Diapositiva 1 - associazione foxpol

I reati nell’attività
della Polizia
Locale
Bologna 21.22. maggio 20014
Docente:
Dott. LUCIANI M.
Commissario Polizia Locale Milano
Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria
www.foxpol.it
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NOZIONE DI DIRITTO PENALE
Il diritto penale è quel complesso
di norme giuridiche con cui lo
Stato, mediante la minaccia di
una specifica sanzione penale,
previene e reprime determinati
comportamenti umani considerati
contrari ai fini che esso persegue.
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in sostanza il diritto penale è
l’insieme delle norme
che prevedono quei particolari fatti
illeciti
REATI
la cui commissione comporta
conseguenze penali
PENE
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Il diritto penale è ripartito in
fondamentale e complementare
Il diritto penale fondamentale è
quello contenuto nel codice penale
approvato con r.d. 19 ottobre 1930,
n. 1398
 Il diritto penale complementare è
quello contenuto nelle leggi speciali
(es. d.p.r. 309/90 in materia di
stupefacenti)
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LA NORMA PENALE
Si definisce norma penale quella disposizione
dell’ordinamento giuridico che contiene un
comando che vieta un dato comportamento,
minacciando, in caso di trasgressione,
l’inflizione di una pena.
È caratterizzata da due elementi:
1. Precetto, che consiste nel comando o divieto di
compiere una data azione od omissione.
2. Sanzione, che consiste nella conseguenza
giuridica (pena) che il legislatore collega alla
violazione del precetto.
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Le norme penali si distinguono in:
• Norme perfette (624 c.p.)
quando contengono sia il precetto sia la sanzione
•Norme imperfette (art. 575 c.p.)
quando contengono solo il precetto o solo la
sanzione
•Norme penali in bianco (348 c.p.)
quando hanno una sanzione ben determinata ma
un precetto generico che deve essere specificato
da altre fonti di diritto
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
 “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né
con pene che non siano da essa stabilite” (art. 1 c.p.)
 Questo principio è posto a garanzia della certezza del
diritto e comporta il monopolio esclusivo della legge in
materia penale.
 in altre parole I reati e le pene non possono essere
stabilite in altro modo, se non con LEGGE
 (c.d. riserva di legge)
 Per cui nessuna fonte non scritta o non avente
forma diversa dalla legge o atto avente forza di
legge
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
LE FONTI DEL DIRITTO PENALE
LEGGI FORMALI
Costituzione
Leggi costituzionali
Leggi ordinarie
LEGGI MATERIALI
Decreti legislativi
Decreti legge
Decreti governativi in tempo di guerra
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IL CODICE PENALE
è la principale fonte del diritto penale vigente è
chiamato anche “Codice Rocco” è stato
approvato con regio decreto il 19 ottobre
1930, n. 1398
il Codice Penale è composta da tre libri
• 1. Libro primo “Dei reati in generale”
• 2. Libro secondo “Dei delitti in particolare”
• 3. Libro terzo “Delle contravvenzioni in
particolare”
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IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ
il dovere di procedere, al momento della
creazione della norma penale, ad una
chiara e precisa determinazione del fatto
che si intende punire,
Ossia
rendere
inequivocabilmente
e
tassativamente desumibile ciò che è
penalmente lecito e ciò che è penalmente
illecito
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IL PRINCIPIO DI TIPICITÀ
secondo cui è reato
solo quel fatto
espressamente previsto
e considerato tale dalla
legge
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IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
“Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso” (art. 25, comma 2 Cost.)
in base a questo principio, dunque, nessuno
può essere punito per un fatto che nel tempo
in cui fu commesso non era previsto come
reato
Qualora invece la legge successiva preveda
esplicitamente modificazioni favorevoli al reo,
queste si applicheranno solamente se non
sia stata nel frattempo pronunciata sentenza
irrevocabile (art. 2 c.p.)
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IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ
“La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini
o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le
eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal
diritto internazionale (art. 3 c.p.)
“Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è
punito secondo la legge penale italiana” (art. 6 c.p.)
