Diapositiva 1 - Comune di Fucecchio

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AGENZIA DI SVILUPPO EMPOLESE VAL D’ELSA
2° MODULO
Formazione dei dirigenti
QUALITÀ DEI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI:
Prodotti e processi nella Pubblica Amministrazione
1.
2.
3.
4.
Il procedimento amministrativo
Il prodotto ed il processo
Qualità dei prodotti e qualità dei processi
Qualità dei procedimenti e dei provvedimenti: Privacy,trasparenza e
accesso
LUIGI CAMPAGNA
ADRIANA LAUDANI
Ottobre 2008
PARTE PRIMA
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I Principi generali(Legge 241/90)
1.1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza……, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario
1.2. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.
1.3. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa
assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
1.4. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Definizioni
ATTIVITÀ, PROCEDIMENTO, PROVVEDIMENTO
Ai fini dell’applicazione delle norme vigenti in materia di attività e di
procedimenti amministrativi, si intende per:
a) “attività amministrativa” l’insieme degli atti e delle azioni preordinate al
perseguimento dell’interesse pubblico individuato dall’ordinamento e
finalizzati allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali;
b) “procedimento amministrativo” o “procedimento”, la sequenza di atti tra
loro connessi per la definizione di decisioni che l’Amministrazione
assume a seguito di richieste avanzate da soggetti privati o su iniziativa
della stessa amministrazione;
c) “provvedimento finale”, l’atto conclusivo del procedimento
amministrativo attraverso il quale si rende esplicita la decisione assunta
dall’amministrazione, la motivazione che l’ha determinata, la valutazione
degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) “termine finale del procedimento”, il termine entro il quale
l’amministrazione si impegna a concludere il procedimento;
Definizioni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DEL PROVVEDIMENTO
e) “responsabile del procedimento” il soggetto cui è assegnata la
responsabilità del procedimento, dalla comunicazione di avvio del
procedimento sino alla proposta di provvedimento. Egli è l’unico
responsabile anche quando il procedimento preveda l’intervento di più
uffici e servizi chiamati a contribuire all’istruttoria tecnica e
amministrativa;
f) “responsabile del provvedimento” è il soggetto cui è affidato il compito
di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento finale,
entro il termine previsto e comunicato al cittadino.
Responsabile del procedimento (Capo II)
4.1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
5. 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
La individuazione e la nomina del responsabile del procedimento, da
parte del dirigente, rappresenta una importante scelta di carattere
organizzativo, destinata ad incidere sulla qualità del procedimento e del
provvedimento.
Partecipazione al procedimento amministrativo (Capo III)
8.1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
8.2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
e) la data di conclusione del procedimento
9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
10 bis. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di
un provvedimento, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni……..
Semplificazione dell'azione amministrativa (Capo IV)
L’obbligo generale e permanente di semplificazione si attua
mediante adeguati interventi sulle procedure e sull’organizzazione
L’ordinamento individua e disciplina numerose modalità e
strumenti di semplificazione, quali:
• le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà;
• l’acquisizione di ufficio di atti e documenti in possesso della
stessa o di altre amministrazioni;
• la conferenza dei servizi (preliminare, istruttoria, decisoria);
• lo sportello unico;
• la dichiarazione di inizio di attività;
• il silenzio assenso;
• gli strumenti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale
(firma digitale, protocollo informatico, documento informatico,
sistemi di interconnessione e di interoperabilità)
PARTE SECONDA
LA CATENA PRODOTTO/PROCESSO
1 CONFINI DEL PROCESSO
2 RESPONSABILE DEL PROCESSO
3 ARTICOILAZIONE DELLA FASI
LOGICHE
4
DETERMINANTI DI FASE
INPUT/OUTPUT
CHI FA COSA
TEMPI, COSTI, QUALITÀ
METODI, STRUMENTI, COMPETENZE
Prodotti/servizi
a) L’INDIVIDUAZIONE PRODOTTO-SERVIZIO.
0
DEFINIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO
QUALI
RELAZIONI
CHI SONO
I FRUITORI
1
RIDEFINZIONE
PRODOTTO/SERVIZIO
QUALI INDICATORI
DI PRESTAZIONE
2
QUALI GAP
E PUNTI
DI MIGLIORAMENTO
L’INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI-SERVIZI
(perché si inizia dalla fine?)
