I reati nell’attività della Polizia Locale Bologna 21.22. maggio 20014 Docente: Dott. LUCIANI M. Commissario Polizia Locale Milano Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria www.foxpol.it 1 NOZIONE DI DIRITTO PENALE Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione penale, previene e reprime determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 2 in sostanza il diritto penale è l’insieme delle norme che prevedono quei particolari fatti illeciti REATI la cui commissione comporta conseguenze penali PENE Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 3 Il diritto penale è ripartito in fondamentale e complementare Il diritto penale fondamentale è quello contenuto nel codice penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 Il diritto penale complementare è quello contenuto nelle leggi speciali (es. d.p.r. 309/90 in materia di stupefacenti) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 4 LA NORMA PENALE Si definisce norma penale quella disposizione dell’ordinamento giuridico che contiene un comando che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione di una pena. È caratterizzata da due elementi: 1. Precetto, che consiste nel comando o divieto di compiere una data azione od omissione. 2. Sanzione, che consiste nella conseguenza giuridica (pena) che il legislatore collega alla violazione del precetto. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 5 Le norme penali si distinguono in: • Norme perfette (624 c.p.) quando contengono sia il precetto sia la sanzione •Norme imperfette (art. 575 c.p.) quando contengono solo il precetto o solo la sanzione •Norme penali in bianco (348 c.p.) quando hanno una sanzione ben determinata ma un precetto generico che deve essere specificato da altre fonti di diritto Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 6 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” (art. 1 c.p.) Questo principio è posto a garanzia della certezza del diritto e comporta il monopolio esclusivo della legge in materia penale. in altre parole I reati e le pene non possono essere stabilite in altro modo, se non con LEGGE (c.d. riserva di legge) Per cui nessuna fonte non scritta o non avente forma diversa dalla legge o atto avente forza di legge Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 7 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ LE FONTI DEL DIRITTO PENALE LEGGI FORMALI Costituzione Leggi costituzionali Leggi ordinarie LEGGI MATERIALI Decreti legislativi Decreti legge Decreti governativi in tempo di guerra Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 8 IL CODICE PENALE è la principale fonte del diritto penale vigente è chiamato anche “Codice Rocco” è stato approvato con regio decreto il 19 ottobre 1930, n. 1398 il Codice Penale è composta da tre libri • 1. Libro primo “Dei reati in generale” • 2. Libro secondo “Dei delitti in particolare” • 3. Libro terzo “Delle contravvenzioni in particolare” Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 9 IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ il dovere di procedere, al momento della creazione della norma penale, ad una chiara e precisa determinazione del fatto che si intende punire, Ossia rendere inequivocabilmente e tassativamente desumibile ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 10 IL PRINCIPIO DI TIPICITÀ secondo cui è reato solo quel fatto espressamente previsto e considerato tale dalla legge Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 11 IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25, comma 2 Cost.) in base a questo principio, dunque, nessuno può essere punito per un fatto che nel tempo in cui fu commesso non era previsto come reato Qualora invece la legge successiva preveda esplicitamente modificazioni favorevoli al reo, queste si applicheranno solamente se non sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile (art. 2 c.p.) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 12 IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (art. 3 c.p.) “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge penale italiana” (art. 6 c.p.) Vi sono poi dei limiti imposti dalle regole derivanti dal diritto pubblico internazionale: Non sono penalmente punibili: Il capo dello stato (tranne che per alto tradimento) Il sommo Pontefice, i capi dei governi e degli stati esteri I parlamentari, per i voti dati e le opinioni nell’esercizio delle loro funzioni Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 13 IL REATO I reati si distinguono in due grandi categorie: i delitti e le contravvenzioni a) rientrano nei delitti i reati per i quali la norma penale stabilisce le seguenti pene: • ergastolo • reclusione • multa b) rientrano nelle contravvenzioni i reati per i quali sono previste le seguenti pene: • arresto • ammenda Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 14 IL REATO Gli elementi essenziali del reato IL FATTO la condotta umana l’evento il nesso di causalità LA COLPEVOLEZZA L’ANTIGIURIDICITÀ Ad essi si aggiungono: IL SOGGETTO ATTIVO, IL SOGGETTO PASSIVO E L’OGGETTO Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 15 IL SOGGETTO ATTIVO È l’autore del reato cioè chi pone in essere il comportamento previsto dalla legge come reato a seconda del soggetto che compie il reato, si possono distinguere: • REATI COMUNI possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive • REATI PROPRI sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo Per quanto concerne la responsabilità delle PERSONE GIURIDICHE essendo previsto che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) i soggetti penalmente responsabili sono individuati valutando di volta in volta il comportamento dei legali rappresentanti, amministratori ecc. