certificazione medica infortunio lavorativo

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Prof. Alfredo Cristiano
Dirigente Medico II Livello INAIL Frosinone
Accordo INAIL Medici di
Famiglia
La certificazione medica
ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007
ACCORDO INAIL E
RAPPRESENTANZE
SINDACALI DI CATEGORIA
( FIMMG, SIMET, E SMI-EX
CUMI ): DISCIPLINA DEI
RAPPORTI NORMATIVI ED
ECONOMICI CON I MEDICI DI
FAMIGLIA CHE REDIGONO LA
CERTIFICAZIONE A FAVORE
DEGLI ASSICURATI INAIL
PREMESSE
Il comma 1 dell’art.12 della
legge 67/88 stabilisce che
l’INAIL provvede agli
accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra
prestazione medico-legale
sui lavoratori infortunati e
tecnopatici.
PREMESSE
L’INAIL ha definito la
disciplina relativa alla
certificazione di competenza,
secondo criteri idonei a
garantire l’espletamento dei
suoi compiti istituzionali,
conformemente alle leggi
88/89 e 241/90, per quanto
concerne in particolare la
qualità e la tempestività
delle prestazioni e dei servizi
a favore dei lavoratori
infortunati e tecnopatici.
PREMESSE
Per i suddetti motivi l’INAIL
ha predisposto una specifica
modulistica per le
certificazioni redatte dai
medici esterni.
PREMESSE
Le predette certificazioni:
-attuano una forma di
collaborazione con l’Istituto
nella gestione del caso di
infortunio;
-non si limitano alla sola
attestazione dell’inabilità
temporanea assoluta;
-contengono informazioni
utili ai medici INAIL per
l’istruttoria medico-legale
del caso ( anamnesi
lavorativa e patologica,
menomazioni lavorative ed
extralavorative,etc. ).
PREMESSE
Nell’ottica della qualità e
tempestività delle
prestazioni e servizi,
l’utilizzo delle procedure
informatiche costituisce un
significativo valore aggiunto
e si configura come
presupposto essenziale per
l’emersione delle patologie
lavoro-correlate e come
elemento indispensabile per
l’alimentazione del Registro
nazionale delle malattie da
lavoro.
PREMESSE
L’INAIL e i medici di famiglia
si impegnano a garantire la
gestione e il trattamento dei
dati sensibili ( Legge n.
196/2003 in materia di
privacy ).
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
-Il medico redige la
certificazione (modelli A e B)
in ogni parte riportando le
informazioni previste
dall’art. 53 del T.U. ;
-Il medico si impegna a
trasmettere la certificazione
entro il primo giorno di
attività ambulatoriale
successivo alla visita;
-per tale motivo l’INAIL
richiederà al medico l’orario
di ambulatorio;
-in caso di inadempienza non
verranno corrisposti i relativi
emolumenti;
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-il medico si dovrà attenere
alle specifiche tecniche e alle
modalità procedurali definite
dall’INAIL;
-dovrà richiedere all’INAIL
l’autenticazione per
l’accesso alla funzione di
invio telematico delle
certificazioni;
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-il medico dovrà consegnare
copia cartacea per
l’infortunato e per il datore
di lavoro;
-il medico dovrà conservare
per un massimo di tre anni
un’ulteriore copia
sottoscritta dall’interessato.
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-Poiché la compilazione dei
certificati per via informatica
e il relativo invio prevedono
un maggior impegno
professionale e temporale
per il medico, è stato
previsto un aumento del
compenso pari a euro 5,00
per ogni certificato, sempre
nel rispetto del limite
massimo di tre certificati .
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
Con altra modalità
-Nelle more della
informatizzazione, la
certificazione dovrà essere
rilasciata sugli appositi
modelli, che verranno forniti
al medico dall’INAIL,
comprese le buste
preaffrancate, previa
richiesta ;
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
Con altra modalità
-In mancanza dei previsti
modelli, il medico potrà
redigere la certificazione su
copia a stampa che potrà
essere scaricata dal sito
www.inail.it;
-il medico dovrà inoltrare la
certificazione all’INAIL;
-dovrà consegnare copia per
l’infortunato e il datore di
lavoro.