PARTIRE DAI PRODOTTI/SERVIZI CONSENTE DI:
• INDIVIDUARE BENE L'OBIETTIVO FINALE
• CONCENTRARSI SULLE SUE CARATTERISTICHE ESSENZIALI
SENZA ESSERE CONDIZIONATI DA COME SI FA OGGI
• POTER EVENTUALMENTE RIPENSARE COMPLETAMENTE IL
SERVIZIO E IL PROCESSO
NELLA FASE SUCCESSIVA, FORTI DELLA CHIAREZZA
SULL'OBIETTIVO, SI POTRA' RITORNARE SULL’ANALISI DEL
PROCESSO
IL CITTADINO È POSTO AL CENTRO
Focalizzazione del prodotto-servizio
Che tipo di relazione
1
2
FORNITORE
FRUITORE
3
1. PRODOTTO IMPOSTO
1. PRODOTTO IMPOSTO
Prodotto
tuttopensato
pensato
fornitore
e standard
o imposto
della normativa)
è debole
lontana (ad
es.
Prodotto tutto
daldal
fornitore
e standard
o imposto
(es. della(es.
normativa)
l'interazione l'interazione
è debole e lontana
(ad es.e attraverso
il mercato)
attraverso il mercato)
2. PRODOTTO PARZIALMENTE CONCORDATO
2.Il prodotto
PRODOTTO
PARZIALMENTE
è richiesto
dal fruitore ed, in CONCORDATO
vari modi, parzialmente concordato con il fornitore
Il prodotto è richiesto dal fruitore ed, in vari modi, parzialmente concordato con il fornitore
3. SERVIZIO
è frutto di un accordo ad hoc e di una definizione congiunta
3.Il prodotto
SERVIZIO
Il prodotto è frutto di un accordo ad hoc e di una definizione congiunta
Valutazione del prodotto/servizio
Individuazione degli indicatori di prestazione
INDICATORI
GRADO DI RILEVANZA PER...
FRUITORE
FORNITORE
Tempo di fornitura
Economicità
Gestione della varianze
Affidabilità
Trasparenza
Accessibilità
Conformità
....
FRUITORE E FORNITORE “HANNO IN MENTE” UN PROPRIO “MODELLO” DELLA QUALITA’ DI UN DETERMINATO PRODOTTO/SERVIZIO,
CARATTERIZZATO DA UN CERTO MIX DI INDICATORI , NON NECESSARIAMENTE COINCIDENTI, CUI ATTRIBUISCONO,
PIU’ O MENO ESPLICITAMENTE, DEI “PESI SPECIFICI” DIVERSI.
MODELLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
(di Parasuraman ed altri)
FRUITORE
comunicazioni
verbali
esigenze
personali
esperienza
passata
servizio
atteso
servizio
percepito
scostamento 5
scostamento 4
fornitura del
servizio
scostamento 1
scostamento 3
traduzione delle
specifiche in
qualità del servizio
scostamento 2
Percezione del
management delle
aspettative del fruitore
Fornitore
comunicazione
esterna ai fruitori
b) COS’E’ UN PROCESSO AZIENDALE
Un processo aziendale è un insieme organizzato di attività e di decisioni,
finalizzato alla creazione di un output effettivamente richiesto da un cliente,
e al quale questi attribuisce un “valore” ben definito
Elementi definitori
1. Output
2. Input
3. Fasi
4. Risorse
5. Interdipendenze
Interdipendenze sequenziali
Interdipendenze reciproche
Interdipendenze generiche
6. Metodi di gestione
Processi e procedure
• Procedura:
– con “procedura” si intende un sistema di regole formalizzato per
governare un insieme di attività attraverso prescrizioni, più o
meno vincolanti, spesso ‘cablate’ nelle tecnologie o nel flusso
cartaceo.