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 16 IL SOGGETTO ATTIVO “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.” (art. 85 c.p.) La legge prevede tre casi che escludono l’imputabilità: • 1. LA MINORE ETÀ • 2. LE INFERMITÀ MENTALI • 3. L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 17 LA MINORE ETÀ • “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.” (art. 97 c.p.) • È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità d’intendere e di volere, ma la pena è diminuita.” (art. 98 c.p.) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 18 LE INFERMITÀ MENTALI • “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e di volere.” (art. 88 c.p.) • “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e di volere, risponde del fatto commesso, ma la pena è diminuita.” (art. 89 c.p.) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 19 L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI il legislatore ha distinto quattro casi di ubriachezza: • • • • Ubriachezza accidentale: causata da caso fortuito o forza maggiore, in tal caso se l’ubriachezza è tale da escludere totalmente la capacità d’intendere e volere il soggetto non è imputabile, se l’ubriachezza, invece, è tale da scemare grandemente la capacità d’intendere e volere, l’agente fruisce di una diminuzione di pena (attenuante). Ubriachezza volontaria: in tal caso il soggetto sarà sempre imputabile Ubriachezza preordinata: il soggetto in tali condizioni verrà sottoposto ad un aumento di pena (aggravante) Ubriachezza abituale: l’agente in tal caso avrà un aumento di pena (aggravante) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 20 L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI • da non confondere con l’ubriachezza abituale è l’UBRIACHEZZA CRONICA la quale consiste nella continua assunzione di sostanze alcoliche (o stupefacenti) a causa della quale si creano alterazioni patologiche permanenti della psiche. • In tali casi si applica la stessa disciplina di cui agli artt. 88 e 89 c.p. sulle infermità mentali Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 21 IL SOGGETTO PASSIVO è la persona offesa Il soggetto passivo del reato è la persona titolare del bene tutelato dalla norma penale e leso dal reato In base al soggetto passivo i reati possono distinguersi: • REATI PLURIOFFENSIVI (calunnia) quando ledono più soggetti passivi • REATI VAGANTI (strage) quando offendono un numero indeterminato di persone • REATI SENZA VITTIME (guida in stato di ebbrezza) in cui non c’è un vero e proprio soggetto passivo Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 22 L’OGGETTO GIURIDICO DEL REATO • L’oggetto giuridico del reato è l’interesse giuridico tutelato dalla norma • esempi: • la norma che punisce il reato di omicidio tutela il bene giuridico “vita” • la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico “patrimonio” Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 23 IL FATTO Il fatto costituisce l’elemento oggettivo del reato ed è composto da: La condotta è il comportamento umano che costituisce reato perché si possa parlare di condotta penalmente rilevante occorre che essa venga sempre compiuta con coscienza e volontà può essere: Positiva , CONSISTENTE IN UNA AZIONE Negativa, CONSISTENTE IN UNA OMISSIONE particolare ipotesi è quella stabilita dall’art. 40, comma 2 c.p. a carico dei soggetti che, per legge, sono tenuti ad intervenire al fine di evitare il compimento dei reati (es. Forze di Polizia) per costoro “non impedire un evento, ch si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 24 L’evento consiste nella lesione o messa in pericolo dell’oggetto giuridico del reato Ogni reato prevede la realizzazione di un evento per essere punito In base all’evento i reati si distinguono in: • REATI ISTANTANEI quando l’evento si produce in un solo istante • REATI PERMANENTI quando l’evento perdura per un certo lasso di tempo Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 25 Il nesso di causalità consiste nel collegamento necessario tra condotta ed evento nel senso che per aversi reato l’evento punito dalla norma penale dev’essere causato dalla condotta del soggetto attivo. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento non è conseguenza della sua azione od omissione”(art. 40 c.p.) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 26 LA COLPEVOLEZZA la colpevolezza è il nesso psichico tra l’agente e la condotta che cagiona l’evento la legge individua tre fattispecie: DOLO (l’evento è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione) momento rappresentativo momento volitivo COLPA (l’evento è preveduto ma non voluto come conseguenza della propria azione) per aversi un reato colposo, occorre che manchi la volontà dell’evento e che il fatto sia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi. PRETERINTENZIONE (l’evento è più grave di quello voluto come conseguenza della propria azione, cioè va oltre l’intenzione) due sono i casi di delitto preterintenzionale nel nostro ordinamento: l’omicidio preterintenzionale, l’aborto preterintenzionale Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 27 L’ANTIGIURIDICITÀ L’antigiuridicità consiste nel contrasto tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico. Tuttavia in alcuni casi il medesimo fatto (che di regola costituisce reato) è da considerarsi lecito e non penalmente rilevante, tal disposizioni sono dette cause di giustificazione, e vertono sull’elemento oggettivo: a) Il consenso dell’avente diritto b) L’esercizio del diritto c) L’adempimento del dovere d) La legittima difesa e) L’uso legittimo delle armi f) Lo stato di necessità Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 28 CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO (scriminanti) differenza delle cause di giustificazione di cui si è appena detto che fanno venir meno l’elemento oggettivo, le scusanti escludono la colpevolezza facendo, cioè, venir meno l’elemento soggettivo (dolo o colpa). Sono: IL CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nella condotta del soggetto e che non può farsi risalire in alcun modo alla sua attività psichica. L’ERRORE consiste in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (errore di fatto) o in una falsa rappresentazione di una norma giuridica (errore di diritto). Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 29 Cause di giustificazione Art. 50. Consenso dell'avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 30 Cause di giustificazione Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 31 Cause di giustificazione Art. 52. Difesa legittima. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 32 Cause di giustificazione Art. 53. Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica . Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 33 Cause di giustificazione Art. 54. Stato di necessità Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 34 IL TENTATIVO Si ha tentativo tutte le volte in cui un soggetto vuole commettere un delitto e si attiva in tal senso, ma per cause impeditive estranee alla propria condotta non realizza il proposito criminoso. Al colpevole si applica la stessa pena prevista per il reato diminuita da uno a due terzi. La pena per il delitto tentato, comunque, non può essere inferiore a dieci anni se per il delitto è prevista la pena dell’ergastolo. Distinta dal tentativo è la desistenza che si ha quando l’agente, dopo aver iniziato l’esecuzione del delitto, interrompe volontariamente la sua attività criminosa. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 35 art. 56 c.p. Delitto tentato Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49] (1). Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte] (2); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [c.p. 63] (3) (4). Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 36 IL CONCORSO DI PERSONE • Si ha concorso di persone nel reato quando esso viene commesso da più soggetti • “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. (art. 110 c.p.) Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 37 IL CONCORSO DI REATI Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto viola più volte la legge penale e, di conseguenza, pone in essere più reati • Concorso materiale • quando il soggetto ha posto in essere più reati con più azioni od omissioni (guida senza patente, ubriaco, e commette omicidio colposo) • Concorso formale (una sola azione più reati) • quando il soggetto agente pone in essere più reati con una sola azione od omissione Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 38 IL REATO CONTINUATO “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” (art. 81, comma 2 c.p.) tre sono i requisiti del reato continuato: 1. il medesimo disegno criminoso 2. più violazioni di legge 3. la pluralità di azioni od omissioni Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 39 LA PENA La pena è la sanzione che consegue alla violazione del precetto penale tre sono le funzioni della pena: prevenzione generale retributiva rieducativa pene detentive: Ergastolo Reclusione, Arresto Pene pecuniarie: Multa, Ammenda Pene accessorie: interdizione dai pubblici uffici,pubblicazione della sentenza penale di condanna Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 40 Art. 610 Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 41 Art. 624 codice penale • Furto. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. • Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 42 Art. 624-bis • Furto in abitazione e furto con strappo. • Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. • Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. • La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 43 Art. 625 codice penale • • • • • • • • • • Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni: 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 44 Art. 380 cpp • e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (5) (10) • e bis) delitti di furto previsti dall' articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale. (6) • f) delitto di rapina previsto dall' articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' articolo 629 del codice penale; Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 45 Legge 8 agosto 1977, n. 533 • Art. 4. • Se il fatto previsto dall’art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. • Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall’art. 61, o dall’art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila. • La pena stabilita nella prima parte dell’art. 628 del codice penale è aumentata della metà se l’agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dello stesso art. 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 46 D.P.R. 22-9-1988 n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni • Art. 16. Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. • Art. 23. Custodia cautelare • 1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 47 Articolo 626 • • • • • • • Furti punibili a querela dell’offeso Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1); 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente. (1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 48 Art. 61 cp • • • • • • • Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 49 Art. 61 cp • • • • • • • • • • • 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità. 11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. (illegittimo) 11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai anni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 50 Articolo 62 Codice Penale • 4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 51 articolo 649. Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno: • 1) del coniuge non legalmente separato; • 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato; • 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. • I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. • Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 52 art. comma procedibilità 624 c. 1 querela 624 bis maggiori minori Trib. Monocratico facoltativo Non consentito ufficio Trib. Monocratico obbligatorio Non consentito? 624 bis c. 3 ufficio Trib. Monocratico obbligatorio facoltativo 624 + legge 04/08/1977 ufficio Trib. Monocratico obbligatorio facoltativo 624 + 625 n. 2), prima ipotesi, 3) e 5), ufficio Trib. Monocratico obbligatorio facoltativo ufficio Trib. Monocratico facoltativo facoltativo concorso di una o più agravanti di cui all'art. 625 o una e una del 61 competenza Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 53 Numero inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 • 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 54 Competenza?? Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). • 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: …Omissis… • 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 55 Art. 4. Regole per la determinazione della competenza • 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 56 aggravanti • Le aggravanti possono essere comuni o speciali. Le aggravanti comuni sono previste nell'art. 61 c.p., per tutti i reati (in quanto compatibili); quelle speciali sono previste per uno o più reati determinati. • Quelle comuni sono tutte ad efficacia comune (prevedono, cioè, un aumento di pena fino ad un terzo di quella prevista per il reato base); quelle speciali, invece, possono essere ad efficacia comune o speciale. Queste ultime sono quelle per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. • Le aggravanti possono, altresì, essere ad effetto speciale, per tale intendendosi, a norma dell'art. 63 c.p., come modificato dall'art. 5, L. 400/84, quelle che determinano un aumento di pena superiore ad un terzo. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 57 Art. 628 Rapina • • • • • • Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 58 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." • 36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 59 Art. 648 Ricettazione • Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. • La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. • Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 60 Art. 582 Lesione personale. • Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. • Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 61 Art. 583 Circostanze aggravanti • • • • • • • • • • • • La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; [3. se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1) La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; [5. l'aborto della persona offesa.] (2) (1) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194. (2) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 62 Art. 585 