Vi sono poi dei limiti imposti dalle regole derivanti dal
diritto pubblico internazionale:
Non sono penalmente punibili:
 Il capo dello stato (tranne che per alto tradimento)
 Il sommo Pontefice, i capi dei governi e degli stati
esteri
 I parlamentari, per i voti dati e le opinioni nell’esercizio
delle loro funzioni
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IL REATO
I reati si distinguono in due grandi categorie:
i delitti e le contravvenzioni
a) rientrano nei delitti i reati per i quali la
norma penale stabilisce le seguenti pene:
• ergastolo
• reclusione
• multa
b) rientrano nelle contravvenzioni i reati per i
quali sono previste le seguenti pene:
• arresto
• ammenda
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IL REATO
Gli elementi essenziali del reato
IL FATTO
la condotta umana
l’evento
il nesso di causalità
LA COLPEVOLEZZA
L’ANTIGIURIDICITÀ
Ad essi si aggiungono:
IL SOGGETTO ATTIVO, IL SOGGETTO
PASSIVO E L’OGGETTO
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IL SOGGETTO ATTIVO
È l’autore del reato cioè chi pone in essere il comportamento
previsto dalla legge come reato a seconda del soggetto che
compie il reato, si possono distinguere:
• REATI COMUNI
possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente
dal
possesso di particolari qualifiche soggettive
• REATI PROPRI
sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica
del
soggetto attivo
Per quanto concerne la responsabilità delle PERSONE
GIURIDICHE essendo previsto che la responsabilità penale è
personale (art. 27 Cost.)
i soggetti penalmente responsabili sono individuati valutando di
volta in volta il comportamento dei legali rappresentanti,
amministratori ecc.
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IL SOGGETTO ATTIVO
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha
commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di
volere.”
(art. 85 c.p.)
La legge prevede tre casi che escludono
l’imputabilità:
• 1. LA MINORE ETÀ
• 2. LE INFERMITÀ MENTALI
• 3. L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI
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LA MINORE ETÀ
• “Non è imputabile chi, nel momento in cui
ha commesso il fatto, non aveva compiuto
i quattordici anni.” (art. 97 c.p.)
• È imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni, ma non ancora i diciotto,
se aveva la capacità d’intendere e di
volere, ma la pena è diminuita.” (art. 98
c.p.)
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LE INFERMITÀ MENTALI
• “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da escludere la capacità
d’intendere e di volere.” (art. 88 c.p.)
• “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto
era, per infermità, in tale stato di mente da
scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità d’intendere e di volere, risponde del
fatto commesso, ma la pena è diminuita.”
(art. 89 c.p.)
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L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI
il legislatore ha distinto quattro casi di ubriachezza:
•
•
•
•
Ubriachezza accidentale:
causata da caso fortuito o forza maggiore, in tal caso se
l’ubriachezza è tale da escludere totalmente la capacità d’intendere
e volere il soggetto non è imputabile, se l’ubriachezza, invece, è tale
da scemare grandemente la capacità d’intendere e volere, l’agente
fruisce di una diminuzione di pena (attenuante).
Ubriachezza volontaria:
in tal caso il soggetto sarà sempre imputabile
Ubriachezza preordinata:
il soggetto in tali condizioni verrà sottoposto ad un aumento di pena
(aggravante)
Ubriachezza abituale:
l’agente in tal caso avrà un aumento di pena (aggravante)
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L’ABUSO DI ALCOL O DI STUPEFACENTI
• da non confondere con l’ubriachezza
abituale è l’UBRIACHEZZA CRONICA la
quale consiste nella continua assunzione
di sostanze alcoliche (o stupefacenti) a
causa della quale si creano alterazioni
patologiche permanenti della psiche.
• In tali casi si applica la stessa disciplina di
cui agli artt. 88 e 89 c.p. sulle infermità
mentali
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IL SOGGETTO PASSIVO
è la persona offesa
Il soggetto passivo del reato è la persona
titolare del bene tutelato dalla norma penale e leso dal reato
In base al soggetto passivo i reati possono
distinguersi:
• REATI PLURIOFFENSIVI (calunnia)
quando ledono più soggetti passivi
• REATI VAGANTI (strage)
quando offendono un numero indeterminato di
persone
• REATI SENZA VITTIME (guida in stato di
ebbrezza)
in cui non c’è un vero e proprio soggetto
passivo
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L’OGGETTO GIURIDICO DEL REATO
• L’oggetto giuridico del reato è
l’interesse giuridico tutelato dalla
norma
• esempi:
• la norma che punisce il reato di
omicidio tutela il bene giuridico “vita”
• la norma che punisce il reato di furto
tutela il bene giuridico “patrimonio”
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IL FATTO
Il fatto costituisce l’elemento oggettivo del reato
ed è composto da:
 La condotta è il comportamento umano che costituisce
reato perché si possa parlare di condotta penalmente
rilevante occorre che essa venga sempre compiuta
con coscienza e volontà può essere:
 Positiva , CONSISTENTE IN UNA AZIONE
 Negativa, CONSISTENTE IN UNA OMISSIONE
 particolare ipotesi è quella stabilita dall’art. 40, comma
2 c.p. a carico dei soggetti che, per legge, sono tenuti
ad intervenire al fine di evitare il compimento dei reati
(es. Forze di Polizia)
 per costoro
 “non impedire un evento, ch si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
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L’evento consiste nella lesione o messa in
pericolo dell’oggetto giuridico del reato
Ogni reato prevede la realizzazione di un
evento per essere punito
In base all’evento i reati si distinguono in:
• REATI ISTANTANEI
quando l’evento si produce in un solo istante
• REATI PERMANENTI
quando l’evento perdura per un certo lasso
di tempo
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Il nesso di causalità consiste nel
collegamento necessario tra condotta ed
evento nel senso che per aversi reato
l’evento punito dalla norma penale
dev’essere causato dalla condotta del
soggetto
attivo.
“Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se
l’evento
non è conseguenza della sua azione od
omissione”(art. 40 c.p.)
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LA COLPEVOLEZZA
 la colpevolezza è il nesso psichico tra l’agente e la condotta
che cagiona l’evento la legge individua tre fattispecie:
 DOLO (l’evento è preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione) momento rappresentativo momento volitivo
 COLPA (l’evento è preveduto ma non voluto come
conseguenza della propria azione) per aversi un reato
colposo, occorre che manchi la volontà dell’evento e che il
fatto sia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia o
inosservanza delle leggi.
 PRETERINTENZIONE (l’evento è più grave di quello voluto
come conseguenza della propria azione, cioè va oltre
l’intenzione) due sono i casi di delitto preterintenzionale nel
nostro ordinamento: l’omicidio preterintenzionale, l’aborto
preterintenzionale
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L’ANTIGIURIDICITÀ
L’antigiuridicità consiste nel contrasto tra il fatto e
l’intero ordinamento giuridico.
Tuttavia in alcuni casi il medesimo fatto (che di
regola costituisce reato) è da considerarsi lecito e
non penalmente rilevante, tal disposizioni sono
dette cause di giustificazione, e vertono
sull’elemento oggettivo:
a) Il consenso dell’avente diritto
b) L’esercizio del diritto
c) L’adempimento del dovere
d) La legittima difesa
e) L’uso legittimo delle armi
f) Lo stato di necessità
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CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE
DEL REATO (scriminanti)
 differenza delle cause di giustificazione di cui si è
appena detto che fanno venir meno l’elemento
oggettivo, le scusanti escludono la colpevolezza
facendo, cioè, venir meno l’elemento soggettivo (dolo o
colpa). Sono:
 IL CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE
 consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile
che si inserisce improvvisamente nella condotta del
soggetto e che non può farsi risalire in alcun modo alla
sua attività psichica.
 L’ERRORE
 consiste in una falsa rappresentazione della realtà di
fatto (errore di fatto) o in una falsa rappresentazione di
una norma giuridica (errore di diritto).
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Cause di giustificazione
Art. 50.
Consenso dell'avente diritto.
Non è punibile chi lede o pone
in pericolo un diritto, col
consenso della persona che
può validamente disporne.
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Cause di giustificazione
Art. 51.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo
che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un
ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la
legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità
dell'ordine.
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Cause di giustificazione
Art. 52.
Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo
attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il
rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se
taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in
cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
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Cause di giustificazione
Art. 53.
Uso legittimo delle armi.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non
è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere
del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla
necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza
all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di
strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e
sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che,
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle
armi o di un altro mezzo di coazione fisica .
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Cause di giustificazione
Art. 54.
Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui
non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si
applica anche se lo stato di necessità è determinato
dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a
commetterlo.
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IL TENTATIVO
 Si ha tentativo tutte le volte in cui un soggetto
vuole commettere un delitto e si attiva in tal senso,
ma per cause impeditive estranee alla propria
condotta non realizza il proposito criminoso.
 Al colpevole si applica la stessa pena prevista per
il reato diminuita da uno a due terzi.
 La pena per il delitto tentato, comunque, non può
essere inferiore a dieci anni se per il delitto è
prevista la pena dell’ergastolo.
 Distinta dal tentativo è la desistenza che si ha
quando l’agente, dopo aver iniziato l’esecuzione
del delitto, interrompe volontariamente la sua
attività criminosa.
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art. 56 c.p. Delitto tentato
 Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a
commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione
non si compie o l'evento non si verifica [c.p. 49] (1).
 Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da
ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto
la pena di morte] (2); con la reclusione non inferiore a dodici
anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la
pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
 Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace
soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
costituiscano per sé un reato diverso.
 Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena
stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà
[c.p. 63] (3) (4).
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IL CONCORSO DI PERSONE
• Si ha concorso di persone nel
reato quando esso viene
commesso da più soggetti
• “Quando più persone concorrono
nel medesimo reato, ciascuna di
esse soggiace alla pena per
questo stabilita”. (art. 110 c.p.)
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IL CONCORSO DI REATI
Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto viola più
volte la legge penale e, di
conseguenza, pone in essere più reati
• Concorso materiale
• quando il soggetto ha posto in essere più
reati con più azioni od omissioni (guida
senza patente, ubriaco, e commette
omicidio colposo)
• Concorso formale (una sola azione più
reati)
• quando il soggetto agente pone in essere
più reati con una sola azione od omissione
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IL REATO CONTINUATO
“chi con più azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno criminoso,
commette anche in tempi diversi più
violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge” (art. 81, comma 2
c.p.)
 tre sono i requisiti del reato continuato:
1. il medesimo disegno criminoso
2. più violazioni di legge
3. la pluralità di azioni od omissioni
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LA PENA
La pena è la sanzione che consegue alla
violazione del precetto penale tre sono le
funzioni della pena:
prevenzione generale
retributiva
rieducativa
pene detentive: Ergastolo Reclusione, Arresto
Pene pecuniarie: Multa, Ammenda
Pene accessorie: interdizione dai pubblici
uffici,pubblicazione della sentenza penale di
condanna
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Art. 610 Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare, od omettere
qualche cosa è punito con la reclusione fino
a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo 339.
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Art. 624 codice penale
• Furto. Chiunque si impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sè o per altri è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da lire sessantamila a un milione.
• Agli effetti della legge penale, si considera “cosa
mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra
energia che abbia valore economico.
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Art. 624-bis
• Furto in abitazione e furto con strappo.
• Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte
a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro
1.032.
• Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla
persona.
• La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro
206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle
circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se
ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
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Art. 625 codice penale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da
lire duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in
un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di
dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia
travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle
stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano
cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o
sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o
a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero
se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena
è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre
milioni.
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Art. 380 cpp
• e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis del codice penale,
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di
cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (5)
(10)
• e bis) delitti di furto previsti dall' articolo 624 bis del codice penale,
salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all' articolo 62,
primo comma, numero 4), del codice penale. (6)
• f) delitto di rapina previsto dall' articolo 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall' articolo 629 del codice penale;
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Legge 8 agosto 1977, n. 533
• Art. 4.
• Se il fatto previsto dall’art. 624 del codice penale è commesso su
armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri
locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione
da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire
quattrocentomila.
• Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall’art. 61, o
dall’art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è
della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire
duecentomila a lire seicentomila.
• La pena stabilita nella prima parte dell’art. 628 del codice penale è
aumentata della metà se l’agente si impossessa di armi, munizioni o
esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in
altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dello stesso art. 628,
la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire
seicentomila a lire tre milioni.
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D.P.R. 22-9-1988 n. 448
Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni
•
Art. 16. Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del
minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può
essere disposta la misura della custodia cautelare.
• Art. 23. Custodia cautelare
• 1. La custodia cautelare può essere applicata quando si
procede per delitti non colposi per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi
predetti, la custodia cautelare può essere applicata
quando si procede per uno dei delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e), f),
g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni
caso, per il delitto di violenza carnale.
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47
Articolo 626
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Furti punibili a querela dell’offeso
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire
quattrocentomila e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita (1);
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un
grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui,
non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze
indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.
(1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte cost. ha dichiarato
l’illegittimità di questo numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi
prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,
della cosa sottratta.
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Art. 61 cp
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Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero
per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il
prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le
persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona,
anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine
di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente
reato;
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Art. 61 cp
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7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto
commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di
ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto
cattolico o di un culto
ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno
Stato
estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione,
o di ospitalità.
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul
territorio
nazionale. (illegittimo)
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai anni di un soggetto
minore
all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione.
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Articolo 62 Codice Penale
• 4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei
delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito
per conseguire o l’avere comunque conseguito
un lucro di speciale tenuità, quando anche
l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale
tenuità;
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articolo 649. Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti
commessi a danno di congiunti.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso
titolo in danno:
• 1) del coniuge non legalmente separato;
• 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta,
ovvero dell’adottante, o dell’adottato;
• 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
• I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della
persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente
separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano
coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine
in secondo grado con lui conviventi.
• Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto
contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle
persone.
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art. comma
procedibilità
624 c. 1
querela
624 bis
maggiori
minori
Trib.
Monocratico
facoltativo
Non consentito
ufficio
Trib.
Monocratico
obbligatorio
Non consentito?
624 bis c. 3
ufficio
Trib.
Monocratico
obbligatorio
facoltativo
624 + legge 04/08/1977
ufficio
Trib.
Monocratico
obbligatorio
facoltativo
624 + 625 n. 2), prima
ipotesi, 3) e 5),
ufficio
Trib.
Monocratico
obbligatorio
facoltativo
ufficio
Trib.
Monocratico
facoltativo
facoltativo
concorso di una o più
agravanti di cui
all'art. 625 o una e
una del 61
competenza
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53
Numero inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L.
15 ottobre 2013, n. 119
• 7-bis) se il fatto è commesso su
componenti metalliche o altro materiale
sottratto
ad
infrastrutture
destinate
all'erogazione di energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri
servizi pubblici e gestite da soggetti
pubblici o da privati in regime di
concessione pubblica;
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Competenza??
Art. 33-bis.
(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).
• 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione
collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
…Omissis…
• 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in
composizione collegiale, salva la disposizione
dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la
pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la
determinazione della pena si osservano le
disposizioni dell'articolo 4.
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Art. 4.
Regole per la determinazione della competenza
• 1. Per determinare la competenza si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato. Non si
tiene conto della continuazione, della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta
eccezione delle circostanze aggravanti per
le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del
reato e di quelle ad effetto speciale.
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aggravanti
• Le aggravanti possono essere comuni o speciali. Le
aggravanti comuni sono previste nell'art. 61 c.p., per tutti i
reati (in quanto compatibili); quelle speciali sono previste per
uno o più reati determinati.
• Quelle comuni sono tutte ad efficacia comune (prevedono,
cioè, un aumento di pena fino ad un terzo di quella prevista
per il reato base); quelle speciali, invece, possono essere ad
efficacia comune o speciale. Queste ultime sono quelle per le
quali la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la
misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato.
• Le aggravanti possono, altresì, essere ad effetto speciale, per
tale intendendosi, a norma dell'art. 63 c.p., come modificato
dall'art. 5, L. 400/84, quelle che determinano un aumento di
pena superiore ad un terzo.
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Art. 628 Rapina
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•
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Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante
violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e
con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il
possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della
multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata,
o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di
agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte
dell'associazione di cui all'articolo 416-bis.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
• 36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1.
Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522,
523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al
titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,
qualora l'offeso sia una persona handicappata la
pena è aumentata da un terzo alla metà.
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Art. 648 Ricettazione
• Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto,
o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere
od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto
anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
• La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa
sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
• Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a
tale delitto.
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Art. 582 Lesione personale.
• Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni.
• Se la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni e non concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583
e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il
delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Art. 583 Circostanze aggravanti
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La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
[3. se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del
parto.] (1)
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se
dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita
dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
[5. l'aborto della persona offesa.] (2)
(1) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.
(2) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.
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Art. 585 Codice Penale.
Circostanze aggravanti.
• Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è
aumentata [c.p. 64] da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi (1)
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite (2).
• Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
• 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona;
• 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il
porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
• Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o
accecanti
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Gravità
Definizione
Doloso
colposa
Lievi
Residuale
Reclusione da tre
mesi a tre anni
Reclusione
fino a tre
mesi o con
la multa fino
a euro 309
gravi
se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo
la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il
fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo;
Reclusione da tre
a sette anni
Reclusione
da uno a sei
mesi o della
multa da
euro 123 a
euro 619
gravissime
Dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o
probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un
organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella; 4) la
deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
Reclusione da sei
a dodici anni
Reclusione
da tre mesi
a due anni o
della multa
da euro 309
a euro 1.239
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Lesione personale
Art.
Grado
Competenza
Procedibilità
Arresto??
582 c. 2
Lievissime
Gdp
Querela
No
582 c. 1
Lievi
Trib. ordinario
Ufficio
Facoltativo
582 c. 1
Gravi
Trib.
Ordinario
Ufficio
Facoltativo
582 c. 2
Gravissime
Trib. ordinario
Ufficio
Facoltativo
582 c. 2
Aggravate
Trib. ordinario
ufficio
Facoltativo
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Art. 590.