– Accezione prescrittiva:
• Insieme di norme che determinano le regole o i vincoli nello
svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di un
attività/atto (con valenza giuridica nel caso di un
procedimento) es. modalità di ammissione ad un bando
– Accezione informatica:
• Sequenza automatica di attività e operazioni svolte
dall’applicativo informatico per l’espletamento di una fase del
processo
es. procedura di caricamento dei dati di presenza
Il processo dunque è un concetto più ampio, che può includere
una o più procedure quali parti di un sistema più complesso
composto da attori, risorse, metodi di gestione, attività non
proceduralizzate, ecc.
La natura e le caratteristiche
dei processi di lavoro
processi a flusso
 output e processo
standardizzati
processi a impulso
“progetti”
 output e processo unici
 temporaneità/ discontinuità
 permanenza/ continuità
 interdipendenze sequenziali
(catena fornitore/ cliente)
 interdipendenze reciproche
(rete multidisciplinare)
 strutture temporanee
 strutture stabili
 coordinamento per obiettivi
 coordinamento
prevalentemente gerarchico
MAPPA DELLE RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA'/ATTORI
INP UT
FASE 1
AV V I O
F AS E 2
IS TRUTTO RIA
F AS E 4
D EC IS IO N E
FAS E 5
A T T U A ZI O N E
responsabilita' primaria
responsabilità secondaria
OUT PUT
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
2 .1
2 .2
2 .3
2 .4
4 .1
4 .2
4 .3
4 .4
4 .5
5 .1
5 .2
5 .3
5 .4
LE TIPOLOGIE DI RUOLO
RUOLI
COORDINATI CON
RESPONSABILE
DI PROCESSO
1 PERSONA
1 COMPITO
RUOLI
INTEGRATI NEL
GRUPPO DI LAVORO
Ruolo A
Ruolo B
Ruolo C
VARI RUOLI COOPERANO
PER UN PROCESSO
CORRESPONSABILITA’
CONFINI RIGIDI
SOVRAPPOSIZIONE DEI RUOLI
RUOLI
PARCELLIZZATI
A CATENA
1 GRUPPO
1 RISULTATO
I SISTEMI DI CONTROLLO
SCOPO:
•GARANTIRE I RISULTATI
•MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
1.
PROBLEMA:
•COSA E DOVE CONTROLLARE
•COME CONTROLLARE
CONTROLLO DI PROCESSO : COMPRENDE LE FORME DI CONTROLLO CHE CONSENTONO LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITÀ DEI
PROCESSI D LAVORO E DELLA TECNOLOGIA PRODUTTIVA CON ATTENZIONE ANCHE ALL’INTERDIPENDENZA E ALLA QUALITÀ.
2.
CONTROLLO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO : COMPRENDE LE FORME DI CONTROLLO CHE CONSENTONO LA VALUTAZIONE DI
AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA SOCIALE E DELLE RESPONSABILITà ORGANIZZATIVE
3.
CONTROLLO DI AMBIENTE: COMPRENDE LE FORME DI CONTROLLO FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ E
COERENZA TRA MEZZI/FINI/RISULTATI ED ALLA INTERAZIONE TR AI DIVERSI ATTORI
CONTROLLO SULL'AMBIENTE
a
CONTROLLI
OUTPUT
INPUT
FRUITORE
•SUPERVISIONE DIRETTA:
• FISSAZIONE DI REGOLE
• RISPETTO NORME
E STANDARD
PROCESSO
SUL
PROCESSO
RISORSE
TECNOLOGIE
UMANE
CONTROLLI
SULL'ORGANIZZAZIONE
b
Q:\BANCAITA/9 5 3 1 3 /NERE.DRW
CONTROLLO SULLE RISORSE:
• QUALITA’ DI CONOSCENZE E TECNOLOGIE
• VERIFICHE DI AFFIDABILITA’
c
CONTROLLO SUI RISULTATI:
• FISSAZIONE OBIETTIVI
• SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
PARTE TERZA
La qualità dei prodotti e dei processi
•
Insieme delle caratteristiche di un’entità che ne determinano la capacità
di soddisfare esigenze d’uso espresse o implicite.
