procedere
al sequestro di prodotti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di
proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o
siano in transito da o per la medesima
in secundis per una ragione strategica: la Germania rappresenta per
l’Italia il paese verso il quale le aziende italiane hanno solitamente il
maggiore export, essendo con oltre 80 milioni di abitanti il principale
mercato europeo.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
L’azione in via cd. cautelare o di urgenza
 con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria
(Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore
l’ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si
ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l’informativa circa
l’origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione
(Auskunftsanspruch)
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
 diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si
presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora
siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione
 l’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso
concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il
termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania


quanto al fumus boni iuris (Verfügungsanspruch) il ricorrente deve
dimostrare la validità giuridica del brevetto
a tal fine è prassi allegare al ricorso
• una dichiarazione giurata (eidestattliche Versicherung) del
titolare del diritto di privativa nella quale vengono riportate
circostanze di fatto in merito alla violazione subita
•
un affidavit di un consulente brevettuale (italiano o tedesco) che
ribadisca la sussistenza della privativa in capo al titolare e
confermi la violazione del diritto
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
 attenzione: alcuni tribunali hanno alzato la soglia per
il rilascio di provvedimenti d’urgenza
 richiedono che il brevetto in questione sia già stato
soggetto di un procedimento di nullità o una procedura
di opposizione (Corte d’Appello/ OLG Düsseldorf;
sentenza del 29.04.2010, I-2 U 126/09);
si può prescindere da questo requisito se
 il resistente abbia partecipato con proprie
obiezioni alla procedura di rilascio
brevetto
 il
brevetto
venga
generalmente
considerato valido (licenziatari noti!)
 eccezioni contro il brevetto siano
palesemente infondate
 circostanze eccezionali che rendano
inammissibile l’attesa per l’esito di un
procedimento di nullità o di una
procedura di opposizione (ad es. fiera in
corso)
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania

qualora il giudicante ravvisi la necessità di fissare un’udienza di
discussione ed il resistente produca una perizia di parte che confermi
l´insussistenza della violazione e, dunque, esistano due perizie
contrastanti che necessitino una valutazione ad opera di un terzo
super partes nominato dal Tribunale, il provvedimento di urgenza non
verrà accolto per l´assenza del presupposto della immediatezza che
deve interferire alla sommarietá del giudizio (Verfügungsgrund).

tribunali specializzati e territorialmente competenti a seconda
delle varie materie.
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
Quali sono le misure per fare
opposizione al provvedimento?
reclamo (Widerspruch) ai sensi
del § 924 ZPO
appello (Berufung) ai sensi dei
§§ 925, 511 ZPO
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in
Germania
 domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der
Hauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO
 revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle
circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO
• cambio della legge o della giurisprudenza
• nuove prove
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La gestione delle controversie
transfrontaliere in materia di IP
in Unione Europea
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Regolamento (CE) n. 44/2001 (cd. Bruxelles I)
GIURISDIZIONE
a) Diritto “primario”: principio della territorialità
FORO ESCLUSIVO ex art. 22, co.1, n. 4 (art. 16, co.1, n. 4
Convenzione Bruxelles 1968)
“in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e
modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero
la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito
o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da
considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una
convenzione internazionale.”
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Corte di giustizia, sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, Duijnstee
“La nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità dei
brevetti”, di cui all’art. 16 punto 4, va considerata come una nozione
autonoma destinata a ricevere una applicazione uniforme in tutti gli Stati
contraenti”.
“La nozione di controversia “in materia di registrazione o di validità di
brevetti” non comprende le controversie fra dipendenti, autori di
invenzioni per le quali sia stato chiesto e ottenuto un brevetto, e datori di
lavoro quando la lite verte sui loro rispettivi diritti sul brevetto derivanti
dal rapporto di lavoro”.
Corte di giustizia, 13 luglio 2006, causa C-4/03, GAT
“L’art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968 [art. 22 punto
4 del Regolamento 44/2001] deve essere interpretato nel senso che la
norma sulla competenza esclusiva da esso sancita riguarda tutte le
controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un brevetto, a
prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o
eccezione”.
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La gestione delle controversie transfrontaliere
b) Diritto “secondario”:
-
Domicilio del convenuto ex art. 2
Foro contrattuale ex art. 5.1, lett. a
Foro extra-contrattuale ex art. 5.1 n. 3
IN OGNI CASO: prevalenza del principio di territorialità
Tribunale di primo grado, 5 settembre 2007 (ord.), causa T-295/05,
Document Security Systems c. BCE
“Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza GAT, la
questione della validità del brevetto è spesso decisiva nell’ambito
dell’azione di contraffazione e per essa sono competenti in via
esclusiva – ai sensi dell’art. 22 punto 4 del Regolamento n. 44/2001 - i
giudici degli Stati in cui è stata effettuata la registrazione del brevetto
europeo”.
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari
Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato
membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in
forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Regolamento (CE) 864/2007 (cd. Roma II)
LEGGE APPLICABILE
Lex loci protectionis
Articolo 8: Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da
una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese
per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione
di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario,
la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la
violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento
comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo
con un accordo ai sensi dell’articolo 14.
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere
(inclusi i provvedimenti cautelari) ex artt. 33 ss. Reg. 44/2001:
Principio del riconoscimento automatico salvo:
a) Violazione dell’ordine pubblico
b) Violazione del diritto di difesa
c) Contrasto tra decisioni
d) Violazione delle norme che regolano la competenza
Se la misura coercitiva non è prevista dall’ordinamento
richiesto
esecuzione per equivalente
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La gestione delle controversie transfrontaliere
Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, DHL
“una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva
(astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione
del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto,
da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o
minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi
da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata
territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III
del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001(…)
Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non
preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto
tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal
tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo
ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna
idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto
pronunciato”.
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Mattia Dalla Costa, Avvocato – Rechtsanwalt
Barbara Sartori, Avvocato
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