ACCORDO
COMPITI DEL MEDICO
-Il medico, al fine di
agevolare la “presa in
carico” dell’assicurato da
parte dell’INAIL, avvierà al
più presto l’assicurato stesso
alle strutture dell’Istituto
per gli ulteriori accertamenti
e per la relativa
certificazione;
-Certificazioni rilasciate dal
medico, successivamente
alla convocazione
dell’assicurato da parte
dell’INAIL, non saranno
liquidate.
ACCORDO
OBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL si impegna a
corrispondere al medico o al
proprio sostituto o associato,
per ogni certificato, la
somma di Euro 27,50 per un
massimo di tre certificati.
-La riammissione in
temporanea per lo stesso
caso non dà luogo a ulteriori
compensi.
ACCORDO
OBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL provvederà alla
liquidazione dei compensi
con cadenza trimestrale
sulla base delle distinte
presentate dal medico stesso
e secondo le modalità dallo
stesso indicate.
-Il medico non può percepire
compensi direttamente
dall’assicurato per la
certificazione così come
previsto dall’art.57 della
legge 833/1978.
ACCORDO
OBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL provvederà a
versare all’ENPAM il
contributo previdenziale
comprensivo della quota a
carico del medico, in base a
quanto previsto dall’Accordo
Collettivo Nazionale per la
medicina generale;
-I compensi sono soggetti
alla ritenuta d’acconto
dell’imposta sul reddito
( IRE ) e sono esenti da IVA
(Circolare 4 del 28/2/2005 e
Risoluzione 36/E
dell’Agenzia delle Entrate).
CERTIFICAZIONE MEDICA
INFORTUNIO LAVORATIVO
CERTIFICAZIONE MEDICA
INFORTUNIO LAVORATIVO
CERTIFICAZIONE MEDICA
INFORTUNIO LAVORATIVO
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della
malattia professionale
deve essere fatta
dall’assicurato al datore
di lavoro entro il
termine di 15 giorni
dalla manifestazione di
essa, pena la decadenza
del diritto ad indennizzo
per il tempo
antecedente la denuncia
(art. 52 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Il datore di lavoro deve
trasmettere la denuncia,
corredata del certificato
medico, all’INAIL entro i 5
giorni successivi, decorrenti
dalla data di ricezione del
certificato medico
(art. 53 T.U.).
La violazione di questo
obbligo è soggetta a
sanzioni amministrative.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia
professionale per gli artigiani.
Anche gli artigiani, nella loro duplice
veste di assicuranti e assicurati,
devono denunciare all’INAIL la
malattia professionale da essi
contratta, entro 15 giorni dalla sua
manifestazione, corredata del
certificato medico, pena la perdita
dell’indennizzo per i giorni
antecedenti quello della denuncia.
Tuttavia, se a causa di quella
malattia, l’artigiano si trova
nell’impossibilità di provvedervi,
l’obbligo di segnalare il caso
all’INAIL ricade sul sanitario che per
primo ha accertato la malattia (art.
203 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della
malattia professionale
per i lavoratori agricoli.
Per quanto riguarda la
denuncia degli infortuni
in agricoltura, valgono,
per i lavoratori agricoli
subordinati a tempo
indeterminato, le stesse
disposizioni dettate per i
lavoratori dell’industria.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Invece, per i lavoratori
autonomi e per i subordinati
avventizi, è dettata una
disciplina particolare in
base alla quale la denuncia
deve essere effettuata dal
medico che accerta la
malattia e che deve inviare
all’INAIL l’apposito modulo
(cosiddetto “certificato –
denuncia”) entro 10 giorni
dalla prima visita medica
(art. 251 T.U.).
CERTIFICAZIONE MEDICA
MALATTIA PROFESSIONALE
CERTIFICAZIONE MEDICA
MALATTIA PROFESSIONALE
CERTIFICAZIONE MEDICA
MALATTIA PROFESSIONALE
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI
RENDITA IN AMBITO DOMESTICO
Si evidenzia che il
"certificato medico" che
ipotizza la sussistenza di
una invalidità
presumibilmente non
inferiore al 27% è
presupposto inderogabile
per l'avvio della procedura.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI
RENDITA IN AMBITO DOMESTICO
Di conseguenza devono
essere respinte tutte le
richieste con indicazione di
percentuale invalidante
inferiore al 27%.
DOMANDA EROGAZIONE RENDITA
IN AMBITO DOMESTICO
DOMANDA EROGAZIONE RENDITA
IN AMBITO DOMESTICO
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65
E' obbligatorio per ogni
medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle
malattie professionali, che
saranno indicate in un elenco
da approvarsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto
con quello per la sanità,
sentito il Consiglio superiore
di sanità.