•
Si può distinguere una
– qualità operativa intermedia
– da una qualità del prodotto/servizio finale
•
I due aspetti della qualità:
– la qualità operativa definisce requisiti di strutturazione, conduzione
e gestione del processo
– la qualità del prodotto/servizio finale definisce le caratteristiche del
risultato in relazione al risultato predefinito o atteso dal cliente
I sistemi di misura delle prestazioni
• Un sistema di misura delle prestazioni comprende:
– Gli indicatori di performance
• Dimensioni di prestazione
• Indicatori
• Valori attuali
• Target
– Un’architettura
• Livello di dettaglio nella scomposizione da macroprocesso a
processo, fase, attività, …
– Un processo di misura e controllo
• Modalità e frequenza di rilevazione
• Sistema di feedback e reporting
• Collegamento con il sistema di incentivazione
• Legame con azioni correttive
La misurazione delle prestazioni
 Misurano le caratteristiche dell’output del processo o le modalità operative
del suo svolgimento
 Coincidono solo in piccola parte con le prestazioni delle unità organizzative
dell’azienda
 Sono il risultato del contributo di più unità organizzative al processo
–
–
–
Indicatori generali: finalizzati a descrivere i parametri generali di funzionamento e
dimensionamento del processo
• Non misurano un risultato ma una condizione operativa
Prestazioni per il process owner (interne): prestazioni relative alle modalità di gestione delle
risorse del processo
• Focus sul processo
• Non visibile al cliente
Prestazioni per il cliente (esterne): prestazioni percepite dai clienti del processo che
determinano il valore dell’output
• Focus sul cliente e sull’output del processo
• Visibile al cliente o all’esterno del processo
Indicatori
generali
Volumi
input
Livelli
Risorse
Prestazioni
Process
Owner
Volumi
Output
Privacy
Costi
Tempi
Regola
rità
Cliente
Flessibilità
Prezzi
Tempi
Qualità
Trasparenza
Indicatori generali
• Volumi input
– Numero ordini o richieste del cliente
– Variazioni, modifiche, cancellazioni, annullamenti del cliente
– Input fisici
• Volumi output
– Conferme ed informazioni fornite al cliente
– Prodotti fisici o informativi per il cliente
• Livelli risorse
– Scorte
– Impianti/Strumenti
– Tecnologie/Conoscenze
– Manodopera ed organici
• Indicatori ed informazioni ad hoc tipici del contesto e del caso
esaminato
I tempi
•Tempo di attraversamento (lead time):
–Da disponibilità degli input del processo a
disponibilità dell’output per il cliente
• Efficienza del tempo di attraversamento:
–misura di efficienza
–Tempo dedicato ad attività a valore
aggiunto/lead time
•Tempo di risposta: misura di servizio
•Puntualità: misura di servizio
La riduzione del lead time può portare a:
miglioramenti di qualità del processo,
riduzione di costi,miglioramenti del livello di
servizio
Costi
Costo dell’output del processo:
•
Produttività: output/input
•
Saturazione risorse: % di tempo attivo su
tempo totale
•
Costo del prodotto/servizio: costo unitario,
costo attività
•
Full Time Equivalent: (n° unità
output*tempo realizzazione unità di
output)/tempo lavorato per risorsa
Costo per il cliente
•
Costo monetario per il cliente
(prezzo/tariffa)
•
Costi di accesso e di informazione del
cliente
•
Costo d’uso per il cliente
La flessibilità
• Capacità di rispondere a cambiamenti richiesti dal cliente del
processo (con costi ridotti e tempi limitati)
• Cambiamenti nella quantità o nella qualità (i prodotti/servizi)
richiesti
Esempi:
–flessibilità di volume: Costi Fissi/Costi variabili
–flessibilità di mix: percentuale di capacità insatura
–flessibilità di espansione: tempo necessario per introdurre nuove
risorse
–flessibilità di prodotto: tempo medio di progettazione/realizzazione
nuovo prodotto
–flessibilità produzione:ampiezza della gamma dei prodotti
–flessibilità operazione: tempo necessario per nuove operazioni
Qualità
•QUALITA’ PROGETTATA: qualità “teorica” del
