Studio Tributario e Societario L’utilizzo dei benefit come strumento di politica retributiva: flexible benefit v/s bonus sacrifice Dott. Marco Strafile 1 Unindustria – Welfare aziendale – Roma, 30 Il nuovo ruolo dei fringe benefit Alcune novità fiscali in materia di reddito di lavoro dipendente offrono la possibilità di ricorrere a schemi di Flexible Benefits per attuare Piani di Welfare diretti a restituire potere d’acquisto ai salari e contemporaneamente a far conseguire alle imprese vantaggi economici. Attraverso un sistema di Flexible Benefits l’azienda offre ai dipendenti la possibilità di scegliere i benefits da un vero e proprio “menu”, secondo le proprie necessità ed i consumi che abitualmente sostengono. Tali spese e consumi sono normalmente sostenuti con quella parte della retribuzione che residua dopo aver scontato l’imposizione contributiva e fiscale. Attraverso l’utilizzo della leva fiscale è invece possibile sostituire o integrare una quota della retribuzione variabile con tali benefits e di ottenere due obiettivi tra loro apparentemente inconciliabili: aumentare l’incentivazione delle Risorse e recuperare efficienza operativa. Non imponibile per il dipendente 2 Non soggetto a contributi previdenziali per l’azienda © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited L’utilizzo dei benefit come strumento di politica retributiva: Flexible benefits v/s bonus sacrifice. Motivare il personale, in particolare dopo integrazioni/ ristrutturazioni Disporre di pacchetti retributivi migliori per attrarre nuovi talenti e avere a disposizione leve di gestione innovative Massimizzare l’efficienza fiscale per l’azienda Aumentare la brand image aziendale e valorizzarla quale luogo di lavoro nei confronti dei competitor 3 Piano … Welfare Aumentare la capacità di spesa delle Risorse Aumentare l’incentivazione delle Risorse all’interno dell’inquadramento sindacale © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited L’utilizzo dei benefit come strumento di politica retributiva: Flexible benefits v/s bonus sacrifice Voucher Mutui e finanziamenti Scuola e istruzione Piano Welfare Benefits di utilità sociale (convenzioni) Casse sanitarie / Previdenza complem.re Flexible benefit 4 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited L’utilizzo dei benefit come strumento di politica retributiva: Flexible benefits v/s bonus sacrifice Area Art. TUIR Limite Spesa Cassa Sanitaria 51 € 3615,20 Base Annua Fondi Pensione integrativi 51 € 5.164,57 Mutui e Finanziamenti Mutui e Finanziamenti personali 51 NA Voucher Buoni acquisto 51 € 258,64 Buoni sconto 51 € 258,64 Scuole di ogni ordine e grado 51 NA Colonie climatiche 51 NA Borse di studio e Testi scolastici 51 NA Educazione, corsi 100 NA Ricreazione 100 NA 100 NA Casse Sanitarie e Previdenza complementare Scuola e Istruzione Benefit di utilità sociale Servizio/Benefit Assistenza sociale, sanitaria o culto 5 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (1/6) CASSE SANITARIE, FONDI PREVIDENZIALI Descrizione In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area Casse e Fondi rientrano i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle Casse sanitarie ed ai fondi pensione integrativi L’utilità per il dipendente è data dalla deducibilità o non tassabilità dei contributi versati fino al limite di: - € 3.615 per le casse sanitarie - € 5.165 per i fondi pensione integrativi Tale importo verrebbe versato direttamente dal datore di lavoro alle casse o ai fondi Normativa di riferimento • Art. 51, comma 2, lett. 2), del Tuir: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all' articolo 10, comma 1, lettera e-ter) , per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. …”. Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir: e-bis) “I contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , alle condizioni e nei limiti previsti dall' articolo 8 del medesimo 6decreto. …”. Modalità Operative La normativa prevede la deducibilità dei contributi versati entro i limiti previsti Nel caso dei contributi versati dal datore di lavoro ai fondi pensione integrativi è dovuto dal datore di lavoro solo il contributo di solidarietà del 10% circa © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (2/6) MUTUI E FINANZIAMENTI Descrizione All’interno dell’area FINANZIAMENTI possono rientrare diverse tipologie di finanziamenti, quali: • Mutuo prima casa; • Mutuo seconda casa; • Mutuo per lavori di ristrutturazione; • Prestito personale per l’acquisto di auto, moto, ecc. L’utilità per il dipendente è dovuta dalla copertura degli interessi derivanti da mutui e/o prestiti per la parte eccedente il Tasso BCE. Tale importo viene rimborsato direttamente sul conto corrente utilizzato dal dipendente per il pagamento delle rate del mutuo/prestito. Normativa di riferimento • • Art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir: “In caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora tasso di riferimento – TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Modalità Operative La normativa prevede il rimborso diretto al dipendente di quota parte degli interessi passivi pagati sul finanziamento acceso dal dipendente Circolare n. 326 del 1997: “La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo”. 7 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (3/6) VOUCHER Descrizione In base alla normativa di riferimento, all’interno dell’area Voucher rientrano i buoni acquisto che il datore di lavoro concede ai dipendenti. L’utilità per il lavoratore è data dall’ assimilazione del buono ad un bene/servizio in natura e dalla sua non tassabilità qualora: • Il buono acquisto permetta al dipendente di ottenere da un soggetto terzo un bene o un servizio senza pagamento di un corrispettivo; • Il buono acquisto permette al dipendente di ottenere da un soggetto terzo un bene o un servizio a prezzo ridotto; • Il buono non abbia un valore superiore ad € 258,23. Normativa di riferimento • Art. 51, comma 3, del Tuir: Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. 8 Modalità Operative I voucher o buoni ricevuti dal dipendente possono essere considerati se presentano determinate caratteristiche come titoli di legittimazione che permettono al possessore di ottenere un bene o un servizio da un soggetto terzo e pertanto potrebbero rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 51, comma 3, del Tuir. © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (4/6) SCUOLA E ISTRUZIONE Descrizione In base alla normativa e prassi di riferimento, all’interno dell’area ISTRUZIONE possono rientrare: • Asili nido; • Scuole private e pubbliche di ogni grado; • Università e specializzazione; • Master; • Campus; • Libri e materiali di consumo. Normativa di riferimento • Art. 51, comma 2, lett. f – bis), del Tuir: Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. 9 Modalità Operative La normativa prevede l’erogazione di somme di denaro a favore del dipendente come rimborso delle spese sostenute. © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (5/6) BENEFIT DI UTILITA’ SOCIALE Descrizione All’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’ SOCIALE rientrano le attività: • Ricreative: ‒circoli sportivi e palestre; • Culturali: ‒ abbonamento cinema, teatro; Normativa di riferimento • • Art. 51, comma 1, lett. f, del Tuir: Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1, dell’art. 100, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12”. Art. 100, comma 1, del Tuir: “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”. 1 • Sociali: ‒ centri di recupero; ‒ centri di assistenza psicologica; ‒ centri di riabilitazione; ‒ centri di assistenza parasanitaria e case di cura. • Educative: ‒ corsi di lingue Modalità Operative La normativa prevede che le prestazioni ricevute dal dipendente debbano consistere esclusivamente nella somministrazione di servizi (non somme di denaro o voucher) da riceversi direttamente dal datore di lavoro e/o tramite l’ausilio di terzi. Il dipendente che usufruisce dei servizi non deve in nessun modo intervenire nel rapporto tra il datore di lavoro ed il terzo erogatore del servizio. © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Dettaglio aree di intervento (6/6) FLEXIBLE BENEFIT Si propone al dipendente di scegliere un piano di benefit flessibile Importo prestabilito dall’azienda o scelto dal dipendente Casse sanitarie / Previdenza complem.re 1 Mutui e finanziamenti Voucher Scuola e istruzione Benefits di utilità sociale (convenzioni) © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Studio Tributario e Societario 1 Unindustria - Roadshow - Le novità fiscali