Lesioni personali colpose
•
•
•
•
•
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione
da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
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66
Lesioni personali colpose
grado
specifica
procedibilità
competenza
Arresto
Lievissime
non superiore
ai 20 giorni
Querela
Gdp
No
Lievi
tra 21 e 40
giorni
Querela
Gdp
No
Gravi
superiori ai 40 Querela
giorni
Tribunale
No
Gravissime
malattia
insanabile
Tribunale
No
Querela
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Colpa generica/specifica
•
•
•
La colpa è il criterio di attribuzione soggettiva della responsabilità
penale che si contrappone al dolo in quanto è caratterizzato
dall'assenza della volontà di alcuno o di tutti gli elementi del fatto tipico.
Diversamente dal dolo, la colpa non costituisce un criterio normale
d'attribuzione della responsabilità penale in quanto tale titolo di
responsabilità deve essere espressamente previsto dal legislatore
La colpa generica può, poi, estrinsecarsi in:
un comportamento imprudente, un'azione, cioè, che, secondo le
massime d'esperienza, non doveva essere compiuta o doveva esserlo
in guisa differente;
Con riferimento alla colpa specifica, deve sottolinearsi che la
violazione delle norme poste dalle fonti individuate all'art. 43 cp non
implica, di per sè, una ipotesi di fatto penalmente rilevante in quanto
occorre che la norma violata sia volta a prevenire fatti potenzialmente
lesivi per i terzi.
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
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Articolo 339 c.p.
• Circostanze aggravanti. Le pene stabilite nei tre articoli
precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è
commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone
riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o
valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
associazioni, esistenti o supposte.
• Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque
persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte
di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso
di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte
dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da
tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso
dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
formativo Pavia
69
Art. 607.
Indebita limitazione di libertà personale.
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto
o addetto a un carcere giudiziario o ad uno
stabilimento destinato all'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, vi
riceve taluno senza un ordine dell'autorità
competente o non obbedisce all'ordine di
liberazione dato da questa autorità, ovvero
indebitamente protrae l'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, è punito
con la reclusione fino a tre anni.
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
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70
Art. 608.
Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di
rigore non consentite dalla legge una
persona arrestata o detenuta di cui egli abbia
la custodia anche temporanea, o che sia a lui
affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità competente, è punito con la
reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è
commesso da un altro pubblico ufficiale
rivestito, per ragione del suo ufficio, di una
qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
formativo Pavia
71
Art. 609.
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
• Il pubblico ufficiale, che,
abusando dei poteri inerenti
alle sue funzioni, esegue una
perquisizione o una ispezione
personale è punito con la
reclusione fino ad un anno.
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
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72
Caso 1
• Mentre siete in normale pattuglia, la vostra attenzione viene attirata
da un cittadino che vi segnala che ha appena sorpreso una persona
che stava trafugando nella sua macchina che lo stesso aveva
lasciato aperto, e stava scappando con il navigatore.
• Lui lo ha cercato di fermare ma lui lo ha spinto e si è rifugiato
all’interno di un esercizio commerciale e ve lo indica.
• Voi entrate e lo trovate seduto che sta bevendo un caffè,
• Lui nega di essere il ladro
• Come vi comportate?????
• Che atti redigiamo <??
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73
Caso 2
• Notate un veicolo di notte che sembra essere molto carico, a bordo
ci sono tre persone, lo fermate e nel baule notate la presenza di
materiale ferroso, tombini e altre grate come rame e altro materiale
sempre della stessa specie?’
• Come vi comportate<<????
• Come ci comportiamo cosa prepariamo al nostro cliente
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
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74
Caso 3
• La nostra attenzione viene attirata da una guardia
giurata che ci dice che ha appena fermato due persone
che dentro il negozio avevano trafugato degli indumenti,
alla richiesta della guardia si sono resi subito disponibili
a restituire il materiale, circa 500 euro di materiale. Altri
due alla vista del personale di sicurezza sono riusciti a
dileguarsi.
• Detenevano il tutto dentro una borsa con una
schermatura che non permette ai dispositivi di rilevare i
sensori anti taccheggio
• Come ci regoliamo ???
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
formativo Pavia
75
Caso 4
• Quattro minorenni e un maggiorenne
hanno aperto un’autovettura e si sono
impossessati dei c.d. musicali e sono stati
sorpresi da voi con la merce trafugata e
ammettono il fatto che facciamo ?
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
formativo Pavia
76
Grazie per l’attenzione
[email protected]
02/77273008
Docente: Dott. LUCIANI Marco Evento
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