prodotto/servizio
•QUALITA’ DI CONFORMITA’: rispondenza di ogni
singola entità di prodotto/servizio alle specifiche di
progetto o di un “normatore”
•DISPONIBILITA’: capacità di mantenere le funzionalità
nel tempo (affidabilità) e facilità di ripristinarle (
manutenibilità
•SERVIZIO ED ASSISTENZA: servizi di supporto al
cliente nelle fasi di raccolta informazioni, acquisto,
utilizzo, chiusura rapporto
•QUALITA’ PERCEPITA (Customer Satisfaction):
immagine del prodotto o servizio presso il cliente
La Customer Satisfaction
•
•
•
Risultato del confronto tra le aspettative del cliente sul prodotto/servizio e la
percezione da parte del cliente della qualità del prodotto/servizio
effettivamente fornito
Misurabile su un continuum da Insoddisfatto a Soddisfatto
Dipende dal fit tra le attese e il prodotto/servizio fornito e tra quest’ultimo e
la percezione che ne ha il cliente
• Le dimensioni:
– Accesso
– Estetica
– Attenzione,
supporto
– Disponibilità
– Customer care
– Pulizia, ordine
– Comfort
– Commitment
– Competenza
•
–
–
–
–
–
–
–
Cortesia
Flessibilità
Friendliness
Funzionalità
Integrità
Affidabilità
Rapidità
risposta
– Sicurezza
La valutazione della Customer
Satisfaction:
– Questionari e survey scritti o
verbali
– Focus group
– Customer advisory panel
– Survey sui nuovi clienti e sui
clienti persi
– Analisi dei reclami e dei
complimenti
– Analisi degli episodi critici
– Cross selling
– Durata della relazione con il
cliente
Variabili operative ed indicatori di successo negli
ambienti a processo
Variabili operative
Processi
Input
output
Attività
Risorse
Indicatori di successo
• Volumi (totali, mix,)
• Trend del “battente”(stock e
flusso)
• Errori anomalie in entrata
e in uscita
• arretrato
• errori critici e qualità media in
entrata
• tempo di attesa unitario
• Standard operativi ( tempo,
costo, conformità, privacy)
• Tempo di attraversamento
• Curve stagionali di
lavorazione
• rispetto standard
• Disponibilità risorse e capacità
• flessibilità al mix ed al volume
• % raggiungimento obiettivi
• capacità di miglioramento
( % riduzione errori, incremento
produttività, tempestività etc.
• Versatilità delle persone
• Versatilità degli strumenti
produttiva
• Flessibilità di assegnazione
(individuo o team)
• Polivalenza degli skill
• Polifunzionalità degli strumenti
• rispetto scadenze
• riduzione rilavorazioni
• efficienza del tempo di attraversamento
•livelli di produttività
• % scarti difettosità ,reclami
Variabili operative di base ed indicatori di successo
negli ambienti a progetto
Progetti
Variabili operative
Obiettivi
Vincoli
Risultati
• Coerenza tra fabbisogni e specifiche
• Definizione risultato (tempi, costi,
qualità))
• Compatibilità risorse/obiettivi
• Adeguatezza della soluzione
• Milestone
•Aree di rischio
Indicatori di successo
• time to market
• qualità e costo della soluzione
• riduzione del rischio
•
• % avanzamento fisico,
• %avanzamento tempo,costo
• numero ricicli
consumo risorse e tempi
• standard operativi
Attività • intervalli di controllo, verifica • previsioni a finire
e riprogrammazione
Risorse
• Disponibilità risorse e capacità
produttiva
• Flessibilità di assegnazione
• livellamento risorse :
individuo/team, make/buy
• Competenze
• % raggiungimento obiettivi
• capacità di riuso soluzioni
• % di soluzione locale
dei conflitti e dei problemi
• sviluppo competenze in progress
PARTE QUARTA
…… “solo se non saremo implacabilmente seguiti dalla
registrazione di ogni traccia che lasciamo …… la costruzione
dell’identità di ciascuno potrà essere libera, e potrà nascere la
libertà di donne ed uomini nel millennio a venire”.
Prof. Stefano Rodotà •
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Testo unico, approvato con Decreto Legislativo del 30 giugno
2003, n. 196, contiene tutta la normativa primaria e secondaria
in materia di privacy a partire dalla L. 675/96.