La denuncia deve essere fatta
all'ispettorato del lavoro
competente per territorio, il
quale ne trasmette copia
all'Ufficio del medico
provinciale.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 10 DLGS 38/2000
Fermo restando che sono considerate
malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3
delle quali il lavoratore dimostri l'origine
professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterra'
anche liste di malattie di probabile e di
possibile origine lavorativa, da tenere sotto
osservazione ai fini della revisione delle
tabelle delle malattie professionali di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati
con cadenza annuale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su proposta della commissione di
cui al comma 1. La trasmissione della copia
della denuncia di cui all'articolo 139, comma
2, del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni, e' effettuata,
oltre che alla azienda sanitaria locale, anche
alla sede dell'istituto assicuratore
competente per territorio.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
Struttura dell’elenco
Le malattie in elenco sono state così
raggruppate:
1. Malattie da agenti chimici
2. Malattie da agenti fisici
3. Malattie da agenti biologici
4. Malattie dell’apparato respiratorio
5. Malattie della pelle
6. Tumori professionali
7. Malattie psichiche e psicosomatiche
da disfunzioni dell’organizzazione del
lavoro incluse solo nella lista II
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 1
MALATTIE DA AGENTI CHIMICI
Si è proceduto alla formulazione degli
elenchi sulla scorta dei dati
epidemiologici e scientifici disponibili,
relativi alle patologie associate ai diversi
agenti chimici; questi sono stati
suddivisi per la famiglia di appartenenza,
indicando quei composti ai quali sono
correlate, con criteri consolidati,
specifiche patologie.
Gli agenti chimici sono inclusi nella
LISTA I; nella LISTA II e III sono riportate
quelle malattie “di limitata probabilità” o
“di possibile” origine lavorativa correlate
ad alcuni agenti già presenti nella LISTA I
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 2
MALATTIE DA AGENTI FISICI
Sono stati inclusi i più noti agenti di
rischio (rumore, vibrazioni, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti) e i più recenti
di ordine ergonomico con le correlate
malattie a carico degli arti e della
colonna vertebrale, inseriti nelle
LISTE I,II,III a secondo della evidenza
epidemiologica e delle conoscenze
acquisite per le stesse.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 3
MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI
Sono state incluse le malattie che
possono essere contratte per causa
lavorativa tenendo anche conto
dell’elenco allegato XI del D.Lgs 626/94
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 4
MALATTIE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO
Sono riferite ad agenti non compresi in
altre voci, prevalentemente polveri,
sclerogene e inerti, causa di
pneumoconiosi e di altre
broncopneumopatie e ad agenti causa di
asma bronchiale allergico e delle alveoliti
allergiche estrinseche.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 5
MALATTIE DELLA PELLE
Nella prima voce dell’elenco sono
indicati tutti gli agenti compresi o non
compresi in altre voci, dei quali è noto il
potere irritante o sensibilizzante. Le
schede tecniche dei relativi composti
riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il
D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38
(irritante per la pelle) e R43 (può
provocare sensibilizzazione per contatto
con la pelle.
Le successive voci dell’elenco
riguardano i composti fotoattivi, gli
agenti fisici e altri agenti causa sia di
dermatiti sia di tumori cutanei.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 6
TUMORI PROFESSIONALI
Nella LISTA I sono inseriti gli agenti
chimici, fisici, biologici, nonché le
lavorazioni, per le quali è altamente
probabile che l’esposizione lavorativa
causi l’insorgenza di tumori.
Nella LISTA II sono inclusi:
 Gli agenti di gruppo 1 IARC
 Gli agenti di gruppo 2A IARC
 Le lavorazioni che hanno comportato
l’esposizione professionale all’asbesto
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA
art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 7
MALATTIE PSICHICHE E
PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Sono state incluse in LISTA II, riferite a
condizioni lavorative di costrittività
organizzativa cui sono correlabili le
specifiche patologie neuropsichiche.
REFERTO MEDICO
AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.
Art. 365 Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio
di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza
od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un
delitto pel quale si debba
procedere d'ufficio, omette o
ritarda di riferirne all'Autorita'
indicata nell'art. 361, e' punito
con la multa fino a …
Questa disposizione non si
applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita
a procedimento penale.
REFERTO MEDICO
AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.
REFERTO MEDICO
AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.
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