Codice Penale. Circostanze aggravanti. • Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata [c.p. 64] da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi (1) o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (2). • Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: • 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; • 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. • Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 63 Gravità Definizione Doloso colposa Lievi Residuale Reclusione da tre mesi a tre anni Reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 gravi se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; Reclusione da tre a sette anni Reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619 gravissime Dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso Reclusione da sei a dodici anni Reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 64 Lesione personale Art. Grado Competenza Procedibilità Arresto?? 582 c. 2 Lievissime Gdp Querela No 582 c. 1 Lievi Trib. ordinario Ufficio Facoltativo 582 c. 1 Gravi Trib. Ordinario Ufficio Facoltativo 582 c. 2 Gravissime Trib. ordinario Ufficio Facoltativo 582 c. 2 Aggravate Trib. ordinario ufficio Facoltativo Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 65 Art. 590. Lesioni personali colpose • • • • • Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 66 Lesioni personali colpose grado specifica procedibilità competenza Arresto Lievissime non superiore ai 20 giorni Querela Gdp No Lievi tra 21 e 40 giorni Querela Gdp No Gravi superiori ai 40 Querela giorni Tribunale No Gravissime malattia insanabile Tribunale No Querela Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 67 Colpa generica/specifica • • • La colpa è il criterio di attribuzione soggettiva della responsabilità penale che si contrappone al dolo in quanto è caratterizzato dall'assenza della volontà di alcuno o di tutti gli elementi del fatto tipico. Diversamente dal dolo, la colpa non costituisce un criterio normale d'attribuzione della responsabilità penale in quanto tale titolo di responsabilità deve essere espressamente previsto dal legislatore La colpa generica può, poi, estrinsecarsi in: un comportamento imprudente, un'azione, cioè, che, secondo le massime d'esperienza, non doveva essere compiuta o doveva esserlo in guisa differente; Con riferimento alla colpa specifica, deve sottolinearsi che la violazione delle norme poste dalle fonti individuate all'art. 43 cp non implica, di per sè, una ipotesi di fatto penalmente rilevante in quanto occorre che la norma violata sia volta a prevenire fatti potenzialmente lesivi per i terzi. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 68 Articolo 339 c.p. • Circostanze aggravanti. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. • Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 69 Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale. Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 70 Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 71 Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie • Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno. Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 72 Caso 1 • Mentre siete in normale pattuglia, la vostra attenzione viene attirata da un cittadino che vi segnala che ha appena sorpreso una persona che stava trafugando nella sua macchina che lo stesso aveva lasciato aperto, e stava scappando con il navigatore. • Lui lo ha cercato di fermare ma lui lo ha spinto e si è rifugiato all’interno di un esercizio commerciale e ve lo indica. • Voi entrate e lo trovate seduto che sta bevendo un caffè, • Lui nega di essere il ladro • Come vi comportate????? • Che atti redigiamo <?? Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 73 Caso 2 • Notate un veicolo di notte che sembra essere molto carico, a bordo ci sono tre persone, lo fermate e nel baule notate la presenza di materiale ferroso, tombini e altre grate come rame e altro materiale sempre della stessa specie?’ • Come vi comportate<<???? • Come ci comportiamo cosa prepariamo al nostro cliente Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 74 Caso 3 • La nostra attenzione viene attirata da una guardia giurata che ci dice che ha appena fermato due persone che dentro il negozio avevano trafugato degli indumenti, alla richiesta della guardia si sono resi subito disponibili a restituire il materiale, circa 500 euro di materiale. Altri due alla vista del personale di sicurezza sono riusciti a dileguarsi. • Detenevano il tutto dentro una borsa con una schermatura che non permette ai dispositivi di rilevare i sensori anti taccheggio • Come ci regoliamo ??? Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 75 Caso 4 • Quattro minorenni e un maggiorenne hanno aperto un’autovettura e si sono impossessati dei c.d. musicali e sono stati sorpresi da voi con la merce trafugata e ammettono il fatto che facciamo ? Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 76 Grazie per l’attenzione [email protected] 02/77273008 Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento formativo Pavia 77