Costituisce uno strumento di semplificazione ed allo stesso
tempo integra e chiarisce gli aspetti che riguardano il
trattamento dei dati personali da parte della P.A.
ARTICOLO 1
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano “ .
FINALITA’
Tale articolata disciplina si propone di garantire che “il
trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e
al diritto alla protezione dei dati personali”….
assicurando un elevato livello di tutela dei predetti
diritti e libertà ed al contempo
il pieno dispiegamento del principio di
semplificazione, a favore
tanto del titolare che dell’interessato
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Interessato al trattamento:
è colui, persona fisica o giuridica, cui i dati personali si riferiscono.
Titolare del trattamento:
nel caso delle Pubbliche Amministrazioni è la Amministrazione nel suo
complesso. L’Amministrazione indica il soggetto chiamato ad esercitare i
compiti di indirizzo e controllo.
Responsabile del trattamento:
è la persona fisica o giuridica che, se nominato dal titolare, ha la
responsabilità del trattamento, nel rispetto delle direttive impartite dal titolare
anche in materia di misure di sicurezza.
Incaricato del trattamento:
è colui che effettua le operazioni del trattamento sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile attenendosi alle istruzioni impartite.
MODALITA’ DI TUTELA
La più efficace tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – e quindi anche
della riservatezza - non è affidata al moltiplicarsi di divieti e sanzioni, ma
bensì alla promozione di azioni positive di tutela e di autotutela.
A tal fine la disciplina sulla privacy prevede:
•la individuazione del titolare, del responsabile e dell’incaricato del
trattamento
•l’obbligo dell’informazione preventiva all’interessato
•il diritto dell’interessato all’accesso ai dati, al loro aggiornamento,
blocco e cancellazione
•l’obbligo, da parte di chi tratta i dati, di adottare le opportune misure di
sicurezza
•l’intervento del Garante o, in via alternativa, dell’Autorità Giudiziaria in
caso di violazione dei comportamenti indicati dalla legge.
PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL
TRATTAMENTO DEI DATI
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi o con
l’uso di opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità.
DATI SENSIBILI
Sono “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare:
l’origine razziale ed etnica;
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
le opinioni politiche;
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e ad organizzazioni di
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
lo stato di salute;
la vita sessuale.
DATI GIUDIZIARI
Sono “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti in materia di:
•casellario giudiziale;
•anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
•carichi pendenti;
•qualità di imputato o di indagato.
I dati personali che non rientrano tra quelli sensibili e giudiziari
vengono definiti DATI COMUNI
TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il trattamento dei dati personali da parte delle P.A è consentito
solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato, salvo che per il trattamento dei dati relativi alla
salute, da parte di esercenti le professioni sanitarie e di
organismi sanitari pubblici.
Le Amministrazioni, devono verificare permanentemente che i dati
sensibili trattati siano pertinenti, non eccedenti, nonché necessari
per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
A tal fine l’amministrazione adotta annualmente un apposito atto
regolamentare.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato in modo da prevenire
la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
E REQUISITI DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
•trattati in modo lecito e secondo correttezza;
•raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
•esatti e se necessario aggiornati;
•pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti
•conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti.
DIRITTO DI ACCESSO
La disciplina del diritto di accesso non viene né annullata né
modificata dalla introduzione delle norme tese a tutelare il
diritto alla riservatezza.
I due diritti vanno contestualmente garantiti e tra loro
contemperati.
Il diritto di accesso resta regolato dalla legge 241/90
L’accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale è consentito se il diritto che si intende tutelare è
di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in altro diritto o libertà
fondamentale ed inviolabile.
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono custoditi e controllati, mediante l’adozione
di idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, o di
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito.
Per misure minime di sicurezza si intende il complesso delle
misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali che configurano il livello minimo di protezione dei
dati e dei relativi trattamenti.
L’amministrazione, annualmente, predispone e adotta il Piano di
Sicurezza contenente l’indicazione delle misure minime
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(CAPO V)
22. 1. Ali fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessato”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale
corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili……
che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o comunitario.
IL DIRITTO DI ACCESSO
PRINCIPI
22.2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m, della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
24.7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti
dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rilevare
lo stato di salute e la vita sessuale.
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